Reg. ord. n. 69 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 04/03/2026
Tra: L.E.
Oggetto:
Esecuzione penale – Ordinamento penitenziario – Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena – Omessa previsione, oltre i casi espressamente contemplati, dell’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità – Violazione del principio inviolabile della dignità umana – Contrasto con il principio, anche convenzionale e nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, di umanità – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Violazione del principio di legalità della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 2
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 3
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 3
Udienza Pubblica del 22 settembre 2026
rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 marzo 2026
Ordinanza del 4 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di Firenze
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di L. E..
Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario - Rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena - Omessa previsione, oltre i casi
espressamente contemplati, dell'ipotesi di rinvio facoltativo
dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni
contrarie al senso di umanita'.
- Codice penale, art. 147; legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'), art. 47-ter, comma 1-ter.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
Il Tribunale il giorno 17 febbraio 2026 in Firenze si e' riunito
in camera di consiglio nelle persone dei componenti:
dott. Marcello Bortolato, Presidente;
dott.ssa Ilaria Cornetti, magistrato di sorveglianza;
dott.ssa Martina Bassi, esperta;
dott.ssa Elisa Bongini, esperta;
sentito il sost. Procuratore generale dott. Sergio Affronte, che
ha espresso parere conforme, nonche' la difesa, ha pronunciato la
seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza nei confronti di
E. L., nato in ... il ..., detenuto presso la casa circondariale di
Firenze Sollicciano, in espiazione della pena di cui alla sentenza 11
gennaio 2023 della Corte d'assise di appello di Firenze, con fine
pena al 14 ottobre 1942, avente ad oggetto: Giudizio di ottemperanza
ex art. 35-bis, comma 5 o.p. - Differimento della pena ex art. 147
codice penale.
Motivi
Procedimento
Con ordinanza in data 11 dicembre 2024 il magistrato di
sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile il reclamo
presentato dal detenuto in oggetto ai sensi dell'art. 35-bis o.p. in
relazione alle condizioni di detenzione presso il carcere di
Firenze-Sollicciano.
All'epoca il detenuto era ristretto nella sezione 11 alla camera
18 (blocco «penale») ove ancor oggi si trova. Con il reclamo si
stigmatizzavano le generali condizioni del carcere di Sollicciano,
notoriamente critiche sotto molteplici punti di vista, ricordandosi
la drammatica situazione strutturale ed edilizia dell'istituto, per
risanare la quale sono stati investiti circa 10 milioni di euro per
la realizzazione, tra le altre cose, di un cappotto termico. Piu' nel
concreto il reclamante non avanzava una richiesta risarcitoria in
forma specifica o monetaria), quanto una decisione che ponesse fine
ad un perdurante abuso, ordinando all'amministrazione penitenziaria
di mettere comunque mano, risolvendole, a tutte le questioni dedotte,
che afferivano alle violazioni denunciate, cosi' come peraltro aveva
recentemente disposto, con un provvedimento emesso in analoga sede
(reclamo giurisdizionale) altro magistrato dell'ufficio fiorentino.
Con ordinanza 8 maggio 2025 questo Tribunale accoglieva il
reclamo avverso detto provvedimento, entrando nel merito della
questione ed ordinando all'amministrazione una serie di interventi ed
attivita' dirette a porre fine alla violazione.
A seguito della presentazione di un'istanza di ottemperanza ex
art. 35-bis, comma 5 o.p. il Tribunale, con ordinanza 4 novembre
2025, assegnava all'amministrazione penitenziaria termine di giorni
ottanta per la predisposizione di un piano attuativo volto ad
ottemperare alle prescrizioni ingiunte e fissava l'odierna udienza
per la verifica dell'adempimento ove, constatato l'inesatto e/o
parziale adempimento, la difesa formulava una nuova istanza di
differimento della pena ex art. 147 codice penale nel contempo
instando - come gia' aveva fatto nel corso del lungo iter
procedimentale - per l'invio degli atti alla Corte costituzionale su
una questione di legittimita' costituzionale nei termini che piu'
sotto verranno illustrati.
La domanda di differimento della pena, nelle forme della
detenzione domiciliare, in realta' era gia' stata a suo tempo
formulata in data 2 maggio 2024 e rigettata da questo Tribunale con
ordinanza 13 giugno 2024 successivamente impugnata avanti alla Corte
di cassazione, che rigettava il ricorso.
Prima di esaminare in fatto e in diritto le varie questioni
sollevate, pare tuttavia opportuno richiamare, sia pure in sintesi,
il complesso e tortuoso iter giudiziario percorso dal detenuto al
fine di ottenere la tutela del suo diritto riguardante le condizioni
detentive nel carcere di Sollicciano, in denunciato palese contrasto
con i piu' elementari principi sull'umanita' della pena.
In data 15 febbraio 2024 il detenuto E. L. presentava un reclamo
ex art. 35-bis o.p. al magistrato di sorveglianza di Firenze
lamentando le gravi condizioni della detenzione nel carcere di
Firenze-Sollicciano a causa dello stato dei locali di pernottamento
afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni di acqua ed infestate
da insetti e, in alcuni casi, da roditori e, per lo piu', in
condizioni igieniche gravemente compromettenti, oltre alla
ristrettezza dello spazio in una camera detentiva di soli 9 mq.
Considerato che su questa istanza il magistrato non aveva ancora
provveduto, il detenuto, in data 2 maggio 2024, proponeva nelle more
richiesta di essere ammesso alla detenzione domiciliare, ai sensi
dell'art. 47-ter, comma 1-ter o.p., in luogo del differimento
facoltativo della pena, presso l'abitazione della cognata, domicilio
verificato, idoneo e senza controindicazioni di sorta. Il detenuto
invero, in considerazione della natura del reato e del fine pena, non
poteva (ne' attualmente puo') accedere ad alcuna misura alternativa
che comporti la scarcerazione. In subordine eccepiva
l'incostituzionalita' della norma sul differimento della pena, in
linea con analoga questione sollevata a suo tempo dai Tribunali di
sorveglianza di Venezia e di Milano, che aveva dato luogo alla
pronuncia della Corte costituzionale del 9 ottobre 2013, n. 279,
nella parte in cui non prevede la possibilita', in dette condizioni,
di disporre il rinvio dell'esecuzione.
Con ordinanza 13 giugno 2024 il Tribunale respingeva entrambe le
istanze dichiarando inammissibile il differimento della pena,
trattandosi di ipotesi non prevista dalla norma, e dichiarando
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' per
mancato esaurimento dei rimedi preventivi ancora esperibili (art.
35-bis o.p.), con integrale esaurimento dell'iter processuale ivi
previsto, comprensivo dell'eventuale giudizio di ottemperanza (art.
35-bis comma 5).
Avverso tale provvedimento il detenuto ricorreva per Cassazione e
la Corte, con sentenza della I Sez. n. 3536/2024 del 7 novembre 2024,
confermava integralmente il provvedimento collegiale, rilevando che
il differimento della pena potrebbe essere in astratto invocato come
rimedio «estremo» al quale ricorrere nel solo caso in cui la
violazione dei diritti del detenuto sia stata riconosciuta nonche'
favorevolmente ed interamente esperito l'intero iter procedimentale
stabilito dall'art. 35-bis, rimanendo nel contempo inadempiente
l'amministrazione all'ordine di rimuovere le cause.
Nel frattempo, il magistrato di sorveglianza gia' adito con la
richiesta ex art. 35-bis del 15 febbraio 2024 si pronunciava per
l'inammissibilita', con ordinanza dell'11 dicembre 2024, a causa di
un petitum ritenuto estraneo al novero dei provvedimenti adottabili
dal giudice.
Avverso questa seconda decisione il detenuto proponeva al
Tribunale reclamo che veniva accolto con ordinanza emessa in data 8
maggio 2025 e di cui al presente procedimento di ottemperanza.
Con tale provvedimento era ordinato all'amministrazione di
rimuovere le condizioni che pregiudicano i diritti primari del
detenuto inerenti alla detenzione. Nulla essendo tuttavia intervenuto
a mutamento delle sue condizioni di vita, la difesa depositava (in
data 9 ottobre 2025) richiesta di ottemperanza ex art. 35-bis, comma
5, sulla quale il Tribunale si pronunciava con l'ordinanza emessa, a
seguito di udienza, in data 4 novembre 2025.
L'amministrazione. ancorche' sempre ritualmente notificata, non
si era peraltro mai costituita in tutto il corso del procedimento.
Si osserva incidentalmente che sussiste la piena competenza del
giudice collegiale per il procedimento di ottemperanza, e non del
magistrato di sorveglianza (nonostante il dato testuale dell'art.
35-bis, comma 5), allorche' la decisione cui ottemperare sia stata
emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento del reclamo,
dal tribunale medesimo (in questo senso Cassazione, Sez. I, 30 maggio
2019 ...) posto che il migliore interprete di una decisione e'
certamente colui che l'ha emanata.
Il Tribunale assegnava all'amministrazione penitenziaria un
termine di giorni ottanta dalla comunicazione del provvedimento ai
fini della predisposizione, cosi' come prevede la norma, di un «piano
attuativo», il piu' possibile dettagliato, volto ad ottemperare ai
seguenti punti:
1) riavvio della progettazione esecutiva e ripresa, previo
eventuale nuovo appalto, degli interventi gia' ritenuti
indispensabili di manutenzione straordinaria e di
impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique;
2) interventi strutturali ed impiantistici volti a dotare le
camere di pernottamento di acqua calda;
3) completamento dell'opera di disinfestazione da insetti,
roditori e parassiti di tutti i reparti detentivi, parti comuni ed
annessi servizi.
