N. 12
ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1958
Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958.
Pres. AZZARITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel procedimento penale a carico di De Paolis Biagio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza dell'11 dicembre 1956 del Pretore di Otranto nel procedimento penale a carico di Coluccia Vincenzo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza del 25 marzo 1957 del Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Carlini Marco pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 maggio 1957 ed iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 21 e 27, secondo le rispettive ordinanze, della legge 29 aprile 1949, n. 264, in riferimento agli artt. 2,3, 4 e 16 della Costituzione;
che non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n.53 del 9 aprile 1957 ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;
che non vi è motivo di discostarsi dalla precedente decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti al Pretore di Otranto e al Tribunale di Lanciano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.