Reg. ord. n. 70 del 2026 pubbl. su G.U. del 13/05/2026 n. 19
Ordinanza del Corte d'appello di Milano del 08/04/2026
Tra: P.V.
Oggetto:
Processo penale – Casi di appello – Previsione che il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – Violazione del principio di eguaglianza, per il deteriore trattamento del pubblico ministero rispetto all’imputato e alla parte civile – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della incongrua asimmetria tra accusa e difesa – Ingiustificato differente regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un reato a citazione diretta a giudizio emesse all’esito dell’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di reati emesse nel corso o all’esito del dibattimento – Pregiudizio degli interessi della collettività rappresentati e difesi dal pubblico ministero – Lesione del principio del contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale – Violazione del principio di ragionevolezza, anche in considerazione della presenza di delitti di spiccata gravità nell’elenco dei reati indicati nel secondo comma dell’art. 550 cod. proc. pen. – Violazione del principio della obbligatorietà dell’azione penale.
Norme impugnate:
legge del 09/08/2024 Num. 114 Art. 2 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 112
Testo dell'ordinanza
N. 70 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 aprile 2026
Ordinanza dell'8 aprile 2026 della Corte d'appello di Milano nel
procedimento penale a carico di P. V..
Processo penale - Casi di appello - Previsione che il pubblico
ministero non puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento
per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 593, comma 2, come sostituito
dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale,
all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).
(GU n. 19 del 13-05-2026)
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione IV Penale
Cosi' composta:
dott. Vincenzo Tutinelli, Presidente;
dott. Manuela Cannavale, consigliere;
dott. Laura Anna Marchiondelli, consigliere est.;
Nel procedimento nei confronti di:
V.P., nata a ... l'...
Difesa di fiducia dall'avv. Alessandra Cervelli del foro di
Pescara imputata del reato p. e p. dall'art. 640 del codice penale
perche', con artifizi e raggiri, inducendo in errore ..., si
procurava un ingiusto profitto (pari a euro 496,00) con pari danno
per la p.o. ...
In particolare, artifizi e raggiri consistiti nel:
il ..., contattare telefonicamente l'esercizio «...», dal n.
..., richiedendo una fornitura pari ad euro 900,00 (nella specie, un
cofano copri-bara e due ciotole per i funerali dei genitori
asseritamente deceduti per Covid-19 presso l'Ospedale di Busto
Arsizio);
nel ricontattare la p.o., chiedendo di poter procedere al
pagamento mediante vaglia postali;
nell'indurre in errore ..., coniuge della p.o., facendogli
effettuare due versamenti in suo favore dell'importo di euro 248,00
ciascuno, convincendolo che la somma di denaro sarebbe stata in
accredito per l'operante e non in addebito di talche' ... effettuava
due ricariche della carta PostePay n. ... presso lo sportello ATM di
...
In ... (...), il ...
Con recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 2 c.p.
Premesso
Che all'udienza del 21 maggio 2025 il Tribunale di Busto Arsizio,
verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata
l'assenza dell'imputata P.V., ha pronunciato sentenza di non doversi
procedere ai sensi dell'art. 529 del codice di procedura penale «per
essere il reato estinto per mancanza della condizione di
procedibilita'», argomentando che la querela, formulata da ... in
data 24 aprile 2021, fosse stata presentata da soggetto non
legittimato siccome non coincidente con quello che subi' la
diminuzione patrimoniale, da identificarsi in ...;
che avverso la predetta sentenza ha interposto appello il
pubblico ministero presso il Tribunale di Busto Arsizio, chiedendo
che fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 9 agosto
2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024 nella parte in cui
prevede che il pubblico ministero non possa appellare contro le
sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, comma 1
e 2, del codice di procedura penale;
che, in ordine alla rilevanza della dedotta eccezione, il
pubblico ministero ha evidenziato come il proposto appello, siccome
attinente al merito, fosse da ritenersi inammissibile ai sensi del
novellato comma 2 dell'art. 593 del codice di procedura penale.
