Reg. ord. n. 72 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno  del 15/04/2026

Tra: Antonio Santaniello  C/ Comune di Baronissi



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Campania – Previsione che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6-bis e 7 della legge regionale n. 19 del 2009, devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022 – Denunciata disciplina che, prorogando il termine per la presentazione delle suddette istanze, amplia le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio - Legislatore campano che ha irragionevolmente stabilizzato una disciplina di carattere temporaneo e derogatorio – Previsione che, rendendo ordinari interventi che dovrebbero rimanere eccezionali, danneggia il territorio nelle sue componenti paesaggistiche e ambientali – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Lesione della tutela del paesaggio. 

Norme impugnate:

legge della Regione Campania  del 28/12/2009  Num. 19  Art. 12  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2026

Ordinanza del 15 aprile 2026 del Tribunale  amministrativo  regionale
per la Campania - sezione staccata di Salerno sul ricorso proposto da
Antonio Santaniello contro Comune di Baronissi. 
 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione
  Campania - Previsione che le  istanze  finalizzate  ad  ottenere  i
  titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attivita'  o
  permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa  nazionale
  e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.
  4, 5, 6-bis e 7 della legge regionale n. 19 del 2009, devono essere
  presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022. 
- Legge della Regione  Campania  28  dicembre  2009,  n.  19  (Misure
  urgenti per il rilancio  economico,  per  la  riqualificazione  del
  patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e  per
  la semplificazione amministrativa), art. 12, comma 1. 


(GU n. 19 del 13-05-2026)

 
         IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
            Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2071 del 2025,  proposto  da  Antonio  Santaniello,
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Rocco,  con  il  quale  elegge
domicilio  digitale  al  seguente  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata     avvitalorocco@pec.ordineforense.salerno.it     contro
il Comune  di  Baronissi,  in  persona  del  sindaco   pro   tempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  Guido  Lenza,   Ferdinando
Belmonte e Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale eletto al seguente
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
avvguidolenza@pec.ordineforense.salerno.it per l'annullamento: 
        a - del provvedimento n. 28805 del 14  ottobre  2025  con  il
quale il responsabile del Settore urbanistica - edilizia - LL.PP. del
Comune di Baronissi ha respinto l'istanza di permesso di costruire in
variante al p.d.c. n.  2/2022  per  lavori  di  ristrutturazione  con
demo-ricostruzione del fabbricato alla via Trinita' n.  20  ai  sensi
dell'art. 5 della legge regionale della Campania n. 19/2009; 
        b - del provvedimento n. 26194 del 23 settembre 2025 a  firma
del responsabile del settore Urbanistica  -  Edilizia  -  LL.PP.  del
Comune di  Baronissi,  di  comunicazione  motivi  ostativi  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990; 
        c - ove occorra del verbale n. 37750 del 6  dicembre  2022  e
della nota n. 1843 del 19 gennaio 2023 a firma del  responsabile  del
procedimento; 
        d - ove occorra, ancora, della nota  prot.  n.  3159  del  1°
febbraio 2023 a firma del responsabile del settore; 
        e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti,  collegati,
connessi e consequenziali. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi; 
    Vista l'ordinanza cautelare n. 38/2026 con la quale la Sezione ha
respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente; 
    Relatrice la  dott.ssa  Laura  Zoppo  nell'udienza  pubblica  del
giorno  8  aprile  2026  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1.  Antonio  Santaniello  impugna  i  provvedimenti  indicati  in
epigrafe, con i quali il Comune di Baronissi ha negato il rilascio di
un  permesso  di  costruire  finalizzato  alla  realizzazione  di  un
intervento  di  ristrutturazione  edilizia  mediante  demolizione   e
ricostruzione del fabbricato di proprieta' alla via Trinita' n. 20. 
