Reg. ord. n. 7 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5
Ordinanza del Consiglio Nazionale Forense del 24/10/2025
Tra: Unione Nazionale delle Camere Civili, De Notaristefani Antonio, Spinelli Mario ed altri 2 C/ Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Legal Brain srl, Poerio Giuseppe ed altri 1
Oggetto:
Professioni – Avvocato – Esercizio della professione forense in forma societaria – Possibilità che alle società esercenti la professione forense (nel caso di specie: società di capitali) possano partecipare, in qualità di soci, soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni – Potenziale incidenza del socio investitore, sotto il profilo dell’essere portatore di interessi meramente economici e di conflitti di interesse, sull’indipendenza nello svolgimento della professione dell’avvocato – Violazione del diritto di difesa, intesa anche come partecipazione all’esercizio della funzione giurisdizionale – Contrasto con i principi in tema di libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 24
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 111
Udienza Pubblica del 10 giugno 2026
rel. PATRONI GRIFFI
Testo dell'ordinanza
N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2025
Ordinanza del 24 ottobre 2025 del Consiglio nazionale forense sul
ricorso proposto da Unione nazionale delle camere civili e altri
contro il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma e altri.
Professioni - Avvocato - Esercizio della professione forense in forma
societaria - Possibilita' che alle societa' esercenti la
professione forense (nel caso di specie: societa' di capitali)
possano partecipare, in qualita' di soci, soggetti non avvocati e
diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre
professioni.
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
della professione forense), art. 4-bis, inserito dall'art. 1, comma
141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale
per il mercato e la concorrenza).
(GU n. 5 del 04-02-2026)
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella
sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i
signori:
avv. Francesco Greco - Presidente;
avv. Federica Santinon - segretario;
avv. Enrico Angelini, avv. Leonardo Arnau, avv. Giampaolo
Brienza, avv. Camilla Cancellario, avv. Aniello Cosimato, avv.
Francesco De Benedittis, avv. Francesco Favi, avv. Paolo Feliziani,
avv. Nadia Giacomina Germana' Tascona, avv. Daniela Giraudo, avv.
Vittorio Minervini, avv. Mario Napoli, avv. Francesca Palma, avv.
Francesco Pizzuto, avv. Demetrio Rivellino, avv. Federica Santinon,
avv. Lucia Secchi Tarugi, avv. Giovanni Stefani, avv. Antonello
Talerico - componenti;
Con l'intervento del rappresentante della Procura generale presso
la Corte di cassazione nella persona del dott. Stefano Visona' ha
pronunciato la seguente ordinanza.
Con ricorso del 9 marzo 2020 l'Unione nazionale delle camere
civili (UNCC) in persona del suo Presidente nazionale pro tempore,
avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, rappresentata e difesa
dagli avvocati Antonio de Notaristefani di Vastogirardi del Foro di
Napoli, Mario Spinelli del Foro di Bari, Monica Ceravolo del Foro di
Padova e Marco Di Benedetto del Foro di Velletri, nonche' in proprio
gli stessi avvocati difensori Antonio de Notaristefani di
Vastogirardi, Mario Spinelli, Monica Ceravolo e Marco Di Benedetto
impugnavano il verbale dell'adunanza del COA di Roma del 9 gennaio
2020 con cui era stato deliberato il rigetto dell'istanza di
cancellazione dall'albo degli avvocati di Roma delle societa' tra
avvocati BIM Legal S.r.l. e Legal Brain S.r.l.
Gli istanti avevano richiesto la cancellazione dall'Albo delle
predette societa' rilevando che (i) la societa' BIM Legal era
partecipata da due societa' di capitali (la BIM Service S.r.l. e la
Infogestweb S.r.l.), (ii) la societa' Brain Legal s.r.l. prevedeva
nel proprio oggetto societario lo svolgimento di corsi di formazione
a carattere commerciale, e (iii) in entrambe le societa' si era
sostanzialmente creata una commistione tra la professione forense ed
altre attivita' di diversa natura.
Con la deliberazione assunta nell'adunanza del 9 gennaio 2020 il
COA di Roma, pur evidenziando una sostanziale condivisione delle
argomentazioni avanzate dall'UNCC, aveva rigettato l'istanza di
cancellazione dall'albo delle predette societa' tra avvocati alla
luce della vigente normativa.
Con il ricorso in esame gli istanti, nel dare atto che la
societa' BIM Legal S.r.l. tra avvocati in liquidazione era stata
cancellata dall'albo su propria richiesta a far data dal 13 febbraio
2020, hanno impugnato la citata decisione del COA di Roma chiedendo:
in via incidentale di rimettere alla Corte costituzionale la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, legge n.
247/2012 e delle ulteriori disposizioni introdotte dall'art. 1, comma
141, lettera b), legge n. 124/2017;
in ogni caso di annullare e/o riformare la delibera del COA
di Roma adottando il necessario provvedimento per la cancellazione
dall'albo degli avvocati di Roma della S.T.A. controinteressata con
ogni ulteriore pronuncia di legge.
A fondamento di dette richieste gli esponenti esponevano i
seguenti motivi.
In primo luogo, i ricorrenti affermano la sussistenza della loro
legittimazione ad agire.
Per quanto riguarda la parte ricorrente UNCC viene evidenziato
che la relativa legittimazione:
deriverebbe dall'interesse ad agire a tutela dei suoi scopi
statutari tutti volti a preservare interessi di rilevanza pubblica
quali (i) la tutela del ruolo dell'avvocatura e il miglior
funzionamento della giustizia, e (ii) la rappresentanza delle istanze
di giustizia dei cittadini e il rafforzamento della loro
consapevolezza del ruolo del difensore volto alla tutela dei loro
diritti;
sarebbe formalmente riconosciuta dallo stesso CNF con
l'iscrizione dell'UNCC nell'elenco delle associazioni maggiormente
rappresentative che presuppone quale finalita' dell'associazione
iscritta la tutela dei valori fondamentali del diritto, del giusto ed
equo processo nonche' l'affermazione e la tutela dell'attivita'
difensiva (art. 3 regolamento CNF n. 4 del 16 luglio 2014 «Norme per
l'istituzione e le modalita' di tenuta dell'elenco delle associazioni
forensi maggiormente rappresentative»).
