Reg. ord. n. 9 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 20/11/2025
Tra: E. A.
Oggetto:
Reati e pene – Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere – Applicazione di misure di sicurezza – Previsione che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo – Denunciata previsione che consente che le misure di sicurezza detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato – Contrasto con l’art. 5, par. 1, lettera a), della CEDU, secondo cui nessuno può essere privato della libertà se non in seguito a condanna da parte di un tribunale competente, in considerazione della denunciata insufficiente connessione causale tra la condanna e la privazione della libertà personale in caso di applicazione di una misura di sicurezza detentiva – Diversità di disciplina rispetto alla dichiarazione di delinquenza per tendenza, a fronte della previsione che la dichiarazione di tendenza a delinquere non può che essere pronunciata con la sentenza di condanna.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 5
Testo dell'ordinanza
N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2025
Ordinanza del 20 novembre 2025 del Tribunale di sorveglianza di
Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di E. A..
Reati e pene - Effetti della dichiarazione di abitualita',
professionalita' o tendenza a delinquere - Applicazione di misure
di sicurezza - Previsione che la dichiarazione di abitualita' o di
professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo -
Denunciata previsione che consente che le misure di sicurezza
detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza
della dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato.
- Codice penale, art. 109.
(GU n. 5 del 04-02-2026)
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI
Il magistrato di sorveglianza
All'udienza del 22 settembre 2025 con l'intervento del pubblico
ministero dott. Danilo De Simone la partecipazione del difensore avv.
Maria Macera e l'assistenza del cancelliere Giosue' Cecere, ha
pronunciato la seguente
Ordinanza
nel procedimento relative ad A... E... ; nato a ...(...) il ...;
residente ad ... via ... ;
Sentite le parti;
Osserva
Il commissariato di Portici Ercolano chiede la dichiarazione di
abitualita' nel delitto ex art. 103 CP a carico di A... E... e per
l'effetto chiede di applicare nei suoi confronti una misura di
sicurezza.
Dagli atti emerge quanto segue:
A... E... ha riportato precedenti condanne per furto, evasione,
rapina, violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale, violazione di
domicilio, resistenza, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza.
Dopo essere stato condannato due volte per delitto non colposo
(rapine di cui ai nn. 6 e 8 del certificato del casellario in atti)
ha riportato ulteriori condanne per reati non colposi (violenza e
minaccia a pubblico ufficiale di cui al n. 10 del casellario, rapina
di cui al n. 12 del casellario; lesioni personali di cui ai nn. 14 e
18 del casellario), tutti caratterizzati dall'essere reati a base
violenta.
Ricorrono dunque le condizioni richieste dall'art. 103 c.p..
La richiesta oggi in esame e' infatti formulata con espresso
riferimento all'abitualita' ritenuta dal giudice.
L'art. 103 codice penale stabilisce che «fuori del caso indicato
dall'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto
e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due
delitti non colposi, riporta un'altra condanna per un delitto non
colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei
reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e
del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate
nel capoverso dell'art. 133, ritiene che il colpevole sia dedito al
delitto».
Pertanto, come chiarito in tempi ormai risalenti da Cassazione
Sez. 2, Sentenza n. 1423 del 14 dicembre 2012 Ud. (dep. 11 gennaio
2013 ) Rv. 254187-01 in tema di abitualita' nel reato, mentre in
quella presunta dalla legge il giudice deve limitarsi ad accertare i
soli elementi necessari e sufficienti, tassativamente determinati dal
legislatore, nell'ipotesi di abitualita' ritenuta dal giudice,
questultimo, in aggiunta ai primi, deve anche compiere una
valutazione discrezionale in ordine ad altri elementi indicati dal
legislatore.
Quanto poi alle modalita' con cui tale valutazione deve essere
svolta, Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 12 novembre 2015 Cc.
(dep. 23 febbraio 2016) Rv. 266606-01 ha chiarito che l'esistenza di
precedenti penali e/o di carichi pendenti non e' elemento per se'
sufficiente a consentire la dichiarazione di abitualita' nel reato,
essendo necessaria una motivata specificazione degli elementi
indicativi dell'attuale e concreta pericolosita' sociale del
soggetto, tali da evidenziarne il grado di radicamento della tendenza
delittuosa e della capacita' criminale manifestata nello specifico
delitto commesso.
Infine, la dedizione al delitto deve essere valutata con
riferimento alla data in cui viene emessa l'ordinanza del magistrato
di sorveglianza che pronuncia la declaratoria di abitualita' nel
reato (Sez. 1, Sentenza n. 8862 del 2 febbraio 2022 Cc. (dep. 16
marzo 2022) Rv. 282765-02).
Nel presente giudizio A.... E.... ha riportato la tipologia di
condanne richieste dall'art. 103 codice penale ed ha da ultimo, come
si dira' subito appresso, tenuto condotte violente nei confronti di
sua sorella, nonostante la presenza dei Carabinieri, accorsi su
chiamata di... . Nel egli si e' poi opposto con violenza all'azione
delle Forze dell'Ordine.
