˙ Ordinanza 55/1959 (ECLI:IT:COST:1959:55)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: COSATTI
Camera di Consiglio del 10/11/1959;    Decisione  del 11/11/1959
Deposito del 21/11/1959;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  884 885
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 55

ORDINANZA 11 NOVEMBRE 1959

Deposito in cancelleria: 21 novembre 1959.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 28 novembre 1959.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la Seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, promosso con ordinanza 5 dicembre 1958 del Pretore di Ostuni nel procedimento penale a carico di Attorre Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 14 marzo 1959 e iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1959.

Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Pretura di Ostuni a carico di Attorre Giueseppe la difesa dello imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 929 del 1947;

che il Pretore di Ostuni ha ritenuto la eccezione non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 23, 38, 41, 42 e 44 della Costituzione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza n. 78 del 16 dicembre 1958 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929;

Visti gli articoli 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929;

ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Ostuni.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTA GLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.