La sussistenza della legittimazione ad agire in capo all'UNCC
sarebbe altresi' confermata dal fatto che la legittimita' di tale
ente a rappresentare in giudizio gli interessi professionali
dell'intera classe forense e' stata gia' riconosciuta dal Tar Lazio e
confermata dal Consiglio di Stato con due pronunce del 2015
richiamate nel ricorso in esame.
A fronte di tali considerazioni, i ricorrenti affermano la
sussistenza della loro legittimazione ad agire in quanto l'art. 17,
comma 9, della legge n. 247/2012 che prevede espressamente una
legittimazione del Procuratore generale, ne crea in realta' una
concorrente e non esclude la generale legittimazione di chiunque
abbia interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 del c.p.c. Ad avviso
degli esponenti escludere la sussistenza di una tale legittimazione
concorrente implicherebbe un evidente problema di incostituzionalita'
del citato art. 17 per la violazione dell'art. 24 della Costituzione
in quanto limiterebbe il diritto di difesa.
Secondo le tesi dei ricorrenti la previsione di una
legittimazione straordinaria (quale sarebbe quella del Procuratore
generale) puo' ritenersi compatibile con la Costituzione nel solo
caso in cui non escluda la facolta' per gli altri soggetti di agire
per il pregiudizio subito che sia diverso da quello fatto valere
dall'organismo cui sia attribuita la legittimazione straordinaria.
Nel caso di specie l'art. 17, comma 9, legge n. 247/2012
riconoscerebbe al Procuratore generale la legittimazione ad agire a
tutela dell'interesse pubblico alla corretta tenuta di un albo,
mentre l'UNCC sarebbe legittimata ad agire a tutela dei suoi scopi
statutari che diversamente verrebbero lesi dalla possibilita' di
esercitare la professione da parte di enti che non siano in grado di
dare adeguate garanzie di indipendenza, come nel caso delle societa'
tra professionisti partecipate da un socio di capitale.
Per quanto riguarda gli altri ricorrenti in proprio, gli avvocati
De Notaristefani di Vastogirardi, Spinelli, Ceravolo e Di Benedetto,
esercenti l'attivita' forense in forma individuale questi sarebbero,
invece, legittimati ad agire a tutela del loro interesse al corretto
svolgimento della concorrenza nell'esercizio della professione
forense che potrebbe, al contrario, essere pregiudicato dal difetto
di indipendenza di alcuni concorrenti che esercitano la professione
tramite forme implicanti possibile captazione della clientela idonee
ad alterare il gioco della concorrenza.
In virtu' di tali considerazioni viene sollevata la questione di
legittimita' costituzionale della previsione dell'art. 4-bis della
legge n. 247/2012 introdotto con la legge n. 124 del 4 agosto 2017.
Gli istanti proseguono osservando che la societa' Legal Brain
S.r.l. tra avvocati risulta iscritta dal 14 dicembre 2018 all'albo
degli avvocati Roma, sezione speciale STA e che il suo presidente e
legale rappresentate risulta essere imprenditore nel ramo
assicurativo, noleggio di veicoli e luxury yacht charter, nonche'
procuratore nel settore antifrode della compagnia Insurance Company
Lev ins AD. S.p.a. L'attivita' della societa' controinteressata
appare estesa anche ad iniziative commerciali quali lo svolgimento di
corsi di formazione professionale e preparazione a concorsi, offerte
di prodotti assicurativi, audit e analisi di processi aziendali. Ad
avviso degli esponenti il richiamo nell'oggetto sociale della
societa' Legal Brain ad «attivita' connesse», alcune delle quali con
finalita' commerciali, creerebbe una commistione tra la professione
forense ed altre attivita' di natura incerta che si tradurrebbe
nell'aggiramento delle incompatibilita' previste dalla legge
professionale e dai codici deontologici nazionali e europei della
professione forense con violazione degli articoli 3, 24, 41 e 111
della Costituzione nonche' del principio di indipendenza
nell'esercizio della professione forense.
Gli esponenti procedono con le difese esponendo i motivi per cui
ritengono che la disposizione dell'art. 4-bis, legge n. 247/2012
violi gli articoli 3, 24, 41 e 111 della Costituzione e il principio
dell'obbligo di indipendenza dell'avvocato.
In primis affermano che la legge n. 141/2017, introducendo l'art.
4-bis avrebbe disatteso e stravolto i principi direttivi stabiliti
dall'art. 5 della legge n. 247/2012 che il Governo avrebbe dovuto
seguire quale delegato ad emanare un decreto legislativo per
disciplinare le societa' tra avvocati; principi che avrebbero dovuto
garantire che l'esercizio della professione forense in forma
societaria fosse consentito solo a societa' di persone o di capitali
o cooperative i cui soci fossero esclusivamente avvocati iscritti
all'albo. La delega come concepita dall'art. 5, legge n. 247/2012
escludeva espressamente la possibilita' di comprimere l'indipendenza
degli avocati attraverso l'introduzione di soci di capitale.
