Reg. ord. n. 7 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5

Ordinanza del Consiglio Nazionale Forense  del 24/10/2025

Tra: Unione Nazionale delle Camere Civili, De Notaristefani Antonio, Spinelli Mario ed altri 2  C/ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Legal Brain srl, Poerio Giuseppe ed altri 1



Oggetto:

Professioni – Avvocato – Esercizio della professione forense in forma societaria – Possibilità che alle società esercenti la professione forense (nel caso di specie: società di capitali) possano partecipare, in qualità di soci, soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni – Potenziale incidenza del socio investitore, sotto il profilo dell’essere portatore di interessi meramente economici e di conflitti di interesse, sull’indipendenza nello svolgimento della professione dell’avvocato – Violazione del diritto di difesa, intesa anche come partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale – Contrasto con i principi in tema di libertà di iniziativa economica e di concorrenza. 

Norme impugnate:

legge  del 31/12/2012  Num. 247  Art. 4 inseriti dalla
legge  del 04/08/2017  Num. 124  Art. 1  Co. 141


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 111 


Udienza Pubblica del 10 giugno 2026  rel. PATRONI GRIFFI


Testo dell'ordinanza

                        N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2025

Ordinanza del 24 ottobre 2025 del  Consiglio  nazionale  forense  sul
ricorso proposto da Unione nazionale  delle  camere  civili  e  altri
contro il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e altri. 
 
Professioni - Avvocato - Esercizio della professione forense in forma
  societaria  -  Possibilita'  che   alle   societa'   esercenti   la
  professione forense (nel caso  di  specie:  societa'  di  capitali)
  possano partecipare, in qualita' di soci, soggetti non  avvocati  e
  diversi  da  altri  professionisti  iscritti  in  albi   di   altre
  professioni. 
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova  disciplina  dell'ordinamento
  della professione forense), art. 4-bis, inserito dall'art. 1, comma
  141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale
  per il mercato e la concorrenza). 


(GU n. 5 del 04-02-2026)

