˙ Ordinanza 23/1958 (ECLI:IT:COST:1958:23)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 25/02/1958;    Decisione  del 26/02/1958
Deposito del 11/03/1958;    Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Norme impugnate:  
Massime:  576 577
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 23

ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1958

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici.

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'art. 28 della legge 23 marzo 1956, n. 136, promosso con ordinanza 17 agosto 1956 del Consiglio comunale di Venosa, emessa in sede di reclamo per illegittimità delle operazioni elettorali su ricorso di Cervellino Teodoro e di Viglione Pasquale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 9 novembre 1957 ed iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che, con ricorso proposto il 24 giugno 1956, gli elettori Cervellino Teodoro e Viglione Pasquale chiedevano che fosse dichiarata dal Consiglio comunale di Venosa (Potenza) la nullità del risultato elettorale in base allo scrutinio della undicesima sezione, non essendosi ottemperato alla vidimazione delle liste elettorali, ai sensi dell'art. 45 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, modificato dall'art. 28 della legge 23 marzo 1956, n. 136, in relazione all'art. 71 del citato T.U. del 1951;

che con deliberazione 17 agosto 1956 il predetto Consiglio comunale respinse il ricorso e sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del T.U. n. 203 del 1951, in relazione all'art. 48, secondo comma, della Costituzione;

che nessuna delle parti si è costituita;

Considerato che il Consiglio comunale di Venosa, avendo respinto il ricorso proposto dai due elettori, ha definito nel merito il giudizio nella fase svoltasi davanti allo stesso Consiglio comunale; onde era ormai preclusa la possibilità di sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità; che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata e ordina la restituzione degli atti al Consiglio comunale di Venosa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.