˙ Ordinanza 89/1957 (ECLI:IT:COST:1957:89)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: CASTELLI AVOLIO
Camera di Consiglio del 07/06/1957;    Decisione  del 07/06/1957
Deposito del 22/06/1957;    Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Norme impugnate:  
Massime:  433
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 89

ORDINANZA 7 GIUGNO 1957

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente e di Meriggi Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara è stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

che dal testo di dette ordinanze risulta che la contravvenzione a carico del prevenuti fu elevata per aver promosso pubbliche riunioni senza darne preavviso all'autorità competente.

Considerato che, con sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronuncie della Corte vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Mortara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.