Reg. ord. n. 72 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione distaccata di Salerno del 15/04/2026
Tra: Antonio Santaniello C/ Comune di Baronissi
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Campania – Previsione che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 4, 5, 6-bis e 7 della legge regionale n. 19 del 2009, devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022 – Denunciata disciplina che, prorogando il termine per la presentazione delle suddette istanze, amplia le possibilità di realizzare interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio - Legislatore campano che ha irragionevolmente stabilizzato una disciplina di carattere temporaneo e derogatorio – Previsione che, rendendo ordinari interventi che dovrebbero rimanere eccezionali, danneggia il territorio nelle sue componenti paesaggistiche e ambientali – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – Lesione della tutela del paesaggio.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 72 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile 2026
Ordinanza del 15 aprile 2026 del Tribunale amministrativo regionale
per la Campania - sezione staccata di Salerno sul ricorso proposto da
Antonio Santaniello contro Comune di Baronissi.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Campania - Previsione che le istanze finalizzate ad ottenere i
titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attivita' o
permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale
e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.
4, 5, 6-bis e 7 della legge regionale n. 19 del 2009, devono essere
presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.
- Legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure
urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per
la semplificazione amministrativa), art. 12, comma 1.
(GU n. 19 del 13-05-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 2071 del 2025, proposto da Antonio Santaniello,
rappresentato e difeso dall'avv. Italo Rocco, con il quale elegge
domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata avvitalorocco@pec.ordineforense.salerno.it contro
il Comune di Baronissi, in persona del sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Lenza, Ferdinando
Belmonte e Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale eletto al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata
avvguidolenza@pec.ordineforense.salerno.it per l'annullamento:
a - del provvedimento n. 28805 del 14 ottobre 2025 con il
quale il responsabile del Settore urbanistica - edilizia - LL.PP. del
Comune di Baronissi ha respinto l'istanza di permesso di costruire in
variante al p.d.c. n. 2/2022 per lavori di ristrutturazione con
demo-ricostruzione del fabbricato alla via Trinita' n. 20 ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale della Campania n. 19/2009;
b - del provvedimento n. 26194 del 23 settembre 2025 a firma
del responsabile del settore Urbanistica - Edilizia - LL.PP. del
Comune di Baronissi, di comunicazione motivi ostativi ai sensi
dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
c - ove occorra del verbale n. 37750 del 6 dicembre 2022 e
della nota n. 1843 del 19 gennaio 2023 a firma del responsabile del
procedimento;
d - ove occorra, ancora, della nota prot. n. 3159 del 1°
febbraio 2023 a firma del responsabile del settore;
e - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati,
connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi;
Vista l'ordinanza cautelare n. 38/2026 con la quale la Sezione ha
respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente;
Relatrice la dott.ssa Laura Zoppo nell'udienza pubblica del
giorno 8 aprile 2026 e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
1. Antonio Santaniello impugna i provvedimenti indicati in
epigrafe, con i quali il Comune di Baronissi ha negato il rilascio di
un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un
intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e
ricostruzione del fabbricato di proprieta' alla via Trinita' n. 20.
2. In punto di fatto il ricorrente espone di aver presentato in
data 29 luglio 2022 al Comune di Baronissi istanza (prot. n. 23944)
per il rilascio di un permesso di costruire finalizzato alla
realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante
demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprieta' alla via
Trinita' n. 20 con ampliamento volumetrico ai sensi dell'art. 5 della
della legge regionale della Campania n. 19/2009 (c.d. «Piano Casa»),
nel limite del 35% della volumetria esistente. Deduce che il
responsabile del settore urbanistica, con nota prot. n. 3159 del 1°
febbraio 2023, ha espresso «parere favorevole», invitando l'istante a
produrre ulteriore documentazione per il rilascio del titolo
edilizio, tra cui «la conformazione degli elaborati progettuali e/o
atto di assenso relativamente alla deroga delle distanze dai confini
e dai fabbricati limitrofi». Rappresenta di aver riscontrato tale
comunicazione con nota (prot. n. 9228) del 4 aprile 2024 chiarendo
l'assoluta infondatezza e illegittimita' di tale richiesta in quanto,
ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-ter, decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001, gli interventi di demolizione e
ricostruzione, anche con ampliamento volumetrico, sono consentiti nel
solo rispetto delle «distanze legittimamente preesistenti», senza
necessita' di alcun atto di assenso da parte dei confinanti.
