N. 9
ORDINANZA 19 FEBBRAIO 1960
Deposito in cancelleria: 7 marzo 1960.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 12 marzo 1960.
Pres. AZZARITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata tale questione;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.
Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.