Al contrario l'art. 4-bis introdotto dalla legge n. 124/2017,
consentendo l'introduzione del socio di capitale nelle societa' tra
avvocati, di fatto permetterebbe alle societa' tra avvocati (che,
ricordano i ricorrenti, sono partecipi della funzione
giurisdizionale) di tener conto non tanto delle esigenze di
giustizia, ma piuttosto avere quale obiettivo lo sviluppo economico e
l'incremento della concorrenza. Tale modifica di prospettiva, secondo
gli esponenti, e' da ritenersi lesiva del diritto alla difesa e del
giusto processo (articoli 24 e 111 Cost.) e anche dei principi in
tema di liberta' della iniziativa economica e della concorrenza
(violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione).
Piu' in particolare viene osservato che la rilevanza
costituzionale del diritto di difesa menzionata espressamente
dall'art. 5, legge n. 247/2012, comporta l'ineludibile necessita' che
l'avvocato - figura professionale dedicata alla tutela di tale
diritto - sia e continui ad essere politicamente, economicamente ed
intellettualmente libero di esercitare il suo compito in conformita'
ai principi sanciti dalla Carta dei principi fondamentali
dell'avvocato europeo.
L'obbligo di indipendenza dell'avvocato serve a garantire non
soltanto l'effettivita' della difesa, ma anche il superiore interesse
della giustizia alla cui amministrazione l'avvocato collabora e che
comporta l'osservanza dell'art. 111 della Costituzione in quanto
assicura ai cittadini il processo giusto.
Senza garanzia di indipendenza non potrebbe essere garantita
l'effettivita' della difesa e si verificherebbe una sostanziale
violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione: se l'avvocato
non e' libero, neppure e' libera la tutela dei diritti.
Focalizzata l'attenzione sul principio di indipendenza
dell'avvocato, viene dai ricorrenti osservato che secondo il codice
di deontologia forense l'indipendenza rileva sotto vari aspetti, ma
in particolare modo come indipendenza economica e come indipendenza
dal cliente.
Considerando il principio di indipendenza economica la difesa dei
ricorrenti osserva che il primo e principale metro di misura della
stessa e' la non soggezione dell'avvocato a pressioni economiche
esterne. Al contrario l'avvocato inserito nel contesto di una
societa' di capitali non puo' essere libero nelle sue determinazioni,
che sono orientate dagli organi sociali dipendendo il suo guadagno
dalla fortuna commerciale della societa' e/o dalla eventuale
decisione di non distribuire gli utili. Vengono, dunque, richiamati i
principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella
pronuncia del 2017 (Uniwersyter Wroclawki e Polonia/Agenzia esecutiva
per la ricerca REA) in relazione all'indipendenza dell'avvocato
rispetto alla parte rappresentata ricordando che l'incarico di
rappresentanza da parte di un avvocato deve essere esercitato
nell'interesse della buona amministrazione della giustizia.
L'avvocato per poter svolgere correttamente il suo ruolo in
applicazione dei citati principi non puo' essere condizionato e deve
tutelare e difendere gli interessi del cliente in piena indipendenza
e nel rispetto della legge e delle norme deontologiche e
professionali. Di contro, osservano i ricorrenti, l'avvocato che
agisce per conto di una societa' commerciale con soci di capitale non
opera nell'interesse della buona amministrazione della giustizia,
bensi' esclusivamente per dividere gli utili: una tale situazione
potrebbe generare all'interno della compagine conflitti di interessi
per i quali l'attuale quadro normativo non prevede rimedi. Ebbene, a
parere della difesa degli esponenti, dato che il nostro ordinamento
non conosce figure «attenuate» di avvocato, ne' figure generiche di
prestatori di servizi legali, sarebbe necessario eliminare dal quadro
normativo le disposizioni in palese contrasto con i principi di
indipendenza dell'avvocato quali sono quelle introdotte dall'art.
4-bis, legge n. 247/2012.
Il ricorso in esame prosegue evidenziando una serie di criticita'
introdotte dalla norma in esame (quali, ad esempio, il non aver
previsto il divieto per la societa' di prestare attivita' per il
cliente socio della STA) che comportano gravi situazioni di conflitto
di interessi tra il difensore ed il cliente sia al momento della
determinazione del compenso che in sede di distribuzione degli utili.
Quanto evidenziato dai ricorrenti e' volto a dimostrare come la
commistione di interessi tra avvocati e imprese commerciali violi
palesemente i principi di indipendenza nell'esercizio della
professione forense potendo creare un rapporto di dipendenza
economica nei confronti del socio di capitale in grado di operare e
controllare la STA (cfr. art. 2359 del codice civile).
Aggiungono i ricorrenti che se il diritto di indipendenza
economica dell'avvocato trova un bilanciamento nel suo dovere di
rispettare rigorosamente le norme di incompatibilita' stabilite
dall'art. 18 della legge n. 247/2012, la disposizione criticata
sminuisce e calpesta tali fondamentali principi in nome dello
sviluppo economico e dell'incremento della concorrenza, violando di
fatto i principi in tema di liberta' economica e concorrenza fondati
su uguaglianza e rispetto. In sostanza, le previsioni dell'art. 4-bis
autorizzano l'elusione almeno di una parte delle incompatibilita' che
gli avvocati sono, invece, tenuti a rispettare consentendo (i) che
l'esercizio della professione sia condizionato dall'obiettivo di
massimizzazione del profitto e dalle strategie commerciali di
impresa, e che (ii) si crei una commistione tra attivita'
professionale e attivita' commerciale.