Espone che, tuttavia, l'Ufficio tecnico comunale, col gravato
provvedimento (prot. n. 28805) del 14 ottobre 2025, ha respinto
definitivamente l'istanza deducendo:
presunta violazione delle norme sulle distanze previste dalla
strumentazione urbanistica locale (articoli 13 e 73 NTA del PUC), in
quanto l'intervento, qualificabile a dire del comune come «nuova
costruzione» per via dell'ampliamento fuori sagoma e dell'aumento di
altezza, dovrebbe rispettare le distanze ordinarie e non quelle
preesistenti;
pretesa violazione dell'art. 8 del decreto ministeriale n.
1444/1968, in quanto l'altezza del nuovo fabbricato (16,10 m)
supererebbe quella dell'edificio preesistente (11,20 m).
3. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
3.1 Con il primo motivo (rubricato: «Violazione di legge (art.
2-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; art. 5
della legge regionale della Campania n. 19/2009; art. 7 e 8 del
decreto ministeriale n. 1444/1968) - eccesso di potere (difetto
assoluto del presupposto - carenza di istruttoria - arbitrarieta' -
sviamento - perplessita' - difetto di motivazione)») deduce
l'illegittimita' del diniego in quanto fondato su un'interpretazione
della normativa in materia di distanze palesemente erronea e superata
dall'evoluzione legislativa. In particolare, afferma che, ai sensi
dell'art. 2-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 (introdotto dal decreto-legge n. 76/2020),
interventi straordinari di demo-ricostruzione anche con ampliamento
volumetrico, indipendentemente dalla qualificazione giuridica
(ristrutturazione edilizia o nuova costruzione), siano consentiti
anche fuori sagoma, con l'unico limite del rispetto delle distanze
preesistenti. Richiama a sostegno la circolare interministeriale del
2 dicembre 2020, la quale ha precisato che il citato art. 2-bis,
comma 1-ter, e' inteso a disciplinare proprio i casi di edifici che
non rispettano le norme sulle distanze vigenti e che gli «incentivi
volumetrici», quali quelli previsti dalle normative regionali sul
«Piano Casa», possono essere realizzati «anche fuori sagoma e con il
superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, purche' sia
sempre rispettata la distanza preesistente». Sostiene quindi che la
pretesa del comune di imporre il rispetto delle distanze previste dal
PUC per le nuove costruzioni, o in alternativa di ottenere un «atto
di assenso» dei confinanti, sia contra legem, poiche' la deroga alle
distanze correnti non e' una concessione del vicino, ma un diritto
potestativo attribuito al proprietario da una norma di rango primario
dello Stato.
3.2 Con il secondo motivo (rubricato: «Violazione di legge (art.
2-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; art. 5
della legge regionale della Campania n. 19/2009; art. 7 e 8 del
decreto ministeriale n. 1444/1968) - eccesso di potere (difetto
assoluto del presupposto - carenza di istruttoria - arbitrarieta' -
sviamento - perplessita' - difetto di motivazione)») il ricorrente
contesta la pretesa violazione della disciplina delle altezze
rilevando innanzitutto che i parametri del decreto ministeriale n.
1444/1968, per le altezze, sono nella specie rispettati in quanto il
progetto prevede una altezza massima di 16,10 m, uniformandosi a
quella di alcuni edifici circostanti, come previsto dallo stesso
decreto ministeriale n. 1444/1968 all'art. 8. In secondo luogo,
sostiene che il suddetto regime delle altezze del decreto
ministeriale n. 1444/1968, in ogni caso, non trova applicazione nella
vicenda controversa, sia perche' l'intervento di demo-ricostruzione
con ampliamento, per espressa previsione di legge, rientra nella
categoria della ristrutturazione edilizia e non in quella della nuova
costruzione, come erroneamente sostenuto dal comune, sia perche' il
gia' richiamato art. 2-bis, comma 1-ter, decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001 ha consentito espressamente che gli incentivi
volumetrici, indipendentemente dalla natura dell'intervento (nuova
costruzione o ristrutturazione edilizia) siano realizzati «anche
con... il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito».
Su tali basi, contesta l'affermazione del comune secondo cui tale
norma «non disciplinando per contro il limite massimo di altezza da
rispettare» lascerebbe applicabile il decreto ministeriale n.
1444/1968, ritenendo, per contro, che la disposizione in esame abbia
introdotto una deroga specifica e puntuale alla normativa generale,
inclusa quella contenuta nel decreto ministeriale n. 1444/1968.
3.3 Con il terzo motivo (rubricato: «Violazione di legge (Art.
2-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; art. 5
della legge regionale della Campania n. 19/2009; art. 7 e 8 decreto
ministeriale n. 1444/1968) - eccesso di potere (difetto assoluto del
presupposto - carenza di istruttoria - arbitrarieta' - sviamento -
perplessita' - difetto di motivazione)») il ricorrente deduce che il
Comune di Baronissi nel gravato diniego abbia confusamente agitato
dubbi sulla legittimita' costituzionale delle norme di proroga del
c.d. «Piano Casa regionale», il che sarebbe espressione di un'azione
amministrativa perplessa, contraddittoria e viziata, nonche' sintomo
di un grave sviamento, non potendo l'amministrazione disapplicare una
legge vigente e produttiva di effetti sulla base di un proprio
autonomo e soggettivo dubbio di costituzionalita'.
4. Si costituisce in giudizio il Comune di Baronissi eccependo
innanzitutto l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1,
della della legge regionale della Campania 28 dicembre 2009, n. 19
(da ultimo modificato dall'art. 28, comma 6, della legge regionale 28
dicembre 2021, n. 31), per violazione degli articoli 9 e 117, primo e
secondo comma, lettera s), della Costituzione, rispetto ai quali
costituiscono norme interposte la legge n. 14 del 2006, di
recepimento della Convenzione europea sul paesaggio, e gli articoli
135, 143 e 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con i
principi fondamentali statali in materia di Governo del territorio
stabiliti dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942, e del
principio di leale collaborazione. Chiede, quindi, di dichiarare il
ricorso inammissibile o, comunque, infondato.
5. Con ulteriori memorie le parti insistono nelle rispettive
difese.
6. Con ordinanza n. 38/2026 la Sezione respinge la domanda
cautelare presentata con il ricorso cosi' motivando:
«Considerato che, ad un sommario esame proprio della presente
fase di giudizio, non appaiono sussistere i requisiti necessari per
l'accoglimento della domanda cautelare avanzata da parte ricorrente;
Rilevato che, in particolare, il ricorso in esame non risulta
anzitutto assistito dal presupposto del periculum in mora, attesa la
natura del provvedimento impugnato;
Assorbita nel ravvisato difetto del primo requisito ogni
ulteriore valutazione afferente alla sussistenza dell'ulteriore
presupposto del fumus boni iuris».
7. In vista dell'udienza di trattazione del merito del ricorso
fissata per l'8 aprile 2026 le parti depositano memorie finali e
memorie di replica. La parte ricorrente insiste nelle censure
articolate nell'atto introduttivo del giudizio e contesta le opposte
censure di incostituzionalita'. Resiste il comune ribadendo la
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
8. La causa e' trattenuta in decisione all'udienza pubblica
dell'8 aprile 2026.
