Reg. ord. n. 73 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana  del 13/03/2026

Tra: Koalaludo cooperativa sociale arl  C/ Ministero delle Imprese e del Made in Italy



Oggetto:

Cooperative – Attività di vigilanza – Mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e assenza di valori patrimoniali immobiliari – Provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, emesso dall’autorità di vigilanza – Denunciato automatismo dissolutorio, privo di contraddittorio, senza riconoscimento di alcun margine di valutazione discrezionale all’amministrazione, in assenza di misure intermedie e di possibilità di sanatoria – Collegamento dell’effetto estintivo a una presunzione assoluta collegata a una irregolarità formale – Omologazione di situazioni differenti – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza – Irragionevole equiparazione tra cooperative cessate e cooperative operative indipendentemente dall’accertamento del presupposto sostanziale collegato alla perdita della mutualità – Contrasto con il favor costituzionale per la cooperazione – Contrasto con le finalità della vigilanza sugli enti cooperativi – Irragionevolezza del criterio patrimoniale immobiliare quale presupposto dell’automatismo dissolutorio – Violazione del canone di proporzionalità sia sotto il profilo cardinale che ordinale – Ritenuta natura sanzionatoria sostanziale dell’automatismo dissolutorio – Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2025 – Incoerenza della proporzionalità ordinale rispetto alla disciplina delle società di capitali, nonché per la sovrapposizione con la fattispecie dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. – Inosservanza degli obblighi internazionali con riferimento ai principi di proporzionalità del sistema sanzionatorio e di tutela del diritto di proprietà, come riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal relativo Protocollo addizionale.

Norme impugnate:



Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 45 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 2026

Ordinanza del 13 marzo 2026 del  Tribunale  amministrativo  regionale
per la Toscana sul ricorso proposto da Koalaludo cooperativa  sociale
a r.l. e R. P. contro Ministero delle imprese e del made in  Italy  e
Presidenza del Consiglio dei ministri.. 
 
Cooperative - Attivita' di vigilanza - Mancato deposito  dei  bilanci
  di esercizio da oltre cinque anni e assenza di valori  patrimoniali
  immobiliari  -  Provvedimento  di  scioglimento  senza  nomina  del
  liquidatore,  emesso  dall'autorita'  di  vigilanza  -   Denunciato
  automatismo   dissolutorio,   privo   di   contraddittorio,   senza
  riconoscimento  di  alcun  margine  di  valutazione   discrezionale
  all'amministrazione,  in  assenza  di  misure   intermedie   e   di
  possibilita' di sanatoria. 
- Disposizioni per l'attuazione  del  codice  civile  e  disposizioni
  transitorie, art. 223-septiesdecies. 


(GU n. 19 del 13-05-2026)

 
        IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2441 del 2025, proposto dalla Koalaludo Cooperativa
Sociale a r.l., in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,
nonche' da R. P.,  rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Claudio
Bargellini e Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; 
    contro Ministero delle imprese e del made in Italy  e  Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona  dei  rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi 
    dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria  ex  lege
in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; 
    Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,  non  costituita
in giudizio; 
    nei confronti La Costa - Cooperativa Agricola Forestale  a  r.l.,
non costituita in giudizio; 
 
                         per l'annullamento 
 
    del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 21
del 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28
maggio 2025,  avente  ad  oggetto  «Scioglimento  di  varie  societa'
cooperative senza nomina del commissario liquidatore», nella parte in
cui dispone lo scioglimento anche della Koalaludo Cooperativa sociale
a r.l.; 
    del provvedimento, di numero, data e contenuto incognito, con cui
il Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  ha  disposto  la
cancellazione della ricorrente dall'Albo delle  societa'  Cooperative
istituito  presso  lo  stesso  Ministero  (come  risulta   dal   sito
istituzionale); 
    del provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy
(mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.  0150920.22-07-2025)  avente  ad
oggetto  «Coop.  Koalaludo,  sede  in  Livorno,  codice  fiscale   n.
01601520496», comunicato in data 22 luglio  2025,  recante  una  mera
conferma del contenuto del decreto ministeriale n. 21 del  16  maggio
2025; 
    del conseguente provvedimento di  cancellazione  d'ufficio  della
Cooperativa  dal  Registro  delle  imprese,  meramente  esecutivo   e
sconosciuto ai ricorrenti, adottato con determina del Conservatore n.
456 del 3 luglio 2025 (per quanto si apprende  dalla  attuale  visura
camerale); 
    di  ogni  altro  provvedimento   consequenziale   ed   esecutivo,
ancorche' non conosciuto dai ricorrenti. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    visti tutti gli atti della causa; 
    visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  delle
imprese e del made in Italy e  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
    relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  febbraio  2026  il
dott. Marcello  Faviere  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale. 
A. Premesse in fatto e svolgimento del giudizio 
  A.1.  Sulla  natura  dell'ente   ricorrente   e   sulle   attivita'
esercitate. 
    1. La cooperativa sociale Koalaludo  a  r.l.,  costituita  il  19
maggio 2008 ed operativa e agli anziani nel territorio  della  citta'
di Livorno e dei  comuni  limitrofi.  Tra  le  attivita'  stabilmente
espletate rientrano: la gestione di asili nido e servizi per la prima
infanzia; la conduzione di ludoteche comunali e del servizio  Ludobus
del Comune di Livorno; l'organizzazione  e  realizzazione  di  centri
estivi; i laboratori educativi  e  ludici  per  RSA;  l'attivita'  di
animazione per anziani; la  progettazione  e  gestione  del  servizio
pedibus  in  favore  di  numerosi  plessi  scolastici  della  citta';
convenzioni con amministrazioni pubbliche e soggetti privati. 
  A.2. Sull'intervento amministrativo oggetto di impugnazione. 
    2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy n.
21 del 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del
28  maggio  2025,  recante  lo  «scioglimento   di   varie   societa'
cooperative senza nomina del commissario liquidatore», si dispone  lo
scioglimento  della   cooperativa   Koalaludo,   senza   nomina   del
commissario  liquidatore,  motivando  la  decisione  con  il  mancato
deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di
valori patrimoniali immobiliari, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies
disp. att. c.c. 
    Seguivano  ulteriori  provvedimenti  meramente   confermativi   o
esecutivi: la cancellazione dall'Albo delle societa' cooperative, una
seconda comunicazione ministeriale del  22  luglio  2025  di  rigetto
dell'istanza   di   autotutela,   nonche'   la   determinazione   del
Conservatore del Registro delle imprese n. 456 del 3 luglio 2025  che
dispone la cancellazione dal Registro delle imprese. 
    Gli effetti  del  provvedimento  comportavano,  come  dedotto  in
giudizio dalla ricorrente,  l'immediato  blocco  del  conto  corrente
sociale, con impossibilita' per  la  cooperativa  di  far  fronte  ai
pagamenti degli stipendi, delle retribuzioni dei collaboratori e  dei
fornitori, oltre  all'interruzione  dei  servizi  socio-educativi  in
corso di esecuzione. 
  A.3. Sul ricorso  originariamente  proposto  al  TAR  Lazio,  sulla
riassunzione innanzi al TAR Toscana e le sopravvenienze in  punto  di
fatto. 
    3. Con ricorso notificato il 23 luglio 2025, la  Koalaludo  e  il
socio R. P. adivano il TAR Lazio (r.g.r. n. 8546/2025)  per  ottenere
l'annullamento dei  provvedimenti  sopra  richiamati,  proponendo  un
ricorso   esclusivamente   fondato   sulla   dedotta   illegittimita'
costituzionale della  norma  attributiva  del  potere,  ossia  l'art.
223-septiesdecies disp. att. c.c., in quanto recante  un  automatismo
sanzionatorio   ritenuto   in   contrasto   con   plurimi   parametri
costituzionali e sovranazionali. 
    Il TAR Lazio, con decreto monocratico n. 4038 del 24 luglio 2025,
sospendeva l'efficacia dei provvedimenti impugnati;  successivamente,
con ordinanza n. 15508 del 26  agosto  2025,  dichiarava  la  propria
incompetenza territoriale a favore del TAR Toscana. Il  ricorso,  che
veniva  tempestivamente   riassunto   (r.g.n.   n.   2441/2025)   con
reiterazione della  domanda  cautelare,  lamenta  la  violazione  dei
seguenti parametri di costituzionalita': 
      violazione degli  articoli  3  e  45  della  Costituzione,  per
irragionevolezza e sproporzione della  sanzione  automatica  rispetto
alla  natura  dell'inadempimento,  nonche'  per   difetto   di   ogni
valutazione sulla effettiva operativita' e  sulla  sussistenza  dello
scopo mutualistico; 
      violazione dell'art.  117,  comma  1,  della  Costituzione,  in
relazione agli articoli 3 CEDU, 1 Protocollo n. 1 CEDU e articoli  17
e 49, comma 3,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea,   per   eccesso   punitivo   e   sacrificio    irragionevole
dell'attivita' economica e della funzione sociale della cooperazione; 
      violazione del principio di  proporzionalita',  sia  nella  sua
dimensione   ordinale-comparativa   (parificazione   di    situazioni
eterogenee, tutte sanzionate con il massimo effetto  estintivo),  sia
in quella cardinale (sproporzione intrinseca della sanzione  rispetto
al mero inadempimento formale). 
    4. Il TAR Toscana, con decreto n. 468 del 1° settembre 2025 e poi
con ordinanza collegiale n. 559 del 1° ottobre  2025,  confermava  la
sospensione dell'esecutivita'  degli  atti  impugnati,  rilevando  la
gravita' e irreversibilita' del pregiudizio derivante  dall'immediata
cessazione dei servizi  sociali  svolti  dalla  cooperativa  e  dalla
sospensione della sua operativita' amministrativa e contabile. 
    In esecuzione della misura cautelare, il  Ministero  invitava  la
CCIAA di Livorno a sospendere gli effetti del decreto di scioglimento
e della conseguente cancellazione dal Registro delle imprese. 
    Nel mese di agosto 2025 la cooperativa provvedeva al deposito dei
bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020,  2021  e  2022  (14  e  17
agosto 2025), mentre per gli esercizi 2023 e 2024 risultava in  corso
la procedura di approvazione. 
  A.4. Sulla ammissibilita' e configurazione  del  ricorso  per  soli
motivi di costituzionalita' nel processo amministrativo. 
    5. Il  ricorso  introduttivo  e'  espressamente  e  integralmente
costruito sulle censure di legittimita' costituzionale avverso l'art.
223-septiesdecies disp. att. c.c., unica norma attributiva del potere
esercitato dal  Ministero  e  fondamento  diretto  ed  esclusivo  del
decreto di scioglimento della cooperativa ricorrente. 
    La peculiare struttura del ricorso, che articola un unico  motivo
fondato esclusivamente sulla questione di legittimita' costituzionale
della  norma,  non  rappresenta  un'anomalia  processuale,   ma   una
fattispecie  compatibile  con  la  logica  del  giudizio  incidentale
delineato dall'art. 23, della legge n. 87 del 1953. 
    Come rilevato in dottrina e ribadito dalla  giurisprudenza,  tale
configurazione  non   altera   i   presupposti   del   sindacato   di
costituzionalita', ne' sovverte la «pregiudizialita' necessaria»  tra
giudizio amministrativo e giudizio costituzionale, giacche' cio'  che
assume rilievo non  e'  il  numero  dei  motivi  dedotti,  bensi'  la
sussistenza di un provvedimento lesivo che presuppone  l'applicazione
della norma denunciata. 
    La scelta dei  ricorrenti  si  pone  nel  solco  di  tale  filone
giurisprudenziale che propone una figura  processuale  accolta  anche
dalla Corte costituzionale, a  condizione  che  permanga  un  petitum
amministrativo autonomo, rappresentato dalla domanda di  annullamento
del provvedimento lesivo. 
    In particolare nella sentenza 12 gennaio 2000,  n.  4,  la  Corte
affronta con chiarezza  il  tema  della  coincidenza  tra  motivo  di
ricorso e questione di legittimita'  costituzionale,  confermando  la
piena  ammissibilita'  dell'incidente   anche   quando   la   dedotta
incostituzionalita' costituisce l'unico motivo  di  censura  avanzato
nel giudizio a quo. Nell'occasione era lo stesso giudice rimettente -
il TAR  Sicilia  -  a  richiamare,  e  la  Corte  a  valorizzare,  la
giurisprudenza costituzionale consolidata  secondo  cui  «la  dedotta
incostituzionalita' di una norma puo' costituire  l'unico  motivo  su
cui   puo'   validamente   fondarsi   l'impugnazione   di   un   atto
amministrativo e la richiesta di  un'eventuale  pronuncia  cautelare»
(sentenze n. 444 del 1990 e  n.  367  del  1991),  come  testualmente
richiamato nella motivazione della decisione. 
    Piu'  nel  dettaglio  la  Corte  recepisce  tale  principio  come
proposto  dal  giudice  rimettente,  osservando  che   nel   giudizio
principale «il gravame [...]  si  fonda,  in  modo  esclusivo,  sulla
asserita  incostituzionalita'  della  norma  denunciata,  di  cui  il
decreto  assessoriale  costituisce   puntuale   applicazione»,   cosi
riconoscendo che proprio la coincidenza tra unico motivo del  ricorso
e  questione  di  costituzionalita'  rafforza  il   requisito   della
rilevanza richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. 
    Solo   l'eliminazione   della    norma    denunciata,    infatti,
consentirebbe  al  giudice   di   «pronunciarsi   definitivamente   e
positivamente [...] sia sulla domanda cautelare [...] sia sul  merito
del ricorso». 
    Da cio' discende un principio processuale di  rilievo  sistemico:
quando l'atto amministrativo impugnato  e'  atto  vincolato  e  trova
fondamento esclusivo nella norma  sospettata  di  illegittimita',  la
questione  di  costituzionalita'  non   solo   e'   ammissibile,   ma
costituisce il presupposto necessario della decisione, non potendo il
giudice  definire  il  giudizio  senza  la  previa   verifica   della
conformita' a Costituzione della disposizione presupposta. L'unicita'
del motivo non attenua ma anzi accentua il nesso di  pregiudizialita'
logica  e  giuridica  tra  il  giudizio  principale  e  il   giudizio
costituzionale, integrando pienamente il  requisito  della  rilevanza
dell'incidente. 
    In tal senso depongono le ricostruzioni contenute negli atti  del
giudizio a quo, che presentano la domanda di annullamento degli  atti
ministeriali quale effetto diretto e conseguenziale della prospettata
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
applicata, per la quale non puo' che individuarsi la presenza  di  un
petitum  autonomo  rispetto  alla  questione   di   costituzionalita'
sollevata. 
    Tale principio e' ribadito anche in  decisioni  successive  della
Corte costituzionale, tra cui le sentenze n. 16/2017 e  n.  263/1994,
confermando che la questione incidentale resta pienamente ammissibile
anche quando essa, sola, sorregga il ricorso. 
    6. Sotto il profilo della permanenza dell'autonomia tra  giudizio
a quo e giudizio di  legittimita'  costituzionale  e  ai  fini  della
ricostruzione  del  rapporto  di  pregiudizialita',   particolarmente
significativa e' la sentenza n. 361/2004 della Corte  costituzionale,
la quale, pur in  un  contesto  diverso,  ribadisce  che  il  petitum
dell'azione nel giudizio  amministrativo  e'  «distinto  e  separato»
dalla questione di costituzionalita', anche quando  quest'ultima  sia
logicamente decisiva per la definizione del giudizio  principale.  La
distinzione strutturale tra i due giudizi impedisce che l'incidentale
si trasformi in  un  ricorso  in  via  principale,  anche  quando  la
decisione della Corte determini la caducazione automatica della norma
e, di riflesso, l'illegittimita' dell'atto impugnato. 
    Nella stessa direzione si muove la giurisprudenza  amministrativa
piu' recente. E' costante, infatti,  l'affermazione  secondo  cui  il
soggetto leso dall'esercizio del potere pubblico, ove ritenga che  la
norma attributiva del potere sia incostituzionale,  deve  dedurre  il
dubbio di costituzionalita'  «con  riferimento  ad  un  provvedimento
tempestivamente impugnato» (Cons. Stato, 18 ottobre  1977,  n.  805),
risultando inammissibile una questione proposta in via  principale  e
priva  di  un  atto  amministrativo  quale   necessario   presupposto
processuale. 
    La conclusione e' ulteriormente confermata  dalla  giurisprudenza
costituzionale che ha stigmatizzato ogni tentativo di trasformare  il
giudizio incidentale in un ricorso diretto: nella sentenza n. 17/1999
si afferma che la questione sollevata in  via  incidentale  non  puo'
presentarsi «impropriamente come azione diretta  contro  una  legge»,
poiche' cio' che qualifica l'incidentalita' e' proprio la  necessaria
distinzione  tra  petitum  del  giudizio  a  quo   e   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    E' dunque pienamente giustificata - tanto sul  piano  sistematico
quanto su  quello  processuale  -  la  possibilita'  che  il  ricorso
amministrativo sia costruito per soli motivi di costituzionalita'. Il
ricorrente,   infatti,    non    mira    all'affermazione    astratta
dell'illegittimita'  della  norma,  ma   all'annullamento   dell'atto
lesivo, giacche' cio' che interessa direttamente e' la rimozione  del
provvedimento che applica la norma sospettata di incostituzionalita',
non la pronuncia astratta sulla norma stessa. 
B.  Rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni   di
legittimita'  costituzionale  della   previsione   di   cui   all'art
223-septiesdecies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie 
    7. Terminata l'esposizione  del  substrato  fattuale  sotteso  al
ricorso, il Collegio osserva di  dubitare  -  per  le  ragioni  e  in
relazione ai parametri  che  saranno  di  seguito  indicati  -  della
legittimita'  costituzionale  della  previsione   di   cui   all'art.
223-septiesdecies delle disposizioni attuative  transitorie  relative
al libro V del codice civile, introdotta dal decreto  legislativo  17
gennaio 2003, n. 6. 
C. Sulla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale 
    8. Il Collegio ritiene rilevante  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  223-septiesdecies  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, in  quanto
norma direttamente e necessariamente  applicata  dall'Amministrazione
per l'adozione del decreto ministeriale MIMIT n.  21  del  16  maggio
2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025),
che  ha  disposto  lo  scioglimento  d'ufficio   senza   nomina   del
commissario liquidatore della cooperativa ricorrente,  nonche'  degli
atti conseguenti (cancellazione dall'Albo  delle  cooperative  e  dal
Registro delle imprese), sulla base dei soli presupposti formali  del
mancato deposito dei bilanci da oltre cinque anni e della assenza  di
valori immobiliari iscritti nello stato patrimoniale. 
    Prima  di  esporre  le  ragioni  che  sorreggono   i   dubbi   di
legittimita' costituzionale occorre indicare le ragioni di  rilevanza
delle questioni che saranno di seguito esposte. 
    Codesta Corte ha evidenziato come  la  rilevanza  debba  avere  i
requisiti dell'attualita' (Corte costituzionale, 10 giugno  2016,  n.
134),  della  non  implausibilita'  alla  stregua  della  motivazione
offerta dal rimettente (Corte costituzionale, 2 aprile 2014, n. 67) e
ha infine affermato l'insensibilita' della rilevanza alle vicende del
rapporto o del processo a quo (Corte costituzionale, 10 giugno  2016,
n. 133). 
