˙ Ordinanza 53/1959 (ECLI:IT:COST:1959:53)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Camera di Consiglio del 10/11/1959;    Decisione  del 10/11/1959
Deposito del 21/11/1959;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  879 880
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 53

ORDINANZA 10 NOVEMBRE 1959

Deposito in cancelleria: 21 novembre 1959.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 288 del 28 novembre 1959.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74: "Regolamentazione dei canoni livellari veneti", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 24 dicembre 1958 del Pretore di Este, emessa nel procedimento civile tra Faccioli Clemente e Arzenton Pietro e Rosina Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 del 21 febbraio 1959 ed iscritta al n. 10 del Registro ordinanze 1959;

2) ordinanza 5 gennaio 1959 del Pretore di Soave emessa nel procedimento civile tra la Fondazione Nobile Donà Bernardo e Lancerotto Giuseppina e Lancerotto Elvira-Rosa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959 ed iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1959.

Ritenuto che con le due ordinanze sopra elencate è stata rimessa alla Corte costituzionale la decisione della questione di legittimità costituzionale della legge 15 febbraio 1958, n. 74:

"Regolamentazione dei canoni livellari veneti", in riferimento agli articoli 3 e 42, terzo comma, della Costituzione;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale con sentenza del 9 luglio 1959, n. 46, ha dichiarato non fondata tale questione;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze di cui in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti ai Pretori di Este e di Soave.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1959.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.