Quanto allo specifico profilo della pericolosita' sociale, intesa
quale probabilita' che A.... E.... commetta nuovi reati, emerge
quanto segue.
I reati coperti da giudicato si arrestano al 2016.
Egli e' stato piu' volte dichiarato recidivo ai sensi del quarto
comma dell'art. 99 c.p.. Dal certificato dei carichi pendenti presso
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli emergono
annotazioni di cui non si tiene conto perche' relative a fatti molto
risalenti, gia' coperti da giudicato.
Risulta poi che egli ha terminato in data 20 gennaio 2022
l'espiazione di una precedente pena in regime di affidamento in prova
al servizio sociale, ed in data 10 aprile 2025 il tribunale di
sorveglianza ha dichiarato la pena estinta per esito positivo
dell'affidamento in prova.
Piu' recenti i fatti commessi il ...
In tale data A... E... si e' presentato presso il luogo di lavoro
di sua sorella Giovanna e la ha dapprima spintonata, facendola cadere
in terra, e poi l'ha minacciata di picchiarla con piu' forza quando
fosse tornata a casa. Alle Forze dell'Ordine, contattate
telefonicamente dalla sorella, egli giustificava il suo operato con
rivendicazioni ereditarie. La persona offesa comunque non presentava
denuncia per l'accaduto.
Infine, con informativa del 18 agosto 2025 il commissariato
di ... ha comunicato che il... A... e' stato deferito per oltraggio,
resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie
generalita'. Di tale vicenda tuttavia non vi e' traccia nel
certificato dei carichi pendenti.
Conclusivamente, cosi' ricostruito il profilo dell' A , egli si
trova nelle condizioni soggettive che consentono di dichiararlo
delinquente abituale, ed e' anche socialmente pericoloso poiche' si
evidenziano condotte recenti, concretamente sintomatiche del pericolo
che egli commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato.
A norma dell'art. 109 c.p., la dichiarazione di abitualita' o di
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere importa
l'applicazione di misure di sicurezza.
La legge non indica quale misura di sicurezza, ed e' quindi
possibile affermare che tutte le misure di sicurezza possono, previa
adeguata motivazione, essere applicate. Al secondo e al terzo comma
l'art. 109 codice penale traccia invece un fondamentale limite
temporale per la dichiarazione di tendenza a delinquere , che «non
puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna», mentre la
dichiarazione di professionalita' o di abitualita' nel delitto
possono essere pronunciate «in ogni tempo anche dopo la esecuzione
della pena.
In altri termini, il delinquente per tendenza viene giudicato
tale dal giudice che conosce del reato, mentre il delinquente
abituale o professionale puo' essere ritenuto tale «in ogni tempo».
Tutti e tre tali soggetti, pero', sono passibili di misura di
sicurezza, in ipotesi anche detentiva.
In caso di applicazione di una misure di sicurezza detentiva -
eventualita' tutt'altro che implausibile, specialmente alla luce
della violenta aggressione in danno di commessa nel ... l' A... E...
verrebbe a trovarsi in una condizione che la legge riconduce alla
detenzione, in quanto l'assegnazione ad una casa di lavoro e'
classificata tra le misure di sicurezza detentive.
Cio' comporta che i destinatari di tali misure vengano collocati
all'interno di istituti nei quali sono coattivamente tenuti a
dimorare.
Il legislatore definisce tali soggetti con il termine «internati»
per differenziarli da coloro che si trovano reclusi in esecuzione di
una pena detentiva; tuttavia la legge di ordinamento penitenziario
equipara in numerosi aspetti i detenuti agli internati.
A mero titolo di esempio, basti considerare che essi sono
sottoposti alle medesime disposizioni in tema di osservazione della
personalita' (art. 13 comma 2 legge n. 354/1975 e art. 27 decreto del
Presidente della Repubblica n. 230/2000); raggruppamento nelle
sezioni (art. 14 legge n. 354/1975 e art. 31 decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000); sorveglianza particolare (art. 14-bis
legge n. 354/1975); regime differenziato in situazioni di emergenza
(art. 41-bis legge n. 354/1975); trasferimenti e traduzioni (artt. 42
e 42-bis legge n. 354/1975); ammissione allo studio (art. 44 decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000) ed al lavoro esterno
(art. 48 decreto del Presidente della Repubblica 230/2000); rapporti
con i familiari e comunicazione dell'ingresso in istituto (art. 45
legge n. 354/1975 e articoli 61 e 62 decreto del Presidente della
Repubblica n. 230/2000); permessi di necessita' (art. 30 legge n.
354/1975 e art. 64 decreto del Presidente della Repubblica n.
230/2000); colloqui e corrispondenza con i familiari e con il
magistrato di sorveglianza (artt. 38, 39, 75 decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000); ricompense o di sanzioni disciplinari
(artt. 76 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n.
230/2000); dimissione dall'Istituto (art. 89 decreto del Presidente
della Repubblica n. 230/2000); in caso di evasione (art. 90 decreto
del Presidente della Repubblica n. 230/2000); qualora abbiano tenuto
condotte di collaborazione con la giustizia (d.m. n. 144/2006).
