˙ Ordinanza 48/1960 (ECLI:IT:COST:1960:48)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 24/06/1960;    Decisione  del 24/06/1960
Deposito del 30/06/1960;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1089 1090
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 48

ORDINANZA 24 GIUGNO 1960

Deposito in cancelleria: 30 giugno 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 16 luglio 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, Codice penale, promosso con ordinanza del 18 gennaio 1960 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Facchin Elion, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 del 12 marzo 1960.

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Facchin Elion fu sollevata questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 502 Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e 41 della Costituzione;

che l'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni presentate per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione stessa; che deduzioni erano presentate anche dalla difesa del Facchin, ma fuori del termine prescritto;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 29 del 4 maggio 1960 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo comma, del Codice penale in riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione;

che per effetto di tale sentenza la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.