Reg. ord. n. 71 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte d'appello di Milano  del 08/04/2026

Tra: R.C.



Oggetto:

Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della incongrua asimmetria tra accusa e difesa – Ingiustificato differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.  e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati emesse nel corso o all’esito del dibattimento - Pregiudizio degli interessi della collettività rappresentati e difesi dal pubblico ministero – Lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale – Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione della presenza di delitti di spiccata gravità nell’elenco dei reati indicati nel secondo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. – Violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 593  Co. 2 come sostituito dall'art.
legge  del 09/08/2024  Num. 114  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 112