Reg. ord. n. 74 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte dei conti del 25/02/2026
Tra: A. R.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Limitazione di tale responsabilità personale ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali – Previsione che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento – Denunciata normativa che ha omesso di prevedere che la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi di condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale – Previsione che, comunque, non ha previsto nella definizione della colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere da professionisti sanitari, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle linee guida e prassi professionali vigenti e/o poste in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela – Intervento legislativo che, nel sottrarre al regime della responsabilità amministrativa le condotte gravemente colpose poste in essere nell’esercizio di attività materiali e, in particolare, da parte di esercenti la professione sanitaria, frustra irragionevolmente le esigenze di buon andamento dell’amministrazione – Modifica del regime giuridico della responsabilità amministrativa che, in relazione al requisito psicologico, ha ristretto l’ambito di applicazione a una limitata categoria di condotte, determinando così un vuoto di tutela rispetto alle garanzie di rispetto del principio di buon andamento con riferimento a un’altra ampia gamma di attività in cui si estrinseca l’agire pubblico – Intervento abrogativo che, determinando un abbassamento della soglia di attenzione nell’esercizio della professione sanitaria, compromette il diritto a ricevere cure adeguate e incentiva interventi negligenti e superficiali – Differente trattamento tra categoria di operatori pubblici fondato su un criterio arbitrario, basato unicamente sulle modalità di esercizio dell’attività (provvedimentale/materiale), non coerente con l’assetto sostanzialmente unitario dell’azione amministrativa – Irragionevole disparità di trattamento – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 32
Costituzione Art. 97 Co. 2