Venendo al caso in esame, la difesa dei ricorrenti evidenzia che
dalla lettura dell'oggetto sociale della Legal Brain e dall'esame del
sito internet della societa' risulta che la stessa oltre
all'attivita' forense svolge attivita' di natura commerciale e
«attivita' connesse» con conseguente elusione delle citate
incompatibilita' di cui all'art. 18, legge n. 247/2012. Sul sito
internet della Legal Brain S.r.l. e' evidenziato che in virtu' della
partnership con il socio di capitale vengono messe a disposizione dei
clienti polizze di tutela legale a condizioni vantaggiose: ne deriva
che il compenso delle prestazioni professionali rese e' di fatto
finanziato con la sottoscrizione di polizze. Ulteriore distorsione
economica deriva dalla limitazione di responsabilita' nel caso di
eventuali risarcimenti danni a vantaggio del solo socio di capitale
che ha una responsabilita' limitata entro il limite dell'investimento
effettuato, mentre l'avvocato che ha eseguito una specifica
prestazione ne risponde senza limiti. Cio' puo' implicare un
ulteriore ricatto economico per il socio avvocato che dovra'
obbligatoriamente assicurarsi contro un tal rischio.
I ricorrenti osservano ancora che la Carta dei principi
fondamentali dell'avvocato europeo sancisce anche che l'avvocato deve
restare indipendente anche dal suo cliente ai fini di ottenere la
fiducia dei terzi e dei giudici. Senza l'indipendenza dal cliente non
puo' sussistere alcuna garanzia della qualita' del lavoro
dell'avvocato e del rispetto, da parte dei terzi e dei giudicanti, di
tale lavoro. La normativa di cui si discute pone in crisi anche il
principio dell'indipendenza dal cliente per le ragioni strettamente
connesse a quanto gia' osservato dai ricorrenti in relazione alla
violazione del principio di indipendenza economica.
Da ultimo gli esponenti evidenziano che se le disposizioni
dell'art. 4-bis, legge n. 247/2012 in origine sono state introdotte
nell'ordinamento allo scopo di garantire una maggiore
concorrenzialita' nell'ambito della professione forense, in realta'
tale norma provoca una distorsione della concorrenza a danno
dell'intera collettivita'. Cio' e' in netto contrasto con gli stessi
principi sanciti dalla Corte di giustizia europea (sentenza Wouters
del 21 febbraio 2002), secondo cui in forza dei suoi obblighi
deontologici l'avvocato deve garantire la sua indipendenza nei
confronti dei pubblici poteri, degli operatori e dei terzi di cui non
deve mai subire l'influenza; ne consegue che la limitazione della
concorrenza e' ammissibile e puo' essere giustificata proprio dalla
necessita' di assicurare il corretto esercizio della professione
forense. In questa prospettiva, i ricorrenti ritengono che
l'introduzione di strumenti che comprimano l'indipendenza che gli
avvocati sono obbligati a garantire ai clienti ex articoli 1 e 2,
legge n. 247/2012, puo' legittimare la reazione individuale degli
avvocati nei confronti di tali situazioni: una tale legittimazione ad
agire concorrerebbe, nel caso specifico, con quella del Procuratore
generale prevista dall'art. 17 della legge n. 247/2012 in quanto il
singolo agisce a tutela non della regolarita' della iscrizione
all'albo, bensi' della correttezza della concorrenza. Le societa' tra
avvocati con soci di capitale si presentano, infatti, sul mercato con
dei vantaggi concorrenziali irragionevoli rispetto agli avvocati che,
invece, i doveri deontologici sono tenuti a rispettare anche a costo
di minori guadagni. Per queste ragioni la difesa degli esponenti
ritiene violato l'art. 41 della Costituzione che e' posto a tutela
non solo dell'iniziativa economica imprenditoriale, ma anche di
quella professionale il cui esercizio in forma di impresa richiede,
comunque, una normativa congrua, idonea ad evitare l'esercizio
abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati o il
pericolo dello sfruttamento dell'opera intellettuale in forme non
compatibili con il rispetto della dignita' e dell'autonomia dei
singoli professionisti.
Per queste ragioni i ricorrenti insistono nell'istanza di
cancellazione dall'albo degli avvocati di Roma della societa' Legal
Brain S.r.l. societa' tra avvocati ritenendo che quest'ultima svolga
la professione in violazione dei principi di indipendenza, delle
norme deontologiche citate e ponendo in essere una concorrenza
sleale.
Di qui la questione sollevata in via incidentale circa la
legittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art. 4-bis, legge
n. 247/2012, presupposto indispensabile per tale cancellazione.
Con memoria dell'11 aprile 2022 la societa' controinteressata
Legal Brain S.r.l. societa' tra avvocati ha svolto le sue difese
avverso l'impugnazione promossa dall'UNCC.
Legal Brain eccepisce la genericita' delle censure svolte dai
ricorrenti in relazione all'art. 4-bis, legge n. 247/2012
contestandone la fondatezza.
Legal Brain osserva che dall'atto costitutivo dello Studio
risulterebbe chiaramente che si tratta di societa' di capitali
assolutamente conforme al dettato normativo di cui al citato art.
4-bis per essere gli avvocati Poerio e Isacchini, titolari dei 2/3
del capitale sociale e dei 2/3 dei diritti di voto in assemblea
nonche' della maggioranza assoluta di 2/3 anche del C.d.A. (organo di
gestione) della societa'. Anche l'oggetto sociale che prevede
l'esercizio dell'attivita' forense e l'organizzazione di corsi di
formazione professionale finalizzata alla formazione di esperti nelle
materie giuridiche nonche' «tutte le attivita' connesse» comprese
tutte le operazioni finanziarie che siano strumentali e non
prevalenti per il conseguimento dello scopo sociale, commerciali,
immobiliari e mobiliari (con l'esclusione dell'intermediaizone in
valori mobiliari), non appare in contrasto con l'attivita' che
potrebbe essere svolta pacificamente anche dal singolo avvocato.
