Reg. ord. n. 74 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20

Ordinanza del Corte dei conti  del 25/02/2026

Tra: A. R.



Oggetto:

Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Limitazione di tale responsabilità personale ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali – Previsione che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento – Denunciata normativa che ha omesso di prevedere che la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi di condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale – Previsione che, comunque, non ha previsto nella definizione della colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere da professionisti sanitari, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle linee guida e prassi professionali vigenti e/o poste in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela – Intervento legislativo che, nel sottrarre al regime della responsabilità amministrativa le condotte gravemente colpose poste in essere nell’esercizio di attività materiali e, in particolare, da parte di esercenti la professione sanitaria, frustra irragionevolmente le esigenze di buon andamento dell’amministrazione – Modifica del regime giuridico della responsabilità amministrativa che, in relazione al requisito psicologico, ha ristretto l’ambito di applicazione a una limitata categoria di condotte, determinando così un vuoto di tutela rispetto alle garanzie di rispetto del principio di buon andamento con riferimento a un’altra ampia gamma di attività in cui si estrinseca l’agire pubblico – Intervento abrogativo che, determinando un abbassamento della soglia di attenzione nell’esercizio della professione sanitaria, compromette il diritto a ricevere cure adeguate e incentiva interventi negligenti e superficiali – Differente trattamento tra categoria di operatori pubblici fondato su un criterio arbitrario, basato unicamente sulle modalità di esercizio dell’attività (provvedimentale/materiale), non coerente con l’assetto sostanzialmente unitario dell’azione amministrativa – Irragionevole disparità di trattamento – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza. 

Norme impugnate:

legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 introdotto dall'
legge  del 07/01/2026  Num. 1  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 97    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2026

Ordinanza del 25 febbraio  2026  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale  per  la  Puglia  nel  giudizio  di   responsabilita'
amministrativa promosso nei confronti di A. R.. 
 
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e  contabile
  - Limitazione di tale responsabilita' personale ai  fatti  ed  alle
  omissioni commessi con dolo  o  con  colpa  grave,  ferma  restando
  l'insindacabilita'  nel  merito  delle   scelte   discrezionali   -
  Previsione che costituisce  colpa  grave  la  violazione  manifesta
  delle norme di diritto  applicabili,  il  travisamento  del  fatto,
  l'affermazione di un fatto la cui esistenza e'  incontrastabilmente
  esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un  fatto  la
  cui  esistenza   risulta   incontrastabilmente   dagli   atti   del
  procedimento - Denunciata normativa che ha omesso di prevedere  che
  la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi
  di  condotte  poste   in   essere   nell'esercizio   dell'attivita'
  amministrativa procedimentale e provvedimentale -  Previsione  che,
  comunque, non ha previsto nella definizione della colpa grave,  con
  riferimento   ad   attivita'   materiali   poste   in   essere   da
  professionisti sanitari, le ipotesi di condotte concretizzatesi  in
  violazione delle linee guida e  prassi  professionali  vigenti  e/o
  poste in  essere  in  spregio  dei  canoni  di  prudenza,  perizia,
  diligenza, cautela. 
- Legge  14  gennaio  1994  n.  20  (Disposizioni   in   materia   di
  giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma  1,
  terzo periodo, come introdotto dall'art. 1, comma  1,  lettera  a),
  1.1), della legge 7 gennaio 2026, n. 1  (Modifiche  alla  legge  14
  gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo
  in materia di funzioni della Corte dei conti e  di  responsabilita'
  amministrativa e per danno erariale). 


(GU n. 20 del 20-05-2026)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
                Sezione giurisdizionale per la Puglia 
 
