Ordinanza 25/1960 (ECLI:IT:COST:1960:25)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PERASSI
Udienza Pubblica del 16/03/1960;    Decisione  del 05/04/1960
Deposito del 09/04/1960;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  1018
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 25

ORDINANZA 5 APRILE 1960

Deposito in cancelleria: 9 aprile 1960.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 23 aprile 1960.

Pres. AZZARITI - Rel. PERASSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3,15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, promosso con ordinanza 26 settembre 1959 del Pretore di Novara, emessa nel procedimento penale a carico di Sguazzini Giuseppe, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dei 28 novembre 1959.

Udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1960 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

udito l'avv. Giorgio Balladore Pallieri, per l'Ente Nazionale Risi.

Ritenuto che il Pretore di Novara, con la sua ordinanza, vista l'istanza di incostituzionalità sollevata dalla difesa di Giuseppe Sguazzini in ordine agli artt. 1, 3, 15, 19 e 20 del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, per assunto contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, limitandosi a rilevare "che la questione non appare manifestamente infondata, come già rilevato da questo Pretore con ordinanza 18 marzo 1959 per identica eccezione";

Considerato che, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'autorità giurisdizionale, nell'ordinanza con cui promuove il giudizio di legittimità costituzionale, è tenuta a precisare l'oggetto della questione di legittimità costituzionale;

che la Corte ha ripetutamente affermato che tale esigenza deve essere osservata (sentenze nn. 18 del 1956, 19 del 1956, 60 del 1957, ordinanze nn. 69 del 1957 e 39 del 1958);

che nell'ordinanza del Pretore di Novara manca ogni precisazione e non sono specificate le disposizioni degli articoli del D.L.C.P.S. 30 maggio 1947, n. 439, in relazione alle quali concretamente s'intende proposta la questione di legittimità costituzionale;

che pertanto occorre restituire gli atti allo stesso Pretore affinché completi la sua ordinanza nei sensi sopra indicati;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Novara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.