 
                     CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella
sua sede presso il Ministero della Giustizia,  in  Roma,  presenti  i
signori: 
    avv. Francesco Greco - Presidente; 
    avv. Federica Santinon - segretario; 
    avv.  Enrico  Angelini,  avv.  Leonardo  Arnau,  avv.   Giampaolo
Brienza,  avv.  Camilla  Cancellario,  avv.  Aniello  Cosimato,  avv.
Francesco De Benedittis, avv. Francesco Favi, avv.  Paolo  Feliziani,
avv. Nadia Giacomina Germana' Tascona,  avv.  Daniela  Giraudo,  avv.
Vittorio Minervini, avv. Mario Napoli,  avv.  Francesca  Palma,  avv.
Francesco Pizzuto, avv. Demetrio Rivellino, avv.  Federica  Santinon,
avv. Lucia Secchi  Tarugi,  avv.  Giovanni  Stefani,  avv.  Antonello
Talerico - componenti; 
    Con l'intervento del rappresentante della Procura generale presso
la Corte di cassazione nella persona del  dott.  Stefano  Visona'  ha
pronunciato la seguente ordinanza. 
    Con ricorso del 9 marzo  2020  l'Unione  nazionale  delle  camere
civili (UNCC) in persona del suo Presidente  nazionale  pro  tempore,
avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, rappresentata e difesa
dagli avvocati Antonio de Notaristefani di Vastogirardi del  Foro  di
Napoli, Mario Spinelli del Foro di Bari, Monica Ceravolo del Foro  di
Padova e Marco Di Benedetto del Foro di Velletri, nonche' in  proprio
gli  stessi  avvocati   difensori   Antonio   de   Notaristefani   di
Vastogirardi, Mario Spinelli, Monica Ceravolo e  Marco  Di  Benedetto
impugnavano il verbale dell'adunanza del COA di Roma  del  9  gennaio
2020  con  cui  era  stato  deliberato  il  rigetto  dell'istanza  di
cancellazione dall'albo degli avvocati di  Roma  delle  societa'  tra
avvocati BIM Legal S.r.l. e Legal Brain S.r.l. 
    Gli istanti avevano richiesto la  cancellazione  dall'Albo  delle
predette societa'  rilevando  che  (i)  la  societa'  BIM  Legal  era
partecipata da due societa' di capitali (la BIM Service S.r.l.  e  la
Infogestweb S.r.l.), (ii) la societa' Brain  Legal  s.r.l.  prevedeva
nel proprio oggetto societario lo svolgimento di corsi di  formazione
a carattere commerciale, e (iii)  in  entrambe  le  societa'  si  era
sostanzialmente creata una commistione tra la professione forense  ed
altre attivita' di diversa natura. 
    Con la deliberazione assunta nell'adunanza del 9 gennaio 2020  il
COA di Roma, pur  evidenziando  una  sostanziale  condivisione  delle
argomentazioni  avanzate  dall'UNCC,  aveva  rigettato  l'istanza  di
cancellazione dall'albo delle predette  societa'  tra  avvocati  alla
luce della vigente normativa. 
    Con il ricorso in  esame  gli  istanti,  nel  dare  atto  che  la
societa' BIM Legal S.r.l. tra  avvocati  in  liquidazione  era  stata
cancellata dall'albo su propria richiesta a far data dal 13  febbraio
2020, hanno impugnato la citata decisione del COA di Roma chiedendo: 
        in via incidentale di rimettere alla Corte costituzionale  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  4-bis,  legge  n.
247/2012 e delle ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 1, comma
141, lettera b), legge n. 124/2017; 
        in ogni caso di annullare e/o riformare la delibera  del  COA
di Roma adottando il necessario provvedimento  per  la  cancellazione
dall'albo degli avvocati di Roma della S.T.A.  controinteressata  con
ogni ulteriore pronuncia di legge. 
    A fondamento  di  dette  richieste  gli  esponenti  esponevano  i
seguenti motivi. 
    In primo luogo, i ricorrenti affermano la sussistenza della  loro
legittimazione ad agire. 
    Per quanto riguarda la parte ricorrente  UNCC  viene  evidenziato
che la relativa legittimazione: 
        deriverebbe dall'interesse ad agire a tutela dei  suoi  scopi
statutari tutti volti a preservare interessi  di  rilevanza  pubblica
quali  (i)  la  tutela  del  ruolo  dell'avvocatura  e   il   miglior
funzionamento della giustizia, e (ii) la rappresentanza delle istanze
di  giustizia  dei  cittadini   e   il   rafforzamento   della   loro
consapevolezza del ruolo del difensore volto  alla  tutela  dei  loro
diritti; 
        sarebbe  formalmente  riconosciuta  dallo  stesso   CNF   con
l'iscrizione dell'UNCC nell'elenco  delle  associazioni  maggiormente
rappresentative  che  presuppone  quale  finalita'  dell'associazione
iscritta la tutela dei valori fondamentali del diritto, del giusto ed
equo processo  nonche'  l'affermazione  e  la  tutela  dell'attivita'
difensiva (art. 3 regolamento CNF n. 4 del 16 luglio 2014 «Norme  per
l'istituzione e le modalita' di tenuta dell'elenco delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative»). 
    La sussistenza della legittimazione ad  agire  in  capo  all'UNCC
sarebbe altresi' confermata dal fatto che  la  legittimita'  di  tale
ente  a  rappresentare  in  giudizio  gli   interessi   professionali
dell'intera classe forense e' stata gia' riconosciuta dal Tar Lazio e
confermata  dal  Consiglio  di  Stato  con  due  pronunce  del   2015
richiamate nel ricorso in esame. 
    A fronte  di  tali  considerazioni,  i  ricorrenti  affermano  la
sussistenza della loro legittimazione ad agire in quanto  l'art.  17,
comma 9, della  legge  n.  247/2012  che  prevede  espressamente  una
legittimazione del Procuratore  generale,  ne  crea  in  realta'  una
concorrente e non esclude  la  generale  legittimazione  di  chiunque
abbia interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 del c.p.c. Ad  avviso
degli esponenti escludere la sussistenza di una  tale  legittimazione
concorrente implicherebbe un evidente problema di incostituzionalita'
del citato art. 17 per la violazione dell'art. 24 della  Costituzione
in quanto limiterebbe il diritto di difesa. 
    Secondo  le  tesi   dei   ricorrenti   la   previsione   di   una
legittimazione straordinaria (quale sarebbe  quella  del  Procuratore
generale) puo' ritenersi compatibile con  la  Costituzione  nel  solo
caso in cui non escluda la facolta' per gli altri soggetti  di  agire
per il pregiudizio subito che sia  diverso  da  quello  fatto  valere
dall'organismo cui sia attribuita  la  legittimazione  straordinaria.
Nel  caso  di  specie  l'art.  17,  comma  9,   legge   n.   247/2012
riconoscerebbe al Procuratore generale la legittimazione ad  agire  a
tutela dell'interesse pubblico  alla  corretta  tenuta  di  un  albo,
mentre l'UNCC sarebbe legittimata ad agire a tutela  dei  suoi  scopi
statutari che diversamente  verrebbero  lesi  dalla  possibilita'  di
esercitare la professione da parte di enti che non siano in grado  di
dare adeguate garanzie di indipendenza, come nel caso delle  societa'
tra professionisti partecipate da un socio di capitale. 
    Per quanto riguarda gli altri ricorrenti in proprio, gli avvocati
De Notaristefani di Vastogirardi, Spinelli, Ceravolo e Di  Benedetto,