    Composta dai magistrati: 
        Antonio D'Amato - Presidente; 
        Rossana De Corato - consigliere; 
        Andrea Costa - primo referendario - relatore; 
    Ha  pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
responsabilita' iscritto al n.  37698  del  registro  di  segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti del dott. R.A., nato
il ... a ... e ivi residente  alla  via  ...  (cod.  fisc.:...),  non
costituito; 
    Visto l'atto di citazione relativo al  fascicolo  istruttorio  n.
I02740/2021/GNN, depositato in segreteria in data 9 settembre 2025; 
    Udito   nell'udienza   pubblica   dell'11   febbraio   2026   con
l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino - relatore  il  primo
referendario Andrea Costa  -  il  P.M.,  in  persona  del  Sost. P.G.
Daniele Giannini, nessuno comparso per il convenuto; 
    Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    Con atto di citazione depositato in data  9  settembre  2025,  la
Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. A.R., come  sopra
generalizzato, chiedendone la condanna al pagamento in  favore  della
A.S.L./Ta dell'importo, in via principale di euro 117.848,40,  e,  in
via subordinata, di euro 58.924,20, oltre interessi, rivalutazione  e
spese di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un
caso di c.d. «malpractice medica». 
    Espone la Procura regionale di aver acquisito una notitia  damni,
con protocollo interno n. 5023  del  6  maggio  2021,  a  seguito  di
segnalazione    da    parte    del    Dirigente    della    Struttura
burocratico-legale dell'A.S.L. di Taranto  di  alcuni  casi  di  c.d.
«malpractice medica», tra i quali vi  era  quello  occorso  in  danno
dell'avv. ..., verificatosi in data ... presso  l'Ospedale  «...»  di
... 
    In  particolare,  a  seguito  dell'istruttoria  svolta,  l'Organo
requirente ha potuto ricostruire  la  vicenda  che  puo'  di  seguito
riassumersi: 
        l'avv. ... veniva ricoverato in data  ...  presso  l'Ospedale
"... con diagnosi d'ingresso di «Sindrome da conflitto spalla  dx»  e
nello  stesso  giorno  veniva  sottoposto  all'intervento  chirurgico
eseguito  dall'odierno  convenuto  e   consistente   in   «Osteotomia
dell'acromion, bursectomia  subacromiale,  sutura  della  cuffia  dei
rotatori con ancoretta metallica ed artrodesi  acromion-claveare  con
due fili di Kirshner»; 
        avendo lamentato gravissimi danni alla salute in  seguito  al
suddetto intervento chirurgico, il ... proponeva dinanzi al Tribunale
civile di Roma giudizio per A.T.P. n. 16153/2018  R.G.  e  successivo
giudizio civile n. 11428/2019 R.G. (nel quale il dott. A. R. e' stato
regolarmente convenuto), per l'accertamento  del  danno  alla  salute
subito in conseguenza del suddetto intervento chirurgico; 
        in conseguenza degli  esiti  del  suddetto  giudizio  civile,
definito con ordinanza del Tribunale di Roma ex art.  702-ter  codice
di procedura civile del 6 novembre  2019  (non  impugnata  e  percio'
passata in giudicato), l'A.S.L. di Taranto ha  risarcito  al  ...  il
danno ingiusto da questi subito, sopportando in data ...  un  esborso
complessivo pari ad euro 117.848,40. 
    Tutto cio' premesso, la Procura regionale, sulla scorta di quanto
emerso nell'ambito del giudizio civile instaurato  dal  ...,  ritiene
che l'esborso patito  dall'amministrazione  sia  da  ricondurre  alla
condotta gravemente colposa tenuto dal convenuto. 
    In particolare, la C.T.U. medico-legale, le cui conclusioni  sono
state integralmente condivise dal Tribunale  di  Roma  nonche'  dalla
stessa Procura regionale, ha in sintesi posto in evidenza come: 
        il trattamento chirurgico praticato, a cielo aperto  anziche'
in artroscopia, non fosse idoneo rispetto al  «gold  standard»  della
chirurgia della cuffia dei rotatori; 
        dall'esame del consenso informato risulti specificato il tipo
d'intervento, acromion-plastica piu' sutura  di  cuffia,  ma  non  la
tecnica di esecuzione, se a cielo aperto o in artroscopia; 
        l'intervento con una  tecnica  ormai  obsoleta  peraltro  non
sarebbe stato correttamente eseguito; 
        sussista il nesso causale fra il trattamento praticato  e  il
danno lamentato dal periziando. 
    A questo punto, nel ritenere il R. responsabile a titolo di colpa
grave  per  il  danno  patito  dalla  A.S.L./Ta   per   effetto   del
risarcimento corrisposto in favore del ..., la Procura  regionale  ha
notificato l'invito a dedurre, prospettando  la  responsabilita'  del
medico per l'importo integralmente pagato  dall'amministrazione  pari
ad euro 117.848,40. 
    Scaduto  il  termine  di  rito,  senza  che  fossero   presentate
contro-deduzioni,  la  Procura  regionale  ha  quindi  provveduto  al
deposito dell'atto di citazione, chiedendo la condanna del  dott.  R.
al pagamento in favore  della  A.S.L.  Taranto  dell'importo  in  via
principale di euro 117.848,40 e in via subordinata di euro 58.924,20. 
    Regolarmente intimato, il convenuto non si e' costituito. 
    All'udienza dell'11 febbraio 2026, nessuno comparso per il R., il
pubblico ministero ha insistito  per  l'accoglimento  della  domanda,
soffermandosi  in  particolare,  con  argomentazioni   che   verranno
illustrate   nella   parte   motiva,   sulla    questione    inerente
all'applicazione al caso in esame  delle  disposizioni  di  cui  alla
legge n. 1/2026 con riferimento al requisito della colpa grave. 
    La causa e' stata quindi trattenuta per la decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. La questione sottoposta all'esame del  Collegio  attiene  alla
domanda formulata dalla Procura regionale per la condanna  del  dott.
R. al risarcimento del  danno  patito  dalla  A.S.L.  di  Taranto  in
conseguenza delle somme corrisposte in favore dell'avv. ..., a titolo
di  ristoro  del  pregiudizio  subito   a   seguito   dell'operazione
chirurgica effettuata dal convenuto in asserito grave  spregio  delle
regole di buona prassi medica e dei canoni di perizia e diligenza. 
    Trattasi dunque  di  una  ipotesi  di  responsabilita'  indiretta
derivante da un caso di c.d. malpractice medica, ovvero  di  condotta
gravemente colposa tenuta da un  professionista  esercente  attivita'
sanitaria alle dipendenze di struttura pubblica. 
    2. Cio' posto, ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  del
requisito   psicologico   necessaria   per    l'accertamento    della
responsabilita' amministrativa del convenuto, il Collegio ritiene  di
dover  sollevare  questione  di  legittimita'   costituzionale,   per
contrasto con gli articoli 3, 32 e 97, comma 2,  della  Costituzione,
della disposizione di cui all'art. 1, comma  1,  III  periodo,  della
legge n. 20/1994, come introdotto dall'art. 1, comma  1,  lettera  a)
1.1 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (di seguito per comodita' «Legge
Foti» dal nome del relatore originario del disegno di legge), secondo
cui «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle  norme  di
diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di  un
fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti  del
procedimento o la negazione di un  fatto  la  cui  esistenza  risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento». 
    3.  In  primo  luogo,  ai  fini  di  una  compiuta  ricostruzione
dell'assetto    ordinamentale    relativo    alla     responsabilita'
amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione  di  questa
Corte, il Collegio ritiene utile  prendere  le  mosse  dal  contenuto
della recente sentenza della Corte  costituzionale  n.  132/2024,  la
quale, nell'affrontare la questione di  legittimita'  costituzionale,
sollevata da Sezione territoriale di questa Corte, della disposizione
di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni nella legge 11 settembre  2020,  n.  120
(c.d.  scudo  erariale),  ha  fornito  un  quadro  riassuntivo  delle
caratteristiche salienti della responsabilita' amministrativa e degli
orientamenti via via espressi dalla stessa  Corte  costituzionale  in
coerenza con il processo riformatore in atto dai primi  anni  Novanta
nell'ambito dell'agire pubblico (cfr. punti 5 e 6, alla  cui  lettura
si rimanda per ragioni di sintesi). 
    3.a In particolare, limitando  l'analisi  ai  principi  affermati
dalla Consulta nella precitata decisione che appaiono  utili  per  un
corretto inquadramento della questione di legittimita' costituzionale
oggi sollevata, osserva il Collegio che il Giudice delle  Leggi,  nel
richiamare precedenti decisioni assunte,  ha  posto  l'accento  sulla
circostanza  che  il  regime  della  responsabilita'   amministrativa
previsto dal legislatore con la legge  n.  20/1994  si  propone  «...
l'intento di predisporre, nei confronti degli  amministratori  e  dei
dipendenti pubblici un assetto  normativo  in  cui  il  timore  della
responsabilita' non  esponga  all'eventualita'  di  rallentamenti  ed
inerzie nello svolgimento dell'attivita' amministrativa» (sentenza n.
371 del 1998). 
    Pertanto, «[n]ella combinazione  di  elementi  restitutori  e  di
deterrenza che connotano l'istituto qui  in  esame,  la  disposizione
risponde [...] alla  finalita'  di  determinare  quanto  del  rischio
dell'attivita' debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico
del dipendente, nella ricerca di  un  punto  di  equilibrio  tale  da
rendere, per dipendenti ed amministratori  pubblici,  la  prospettiva
della responsabilita' ragione di  stimolo,  e  non  di  disincentivo»
(cosi', la citata sentenza n. 371 del 1998). 
    In  questa  prospettiva  va  inquadrata   la   disciplina   della
responsabilita'  amministrativa  in  generale  e  del  suo   elemento
soggettivo in particolare, e tale ottica e'  stata  in  seguito  piu'
volte ribadita (sentenze n. 203 del 2022 e n. 355  del  2010).  Essa,
dunque, si sostanzia nella  scelta  della  ripartizione  del  rischio
dell'attivita' tra l'apparato e l'agente pubblico, al fine di trovare
un giusto punto di equilibrio". 
    La Consulta ha altresi' affermato che  «Il  punto  di  equilibrio
puo' non essere fissato dal  legislatore  una  volta  per  tutte,  ma
modulato in funzione del contesto istituzionale, giuridico e  storico
in  cui  opera  l'agente  pubblico,  e  del  bilanciamento   che   il
legislatore medesimo - nel rispetto del limite della ragionevolezza -
intende effettuare, in tale contesto, tra le due menzionate esigenze. 
    ...  In  linea  con  le  considerazioni  teste'   svolte,   nella
giurisprudenza costituzionale e' del  resto  costante  l'affermazione
che la concreta configurazione della responsabilita' amministrativa e
la definizione del margine di discostamento dai principi comuni della
materia sono rimessi alla discrezionalita' del legislatore  (sentenze
n. 123 del 2023, n. 203 del 2022, n.  355 del 2010, n. 371 del  1998,
n. 411 del 1988 e ordinanza n. 168 del 2019),  "con  il  solo  limite
della non manifesta irragionevolezza e  arbitrarieta'  della  scelta"
(sentenza n. 355 del 2010; nello stesso senso, sentenza  n.  371  del
1998, ordinanze n. 168 del 2019, n. 219, n. 221 e n. 286 del  2011).»
(punto 6.3 della sentenza n. 132/204). 
    Infine, non puo' non farsi richiamo alle considerazioni svolte al
punto 11 della citata decisione, in cui la Consulta  ha  fornito  una
serie di linee guida, tra cui in particolare  anche  con  riferimento
alla definizione della «colpa  grave»,  in  vista  di  un  intervento
riformatore, una volta scaduto il periodo di vigenza del  c.d.  scudo
erariale, poi concretizzatosi nella legge n. 1/26. 
    4. Ebbene, osserva il Collegio che  con  la  legge  n. 1/2026  il
legislatore ha inteso rimodellare il  profilo  della  responsabilita'
amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei conti, intervenendo, quanto al profilo sostanziale,  sulla  legge
14 gennaio 1994, n. 20, contenente la disciplina generale applicabile
alla materia. 
    Dalla lettura del preambolo della proposta di  legge,  si  evince
come l'intervento del legislatore sia stato ispirato dall'esigenza di
trovare una  soluzione  al  problema  della  «paura  della  firma»  o
addirittura della «fuga dalla firma» (cd  firmite),  «...  anche  sul
piano  della  gestione  delle  risorse  pubbliche...»,   cio'   nella
prospettiva di non «... obliterare la circostanza, a piu'  riprese  e
in plurimi contesti evocata, che anche i mercati  e  gli  investitori
internazionali  guardano  sempre  con  maggiore  preoccupazione  alla
macchina pubblica  italiana  come  ad  un  ostacolo  che  rischia  di
rallentare, se non bloccare, l'intero sistema-Paese»  (cfr.  proposta
di legge  d'iniziativa  del  deputato  Foti  presentata  in  data  19
dicembre 2023, n. 1621, in atti parlamentari). 
    4.a Con particolare  riferimento  al  profilo  psicologico  della
condotta generatrice  di  responsabilita'  amministrativa,  la  legge
Foti, nel mantenere ferma la limitazione ai fatti  e  alle  omissioni
commessi con dolo o con colpa grave,  ha  poi  aggiunto  all'art.  1,
comma 1, della legge n. 20/1994,  i  seguenti  periodi:  «Costituisce
colpa  grave  la  violazione  manifesta  delle   norme   di   diritto
applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la
cui  esistenza  e'  incontrastabilmente  esclusa   dagli   atti   del
procedimento o la negazione di un  fatto  la  cui  esistenza  risulta
incontrastabilmente  dagli  atti  del  procedimento.  Ai  fini  della
determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle
norme di diritto applicabili si  tiene  conto,  in  particolare,  del
grado  di  chiarezza  e  precisione  delle  norme   violate   nonche'
dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. 
    Non  costituisce  colpa  grave  la   violazione   o   l'omissione
determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali  prevalenti
o a pareri delle autorita' competenti.». 
    Trattasi dunque di una definizione specifica di colpa grave,  che
nelle intenzioni del legislatore avrebbe la finalita'  di  elidere  i
rischi della «burocrazia  difensiva»,  e  di  rimuovere  l'incertezza
provocata da una disciplina che si affida  a  un  concetto  giuridico
indeterminato, quale appunto quello della colpa grave. 
    Si  vedano  al  riguardo  le  definizioni  di  colpa  grave  gia'
contenute: 
        nell'art. 2, comma 3,  della  legge  n.  117/88  in  tema  di
responsabilita' civile dei Magistrati secondo cui,  con  una  formula
che  sembra  poi  quasi  integralmente  recepita  nella  legge  Foti,
«Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge  nonche'
del diritto dell'Unione europea, il travisamento del  fatto  o  delle
prove,  ovvero  l'affermazione  di  un  fatto  la  cui  esistenza  e'
incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del  procedimento   o   la
negazione di un fatto la cui  esistenza  risulta  incontrastabilmente
dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di  un  provvedimento
cautelare personale o reale fuori dai  casi  consentiti  dalla  legge
oppure senza motivazione.»; 
        nell'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023, recante
il Codice degli Appalti, secondo  cui  «Nell'ambito  delle  attivita'
svolte nelle fasi di programmazione,  progettazione,  affidamento  ed
esecuzione   dei   contratti,   ai   fini    della    responsabilita'
amministrativa costituisce colpa grave  la  violazione  di  norme  di
diritto  e  degli  auto-vincoli  amministrativi,  nonche'  la  palese
violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza  e  l'omissione
delle  cautele,  verifiche  ed  informazioni  preventive  normalmente
richieste nell'attivita'  amministrativa,  in  quanto  esigibili  nei
confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche  competenze  e
in relazione  al  caso  concreto.  Non  costituisce  colpa  grave  la
violazione o l'omissione  determinata  dal  riferimento  a  indirizzi
giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti.». 
    Al riguardo, va precisato che tali definizioni della colpa  grave
sono  state   inserite   nel   contesto   di   interventi   normativi
specificatamente dedicati a regolare settori particolari  in  cui  si
estrinseca la funzione pubblica  (funzione  giurisdizionale,  settore
degli appalti pubblici), laddove la tipizzazione  della  colpa  grave
introdotta dalla legge Foti e' stata inserita nel contesto del regime
generale della responsabilita' amministrativa dei soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti. 
    4.b Cio' posto, reputa il Collegio che non possa dubitarsi  della
circostanza che la definizione di colpa grave contenuta nell'art.  1,
comma 1 della legge n. 20/1994, come  introdotto  dalla  legge  Foti,
appaia modellata su un  paradigma  di  condotta  riferita  all'azione
amministrativa propriamente detta, ovvero quella  procedimentale  che
si estrinseca nell'adozione di atti e provvedimenti. 
    Depongono in tale senso il riferimento all'applicazione di  norme
di  diritto,  e  agli  orientamenti  giurisprudenziali,  nonche'   al
travisamento  di  fatti,  nel  senso  dell'affermazione  della   loro
esistenza o  meno,  risultanti  incontrastabilmente  dagli  atti  del
procedimento. 
    A  ben  vedere  una  lettura  sistematica  dell'intero   impianto
riformatore del regime della responsabilita' amministrativa  conforta
l'idea che il legislatore abbia voluto ridisegnare  i  profili  della
responsabilita' gravemente colposa, avendo a mente quelli discendenti
dalle  sole   attivita'   procedimentali   e   provvedimentali,   con
particolare riferimento a quelle strettamente connesse alla  gestione
di risorse pubbliche. 
    Si vedano in particolare, oltre alla gia' illustrata  definizione
della colpa grave: 
        la modifica dell'esclusione della gravita' della colpa quando
il fatto dannoso  tragga  origine,  oltre  che,  come  gia'  previsto
ante-riforma, dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede
di controllo preventivo di legittimita', «... dagli atti richiamati e
allegati  che  costituiscono  il  presupposto  logico   e   giuridico
dell'atto sottoposto a controllo...»; 
        l'esclusione della responsabilita' per colpa grave, nei  casi
di «a) conclusione di accordi di conciliazione  nel  procedimento  di
mediazione o in sede giudiziale da  parte  dei  rappresentanti  delle
amministrazioni  pubbliche...;  b)  conclusione  di  procedimenti  di
accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni
giudiziali e di transazioni fiscali  in  materia  tributaria»  (comma
1.1. come sostituito dalla legge Foti); 
        la norma interpretativa inerente alla buona fede dei titolari
degli organi politici, da presumersi «...  fino  a  prova  contraria,
fatti salvi i casi di dolo, quando gli  atti  adottati  dai  medesimi
titolari, nell'esercizio delle  proprie  competenze,  sono  proposti,
vistati o  sottoscritti  dai  responsabili  degli  uffici  tecnici  o
amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o  esterni,  di
contrario avviso» (secondo cpv del comma 1-ter dell'art. 1  legge  n.
20/1994 introdotto dalla legge Foti); 
        la previsione della sanzione della sospensione dell'attivita'
eventualmente da  porre  a  capo  del  dirigente  o  del  funzionario
condannato  relativamente  all'attivita'  di  «gestione  di   risorse
pubbliche» (comma 1-novies dell'art. 1 legge  n.  20/1994  introdotto
dalla legge Foti); 
        la  previsione  dell'obbligo  di  assicurazione  in  capo   a
«Chiunque assuma un incarico che  comporti  la  gestione  di  risorse
pubbliche  dalla  quale   discenda   la   sua   sottoposizione   alla
giurisdizione della Corte dei  conti...»  (comma  4-bis  dell'art.  2
della legge n. 20/1994 introdotto dalla legge Foti). 
    Inoltre, una  siffatta  lettura  delle  modifiche  apportate  dal
legislatore al regime generale della  responsabilita'  amministrativa
appare suffragata dai lavori preparatori, dai quali, come  detto,  e'
possibile  evincere  come  l'intervento  riformatore  fosse  ispirato
dall'esigenza di far fronte  ad  un  fattore,  la  cd.  firmite,  che
affliggerebbe  l'azione  amministrativa  propriamente  detta,  ovvero
quella che si estrinseca mediante l'adozione di atti. 
    Resterebbero dunque escluse dalla  nozione  di  colpa  grave,  in
quanto del tutto pretermesse dalle  modifiche  previste  dalla  legge
Foti, ipotesi di condotte, poste in essere  dai  soggetti  sottoposti
alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti,  diverse   da   quelle
propriamente afferenti all'azione amministrativa,  quali  ad  esempio
attivita'  materiali  (si  pensi  all'utilizzo  delle  armi),  ovvero
consistenti nell'esercizio di attivita' professionali, quali  appunto
la professione medica, con riferimento alle quali, come costantemente
affermato dalla giurisprudenza, la colpa grave  si  sostanzia,  oltre
che nella violazione di regole di buona prassi  e  contrarieta'  alle
linee guida, in condotte contrarie ai canoni di perizia,  prudenza  e
diligenza. 
    5. A questo punto, prima di entrare nel  merito  delle  questioni
inerenti alla rilevanza e non manifesta infondatezza dei  profili  di
illegittimita' costituzionale della disposizione sopra richiamata, il
Collegio ritiene necessario illustrare in sintesi le  caratteristiche
della  responsabilita'  amministrativa  indiretta   riconducibile   a
condotte gravemente colpose tenute da esercenti professioni sanitarie
presso  strutture  pubbliche,  che  hanno   portato   alla   condanna
dell'Amministrazione in sede civile al  risarcimento  in  favore  del
danneggiato. 
    Al riguardo, va  dato  atto  della  tendenza  del  legislatore  a
delineare un  nuovo  modello  di  responsabilita'  civile,  penale  e
amministrativa dei medici, al fine di far fronte  al  fenomeno  della
c.d. «medicina difensiva», ovvero a  pratiche  orientate  ad  evitare
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esercizio di  un'attivita'
di per se' pericolosa. 
    In particolare, gia'  con  il  decreto-legge  n.  158/2012  (c.d.
decreto Balduzzi), il legislatore ha fornito dei criteri  ermeneutici
che  avrebbero  dovuto  orientare  il   Giudice   nell'accertare   la
responsabilita' del medico per colpa lieve nell'ambito dell'eventuale
