˙ Ordinanza 25/1959 (ECLI:IT:COST:1959:25)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PAPALDO
Udienza Pubblica del 25/03/1959;    Decisione  del 18/04/1959
Deposito del 05/05/1959;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  799
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 25

ORDINANZA 18 APRILE 1959

Deposito in cancelleria: 5 maggio 1959.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 9 maggio 1959 e in "Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige" n. 20 del 12 maggio 1959.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 9 maggio 1958, riapprovata nella seduta del 6 agosto 1958, avente per oggetto "Norme sullo stato giuridico e sul procedimento di nomina del Segretario generale della Provincia".

Ritenuto che con ricorso depositato in cancelleria il 30 agosto 1958 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi del 1958 il Presidente del Consiglio dei Ministri, in seguito a deliberazione di detto Consiglio del 9 agosto 1958, impugnava davanti a questa Corte, nei confronti della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige, la legge della Provincia di Bolzano 9 maggio 1958, riapprovata nella seduta del 6 agosto 1958;

che a tale ricorso resistevano la Regione e la Provincia con atti depositati, rispettivamente, il 18 settembre 1958 ed il giorno 8 dello stesso mese;

che con atto del 24 gennaio 1959, notificato il 26 dello stesso mese alla Regione ed alla Provincia, è stato dichiarato che il Presidente del Consiglio rinunciava al ricorso; che tale rinuncia è stata accettata dalla Regione con atto del 20 febbraio 1959 e dalla Provincia con atto del 3 dello stesso mese;

Considerato che il processo è da ritenersi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ALDO SANDULLI.