N. 91
ORDINANZA 7 GIUGNO 1957
Deposito in cancelleria: 22 giugno 1957.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.
Pres. AZZARITI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 21 dicembre 1956 del Pretore di Pontremoli, emessa nel procedimento penale a carico di Lavaggi Olinto e di Rossi Paolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1957 ed iscritta al n. 16 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che con l'ordinanza del giorno 21 dicembre 1956 del Pretore di Pontremoli è stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione che diede luogo alla imputazione a carico dei prevenuti fu tenuta in luogo aperto al pubblico.
Considerato che la Corte costituzionale, con la propria sentenza del 19 giugno 1956, n. 9 e con successive pronuncie ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 18 nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;
che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tali pronuncie vanno confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Pontremoli.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.