giudizio civile instaurato dal paziente, precisando  all'art.  3  che
«Fermo  restando  il  disposto  dell'art.  2236  del  codice   civile
nell'accertamento della colpa lieve nell'attivita' dell'esercente  le
professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'art. 1176 del  codice
civile tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso concreto,
delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla  comunita'
scientifica nazionale e internazionale». 
    La successiva legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco)  ha  poi
introdotto un regime speciale di responsabilita' del medico sotto  il
profilo  della  quantificazione  del  danno   e   delle   conseguenze
pregiudizievoli in caso di condanna,  prevedendo  in  particolare  al
comma 5: «In caso  di  accoglimento  della  domanda  di  risarcimento
proposta dal danneggiato nei confronti della  struttura  sanitaria  o
sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1  e  2  dell'art.  7,  o
dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi  del  comma  3  del
medesimo art. 7, l'azione di responsabilita' amministrativa, per dolo
o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione  sanitaria
e' esercitata dal pubblico ministero presso la Corte  dei  conti.  Ai
fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto  previsto
dall'art. 1, comma 1-bis, della legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e
dall'art. 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio  decreto
12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto  di
particolare  difficolta',  anche  di  natura   organizzativa,   della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui l'esercente  la
professione sanitaria ha operato. L'importo  della  condanna  per  la
responsabilita' amministrativa e della surrogazione di  cui  all'art.
1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso  di
colpa grave, non puo' superare una somma pari al  triplo  del  valore
maggiore della retribuzione lorda o del  corrispettivo  convenzionale
conseguiti nell'anno di inizio della  condotta  causa  dell'evento  o
nell'anno immediatamente precedente o  successivo.  Per  i  tre  anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di  accoglimento
della domanda di risarcimento proposta dal  danneggiato,  l'esercente
la professione sanitaria, nell'ambito  delle  strutture  sanitarie  o
sociosanitarie pubbliche,  non  puo'  essere  preposto  ad  incarichi
professionali superiori rispetto a quelli ricoperti  e  il  giudicato
costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei  commissari
nei pubblici concorsi per incarichi superiori». 
    5.a Con  riferimento  al  caso  di  specie,  va  evidenziato  che
l'evento  da  cui  e'  scaturita  la  responsabilita'  addebitata  al
convenuto, ovvero l'operazione chirurgica, e' avvenuto in data ...  e
dunque in epoca  antecedente  l'entrata  in  vigore  della  legge  n.
24/2017  (cd  legge  Gelli-Bianco),   che   dunque   non   troverebbe
applicazione nella fattispecie in esame. 
    Sotto tale profilo, il Collegio ritiene di non doversi discostare
dall'orientamento costante espresso dalla  giurisprudenza  contabile,
che ha escluso il carattere retroattivo  delle  disposizioni  di  cui
alla legge n. 24/2017 (cfr. inter alia, Sez. II Centrale  di  Appello
224/2021; Sez. Emilia-Romagna 363/2021; Sez. Lazio n. 492/22). 
    Cio' posto, con riferimento al periodo antecedente  l'entrata  in
vigore della legge n. 24/2017, e' stato pacificamente affermato  che,
nel caso di danni subiti dal  paziente  per  effetto  di  malpractice
medica, parallelamente all'eventuale azione di  rivalsa  dell'Azienda
sanitaria nei confronti del medico dinanzi al Giudice ordinario, «...
qualora l'azienda sanitaria venga condannata  a  risarcire  il  terzo
danneggiato in conseguenza dell'errore commesso  da  soggetto  legato
all'ente da rapporto di servizio,  la  diminuzione  patrimoniale  che
l'ente  pubblico  subisce  integra  danno  erariale  indiretto,   che
legittima l'azione di responsabilita' contabile ...» (cfr. da  ultimo
Corte di cassazione sez.  unite,  sentenza  del  26  giugno  2024  n.
17634). 
    Pertanto, nelle ipotesi, quale  quella  di  specie,  di  condotte
generatrici di danno indiretto,  antecedenti  all'entrata  in  vigore
dalla legge Gelli-Bianco, il regime della responsabilita' del  medico
in caso di condanna della  struttura  sanitaria  va  ricondotto  alle
regole generali disciplinanti la responsabilita'  amministrativa  dei
soggetti sottoposti alla giurisdizione di questa Corte. 
    5.b Con riferimento  al  requisito  psicologico,  in  assenza  di
espressa definizione  del  concetto  di  colpa  grave,  peraltro  non
codificato  neanche  nella  legge  Gelli-Bianco,  si  e'   registrato
l'intervento  della  giurisprudenza  volto  a  dare  contenuto   alla
clausola generale tenendo conto della tipologia di condotta esigibile
da un esercente la professione medica. 
    In  particolare,  e'  stato  fra  l'altro  evidenziato  che   «La
responsabilita' per colpa grave dei sanitari si  manifesta,  infatti,
con la mancanza di quelle cautele, cure o conoscenze  costituenti  lo
standard  minimo  di   diligenza   richiesta   a   quel   determinato
professionista e, comunque, in presenza di ogni altra imprudenza  che
dimostri superficialita' e disinteresse per i beni  primari  affidati
alle sue cure; la colpa grave deve essere valutata con tanto  maggior
rigore quanto  maggiori  e  piu'  elevate  siano  le  funzioni  e  la
qualificazione  professionale  dell'agente  (cfr.  Corte  dei  conti,
Sezione III di Appello n. 601/2004; Corte dei conti,  Sezione  Lazio,
25 maggio 2017 n. 120)» (cfr. Corte dei conti, sez.  giur.  Lombardia
n. 195/21). 
    Trattasi in buona sostanza di condotte che si caratterizzano  per
la deviazione da un modello di azione caratterizzato  dalla  presenza
di linee guida, buone prassi applicative e in  generale  per  mancato
rispetto dei canoni, non codificati, di perizia, prudenza, cautela  e
diligenza. 
    6. Fatta questa doverosa premessa utile per inquadrare la cornice
di riferimento, il Collegio ritiene che la questione di  legittimita'
costituzionale  che  si  intende  sottoporre  alla   Consulta   debba
ritenersi rilevante per le seguenti ragioni. 
    6.a In primo luogo, viene il rilievo  l'art.  6  della  legge  n.
1/2026, il quale prevede espressamente che le disposizioni che  hanno
modificato    il    regime    sostanziale    della    responsabilita'
amministrativa, tra cui in particolare, per quanto di  interesse  per
la presente questione, in tema di definizione di colpa grave, «... si
applicano ai procedimenti e ai giudizi  pendenti,  non  definiti  con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge.». 
    Il presente giudizio puo' senza dubbio ritenersi  «pendente»,  in
quanto in data anteriore all'entrata in vigore della legge  Foti  (22
gennaio 2026) si e' svolta  integralmente  la  fase  pre-processuale,
culminata  con  la  notifica  dell'invito  a  dedurre,  ed  e'  stato
effettuato il deposito da parte della Procura regionale dell'atto  di
citazione. 
    6.b  Cio'  posto,  reputa  il  Collegio  che  le   argomentazioni
sviluppate nel corso dell'udienza da parte del pubblico ministero  in
merito alla non applicabilita' al caso in esame della definizione  di
colpa grave introdotta dalla legge n.  1/26,  pur  apprezzabili,  non
