Reg. ord. n. 71 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19

Ordinanza del Corte d'appello di Milano  del 08/04/2026

Tra: R.C.



Oggetto:

Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della incongrua asimmetria tra accusa e difesa – Ingiustificato differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.  e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati emesse nel corso o all’esito del dibattimento - Pregiudizio degli interessi della collettività rappresentati e difesi dal pubblico ministero – Lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale – Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione della presenza di delitti di spiccata gravità nell’elenco dei reati indicati nel secondo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. – Violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 593  Co. 2 come sostituito dall'art.
legge  del 09/08/2024  Num. 114  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 112 



Testo dell'ordinanza

                        N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2026

Ordinanza dell'8 aprile 2026 della  Corte  d'appello  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di R. C. e W. Z.. 
 
Processo penale - Casi  di  appello  -  Previsione  che  il  pubblico
  ministero non puo' appellare contro le sentenze di  proscioglimento
  per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 
- Codice di procedura penale, art.  593,  comma  2,  come  sostituito
  dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114
  (Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di  procedura  penale,
  all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare). 


(GU n. 19 del 13-05-2026)

 
                     LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                          Sezione IV Penale 
 
    Composta da. 
      dott. Vincenzo Tutinelli Presidente 
      dott. Manuela Cannavale Consigliere 
      dott. Emanuela Corbetta Consigliere 
    Nel procedimento nei confronti di: 
      C. R. nato nella ... il... 
      Z. W. nata nello ... (...) 
    difesi entrambi di fiducia dall'avv. Thomas Gianella del foro  di
Modena 
 
                              IMPUTATI 
 
    C. 
    A) del reato previsto e punito dagli arti. 61  n.  7,  640  c.p.,
perche', con artifici e raggiri, inducendo in errore  ...  in  ordine
all'effettivo importo di una  vincita  conseguita  con  un  tagliando
«gratta e vinci», procurava a se' o ad  altri  un  ingiusto  profitto
consistente nel possesso del tagliando, corrispondente a una  vincita
pari a euro 80,100,00 (al netto, delle imposte). 
    Artifizi e raggiri, consistiti nelle seguenti condotte: 
      dapprima, in  qualita'  di  preposto  presso  il  bar  tabacchi
denominato «...» vendeva a ... un tagliando «gratta  e  vinci»  della
lotteria ... parte del pacco n. ... al costo di euro 10,00; 
      successivamente riceveva il medesimo tagliando  in  visione  da
... ; il  quale  gli  comunicava  di  avere  consegnato  una  vincita
superiore ai 10.000,00 euro; 
      chiedeva alla  p.o.  di  fornirgli  carta  d'identita',  codice
fiscale e codice IBAN per la riscossione della vincita; 
      mostrava a ... banconote per un  importo  complessivo  di  euro
10.000,00 - affermando che tale fosse, in realta', l'importo vinto -,
consegnandogli il minore importo di euro 7.800,00  e  dichiarando  di
dover trattenere l'importo di euro 2.200,00 a titolo  di  imposte  da
versare allo Stato; 
      respingeva le rimostranze di...  in  ordine  all'importo  della
vincita, rappresentando, anche la possibilita' di «passare dei  guai»
in caso di intervento delle Forze dell'Ordine. 
    Con l'aggravante di aver cagionato alla p.o. un danno di  ingente
entita'. 
      In ... , in data ... 
      Z.W. 
    B) del reato previsto e punito dall'art. 648  c.p.,  perche',  al
fine di trarne profitto, riceveva da C.  R.  un  tagliando  gratta  e
vinci" della lotteria ... parte del pacco n.  ...  corrispondente  ad
una vincita di euro 100.000,00  -  provento  del  delitto  di  truffa
aggravata in danno  di  ...  e  lo  presentava  all'incasso  mediante
bonifico sul c/c IBAN ... 
    dell'Istituto bancario ... a se' intestato. 
    In  ...  in  data  anteriore  e  prossima  al  ...  premesso  che
all'udienza del 24 gennaio 2025  il  G.O.P  presso  il  Tribunale  di
Milano, all'esito del dibattimento, ha assolto gli imputati dal reato
loro  rispettivamente  ascritto  perche'  il  fatto   non   sussiste,
ritenendo non provato il reato ex art. 640 codice penale sub A),  con
conseguente insussistenza di quello sub B); 
    che avverso la sentenza hanno interposto appello la parte  civile
e il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano; 
    che, con memoria depositata il 23 giugno 2025 il difensore  aveva
chiesto,  tra   l'altro,   una   declaratoria   dell'inammissibilita'
dell'appello del pubblico ministero ex articoli 593, 593-bis c.p.p.; 
 
                          Osserva e rileva 
 
    §.1. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    La questione di costituzionalita' e'  rilevante  nel  giudizio  a
quo, in quanto il suo accoglimento  consentirebbe  la  rivalutazione,
anche sotto il profilo penalistico, del quadro probatorio emerso  nel
corso   del   processo   di   primo   grado,   altrimenti   destinato
esclusivamente al vaglio della sussistenza della lesione  di  diritti
di natura civile conseguenti alle condotte degli imputati. 
    §. 2. Non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale 
    2.1.  Non  appaiono   manifestamente   infondati   i   dubbi   di
compatibilita' dell'art. 593, comma 2, codice  di  procedura  penale,
come sostituito dall'art. 2, comma  1,  lettera  p),  della  legge  9
agosto 2024, n. 114, con i principi di uguaglianza e  ragionevolezza,
entrambi previsti dall'art. 3 della Costituzione. 
    Quanto al principio di eguaglianza,  si  osserva  che  consentire
all'imputato di proporre appello  nei  confronti  delle  sentenze  di
condanna senza concedere al pubblico ministero lo speculare potere di
appellare contro le sentenze di proscioglimento significherebbe porre
il primo in una posizione di  evidente  favore  nei  confronti  degli
altri  componenti  la   collettivita';   questi   ultimi   vedrebbero
fortemente limitato, in tal  modo,  il  diritto-dovere  del  pubblico
ministero di esercitare l'azione penale, che tutela i loro interessi. 
    A cio' si aggiunga  che  la  disposizione  in  esame  accorda  al
pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore rispetto alle
altre parti processuali, tenuto conto che all'imputato e' concesso il
potere di appellare anche le sentenze di proscioglimento - nei limiti
di cui all'art. 593 comma 2 c.p.p - e che la parte civile conserva il
medesimo potere, ancorche' ai soli effetti civili, in  base  ali'art.
576 codice di procedura penale. 
    La disposizione in scrutinio si prospetta altresi'  in  contrasto
con principio di ragionevolezza. 
    Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale- se pure il  potere  impugnazione  del  pubblico
ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dell'obbligo  di
esercizio dell'azione penale - un'asimmetria tra accusa e difesa,  su
tale versante, sarebbe compatibile con il principio di parita'  delle
parti solo ove contenuta nei limiti della ragionevolezza, in rapporto
ad esigenze di tutela di  interessi  di  rilievo  costituzionale.  Al
riguardo, codesta Corte ha ritenuto costituzionalmente  legittime  le
disposizioni che non consentono al  pubblico  ministero  di  proporre
appello, sia in via principale che in  via  incidentale,  avverso  le
sentenze di condanna pronunciate a  seguito  di  giudizio  abbreviato
(artt. 443, comma 3, e 595 codice di procedura penale), valorizzando,
a tal fine, le peculiari caratteristiche di detto  rito  alternativo,
ma ha sancito l'incostituzionalita' dell'art. 593 codice di procedura
penale, come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006,  n.
46, che aveva escluso che il  pubblico  ministero  potesse  appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2  del  medesimo  codice,  in  caso  di
decisivita' della nuova prova, rilevando come la disposizione  allora
censurata avesse, tra l'altro, determinato una intrinseca  incoerenza
del sistema, atteso che,  per  effetto  di  detta  norma,  mentre  il
pubblico ministero totalmente  soccombente  in  primo  grado  sarebbe
rimasto privo del potere di proporre appello,  detto  potere  sarebbe
stato  invece  conservato  dall'organo  dell'accusa   nel   caso   di
soccombenza solo parziale, sia in senso  «qualitativo»  (sentenza  di
condanna con mutamento del titolo  del  reato  o  con  esclusione  di
circostanze aggravanti), sia anche in senso meramente  «quantitativo»
(sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua). 
    Ebbene,    la    novella    oggi    in    scrutinio    ripristina
quell'incongruenza che codesta Corte ha  ritenuto  costituzionalmente
illegittima con la sentenza 24 gennaio  2007,  n.  26,  giacche'  nel
vigore dell'attuale disciplina al pubblico  ministero  e'  interdetto
l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, in  relazione  alle
quali e' totalmente soccombente, e non avverso quelle  che  escludano
talune circostanze aggravanti ovvero irroghino una pena  inferiore  a
quella richiesta, implicanti una soccombenza soltanto parziale. 
    La violazione del principio di uguaglianza si profila altresi' in
considerazione del fatto che non appare  giustificato  il  differente
regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento  da  un
reato a citazione diretta a giudizio  emesse  all'esito  dell'udienza
predibattimentale ai sensi  dell'art.  554-ter  codice  di  procedura
penale, e quelle  di  proscioglimento  dalla  medesima  categoria  di
reati, emesse nel corso o all'esito del dibattimento: invero, se  per
le prime  l'appello  del  pubblico  ministero  e'  ancora  consentito
dall'art. 554-quater codice di procedura penale,  che  non  e'  stato
modificato dalla legge 9 agosto 2024,  n.  114,  per  le  seconde  lo
stesso e' precluso dal novellato art. 593 comma 2 codice di procedura
penale 
    2.2. La  questione  di  legittimita'  costituzionale  non  appare
manifestamente infondata neppure con  riferimento  al  contrasto  con
l'art. 24 della Costituzione, non consentendo alla  collettivita',  i
cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero,  di
tutelare  adeguatamente   i   propri   diritti,   anche   quando   il
proscioglimento risulti determinato da un errore nella  ricostruzione
del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche. 
    2.3.  Non  e'  manifestamente  infondato   neppure   l'ipotizzato
contrasto tra la novella in esame e l'art.  111  della  Costituzione,
nella  parte  in  cui  impone  che  ogni  processo  si  svolga   «nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' davanti ad  un
giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non
permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalita' e
poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. 
    Non  ignora  questa  Corte   il   consolidato   indirizzo   della
giurisprudenza costituzionale,  secondo  il  quale  il  principio  di
parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente  l'identita'
tra  i  poteri  processuali   del   pubblico   ministero   e   quelli
dell'imputato,  potendo  una  disparita'  di  trattamento  «risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza,  sia  dalla  peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero,  sia  dalla  funzione
allo  stesso  affidata,  sia  da  esigenze  connesse  alla   corretta
amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del  2004,  n.  165
del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). 
    Senonche', la stessa Corte costituzionale,  pur  avendo  chiarito
che le fisiologiche differenze che  connotano  le  posizioni,  da  un
lato,  del   pubblico   ministero   (organo   pubblico   che   agisce
nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi  collettivi),  e,
dall'altro, dell'imputato (soggetto  privato  che  difende  i  propri
diritti fondamentali), impediscono di ritenere che  il  principio  di
parita' debba indefettibilmente tradursi in un'assoluta simmetria  di
poteri e  facolta',  ha  anche  stabilito  che  alterazioni  di  tale
simmetria tanto a  vantaggio  della  parte  pubblica  che  di  quella
privata- sono invece compatibili con il principio di parita', ma alla
duplice condizione che trovino «un'adeguata ratio giustificatrice nel
ruolo istituzionale del pubblico ministero,  ovvero  in  esigenze  di
funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale,  anche  in
vista del completo sviluppo di finalita' esse pure costituzionalmente
rilevanti, e che risultino comunque contenute entro  i  limiti  della
ragionevolezza» (Corte cost. sentenza 24 gennaio 2007, n. 26). 
    In particolare, nello scrutinare  le  questioni  di  legittimita'
sollevate con riferimento  alla  disciplina  delle  impugnazioni,  la
Corte costituzionale ha ritenuto  compatibile  con  il  principio  di
parita' delle parti la norma che  escludeva  l'appello  del  pubblico
ministero avverso  le  sentenze  di  condanna  emesse  a  seguito  di
giudizio abbreviato, reputandola  razionalmente  giustificabile  alla
luce dell'obiettivo di una rapida definizione del  processo,  siccome
fondato sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce  la
limitazione all'impugnazione (ordinanze Corte  costituzionale  n.  46
del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). 
    Ben  diversa  e'  la  situazione  oggetto  dello   scrutinio   di
costituzionalita' che si  sollecita  con  la  presente  ordinanza  di
rimessione, atteso che la limitazione dei poteri di impugnazione  del
pubblico ministero, sancita in rapporto  al  giudizio  ordinario,  si
presenta come del tutto  unilaterale,  priva  cioe'  di  qualsivoglia
contropartita in particolari modalita' di svolgimento  del  processo:
invero, a differenza dell'ipotesi gia' esaminata in relazione al rito
abbreviato, caratterizzata dall'accettazione dell'imputato di  essere
giudicato in base alle risultanze degli atti di indagini  svolte  dal
pubblico  ministero,  cosi'  comprimendo  i  tempi  processuali,   la
limitazione  oggi  in  esame  e'  sancita  in  rapporto  al  giudizio
ordinario, nel quale l'accertamento e' compiuto  nel  contraddittorio
tra le parti. 
    Ne'   i   profili   di   costituzionalita'   possono    ritenersi
manifestamente infondati in ragione  del  fatto  che  la  limitazione
all'impugnazione e' stata prevista soltanto in relazione ai  reati  a
citazione diretta a giudizio e non e', dunque, generalizzata. 
    Neppure tale previsione si profila ragionevole, in considerazione
dell'ampliamento operato  dall'art.  32,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto legislativo IO ottobre 2022 n. 150 (c.d. «Riforma  Cartabia»)
dell'elenco dei reati indicati dal secondo comma dell'art. 550 codice
di procedura penale, che ha determinato la procedibilita' a citazione
diretta di delitti di spiccata gravita',  puniti  con  la  reclusione
sino a sei anni, tra i quali - soltanto a  titolo  di  esempio  -  la
falsa   testimonianza,   l'intralcio   alla   giustizia,   l'evasione
aggravata, le lesioni  personali  stradali  gravi  o  gravissime,  la
truffa aggravata e le frodi assicurative,  il  furto  in  abitazione:
considerata   la   gravita'   di   tali   reati,   non    pare    che
l'inappellabilita' da parte del pubblico ministero sia correlata alla
minore rilevanza del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale
alla quale si riferisce. 
    A  cio'  si  aggiunga  che,  contemporaneamente,  il  legislatore
delegato, allo scopo  di  evitare  la  celebrazione  di  dibattimenti
inutili e di consentire una piu' efficiente organizzazione della fase
dibattimentale, ha istituzionalizzato, con  l'introduzione  dell'art.
554-bis codice di procedura penale, un'udienza di prima  comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta per fare  un  vaglio
sulla corretta applicazione, da parte  del  pubblico  ministero,  del
criterio sotteso alla decisione di esercitare  direttamente  l'azione
penale  nei   confronti   dell'imputato,   tenuta   da   un   giudice
predibattimentale -  magistrato-persona  fisica  del  settore  penale
diverso  da  quello  cui  e'  assegnato  tabellarmente  il   giudizio
dibattimentale - chiamato ad operare una preliminare valutazione  del
compendio accusatorio in funzione di  filtro  contro  le  imputazioni
«azzardate», con conseguente proscioglimento dell'imputato in caso di
ritenuta assenza ab origine di elementi probatori a sostegno  di  una
ragionevole previsione di condanna. 
    Tale previsione tende a costituire, al netto delle scelte di riti
speciali,  una  progressione  processuale  omogenea  per  i  reati  a
citazione diretta a giudizio (esercizio dell'azione penale -  udienza
di comparizione predibattimentale - dibattimento) e per i reati per i
quali permane  l'obbligo  di  celebrazione  dell'udienza  preliminare
(esercizio dell'azione penale - udienza preliminare -  dibattimento),
che tuttavia trova- a giudizio di  quest'Ufficio  -  un'irragionevole
differenziazione  nella  fase  delle  impugnazioni:  se,  invero,  la
sentenza di non  luogo  a  procedere  emessa  all'esito  dell'udienza
preliminare ai sensi dell'art. 425 codice di procedura  penale  e  la
sentenza di non  luogo  a  procedere  emessa  all'esito  dell'udienza
predibattimentale ai sensi  dell'art.  554-bis  codice  di  procedura
penale sono ancora appellabili dal pubblico ministro  rispettivamente
in ragione di quanto previsto dall'art. 428  e  dall'art.  554-quater
codice di procedura penale, la sentenza dibattimentale di non doversi
procedere puo' essere appellata dal pubblico ministero soltanto se si
proceda per un reato per cui e' stata celebrata l'udienza preliminare
e  non  gia'  per  quello  in  cui  sia  stata  celebrata   l'udienza
predibattimentale  ex  art.  554-bis  codice  di  procedura   penale,
nonostante il parametro  di  giudizio  sia  in  entrambi  i  casi  il
medesimo. 
    Ne'  i   profili   di   incostituzionalita'   possono   reputarsi
manifestamente  infondati  in  ragione  di  una   presunta   maggiore
semplicita' di accertamento processuale dei reati procedibili ex art.
550 codice di procedura penale; invero, non pare che i reati in esame
si caratterizzino per  alcuna  maggiore  evidenza  probatoria:  basti
pensare a talune fattispecie penai - tributarie, a quelle in  materia
di infortuni sul lavoro o, ancora, a quelle di natura ambientale  che
tutelano interessi diffusi e diritti anche di rango costituzionale. 
    Inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in esame merita di
essere vagliata  anche  alla  luce  di  quanto  sancito  dalla  Corte
costituzionale con riferimento all'art.  36  decreto  legislativo  n.
274/2000. La Corte costituzionale, pur escludendo l'illegittimita' di
tale previsione  nella  parte  in  cui  nega  la  legittimazione  del
pubblico  ministero  ad  appellare  le  sentenze  di  proscioglimento
pronunciate dal giudice di pace, ha motivato la propria decisione  in
ragione della limitazione della previsione a «un circoscritto  gruppo
di figure criminose di minore gravita' e di ridotto allarme  sociale:
figure  espressive,  in  buona  parte,  di  conflitti   a   carattere
interpersonale e per le quali e' comunque esclusa l'applicabilita' di
pene detentive» (Cfr. Corte costituzionale, 25 luglio 2008, n.  298).
Tale argomento non pare estensibile  ai  reati  a  citazione  diretta
davanti al tribunale in composizione monocratica, i quali - lungi dal
costituire  reati  bagatellari,  espressivi  per  lo  piu'   di   una
microconflittualita' interindividuale - non sono affatto equiparabili
ai reati devoluti alla competenza  di  un  giudice  non  togato,  che
nemmeno puo' irrogare pene detentive. 
    Infine, i profili di illegittimita' costituzionale  non  appaiono
manifestamente  infondati  con  riferimento   al   rischio   che   la
restrizione  all'impugnazione  del  pubblico  ministero  finisca  per
alterare quella «proporzionalita'» che la Corte costituzionale reputa
doverosa affinche' non si produca una asimmetria  patologica  tra  le
parti processuali: nel giudizio dibattimentale -  caratterizzato  per
il pieno contraddittorio  nella  formazione  della  prova  -  non  si
rinvengono asimmetrie tra le parti tali da giustificare, anche quanto
al suo epilogo, una limitazione del potere di iniziativa del pubblico
ministero rispetto a quello dell'imputato. 
    In conclusione, non pare manifestamente infondato ritenere che la
soluzione normativa oggi in esame non sia sorretta da una ragionevole
giustificazione  nei  termini  di  adeguatezza   e   proporzionalita'
indicati dalla giurisprudenza costituzionale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., l.l. cost. 1/1948 e 23  ss.  legge  n.
87/1953,  ritenuta  la  questione  rilevante  e  non   manifestamente
infondata,  solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale   in
relazione all'art. 593, comma 2, codice  di  procedura  penale,  come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p),  della  legge  9  agosto
2024, n. 114 per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost.; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  ed  i  relativi   termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale; 
    Manda  la  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
      Milano, 8 aprile 2026 
 
                      Il Presidente: Tutinelli 
 
                                   I Consiglieri: Cannavale-Corbetta