Nel caso di omessa presentazione del piano o di valutazione di
inidoneita' o sua incompatibilita' con il soddisfacimento del
diritto, il Tribunale si riservava l'eventuale nomina di uno o piu'
commissari ad acta.
Il procedimento veniva rinviato all'odierna udienza per la
verifica definitiva dell'adempimento dell'ordine.
Contestualmente la difesa, dapprima con una memoria e poi in
udienza con dichiarazione trascritta a verbale, reiterava l'istanza
di differimento della pena, dopo aver rilevato come in ordine al
punto 1 la situazione non fosse in alcun modo mutata, ne' fosse stato
predisposto da parte dell'amministrazione alcun piano attuativo (al
di la' dell'evocazione dello stesso in alcuni documenti depositati
dalla Direzione, concernenti esclusivamente l'effettuata
disinfestazione di cui al punto 3).
Anche in questo caso la soluzione gia' prospettata in allora
(2024) appariva ormai l'unica percorribile, atteso che la stessa
Corte di cassazione, nella sentenza sopra citata, aveva ritenuto che
«come evidenziato dal Tribunale, infatti, il differimento della pena
di cui all'art. 147 c.p., pure eventualmente nelle forme della
detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter o.p., potrebbe essere
in astratto invocato come rimedio estremo al quale ricorrere nel solo
caso in cui la violazione dei diritti del detenuto sia stata
riconosciuta e la condizione dello stesso, interamente e
favorevolmente esperito l'intero iter procedimentale degli articoli
35-bis e 35-ter o.p., non sia mutata perche' l'amministrazione rimane
inadempiente all'ordine di rimuoverne le cause». La difesa rinnovava
pertanto la richiesta di detenzione domiciliare presso l'abitazione
della cognata gia' chiesta a suo tempo e gia' rigettata dal giudice,
eccependo nel contempo l'illegittimita' costituzionale delle
disposizioni astrattamente applicabili (art. 147 codice penale e art.
47-ter, commi 1-ter e quater o.p.) in relazione agli articoli 2, 3,
27/3, 32, 117/1 Cost., con riferimento all'art. 3 CEDU, nella parte
in cui non prevedono che possa disporsi la scarcerazione del detenuto
in presenza di una detenzione arrecante un pregiudizio attuale nei
termini descritti, al quale l'amministrazione non sia stata in grado
di porre rimedio (con cio' non limitandosi al trasferimento di cella
o istituto, secondo le persuasive considerazioni di cui al § 1
Ritenuto in fatto sent. n. 279/2013).
All'oggetto del presente procedimento (giudizio di ottemperanza)
veniva pertanto unita, per ragioni di economia processuale, la
richiesta di differimento della pena, sussistendo evidente
connessione funzionale: trattasi infatti di procedura sempre di
competenza del Tribunale di sorveglianza ed essendo la prima
questione (accertamento dell'inottemperanza) presupposto logico della
seconda (differimento della pena).
Prima di affrontare la questione nel merito giova qui
sintetizzare i passaggi processuali prodromici al presente giudizio
di ottemperanza:
1) accoglimento del reclamo ex art. 35-bis o.p. da parte del
Tribunale di sorveglianza;
2) ordine impartito all'amm.ne penitenziaria di rimuovere le
condizioni che pregiudicano i diritti primari del detenuto inerenti
alla detenzione «hic et nunc»;
3) mancata osservanza dell'ordine da parte
dell'amministrazione penitenziaria nel termine assegnato;
4) attivazione del giudizio di ottemperanza da parte
dell'interessato ex art. 35-bis, comma 5 o.p.:
5) valutazione dell'inottemperanza all'ordine impartito ed
eventuali provvedimenti conseguenti (nomina di un commissario ad
acta);
6) proposizione di nuova domanda di differimento della pena
ex art. 147 del codice penale nelle forme della detenzione
domiciliare.
Ritenuto in fatto
La situazione di degrado del carcere di Firenze-Sollicciano e'
ben nota ed ha portato gia' la magistratura di sorveglianza
fiorentina ad accogliere analoghi reclami presentati da numerosi
detenuti (anche solo «risarcitori» ex art. 35-ter o.p.) per motivi
tutti grossomodo sussumibili in quelli dell'odierno procedimento, cui
si aggiungeva in molti casi la ristrettezza degli spazi (violazione
del parametro dei 3 mq). Le condizioni del carcere cittadino sono
ormai ben note a questo Tribunale ed a tutti gli enti preposti e
ripetutamente segnalate anche sugli organi di stampa e possono
definirsi ancor oggi estremamente critiche.
Tale circostanza e' stata oggetto di plurimi e ripetuti
accertamenti in primo luogo da parte dell'Autorita' sanitaria locale
che, nei verbali di sopralluogo effettuati a partire dal 2023 (atti
comunicati per legge ai singoli magistrati di sorveglianza e che
hanno costituito materia di prova nei reclami analoghi di cui si e'
detto), danno atto di una situazione, ormai cronicizzatasi, di palesi
carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce
diffuse ed evidenti di infiltrazioni in moltissime zone di uso comune
e all'interno delle sezioni, con formazione di raccolte di acqua a
terra anche nelle camere detentive e con distacchi di intonaco da
pareti e soffitti. Numerose sono poi le segnalazioni di morsicature
da cimici da parte della popolazione detenuta (come attestato anche
dai registri sanitari delle visite). Le «cimici da letto» (Cimex
lectularius) sono piccoli insetti ematofagi che tendono a vivere
nelle stanze da letto, annidandosi perlopiu' nelle pieghe e cuciture
dei materassi e nelle crepe dei muri, e che tendono a pungere le
persone nel corso della notte. Pur non essendo pericolose per la
salute e non trasmettendo malattie, le punture provocano una
sensazione assai fastidiosa, perche' possono dar luogo ad
arrossamenti cutanei e a prurito. Sono caratterizzate da dimensioni
ridotte, che le aiuta a mimetizzarsi efficacemente nei loro
nascondigli preferiti, il che rappresenta un grosso problema nel
riconoscerle se si considera che in breve tempo anche pochi esemplari
possono moltiplicarsi e infestare un'intera stanza. La presenza di
tali parassiti nel carcere di Sollicciano e' oramai un fatto notorio,
come emerge anche dalla relazione 24 marzo 2025 del Direttore,
acquisita nell'ambito del presente procedimento. La presenza di tali
insetti e' ormai acclarata in pressoche' tutti i reparti dai numerosi
sopralluoghi della Azienda USL Toscana Centro che gia' da tempo aveva
accertato una grave infestazione in atto di Cimex Lectularius come da
varie campionature dalle quali poteva dedursi un fenomeno ampio e
diffuso all'interno della comunita' penitenziaria.
Nonostante i numerosi interventi di disinfestazione nelle singole
sezioni, vista la non avvenuta risoluzione del problema, gia'
l'amministrazione riteneva necessario un intervento di
disinfestazione straordinario degli arredi, degli effetti letterecci,
esteso a tutte le sezioni dell'istituto, che interessasse anche il
vestiario dei detenuti, con lavaggio dello stesso, previo sfollamento
«a rotazione» dei locali, pena l'inefficacia dell'intervento stesso.
L'altro grave problema che affligge l'istituto, ampiamente
illustrato nel reclamo e nelle relazioni acquisite in questo e negli
altri procedimenti similari, riguarda la presenza di copiose
infiltrazioni di acqua passanti dalla facciata obliqua o dalle
coperture.
Tale problematica necessita di interventi di manutenzione
straordinaria di risanamento e isolamento in facciata gestiti dal DAP
(ad esclusione di alcuni interventi di efficientamento energetico che
fanno capo al Ministero delle infrastrutture cui in via ordinaria
compete la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la
ristrutturazione edilizia degli edifici di proprieta' demaniale) che
gia' avevano avuto anche una progettazione esecutiva e un primo
avvio. Tale ristrutturazione e' peraltro stata bloccata tre anni
orsono per colpa di un errore nei lavori che non ha risolto il
problema. Solo il reparto femminile e' stato oggetto di un
completamento dei lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023 l'appalto
e' stato bloccato per un'erronea progettazione del trattamento delle
facciate: durante i lavori portati avanti dalla ditta in appalto,
infatti, le facciate «oblique» sono state trattate come pareti
verticali e quindi non impermeabilizzate come previsto per i
soffitti. E' ormai fatto notorio che, in caso di anche minimi eventi
meteorici, si determinano nell'istituto gravissime situazioni di
inagibilita', come quella occorsa a ottobre 2023, con allagamento
delle sezioni IX e XI del settore «penale» (che e' proprio la Sezione
ove si trova l'odierno reclamante).
La problematica delle infiltrazioni ormai pervade l'intero
istituto, con continui rilasci di acqua anche lungo i corridoi
comportanti seri rischi per l'incolumita' di tutti coloro che
accedono per i locali dell'istituto (personale civile e di polizia).
Anche le aree passeggi sono interessate da fenomeni di questo tipo
che frequentemente le rendono inagibili, privando i detenuti delle
ore d'aria. Le frequenti infiltrazioni provocano infine estese e
permanenti colonie di muffa e scrostamenti degli intonaci.
