Reg. ord. n. 8 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5

Ordinanza del Giudice di pace di Milano  del 03/11/2025

Tra: C. C.  C/ Agenzia delle entrate - Riscossione



Oggetto:

Tributi – Riscossione – Previsione che esclude l'immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione o nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ovvero in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell'ambito della cessione dell'azienda – Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l'attualità dei medesimi pregiudizi – Denunciata disciplina che provoca una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno ricevuto la cartella mediante regolare notifica e quelli che, per effetto di errori imputabili all’amministrazione, non l’hanno ricevuta – Legislatore che, operando una rigida descrizione o tipizzazione, determina discriminazioni tra soggetti o esigenze meritevoli di tutela non meno significative, senza alcuna necessità o ragione – Normativa che preclude al contribuente la possibilità di poter adire la giustizia in presenza di errori da parte dell’amministrazione finanziaria, negando il diritto a un equo processo, riservandolo solo ad alcuni privilegiati che si inquadrano in situazioni tipiche – Previsione secondo cui l’impugnazione di un atto non notificato possa avvenire solo unitamente all’impugnazione di un atto successivo regolarmente notificato determinerebbe un’abnorme e ingiustificata disparità anche tra i soggetti del rapporto tributario – Assenza di una giustificazione logico-giuridica per cui l’irregolarità della notifica determini l’impugnabilità di alcuni titoli esecutivi fiscali e non anche della cartella – Sottrazione di quest’ultima al sindacato giurisdizionale e compressione del diritto di difesa del contribuente – Lesione dei principi di effettività, come declinati dal diritto internazionale e dell’Unione europea – Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza – Normativa che va a disciplinare una materia, quale quella della giustizia e dell’accesso alla stessa, riservata al potere normativo del Parlamento, configurando un caso di eccesso nell’esercizio del potere di decretazione d’urgenza – Introduzione nel nostro ordinamento di una utilità a favore esclusivamente della pubblica amministrazione, precludendo il diritto di difesa del contribuente – Lesione del principio del giusto processo – Violazione della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione – Adozione di misure urgenti in materia di giustizia tributaria a mezzo di un decreto-legge, in assenza di una legge delega – Violazione del principio secondo il quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – Posticipazione dell’accesso del contribuente al giudice che non accelera la riscossione, ma comporta solo l’aumento dei danni derivanti dall’esecuzione fondata su pretese illegittime – Lesione del diritto di difesa – Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità – Contrasto con i principi generali dell’Unione Europea in materia di proporzionalità, effettività e rispetto dello Stato di diritto – Violazione della normativa internazionale interposta la quale sancisce che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni e a un equo processo – Lesione della coerenza e della certezza dell’ordinamento giuridico che si traduce in una violazione del principio di ragionevolezza. 

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 21/10/2021  Num. 146  Art. 3  Co. 5 convertito con modificazioni in
legge  del 17/12/2021  Num. 215  Co. 5 aggiuntivo del
decreto del Presidente della Repubblica  del 29/09/1973  Num. 602  Art. 12  Co. 4 sostituito dal
decreto legislativo  del 24/03/2025  Num. 33  Art. 91  Co. 5


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 10 
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 77    Co.
Costituzione   Art. 77    Co.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
Trattato unione europea   Art.
Trattato unione europea   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 41 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 52 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo   Art.
direttiva CE del 28/11/2006    Art. 273 
direttiva UE del 20/06/2019    Art.
direttiva UE del 20/06/2019    Art.
direttiva UE del 20/06/2019    Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 novembre 2025

Ordinanza del 3 novembre 2025 del  Giudice  di  pace  di  Milano  nel
procedimento civile promosso da C. C. contro l'Agenzia delle  entrate
- Riscossione. 
 
Tributi  -  Riscossione  -   Previsione   che   esclude   l'immediata
  impugnabilita' del ruolo/cartella di  pagamento,  limitandola  alle
  sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore
  che agisce in  giudizio,  un  pregiudizio  per  effetto  di  quanto
  previsto  dal  codice  dei  contratti  pubblici   ovvero   per   la
  riscossione di somme allo stesso dovute dai  soggetti  pubblici  di
  cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  del  regolamento  di  cui  al
  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
  n. 40, oppure per la perdita di un beneficio nei  rapporti  con  la
  pubblica amministrazione o nell'ambito delle procedure previste dal
  codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ovvero in  relazione
  a operazioni di finanziamento da parte di  soggetti  autorizzati  e
  nell'ambito della cessione dell'azienda - Previsione la quale,  per
  tali ipotesi, richiede che il  ricorrente/presunto  debitore  debba
  dimostrare l'attualita' dei medesimi pregiudizi. 
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, (Misure  urgenti  in  materia
  economica  e  fiscale,  a  tutela  del  lavoro   e   per   esigenze
  indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  17
  dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis, che ha aggiunto il  comma  4-bis
  all'art. 12 decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
  1973, n. 602 (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
  reddito), successivamente sostituito dal comma 5 dell'art.  91  del
  decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di
  versamenti e di riscossione). 


(GU n. 5 del 04-02-2026)

 
                      GIUDICE DI PACE DI MILANO 
                          Sezione I civile 
 
    Nel procedimento civile R.G. n. 58041/2021, 
    Il Giudice di Pace dott. Alberto  Bargero  a  scioglimento  della
riserva assunta all'udienza del 12 giugno 2025  nel  procedimento  in
epigrafe; 
    promosso da C. C. (codice fiscale...),  nato  a...,  in  data...,
residente  a...,  via...,  rappresentato  e  difeso  dagli   avvocati
Margherita Kosa e Francesco Musacchio - attore; 
    contro Agenzia  delle  entrate  Riscossione  (codice  fiscale  n.
13756881002), in persona del Direttore pro-tempore, con sede in viale
dell'Innovazione n. 1/b - 20126 Milano (MI), rappresentato  e  difeso
dall'avv. Luca Schiavon - convenuta; 
    vista l'istanza di rimessione alla Corte costituzionale formulata
dalla difesa del ricorrente unitamente  all'istanza  di  riassunzione
del procedimento; 
    vista altresi' l'istanza di rimessione degli atti alla  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea ex art. 267 del T.F.U.E. depositata  in
data 11 giugno 2025. 
1. Procedimento principale 
  1. Esposizione succinta del procedimento. 
    1. Il sig. C. C., intenzionato ad accedere al procedimento di cui
alla legge n. 3/2012, richiedeva l'accesso agli atti presso l'Agenzia
delle entrate - Riscossione, al fine di potere verificare la  propria
situazione debitoria. 
    2.  L'amministrazione  finanziaria,  in  data  27  ottobre  2021,
trasmetteva al contribuente gli estratti ruolo (doc. n. 2 cit.). 
    3. Sostenendo di avere ricevuto la notifica di alcune cartelle di
pagamento, l'attore, in data..., inoltrava alla convenuta istanza  di
annullamento in autotutela in particolare delle seguenti cartelle: 
      1. cartella n..., del..., per euro..., asseritamente notificata
in data...; 
      2. cartella n..., del..., per euro..., asseritamente notificata
in data...; 
      3. cartella n..., del..., per euro..., asseritamente notificata
in data...; 
      4. cartella n..., del..., per euro..., asseritamente notificata
in data...; 
    per un totale complessivo di euro... (doc. n. 1 cit.),  ritenendo
di conseguenza decaduta l'amministrazione dal diritto  di  riscuotere
le  somme  tramite  ruolo  ed  il  relativo  credito  abbondantemente
prescritto (doc. n. 3 cit.). 
    4. Poiche' l'amministrazione finanziaria non dava riscontro  alla
istanza di annullamento, il contribuente, in data 10  novembre  2021,
adiva il Giudice di pace di Milano, impugnando le citate cartelle  di
pagamento, per i seguenti motivi: 
      omessa  notifica  delle  cartelle  (nei  termini   di   legge),
conseguente inesistenza e/o nullita'  della  cartella  stesse  e  del
titolo esecutivo (ruolo); 
      intervenuta  decadenza  dal  diritto  di  riscuotere  le  somme
tramite ruolo ex  legge  n.  244/2007  e  maturata  prescrizione  dei
crediti (atto di citazione). 
    5. L'attore, mediante la produzione della certificazione  storica
di residenza, provava di  non  essere  stato  piu'  residente  presso
l'indirizzo di notifica. 
    6. La causa veniva iscritta al R.G. n. 58041/2021. 
    7. Agenzia delle entrate Riscossione, in data 21  dicembre  2021,
si  costituiva  in   giudizio,   eccependo,   in   via   preliminare,
l'inammissibilita' dell'azione (per carenza d'interesse ad  agire  ex
art. 100 c.p.c.), mentre nel  merito  richiedeva  la  conferma  delle
cartelle impugnate (comparsa di costituzione). 
    8. A seguito dei mutamenti normativi - che verranno descritti nel
dettaglio  in  prosieguo  -  ritenuti  dalla  Corte   di   cassazione
applicabili  anche  in  via  retroattiva  e,  dunque,  incidenti  sul
presente giudizio, parte attrice  ha  richiesto  che  questo  Giudice
rimettesse la questione di legittimita' costituzionale della  novella
alla Corte costituzionale. 
    9. Il presente Ufficio, sciogliendo la riserva, con ordinanza del
1° giugno 2023 rimetteva la questione alla Consulta,  la  quale,  con
ordinanza n. 81/2024, pubblicata il  9  maggio  2024,  la  dichiarava
inammissibile, ritenendo carente la motivazione sulla rilevanza. 
    10. In  particolare,  la  Corte  osservava  che  non  risultavano
adeguati chiarimenti circa  la  «effettiva  validita'  o  meno  delle
notifiche  effettuate  dall'Agenzia   delle   entrate   Riscossione»,
evidenziando che il giudice rimettente  avrebbe  dovuto  indicare  le
concrete modalita' utilizzate per la  notificazione  delle  cartelle,
precisando se le stesse fossero state o meno regolarmente eseguite. 
