˙ Ordinanza 67/1958 (ECLI:IT:COST:1958:67)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 18/11/1958;    Decisione  del 18/11/1958
Deposito del 01/12/1958;    Pubblicazione in G. U. 06/12/1958
Norme impugnate:  
Massime:  684
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 67

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1958

Deposito in cancelleria: 1 dicembre 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 6 dicembre 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con due ordinanze del 19 dicembre 1956 del Pretore di Bologna rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Zucchelli Giuseppe, e Orsoni Adelmo e Masotti Raffaele, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1957, n. 310, e del 25 gennaio 1958, n. 21, ed iscritte ai nn. 99 e 102 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle menzionate ordinanze è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U. delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento agli artt. 18, 21 e 39 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 156 del T.U. leggi di p. s. in relazione agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e 49 della Costituzione;

che non sono stati addotti nuovi motivi;

che non vi è ragione di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze del Pretore di Bologna e ordina la restituzione degli atti al medesimo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.