˙ Ordinanza 66/1958 (ECLI:IT:COST:1958:66)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Camera di Consiglio del 18/11/1958;    Decisione  del 18/11/1958
Deposito del 01/12/1958;    Pubblicazione in G. U. 06/12/1958
Norme impugnate:  
Massime:  683
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 66

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1958

Deposito in cancelleria: 1 dicembre 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 6 dicembre 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza del 12 aprile 1957 del Pretore di Salò nel procedimento penale a carico di Derossi Fermo Battista, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 14 dicembre 1957 ed iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1957;

2) ordinanza dell'8 gennaio 1958 del Pretore di Gaeta - sezione di Formia - nel procedimento penale a carico di Nobis Ercole, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1 marzo 1958 ed iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1958.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 21, secondo le rispettive ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2 e 4 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 9 aprile 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;

che non sono stati addotti nuovi motivi;

che non è il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Salò e Gaeta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.