    11. Considerato che l'Ecc.ma  Corte  in  detta  sede  non  si  e'
pronunciata nel merito e che, con la precedente sentenza n. 190/2023,
ha comunque riconosciuto come la limitazione dell'accesso alla tutela
giurisdizionale  incida  sui  principi   costituzionali,   affermando
testualmente che: 
      «Al  riguardo  questa  Corte  ritiene  innanzitutto   opportuno
precisare che l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilita' del
sistema - dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non e'
in grado di fornire la  prova  della  regolare  notifica  -  e  cosi'
generano  un  preoccupante  contenzioso  seriale,  non  puo'  in  via
sistematica comprimere il bisogno di tutela «anticipata» dei soggetti
(fossero anche  pochi)  che  legittimamente  lo  invocano»,  l'attore
chiedeva e insisteva affinche' la questione fosse nuovamente  rimessa
alla Corte costituzionale, al fine  di  ottenere  una  pronuncia  nel
merito (istanza del 20 maggio 2024). 
2. Diritto 
  1. Il contesto normativo. 
    12. Successivamente all'introduzione del  presente  giudizio,  il
legislatore, mediante l'art. 3-bis  del  decreto-legge  n.  146/2021,
convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021,  ha  introdotto
il  comma  4-bis,  all'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  602/1973,  segnando  un  cambio  di  paradigma  nella
disciplina  dell'impugnabilita'  dell'estratto  di  ruolo  (e   delle
cartelle di pagamento che si asseriscono non notificate), a norma del
quale: 
      «L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella
di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili
di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore  che  agisce
in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli  un
pregiudizio per: 
        la partecipazione a una procedura di  appalto  (ex  art.  80,
comma 4, decreto legislativo n. 50/2016); 
        la  riscossione  di  somme  a   lui   dovute   da   pubbliche
amministrazioni  (ex  art.  48-bis,  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 602/1973); 
        la perdita di un  beneficio  nei  rapporti  con  la  pubblica
amministrazione». 
    13. Inoltre, la Corte di  cassazione  a  Sezioni  Unite,  con  la
sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022,  ha  fornito  un  chiarimento
fondamentale in merito all'ambito temporale di applicazione del nuovo
comma  4-bis,  dell'art.  12,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 602/1973, secondo cui: 
    «La disposizione di cui all'art. 3-bis del decreto-legge  n.  146
del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021,  che  ha  inserito  il
comma 4-bis nell'art. 12 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 602 del 1973, deve trovare applicazione anche ai giudizi in  corso
al  momento  della  sua  entrata  in   vigore,   in   quanto   incide
sull'interesse  ad  agire,  che  puo'  ben  variare  nel  corso   del
processo». 
    14. La nuova limitazione all'impugnabilita'  della  cartella  non
notificata deve applicarsi quindi anche ai ricorsi gia' pendenti alla
data del 21 dicembre 2021, ossia l'entrata in vigore della  legge  di
conversione (legge n. 215/2021), per cui,  il  giudice  e'  tenuto  a
dichiarare l'inammissibilita' del ricorso per difetto sopravvenuto di
interesse nel caso in cui il contribuente non  prova  il  pregiudizio
attuale tra quelli elencati dalla norma. 
    15. Il decreto legislativo 29 luglio  2024,  n.  110  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2024, n. 184, entrato in vigore  il
medesimo giorno) ha modificato, con l'art. 12, comma  1,  l'art.  12,
comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
introducendo  ulteriori  ipotesi  di  impugnabilita'   e   stabilendo
testualmente il seguente precetto: 
      «4-bis. L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo  e  la
cartella di pagamento che si  assume  invalidamente  notificata  sono
suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore  che
agisce  in  giudizio  dimostri  che  dall'iscrizione  a  ruolo  possa
derivargli un pregiudizio: 
        a. per effetto di quanto previsto dal  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
        b. per  la  riscossione  di  somme  allo  stesso  dovute  dai
soggetti pubblici di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche  di
cui all'art. 48-bis del presente decreto; 
        c. per la perdita  di  un  beneficio  nei  rapporti  con  una
pubblica amministrazione; 
        d. nell'ambito delle  procedure  previste  dal  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14; 
        e. in relazione ad operazioni di finanziamento  da  parte  di
soggetti autorizzati; 
        f. nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto  conto  di
quanto previsto dall'art. 14  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472». 
    16. Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33  (pubblicato  nel
Supplemento Ordinario n. 8 nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2025, n.
71, entrato in vigore nella stessa data) ha disposto, con l'art. 241,
comma  1,  lett.   c),   l'abrogazione   integrale   del   precedente
provvedimento, sostituendolo con il nuovo Testo unico in  materia  di
versamenti e di riscossione (decreto legislativo 24  marzo  2025,  n.
33), entrato in vigore il 27 marzo 2025 e aggiornato da ultimo il  16
aprile 2025. 
    17. La norma inerente al  divieto  d'impugnabilita'  diretta  del
ruolo e cartella e' compresa nell'art. 91, comma 5 ed attualmente  ha
il seguente tenore: 
      «5. L'estratto di ruolo non  e'  impugnabile.  Il  ruolo  e  la
cartella di pagamento che si  assume  invalidamente  notificata  sono
suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore  che
agisce  in  giudizio  dimostri  che  dall'iscrizione  a  ruolo  possa
derivargli un pregiudizio: 
        a) per effetto di quanto previsto dal  codice  dei  contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
        b) per  la  riscossione  di  somme  allo  stesso  dovute  dai
soggetti pubblici di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche  di
cui all'art. 144; 
        c) per la perdita  di  un  beneficio  nei  rapporti  con  una
pubblica amministrazione; 
        d) nell'ambito delle  procedure  previste  dal  codice  della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14; 
        e) in relazione a operazioni di  finanziamento  da  parte  di
soggetti autorizzati; 
        f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto  conto  di
quanto  previsto  dall'art.  16  del  Testo  unico   delle   sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173». 
    18. Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, con  la
citata sentenza n. 26283 del 6  settembre  2022,  alle  cause  ancora
pendenti deve applicarsi l'ultima versione della norma  e  quindi  il
comma 5, dell'art. 91  del  TU  Riscossione,  in  quanto  regolerebbe
l'«interesse ad agire» suscettibile di mutare sino  alla  definizione
del giudizio. 
    19. La  situazione  dell'odierno  attore  non  si  rispecchia  in
nessuna delle citate tre ipotesi concernenti rapporti qualificati con
la pubblica  amministrazione,  ma  nemmeno  in  quelle  aggiunte  con
l'ultima riforma, avendo quest'ultimo necessita' di definire i propri
debiti fiscali, al fine di valutare la possibilita' e  l'opportunita'
di  accedere  alla  procedura  di   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento (articoli 65 -  86  CCII,  che,  a  seguito  della
riforma, assorbiva la legge n. 3/2012) e per  non  essere  tenuto  ad
includere (e pagare) debiti fiscali non dovuti (ma iscritti a ruolo). 
    20.  Si  precisa  che  il  contribuente  non  ha  avviato   alcun
procedimento di sovraindebitamento rientrante nella lett. d),  atteso
che, ai sensi degli  articoli  65  ss.  del  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza),
tali procedure possono essere instaurate soltanto laddove ricorrano i
presupposti   di   legge   (per   es.   effettiva    situazione    di
sovraindebitamento e limiti numerici), mediante la  presentazione  di
apposita istanza contenente la proposta di piano  di  versamento  dei
debiti. 
    21. Pertanto, al fine di  valutare  l'esistenza  o  meno  di  una
condizione  di  sovraindebitamento,  e'   necessario   definire   con
precisione la situazione debitoria ed  eventualmente  predisporre  un
piano riferito esclusivamente a somme effettivamente dovute al Fisco,
e non gia' a quelle semplicemente iscritte a ruolo. 
    22. Diversamente, come spiegato anche dal  contribuente,  l'avvio
della procedura «al  buio»,  al  solo  scopo  di  creare  un  preteso
«interesse ad impugnare» il ruolo, esporrebbe il debitore al  rischio
- ai sensi degli articoli 270, 276, 280, 283 e 344 CCII - di  diniego
o revoca dell'omologazione, diniego o  perdita  dell'esdebitazione  e
persino responsabilita' penale. 
    23. In tali ipotesi, la procedura non potrebbe essere  riproposta
sul medesimo debito, venendo meno il requisito  della  meritevolezza,
ne' potrebbe  essere  instaurata  altra  procedura  nei  cinque  anni
successivi, con conseguente definitiva perdita della relativa chance. 
    24. Le successive pronunce  di  legittimita',  tra  le  quali  la
proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del  19  aprile  2025,
relativa  al  procedimento  R.G.  n.   2567/2023   promosso   proprio
dall'odierno ricorrente e concernente asseriti  debiti  IVA  -  hanno
continuato a confermare: 
      da un lato, il divieto di accesso alla  tutela  giurisdizionale
anche  con  riferimento  ai  giudizi   gia'   pendenti   al   momento
dell'entrata in vigore della novella; 
      dall'altro,   l'interpretazione   restrittiva   delle   ipotesi
previste dal legislatore come eccezioni al divieto stesso: 
        «La suddetta norma e' applicabile ai giudizi  in  corso  come
affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U.,  26283/2022),  sicche'
il contribuente ha interesse a impugnare una  cartella  di  pagamento
nei  soli  casi  delineati   dalla   suddetta   disciplina,   benche'
sopravvenuta (...). 
        Pertanto, posto che: 
          la norma citata  delinea  il  contenuto  dell'interesse  ad
agire in caso di impugnazione  dell'estratto  di  ruolo  in  caso  di
cartella non notificata o invalidamente notificata; 
          che non ricorrono le ipotesi  di  cui  all'art.  12,  comma
4-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; 
          che non vi e' interesse ad agire; 
          che  la  mancanza  di  interesse  ad  agire  e'  rilevabile
d'ufficio in ogni stato e  grado  del  processo  (Cass.  Sez.  U,  n.
12637/2008); 
          deve ritenersi, nel caso  in  esame,  l'originario  ricorso
inammissibile per difetto di interesse ad agire». 
  2. Rilevanza della questione. 
    25. Il ricorrente, sin  dal  ricorso  introduttivo,  allegava  di
intendere accedere alla procedura  di  composizione  delle  crisi  da
sovraindebitamento ai sensi degli articoli 65 - 86 del  Codice  della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (decreto  legislativo  n.  14/2019)
(Direttiva  (UE)  2019/1023;  Raccomandazione  2014/135/UE;  etc...),
quale piccolo imprenditore sovraindebitato. 
    26. Al fine di valutare l'esistenza o meno  della  condizione  di
accesso  al  sovraindebitamento,  sosteneva  di  avere  necessita  di
definire  con  precisione  la   situazione   debitoria   fiscale   ed
eventualmente predisporre un piano riferito  esclusivamente  a  somme
effettivamente dovute e non gia' a quelle  semplicemente  iscritte  a
ruolo. 
    27. Considerato che l'Amministrazione finanziaria non  ha  inteso
procedere ad alcun annullamento in via  di  autotutela,  si  e'  reso
necessario adire la tutela giurisdizionale  al  fine  di  far  valere
l'inesistenza  ovvero  l'intervenuta   prescrizione   delle   pretese
tributarie azionate dall'Erario (anche alla  luce  delle  statuizioni
delle SSUU n. 19704/2015). 
    28. Tuttavia, la disciplina  ha  introdotto  limitazioni  -  come
interpretata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite  con  sentenza
n. 26283/2022 e successive - impedisce al contribuente  l'accesso  al
sindacato giurisdizionale, laddove egli non rientri  nelle  tassative
ipotesi ivi previste (rapporti con la P.A., in pendenza ed in sede di
procedure del CCII, finanziamenti e cessione di aziende). 
    29. Pertanto, un soggetto che voglia  semplicemente  chiarire  la
propria posizione debitoria ai fini dell'accesso a una  procedura  di
composizione della crisi - che rappresenta un diritto  garantito  dal
diritto  UE  -   si   vede   negata   la   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale, anche se le  cartelle  risultano  prescritte  o  mai
notificate (il divieto riguarda anche cartelle  inerenti  ad  imposte
armonizzate). 
    30. Rimangono prive di tutela inoltre numerose ulteriori ipotesi,
certamente meritevoli, quali, a titolo  meramente  esemplificativo  -
l'esigenza di impedire l'avvio delle misure  cautelari  ed  esecutive
(fermo amministrativo di veicoli ex art. 86  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602/1973; ipoteca legale sugli immobili  ex  art.
77, decreto del Presidente della  Repubblica  602/1973;  pignoramento
mobiliare presso il  debitore  ex  articoli  52  e  ss.  decreto  del
Presidente della Repubblica  602/1973;  pignoramento  immobiliare  ex
art.  76  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   602/1973;
pignoramento presso terzi di stipendi,  pensioni,  conti  correnti  e
crediti ex art. 72-bis decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
602/1973), nonche' situazioni ulteriori  quali:  l'impossibilita'  di
ottenere  certificazioni  fiscali  (ad  esempio,   DURC   fiscale   e
certificato di regolarita' tributaria), le segnalazioni  all'anagrafe
tributaria con conseguenti accertamenti, i trasferimenti  di  beni  a
terzi con il rischio di dell'azione  revocatoria  ordinaria  ex  art.
2901 del codice civile o, nei casi piu' gravi, di configurazione  del
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte  ex  art.
11,  decreto  legislativo  n.  74/2000,  l'opportunita'  di  valutare
l'acquisizione di beni a vario  titolo,  l'accettazione  di  eredita'
senza  beneficio  d'inventario,  l'apertura  di  conti   correnti   o
depositi, l'accumulo di liquidita' o beni mobili di valore, etc... 
    31. E' vero che gli atti  successivi  all'iscrizione  a  ruolo  -
quali   l'intimazione   di   pagamento,   il   preavviso   di   fermo
amministrativo  o  di  iscrizione  di  ipoteca  -  sono   formalmente
impugnabili, tuttavia, occorre evidenziare che tali atti concedono al
contribuente un termine estremamente ristretto (5 giorni in  caso  di
esecuzione  forzata  e  trenta  giorni  in  caso   di   provvedimenti
cautelari) per  adempiere,  decorso  il  quale  l'Amministrazione  e'
legittimata ad avviare immediatamente le  procedure  esecutive  e  di
emettere il provvedimento cautelare. 
    32. In concreto, un simile termine rende  pressoche'  impossibile
ottenere  una  tutela  giurisdizionale   effettiva:   nessun   organo
giurisdizionale italiano e'  in  grado  di  pronunciarsi  e  adottare
provvedimenti cautelari in un arco  temporale  cosi'  ridotto,  entro
cinque giorni, ma realisticamente neanche entro trenta giorni. 
    33. Ne consegue che la sola possibilita' di  impugnare  gli  atti
successivi non assicura una protezione effettiva al  contribuente  (e
si sottolinea, vi risultano ulteriori ipotesi meritevoli di tutela). 
    34. Ad avviso del rimettente inoltre,  l'interesse  ad  agire  e'
insito nella valutazione concreta che il giudice deve  compiere  caso
per caso e non puo' essere  rigidamente  descritto  o  tipizzato  dal
legislatore, atteso che le ipotesi rilevanti sono numerose  e  spesso
imprevedibili;   diversamente,   si   rischierebbe   di   determinare
ingiustificate   discriminazioni   e   di    introdurre    previsioni
irragionevoli. 
    35. Pertanto, c'e' il dubbio che  la  norma  si  traduca  in  una
limitazione discriminatoria ed irragionevole del diritto alla  tutela
giurisdizionale. 
    36.  Il  giudice  ritiene  che  la  definizione  della   presente
controversia   presupponga    la    verifica    della    legittimita'
costituzionale delle disposizioni normative  invocate;  la  questione
non appare manifestamente infondata ne' manifestamente irrilevante ai
fini della decisione, imponendosi pertanto la rimessione della stessa
alla Corte costituzionale. 
    37.  In  particolare,  applicando  la  norma,  la   domanda   del
contribuente sarebbe destinata ad  essere  dichiarata  inammissibile,
perche' si tratta di impugnativa diretta (del ruolo e) delle cartelle
non validamente notificate, al di fuori delle  ipotesi  previste  dal
comma 5, art. 91 TU. 
    38. Se, invece, la norma introdotta con la novella dovesse essere
ritenuta costituzionalmente illegittima, nella parte  in  cui  limita
l'impugnabilita' «diretta» alle  sole  ipotesi  da  essa  previste  e
dunque venisse disapplicata, il  ricorso  del  contribuente  dovrebbe
essere accolto. 
    39.  Infatti,  le  cartelle  di  pagamento  impugnate   risultano
notificate ad  un  indirizzo  diverso  da  quello  di  residenza  del
contribuente - dalla quale egli risulta trasferito, e, in presenza di
notifiche  nulle   e/o   inesistenti,   l'asserito   debito   fiscale
risulterebbe prescritto. 
    40. In particolare, parte attrice, rispetto alle notifiche  delle
cartelle impugnate, produceva certificato storico di residenza da cui
si evinceva che il sig. C. C.: 
      fino al... il contribuente e' stato residente in..., n...; 
      dal... al... ha avuto residenza in..., via... n...; 
      dal... ed attualmente risiede in..., via... n... 
    41. Sulla base delle citate  circostanze  si  evidenzia  come  le
notifiche delle cartelle impugnate fossero nulle  e/o  inesistenti  e
precisamente: 
  1.  La  cartella  di  pagamento  n...  non  risulta  essere   stata
ritualmente notificata. 
    L'Amministrazione resistente ha prodotto documentazione  relativa
a due tentativi di notifica: 
      tentativo del...,  presso  l'indirizzo  di...  n...,  ai  sensi
dell'art. 140 c.p.c. 
    Tuttavia, dal certificato storico di residenza emerge  che,  alla
data del..., il sig. C. era  residente  in...,  via...  n...,  e  non
presso l'indirizzo di... n... Inoltre, la notificazione  e'  comunque
affetta da nullita', non essendo stata data  prova  della  spedizione
della raccomandata informativa prevista dal citato art. 140 c.p.c.; 
    tentativo del..., sempre presso l'indirizzo  di...  n...,  questa
volta ai sensi dell'art. 143 c.p.c.  Anche  tale  notificazione  deve
qualificarsi  come  inesistente,  poiche',  alla  data  indicata,  il
contribuente risultava residente in via... n... e  non  all'indirizzo
utilizzato dall'amministrazione. 
    Ne consegue che la  cartella  di  pagamento  sopra  indicata  non
risulta essere stata mai notificata in alcun modo. 
    Le notificazioni tentate ex articoli 140 e 143  c.p.c.  risultano
effettuate presso un indirizzo del tutto estraneo al contribuente  e,
pertanto, devono qualificarsi come giuridicamente inesistenti. 
  2 -  La  cartella  di  pagamento  n...  non  risulta  essere  stata
ritualmente notificata. 
    L'amministrazione resistente ha prodotto un avviso di ricevimento
del..., da quale risulta una consegna al portiere dello stabile  sito
in..., piazza... n... risultava residente in... via..., n...,  e  non
presso l'indirizzo di... n... 
