˙ Ordinanza 96/1957 (ECLI:IT:COST:1957:96)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: CASTELLI AVOLIO
Camera di Consiglio del 07/06/1957;    Decisione  del 07/06/1957
Deposito del 22/06/1957;    Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Norme impugnate:  
Massime:  444
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 96

ORDINANZA 7 GIUGNO 1957

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D. L. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna, emessa nel procedimento penale a carico di Calì Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 298 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 28 giugno 1956 del Tribunale di Enna è stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale degli artt. 166 e 174 del T.U. citato, in riferimento al disposto degli artt. 13 e 16 della Costituzione.

Considerato che la Corte, con la propria sentenza 19 giugno 1956, n. 11, e successive pronuncie, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p. s.;

che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e quindi anche quelle degli artt. 166 e 174 - hanno cessato di avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Enna.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.