Reg. ord. n. 9 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli  del 20/11/2025

Tra: E. A.



Oggetto:

Reati e pene – Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere – Applicazione di misure di sicurezza – Previsione che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo – Denunciata previsione che consente che le misure di sicurezza detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato – Contrasto con l’art. 5, par. 1, lettera a), della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente, in considerazione della denunciata insufficiente connessione causale tra la condanna e la privazione della libertà personale in caso di applicazione di una misura di sicurezza detentiva – Diversità di disciplina rispetto alla dichiarazione di delinquenza per tendenza, a fronte della previsione che la dichiarazione di tendenza a delinquere non può che essere pronunciata con la sentenza di condanna.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 109


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2025

Ordinanza del 20 novembre  2025  del  Tribunale  di  sorveglianza  di
Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di E. A.. 
 
Reati  e  pene  -  Effetti  della   dichiarazione   di   abitualita',
  professionalita' o tendenza a delinquere - Applicazione  di  misure
  di sicurezza - Previsione che la dichiarazione di abitualita' o  di
  professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo  -
  Denunciata previsione che  consente  che  le  misure  di  sicurezza
  detentive possono essere applicate in ogni tempo  come  conseguenza
  della dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. 
- Codice penale, art. 109. 


(GU n. 5 del 04-02-2026)

 
                  UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI 
 
 
                    Il magistrato di sorveglianza 
 
    All'udienza del 22 settembre 2025 con l'intervento  del  pubblico
ministero dott. Danilo De Simone la partecipazione del difensore avv.
Maria Macera  e  l'assistenza  del  cancelliere  Giosue'  Cecere,  ha
pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    nel procedimento relative ad A... E... ; nato a ...(...) il  ...;
residente ad ... via ... ; 
    Sentite le parti; 
 
