Reg. ord. n. 69 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze  del 04/03/2026

Tra: L.E.



Oggetto:

Esecuzione penale – Ordinamento penitenziario – Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena – Omessa previsione, oltre i casi espressamente contemplati, dell’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità – Violazione del principio inviolabile della dignità umana – Contrasto con il principio, anche convenzionale e nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, di umanità – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Violazione del principio di legalità della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 147
legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 47  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.


Udienza Pubblica del 22 settembre 2026  rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 marzo 2026

Ordinanza del 4 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza  di  Firenze
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di L. E.. 
 
Esecuzione penale - Ordinamento penitenziario  -  Rinvio  facoltativo
  dell'esecuzione della  pena  -  Omessa  previsione,  oltre  i  casi
  espressamente  contemplati,  dell'ipotesi  di  rinvio   facoltativo
  dell'esecuzione  quando  la  pena  debba  svolgersi  in  condizioni
  contrarie al senso di umanita'. 
- Codice penale, art. 147;  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
  sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
  privative e limitative della liberta'), art. 47-ter, comma 1-ter. 


(GU n. 18 del 06-05-2026)

 
                 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE 
 
    Il Tribunale il giorno 17 febbraio 2026 in Firenze si e'  riunito
in camera di consiglio nelle persone dei componenti: 
        dott. Marcello Bortolato, Presidente; 
        dott.ssa Ilaria Cornetti, magistrato di sorveglianza; 
        dott.ssa Martina Bassi, esperta; 
        dott.ssa Elisa Bongini, esperta; 
    sentito il sost. Procuratore generale dott. Sergio Affronte,  che
ha espresso parere conforme, nonche' la  difesa,  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza nei confronti  di
E. L., nato in ... il ..., detenuto presso la casa  circondariale  di
Firenze Sollicciano, in espiazione della pena di cui alla sentenza 11
gennaio 2023 della Corte d'assise di appello  di  Firenze,  con  fine
pena al 14 ottobre 1942, avente ad oggetto: Giudizio di  ottemperanza
ex art. 35-bis, comma 5 o.p. - Differimento della pena  ex  art.  147
codice penale. 
 
                               Motivi 
 
Procedimento 
    Con  ordinanza  in  data  11  dicembre  2024  il  magistrato   di
sorveglianza  di  Firenze   dichiarava   inammissibile   il   reclamo
presentato dal detenuto in oggetto ai sensi dell'art. 35-bis o.p.  in
relazione  alle  condizioni  di  detenzione  presso  il  carcere   di
Firenze-Sollicciano. 
    All'epoca il detenuto era ristretto nella sezione 11 alla  camera
18 (blocco «penale») ove ancor oggi  si  trova.  Con  il  reclamo  si
stigmatizzavano le generali condizioni del  carcere  di  Sollicciano,
notoriamente critiche sotto molteplici punti di  vista,  ricordandosi
la drammatica situazione strutturale ed edilizia  dell'istituto,  per
risanare la quale sono stati investiti circa 10 milioni di  euro  per
la realizzazione, tra le altre cose, di un cappotto termico. Piu' nel
concreto il reclamante non avanzava  una  richiesta  risarcitoria  in
forma specifica o monetaria), quanto una decisione che  ponesse  fine
ad un perdurante abuso, ordinando  all'amministrazione  penitenziaria
di mettere comunque mano, risolvendole, a tutte le questioni dedotte,
che afferivano alle violazioni denunciate, cosi' come peraltro  aveva
recentemente disposto, con un provvedimento emesso  in  analoga  sede
(reclamo giurisdizionale) altro magistrato dell'ufficio fiorentino. 
    Con ordinanza  8  maggio  2025  questo  Tribunale  accoglieva  il
reclamo  avverso  detto  provvedimento,  entrando  nel  merito  della
questione ed ordinando all'amministrazione una serie di interventi ed
attivita' dirette a porre fine alla violazione. 
    A seguito della presentazione di un'istanza  di  ottemperanza  ex
art. 35-bis, comma 5 o.p. il  Tribunale,  con  ordinanza  4  novembre
2025, assegnava all'amministrazione penitenziaria termine  di  giorni
ottanta per  la  predisposizione  di  un  piano  attuativo  volto  ad
ottemperare alle prescrizioni ingiunte e  fissava  l'odierna  udienza
per la  verifica  dell'adempimento  ove,  constatato  l'inesatto  e/o
parziale adempimento,  la  difesa  formulava  una  nuova  istanza  di
differimento della pena  ex  art.  147  codice  penale  nel  contempo
instando  -  come  gia'  aveva  fatto  nel  corso  del   lungo   iter
procedimentale - per l'invio degli atti alla Corte costituzionale  su
una questione di legittimita' costituzionale  nei  termini  che  piu'
sotto verranno illustrati. 
    La  domanda  di  differimento  della  pena,  nelle  forme   della
detenzione domiciliare,  in  realta'  era  gia'  stata  a  suo  tempo
formulata in data 2 maggio 2024 e rigettata da questo  Tribunale  con
ordinanza 13 giugno 2024 successivamente impugnata avanti alla  Corte
di cassazione, che rigettava il ricorso. 
    Prima di esaminare in fatto  e  in  diritto  le  varie  questioni
sollevate, pare tuttavia opportuno richiamare, sia pure  in  sintesi,
il complesso e tortuoso iter giudiziario  percorso  dal  detenuto  al
fine di ottenere la tutela del suo diritto riguardante le  condizioni
detentive nel carcere di Sollicciano, in denunciato palese  contrasto
con i piu' elementari principi sull'umanita' della pena. 
    In data 15 febbraio 2024 il detenuto E. L. presentava un  reclamo
ex  art.  35-bis  o.p.  al  magistrato  di  sorveglianza  di  Firenze
lamentando le  gravi  condizioni  della  detenzione  nel  carcere  di
Firenze-Sollicciano a causa dello stato dei locali  di  pernottamento
afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni di acqua  ed  infestate
da insetti e, in  alcuni  casi,  da  roditori  e,  per  lo  piu',  in
condizioni   igieniche   gravemente   compromettenti,   oltre    alla
ristrettezza dello spazio in una camera detentiva di soli 9 mq. 
    Considerato che su questa istanza il magistrato non aveva  ancora
provveduto, il detenuto, in data 2 maggio 2024, proponeva nelle  more
richiesta di essere ammesso alla  detenzione  domiciliare,  ai  sensi
dell'art.  47-ter,  comma  1-ter  o.p.,  in  luogo  del  differimento
facoltativo della pena, presso l'abitazione della cognata,  domicilio
verificato, idoneo e senza controindicazioni di  sorta.  Il  detenuto
invero, in considerazione della natura del reato e del fine pena, non
poteva (ne' attualmente puo') accedere ad alcuna  misura  alternativa
che   comporti    la    scarcerazione.    In    subordine    eccepiva
l'incostituzionalita' della norma sul  differimento  della  pena,  in
linea con analoga questione sollevata a suo tempo  dai  Tribunali  di
sorveglianza di Venezia e  di  Milano,  che  aveva  dato  luogo  alla
pronuncia della Corte costituzionale del  9  ottobre  2013,  n.  279,
nella parte in cui non prevede la possibilita', in dette  condizioni,
di disporre il rinvio dell'esecuzione. 
    Con ordinanza 13 giugno 2024 il Tribunale respingeva entrambe  le
istanze  dichiarando  inammissibile  il  differimento   della   pena,
trattandosi di  ipotesi  non  prevista  dalla  norma,  e  dichiarando
manifestamente  infondata  la  questione  di  costituzionalita'   per
mancato esaurimento dei rimedi  preventivi  ancora  esperibili  (art.