    2. In punto di fatto il ricorrente espone di aver  presentato  in
data 29 luglio 2022 al Comune di Baronissi istanza (prot.  n.  23944)
per  il  rilascio  di  un  permesso  di  costruire  finalizzato  alla
realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia  mediante
demolizione e ricostruzione del fabbricato  di  proprieta'  alla  via
Trinita' n. 20 con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 5 della
della legge regionale della Campania n. 19/2009 (c.d. «Piano  Casa»),
nel  limite  del  35%  della  volumetria  esistente.  Deduce  che  il
responsabile del settore urbanistica, con nota prot. n. 3159  del  1°
febbraio 2023, ha espresso «parere favorevole», invitando l'istante a
produrre  ulteriore  documentazione  per  il  rilascio   del   titolo
edilizio, tra cui «la conformazione degli elaborati  progettuali  e/o
atto di assenso relativamente alla deroga delle distanze dai  confini
e dai fabbricati limitrofi». Rappresenta  di  aver  riscontrato  tale
comunicazione con nota (prot. n. 9228) del 4  aprile  2024  chiarendo
l'assoluta infondatezza e illegittimita' di tale richiesta in quanto,
ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-ter, decreto del  Presidente  della
Repubblica   n.   380/2001,   gli   interventi   di   demolizione   e
ricostruzione, anche con ampliamento volumetrico, sono consentiti nel
solo rispetto delle  «distanze  legittimamente  preesistenti»,  senza
necessita' di alcun atto di assenso da parte dei confinanti. 
    Espone che, tuttavia, l'Ufficio  tecnico  comunale,  col  gravato
provvedimento (prot. n. 28805)  del  14  ottobre  2025,  ha  respinto
definitivamente l'istanza deducendo: 
        presunta violazione delle norme sulle distanze previste dalla
strumentazione urbanistica locale (articoli 13 e 73 NTA del PUC),  in
quanto l'intervento, qualificabile a  dire  del  comune  come  «nuova
costruzione» per via dell'ampliamento fuori sagoma e dell'aumento  di
altezza, dovrebbe rispettare  le  distanze  ordinarie  e  non  quelle
preesistenti; 
        pretesa violazione dell'art. 8 del  decreto  ministeriale  n.
1444/1968,  in  quanto  l'altezza  del  nuovo  fabbricato  (16,10  m)
supererebbe quella dell'edificio preesistente (11,20 m). 
    3. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 
    3.1 Con il primo motivo (rubricato: «Violazione  di  legge  (art.
2-bis decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001;  art.  5
della legge regionale della Campania n.  19/2009;  art.  7  e  8  del
decreto ministeriale n.  1444/1968)  -  eccesso  di  potere  (difetto
assoluto del presupposto - carenza di istruttoria -  arbitrarieta'  -
sviamento  -  perplessita'  -  difetto   di   motivazione)»)   deduce
l'illegittimita' del diniego in quanto fondato su  un'interpretazione
della normativa in materia di distanze palesemente erronea e superata
dall'evoluzione legislativa. In particolare, afferma  che,  ai  sensi
dell'art. 2-bis,  comma  1-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 (introdotto  dal  decreto-legge  n.  76/2020),
interventi straordinari di demo-ricostruzione anche  con  ampliamento
volumetrico,   indipendentemente   dalla   qualificazione   giuridica
(ristrutturazione edilizia o  nuova  costruzione),  siano  consentiti
anche fuori sagoma, con l'unico limite del  rispetto  delle  distanze
preesistenti. Richiama a sostegno la circolare interministeriale  del
2 dicembre 2020, la quale ha precisato  che  il  citato  art.  2-bis,
comma 1-ter, e' inteso a disciplinare proprio i casi di  edifici  che
non rispettano le norme sulle distanze vigenti e che  gli  «incentivi
volumetrici», quali quelli previsti  dalle  normative  regionali  sul
«Piano Casa», possono essere realizzati «anche fuori sagoma e con  il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purche'  sia
sempre rispettata la distanza preesistente». Sostiene quindi  che  la
pretesa del comune di imporre il rispetto delle distanze previste dal
PUC per le nuove costruzioni, o in alternativa di ottenere  un  «atto
di assenso» dei confinanti, sia contra legem, poiche' la deroga  alle
distanze correnti non e' una concessione del vicino,  ma  un  diritto
potestativo attribuito al proprietario da una norma di rango primario
dello Stato. 