    Ne consegue che l'indirizzo utilizzato per la  notificazione  non
era in alcun modo riferibile al sig. C. e che la  notificazione  deve
ritenersi giuridicamente inesistente. 
    Si rileva, altresi',  che  la  consegna  al  portiere,  ai  sensi
dell'art. 139, comma  2,  c.p.c.,  avrebbe  richiesto  l'invio  della
raccomandata informativa  al  destinatario;  anche  tale  adempimento
risulta omesso. 
  3 -  La  cartella  di  pagamento  n...  non  risulta  essere  stata
ritualmente notificata. 
    Anche in questo caso la notificazione deve ritenersi inesistente,
per le stesse ragioni gia' evidenziate in relazione alla cartella  di
cui al punto che precede. 
  4 -  La  cartella  di  pagamento  n...  non  risulta  essere  stata
ritualmente notificata. 
    Per tale cartella,  l'amministrazione  ha  prodotto  un  atto  di
notificazione eseguito in data..., ai  sensi  dell'art.  143  c.p.c.,
presso l'indirizzo di..., n... 
    Tuttavia, dal certificato storico di  residenza  risulta  che,  a
tale data, il contribuente era residente in..., via... n...,  con  la
conseguenza che  anche  tale  notificazione  deve  qualificarsi  come
inesistente. 
    Si ritiene quindi che nessuna delle  quattro  cartelle  impugnate
risulta essere stata validamente  notificata  al  contribuente  e  ne
consegue che Agenzia della riscossione e' incorsa in decadenza e  che
la pretesa impositiva azionata deve ritenersi prescritta. 
    42. Per i motivi esposti, parte attrice, con  istanza  depositata
in data 20 maggio 2024,  riportandosi  ai  motivi  sollevati  con  la
precedente istanza del 23 gennaio 2023, ha chiesto che  la  questione
di   legittimita'   costituzionale   venisse   rimessa   alla   Corte
costituzionale, deducendo la violazione degli  articoli  3,  24,  97,
111, 110 e  113  della  Carta  costituzionale,  nonche'  del  diritto
europeo e CEDU e quindi degli articoli 10, 11 e 117 della Carta. 
    43. La parte convenuta, pubblica amministrazione, si  e'  opposta
all'istanza, insistendo affinche'  la  questione  venisse  dichiarata
inammissibile. 
  3. La non manifesta infondatezza. 
    La questione sollevata  appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata in ordine ai seguenti punti: 
      3.1  Possibile  violazione  degli  articoli  3   e   24   della
Costituzione. 
    44. Un  primo  dubbio  che  riguarda  la  disposizione  impugnata
(attualmente, il comma 5, dell'art. 91, del  decreto  legislativo  24
marzo 2025, n. 33)  e'  quello  relativo  alla  compatibilita'  della
stessa con  i  principi  desumibili  dagli  articoli  3  e  24  della
Costituzione, tenuto conto che l'impianto della  norma  tipicizza  le
ipotesi in cui e' ammessa l'impugnazione del ruolo, limitandola a: 
      tre,  concernenti  rapporti   qualificati   con   la   pubblica
amministrazione; 
      in pendenza ed in sede di procedure del CCII; 
      finanziamenti da parte di soggetti autorizzati o a quella delle
cessioni d'aziende. 
    Cosi' come formulato, la norma si porrebbe in contrasto  sia  con
il diritto di difesa del contribuente sancito dall'art. 24, sia con i
principi di eguaglianza e ragionevolezza, affermati dall'art. 3 della
Carta fondamentale. 
    45. In primo  luogo,  occorre  evidenziare  che  la  cartella  di
pagamento,   quale   esternazione   del   ruolo,   costituisce   atto
espressamente  impugnabile  ai  sensi  dell'art.  19,   del   decreto
legislativo n. 546/1992, entro il termine  decadenziale  di  sessanta
giorni, in qualunque ipotesi (anche non qualificata) e  da  parte  di
qualsiasi categoria di contribuente. 
    Le Sezioni Unite hanno affermato che «in linea generale i termini
di impugnazione di un atto non possono che decorrere  dalla  (valida)
notificazione dell'atto medesimo e  che,  pertanto,  il  destinatario
dell'atto ha l'interesse (e il  diritto)  di  provocare  la  verifica
della validita' della notifica  dell'atto  del  quale  egli  non  sia
venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie
di tale notifica» (Cass., SS.UU., n. 19704/2015). 
    La giurisprudenza di legittimita' riconosce, inoltre,  l'autonoma
ed   immediata   impugnabilita'   di   qualsiasi   atto   che   porti
legittimamente a conoscenza  del  contribuente  una  ben  individuata
pretesa  tributaria,  prescindendo  dal  fatto  che  esso  sia  stato
notificato in forma rituale o direttamente rivolto al contribuente in
veste autoritativa. 
    Tale orientamento supera, di fatto,  la  concezione  strettamente
recettizia dell'atto  amministrativo,  secondo  cui  l'impugnabilita'
sarebbe subordinata esclusivamente alla sua notifica. 
    Ne discende che, se da un lato non e' sufficiente la mera  «piena
conoscenza»  dell'atto  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini  di
impugnazione (che richiedono una comunicazione effettuata nelle forme
di legge), dall'altro, tale circostanza, non puo' impedire in  radice
l'impugnabilita' dell'atto stesso, bensi' rileva soltanto  in  ordine
alla decorrenza dei relativi termini, in danno del contribuente e  la
distinzione  e'  chiaramente  tracciata   dalla   giurisprudenza   di
legittimita'. 
    Pertanto,  appare  ravvisabile   una   ingiusta   e   illegittima
disparita' di trattamento tra i contribuenti che  hanno  ricevuto  la
cartella mediante regolare notifica e  quelli  che,  per  effetto  di
errori imputabili all'Amministrazione, non l'hanno ricevuta. 
    La cartella, infatti, viene  emessa  nei  confronti  di  tutti  i
contribuenti (sia a carico di quelli che hanno ricevuto,  sia  quelli
che non hanno ricevuto regolare notifica), ma coloro per i  quali  la
notifica e' stata eseguita in modo irregolare  si  vedono  negato  il
diritto di impugnare l'atto impositivo, salvo che ricadano in ipotesi
tipizzate o che ricevano - regolarmente - un  successivo  atto  ancor
piu' lesivo. 
    L'irregolare  notifica,  in  quanto  evento  non  imputabile   al
contribuente, non puo'  costituire  un  criterio  discriminatorio  ed
irragionevole per impedire l'impugnabilita' di  un  atto  impositivo:
essa puo', al  piu',  determinare  uno  slittamento  del  termine  di
decadenza per proporre ricorso, ma non certo precludere  in  assoluto
l'accesso alla tutela giurisdizionale. 
    Non si tratta,  dunque,  di  introdurre  una  tutela  anticipata,
bensi'  di  evitare  che  venga  impedita  la  tutela   nel   momento
fisiologico, ossia entro sessanta giorni dalla  conoscenza  dell'atto
(che equivale alla notifica). 
    46. Inoltre, la rigida descrizione  o  tipizzazione  operata  dal
legislatore, considerato che le ipotesi  rilevanti  sono  numerose  e
spesso imprevedibili, determina inevitabilmente  discriminazioni  tra
soggetti o esigenze meritevoli  di  tutela  non  meno  significative,
senza alcuna ragione, necessita' o giustificazione. 
    Si  ribadisce,  rimangono  prive  di  tutela  numerose  ulteriori
ipotesi, quali, a titolo  meramente  esemplificativo,  l'esigenza  di
impedire  l'avvio  delle  misure  cautelari   ed   esecutive   (fermo
amministrativo di veicoli ex art. 86  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602/1973; ipoteca legale  sugli  immobili  ex  art.  77
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602/1973;  pignoramento
mobiliare presso il  debitore  ex  articoli  52  e  ss.  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602/1973; pignoramento immobiliare  ex
art.  76  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   602/1973;
pignoramento presso terzi di stipendi,  pensioni,  conti  correnti  e
crediti ex art. 72-bis, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
602/1973), nonche' situazioni ulteriori  quali:  l'impossibilita'  di
ottenere  certificazioni  fiscali  (ad  esempio,   DURC   fiscale   e
certificato di regolarita' tributaria), le segnalazioni  all'anagrafe
tributaria con conseguenti accertamenti, i trasferimenti  di  beni  a
terzi con il rischio di dell'azione  revocatoria  ordinaria  ex  art.
2901 del codice civile o, nei casi piu' gravi, di configurazione  del
reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte  ex  art.
11,  decreto  legislativo  n.  74/2000,  l'opportunita'  di  valutare
l'acquisizione di beni a vario  titolo,  l'accettazione  di  eredita'
senza  beneficio  d'inventario,  l'apertura  di  conti   correnti   o
depositi, l'accumulo di liquidita' o beni mobili di valore. 
    E' vero che gli atti successivi all'iscrizione a  ruolo  -  quali
l'intimazione di pagamento, il preavviso di  fermo  amministrativo  o
l'iscrizione di ipoteca -  sono  formalmente  impugnabili,  tuttavia,
occorre evidenziare  che  tali  atti  concedono  al  contribuente  un
termine estremamente  ristretto  (5  giorni  in  caso  di  esecuzione
forzata e 30 gg in caso di provvedimenti  cautelari)  per  adempiere,
decorso  il  quale  l'Amministrazione  e'  legittimata   ad   avviare
immediatamente le procedure esecutive e di emettere il  provvedimento
cautelare. 
    In concreto,  un  simile  termine  rende  pressoche'  impossibile
ottenere  una  tutela  giurisdizionale   effettiva:   nessun   organo
giurisdizionale italiano e'  in  grado  di  pronunciarsi  e  adottare
provvedimenti cautelari in  un  arco  temporale  cosi'  ridotto,  ne'
entro cinque giorni, ne' realisticamente entro trenta. 
    Ne consegue che  la  sola  possibilita'  di  impugnare  gli  atti
successivi non assicura una protezione effettiva  al  contribuente  e
comunque, anche al  di  fuori  di  imminenti  atti  di  esecuzione  o
cautelari, vi sono situazione che esigono tutela. 
    In considerazione di quanto  sopra,  e  soprattutto  per  impulso
della presente Ecc.ma Corte, il legislatore,  negli  anni  successivi
all'introduzione della limitazione, ha progressivamente  ampliato  le
ipotesi di impugnazione, riconoscendone la meritevolezza. 
    Tuttavia, proprio perche' tali situazioni sono  per  loro  natura
imprevedibili e facilmente mutabili, il relativo principio di diritto
esige che la valutazione resti rimessa  al  giudice  caso  per  caso;
diversamente, l'ingiusta differenza  di  trattamento  tra  situazioni
egualmente meritevoli risulta inevitabile. 
    La  nuova   disciplina,   attenendosi   al   dettato   normativo,
precluderebbe al contribuente la possibilita'  di  poter  liberamente
adire   la   Giustizia   in   presenza    di    errori    da    parte
dell'Amministrazione finanziaria e quindi nega il  diritto  di  tutti
«ad un equo processo», riservandolo solo ad alcuni  privilegiati  che
si inquadrano in situazioni tipiche. 
    47. La previsione secondo  cui  l'impugnazione  di  un  atto  non
notificato possa avvenire soltanto unitamente all'impugnazione di  un
atto successivo regolarmente notificato determinerebbe un'abnorme  ed
ingiustificata  disparita'  anche  tra  i   soggetti   del   rapporto
tributario. 
    E' infatti da considerare che, mentre  le  notifiche  degli  atti
processuali  vengono  immediatamente  vagliate  dal  giudice  e,   se
invalide o intempestive, non producono alcun  effetto  in  danno  del
destinatario, con riguardo agli atti impositivi  l'invalidita'  della
notifica ha  come  unico  effetto  immediato  non  gia'  l'intervento
correttivo del giudice, bensi' l'impossibilita' per  il  contribuente
di  conoscere  l'atto   e,   quindi,   di   attivare   il   controllo
giurisdizionale sul medesimo. 
    Ne consegue che il  procedimento  di  imposizione  e  riscossione
promosso dall'Amministrazione non viene interrotto, ma anzi  prosegue
«fluidamente»,  in  mancanza  di  contestazioni,  fino   a   giungere
all'esecuzione forzata, senza che il  contribuente  abbia  mai  avuto
modo  di  esercitare  il   proprio   diritto   di   difesa   mediante
impugnazione. 
    Tale  conseguenza,  si   sottolinea,   non   e'   imputabile   al
contribuente,  ma  dipende  esclusivamente   dall'invalidita'   delle
notifiche,   la   cui   regolarita'   ricade   integralmente    nella
responsabilita' dell'Amministrazione, la quale  ne  determina  tempi,
modalita' (quali nominativi e  recapiti  da  indicare)  e  ne  valuta
l'esito,   decidendo   se   riprendere   o   meno   il   procedimento
notificatorio. 
    In  questo  quadro,  la  possibilita'  per  il  contribuente   di
accedere, tramite il  c.d.  estratto  di  ruolo,  alle  iscrizioni  a
proprio carico  e  alla  eventuale  emissione  di  cartelle  dovrebbe
costituire un rimedio effettivo soltanto se la  conoscenza  dell'atto
cosi'   acquisita   ne    consentisse    l'immediata    impugnazione.
Diversamente, negare tale possibilita' al contribuente - gia' privato
della conoscenza dell'atto  per  effetto  di  una  notifica  invalida
imputabile all'Amministrazione - e subordinare l'accesso alla  tutela
giurisdizionale alla futura notifica di un ulteriore  atto  da  parte
della stessa Amministrazione, comporta un aggravio del pregiudizio  e
rimette di fatto la sorte del diritto di difesa  alle  determinazioni
discrezionali dell'ente impositore. 
    Tale impostazione e' irragionevole, perche': 
      non sempre e' previsto un atto successivo prima dell'esecuzione
forzata basata sul ruolo; 
      l'iniziativa   processuale   del   contribuente    dipenderebbe
integralmente dai tempi  e  dalle  modalita'  della  notifica  decisi
dall'Amministrazione; 
      nel  frattempo,  il  contribuente  subisce   l'iscrizione   nei
registri dei debitori soggetti a esecuzione  coattiva  e  i  relativi
effetti    pregiudizievoli,    fino    all'eventuale    completamento
dell'esecuzione senza alcuna possibilita' di difesa preventiva. 
    In definitiva, l'eventuale  rimedio  risarcitorio  nei  confronti
dell'Amministrazione non puo' ritenersi  equipollente  a  un  accesso
diretto ed effettivo alla giustizia, come imposto dall'art. 24  della
Costituzione, dall'art.  47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'UE e dall'art. 6 CEDU. 
    48. Si evidenzia altresi' una ulteriore  palese  discriminazione:
il  ruolo  e  la  cartella  di  pagamento  irregolarmente  notificati
risultano, secondo l'attuale previsione normativa, non  autonomamente
impugnabili, mentre qualsiasi  altro  titolo  esecutivo  fiscale  non
regolarmente   notificato,   quale   l'avviso   di   accertamento   o
l'ingiunzione  fiscale  ex  R.D.  n.  639/1910,  puo'  invece  essere
contestato dinanzi al giudice. 
    Tale   disparita'   di   trattamento   appare    incomprensibile,
irragionevole e intrinsecamente discriminatoria, posto che tutti  gli
atti  richiamati  hanno  natura  impositiva  ed  esecutiva,  incidono
direttamente   sulla   sfera   patrimoniale   del   contribuente    e
costituiscono titolo per la riscossione coattiva. 
    Non vi risulta, pertanto, alcuna giustificazione logico-giuridica
per cui l'irregolarita'  della  notifica  determini  l'impugnabilita'
degli uni e non anche della cartella, con la conseguenza di sottrarre
proprio quest'ultima al sindacato giurisdizionale e di comprimere  il
diritto di difesa del contribuente, in violazione degli articoli 3  e
24 della Costituzione, nonche' dei principi di  effettivita'  sanciti
dall'art. 47 CDFUE e dall'art. 6 CEDU. 
    49. Il diritto alla difesa costituzionalmente garantito non  puo'
essere compromesso e peggio ancora in maniera discriminante, per  far
fronte  a  un  incremento  del  contenzioso  ed  al  pari  non   puo'
giustificarsi   una   compressione   del    diritto    alla    tutela
giurisdizionale posticipando la possibilita' di accesso ad essa in un
determinato momento successivo in cui e' possibile che alcuni effetti
lesivi dell'atto si siano gia' prodotti. 
    La  previsione  normativa  discrimina  e  limita  l'esercizio  di
diritti  e   liberta'   fondamentali   in   modo   sproporzionato   e
irragionevole,  poiche'  l'asserita  finalita'   della   disposizione
potrebbe  essere  agevolmente  perseguita  mediante  altri  strumenti
legali, senza sacrificare i principi propri dello Stato di diritto. 
    L'asserito rischio di un  accesso  abusivo  alla  giustizia  puo'
essere agevolmente contrastato mediante gli strumenti  gia'  previsti
dall'ordinamento, quali la condanna alle spese e la condanna per lite
temeraria. 
    E' certamente possibile  inoltre  attribuire  all'Amministrazione
finanziaria strumenti idonei a rimediare ai propri errori, ad esempio
imponendo al contribuente la presentazione di una preventiva  istanza
in autotutela, mediazione o ricorso amministrativo, che sospenderebbe
gli effetti pregiudizievoli del debito. 
    Diverso e', invece, chiudere le porte dei tribunali  soltanto  ad
alcuni cittadini, senza che essi abbiano alcuna colpa o abbiano agito
per ragioni futili: cio' si traduce in  una  misura  irragionevole  e
sproporzionata, lesiva del giusto processo. 
    La questione, infatti, mette  in  luce  l'irragionevolezza  della
compressione  dei  diritti   e   la   discriminazione   operata   dal
legislatore, priva di qualsivoglia  necessita',  in  quanto  esistono
innumerevoli soluzioni alternative e non dannose. 
    Non si tratta, dunque, di una critica a scelte politiche,  bensi'
della denuncia della intrinseca irragionevolezza della norma. 
  3.2 Possibile  violazione  dell'art.  77,  comma  1°  e  2°,  della
Costituzione. 
    50. Altro dubbio sorge in ordine  alla  compatibilita'  dell'art.
3-bis con i principi sanciti dall'art. 77 della Costituzione. 
    Il divieto d'impugnazione diretta e' stato introdotto nel  nostro
ordinamento dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 146/2021, promulgata
in assenza del requisito di specifica necessita' e urgenza. 
    La circostanza secondo cui la previsione ora risulta trasfusa nel
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33  (emanato  dal  Governo,  in
attuazione della legge delega conferita dal Parlamento con  la  legge
n. 111 del 23 luglio 2023), finalizzata al  riordino  organico  delle
disposizioni del sistema tributario, attraverso la redazione di testi
unici, tra cui appunto quello della  riscossione,  non  e'  di  certo
idonea a sanare possibili violazioni dell'art. 77. 
    Nella fattispecie de qua  il  Governo,  senza  delegazione  delle
Camere, ha emanato il decreto-legge n. 146/2021  senza  alcuna  legge
delega. 
    La delega conferita al  Governo  era  limitata  all'ambito  della
riforma fiscale e non della giustizia tributaria. 