35-bis o.p.), con integrale  esaurimento  dell'iter  processuale  ivi
previsto, comprensivo dell'eventuale giudizio di  ottemperanza  (art.
35-bis comma 5). 
    Avverso tale provvedimento il detenuto ricorreva per Cassazione e
la Corte, con sentenza della I Sez. n. 3536/2024 del 7 novembre 2024,
confermava integralmente il provvedimento collegiale,  rilevando  che
il differimento della pena potrebbe essere in astratto invocato  come
rimedio «estremo»  al  quale  ricorrere  nel  solo  caso  in  cui  la
violazione dei diritti del detenuto sia  stata  riconosciuta  nonche'
favorevolmente ed interamente esperito l'intero  iter  procedimentale
stabilito  dall'art.  35-bis,  rimanendo  nel  contempo  inadempiente
l'amministrazione all'ordine di rimuovere le cause. 
    Nel frattempo, il magistrato di sorveglianza gia'  adito  con  la
richiesta ex art. 35-bis del 15  febbraio  2024  si  pronunciava  per
l'inammissibilita', con ordinanza dell'11 dicembre 2024, a  causa  di
un petitum ritenuto estraneo al novero dei  provvedimenti  adottabili
dal giudice. 
    Avverso  questa  seconda  decisione  il  detenuto  proponeva   al
Tribunale reclamo che veniva accolto con ordinanza emessa in  data  8
maggio 2025 e di cui al presente procedimento di ottemperanza. 
    Con  tale  provvedimento  era  ordinato  all'amministrazione   di
rimuovere le  condizioni  che  pregiudicano  i  diritti  primari  del
detenuto inerenti alla detenzione. Nulla essendo tuttavia intervenuto
a mutamento delle sue condizioni di vita, la  difesa  depositava  (in
data 9 ottobre 2025) richiesta di ottemperanza ex art. 35-bis,  comma
5, sulla quale il Tribunale si pronunciava con l'ordinanza emessa,  a
seguito di udienza, in data 4 novembre 2025. 
    L'amministrazione. ancorche' sempre ritualmente  notificata,  non
si era peraltro mai costituita in tutto il corso del procedimento. 
    Si osserva incidentalmente che sussiste la piena  competenza  del
giudice collegiale per il procedimento di  ottemperanza,  e  non  del
magistrato di sorveglianza (nonostante  il  dato  testuale  dell'art.
35-bis, comma 5), allorche' la decisione cui  ottemperare  sia  stata
emessa, per la prima volta, a seguito di  accoglimento  del  reclamo,
dal tribunale medesimo (in questo senso Cassazione, Sez. I, 30 maggio
2019 ...) posto che  il  migliore  interprete  di  una  decisione  e'
certamente colui che l'ha emanata. 
    Il  Tribunale  assegnava  all'amministrazione  penitenziaria   un
termine di giorni ottanta dalla comunicazione  del  provvedimento  ai
fini della predisposizione, cosi' come prevede la norma, di un «piano
attuativo», il piu' possibile dettagliato, volto  ad  ottemperare  ai
seguenti punti: 
        1) riavvio della progettazione esecutiva  e  ripresa,  previo
eventuale   nuovo   appalto,   degli   interventi    gia'    ritenuti
indispensabili     di     manutenzione     straordinaria     e     di
impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique; 
        2) interventi strutturali ed impiantistici volti a dotare  le
camere di pernottamento di acqua calda; 
        3) completamento dell'opera di  disinfestazione  da  insetti,
roditori e parassiti di tutti i reparti detentivi,  parti  comuni  ed
annessi servizi. 
    Nel caso di omessa presentazione del piano o  di  valutazione  di
inidoneita'  o  sua  incompatibilita'  con  il  soddisfacimento   del
diritto, il Tribunale si riservava l'eventuale nomina di uno  o  piu'
commissari ad acta. 
    Il  procedimento  veniva  rinviato  all'odierna  udienza  per  la
verifica definitiva dell'adempimento dell'ordine. 
    Contestualmente la difesa, dapprima con  una  memoria  e  poi  in
udienza con dichiarazione trascritta a verbale,  reiterava  l'istanza
di differimento della pena, dopo aver  rilevato  come  in  ordine  al
punto 1 la situazione non fosse in alcun modo mutata, ne' fosse stato
predisposto da parte dell'amministrazione alcun piano  attuativo  (al
di la' dell'evocazione dello stesso in  alcuni  documenti  depositati
dalla    Direzione,    concernenti    esclusivamente     l'effettuata
disinfestazione di cui al punto 3). 
    Anche in questo caso la  soluzione  gia'  prospettata  in  allora
(2024) appariva ormai l'unica  percorribile,  atteso  che  la  stessa
Corte di cassazione, nella sentenza sopra citata, aveva ritenuto  che
«come evidenziato dal Tribunale, infatti, il differimento della  pena
di cui all'art.  147  c.p.,  pure  eventualmente  nelle  forme  della
detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter o.p.,  potrebbe  essere
in astratto invocato come rimedio estremo al quale ricorrere nel solo
caso in  cui  la  violazione  dei  diritti  del  detenuto  sia  stata
riconosciuta  e   la   condizione   dello   stesso,   interamente   e
favorevolmente esperito l'intero iter procedimentale  degli  articoli
35-bis e 35-ter o.p., non sia mutata perche' l'amministrazione rimane
inadempiente all'ordine di rimuoverne le cause». La difesa  rinnovava
pertanto la richiesta di detenzione domiciliare  presso  l'abitazione
della cognata gia' chiesta a suo tempo e gia' rigettata dal  giudice,
eccependo  nel   contempo   l'illegittimita'   costituzionale   delle
disposizioni astrattamente applicabili (art. 147 codice penale e art.
47-ter, commi 1-ter e quater o.p.) in relazione agli articoli  2,  3,
27/3, 32, 117/1 Cost., con riferimento all'art. 3 CEDU,  nella  parte
in cui non prevedono che possa disporsi la scarcerazione del detenuto
in presenza di una detenzione arrecante un  pregiudizio  attuale  nei
termini descritti, al quale l'amministrazione non sia stata in  grado
di porre rimedio (con cio' non limitandosi al trasferimento di  cella
o istituto, secondo le  persuasive  considerazioni  di  cui  al  §  1
Ritenuto in fatto sent. n. 279/2013). 
    All'oggetto del presente procedimento (giudizio di  ottemperanza)
veniva pertanto  unita,  per  ragioni  di  economia  processuale,  la
richiesta  di   differimento   della   pena,   sussistendo   evidente
connessione funzionale:  trattasi  infatti  di  procedura  sempre  di
competenza  del  Tribunale  di  sorveglianza  ed  essendo  la   prima
questione (accertamento dell'inottemperanza) presupposto logico della
seconda (differimento della pena). 
