Reg. ord. n. 70 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19

Ordinanza del Corte d'appello di Milano  del 08/04/2026

Tra: P.V.



Oggetto:

Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della incongrua asimmetria tra accusa e difesa – Ingiustificato differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.  e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati emesse nel corso o all’esito del dibattimento – Pregiudizio degli interessi della collettività rappresentati e difesi dal pubblico ministero – Lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale – Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione della presenza di delitti di spiccata gravità nell’elenco dei reati indicati nel secondo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. – Violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale. 

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 593  Co. 2 come sostituito dall'art.
legge  del 09/08/2024  Num. 114  Art. 2  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 112 



Testo dell'ordinanza

                        N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2026

Ordinanza dell'8 aprile 2026 della  Corte  d'appello  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di P. V.. 
 
Processo penale - Casi  di  appello  -  Previsione  che  il  pubblico
  ministero non puo' appellare contro le sentenze di  proscioglimento
  per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. 
- Codice di procedura penale, art.  593,  comma  2,  come  sostituito
  dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114
  (Modifiche  al  codice  penale,  al  codice  di  procedura  penale,
  all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare). 


(GU n. 19 del 13-05-2026)

 
                    LA CORTE DI APPELLO DI MILANO 
                          Sezione IV Penale 
 
    Cosi' composta: 
        dott. Vincenzo Tutinelli, Presidente; 
        dott. Manuela Cannavale, consigliere; 
        dott. Laura Anna Marchiondelli, consigliere est.; 
    Nel procedimento nei confronti di: 
        V.P., nata a ... l'... 
        Difesa di fiducia dall'avv. Alessandra Cervelli del  foro  di
Pescara imputata del reato p. e p. dall'art. 640  del  codice  penale
perche',  con  artifizi  e  raggiri,  inducendo  in  errore  ...,  si
procurava un ingiusto profitto (pari a euro 496,00)  con  pari  danno
per la p.o. ... 
    In particolare, artifizi e raggiri consistiti nel: 
        il ..., contattare telefonicamente l'esercizio «...», dal  n.
..., richiedendo una fornitura pari ad euro 900,00 (nella specie,  un
cofano  copri-bara  e  due  ciotole  per  i  funerali  dei   genitori
asseritamente  deceduti  per  Covid-19  presso  l'Ospedale  di  Busto
Arsizio); 
        nel ricontattare la p.o., chiedendo  di  poter  procedere  al
pagamento mediante vaglia postali; 
        nell'indurre in errore ..., coniuge  della  p.o.,  facendogli
effettuare due versamenti in suo favore dell'importo di  euro  248,00
ciascuno, convincendolo che la  somma  di  denaro  sarebbe  stata  in
accredito per l'operante e non in addebito di talche' ...  effettuava
due ricariche della carta PostePay n. ... presso lo sportello ATM  di
... 
    In ... (...), il ... 
    Con recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 2 c.p. 
 
