˙ Ordinanza 28/1960 (ECLI:IT:COST:1960:28)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Camera di Consiglio del 05/04/1960;    Decisione  del 05/04/1960
Deposito del 09/04/1960;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1024 1025
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 28

ORDINANZA 5 APRILE 1960

Deposito in cancelleria: 9 aprile 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 23 aprile 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D. P. R. 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel procedimento penale a carico di Peloso Giandomenico, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso del procedimento relativo all'ordinanza indicata in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio 1959, ha dichiarato non fondata una questione identica, concernente il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D. P. R. 20 marzo 1956, n. 320, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta cpn là predetta ordinanza e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Tirano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.