    Prima  di  affrontare  la  questione   nel   merito   giova   qui
sintetizzare i passaggi processuali prodromici al  presente  giudizio
di ottemperanza: 
        1) accoglimento del reclamo ex art. 35-bis o.p. da parte  del
Tribunale di sorveglianza; 
        2) ordine impartito all'amm.ne penitenziaria di rimuovere  le
condizioni che pregiudicano i diritti primari del  detenuto  inerenti
alla detenzione «hic et nunc»; 
        3)    mancata     osservanza     dell'ordine     da     parte
dell'amministrazione penitenziaria nel termine assegnato; 
        4)  attivazione  del  giudizio  di  ottemperanza   da   parte
dell'interessato ex art. 35-bis, comma 5 o.p.: 
        5) valutazione dell'inottemperanza  all'ordine  impartito  ed
eventuali provvedimenti conseguenti  (nomina  di  un  commissario  ad
acta); 
        6) proposizione di nuova domanda di differimento  della  pena
ex  art.  147  del  codice  penale  nelle  forme   della   detenzione
domiciliare. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    La situazione di degrado del carcere  di  Firenze-Sollicciano  e'
ben  nota  ed  ha  portato  gia'  la  magistratura  di   sorveglianza
fiorentina ad accogliere  analoghi  reclami  presentati  da  numerosi
detenuti (anche solo «risarcitori» ex art. 35-ter  o.p.)  per  motivi
tutti grossomodo sussumibili in quelli dell'odierno procedimento, cui
si aggiungeva in molti casi la ristrettezza degli  spazi  (violazione
del parametro dei 3 mq). Le condizioni  del  carcere  cittadino  sono
ormai ben note a questo Tribunale ed a  tutti  gli  enti  preposti  e
ripetutamente segnalate  anche  sugli  organi  di  stampa  e  possono
definirsi ancor oggi estremamente critiche. 
    Tale  circostanza  e'  stata  oggetto  di  plurimi   e   ripetuti
accertamenti in primo luogo da parte dell'Autorita' sanitaria  locale
che, nei verbali di sopralluogo effettuati a partire dal  2023  (atti
comunicati per legge ai singoli  magistrati  di  sorveglianza  e  che
hanno costituito materia di prova nei reclami analoghi di cui  si  e'
detto), danno atto di una situazione, ormai cronicizzatasi, di palesi
carenze igienico-sanitarie  e  manutentive  desumibili  dalle  tracce
diffuse ed evidenti di infiltrazioni in moltissime zone di uso comune
e all'interno delle sezioni, con formazione di raccolte  di  acqua  a
terra anche nelle camere detentive e con  distacchi  di  intonaco  da
pareti e soffitti. Numerose sono poi le segnalazioni  di  morsicature
da cimici da parte della popolazione detenuta (come  attestato  anche
dai registri sanitari delle visite).  Le  «cimici  da  letto»  (Cimex
lectularius) sono piccoli insetti  ematofagi  che  tendono  a  vivere
nelle stanze da letto, annidandosi perlopiu' nelle pieghe e  cuciture
dei materassi e nelle crepe dei muri, e  che  tendono  a  pungere  le
persone nel corso della notte. Pur  non  essendo  pericolose  per  la
salute  e  non  trasmettendo  malattie,  le  punture  provocano   una
sensazione  assai  fastidiosa,   perche'   possono   dar   luogo   ad
arrossamenti cutanei e a prurito. Sono caratterizzate  da  dimensioni
ridotte,  che  le  aiuta  a  mimetizzarsi  efficacemente   nei   loro
nascondigli preferiti, il che  rappresenta  un  grosso  problema  nel
riconoscerle se si considera che in breve tempo anche pochi esemplari
possono moltiplicarsi e infestare un'intera stanza.  La  presenza  di
tali parassiti nel carcere di Sollicciano e' oramai un fatto notorio,
come emerge anche  dalla  relazione  24  marzo  2025  del  Direttore,
acquisita nell'ambito del presente procedimento. La presenza di  tali
insetti e' ormai acclarata in pressoche' tutti i reparti dai numerosi
sopralluoghi della Azienda USL Toscana Centro che gia' da tempo aveva
accertato una grave infestazione in atto di Cimex Lectularius come da
varie campionature dalle quali poteva dedursi  un  fenomeno  ampio  e
diffuso all'interno della comunita' penitenziaria. 
    Nonostante i numerosi interventi di disinfestazione nelle singole
sezioni,  vista  la  non  avvenuta  risoluzione  del  problema,  gia'
l'amministrazione    riteneva    necessario    un    intervento    di
disinfestazione straordinario degli arredi, degli effetti letterecci,
esteso a tutte le sezioni dell'istituto, che  interessasse  anche  il
vestiario dei detenuti, con lavaggio dello stesso, previo sfollamento
«a rotazione» dei locali, pena l'inefficacia dell'intervento stesso. 
    L'altro  grave  problema  che  affligge  l'istituto,   ampiamente
illustrato nel reclamo e nelle relazioni acquisite in questo e  negli
altri  procedimenti  similari,  riguarda  la  presenza   di   copiose
infiltrazioni di  acqua  passanti  dalla  facciata  obliqua  o  dalle
coperture. 
    Tale  problematica  necessita  di  interventi   di   manutenzione
straordinaria di risanamento e isolamento in facciata gestiti dal DAP
(ad esclusione di alcuni interventi di efficientamento energetico che
fanno capo al Ministero delle infrastrutture  cui  in  via  ordinaria
compete  la  costruzione,  l'ampliamento,  il  completamento   e   la
ristrutturazione edilizia degli edifici di proprieta' demaniale)  che
gia' avevano avuto anche  una  progettazione  esecutiva  e  un  primo
avvio. Tale ristrutturazione e'  peraltro  stata  bloccata  tre  anni
orsono per colpa di un errore  nei  lavori  che  non  ha  risolto  il
problema.  Solo  il  reparto  femminile  e'  stato  oggetto   di   un
completamento dei lavori, peraltro non risolutivi. Dal 2023 l'appalto
e' stato bloccato per un'erronea progettazione del trattamento  delle
facciate: durante i lavori portati avanti  dalla  ditta  in  appalto,
infatti, le  facciate  «oblique»  sono  state  trattate  come  pareti
verticali  e  quindi  non  impermeabilizzate  come  previsto  per   i
soffitti. E' ormai fatto notorio che, in caso di anche minimi  eventi
meteorici, si  determinano  nell'istituto  gravissime  situazioni  di
inagibilita', come quella occorsa a  ottobre  2023,  con  allagamento
delle sezioni IX e XI del settore «penale» (che e' proprio la Sezione
ove si trova l'odierno reclamante). 
    La  problematica  delle  infiltrazioni  ormai  pervade   l'intero
istituto, con continui  rilasci  di  acqua  anche  lungo  i  corridoi
comportanti  seri  rischi  per  l'incolumita'  di  tutti  coloro  che
accedono per i locali dell'istituto (personale civile e di  polizia).
Anche le aree passeggi sono interessate da fenomeni  di  questo  tipo
che frequentemente le rendono inagibili, privando  i  detenuti  delle
ore d'aria. Le frequenti  infiltrazioni  provocano  infine  estese  e
permanenti colonie di muffa e scrostamenti degli intonaci. 
    Singoli interventi di imbiancatura delle  pareti,  realizzati  in
autonomia tramite la MOF («manutenzione  ordinaria  fabbricati»),  si
sono rivelati del tutto inefficaci per la presenza di cause di natura
strutturale. 
    Il DAP ha gia' piu' volte annunciato (cfr. relazione illustrativa
trasmessa dal direttore  generale  per  la  gestione  dei  beni,  dei
servizi e degli interventi in materia di edilizia  penitenziaria  del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,  in  data  21  marzo
2024, a seguito di sopralluogo  svoltosi  il  21  febbraio  2024)  il
riavvio   degli   interventi   gia'   programmati   di   manutenzione
straordinaria delle coperture e delle  facciate  e  la  realizzazione
delle   dorsali   degli    impianti    idrico-sanitari    in    vista
dell'adeguamento dei servizi igienici (e' stata  preannunciata  anche
la  predisposizione  di  acqua  calda   nelle   singole   camere   di
pernottamento),  interventi  -  alcuni  gestiti  dal   Provveditorato
interregionale  alle  OO.PP.  per  la  Toscana,  altri  facenti  capo
all'amministrazione penitenziaria ed altri,  infine,  gia'  in  corso
d'opera da parte del  Provveditorato  regionale  dell'amministrazione
penitenziaria  e  della  Direzione  dell'istituto,  che   la   stessa
amministrazione  ritiene   indispensabili,   urgenti   e   non   piu'
rinviabili. 