Singoli interventi di imbiancatura delle pareti, realizzati in
autonomia tramite la MOF («manutenzione ordinaria fabbricati»), si
sono rivelati del tutto inefficaci per la presenza di cause di natura
strutturale.
Il DAP ha gia' piu' volte annunciato (cfr. relazione illustrativa
trasmessa dal direttore generale per la gestione dei beni, dei
servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in data 21 marzo
2024, a seguito di sopralluogo svoltosi il 21 febbraio 2024) il
riavvio degli interventi gia' programmati di manutenzione
straordinaria delle coperture e delle facciate e la realizzazione
delle dorsali degli impianti idrico-sanitari in vista
dell'adeguamento dei servizi igienici (e' stata preannunciata anche
la predisposizione di acqua calda nelle singole camere di
pernottamento), interventi - alcuni gestiti dal Provveditorato
interregionale alle OO.PP. per la Toscana, altri facenti capo
all'amministrazione penitenziaria ed altri, infine, gia' in corso
d'opera da parte del Provveditorato regionale dell'amministrazione
penitenziaria e della Direzione dell'istituto, che la stessa
amministrazione ritiene indispensabili, urgenti e non piu'
rinviabili.
Tale situazione, che riguarda anche la mancata erogazione di
acqua calda nelle camere (in contrasto con quanto previsto dall'art.
7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000) e la
presenza di topi in cucina (ove il detenuto lavorava) ha costituito
l'oggetto del reclamo di cui si discute.
L'ordine impartito all'amministrazione a conclusione della
procedura (maggio 2025) riguardava l'immediata effettuazione (ad es.
la disinfestazione straordinaria) o il completamento degli interventi
gia' programmati e non piu' procrastinatili (quelli concernenti
l'impermeabilizzazione e la dotazione dell'acqua calda nelle camere)
entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del
provvedimento.
Riteneva questo Tribunale che fosse impossibile assicurare al
reclamante uti singulis il ripristino di una situazione di piena
esecuzione non contraria al senso di umanita' se non risolvendo a
monte le problematiche generali che investono l'intero edificio sotto
il profilo strutturale e igienico-manutentivo e dunque anche con
interventi di manutenzione straordinaria di risanamento.
Secondo l'amministrazione erano in fase operativa alcuni
interventi di ristrutturazione e risanamento per rimediare alle
infiltrazioni di acqua piovana (e' stato anche pubblicamente
annunciato dal Sottosegretario alla giustizia l'investimento di
specifiche risorse finanziarie per circa 10 milioni di euro) ma cio',
stante l'attuale lesione del diritto dalla quale deriva al detenuto
un grave pregiudizio, non era in grado allo stato di rimediare hic et
nunc alla lesione.
Nella procedura di merito veniva disposta un'istruttoria
integrativa ed aggiornata circa le condizioni del carcere di
Sollicciano. Nel frattempo il detenuto, nonostante un temporaneo
trasferimento di alcuni mesi (nel novembre 2024) in altro reparto
(«giudiziario», in cui sono allocate le sezioni 4^ e 5^) ove tutte le
carenze si presentavano in forma ancora piu' grave, macchie di
umidita' e muffa alle pareti, distacchi di intonaco e
malfunzionamenti degli impianti manutentivi (l'acqua della doccia era
spesso fredda), ad aprile 2025 faceva ritorno alla sezione 11^ (cella
18) e tutti i problemi permanevano: l'acqua entra dalle finestre
quando piove nonostante la sostituzione degli infissi e le cimici
sono costantemente presenti nel periodo estivo e il riscaldamento
durante l'inverno e' spesso guasto. Il detenuto riferiva di lavorare
con turni di due mesi in cucina la mattina e di aver notato
frequentemente a terra (ove spesso, data la mancanza di montacarichi,
si appoggiano i piatti e l'attrezzatura) la presenza di topi e
scarafaggi, circostanza che e' stata fatta notare anche agli
ispettori della USL.
Si aggiunga infine la notoria condizione di sovraffollamento che
affligge l'istituto toscano, accertato in plurime pronunce di questo
Tribunale in sede di reclamo sui rimedi ex art. 35-ter o.p.: la cella
«standard» presso l'istituto misura all'incirca, detratto il bagno,
mq 10,835 (da cui va ulteriormente sottratto lo spazio occupato dal
letto a castello, pari a mt 1,70, e quello degli arredi «fissi»). Lo
spazio che rimane assicura pertanto, quando la camera e' occupata da
tre persone, uno spazio appena sufficiente di 3 mq pro capite: in
particolare l'odierno reclamante e' stato ed e' ristretto nella
camera, quantomeno per tutto l'ultimo anno, assieme ad altri due
compagni (e in passato addirittura con altri tre).
Nell'ordinanza 8 maggio 2025 con cui accoglieva il reclamo, il
Tribunale osservava che non solo molti lavori di risanamento erano in
realta' sospesi da oltre due anni senza che l'amministrazione,
nonostante plurimi annunci, provvedesse ad una loro repentina
ripresa, ma che difficilmente il pregiudizio avrebbe potuto ridursi
nel breve periodo, posto che detti interventi avrebbero avuto
comunque una durata apprezzabilmente lunga ed imprevedibile.
Successivamente perveniva (in data 23 maggio 2025) una nota di
risposta del Capo di Gabinetto del Ministro ad un atto di
prospettazione ex art. 69, comma 1 o.p., sullo stato del carcere,
presentato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza al Ministro
della giustizia, con la quale si rendevano note le procedure in
corso, come l'imminente conclusione delle opere previste dal progetto
iniziale (sospese, si riferiva, per la risoluzione consensuale del
contratto da parte della ditta appaltatrice), consistenti in due
distinti appalti (uno da 2.200.000 euro per le facciate e i cortili
del «penale» e l'altro da 1.800.000 per facciate a cortili del
«giudiziario») e dei lavori di adeguamento al regolamento (acqua
calda e docce) per un'unica sezione (la VI), oltre alla procedura per
la presa in consegna anticipata della parte impiantistica gia'
realizzata (sotto-centrali termiche e dorsali degli impianti
idrico-sanitari). La Casa circondariale di Sollicciano peraltro non
era stata nemmeno inclusa nell'elenco diramato pubblicamente degli
istituti interessati dai lavori di ristrutturazione preventivati a
livello centrale.
Cio' detto, gli interventi rimanevano inattuati e le evidenti
carenze igienico-sanitarie si erano ormai cronicizzate: la
problematica delle infiltrazioni ormai pervadeva l'intero istituto
senza che si fosse posto rimedio. Gli interventi per debellare le
cimici erano stati attuati solo in parte e comunque non erano stati
risolutivi.
Il detenuto sta espiando la pena di anni ventidue per omicidio
(commesso il ...) in forza di una sentenza della Corte d'assise di
appello di Firenze dell'11 gennaio 2023, definitiva dal 23 gennaio
2024, con inizio della carcerazione a far data dal 15 ottobre 2020 e
con fine pena fissato al 14 ottobre 2042 ed e' a tutt'oggi ancora
ristretto nella sezione 11ª, alla camera n. 18, ove continuava a
denunciare una situazione di degrado non mutata essendosi risolti gli
interventi in poco piu' che nell'utilizzo di disinfettanti.
Recentemente erano stati poi rinvenuti escrementi di topo nel
ripostiglio e nel piccolo magazzino adiacenti alla cucina ove il
detenuto continua e lavorare. In definitiva, la camera occupata dal
reclamante e' stata ripetutamente interessata da copiosissime
infiltrazioni d'acqua anche recenti, con la sola indicazione di
spostare il letto al centro della camera e di usare dei secchi.
Permane infine la mancanza di acqua calda nella camera.
Per quanto attiene all'adempimento dell'ordine, dalle relazioni
via via trasmesse dall'amministrazione subito dopo l'emissione
dell'ordinanza, si evinceva che era stata immediatamente avviata la
disinfestazione generale e straordinaria da cimici, altri parassiti e
roditori e infatti nel giugno 2025 era presentato un cronoprogramma
per gli interventi di disinfestazione di tutti gli ambienti, per
l'acquisto di una lavatrice e asciugatrice industriale (di cui il
carcere fino a quel momento era incredibilmente sprovvisto) per il
lavaggio del vestiario di tutti i detenuti a rotazione.
Il 1° luglio 2025 era incaricata la ditta S. per la sanificazione
di tutte le aree detentive e si assicurava la sanificazione degli
effetti letterecci ed il lavaggio del vestiario. Il programma di
disinfestazione aveva inizio il 10 luglio 2025 e si concludeva
definitivamente il 6 febbraio 2026, come da comunicazione della
Direzione dell'istituto la quale dava atto dell'avvenuto
completamento degli interventi su tutti i reparti detentivi e sui
luoghi comuni, anche se la stessa ditta S. aveva rilevato, nel report
finale, che le condizioni generali delle stanze, con la presenza di
crepe e fessure nelle pareti e nei pavimenti, le quali offrono siti
di annidamento ideale per le cimici, avevano fortemente ostacolato la
buona riuscita degli interventi, unitamente alla scarsa igiene dei
detenuti ed alla gestione disordinata degli effetti personali.
Per quanto riguarda pertanto l'esecuzione dell'ordinanza sul
punto della disinfestazione straordinaria da Cimex Lectularis
l'ordine del Giudice puo' dirsi adempiuto, come peraltro riconosciuto
dallo stesso detenuto il quale ha dichiarato che il fenomeno delle
cimici si e' temporaneamente ridotto (complice anche il rigido clima
invernale). Che si tratti di un intervento risolutivo non e' tuttavia
dato sapere.