                              Premesso 
 
    Che all'udienza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Busto Arsizio,
verificata  la  regolare  costituzione  delle  parti   e   dichiarata
l'assenza dell'imputata P.V., ha pronunciato sentenza di non  doversi
procedere ai sensi dell'art. 529 del codice di procedura penale  «per
essere  il  reato  estinto   per   mancanza   della   condizione   di
procedibilita'», argomentando che la querela,  formulata  da  ...  in
data  24  aprile  2021,  fosse  stata  presentata  da  soggetto   non
legittimato  siccome  non  coincidente  con  quello  che   subi'   la
diminuzione patrimoniale, da identificarsi in ...; 
    che  avverso  la  predetta  sentenza  ha  interposto  appello  il
pubblico ministero presso il Tribunale di  Busto  Arsizio,  chiedendo
che  fosse  sollevata  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art.  593,  comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p),  della  legge  9  agosto
2024, n. 114, a decorrere dal 25  agosto  2024  nella  parte  in  cui
prevede che il pubblico  ministero  non  possa  appellare  contro  le
sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, comma  1
e 2, del codice di procedura penale; 
    che,  in  ordine  alla  rilevanza  della  dedotta  eccezione,  il
pubblico ministero ha evidenziato come il proposto  appello,  siccome
attinente al merito, fosse da ritenersi inammissibile  ai  sensi  del
novellato comma 2 dell'art. 593 del codice di procedura penale. 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,   il   pubblico
ministero ha argomentato come il precitato comma fosse  in  contrasto
con gli articoli 3  e  111  della  Costituzione  perche'  lesivo  dei
principi della parita' tra le parti e di ragionevolezza; in relazione
a  tale  ultimo  profilo,  l'appellante  ha   rilevato   come   fosse
ingiustificata la scelta del legislatore di  consentire  al  pubblico
ministero  di  appellare  contro  la  sentenza   di   proscioglimento
pronunciata in abbreviato (ex  art.  443,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale) nonche' - nei limiti di cui all'art. 554-quater del
codice di procedura penale - avverso  la  sentenza  di  non  luogo  a
procedere,  anche  emessa   all'udienza   predibattimentale,   e   di
precludergli, per contro, di appellare contro la sentenza liberatoria
adottata ali'esito del dibattimento; ha rilevato, ancora, come  fosse
irragionevole la scelta del legislatore  di  consentire  al  pubblico
ministero di appellare in  caso  di  soccombenza  parziale  -  ovvero
contro le sentenze di condanna nei casi  contemplati  dagli  articoli
593, comma 1, del codice di procedura penale  o  443,  comma  3,  del
codice di procedura penale - nonche'  di  soccombenza  totale  in  un
giudizio  alternativo  o   in   udienza   predibattimentale,   e   di
precludergli, per contro, di appellare in caso di soccombenza  totale
in dibattimento, ossia  di  proscioglimento  all'esito  del  giudizio
ordinario; in relazione al principio della parita'  delle  parti,  il
pubblico  ministero  ha  evidenziato  come  detta  preclusione  fosse
prevista, in senso deteriore rispetto alla riforma del 2006, solo per
il pubblico ministero e non anche per l'imputato; tale  limite,  poi,
era  assoluto,  non  prevedendosi  neppure  la  possibilita'  per  il
pubblico ministero di appellare in  caso  di  sopravvenienza  di  una
prova decisiva. Ha argomentato  ancora  il  pubblico  ministero  come
l'evidenziato squilibrio tra le  parti  risultasse  ingiustificato  e
sproporzionato, siccome unilaterale, non trovando,  peraltro,  alcuna
specifica contropartita in particolari modalita' di  svolgimento  del
processo   (sul   punto,   richiamava   la   sentenza   della   Corte
costituzionale  del  6  febbraio  2007,  n.  26)   e   non   trovando
applicazione nel caso di  appello  avverso  sentenza  di  assoluzione
pronunciata all'esito di giudizio abbreviato.  Ne'  -  ha  proseguito
l'appellante - detta limitazione poteva dirsi giustificata in  quanto
non  generalizzata,  ossia  perche'  applicabile  solo  a  «reati  di
contenuta gravita'», quali quelli individuati  attraverso  il  rinvio
all'art. 550 del codice di procedura penale, giacche' tra i reati ivi
richiamati, specialmente al comma 2, sono ricompresi anche  reati  di
gravita' nient'affatto contenuta.  Risultava  poi  dubbia  -  secondo
l'appellante - la coerenza sistematica  del  richiamo  all'ambito  di
applicazione della citazione diretta a  giudizio,  in  ragione  delle
riforme   gia'   precedentemente   operate   che   avevano    ridotto
significativamente le differenze tra  rito  monocratico  a  citazione
diretta e  rito  ordinario,  mediante  la  previsione  di  un'udienza
predibattimentale  nell'ambito  della  quale  trova  applicazione  la
medesima regola di giudizio gia' prevista per l'udienza  preliminare.
Neppure la giurisprudenza costituzionale  formatasi  con  riferimento
all'art. 36,  decreto  legislativo  n.  274/2000  rendeva  -  secondo
l'appellante - meno irragionevole la disposizione censurata: la Corte
costituzionale aveva infatti  escluso  l'illegittimita'  costituzione
del precitato art. 36 nella parte in cui preclude  la  legittimazione
del   pubblico   ministero   ad   appellare   contro   sentenze    di
proscioglimento pronunciate dal  giudice  di  pace  con  argomenti  -
relativi alla minore gravita' di un  circoscritto  gruppo  di  figure
criminose per le quali e' esclusa l'applicabilita' di pene  detentive
ed alle caratteristiche peculiari del procedimento davanti al giudice
di pace, improntato  a  finalita'  di  snellezza,  semplificazione  e
rapidita' - che non potevano essere estesi al procedimento davanti al
tribunale in composizione  monocratica  a  citazione  diretta.  Detto
procedimento,  invero,  ha  rilevato  l'appellante,   puo'   altresi'
condurre all'applicazione di pene detentive. 
 
