˙ Ordinanza 25/1956 (ECLI:IT:COST:1956:25)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: DE NICOLA - Redattore:  - Relatore: CASSANDRO
Camera di Consiglio del 04/06/1956;    Decisione  del 05/07/1956
Deposito del 21/07/1956;    Pubblicazione in G. U. 28/07/1956
Norme impugnate:  
Massime:  101 102 103
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 25

ORDINANZA 5 LUGLIO 1956

Deposito in cancelleria: 21 luglio 1956.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 188 del 28 luglio 1956.

Pres. DE NICOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO, - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 29 febbraio 1956 della Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Tortonesi Vasco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 28 febbraio 1956 del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Goria Giulio ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 90 Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 3 marzo 1956 del Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Cavassa Umberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 105 Reg. ord. 1956;

4) Ordinanza 23 marzo 1956 del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Segala Renzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 133 Reg. ord. 1956:

Viste le deduzioni presentate in cancelleria il 28 marzo 1956 dagli avvocati Arturo Orvieto e Filippo Ungaro nell'interesse di Segala Renzo;

Visto l'atto di intervento di: Renato Angiolillo, Nino Badano, Marco Franzetti, Antonio Borgoni e Angelo Magliano, direttori di vari quotidiani i primi quattro e direttore dell'agenzia A.N.S.A. il quinto, rappresentati e difesi dagli avvocati: Annibale Angelucci, Domenico D'Amico, Giuseppe Sardo, Filippo Lupis, Giorgio Lais, Nino Gaeta, Vincenzo Lombardi, Giuseppe Berlingeri, Carlo D'Agostino, Fabio Montefoschi, Fausto Gullo, Giuliano Vassalli e Filippo Ungaro; nonché l'atto di intervento di: Remigio Rispo, Luigi Repetto, Fausto Coen, Giuseppe Pedercini, Agnello Coppola, Andrea Pirandello e Alberto Ronchej, tutti direttori di quotidiani, rappresentati e difesi come sopra;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ritenuto

Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 del Cod. pen. e che la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con le quattro ordinanze sopra elencate;

Che in tutti e quattro i giudizi si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato concludendo in via pregiudiziale per l'incompetenza della Corte costituzionale e nel merito contro la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, n. l, Cod. pen.;

Che delle parti si è costituito soltanto il signor Renzo Segala concludendo per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1, Cod. pen.;

Che nel giudizio di legittimità costituzionale proposto con l'ordinanza 29 febbraio 1956 della Corte di Appello di Bologna hanno proposto intervento il signor Renato Angiolillo ed altri concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1;

Considerato

Che la Corte ha già dichiarato la propria competenza a giudicare le questioni di legittimità costituzionale delle leggi anteriore all'entrate in vigore della Costituzione (sentenza n. 1 del 5 giugno 1956);

Che la Corte ha pure dichiarato l'inammissibilità nei giudizi di legittimità costituzionale tanto della figura del controinteressato quanto di quella dell'interventore volontario (ordinanza pronunziata nella pubblica udienza del giorno 30 maggio 1956);

Che nelle more del giudizio la Corte ha già deciso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 (sentenza n. 3 del 15 giugno 1956);

Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va confermata per le questioni di legittimità dedotte con le sopra ricordate ordinanze;

Che lo stesso deve dirsi della questione di cui all'ordinanza del 3 marzo 1956 del Tribunale di Genova circa la natura e la portata dell'art. 27 della Costituzione, proponibile in questa sede soltanto in relazione con l'art. 57, n. 1 del Cod. pen., del quale appunto è stata dichiarata la non incompatibilità con detto art. 27;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Avvocatura dello Stato;

Dichiarato inammissibile l'intervento proposto dal signor Renato Angiolillo ed altri;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, n. 1 Cod. pen. e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.