Si dava atto poi che i lavori di efficientamento energetico
facenti capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti si erano
conclusi.
Per quanto riguarda viceversa gli interventi strutturali ed
impiantistici volti a dotare le camere di pernottamento di acqua
calda, la Direzione comunicava (con nota del 10 febbraio 2026) che i
lavori di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n.
230/2000 avevano riguardato solo la VI sezione, erano ripresi il 26
gennaio 2026 e si sarebbero completati in data 20 febbraio 2026.
Pertanto, nessun intervento di tale tipo riguardava la XI sezione ove
e' allocato il reclamante.
La previsione di acqua corrente «calda e fredda» e' contenuta
nell'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230 («regolamento») e addirittura la norma prevede la
realizzazione della doccia in ogni camera, pur dilazionandone
l'effettuazione nei cinque anni (peraltro abbondantemente decorsi).
La mancata fornitura di acqua calda nella cella costituisce
indiscutibilmente quell'inosservanza da parte dell'amministrazione di
una norma del regolamento che integra di per se' il presupposto
dell'art. 69, comma 6, lettera B) o.p.. Sebbene la Corte di
cassazione (v. sentenza Sez. I 24 settembre 2019, n. 39096) abbia
ritenuto che la mancanza di acqua calda nelle camere configuri una
situazione di «mero disagio» e non di violazione di diritti
fondamentali ma soltanto laddove l'interessato possa fruire
giornalmente della doccia, va considerato che il «grave pregiudizio»
resta integrato allorche' la mancanza di acqua calda nelle camere
integri a pieno titolo uno dei rilievi da tenere in considerazione
nella valutazione generale delle condizioni di detenzione, a causa
dell'effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre
condizioni in concreto valutate. Orbene, nell'istituto di
Sollicciano, gia' particolarmente degradato, infestato da cimici,
affetto da scarsa igiene, soggetto ad infiltrazioni idriche
frequenti, materassi logori ed altre gravi carenze e con frequenti
malfunzionamenti del riscaldamento (anche recentemente un reclamo
collettivo denunciava l'intenso freddo dei reparti nel corso dei mesi
di gennaio-febbraio 2026), la mancanza di acqua calda corrente in
cella contribuisce cumulativamente a rendere la condizione detentiva
particolarmente degradante. A cio' va aggiunto che ai detenuti di
Sollicciano non e' sempre possibile effettuare la doccia
quotidianamente anche perche' l'impianto e' gravemente carente e
spesso l'acqua, soprattutto nelle sezioni poste ai piani superiori,
non arriva. Va inoltre ricordato sul punto che per la giurisprudenza
convenzionale (si v. per tutte CEDU, Iacov Stanciu v. Romania, 24
luglio 2012) si ritiene trattamento inumano e degradante la mancanza
di acqua calda che integra pertanto uno dei rilievi da tenere in
considerazione nella valutazione del grave pregiudizio patito dal
ricorrente, stante l'effetto cumulativo che tale privazione configura
alla stregua delle condizioni generali dell'istituto, unitamente alla
situazione di gravissimo degrado dei locali docce che non consentono
di utilizzare il parametro compensativo dell'uso quotidiano della
doccia». Si pensi ad es. alla necessita' impellente di detergersi,
con acqua calda, proprio in occasione delle punture di cimici o per
attenuare le conseguenze del clima rigido nelle camere.
Per tale parte, dunque, l'ordine del Giudice e' rimasto
totalmente inadempiuto, se non per una limitata sezione (che non e'
quella in cui si trova il reclamante).
Resta da esaminare la questione relativa agli ulteriori
adempimenti.
Con nota del 27 ottobre 2025 la Direzione ha riferito che sono in
atto presso l'istituto numerosi interventi di manutenzione
(ordinaria) a cura degli operatori della «MOF», calendarizzati in
base a criteri di urgenza. La camera occupata dal detenuto veniva
ispezionata e si rinvenivano aloni e muffe sui muri dovuti a
infiltrazioni d'acqua: il detenuto riferiva che durante le ultime
piogge l'acqua usciva vistosamente sia dai muri che dagli infissi del
balconcino.
Sul punto si osserva che, all'esito dell'attivita' istruttoria
disposta, si e' accertato che l'amministrazione ha solo parzialmente
dato esecuzione all'ordine impartito, provvedendo, sebbene in ritardo
rispetto al termine assegnato nell'ordinanza, alla sola
disinfestazione straordinaria, ad alcuni interventi «tampone» su
alcune camere di pernottamento tramite manutenzione ordinaria con
personale «MOF» (per lo piu' tinteggiatura dei locali) ma per tutto
il resto l'ordine rimaneva ineseguito e soprattutto nessun
soddisfacimento aveva il diritto del reclamante (allocato nella
sezione 11, alla camera n. 18) il quale continua a subire un grave
pregiudizio derivante dalle condizioni di assoluto degrado della sua
camera detentiva, continuamente ancor oggi invasa da acqua.
E' da notare altresi' che mentre i lavori di efficientamento
energetico facenti capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti
si sono conclusi (come comunicato dal Provveditore con nota del 21
giugno 2025) - punto n. 1 del dispositivo dell'ordinanza - rimasti
totalmente inattuati sono ancora gli interventi di manutenzione
straordinaria e di impermeabilizzazione delle coperture e delle
facciate oblique (ad eccezione del reparto femminile) proprio allo
scopo di impedire le dannose e ricorrenti infiltrazioni, cioe'
proprio quei lavori di risanamento complessivo fermi da tempo. Come
gia' affermato nell'ordinanza di accoglimento del reclamo, e'
impossibile assicurare il diritto del singolo se non intervenendo
sulle questioni strutturali dell'intero edificio: il problema delle
infiltrazioni e' infatti un problema generale che riguarda le
coperture esterne e cioe' le facciate «oblique» dell'edificio che
strutturalmente non impediscono, anzi favoriscono, le infiltrazioni
d'acqua. Del resto, l'amministrazione stessa ha da tempo ritenuto
tali interventi «urgenti»: manutenzione straordinaria, risanamento e
isolamento in facciata, gestiti dallo stesso DAP che gia' avevano
avuto una progettazione esecutiva e un primo avvio.
L'ottemperanza pertanto non poteva che transitare per un riavvio
della progettazione esecutiva e per la ripresa, previo nuovo appalto,
degli interventi indispensabili.
Sul punto si richiama la relazione in atti, datata 4 dicembre
2025, del direttore generale del DAP in cui si riferisce che la
procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e'
stata avviata (la scadenza per la presentazione delle offerte era
fissata al 9 dicembre 2025) ma che, considerata la rilevanza
dell'intervento, a partire dall'affidamento della progettazione
esecutiva e fino alla conclusione dei lavori sono stati stimati circa
cinquantacinque mesi, esclusi i tempi del collaudo
tecnico-amministrativo. Cio' detto, si deve ritenere pertanto che
l'ordine non solo e' rimasto oggettivamente inadempiuto ma che per la
sua esecuzione deve prevedersi un tempo di almeno quattro anni, il
che rende del tutto superflua la nomina di un commissario ad acta il
quale, ancorche' si surrogasse all'amministrazione inadempiente,
comunque non potrebbe che limitarsi ad avviare celermente la
procedura esecutiva senza tuttavia incidere sui tempi di esecuzione.
Il Tribunale pertanto ritiene che la gravissima, documentata ed
ormai notoria condizione in cui versa il carcere fiorentino, giunti
alla conclusione del presente lungo iter giudiziario, non si risolva
nemmeno con la nomina di un commissario ad acta, nomina in ogni caso
soltanto facoltativa da parte del giudice. L'art. 35-bis, comma 6,
lettera d), prevede del resto che «il Magistrato di sorveglianza, se
accoglie la richiesta, nomina, ove occorra, un commissario ad acta»
senza che a cio' sia obbligato, organo che e' si' un ausiliario del
giudice ma che non e' dotato di poteri eccezionali di spesa. Si
aggiunga che, giova ripeterlo, sono ormai decorsi ben piu' di due
anni da quando il reclamante ha chiesto la tutela del suo diritto.
Le condizioni in cui si trova tuttora il carcere di Sollicciano,
direttamente constatate anche dall'estensore del presente
provvedimento nelle sue plurime visite in istituto, sono rimaste
assai gravi ed hanno in passato formato oggetto anche di due
specifici atti di prospettazione al Ministro della giustizia ai sensi
dell'art. 69, comma 1 o.p., del 2 aprile 2024 e del 27 marzo 2025, a
firma dall'estensore del presente provvedimento, con cui si
segnalavano le gravi carenze riscontrate anche a seguito di una
riunione, avvenuta il 26 gennaio 2024, con la direttrice
dell'istituto, il Provveditore regionale dell'amministrazione
penitenziaria, il Comandante dirigente della Polizia penitenziaria, i
Garanti regionale e comunale dei diritti dei detenuti, la
responsabile dell'Area educativa e il responsabile dell'Area
sanitaria, all'esito della quale sono state individuate possibili
strategie di intervento volte ad eliminare i fattori che rendono la
detenzione e la prestazione lavorativa (per il personale dipendente
dell'amministrazione che pure e' quotidianamente attinto da tali
gravi disfunzioni) presso l'Istituto di Sollicciano non conformi a
caratteri di civilta', interventi tutti rimasti pressoche' inattuati.
