N. 17
ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1958
Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.
Pres. AZZARITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI. Giudici.
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Codice penale, promosso con ordinanza 9 gennaio 1957 del Tribunale di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di Baldacci Gaetano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 13 aprile 1957 ed iscritta al n. 48 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Gaetano Baldacci davanti al Tribunale di Milano è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della Costituzione;
che il Tribunale ha ritenuto tale questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata e che, in conseguenza, con ordinanza 9 gennaio 1957, ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti a questa Corte perché si pronunzi sulla sollevata questione di legittimità;
che nel giudizio, con atto di intervento depositato in cancelleria il 15 febbraio 1957, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, come per legge;
Considerato che la Corte costituzionale ha già deciso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. (sentenza n. 3 del 15 giugno 1956, della quale è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 23 giugno 1956);
che la ricordata ordinanza non propone alcun apprezzabile argomento che induca la Corte a modificare la propria giurisprudenza circa il carattere personale della responsabilità del direttore di giornale, che è il solo oggetto della questione di costituzionalità;
che, pertanto, la decisione della Corte circa la legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen. va confermata anche nella questione dedotta con la ricordata ordinanza del Tribunale di Milano;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale:
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, del Cod. pen. in riferimento all'art. 27 della Costituzione e ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.