˙ Ordinanza 10/1958 (ECLI:IT:COST:1958:10)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: PETROCELLI
Udienza Pubblica del 29/01/1958;    Decisione  del 25/02/1958
Deposito del 11/03/1958;    Pubblicazione in G. U. 15/03/1958
Norme impugnate:  
Massime:  562
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 10

ORDINANZA 25 FEBBRAIO 1958

Deposito in cancelleria: 11 marzo 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 66 del 15 marzo 1958 e in "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" n. 16 del 20 marzo 1958.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 3 ottobre 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 61 del 9 novembre 1957, avente ad oggetto "Finanziamenti integrativi al programma di edifici scolastici previsto dalla legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5".

Ritenuto che con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 ottobre 1957, ed iscritto al n. 21 del Registro ricorsi 1957, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugnava la legge sopraindicata per violazione dell'art. 81 della Costituzione;

Ritenuto che a tale ricorso resisteva la Regione, a mezzo del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando Cascio, con deduzioni del 28 ottobre 1957, e che altre deduzioni furono depositate per la Regione il 17 gennaio 1958;

poiché all'udienza del 29 gennaio 1958 l'Avvocatura dello Stato comunicava che il Commissario per la Regione siciliana rinunciava al ricorso, e tale rinuncia era accettata dalla difesa della Regione, come risulta dall'atto in data 20 gennaio 1958 firmato dal Commissario dello Stato e dal Presidente della Regione, e depositato nella cancelleria il 19 febbraio successivo;

poiché il processo è da dichiararsi estinto;

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 1956;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 25 febbraio 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.