    Declinando tali principi al caso di specie occorre descrivere  la
sequenza procedimentale che occupa  il  giudizio  a  quo  nonche'  la
portata ed il tenore della norma allo stesso applicabile al  fine  di
dimostrare che la questione di legittimita'  costituzionale  si  pone
come necessariamente prodromica alla valutazione sulla validita'  del
provvedimento    amministrativo    impugnato,    data    la    natura
necessariamente vincolata del suo contenuto. 
    9. La sequenza procedimentale che ha  condotto  all'adozione  del
decreto direttoriale del 16 maggio 2025 prende  avvio  dall'attivita'
istruttoria  svolta  dalla  Unioncamere,  cui  e'  riconducibile   la
predisposizione  dell'elenco  delle  societa'  cooperative  risultate
inadempienti all'obbligo  di  deposito  del  bilancio  per  oltre  un
quinquennio (ai sensi dell'art. 223-septiedecies, comma 2, disp. att.
cc.). 
    Su tale base, la Direzione  generale  servizi  di  vigilanza  del
Ministero delle imprese e  del  made  in  Italy,  ha  proceduto  agli
accertamenti  preliminari,  avvalendosi  altresi'   delle   verifiche
condotte  dall'Agenzia  delle  entrate  circa  l'assenza  di   valori
patrimoniali immobiliari intestati agli enti cooperativi interessati. 
    Completata l'istruttoria e  verificati  i  presupposti  stabiliti
dall'art.  223-septiesdecies  il  medesimo  direttore   generale   ha
adottato l'atto conclusivo, vale a dire il  decreto  di  scioglimento
d'autorita' delle cooperative riportate  nell'allegato,  disponendone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
come previsto dalla legge. 
    Ha fatto  seguito  l'adozione  dell'ulteriore  provvedimento  del
Conservatore del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
della Maremma e del Tirreno  (n.  456/2025)  di  cancellazione  della
cooperativa dal Registro imprese,  anch'esso  qualificato  come  atto
dovuto e vincolato dal precedente decreto ministeriale. 
    La sequenza procedimentale, cosi  come  ricostruita  anche  negli
atti   di   causa,    non    lascia    alcun    margine    valutativo
all'amministrazione: l'Autorita' ha ritenuto vincolata l'applicazione
della norma, si' che  la  verifica  del  suo  statuto  costituzionale
condiziona integralmente la  definizione  del  giudizio  impugnatorio
pendente avanti questo Tribunale. 
    10. La domanda di parte  e'  volta  all'annullamento  degli  atti
amministrativi lesivi (decreto ministeriale n. 21/2025, provvedimento
ministeriale confermativo del  22  luglio  2025,  determinazione  del
Conservatore n. 456 del 3 luglio 2025  e  atti  consequenziali),  sul
presupposto che tali atti siano l'applicazione vincolata di una norma
attributiva del potere che si assume incostituzionale per  violazione
degli articoli 3, 45 e 117, comma 1, della Costituzione (nonche'  dei
correlati parametri convenzionali ed europei). 
  C.1. Individuazione della norma  applicata  dall'amministrazione  e
dei suoi caratteri. 
    11. Dagli atti emerge che il decreto ministeriale n.  21  del  16
maggio 2025 ha fatto applicazione diretta dell'art. 223-septiesdecies
disp.  att.  c.c.,  disponendo   lo   scioglimento   dellacooperativa
ricorrente per mancato deposito dei bilanci oltre  il  quinquennio  e
assenza di immobili, con iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  e
cancellazione d'ufficio; lo stesso Ministero,  con  il  provvedimento
del    22    luglio    2025    (prot.     mimit.     AOO_STV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0150920.22-07-2025), ha confermato lanatura vincolata del
potere esercitato, escludendo spazi di graduazione o di  ponderazione
in concreto. 
    Il petitum del  giudizio  amministrativo  resta,  dunque,  quello
impugnatorio  (annullamento  dell'atto),  mentre  la   questione   di
legittimita' costituzionale rappresenta la causa petendi che sorregge
l'illegittimita' derivata  dei  provvedimenti:  l'assetto  e'  quello
tipico del ricorso per soli motivi di costituzionalita', nel quale la
rimozione dell'atto dipende dalla previa  verifica,  ad  opera  della
Corte, della conformita' a Costituzione della norma presupposta. 
    12. La norma applicata e censurata  e'  l'art.  223-septiesdecies
delle disposizioni attuative e transitorie relative al  libro  V  del
codice civile, introdotta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.
6. 
    La disposizione cosi' recita:  «Fermo  restando  quanto  previsto
degli articoli 2545septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice,  gli
Enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di  esercizio  da
oltre  cinque  anni,  qualora  non  risulti  l'esistenza  di   valori
patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina  del  liquidatore
con provvedimento  dell'autorita'  di  vigilanza  da  iscriversi  nel
registro delle imprese. 
    Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati  possono
presentare formale  e  motivata  domanda  all'autorita'  governativa,
intesa  ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;   in
mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorita' di vigilanza,  il
conservatore del registro delle imprese  territorialmente  competente
provvede alla cancellazione della societa'  cooperativa  o  dell'ente
mutualistico dal registro medesimo. 
    Ai fini dello scioglimento e della  cancellazione  ai  sensi  del
primo comma, l'ente di cui all'art. 7 della legge 29  dicembre  1993,
n. 580, trasmette all'autorita' di vigilanza, alla chiusura  di  ogni
semestre  solare,  l'elenco  degli   enti   cooperativi,   anche   in
liquidazione  ordinaria,  che  non  hanno  depositato  i  bilanci  di
esercizio da oltre cinque anni.  L'autorita'  di  vigilanza  verifica
l'assenza  di  valori  patrimoniali  immobiliari  mediante   apposita
indagine  massiva  nei  pubblici  registri,   in   attuazione   delle
convenzioni che devono essere all'uopo stipulate  con  le  competenti
autorita' detentrici dei registri predetti». 
    La  prima  parte  del  primo  comma  dell'art.  223-septiesdecies
disciplina un  meccanismo  di  scioglimento  d'ufficio,  immediato  e
vincolato, applicabile alle societa' cooperative. Il primo  requisito
perche' scatti lo scioglimento e' la mancata presentazione,  da  piu'
di cinque anni, dei bilanci di esercizio da parte della  cooperativa.
Si tratta di un criterio puramente formale, fondato sul comportamento
omissivo rispetto a un obbligo pubblicitario. 
    La cooperativa  deve  essere  inoltre  priva  di  qualunque  bene
immobile iscritto  nei  pubblici  registri.  Questo  elemento  assume
valore «filtrante»: solo le cooperative senza patrimonio  immobiliare
possono essere sciolte automaticamente. 
    Al verificarsi cumulativo dei due presupposti, la  norma  prevede
che la cooperativa «e' sciolta senza nomina del liquidatore» mediante
un provvedimento dell'autorita' di vigilanza (oggi il Ministero delle
imprese e del made in Italy - MIMIT).  Lo  scioglimento,  quindi,  e'
obbligatorio,  in  quanto  non  vi  e'  margine   discrezionale;   e'
automatico, poiche' deriva dalla sola ricorrenza dei presupposti;  e'
senza  liquidatore  giacche'  la  cooperativa  non  viene  posta   in
liquidazione ma e' destinata alla cancellazione diretta dal  Registro
delle imprese. 
    La seconda parte del comma 1 stabilisce che, entro trenta  giorni
dalla pubblicazione del provvedimento di scioglimento nella  Gazzetta
Ufficiale, i creditori e gli altri interessati possono presentare una
domanda formale e motivata all'autorita' governativa per ottenere  la
nomina di un commissario liquidatore; qualora tale  istanza  non  sia
presentata, l'autorita' di vigilanza comunica l'esito al conservatore
del registro delle imprese, il quale procede alla cancellazione della
societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro stesso. 
    Il provvedimento dell'autorita' di vigilanza, quindi, deve essere
iscritto nel Registro delle imprese; tale pubblicita' produce effetti
erga omnes e avvia la fase successiva (eventuali  domande  di  nomina
del liquidatore entro trenta giorni, altrimenti cancellazione). 
    13. Nella sua  formulazione  originaria,  la  disposizione  aveva
carattere transitorio: essa si applicava solo  fino  al  31  dicembre
2004. 
    Negli anni successivi il legislatore  ha  deciso  di  trasformare
quella disciplina eccezionale in un meccanismo a  regime,  eliminando
la natura transitoria originaria. 
    Con la legge  23  luglio  2009,  n.  99,  l'articolo  fu  infatti
modificato e la scadenza del 31 dicembre 2004 venne soppressa. 
    Da quel momento in poi, lo scioglimento senza  liquidatore  delle
cooperative inattive e' diventato  un  potere  permanente  attribuito
all'autorita' di vigilanza,  fondato  su  criteri  rigidi  -  mancato
deposito dei bilanci per  oltre  cinque  anni  unito  all'assenza  di
immobili - e privo di una valutazione caso per caso. 
    La terza e piu' recente modifica e' intervenuta nel 2020, con  il
decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76  (convertito  nella  legge  n.
120/2020). Con questo  intervento  e'  stato  introdotto  il  secondo
comma,  volto  a  rendere  la  procedura  ancora   piu'   ciclica   e
automatizzata. 
    In particolare, la norma ha imposto alle Camere di  commercio  di
trasmettere ogni semestre al Ministero l'elenco delle cooperative che
non depositano bilanci da  oltre  cinque  anni,  e  ha  previsto  che
l'autorita' di vigilanza svolga una  indagine  massiva  nei  pubblici
registri per verificare l'eventuale presenza di beni  immobili  prima
di disporre lo scioglimento. Si tratta di  una  integrazione  che  ha
reso la norma piu' sistematica e incisiva, rafforzando  ulteriormente
l'automatismo del procedimento. 
    14. Ai fini della valutazione della rilevanza della questione  di
costituzionalita' il Collegio ritiene che non  risultano  profilabili
soluzioni    definitorie    alternative:    non    e'     praticabile
un'interpretazione   adeguatrice   del    primo    comma    dell'art.
223-septiesdecies che introduca margini  discrezionali  o  un  vaglio
sostanziale  della  operativita'  e  della  mutualita'   degli   enti
cooperativi. 
    L'Amministrazione  stessa,  nelle  proprie  controdeduzioni   nel
giudizio a quo - ha ribadito il carattere automatico della  misura  e
la doverosita' del decreto in  presenza  dei  presupposti  tipizzati,
sicche'  la  definizione  del  giudizio  dipende   dall'esito   dello
scrutinio di costituzionalita'. 
    Il Collegio ritiene che l'art. 223-septiesdecies - nella parte in
cui tipizza il combinato mancato deposito dei bilanci  e  assenza  di
valori patrimoniali e vi aggancia ipso iure lo scioglimento per  atto
dell'autorita' con devoluzione del patrimonio  (per  il  tramite  del
combinato disposto  con  l'art.  2514,  comma  1,  lett.  d),  c.c.),
configuri un automatismo sanzionatorio integralmente  vincolato,  che
non lascia spazi a  ponderazioni  discrezionali  dell'Amministrazione
sul caso concreto, ne' consente di graduare la risposta  in  funzione
dell'effettivo disvalore dell'illecito. 
    In termini generali, con  riferimento  al  congegno  dissolutorio
disciplinato dalla norma in scrutinio, la giurisprudenza ha  chiarito
che il potere e' tout court vincolato e che  «all'amministrazione  e'
preclusa   ogni   valutazione   discrezionale   circa   la   tenuita'
dell'omissione  e  la   sua   incidenza   sul   funzionamento   della
cooperativa»,  essendo  il  bilanciamento   ex   ante   rimesso   dal
legislatore alla tipizzazione delle fattispecie e non alla successiva
ponderazione in concreto  (Cons.  Stato,  Sez.  VI,  6  giugno  2023,
sentenza n. 5534). 
    Tale assetto - per la sua struttura rigidamente consequenziale  -
non si presta a letture alternative  che,  introducendo  clausole  di
modulazione  o  filtri   valutativi   non   testuali,   trasferiscano
nell'interpretazione un potere di selezione  dell'interesse  pubblico
che il legislatore ha gia' esercitato a monte nella costruzione della
fattispecie astratta. 
    Ne consegue che l'unica interpretatio utilis ipotizzabile  (ossia
quella che degraderebbe il  meccanismo  a  mera  abilitazione  di  un
potere valutativo e graduabile) si risolverebbe in una  inammissibile
manipolazione del dato normativo, per di piu' priva di criteri legali
idonei a reggere il  necessario  standard  di  legalita'  dell'azione
amministrativa. 
    Sulla scorta  della  giurisprudenza  costituzionale  che  ammette
l'interpretazione conforme solo quando essa  risulti  ragionevolmente
praticabile alla luce del testo e del sistema, escludendola allorche'
occorra sovvertire la scelta tipologica del legislatore o  innestarvi
elementi estranei (tra le altre, Corte  costituzionale  n.  262/2015;
nonche' nn. 202/2023, 139/2022, 11/2020, 189/2019, 133/2019, 78/2019,
42/2017 e Corte costituzionale n. 356/1996 nella quale si afferma  il
principio secondo cui «le leggi non si dichiarano  costituzionalmente
illegittime    perche'    e'    possibile    darne    interpretazioni
incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche'  e'
impossibile  darne  interpretazioni  costituzionali»),  deve   dunque
escludersi che l'art. 223-septiesdecies possa essere salvato per  via
esegetica. 
    Invero, ogni tentativo di «spostare» dall'automatismo  legale  ad
una valutazione amministrativa ex  post  (graduazione  della  misura;
esame delle circostanze;  verifica  degli  effetti  su  mutualita'  e
continuita' aziendale) contraddice il tenore letterale e  la  tecnica
della disposizione (che tipizza presupposti e predetermina  effetti),
oltre a generare - per l'assenza di indicatori normativi - un'area di
esercizio   atipica   e   potenzialmente   arbitraria   del    potere
sanzionatorio, con conseguenti criticita' di legalita' sostanziale  e
di eguaglianza nel trattamento dei casi. 
    15. A conferma di tale  lettura  occorre  richiamare  la  recente
pronuncia della Corte costituzionale n. 16/07/2025, n. 116, la  quale
di fronte a un automatismo  dissolutorio  omologo  per  struttura  ed
effetti (sul quale si tornera'  in  seguito),  ha  escluso  soluzioni
meramente interpretative  e  ha  ritenuto  necessaria  una  pronuncia
sostitutiva che rimpiazzi l'automatismo con la gestione commissariale
ex art. 2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  proprio  perche'  la
rigidita' del  congegno  non  consentiva,  sul  piano  esegetico,  di
recuperare in via di conformazione i test di  connessione  razionale,
necessita' (mezzi  meno  restrittivi)  e  proporzionalita'  in  senso
stretto. 
    Cio'   ribadisce,    anche    per    l'art.    223-septiesdecies,
l'impossibilita' di un salvataggio interpretativo  e  la  conseguente
necessita' di un rimedio  normativo  o  sostitutivo  che  ripristini,
senza stravolgimenti del  testo,  la  coerenza  costituzionale  della
disciplina. 
    16.  Un'ulteriore  riflessione   si   pone   in   ragione   della
peculiarita' del ricorso. Come sopra gia'  evidenziato  i  ricorrenti
hanno    articolato    motivi     unicamente     incentrati     sulla
incostituzionalita'  dell'art.  223-septiesdecies  disp.  att.  c.c.,
denunciandone  l'automatismo  sanzionatorio   e   la   disproporzione
rispetto al mero inadempimento formale (mancato deposito dei bilanci)
e alla condizione patrimoniale (assenza di immobili),  in  violazione
dei principi di  ragionevolezza  e  proporzionalita'  (art.  3  della
Costituzione) e del favor costituzionale per la cooperazione (art. 45
della Costituzione), oltre che dei parametri convenzionali ed europei
richiamati (art. 3 CEDU; art. 1 Prot. n. 1 CEDU;  articoli  17  e  49
Carta dei diritti fondamentali UE). 
    I ricorrenti hanno  articolato  puntuali  censure  in  ordine  al
decreto ministeriale di  scioglimento  e  agli  atti  consequenziali,
deducendo: i) il difetto di istruttoria e la  mancata  considerazione
dell'operativita' effettiva della cooperativa; ii) l'applicazione non
graduata  e  non  «caso  per  caso»  della  misura  estintiva;   iii)
l'irrilevanza, ai fini del decidere, di un deposito sopravvenuto  dei
bilanci e, comunque, dell'avvenuto svolgimento di servizi di spiccata
valenza sociale (ludoteche,  centri  estivi,  animazione  nelle  RSA,
convenzioni con enti pubblici), tutti profili documentati in atti. 
    Le  deduzioni  difensive  sottolineano,   in   specie,   che   la
cooperativa  Koalaludo  ha  continuativamente   erogato   prestazioni
mutualistiche,   mantenendo   personale    dipendente,    adempimenti
previdenziali   e   fiscali,   e   obbligazioni   contrattuali    con
amministrazioni  e  privati;  onde  il  parossismo  di  una  sanzione
estintiva «a prescindere» dal riscontro concreto della  mutualita'  e
dell'operativita' dell'ente. 
    Invero: 
      a)  il  provvedimento  ministeriale  del  22  luglio  2025  (di
conferma dell'originario decreto impugnato)  rivendica  espressamente
la   natura   vincolata   dell'intervento,   escludendo   spazi    di
discrezionalita' «selettiva» al  ricorrere  dei  presupposti  legali;
sicche'  nessuna  integrazione  istruttoria  in  chiave   sostanziale
avrebbe potuto rovesciare l'esito, una  volta  accertato  il  mancato
deposito quinquennale dei bilanci e l'assenza di  valori  immobiliari
nella logica dell'art. 223-septiesdecies. Ne discende che il  difetto
di «caso per caso», evocato dal ricorrente, non e' vizio del decreto,
ma effetto della regola legale che ne vincola contenuto ed esito; 
      b)  le  allegazioni   circa   la   continuita'   dell'attivita'
mutualistica (contratti in corso  con  il  Comune  di  Livorno,  RSA,
centri estivi, «pedibus»,  forza  lavoro  regolarmente  retribuita  e
contributi versati), come pure l'avvenuto deposito -  medio  tempore,
di plurimi bilanci (2019-2022) non valgono, per cio' solo, a smentire
l'impianto del decreto, giacche' il paradigma  legale  applicato  non
consente di far refluire tali elementi in una valutazione comparativa
e proporzionata: l'autorita' deve sciogliere; non puo' graduare  (ne'
nominare un commissario ad  acta  in  luogo  del  rappresentante  per
colmare  l'inadempimento  formale),  poiche'  la  norma  prevede   lo
scioglimento senz'altro. Anche  per  tal  verso,  le  censure  -  pur
rivolte  al  decreto   -   traguardano   la   tenuta   costituzionale
dell'automatismo legale. 
    La Struktur des Verhältnisses tra norma e atto impone, allora, di
traslare il giudizio di legittimita' sul parametro legislativo: se la
misura  unica  (scioglimento  e   contestuale   cancellazione   senza
liquidatore)  slega  la  reazione  pubblica  dal  disvalore  concreto
(limitatamente formale) della condotta, assimilandola alle ipotesi  -
incomparabilmente piu' gravi - di  mancanza  della  mutualita'  o  di
inattivita' gestionale protratta (art. 2545-septiesdecies del  codice
civile), l'eventuale vizio di sproporzione o di  irragionevolezza  si
colloca a monte, nella disciplina  dell'art.  223-septiesdecies,  non
gia' nel modus operandi dell'Amministrazione nel caso singolo. 