esercenti l'attivita' forense in forma individuale questi  sarebbero,
invece, legittimati ad agire a tutela del loro interesse al  corretto
svolgimento  della  concorrenza  nell'esercizio   della   professione
forense che potrebbe, al contrario, essere pregiudicato  dal  difetto
di indipendenza di alcuni concorrenti che esercitano  la  professione
tramite forme implicanti possibile captazione della clientela  idonee
ad alterare il gioco della concorrenza. 
    In virtu' di tali considerazioni viene sollevata la questione  di
legittimita' costituzionale della previsione  dell'art.  4-bis  della
legge n. 247/2012 introdotto con la legge n. 124 del 4 agosto 2017. 
    Gli istanti proseguono osservando che  la  societa'  Legal  Brain
S.r.l. tra avvocati risulta iscritta dal 14  dicembre  2018  all'albo
degli avvocati Roma, sezione speciale STA e che il suo  presidente  e
legale   rappresentate   risulta   essere   imprenditore   nel   ramo
assicurativo, noleggio di veicoli e  luxury  yacht  charter,  nonche'
procuratore nel settore antifrode della compagnia  Insurance  Company
Lev ins  AD.  S.p.a.  L'attivita'  della  societa'  controinteressata
appare estesa anche ad iniziative commerciali quali lo svolgimento di
corsi di formazione professionale e preparazione a concorsi,  offerte
di prodotti assicurativi, audit e analisi di processi  aziendali.  Ad
avviso  degli  esponenti  il  richiamo  nell'oggetto  sociale   della
societa' Legal Brain ad «attivita' connesse», alcune delle quali  con
finalita' commerciali, creerebbe una commistione tra  la  professione
forense ed altre attivita'  di  natura  incerta  che  si  tradurrebbe
nell'aggiramento  delle   incompatibilita'   previste   dalla   legge
professionale e dai codici deontologici  nazionali  e  europei  della
professione forense con violazione degli articoli 3,  24,  41  e  111
della   Costituzione   nonche'   del   principio   di    indipendenza
nell'esercizio della professione forense. 
    Gli esponenti procedono con le difese esponendo i motivi per  cui
ritengono che la disposizione  dell'art.  4-bis,  legge  n.  247/2012
violi gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione e il  principio
dell'obbligo di indipendenza dell'avvocato. 
    In primis affermano che la legge n. 141/2017, introducendo l'art.
4-bis avrebbe disatteso e stravolto i  principi  direttivi  stabiliti
dall'art. 5 della legge n. 247/2012 che  il  Governo  avrebbe  dovuto
seguire  quale  delegato  ad  emanare  un  decreto  legislativo   per
disciplinare le societa' tra avvocati; principi che avrebbero  dovuto
garantire  che  l'esercizio  della  professione  forense   in   forma
societaria fosse consentito solo a societa' di persone o di  capitali
o cooperative i cui soci  fossero  esclusivamente  avvocati  iscritti
all'albo. La delega come concepita dall'art.  5,  legge  n.  247/2012
escludeva espressamente la possibilita' di comprimere  l'indipendenza
degli avocati attraverso l'introduzione di soci di capitale. 
    Al contrario l'art. 4-bis introdotto  dalla  legge  n.  124/2017,
consentendo l'introduzione del socio di capitale nelle  societa'  tra
avvocati, di fatto permetterebbe alle  societa'  tra  avvocati  (che,
ricordano   i   ricorrenti,    sono    partecipi    della    funzione
giurisdizionale)  di  tener  conto  non  tanto  delle   esigenze   di
giustizia, ma piuttosto avere quale obiettivo lo sviluppo economico e
l'incremento della concorrenza. Tale modifica di prospettiva, secondo
gli esponenti, e' da ritenersi lesiva del diritto alla difesa  e  del
giusto processo (articoli 24 e 111 Cost.) e  anche  dei  principi  in
tema di liberta'  della  iniziativa  economica  e  della  concorrenza
(violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione). 
    Piu'  in   particolare   viene   osservato   che   la   rilevanza
costituzionale  del  diritto  di  difesa   menzionata   espressamente
dall'art. 5, legge n. 247/2012, comporta l'ineludibile necessita' che
l'avvocato -  figura  professionale  dedicata  alla  tutela  di  tale
diritto - sia e continui ad essere politicamente,  economicamente  ed
intellettualmente libero di esercitare il suo compito in  conformita'
ai  principi  sanciti   dalla   Carta   dei   principi   fondamentali
dell'avvocato europeo. 
    L'obbligo di indipendenza dell'avvocato  serve  a  garantire  non
soltanto l'effettivita' della difesa, ma anche il superiore interesse
della giustizia alla cui amministrazione l'avvocato collabora  e  che
comporta l'osservanza dell'art.  111  della  Costituzione  in  quanto
assicura ai cittadini il processo giusto. 
    Senza garanzia di  indipendenza  non  potrebbe  essere  garantita
l'effettivita' della  difesa  e  si  verificherebbe  una  sostanziale
violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione: se  l'avvocato
non e' libero, neppure e' libera la tutela dei diritti. 
    Focalizzata   l'attenzione   sul   principio   di    indipendenza
dell'avvocato, viene dai ricorrenti osservato che secondo  il  codice
di deontologia forense l'indipendenza rileva sotto vari  aspetti,  ma
in particolare modo come indipendenza economica e  come  indipendenza
dal cliente. 
    Considerando il principio di indipendenza economica la difesa dei
ricorrenti osserva che il primo e principale metro  di  misura  della
stessa e' la non  soggezione  dell'avvocato  a  pressioni  economiche
esterne.  Al  contrario  l'avvocato  inserito  nel  contesto  di  una
societa' di capitali non puo' essere libero nelle sue determinazioni,
che sono orientate dagli organi sociali dipendendo  il  suo  guadagno
dalla  fortuna  commerciale  della  societa'  e/o   dalla   eventuale
decisione di non distribuire gli utili. Vengono, dunque, richiamati i
principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione  europea  nella
pronuncia del 2017 (Uniwersyter Wroclawki e Polonia/Agenzia esecutiva
per la  ricerca  REA)  in  relazione  all'indipendenza  dell'avvocato
rispetto  alla  parte  rappresentata  ricordando  che  l'incarico  di
rappresentanza  da  parte  di  un  avvocato  deve  essere  esercitato
nell'interesse   della   buona   amministrazione   della   giustizia.
L'avvocato  per  poter  svolgere  correttamente  il  suo   ruolo   in
applicazione dei citati principi non puo' essere condizionato e  deve
tutelare e difendere gli interessi del cliente in piena  indipendenza
e  nel  rispetto  della  legge  e   delle   norme   deontologiche   e
professionali. Di contro,  osservano  i  ricorrenti,  l'avvocato  che
agisce per conto di una societa' commerciale con soci di capitale non
opera nell'interesse della  buona  amministrazione  della  giustizia,
bensi' esclusivamente per dividere gli  utili:  una  tale  situazione
potrebbe generare all'interno della compagine conflitti di  interessi
per i quali l'attuale quadro normativo non prevede rimedi. Ebbene,  a
parere della difesa degli esponenti, dato che il  nostro  ordinamento
non conosce figure «attenuate» di avvocato, ne' figure  generiche  di
prestatori di servizi legali, sarebbe necessario eliminare dal quadro
normativo le disposizioni in  palese  contrasto  con  i  principi  di
indipendenza dell'avvocato quali  sono  quelle  introdotte  dall'art.
4-bis, legge n. 247/2012. 
    Il ricorso in esame prosegue evidenziando una serie di criticita'
introdotte dalla norma in esame  (quali,  ad  esempio,  il  non  aver
previsto il divieto per la societa'  di  prestare  attivita'  per  il
cliente socio della STA) che comportano gravi situazioni di conflitto
di interessi tra il difensore ed il  cliente  sia  al  momento  della
determinazione del compenso che in sede di distribuzione degli utili. 
    Quanto evidenziato dai ricorrenti e' volto a dimostrare  come  la
commistione di interessi tra avvocati  e  imprese  commerciali  violi
palesemente  i  principi   di   indipendenza   nell'esercizio   della
professione  forense  potendo  creare  un  rapporto   di   dipendenza
economica nei confronti del socio di capitale in grado di  operare  e
controllare la STA (cfr. art. 2359 del codice civile). 
    Aggiungono  i  ricorrenti  che  se  il  diritto  di  indipendenza
economica dell'avvocato trova un  bilanciamento  nel  suo  dovere  di
rispettare  rigorosamente  le  norme  di  incompatibilita'  stabilite
dall'art. 18 della  legge  n.  247/2012,  la  disposizione  criticata
sminuisce  e  calpesta  tali  fondamentali  principi  in  nome  dello
sviluppo economico e dell'incremento della concorrenza,  violando  di
fatto i principi in tema di liberta' economica e concorrenza  fondati
su uguaglianza e rispetto. In sostanza, le previsioni dell'art. 4-bis
autorizzano l'elusione almeno di una parte delle incompatibilita' che
gli avvocati sono, invece, tenuti a rispettare  consentendo  (i)  che
l'esercizio della  professione  sia  condizionato  dall'obiettivo  di
massimizzazione  del  profitto  e  dalle  strategie  commerciali   di
impresa,  e  che  (ii)  si  crei  una   commistione   tra   attivita'
professionale e attivita' commerciale. 
    Venendo al caso in esame, la difesa dei ricorrenti evidenzia  che
dalla lettura dell'oggetto sociale della Legal Brain e dall'esame del
sito  internet  della  societa'   risulta   che   la   stessa   oltre
all'attivita'  forense  svolge  attivita'  di  natura  commerciale  e
«attivita'  connesse»   con   conseguente   elusione   delle   citate
incompatibilita' di cui all'art. 18,  legge  n.  247/2012.  Sul  sito
internet della Legal Brain S.r.l. e' evidenziato che in virtu'  della
partnership con il socio di capitale vengono messe a disposizione dei
clienti polizze di tutela legale a condizioni vantaggiose: ne  deriva
che il compenso delle prestazioni  professionali  rese  e'  di  fatto
finanziato con la sottoscrizione di  polizze.  Ulteriore  distorsione
economica deriva dalla limitazione di  responsabilita'  nel  caso  di
eventuali risarcimenti danni a vantaggio del solo socio  di  capitale
che ha una responsabilita' limitata entro il limite dell'investimento
effettuato,  mentre  l'avvocato  che  ha   eseguito   una   specifica
prestazione  ne  risponde  senza  limiti.  Cio'  puo'  implicare   un
ulteriore  ricatto  economico  per  il  socio  avvocato  che   dovra'
obbligatoriamente assicurarsi contro un tal rischio. 
    I  ricorrenti  osservano  ancora  che  la  Carta   dei   principi
fondamentali dell'avvocato europeo sancisce anche che l'avvocato deve
restare indipendente anche dal suo cliente ai  fini  di  ottenere  la
fiducia dei terzi e dei giudici. Senza l'indipendenza dal cliente non
puo'  sussistere  alcuna   garanzia   della   qualita'   del   lavoro
dell'avvocato e del rispetto, da parte dei terzi e dei giudicanti, di
tale lavoro. La normativa di cui si discute pone in  crisi  anche  il
principio dell'indipendenza dal cliente per le  ragioni  strettamente
connesse a quanto gia' osservato dai  ricorrenti  in  relazione  alla
violazione del principio di indipendenza economica. 
    Da ultimo  gli  esponenti  evidenziano  che  se  le  disposizioni
dell'art. 4-bis, legge n. 247/2012 in origine sono  state  introdotte
nell'ordinamento   allo   scopo    di    garantire    una    maggiore
concorrenzialita' nell'ambito della professione forense,  in  realta'
tale  norma  provoca  una  distorsione  della  concorrenza  a   danno
dell'intera collettivita'. Cio' e' in netto contrasto con gli  stessi
principi sanciti dalla Corte di giustizia europea  (sentenza  Wouters
del 21 febbraio  2002),  secondo  cui  in  forza  dei  suoi  obblighi
deontologici  l'avvocato  deve  garantire  la  sua  indipendenza  nei
confronti dei pubblici poteri, degli operatori e dei terzi di cui non
deve mai subire l'influenza; ne consegue  che  la  limitazione  della
concorrenza e' ammissibile e puo' essere giustificata  proprio  dalla
necessita' di assicurare  il  corretto  esercizio  della  professione
forense.  In  questa  prospettiva,   i   ricorrenti   ritengono   che
l'introduzione di strumenti che  comprimano  l'indipendenza  che  gli
avvocati sono obbligati a garantire ai clienti ex  articoli  1  e  2,
legge n. 247/2012, puo' legittimare  la  reazione  individuale  degli
avvocati nei confronti di tali situazioni: una tale legittimazione ad
agire concorrerebbe, nel caso specifico, con quella  del  Procuratore
generale prevista dall'art. 17 della legge n. 247/2012 in  quanto  il
singolo agisce  a  tutela  non  della  regolarita'  della  iscrizione
all'albo, bensi' della correttezza della concorrenza. Le societa' tra
avvocati con soci di capitale si presentano, infatti, sul mercato con
dei vantaggi concorrenziali irragionevoli rispetto agli avvocati che,
invece, i doveri deontologici sono tenuti a rispettare anche a  costo
di minori guadagni. Per queste  ragioni  la  difesa  degli  esponenti
ritiene violato l'art. 41 della Costituzione che e'  posto  a  tutela
non solo  dell'iniziativa  economica  imprenditoriale,  ma  anche  di
quella professionale il cui esercizio in forma di  impresa  richiede,
comunque,  una  normativa  congrua,  idonea  ad  evitare  l'esercizio
abusivo da parte  di  soggetti  non  abilitati  o  autorizzati  o  il
pericolo dello sfruttamento dell'opera  intellettuale  in  forme  non
compatibili con il  rispetto  della  dignita'  e  dell'autonomia  dei
singoli professionisti. 
    Per  queste  ragioni  i  ricorrenti  insistono  nell'istanza   di
cancellazione dall'albo degli avvocati di Roma della  societa'  Legal
Brain S.r.l. societa' tra avvocati ritenendo che quest'ultima  svolga
la professione in violazione  dei  principi  di  indipendenza,  delle
norme deontologiche  citate  e  ponendo  in  essere  una  concorrenza
sleale. 
    Di qui  la  questione  sollevata  in  via  incidentale  circa  la
legittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 4-bis, legge
n. 247/2012, presupposto indispensabile per tale cancellazione. 
    Con memoria dell'11 aprile  2022  la  societa'  controinteressata
Legal Brain S.r.l. societa' tra avvocati  ha  svolto  le  sue  difese
avverso l'impugnazione promossa dall'UNCC. 
    Legal Brain eccepisce la genericita'  delle  censure  svolte  dai
ricorrenti  in  relazione   all'art.   4-bis,   legge   n.   247/2012
contestandone la fondatezza. 
    Legal  Brain  osserva  che  dall'atto  costitutivo  dello  Studio
risulterebbe chiaramente  che  si  tratta  di  societa'  di  capitali
assolutamente conforme al dettato normativo di  cui  al  citato  art.
4-bis per essere gli avvocati Poerio e Isacchini,  titolari  dei  2/3
del capitale sociale e dei 2/3  dei  diritti  di  voto  in  assemblea
nonche' della maggioranza assoluta di 2/3 anche del C.d.A. (organo di
gestione)  della  societa'.  Anche  l'oggetto  sociale  che   prevede
l'esercizio dell'attivita' forense e  l'organizzazione  di  corsi  di
formazione professionale finalizzata alla formazione di esperti nelle
materie giuridiche nonche' «tutte  le  attivita'  connesse»  comprese
tutte  le  operazioni  finanziarie  che  siano  strumentali   e   non
prevalenti per il conseguimento  dello  scopo  sociale,  commerciali,
immobiliari e mobiliari  (con  l'esclusione  dell'intermediaizone  in
valori mobiliari),  non  appare  in  contrasto  con  l'attivita'  che
potrebbe essere svolta pacificamente anche dal singolo avvocato. 
    Con particolare riferimento alle asserite violazioni dei principi
di liberta' ed autonomia del professionista  o  del  cliente  e  alla
violazione del diritto di difesa e del  giusto  processo,  la  difesa
della societa' controinteressata afferma che si tratterebbe  di  mere
petizioni di principio  e  che,  in  ogni  caso,  il  mandato  rimane
conferito al singolo avvocato e non alla societa' nel suo  complesso;
ne conseguirebbe che la  partecipazione  del  singolo  avvocato  alla
associazione non ne pregiudicherebbe in alcun  modo  l'autonomia,  la
liberta' e l'indipendenza. Viene contestata  la  asserita  violazione
degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e viene  affermato  che
risulterebbe addirittura rafforzata la tutela dell'art. 41 Cost.  che
sancisce la liberta' di iniziativa economica dei privati. 
    Da ultimo la difesa di Legal Brain nega la sussistenza  di  tutte
le criticita' rilevate dai ricorrenti in relazione al  sito  internet
www.studiolegalbrain.it   affermando   che   tutte    le    attivita'
pubblicizzate sul sito nella pagina «Servizi» appaiono  descritte  in
modo  corretto  e  soprattutto  risulterebbero  annoverabili  tra  le
attivita'  che  possono  essere  astrattamente  svolte  dal   singolo
avvocato. Per quanto concerne la pubblicita' della polizza di  tutela
legale criticata dai ricorrenti, viene osservato che sarebbe indicato
chiaramente che trattasi di un  servizio  non  offerto  dallo  studio
legale, bensi'  direttamente  dal  socio  di  capitale  che  esercita
autonomamente l'attivita' di broker assicurativo  e  che,  nel  pieno
esercizio della propria liberta' di iniziativa economica,  offre  una
scontistica particolare per i clienti dello studio legale.  Il  fatto
che il servizio non sarebbe offerto dallo studio legale  risulterebbe
dalla circostanza che sulla pagina del sito  internet  relativo  alla
Tutela legale vi sarebbe un apposito link  che  reindirizza  al  sito
internet del broker ai fini del preventivo, creando cosi'  una  sorta
di evidente separazione dall'attivita' legale. 
    Viene, pertanto, richiesto  il  rigetto  del  ricorso  presentato
dall'UNCC. 
    All'udienza del 28 aprile del 2022  il  consigliere  relatore  ha
svolto  la  relazione  ed  il  P.G.  dott.  Molino  ha  concluso  per
l'inammissibilita' del ricorso per carenza di legittimazione di tutti
i ricorrenti. La  difesa  dei  ricorrenti  ha  concluso  per  il  suo
accoglimento, mentre il difensore della Legal  Brain  STA  S.r.l.  ha
richiamato  le  conclusioni  contenute  nella  memoria   costitutiva;
l'avvocato Cristina Tamburo per il COA di Roma ha concluso  chiedendo
la conferma del provvedimento impugnato. All'esito  della  richiamata
udienza questo Consiglio nazionale forense riservava la  decisione  a
ulteriore Camera di consiglio per la complessita' della vicenda.  Con
decreto presidenziale  n.  3/2025  il  presente  procedimento  veniva
rimesso sul ruolo per l'udienza del 20 marzo 2025 nella quale il P.G.
e le  difese  dei  ricorrenti  (che  avevano  depositato  nei  giorni
precedenti  una  breve  ulteriore  memoria),  hanno   confermato   le
conclusioni precedentemente assunte. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Nell'esaminare i motivi di impugnazione svolti dai ricorrenti, ed
indipendentemente da ogni  giudizio  in  merito  alle  argomentazioni
esposte dalla loro difesa, pare necessario affrontare in primo  luogo
la complessa questione relativa alla legittimazione ad agire in  capo
all'UNCC e agli avvocati ricorrenti. 
    Al  riguardo  si  osserva  per  necessario  inquadramento   della
problematica, che in effetti l'art.  17,  comma  9,  della  legge  n.
247/2012, prevede che la cancellazione dagli albi, elenchi e registri
sia pronunciata dal Consiglio dell'Ordine a richiesta  dell'iscritto,
quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta
del Procuratore generale. Stando al dato  letterale  della  norma  in
esame sembrerebbe, dunque,  che  solo  il  Procuratore  generale  sia
legittimato ad agire ai fini della cancellazione (oltre,  ovviamente,
all'interessato che ne faccia richiesta,  ma  tale  ipotesi  qui  non
rileva) e naturalmente il Consiglio dell'Ordine d'ufficio in  via  di
autotutela:   ne   deriverebbe   l'inevitabile    dichiarazione    di
inammissibilita' del ricorso presentato a suo  tempo  al  COA  romano
dagli odierni esponenti, in quanto soggetti terzi  estranei  rispetto
alla previsione di legge,  come  richiesta  dal  P.G.  nelle  proprie
conclusioni. In proposito pare opportuno e  necessario  svolgere  una
ulteriore riflessione. Come e' stato ricordato, nel caso in  esame  i
ricorrenti  hanno  effettivamente  attivato  la  procedura   prevista
dall'art. 17 della legge n. 247/2012 (segnalando al COA  di  Roma  la
violazione   dei   principi   deontologici   di    indipendenza    ed
incompatibilita' con una attivita' commerciale e,  dunque,  l'assenza
dei requisiti in capo alla societa' controinteressata, chiedendone la
relativa  cancellazione):  tuttavia  il  COA  in  tal  sede  non   ha
dichiarato l'inammissibilita' del ricorso  ma,  pur  condividendo  le
criticita'  sollevate  dall'UNCC,  non  ha  potuto  fare  altro   che
limitarsi a verificare la corretta applicazione  della  legge  ed  in