                               Osserva 
 
    Il commissariato di Portici Ercolano chiede la  dichiarazione  di
abitualita' nel delitto ex art. 103 CP a carico di A...  E...  e  per
l'effetto chiede di  applicare  nei  suoi  confronti  una  misura  di
sicurezza. 
    Dagli atti emerge quanto segue: 
      A... E... ha riportato precedenti condanne per furto, evasione,
rapina, violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale,  violazione  di
domicilio, resistenza, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza. 
    Dopo essere stato condannato due volte per  delitto  non  colposo
(rapine di cui ai nn. 6 e 8 del certificato del casellario  in  atti)
ha riportato ulteriori condanne per reati  non  colposi  (violenza  e
minaccia a pubblico ufficiale di cui al n. 10 del casellario,  rapina
di cui al n. 12 del casellario; lesioni personali di cui ai nn. 14  e
18 del casellario), tutti caratterizzati  dall'essere  reati  a  base
violenta. 
    Ricorrono dunque le condizioni richieste dall'art. 103 c.p.. 
    La richiesta oggi in esame  e'  infatti  formulata  con  espresso
riferimento all'abitualita' ritenuta dal giudice. 
    L'art. 103 codice penale stabilisce che «fuori del caso  indicato
dall'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto
e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due
delitti non colposi, riporta un'altra condanna  per  un  delitto  non
colposo, se il giudice, tenuto conto  della  specie  e  gravita'  dei
reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e
del genere di vita del colpevole e delle altre  circostanze  indicate
nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia  dedito  al
delitto». 
    Pertanto, come chiarito in tempi ormai  risalenti  da  Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 1423 del 14 dicembre 2012 Ud.  (dep.  11  gennaio
2013 ) Rv. 254187-01 in tema di  abitualita'  nel  reato,  mentre  in
quella presunta dalla legge il giudice deve limitarsi ad accertare  i
soli elementi necessari e sufficienti, tassativamente determinati dal
legislatore,  nell'ipotesi  di  abitualita'  ritenuta  dal   giudice,
questultimo,  in  aggiunta  ai  primi,  deve   anche   compiere   una
valutazione discrezionale in ordine ad altri  elementi  indicati  dal
legislatore. 
    Quanto poi alle modalita' con cui tale  valutazione  deve  essere
svolta, Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 12 novembre 2015  Cc.
(dep. 23 febbraio 2016) Rv. 266606-01 ha chiarito che l'esistenza  di
precedenti penali e/o di carichi pendenti non  e'  elemento  per  se'
sufficiente a consentire la dichiarazione di abitualita'  nel  reato,
essendo  necessaria  una  motivata  specificazione   degli   elementi
indicativi  dell'attuale  e  concreta   pericolosita'   sociale   del
soggetto, tali da evidenziarne il grado di radicamento della tendenza
delittuosa e della capacita' criminale  manifestata  nello  specifico
delitto commesso. 
    Infine,  la  dedizione  al  delitto  deve  essere  valutata   con
riferimento alla data in cui viene emessa l'ordinanza del  magistrato
di sorveglianza che pronuncia  la  declaratoria  di  abitualita'  nel
reato (Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 2  febbraio  2022  Cc.  (dep.  16
marzo 2022) Rv. 282765-02). 
    Nel presente giudizio A.... E.... ha riportato  la  tipologia  di
condanne richieste dall'art. 103 codice penale ed ha da ultimo,  come
si dira' subito appresso, tenuto condotte violente nei  confronti  di
sua sorella, nonostante  la  presenza  dei  Carabinieri,  accorsi  su
chiamata di... . Nel egli si e' poi opposto con  violenza  all'azione
delle Forze dell'Ordine. 
    Quanto allo specifico profilo della pericolosita' sociale, intesa
quale probabilita' che  A....  E....  commetta  nuovi  reati,  emerge
quanto segue. 
    I reati coperti da giudicato si arrestano al 2016. 
    Egli e' stato piu' volte dichiarato recidivo ai sensi del  quarto
comma dell'art. 99 c.p.. Dal certificato dei carichi pendenti  presso
la Procura della Repubblica presso il Tribunale  di  Napoli  emergono
annotazioni di cui non si tiene conto perche' relative a fatti  molto
risalenti, gia' coperti da giudicato. 
    Risulta poi che  egli  ha  terminato  in  data  20  gennaio  2022
l'espiazione di una precedente pena in regime di affidamento in prova
al servizio sociale, ed in  data  10  aprile  2025  il  tribunale  di
sorveglianza  ha  dichiarato  la  pena  estinta  per  esito  positivo
dell'affidamento in prova. 
    Piu' recenti i fatti commessi il ... 
    In tale data A... E... si e' presentato presso il luogo di lavoro
di sua sorella Giovanna e la ha dapprima spintonata, facendola cadere
in terra, e poi l'ha minacciata di picchiarla con piu'  forza  quando
fosse  tornata   a   casa.   Alle   Forze   dell'Ordine,   contattate
telefonicamente dalla sorella, egli giustificava il suo  operato  con
rivendicazioni ereditarie. La persona offesa comunque non  presentava
denuncia per l'accaduto. 
    Infine, con informativa  del  18  agosto  2025  il  commissariato