    17. Ne consegue che  la  doglianza  sul  difetto  di  istruttoria
«sostanziale» (mancata delibazione dell'operativita', dei servizi  in
corso, del portato sociale dell'attivita') non puo' essere  utilmente
coltivata  intra  l'orizzonte  del  provvedimento:  e'  la  norma   a
precludere ogni  ponderazione  del  caso  concreto,  imponendo  -  al
ricorrere dei due presupposti formali - lo scioglimento d'ufficio con
cancellazione.  In  tal  quadro,  la  rilevanza  della  questione  di
costituzionalita' e' massima: la sortita  del  giudizio  impugnatorio
dipende dal vaglio della regola legale  che  ha  conformato  in  modo
necessitato l'esercizio del potere. 
    A conferma, le stesse allegazioni difensive producono un  effetto
rivelatore:  se,  come  documentato,  l'ente  e'  operativo,  impiega
lavoratori,  adempie  contributi  e  imposte,  ed  ha   regolarizzato
depositi contabili per piu'  annualita',  la  mancanza  di  qualunque
effetto «salvifico» di tali elementi non  smaschera  un  deficit  del
decreto, ma l'assetto  legale  che  prescinde  dalla  verifica  della
mutualita' e dell'operativita' concreto. E', dunque, la norma  -  non
il decreto - a opporre la «chiusura  istruttoria»  stigmatizzata  dai
ricorrenti. 
    In  esito,  il  Collegio  reputa  che   le   censure,   ancorche'
direttamente  indirizzate  al  decreto,  abbiano,  in  ultimo,   come
necessario   destinatario   la   disposizione   di    cui    all'art.
223-septiesdecies disp. att. c.c.: e' in quella sede normativa che si
annida  l'asserito  automatismo   sanzionatorio,   insensibile   alla
graduazione e alla prova dell'effettiva mutualita';  ed  e'  sul  suo
vaglio di costituzionalita'  che  si  gioca  l'esito  necessario  del
presente giudizio. 
    18. A cio' si aggiunga un'ultima considerazione. 
    Come sopra ricordato la giurisprudenza costituzionale ha chiarito
che  «la  circostanza  che  la  dedotta   incostituzionalita'   [...]
costituisca l'unico motivo di ricorso non  impedisce  di  considerare
sussistente il requisito della rilevanza» (Corte  costituzionale,  12
gennaio 2000, n. 4). 
    Detta  pronuncia,  come  rilevato  anche   dalla   giurisprudenza
successiva sopra  indicata,  riconosce  che  proprio  la  strutturale
assenza di motivi ulteriori intensifica la dipendenza dell'esito  del
giudizio dalla risoluzione della questione incidentale. 
    L'apparente coincidenza tra il motivo del ricorso e la  questione
incidentale,  pertanto,  non  genera  sovrapposizione  tra   giudizio
amministrativo e giudizio costituzionale: mentre il primo resta volto
alla rimozione dell'atto  lesivo,  il  secondo  mantiene  la  propria
natura oggettiva, rivolta alla verifica della conformita' della norma
all'ordinamento costituzionale. Si tratta - come gli studi dottrinali
sottolineano -  di  una  coincidenza  soltanto  fenomenica,  che  non
modifica la fisiologia  del  modello  incidentale  ne'  trasforma  il
giudizio  comune  in  una  forma  surrettizia  di  ricorso   in   via
principale. 
    Alla  luce  della  struttura  monomotiva  del  ricorso,   risulta
evidente che: 
      (i) qualora la Corte costituzionale  dichiari  l'illegittimita'
della norma, verra' meno ex tunc  il  fondamento  legale  del  potere
esercitato,  con  conseguente  illegittimita'  derivata  del  decreto
ministeriale n. 21/2025 e degli atti conseguenti, che dovranno essere
annullati; 
      (ii) qualora la questione sia ritenuta non fondata, il  ricorso
dovra' essere respinto, non residuando  ulteriori  censure  utili  ai
fini dell'annullamento. In entrambi i casi, la decisione della  Corte
esaurisce l'oggetto del presente giudizio, in coerenza con la  natura
vincolata  del  provvedimento  e  con  l'impianto  normativo  che  ne
costituisce unico parametro di legittimita'. 
E. Sulla non manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
Costituzionale 
  E.1.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  223-septiesdecies  disp.  att.
c.c. per violazione del principio di ragionevolezza (articoli 3 e  45
della Costituzione). 
    19.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   e
sull'automatismo dissolutorio privo di contraddittorio. 
    Il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art.   223-septiesdecies   delle
disposizioni di attuazione del codice  civile,  nella  parte  in  cui
collega automaticamente lo scioglimento delle societa' cooperative al
mancato deposito dei bilanci di esercizio per oltre un quinquennio in
assenza di beni immobili, senza accordare  all'amministrazione  alcun
margine di valutazione discrezionale, senza prevedere alcuna forma di
contraddittorio, senza introdurre  misure  intermedie  o  graduate  e
senza contemplare la sanabilita' delle inadempienze. La questione  si
pone in riferimento agli articoli  3  e  45  della  Costituzione,  da
intendersi in combinato disposto,  poiche'  la  disciplina  censurata
incide su enti che  l'art.  45  della  Costituzione  riconosce  quali
portatori di una funzione sociale che  l'ordinamento  non  solo  deve
valorizzare e promuovere, ma anche proteggere con strumenti normativi
coerenti e non irragionevolmente penalizzanti. 
    L'assetto contestato erige a presupposto necessario e sufficiente
per l'estinzione dell'ente un inadempimento formale, prescindendo  da
qualsivoglia   verifica   circa   l'effettiva   operativita'    della
cooperativa, il concreto perseguimento dello scopo mutualistico e  la
reale incidenza dell'omissione sull'assetto  economico-organizzativo.
In tal modo, il meccanismo  normativo  assimila  condotte  formali  a
fattispecie  di  effettivo  disvalore  sostanziale  e  preclude  ogni
valutazione in concreto, ponendosi in tensione con  il  principio  di
ragionevolezza, quale corollario del canone  di  eguaglianza  sancito
dall'art. 3 della  Costituzione,  e  con  il  favor  cooperativo  che
promana dall'art. 45 della Costituzione. 
    20.   Sulla    violazione    dell'eguaglianza    sostanziale    e
sull'inidoneita' dei richiami a discipline eterogenee. 
    Come   gia'   chiarito   dalla   giurisprudenza   costituzionale,
l'eguaglianza  sostanziale  postula  che  situazioni  ontologicamente
diverse siano trattate  in  modo  differenziato  e  che  la  risposta
dell'ordinamento  sia  proporzionata  al  disvalore  concreto   della
condotta  e  coerente  con  la  ratio  dell'intervento   legislativo.
Diversamente,  si   produce   una   omologazione   irragionevole   di
fattispecie diseguali, suscettibile di esiti arbitrari. Nel  caso  in
esame, l'omesso deposito dei bilanci - pur costituendo violazione  di
obblighi pubblicitari funzionali alla trasparenza - non  rappresenta,
di per se', un indice  univoco  ne'  dell'inattivita'  dell'ente  ne'
della  perdita  della  mutualita',  ne'  implica  automaticamente  un
pregiudizio  agli  interessi  pubblici  che  il  diritto  cooperativo
intende presidiare. 
    Ne' giova, in senso contrario, l'assunto ministeriale secondo cui
il legislatore avrebbe gia' operato un  bilanciamento  ex  ante,  con
conseguente potere vincolato dell'Amministrazione  e  preclusione  di
ogni  valutazione   sulla   tenuita'   dell'inadempimento   o   sulle
circostanze del caso concreto.  Proprio  un  bilanciamento  costruito
come automatismo, che impedisce ogni considerazione della fattualita'
sottesa, puo' risultare irragionevole e sproporzionato,  tanto  nella
dimensione   «ordinale»   quanto   in   quella   «cardinale»    della
proporzionalita': la vincolatezza irrigidisce la scelta  legislativa,
sostituendo alla necessaria graduazione lo schema di una  presunzione
assoluta. 
    Parimenti inidoneo e' il richiamo a discipline eterogenee,  quali
il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, in
tema di societa' non operative, o  l'art.  40  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, relativo alle societa' di  capitali,  su  cui  si
tornera'  in  seguito  -  giacche'  esse  perseguono  fini   diversi,
afferiscono a tipologie societarie  differenti  e,  soprattutto,  non
assumono come verita' legale che l'omissione del  deposito  equivalga
ontologicamente alla perdita del fine tipico dell'ente. 
    20.1. Sul carattere irragionevole  dell'automatismo  estintivo  e
sulla soppressione di ogni valutazione in concreto. 
    Si impone rilevare come il passaggio  dall'inadempimento  formale
allo   scioglimento   immediato    dell'ente    previsto    dall'art.
223-septiesdecies   riveli   un   automatismo    che    l'ordinamento
costituzionale non puo'  accogliere  senza  riserve.  Il  meccanismo,
fondato sull'assoluta equivalenza  tra  la  mancata  pubblicita'  del
bilancio e la perdita  della  mutualita',  finisce  per  sottrarsi  a
qualunque valutazione concreta delle peculiarita' del  caso  e  rende
indifferenti circostanze oggettivamente rilevanti, quali  l'effettivo
esercizio  dell'attivita'  mutualistica,  la  presenza  di   rapporti
giuridici pendenti, l'interesse economico e sociale dei soci e  degli
utenti,  nonche'  le  conseguenze   occupazionali   derivanti   dalla
cessazione coattiva dell'attivita' cooperativa. 
    La mancanza di strumenti accertativi intermedi e l'impossibilita'
di graduare la risposta dell'ordinamento determinano un  sistema  che
omologa situazioni radicalmente dissimili,  negando  tutela  anche  a
tutte  quelle  cooperative  che,  qualora  sottoposte  a  un'indagine
sostanziale, risulterebbero pienamente  meritevoli  della  protezione
costituzionale.  Il  vizio  principale   della   disciplina   risiede
nell'aver assoggettato realta' profondamente  eterogenee  a  un'unica
conseguenza estintiva, sostituendo alla verifica della perdita  della
mutualita' una presunzione assoluta ancorata a una mera irregolarita'
documentale. 
    Una simile opzione normativa si rivela incompatibile tanto con il
principio  di  ragionevolezza,  che   impone   di   distinguere   tra
fattispecie ontologicamente diverse, quanto con il favor  che  l'art.
45 della Costituzione esprime nei confronti della cooperazione. 
    L'eliminazione automatica  di  un  ente  prima  dell'accertamento
della sua reale conformita' ai  requisiti  mutualistici  si  pone  in
aperto contrasto  con  il  dovere  costituzionale  di  sostenerne  lo
sviluppo e di vigilare con strumenti proporzionati e non punitivi. 
    20.2. Sull'irragionevole equiparazione tra cooperative cessate  e
cooperative pienamente operative. 
    Ulteriore profilo di irragionevolezza emerge  nell'assimilazione,
operata dall'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., tra  cooperative
di fatto cessate da tempo e cooperative invece pienamente  operative,
accomunate soltanto dal medesimo inadempimento formale  del  deposito
dei bilanci. Da  un  lato,  la  norma  intercetta  enti  che  abbiano
abbandonato lo scopo mutualistico, interrotto la vita  assembleare  e
gestionale e dismesso i rapporti giuridici,  manifestando  attraverso
il  protratto  silenzio   contabile   una   condizione   di   inerzia
irreversibile. In questi casi l'omissione contabile puo' assumere  un
significato  sostanziale,  costituendo   indizio   della   cessazione
dell'attivita' sociale. 
    Dall'altro lato, tuttavia, la medesima disciplina  si  applica  a
cooperative  che  svolgono   regolarmente   attivita'   mutualistica,
mantengono organi sociali funzionanti, approvano i bilanci, adempiono
ai propri doveri fiscali, contributivi e  lavoristici,  intrattengono
rapporti  contrattuali  pubblici  e  privati  e  forniscono   servizi
essenziali alla collettivita'. Per tali  enti  l'omesso  deposito  si
configura   come   una   disfunzione   meramente   formale,    spesso
riconducibile  a  ritardi  procedurali  o  a  difficolta'   tecniche,
talvolta tempestivamente superate. 
    La  norma,  nondimeno,  accomuna  entrambe  le  situazioni  e  fa
discendere dalla medesima omissione la sanzione piu' grave conosciuta
dall'ordinamento,  ossia  l'estinzione  irreversibile  dell'ente.  Ne
risulta    una    compressione    sproporzionata     di     interessi
costituzionalmente   protetti:    la    continuita'    dell'attivita'
mutualistica, la tutela del lavoro e la funzione sociale svolta dalle
cooperative nei confronti delle comunita'  locali.  L'automatismo  in
questione  sovverte   la   gerarchia   dei   valori   costituzionali,
consentendo che l'eliminazione dell'ente intervenga indipendentemente
dall'accertamento  del  presupposto  sostanziale,  la  perdita  della
mutualita' - che soltanto potrebbe giustificarla. 
    21.  Sull'angolo  visuale  dell'art.   45   della   Costituzione:
centralita' del bilancio  e  non  del  deposito  quale  strumento  di
verifica della mutualita' e ruolo della revisione cooperativa. 
    La censura acquista maggior rilievo alla luce dell'art. 45  della
Costituzione,   che   assegna   alle   cooperative   una    posizione
costituzionalmente differenziata  in  ragione  della  loro  vocazione
solidaristica, del perseguimento di  finalita'  mutualistiche  e  del
contributo allo sviluppo sociale ed economico della collettivita'. In
tale prospettiva, e' intrinsecamente problematica una disciplina  che
consente lo scioglimento automatico della cooperativa senza qualsiasi
accertamento circa la  perdita  della  mutualita',  accomunando  enti
effettivamente privi dei requisiti mutualistici  ed  enti  pienamente
operativi   e   socialmente   attivi,   incisi   da   una   omissione
prevalentemente documentale. 
    Le tesi ministeriali  fondano  la  legittimita'  dell'automatismo
sull'idea  che  il  bilancio,  nelle  cooperative,  sia   intimamente
connesso  alla  dimostrazione  della  persistenza  della  mutualita',
richiamando l'obbligo - sancito dall'art. 2513 del codice civile,  di
evidenziare  in  bilancio  la  misura  e  la  natura   degli   scambi
mutualistici mediante separata indicazione dei rapporti  intrattenuti
con i soci rispetto  a  quelli  con  i  terzi,  nonche'  il  presidio
informativo della nota integrativa, reso  piu'  penetrante  dall'art.
2427 del  codice  civile,  applicabile  alle  cooperative  in  quanto
compatibile. A cio' si  aggiunge  la  disciplina  della  destinazione
degli utili e del regime delle riserve: l'art. 2545-quater del codice
civile  impone  la  costituzione  di  riserve   indivisibili   e   la
devoluzione ai fondi mutualistici, l'art. 2545-quinquies  del  codice
civile e l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, confermano  la
centralita'  del  bilancio  quale  sede  in  cui  si   manifesta   la
partecipazione alla c.d. mutualita' di  sistema.  Da  tale  complesso
normativo emerge che il bilancio non e' mero documento contabile,  ma
strumento  attraverso  cui  la  mutualita'  diviene  intelligibile  e
verificabile, tanto sul piano interno, verso i soci, quanto su quello
esterno, verso i terzi e l'autorita' di vigilanza. 
    Tuttavia, dalla centralita' informativa del bilancio  non  deriva
l'automatica equivalenza  tra  mancato  deposito  e  inesistenza  del
bilancio o, a maggior ragione, mancanza della mutualita'. L'omissione
del deposito attiene al piano della pubblicita' legale, incide  sulla
conoscibilita' esterna dei dati  contabili  e  mutualistici,  ma  non
implica  necessariamente  che  tali  dati  non   esistano   ne'   che
l'attivita' mutualistica non sia stata svolta. 
    Soprattutto, un simile automatismo oblitera il presidio  organico
che l'ordinamento ha apprestato proprio per coniugare  trasparenza  e
sostanza: la  revisione  cooperativa  disciplinata  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 30 aprile 2002, n. 220, la  quale,  ai
sensi dell'art. 4, e' chiamata non solo a scandagliare la correttezza
amministrativo-contabile, ma a verificare in concreto la  persistenza
della natura mutualistica, accertando la  coerenza  tra  attivita'  e
scopo, l'effettivita' della partecipazione dei soci,  la  veridicita'
delle poste, l'assenza di finalita'  lucrative,  la  regolarita'  del
prestito sociale e  la  corrispondenza  tra  scritture  e  operazioni
reali. 
    In questo quadro, il bilancio e' la cartina  di  tornasole  della
vitalita' mutualistica e dell'allocazione delle risorse,  ma  la  sua
mancata pubblicita' non puo' trasformarsi in presunzione assoluta  di
perdita del fine tipico. 
    L'art.  223-septiesdecies,  nella   misura   in   cui   muta   un
inadempimento informativo in indice legale necessario  e  sufficiente
di  carenza  di  mutualita',  si  rivela  soluzione   di   formalismo
eccentrico: sostituisce alla verifica caso per  caso,  affidata  alla
revisione di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
220/2002, un automatismo dissolutorio  che  prescinde  dalla  realta'
economica e sociale dell'ente, sovrapponendosi irragionevolmente a un
sistema di vigilanza gia' concepito per valorizzare la sostanza sulla
forma. 
    Ne deriva un contrasto sistematico con il disegno  costituzionale
dell'art. 45 della Costituzione,  che  impone  controlli  «opportuni»
volti a garantire la genuinita' della cooperazione mediante strumenti
razionali, proporzionati e capaci di misurare  la  realta'  effettiva
dell'impresa mutualistica. 
    22. Sulla irragionevolezza del criterio patrimoniale  immobiliare
quale presupposto per l'applicazione dell'automatismo dissolutorio. 
    Merita ulteriore considerazione il rilievo  eccessivo  attribuito
dalla disciplina censurata al requisito negativo  della  presenza  di
beni  immobili  nel  patrimonio  sociale,  requisito  che  funge   da
discrimine per l'operativita' dell'automatismo estintivo.  La  norma,
infatti, esonera dalla cancellazione  coattiva  cooperative  inattive
proprietarie di beni immobili anche di modesto  valore,  mentre  puo'
condurre alla soppressione immediata cooperative pienamente operative
ma prive di immobili,  pur  essendo  dotate  di  attivita',  rapporti
giuridici, avviamento e rilevanti asset immateriali. 
    Tale criterio appare del tutto avulso dalla logica giuridica  che
governa l'impresa cooperativa. La natura e la vitalita' dell'ente non
discendono  dalla   composizione   del   patrimonio,   bensi'   dalla
persistenza     della      mutualita',      dalla      democraticita'
dell'organizzazione e dall'assenza di finalita' lucrative, secondo la
delineazione degli articoli 2511 e ss. del codice civile. 
    La fisionomia giuridica della societa' cooperativa  non  trae  la
propria essenza dalla consistenza  del  patrimonio  immobiliare,  ne'
dall'eventuale rilievo delle  immobilizzazioni  in  generale,  ma  si
radica piuttosto nei principi cardine che il  legislatore  ha  voluto
porre alla base del tipo  sociale.  L'art.  2511  del  codice  civile
individua, quali tratti  strutturali,  lo  scopo  mutualistico  e  la
peculiare variabilita' del capitale, mentre l'art.  2516  del  codice
civile  consacra  la  pariteticita'  del  rapporto   sociale   e   la
neutralita' della ricchezza conferita ai fini della partecipazione ai
processi deliberativi. A cio' si  aggiunge  l'art.  2525  del  codice
civile, che disciplina i limiti minimi e massimi della partecipazione
individuale, escludendo che il profilo patrimoniale  -  e  in  specie
quello immobiliare - possa  assumere  un  carattere  preponderante  e
idoneo a imprimere una connotazione distintiva alla cooperativa quale
species del genus societario. 
    Nel  modello  cooperativo  disciplinato  dal  codice  civile   il
patrimonio ha una funzione unicamente strumentale, come dimostrano la
disciplina delle riserve  indivisibili  e  la  devoluzione  ai  fondi
mutualistici  prevista  dall'art.  2514  del   codice   civile,   che
evidenziano come il bene tutelato non sia il cespite patrimoniale  in
se', ma la sua destinazione collettiva al sistema cooperativo. 
    Ne discende che tali  considerazioni,  attinenti  alla  struttura
tipologica della cooperativa nella sua dimensione  generale,  trovano
applicazione  nella   maggior   parte   del   fenomeno   cooperativo,
caratterizzato in larga misura da cooperative di produzione e lavoro,
sociali, agricole, di consumo e di servizi, per le  quali  l'elemento
immobiliare non assurge a tratto identitario ne' sistemico.  Solo  in
talune forme specifiche - in particolare le cooperative  edilizie  di
abitazione, che rappresentano tuttavia una quota minoritaria, pari  a
poco piu' del 7% dell'intero  universo  cooperativo  nazionale  -  la
componente immobiliare puo'  assumere  una  rilevanza  piu'  marcata,
riflettendo   esigenze   proprie   del    settore    piuttosto    che
caratteristiche intrinseche del modello  societario  cooperativo  nel
suo complesso (fonte: Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,
Descrizione del mondo cooperativo italiano - Statistiche Albo 2022  e
Bilanci 2020, 2022). 
    L'assunzione  del  bene  immobile  quale  criterio  discriminante
finisce pertanto per introdurre  una  gerarchizzazione  anacronistica
del patrimonio, incapace di cogliere il valore  economico  e  sociale
degli asset immateriali - concessioni, autorizzazioni, diritti d'uso,
marchi, avviamento - che spesso costituiscono  l'essenza  stessa  del
progetto mutualistico, soprattutto nei settori a  spiccata  rilevanza
pubblica. 
    L'estinzione  automatica  dell'ente  comporta  cosi'  la  perdita
irreversibile   di   beni   giuridici   insostituibili,   senza   che
l'ordinamento  preveda  strumenti   di   conservazione   o   gestione
funzionale. 
    Ne deriva  una  disciplina  che  discrimina  arbitrariamente  tra
cooperative  inattive  e  cooperative  operative  sulla  base  di  un
parametro estraneo alla logica mutualistica, finendo per allontanarsi
tanto dalla sistematica codicistica quanto dal  mandato  promozionale
dell'art.  45  della  Costituzione,  che  impone   di   valutare   la
cooperazione per la sua funzione sociale e  non  per  la  contingente
forma dei beni impiegati. 
    23. Sulla sentenza  n.  116/2025  della  Corte  costituzionale  e
sull'illegittimita' degli automatismi sanzionatori. 
    Giova richiamare la sentenza 21 luglio 2025, n. 116, con la quale
codesta   Corte   costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'
dell'automatismo   sanzionatorio   dello   scioglimento   per    atto
d'autorita' previsto, per l'ipotesi di  sottrazione  alla  vigilanza,
dall'art. 12, comma 3, decreto legislativo 14 agosto  2002,  n.  220,
ravvisandone il contrasto con gli articoli 3 e 45 della Costituzione.
E' opportuno, sul  punto,  riportare  il  tenore  della  disposizione
richiamata, nella parte in cui stabilisce che «Fermo restando  quanto
previsto dall'art. 2638, secondo comma, del codice civile,  gli  enti
cooperativi che si  sottraggono  all'attivita'  di  vigilanza  o  non
rispettano  finalita'  mutualistiche  sono  cancellati,  sentita   la
Commissione centrale per le cooperative,  dall'albo  nazionale  degli
enti cooperativi. Si applica il  provvedimento  di  scioglimento  per
atto dell'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del  codice
civile  e  dell'art.   223-septiesdecies   delle   disposizioni   per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 30 marzo 1942,  n.  318,  con  conseguente  obbligo  di
devoluzione del patrimonio ai  sensi  dell'art.  2514,  primo  comma,
lettera d), del codice civile». 
    La pronuncia muove dal favor costituzionale per la  cooperazione,
iscritto nell'art. 45  della  Costituzione,  e  dall'esigenza  che  i
«controlli opportuni», ivi espressamente contemplati, si traducano in
un  assetto  normativo  razionale,  proporzionato  e  non  dissuasivo
rispetto all'esperienza cooperativa. La  Corte,  in  una  prospettiva
coerente con la visione pluralistica  dell'ordine  economico,  rileva
l'irragionevolezza  dell'assimilazione,  sul  piano  del  trattamento
sanzionatorio, tra la mancanza accertata dei requisiti mutualistici e
la  mera  sottrazione  alla  vigilanza,  trattandosi  di  fattispecie
ontologicamente differenti per  disvalore:  la  seconda  e'  condotta
strumentale alla verifica e non puo', di per se', fungere  da  indice
necessario della perdita della mutualita'.  L'omologazione  normativa
frustra  la  ratio  dei  controlli  delineata  dall'art.   45   della
Costituzione e vulnera l'art. 3 della Costituzione per violazione del
canone di ragionevolezza. 
    Si sottolinea, inoltre, come lo  scioglimento  automatico  e  non
graduabile integri una misura «di eccezionale severita'»,  capace  di
colpire indiscriminatamente  condotte  attive  e  dolose  e  condotte
meramente omissive o colpose, con ricadute gravose  sui  diritti  dei
soci, anche laddove  il  rapporto  cooperativo  si  intrecci  con  il
diritto  al  lavoro.  Siffatto  automatismo  non  supera  i  test  di
connessione razionale, necessita' e proporzionalita' in senso stretto
e deve, pertanto, cedere il passo a strumenti meno invasivi,  i  c.d.
least restrictive means, individuati nella gestione commissariale  ex
art. 2545-sexiesdecies del codice civile (anche  ad  acta),  coerente
con  l'art.  45   della   Costituzione   e   idonea   ad   assicurare
l'effettivita'  dei  controlli  senza  sacrificare  irreversibilmente
l'ente prima dell'accertamento sostanziale. 
    I  principi  enunciati  nella  citata  sentenza  n.  116/2025  si
attagliano, mutatis mutandis, alla fattispecie in esame.  Anche  qui,
infatti, e' in discussione un automatismo dissolutorio fondato su  un
inadempimento meramente formale - l'omesso deposito  pluriennale  dei
bilanci - che non costituisce, in termini necessari e univoci, indice
della  perdita  della  mutualita'  ne'  dell'inattivita'  sostanziale
dell'ente. 
    L'assenza di una  valutazione  concreta  sull'operativita'  della
cooperativa,  la  preclusione  del  contraddittorio  effettivo  e  la
mancanza di misure interposte o graduate replicano i medesimi vizi di
irragionevolezza censurati  dalla  Corte,  in  quanto  producono  una
omologazione  sanzionatoria  di  situazioni   radicalmente   diverse,
misconoscendo il favor per la cooperazione che discende dall'art.  45
della Costituzione. 
    Ne segue che l'insegnamento della  Consulta  -  secondo  cui  gli
automatismi sanzionatori rigidi  e  non  graduabili,  che  equiparano
fatti   eterogenei,   difettano   del   necessario   fondamento    di
ragionevolezza e devono arretrare a fronte di misure meno  afflittive
coerenti con la funzione  dei  controlli  -  rafforza,  nel  presente
giudizio incidentale, la non manifesta infondatezza  della  questione
proposta in riferimento agli articoli 3 e 45 della  Costituzione  nei
confronti dell'art. 223-septiesdecies disp. att. del  codice  civile.
L'automatismo  qui  scrutinato,   infatti,   sposta   il   baricentro
dall'accertamento sostanziale alla presunzione assoluta,  sostituendo
al controllo caso per caso un esito estintivo  inevitabile,  in  cio'
stesso incompatibile con il disegno costituzionale. 
  E.2.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  223-septiesdecies  disp.  att.
del codice civile per violazione del  principio  di  proporzionalita'
ordinale e cardinale (articoli 3 e 45 della Costituzione). 
    24.  Sulla  rimessione  delle   questioni   di   proporzionalita'
«cardinale» e «ordinale» del trattamento sanzionatorio. 
    Le considerazioni svolte assumono valore anche sotto  il  diverso
profilo, che parimenti si rimette al vaglio di codesta  Corte,  della
proporzionalita' del trattamento  sanzionatorio  delineato  dall'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice civile, avuto riguardo  tanto
alla dimensione «cardinale» quanto a quella  «ordinale»,  secondo  la
distinzione, ormai acquisita, che  informa  le  piu'  recenti  teorie
retributive. In termini sostanziali, la proporzionalita'  «cardinale»
attiene alla severita' intrinseca della misura,  cui  e'  chiesto  di
superare i test di idoneita', necessita' e proporzionalita' in  senso
stretto;  la  proporzionalita'  «ordinale»,  invece,  esige  coerenza
comparativa nel sistema, si  che  a  condotte  di  disvalore  diverso
corrispondano risposte differenziate e coerenti con la gerarchia  dei
beni giuridici protetti. 
    In questa prospettiva metodologica, la  disciplina  in  scrutinio
appare esposta a un duplice sindacato. Sotto  il  profilo  cardinale,
poiche' ricollega alla violazione di un obbligo di pubblicita' legale
- la cui natura e' dichiarativa  e  non  costitutiva  -  la  sanzione
massima  ed  irreversibile  dello  scioglimento  senza  liquidazione,
anticipando  l'effetto  piu'  afflittivo  rispetto   all'accertamento
sostanziale della perdita dei requisiti mutualistici o della  assenza
di vitalita' sociale. Sotto il  profilo  ordinale,  perche'  omologa,
sotto  un'unica  misura   espulsiva   non   graduabile,   fattispecie
ontologicamente diseguali, laddove l'ordinamento, specie  in  ragione
dell'art.  45  della  Costituzione,  pretende  un  bilanciamento  che
valorizzi la sostanza sulla forma e impone  l'utilizzo  di  strumenti
meno restrittivi prima di giungere alla soppressione dell'ente. 
    25. Sulla ratio «deflattiva» dell'art. 223-septiesdecies e  sulla
sua estraneita' strutturale al sistema di vigilanza. 
    L'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. si  colloca,  nella  sua
ratio primaria, al di fuori dell'architettura normativa dedicata alla
tutela della mutualita' genuina, che trova invece compiuta disciplina
nel sistema  di  revisione  cooperativa  delineato  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.   220/2002   e   nelle   specifiche
disposizioni del codice civile relative allo scopo mutualistico e  ai
requisiti di prevalenza (su cui si tornera' in seguito). 
    La finalita' precipua della norma in esame non e', dunque, quella
di vigilare sulla correttezza dei  rapporti  mutualistici  -  per  la
quale l'ordinamento ha predisposto strumenti autonomi,  differenziati
e proporzionati - bensi' quella di assicurare la vitalita'  effettiva
delle societa' iscritte al Registro delle imprese, mantenendo  l'albo
camerale immune da soggetti meramente formali, privi di  operativita'
sostanziale o ormai estranei ai  traffici  economici.  E'  in  questa
prospettiva ordinatoria che il legislatore ha  elevato  il  protratto
mancato adempimento pubblicitario del deposito dei bilanci  a  indice
sintomatico, ancorche' presuntivo, di una possibile cessazione  della
vita sociale, mirando piu' a preservare l'affidabilita'  del  sistema
pubblicistico della pubblicita' legale che a  svolgere  un  controllo
qualitativo sulla genuinita' della mutualita'. 
    Su  tale  fondamento,  si  innesta  il   duplice   scrutinio   di
proporzionalita'. 
    Nella dimensione della proporzionalita' cardinale, il giudizio si
concentra per lo piu' sulla congruenza dello strumento rispetto  alla
sua finalita' propria, che e appunto quella di espungere dal Registro
delle imprese gli enti inattivi o privi di  effettivita'  gestionale.
La verifica, in tal caso, concerne l'idoneita'  e  la  non  eccedenza
della  misura  rispetto  al  valore  autonomamente   protetto   dalla
disposizione,  valutato  in  se'  e  per  se',  senza  necessita'  di
confronto con altri strumenti dell'ordinamento. 
    Diversamente,  sul  piano  della  proporzionalita'  ordinale,  il
sindacato si estende oltre la finalita' originaria della  norma,  per
valutare altresi' il rapporto tra la misura  stessa  e  il  complesso
degli altri strumenti che presiedono alla tutela della mutualita'. In
questa prospettiva comparativa, il  giudice  deve  verificare  se  la
scelta legislativa dello scioglimento senza liquidazione,  nella  sua
rigidita' ed automatismo,  si  ponga  in  un  equilibrio  ragionevole
rispetto ad alternative meno afflittive, che  -  pur  efficaci  nella
salvaguardia della mutualita' - non incidono in maniera irreversibile
sull'esistenza dell'ente. 
    Ne deriva che l'art. 223-septiesdecies, pur estraneo  al  sistema
di vigilanza sulla mutualita',  deve  comunque  superare  entrambi  i
livelli del giudizio di proporzionalita': l'uno, cardinale,  riferito
alla sua  funzione  propria  di  presidio  della  vitalita'  sociale;
l'altro, ordinale, riferito al bilanciamento con gli  strumenti  gia'
previsti dall'ordinamento per garantire la correttezza  mutualistica,
al fine di evitare che lo strumento estremo dello scioglimento  operi
in modo eccedente rispetto alle  finalita'  che  la  norma,  nel  suo
sistema, e chiamata a perseguire. 
    26. Sulla proporzionalita'  cardinale:  idoneita',  necessita'  e
proporzionalita' in senso stretto del meccanismo dissolutorio. 
    Nella prospettiva intrinseca del giudizio di proporzionalita', si
profila  l'insuperabilita'  dei  test  di  idoneita',  necessita'   e
proporzionalita' in senso stretto da  parte  dell'assetto  approntato
dall'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., poiche' esso  predispone
una conseguenza automatica, rigida e non graduabile - lo scioglimento
senza liquidazione - a fronte di una condotta che non e' univocamente
rivelatrice della cessazione  della  funzione  mutualistica  o  della
inattivita' dell'ente e che, per la sua stessa  natura  formale,  non
consente di desumere, ex se,  un  disvalore  sostanziale  commisurato
alla piu' afflittiva tra le misure previste dall'ordinamento. 
    E'  dirimente,  al  riguardo,  la  precisazione  secondo  cui  il
riferimento normativo al «mancato deposito dei bilanci di  esercizio»
attiene  esclusivamente  all'adempimento  pubblicitario   presso   il
Registro delle imprese, ai sensi  degli  articoli  2435  e  2519  del
codice civile, e non gia' alla redazione o alla approvazione  interna
del bilancio, governate dagli articoli 2364  e  2478-bis  del  codice
civile (per il tramite dell'art. 2519  del  codice  civile),  nonche'
dagli articoli  2435  e  2545-undecies  del  codice  civile,  laddove
pertinenti.  Il   deposito,   infatti,   adempie   a   una   funzione
eminentemente pubblicistica: inserisce il bilancio in un  sistema  di
pubblicita' dichiarativa volto ad assicurare trasparenza  e  certezza
nelle relazioni economiche, ma non integra  requisito  di  validita',
integrita'  o  efficacia  dell'atto  nel  piano   endosocietario.   E
principio pacifico che la pubblicita'  camerale  del  bilancio  abbia
natura dichiarativa e non costitutiva, sicche' la sua  omissione  non
incide, di per se', ne' sull'avvenuta  redazione  del  documento  ne'
sulla sua approvazione assembleare,  ne'  determina  l'illegittimita'
della gestione o l'inesistenza dell'attivita'  sociale,  risolvendosi
piuttosto nella inottemperanza  a  un  obbligo  informativo  verso  i
terzi. 
    In   tale    orizzonte,    la    medesima    lettera    dell'art.
223-septiesdecies, letta secondo canoni sistematici, evidenzia che il
mancato deposito puo'  essere  stato  assunto  dal  legislatore  come
indice di inattivita', e non gia' come indice univoco di  carenza  di
mutualita', potendo la norma operare  persino  nei  casi  in  cui  il
bilancio sia stato regolarmente redatto e approvato ma non depositato
nei termini di legge. 
    27. Sulla ratio originaria dell'art. 223-septiesdecies disp. att.
c.c. e sulla lettura giurisprudenziale deflattiva. 
    A conferma della prospettiva sin qui delineata, giova  richiamare
la genesi storica dell'art. 223-septiesdecies, introdotto dal decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della legge delega 3
ottobre 2001, n. 366, nel quadro della riforma del diritto societario
ispirata a  finalita'  di  semplificazione  e  razionalizzazione.  La
disposizione fu concepita  quale  procedura,  anche  transitoria,  di
scioglimento semplificato e accelerato, funzionale  a  rimuovere  dal
Registro delle imprese gli enti cooperativi di fatto cessati o  privi
di  effettiva  operativita',  evitando  l'apertura  di   liquidazioni
inutili per soggetti ormai estranei al circuito economico. 
    In questa chiave,  il  protratto  mancato  deposito  dei  bilanci
veniva assunto  non  come  illecito  autonomo,  bensi'  quale  indice
presuntivo di  inattivita'  sostanziale,  idoneo  a  giustificare  lo
scioglimento solo in quanto sintomatico della cessazione  della  vita
sociale,  specie  in  assenza  di  beni  immobili  da  liquidare;  la
componente  patrimoniale  veniva,  cioe',  utilizzata  come  criterio
meramente strumentale, e non  come  parametro  definitorio  del  tipo
cooperativo. 
    La giurisprudenza di legittimita' e amministrativa  ha  ribadito,
con nitore, tale impostazione deflattiva. La Corte di  cassazione  ha
affermato che lo scioglimento ex art.  223-septiesdecies  risponde  a
una ratio ordinatoria piuttosto che  punitiva,  mirando  a  eliminare
societa' «inermi» o non piu'  operative,  nelle  quali  il  protratto
inadempimento  contabile  consente   di   presumere   la   cessazione
dell'attivita'  sociale,  presunzione  che,   tuttavia,   non   opera
allorche' emergano elementi fattuali attestanti l'effettivo esercizio
dell'attivita' mutualistica (Cass., sez. I, 12 giugno 2019, n. 15775;
Cass., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1070). In termini convergenti,  la
giurisprudenza   amministrativa   ha   ricondotto   l'istituto   alla
necessita'  che  l'inadempimento   sia   espressivo   di   un'inerzia
qualificata e definitiva, tale da rendere  superflua  ogni  ulteriore
fase liquidatoria, richiedendo, dunque,  una  situazione  di  stabile
inattivita' dell'ente (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 504;
Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1345). 
    28. Sulla natura  sanzionatoria  sostanziale  dello  scioglimento
automatico, anche alla luce della sentenza n.  116/2025  della  Corte
costituzionale. 
    L'amministrazione resistente nelle proprie difese sostiene che lo
scioglimento ex art. 223-septiesdecies non costituirebbe sanzione, ma
conseguenza  «ripristinatoria»,   come   se   il   mancato   deposito
quinquennale instaurasse una presunzione iuris et de iure di mancanza
di mutualita' e come se  l'istituto  si  allineasse,  senza  residui,
all'art. 2545-septiesdecies del codice civile  (che  presuppone,  per
converso, un accertamento in concreto, come si vedra' infra). 
    Tale ricostruzione non persuade giacche' cio' che rileva, per  lo
scrutinio  di  proporzionalita'  ai  fini  costituzionali,   non   e'
l'etichetta formale, bensi' l'effetto afflittivo e  definitivo  della
misura: soppressione dell'ente  e  cancellazione  dal  Registro,  con
incidenza su posizioni soggettive protette (iniziativa  economica  in
forma cooperativa,  diritti  dei  soci,  rapporti  in  corso,  talora
diritti al lavoro). Un automatismo estintivo privo di accertamento in
concreto e di dosimetria  assume,  pertanto,  natura  sostanzialmente
sanzionatoria o, quantomeno, para-sanzionatoria, e non puo' sottrarsi
a un pieno scrutinio di proporzionalita'. 
    In termini ulteriormente risolutivi, la sentenza 21 luglio  2025,
n. 116, di codesta Corte costituzionale offre criteri decisivi per la
qualificazione dello scioglimento automatico delle cooperative  quale
misura di natura sostanzialmente sanzionatoria. 
    La Consulta ha ribadito che la natura della  misura  non  dipende
dalla qualificazione formale, bensi' dai suoi tratti sostanziali:  la
generalita' dell'applicazione, la funzione repressiva e dissuasiva  e
il grado di severita' degli effetti prodotti. Sotto tali  profili  lo
scioglimento per atto d'autorita' si  colloca  al  massimo  grado  di
afflittivita'  tra  le  misure  previste  dal  sistema  di  vigilanza
cooperativa, poiche' determina l'estinzione dell'ente e la cessazione
coattiva  dell'attivita'  sociale,   incide   in   modo   diretto   e
irreversibile  sui  diritti  dei  soci  e,  la'  dove  essi  prestino
attivita' lavorativa in cooperativa, compromette anche il diritto  al
lavoro e l'esercizio dell'iniziativa economica in forma mutualistica. 
    La  Corte  ha  escluso  che  si  tratti   di   misura   meramente
organizzativa o ripristinatoria, evidenziando che, in  ragione  della
sua eccezionale severita', essa  reagisce  a  una  condotta  ritenuta
bisognosa di risposta afflittiva e anticipa la conseguenza piu' grave
prima dell'accertamento  sostanziale  della  mancanza  dei  requisiti
mutualistici. La natura  sanzionatoria  risulta  vieppiu'  accentuata
quando  lo   scioglimento   sia   disposto   automaticamente,   senza
possibilita' di graduazione, e a fronte di  condotte  eterogenee  che
spaziano da comportamenti attivi e dolosi a mere  omissioni  colpose,
talora  riconducibili   al   solo   legale   rappresentante   e   non
necessariamente  note  alla  compagine  sociale:  in   simili   casi,
l'applicazione indifferenziata della misura, priva di valutazione del
disvalore  concreto,  genera  un  rischio  manifesto  di  conseguenze
sproporzionate e ingiuste. 
    La Consulta ha inoltre sottolineato che, allorche'  l'ordinamento
disponga di strumenti intermedi o meno invasivi idonei  a  perseguire
la  finalita'  pubblica  sottesa  (quali,  in  primis,  la   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile,  anche  ad
acta), l'opzione per la misura piu' afflittiva deve  essere  sorretta
da una necessita' qualificata;  in  difetto,  la  scelta  legislativa
risulta eccedente rispetto allo  scopo  perseguito.  La  sproporzione
cardinale della sanzione e' aggravata dal  fatto  che  essa  anticipa
l'effetto  espulsivo  rispetto  all'accertamento  sostanziale   della
perdita dei  requisiti  mutualistici,  sopprimendo  l'ente  prima  di
verificare la sua effettiva conformita' al modello costituzionalmente
tutelato:   una   simile    anticipazione,    applicata    in    modo
indifferenziato, si rivela incompatibile con il favor  specifico  che
l'art. 45 della Costituzione accorda alla cooperazione  e  impone  al
legislatore di evitare  soluzioni  normative  idonee  a  pregiudicare
irragionevolmente   la    continuita'    di    realta'    cooperative
potenzialmente sane. 
    29.  Sulla  piena  assimilabilita'  strutturale  dell'automatismo
scrutinato   al   modello   sanzionatorio   censurato   dalla   Corte
costituzionale. 
    Alla luce dei principi  affermati  dalla  sentenza  n.  116/2025,
risulta evidente come lo scioglimento automatico  previsto  dall'art.
223-septiesdecies   disp.   att.   c.c.   presenti    caratteristiche
strutturali del tutto sovrapponibili a quelle valorizzate dalla Corte
per qualificare la misura come sostanzialmente  punitiva.  Anche  nel
caso di specie, infatti, lo scioglimento consegue in  via  automatica
al mero ricorrere di un  presupposto  formale,  non  consente  alcuno
spazio di graduazione, non prevede  strumenti  interposti,  determina
l'estinzione immediata  dell'ente  e  produce  un  effetto  espulsivo
definitivo rispetto al sistema economico e cooperativo. 
    In  tal  modo,  l'istituto  oltrepassa  la  funzione   deflattiva
originariamente assegnatagli dal legislatore delegato del 2003  e  si
trasfigura,  negli  effetti  concreti,  in  una   misura   afflittiva
applicata indipendentemente da  un  previo  accertamento  sostanziale
sulla perdita della mutualita'.  Si  registra,  dunque,  un  evidente
scostamento tra  la  ratio  originaria  dell'istituto  -  volta  alla
cancellazione di enti inerti  e  privi  di  operativita',  e  la  sua
applicazione concreta, che finisce  per  colpire  realta'  pienamente
operative, in  violazione  del  principio  di  ragionevolezza  e  del
mandato promozionale dell'art. 45 della Costituzione. 
    Proprio tale divaricazione  tra  funzione  dichiarata  e  effetti
reali   dell'istituto   costituisce    un    indice    autonomo    di
irragionevolezza, dal momento che la disposizione, cosi  interpretata
e  applicata,  sacrifica  la  sostanza  dell'attivita'   mutualistica
sull'altare  di  un  formalismo  documentale,  eliminando  enti   che
l'ordinamento sarebbe invece  chiamato  a  riconoscere,  sostenere  e
accompagnare, secondo quanto esige il dettato costituzionale. 
    30.  Sul  difetto  dei  requisiti  di  idoneita',  necessita'   e
proporzionalita' in senso stretto dell'estinzione automatica. 
    Si delinea, pertanto, la non conformita'  dell'assetto  normativo
ai  tre  canoni  fondamentali  della  proporzionalita'  cardinale   -
idoneita', necessita' e proporzionalita' in senso stretto - alla luce
degli elementi fin qui considerati, che hanno messo  in  evidenza  la
ratio del deposito dei bilanci, la natura  dichiarativa  dell'obbligo
di pubblicita'  e  la  qualificazione  sostanzialmente  sanzionatoria
dello scioglimento automatico. 
    Sul piano dell'idoneita', l'obiettivo dichiarato dal legislatore,
ossia  la  deflazione  del  Registro  delle  imprese  e  la  certezza
informativa sullo  status  dell'ente  -  potrebbe  essere  conseguito
attraverso strumenti meno invasivi, come il commissariamento ad  acta
su impulso e richiesta della cooperativa colpita  dal  provvedimento,
volto al deposito dei bilanci mancanti, l'assegnazione di termini per
la  regolarizzazione,  la  sospensione  temporanea  di   benefici   o
ulteriori misure ripristinatorie, che avrebbero funzione di riportare
l'ente nella legalita' senza eliminarlo irreversibilmente. 
    Sul  piano  della  necessita',  l'ordinamento  gia'  dispone   di
alternative  meno  afflittive  ed  egualmente  idonee   a   garantire
l'effettivita' dei controlli, tra cui la  gestione  commissariale  ex
art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile,   idonea   a   produrre
coattivamente gli adempimenti dovuti e a verificare  in  concreto  la
persistenza della mutualita', evitando che  la  sanzione  piu'  grave
intervenga in assenza di un accertamento sostanziale. Ne  deriva  che
la scelta legislativa dell'automatismo dissolutorio  non  appare  ne'
indispensabile ne' proporzionata rispetto alle finalita' perseguite. 
    Sul piano della proporzionalita'  in  senso  stretto,  si  impone
considerare la sofferenza giuridica impressa dallo scioglimento: esso
travolge l'ente, ne  interrompe  l'attivita'  economica,  disarticola
rapporti contrattuali in corso (anche con pubbliche amministrazioni),
compromette servizi  a  rilevanza  sociale,  incide  sui  lavoratori,
spesso appartenenti a categorie deboli, e provoca effetti  a  cascata
sul tessuto comunitario. Tale  sacrificio  si  rivela  manifestamente
eccedente  rispetto  al  disvalore  dell'omissione  formale,   specie
quando, come nel caso di specie, emergano elementi univoci  di  piena
operativita' e regolarita' sostanziale. 
    31. Sull'evidenza fattuale idonea a smentire l'equiparazione  tra
omissione pubblicitaria e inattivita' sostanziale. 
    Dagli atti del giudizio emerge un quadro fattuale che mostra,  in
maniera plausibile e  non  smentita  dall'amministrazione,  la  piena
continuita' operativa, amministrativa e mutualistica della  Koalaludo
cooperativa sociale a r.l., smentendo cosi' la valenza che  la  norma
attribuisce  all'omesso  deposito  pluriennale  dei   bilanci   quale
presunto indice di inattivita' sostanziale. 
    La visura camerale attesta una stabilita' operativa  ininterrotta
sin dal 1° giugno 2008; al 31  marzo  2025  risultano  attivi  dodici
addetti oltre  ai  tre  amministratori,  con  incrementi  stagionali;
risultano in corso numerosi rapporti contrattuali con enti pubblici e
privati, tra cui il  coordinamento  del  sistema  ludotecario  e  del
servizio «Ludobus» del Comune di  Livorno,  i  centri  estivi  presso
plessi scolastici cittadini, attivita' educative presso  la  Fortezza
Nuova, progetti di mobilita' scolastica come il «Pedibus»  e  servizi
di animazione in strutture residenziali  per  anziani,  alcune  delle
quali attive ininterrottamente dal 2018. 
    Sul versante amministrativo-contabile, risulta la regolare tenuta
del Libro Unico del Lavoro,  la  corresponsione  delle  retribuzioni,
l'invio  delle  denunce  contributive  e  fiscali  (modelli   F24   e
UNIEMENS), la trasmissione delle CU e dei modelli 770, l'assolvimento
degli obblighi  IVA  e  il  pagamento  dei  contributi  di  revisione
all'Albo per i bienni 2019-2020, 2021-2022 e 2023-2024. Si evidenzia,
altresi', l'avvenuta regolarizzazione del profilo  pubblicitario  con
il deposito, tra il 14 e il 17 agosto 2025, dei bilanci  2019-2022  e
la procedura di approvazione in corso dei bilanci 2023-2024. 
    Un insieme cosi univoco di dati disarticola il  nesso  presuntivo
posto dalla norma tra omissione documentale e  estinzione  dell'ente,
dimostrando come il mancato  deposito  dei  bilanci  non  costituisca
indicatore affidabile ne' della perdita della mutualita',  ne'  della
cessazione della vita sociale. 
    La cooperativa, lungi dall'essere un soggetto  «inerte»,  risulta
pienamente  inserita  nel  circuito  economico  e  sociale  e  svolge
attivita' di elevato valore comunitario,  con  ricadute  positive  su
minori, famiglie, scuole, servizi sociali e strutture residenziali. 
    L'applicazione  dell'automatismo  dissolutorio,  in   un   simile
contesto, appare dunque  non  solo  irragionevole,  ma  profondamente
sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. 
    32. Sulla manifesta sproporzione dell'automatismo sanzionatorio e
sulla frizione sistemica con gli articoli 3 e 45 della Costituzione. 
    Alla  luce  delle   considerazioni   che   precedono,   si   deve
ulteriormente porre in evidenza  come  gli  automatismi  sanzionatori
privi  di  graduazione,  che  colpiscono  in  egual   modo   condotte
qualitativamente e quantitativamente  differenti,  non  resistano  al
sindacato di ragionevolezza e proporzionalita' imposto dagli articoli
3 e 45 della Costituzione. 
    L'assimilazione  normativa  tra  comportamenti  dolosi   e   mere
omissioni  colpose,  tra  inadempimenti  formali  e   situazioni   di
perdurante  operativita'  mutualistica,  integra   un   appiattimento
sanzionatorio che interrompe irragionevolmente  la  funzione  sociale
della cooperazione e  incide,  in  modo  sproporzionato,  su  diritti
fondamentali dei soci, sui rapporti di lavoro e sui  servizi  erogati
alle comunita' di riferimento. 
    La   vicenda   concreta   puo'   offrire   una   esemplificazione
paradigmatica di tale distorsione: il combinato disposto del  decreto
ministeriale di scioglimento e degli atti consequenziali ha  prodotto
un  effetto  espulsivo   immediato,   materializzatosi   nel   blocco
dell'operativita' bancaria, nell'interruzione dei servizi educativi e
sociali in  corso,  nel  rischio  di  sospensione  delle  prestazioni
lavorative  e  nella  compromissione  dei  rapporti  in  essere   con
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Tutto cio' e'  avvenuto
in  assenza  di  un  contraddittorio  effettivo,   senza   che   alla
cooperativa  fosse  riconosciuto  alcuno   spazio   di   recupero   o
regolarizzazione,  nonostante  essa  avesse  depositato   i   bilanci
mancanti  e   conservasse   una   piena   e   documentata   attivita'
mutualistica, produttiva di utilita' sociali rilevanti. 
    E' proprio questa cesura tra la modestia del disvalore formale  e
l'estrema severita' delle conseguenze a rendere manifesto il  difetto
di   proporzionalita'   cardinale   dell'automatismo:   la   sanzione
estintiva,  nella  sua   perentorieta',   si   rivela,   radicalmente
incoerente  rispetto   allo   scopo   dichiarato   dal   legislatore,
sacrificando realta' cooperative vitali e pienamente operative per un
inadempimento che non incide sulla sostanza della gestione. 
    Si verifica, cosi, uno  squilibrio  strutturale  tra  l'interesse
alla  certezza  pubblicistica  del  sistema  registrale  e  il  favor
costituzionale per la  cooperazione,  squilibrio  che  determina  una
sproporzione intrinseca e vulnera il nucleo essenziale del  principio
di ragionevolezza. L'automatismo in esame, nella  sua  indiscriminata
applicazione,  si  risolve  dunque  in  una  disciplina  incapace  di
riflettere la pluralita' delle  situazioni  concrete  e  finisce  per
frustrare il mandato promozionale dell'art.  45  della  Costituzione,
che impone alla Repubblica di  riconoscere  e  favorire  lo  sviluppo
della cooperazione mediante strumenti normativi congrui,  graduali  e
rispettosi della funzione sociale che essa esprime. 
  E.2.1. Proporzionalita' ordinale. 
    33. Sulla proporzionalita'  ordinale  e  sul  disvalore  relativo
dell'illecito nell'ordinamento. 
    La seconda nozione di proporzionalita', quella cd. «ordinale», si
pone quale naturale esplicazione del principio di eguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione e consente di  misurare  il  disvalore
relativo dell'illecito nell'ordinamento, secondo  criteri  che  hanno
trovato elaborazione nel pensiero giuridico contemporaneo e  in  sede
comunitaria. Essa implica che l'ordinamento distingua tra  violazioni
omogenee e eterogenee, nel rispetto di tre esigenze fondamentali: che
a  illeciti  di  disvalore  comparabile  corrispondano  sanzioni   di
severita'  comparabile  (parity);   che   a   illeciti   piu'   gravi
corrispondano sanzioni piu' severe, e viceversa (rank-ordering);  che
a  illeciti  significativamente  piu'  gravi  corrispondano  reazioni
significativamente piu' severe (spacing of penalties). 
    Tali  criteri,  costantemente  richiamati  nella   giurisprudenza
costituzionale, sono funzionali alla prevenzione di aporie interne ai
sistemi sanzionatori,  poiche'  il  legislatore  -  titolare  di  una
discrezionalita' ampia nella dosimetria delle pene  -  deve  comunque
evitare  che   emergano   soluzioni   arbitrarie   o   manifestamente
irragionevoli. In tal senso si sono espresse, tra le piu' recenti, le
sentenze n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, nn. 260 e 95 del  2022,  n.
62 del 2021 e n. 91 del 2024. 
    L'esigenza di coerenza razionale e valoriale  del  sistema,  gia'
autorevolmente chiarita dalla  celebre  sentenza  n.  204  del  1982,
impone  di  scongiurare  trattamenti   sanzionatori   indifferenziati
riferiti a fatti caratterizzati da disvalori eterogenei. 
    E' nel solco di  tali  principi  che  si  colloca  il  dubbio  di
costituzionalita' qui prospettato. 
    L'art. 223-septiesdecies  disp.  att.  c.c.  applica  infatti  la
sanzione massima dello scioglimento automatico a fronte  di  un  mero
inadempimento pubblicitario - l'omesso deposito dei bilanci oltre  il
quinquennio -  prescindendo  da  un  accertamento  sostanziale  sulla
perdita della mutualita' o della vitalita' operativa. In tal modo  la
disposizione assimilerebbe, quanto all'esito, una condotta formale  a
quella,  ontologicamente  e  assiologicamente  distinta,  contemplata
dall'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile,  che  richiede  un
accertamento   sostanziale   della   carenza    di    mutualita'    o
dell'impossibilita'  per  l'ente  di  perseguire   i   propri   scopi
statutari. 
    34. Sul raffronto con il sistema  applicabile  alle  societa'  di
capitali e sulla maggiore  severita'  irragionevole  del  trattamento
delle  cooperative  (violazione   del   parametro   della   severita'
comparabile o parity). 
    Una  prima  significativa  incrinatura   della   proporzionalita'
ordinale emerge dal confronto  con  la  disciplina  prevista  per  le
societa' di capitali dall'art. 40 del decreto-legge 16  luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120 (recante: Semplificazione delle procedure di cancellazione dal
registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi). Si tratta
di norme dirette a presidiare interessi analoghi, l'eliminazione  dal
Registro delle imprese  di  enti  inattivi,  ma  strutturate  secondo
logiche radicalmente differenti, ispirate, nel  caso  delle  societa'
lucrative, a criteri di  gradualita',  rimediabilita'  e  valutazione
concreta, del tutto estranei all'art. 223-septiesdecies. 
    In base all'art. 40, il conservatore del Registro delle  imprese,
una volta accertato il  protratto  inadempimento  documentale  ovvero
altri indici sintomatici di inattivita',  non  procede  affatto  alla
cancellazione dell'ente; egli provvede  piuttosto  ad  iscrivere  una
determinazione  meramente  iniziale,  priva  di   effetti   estintivi
immediati, e pone gli amministratori nella condizione di  rispondere,
spiegare e regolarizzare. Il provvedimento e' infatti comunicato alla
societa', la quale dispone di  un  termine  di  sessanta  giorni  per
dimostrare la propria effettiva operativita',  per  avanzare  istanza
motivata  di  prosecuzione  dell'attivita',  o,  semplicemente,   per
procedere al deposito  dei  bilanci  omessi,  si  da  ristabilire  la
regolarita' formale. 
    Soltanto laddove la  societa',  pur  messa  nelle  condizioni  di
partecipare, non offra  alcun  riscontro,  il  conservatore  verifica
ulteriori elementi sostanziali, quali la chiusura della partita IVA o
l'assenza di beni registrati, e solo all'esito di tale duplice vaglio
- formale e sostanziale - procede alla cancellazione definitiva. 