9. Il Collegio ritiene che la decisione della causa non possa
prescindere dalla previa decisione della Corte costituzionale in
merito alla compatibilita' con le norme costituzionali di cui agli
articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione della
norma di legge regionale che nella specie ha consentito la
presentazione della domanda di parte ricorrente respinta dal comune
con il provvedimento impugnato, ossia dell'art. 12, primo comma,
della legge regionale Campania 28 dicembre 2009, n. 19 («Misure
urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa»), come modificato dall'art. 28, comma
6, legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, che ha prorogato fino al
30 settembre 2022 il termine perentorio entro cui vanno presentate le
istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi per la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7
della medesima legge regionale.
10. Quanto alla rilevanza della questione, si osserva che
l'istanza prot. 23944, con la quale Antonio Santaniello ha chiesto
l'autorizzazione ad eseguire in variante opere di ristrutturazione
edilizia mediante demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 5
della legge regionale Campania n. 19/2009, e' stata presentata in
data 29 luglio 2022, beneficiando della proroga disposta a mezzo del
suddetto art. 12, comma 1. La questione e' quindi rilevante, posto
che dalla soluzione della stessa dipende l'esito del giudizio e
l'eventuale tutela dell'interesse del ricorrente (i.e. la
possibilita' di demolire e ricostruire in ampliamento alla luce della
normativa regionale). La norma censurata, nella specie, non e'
solamente applicabile al giudizio, ma anche decisiva per la soluzione
della controversia, non potendo la stessa essere decisa senza
l'applicazione della norma sospettata di incostituzionalita'. Invero,
e' proprio la proroga degli effetti della deroga a costituire la base
normativa dell'intervento edilizio in discussione, mentre in assenza
di detta proroga la possibilita' di demolire e ricostruire in
ampliamento non sarebbe altrimenti realizzabile in virtu' della
normativa regionale di settore. La soluzione della questione,
inoltre, assume carattere di priorita' logica rispetto all'esame di
tutti i motivi di ricorso, i quali presuppongono l'ammissibilita'
dell'istanza presentata e la sua tempestivita', proprio in
applicazione della norma censurata. In altri termini, ne' l'eventuale
fondatezza ne' l'eventuale infondatezza dei motivi stessi puo' in
alcun modo essere esaminata prescindendo dall'applicazione del detto
art. 12, comma 1.
10.1 In generale, sul requisito della rilevanza della questione
incidentale di legittimita' costituzionale, e' utile ricordare alcuni
principi gia' affermati dalla Corte costituzionale. Si e' detto, in
particolare, che l'applicabilita' della disposizione al giudizio
principale e' sufficiente a radicare la rilevanza della questione,
che non postula un sindacato piu' incisivo sul concreto pregiudizio
ai principi costituzionali coinvolti (v. sentenza n. 174/2016).
Ancora, si e' sostenuto, in virtu' del nesso di pregiudizialita' tra
il giudizio principale e il giudizio costituzionale, che la norma
censurata debba necessariamente essere applicata nel primo e che
l'eventuale illegittimita' della stessa incida sul procedimento
principale (cfr. sentenza n. 91/2013).
In tempi piu' risalenti si e' altresi' affermato che il vigente
sistema di giustizia costituzionale impone, ai fini di ammissibilita'
di una questione, che un'eventuale pronuncia di accoglimento sia in
grado di incidere sul processo principale e che, ai fini della
sussistenza della rilevanza, e' sufficiente che dall'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale della disposizione
impugnata derivi un cambiamento del quadro normativo assunto dal
giudice rimettente (v. rispettivamente sentenza n. 184/2006 e
390/1996). In applicazione dei richiamati principi, alla luce della
giurisprudenza costituzionale, la questione all'esame si manifesta
certamente rilevante.
11. Deve poi escludersi in radice qualsiasi possibilita' di
interpretazione adeguatrice della norma in discorso. L'art. 12, comma
1, legge regionale Campania n. 19/2009, come modificato dall'art. 28,
comma 6, legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31, testualmente
recita: «Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi,
segnalazione certificata di inizio attivita' o permesso di costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis e 7
devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre
2022». La norma, nel fissare un (rinnovato) limite temporale alla
possibilita' di avvalersi della disciplina derogatoria in materia di
interventi straordinari, e' insuscettibile di interpretazione
costituzionalmente orientata, posto che l'unica possibilita' di
ricondurre la disposizione a conformita' con i precetti
costituzionali sopra indicati si risolverebbe in una inammissibile
disapplicazione del termine stesso. In definitiva, per la natura
vincolata del meccanismo di proroga, non e' possibile nessuna altra
interpretazione, se non quella che conduce alla censura della norma
stessa.
