˙ Ordinanza 31/1958 (ECLI:IT:COST:1958:31)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Udienza Pubblica del 02/04/1958;    Decisione  del 22/04/1958
Deposito del 02/05/1958;    Pubblicazione in G. U. 07/06/1958
Norme impugnate:  
Massime:  594
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 31

ORDINANZA 22 APRILE 1958

Deposito in cancelleria: 2 maggio 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 135 del 7 giugno 1958 e in "Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta" del maggio 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 16, primo comma, e 44, n. 1, contenuti nella legge approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 4 agosto 1950 e riapprovata il 9 novembre 1950, recante "Norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione della Regione autonoma della Valle d'Aosta".

Ritenuto che, con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 13 febbraio 1956, ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri impugnava nei limiti predetti, la legge sopra ricordata, in riferimento agli articoli 4 e 51 della Costituzione;

Ritenuto che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Pietro Bodda, Franco Pierandrei e Giorgio Menghini, con deduzioni del 24 febbraio 1956;

poiché, con atto depositato nella cancelleria il 31 marzo 1958, l'Avvocatura dello Stato comunicava che il Presidente del Consiglio dei Ministri rinunciava al ricorso e tale rinuncia, confermata all'udienza del 2 aprile 1958, era accettata dalla difesa della Regione, in conformità della deliberazione della Giunta regionale in data 2 aprile 1958, come risulta dall'estratto della deliberazione stessa depositato nella cancelleria il 10 aprile successivo;

poiché il processo è da dichiararsi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.