Reg. ord. n. 71 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte d'appello di Milano del 08/04/2026
Tra: R.C.
Oggetto:
Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della incongrua asimmetria tra accusa e difesa – Ingiustificato differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati emesse nel corso o all’esito del dibattimento - Pregiudizio degli interessi della collettività rappresentati e difesi dal pubblico ministero – Lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale – Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione della presenza di delitti di spiccata gravità nell’elenco dei reati indicati nel secondo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. – Violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Norme impugnate:
legge del 09/08/2024 Num. 114 Art. 2 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 112