                          Osserva e rileva 
 
§.1. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale 
    Con il primo ed unico motivo d'appello, il pubblico ministero  ha
chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la
sussistenza della condizione di procedibilita' e che, per  l'effetto,
fossero trasmessi gli atti al  Tribunale  di  Busto  Arsizio  per  la
celebrazione del giudizio nei confronti  dell'imputata,  evidenziando
come le due operazioni di ricarica fossero state  solo  materialmente
effettuate da ..., il quale aveva operato quale delegato della moglie
..., intestataria del conto postale, sicche' la  querela,  presentata
da quest'ultima, era stata proposta da soggetto legittimato. 
    La  questione  di  costituzionalita'  e'  dunque  rilevante   nel
giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento  consentirebbe  l'esame
nel merito del gravame, altrimenti  destinato  alla  declaratoria  di
inammissibilita', non avendo prospettato il pubblico ministero alcuna
violazione di legge implicante la  conversione  dell'impugnazione  in
ricorso per cassazione, ma avendo dedotto esclusivamente  profili  di
merito. 
§. 2. Non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale 
    2.1.  Non  appaiono   manifestamente   infondati   i   dubbi   di
compatibilita' dell'art.  593,  comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge
9  agosto  2024,  n.  114,  con   i   principi   di   uguaglianza   e
ragionevolezza, entrambi previsti dall'art. 3 della Costituzione. 
    Quanto al principio di eguaglianza,  si  osserva  che  consentire
all'imputato - come attualmente previsto - di  proporre  appello  nei
confronti delle sentenze di  condanna  senza  concedere  al  pubblico
ministero lo speculare potere di  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento  significa  porre  l'imputato  in  una  posizione  di
evidente   favore   nei   confronti   degli   altri   componenti   la
collettivita'; questi ultimi vedono fortemente limitato, in tal modo,
il diritto-dovere  del  pubblico  ministero  di  esercitare  l'azione
penale, che tutela i loro interessi. 
    A cio' si aggiunga  che  la  disposizione  in  esame  accorda  al
pubblico ministero un  trattamento  palesemente  deteriore  non  solo
rispetto all'imputato, ma anche rispetto alla parte civile, la  quale
conserva in base all'art. 576  del  codice  di  procedura  penale  il
potere di appellare, ancorche' ai soli effetti della  responsabilita'
civile, le sentenze di proscioglimento. 
    La disposizione in scrutinio si prospetta altresi'  in  contrasto
con il principio di ragionevolezza. 
    Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, infatti - se pure il  potere  impugnazione  del
pubblico  ministero  non   costituisce   estrinsecazione   necessaria
dell'obbligo di esercizio dell'azione penale  -  una  asimmetria  tra
accusa e  difesa,  su  tale  versante,  sarebbe  compatibile  con  il
principio di parita' delle parti solo ove contenuta nei limiti  della
ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di  tutela  di  interessi  di
rilievo costituzionale.  Al  riguardo,  la  Corte  costituzionale  ha
ritenuto  costituzionalmente  legittime  le  disposizioni   che   non
consentono al pubblico ministero di  proporre  appello,  sia  in  via
principale che in via incidentale, avverso le  sentenze  di  condanna
pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (articoli n. 443,  comma
3, e n. 595 del codice di  procedura  penale),  valorizzando,  a  tal
fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo,  ma  ha
sancito l'incostituzionalita' dell'art. 593 del codice  di  procedura
penale , come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
46, che aveva escluso che il  pubblico  ministero  potesse  appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2  del  medesimo  codice,  in  caso  di