di ... ha comunicato che il... A... e' stato deferito per  oltraggio,
resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto  di  declinare  le  proprie
generalita'.  Di  tale  vicenda  tuttavia  non  vi  e'  traccia   nel
certificato dei carichi pendenti. 
    Conclusivamente, cosi' ricostruito il profilo dell' A ,  egli  si
trova nelle  condizioni  soggettive  che  consentono  di  dichiararlo
delinquente abituale, ed e' anche socialmente pericoloso  poiche'  si
evidenziano condotte recenti, concretamente sintomatiche del pericolo
che egli commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. 
    A norma dell'art. 109 c.p., la dichiarazione di abitualita' o  di
professionalita'  nel  reato  o  di  tendenza  a  delinquere  importa
l'applicazione di misure di sicurezza. 
    La legge non indica quale  misura  di  sicurezza,  ed  e'  quindi
possibile affermare che tutte le misure di sicurezza possono,  previa
adeguata motivazione, essere applicate. Al secondo e al  terzo  comma
l'art. 109  codice  penale  traccia  invece  un  fondamentale  limite
temporale per la dichiarazione di tendenza a delinquere  ,  che  «non
puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna»,  mentre  la
dichiarazione  di  professionalita'  o  di  abitualita'  nel  delitto
possono essere pronunciate «in ogni tempo anche  dopo  la  esecuzione
della pena. 
    In altri termini, il delinquente  per  tendenza  viene  giudicato
tale dal  giudice  che  conosce  del  reato,  mentre  il  delinquente
abituale o professionale puo' essere ritenuto tale «in ogni tempo». 
    Tutti e tre tali soggetti, pero', sono  passibili  di  misura  di
sicurezza, in ipotesi anche detentiva. 
    In caso di applicazione di una misure di  sicurezza  detentiva  -
eventualita' tutt'altro  che  implausibile,  specialmente  alla  luce
della violenta aggressione in danno di commessa nel ... l'  A... E...
verrebbe a trovarsi in una condizione che  la  legge  riconduce  alla
detenzione, in  quanto  l'assegnazione  ad  una  casa  di  lavoro  e'
classificata tra le misure di sicurezza detentive. 
    Cio' comporta che i destinatari di tali misure vengano  collocati
all'interno  di  istituti  nei  quali  sono  coattivamente  tenuti  a
dimorare. 
    Il legislatore definisce tali soggetti con il termine «internati»
per differenziarli da coloro che si trovano reclusi in esecuzione  di
una pena detentiva; tuttavia la legge  di  ordinamento  penitenziario
equipara in numerosi aspetti i detenuti agli internati. 
    A mero  titolo  di  esempio,  basti  considerare  che  essi  sono
sottoposti alle medesime disposizioni in tema di  osservazione  della
personalita' (art. 13 comma 2 legge n. 354/1975 e art. 27 decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  230/2000);  raggruppamento   nelle
sezioni (art. 14 legge n. 354/1975 e art. 31 decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000); sorveglianza particolare (art.  14-bis
legge n. 354/1975); regime differenziato in situazioni  di  emergenza
(art. 41-bis legge n. 354/1975); trasferimenti e traduzioni (artt. 42
e 42-bis legge n. 354/1975); ammissione allo studio (art. 44  decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000)  ed  al  lavoro  esterno
(art. 48 decreto del Presidente della Repubblica 230/2000);  rapporti
con i familiari e comunicazione dell'ingresso in  istituto  (art.  45
legge n. 354/1975 e articoli 61 e 62  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 230/2000); permessi di necessita'  (art.  30  legge  n.
354/1975 e  art.  64  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
230/2000); colloqui  e  corrispondenza  con  i  familiari  e  con  il
magistrato di sorveglianza (artt. 38, 39, 75 decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000); ricompense o di sanzioni  disciplinari
(artt.  76  e  segg.  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
230/2000); dimissione dall'Istituto (art. 89 decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 230/2000); in caso di evasione (art.  90  decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000); qualora abbiano  tenuto
condotte di collaborazione con la giustizia (d.m. n. 144/2006). 
    Puo' quindi certamente affermarsi che l'art.  109  codice  penale
astrattamente  consente  che  A...  E...  venga  a  trovarsi  in  una
condizione  di  detenzione  propriamente  detta,  per  effetto  della
declaratoria di delinquenza abituale. 
    Tanto premesso, questo giudice  ritiene  di  dover  sollevare  ex
officio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 c.p.. 
    Quanto alla rilevanza della questione, la  norma  in  esame  deve
trovare  applicazione  in  quanto  prevede  che  la  declaratoria  di
abitualita'  nel  delitto,  oggetto  del  presente  procedimento   di
sorveglianza, possa essere pronunciata in ogni tempo, e  tale  e'  la
condizione in cui viene  a  trovarsi  A...  E...  ,  destinatario  di
richiesta presentata dopo l'espiazione della  pena  conseguente  alle
condanne pronunciate nei suoi confronti. 
