˙ Ordinanza 6/1959 (ECLI:IT:COST:1959:6)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: JAEGER
Udienza Pubblica del 21/01/1959;    Decisione  del 22/01/1959
Deposito del 27/01/1959;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  739
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 6

ORDINANZA 22 GENNAIO 1959

Deposito in cancelleria: 27 gennaio 1959.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 26 del 31 gennaio 1959 e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 6 del 3 febbraio 1959.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente -Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 19 giugno 1958, recante provvedimenti per lo "Incremento della ricerca mineraria".

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 luglio 1958, ed iscritto al n. 15 del Reg. ric. 1958, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopra ricordata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione;

che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Virga e Camillo Ausiello Orlando, con deduzioni depositate il 17 luglio 1958;

che all'udienza del 21 gennaio 1959, fissata per la discussione della Causa, il Presidente dava comunicazione che, con atto depositato nella cancelleria il giorno 8 gennaio 1959, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva dichiarato di rinunciare al ricorso e tale rinuncia era stata accettata, con dichiarazione in calce all'atto predetto, dal Presidente della Regione medesima.

Visto l'atto suddetto;

Considerato che pertanto il processo è da dichiarare estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI.