Reg. ord. n. 71 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19
Ordinanza del Corte d'appello di Milano del 08/04/2026
Tra: R.C.
Oggetto:
Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della incongrua asimmetria tra accusa e difesa – Ingiustificato differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati emesse nel corso o all’esito del dibattimento - Pregiudizio degli interessi della collettività rappresentati e difesi dal pubblico ministero – Lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale – Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione della presenza di delitti di spiccata gravità nell’elenco dei reati indicati nel secondo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. – Violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Norme impugnate:
legge del 09/08/2024 Num. 114 Art. 2 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 112
Testo dell'ordinanza
N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2026
Ordinanza dell'8 aprile 2026 della Corte d'appello di Milano nel
procedimento penale a carico di R. C. e W. Z..
Processo penale - Casi di appello - Previsione che il pubblico
ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento
per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).
(GU n. 19 del 13-05-2026)
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV Penale
Composta da.
dott. Vincenzo Tutinelli Presidente
dott. Manuela Cannavale Consigliere
dott. Emanuela Corbetta Consigliere
Nel procedimento nei confronti di:
C. R. nato nella ... il...
Z. W. nata nello ... (...)
difesi entrambi di fiducia dall'avv. Thomas Gianella del foro di
Modena
IMPUTATI
C.
A) del reato previsto e punito dagli arti. 61 n. 7, 640 c.p.,
perche', con artifici e raggiri, inducendo in errore ... in ordine
all'effettivo importo di una vincita conseguita con un tagliando
«gratta e vinci», procurava a se' o ad altri un ingiusto profitto
consistente nel possesso del tagliando, corrispondente a una vincita
pari a euro 80,100,00 (al netto, delle imposte).
Artifizi e raggiri, consistiti nelle seguenti condotte:
dapprima, in qualita' di preposto presso il bar tabacchi
denominato «...» vendeva a ... un tagliando «gratta e vinci» della
lotteria ... parte del pacco n. ... al costo di euro 10,00;
successivamente riceveva il medesimo tagliando in visione da
... ; il quale gli comunicava di avere consegnato una vincita
superiore ai 10.000,00 euro;
chiedeva alla p.o. di fornirgli carta d'identita', codice
fiscale e codice IBAN per la riscossione della vincita;
mostrava a ... banconote per un importo complessivo di euro
10.000,00 - affermando che tale fosse, in realta', l'importo vinto -,
consegnandogli il minore importo di euro 7.800,00 e dichiarando di
dover trattenere l'importo di euro 2.200,00 a titolo di imposte da
versare allo Stato;
respingeva le rimostranze di... in ordine all'importo della
vincita, rappresentando, anche la possibilita' di «passare dei guai»
in caso di intervento delle Forze dell'Ordine.
Con l'aggravante di aver cagionato alla p.o. un danno di ingente
entita'.
In ... , in data ...
Z.W.
B) del reato previsto e punito dall'art. 648 c.p., perche', al
fine di trarne profitto, riceveva da C. R. un tagliando gratta e
vinci" della lotteria ... parte del pacco n. ... corrispondente ad
una vincita di euro 100.000,00 - provento del delitto di truffa
aggravata in danno di ... e lo presentava all'incasso mediante
bonifico sul c/c IBAN ...
dell'Istituto bancario ... a se' intestato.
In ... in data anteriore e prossima al ... premesso che
all'udienza del 24 gennaio 2025 il G.O.P presso il Tribunale di
Milano, all'esito del dibattimento, ha assolto gli imputati dal reato
loro rispettivamente ascritto perche' il fatto non sussiste,
ritenendo non provato il reato ex art. 640 codice penale sub A), con
conseguente insussistenza di quello sub B);
che avverso la sentenza hanno interposto appello la parte civile
e il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano;
che, con memoria depositata il 23 giugno 2025 il difensore aveva
chiesto, tra l'altro, una declaratoria dell'inammissibilita'
dell'appello del pubblico ministero ex articoli 593, 593-bis c.p.p.;
Osserva e rileva
§.1. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
La questione di costituzionalita' e' rilevante nel giudizio a
quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe la rivalutazione,
anche sotto il profilo penalistico, del quadro probatorio emerso nel
corso del processo di primo grado, altrimenti destinato
esclusivamente al vaglio della sussistenza della lesione di diritti
di natura civile conseguenti alle condotte degli imputati.
§. 2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale
2.1. Non appaiono manifestamente infondati i dubbi di
compatibilita' dell'art. 593, comma 2, codice di procedura penale,
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9
agosto 2024, n. 114, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza,
entrambi previsti dall'art. 3 della Costituzione.
Quanto al principio di eguaglianza, si osserva che consentire
all'imputato di proporre appello nei confronti delle sentenze di
condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di
appellare contro le sentenze di proscioglimento significherebbe porre
il primo in una posizione di evidente favore nei confronti degli
altri componenti la collettivita'; questi ultimi vedrebbero
fortemente limitato, in tal modo, il diritto-dovere del pubblico
ministero di esercitare l'azione penale, che tutela i loro interessi.
A cio' si aggiunga che la disposizione in esame accorda al
pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore rispetto alle
altre parti processuali, tenuto conto che all'imputato e' concesso il
potere di appellare anche le sentenze di proscioglimento - nei limiti
di cui all'art. 593 comma 2 c.p.p - e che la parte civile conserva il
medesimo potere, ancorche' ai soli effetti civili, in base ali'art.
576 codice di procedura penale.
La disposizione in scrutinio si prospetta altresi' in contrasto
con principio di ragionevolezza.
Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale- se pure il potere impugnazione del pubblico
ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell'obbligo di
esercizio dell'azione penale - un'asimmetria tra accusa e difesa, su
tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parita' delle
parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto
ad esigenze di tutela di interessi di rilievo costituzionale. Al
riguardo, codesta Corte ha ritenuto costituzionalmente legittime le
disposizioni che non consentono al pubblico ministero di proporre
appello, sia in via principale che in via incidentale, avverso le
sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato
(artt. 443, comma 3, e 595 codice di procedura penale), valorizzando,
a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo,
ma ha sancito l'incostituzionalita' dell'art. 593 codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
46, che aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2 del medesimo codice, in caso di
decisivita' della nuova prova, rilevando come la disposizione allora
censurata avesse, tra l'altro, determinato una intrinseca incoerenza
del sistema, atteso che, per effetto di detta norma, mentre il
pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado sarebbe
rimasto privo del potere di proporre appello, detto potere sarebbe
stato invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di
soccombenza solo parziale, sia in senso «qualitativo» (sentenza di
condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di
circostanze aggravanti), sia anche in senso meramente «quantitativo»
(sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua).
Ebbene, la novella oggi in scrutinio ripristina
quell'incongruenza che codesta Corte ha ritenuto costituzionalmente
illegittima con la sentenza 24 gennaio 2007, n. 26, giacche' nel
vigore dell'attuale disciplina al pubblico ministero e' interdetto
l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, in relazione alle
quali e' totalmente soccombente, e non avverso quelle che escludano
talune circostanze aggravanti ovvero irroghino una pena inferiore a
quella richiesta, implicanti una soccombenza soltanto parziale.
La violazione del principio di uguaglianza si profila altresi' in
considerazione del fatto che non appare giustificato il differente
regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un
reato a citazione diretta a giudizio emesse all'esito dell'udienza
predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter codice di procedura
penale, e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di
reati, emesse nel corso o all'esito del dibattimento: invero, se per
le prime l'appello del pubblico ministero e' ancora consentito
dall'art. 554-quater codice di procedura penale, che non e' stato
modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, per le seconde lo
stesso e' precluso dal novellato art. 593 comma 2 codice di procedura
penale
2.2. La questione di legittimita' costituzionale non appare
manifestamente infondata neppure con riferimento al contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, non consentendo alla collettivita', i
cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di
tutelare adeguatamente i propri diritti, anche quando il
proscioglimento risulti determinato da un errore nella ricostruzione
del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche.
2.3. Non e' manifestamente infondato neppure l'ipotizzato
contrasto tra la novella in esame e l'art. 111 della Costituzione,
nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' davanti ad un
giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non
permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalita' e
poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.
Non ignora questa Corte il consolidato indirizzo della
giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il principio di
parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita'
tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato, potendo una disparita' di trattamento «risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione
allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165
del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Senonche', la stessa Corte costituzionale, pur avendo chiarito
che le fisiologiche differenze che connotano le posizioni, da un
lato, del pubblico ministero (organo pubblico che agisce
nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi), e,
dall'altro, dell'imputato (soggetto privato che difende i propri
diritti fondamentali), impediscono di ritenere che il principio di
parita' debba indefettibilmente tradursi in un'assoluta simmetria di
poteri e facolta', ha anche stabilito che alterazioni di tale
simmetria tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella
privata- sono invece compatibili con il principio di parita', ma alla
duplice condizione che trovino «un'adeguata ratio giustificatrice nel
ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di
funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in
vista del completo sviluppo di finalita' esse pure costituzionalmente
rilevanti, e che risultino comunque contenute entro i limiti della
ragionevolezza» (Corte cost. sentenza 24 gennaio 2007, n. 26).
In particolare, nello scrutinare le questioni di legittimita'
sollevate con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, la
Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con il principio di
parita' delle parti la norma che escludeva l'appello del pubblico
ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di
giudizio abbreviato, reputandola razionalmente giustificabile alla
luce dell'obiettivo di una rapida definizione del processo, siccome
fondato sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la
limitazione all'impugnazione (ordinanze Corte costituzionale n. 46
del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Ben diversa e' la situazione oggetto dello scrutinio di
costituzionalita' che si sollecita con la presente ordinanza di
rimessione, atteso che la limitazione dei poteri di impugnazione del
pubblico ministero, sancita in rapporto al giudizio ordinario, si
presenta come del tutto unilaterale, priva cioe' di qualsivoglia
contropartita in particolari modalita' di svolgimento del processo:
invero, a differenza dell'ipotesi gia' esaminata in relazione al rito
abbreviato, caratterizzata dall'accettazione dell'imputato di essere
giudicato in base alle risultanze degli atti di indagini svolte dal
pubblico ministero, cosi' comprimendo i tempi processuali, la
limitazione oggi in esame e' sancita in rapporto al giudizio
ordinario, nel quale l'accertamento e' compiuto nel contraddittorio
tra le parti.
Ne' i profili di costituzionalita' possono ritenersi
manifestamente infondati in ragione del fatto che la limitazione
all'impugnazione e' stata prevista soltanto in relazione ai reati a
citazione diretta a giudizio e non e', dunque, generalizzata.
Neppure tale previsione si profila ragionevole, in considerazione
dell'ampliamento operato dall'art. 32, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo IO ottobre 2022 n. 150 (c.d. «Riforma Cartabia»)
dell'elenco dei reati indicati dal secondo comma dell'art. 550 codice
di procedura penale, che ha determinato la procedibilita' a citazione
diretta di delitti di spiccata gravita', puniti con la reclusione
sino a sei anni, tra i quali - soltanto a titolo di esempio - la
falsa testimonianza, l'intralcio alla giustizia, l'evasione
aggravata, le lesioni personali stradali gravi o gravissime, la
truffa aggravata e le frodi assicurative, il furto in abitazione:
considerata la gravita' di tali reati, non pare che
l'inappellabilita' da parte del pubblico ministero sia correlata alla
minore rilevanza del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale
alla quale si riferisce.
A cio' si aggiunga che, contemporaneamente, il legislatore
delegato, allo scopo di evitare la celebrazione di dibattimenti
inutili e di consentire una piu' efficiente organizzazione della fase
dibattimentale, ha istituzionalizzato, con l'introduzione dell'art.
554-bis codice di procedura penale, un'udienza di prima comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta per fare un vaglio
sulla corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, del
criterio sotteso alla decisione di esercitare direttamente l'azione
penale nei confronti dell'imputato, tenuta da un giudice
predibattimentale - magistrato-persona fisica del settore penale
diverso da quello cui e' assegnato tabellarmente il giudizio
dibattimentale - chiamato ad operare una preliminare valutazione del
compendio accusatorio in funzione di filtro contro le imputazioni
«azzardate», con conseguente proscioglimento dell'imputato in caso di
ritenuta assenza ab origine di elementi probatori a sostegno di una
ragionevole previsione di condanna.
