˙ Ordinanza 65/1960 (ECLI:IT:COST:1960:65)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 08/11/1960;    Decisione  del 08/11/1960
Deposito del 16/11/1960;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1127 1128
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 65

ORDINANZA 8 NOVEMBRE 1960

Deposito in cancelleria: 16 novembre 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 284 del 19 novembre 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 dicembre 1959 dal Pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Bertossi Anna, iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1960;

2) ordinanza emessa il 28 novembre 1959 dal Pretore di Noceta Inferiore nel procedimento penale a carico di Cupolo Marianna, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione;

Considerato che con sentenza del 30 giugno 1960, n. 45, la Corte ha dichiarato non fondata la questione in esame;

che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e ordina la restituzione degli atti alle competenti Autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1960.

GAETANO AZZARITI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI.