˙ Ordinanza 16/1958 (ECLI:IT:COST:1958:16)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: BATTAGLINI
Camera di Consiglio del 25/02/1958;    Decisione  del 25/02/1958
Deposito del 11/03/1958;    Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Norme impugnate:  
Massime:  568
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 16

ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1958

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 510, prima parte, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza 21 gennaio 1957 del Pretore di Nola, emessa nel procedimento penale a carico di Salvi Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara Luigi e Montanino Biagio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1957.

Premesso che, dinanzi alla Pretura di Nola (Sez. distaccata di Palma Campania), nella udienza del 21 gennaio 1957 nel corso del giudizio di opposizione a decreto penale emesso a carico di Salvi Michele, Peluso Vincenzo, Calvanese Francesco, Ferrara Luigi e Montanino Biagio, imputati, il 1, 2, 3 di contravvenzione all'art. 57 T.U.L.P.S.; il 2, 3, 4, 5 di contravvenzione all'art. 703 Cod. pen., il Pretore, su incidente sollevato dal P. M., riteneva non manifestamente infondata, nei riguardi dell'imputato Ferrara Luigi, non comparso, la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 e 27 della Costituzione; e in conseguenza ordinava la sospensione del giudizio nei confronti di tutti gli imputati e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte; che, procedutosi alle notifiche prescritte dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, non vi è stata alcuna costituzione in giudizio;

Considerato che il Pretore, nella motivazione della sua ordinanza, si è riportato ai motivi già presi in esame e confutati nella sentenza di questa Corte dell'8 marzo 1957, n. 46, con la quale fu dichiarata, sia nei riguardi dell'art. 24, sia nei riguardi dell'art. 27 della Costituzione, infondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen.;

che, d'altra parte, quando fu emanata l'ordinanza del Pretore, non era stata ancora pubblicata la menzionata decisione di questa Corte, la quale va confermata nei principi allora stabiliti, cosicché risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore di Nola nella surricordata ordinanza;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 510 Cod. proc. pen., proposta con ordinanza del 21 gennaio 1957 del Pretore di Nola (Sez. di Palma Campania) in riferimento agli artt. 24 e 27 della Costituzione e ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Nola.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.