siano convincenti. 
    E invero,  va  evidenziato  come  non  appaia  fondato  l'assunto
dell'Organo requirente secondo  cui,  con  riferimento  al  requisito
psicologico, andrebbe fatta applicazione della disposizione,  vigente
ratione temporis, di cui all'art. 3  del  decreto-legge  n.  158/2012
(c.d. decreto Balduzzi), in ragione del carattere di lex specialis di
tale norma, come desumibile  dalla  Relazione  illustrativa  e  della
rubrica dello stesso articolo recante «Responsabilita'  professionale
dell'esercente le professioni sanitarie». 
    Al  riguardo,  reputa  il  Collegio  che  una  lettura  del  dato
letterale della norma, come anche di quanto affermato sul punto nella
Relazione illustrativa della legge di conversione  del  decreto-legge
Balduzzi (cfr. relazione alla proposta  di  legge  n.  5440  in  Atti
Camera),  porta  alla  conclusione  che  in  realta'  l'art.  3  pare
indubitabilmente riferirsi ai  giudizi  risarcitori  incardinati  nei
confronti dei medici in sede civile, come confermato dal richiamo  al
criterio della colpa  lieve,  mentre  nulla  e'  stato  disposto  con
riferimento alla responsabilita' amministrativa nei giudizi dinanzi a
questa Corte, per i quali va fatta applicazione dei criteri  generali
previsti dalla legge n. 20/1994, come oggi riformata. 
    In tal senso, vanno letti anche i richiami contenuti  nel  citato
art. 3 del decreto-legge Balduzzi all'art. 2043 del codice  civile  e
all'art. 2236 del codice civile che riguardano unicamente i parametri
da applicare nell'accertamento della responsabilita' del  medico  nel
giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice civile. 
    6.c Reputa altresi' il  Collegio  che  non  vi  siano  spazi  per
un'interpretazione diversa del dato letterale della  disposizione  di
cui all'art. 1, comma 1, III periodo, della  legge  n.  20/1994,  che
consenta di ritenere la definizione di colpa grave applicabile  anche
a condotte  diverse  da  quelle  poste  in  essere  nel  contesto  di
attivita' procedimentali e provvedimentali. 
    E invero appare non sostenibile l'equiparazione  prospettata  dal
pubblico ministero tra la locuzione «violazione manifesta delle norme
di diritto applicabili» alla violazione delle leges artis, ovvero dei
criteri  tecnici  e  scientifici   che   regolano   una   determinata
professione. 
    Al riguardo, va evidenziato come tali parametri costituiscano  un
condensato di conoscenze scientifiche e  tecniche,  che,  per  quanto
possano essere codificate, si sostanziano in  linee  guida  operative
che possono costituire un valido paradigma per la  valutazione  della
condotta  del  professionista,  ma  difficilmente  possono  ritenersi
equiparabili alle norme di diritto, essendo prive del carattere della
cogenza. 
    Allo stesso modo l'espressione «travisamento del fatto»,  su  cui
altresi' e' stato posto l'accento in sede di discussione, va letta in
accordo con il successivo riferimento all'«affermazione» e «negazione
di un fatto», e dunque come tale da ritenersi riferita  a  situazione
emergenti dagli atti amministrativi. 
    Infine, contrariamente a  quanto  suggestivamente  sostenuto  dal
pubblico ministero, reputa il  Collegio  che,  dal  tenore  letterale
della norma, emerge che  l'elencazione  contenuta  nella  definizione
della colpa grave sia di carattere esaustivo, e dunque non  meramente
esemplificativo. 
    6.d In definitiva,  il  Collegio  ritiene  che  la  questione  di
costituzionalita'  sia  assolutamente  rilevante  in   considerazione
dell'impossibilita' di una diversa interpretazione costituzionalmente
orientata della norma richiamata, avente chiaro tenore letterale. 
    Pertanto, tenuto conto che la condotta  addebitata  al  convenuto
nel caso in esame  si  sostanzia  nell'aver  eseguito  un  intervento
chirurgico, oltre che in  asserito  contrasto  con  le  buone  prassi
applicative vigenti, in spregio delle regole di perizia e  diligenza,
la  responsabilita'  del  medico   andrebbe   esclusa   per   difetto
dell'elemento  psicologico,  modellato,  dalla   legge   di   riforma
applicabile  al  giudizio  in  esame,   su   condotte   riconducibili
unicamente ad attivita'  amministrative  propriamente  dette,  ovvero
quelle procedimentali che si estrinsecano  nell'adozione  di  atti  e
provvedimenti 
    7. Reputa altresi' il Collegio che la questione  di  legittimita'
costituzionale,  oltre  che   rilevante,   non   sia   manifestamente
infondata, in quanto la disposizione di cui all'art. 1, comma  1  III
periodo della legge n. 20/1994, come introdotto dall'art. 1, comma 1,
lettera a) 1.1. della legge  n.  1/2026,  si  pone  in  irrimediabile
contrasto con gli articoli 3, 32 e 97, comma 2,  della  Costituzione,
nella misura in cui, nel tipizzare in maniera esaustiva  il  concetto
di colpa grave, non ha previsto che tale definizione sia  applicabile
alla sola attivita' provvedimentale, o quantomeno non ha previsto che
costituiscano colpa grave  anche  condotte  contrarie  ai  canoni  di
perizia,  prudenza,  diligenza,  cautela,  nonche',  nel  caso  degli
esercenti la professione sanitaria, di condotte contrarie alle  linee
guida e prassi professionali. 
    7.a In primo luogo, a parere del  Collegio,  risulta  violata  la
disposizione di cui all'art. 97, comma 2,  della  Costituzione  nella
misura in cui la definizione di colpa grave  introdotta  dalla  legge
Foti, nel sottrarre al regime della responsabilita' amministrativa le
condotte  gravemente  colpose  poste  in  essere  nell'esercizio   di
attivita' materiali, e  in  particolare  da  parte  di  esercenti  la
professione sanitaria, appare frustrare del  tutto  irragionevolmente
le esigenze di buona andamento dell'agire amministrativo. 
    Trattasi infatti di disposizione che determinerebbe l'effetto  di
legittimare  condotte  negligenti  degli  esercenti  la   professione
medica, poste in essere in spregio dei  canoni  minimi  di  prudenza,
perizia,  cautela  e  diligenza,  facendo  ricadere  le   conseguenze
patrimoniali derivanti da condotte gravemente  colpose  totalmente  a
carico dell'Amministrazione tenuta a risarcire  gli  eventuali  danni
subiti dai pazienti. 
    In buona sostanza, a parere del Collegio, un regime che limitasse
la responsabilita' amministrativa alla sola  ipotesi  del  dolo,  nel
caso di attivita' materiali, determinerebbe una irragionevole rottura
dell'equilibrio nella  «...  ripartizione  del  rischio,  che  invece
sarebbe   addossato   in   modo   assolutamente    prevalente    alla
collettivita', la quale dovrebbe sopportare  integralmente  il  danno
arrecato dall'agente pubblico. 
    I  comportamenti  macroscopicamente  negligenti   non   sarebbero
scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente della responsabilita'
amministrativa, strumentale al buon  andamento  dell'amministrazione,
ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.» (cfr. Corte  costituzionale
n. 132/24, punto 6.6.1). 
    7.b Non sfugge  al  Collegio  che,  come  chiarito  dalla  stessa
Consulta, rientra nella discrezionalita'  del  legislatore  prevedere
ipotesi di responsabilita' amministrativa  limitatamente  a  condotte
dolose, nelle ipotesi che presentino «... per le loro caratteristiche
intrinseche, un  grado  di  rischio  di  danno  talmente  elevato  da
scoraggiare   sistematicamente   l'azione   e   dare    luogo    alla
"amministrazione difensiva"». 