Puo' quindi certamente affermarsi che l'art. 109 codice penale
astrattamente consente che A... E... venga a trovarsi in una
condizione di detenzione propriamente detta, per effetto della
declaratoria di delinquenza abituale.
Tanto premesso, questo giudice ritiene di dover sollevare ex
officio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 109 c.p..
Quanto alla rilevanza della questione, la norma in esame deve
trovare applicazione in quanto prevede che la declaratoria di
abitualita' nel delitto, oggetto del presente procedimento di
sorveglianza, possa essere pronunciata in ogni tempo, e tale e' la
condizione in cui viene a trovarsi A... E... , destinatario di
richiesta presentata dopo l'espiazione della pena conseguente alle
condanne pronunciate nei suoi confronti.
Il dubbio di costituzionalita' inoltre appare non manifestamente
infondato poiche' I' art. 5 della Convenzione per la Salvaguardia dei
Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali prevede che nessuno
puo' essere privato della sua liberta', eccetto che nei casi previsti
dal medesimo articolo e per via legale.
Tra i casi previsti, vi e' quello di chi sia detenuto
legittimamente dopo una condanna da parte di un Tribunale competente.
L'art. 6 comma 2 del Trattato sull'Unione europea afferma che
«l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati».
La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ha piu' volte esaminato
l'art. 5 §1 lettera a) chiarendo i criteri che rendono una detenzione
legittima in quanto conseguente ad una sentenza di condanna
legalmente pronunciata da un Tribunale competente.
Le sentenze M. contro Germania (no. 19359/04 del 17 dicembre
2009:); J. contro Germania (sez. V, sentenza, Pres. Spielman, rie. n.
30060/04); ... contro Italia (6 novembre 1980, § 96, Serie A no. 39)
consentono di affermare - secondo quanto si legge nel paragrafo 31
della decisione J. contro Germania - che l'art. 5 § 1 sub-paragrafi
da (a) fino a (f) contiene una esaustiva lista dei requisiti che
legittimano la privazione della liberta', e nessuna privazione della
liberta' puo' definirsi legale a meno che non sia riconducibile ad
uno di quei requisiti.
Con specifico riferimento al sub-paragrafo (a) dell'art. 5, la
parola «condanna», avuto riguardo al testo in francese
(«condamnation»), deve essere interpretata nel duplice significato di
giudizio di colpevolezza dopo che sia stato accertato, secondo la
legge, che e' stato commesso un reato, e di imposizione di una pena o
di altre misure che comportano la privazione della liberta'.
Inoltre la parola «dopo» nel sub-paragrafo (a) non significa
semplicemente che la «detenzione» debba seguire la «condanna» in
ordine cronologico: la «detenzione» deve scaturire da, seguire e
dipendere da, e verificarsi in forza di, una «condanna». In breve,
deve esserci una sufficiente connessione causale tra la condanna e la
privazione della liberta' in questione.
L'art. 109 del codice penale, invece, consente che, in caso di
dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, la
detenzione - intesa quale privazione della liberta' personale in
applicazione di una misura di sicurezza detentiva - non discenda
dalla sentenza di condanna bensi' da un provvedimento giurisdizionale
di natura diversa, che per di piu' puo' essere pronunciato «in ogni
tempo» ed anche dopo l'espiazione della pena.
Oltre a stridere con l'art. 5 della Convenzione, tale disciplina
appare anche difficilmente conciliabile con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui si offre solo al delinquente per
tendenza la garanzia, richiesta dai criteri convenzionali, che la
detenzione di sicurezza discenda dalla sentenza di condanna.
Infine, non appare possibile una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in esame. Sebbene infatti
l'art. 109 codice penale affermi che la dichiarazione di abitualita'
o di professionalita' nel delitto importa l'applicazione di misure di
sicurezza, senza menzionare esplicitamente l'assegnazione ad una casa
di lavoro, occorre ammettere che la norma assegna al giudice un
potere discrezionale il cui esercizio contiene in se' la possibilita'
che venga adottato un prowedimento in malam partem, pervenendosi in
caso contrario ad una interpretazione abrogativa della norma.
Cio' permesso, ritenuto che di ufficio si debba sollevare
questione di legittimita' costituzionale;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione sviluppata;
Solleva
Nei termini indicati, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 109 c.p., ed eventualmente di ogni altra norma collegata,
nella parte in cui consente che le misure di sicurezza detentive
possano essere applicate «in ogni tempo» come conseguenza della
dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel delitto, per la
violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, con
riferimento all'art. 5 § 1 lettera a) della Convenzione per la
Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali,
nonche' per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte
in cui differenzia la disciplina della dichiarazione di delinquenza
per tendenza, prevedendo che solo questa «non puo' essere pronunciata
che con la sentenza di condanna»;
Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale;
Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati.
Napoli, 22 settembre 2025
Il Magistrato di sorveglianza: Cervo