    E' dunque evidente come la disciplina riservata alle societa'  di
capitali,  pur  riferita  a   soggetti   privi   di   una   posizione
costituzionale  privilegiata,  sia  improntata   ai   criteri   della
gradualita',  del  contraddittorio  effettivo,  della  rimediabilita'
dell'inadempimento,  della  verifica   in   concreto   dell'attivita'
economica e  della  proporzionalita'  della  reazione  ordinamentale.
L'estinzione e'  confinata  all'estrema  ratio  e  sopraggiunge  solo
quando la societa', messa a conoscenza della  propria  irregolarita',
scelga di non attivarsi e quando  risulti  definitivamente  accertata
l'assenza di ogni vita economica. 
    All'opposto, l'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c.  tratta  il
mero inadempimento pubblicitario - il quale, per sua natura,  attiene
alla conoscibilita' esterna dei dati contabili e  non  alla  sostanza
dell'operativita'  societaria  -  come   presupposto   necessario   e
sufficiente per la soppressione immediata e irreversibile  dell'ente,
senza contraddittorio, senza rimedi,  senza  strumenti  correttivi  e
senza alcun apprezzamento in fatto. L'assenza del  deposito  diviene,
per espressa costruzione normativa, non gia' un indice  che  richiede
conferma,  ma  una  presunzione  assoluta  e   non   confutabile   di
inattivita', idonea a  provocare  un  effetto  estintivo  che,  nelle
societa' di capitali, e' invece subordinato a valutazioni  plurime  e
ad un'interlocuzione procedimentale che incorpora gli stessi principi
di razionalita' e proporzionalita' che il nostro ordinamento  postula
anche nei settori privi di copertura costituzionale. 
    Cosi' si delinea una contraddizione  di  sistema  di  particolare
intensita': i soggetti  tutelati  dall'art.  45  della  Costituzione,
portatori di una funzione sociale che la  Repubblica  e'  chiamata  a
promuovere e sostenere, vengono assoggettati ad una  disciplina  piu'
afflittiva e meno  garantita  rispetto  alle  societa'  orientate  al
lucro, che, pur prive di speciale dignita' costituzionale, godono  di
un  procedimento  ispirato  alla  massima  cautela,  alla   effettiva
verifica dell'inattivita', alla possibilita' di ravvedimento  e  alla
residualita'  della  cancellazione.  L'art.  223-septiesdecies  opera
dunque  secondo  una  ratio  invertita,  che  sovverte  la  gerarchia
valoriale tracciata dalla Costituzione:  mentre  la  legge  ordinaria
assicura  ai   soggetti   lucrativi   una   piena   possibilita'   di
regolarizzazione e  di  conservazione  della  continuita'  aziendale,
l'ordinamento nega tale possibilita' proprio a quegli enti  che,  per
volonta' del  costituente,  devono  essere  oggetto  di  favor  e  di
vigilanza proporzionata, graduata e non meramente repressiva. 
    Si manifesta cosi, in tutta chiarezza, il vulnus al principio  di
proporzionalita' ordinale: lo stesso fatto -  l'omesso  deposito  dei
bilanci per cinque esercizi, riceve un trattamento sensibilmente piu'
mite nelle societa' lucrative e, viceversa, la  sanzione  piu'  grave
nel settore cooperativo, dove  l'ordinamento  dovrebbe,  per  contro,
esercitare un'attenzione rafforzata verso la sostanza delle attivita'
mutualistiche e non verso la mera regolarita' documentale. 
    35. Sull'inidoneita' del richiamo al decreto del Presidente della
Repubblica n. 247/2004 e sulla definitiva  emersione  del  vulnus  di
proporzionalita'. 
    La difesa erariale  ha  tentato  di  giustificare  la  disciplina
censurata mediante un accostamento  ai  meccanismi  di  cancellazione
d'ufficio delle imprese inattive previsti dal decreto del  Presidente
della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. Ma  tale  assimilazione  non
appare sostenibile, risolvendosi in un parallelismo soltanto formale. 
    In  primo  luogo,  la  cancellazione  d'ufficio  delle   societa'
lucrative ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
247/2004 si fonda su un quadro sintomatico plurimo e  convergente  di
inattivita' sostanziale: irreperibilita' della sede  legale,  mancato
compimento di atti di gestione per  tre  anni,  mancanza  del  codice
fiscale, mancata ricostituzione della pluralita'  dei  soci,  inerzia
rispetto al termine di durata. L'omesso deposito dei bilanci  non  e'
presupposto sufficiente, ma semplice indice da  corroborare  mediante
ulteriori elementi probatori. 
    In  secondo  luogo,  l'ordinamento  riconosce  alla  societa'  un
effettivo contraddittorio: l'art. 3, comma 2, del decreto prevede  la
possibilita' di dimostrare  la  persistenza  dell'attivita'  sociale.
L'effetto  estintivo  e'  subordinato  all'esito  negativo  di   tale
verifica sostanziale. 
    Viceversa, l'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c. fa discendere
la perdita della soggettivita' giuridica da un presupposto  meramente
formale, trasformando un inadempimento documentale  in  prova  legale
della mancanza di attivita' mutualistica, senza procedura partecipata
ne' possibilita' di regolarizzazione. 
    Si assiste cosi' a una drastica inversione gerarchica: mentre per
le  societa'  lucrative  l'estinzione  presuppone   un   accertamento
sostanziale  della  inattivita',  per  le   cooperative   -   entita'
costituzionalmente qualificate - essa deriva  automaticamente  da  un
inadempimento  di  natura  strumentale.  Ne   emerge   una   evidente
violazione  della  proporzionalita'  ordinale  e  del  principio   di
ragionevolezza in combinato con  il  favor  cooperativistico  sancito
dall'art. 45 della Costituzione. 
    36. Sul raffronto con l'art. 2545-septiesdecies del codice civile
e sulla frattura della proporzionalita' ordinale interna  al  sistema
cooperativo (violazione  della  corretta  gerarchia  sanzionatoria  o
rank-ordering). 
    Un ulteriore raffronto che la proporzionalita' ordinale impone e'
con   l'art.   2545-septiesdecies   del   codice   civile    (recante
«scioglimento per atto dell'autorita'») che, al  primo  comma,  cosi'
recita: «L'Autorita' di vigilanza, con provvedimento  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel Registro delle  imprese,
puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti  mutualistici  che
non perseguono lo scopo mutualistico o  non  sono  in  condizione  di
raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti  o  che  per  due
anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o  non
hanno compiuto atti di gestione». 
    La  disposizione,  nell'ambito  della   disciplina   generale   e
ordinaria dei  controlli  sulle  societa'  cooperative,  prevede  una
pluralita' di  fattispecie  alternative  che  possono  condurre  allo
scioglimento delle stesse per atto dell'autorita': la  perdita  dello
scopo  mutualistico;  l'impossibilita'   di   conseguirlo;   l'omesso
deposito del  bilancio  per  due  esercizi  consecutivi;  il  mancato
compimento di atti di gestione. 
    Si tratta di presupposti eterogenei per struttura e contenuto, ma
tutti  astrattamente  idonei  a  giustificare  la  misura  estintiva,
sebbene la norma imponga - per ciascuno di  essi  -  un  accertamento
sostanziale da parte dell'autorita' di  vigilanza,  anche  attraverso
gli strumenti delineati dal decreto  legislativo 2  agosto  2002,  n.
220: (revisione ordinaria, ispezione straordinaria, diffida, gestione
commissariale). 
    Lo  stesso  art.  223-septiesdecies  si  presenta  come   ipotesi
aggiuntiva rispetto all'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile,
come si evince dalla formula  di  apertura:  «Fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 2545-septiesdecies  e  2545-octiesdecies  del
codice». 
    La stessa Corte costituzionale, nella sentenza  n.  116/2025,  ha
evidenziato la saldatura  sistematica  tra  la  norma  codicistica  e
quella di attuazione, con riferimento alla  tecnica  e  agli  effetti
dello scioglimento d'autorita'. 
    La comunanza della tipologia sanzionatoria - lo scioglimento  per
atto d'autorita', e la diversita' strutturale dei presupposti che  la
legittimano costituiscono  una  prima  ragione  di  violazione  della
proporzionalita' ordinale:  la  medesima  sanzione  colpisce  infatti
fattispecie di disvalore radicalmente diverso, con una  equiparazione
che  trascura  la   diversa   portata   delle   condotte   prese   in
considerazione. L'art. 2545-septiesdecies del codice  civile  riserva
lo scioglimento a situazioni  che  incidono  sulla  ragione  d'essere
stessa dell'ente cooperativo, mentre l'art.  223-septiesdecies  disp.
att. c.c. lo fa discendere da un inadempimento meramente  strumentale
e formale. 
    Tale asimmetria  emerge  con  ancora  maggiore  chiarezza  se  si
considera la disciplina del  decreto  legislativo  n.  220/2002,  che
struttura  un  sistema  di  vigilanza  fondato  su  un   accertamento
sostanziale,  graduato  e  dialogico.  In   esso,   lo   scioglimento
costituisce l'esito terminale di un percorso istruttorio  che  valuta
la  persistenza  o  meno  della  mutualita'   e   della   correttezza
gestionale. Al contrario, l'art. 223-septiesdecies dispensa  da  ogni
accertamento  concreto,  ponendosi  fuori  dalla  logica  stessa  del
sistema mutualistico. 
    L'effetto e' che la sanzione piu' grave viene  estesa  a  ipotesi
che non riflettono alcuna compromissione della mutualita', ne' alcuna
inattitudine strutturale dell'ente a perseguire gli scopi  statutari,
con una equiparazione priva di razionale fondamento. 
    37. Sulla sovrapponibilita' delle fattispecie basate  sull'omesso
deposito dei bilanci e sulla seconda frattura della  proporzionalita'
ordinale (violazione della graduazione proporzionata delle sanzioni o
spacing of penalties). 
    Un ulteriore profilo di irragionevolezza emerge dal fatto che nel
nostro ordinamento  lo  scioglimento  d'autorita'  e'  previsto  come
conseguenza automatica del mancato deposito dei bilanci  in  presenza
di due  fattispecie  sovrapponibili:  l'art.  2545-septiesdecies  del
codice   civile   (per   l'omesso   deposito   biennale)   e   l'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice civile (per l'omesso deposito
quinquennale,  combinato  con  l'assenza  di  beni  immobili).   Tale
sovrapposizione produce  un  difetto  di  coordinamento  sistematico,
poiche'  presupposti  temporalmente   e   qualitativamente   distinti
conducono alla medesima sanzione  estintiva,  senza  che  emerga  una
progressione  logica  o  una  graduazione  coerente  con  la  diversa
intensita' del disvalore. 
    La prima disposizione attribuisce all'autorita' di  vigilanza  il
potere  di  disporre  lo  scioglimento  dell'ente  in  presenza,  tra
l'altro,  del  mancato  deposito  del  bilancio  per   due   esercizi
consecutivi. La  norma  attuativa,  invece,  contempla  parimenti  lo
scioglimento d'autorita', ma lo collega sia al protrarsi del  mancato
deposito  dei  bilanci  per  oltre  cinque  anni  che   all'ulteriore
circostanza della non esistenza di valori patrimoniali immobiliari. 
    Appare  gia'  evidente  la  discrasia  sistemica   tra   le   due
disposizioni se si considera che l'ordinamento finisce per  comminare
la medesima sanzione dissolutoria in modo automatico e incondizionato
proprio  nell'ipotesi  di  inadempimento  meno  grave  -  il  mancato
deposito dei bilanci per il biennio -  mentre  subordina  quello  che
dovrebbe costituire l'intervento piu' severo, poiche' riferito  a  un
inadempimento  piu'  esteso  e  significativo,  al   verificarsi   di
un'ulteriore condizione estrinseca, ossia l'assenza di beni  immobili
nel patrimonio dell'ente. 
    Ne risulta un'evidente inversione della proporzione tra  gravita'
della condotta omissiva e  rigidita'  della  reazione  ordinamentale:
laddove il disvalore e'  minore,  la  sanzione  opera  senza  filtro;
laddove, invece, l'omissione si protrae per un quinquennio, l'effetto
estintivo si attiva solo qualora concorrano circostanze  patrimoniali
ulteriori,   del   tutto   eterogenee   rispetto    al    presupposto
dell'irregolarita' contabile. Tale asimmetria, lungi dal rispondere a
un disegno coerente, appare anzi incrinare l'esigenza di razionalita'
e proporzionalita'  che  dovrebbe  presidiare  la  costruzione  delle
fattispecie   dissolutive,   generando   un'irragionevole    frattura
applicativa all'interno del medesimo segmento normativo. 
    La  giurisprudenza  amministrativa,  poi,  ha   accentuato   tale
convergenza qualificando lo scioglimento ex  art.  2545-septiesdecies
del codice civile come atto vincolato, nonostante  la  lettera  della
norma impieghi il verbo «puo'», e ha ritenuto inoperante il vizio  di
partecipazione ai sensi dell'art. 21-octies della legge  n.  241  del
1990 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2023, n. 5534; Cons. Stato,
sez. I, 8 aprile 2025,  parere  n.  312;  Cons.  Stato,  sez.  I,  30
dicembre 2025, n. 1526). Parimenti, e' stato chiarito che il  mancato
deposito biennale costituisce autonoma fattispecie  idonea  ex  se  a
fondare   lo   scioglimento,   indipendentemente   dalla    revisione
mutualistica. 
    37.1. Diversa opzione interpretativa dell'art. 2545-septiesdecies
e asimmetria tra discrezionalita' codicistica e automatismo dell'art.
223-septiesdecies   (irragionevole   sovversione   della    gerarchia
sanzionatoria o rank-ordering). 
    Sotto  il  possibile  angolo  interpretativo  alternativo  -  che
valorizza  il   significato   letterale   del   «puo'»,   ritenendolo
espressione di potere discrezionale dell'autorita'  -  la  violazione
della  proporzionalita'  non  si  attenua:  in   tal   caso,   l'art.
2545-septiesdecies  del  codice  civile  richiederebbe  comunque  una
valutazione  concreta  della  vitalita'  dell'ente,   mentre   l'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice  civile  opererebbe  in  modo
rigido e automatico, senza margine di apprezzamento,  producendo  una
frattura ancor piu' netta nella scala dei disvalori. 
    Come sopra evidenziato, infatti, la sovrapponibilita' tra le  due
disposizioni - entrambe accomunate dall'esito estintivo  dell'ente  -
trova origine nell'opzione interpretativa  accolta  dalla  prevalente
giurisprudenza, segnatamente amministrativa, che ha  attribuito  alla
formulazione dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile un valore
sostanzialmente vincolante,  pur  a  fronte  dell'impiego  del  verbo
«puo'» riferito allo scioglimento delle cooperative che  non  abbiano
depositato il bilancio per due esercizi  consecutivi.  Tale  lettura,
pur diffusamente accolta, non rappresenta tuttavia l'unica  ermeneusi
plausibile, ne' e' quella che maggiormente si conforma alla struttura
letterale e sistematica della norma codicistica. 
    Laddove si adotti  un'interpretazione  maggiormente  aderente  al
significato proprio della locuzione «puo'», occorre riconoscere che i
poteri conferiti all'autorita' ai sensi dell'art.  2545-septiesdecies
del  codice  civile  mantengono  la   loro   natura   intrinsecamente
discrezionale. 
    Tale discrezionalita', e' bene precisarlo, si esplica nella  fase
di accertamento dei presupposti, nella valutazione complessiva  della
loro portata sul piano fattuale e non nella scelta  amministrativa  a
valle. La giurisprudenza ha infatti precisato che la discrezionalita'
attribuita all'autorita' di  vigilanza  dall'art.  2545-septiesdecies
del codice civile non concerne affatto la determinazione finale circa
l'an della  misura  dissolutoria,  bensi'  si  esaurisce  nella  fase
istruttoria di accertamento dei presupposti tipizzati dal legislatore
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2025, n. 6939 in cui  si
precisa che il verbo «puo'» deve riferirsi unicamente al  margine  di
apprezzamento  inerente  alla   verifica   della   ricorrenza   delle
circostanze fattuali rilevanti). 
    In tale prospettiva, tutte le  alternative  circostanze  fattuali
previste dalla disposizione (la  perdita  dello  scopo  mutualistico;
l'impossibilita' di conseguirlo; l'omesso deposito del  bilancio  per
due esercizi consecutivi; il mancato compimento di atti di  gestione)
non  determinerebbero  un   effetto   dissolutorio   automatico,   ma
costituirebbero indici sintomatici che l'amministrazione e'  chiamata
a valutare  nel  concreto,  alla  luce  della  complessiva  vitalita'
dell'ente e dell'effettiva  rispondenza  dell'attivita'  svolta  allo
scopo mutualistico. 
    Il mancato deposito dei bilanci non opera dunque  ipso  iure,  ma
richiede una ponderazione sostanziale  della  situazione  societaria,
che investe profili quali la natura delle  attivita'  esercitate,  la
loro continuita', la struttura organizzativa, il grado  di  autonomia
decisionale, la finalizzazione complessiva dell'azione sociale  e  il
livello di esposizione al rischio economico. 
    Assumendo  questa   impostazione,   il   raffronto   con   l'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice  civile  evidenzia  un  ancor
piu' marcato difetto di proporzione interna al sistema. 
    La norma codicistica, pur riferendosi a presupposti  che  possono
assumere rilievo istituzionale assai significativo - come la  perdita
dello  scopo  mutualistico  o  la  sopravvenuta   impossibilita'   di
realizzare gli scopi statutari - non sottrae l'autorita' al dovere di
esercitare un apprezzamento discrezionale, volto a tarare  la  misura
dissolutoria alla luce della gravita'  e  della  rilevanza  effettiva
delle circostanze riscontrate. La sanzione piu' incisiva viene dunque
applicata solo all'esito di un giudizio individualizzato,  rispettoso
della complessita' del caso concreto. 
    Di  tutt'altro  segno  e',  invece,   la   disciplina   dell'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice civile, che, pur muovendo  da
presupposti di portata piu'  circoscritta  -  l'omesso  deposito  dei
bilanci per oltre un quinquennio e la  contestuale  assenza  di  beni
immobili  -  prevede   uno   scioglimento   automatico,   rigidamente
vincolato, insensibile al contesto fattuale  e  non  accompagnato  da
alcuna  valutazione  sulla  possibilita'   di   recupero   funzionale
dell'ente.    Il    procedimento,    privo     di     contraddittorio
endoprocedimentale e impermeabile a  qualsiasi  modulazione,  conduce
direttamente all'estinzione e alla  successiva  cancellazione,  senza
consentire    un    apprezzamento     graduato     della     gravita'
dell'inadempimento o delle eventuali cause giustificative. 
    Questa eterogeneita' dei modelli decisionali produce una frattura
che si pone in tensione con il principio di proporzionalita' in senso
ordinale. Ne scaturisce un  assetto  paradossale:  ipotesi  che,  per
contenuto e impatto potenziale, possono incidere profondamente  sulla
struttura  identitaria  della  cooperativa  richiedono  un   accurato
giudizio  ponderativo;  viceversa,  una  fattispecie   costruita   su
presupposti piu' modesti, e comunque  non  immediatamente  rivelatori
della  cessazione  dell'attivita',  determina  un  effetto  estintivo
automatico, non graduabile e  privo  di  valutazione  preventiva.  Si
incrina cosi l'armonia sistematica che dovrebbe correlare la gravita'
del presupposto alla severita' della reazione ordinamentale. 