decisivita' della nuova prova, rilevando come la disposizione  allora
censurata avesse, tra l'altro, determinato una intrinseca  incoerenza
del sistema, atteso che,  per  effetto  di  detta  norma,  mentre  il
pubblico ministero totalmente  soccombente  in  primo  grado  sarebbe
rimasto privo del potere di proporre appello,  detto  potere  sarebbe
stato  invece  conservato  dall'organo  dell'accusa   nel   caso   di
soccombenza solo parziale, sia in senso  «qualitativo»  (sentenza  di
condanna con mutamento del titolo  del  reato  o  con  esclusione  di
circostanze aggravanti), sia anche in senso meramente  «quantitativo»
(sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua). 
    Ebbene,    la    novella    oggi    in    scrutinio    ripristina
quell'incongruenza  che   la   Corte   costituzionale   ha   ritenuto
costituzionalmente illegittima con la sentenza 24  gennaio  2007,  n.
26, giacche' nel vigore dell'attuale disciplina al pubblico ministero
e' interdetto l'appello avverso le sentenze  di  proscioglimento,  in
relazione alle quali e' totalmente soccombente, e non avverso  quelle
che escludano talune circostanze aggravanti ovvero irroghino una pena
inferiore a quella richiesta,  implicanti  una  soccombenza  soltanto
parziale. 
    La violazione del principio di uguaglianza si profila altresi' in
considerazione del fatto che non appare  giustificato  il  differente
regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento  da  un
reato a citazione diretta a giudizio  emesse  all'esito  dell'udienza
predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter del codice di  procedura
penale, e quelle  di  proscioglimento  dalla  medesima  categoria  di
reati, emesse nel corso o all'esito del dibattimento: invero, se  per
le prime  l'appello  del  pubblico  ministero  e'  ancora  consentito
dall'art. 554-quater del codice di procedura penale, che non e' stato
modificato dalla legge 9 agosto 2024,  n.  114,  per  le  seconde  lo
stesso e' precluso dal novellato art.  593  comma  2  del  codice  di
procedura penale . 
    Non giustifica tale differente disciplina - a giudizio di  questa
Corte rimettente - la diversita' degli atti utilizzabili dal  giudice
nel corso dell'udienza predibattimentale, comprensivi anche di quelli
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, rispetto a  quelli  a
disposizione del giudice del dibattimento, atteso  che  la  pronuncia
della sentenza dibattimentale di non doversi procedere puo' essere da
quest'ultimo assunta - come avvenuto nel presente  giudizio  -  anche
esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento, ma prima  e
senza che l'istruttoria sia stata espletata. 
    2.2. La  questione  di  legittimita'  costituzionale  non  appare
manifestamente infondata neppure con  riferimento  al  contrasto  con
l'art. 24 della Costituzione, non consentendo alla  collettivita',  i
cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero,  di
tutelare   adeguatamente   i   suoi   diritti,   anche   quando    il
proscioglimento risulti determinato da un errore nella  ricostruzione
del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche. 
    2.3.  Non  e'  manifestamente  infondato   neppure   l'ipotizzato
contrasto tra la novella in esame e l'art.  111  della  Costituzione,
nella  parte  in  cui  impone  che  ogni  processo  si  svolga   «nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' davanti ad  un
giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non
permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalita' e
poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa. 
    Non  ignora  questa  Corte   il   consolidato   indirizzo   della
giurisprudenza costituzionale,  secondo  il  quale  il  principio  di
parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente  l'identita'
tra  i  poteri  processuali   del   pubblico   ministero   e   quelli