Con particolare riferimento alle asserite violazioni dei principi
di liberta' ed autonomia del professionista o del cliente e alla
violazione del diritto di difesa e del giusto processo, la difesa
della societa' controinteressata afferma che si tratterebbe di mere
petizioni di principio e che, in ogni caso, il mandato rimane
conferito al singolo avvocato e non alla societa' nel suo complesso;
ne conseguirebbe che la partecipazione del singolo avvocato alla
associazione non ne pregiudicherebbe in alcun modo l'autonomia, la
liberta' e l'indipendenza. Viene contestata la asserita violazione
degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione e viene affermato che
risulterebbe addirittura rafforzata la tutela dell'art. 41 Cost. che
sancisce la liberta' di iniziativa economica dei privati.
Da ultimo la difesa di Legal Brain nega la sussistenza di tutte
le criticita' rilevate dai ricorrenti in relazione al sito internet
www.studiolegalbrain.it affermando che tutte le attivita'
pubblicizzate sul sito nella pagina «Servizi» appaiono descritte in
modo corretto e soprattutto risulterebbero annoverabili tra le
attivita' che possono essere astrattamente svolte dal singolo
avvocato. Per quanto concerne la pubblicita' della polizza di tutela
legale criticata dai ricorrenti, viene osservato che sarebbe indicato
chiaramente che trattasi di un servizio non offerto dallo studio
legale, bensi' direttamente dal socio di capitale che esercita
autonomamente l'attivita' di broker assicurativo e che, nel pieno
esercizio della propria liberta' di iniziativa economica, offre una
scontistica particolare per i clienti dello studio legale. Il fatto
che il servizio non sarebbe offerto dallo studio legale risulterebbe
dalla circostanza che sulla pagina del sito internet relativo alla
Tutela legale vi sarebbe un apposito link che reindirizza al sito
internet del broker ai fini del preventivo, creando cosi' una sorta
di evidente separazione dall'attivita' legale.
Viene, pertanto, richiesto il rigetto del ricorso presentato
dall'UNCC.
All'udienza del 28 aprile del 2022 il consigliere relatore ha
svolto la relazione ed il P.G. dott. Molino ha concluso per
l'inammissibilita' del ricorso per carenza di legittimazione di tutti
i ricorrenti. La difesa dei ricorrenti ha concluso per il suo
accoglimento, mentre il difensore della Legal Brain STA S.r.l. ha
richiamato le conclusioni contenute nella memoria costitutiva;
l'avvocato Cristina Tamburo per il COA di Roma ha concluso chiedendo
la conferma del provvedimento impugnato. All'esito della richiamata
udienza questo Consiglio nazionale forense riservava la decisione a
ulteriore Camera di consiglio per la complessita' della vicenda. Con
decreto presidenziale n. 3/2025 il presente procedimento veniva
rimesso sul ruolo per l'udienza del 20 marzo 2025 nella quale il P.G.
e le difese dei ricorrenti (che avevano depositato nei giorni
precedenti una breve ulteriore memoria), hanno confermato le
conclusioni precedentemente assunte.
Motivi della decisione
Nell'esaminare i motivi di impugnazione svolti dai ricorrenti, ed
indipendentemente da ogni giudizio in merito alle argomentazioni
esposte dalla loro difesa, pare necessario affrontare in primo luogo
la complessa questione relativa alla legittimazione ad agire in capo
all'UNCC e agli avvocati ricorrenti.
Al riguardo si osserva per necessario inquadramento della
problematica, che in effetti l'art. 17, comma 9, della legge n.
247/2012, prevede che la cancellazione dagli albi, elenchi e registri
sia pronunciata dal Consiglio dell'Ordine a richiesta dell'iscritto,
quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta
del Procuratore generale. Stando al dato letterale della norma in
esame sembrerebbe, dunque, che solo il Procuratore generale sia
legittimato ad agire ai fini della cancellazione (oltre, ovviamente,
all'interessato che ne faccia richiesta, ma tale ipotesi qui non
rileva) e naturalmente il Consiglio dell'Ordine d'ufficio in via di
autotutela: ne deriverebbe l'inevitabile dichiarazione di
inammissibilita' del ricorso presentato a suo tempo al COA romano
dagli odierni esponenti, in quanto soggetti terzi estranei rispetto
alla previsione di legge, come richiesta dal P.G. nelle proprie
conclusioni. In proposito pare opportuno e necessario svolgere una
ulteriore riflessione. Come e' stato ricordato, nel caso in esame i
ricorrenti hanno effettivamente attivato la procedura prevista
dall'art. 17 della legge n. 247/2012 (segnalando al COA di Roma la
violazione dei principi deontologici di indipendenza ed
incompatibilita' con una attivita' commerciale e, dunque, l'assenza
dei requisiti in capo alla societa' controinteressata, chiedendone la
relativa cancellazione): tuttavia il COA in tal sede non ha
dichiarato l'inammissibilita' del ricorso ma, pur condividendo le
criticita' sollevate dall'UNCC, non ha potuto fare altro che
limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge ed in
particolare dell'art. 4-bis, legge n. 247/2012, non potendo fare
altrimenti (non era pensabile, evidentemente, una pronuncia contra
legem) e non essendo legittimato a sollevare eventuali questioni di
legittimita' costituzionale della norma in questione, trattandosi di
ambito amministrativo.
1. In altre parole:
i ricorrenti hanno ritenuto proponibile il ricorso ex art.
17, legge n. 247/2012 facendo derivare la propria legittimazione
attiva dagli scopi statutari per UNCC (e dalle sentenze del TAR e del
Consiglio di Stato citate nel ricorso) e dal rapporto di concorrenza
per quanto riguarda i singoli avvocati ricorrenti;
la domanda presentata al COA romano espressamente ed
unicamente richiedeva la «cancellazione dall'albo delle societa'»
controinteressate e non risultava rinvenibile in tale domanda alcuna
sollecitazione all'Ordine adito perche' adottasse provvedimenti in
via di autotutela;
il COA romano, evidentemente, dando prevalenza alla sostanza
sulla forma, ha ritenuto ravvisabile una sollecitazione in autotutela
perche' non ha dichiarato l'inammissibilita' dei ricorsi per carenza
di legittimazione ex art. 17, legge n. 247/2012, ma e' entrato nel
merito dell'istanza e l'ha rigettata «alla luce della vigente
normativa» e «pur condividendo le considerazioni evidenziate
dall'UNCC»;
l'attuale ricorso, quello oggi all'esame del Consiglio
nazionale forense, e' dunque avverso il provvedimento del COA (non di
iscrizione, bensi') di rigetto del precedente provvedimento, assunto,
si ritiene, in via di autotutela, procedura percorribile senza limiti
di tempo (Cass. 19 novembre 2021, Sezioni unte n. 35463).
