˙ Ordinanza 88/1957 (ECLI:IT:COST:1957:88)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: CASTELLI AVOLIO
Camera di Consiglio del 07/06/1957;    Decisione  del 07/06/1957
Deposito del 22/06/1957;    Pubblicazione in G. U. 28/06/1957
Norme impugnate:  
Massime:  432
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 88

ORDINANZA 7 GIUGNO 1957

Deposito in cancelleria: 22 giugno 1957.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 28 giugno 1957.

Pres. AZZARITI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 18 maggio 1956 del Pretore di Ploaghe, emessa nel procedimento penale a carico di Biddau Antonio Gavino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 300 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con l'ordinanza penale del 18 maggio 1956 del Pretore di Ploaghe è stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione, in quanto quest'ultimo non stabilisce sanzione alcuna per le riunioni in luogo pubblico, tenute senza darne preavviso all'autorità competente.

Considerato che con la sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la stessa questione sollevata dal Pretore di Ploaghe, ha dichiarato infondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del 2 comma dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;

che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tali pronuncie della Corte vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al Pretore di Ploaghe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.