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il pubblico
ministero ha argomentato come il precitato comma fosse in contrasto
con gli articoli 3 e 111 della Costituzione perche' lesivo dei
principi della parita' tra le parti e di ragionevolezza; in relazione
a tale ultimo profilo, l'appellante ha rilevato come fosse
ingiustificata la scelta del legislatore di consentire al pubblico
ministero di appellare contro la sentenza di proscioglimento
pronunciata in abbreviato (ex art. 443, comma 1, del codice di
procedura penale) nonche' - nei limiti di cui all'art. 554-quater del
codice di procedura penale - avverso la sentenza di non luogo a
procedere, anche emessa all'udienza predibattimentale, e di
precludergli, per contro, di appellare contro la sentenza liberatoria
adottata ali'esito del dibattimento; ha rilevato, ancora, come fosse
irragionevole la scelta del legislatore di consentire al pubblico
ministero di appellare in caso di soccombenza parziale - ovvero
contro le sentenze di condanna nei casi contemplati dagli articoli
593, comma 1, del codice di procedura penale o 443, comma 3, del
codice di procedura penale - nonche' di soccombenza totale in un
giudizio alternativo o in udienza predibattimentale, e di
precludergli, per contro, di appellare in caso di soccombenza totale
in dibattimento, ossia di proscioglimento all'esito del giudizio
ordinario; in relazione al principio della parita' delle parti, il
pubblico ministero ha evidenziato come detta preclusione fosse
prevista, in senso deteriore rispetto alla riforma del 2006, solo per
il pubblico ministero e non anche per l'imputato; tale limite, poi,
era assoluto, non prevedendosi neppure la possibilita' per il
pubblico ministero di appellare in caso di sopravvenienza di una
prova decisiva. Ha argomentato ancora il pubblico ministero come
l'evidenziato squilibrio tra le parti risultasse ingiustificato e
sproporzionato, siccome unilaterale, non trovando, peraltro, alcuna
specifica contropartita in particolari modalita' di svolgimento del
processo (sul punto, richiamava la sentenza della Corte
costituzionale del 6 febbraio 2007, n. 26) e non trovando
applicazione nel caso di appello avverso sentenza di assoluzione
pronunciata all'esito di giudizio abbreviato. Ne' - ha proseguito
l'appellante - detta limitazione poteva dirsi giustificata in quanto
non generalizzata, ossia perche' applicabile solo a «reati di
contenuta gravita'», quali quelli individuati attraverso il rinvio
all'art. 550 del codice di procedura penale, giacche' tra i reati ivi
richiamati, specialmente al comma 2, sono ricompresi anche reati di
gravita' nient'affatto contenuta. Risultava poi dubbia - secondo
l'appellante - la coerenza sistematica del richiamo all'ambito di
applicazione della citazione diretta a giudizio, in ragione delle
riforme gia' precedentemente operate che avevano ridotto
significativamente le differenze tra rito monocratico a citazione
diretta e rito ordinario, mediante la previsione di un'udienza
predibattimentale nell'ambito della quale trova applicazione la
medesima regola di giudizio gia' prevista per l'udienza preliminare.
Neppure la giurisprudenza costituzionale formatasi con riferimento
all'art. 36, decreto legislativo n. 274/2000 rendeva - secondo
l'appellante - meno irragionevole la disposizione censurata: la Corte
costituzionale aveva infatti escluso l'illegittimita' costituzione
del precitato art. 36 nella parte in cui preclude la legittimazione
del pubblico ministero ad appellare contro sentenze di
proscioglimento pronunciate dal giudice di pace con argomenti -
relativi alla minore gravita' di un circoscritto gruppo di figure
criminose per le quali e' esclusa l'applicabilita' di pene detentive
ed alle caratteristiche peculiari del procedimento davanti al giudice
di pace, improntato a finalita' di snellezza, semplificazione e
rapidita' - che non potevano essere estesi al procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica a citazione diretta. Detto
procedimento, invero, ha rilevato l'appellante, puo' altresi'
condurre all'applicazione di pene detentive.