Tale previsione tende a costituire, al netto delle scelte di riti
speciali, una progressione processuale omogenea per i reati a
citazione diretta a giudizio (esercizio dell'azione penale - udienza
di comparizione predibattimentale - dibattimento) e per i reati per i
quali permane l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare
(esercizio dell'azione penale - udienza preliminare - dibattimento),
che tuttavia trova- a giudizio di quest'Ufficio - un'irragionevole
differenziazione nella fase delle impugnazioni: se, invero, la
sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza
preliminare ai sensi dell'art. 425 codice di procedura penale e la
sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza
predibattimentale ai sensi dell'art. 554-bis codice di procedura
penale sono ancora appellabili dal pubblico ministro rispettivamente
in ragione di quanto previsto dall'art. 428 e dall'art. 554-quater
codice di procedura penale, la sentenza dibattimentale di non doversi
procedere puo' essere appellata dal pubblico ministero soltanto se si
proceda per un reato per cui e' stata celebrata l'udienza preliminare
e non gia' per quello in cui sia stata celebrata l'udienza
predibattimentale ex art. 554-bis codice di procedura penale,
nonostante il parametro di giudizio sia in entrambi i casi il
medesimo.
Ne' i profili di incostituzionalita' possono reputarsi
manifestamente infondati in ragione di una presunta maggiore
semplicita' di accertamento processuale dei reati procedibili ex art.
550 codice di procedura penale; invero, non pare che i reati in esame
si caratterizzino per alcuna maggiore evidenza probatoria: basti
pensare a talune fattispecie penai - tributarie, a quelle in materia
di infortuni sul lavoro o, ancora, a quelle di natura ambientale che
tutelano interessi diffusi e diritti anche di rango costituzionale.
Inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in esame merita di
essere vagliata anche alla luce di quanto sancito dalla Corte
costituzionale con riferimento all'art. 36 decreto legislativo n.
274/2000. La Corte costituzionale, pur escludendo l'illegittimita' di
tale previsione nella parte in cui nega la legittimazione del
pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento
pronunciate dal giudice di pace, ha motivato la propria decisione in
ragione della limitazione della previsione a «un circoscritto gruppo
di figure criminose di minore gravita' e di ridotto allarme sociale:
figure espressive, in buona parte, di conflitti a carattere
interpersonale e per le quali e' comunque esclusa l'applicabilita' di
pene detentive» (Cfr. Corte costituzionale, 25 luglio 2008, n. 298).
Tale argomento non pare estensibile ai reati a citazione diretta
davanti al tribunale in composizione monocratica, i quali - lungi dal
costituire reati bagatellari, espressivi per lo piu' di una
microconflittualita' interindividuale - non sono affatto equiparabili
ai reati devoluti alla competenza di un giudice non togato, che
nemmeno puo' irrogare pene detentive.
Infine, i profili di illegittimita' costituzionale non appaiono
manifestamente infondati con riferimento al rischio che la
restrizione all'impugnazione del pubblico ministero finisca per
alterare quella «proporzionalita'» che la Corte costituzionale reputa
doverosa affinche' non si produca una asimmetria patologica tra le
parti processuali: nel giudizio dibattimentale - caratterizzato per
il pieno contraddittorio nella formazione della prova - non si
rinvengono asimmetrie tra le parti tali da giustificare, anche quanto
al suo epilogo, una limitazione del potere di iniziativa del pubblico
ministero rispetto a quello dell'imputato.
In conclusione, non pare manifestamente infondato ritenere che la
soluzione normativa oggi in esame non sia sorretta da una ragionevole
giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalita'
indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 Cost., l.l. cost. 1/1948 e 23 ss. legge n.
87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente
infondata, solleva questione di legittimita' costituzionale in
relazione all'art. 593, comma 2, codice di procedura penale, come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto
2024, n. 114 per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.;
Sospende il giudizio in corso ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
Manda la cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Milano, 8 aprile 2026
Il Presidente: Tutinelli
I Consiglieri: Cannavale-Corbetta