˙ Ordinanza 26/1960 (ECLI:IT:COST:1960:26)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: BATTAGLINI
Camera di Consiglio del 05/04/1960;    Decisione  del 05/04/1960
Deposito del 09/04/1960;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1019 1020
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 26

ORDINANZA 5 APRILE 1960

Deposito in cancelleria: 9 aprile 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 23 aprile 1960.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 670, prima parte, del Codice penale, promosso con ordinanza 7 luglio 1959 del Tribunale per i minorenni di Palermo nel procedimento penale a carico di Bono Sebastiano, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 31 ottobre 1959.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale relativo alla su ricordata ordinanza è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, prima parte, Cod. pen., in riferimento all'art. 38, ultima parte, della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 51 del 10 novembre 1959, ha dichiarato non fondata la predetta questione;

che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Palermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.