    L'iter che ha condotto alla pubblicazione  dell'art.  3-bis  pare
contrastare con le citate norme costituzionali e lo stesso  preambolo
di  cui  al   decreto-legge   n.   146/2021   non   contiene   alcuna
specificazione  in  che  cosa  consisterebbe  la  straordinarieta'  e
l'urgenza delle esigenze in  materia  fiscale  e  pertanto  non  sono
indicati e precisati i motivi di straordinaria necessita' ed  urgenza
per un intervento normativo come quello adottato. 
    51. Orbene, la questione sollevata  apparirebbe  fondata  ove  si
contesta che: 
      l'art.  3-bis  della  legge  n.  215/2021   e'   manifestamente
illegittimo per contrasto con l'art. 77, comma 1, della Costituzione,
non essendo soddisfatti i requisiti della straordinaria necessita'  e
urgenza; 
      in ogni caso, l'art. 3-bis risulta  manifestamente  illegittimo
anche per contrasto con l'art. 77, comma 2,  della  Costituzione,  in
via mediata, poiche' - in assenza dei  presupposti  di  necessita'  e
urgenza - disciplina una materia,  quale  quella  della  giustizia  e
dell'accesso  alla  stessa,  riservata  al   potere   normativo   del
Parlamento,  configurando  cosi'  un  caso   manifesto   di   eccesso
nell'esercizio   del   potere   di    decretazione    d'urgenza    e,
conseguentemente, un possibile conflitto di attribuzione  tra  poteri
dello Stato. 
  3.3  Possibile  violazione  degli  articoli   111   e   113   della
Costituzione. 
    52. Suscita interesse la sollevata violazione degli articoli  111
e 113 della Costituzione della norma in questione  ove  il  principio
del giusto processo verrebbe minato  ed  il  diritto  di  difesa  del
contribuente compresso. L'art. 111 della Costituzione, nel  postulare
il principio giusto processo sancisce che giudizio deve svolgersi  in
condizioni  di  parita'  mentre   l'art.   113   della   Costituzione
espressamente recita: «Contro gli atti della pubblica amministrazione
e' sempre ammessa la  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria  e
amministrativa». 
    Ebbene la norma impugnata ha pertanto introdotto nell'ordinamento
una utilita' solo ed esclusivamente a favore della PA ed ha  precluso
il diritto di difesa del contribuente,  restringendolo  a  soli  casi
tassativi, la maggior parte sempre  ad  esclusivo  appannaggio  della
P.A. 
    E' evidenziare che il divieto di  impugnazione  dell'estratto  di
ruolo, introdotto con l'art. 3-bis,  nel  comprimere  il  diritto  di
difesa  costringe  il  contribuente  a  trascinarsi  una   situazione
debitoria  nonostante  la  stessa   sia   illegittima,   errata   e/o
prescritta. 
  3.4 Possibile violazione dell'art. 117 della Costituzione. 
    53. Il ricorso alla decretazione d'urgenza per la  riforma  della
giustizia tributaria con l'introduzione del comma 4-bis, all'art.  12
del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, appare  aver
violato anche il principio sancito dall'art. 117 ove e' imposto  che:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle  Regioni
nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 
    Come gia' articolato al precedente punto, sorgono dubbi in ordine
alla adozione di misure urgenti di giustizia tributaria in assenza di
legge delega a mezzo di decreto-legge. 
    - L'art. 3-bis, adottato probabilmente  con  eccessiva  fretta  e
senza l'iter costituzionalmente previsto, ha compresso eccessivamente
la posizione dei contribuenti anche  in  considerazione  della  crisi
pandemica che li ha coinvolti e  della  ripresa  delle  attivita'  di
riscossione. 
    Da tutto cio' consegue che il comma 4-bis  aggiunto  all'art.  12
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 appare
illegittimo per essere stato introdotto incostituzionalmente a  mezzo
decretazione d'urgenza. 
  3.5 Possibile violazione dell'art. 97, comma 1 della Costituzione. 
    54. Per altro verso, la possibilita' che il  contribuente  faccia
valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto  non
validamente notificatogli, senza dover attendere la  notifica  di  un
atto successivo,  che  potrebbe  anch'esso  risultare  viziato  -  e'
strettamente   funzionale   al   buon   andamento   della    pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. 
    Cio', infatti, contribuisce  ad  evitare  i  costi  di  procedure
esecutive illegittimamente instaurate, la produzione e l'aggravamento
di danni risarcibili al contribuente e  i  rischi  di  decadenza  per
l'Amministrazione derivanti da ripetute notifiche non andate  a  buon
fine. 
    55. Ne' puo' ritenersi che  la  riconosciuta  impugnabilita'  del
ruolo o della cartella  non  validamente  notificati,  dei  quali  il
contribuente sia comunque venuto a conoscenza tramite  l'estratto  di
ruolo, esponga a concreti rischi di dilatazione del contenzioso o  di
rallentamento dell'azione di riscossione, come talvolta paventato. 
    L'impugnazione della cartella per mancanza di valida notifica, se
proposta non unitamente ad un atto  successivo,  non  genera  infatti
aggravio: essa sarebbe comunque proposta al  momento  della  notifica
dell'atto successivo, mentre la proposizione anticipata  puo'  semmai
produrre un effetto deflattivo, evitando l'emissione, la  notifica  e
la conseguente impugnazione dell'atto successivo. 
    56. Tanto premesso, e' indubbio che anche un  eventuale  -  e  in
ogni caso modesto - incremento del contenzioso non puo'  giustificare
la   compressione   del   diritto    costituzionale    alla    tutela
giurisdizionale, ne' il posticipo del momento in cui il  contribuente
puo' esercitare tale diritto,  con  il  rischio  che  effetti  lesivi
dell'atto si producano senza rimedio. 
    Infine, va escluso che l'impugnabilita' di un  atto  recante  una
ben definita pretesa tributaria possa  determinare  un  rallentamento
dell'azione di prelievo diverso da  quello  fisiologico  e  legittimo
derivante dal controllo giurisdizionale di legalita'. 
    Posticipare l'accesso del contribuente al  giudice  non  accelera
infatti la riscossione, ma  comporta  soltanto  l'aumento  dei  danni
derivanti dall'eventuale esecuzione fondata su  pretese  illegittime,
in  violazione  non  solo  del  diritto  di  difesa  (art.  24  della
Costituzione),  ma  anche  del  principio   di   buon   andamento   e
imparzialita'  dell'amministrazione  sancito   dall'art.   97   della
Costituzione. 
  3.6  Possibile  violazione  degli  articoli  10,  11,   117   della
Costituzione. 
    57. Considerato che si  nutrono  dubbi  circa  la  compatibilita'
della previsione con il diritto dell'Unione europea e  con  la  CEDU,
deve rilevarsi che,  per  riflesso,  essa  potrebbe  determinare  una
violazione anche degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione,  che
impongono il rispetto degli obblighi  internazionali  e  del  diritto
europeo. 
    58.  Preliminarmente,  il  giudice  osserva   che   la   presente
controversia  rientra  nell'ambito  di   applicazione   del   diritto
dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, par. 1, della  Carta  dei
diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (CDFUE),  in  quanto  le
disposizioni nazionali oggetto di scrutinio incidono direttamente e/o
indirettamente anche su situazioni disciplinate da norme  dell'Unione
e, in particolare: 
      sulla  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA),
tributo armonizzato dalla Direttiva 2006/112/CE, il cui  accertamento
e  riscossione  devono  rispettare  i  diritti  fondamentali  sanciti
dall'ordinamento UE; 
      sull'accesso a procedure di ristrutturazione e liberazione  dai
debiti, come previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d.  Direttiva
«Ristrutturazione e seconda possibilita'»). 
    59. Ne consegue che trovano piena applicazione nel caso di specie
i diritti garantiti dalla Carta e precisamente: 
      1. l'art. 47 CDFUE,  che  sancisce  il  diritto  a  un  ricorso
effettivo dinanzi a un giudice imparziale; 
      2. l'art. 41 CDFUE,  che  riconosce  il  diritto  a  una  buona
amministrazione (ascolto, motivazione, accesso agli atti); 
      3. l'art. 52 CDFUE, che impone il  rispetto  del  principio  di
proporzionalita' per ogni limitazione ai diritti  riconosciuti  dalla
Carta; 
      4. i principi generali dell'Unione in materia  di  effettivita'
della tutela giurisdizionale, bilanciamento tra interessi pubblici  e
diritti fondamentali  e  non  in  ultimo  il  diritto  alla  «seconda
occasione» del debitore onesto. 
    60. La normativa nazionale attualmente in vigore  ed  applicabile
al caso in esame (comma 5, dell'art. 91, del decreto  legislativo  24
marzo 2025, n. 33 - «Testo  unico  in  materia  di  versamenti  e  di
riscossione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26  marzo
2025 - Supplemento Ordinario n. 8,  in  vigore  dal  27  marzo  2025)
prevede una limitazione all'accesso al  giudice,  stabilendo  che  il
contribuente  non  possa  impugnare  direttamente  una  cartella   di
pagamento non notificata, se non nei  casi  tassativamente  previsti,
lasciando senza tutela giurisdizionale, come  nel  caso  dell'odierno
contribuente, numerose ipotesi meritevoli di tutela. 
    61. Tale preclusione, che si applica a tutti gli altri  casi  non
tassativamente elencati nella norma (giuste  sentenze  della  Suprema
Corte italiana), impedisce ogni forma di tutela giurisdizionale anche
quando il contribuente intenda far valere l'intervenuta  prescrizione
o l'inesistenza giuridica del debito, incluse le ipotesi  di  crediti
relativi a tributi armonizzati (come l'IVA). 
    62. Ne deriva una violazione del diritto a un  ricorso  effettivo
garantito  dall'art.  47  CDFUE  e  dal  principio  di   effettivita'
elaborato dalla CGUE (v. CGUE, C-279/09 DEB; C-199/11  Otis;  C-73/16
Puškar). 