Osserva e rileva
§.1. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
Con il primo ed unico motivo d'appello, il pubblico ministero ha
chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse dichiarata la
sussistenza della condizione di procedibilita' e che, per l'effetto,
fossero trasmessi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per la
celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputata, evidenziando
come le due operazioni di ricarica fossero state solo materialmente
effettuate da ..., il quale aveva operato quale delegato della moglie
..., intestataria del conto postale, sicche' la querela, presentata
da quest'ultima, era stata proposta da soggetto legittimato.
La questione di costituzionalita' e' dunque rilevante nel
giudizio a quo, in quanto il suo accoglimento consentirebbe l'esame
nel merito del gravame, altrimenti destinato alla declaratoria di
inammissibilita', non avendo prospettato il pubblico ministero alcuna
violazione di legge implicante la conversione dell'impugnazione in
ricorso per cassazione, ma avendo dedotto esclusivamente profili di
merito.
§. 2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale
2.1. Non appaiono manifestamente infondati i dubbi di
compatibilita' dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura
penale, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera p), della legge
9 agosto 2024, n. 114, con i principi di uguaglianza e
ragionevolezza, entrambi previsti dall'art. 3 della Costituzione.
Quanto al principio di eguaglianza, si osserva che consentire
all'imputato - come attualmente previsto - di proporre appello nei
confronti delle sentenze di condanna senza concedere al pubblico
ministero lo speculare potere di appellare contro le sentenze di
proscioglimento significa porre l'imputato in una posizione di
evidente favore nei confronti degli altri componenti la
collettivita'; questi ultimi vedono fortemente limitato, in tal modo,
il diritto-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione
penale, che tutela i loro interessi.
A cio' si aggiunga che la disposizione in esame accorda al
pubblico ministero un trattamento palesemente deteriore non solo
rispetto all'imputato, ma anche rispetto alla parte civile, la quale
conserva in base all'art. 576 del codice di procedura penale il
potere di appellare, ancorche' ai soli effetti della responsabilita'
civile, le sentenze di proscioglimento.
La disposizione in scrutinio si prospetta altresi' in contrasto
con il principio di ragionevolezza.
Alla luce delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale, infatti - se pure il potere impugnazione del
pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria
dell'obbligo di esercizio dell'azione penale - una asimmetria tra
accusa e difesa, su tale versante, sarebbe compatibile con il
principio di parita' delle parti solo ove contenuta nei limiti della
ragionevolezza, in rapporto ad esigenze di tutela di interessi di
rilievo costituzionale. Al riguardo, la Corte costituzionale ha
ritenuto costituzionalmente legittime le disposizioni che non
consentono al pubblico ministero di proporre appello, sia in via
principale che in via incidentale, avverso le sentenze di condanna
pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (articoli n. 443, comma
3, e n. 595 del codice di procedura penale), valorizzando, a tal
fine, le peculiari caratteristiche di detto rito alternativo, ma ha
sancito l'incostituzionalita' dell'art. 593 del codice di procedura
penale , come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n.
46, che aveva escluso che il pubblico ministero potesse appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2 del medesimo codice, in caso di
decisivita' della nuova prova, rilevando come la disposizione allora
censurata avesse, tra l'altro, determinato una intrinseca incoerenza
del sistema, atteso che, per effetto di detta norma, mentre il
pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado sarebbe
rimasto privo del potere di proporre appello, detto potere sarebbe
stato invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di
soccombenza solo parziale, sia in senso «qualitativo» (sentenza di
condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di
circostanze aggravanti), sia anche in senso meramente «quantitativo»
(sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua).
Ebbene, la novella oggi in scrutinio ripristina
quell'incongruenza che la Corte costituzionale ha ritenuto
costituzionalmente illegittima con la sentenza 24 gennaio 2007, n.