    Tale situazione, che riguarda  anche  la  mancata  erogazione  di
acqua calda nelle camere (in contrasto con quanto previsto  dall'art.
7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000) e la
presenza di topi in cucina (ove il detenuto lavorava)  ha  costituito
l'oggetto del reclamo di cui si discute. 
    L'ordine  impartito  all'amministrazione  a   conclusione   della
procedura (maggio 2025) riguardava l'immediata effettuazione (ad  es.
la disinfestazione straordinaria) o il completamento degli interventi
gia' programmati  e  non  piu'  procrastinatili  (quelli  concernenti
l'impermeabilizzazione e la dotazione dell'acqua calda nelle  camere)
entro il termine di quarantacinque  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento. 
    Riteneva questo Tribunale che  fosse  impossibile  assicurare  al
reclamante uti singulis il ripristino  di  una  situazione  di  piena
esecuzione non contraria al senso di umanita'  se  non  risolvendo  a
monte le problematiche generali che investono l'intero edificio sotto
il profilo strutturale e  igienico-manutentivo  e  dunque  anche  con
interventi di manutenzione straordinaria di risanamento. 
    Secondo  l'amministrazione  erano  in   fase   operativa   alcuni
interventi di  ristrutturazione  e  risanamento  per  rimediare  alle
infiltrazioni  di  acqua  piovana  (e'  stato   anche   pubblicamente
annunciato  dal  Sottosegretario  alla  giustizia  l'investimento  di
specifiche risorse finanziarie per circa 10 milioni di euro) ma cio',
stante l'attuale lesione del diritto dalla quale deriva  al  detenuto
un grave pregiudizio, non era in grado allo stato di rimediare hic et
nunc alla lesione. 
    Nella  procedura  di  merito   veniva   disposta   un'istruttoria
integrativa  ed  aggiornata  circa  le  condizioni  del  carcere   di
Sollicciano. Nel frattempo  il  detenuto,  nonostante  un  temporaneo
trasferimento di alcuni mesi (nel novembre  2024)  in  altro  reparto
(«giudiziario», in cui sono allocate le sezioni 4^ e 5^) ove tutte le
carenze si presentavano  in  forma  ancora  piu'  grave,  macchie  di
umidita'   e   muffa   alle   pareti,   distacchi   di   intonaco   e
malfunzionamenti degli impianti manutentivi (l'acqua della doccia era
spesso fredda), ad aprile 2025 faceva ritorno alla sezione 11^ (cella
18) e tutti i problemi  permanevano:  l'acqua  entra  dalle  finestre
quando piove nonostante la sostituzione degli  infissi  e  le  cimici
sono costantemente presenti nel periodo  estivo  e  il  riscaldamento
durante l'inverno e' spesso guasto. Il detenuto riferiva di  lavorare
con turni di  due  mesi  in  cucina  la  mattina  e  di  aver  notato
frequentemente a terra (ove spesso, data la mancanza di montacarichi,
si appoggiano i piatti  e  l'attrezzatura)  la  presenza  di  topi  e
scarafaggi,  circostanza  che  e'  stata  fatta  notare  anche   agli
ispettori della USL. 
    Si aggiunga infine la notoria condizione di sovraffollamento  che
affligge l'istituto toscano, accertato in plurime pronunce di  questo
Tribunale in sede di reclamo sui rimedi ex art. 35-ter o.p.: la cella
«standard» presso l'istituto misura all'incirca, detratto  il  bagno,
mq 10,835 (da cui va ulteriormente sottratto lo spazio  occupato  dal
letto a castello, pari a mt 1,70, e quello degli arredi «fissi»).  Lo
spazio che rimane assicura pertanto, quando la camera e' occupata  da
tre persone, uno spazio appena sufficiente di 3  mq  pro  capite:  in
particolare l'odierno reclamante  e'  stato  ed  e'  ristretto  nella
camera, quantomeno per tutto l'ultimo  anno,  assieme  ad  altri  due
compagni (e in passato addirittura con altri tre). 
    Nell'ordinanza 8 maggio 2025 con cui accoglieva  il  reclamo,  il
Tribunale osservava che non solo molti lavori di risanamento erano in
realta' sospesi  da  oltre  due  anni  senza  che  l'amministrazione,
nonostante  plurimi  annunci,  provvedesse  ad  una  loro   repentina
ripresa, ma che difficilmente il pregiudizio avrebbe  potuto  ridursi
nel  breve  periodo,  posto  che  detti  interventi  avrebbero  avuto
comunque una durata apprezzabilmente lunga ed imprevedibile. 
    Successivamente perveniva (in data 23 maggio 2025)  una  nota  di
risposta  del  Capo  di  Gabinetto  del  Ministro  ad  un   atto   di
prospettazione ex art. 69, comma 1 o.p.,  sullo  stato  del  carcere,
presentato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza  al  Ministro
della giustizia, con la quale  si  rendevano  note  le  procedure  in
corso, come l'imminente conclusione delle opere previste dal progetto
iniziale (sospese, si riferiva, per la  risoluzione  consensuale  del
contratto da parte della  ditta  appaltatrice),  consistenti  in  due
distinti appalti (uno da 2.200.000 euro per le facciate e  i  cortili
del «penale» e l'altro  da  1.800.000  per  facciate  a  cortili  del
«giudiziario») e dei lavori  di  adeguamento  al  regolamento  (acqua
calda e docce) per un'unica sezione (la VI), oltre alla procedura per
la presa  in  consegna  anticipata  della  parte  impiantistica  gia'
realizzata  (sotto-centrali  termiche  e   dorsali   degli   impianti
idrico-sanitari). La Casa circondariale di Sollicciano  peraltro  non
era stata nemmeno inclusa nell'elenco  diramato  pubblicamente  degli
istituti interessati dai lavori di  ristrutturazione  preventivati  a
livello centrale. 
    Cio' detto, gli interventi rimanevano  inattuati  e  le  evidenti
carenze  igienico-sanitarie   si   erano   ormai   cronicizzate:   la
problematica delle infiltrazioni ormai  pervadeva  l'intero  istituto
senza che si fosse posto rimedio. Gli  interventi  per  debellare  le
cimici erano stati attuati solo in parte e comunque non  erano  stati
risolutivi. 
    Il detenuto sta espiando la pena di anni  ventidue  per  omicidio
(commesso il ...) in forza di una sentenza della  Corte  d'assise  di
appello di Firenze dell'11 gennaio 2023, definitiva  dal  23  gennaio
2024, con inizio della carcerazione a far data dal 15 ottobre 2020  e
con fine pena fissato al 14 ottobre 2042 ed  e'  a  tutt'oggi  ancora
ristretto nella sezione 11ª, alla camera  n.  18,  ove  continuava  a
denunciare una situazione di degrado non mutata essendosi risolti gli
interventi  in  poco  piu'  che   nell'utilizzo   di   disinfettanti.