    Si pensi alle fattispecie previste dalla  stessa  legge  Foti  di
condotte poste in essere nell'ambito di  conclusione  di  accordi  di
conciliazione nel procedimento di mediazione  o  in  sede  giudiziale
ovvero nei procedimenti di accertamento con adesione, di  accordi  di
mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni  fiscali  in
materia tributaria (art. 1.1. legge n. 20/1994, come introdotto dalla
legge n. 1/2026). 
    Occorre  quindi  verificare  se  la  scelta  del  legislatore  di
limitare la responsabilita' a  condotte  dolose  risponda  ai  canoni
della ragionevolezza e non arbitrarieta' (punto 6.3 della sentenza n.
132/2024 citata). 
    Ebbene reputa il Collegio che l'esclusione della  responsabilita'
amministrativa per colpa grave con riferimento ad attivita' materiali
poste in essere dagli esercenti la professione sanitaria  appaia  del
tutto priva di razionalita' nella misura in cui determina un  effetto
abrogativo  implicito  del  tutto  avulso  dalla  finalita'   sottesa
all'intervento riformatore, realizzando un'ipotesi  paradigmatica  di
eterogenesi dei fini. 
    E infatti, come ampiamente illustrato,  una  lettura  sistematica
dell'intervento di riforma, in coerenza con la  voluntas  legis  come
desumibile  dai  lavori  preparatori,  porta  a  ritenere   come   il
legislatore sia intervenuto per far fronte al fenomeno  della  «paura
della  firma»  e  dunque  unicamente   con   riferimento   all'azione
amministrativa finalizzata all'adozione di atti. 
    In  buona  sostanza,  il  legislatore,  intervenendo  sul  regime
generale della responsabilita' amministrativa,  ha  in  realta',  con
riferimento  al  requisito   psicologico,   ristretto   l'ambito   di
applicazione ad una  limitata  categoria  di  condotte,  determinando
cosi' un vuoto di tutela  rispetto  alle  garanzie  di  rispetto  del
principio di buon andamento con riferimento ad un'altra  ampia  gamma
di attivita' in cui si estrinseca l'agire pubblico. 
    Va al riguardo evidenziato che, come ha avuto modo  di  precisare
la stessa Consulta, «... l'attivita' della  pubblica  amministrazione
e' sempre funzionalizzata alla cura di interessi pubblici, sia quando
si  estrinseca  attraverso  atti  e  provvedimenti,  sia  quando   si
estrinseca  attraverso  comportamenti  materiali,  e  l'operato   dei
pubblici   dipendenti,   a   qualsiasi   livello,    puo'    incidere
sull'efficacia ed  efficienza  dell'amministrazione  medesima»  (cfr.
Corte costituzionale, sentenza n. 132/24, punto 7.4). 
    L'irrazionalita' della norma censurata appare  in  tutta  la  sua
evidenza laddove si  consideri  che  il  legislatore  non  ha  inteso
procedere esplicitamente all'esclusione  dal  novero  delle  condotte
gravemente colpose,  potenzialmente  generatrici  di  responsabilita'
amministrativa, quelle discendenti da  casi  di  malpractice  medica,
essendosi limitato, come detto, ad affrontare i  rischi  connessi  al
fenomeno della c.d. paura della firma. 
    Pare dunque al Collegio che sia del tutto sfuggito al legislatore
l'effetto abrogativo che la tipizzazione della  colpa  grave  avrebbe
prodotto, escludendo una vasta  categoria  di  ipotesi  astrattamente
generatrici di responsabilita' amministrativa. 
    L'intervento  normativo  inoltre  appare  sproporzionato,   nella
misura in cui ha pretermesso dal novero delle condotte potenzialmente
generatrici di responsabilita' erariale per colpa grave quelle  poste
in essere nell'ambito di attivita' materiali  in  maniera  del  tutto
generalizzata. 
    Non  pare  inoltre   che   l'esclusione   dalla   responsabilita'
amministrativa delle condotte gravemente colpose poste in  essere  da
esercenti la professione sanitaria sia  giustificata  da  particolari
situazioni di contingenza, tanto piu' che, come detto, il legislatore
era intervenuto per affrontare in maniera  organica  la  problematica
della «medicina difensiva»  meno  di  dieci  anni  fa  con  la  legge
Gelli-Bianco. 
    Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che  l'abrogazione
della responsabilita'  colposa  dei  medici,  frutto  di  un  effetto
implicito non voluto derivante dalla tipizzazione della  colpa  grave
limitatamente alle ipotesi di condotte poste  in  essere  nell'ambito
dell'attivita'  amministrativa  procedimentale   e   provvedimentale,
appaia del tutto priva di  un  apprezzabile  senso  logico  e  dunque
determini un ingiustificato travalicamento dei  limiti  imposti  alla
discrezionalita' del legislatore. 
    7.c  L'esclusione  della  responsabilita'  per  colpa  grave  con
riferimento a condotte poste in essere dai medici determina altresi',
a parere del Collegio, una lesione dell'art. 32  della  Costituzione,
ovvero del diritto fondamentale alla salute. 
    E infatti, l'intervento abrogativo in questione, determinando  un
abbassamento  della  soglia  di   attenzione   nell'esercizio   della
professione sanitaria, rischierebbe di  compromettere  il  diritto  a
ricevere  cure  adeguate,  incentivando   interventi   negligenti   e
superficiali. 
    7.d Infine, il Collegio ritiene che la tipizzazione  della  colpa
grave introdotta dalla legge Foti, nella misura  in  cui  esclude  la
responsabilita' amministrativa per colpa grave di soggetti sottoposti
alla giurisdizione della  Corte  dei  conti  che  svolgono  attivita'
diverse  da  quelle  propriamente  amministrative,  quali  i  medici,
determini una irragionevole disparita' di trattamento  in  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    Il differente trattamento tra categoria  di  operatori  pubblici,
infatti, sarebbe fondato su un criterio, del tutto arbitrario, basato
unicamente    sulle    modalita'    di    esercizio    dell'attivita'
(provvedimentale/materiale), che  non  pare  coerente  con  l'assetto
sostanzialmente unitario dell'azione amministrativa,  come  affermato
dalla  stessa  Consulta  (cfr.   gia'   citato   punto   7.4,   Corte
costituzionale, sentenza n. 132/24). 
    Inoltre, non puo' non  rilevarsi  come,  anche  in  questo  caso,
l'effetto discriminatorio appaia non sorretto da valide  esigenze  di
razionalizzazione   del   regime   generale   della   responsabilita'
amministrativa, in quanto sarebbe conseguenza implicita e non  voluta
di  un  intervento  finalizzato  a  ridisegnare  il  perimetro  della
responsabilita' limitatamente all'ambito  dell'azione  amministrativa
che si sostanzia nell'adozione di atti e provvedimenti. 
    7. In definitiva, il Collegio ritiene di sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale della disposizione  di  cui  all'art.  1,
comma  1,  III  periodo  della  legge  n.  20/1994,  come  introdotto
dall'art. 1, comma 1, lettera a) 1.1 della legge 7 gennaio  2026,  n.
1, per  contrasto  con  gli  articoli  3,  32,  97,  comma  2,  della
Costituzione, nella parte in cui il legislatore non ha  previsto  che
la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata  alle  ipotesi
di   condotte   poste   in   essere   nell'esercizio   dell'attivita'
amministrativa procedimentale e provvedimentale, o comunque non abbia
previsto nella definizione della  colpa  grave,  con  riferimento  ad
attivita' materiali poste  in  essere  da  esercenti  la  professione
sanitaria, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle
linee guida e prassi professionali vigenti e/o  poste  in  essere  in
spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela. 