26, giacche' nel vigore dell'attuale disciplina al pubblico ministero
e' interdetto l'appello avverso le sentenze di proscioglimento, in
relazione alle quali e' totalmente soccombente, e non avverso quelle
che escludano talune circostanze aggravanti ovvero irroghino una pena
inferiore a quella richiesta, implicanti una soccombenza soltanto
parziale.
La violazione del principio di uguaglianza si profila altresi' in
considerazione del fatto che non appare giustificato il differente
regime di impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento da un
reato a citazione diretta a giudizio emesse all'esito dell'udienza
predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter del codice di procedura
penale, e quelle di proscioglimento dalla medesima categoria di
reati, emesse nel corso o all'esito del dibattimento: invero, se per
le prime l'appello del pubblico ministero e' ancora consentito
dall'art. 554-quater del codice di procedura penale, che non e' stato
modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, per le seconde lo
stesso e' precluso dal novellato art. 593 comma 2 del codice di
procedura penale .
Non giustifica tale differente disciplina - a giudizio di questa
Corte rimettente - la diversita' degli atti utilizzabili dal giudice
nel corso dell'udienza predibattimentale, comprensivi anche di quelli
contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, rispetto a quelli a
disposizione del giudice del dibattimento, atteso che la pronuncia
della sentenza dibattimentale di non doversi procedere puo' essere da
quest'ultimo assunta - come avvenuto nel presente giudizio - anche
esaurita la fase degli atti introduttivi al dibattimento, ma prima e
senza che l'istruttoria sia stata espletata.
2.2. La questione di legittimita' costituzionale non appare
manifestamente infondata neppure con riferimento al contrasto con
l'art. 24 della Costituzione, non consentendo alla collettivita', i
cui interessi sono rappresentati e difesi dal pubblico ministero, di
tutelare adeguatamente i suoi diritti, anche quando il
proscioglimento risulti determinato da un errore nella ricostruzione
del fatto o nell'interpretazione di norme giuridiche.
2.3. Non e' manifestamente infondato neppure l'ipotizzato
contrasto tra la novella in esame e l'art. 111 della Costituzione,
nella parte in cui impone che ogni processo si svolga «nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' davanti ad un
giudice terzo e imparziale», posto che la disposizione denunciata non
permetterebbe all'accusa di far valere le sue ragioni con modalita' e
poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.
Non ignora questa Corte il consolidato indirizzo della
giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il principio di
parita' tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identita'
tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato, potendo una disparita' di trattamento «risultare
giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare
posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione
allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta
amministrazione della giustizia» (ordinanze n. 46 del 2004, n. 165
del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Sennonche', la stessa Corte costituzionale, pur avendo chiarito
che le fisiologiche differenze che connotano le posizioni, da un
lato, del pubblico ministero (organo pubblico che agisce
nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi), e,
dall'altro, dell'imputato (soggetto privato che difende i propri
diritti fondamentali), impediscono di ritenere che il principio di
parita' debba indefettibilmente tradursi in un'assoluta simmetria di
poteri e facolta', ha anche stabilito che alterazioni di tale
simmetria - tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella
privata - sono invece compatibili con il principio di parita', ma
alla duplice condizione che trovino «un'adeguata ratio
giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero,
ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della
giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalita'
esse pure costituzionalmente rilevanti, e che risultino comunque
contenute entro i limiti della ragionevolezza» (Corte costituzionale
sentenza 24 gennaio 2007, n. 26).
In particolare, nello scrutinare le questioni di legittimita'
sollevate con riferimento alla disciplina delle impugnazioni, la
Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con il principio di
parita' delle parti la norma che escludeva l'appello del pubblico
ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di
giudizio abbreviato, reputandola razionalmente giustificabile alla
luce dell'obiettivo di una rapida definizione del processo, siccome
fondato sul materiale probatorio raccolto dalla parte che subisce la
limitazione all'impugnazione (ordinanze Corte costituzionale n. 46
del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001).