Per concludere sulla valutazione dell'ottemperanza e dunque sulla
conclusione del lungo iter giudiziario avviato con la proposizione
del rimedio preventivo ex art. 35-bis, si deve ritenere che il
reclamante allo stato non abbia ottenuto la rimozione del grave
pregiudizio essendo l'amministrazione rimasta oggettivamente
inadempiente se non per quei singoli interventi di cui si e' detto,
nel caso di specie totalmente inefficaci a tutelare il diritto del
detenuto.
L'attuale perdurante condizione configura un trattamento inumano
e degradante poiche' determina un'afflittivita' non giustificata
dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire.
Soprattutto, tale condizione ha raggiunto, con l'andare del tempo, un
livello tale di gravita', anche per l'effetto «accumulo», da indurre,
nella sfera giuridica e personale del detenuto, sofferenze non
giustificate e non tollerabili, se non con sacrifici non richiesti
ne' connaturali alla sua condizione di ristretto, da cui discende
anche una percezione di se' caratterizzata da grave umiliazione
(cfr., nel senso che tali condizioni configurano trattamenti inumani
e degradanti, Cassazione, Sez. I, 23 gennaio 2020, n. 14258).
Analoghe considerazioni valgono per la presenza di insetti e
parassiti aggravata, per l'effetto cumulativo che tali condizioni
hanno, dalla mancanza di acqua calda nella camera.
Sempre in punto di fatto e' da rilevare che in questo
procedimento non si fa questione (pur essendovi tre occupanti nella
camera) di «sovraffollamento», ma di trattamento disumano e
degradante, non in ragione della violazione del parametro spaziale
introdotto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (3 mq), ritenuto
il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe in ogni caso
violazione «flagrante» dell'art. 3 della Convenzione e dunque, per
cio' solo, «trattamento disumano e degradante», ma in presenza di
complessive condizioni di vita detentiva (afferenti la salubrita'
delle camere di pernottamento e degli spazi comuni) assolutamente
intollerabili.
Che dunque il reclamante, ristretto presso il carcere di
Sollicciano ininterrottamente dal 15 ottobre 2020 ad oggi (salvo un
breve trasferimento a Livorno-Gorgona della durata di un mese nel
2024), stia subendo ed abbia subito per tutto il periodo della
detenzione un trattamento «disumano e degradante», tanto piu' durante
la permanente allocazione nella camera n. 18 della XI sezione, e'
fuori discussione. Come anche e' posta in tutta evidenza una
questione di compatibilita' della sua detenzione con i principi di
non disumanita' della pena (art. 27, comma 3 Cost.) e di rispetto dei
diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e della dignita' sociale
(art. 3 Cost.), principi sottesi all'applicazione proprio
dell'istituto del differimento della pena che viene invocato
dall'interessato.
Osserva il Tribunale che la necessita' di dilungarsi
nell'esposizione delle questioni in fatto e' imposta dai profili di
rilevanza della questione sollevata che presuppone, com'e' noto, un
collegamento giuridico fra la norma della cui costituzionalita' si
dubita e la res iudicanda. La norma impugnata e' inerente al giudizio
a qua posto che il richiedente invoca la sospensione della pena
proprio sotto il profilo della sua ineseguibilita' a causa delle
condizioni di intollerabile restrizione alla quale e' sottoposto,
questione rientrante, per quanto meglio si dira' sotto, nell'ambito
di applicazione della norma sul differimento.
La questione dedotta ha dunque nel procedimento a quo
un'incidenza attuale e non meramente eventuale.
Sempre sotto il profilo della rilevanza della questione valgano
ancora alcune ultime considerazioni in fatto: il detenuto non puo'
beneficiare di altre misure che pure il nostro ordinamento ha
previsto o per esigenze meramente (o prevalentemente) deflative (una
fra tutte la misura dell'esecuzione della pena al domicilio ex legge
n. 199/2010) o per scopi di umanizzazione ovvero, in senso lato, a
fini rieducativi (che abbiano come conseguenza, seppur indiretta,
quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti).
Quanto alla prima, il detenuto non puo' beneficiarne pur
disponendo di un domicilio - essendo il residuo della pena superiore
a diciotto mesi ed essendo in esecuzione una condanna per uno dei
reati rientranti nell'art. 4-bis o.p.
Quanto alle seconde (misure alternative ed altri «benefici
penitenziari» in senso lato) si osserva che, pur tralasciando il
merito della loro concedibilita' (il quale implica una duplice
valutazione sia del percorso trattamentale intramurario sia della
prognosi di reiterazione del reato), sussistono invalicabili
preclusioni temporali essendo la pena residua superiore ad anni
quattro (cio' rileva ai fini della concessione dell'affidamento in
prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare ex art.
47-ter, comma 1 o.p.) e non avendo il condannato ancora espiato ne' i
due terzi della pena (ai fini della concessione della semiliberta')
ne' la meta' (ai fini della concessione dei permessi premio).
Per tali motivi il detenuto ha visto riconosciuta, attraverso
l'unica via attualmente disponibile del reclamo giurisdizionale, la
violazione del suo diritto ed ha ottenuto dal Tribunale un ordine di
ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
Giunti a questo punto della procedura pertanto, rimasto
inadempiuto l'ordine di ottemperanza per la parte piu' rilevante di
tutela del suo diritto, la scala di «progressiva ingerenza» fissata
dal comma 6 dell'art. 35-bis si arresta di fronte all'impossibilita',
o al meglio all'inutilita', della nomina di un commissario volta a
sostituire l'autorita' giudiziaria negli ambiti riservati
all'autorita' pubblica. Ne' e' pensabile che l'omessa predisposizione
di un piano attuativo immediato da parte dell'amministrazione possa
di fatto «sabotare» l'esecuzione dell'ordinanza ne' puo' ipotizzarsi
qualsiasi altra forma di esecuzione forzata specifica da parte dello
stesso giudice (sequestro, sgombero e cosi' via), proprio per le
insormontabili difficolta' derivanti dalla destinazione pubblica
dell'edificio.
Esclusa la nomina di un commissario ad acta, e preso atto della
sostanziale oggettiva inefficacia del reclamo azionato, non resta a
questo Tribunale che individuare in altre norme dell'ordinamento un
rimedio «estremo» per assicurare la tutela del diritto del
reclamante.
Tale rimedio puo' essere individuato nella disposizione di
«chiusura» che la legge contempla e che consente in casi residuali e
«gravi», tassativamente previsti, il differimento facoltativo della
pena.
Il tema veniva affrontato a suo tempo nella questione di
legittimita' costituzionale sollevata dai Tribunali di sorveglianza
di Venezia e Milano in occasione della quale la Corte, con la gia'
citata sentenza n. 279/2013, diede, pur dichiarando inammissibile la
quaestio, preziose indicazioni che si ritiene di dover qui riprendere
con l'attuale atto di rimessione.
Considerato in diritto
Sia il Tribunale, con l'ordinanza 13 giugno 2024 che la Corte di
cassazione, con la sentenza 7 novembre 2024, entrambe rese
nell'ambito del procedimento per differimento della pena (N. sius
2360/24), si sono interrogati rispetto alla possibilita' di prevedere
un rinvio dell'esecuzione della pena (anche nelle forme della
detenzione domiciliare), a fronte della dedotta inefficacia del
rimedio interno introdotto con l'art. 35-bis o.p., valutando entrambi
che solo al termine dell'iter processuale «si potrebbe ravvisare la
non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di
costituzionalita' proposta dalla difesa del condannato, in quanto il
rimedio del differimento della pena ex art. 147 codice penale si
rivelerebbe come soluzione estrema ed unicamente percorribile».
Cio' detto, per i motivi che qui appresso si diranno, la
soluzione in allora prospettata, ritenuta in difetto di rilevanza,
appare ormai l'unica oggi percorribile.
Ritiene pertanto il Tribunale non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art.
147 del codice penale (e conseguentemente dell'art. 47-ter, comma
1-ter o.p.) nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi
espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di
rinvio dell'esecuzione della pena quando quest'ultima debba avvenire
in condizioni contrarie al principio di umanita' come sancito dagli
articoli 27, comma 3 Cost. e 117, comma 1 Cost., nella parte in cui
viene recepito l'art. 3 della Convenzione europea sui diritti
dell'uomo (divieto di trattamenti disumani e degradanti), ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione a sua volta
fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha individuato
i parametri di vivibilita' minima secondo i quali una detenzione puo'
definirsi «trattamento inumano o degradante». L'attribuzione di pieno
valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo (art.
6, comma 1 Trattato sull'Unione europea Trattato di Lisbona:
«L'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre
2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso
valore giuridico dei trattati» determina com'e' noto un vincolo
diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignita' e dei
diritti delle persone, con particolare riguardo ai soggetti che
risultano a rischio, e che consente ai giudici nazionali di invocare
le norme sovranazionali - fatte proprie dal Trattato e come
interpretate dalle supreme Corti - come ulteriori parametri di
riferimento quando si' faccia questione di diritti fondamentali. Le
norme cc.dd. «interposte» divengono a loro volta canone di
valutazione e dunque entrano a far parte interamente di uno dei
termini della questione di costituzionalita'.
