˙ Ordinanza 92/1957 (ECLI:IT:COST:1957:92)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: MANCA
Camera di Consiglio del 07/06/1957;    Decisione  del 07/06/1957
Deposito del 22/06/1957;    Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Norme impugnate:  
Massime:  436
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 92

ORDINANZA 7 GIUGNO 1957

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 19 maggio 1956 del Pretore di Caulonia, nel procedimento penale a carico di Lacaria Vincenzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 11 maggio 1956 del Pretore di Montorio al Vomano, nel procedimento penale a carico di Bottaro Domenico ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 306 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 17 maggio 1956 del Pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Raspollini Ivo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 328 del Reg. ord. 1956.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali, sopra indicati fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata dai Giudici rimessa a questa Corte con le ordinanze di cui in epigrafe;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 giugno 1956, n. 146;

che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;

che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non è stata sollevata in nessuna delle suddette ordinanze questione di legittimità costituzionale.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le tre ordinanze indicate in epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle leggi di p. s., in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.