N. 62
ORDINANZA 10 DICEMBRE 1959
Deposito in cancelleria: 12 dicembre 1959.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 307 del 19 dicembre 1959.
Pres. AZZARITI - Rel. COSATTI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO- Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, promosso con ordinanza 15 dicembre 1958 pronunziata dalla Corte di assise (1 grado) di Milano nel procedimento penale a carico di Beccalli Lodovico, Alfano Giovanni e Alfano Bianca Maria, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 31 gennaio 1959.
udita nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1959 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che prima della udienza di discussione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n. 460(Gazzetta Ufficiale n. 163 dell'11 luglio 1959), con il quale è concessa amnistia per i reati politici;
che, pertanto, sorge questione se il reato ascritto agli imputati nel giudizio davanti alla Corte di assise di Milano possa essere considerato estinto, al pari di tutti quelli previsti nell'art. 5, comma secondo, del D. L. L.27 luglio 1944, n. 159, che forma oggetto della questione di legittimità costituzionale proposta da detta Corte di assise con l'ordinanza in data 15 dicembre 1958;
che il dubbio prospettato rende necessaria una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale, e che tale valutazione spetta al giudice davanti al quale pende il giudizio;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla Corte di assise di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.