Recentemente  erano  stati  poi  rinvenuti  escrementi  di  topo  nel
ripostiglio e nel piccolo magazzino  adiacenti  alla  cucina  ove  il
detenuto continua e lavorare. In definitiva, la camera  occupata  dal
reclamante  e'  stata  ripetutamente  interessata   da   copiosissime
infiltrazioni d'acqua anche  recenti,  con  la  sola  indicazione  di
spostare il letto al centro della  camera  e  di  usare  dei  secchi.
Permane infine la mancanza di acqua calda nella camera. 
    Per quanto attiene all'adempimento dell'ordine,  dalle  relazioni
via  via  trasmesse  dall'amministrazione  subito  dopo   l'emissione
dell'ordinanza, si evinceva che era stata immediatamente  avviata  la
disinfestazione generale e straordinaria da cimici, altri parassiti e
roditori e infatti nel giugno 2025 era presentato  un  cronoprogramma
per gli interventi di disinfestazione  di  tutti  gli  ambienti,  per
l'acquisto di una lavatrice e asciugatrice  industriale  (di  cui  il
carcere fino a quel momento era incredibilmente  sprovvisto)  per  il
lavaggio del vestiario di tutti i detenuti a rotazione. 
    Il 1° luglio 2025 era incaricata la ditta S. per la sanificazione
di tutte le aree detentive e si  assicurava  la  sanificazione  degli
effetti letterecci ed il lavaggio  del  vestiario.  Il  programma  di
disinfestazione aveva inizio  il  10  luglio  2025  e  si  concludeva
definitivamente il 6  febbraio  2026,  come  da  comunicazione  della
Direzione   dell'istituto   la   quale   dava   atto    dell'avvenuto
completamento degli interventi su tutti i  reparti  detentivi  e  sui
luoghi comuni, anche se la stessa ditta S. aveva rilevato, nel report
finale, che le condizioni generali delle stanze, con la  presenza  di
crepe e fessure nelle pareti e nei pavimenti, le quali  offrono  siti
di annidamento ideale per le cimici, avevano fortemente ostacolato la
buona riuscita degli interventi, unitamente alla  scarsa  igiene  dei
detenuti ed alla gestione disordinata degli effetti personali. 
    Per quanto  riguarda  pertanto  l'esecuzione  dell'ordinanza  sul
punto  della  disinfestazione  straordinaria  da   Cimex   Lectularis
l'ordine del Giudice puo' dirsi adempiuto, come peraltro riconosciuto
dallo stesso detenuto il quale ha dichiarato che  il  fenomeno  delle
cimici si e' temporaneamente ridotto (complice anche il rigido  clima
invernale). Che si tratti di un intervento risolutivo non e' tuttavia
dato sapere. 
    Si dava atto poi  che  i  lavori  di  efficientamento  energetico
facenti capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti  si  erano
conclusi. 
    Per quanto  riguarda  viceversa  gli  interventi  strutturali  ed
impiantistici volti a dotare le  camere  di  pernottamento  di  acqua
calda, la Direzione comunicava (con nota del 10 febbraio 2026) che  i
lavori di adeguamento al decreto del Presidente della  Repubblica  n.
230/2000 avevano riguardato solo la VI sezione, erano ripresi  il  26
gennaio 2026 e si sarebbero completati  in  data  20  febbraio  2026.
Pertanto, nessun intervento di tale tipo riguardava la XI sezione ove
e' allocato il reclamante. 
    La previsione di acqua corrente «calda  e  fredda»  e'  contenuta
nell'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 2000, n. 230 («regolamento») e addirittura la norma prevede la
realizzazione  della  doccia  in  ogni  camera,  pur   dilazionandone
l'effettuazione nei cinque anni (peraltro  abbondantemente  decorsi).
La  mancata  fornitura  di  acqua  calda  nella   cella   costituisce
indiscutibilmente quell'inosservanza da parte dell'amministrazione di
una norma del regolamento che  integra  di  per  se'  il  presupposto
dell'art.  69,  comma  6,  lettera  B)  o.p..  Sebbene  la  Corte  di
cassazione (v. sentenza Sez. I 24 settembre  2019,  n.  39096)  abbia
ritenuto che la mancanza di acqua calda nelle  camere  configuri  una
situazione  di  «mero  disagio»  e  non  di  violazione  di   diritti
fondamentali  ma  soltanto   laddove   l'interessato   possa   fruire
giornalmente della doccia, va considerato che il «grave  pregiudizio»
resta integrato allorche' la mancanza di  acqua  calda  nelle  camere
integri a pieno titolo uno dei rilievi da  tenere  in  considerazione
nella valutazione generale delle condizioni di  detenzione,  a  causa
dell'effetto cumulativo che tale fattore determina insieme alle altre
condizioni   in   concreto   valutate.   Orbene,   nell'istituto   di
Sollicciano, gia' particolarmente  degradato,  infestato  da  cimici,
affetto  da  scarsa  igiene,  soggetto   ad   infiltrazioni   idriche
frequenti, materassi logori ed altre gravi carenze  e  con  frequenti
malfunzionamenti del riscaldamento  (anche  recentemente  un  reclamo
collettivo denunciava l'intenso freddo dei reparti nel corso dei mesi
di gennaio-febbraio 2026), la mancanza di  acqua  calda  corrente  in
cella contribuisce cumulativamente a rendere la condizione  detentiva
particolarmente degradante. A cio' va aggiunto  che  ai  detenuti  di
Sollicciano  non   e'   sempre   possibile   effettuare   la   doccia
quotidianamente anche perche'  l'impianto  e'  gravemente  carente  e
spesso l'acqua, soprattutto nelle sezioni poste ai  piani  superiori,
non arriva. Va inoltre ricordato sul punto che per la  giurisprudenza
convenzionale (si v. per tutte CEDU, Iacov  Stanciu  v.  Romania,  24
luglio 2012) si ritiene trattamento inumano e degradante la  mancanza
di acqua calda che integra pertanto uno  dei  rilievi  da  tenere  in
considerazione nella valutazione del  grave  pregiudizio  patito  dal
ricorrente, stante l'effetto cumulativo che tale privazione configura
alla stregua delle condizioni generali dell'istituto, unitamente alla
situazione di gravissimo degrado dei locali docce che non  consentono
di utilizzare il parametro  compensativo  dell'uso  quotidiano  della
doccia». Si pensi ad es. alla necessita'  impellente  di  detergersi,
con acqua calda, proprio in occasione delle punture di cimici  o  per
attenuare le conseguenze del clima rigido nelle camere. 
    Per  tale  parte,  dunque,  l'ordine  del  Giudice   e'   rimasto
totalmente inadempiuto, se non per una limitata sezione (che  non  e'
quella in cui si trova il reclamante). 
    Resta  da  esaminare  la  questione   relativa   agli   ulteriori
adempimenti. 
    Con nota del 27 ottobre 2025 la Direzione ha riferito che sono in
atto  presso   l'istituto   numerosi   interventi   di   manutenzione
(ordinaria) a cura degli operatori  della  «MOF»,  calendarizzati  in
base a criteri di urgenza. La camera  occupata  dal  detenuto  veniva
ispezionata e  si  rinvenivano  aloni  e  muffe  sui  muri  dovuti  a
infiltrazioni d'acqua: il detenuto riferiva  che  durante  le  ultime
piogge l'acqua usciva vistosamente sia dai muri che dagli infissi del
balconcino. 