12. A questo punto e' necessario procedere alla verifica della
non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', che
nella specie appare certamente sussistente.
12.1 La Corte costituzionale ha gia' dichiarato
l'incostituzionalita' di analoga normativa regionale recante la
proroga del termine per la presentazione delle istanze per la
realizzazione di interventi straordinari di trasformazione edilizia.
In particolare, si legge nella sentenza 14 febbraio 2023, n. 19:
«Le questioni sono fondate.
La disposizione regionale impugnata consente un'ulteriore
proroga (come si e' visto, la settima nell'arco di undici anni) del
termine per la presentazione delle istanze per la realizzazione degli
interventi di trasformazione edilizia previsti dalla legge regionale
Calabria n. 21 del 2010. In attuazione dell'intesa sottoscritta il 1°
aprile 2009, questo provvedimento legislativo ha infatti disciplinato
"interventi di 'razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente',
di 'riqualificazione di aree urbane degradate', di 'sostituzione
edilizia', di 'ampliamento' e di 'demolizione e ricostruzione' di
edifici esistenti", finalizzati "al rilancio dell'economia mediante
il sostegno all'attivita' edilizia [...]" (art. 1).
Sin dal titolo della legge regionale Calabria n. 21 del 2010,
lo stesso legislatore calabrese aveva qualificato come
"straordinarie" le misure adottate per fare fronte a tali esigenze.
Viceversa, con il differimento del termine di cui all'art. 6, comma
12, della stessa legge regionale Calabria n. 21 del 2010 sono state
ripetutamente ampliate le possibilita' di realizzare interventi
edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del territorio.
Attraverso la prolungata successione delle proroghe, il legislatore
calabrese ha in effetti stabilizzato irragionevolmente una disciplina
di carattere derogatorio, introdotta nel 2010 per fare fronte a
esigenze di carattere temporaneo.
Con sentenza n. 219 del 2021, questa Corte ha gia' dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del precedente differimento del
medesimo termine stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera b), della
legge regionale Calabria n. 10 del 2020. In questa pronuncia, si e'
affermato che "[n]el consentire i richiamati interventi edilizi in
deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per
effetto delle reiterate proroghe [...], le citate previsioni
finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse
componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e
ambientale, in violazione dell'art. 9 della Costituzione. Tale
lesione e' resa piu' evidente dalla circostanza che, in questo lungo
lasso di tempo, non si e' ancora proceduto all'approvazione del piano
paesaggistico regionale".
Le medesime considerazioni si attagliano alla disposizione
impugnata nel presente giudizio. Anche in questo caso, la reiterata e
potenzialmente indefinita successione delle proroghe di una
disciplina di carattere derogatorio delle trasformazioni edilizie si
pone in conflitto con la necessita' di un'organica pianificazione,
che e' funzionale all'ordinato sviluppo del territorio e alle
connesse e fondamentali esigenze di conservazione e promozione del
paesaggio e dell'ambiente, presidiate dagli articoli 9 e 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
La giurisprudenza costituzionale piu' recente ha ribadito che
"reiterate proroghe di una disciplina eccezionale e transitoria,
volta ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di
consentire interventi edilizi di carattere straordinario, possono
compromettere l'imprescindibile visione di sintesi, necessaria a
ricondurre ad un assetto coerente i molteplici interessi che
afferiscono al governo del territorio ed intersecano allo stesso
tempo l'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art.
117, secondo comma, lettera s, della Costituzione)" (sentenza n. 229
del 2022).
