˙ Ordinanza 9/1960 (ECLI:IT:COST:1960:9)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Camera di Consiglio del 19/02/1960;    Decisione  del 19/02/1960
Deposito del 07/03/1960;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  963 964
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 9

ORDINANZA 19 FEBBRAIO 1960

Deposito in cancelleria: 7 marzo 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 63 del 12 marzo 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;

2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;

3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata tale questione;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.

Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.