    Sul punto si osserva che,  all'esito  dell'attivita'  istruttoria
disposta, si e' accertato che l'amministrazione ha solo  parzialmente
dato esecuzione all'ordine impartito, provvedendo, sebbene in ritardo
rispetto   al   termine   assegnato   nell'ordinanza,    alla    sola
disinfestazione straordinaria,  ad  alcuni  interventi  «tampone»  su
alcune camere di pernottamento  tramite  manutenzione  ordinaria  con
personale «MOF» (per lo piu' tinteggiatura dei locali) ma  per  tutto
il  resto  l'ordine  rimaneva   ineseguito   e   soprattutto   nessun
soddisfacimento aveva  il  diritto  del  reclamante  (allocato  nella
sezione 11, alla camera n. 18) il quale continua a  subire  un  grave
pregiudizio derivante dalle condizioni di assoluto degrado della  sua
camera detentiva, continuamente ancor oggi invasa da acqua. 
    E' da notare altresi' che  mentre  i  lavori  di  efficientamento
energetico facenti capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti
si sono conclusi (come comunicato dal Provveditore con  nota  del  21
giugno 2025) - punto n. 1 del dispositivo  dell'ordinanza  -  rimasti
totalmente inattuati  sono  ancora  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria e  di  impermeabilizzazione  delle  coperture  e  delle
facciate oblique (ad eccezione del reparto  femminile)  proprio  allo
scopo di  impedire  le  dannose  e  ricorrenti  infiltrazioni,  cioe'
proprio quei lavori di risanamento complessivo fermi da  tempo.  Come
gia'  affermato  nell'ordinanza  di  accoglimento  del  reclamo,   e'
impossibile assicurare il diritto del  singolo  se  non  intervenendo
sulle questioni strutturali dell'intero edificio: il  problema  delle
infiltrazioni  e'  infatti  un  problema  generale  che  riguarda  le
coperture esterne e cioe' le  facciate  «oblique»  dell'edificio  che
strutturalmente non impediscono, anzi favoriscono,  le  infiltrazioni
d'acqua. Del resto, l'amministrazione stessa  ha  da  tempo  ritenuto
tali interventi «urgenti»: manutenzione straordinaria, risanamento  e
isolamento in facciata, gestiti dallo stesso  DAP  che  gia'  avevano
avuto una progettazione esecutiva e un primo avvio. 
    L'ottemperanza pertanto non poteva che transitare per un  riavvio
della progettazione esecutiva e per la ripresa, previo nuovo appalto,
degli interventi indispensabili. 
    Sul punto si richiama la relazione in  atti,  datata  4  dicembre
2025, del direttore generale del DAP  in  cui  si  riferisce  che  la
procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva  e'
stata avviata (la scadenza per la  presentazione  delle  offerte  era
fissata  al  9  dicembre  2025)  ma  che,  considerata  la  rilevanza
dell'intervento,  a  partire  dall'affidamento  della   progettazione
esecutiva e fino alla conclusione dei lavori sono stati stimati circa
cinquantacinque    mesi,    esclusi    i    tempi    del     collaudo
tecnico-amministrativo. Cio' detto, si  deve  ritenere  pertanto  che
l'ordine non solo e' rimasto oggettivamente inadempiuto ma che per la
sua esecuzione deve prevedersi un tempo di almeno  quattro  anni,  il
che rende del tutto superflua la nomina di un commissario ad acta  il
quale,  ancorche'  si  surrogasse  all'amministrazione  inadempiente,
comunque  non  potrebbe  che  limitarsi  ad  avviare  celermente   la
procedura esecutiva senza tuttavia incidere sui tempi di esecuzione. 
    Il Tribunale pertanto ritiene che la gravissima,  documentata  ed
ormai notoria condizione in cui versa il carcere  fiorentino,  giunti
alla conclusione del presente lungo iter giudiziario, non si  risolva
nemmeno con la nomina di un commissario ad acta, nomina in ogni  caso
soltanto facoltativa da parte del giudice. L'art.  35-bis,  comma  6,
lettera d), prevede del resto che «il Magistrato di sorveglianza,  se
accoglie la richiesta, nomina, ove occorra, un commissario  ad  acta»
senza che a cio' sia obbligato, organo che e' si' un  ausiliario  del
giudice ma che non e' dotato  di  poteri  eccezionali  di  spesa.  Si
aggiunga che, giova ripeterlo, sono ormai decorsi  ben  piu'  di  due
anni da quando il reclamante ha chiesto la tutela del suo diritto. 
    Le condizioni in cui si trova tuttora il carcere di  Sollicciano,
direttamente   constatate   anche   dall'estensore    del    presente
provvedimento nelle sue plurime  visite  in  istituto,  sono  rimaste
assai gravi  ed  hanno  in  passato  formato  oggetto  anche  di  due
specifici atti di prospettazione al Ministro della giustizia ai sensi
dell'art. 69, comma 1 o.p., del 2 aprile 2024 e del 27 marzo 2025,  a
firma  dall'estensore  del  presente  provvedimento,   con   cui   si
segnalavano le gravi carenze  riscontrate  anche  a  seguito  di  una
riunione,  avvenuta  il  26   gennaio   2024,   con   la   direttrice
dell'istituto,   il   Provveditore   regionale   dell'amministrazione
penitenziaria, il Comandante dirigente della Polizia penitenziaria, i
Garanti  regionale  e  comunale  dei   diritti   dei   detenuti,   la
responsabile  dell'Area  educativa  e   il   responsabile   dell'Area
sanitaria, all'esito della quale  sono  state  individuate  possibili
strategie di intervento volte ad eliminare i fattori che  rendono  la
detenzione e la prestazione lavorativa (per il  personale  dipendente
dell'amministrazione che pure  e'  quotidianamente  attinto  da  tali
gravi disfunzioni) presso l'Istituto di Sollicciano  non  conformi  a
caratteri di civilta', interventi tutti rimasti pressoche' inattuati. 
    Per concludere sulla valutazione dell'ottemperanza e dunque sulla
conclusione del lungo iter giudiziario avviato  con  la  proposizione
del rimedio preventivo ex  art.  35-bis,  si  deve  ritenere  che  il
reclamante allo stato non  abbia  ottenuto  la  rimozione  del  grave
pregiudizio   essendo   l'amministrazione   rimasta    oggettivamente
inadempiente se non per quei singoli interventi di cui si  e'  detto,
nel caso di specie totalmente inefficaci a tutelare  il  diritto  del
detenuto. 
    L'attuale perdurante condizione configura un trattamento  inumano
e degradante  poiche'  determina  un'afflittivita'  non  giustificata
dallo  stato  detentivo  e  non  tollerabile  nel   comune   sentire.
Soprattutto, tale condizione ha raggiunto, con l'andare del tempo, un
livello tale di gravita', anche per l'effetto «accumulo», da indurre,
nella sfera  giuridica  e  personale  del  detenuto,  sofferenze  non
giustificate e non tollerabili, se non con  sacrifici  non  richiesti
ne' connaturali alla sua condizione di  ristretto,  da  cui  discende
anche una percezione  di  se'  caratterizzata  da  grave  umiliazione
(cfr., nel senso che tali condizioni configurano trattamenti  inumani
e degradanti,  Cassazione,  Sez.  I,  23  gennaio  2020,  n.  14258).
Analoghe  considerazioni  valgono  per  la  presenza  di  insetti   e
parassiti aggravata, per l'effetto  cumulativo  che  tali  condizioni
hanno, dalla mancanza di acqua calda nella camera. 