 
                               P.Q.M. 
 
    la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per  la  Regione
Puglia, visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87; 
    Dispone la sospensione del giudizio in corso  e  la  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione
di legittimita' costituzionale di cui in premessa; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
      Cosi'  deciso  in  Bari,  nella  Camera  di  consiglio  dell'11
febbraio 2026. 
 
                       Il Presidente: D'Amato 
 
 
                                                   L'estensore: Costa 
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
           Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia 
 
 
                               Decreto 
 
    nel giudizio di responsabilita' iscritto al n. 37968 del registro
di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei  confronti  del
dott. R. A., nato il ... a ... e ivi residente  alla  via  ...  (cod.
fisc.:...), non costituito; 
    Richiamata  l'ordinanza  n.  11/2026,  con  la  quale  e'   stata
sollevata questione di legittimita' costituzionale della disposizione
di cui all'art. 1, comma 1, III periodo, della legge n. 20/1994, come
introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) 1.1 della legge 7 gennaio
2026, n. 1; 
    Rilevato che, per  mero  errore  materiale,  nell'epigrafe  della
predetta ordinanza e' stata indicata l'iscrizione  del  giudizio  nel
registro di segreteria al «n. 37698» anziche' al n. 37968; 
    Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica del predetto
errore materiale; 
 
                               P.Q.M. 
 
    La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per  la  Regione
Puglia; 
    Dispone  la  correzione  dell'ordinanza  n.  11/2026,  citata  in
premessa, nel senso che il numero  di  iscrizione  del  giudizio  nel
registro di segreteria indicato  nell'epigrafe  debba  intendersi  n.
37968, anziche' n. 37698. 
    Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito. 
      Cosi' deciso, in Bari, in data 3 marzo 2026. 
 
                       Il Presidente: D'Amato