particolare dell'art. 4-bis, legge  n.  247/2012,  non  potendo  fare
altrimenti (non era pensabile, evidentemente,  una  pronuncia  contra
legem) e non essendo legittimato a sollevare eventuali  questioni  di
legittimita' costituzionale della norma in questione, trattandosi  di
ambito amministrativo. 
    1. In altre parole: 
        i ricorrenti hanno ritenuto proponibile il  ricorso  ex  art.
17, legge n. 247/2012  facendo  derivare  la  propria  legittimazione
attiva dagli scopi statutari per UNCC (e dalle sentenze del TAR e del
Consiglio di Stato citate nel ricorso) e dal rapporto di  concorrenza
per quanto riguarda i singoli avvocati ricorrenti; 
        la  domanda  presentata  al  COA  romano   espressamente   ed
unicamente richiedeva la  «cancellazione  dall'albo  delle  societa'»
controinteressate e non risultava rinvenibile in tale domanda  alcuna
sollecitazione all'Ordine adito perche'  adottasse  provvedimenti  in
via di autotutela; 
        il COA romano, evidentemente, dando prevalenza alla  sostanza
sulla forma, ha ritenuto ravvisabile una sollecitazione in autotutela
perche' non ha dichiarato l'inammissibilita' dei ricorsi per  carenza
di legittimazione ex art. 17, legge n. 247/2012, ma  e'  entrato  nel
merito  dell'istanza  e  l'ha  rigettata  «alla  luce  della  vigente
normativa»  e  «pur  condividendo   le   considerazioni   evidenziate
dall'UNCC»; 
        l'attuale  ricorso,  quello  oggi  all'esame  del   Consiglio
nazionale forense, e' dunque avverso il provvedimento del COA (non di
iscrizione, bensi') di rigetto del precedente provvedimento, assunto,
si ritiene, in via di autotutela, procedura percorribile senza limiti
di tempo (Cass. 19 novembre 2021, Sezioni unte n. 35463). 
    Se  la  vicenda  e'  stata   cosi'   correttamente   ricostruita,
risulterebbe  oggi   radicata   una   competenza   del   CNF   atteso
l'orientamento  giurisprudenziale  che   fa   ricadere   sull'attuale
giudicante l'intera materia relativa agli albi; ed in proposito  vale
la pena ricordare anche testualmente la recente  ordinanza  n.  16548
del 31 luglio 2020 delle Sezioni unite  della  Corte  di  cassazione,
presidente  Manna,  relatore  Mercolino:  «Il  CNF  ha  giurisdizione
speciale esclusiva in relazione ai reclami  avverso  i  provvedimenti
conclusivi  ed  i  relativi  atti   procedimentali   che   concernono
l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri  forensi,
a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva
in contesa (diritto o interesse legittimo)». 
    A  questo  punto,  ed  ancora  ed  esclusivamente  per  giudicare
l'ammissibilita' dei ricorsi in esame,  si  apre  l'ulteriore  e  non
trascurabile problematica dei limitati profili di impugnabilita'  del
provvedimento del diniego (che non e'  silenzio)  del  COA  di  Roma,
anche perche', a ben vedere, il ricorso oggi in  discussione  non  ne
evidenzia    alcuna    criticita'    ne'     sotto     il     profilo
processuale/procedimentale ne' di sostanza e motivazione (si  ricorda
la «sostanziale  condivisione»  espressa  nei  confronti  delle  tesi
critiche dei ricorrenti nel provvedimento impugnato ma la inevitabile
legittimita' della iscrizione disposta alla luce della normativa  che
il COA si trovava a dover applicare). Ebbene,  sotto  tale  specifica
angolazione, la decisione da assumere risulta particolarmente incerta
stante il (pacificamente) limitato sindacato riconosciuto  in  merito
al   diniego   di   autotutela,   la   cui   contenuta   portata   di
critica/modifica/riforma   risulta   proprio    giustificata    dalla
necessita'   di   non   determinare   una    indebita    sostituzione
dell'autorita' giudiziaria alle scelte dell'amministrazione (come  si
verificherebbe se il diniego di autotutela fosse  sempre  censurabile
in sede giudiziaria). 
    Alla luce  delle  decisioni  in  tale  materia -  certamente  non
numerose ne' univoche ne' particolarmente illuminanti  anche  perche'
quasi tutte nella specifica materia tributaria  e  nei  confronti  di
atti impositivi non piu' impugnabili - i principi  ricavabili  paiono
essere i seguenti: 
        sebbene il provvedimento di autotutela  sia  discrezionale  e
comporti l'affievolimento della  posizione  soggettiva  ad  interesse
legittimo cio' non causa la sottrazione delle  relative  controversie
al giudice; 
        nella generalita' dei casi la valutazione della  legittimita'
del rifiuto di annullamento d'ufficio non deve comportare una  debita
sostituzione del giudice all'attivita' amministrativa; 
        l'esercizio  del  potere  di  autotutela  non  puo'  divenire
sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non  sono  stati  esperiti
dal titolare della posizione giuridica relativa; 
        tuttavia,  deve  ammettersi  il  sindacato  sul  diniego   di
autotutela, ma soltanto ed esclusivamente in relazione a  ragioni  di
rilevanti interesse generale alla rimozione dell'atto; 
        che nella locuzione da ultimo richiamata («interesse generale
alla rimozione dell'atto») occorre che sia dedotto  un  interesse  di
ampia portata e cioe' travalicante quello individuale della parte  in
causa, interesse concreto e specifico a cui  corrisponde  l'interesse
di cui l'amministrazione deve dar conto per giustificare le  ragioni,
originarie  o  sopravvenute,  che  fondino  la  rimozione   dell'atto
impugnato; 
        in definitiva, si rende necessario un  attento  bilanciamento
tra gli interessi particolari di chi richiede la protezione in via di
autotutela   e   l'interesse   di   rilevanza   generale   in    capo
all'amministrazione alla rimozione dell'atto, interesse che travalica
quello individuale della parte in causa. 
    Nel caso in esame pare potersi ritenere che: 
        esiste la competenza del giudicante adito (CNF) relativamente
al provvedimento impugnato trattandosi di  provvedimento  concernente
la materia della tenuta dall'albo, ad esso pacificamente riservata; 
        non sembra ravvisarsi una  indebita  intrusione  del  giudice
nell'attivita'  amministrativa  la  cui  autorita'  espressamente  ha
dichiarato la propria decisione coerente con la vigente  disposizione
normativa,  «pur  condividendo  le  considerazioni  evidenziate»  dai
ricorrenti e cioe' proprio  quelle  critiche  rivolte  verso  codesta
normativa; 
        occorre  verificare  se  sussista   un   interesse   generale
dell'amministrazione  alla  rimozione  dell'atto  che  controbilanci,
travalichi e superi (pur ricomprendendolo) quello individuale. 
    Sotto tale ultimo aspetto appare  non  insignificante  aggiungere
che il  provvedimento  richiesto  al  COA  di  Roma  non  poteva  non
transitare (a meno di ipotizzare l'emanazione di  un  impensabile  ed
inammissibile  provvedimento  contra  legem)  che  per  via   di   un
accertamento in merito  alla  (in)costituzionalita'  dell'art.  4-bis