Ben diversa e' la situazione oggetto dello scrutinio di
costituzionalita' che si sollecita con la presente ordinanza di
rimessione, atteso che la limitazione dei poteri di impugnazione del
pubblico ministero, sancita in rapporto al giudizio ordinario, si
presenta come del tutto unilaterale, priva cioe' di qualsivoglia
contropartita in particolari modalita' di svolgimento del processo:
invero, a differenza dell'ipotesi gia' esaminata in relazione al rito
abbreviato, caratterizzata dall'accettazione dell'imputato di essere
giudicato in base alle risultanze degli atti di indagini svolte dal
pubblico ministero, cosi' comprimendo i tempi processuali, la
limitazione oggi in esame e' sancita in rapporto al giudizio
ordinario, nel quale l'accertamento e' compiuto nel contraddittorio
tra le parti.
Ne' i profili di costituzionalita' possono ritenersi
manifestamente infondati in ragione del fatto che la limitazione
all'impugnazione e' stata prevista soltanto in relazione ai reati a
citazione diretta a giudizio e non e', dunque, generalizzata.
Invero, neppure tale previsione si profila ragionevole, in
considerazione dell'ampliamento operato dall'art. 32, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
«Riforma Cartabia») dell'elenco dei reati indicati dal secondo comma
dell'art. 550 del codice di procedura penale, che ha determinato la
procedibilita' a citazione diretta di delitti di spiccata gravita',
puniti con la reclusione superiore a quattro anni, tra i quali -
soltanto a titolo di esempio - la falsa testimonianza, l'intralcio
alla giustizia, l'evasione aggravata, le lesioni personali stradali
gravi o gravissime, la truffa aggravata e le frodi assicurative; tali
reati si aggiungono ad altri, parimenti gravi, per i quali anche
prima del citato decreto legislativo n. 150/2022 era prevista la
citazione diretta a giudizio: tra questi, ad esempio, si rammenta il
delitto previsto dall'art. 624-bis c.p., ritenuto per costante
orientamento della giurisprudenza di legittimita' ricompreso nella
previsione dell'art. 550, comma 2, lettera f) del codice di procedura
penale: tale reato e' ostativo alla sospensione dell'ordine di
esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lettera a) codice
procedura penale, ed implica limitazioni all'accesso immediato alle
misure alternative, richiedendo una valutazione individualizzata da
parte del magistrato di sorveglianza per la concessione dei benefici.
Ebbene, considerata la gravita' di tali reati, non pare che
l'inappellabilita' da parte del pubblico ministero sia correlata alla
minore rilevanza del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale
alla quale si riferisce.
A cio' si aggiunga che, contemporaneamente, il legislatore
delegato, allo scopo di evitare la celebrazione di dibattimenti
inutili e di consentire una piu' efficiente organizzazione della fase
dibattimentale, ha istituzionalizzato, con l'introduzione dell'art.
554-bis del codice di procedura penale, un'udienza di prima
comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta per
vagliare sulla corretta applicazione, da parte del pubblico
ministero, del criterio sotteso alla decisione di esercitare
direttamente l'azione penale nei confronti dell'imputato, tenuta da
un giudice predibattimentale - magistrato-persona fisica del settore
penale diverso da quello cui e' assegnato tabellarmente il giudizio
dibattimentale - chiamato ad operare una preliminare valutazione del
compendio accusatorio in funzione di filtro contro le imputazioni
«azzardate», con conseguente proscioglimento dell'imputato in caso di
ritenuta assenza ab origine di elementi probatori a sostegno di una
ragionevole previsione di condanna.