dell'imputato,  potendo  una  disparita'  di  trattamento  «risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza,  sia  dalla  peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero,  sia  dalla  funzione
allo  stesso  affidata,  sia  da  esigenze  connesse  alla   corretta
amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del  2004,  n.  165
del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). 
    Sennonche', la stessa Corte costituzionale, pur  avendo  chiarito
che le fisiologiche differenze che  connotano  le  posizioni,  da  un
lato,  del   pubblico   ministero   (organo   pubblico   che   agisce
nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi  collettivi),  e,
dall'altro, dell'imputato (soggetto  privato  che  difende  i  propri
diritti fondamentali), impediscono di ritenere che  il  principio  di
parita' debba indefettibilmente tradursi in un'assoluta simmetria  di
poteri e  facolta',  ha  anche  stabilito  che  alterazioni  di  tale
simmetria - tanto a vantaggio della  parte  pubblica  che  di  quella
privata - sono invece compatibili con il  principio  di  parita',  ma
alla   duplice   condizione   che    trovino    «un'adeguata    ratio
giustificatrice  nel  ruolo  istituzionale  del  pubblico  ministero,
ovvero in  esigenze  di  funzionale  e  corretta  esplicazione  della
giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo  di  finalita'
esse pure costituzionalmente  rilevanti,  e  che  risultino  comunque
contenute entro i limiti della ragionevolezza» (Corte  costituzionale
sentenza 24 gennaio 2007, n. 26). 
    In particolare, nello scrutinare  le  questioni  di  legittimita'
sollevate con riferimento  alla  disciplina  delle  impugnazioni,  la
Corte costituzionale ha ritenuto  compatibile  con  il  principio  di
parita' delle parti la norma che  escludeva  l'appello  del  pubblico
ministero avverso  le  sentenze  di  condanna  emesse  a  seguito  di
giudizio abbreviato, reputandola  razionalmente  giustificabile  alla
luce dell'obiettivo di una rapida definizione del  processo,  siccome
fondato sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce  la
limitazione all'impugnazione (ordinanze Corte  costituzionale  n.  46
del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001). 
    Ben  diversa  e'  la  situazione  oggetto  dello   scrutinio   di
costituzionalita' che si  sollecita  con  la  presente  ordinanza  di
rimessione, atteso che la limitazione dei poteri di impugnazione  del
pubblico ministero, sancita in rapporto  al  giudizio  ordinario,  si
presenta come del tutto  unilaterale,  priva  cioe'  di  qualsivoglia
contropartita in particolari modalita' di svolgimento  del  processo:
invero, a differenza dell'ipotesi gia' esaminata in relazione al rito
abbreviato, caratterizzata dall'accettazione dell'imputato di  essere
giudicato in base alle risultanze degli atti di indagini  svolte  dal
pubblico  ministero,  cosi'  comprimendo  i  tempi  processuali,   la
limitazione  oggi  in  esame  e'  sancita  in  rapporto  al  giudizio
ordinario, nel quale l'accertamento e' compiuto  nel  contraddittorio
tra le parti. 
    Ne'   i   profili   di   costituzionalita'   possono    ritenersi
manifestamente infondati in ragione  del  fatto  che  la  limitazione
all'impugnazione e' stata prevista soltanto in relazione ai  reati  a
citazione diretta a giudizio e non e', dunque, generalizzata. 
    Invero,  neppure  tale  previsione  si  profila  ragionevole,  in
considerazione  dell'ampliamento  operato  dall'art.  32,  comma   1,
lettera a) del decreto legislativo 10  ottobre  2022,  n.  150  (c.d.
«Riforma Cartabia») dell'elenco dei reati indicati dal secondo  comma
dell'art. 550 del codice di procedura penale, che ha  determinato  la
procedibilita' a citazione diretta di delitti di  spiccata  gravita',
puniti con la reclusione superiore a quattro  anni,  tra  i  quali  -