    3.2 Con il secondo motivo (rubricato: «Violazione di legge  (art.
2-bis decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001;  art.  5
della legge regionale della Campania n.  19/2009;  art.  7  e  8  del
decreto ministeriale n.  1444/1968)  -  eccesso  di  potere  (difetto
assoluto del presupposto - carenza di istruttoria -  arbitrarieta'  -
sviamento - perplessita' - difetto di  motivazione)»)  il  ricorrente
contesta  la  pretesa  violazione  della  disciplina  delle   altezze
rilevando innanzitutto che i parametri del  decreto  ministeriale  n.
1444/1968, per le altezze, sono nella specie rispettati in quanto  il
progetto prevede una altezza massima  di  16,10  m,  uniformandosi  a
quella di alcuni edifici  circostanti,  come  previsto  dallo  stesso
decreto ministeriale n.  1444/1968  all'art.  8.  In  secondo  luogo,
sostiene  che  il  suddetto  regime   delle   altezze   del   decreto
ministeriale n. 1444/1968, in ogni caso, non trova applicazione nella
vicenda controversa, sia perche' l'intervento  di  demo-ricostruzione
con ampliamento, per espressa  previsione  di  legge,  rientra  nella
categoria della ristrutturazione edilizia e non in quella della nuova
costruzione, come erroneamente sostenuto dal comune, sia  perche'  il
gia' richiamato art. 2-bis, comma 1-ter, decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 ha consentito espressamente che gli  incentivi
volumetrici, indipendentemente dalla  natura  dell'intervento  (nuova
costruzione o  ristrutturazione  edilizia)  siano  realizzati  «anche
con... il superamento dell'altezza massima  dell'edificio  demolito».
Su tali basi, contesta l'affermazione del  comune  secondo  cui  tale
norma «non disciplinando per contro il limite massimo di  altezza  da
rispettare»  lascerebbe  applicabile  il  decreto   ministeriale   n.
1444/1968, ritenendo, per contro, che la disposizione in esame  abbia
introdotto una deroga specifica e puntuale alla  normativa  generale,
inclusa quella contenuta nel decreto ministeriale n. 1444/1968. 
    3.3 Con il terzo motivo (rubricato: «Violazione  di  legge  (Art.
2-bis decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001;  art.  5
della legge regionale della Campania n. 19/2009; art. 7 e  8  decreto
ministeriale n. 1444/1968) - eccesso di potere (difetto assoluto  del
presupposto - carenza di istruttoria - arbitrarieta'  -  sviamento  -
perplessita' - difetto di motivazione)») il ricorrente deduce che  il
Comune di Baronissi nel gravato diniego  abbia  confusamente  agitato
dubbi sulla legittimita' costituzionale delle norme  di  proroga  del
c.d. «Piano Casa regionale», il che sarebbe espressione di  un'azione
amministrativa perplessa, contraddittoria e viziata, nonche'  sintomo
di un grave sviamento, non potendo l'amministrazione disapplicare una
legge vigente e produttiva  di  effetti  sulla  base  di  un  proprio
autonomo e soggettivo dubbio di costituzionalita'. 
    4. Si costituisce in giudizio il Comune  di  Baronissi  eccependo
innanzitutto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,  comma  1,
della della legge regionale della Campania 28 dicembre  2009,  n.  19
(da ultimo modificato dall'art. 28, comma 6, della legge regionale 28
dicembre 2021, n. 31), per violazione degli articoli 9 e 117, primo e
secondo comma, lettera s),  della  Costituzione,  rispetto  ai  quali
costituiscono  norme  interposte  la  legge  n.  14  del   2006,   di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio, e  gli  articoli
135, 143 e 145  del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,
dell'art. 117, comma 3,  della  Costituzione,  per  contrasto  con  i
principi fondamentali statali in materia di  Governo  del  territorio
stabiliti dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, e  del
principio di leale collaborazione. Chiede, quindi, di  dichiarare  il
ricorso inammissibile o, comunque, infondato. 
    5. Con ulteriori memorie  le  parti  insistono  nelle  rispettive
difese. 
