N. 65
ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1960
Deposito in cancelleria: 16 novembre 1960.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 284 del 19 novembre 1960.
Pres. AZZARITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1959 dal Pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Bertossi Anna, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1960;
2) ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dal Pretore di Noceta Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione;
Considerato che con sentenza del 30 giugno 1960, n. 45, la Corte ha dichiarato non fondata la questione in esame;
che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.
GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.