soltanto a titolo di esempio - la  falsa  testimonianza,  l'intralcio
alla giustizia, l'evasione aggravata, le lesioni  personali  stradali
gravi o gravissime, la truffa aggravata e le frodi assicurative; tali
reati si aggiungono ad altri, parimenti  gravi,  per  i  quali  anche
prima del citato decreto legislativo  n.  150/2022  era  prevista  la
citazione diretta a giudizio: tra questi, ad esempio, si rammenta  il
delitto  previsto  dall'art.  624-bis  c.p.,  ritenuto  per  costante
orientamento della giurisprudenza di  legittimita'  ricompreso  nella
previsione dell'art. 550, comma 2, lettera f) del codice di procedura
penale: tale  reato  e'  ostativo  alla  sospensione  dell'ordine  di
esecuzione, ai sensi  dell'art.  656,  comma  9,  lettera  a)  codice
procedura penale, ed implica limitazioni all'accesso  immediato  alle
misure alternative, richiedendo una valutazione  individualizzata  da
parte del magistrato di sorveglianza per la concessione dei benefici.
Ebbene,  considerata  la  gravita'  di  tali  reati,  non  pare   che
l'inappellabilita' da parte del pubblico ministero sia correlata alla
minore rilevanza del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale
alla quale si riferisce. 
    A  cio'  si  aggiunga  che,  contemporaneamente,  il  legislatore
delegato, allo scopo  di  evitare  la  celebrazione  di  dibattimenti
inutili e di consentire una piu' efficiente organizzazione della fase
dibattimentale, ha istituzionalizzato, con  l'introduzione  dell'art.
554-bis  del  codice  di  procedura  penale,  un'udienza   di   prima
comparizione predibattimentale a seguito  di  citazione  diretta  per
vagliare  sulla  corretta  applicazione,  da   parte   del   pubblico
ministero,  del  criterio  sotteso  alla  decisione   di   esercitare
direttamente l'azione penale nei confronti dell'imputato,  tenuta  da
un giudice predibattimentale - magistrato-persona fisica del  settore
penale diverso da quello cui e' assegnato tabellarmente  il  giudizio
dibattimentale - chiamato ad operare una preliminare valutazione  del
compendio accusatorio in funzione di  filtro  contro  le  imputazioni
«azzardate», con conseguente proscioglimento dell'imputato in caso di
ritenuta assenza ab origine di elementi probatori a sostegno  di  una
ragionevole previsione di condanna. 
    Tale previsione tende a costituire, al netto delle scelte di riti
speciali,  una  progressione  processuale  omogenea  per  i  reati  a
citazione diretta a giudizio (esercizio dell'azione penale -  udienza
di comparizione predibattimentale - dibattimento) e per i reati per i
quali permane  l'obbligo  di  celebrazione  dell'udienza  preliminare
(esercizio dell'azione penale - udienza preliminare -  dibattimento),
che tuttavia trova - a giudizio di quest'ufficio  -  un'irragionevole
differenziazione  nella  fase  delle  impugnazioni:  se,  invero,  la
sentenza di non  luogo  a  procedere  emessa  all'esito  dell'udienza
preliminare ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura  penale  e
la sentenza di non luogo a procedere  emessa  all'esito  dell'udienza
predibattimentale ai sensi dell'art. 554-bis del codice di  procedura
penale sono ancora appellabili dal pubblico ministro  rispettivamente
in ragione di quanto previsto dall'art. 428  e  dall'art.  554-quater
del codice di procedura penale, la  sentenza  dibattimentale  di  non
doversi  procedere  puo'  essere  appellata  dal  pubblico  ministero
soltanto se si proceda per  un  reato  per  cui  e'  stata  celebrata
l'udienza preliminare  e  non  gia'  per  quello  in  cui  sia  stata
celebrata l'udienza predibattimentale ex art. 554-bis del  codice  di
procedura penale, nonostante il parametro di giudizio sia in entrambi
i casi il medesimo. 
    Ne'  i   profili   di   incostituzionalita'   possono   reputarsi
manifestamente  infondati  in  ragione  di  una   presunta   maggiore
semplicita' di accertamento processuale dei reati procedibili ex art.