    6. Con ordinanza  n.  38/2026  la  Sezione  respinge  la  domanda
cautelare presentata con il ricorso cosi' motivando: 
        «Considerato che, ad un sommario esame proprio della presente
fase di giudizio, non appaiono sussistere i requisiti  necessari  per
l'accoglimento della domanda cautelare avanzata da parte ricorrente; 
        Rilevato che, in particolare, il ricorso in esame non risulta
anzitutto assistito dal presupposto del periculum in mora, attesa  la
natura del provvedimento impugnato; 
        Assorbita nel ravvisato  difetto  del  primo  requisito  ogni
ulteriore  valutazione  afferente  alla  sussistenza   dell'ulteriore
presupposto del fumus boni iuris». 
    7. In vista dell'udienza di trattazione del  merito  del  ricorso
fissata per l'8 aprile 2026 le  parti  depositano  memorie  finali  e
memorie  di  replica.  La  parte  ricorrente  insiste  nelle  censure
articolate nell'atto introduttivo del giudizio e contesta le  opposte
censure  di  incostituzionalita'.  Resiste  il  comune  ribadendo  la
rilevanza  e  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale. 
    8. La causa  e'  trattenuta  in  decisione  all'udienza  pubblica
dell'8 aprile 2026. 
    9. Il Collegio ritiene che la decisione  della  causa  non  possa
prescindere dalla previa  decisione  della  Corte  costituzionale  in
merito alla compatibilita' con le norme costituzionali  di  cui  agli
articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione della
norma  di  legge  regionale  che  nella  specie  ha   consentito   la
presentazione della domanda di parte ricorrente respinta  dal  comune
con il provvedimento impugnato,  ossia  dell'art.  12,  primo  comma,
della legge regionale Campania  28  dicembre  2009,  n.  19  («Misure
urgenti per  il  rilancio  economico,  per  la  riqualificazione  del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa»), come modificato dall'art. 28, comma
6, legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, che ha prorogato fino  al
30 settembre 2022 il termine perentorio entro cui vanno presentate le
istanze  finalizzate  ad  ottenere  i  titoli  abilitativi   per   la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis  e  7
della medesima legge regionale. 
    10.  Quanto  alla  rilevanza  della  questione,  si  osserva  che
l'istanza prot. 23944, con la quale Antonio  Santaniello  ha  chiesto
l'autorizzazione ad eseguire in variante  opere  di  ristrutturazione
edilizia mediante demolizione e ricostruzione ai  sensi  dell'art.  5
della legge regionale Campania n. 19/2009,  e'  stata  presentata  in
data 29 luglio 2022, beneficiando della proroga disposta a mezzo  del
suddetto art. 12, comma 1. La questione e'  quindi  rilevante,  posto
che dalla soluzione della  stessa  dipende  l'esito  del  giudizio  e
l'eventuale   tutela   dell'interesse   del   ricorrente   (i.e.   la
possibilita' di demolire e ricostruire in ampliamento alla luce della
normativa regionale).  La  norma  censurata,  nella  specie,  non  e'
solamente applicabile al giudizio, ma anche decisiva per la soluzione
della  controversia,  non  potendo  la  stessa  essere  decisa  senza
l'applicazione della norma sospettata di incostituzionalita'. Invero,
e' proprio la proroga degli effetti della deroga a costituire la base
normativa dell'intervento edilizio in discussione, mentre in  assenza
di detta  proroga  la  possibilita'  di  demolire  e  ricostruire  in
ampliamento non  sarebbe  altrimenti  realizzabile  in  virtu'  della
normativa  regionale  di  settore.  La  soluzione  della   questione,
inoltre, assume carattere di priorita' logica rispetto  all'esame  di
tutti i motivi di ricorso,  i  quali  presuppongono  l'ammissibilita'
dell'istanza  presentata  e  la   sua   tempestivita',   proprio   in
applicazione della norma censurata. In altri termini, ne' l'eventuale
fondatezza ne' l'eventuale infondatezza dei  motivi  stessi  puo'  in
alcun modo essere esaminata prescindendo dall'applicazione del  detto
art. 12, comma 1. 