    Sempre  in  punto  di  fatto  e'  da  rilevare  che   in   questo
procedimento non si fa questione (pur essendovi tre  occupanti  nella
camera)  di  «sovraffollamento»,  ma  di   trattamento   disumano   e
degradante, non in ragione della violazione  del  parametro  spaziale
introdotto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (3 mq), ritenuto
il minimo consentito al di sotto del quale si avrebbe  in  ogni  caso
violazione «flagrante» dell'art. 3 della Convenzione  e  dunque,  per
cio' solo, «trattamento disumano e degradante»,  ma  in  presenza  di
complessive condizioni di vita  detentiva  (afferenti  la  salubrita'
delle camere di pernottamento e  degli  spazi  comuni)  assolutamente
intollerabili. 
    Che  dunque  il  reclamante,  ristretto  presso  il  carcere   di
Sollicciano ininterrottamente dal 15 ottobre 2020 ad oggi  (salvo  un
breve trasferimento a Livorno-Gorgona della durata  di  un  mese  nel
2024), stia subendo ed  abbia  subito  per  tutto  il  periodo  della
detenzione un trattamento «disumano e degradante», tanto piu' durante
la permanente allocazione nella camera n. 18  della  XI  sezione,  e'
fuori  discussione.  Come  anche  e'  posta  in  tutta  evidenza  una
questione di compatibilita' della sua detenzione con  i  principi  di
non disumanita' della pena (art. 27, comma 3 Cost.) e di rispetto dei
diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e della dignita' sociale
(art.   3   Cost.),   principi   sottesi   all'applicazione   proprio
dell'istituto  del  differimento  della  pena  che   viene   invocato
dall'interessato. 
    Osserva  il   Tribunale   che   la   necessita'   di   dilungarsi
nell'esposizione delle questioni in fatto e' imposta dai  profili  di
rilevanza della questione sollevata che presuppone, com'e'  noto,  un
collegamento giuridico fra la norma della  cui  costituzionalita'  si
dubita e la res iudicanda. La norma impugnata e' inerente al giudizio
a qua posto che il  richiedente  invoca  la  sospensione  della  pena
proprio sotto il profilo della  sua  ineseguibilita'  a  causa  delle
condizioni di intollerabile restrizione  alla  quale  e'  sottoposto,
questione rientrante, per quanto meglio si dira'  sotto,  nell'ambito
di applicazione della norma sul differimento. 
    La  questione  dedotta  ha  dunque   nel   procedimento   a   quo
un'incidenza attuale e non meramente eventuale. 
    Sempre sotto il profilo della rilevanza della  questione  valgano
ancora alcune ultime considerazioni in fatto: il  detenuto  non  puo'
beneficiare di  altre  misure  che  pure  il  nostro  ordinamento  ha
previsto o per esigenze meramente (o prevalentemente) deflative  (una
fra tutte la misura dell'esecuzione della pena al domicilio ex  legge
n. 199/2010) o per scopi di umanizzazione ovvero, in  senso  lato,  a
fini rieducativi (che abbiano  come  conseguenza,  seppur  indiretta,
quella di sottrarre il condannato a carcerazioni degradanti). 
    Quanto  alla  prima,  il  detenuto  non  puo'  beneficiarne   pur
disponendo di un domicilio - essendo il residuo della pena  superiore
a diciotto mesi ed essendo in esecuzione una  condanna  per  uno  dei
reati rientranti nell'art. 4-bis o.p. 
    Quanto  alle  seconde  (misure  alternative  ed  altri  «benefici
penitenziari» in senso lato) si  osserva  che,  pur  tralasciando  il
merito della  loro  concedibilita'  (il  quale  implica  una  duplice
valutazione sia del percorso  trattamentale  intramurario  sia  della
prognosi  di  reiterazione  del   reato),   sussistono   invalicabili
preclusioni temporali essendo  la  pena  residua  superiore  ad  anni
quattro (cio' rileva ai fini della  concessione  dell'affidamento  in
prova al servizio sociale e  della  detenzione  domiciliare  ex  art.
47-ter, comma 1 o.p.) e non avendo il condannato ancora espiato ne' i
due terzi della pena (ai fini della concessione  della  semiliberta')
ne' la meta' (ai fini della concessione dei permessi premio). 
    Per tali motivi il detenuto  ha  visto  riconosciuta,  attraverso
l'unica via attualmente disponibile del reclamo  giurisdizionale,  la
violazione del suo diritto ed ha ottenuto dal Tribunale un ordine  di
ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente. 
    Giunti  a  questo  punto  della   procedura   pertanto,   rimasto
inadempiuto l'ordine di ottemperanza per la parte piu'  rilevante  di
tutela del suo diritto, la scala di «progressiva  ingerenza»  fissata
dal comma 6 dell'art. 35-bis si arresta di fronte all'impossibilita',
o al meglio all'inutilita', della nomina di un  commissario  volta  a
sostituire   l'autorita'   giudiziaria   negli    ambiti    riservati
all'autorita' pubblica. Ne' e' pensabile che l'omessa predisposizione
di un piano attuativo immediato da parte  dell'amministrazione  possa
di fatto «sabotare» l'esecuzione dell'ordinanza ne' puo'  ipotizzarsi
qualsiasi altra forma di esecuzione forzata specifica da parte  dello
stesso giudice (sequestro, sgombero e  cosi'  via),  proprio  per  le
insormontabili  difficolta'  derivanti  dalla  destinazione  pubblica
dell'edificio. 
    Esclusa la nomina di un commissario ad acta, e preso  atto  della
sostanziale oggettiva inefficacia del reclamo azionato, non  resta  a
questo Tribunale che individuare in altre norme  dell'ordinamento  un
rimedio  «estremo»  per  assicurare  la  tutela   del   diritto   del
reclamante. 
    Tale  rimedio  puo'  essere  individuato  nella  disposizione  di
«chiusura» che la legge contempla e che consente in casi residuali  e
«gravi», tassativamente previsti, il differimento  facoltativo  della
pena. 
    Il  tema  veniva  affrontato  a  suo  tempo  nella  questione  di
legittimita' costituzionale sollevata dai Tribunali  di  sorveglianza
di Venezia e Milano in occasione della quale la Corte,  con  la  gia'
citata sentenza n. 279/2013, diede, pur dichiarando inammissibile  la
quaestio, preziose indicazioni che si ritiene di dover qui riprendere
con l'attuale atto di rimessione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    Sia il Tribunale, con l'ordinanza 13 giugno 2024 che la Corte  di
cassazione,  con  la  sentenza  7  novembre   2024,   entrambe   rese
nell'ambito del procedimento per differimento  della  pena  (N.  sius
2360/24), si sono interrogati rispetto alla possibilita' di prevedere
un  rinvio  dell'esecuzione  della  pena  (anche  nelle  forme  della
detenzione domiciliare),  a  fronte  della  dedotta  inefficacia  del
rimedio interno introdotto con l'art. 35-bis o.p., valutando entrambi
che solo al termine dell'iter processuale «si potrebbe  ravvisare  la
non  manifesta  infondatezza  e  la  rilevanza  della  questione   di
costituzionalita' proposta dalla difesa del condannato, in quanto  il
rimedio del differimento della pena ex  art.  147  codice  penale  si
rivelerebbe come soluzione estrema ed unicamente percorribile». 
    Cio' detto,  per  i  motivi  che  qui  appresso  si  diranno,  la
soluzione in allora prospettata, ritenuta in  difetto  di  rilevanza,
appare ormai l'unica oggi percorribile. 
    Ritiene pertanto il Tribunale  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale della norma di cui  all'art.