della  legge  professionale,  via  preclusa  all'autorita'  investita
dell'autotutela, quest'ultima di natura squisitamente  amministrativa
e non giurisdizionale; e che l'esame, seppur in questa sede sommario,
dell'esistenza di un interesse generale che superi quello individuale
apra una necessaria incursione nel merito del ricorso, che  non  deve
apparire  indebito  essendo  strumentale  alla  stretta   ottica   di
sentenziare in tema di ammissibilita' del ricorso. Ebbene, non sembra
davvero discutibile che le tematiche e le critiche oggi  prospettate,
avendo   riferimento   all'iscrizione   e   cancellazione   dall'albo
(condizione per l'esercizio della professione, art.  2  L.P.)  di  un
soggetto partecipato da un socio non avvocato, seppur con i  previsti
limiti,  rappresenti  un   interesse   di   ordine   generale   anche
dell'amministrazione (e tale pare  averlo  considerato  pure  il  COA
romano  pronunciandosi  adesivamente  nel  merito)  dal  momento  che
l'attivita' forense ha la  funzione  legalmente  accertata  (art.  2,
comma 2, della L.P.) di garantire al cittadino  l'effettivita'  della
tutela dei diritti e che tale attivita'  e'  soggetta  a  particolari
requisiti ed al rispetto delle regole deontologiche forensi. 
    A fortificare tale opinione e' giunta  recentemente  la  sentenza
della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione  europea  19  dicembre  2024
Hafmer/Rechtsanwaltskammer Munchen da ultimo citata  e  prodotta  dai
ricorrenti: con tale sentenza la Corte lussemburghese  ha  dichiarato
che uno Stato membro puo' vietare la  partecipazione  di  investitori
puramene finanziari al capitale di una societa' di avvocati e che una
siffatta restrizione della liberta' di stabilimento  e  della  libera
circolazione dei capitali e' giustificata dall'obiettivo di garantire
che gli avvocati possano  esercitare  la  loro  professione  in  modo
indipendente  e  nel  rispetto  dei  loro  obblighi  professionali  e
deontologici. 
    Tale decisione valorizza l'importanza determinante  del  rispetto
del  principio  di  trasparenza  e  dell'obbligo  del   segreto   per
assicurare  una   sana   amministrazione   della   giustizia.   Nella
motivazione si aggiunge (punto 70) che gli avvocati non esercitano le
loro attivita' con un obiettivo unicamente economico, ma sono  tenuti
al  rispetto  di  norme   professionali   e   deontologiche   e   che
considerazioni di natura economica orientate verso il profilo a breve
termine proprie  dell'investitore  puramente  finanziario  potrebbero
prevalere  su  considerazioni  guidate  esclusivamente  dalla  difesa
dell'interesse dei clienti della societa' di avvocati. 
    Il diritto di uno Stato membro di ritenere che l'avvocato non sia
in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e  nel
rispetto dei  suoi  obblighi  professionali  e  deontologici  qualora
divenga parte di una societa' in cui  soci  siano  soggetti  che  non
esercitino la professione  di  avvocato  e'  affermazione  di  ordine
assoluto: essa, infatti, vale anche nell'ipotesi di quota minoritaria
(punto 73, a maggior ragione nel  caso  di  maggioranza:  «Il  en  va
d'autant plus», «This is all che more so ...»)  ed  anche  quando  lo
statuto della societa' professionale prevedesse stringenti  regole  a
tutela della deontologia (nel caso  all'esame  della  Corte  europea,
oltre ai vincoli di legge, era previsto  per  statuto  che  solo  gli
avvocati potessero  agire  professionalmente,  si  ribadiva  la  loro
responsabilita' deontologica, la loro indipendenza ed il  divieto  di
essere soggetti ad istruzioni  da  parte  del  socio  di  capitale  o
dell'assemblea, si  sottoponeva  anche  il  socio  finanziatore  agli
obblighi deontologici, si  prevedeva  che  l'amministrazione  potesse
essere delegata solo ad avvocati). 
    E, dunque, ragionamento non diverso potrebbe valere nel  caso  in
esame, nel quale  la  partecipazione  della  societa'  e'  certamente
minoritaria  e  nel  limite  previsto  dall'art.  4-bis  della  legge
professionale. 
    Non trascurabile, infine, la considerazione espressa dal  Giudice
europeo che la funzione dell'avvocato consiste anzitutto nel tutelare
e  difendere  al  meglio  gli  interessi  del  mandante,   in   piena
indipendenza  nonche'  nel  rispetto  della  legge  e  delle   regole
professionali e deontologiche; e che agli avvocati viene affidato  il
compito fondamentale in una  societa'  democratica  di  difendere  le
persone, il che implica, da  un  lato,  che  ogni  persona  abbia  la
possibilita' di rivolgersi in piena liberta' al proprio avvocato,  la
cui stessa professione comprende,  per  definizione,  il  compito  di
fornire, in modo indipendente, pareri giuridici a tutti coloro che ne
hanno  bisogno,  e,  dall'altro,  un  correlato  obbligo  di  lealta'
dell'avvocato nei confronti del suo cliente. 
    A prescindere, dunque,  dallo  stretto  oggetto  della  decisione
della Corte europea (la  compatibilita'  di  norme  limitative  della
concorrenza e della circolazione dei  capitali  con  i  principi  del
Trattato), la decisione richiamata evidenzia  finalita'  e  modalita'
proprie della professione di avvocato  ontologicamente  incompatibili
con  modalita'  e  finalita'   proprie   dell'investitore   puramente
finanziario:  ed  e'  esattamente  il  profilo  oggi  sollevato   dai
ricorrenti relativamente alla legittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis della legge n. 247/2012 che sancisce, pur  con  qualche  limite
(ma limiti  giudicati  non  significativi  dalla  Corte  europea)  la
possibile compresenza di avvocati ed investitori finanziari. 
    Alla luce di quanto sopra ricordato, pare di poter affermare  che
le tematiche e critiche esposte dai ricorrenti vengano  a  costituire
quell'interesse  di  ordine  generale   che   consente   l'intrusione
dell'esercizio giurisdizionale  nell'attivita'  amministrativa  anche
nell'interesse della amministrazione (in tal senso si veda Cassaz. n.
24652/2021);  e  tale  intrusione  risulterebbe  quasi  auspicata   e
caldeggiata dalla stessa autorita'  amministrativa  (il  COA  romano)
che, nel proprio provvedimento,  mostra  di  condividere  le  ragioni
della critica  mossa  dai  ricorrenti,  ma  evidenziando  il  portato
vincolante di una  norma  (l'art.  4-bis  della  L.P.)  dal  COA  non
censurabile   ne'   rimettibile   al    Giudice    di    legittimita'
costituzionale. 
    Ritenuto,  dunque,  ammissibile  un  sindacato  sul  diniego   di
annullamento in via di  autotutela  dell'impugnato  provvedimento  di
iscrizione della Legal Brain societa' tra  avvocati  S.r.l.,  risulta
del tutto evidente come  una  decisione  nel  merito  non  possa  che
transitare attraverso una  verifica  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4-bis della legge n. 247 la  cui  portata  non  appare  del