    10.1 In generale, sul requisito della rilevanza  della  questione
incidentale di legittimita' costituzionale, e' utile ricordare alcuni
principi gia' affermati dalla Corte costituzionale. Si e'  detto,  in
particolare, che  l'applicabilita'  della  disposizione  al  giudizio
principale e' sufficiente a radicare la  rilevanza  della  questione,
che non postula un sindacato piu' incisivo sul  concreto  pregiudizio
ai principi  costituzionali  coinvolti  (v.  sentenza  n.  174/2016).
Ancora, si e' sostenuto, in virtu' del nesso di pregiudizialita'  tra
il giudizio principale e il giudizio  costituzionale,  che  la  norma
censurata debba necessariamente essere  applicata  nel  primo  e  che
l'eventuale  illegittimita'  della  stessa  incida  sul  procedimento
principale (cfr. sentenza n. 91/2013). 
    In tempi piu' risalenti si e' altresi' affermato che  il  vigente
sistema di giustizia costituzionale impone, ai fini di ammissibilita'
di una questione, che un'eventuale pronuncia di accoglimento  sia  in
grado di incidere sul  processo  principale  e  che,  ai  fini  della
sussistenza  della  rilevanza,  e'  sufficiente  che   dall'eventuale
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  della  disposizione
impugnata derivi un cambiamento  del  quadro  normativo  assunto  dal
giudice  rimettente  (v.  rispettivamente  sentenza  n.  184/2006   e
390/1996). In applicazione dei richiamati principi, alla  luce  della
giurisprudenza costituzionale, la questione  all'esame  si  manifesta
certamente rilevante. 
    11. Deve poi  escludersi  in  radice  qualsiasi  possibilita'  di
interpretazione adeguatrice della norma in discorso. L'art. 12, comma
1, legge regionale Campania n. 19/2009, come modificato dall'art. 28,
comma 6, legge  regionale  28  dicembre  2021,  n.  31,  testualmente
recita: «Le istanze finalizzate ad  ottenere  i  titoli  abilitativi,
segnalazione certificata di inizio attivita' o permesso di costruire,
richiesti dalla  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  per  la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis  e  7
devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre
2022». La norma, nel fissare un  (rinnovato)  limite  temporale  alla
possibilita' di avvalersi della disciplina derogatoria in materia  di
interventi  straordinari,  e'   insuscettibile   di   interpretazione
costituzionalmente  orientata,  posto  che  l'unica  possibilita'  di
ricondurre   la   disposizione   a   conformita'   con   i   precetti
costituzionali sopra indicati si risolverebbe  in  una  inammissibile
disapplicazione del termine stesso.  In  definitiva,  per  la  natura
vincolata del meccanismo di proroga, non e' possibile  nessuna  altra
interpretazione, se non quella che conduce alla censura  della  norma
stessa. 
    12. A questo punto e' necessario procedere  alla  verifica  della
non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita',  che
nella specie appare certamente sussistente. 
    12.1    La    Corte    costituzionale    ha    gia'    dichiarato
l'incostituzionalita'  di  analoga  normativa  regionale  recante  la
proroga del  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  per  la
realizzazione di interventi straordinari di trasformazione  edilizia.
In particolare, si legge nella sentenza 14 febbraio 2023, n. 19: 
        «Le questioni sono fondate. 
        La disposizione  regionale  impugnata  consente  un'ulteriore
proroga (come si e' visto, la settima nell'arco di undici  anni)  del
termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli
interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legge  regionale
Calabria n. 21 del 2010. In attuazione dell'intesa sottoscritta il 1°
aprile 2009, questo provvedimento legislativo ha infatti disciplinato
"interventi di 'razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente',
di 'riqualificazione di  aree  urbane  degradate',  di  'sostituzione
edilizia', di 'ampliamento' e di  'demolizione  e  ricostruzione'  di
edifici esistenti", finalizzati "al rilancio  dell'economia  mediante
il sostegno all'attivita' edilizia [...]" (art. 1). 