Una tale violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, che puo' sussistere indipendentemente
dal fatto che sia stato adottato un piano paesaggistico co-deciso tra
Stato e regione (sentenze n. 229 e n. 24 del 2022), si manifesta con
maggiore evidenza con riguardo ad una regione, come la Calabria, che
ha interrotto il percorso avviato per l'elaborazione congiunta del
PPR e ne e' tuttora sprovvista.
In definitiva, dunque, l'ulteriore proroga per l'anno 2022
del termine per la presentazione delle istanze per realizzare gli
interventi previsti dalla legge regionale Calabria n. 21 del 2010
riconferma la lesione dei principi presidiati dai parametri
costituzionali evocati, gia' accertata dalla sentenza n. 219 del 2021
in riferimento alla proroga per l'anno 2021».
12.2 I principi affermati nella citata decisione, cosi' come
nelle precedenti sentenze ivi richiamate, sono evidentemente
applicabili anche alla questione in esame.
Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 19/2009,
sopra riportato nella formulazione attualmente vigente, e' stato
reiteratamente modificato (dall'art. 1, comma 1, lettera ooo), legge
regionale 5 gennaio 2011, n. 1; dall'art. 2, legge regionale 6 luglio
2012, n. 17; dall'art. 1, comma 1, legge regionale 24 dicembre 2012,
n. 40; dall'art. 1, comma 1, legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2;
dall'art. 2, comma 2, lettera f), legge regionale 2 agosto 2018, n.
26; dall'art. 1, comma 62, legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27;
dall'art. 30, comma 1, legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38), e
nel testo precedente recitava: «Le istanze finalizzate ad ottenere i
titoli abilitativi, denuncia inizio attivita' o permesso a costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la
realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e
8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di
modifica».
La novella recata dall'art. 28, comma 6, legge regionale 28
dicembre 2021, n. 31, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (ai sensi di
quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, della medesima legge), e'
dunque solo l'ultima di una serie di proroghe che hanno riguardato il
termine per la presentazione di istanze volte ad ottenere i titoli
necessari alla realizzazione di interventi dallo stesso legislatore
regionale qualificati come straordinari (v. art. 4 «Interventi
straordinari di ampliamento»; art. 5 «Interventi straordinari di
demolizione e ricostruzione»).
Anche in questo caso, quindi, con il differimento del termine
sono state di volta in volta ampliate le possibilita' di realizzare
interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica del
territorio, con il che il legislatore campano ha finito per
stabilizzare irragionevolmente una disciplina di carattere temporaneo
e derogatorio.
Viene quindi integrata sia la violazione dell'art. 9 della
Costituzione, atteso che rendere di fatto ordinari interventi che
devono invece rimanere eccezionali va a danneggiare il territorio
nelle sue fondamentali componenti paesaggistiche e ambientali, sia la
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, in quanto risulta compromessa l'esigenza di omogenea e
coerente pianificazione e gestione che sta alla base
dell'attribuzione alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato
della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
13. In conclusione, l'applicazione della norma censurata consente
la realizzazione ordinaria di interventi che invece risultano
ammissibili solo in via eccezionale, con conseguente violazione dei
richiamati parametri di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera
s), della Costituzione,
Pertanto, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno
trasmessi alla Corte costituzionale in quanto risulta rilevante e non
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.
12, primo comma, della legge regionale Campania 28 dicembre 2009, n.
19 («Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa») per
violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, secondo quanto specificato in precedenza.
14. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e sulle spese
resta riservata alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione
staccata di Salerno (Sezione seconda), non definitivamente
pronunciando:
a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma,
della legge regionale Campania 28 dicembre 2009, n. 19 («Misure
urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del
patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la
semplificazione amministrativa») per violazione degli articoli 9 e
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
b) dispone la sospensione del presente giudizio;
c) ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale;
d) ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della giunta regionale della Campania e comunicata al Presidente del
consiglio regionale della Campania;
e) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore
statuizione.
Cosi' deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente;
Laura Zoppo, primo referendario, estensore;
Roberto Ferrari, referendario.
Il Presidente: Durante
L'estensore: Zoppo