tutto esente da critiche e da non manifesta incostituzionalita'. 
    Volgendo, dunque, l'attenzione a tale norma  non  sembra  inutile
ricordare che con l'art. 5 della legge n.  247/2012  il  Governo  era
stato delegato a disciplinare la materia delle societa' tra  avvocati
prevedendo  che  «l'esercizio  della  professione  forense  in  forma
societaria sia (fosse) consentito esclusivamente a societa' ... i cui
soci siano  (fossero)  avvocati  iscritti  all'albo».  Malgrado  tale
inequivocabile disposizione, il comma n. 141 della legge n.  124/2017
in palese contrarieta' ha consentito  la  partecipazione  a  societa'
esercenti la  professione  forense  anche  a  soggetti  non  avvocati
prevedendo unicamente dei limiti di partecipazione (non  piu'  di  un
terzo  del  capitale  sociale  e  riserva  ai  soci  avvocati   della
maggioranza dei membri dell'organo gestorio). 
    I motivi di tale «revirement» erano probabilmente da individuarsi
in una  diffusa  esigenza  di  incremento  di  concorrenza,  ma  tale
innovazione aveva sin da subito prestato il  fianco  a  critiche,  in
quanto una presenza  puramente  imprenditoriale  negli  studi  legali
sembrava collidere con le  esigenze  di  indipendenza,  pacificamente
ritenute funzionali e necessarie all'attivita' di difesa. 
    In altre parole, si affermava, ed oggi  affermano  i  ricorrenti,
che il diritto di difesa, inviolabile caposaldo non solo  del  nostro
sistema ma di ogni organizzazione sociale fondata  sul  diritto,  per
essere tale dovesse svolgersi in totale indipedenza,  in  assenza  di
qualsivoglia conflitto di interessi o compromissione  della  liberta'
di esercitare l'attivita' defensionale per rapporti con lo Stato, con
la politica o con fonti di potere e poteri economici. 
    Ebbene, tale liberta', finalizzata non tanto e non solo al libero
esercizio  dell'attivita'  professionale  legale  ma   al   superiore
interesse di assicurare una giustizia giusta, appariva in pericolo in
ipotesi di condominio con soggetti ontologicamente  diversi  e  cosi'
con esigenze puramente  economiche  quali  quelle  (legittime  e  ben
comprensibili) di cui  poteva  essere  portatore  un  socio  di  puro
capitale.  Anche  la  giurisprudenza,  nazionale  ed  europea,  aveva
sottolineato  la  partecipazione  della  difesa  all'esercizio  della
funzione giurisprudenziale  come  essenziale  e  imprescindibile:  ma
senza la sua totale indipendenza l'effettivita' della difesa non  era
tale,  con  conseguente   violazione   di   principi   costituzionali
costituenti la stessa struttura a  base  di  un  ordinamento  equo  e
democratico. 
    Tali  preoccupazioni,  accompagnate  da  quelle   relative   allo
sviamento dalle regole di  una  corretta  concorrenza  (riconducibile
all'utilita' sociale evidenziata dall'art.  41  della  Costituzione),
risultavano  poi  acuite  nel  caso  in  cui  non  fosse  esclusa  la
possibilita' che  lo  studio  legale,  partecipato  anche  dal  socio
imprenditore,  ricevesse  da  quest'ultimo  incarichi   professionali
poiche' in tale ipotesi il  rischio  di  un  conflitto  di  interesse
(cliente/avvocato/socio) poteva risultare  particolarmente  probabile
ed in grado di incidere sulla indipendenza dell'avvocato. 
    I  dubbi  di  non   manifesta   infondatezza   dei   profili   di
incostituzionalita'  dell'art.  4-bis  sopra  richiamato  sono  stati
confortati dalla recente sentenza  della  CGUE  gia'  ricordata,  ove
viene evidenziata una differenza ontologica tra  l'attivita'  legale,
che deve essere totalmente indipendente per rispondere ad esigenze di
ordine generale e quella dell'investitore di puro capitale  orientata
esclusivamente   verso    il    profitto:    tale    differenza    ed
incompatibilita', prosegue la Corte europea, e' di ordine assoluto  e
cioe' prescinde dalla presenza, per legge o statuto o per convenzione
pattizia, di limiti alla partecipazione del socio di puro capitale. 
    In definitiva, considerato: 
        che   l'art.   24   della   nostra   Costituzione    sancisce
l'inviolabilita' del diritto di difesa; 
        che l'iniziativa economica e' si libera ma non puo' svolgersi
in contrasto con l'utilita' sociale  (a  cui  pare  assimilabile  una
corretta concorrenza) o in modo tale da recare danno alla liberta'  e
dignita' umana; 
        che l'esercizio della difesa per essere effettivo ed appagare
esigenze di ordine generale e sociale deve potersi svolgere in totale
indipendenza e nell'ambito di una equa concorrenza; 
        che la presenza di un socio di puro capitale in una  societa'
di avvocati esercente la professione  forense  potrebbe  apparire  in
contrasto con la indipendenza della difesa e con le regole di  libera
concorrenza; 
        che tale rischio appare possibile e non puo' escludersi anche
in presenza di vincoli, di legge  o  statutari,  posti  al  socio  di
capitale per ragioni legate alla diversa natura  delle  attivita'  di
avvocato e di investitore; 
        che la fondatezza o meno del  ricorso  proposto  dall'UNCC  e
degli avvocati di Notaristefani di Vastogirardi Spinelli, Cerevolo  e
Di Benedetto avverso il rigetto dell'istanza di cancellazione (in via
di  autotutela)  della  societa'  Legal  Brain  S.r.l.  societa'  tra
avvocati,   non   puo'   prescindere   da    una    verifica    della
costituzionalita' dell'art.  4-bis  della  Legge  n.  247/2012,  come
introdotto con l'art. 1,  comma  141,  lettera  b),  della  legge  n.
124/2017; 
        che l'eccezione mossa dai ricorrenti, di  contrarieta'  della
citata normativa agli articoli 24, 41 e 111  della  Costituzione  non
appare manifestamente infondata. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio nazionale forense ha emesso la seguente ordinanza. 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e  23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87. 
    Ritenuta,  in   relazione   alle   suddette   disposizioni,   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4-bis della legge n. 247 del 31 dicembre 2012,  cosi'  come
introdotto  dall'art.  1,  comma  141,  lettera  b,  della  legge  n.
124/2017, nella parte in cui consente la  partecipazione  a  soggetto
non avvocato e diverso da altro professionista iscritto  in  albi  di
altre professioni a societa' esercenti la professione forense. 
    Ritenuta la  questione  rilevante  per  le  argomentazioni  tutte
indicate in motivazione, sospende il giudizio e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza  venga
notificata alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti della Camere dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
        Cosi' deciso in Roma, il 20 marzo 2025 
 
                        Il Presidente: Greco 
 
 
                                         Il segretario f.f.: Santinon