    Ne deriva, in conclusione, un  quadro  normativo  strutturalmente
disallineato:  a  presupposti  qualitativamente  e  quantitativamente
diversi corrispondono  reazioni  non  calibrate  secondo  una  logica
progressiva, con l'effetto di attribuire  una  sanzione  vincolata  e
immediata all'ipotesi  meno  grave  e,  per  converso,  una  sanzione
modulabile  e  mediata  da  valutazioni   discrezionali   all'ipotesi
potenzialmente  piu'  incisiva.  L'automatismo   previsto   dall'art.
223-septiesdecies si colloca cosi extra ordinem, rompendo la coerenza
interna  del  sistema  e  alterando  la  proporzione  tra   fatto   e
conseguenza giuridica  che  costituisce  presidio  irrinunciabile  di
razionalita' dell'ordinamento. 
    Non  meno  rilevante  e'  la  distanza  funzionale   tra   l'art.
223-septiesdecies disp. att.  del  codice  civile  e  il  sistema  di
vigilanza del decreto legislativo n. 220/2002,  dal  quale  la  norma
risulta estranea tanto per finalita' quanto per struttura. Mentre  il
decreto  legislativo  220  persegue  la   tutela   della   mutualita'
attraverso controlli sostanziali e graduati, l'art. 223-septiesdecies
crea  un  automatismo  estraneo  alla  fisiologia   della   vigilanza
cooperativa, volto unicamente alla «pulizia»  del  registro,  ma  con
effetti ben piu' incisivi  rispetto  a  quelli  previsti  dai  rimedi
mutualistici propri dell'ordinamento. 
    Il difetto  di  proporzionalita'  ordinale  e'  reso  ancor  piu'
evidente   dalla   circostanza    che    l'art.    223-septiesdecies,
originariamente introdotto come norma  transitoria  di  bonifica  del
Registro nel 2003 e destinato a esaurirsi entro il 31 dicembre  2004,
e' stato reso permanente dall'art. 10 della legge  n.  99  del  2009,
senza adeguamento dei presupposti presuntivi  e  senza  ricalibratura
del meccanismo consequenziale. Da misura eccezionale  limitata  a  un
contesto emergenziale,  la  norma  e'  divenuta  fonte  ordinaria  di
scioglimenti, con rigore maggiore di quello  previsto  nelle  ipotesi
sostanziali tipizzate dal codice civile. 
    38. Sulla giurisprudenza costituzionale e sulla necessita' di una
ragione adeguata di omologazione. 
    La rigida equiparazione tra disvalori eterogenei  non  supera  il
vaglio della proporzionalita' ordinale alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 116 del 2025. In quella occasione la Corte ha
affermato che previsioni che  «colpiscono  in  egual  modo  fatti  in
qualche  misura  differenti»  richiedono  una  adeguata  ragione   di
omologazione, tanto piu' quando l'effetto prodotto e' lo scioglimento
dell'ente, misura definita «di eccezionale  severita'»  e  «al  grado
massimo di afflittivita'». La Corte ha inoltre ribadito la necessita'
del previo ricorso a strumenti meno restrittivi,  quali  la  gestione
commissariale e gli atti ad acta, ove il fatto non attesti ex  se  la
perdita della mutualita'. 
    Nel caso ora  in  esame,  difettano  le  ragioni  che  potrebbero
giustificare    l'omologazione:     l'inadempimento     pubblicitario
quinquennale  non  e'  indicativo  della  cessazione   dell'attivita'
mutualistica, ne' del venir meno delle finalita'  o  della  vitalita'
sociali; l'assenza di beni immobili e' elemento che  non  connota  in
maniera peculiare il modello cooperativo e la sanzione massima  opera
senza margine valutativo. 
    Ne  risulta  una  violazione   rafforzata   dell'art.   3   della
Costituzione, in combinato disposto con l'art. 45 della Costituzione,
poiche' l'ordinamento finisce per punire allo stesso modo la  perdita
sostanziale della mutualita' e la mera irregolarita' documentale. 
    39. Sulla estraneita' strutturale dell'art. 223-septiesdecies  al
sistema di vigilanza mutualistica. 
    L'art.  223-septiesdecies  disp.  att.  del  codice   civile   si
presenta, sul piano sistemico, come norma  estranea  alla  disciplina
della vigilanza cooperativa delineata dal decreto legislativo n.  220
del 2002. Quest'ultimo attribuisce al Ministero competente il  potere
di   esercitare   controlli   pubblici   finalizzati   esclusivamente
all'accertamento dei requisiti  mutualistici,  mediante  revisione  e
ispezione straordinaria, secondo un modello improntato a concretezza,
gradualita'  e  proporzionalita'.  La  vigilanza  mira  alla   tutela
dell'identita' cooperativa e non tollera automatismi ablativi. 
    L'art. 223-septiesdecies, viceversa, non reca  alcun  riferimento
alla verifica della mutualita' o  alla  correttezza  gestionale;  non
prevede l'attivazione degli strumenti propri della  vigilanza;  opera
su un piano meramente anagrafico-registrale, volto  alla  depurazione
del Registro;  e,  tuttavia,  determina  un  effetto  estintivo  piu'
incisivo  di  quello  previsto  dagli  articoli  2545-sexiesdecies  e
2545-septiesdecies del codice civile. 
    La disposizione si colloca dunque su un piano funzionale  affatto
diverso,  e  per  certi  aspetti  opposto,  rispetto  al  sistema  di
vigilanza mutualistica. E' proprio  tale  estraneita'  strutturale  a
rendere ancora piu' evidente il difetto di proporzionalita' ordinale:
un meccanismo meramente formale, avulso dal sistema  della  revisione
cooperativa, determina una conseguenza sostanziale massima  riservata
alle piu' gravi fattispecie di perdita della mutualita' o assenza  di
atti di gestione per  periodi  prolungati,  senza  che  l'ordinamento
esiga - come altrove - una verifica della realta' effettiva dell'ente
e della gravita' delle sue irregolarita'. 
  E.3.  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  223-septiesdecies  disp.  att.
c.c. in riferimento all'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,
alla CEDU (art.  1  Prot.  n.  1;  divieto  di  pene  grossolanamente
sproporzionate) e, in via sistemica, alla CDFUE (articoli 17 e 49,  §
3). 
    40.  Sulla  funzione  dei  parametri  convenzionali  come   norme
interposte e sul ruolo sistemico della CDFUE. 
    Il  Collegio  premette  che  la  questione  di  costituzionalita'
prospettata  in  riferimento  all'art.  117,   primo   comma,   della
Costituzione, si colloca nel solco della giurisprudenza  consolidata,
secondo cui le norme della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo
possono fungere da parametri interposti del giudizio di  legittimita'
costituzionale ogniqualvolta il  loro  contenuto  precettivo  risulti
pertinente al segmento normativo sottoposto a scrutinio e l'incidenza
sia diretta  sui  diritti  evocati.  In  tale  prospettiva,  assumono
particolare rilievo l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU -  nella  parte
in cui tutela la dimensione patrimoniale delle  posizioni  giuridiche
soggettive e dell'apparato organizzativo dell'ente - e lo standard di
proporzionalita' delle misure afflittive desumibile dall'art. 3 CEDU,
come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel senso di vietare pene
o sanzioni «grossolanamente sproporzionate». 
    Tali parametri appaiono pertinenti con riguardo  alla  disciplina
oggetto di  rimessione,  poiche'  lo  scioglimento  ipso  iure  della
cooperativa, con devoluzione del patrimonio, incide in modo diretto e
irreversibile non  solo  sulla  struttura  patrimoniale  e  operativa
dell'ente, ma anche, per riflesso, sulla sfera giuridica dei soci. 
    Quanto  ai  parametri  della  Carta  dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 17 (proprieta') e  49,
par. 3 (proporzionalita' delle pene) - il Collegio e' consapevole del
limite segnato dall'art. 51 CDFUE, che ne circoscrive  l'operativita'
come norme interposte ai soli  casi  in  cui  la  fattispecie  ricada
nell'ambito  di  applicazione  del  diritto  dell'Unione.  Cio'   non
esclude, tuttavia, che i principi ivi contenuti possano svolgere  una
funzione orientativa e rafforzativa del giudizio di  proporzionalita'
fondato sugli articoli 3 e 45 della Costituzione. e sull'architettura
stessa della CEDU. 
    41.   Sulla   proporzionalita'   «cardinale»   e   sui    criteri
costituzionali e convenzionali di controllo. 
    Le considerazioni che precedono corroborano l'assunto secondo cui
la misura esaminata presenti possibili profili di irragionevolezza in
relazione  alla  proporzionalita'  cardinale,   ossia   al   rapporto
intrinseco tra il  disvalore  della  condotta  e  l'intensita'  della
reazione ordinamentale. L'automatismo  estintivo  previsto  dall'art.
223-septiesdecies - legato unicamente all'omesso deposito dei bilanci
e all'assenza di valori patrimoniali immobiliari -  appare,  infatti,
sganciato da qualsiasi valutazione sostanziale  sulla  perdita  della
mutualita'  o  sull'effettiva   inattivita'   dell'ente,   risultando
potenzialmente eccedente rispetto al disvalore del fatto tipico. 
    Il sindacato di proporzionalita' intrinseca,  da  tempo  scolpito
dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire dalle sentenze n. 343
del 1993, n. 284 del 2019, n. 136 del 2020 e n. 91 del 2024, richiede
che l'intensita' della  compressione  dei  diritti  fondamentali  sia
calibrata sull'effettiva lesione o minaccia agli  interessi  pubblici
sottesi alla norma. Tale approccio  trova  ulteriore  conferma  nella
sentenza n. 116/2025, che ha stigmatizzato  meccanismi  automatici  e
non  graduabili  in  settori  affini,  ribadendo   i   canoni   della
connessione razionale, della necessita', intesa come ricorso ai mezzi
meno restrittivi, e della proporzionalita' in senso stretto. 
    In  tale  prospettiva,  il  Collegio  ravvisa  che  l'automatismo
dissolutorio con devoluzione patrimoniale, in assenza  di  un  previo
accertamento   sostanziale,   rischi   di   travalicare   il   limite
costituzionale, ponendosi in contrasto non solo con  l'art.  3  della
Costituzione, ma anche con l'art. 45 della Costituzione,  che  impone
alla  Repubblica  di  predisporre  controlli  «opportuni»  idonei   a
preservare, non a sacrificare ex  abrupto,  l'identita'  mutualistica
delle cooperative. 
    Per il tramite dell'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,
entrano cosi in rilievo l'art. 3 CEDU e l'art. 1 Prot. n. 1,  cui  si
affiancano, come criteri orientativi, gli articoli  17  e  49,  §  3,
della CDFUE. 
    42. Sull'intreccio tra dignita', proprieta' e  giusto  equilibrio
nei parametri CEDU. 
    L'art. 3 CEDU, che vieta pene o trattamenti inumani o degradanti,
esprime un presidio assoluto della dignita' umana e impone agli Stati
un  dovere  positivo  di  evitare  interventi  che  risultino,  anche
indirettamente, lesivi di  tale  nucleo  inviolabile.  L'art.  1  del
Protocollo n. 1, che tutela il diritto al rispetto dei beni, richiede
che qualsiasi ingerenza nella sfera patrimoniale  sia  conforme  alla
legge, persegua un  interesse  generale  e  mantenga  un  ragionevole
equilibrio tra le esigenze collettive e la tutela dell'individuo. 
    La  giurisprudenza  della  Corte  EDU  ha  piu'  volte   derivato
dall'art.  3   CEDU   un   divieto   di   sanzioni   «grossolanamente
sproporzionate», come nei casi Cumpănă e Mazăre  (GC,  2004),  Colago
Mestre (2007), Belpietro c. Italia (2013), Nadtoka  (2016),  Olafsson
(2017), Sallusti (2019), e ha riconosciuto all'art. 1 Prot. n.  1  un
raggio   applicativo   che   abbraccia    l'incidenza    patrimoniale
dell'intervento pubblico sull'attivita' economica  (cfr.  Sporrong  e
Lönnroth c. Svezia, 1982). 
    La medesima Corte internazionale ha  da  tempo  ricollegato  alla
sfera applicativa dell'art.  1  del  Protocollo  n.  1  le  incidenze
patrimoniali dell'intervento pubblico sull'attivita' economica  (cfr.
caso  Sporrong  e  Lönnroth  c.  Svezia,  1982),  onde  la   reazione
automatica, che nel caso che qui occupa si vorrebbe far scattare  per
il solo combinato mancato deposito e assenza di valori  patrimoniali,
esige un test di stretta necessita' e di minor sacrificio dei diritti
coinvolti. 
    Su tale scia il ricorso ai least restrictive means ovvero sia  il
rifiuto  di  automatismi  indifferenziati,  impone  che   la   misura
dissolutoria con devoluzione non  puo'  dirsi  congrua  se  sganciata
dall'effettivo  deficit  mutualistico   dell'ente   e   se   preclude
all'amministrazione l'uso di strumenti graduati idonei  a  conseguire
il medesimo fine  di  legalita'  sostanziale.  La  norma  si  colloca
nell'orbita di tutela dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU,  che
richiede che l'ingerenza pubblica sulla proprieta' trovi innanzitutto
base legale e, inoltre, risponda a scopo  di  interesse  generale  e,
soprattutto, rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalita' (il
c.d. fair balance) tra il  fine  perseguito  e  la  compressione  dei
diritti incisi. 
    Nel sistema censurato nella presente ordinanza la base legale non
difetta. 
    L'asimmetria si coglie invece sul crinale della proporzionalita':
un indice puramente formale  (l'omessa  pubblicita'  contabile),  non
univocamente rivelatore della perdita  della  mutualita',  aziona  la
misura piu' afflittiva possibile - l'estinzione dell'ente  -  in  via
necessaria e non graduabile, senza che  siano  previamente  esplorati
mezzi meno restrittivi idonei ad assicurare  il  medesimo  scopo  (ad
esempio, commissariamento ad acta per il  deposito,  assegnazione  di
termini di regolarizzazione e di poteri ispettivi officiosi). 
    43. Sullo sbilanciamento del «fair  balance»  e  sulla  rigidita'
dell'automatismo. 
    Alla luce dei parametri  convenzionali  richiamati,  il  Collegio
rileva che l'automatismo in questione potrebbe  alterare  il  «giusto
equilibrio» richiesto dall'art. 1 Prot. n. 1, riversando sull'ente  e
sui soci un sacrificio eccessivo rispetto alla gravita' del fatto. 
    Cio'  che  difetta,  in  altri  termini,  e'   la   proporzionata
correlazione tra indice  formale  (omessa  pubblicita'  contabile)  e
misura massima (estinzione dell'ente), applicata in  via  automatica,
senza spazio di valutazione in concreto ne' misure intermediate  atte
a conseguire lo scopo con minore sacrificio (es.: commissariamento ad
acta per adempiere al deposito, termini di regolarizzazione). 
    Il  «fair  balance»  risulta  dunque  sbilanciato,   poiche'   si
sacrifica integralmente la sfera protetta dell'ente e dei soci per un
inadempimento formale che non e', in se', dimostrativo della  carenza
sostanziale di mutualita'. Questo esito e'  esattamente  il  tipo  di
eccedenza che, nella prospettiva convenzionale, non supera il test di
proporzionalita' (come sopra evidenziato). 
    L'estinzione  automatica,  che  non  lascia  spazio   ad   alcuna
valutazione  concreta  ne'  alla  predisposizione  di   rimedi   meno
afflittivi, si fonda  su  un  indice  puramente  formale  -  l'omessa
pubblicita' contabile - che non equivale, di per se', a perdita della
mutualita'. 
    Tale rigidita' replica gli stessi  tratti  gia'  censurati  dalla
Corte nella sentenza n. 116/2025, ove era stato affermato che  misure
«al  massimo   grado   di   afflittivita'»   esigono   un   sindacato
particolarmente rigoroso di proporzione, pena il loro conflitto con i
parametri costituzionali e convenzionali. 
    44.  Sul  divieto  convenzionale  di   sanzioni   grossolanamente
sproporzionate e sull'assenza di graduazione. 
    La Consulta, nella piu' volte citata  sentenza  n.  116/2025,  ha
fatto  proprio  tale  standard  quando,  scrutinando  un  automatismo
dissolutorio nel contiguo settore della vigilanza  cooperativa  (art.
12, comma 3,  decreto  legislativo  n.  220/2002),  ha  concluso  per
l'illegittimita' della soluzione  normativa  che  omologa  fatti  «in
qualche misura differenti» e anticipa la sanzione piu' grave prima di
ogni   accertamento   sostanziale,   esigendo   al    contrario    la
predisposizione di strumenti  meno  invasivi  (tra  cui  la  gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies  del  codice  civile)  e  una
verifica in concreto della situazione dell'ente. 
    Il tratto comune, che qui viene  in  evidenza  anche  per  l'art.
223-septiesdecies, e' dunque la rigidita' automatica del  meccanismo,
la sua insensibilita' alla varieta' delle condotte  (fino  alle  mere
omissioni formali), e l'assenza di valvole di  graduazione  idonee  a
correlare la severita' dell'effetto estintivo al  disvalore  concreto
del fatto. 
    Applicato alla fattispecie,  lo  scioglimento  automatico  e  non
graduabile: (a) colpisce indistintamente condotte eterogenee (fino  a
mere omissioni colpose), (b) e' privo di filtri idonei  a  «misurare»
il disvalore concreto, (c) non contempla rimedi meno invasivi. 
    Il grado di severita' della misura e' stato definito dalla stessa
Corte costituzionale «al massimo livello di  afflittivita'»,  proprio
perche' sopprime l'ente e  incide  sui  diritti  dei  soci;  in  tale
cornice, l'automatismo  dissolutorio  si  espone  a  un  giudizio  di
sproporzione intrinseca secondo lo standard convenzionale. 
    45. Sul ruolo sistemico degli articoli 17 e 49, § 3, CDFUE. 
    Nella cornice dei parametri evocati, acquistano rilievo  -  quali
criteri orientativi - anche gli articoli 17 e 49, par. 3, della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione  europea  (CDFUE),  in  rapporto
agli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione 
    Gli   articoli   si   collocano   tra   i   presidi   strutturali
dell'ordinamento dell'Unione, delineando, rispettivamente, la  tutela
del diritto di proprieta' e il principio  di  proporzionalita'  delle
pene. 
    L'art. 17 riconosce la  proprieta'  quale  diritto  fondamentale,
garantendone il pacifico godimento e ammettendo  la  privazione  solo
per motivi di interesse generale, sulla base  della  legge  e  previa
corresponsione di un giusto indennizzo, secondo un bilanciamento  che
preservi l'essenza del diritto stesso. 
    L'art. 49, par. 3, introduce  un  limite  sostanziale  al  potere
punitivo, imponendo che le pene non siano sproporzionate rispetto  al
reato,  sicche'  la  risposta  sanzionatoria  dell'autorita'  risulti
sempre misurata, ragionevole e conforme ai valori comuni dell'Unione. 
    Coniugati, tali precetti  esprimono  una  visione  integrata  dei
diritti fondamentali, nella  quale  la  garanzia  patrimoniale  e  il
limite alla potesta' punitiva concorrono  a  definire  uno  Stato  di
diritto europeo rispettoso della dignita' umana, dell'equilibrio  tra
individuo e autorita' e del principio di  proporzione  come  criterio
generale dell'azione pubblica. 
    46. Sulla prospettata sproporzione dell'apparato e sul rischio di
effetti dissuasivi sull'iniziativa cooperativa. 
    Invero, la sentenza della Corte  Costituzionale  n.  116/2025  ha
puntualizzato che, in assenza di riconducibilita'  della  fattispecie
all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art.
