˙ Ordinanza 128/1957 (ECLI:IT:COST:1957:128)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AZZARITI - Redattore:  - Relatore: COSATTI
Udienza Pubblica del 13/11/1957;    Decisione  del 28/11/1957
Deposito del 30/11/1957;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  
Massime:  527
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 128

ORDINANZA 28 NOVEMBRE 1957

Deposito in cancelleria: 30 novembre 1957.

Pres. AZZARITI - Rel. COSATTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, promosso con ordinanza 22 gennaio 1957 pronunziata dal Tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Pasquale Tondolo e la Commissione comunale per la massima occupazione agricola (M.O.A.) di Minervino Murge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

uditi gli avvocati Aldo Dedin e Antonio Putzolu per Pasquale Tondolo e il sost. avv. gen. dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che prima di esaminare le questioni della causa è opportuno acquisire dati ed elementi circa i luoghi, i modi e i risultati della concreta applicazione del D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929, concernente il massimo impiego di lavoratori agricoli;

che tali dati ed elementi dovranno essere forniti, con riferimento alle rispettive competenze, dal Ministero del lavoro e della ordinanza sociale e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospeso ogni giudizio sulle questioni pregiudiziali e di merito;

ordina che i dati e gli elementi di cui sopra a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'agricoltura e foreste siano trasmessi a questa Corte entro centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.