        Sin dal titolo della legge regionale Calabria n. 21 del 2010,
lo   stesso   legislatore   calabrese    aveva    qualificato    come
"straordinarie" le misure adottate per fare fronte a  tali  esigenze.
Viceversa, con il differimento del termine di cui all'art.  6,  comma
12, della stessa legge regionale Calabria n. 21 del 2010  sono  state
ripetutamente  ampliate  le  possibilita'  di  realizzare  interventi
edilizi in deroga alla  pianificazione  urbanistica  del  territorio.
Attraverso la prolungata successione delle proroghe,  il  legislatore
calabrese ha in effetti stabilizzato irragionevolmente una disciplina
di carattere derogatorio, introdotta  nel  2010  per  fare  fronte  a
esigenze di carattere temporaneo. 
        Con sentenza n. 219 del 2021, questa Corte ha gia' dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  precedente  differimento   del
medesimo termine stabilito dall'art. 4, comma 1,  lettera  b),  della
legge regionale Calabria n. 10 del 2020. In questa pronuncia,  si  e'
affermato che "[n]el consentire i richiamati  interventi  edilizi  in
deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo  indefinito,  per
effetto  delle  reiterate  proroghe  [...],  le   citate   previsioni
finiscono per danneggiare il territorio  in  tutte  le  sue  connesse
componenti  e,  primariamente,  nel  suo  aspetto   paesaggistico   e
ambientale,  in  violazione  dell'art.  9  della  Costituzione.  Tale
lesione e' resa piu' evidente dalla circostanza che, in questo  lungo
lasso di tempo, non si e' ancora proceduto all'approvazione del piano
paesaggistico regionale". 
        Le medesime considerazioni si  attagliano  alla  disposizione
impugnata nel presente giudizio. Anche in questo caso, la reiterata e
potenzialmente  indefinita  successione   delle   proroghe   di   una
disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie  si
pone in conflitto con la necessita'  di  un'organica  pianificazione,
che  e'  funzionale  all'ordinato  sviluppo  del  territorio  e  alle
connesse e fondamentali esigenze di conservazione  e  promozione  del
paesaggio e dell'ambiente, presidiate dagli articoli 9 e 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
        La giurisprudenza costituzionale piu' recente ha ribadito che
"reiterate proroghe di  una  disciplina  eccezionale  e  transitoria,
volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di
consentire interventi edilizi  di  carattere  straordinario,  possono
compromettere l'imprescindibile  visione  di  sintesi,  necessaria  a
ricondurre  ad  un  assetto  coerente  i  molteplici  interessi   che
afferiscono al governo del  territorio  ed  intersecano  allo  stesso
tempo l'ambito della tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  (art.
117, secondo comma, lettera s, della Costituzione)" (sentenza n.  229
del 2022). 
        Una tale violazione degli articoli 9 e  117,  secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, che puo' sussistere indipendentemente
dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra
Stato e regione (sentenze n. 229 e n. 24 del 2022), si manifesta  con
maggiore evidenza con riguardo ad una regione, come la Calabria,  che
ha interrotto il percorso avviato per  l'elaborazione  congiunta  del
PPR e ne e' tuttora sprovvista. 
        In definitiva, dunque, l'ulteriore proroga  per  l'anno  2022
del termine per la presentazione delle  istanze  per  realizzare  gli
interventi previsti dalla legge regionale Calabria  n.  21  del  2010
riconferma  la  lesione  dei  principi   presidiati   dai   parametri
costituzionali evocati, gia' accertata dalla sentenza n. 219 del 2021
in riferimento alla proroga per l'anno 2021». 
    12.2 I principi affermati  nella  citata  decisione,  cosi'  come
nelle  precedenti  sentenze  ivi   richiamate,   sono   evidentemente
applicabili anche alla questione in esame. 
    Il primo comma dell'art. 12 della  legge  regionale  n.  19/2009,
sopra riportato nella  formulazione  attualmente  vigente,  e'  stato
reiteratamente modificato (dall'art. 1, comma 1, lettera ooo),  legge
regionale 5 gennaio 2011, n. 1; dall'art. 2, legge regionale 6 luglio
2012, n. 17; dall'art. 1, comma 1, legge regionale 24 dicembre  2012,
n. 40; dall'art. 1, comma 1, legge regionale 9 gennaio  2014,  n.  2;
dall'art. 2, comma 2, lettera f), legge regionale 2 agosto  2018,  n.