La disposizione dell'art. 147 c.p., nella parte in cui non
prevede la propria applicabilita' all'ipotesi qui considerata,
parrebbe dunque porsi in contrasto col principio inviolabile della
dignita' della persona che la Repubblica in ogni caso garantisce a
norma dell'art. 3 Cost. e che a sua volta e' presupposto dell'art. 27
Cost.
La norma invocata - costituita dal rinvio dell'esecuzione ex art.
147 c.p., istituto previsto, non casualmente, dal codice penale (e
non dalla legge penitenziaria) tra le norme generali sull'esecuzione
della pena, non soggetto a preclusioni ex lege (tra tipi e durata
della pena) essendo applicabile perfino ai condannati alla pena
dell'ergastolo - costituisce applicazione del principio
costituzionale di non disumanita' della pena. Tale istituto tuttavia
viene riservato ai soli casi ivi elencati, da ritenersi tassativi, in
cui piu' evidente appare il contrasto tra il carattere obbligatorio
ed irrefragabile dell'esecuzione di una pena detentiva e il principio
di legalita' della stessa cui e' speculare il divieto di trattamenti
inumani ex art. 27, comma 3 Cost.
In particolare, discende da detto principio l'esigenza che il
soggetto non venga sottoposto ad una pena piu' grave di quella
comminata: tale esigenza risulterebbe contraddetta se, per
particolari condizioni fisiche del soggetto - che la legge ha
individuato in via tassativa nell'AIDS conclamato o in altra malattia
particolarmente grave, prevedendone addirittura in questi casi
l'obbligatorieta' (art. 146 c.p.), ovvero nella condizione di
gravidanza e puerperio o nello stato di infermita' fisica «grave»
(art. 147 c.p.), rimettendo in tali ultimi casi al giudice la
valutazione caso per caso - la carcerazione incidesse in definitiva
non soltanto sulla liberta' ma anche sull'integrita' personale. Del
tutto peculiare e' poi l'ipotesi della domanda di grazia, in cui non
sembra esservi evidenza del contrasto di cui sopra, per la quale pure
e' prevista la sospensione della pena (ma l'esecuzione non deve
essere gia' iniziata e la sospensione e' limitata ad un massimo di
mesi 6 dall'irrevocabilita' della sentenza) e che tuttavia trova il
suo fondamento unicamente nella prognosi favorevole alla
concedibilita' del beneficio e infatti riservata in origine dall'art.
684 c.p.p., prima della pronuncia di incostituzionalita', al Ministro
della giustizia (secondo l'insegnamento della stessa Corte [v.
ordinanza n. 336/1999], l'istituto ha il suo fondamento nella giusta
preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della
pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto
all'esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e
decisa: inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente grave
specie nel caso di pene detentive brevi).
Il Tribunale di sorveglianza, adito oggi con l'istanza indicata
in narrativa, e' chiamato in definitiva a dover dare applicazione al
principio di non disumanita' della pena in un caso in cui, pur
ricorrendo i parametri in fatto di un trattamento disumano e
degradante, cosi' come verificati in casi analoghi dalla costante
giurisprudenza della Corte europea, dimostratosi inefficace il
rimedio «ordinario» apprestato dall'ordinamento (reclamo
giurisdizionale), non puo' ricorrere all'istituto della sospensione
facoltativa della pena poiche', non lamentando il detenuto una «grave
infermita' fisica» (che, nella ordinaria giurisprudenza dei tribunali
di sorveglianza e della suprema Corte, e' integrata solo da una
malattia oggettivamente grave per la quale sia possibile fruire, in
liberta', di cure a trattamenti sostanzialmente piu' efficaci di
quelli assicurati in ambito penitenziario), tale ipotesi non si trova
ricompresa tra quelle tassativamente previste dalla norma. La
disposizione in oggetto, anche in quanto norma «di chiusura» del
sistema - ove ogni altra via fosse preclusa o inefficace, «si alia
actio non erit», come nel caso in esame - costituirebbe invece, se
integrata «a rime possibili» dalla pronuncia additiva qui richiesta,
l'unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine
di ricondurre nell'alveo della legalita' costituzionale l'esecuzione
della pena, a fronte di condizioni detentive che si risolvono in
trattamenti palesemente disumani e degradanti.
Osserva inoltre il Tribunale che da un lato il trattamento
inumano non puo' piu' tollerare un suo indebito protrarsi e che,
dall'altro, si e' costretti a registrare la sostanziale
ineffettivita' della tutela riconosciuta in subiecta materia dagli
attuali presidi giuridici a disposizione della magistratura di
sorveglianza (articoli 35-bis e 69 o.p.): l'attuale sistema, pur
prevedendo in capo alla magistratura di sorveglianza la tutela dei
diritti dei detenuti in sede di reclamo giurisdizionale, dotato
altresi' di un meccanismo di esecuzione forzata lato sensu inteso
(giudizio di ottemperanza), nel caso dell'odierno reclamante ha
finito per generare quel fenomeno di ineffettivita' della tutela che
e' la negazione del concetto stesso di giurisdizione. Anche a voler
concedere che il Tribunale di sorveglianza in accoglimento del
ricorso avesse potuto ordinare, in luogo dell'effettuazione dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il mero
trasferimento del ricorrente presso una diversa stanza detentiva
apparentemente in condizioni migliori (da escludere nel caso del
carcere di Sollicciano per le ricordate condizioni di ordine generale
e di sovraffollamento che affliggono l'intera struttura), non e' chi
non veda come, rendendo conforme al senso di umanita' l'esecuzione
penale nella cella ad quam, cio' avrebbe comportato la disumanita'
dell'esecuzione della pena nella cella a qua, nella quale subito
l'amministrazione avrebbe allocato altro detenuto al posto del
ricorrente vittorioso nella prima, e cosi' via. Poiche' appartiene al
fatto notorio la circostanza che la capienza (sia regolamentare sia
tollerabile) degli istituti di pena italiani e' di gran lunga
inferiore rispetto alla grandezza delle effettive presenze, tale
strumento di tutela sarebbe dunque rimasto inefficace ed anzi avrebbe
perpetuato nei confronti di altri detenuti la situazione di
intollerabile sofferenza. Nemmeno il trasferimento in un altro
istituto, fermo restando che esso dovrebbe avvenire nel rigoroso
rispetto dell'art. 42, comma 2 o.p. (vicinanza al luogo di dimora dei
familiari o al «centro di riferimento sociale»), potrebbe di fatto
garantire una situazione di ripristino della legalita', per gli
stessi motivi immediatamente qui sopra espressi: in ogni caso si
tratta di un provvedimento che l'amministrazione non ha in concreto
inteso adottare nei riguardi del reclamante che ancor oggi si trova
ristretto nel carcere di Sollicciano.
Tornando ora all'art. 147 c.p., va osservato che la norma
invocata prevede il rinvio «facoltativo», rimettendo la decisione al
prudente apprezzamento del Tribunale di sorveglianza il quale puo' da
un lato negare il provvedimento «se sussiste il concreto pericolo
della commissione di delitti» e, dall'altro, puo' concedere in sua
vece, anche oltre i limiti edittali dell'art. 47-ter o.p., la misura
della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter o.p. (cd.
detenzione domiciliare «in surroga»), stabilendo un termine di durata
che puo' essere prorogato anche fino al termine della pena. In altre
parole e' rimesso all'autorita' giudiziaria, a differenza dei casi di
differimento obbligatorio (art. 146 c.p.), il congruo bilanciamento
degli interessi: da un lato quello del recluso ad una detenzione non
disumana e dall'altro quello della sicurezza e difesa sociale che, in
casi di particolare pericolosita', potrebbe impedire - pur di fronte
ad una rilevante compromissione dell'integrita' personale del
soggetto detenuto - il differimento dell'esecuzione (come gia'
succede nei confronti della donna incinta o con prole inferiore ad
anni tre o di persona gravemente inferma).
Nel caso di specie va osservato che al richiedente, all'esito di
quel giudizio di bilanciamento, potrebbe essere accordato il
differimento, anche nelle forme eventuali della detenzione
domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter o.p., poiche' il pericolo di
commissione di delitti, dopo oltre cinque anni di ininterrotta
detenzione ed una buona adesione al trattamento, non appare
«concreto», potendo soprattutto la residua pericolosita' essere
contenuta dai limiti e dalle vincolanti prescrizioni, appunto, di una
misura domiciliare «in surroga», anche eventualmente con l'adozione
delle particolari modalita' di controllo di cui all'art. 58-quinquies
o.p. (cd «braccialetto elettronico»). Il condannato dispone inoltre
di un idoneo domicilio come accertato nel presente procedimento.
In altre parole, ove la norma consentisse il differimento della
pena per ineseguibilita' di quest'ultima a causa delle intollerabili
condizioni dell'istituto penitenziario, cosi' gravi da comportare un
trattamento «disumano e degradante», tale differimento nel caso di
specie non verrebbe impedito dal divieto di cui al comma quarto
dell'art. 147 c.p., non potendosi allo stato ritenere concreto, in
capo al reclamante, il pericolo di commissione di ulteriori delitti.
L'istituto della sospensione della pena non puo' viceversa
trovare applicazione nel caso in esame, frapponendosi l'ostacolo
giuridico della mancata previsione, nella norma che qui si intende
denunciare di illegittimita' costituzionale, di un'ipotesi di rinvio
facoltativo, rimessa alla prudente valutazione dell'autorita'
giudiziaria, allorche' ricorrano gli estremi di un trattamento
disumano e degradante come definito anche dalla giurisprudenza sopra
richiamata.