    63. Inoltre, la norma si pone in contrasto con l'art.  273  della
Direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati  membri  di  stabilire
obblighi procedurali per garantire l'esatta riscossione dell'IVA solo
se proporzionati e se non compromettono la riscossione effettiva e  i
diritti del contribuente (v. CGUE, C-131/13 Italmoda; C-276/14  Gmina
Wroclaw; C-482/18 C.F.). 
    64. La violazione si estende anche all'art. 41 CDFUE, in quanto: 
      viene  negato  il  diritto  a  essere  ascoltato,  non  essendo
previsto un contraddittorio effettivo con l'amministrazione; 
      manca un obbligo di motivazione da  parte  dell'amministrazione
nel caso di rigetto dell'istanza del contribuente; 
      e' esclusa qualsiasi risposta espressa a fronte  di  un'istanza
anche fondata, frustrando la possibilita'  di  esercitare  diritti  e
difese in modo effettivo; 
      le situazioni debitorie fiscali, magari illegittime ed ingiuste
o non  piu'  esigibili  presuppongono  successive  azioni  esecutive,
cautelari,  di  riscossione   inutili,   in   cui   l'amministrazione
investira'  risorse  (che  mediante  una  immediata  definizione   ad
iniziativa del contribuente potrebbe evitare). 
    65. Ai fini della  presente  valutazione,  assume  rilievo  anche
l'art. 2 del Trattato sull'Unione europea, secondo  cui  l'Unione  si
fonda sui valori del rispetto della dignita' umana,  della  liberta',
della democrazia, dell'uguaglianza, dello  Stato  di  diritto  e  del
rispetto dei diritti umani, comuni agli Stati membri in una  societa'
improntata a pluralismo, tolleranza, giustizia e  solidarieta'.  Tali
valori sono indissolubilmente connessi con quanto previsto  dall'art.
3, par. 2, TUE, in  forza  del  quale  l'Unione  garantisce  ai  suoi
cittadini uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, in  cui  sia
assicurato il rispetto  dei  diritti  e  delle  garanzie  procedurali
fondamentali,  anche  nell'ambito  delle  relazioni  tra  privati   e
pubblica amministrazione. 
    66.  Tali  valori  non  hanno  mera  valenza  programmatica,   ma
costituiscono principi  fondamentali  e  vincolanti  dell'ordinamento
dell'Unione,  cui  deve  conformarsi  anche  l'azione   normativa   e
amministrativa  degli  Stati  membri  nell'attuazione   del   diritto
dell'Unione. In particolare, il principio  dello  Stato  di  diritto,
come costantemente affermato dalla Corte di Giustizia (v. ex  multis,
CGUE, C64/16 Associação Sindical  dos  Juizes  Portugueses,  C-619/18
Commissione c. Polonia),  comporta  che  ogni  soggetto  debba  poter
accedere a un rimedio effettivo dinanzi a un  giudice  imparziale,  e
che nessuna  autorita'  pubblica  possa  sottrarsi  al  controllo  di
legalita' delle proprie pretese. 
    67.  La  normativa  italiana  censurata,  precludendo  in  radice
l'accesso al giudice anche quando si tratti di debiti  inesistenti  o
prescritti - e, in particolare, in assenza di  strumenti  alternativi
proporzionati  e  garantiti  -  compromette  il  rispetto  di  questo
principio strutturale, poiche' impedisce il  controllo  di  legalita'
dell'azione esattiva e vanifica le condizioni minime per  l'esercizio
dei diritti individuali in materia tributaria. 
    68. Ne deriva che  i  valori  dello  Stato  di  diritto  e  della
giustizia accessibile, sanciti dagli articoli 2 e  3,  par.  2,  TUE,
costituiscono criteri interpretativi  e  limiti  sostanziali  per  le
normative interne, imponendo un'interpretazione conforme  ai  diritti
fondamentali riconosciuti dalla Carta e, in  caso  di  contrasto,  la
disapplicazione o rimessione alla  Corte  di  Giustizia  delle  norme
interne incompatibili. 
    69. Il legislatore italiano  ha  motivato  tale  preclusione  con
l'esigenza  di  evitare  un  sovraccarico  di  contenziosi  legati  a
cartelle ormai datate, a  volte  abusando  della  vulnerabilita'  del
sistema di riscossione. 
    Tuttavia, questa finalita' non giustifica, alla luce dell'art. 52
CDFUE, una compressione indiscriminata e automatica  del  diritto  di
difesa, soprattutto perche': 
      a. esistono strumenti alternativi meno lesivi, come un  obbligo
di preventivo ricorso amministrativo o  istanza  in  autotutela,  con
risposta espressa o un sistema di silenzio-assenso; 
      b. le  sanzioni  per  lite  temeraria  (art.  96  c.p.c.)  gia'
scoraggiano abusi processuali; 
      c. l'esclusione del controllo giudiziale favorisce  l'avvio  di
procedure esecutive e cautelari illegittime, con  spreco  di  risorse
pubbliche e lesione dei diritti dei cittadini. 
    70. L'effetto sistemico della norma nazionale  e'  dunque  quello
di: 
      a. impedire al contribuente l'esercizio del diritto di  difesa,
l'accesso alla tutela giurisdizionale, giusto ed effettivo  processo,
l'accertamento della propria reale  posizione  debitoria  (condizione
necessaria anche per l'accesso alle procedure di  composizione  della
crisi), creando una situazione discriminatoria ingiustificata; 
      b.   frustrare   l'accesso   effettivo   alle   procedure    di
sovraindebitamento previste dalla Direttiva (UE) 2019/1023 (sul punto
si chiarisce che la tutela e' ammessa esclusivamente  nell'ambito  di
un procedimento di crisi gia' instaurato, e non anche ai  fini  della
preventiva valutazione dei presupposti di accesso  o  per  consentire
all'istante di predisporre correttamente ed opportunamente  l'istanza
ed il relativo piano di rientro); 
      c. pregiudicare la riscossione  razionale  dei  tributi  (anche
armonizzati) e il buon andamento dell'amministrazione. 
    71. La stessa Corte  costituzionale  italiana,  con  sentenza  n.
190/2023 (punto 12), seppur dichiarando inammissibile la domanda  per
omessa motivazione sulla rilevanza, ha letteralmente sostenuto che: 
      «Al  riguardo  questa  Corte  ritiene  innanzitutto   opportuno
precisare che l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilita' del
sistema - dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non e'
in grado di fornire  la  prova  della  regolare  notifica -  e  cosi'
generano  un  preoccupante  contenzioso  seriale,  non  puo'  in  via
sistematica comprimere il bisogno di tutela «anticipata» dei soggetti
(fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano». 
    72. Il Giudice rimettente dubita quindi che,  nel  complesso,  vi
risulti una violazione sistemica degli articoli 2 e 3 par. 2 TUE, 41,
47 e 52 CDFUE;  dell'art.  273  della  Direttiva  2006/112/CE;  degli
articoli 4, 6 e  7  della  Direttiva  (UE)  2019/1023;  dei  principi
generali  dell'ordinamento  UE  in   materia   di   proporzionalita',
effettivita'  e  rispetto  dello  Stato  di  diritto,  senza  che  vi
risultasse  necessaria  e  proporzionata  rispetto  a  finalita'   di
interesse generale riconosciute dall'Unione o alla tutela di  diritti
altrui. 
    73. Il giudice rimettente dubita anche della violazione dell'art.
6 CEDU  e  dell'art.  1  del  Protocollo  Addizionale  alla  CEDU  e,
conseguentemente, della violazione dell'art. 117 della Costituzione. 
    Secondo la  stessa  Cassazione,  la  novella  normativa  presenta
possibili profili di contrasto anche  con  la  CEDU  (cfr.  ordinanza
interlocutoria n. 4526 dell'11 febbraio 2022), segnatamente, del: 
      a. art. 1 del Protocollo Addizionale alla  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,  il
quale sancisce che «ogni persona fisica o  giuridica  ha  diritto  al
rispetto  dei  suoi  beni»;  in  tal  senso,  il  contribuente,  dopo
l'intervento normativo, non avrebbe piu' la possibilita' di «ripulire
le proprie pendenze fiscali», con  la  conseguenza  di  una  minaccia
permanente sui propri beni e di un pregiudizio al loro godimento; 
      b. art. 6 CEDU, che tutela il diritto ad un equo  processo,  la
cui garanzia verrebbe compromessa, per  tutti  i  motivi  esposti  ai
precedenti capitoli; 
      c.  art.  117  della  Costituzione,  nella  misura  in  cui  la
disciplina innovativa si pone in conflitto con la «norma  interposta»
rappresentata dalla  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
4. Precedenti della Corte costituzionale 
    74. E' opportuno infine rinviare  ad  alcune  massime  e  recenti
pronunce  della  invocata  Corte  costituzionale   in   ordine   alla
violazione combinata degli articoli 3  e  24  della  Carta  Cost.  in
questioni assimilabili. 
    In primis,  occorre  richiamare  la  sentenza  n.  552/2002,  cui
numerose pronunce hanno fatto nel tempo  riferimento,  la  quale  per
ragioni non dissimili da quelle poste a base della presente ordinanza
ha sancito la illegittimita' costituzionale della norma che determina
un'irragionevole compressione del diritto di agire in giudizio. 