550 del codice di procedura penale; invero, non pare che i  reati  in
esame si caratterizzino  per  alcuna  maggiore  evidenza  probatoria:
basti pensare a talune fattispecie penal - tributarie,  a  quelle  in
materia anti infortunistica o, ancora, a quelle di natura  ambientale
che  tutelano  interessi   diffusi   e   diritti   anche   di   rango
costituzionale.  
    Inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in esame merita di
essere vagliata  anche  alla  luce  di  quanto  sancito  dalla  Corte
costituzionale con riferimento all'art.  36  decreto  legislativo  n.
274/2000.  Infatti,   la   Corte   costituzionale,   pur   escludendo
l'illegittimita' di tale  previsione  nella  parte  in  cui  nega  la
legittimazione del pubblico ministero ad  appellare  le  sentenze  di
proscioglimento pronunciate dal  giudice  di  pace,  ha  motivato  la
propria decisione in ragione della limitazione della previsione a «un
circoscritto gruppo di figure  criminose  di  minore  gravita'  e  di
ridotto allarme  sociale:  figure  espressive,  in  buona  parte,  di
conflitti a carattere interpersonale  e  per  le  quali  e'  comunque
esclusa   l'applicabilita'   di   pene   detentive»    (cfr.    Corte
costituzionale, 25 luglio 2008, n.  298).  Tale  argomento  non  pare
estensibile ai reati a citazione  diretta  davanti  al  tribunale  in
composizione monocratica,  i  quali  -  lungi  dal  costituire  reati
bagatellari, espressivi  per  lo  piu'  di  una  microconflittualita'
interindividuale - non sono affatto equiparabili  ai  reati  devoluti
alla competenza di un giudice non togato, che nemmeno  puo'  irrogare
pene detentive. 
    Infine, i profili di illegittimita' costituzionale  non  appaiono
manifestamente  infondati  con  riferimento   al   rischio   che   la
restrizione  all'impugnazione  del  pubblico  ministero  finisca  per
alterare quella «proporzionalita'» che la Corte costituzionale reputa
doverosa affinche' non si produca una asimmetria  patologica  tra  le
parti   processuali:   invero,   nel   giudizio   dibattimentale    -
caratterizzato per il pieno contraddittorio  nella  formazione  della
prova  -  non  si  rinvengono  asimmetrie  tra  le  parti   tali   da
giustificare, anche quanto al suo epilogo, una limitazione del potere
di iniziativa del pubblico ministero rispetto a quello dell'imputato. 
    2.4. Da ultimo, non  manifestamente  infondata  si  prospetta  la
lesione dell'art. 112 della Costituzione, giacche' la negazione di un
secondo grado di  giudizio  di  merito  su  iniziativa  del  pubblico
ministero    eluderebbe    i    vincoli    posti    dal     principio
dell'obbligatorieta'  dell'azione  penale,  considerata   nella   sua
interezza. 
    In conclusione, non pare manifestamente infondato ritenere che la
soluzione normativa oggi in esame non sia sorretta da una ragionevole
giustificazione  nei  termini  di  adeguatezza   e   proporzionalita'
indicati dalla giurisprudenza costituzionale.  

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli   n.   134   della   Costituzione, 1   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23  ss.  legge  n.  87/1953,  ritenuta  la
questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione
di legittimita' costituzionale in relazione all'articolo  593,  comma
2, del codice di procedura penale  ,  come  sostituito  dall'art.  2,
comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 per violazione
degli articoli 3, 24, 111 e 112 della Costituzione; 
    Sospende  il  giudizio  in  çorso  ed  i  relativi   termini   di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale; 
    Manda  la  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale alla Corte costituzionale. 
      Milano, 8 aprile 2026 
 
                      Il Presidente: Tutinelli 
 
                             I consiglieri: Cannavale, Marchiondelli