Se la vicenda e' stata cosi' correttamente ricostruita,
risulterebbe oggi radicata una competenza del CNF atteso
l'orientamento giurisprudenziale che fa ricadere sull'attuale
giudicante l'intera materia relativa agli albi; ed in proposito vale
la pena ricordare anche testualmente la recente ordinanza n. 16548
del 31 luglio 2020 delle Sezioni unite della Corte di cassazione,
presidente Manna, relatore Mercolino: «Il CNF ha giurisdizione
speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti
conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono
l'iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi,
a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva
in contesa (diritto o interesse legittimo)».
A questo punto, ed ancora ed esclusivamente per giudicare
l'ammissibilita' dei ricorsi in esame, si apre l'ulteriore e non
trascurabile problematica dei limitati profili di impugnabilita' del
provvedimento del diniego (che non e' silenzio) del COA di Roma,
anche perche', a ben vedere, il ricorso oggi in discussione non ne
evidenzia alcuna criticita' ne' sotto il profilo
processuale/procedimentale ne' di sostanza e motivazione (si ricorda
la «sostanziale condivisione» espressa nei confronti delle tesi
critiche dei ricorrenti nel provvedimento impugnato ma la inevitabile
legittimita' della iscrizione disposta alla luce della normativa che
il COA si trovava a dover applicare). Ebbene, sotto tale specifica
angolazione, la decisione da assumere risulta particolarmente incerta
stante il (pacificamente) limitato sindacato riconosciuto in merito
al diniego di autotutela, la cui contenuta portata di
critica/modifica/riforma risulta proprio giustificata dalla
necessita' di non determinare una indebita sostituzione
dell'autorita' giudiziaria alle scelte dell'amministrazione (come si
verificherebbe se il diniego di autotutela fosse sempre censurabile
in sede giudiziaria).
Alla luce delle decisioni in tale materia - certamente non
numerose ne' univoche ne' particolarmente illuminanti anche perche'
quasi tutte nella specifica materia tributaria e nei confronti di
atti impositivi non piu' impugnabili - i principi ricavabili paiono
essere i seguenti:
sebbene il provvedimento di autotutela sia discrezionale e
comporti l'affievolimento della posizione soggettiva ad interesse
legittimo cio' non causa la sottrazione delle relative controversie
al giudice;
nella generalita' dei casi la valutazione della legittimita'
del rifiuto di annullamento d'ufficio non deve comportare una debita
sostituzione del giudice all'attivita' amministrativa;
l'esercizio del potere di autotutela non puo' divenire
sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti
dal titolare della posizione giuridica relativa;
tuttavia, deve ammettersi il sindacato sul diniego di
autotutela, ma soltanto ed esclusivamente in relazione a ragioni di
rilevanti interesse generale alla rimozione dell'atto;
che nella locuzione da ultimo richiamata («interesse generale
alla rimozione dell'atto») occorre che sia dedotto un interesse di
ampia portata e cioe' travalicante quello individuale della parte in
causa, interesse concreto e specifico a cui corrisponde l'interesse
di cui l'amministrazione deve dar conto per giustificare le ragioni,
originarie o sopravvenute, che fondino la rimozione dell'atto
impugnato;
in definitiva, si rende necessario un attento bilanciamento
tra gli interessi particolari di chi richiede la protezione in via di
autotutela e l'interesse di rilevanza generale in capo
all'amministrazione alla rimozione dell'atto, interesse che travalica
quello individuale della parte in causa.
Nel caso in esame pare potersi ritenere che:
esiste la competenza del giudicante adito (CNF) relativamente
al provvedimento impugnato trattandosi di provvedimento concernente
la materia della tenuta dall'albo, ad esso pacificamente riservata;
non sembra ravvisarsi una indebita intrusione del giudice
nell'attivita' amministrativa la cui autorita' espressamente ha
dichiarato la propria decisione coerente con la vigente disposizione
normativa, «pur condividendo le considerazioni evidenziate» dai
ricorrenti e cioe' proprio quelle critiche rivolte verso codesta
normativa;
occorre verificare se sussista un interesse generale
dell'amministrazione alla rimozione dell'atto che controbilanci,
travalichi e superi (pur ricomprendendolo) quello individuale.
Sotto tale ultimo aspetto appare non insignificante aggiungere
che il provvedimento richiesto al COA di Roma non poteva non
transitare (a meno di ipotizzare l'emanazione di un impensabile ed
inammissibile provvedimento contra legem) che per via di un
accertamento in merito alla (in)costituzionalita' dell'art. 4-bis
della legge professionale, via preclusa all'autorita' investita
dell'autotutela, quest'ultima di natura squisitamente amministrativa
e non giurisdizionale; e che l'esame, seppur in questa sede sommario,
dell'esistenza di un interesse generale che superi quello individuale
apra una necessaria incursione nel merito del ricorso, che non deve
apparire indebito essendo strumentale alla stretta ottica di
sentenziare in tema di ammissibilita' del ricorso. Ebbene, non sembra
davvero discutibile che le tematiche e le critiche oggi prospettate,
avendo riferimento all'iscrizione e cancellazione dall'albo
(condizione per l'esercizio della professione, art. 2 L.P.) di un
soggetto partecipato da un socio non avvocato, seppur con i previsti
limiti, rappresenti un interesse di ordine generale anche
dell'amministrazione (e tale pare averlo considerato pure il COA
romano pronunciandosi adesivamente nel merito) dal momento che
l'attivita' forense ha la funzione legalmente accertata (art. 2,
comma 2, della L.P.) di garantire al cittadino l'effettivita' della
tutela dei diritti e che tale attivita' e' soggetta a particolari
requisiti ed al rispetto delle regole deontologiche forensi.