    75. Con la sentenza n. 114 del 31 maggio  2018,  l'ecc.ma  Corte,
nel dichiarare la parziale illegittimita' dell'art.  57  decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.   602/1973,   ha   chiaramente   e
perentoriamente affermato che: 
      «La pur marcata peculiarita' dei crediti  tributari,  che  puo'
si' giovarsi  di  una  disciplina  di  favore  per  l'amministrazione
fiscale, come ritenuto da questa Corte (da ultimo, sentenza n. 90 del
2018), e che e' a fondamento della speciale procedura di  riscossione
coattiva tributaria rispetto a  quella  ordinaria  di  espropriazione
forzata, non e' pero' tale da giustificare che, nelle ipotesi in  cui
il contribuente  contesti  il  diritto  di  procedere  a  riscossione
coattiva e sussista la giurisdizione del giudice  ordinario,  non  vi
sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura
di riscossione ed in termini meramente risarcitori. 
    Puo' richiamarsi in proposito la giurisprudenza di  questa  Corte
che  ha   ritenuto   illegittimo   il   differimento   della   tutela
giurisdizionale solo dopo l'adempimento dell'obbligazione  tributaria
secondo il criterio del solve et repete (sentenze n. 45 del 1962 e n.
21 e n. 79 del 1961). 
    La  pienezza  della  garanzia  giurisdizionale  e'   altresi'   a
fondamento della dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  di
una disciplina di settore nella parte in cui,  rinviando  alle  norme
previste per  la  riscossione  delle  imposte  dirette,  impediva  al
debitore esecutato di  proporre  opposizione  all'esecuzione  dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria (sentenza n. 239 del 1997). 
    Piu' in generale, va ribadito che la possibilita' di attivare  il
sindacato del giudice su atti  immediatamente  lesivi  appartiene  al
diritto, inviolabile e quindi fondamentale, di agire in giudizio  per
la tutela dei propri diritti e interessi  legittimi  (art.  24  della
Costituzione),   senza   che   contro   gli   atti   della   pubblica
amministrazione la tutela  giurisdizionale  possa  essere  esclusa  o
limitata a  particolari  mezzi  di  impugnazione  o  per  determinate
categorie di atti (art. 113 della Costituzione). 
    In conclusione, quindi, si deve ritenere che, laddove la  censura
della parte assoggettata a riscossione esattoriale  non  radichi  una
controversia devoluta alla giurisdizione  del  giudice  tributario  e
quindi  sussista   la   giurisdizione   del   giudice   ordinario   -
l'impossibilita' di far valere  innanzi  al  giudice  dell'esecuzione
l'illegittimita'    della    riscossione     mediante     opposizione
all'esecuzione, essendo ammessa soltanto  l'opposizione  con  cui  il
contribuente  contesti  la  mera  regolarita'  formale   del   titolo
esecutivo o degli atti della procedura e non  anche  quella  con  cui
egli contesti il diritto di  procedere  alla  riscossione,  confligge
frontalmente con il diritto alla tutela giurisdizionale  riconosciuto
in generale dall'art. 24 della Costituzione e,  nei  confronti  della
pubblica amministrazione, dall'art. 113 della  Costituzione,  dovendo
essere assicurata in ogni caso una risposta di  giustizia  a  chi  si
oppone alla riscossione coattiva». 
    Ne consegue che, alla luce di tale orientamento  consolidato,  la
norma qui censurata non puo' che porsi in contrasto con gli  articoli
3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. 
    76.  La  Corte  costituzionale,  successivamente,   con   recente
sentenza n. 140 del 2022, partendo dal  presupposto  che  il  diritto
alla  tutela  giurisdizionale  non  possa  in   alcun   modo   essere
sacrificato, ha ritenuto fondata la questione  con  riferimento  alla
violazione degli articoli  3  e  24  della  Costituzione  laddove  ha
riconosciuto  che   la   compressione   del   diritto   alla   tutela
giurisdizionale possa avvenire solo nel  rispetto  del  principio  di
proporzionalita'  e  in   particolare   della   stretta   necessita',
risultando costituzionalmente legittimo quando l'adempimento di  tale
dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo. 
    L'art. 3-bis del decreto-legge n. 146 del  21  ottobre  2021,  in
discussione, ha del tutto omesso la previsione di una adeguata tutela
giurisdizionale  dei  diritti  del  contribuente   lesi   dall'errata
attivita'  di  esazione  da  parte  dell'Agenzia  delle   entrate   -
Riscossione. 
    Una  interpretazione  adeguatrice  della  norma   sospettata   si
scontrerebbe con il dato testuale traducendosi in  un'interpretazione
analogica assolutamente non consentita. 
    77. Molto simile alla presente questione e'  quella  risolta  con
sentenza  n.  228  del  2022,  con  declaratoria  di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 117, quarto comma, del decreto-legge  n.  34
del 2021, convertito in legge n. 77 del 2021 - da intendersi tuttavia
riferite all'art. 16-septies, comma 2, lettera g), del  decreto-legge
21 ottobre 2021, n.  146  (Misure  urgenti  in  materia  economica  e
fiscale,  a  tutela  del  lavoro  e  per   esigenze   indifferibili),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 -
per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. 
    Con la sentenza richiamata la Corte costituzionale  ha  censurato
la discrezionalita' del legislatore nell'adottare una misura  che  ha
eccessivamente  compresso  il  diritto  di  azione  dei  creditori  e
contemporaneamente alterato  in  maniera  ingiustificata  la  parita'
delle parti. 
    La Corte chiarendo il  valore  fondamentale  dell'art.  24  della
Costituzione  ha  ritenuto  che  la  norma  in  discussione   vulnera
l'effettivita'  della  tutela  garantita  in  quanto  determina   uno
sbilanciamento  tra  esecutante  privato  ed  esecutato  pubblico  in
violazione del principio di parita' delle parti  ex  art.  111  della
Costituzione (vedesi anche sentenze nn. 236 del 2021 e 186 del 2013). 
    78.  La  Corte,  con  sentenza  n.  190/2023,  seppur  dichiarava
inammissibili le domande dei giudici partenopei, in  sostanza,  aveva
rilevato - in relazione alla presente  norma  -  che  la  limitazione
dell'accesso alla tutela giurisdizionale impatta con la Costituzione: 
      «Al  riguardo  questa  Corte  ritiene  innanzitutto   opportuno
precisare che l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilita' del
sistema, dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non  e'
in grado di  fornire  la  prova  della  regolare  notifica,  e  cosi'
generano  un  preoccupante  contenzioso  seriale,  non  puo'  in  via
sistematica comprimere il bisogno di tutela «anticipata» dei soggetti
(fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano». 
    In ottemperanza della presente  sentenza  il  Legislatore  si  e'
adoperato, ma non mediante l'abrogazione del divieto (ed introduzione
di soluzioni legittime all'asserito  vulnus),  ma  aggiungendo  altre
ipotesi  di   accesso   alla   giurisdizione,   lasciando   comunque,
ingiustificatamente, senza tutela tutte le altre categorie. 
    Ebbene la Corte costituzionale con pronunce n. 288 del 2019 e 186
del 2020 ha ribadito che la persistenza (oggettiva)  di  un  problema
puo'  concretare  le  ragioni  di  urgenza  e  che   ricorrendone   i
presupposti il Governo puo' ricorrere alla decretazione d'urgenza. 
    Nella questione sottoposta allo scrivente Magistrato  le  ragioni
d'urgenza purtroppo non vengono in alcun modo esplicate ed anzi, come
gia' sopra dedotto, nella rubrica dell'art. 1  del  decreto-legge  in
ordine alle «misure urgenti in tema fiscale» manca la  specificazione
di qualsivoglia urgenza di converso la ratio dell'introduzione  della
norma  viene  espressamente  individuato  nella  mera  necessita'  di
arginare  l'eccessivo  numero  di  ricorsi  promossi  nei   confronti
dell'Agenzia delle entrate Riscossione. 
    E' evidente che l'esigenza della introduzione della  norma  abbia
carattere  squisitamente  soggettivo  e  che  vada   penalizzare   la
posizione del contribuente con l'intenzione di appannaggio  dell'ente
della riscossione (ma in realta' cosi'  non  e',  il  contenzioso  si
procrastina semplicemente a momenti successivi). 
    La norma innovativa censurata, lede la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento giuridico (tra le tante, sentenze n. 73 del 2017, n.
170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)  e  tale  lesione  si
traduce in una violazione del principio di  ragionevolezza  (sentenze
n. 86 del 2017, n. 87 del 2012 e n. 335 del 2208), ragion per cui  si
ritiene che l'incidente costituzionale possa essere plausibile. 
    In definitiva l'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.
146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 2015, (c.d.  decreto
fiscale), che ha modificato l'art.  12  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.   602/1973   introducendo   il   comma   4-bis,
successivamente sostituita dal  comma  5  dell'art.  91  del  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, risulterebbe tradursi in un  vulnus
per la tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita. 
    Considerato altresi' che la difesa del ricorrente  ha  depositato
in data 11 giugno 2025 richiesta di rinvio pregiudiziale  alla  Corte
di Giustizia dell'Unione europea ex art. 267 del T.F.U.E. 
    Ritenuto che appare opportuno dare la precedenza alla risoluzione
della questione  di  costituzionalita'  rispetto  alla  richiesta  di
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione  europea  ex
art. 267  del  T.F.U.E.,  in  relazione  alla  quale  questo  Giudice
mantiene ferma la riserva assunta all'udienza del 12 giugno 2025. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli art. 134 della Costituzione e art. 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    visti gli articoli 3, 10, 11,  24,  77,  111,  113  e  117  della
Costituzione; 
    ritenuta  rilevante  e  non  manifesta  infondata  la  questione,
solleva, nei termini  dinanzi  indicati,  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021  n.
146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 2015  (c.d.  decreto
fiscale) che ha modificato l'art.  12,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602/1973  con  l'introduzione  del  comma  4-bis,
successivamente sostituita dal comma 5,  dell'art.  91,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per la violazione degli articoli 3,
10, 11, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione; 
    sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero
nonche' al Consiglio dei ministri, e  che  sia  anche  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Milano, 3 novembre 2025 
 
                         Il Giudice: Bargero