˙ Ordinanza 31/1956 (ECLI:IT:COST:1956:31)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: DE NICOLA - Redattore:  - Relatore: CASTELLI AVOLIO
Camera di Consiglio del 16/10/1956;    Decisione  del 16/10/1956
Deposito del 30/10/1956;    Pubblicazione in G. U. 03/11/1956
Norme impugnate:  
Massime:  114
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 31

ORDINANZA 16 OTTOBRE 1956

Deposito in cancelleria: 30 ottobre 1956.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 279 del 3 novembre 1956.

Pres. DE NICOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha deliberato in Camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Erice nel procedimento penale a carico di Mineo Leonida e Mogliacci Francesco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1956:

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 20 aprile 1956 del Pretore di Erice è stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la questione sollevata e con la propria sentenza n. 9, del 19 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente delle riunioni in luogo pubblico;

Considerato che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tate pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, 87, e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Erice.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.