Tale previsione tende a costituire, al netto delle scelte di riti
speciali, una progressione processuale omogenea per i reati a
citazione diretta a giudizio (esercizio dell'azione penale - udienza
di comparizione predibattimentale - dibattimento) e per i reati per i
quali permane l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare
(esercizio dell'azione penale - udienza preliminare - dibattimento),
che tuttavia trova - a giudizio di quest'ufficio - un'irragionevole
differenziazione nella fase delle impugnazioni: se, invero, la
sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza
preliminare ai sensi dell'art. 425 del codice di procedura penale e
la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza
predibattimentale ai sensi dell'art. 554-bis del codice di procedura
penale sono ancora appellabili dal pubblico ministro rispettivamente
in ragione di quanto previsto dall'art. 428 e dall'art. 554-quater
del codice di procedura penale, la sentenza dibattimentale di non
doversi procedere puo' essere appellata dal pubblico ministero
soltanto se si proceda per un reato per cui e' stata celebrata
l'udienza preliminare e non gia' per quello in cui sia stata
celebrata l'udienza predibattimentale ex art. 554-bis del codice di
procedura penale, nonostante il parametro di giudizio sia in entrambi
i casi il medesimo.
Ne' i profili di incostituzionalita' possono reputarsi
manifestamente infondati in ragione di una presunta maggiore
semplicita' di accertamento processuale dei reati procedibili ex art.
550 del codice di procedura penale; invero, non pare che i reati in
esame si caratterizzino per alcuna maggiore evidenza probatoria:
basti pensare a talune fattispecie penal - tributarie, a quelle in
materia anti infortunistica o, ancora, a quelle di natura ambientale
che tutelano interessi diffusi e diritti anche di rango
costituzionale.
Inoltre, l'irragionevolezza della disposizione in esame merita di
essere vagliata anche alla luce di quanto sancito dalla Corte
costituzionale con riferimento all'art. 36 decreto legislativo n.
274/2000. Infatti, la Corte costituzionale, pur escludendo
l'illegittimita' di tale previsione nella parte in cui nega la
legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di
proscioglimento pronunciate dal giudice di pace, ha motivato la
propria decisione in ragione della limitazione della previsione a «un
circoscritto gruppo di figure criminose di minore gravita' e di
ridotto allarme sociale: figure espressive, in buona parte, di
conflitti a carattere interpersonale e per le quali e' comunque
esclusa l'applicabilita' di pene detentive» (cfr. Corte
costituzionale, 25 luglio 2008, n. 298). Tale argomento non pare
estensibile ai reati a citazione diretta davanti al tribunale in
composizione monocratica, i quali - lungi dal costituire reati
bagatellari, espressivi per lo piu' di una microconflittualita'
interindividuale - non sono affatto equiparabili ai reati devoluti
alla competenza di un giudice non togato, che nemmeno puo' irrogare
pene detentive.
Infine, i profili di illegittimita' costituzionale non appaiono
manifestamente infondati con riferimento al rischio che la
restrizione all'impugnazione del pubblico ministero finisca per
alterare quella «proporzionalita'» che la Corte costituzionale reputa
doverosa affinche' non si produca una asimmetria patologica tra le
parti processuali: invero, nel giudizio dibattimentale -
caratterizzato per il pieno contraddittorio nella formazione della
prova - non si rinvengono asimmetrie tra le parti tali da
giustificare, anche quanto al suo epilogo, una limitazione del potere
di iniziativa del pubblico ministero rispetto a quello dell'imputato.
2.4. Da ultimo, non manifestamente infondata si prospetta la
lesione dell'art. 112 della Costituzione, giacche' la negazione di un
secondo grado di giudizio di merito su iniziativa del pubblico
ministero eluderebbe i vincoli posti dal principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale, considerata nella sua
interezza.
In conclusione, non pare manifestamente infondato ritenere che la
soluzione normativa oggi in esame non sia sorretta da una ragionevole
giustificazione nei termini di adeguatezza e proporzionalita'
indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
P. Q. M.
Visti gli articoli n. 134 della Costituzione, 1 legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la
questione rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione
di legittimita' costituzionale in relazione all'articolo 593, comma
2, del codice di procedura penale , come sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera p), della legge 9 agosto 2024, n. 114 per violazione
degli articoli 3, 24, 111 e 112 della Costituzione;
Sospende il giudizio in çorso ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
Manda la cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale.
Milano, 8 aprile 2026
Il Presidente: Tutinelli
I consiglieri: Cannavale, Marchiondelli