La questione appare rilevante posto che nel caso concreto il
Tribunale, per assicurare la tutela richiesta, dovrebbe fare
applicazione - non potendo ricorrere ad altro istituto, essendo
rimasto inadempiuto l'ordine del giudice emesso a conclusione
dell'iter procedimentale di cui all'art. 35-bis o.p. - della norma
«di chiusura» sul differimento facoltativo dell'esecuzione,
eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare «in surroga» e
tuttavia non potendovi ricorrere poiche' essa esclude la sua
applicazione oltre i casi tassativamente previsti.
Si osserva che tale norma di per se' sola renderebbe compatibile
l'esecuzione penale col principio di non disumanita' senza
abdicazione dell'obbligatorieta' dell'esecuzione del giudicato (posto
che nel caso di specie potrebbe essere concessa la detenzione
domiciliare e l'esecuzione della pena continuerebbe il suo corso).
Il Tribunale non puo' sottrarsi in ogni caso dal percorrere la
strada dell'interpretazione conforme a Costituzione prima di
rimettere la questione alla Corte, poiche' cio' costituirebbe una
rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica. Il giudice,
infatti, e' chiamato a ricorrere all'impugnativa solo dopo aver
verificato, anche con l'ausilio del «diritto vivente», la
possibilita' di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto
dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia con
la Costituzione. Va subito osservato che non ci si trova di fronte ad
una disposizione legislativa «polisensa», ipotesi in cui il principio
dell'interpretazione adeguatrice sprigiona tutte le sue
potenzialita', ma ad una norma che prevede casi tassativi di univoca
interpretazione (si veda per tutte Cassazione, Sez., I, 8 maggio
1989, n. 1292), non estensibili in via analogica per il divieto di
cui all'art. 14 prel., trattandosi di una norma che fa eccezione alla
regola generale per cui le pene detentive vanno sempre eseguite.
In particolare, non puo' estendersi l'applicazione della norma
oltre l'ipotesi specificamente prevista della «grave infermita'
fisica» prevista dal n. 2 del comma 1 che viene comunemente intesa,
nella giurisprudenza ormai consolidata, come una situazione di grave
compromissione dell'organismo comportante o un serio pericolo per la
vita del condannato ovvero la probabilita' di altre rilevanti
conseguenze dannose. La serieta' del quadro patologico deve essere
intesa poi in senso particolarmente rigoroso tenuto conto del
principio di indefettibilita' della pena e del principio di
uguaglianza; ulteriore requisito consiste nell'esigenza che la
malattia necessiti di cure che non si possano facilmente attuare
nello stato detentivo.
Non si puo' nemmeno tralasciare la circostanza che la Corte
costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2019, n. 99, ha gia' esteso
l'applicazione delle ipotesi di concessione di detenzione domiciliare
«in surroga» ai casi di infermita' «psichica» sopravvenuta,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47-ter, comma
1-ter o.p. proprio sul presupposto della sua tassativita', a conferma
della sua non estensibilita' in via analogica. Proprio in quella
occasione la Corte, in funzione sostitutiva al legislatore, ha
dettato le «rime possibili» per un caso (l'infermita' psichica
sopravvenuta) che la norma non disciplinava.
Pur nell'alveo di un'interpretazione conforme a Costituzione non
si puo' pertanto ne' ampliare in via analogica le ipotesi di
differimento della pena ne' estendere il concetto di «grave
infermita' fisica» fino al punto di ricomprendervi i casi di una
compromissione dell'integrita' psico-fisica della persona detenuta
che sia conseguenza non di uno stato patologico ma di una condizione
di detenzione «inumana» per le condizioni materiali in cui la pena
stessa viene eseguita. Certamente le condizioni inumane sono
«insalubri» (come specificamente nel caso che ci occupa) ma non
necessariamente determinano un'infermita' fisica o psichica.
Cio' detto in tema di ammissibilita' e rilevanza della questione,
deve ora essere specificato il petitum.
Si invoca qui espressamente una pronuncia manipolativa di tipo
additivo che detti una «rima possibile» per la parte in cui la norma
«di chiusura» sul differimento della pena (e per necessaria
consequenzialita' la norma che prevede la detenzione domiciliare «in
surroga») non prevede anche la riferita ipotesi dedotta in fatto, non
sussistendo in via interpretativa la possibilita' per il giudice di
addivenire alla medesima soluzione considerato il dato letterale
della disposizione censurata.
Non ignora il Collegio che la decisione di tipo additivo e'
consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere
frutto di una valutazione totalmente discrezionale ma consegua
necessariamente al giudizio di legittimita', sicche' la Corte in
realta' non crea liberamente la norma ma si limita ad individuare
quella - gia' implicita nel sistema o direttamente ricavabile da
altre disposizioni vigenti - mediante la quale riempire
immediatamente la lacuna. Ne' del resto puo' ignorare il Collegio
l'evoluzione stessa della giurisprudenza costituzionale nel passaggio
dalle «rime obbligate» (di cui e' espressione proprio la citata sent.
n. 279/2013) alle «rime possibili» (di cui, tra l'altro, la citata
sentenza n. 99/2019). La quaestio ora prospettata si apre dunque a
una decisione di merito posto che la Corte costituzionale ritiene
oggi legittimo pronunciare interventi additivi a «rime possibili» in
materia penale e l'addizione normativa prospettata rappresenta una
soluzione idonea a rendere conforme la norma ai parametri
costituzionali invocati, nell'attesa di un auspicato e sempre
possibile intervento legislativo.
Il Tribunale e' parimenti consapevole che la soluzione
prospettata, proprio perche' rimessa - come in tutti gli altri casi
di rinvio facoltativo - alla decisione dell'autorita' giudiziaria, e'
tale da ristabilire una condizione di legalita' dell'esecuzione della
pena nel caso concreto, mentre tale effetto non potrebbe direttamente
avere, ad esempio, un qualsivoglia provvedimento a carattere
indulgenziale o deflativo, questo si interamente riservato al
legislatore, di portata generale e applicabile in una pluralita' di
casi anche ben diversi da quello qui in esame. Si permette dunque il
Collegio di evidenziare come l'addizione normativa richiesta sembri
costituire una soluzione costituzionalmente dovuta che non eccede i
poteri di intervento della Corte e non implica scelte affidate alta
discrezionalita' del legislatore perche' incide su una norma cardine
di sistema, prevista a buon diritto dallo stesso codice penale,
diretta a ricondurre ai principi di non disumanita' la pena detentiva
ove la legalita' stessa dell'esecuzione venga messa in discussione da
condizioni estreme di detenzione.
Del resto, la ben nota pronuncia della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ...
v./Italia dell'8 gennaio 2013, imponeva allo Stato, in tutte le sue
articolazioni (compreso il potere giudiziario), l'adozione di misure
necessarie ad ovviare alla violazione derivante da una detenzione
inumana, non solo assicurando un rimedio preventivo e/o un adeguato
ristoro ex post per le lesioni gia' subite, ma anche ponendo
immediata fine alle violazioni, con l'invito agli Stati membri di
dotarsi di un sistema di «ricorsi interni» che, a parere di questo
Tribunale, potrebbe proprio consistere nel procedimento di rinvio
facoltativo della pena ex art. 147 del codice penale da integrare con
l'addizione normativa qui richiesta nel «verso» sopra specificato.
E' peraltro facile immaginare che le autorita' penitenziarie non
siano sempre in grado di dare esecuzione alle decisioni dei
magistrati di sorveglianza rese in sede preventiva (art. 35-bis o.p.)
e di garantire ai reclusi condizioni detentive conformi alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (ad es., come nel caso di specie, per difetti
costruttivi o strutturali degli edifici penitenziari) e percio' deve
riconoscersi che il sovraffollamento carcerario e il degrado edilizio
e/o igienico-sanitario di molti istituti penitenziari italiani
possano nella realta' assumere dimensioni e caratteristiche tali da
tradursi in trattamenti contrari al senso di umanita' da rendere al
tempo stesso impraticabile, come e' stato nel caso in esame,
qualunque rimedio «interno» gia' esistente. In questi casi occorre
dunque un rimedio estremo, il quale, quando non sia altrimenti
possibile mediante le ordinarie misure dell'ordinamento
penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito
carcerario, eventualmente correlata all'applicazione nei suoi
confronti di misure di controllo non carcerarie.
Nella simile vicenda gia' esaminata dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 279/2013 (ove peraltro si faceva questione solo del
dato spaziale del sovraffollamento) la Corte ha ritenuto di non
potersi sostituire al legislatore essendo possibili una pluralita' di
soluzioni al «grave» problema sollevato dai rimettenti, «cui lo
stesso legislatore avrebbe dovuto porre rimedio nel piu' breve tempo
possibile» e «nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in
un eventuale successivo procedimento di adottare le necessarie
decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni
contrarie al senso di umanita'» (tali parole sono tratte dal
comunicato stampa della Corte datato 10 ottobre 2013, a poche ore
dalla deliberazione della pronuncia). Il Giudice delle leggi in
quella occasione, come notato da alcuni commentatori (e come del
resto emergente dallo stesso comunicato citato) avrebbe di fatto
adottato una sorta di decisione di «incostituzionalita' accertata ma
non dichiarata» o di «costituzionalita' provvisoria» con «appello al
legislatore» (come praticato, ad esempio, dal Tribunale
costituzionale tedesco).
