˙ Ordinanza 21/1958 (ECLI:IT:COST:1958:21)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 25/02/1958;    Decisione  del 26/02/1958
Deposito del 11/03/1958;    Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Norme impugnate:  
Massime:  573
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 21

ORDINANZA 26 FEBBRAIO 1958

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con ordinanza 17 marzo 1956 del Pretore di Gallarate, emessa nel procedimento penale a carico di Bellora Dionigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 ed iscritta al n. 47 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale sopraindicato è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata rimessa a questa Corte con l'ordinanza 17 marzo 1956 del Pretore di Gallarate;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 giugno 1956, n. 146;

che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 del menzionato art. 113, tali norme, unitamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;

che per il comma quarto di detto articolo, nei confronti del quale fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata sollevata nella specie questione di legittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con ordinanza indicata in epigrafe, relativa all'art. 113 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Gallarate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.