A fortificare tale opinione e' giunta recentemente la sentenza
della Corte di Giustizia dell'Unione europea 19 dicembre 2024
Hafmer/Rechtsanwaltskammer Munchen da ultimo citata e prodotta dai
ricorrenti: con tale sentenza la Corte lussemburghese ha dichiarato
che uno Stato membro puo' vietare la partecipazione di investitori
puramene finanziari al capitale di una societa' di avvocati e che una
siffatta restrizione della liberta' di stabilimento e della libera
circolazione dei capitali e' giustificata dall'obiettivo di garantire
che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo
indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e
deontologici.
Tale decisione valorizza l'importanza determinante del rispetto
del principio di trasparenza e dell'obbligo del segreto per
assicurare una sana amministrazione della giustizia. Nella
motivazione si aggiunge (punto 70) che gli avvocati non esercitano le
loro attivita' con un obiettivo unicamente economico, ma sono tenuti
al rispetto di norme professionali e deontologiche e che
considerazioni di natura economica orientate verso il profilo a breve
termine proprie dell'investitore puramente finanziario potrebbero
prevalere su considerazioni guidate esclusivamente dalla difesa
dell'interesse dei clienti della societa' di avvocati.
Il diritto di uno Stato membro di ritenere che l'avvocato non sia
in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel
rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora
divenga parte di una societa' in cui soci siano soggetti che non
esercitino la professione di avvocato e' affermazione di ordine
assoluto: essa, infatti, vale anche nell'ipotesi di quota minoritaria
(punto 73, a maggior ragione nel caso di maggioranza: «Il en va
d'autant plus», «This is all che more so ...») ed anche quando lo
statuto della societa' professionale prevedesse stringenti regole a
tutela della deontologia (nel caso all'esame della Corte europea,
oltre ai vincoli di legge, era previsto per statuto che solo gli
avvocati potessero agire professionalmente, si ribadiva la loro
responsabilita' deontologica, la loro indipendenza ed il divieto di
essere soggetti ad istruzioni da parte del socio di capitale o
dell'assemblea, si sottoponeva anche il socio finanziatore agli
obblighi deontologici, si prevedeva che l'amministrazione potesse
essere delegata solo ad avvocati).
E, dunque, ragionamento non diverso potrebbe valere nel caso in
esame, nel quale la partecipazione della societa' e' certamente
minoritaria e nel limite previsto dall'art. 4-bis della legge
professionale.
Non trascurabile, infine, la considerazione espressa dal Giudice
europeo che la funzione dell'avvocato consiste anzitutto nel tutelare
e difendere al meglio gli interessi del mandante, in piena
indipendenza nonche' nel rispetto della legge e delle regole
professionali e deontologiche; e che agli avvocati viene affidato il
compito fondamentale in una societa' democratica di difendere le
persone, il che implica, da un lato, che ogni persona abbia la
possibilita' di rivolgersi in piena liberta' al proprio avvocato, la
cui stessa professione comprende, per definizione, il compito di
fornire, in modo indipendente, pareri giuridici a tutti coloro che ne
hanno bisogno, e, dall'altro, un correlato obbligo di lealta'
dell'avvocato nei confronti del suo cliente.
A prescindere, dunque, dallo stretto oggetto della decisione
della Corte europea (la compatibilita' di norme limitative della
concorrenza e della circolazione dei capitali con i principi del
Trattato), la decisione richiamata evidenzia finalita' e modalita'
proprie della professione di avvocato ontologicamente incompatibili
con modalita' e finalita' proprie dell'investitore puramente
finanziario: ed e' esattamente il profilo oggi sollevato dai
ricorrenti relativamente alla legittimita' costituzionale dell'art.
4-bis della legge n. 247/2012 che sancisce, pur con qualche limite
(ma limiti giudicati non significativi dalla Corte europea) la
possibile compresenza di avvocati ed investitori finanziari.
Alla luce di quanto sopra ricordato, pare di poter affermare che
le tematiche e critiche esposte dai ricorrenti vengano a costituire
quell'interesse di ordine generale che consente l'intrusione
dell'esercizio giurisdizionale nell'attivita' amministrativa anche
nell'interesse della amministrazione (in tal senso si veda Cassaz. n.
24652/2021); e tale intrusione risulterebbe quasi auspicata e
caldeggiata dalla stessa autorita' amministrativa (il COA romano)
che, nel proprio provvedimento, mostra di condividere le ragioni
della critica mossa dai ricorrenti, ma evidenziando il portato
vincolante di una norma (l'art. 4-bis della L.P.) dal COA non
censurabile ne' rimettibile al Giudice di legittimita'
costituzionale.
Ritenuto, dunque, ammissibile un sindacato sul diniego di
annullamento in via di autotutela dell'impugnato provvedimento di
iscrizione della Legal Brain societa' tra avvocati S.r.l., risulta
del tutto evidente come una decisione nel merito non possa che
transitare attraverso una verifica di legittimita' costituzionale
dell'art. 4-bis della legge n. 247 la cui portata non appare del
tutto esente da critiche e da non manifesta incostituzionalita'.