    Il dubbio di costituzionalita' inoltre appare non  manifestamente
infondato poiche' I' art. 5 della Convenzione per la Salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali prevede  che  nessuno
puo' essere privato della sua liberta', eccetto che nei casi previsti
dal medesimo articolo e per via legale. 
    Tra  i  casi  previsti,  vi  e'  quello  di  chi   sia   detenuto
legittimamente dopo una condanna da parte di un Tribunale competente. 
    L'art. 6 comma 2 del Trattato  sull'Unione  europea  afferma  che
«l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.  Tale  adesione  non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati». 
    La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha piu' volte  esaminato
l'art. 5 §1 lettera a) chiarendo i criteri che rendono una detenzione
legittima  in  quanto  conseguente  ad  una  sentenza   di   condanna
legalmente pronunciata da un Tribunale competente. 
    Le sentenze M. contro Germania  (no.  19359/04  del  17  dicembre
2009:); J. contro Germania (sez. V, sentenza, Pres. Spielman, rie. n.
30060/04);  ... contro Italia (6 novembre 1980, § 96, Serie A no. 39)
consentono di affermare - secondo quanto si legge  nel  paragrafo  31
della decisione J. contro Germania - che l'art. 5 §  1  sub-paragrafi
da (a) fino a (f) contiene una  esaustiva  lista  dei  requisiti  che
legittimano la privazione della liberta', e nessuna privazione  della
liberta' puo' definirsi legale a meno che non  sia  riconducibile  ad
uno di quei requisiti. 
    Con specifico riferimento al sub-paragrafo (a)  dell'art.  5,  la
parola   «condanna»,   avuto   riguardo   al   testo   in    francese
(«condamnation»), deve essere interpretata nel duplice significato di
giudizio di colpevolezza dopo che sia  stato  accertato,  secondo  la
legge, che e' stato commesso un reato, e di imposizione di una pena o
di altre misure che comportano la privazione della liberta'. 
    Inoltre la parola «dopo»  nel  sub-paragrafo  (a)  non  significa
semplicemente che la «detenzione»  debba  seguire  la  «condanna»  in
ordine cronologico: la «detenzione»  deve  scaturire  da,  seguire  e
dipendere da, e verificarsi in forza di, una  «condanna».  In  breve,
deve esserci una sufficiente connessione causale tra la condanna e la
privazione della liberta' in questione. 
    L'art. 109 del codice penale, invece, consente che,  in  caso  di
dichiarazione di abitualita' o  di  professionalita'  nel  reato,  la
detenzione - intesa quale  privazione  della  liberta'  personale  in
applicazione di una misura di  sicurezza  detentiva  -  non  discenda
dalla sentenza di condanna bensi' da un provvedimento giurisdizionale
di natura diversa, che per di piu' puo' essere pronunciato  «in  ogni
tempo» ed anche dopo l'espiazione della pena. 
    Oltre a stridere con l'art. 5 della Convenzione, tale  disciplina
appare  anche  difficilmente  conciliabile   con   l'art.   3   della
Costituzione, nella parte in cui si offre  solo  al  delinquente  per
tendenza la garanzia, richiesta dai  criteri  convenzionali,  che  la
detenzione di sicurezza discenda dalla sentenza di condanna. 
    Infine,    non    appare    possibile     una     interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in  esame.  Sebbene  infatti
l'art. 109 codice penale affermi che la dichiarazione di  abitualita'
o di professionalita' nel delitto importa l'applicazione di misure di
sicurezza, senza menzionare esplicitamente l'assegnazione ad una casa
di lavoro, occorre ammettere che  la  norma  assegna  al  giudice  un
potere discrezionale il cui esercizio contiene in se' la possibilita'
che venga adottato un prowedimento in malam partem,  pervenendosi  in
caso contrario ad una interpretazione abrogativa della norma. 
    Cio'  permesso,  ritenuto  che  di  ufficio  si  debba  sollevare
questione di legittimita' costituzionale; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione sviluppata; 

 
                               Solleva 
 
    Nei termini indicati, questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 109 c.p., ed eventualmente di ogni altra  norma  collegata,
nella parte in cui consente che  le  misure  di  sicurezza  detentive
possano essere applicate  «in  ogni  tempo»  come  conseguenza  della
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel delitto,  per  la
violazione  degli  articoli  11  e  117   della   Costituzione,   con
riferimento all'art. 5 §  1  lettera  a)  della  Convenzione  per  la
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo  e  delle  Liberta'  Fondamentali,
nonche' per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui differenzia la disciplina della dichiarazione  di  delinquenza
per tendenza, prevedendo che solo questa «non puo' essere pronunciata
che con la sentenza di condanna»; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone  che  a   cura   della   cancelleria   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati. 
      Napoli, 22 settembre 2025 
 
                Il Magistrato di sorveglianza: Cervo