51  CDFUE,  le  censure  fondate  direttamente   sulla   Carta   sono
inammissibili come parametri  interposti;  cionondimeno,  i  principi
eurounitari  sulla  tutela  della  proprieta'  (art.  17)   e   sulla
proporzionalita' delle pene (art. 49, §3)  convergono  con  i  canoni
costituzionali interni e rafforzano - sul piano  argomentativo  -  lo
scrutinio di ragionevolezza  e  proporzionalita'  della  misura  che,
automaticamente, fa  discendere  lo  scioglimento  e  la  devoluzione
patrimoniale dal  solo  combinato  mancato  deposito  dei  bilanci  e
assenza di valori patrimoniali, senza previa verifica sostanziale del
carattere mutualistico. 
    Sul  versante  interno,  tale  quadro  si  innesta  nel  percorso
giurisprudenziale con cui la Corte costituzionale ha progressivamente
rimarcato  l'esigenza  che  le  sanzioni  siano  modulate  alla  luce
dell'offesa concreta, e non applicate secondo automatismi rigidamente
predeterminati. 
    Gia'  con  la  sentenza  n.  284/2019  la  Corte   costituzionale
ribadisce, pur in un esito di infondatezza, il principio secondo  cui
il sistema sanzionatorio deve  consentire  una  adeguata  modulazione
della pena in rapporto alla concreta offensivita' del fatto, evitando
che l'irrogazione derivi da automatismi rigidi e predeterminati. 
    La sentenza n.  91/2024,  poi,  ha  ulteriormente  chiarito  che,
nell'ambito delle sanzioni penali, non e' compatibile con i  principi
costituzionali  un  sistema  che  imponga  trattamenti   sanzionatori
massimi o particolarmente severi in via automatica, senza  consentire
alcuna valutazione della concreta offensivita' della condotta. 
    Tali  approdi,  unificati  dall'esigenza  di  scongiurare   esiti
afflittivi grossolanamente sproporzionati, si pongono in armonia  con
la giurisprudenza CEDU in tema di divieto di pene e misure  eccessive
rispetto alla condotta, e consolidano un modello  costituzionale  che
rifiuta gli automatismi e richiede un giudizio sostanziale, calibrato
sulle  peculiarita'  del  caso   e   coerente   con   i   valori   di
ragionevolezza, proporzione ed effettivita' della tutela. 
    47.  Sull'obbligo  di  individuare  rimedi  alternativi  e  sulla
sufficienza del sistema di vigilanza vigente. 
    Alla luce dei richiamati criteri,  l'apparato  sanzionatorio  che
collega, ipso iure, ai  presupposti  dell'art.  223-septiesdecies  lo
scioglimento per  atto  dell'autorita'  con  devoluzione  dell'intero
patrimonio si rivela sproporzionato e irragionevole. 
    Si tratta di una misura automatica,  non  graduabile  e  posta  a
monte di qualsivoglia accertamento sul difetto  di  mutualita'  o  di
effettiva inattivita'  dell'ente,  benche'  i  presupposti  tipizzati
(mancato deposito e assenza di asset patrimoniali) non siano, di  per
se', sintomatici della mancanza dei requisiti che  i  controlli  sono
chiamati ad assicurare. 
    La sentenza n. 116/2025 ha stigmatizzato, in  casi  omologhi  per
struttura,   l'anticipazione   dissolutoria   priva    di    verifica
sostanziale, il difetto di ricorso ai mezzi  meno  restrittivi  e  la
compressione eccedente di posizioni costituzionalmente rilevanti; qui
parimenti  difetta  ogni  spazio  per  misure  flessibili  idonee   a
realizzare la finalita' pubblica del  controllo,  pur  salvaguardando
l'ente e la sua funzione sociale. 
    L'ordinamento  gia'  conosce  reazioni  meno  incisive  idonee  a
perseguire   la   legalita'   sostanziale,    mentre    l'automatismo
dissolutorio  determina  un  vulnus   non   necessario   al   sistema
cooperativo e ai valori assicurati dall'art. 45 della Costituzione. 
    La natura ontologica della cooperativa - che giustifica il  favor
costituzionale ex art. 45 della Costituzione - viene qui pregiudicata
non gia' dall'accertata carenza del carattere  mutualistico,  ma  dal
solo  ricorrere  dei   presupposti   formali-patrimoniali   dell'art.
223-septiesdecies; ne  discende  una  cesura  tra  la  finalita'  del
controllo e l'oggetto dell'accertamento che la reazione sanzionatoria
dovrebbe  presidiare.  Il  risultato   e'   un   sacrificio   estremo
(scioglimento e devoluzione) che colpisce  anche  gli  interessi  dei
soci e degli  altri  beneficiari  dell'attivita'  della  cooperativa,
laddove la lesione si  irradia  sulla  liberta'  d'impresa  in  forma
cooperativa, sulla continuita' occupazionale dei soci  lavoratori  e,
in definitiva, su una pluralita' di diritti fondamentali interni alla
compagine sociale. 
    Siffatta sofferenza,  nella  prospettiva  della  proporzionalita'
«cardinale»,  si  rivela  eccessiva  e,  come  tale,  ingiusta,   ove
confrontata con il disvalore dell'illecito, che  puo'  consistere  in
mere omissioni  burocratiche  o  in  inerzie  non  fraudolente  Giova
rimarcare  che  il  ricorrere  dei  presupposti  formali-patrimoniali
(mancato deposito dei bilanci e assenza di valori  patrimoniali)  non
equivale a  difetto  di  mutualita':  la  misura  in  parola  elimina
dall'ordinamento l'ente prima che la pubblica autorita' abbia  potuto
accertare - anche con mezzi  officiosi  e  penetranti  -  l'eventuale
scollamento dall'ideale cooperativo. La  Corte  ha  chiarito  che  un
impianto cosi'  rigido  non  supera  ne'  il  test  della  necessita'
(difettando il ricorso ai  mezzi  meno  invasivi)  ne'  quello  della
proporzionalita'  in  senso  stretto,  poiche'   il   costo   sociale
complessivo  (estinzione  dell'ente;  devoluzione   del   patrimonio;
interruzione dei servizi mutualistici) sovrasta il  disvalore  tipico
delle condotte meno gravi e non dolose. 
    Infine,  un  automatismo  tanto  draconiano  e'  suscettibile  di
determinare   un   chilling   effect   sull'iniziativa   cooperativa,
disincentivando la forma impresa che  l'art.  45  della  Costituzione
promuove e  favorisce:  la  prevedibilita'  di  uno  scioglimento  «a
scatto»,  ancorato  al  solo   combinato   mancato   deposito/assenza
patrimoniale,  puo'  raffreddare  l'ingresso  e  la  permanenza   nel
settore, con ricadute sistemiche su lavoro, tutela  del  risparmio  e
del credito, sviluppo della persona e mutualita' esterna. La Corte ha
gia' messo in guardia da simili esiti, richiamando la  necessita'  di
misure  meno  pregiudizievoli  per  ottenere  l'effetto  di  coazione
indiretta verso la legalita' sostanziale,  e  sottolineando  come  la
rigidita' sanzionatoria omologhi condotte dolose e meri inadempimenti
colposi. 
    48. Sulla necessita'  di  individuare  rimedi  costituzionalmente
adeguati in luogo dell'automatismo dissolutorio. 
    Le  considerazioni  che   precedono   impongono,   altresi',   di
verificare se, una volta accertata la  manifesta  sproporzione  della
conseguenza  automaticamente  ricollegata  ai  presupposti   di   cui
all'art.  223-septiesdecies  delle  disposizioni  di  attuazione  del
codice  civile  -  vale  a  dire  il  mancato  deposito  dei  bilanci
accompagnato dalla assenza di valori patrimoniali -  sia  rinvenibile
nell'ordinamento   una   risposta   alternativa    costituzionalmente
adeguata, idonea a presidiare l'interesse pubblico senza  determinare
un sacrificio irreversibile e anticipato della compagine cooperativa. 
    Sul punto, la Corte costituzionale, con la sentenza  n.  116  del
2025, ha affermato in termini inequivoci che, una  volta  riscontrata
l'illegittimita' di un meccanismo sanzionatorio  per  violazione  del
principio di  proporzionalita',  «una  pronuncia  meramente  ablativa
determinerebbe un insostenibile vuoto di tutela», in contrasto con la
stessa esigenza costituzionale di assicurare controlli effettivi  sul
fenomeno cooperativo. 
    La Corte ha, altresi', ribadito un  principio  ormai  consolidato
nella propria giurisprudenza, secondo cui l'intervento correttivo  e'
consentito  anche  in  assenza  di  soluzioni  a  «rime   obbligate»,
risultando sufficiente che il trattamento sostitutivo sia  ricavabile
da «discipline gia'  esistenti»  e  si  collochi  tra  le  «soluzioni
costituzionalmente adeguate» coerenti con la  logica  perseguita  dal
legislatore. 
    Tali  coordinate   risultano   pienamente   sovrapponibili   allo
scrutinio  dell'art.  223-septiesdecies,  il   quale   riproduce   un
automatismo dissolutorio analogo per struttura ed  effetti  a  quello
oggetto   della   pronuncia   della   Corte,    imponendo    pertanto
l'individuazione di  misure  analoghe  o  intermedie  che  consentano
l'accertamento  sostanziale  della  situazione  dell'ente  prima   di
giungere allo scioglimento con devoluzione del patrimonio. 
    Innanzitutto permane un robusto presidio di legalita' cooperativa
fondato su poteri di vigilanza discrezionali e graduati,  in  cui  lo
scioglimento per atto d'autorita' opera  quale  extrema  ratio,  alla
luce dell'art. 2545-septiesdecies del  codice  civile,  che  consente
all'autorita' di sciogliere le  cooperative  che  non  perseguano  lo
scopo mutualistico, non siano in condizione di raggiungere gli  scopi
statutari,  ovvero  siano  rimaste  inattive  (mancato  deposito  dei
bilanci per due anni o assenza di atti di gestione), con  nomina,  se
del caso, dei commissari liquidatori. 
    In coerenza con gli approdi della Consulta,  quindi,  il  sistema
conserva strumenti correttivi e sostitutivi idonei a ripristinare  la
legalita' senza precipitare immediatamente ed  automaticamente  nella
sanzione  finale.  Ne  risulta,  dunque,  un   impianto   regolatorio
autosufficiente:  la  funzione  di   vigilanza   mutualistica   (come
riordinata dal decreto  legislativo  n.  220/2002)  non  e'  svuotata
dall'eventuale  caducazione  dell'art.   223-septiesdecies,   poiche'
l'intervento  ablativo  resta  comunque  praticabile  a  seguito   di
valutazione  in  concreto   dei   presupposti   tipizzati   dall'art.
2545-septiesdecies,  nel  rispetto  dei  canoni  di   ragionevolezza,
proporzionalita' e gradualita' avvalorati dalla Consulta. 
    In questa prospettiva la gestione commissariale di  cui  all'art.
2545-sexiesdecies  del  codice  civile  si  configura  quale  rimedio
additivo - sostitutivo costituzionalmente imposto, e  non  gia'  come
mera opzione discrezionale. 
    La sentenza n. 116 del 2025 individua espressamente tale istituto
come il «provvedimento sanzionatorio immediatamente meno grave  dello
scioglimento», idoneo a mantenere  un  adeguato  livello  di  rigore,
senza  pregiudicare   in   via   definitiva   l'esistenza   dell'ente
cooperativo. 
    Secondo la Corte, la nomina di un commissario - anche con  poteri
limitati  al  compimento  di  specifici  adempimenti  -  consente  di
«svolgere l'attivita' di vigilanza, dalla quale potrebbe emergere che
l'ente debba comunque essere sciolto», ma evita  che  tale  esito  si
produca   prima   dell'accertamento   sostanziale    dei    requisiti
mutualistici. 
    Questa soluzione realizza  il  principio  dei  least  restrictive
means, espressamente valorizzato dalla Corte, la quale  ha  censurato
l'automatismo legislativo proprio perche'  idoneo  a  determinare  lo
scioglimento anche di  cooperative  che,  se  sottoposte  a  verifica
effettiva, risulterebbero in possesso dei requisiti di legge. 
    Inoltre, la Corte ha evidenziato come lo scioglimento  anticipato
produca un pregiudizio diretto e grave non solo sull'ente,  ma  anche
sui soci e sugli altri  stakeholders,  incidendo  sulla  liberta'  di
impresa in forma cooperativa,  sulla  continuita'  occupazionale  dei
soci lavoratori e sugli interessi collettivi  protetti  dall'art.  45
della Costituzione. 
    Infine, la ricostruzione accolta dalla Corte trova  conferma  nel
dato storico-sistematico: prima dell'entrata in  vigore  del  decreto
legislativo  n.  220  del  2002,  la  prassi  amministrativa   faceva
ordinario ricorso alla gestione  commissariale  quale  risposta  alla
mancata collaborazione; successivamente, tra il 2012 e  il  2017,  il
legislatore  aveva  ritenuto  sufficiente  una  sanzione  pecuniaria,
riservando  lo  scioglimento  ai  soli  casi  di  accertata   carenza
sostanziale.  L'odierno  automatismo  dissolutorio,  privo  di   fasi
intermedie,   rappresenta   dunque   un   inasprimento   isolato    e
disallineato, che la sentenza n. 116 del  2025  ha  ricondotto  entro
confini costituzionalmente compatibili. 
    L'art. 223-septiesdecies disp. att. c.c., cosi  come  attualmente
congegnato,  si  espone  infatti   a   sospetto   di   illegittimita'
costituzionale nella misura in cui non contempla - nemmeno su istanza
della cooperativa, la possibilita' di ricorrere  alla  nomina  di  un
commissario, anche  ad  acta,  quale  rimedio  alternativo  idoneo  a
conseguire il medesimo risultato di legalita' sostanziale con  minore
sacrificio dell'ente. 
    Mentre per le societa'  di  capitali  l'ordinamento  appronta  un
procedimento  graduato  e  rimediale  (art.  40,   decreto-legge   n.
76/2020),  nel  quale  l'effetto  estintivo  e'   preceduto   da   un
contraddittorio effettivo, da termini per la regolarizzazione e dalla
possibilita' di dimostrare l'operativita',  l'art.  223-septiesdecies
si fonda, al contrario, su un automatismo rigido che sopprime  l'ente
senza   consentire   alcuna   interlocuzione   procedimentale,    ne'
l'attivazione di strumenti correttivi. Tale  asimmetria  si  presenta
difficilmente conciliabile con il principio di  proporzionalita',  in
quanto  trattamenti  piu'  rigorosi  e  irreversibili  gravano  sulle
cooperative - soggetti costituzionalmente protetti dall'art. 45 della
Costituzione - rispetto a quanto previsto per le  societa'  lucrative
prive di analoga garanzia costituzionale. 
    Simmetricamente, il sistema di vigilanza  mutualistica  delineato
dal   decreto   legislativo   n.   220/2002    e    dagli    articoli
2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile  conosce  da
sempre la  gestione  commissariale,  anche  ad  acta,  quale  rimedio
ordinario e graduato, idoneo sia a ripristinare la legalita',  sia  a
verificare in concreto la  persistenza  della  mutualita',  prima  di
giungere all'eventuale scioglimento  dell'ente  come  extrema  ratio.
L'automatismo previsto dall'art. 223-septiesdecies,  non  consentendo
alcun accesso a tale rimedio, ne' d'ufficio ne' su  iniziativa  della
cooperativa interessata, rompe la coerenza sistemica e  priva  l'ente
di uno strumento costituzionalmente necessario ai sensi dell'art.  45
della Costituzione. 
    Ne consegue che la disciplina censurata si presenta irragionevole
e  sproporzionata,  poiche'  anticipa  l'effetto   piu'   afflittivo,
l'estinzione e  la  devoluzione  del  patrimonio,  senza  aver  prima
consentito l'esperimento della misura meno invasiva che l'ordinamento
conosce e valorizza:  la  nomina  di  un  commissario  incaricato  di
assicurare  il  deposito  dei  bilanci  omessi  o  di  svolgere   gli
adempimenti indispensabili ai fini della verifica sostanziale. 
    Il Collegio ritiene pertanto che l'art.  223-septiesdecies  disp.
att. c.c. sia costituzionalmente sospetto  nella  parte  in  cui  non
prevede, neppure su richiesta della cooperativa, la  possibilita'  di
attivare,  anche  su  richiesta   delle   cooperative   colpite   dal
provvedimento ministeriale e  che  quindi  dimostrerebbero  segni  di
vitalita'  operativa,  un  commissariamento,  anche  ad  acta,  quale
rimedio idoneo e proporzionato ai fini del ripristino della legalita'
cooperativa. 
    Tale omissione normativa, ponendo sullo stesso  piano  situazioni
eterogenee e impedendo una risposta graduata, appare in contrasto con
gli articoli 3, 45 e 117, primo comma,  della  Costituzione,  nonche'
con gli  standard  convenzionali  di  proporzionalita'  e  di  tutela
effettiva della  proprieta'  e  della  liberta'  d'impresa  in  forma
cooperativa. 
F. Statuizioni finali 
    49. Alla  luce  delle  considerazioni  che  precedono,  appaiono,
pertanto, rilevanti e non manifestamente infondate  le  questioni  di
legittimita'  costituzionale  della  disposizione  di  cui   all'art.
223-septiesdecies delle disposizioni  attuative  del  codice  civile,
nella  parte  in  cui  prevede  che  sia  disposto  lo   scioglimento
d'autorita' della societa' cooperativa a causa del  mancato  deposito
per cinque anni dei bilanci, in maniera vincolata, automatica e senza
una valutazione sul caso concreto, in relazione ai parametri  di  cui
all'art. 3, 45, 117 della Costituzione nonche' alle  disposizioni  di
cui agli articoli 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
1 del relativo Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione,  per  il
tramite delle previsioni di cui agli articoli  11  e  117,  comma  1,
della Costituzione. 
    I dubbi di  legittimita'  costituzionale  espressi  dal  Collegio
impongono, quindi, di  adire  codesta  Corte  costituzionale,  stante
l'impossibilita' di operare  una  interpretazione  costituzionalmente
conforme del dato normativo per le ragioni sopra esposte. 
    Ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,
n. 87, il presente giudizio  davanti  al  Giudice  amministrativo  e'
sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11  marzo  1953,
n. 87, la presente ordinanza sara' comunicata alle parti  costituite,
notificata al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata
anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della
Camera dei deputati. 
    Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  in  ordine  alle
spese resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale Amministrativo per la Toscana (Sezione Seconda): 
      i)  dichiara  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate   le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  223-septiesdecies
delle  disposizioni  attuative  del  codice  civile  e   disposizioni
transitorie, nei sensi di  cui  in  motivazione,  in  relazione  agli
articoli 3,  45,  117,  comma  1,  (in  relazione  articoli  3  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 1 del relativo Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione); 
      ii) sospende, per l'effetto, in parte qua, ai  sensi  dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  il  presente  giudizio  previa
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la  risoluzione
del suindicato incidente di costituzionalita'; 
      iii) ordina che, a cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 
      iv) riserva ogni ulteriore statuizione in  rito,  in  merito  e
sulle  spese  di  lite  all'esito  del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale. 
    Cosi' deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei  giorni  11
febbraio 2026, 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati: 
      Alessandro Cacciari, Presidente; 
      Andrea Vitucci, Primo referendario; 
      Marcello Faviere, Primo referendario, estensore. 
 
                       Il Presidente: Cacciari 
 
                                                 L'estensore: Faviere