Volgendo, dunque, l'attenzione a tale norma non sembra inutile
ricordare che con l'art. 5 della legge n. 247/2012 il Governo era
stato delegato a disciplinare la materia delle societa' tra avvocati
prevedendo che «l'esercizio della professione forense in forma
societaria sia (fosse) consentito esclusivamente a societa' ... i cui
soci siano (fossero) avvocati iscritti all'albo». Malgrado tale
inequivocabile disposizione, il comma n. 141 della legge n. 124/2017
in palese contrarieta' ha consentito la partecipazione a societa'
esercenti la professione forense anche a soggetti non avvocati
prevedendo unicamente dei limiti di partecipazione (non piu' di un
terzo del capitale sociale e riserva ai soci avvocati della
maggioranza dei membri dell'organo gestorio).
I motivi di tale «revirement» erano probabilmente da individuarsi
in una diffusa esigenza di incremento di concorrenza, ma tale
innovazione aveva sin da subito prestato il fianco a critiche, in
quanto una presenza puramente imprenditoriale negli studi legali
sembrava collidere con le esigenze di indipendenza, pacificamente
ritenute funzionali e necessarie all'attivita' di difesa.
In altre parole, si affermava, ed oggi affermano i ricorrenti,
che il diritto di difesa, inviolabile caposaldo non solo del nostro
sistema ma di ogni organizzazione sociale fondata sul diritto, per
essere tale dovesse svolgersi in totale indipedenza, in assenza di
qualsivoglia conflitto di interessi o compromissione della liberta'
di esercitare l'attivita' defensionale per rapporti con lo Stato, con
la politica o con fonti di potere e poteri economici.
Ebbene, tale liberta', finalizzata non tanto e non solo al libero
esercizio dell'attivita' professionale legale ma al superiore
interesse di assicurare una giustizia giusta, appariva in pericolo in
ipotesi di condominio con soggetti ontologicamente diversi e cosi'
con esigenze puramente economiche quali quelle (legittime e ben
comprensibili) di cui poteva essere portatore un socio di puro
capitale. Anche la giurisprudenza, nazionale ed europea, aveva
sottolineato la partecipazione della difesa all'esercizio della
funzione giurisprudenziale come essenziale e imprescindibile: ma
senza la sua totale indipendenza l'effettivita' della difesa non era
tale, con conseguente violazione di principi costituzionali
costituenti la stessa struttura a base di un ordinamento equo e
democratico.
Tali preoccupazioni, accompagnate da quelle relative allo
sviamento dalle regole di una corretta concorrenza (riconducibile
all'utilita' sociale evidenziata dall'art. 41 della Costituzione),
risultavano poi acuite nel caso in cui non fosse esclusa la
possibilita' che lo studio legale, partecipato anche dal socio
imprenditore, ricevesse da quest'ultimo incarichi professionali
poiche' in tale ipotesi il rischio di un conflitto di interesse
(cliente/avvocato/socio) poteva risultare particolarmente probabile
ed in grado di incidere sulla indipendenza dell'avvocato.
I dubbi di non manifesta infondatezza dei profili di
incostituzionalita' dell'art. 4-bis sopra richiamato sono stati
confortati dalla recente sentenza della CGUE gia' ricordata, ove
viene evidenziata una differenza ontologica tra l'attivita' legale,
che deve essere totalmente indipendente per rispondere ad esigenze di
ordine generale e quella dell'investitore di puro capitale orientata
esclusivamente verso il profitto: tale differenza ed
incompatibilita', prosegue la Corte europea, e' di ordine assoluto e
cioe' prescinde dalla presenza, per legge o statuto o per convenzione
pattizia, di limiti alla partecipazione del socio di puro capitale.
In definitiva, considerato:
che l'art. 24 della nostra Costituzione sancisce
l'inviolabilita' del diritto di difesa;
che l'iniziativa economica e' si libera ma non puo' svolgersi
in contrasto con l'utilita' sociale (a cui pare assimilabile una
corretta concorrenza) o in modo tale da recare danno alla liberta' e
dignita' umana;
che l'esercizio della difesa per essere effettivo ed appagare
esigenze di ordine generale e sociale deve potersi svolgere in totale
indipendenza e nell'ambito di una equa concorrenza;
che la presenza di un socio di puro capitale in una societa'
di avvocati esercente la professione forense potrebbe apparire in
contrasto con la indipendenza della difesa e con le regole di libera
concorrenza;
che tale rischio appare possibile e non puo' escludersi anche
in presenza di vincoli, di legge o statutari, posti al socio di
capitale per ragioni legate alla diversa natura delle attivita' di
avvocato e di investitore;
che la fondatezza o meno del ricorso proposto dall'UNCC e
degli avvocati di Notaristefani di Vastogirardi Spinelli, Cerevolo e
Di Benedetto avverso il rigetto dell'istanza di cancellazione (in via
di autotutela) della societa' Legal Brain S.r.l. societa' tra
avvocati, non puo' prescindere da una verifica della
costituzionalita' dell'art. 4-bis della Legge n. 247/2012, come
introdotto con l'art. 1, comma 141, lettera b), della legge n.
124/2017;
che l'eccezione mossa dai ricorrenti, di contrarieta' della
citata normativa agli articoli 24, 41 e 111 della Costituzione non
appare manifestamente infondata.
P. Q. M.
Il Consiglio nazionale forense ha emesso la seguente ordinanza.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
Ritenuta, in relazione alle suddette disposizioni, non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4-bis della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, cosi' come
introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b, della legge n.
124/2017, nella parte in cui consente la partecipazione a soggetto
non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di
altre professioni a societa' esercenti la professione forense.
Ritenuta la questione rilevante per le argomentazioni tutte
indicate in motivazione, sospende il giudizio e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti della Camere dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Cosi' deciso in Roma, il 20 marzo 2025
Il Presidente: Greco
Il segretario f.f.: Santinon