26; dall'art. 1, comma 62, legge regionale 30 dicembre 2019,  n.  27;
dall'art. 30, comma 1, legge regionale 29 dicembre 2020,  n.  38),  e
nel testo precedente recitava: «Le istanze finalizzate ad ottenere  i
titoli abilitativi, denuncia inizio attivita' o permesso a costruire,
richiesti dalla  vigente  normativa  nazionale  e  regionale  per  la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7  e
8 devono essere presentate entro il termine  perentorio  di  diciotto
mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  di
modifica». 
    La novella recata dall'art.  28,  comma  6,  legge  regionale  28
dicembre 2021, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2022  (ai  sensi  di
quanto stabilito dall'art. 39, comma 1,  della  medesima  legge),  e'
dunque solo l'ultima di una serie di proroghe che hanno riguardato il
termine per la presentazione di istanze volte ad  ottenere  i  titoli
necessari alla realizzazione di interventi dallo  stesso  legislatore
regionale  qualificati  come  straordinari  (v.  art.  4  «Interventi
straordinari di ampliamento»;  art.  5  «Interventi  straordinari  di
demolizione e ricostruzione»). 
    Anche in questo caso, quindi, con  il  differimento  del  termine
sono state di volta in volta ampliate le possibilita'  di  realizzare
interventi edilizi in  deroga  alla  pianificazione  urbanistica  del
territorio,  con  il  che  il  legislatore  campano  ha  finito   per
stabilizzare irragionevolmente una disciplina di carattere temporaneo
e derogatorio. 
    Viene quindi  integrata  sia  la  violazione  dell'art.  9  della
Costituzione, atteso che rendere di  fatto  ordinari  interventi  che
devono invece rimanere eccezionali va  a  danneggiare  il  territorio
nelle sue fondamentali componenti paesaggistiche e ambientali, sia la
violazione  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, in quanto risulta compromessa l'esigenza di omogenea  e
coerente   pianificazione   e   gestione   che    sta    alla    base
dell'attribuzione alla potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato
della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    13. In conclusione, l'applicazione della norma censurata consente
la  realizzazione  ordinaria  di  interventi  che  invece   risultano
ammissibili solo in via eccezionale, con conseguente  violazione  dei
richiamati parametri di cui agli articoli 9 e 117, comma  2,  lettera
s), della Costituzione, 
    Pertanto, il giudizio  deve  essere  sospeso  e  gli  atti  vanno
trasmessi alla Corte costituzionale in quanto risulta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'art.
12, primo comma, della legge regionale Campania 28 dicembre 2009,  n.
19   («Misure   urgenti   per   il   rilancio   economico,   per   la
riqualificazione del patrimonio esistente,  per  la  prevenzione  del
rischio  sismico  e  per  la  semplificazione  amministrativa»)   per
violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera  s),  della
Costituzione, secondo quanto specificato in precedenza. 
    14. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e  sulle  spese
resta riservata alla decisione definitiva. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  la  Campania,  Sezione
staccata  di   Salerno   (Sezione   seconda),   non   definitivamente
pronunciando: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12,  primo  comma,
della legge regionale Campania  28  dicembre  2009,  n.  19  («Misure
urgenti per  il  rilancio  economico,  per  la  riqualificazione  del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa») per violazione degli  articoli  9  e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; 
        b) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        c) ordina la immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        d) ordina che, a cura  della  segreteria  della  Sezione,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della giunta regionale della Campania e comunicata al Presidente  del
consiglio regionale della Campania; 
        e)  riserva  alla   decisione   definitiva   ogni   ulteriore
statuizione. 
    Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio  del  giorno  8
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Nicola Durante, Presidente; 
        Laura Zoppo, primo referendario, estensore; 
        Roberto Ferrari, referendario. 
 
                       Il Presidente: Durante 
 
                                                   L'estensore: Zoppo