Inutile sottolineare che tale appello al legislatore, ad oltre
dodici anni di distanza, e' rimasto pressoche' inascoltato, tranne
per l'introduzione dei rimedi preventivi e risarcitori (articoli
35-bis e 35-ter o.p.). Venendo ora alle disposizioni costituzionali
che si assumono violate, ritiene il Tribunale che la norma in
questione si ponga in contrasto innanzitutto con l'art. 27 della
Costituzione sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti
contrari al senso di umanita' e del finalismo rieducativo.
Sul punto si osserva come la Corte cost. abbia da tempo messo in
luce il contesto unitario, non dissociabile, nel quale vanno
collocati i principi delineati dal terzo comma dell'art. 27 Cost., in
quanto logicamente in funzione l'uno dell'altro, posto che, in
particolare, «un trattamento penale ispirato a criteri di umanita' e'
necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato»
(sentenza n. 279/2013, par. 7, Cons. in diritto) e come pertanto
sussista un'indissolubile complementarieta' reciproca tra divieto di
pene inumane e finalismo rieducativo. Si osserva inoltre che mentre
la pena non «puo'» consistere in un trattamento contrario al senso di
umanita', essa nel contempo 'deve' tendere alla rieducazione del
condannato con cio' significando che se la finalita' rieducativa
rimane nell'ambito del «dover essere» e quindi su un piano
esclusivamente finalistico - la pena e' legale anche se la
rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non viene
in concreto raggiunta - viceversa la non disumanita' attiene al suo
essere medesimo - la pena e' legale solo se non consiste in
trattamento contrario al senso di umanita' - di talche' la pena
inumana e' «non pena» e dunque va necessariamente sospesa o differita
in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da
non garantire il rispetto della dignita' del condannato.
Deve allora chiedersi quando la pena si svolga in tali
condizioni.
Non puo' che farsi riferimento, per quanto qui interessa, alla
norma «interposta» dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti
dell'uomo cosi' come interpretata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo che ritiene integrato il carattere disumano e degradante
del trattamento penitenziario non solo laddove alla persona detenuta
sia riservato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o pari
a mq 3 ma anche ove non siano garantite le minime condizioni di vita
sotto il profilo igienico-sanitario. Giova ricordare sul punto quella
giurisprudenza Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali che stabilisce che se lo
spazio a disposizione per ciascun detenuto costituisce solo un indice
particolarmente pregnante del carattere degradante e inumano della
detenzione, la violazione dell'art. 3 Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali non
puo' tuttavia essere ridotta ad un mero calcolo numerico e deve
essere accertata sulla base di una valutazione onnicomprensiva che
tenga conto delle concrete condizioni detentive sperimentate
dall'istante. O, ancora, l'interpretazione che dalla Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali viene offerta dell'art. 3 nel senso che «l'art. 3 pone a
carico delle autorita' un obbligo positivo che consiste
nell'assicurare che ogni detenuto sia ristretto in condizioni
compatibili con il rispetto della dignita' umana, che le modalita' di
esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato
di sconforto ne' ad una prova d'intensita' che ecceda
dall'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e
che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute
e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente» (Kudla c.
Polonia, n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia
22 ottobre 2009, Requete n. 17599/05). Per quanto riguarda inoltre le
specifiche doglianze dell'odierno reclamante, si segnalano Rewzmives
e altri c. Romania, 25 aprile 2017 (sulla presenza di topi e insetti
nelle camere), Petrescu c. Portogallo 3 dicembre 2019 (sulla
insalubrita' dei locali di detenzione e sull'insufficiente
riscaldamento) e Canali c. Francia 25 aprile 2013 (sulla estrema
vetusta' dell'edificio), tutte pronunce in cui la Corte ha
riconosciuto la violazione dell'art. 3.
Va in ogni caso osservato che nei confronti dell'odierno
reclamante si aggiunge, agli altri fattori, anche la ristrettezza
dello spazio disponibile (poco sopra i 3 mq) dovendo egli condividere
la camera con altri due detenuti (e in passato addirittura con altri
tre).
La norma qui censurata si pone pertanto in contrasto anche con
l'art. 117, comma 1 Cost. che impone al legislatore il rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali conseguente al pieno valore giuridico della Carta dei
diritti fondamentali dell'uomo (ex art. 6, comma 1 TUE).
Sussiste inoltre la violazione dell'art. 2 Cost. nella misura in
cui la dignita' umana, la cui primazia tra i valori costituzionali
pare indiscutibile (art. 3: «tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale») - tanto da essere anteposta nella stessa norma ai principi
di eguaglianza e di liberta' - e' da intendersi diritto inviolabile,
presupposto dello stesso art. 27 Cost. La dignita' umana costituisce
anche principio supremo dell'ordinamento, costitutivo di quella
identita' costituzionale che la Corte stessa ritiene indisponibile al
potere di revisione e limite «interno» e «controlimite» esterno
insuperabile (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 125/2025).
L'art. 27 viene violato anche sotto il profilo del finalismo
rieducativo.
Ogni pena eseguita in condizioni di «inumanita'» non puo' mai
dispiegare pienamente la sua finalita' rieducativa poiche' la
restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni
di degrado e di insalubrita', produce invalidazione di tutta la
persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di
colpa, non inducendo nel condannato quel significativo processo
modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato,
consente l'instaurazione di una normale vita di relazione.
Osserva infine il Tribunale, sotto un ulteriore profilo che
attiene alla razionalita' giuridica e alla coerenza costituzionale,
come non siano mancati precedenti anche in altri ordinamenti - non
sospettabili di insensibilita' alle esigenze di sicurezza e di difesa
sociale - in cui si e' fatta applicazione proprio dello strumento del
«differimento» o della «sospensione» della pena per ricondurre ad una
situazione di legalita' l'esecuzione della pena detentiva in
situazioni di palese violazione del divieto di «pene crudeli». Nel
2009 una Corte federale della California, accogliendo due ricorsi di
reclusi contro le condizioni di detenzione, ha intimato al
governatore di ridurre la popolazione carceraria di un terzo entro
due anni, in ossequio all'ottavo emendamento della Costituzione
statunitense che vieta le pene crudeli e nel 2011 la Corte suprema
degli Stati Uniti ha riconosciuto la correttezza della decisione
della Corte federale. In quello stesso anno, la Corte costituzionale
tedesca si e' pronunciata sul ricorso di un detenuto contro la Corte
di appello di Colonia, che aveva negato il sostegno economico
necessario ad attivare un procedimento relativo alle condizioni di
carcerazione cui era costretto, richiamando una precedente sentenza
della Corte federale di giustizia del 2010 in base alla quale ogni
reclusione «disumana», allorche' soluzioni diverse si rivelino
improponibili, deve essere interrotta.
Va anche ricordato, da ultimo, che sempre piu' di frequente (v.
recentemente Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, dec.
12 settembre 2025) le condizioni igienico-sanitarie e di
sovraffollamento in Italia hanno raggiunto livelli tali da inficiare
la stessa collaborazione giudiziaria con altri Paesi, risultando di
ostacolo a estradizioni e mandati di arresto europei.
Si aggiunge infine, quale ulteriore parametro, quello del
principio di legalita' della pena, di cui all'art. 25, comma 2,
Cost., che e' speculare al divieto di trattamenti inumani,
comportando l'esigenza che il detenuto non sia sottoposto a una pena
piu' grave di quella prevista dalla legge e pronunciata dal giudice,
esigenza viceversa contraddetta proprio da una carcerazione contraria
al senso di umanita', la quale rappresenta un «di piu'» di punizione
privo di base legislativa.
Va in ogni caso ribadito che l'obiettivo della presente quaestio
non e' quello di introdurre nel sistema uno strumento capace di porre
termine al sovraffollamento carcerario ne' quello di risolvere le
annose questioni «edilizie» delle strutture penitenziarie italiane,
che di per se' comunque (Corte cost. sent. n. 279/2013 cit.) «hanno
l'attitudine a pregiudicare i connotati costituzionalmente
inderogabili dell'esecuzione penale e ad incidere, comprimendolo, sul
"residuo" irriducibile della liberta' personale del detenuto, gli uni
e l'altro espressione del principio personalistico posto a fondamento
della Costituzione repubblicana [sentenza n. 1 del 1969]», ma quello
di apprestare una tutela per il singolo che, di volta in volta, si
trovi a subire un trattamento non conforme ai principi fissati
dall'art. 27, terzo comma, Cost.
Sussistono in definitiva ragioni di contrasto delle disposizioni
contenute negli articoli 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter o.p. con gli
articoli 27 comma 3,117 comma 1, 2 e 25 comma 2 Cost. e pertanto la
questione di legittimita' proposta va dichiarata non manifestamente
infondata, oltreche' rilevante nel caso concreto.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11
marzo 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' degli articoli 147 del codice penale e 47-ter comma
1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi
espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo
dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni
contrarie al senso di umanita', per violazione dell'art. 27, comma 3,
dell'art. 117, comma 1 (nella parte in cui recepisce l'art. 3 della
Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 4 novembre 1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione a
sua volta fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di
«trattamento inumano o degradante»), dell'art. 2 e dell'art. 25,
comma 2 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti ed al pubblico
ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Firenze, 17 febbraio 2026
Il Presidente estensore: Bortolato