147 del codice penale (e  conseguentemente  dell'art.  47-ter,  comma
1-ter o.p.) nella parte  in  cui  non  prevede,  oltre  alle  ipotesi
espressamente indicate, da ritenersi  tassative,  anche  il  caso  di
rinvio dell'esecuzione della pena quando quest'ultima debba  avvenire
in condizioni contrarie al principio di umanita' come  sancito  dagli
articoli 27, comma 3 Cost. e 117, comma 1 Cost., nella parte  in  cui
viene  recepito  l'art.  3  della  Convenzione  europea  sui  diritti
dell'uomo (divieto di trattamenti disumani e degradanti),  ratificata
con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione a  sua  volta
fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha  individuato
i parametri di vivibilita' minima secondo i quali una detenzione puo'
definirsi «trattamento inumano o degradante». L'attribuzione di pieno
valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'uomo  (art.
6,  comma  1  Trattato  sull'Unione  europea  Trattato  di   Lisbona:
«L'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea  del  7  dicembre
2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,  che  ha  lo  stesso
valore giuridico dei  trattati»  determina  com'e'  noto  un  vincolo
diretto negli ordinamenti interni al rispetto della  dignita'  e  dei
diritti delle persone,  con  particolare  riguardo  ai  soggetti  che
risultano a rischio, e che consente ai giudici nazionali di  invocare
le  norme  sovranazionali  -  fatte  proprie  dal  Trattato  e   come
interpretate dalle  supreme  Corti  -  come  ulteriori  parametri  di
riferimento quando si' faccia questione di diritti  fondamentali.  Le
norme  cc.dd.  «interposte»  divengono  a  loro   volta   canone   di
valutazione e dunque entrano a  far  parte  interamente  di  uno  dei
termini della questione di costituzionalita'. 
    La disposizione dell'art.  147  c.p.,  nella  parte  in  cui  non
prevede  la  propria  applicabilita'  all'ipotesi  qui   considerata,
parrebbe dunque porsi in contrasto col  principio  inviolabile  della
dignita' della persona che la Repubblica in ogni  caso  garantisce  a
norma dell'art. 3 Cost. e che a sua volta e' presupposto dell'art. 27
Cost. 
    La norma invocata - costituita dal rinvio dell'esecuzione ex art.
147 c.p., istituto previsto, non casualmente, dal  codice  penale  (e
non dalla legge penitenziaria) tra le norme generali  sull'esecuzione
della pena, non soggetto a preclusioni ex lege  (tra  tipi  e  durata
della pena) essendo  applicabile  perfino  ai  condannati  alla  pena
dell'ergastolo   -    costituisce    applicazione    del    principio
costituzionale di non disumanita' della pena. Tale istituto  tuttavia
viene riservato ai soli casi ivi elencati, da ritenersi tassativi, in
cui piu' evidente appare il contrasto tra il  carattere  obbligatorio
ed irrefragabile dell'esecuzione di una pena detentiva e il principio
di legalita' della stessa cui e' speculare il divieto di  trattamenti
inumani ex art. 27, comma 3 Cost. 
    In particolare, discende da detto  principio  l'esigenza  che  il
soggetto non venga sottoposto  ad  una  pena  piu'  grave  di  quella
comminata:  tale   esigenza   risulterebbe   contraddetta   se,   per
particolari condizioni  fisiche  del  soggetto  -  che  la  legge  ha
individuato in via tassativa nell'AIDS conclamato o in altra malattia
particolarmente  grave,  prevedendone  addirittura  in  questi   casi
l'obbligatorieta'  (art.  146  c.p.),  ovvero  nella  condizione   di
gravidanza e puerperio o nello stato  di  infermita'  fisica  «grave»
(art. 147 c.p.),  rimettendo  in  tali  ultimi  casi  al  giudice  la
valutazione caso per caso - la carcerazione incidesse  in  definitiva
non soltanto sulla liberta' ma anche sull'integrita'  personale.  Del
tutto peculiare e' poi l'ipotesi della domanda di grazia, in cui  non
sembra esservi evidenza del contrasto di cui sopra, per la quale pure
e' prevista la sospensione  della  pena  (ma  l'esecuzione  non  deve
essere gia' iniziata e la sospensione e' limitata ad  un  massimo  di
mesi 6 dall'irrevocabilita' della sentenza) e che tuttavia  trova  il
suo   fondamento   unicamente   nella   prognosi   favorevole    alla
concedibilita' del beneficio e infatti riservata in origine dall'art.
684 c.p.p., prima della pronuncia di incostituzionalita', al Ministro
della  giustizia  (secondo  l'insegnamento  della  stessa  Corte  [v.
ordinanza n. 336/1999], l'istituto ha il suo fondamento nella  giusta
preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della
pratica  di   grazia,   il   condannato   possa   essere   sottoposto
all'esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata  e
decisa: inconveniente, questo, che si appalesa particolarmente  grave
specie nel caso di pene detentive brevi). 
    Il Tribunale di sorveglianza, adito oggi con  l'istanza  indicata
in narrativa, e' chiamato in definitiva a dover dare applicazione  al
principio di non disumanita' della  pena  in  un  caso  in  cui,  pur
ricorrendo  i  parametri  in  fatto  di  un  trattamento  disumano  e
degradante, cosi' come verificati in  casi  analoghi  dalla  costante
giurisprudenza  della  Corte  europea,  dimostratosi  inefficace   il
rimedio    «ordinario»    apprestato    dall'ordinamento     (reclamo
giurisdizionale), non puo' ricorrere all'istituto  della  sospensione
facoltativa della pena poiche', non lamentando il detenuto una «grave
infermita' fisica» (che, nella ordinaria giurisprudenza dei tribunali
di sorveglianza e della suprema  Corte,  e'  integrata  solo  da  una
malattia oggettivamente grave per la quale sia possibile  fruire,  in
liberta', di cure a  trattamenti  sostanzialmente  piu'  efficaci  di
quelli assicurati in ambito penitenziario), tale ipotesi non si trova
ricompresa  tra  quelle  tassativamente  previste  dalla  norma.   La
disposizione in oggetto, anche in  quanto  norma  «di  chiusura»  del
sistema - ove ogni altra via fosse preclusa o  inefficace,  «si  alia
actio non erit», come nel caso in esame -  costituirebbe  invece,  se
integrata «a rime possibili» dalla pronuncia additiva qui  richiesta,
l'unico strumento di effettiva tutela in sede giurisdizionale al fine
di ricondurre nell'alveo della legalita' costituzionale  l'esecuzione
della pena, a fronte di condizioni  detentive  che  si  risolvono  in
trattamenti palesemente disumani e degradanti. 
    Osserva inoltre il  Tribunale  che  da  un  lato  il  trattamento
inumano non puo' piu' tollerare un  suo  indebito  protrarsi  e  che,
dall'altro,   si   e'   costretti   a   registrare   la   sostanziale
ineffettivita' della tutela riconosciuta in  subiecta  materia  dagli
attuali  presidi  giuridici  a  disposizione  della  magistratura  di
sorveglianza (articoli 35-bis e  69  o.p.):  l'attuale  sistema,  pur
prevedendo in capo alla magistratura di sorveglianza  la  tutela  dei
diritti dei detenuti  in  sede  di  reclamo  giurisdizionale,  dotato
altresi' di un meccanismo di esecuzione  forzata  lato  sensu  inteso
(giudizio di  ottemperanza),  nel  caso  dell'odierno  reclamante  ha
finito per generare quel fenomeno di ineffettivita' della tutela  che
e' la negazione del concetto stesso di giurisdizione. Anche  a  voler
concedere che  il  Tribunale  di  sorveglianza  in  accoglimento  del
ricorso avesse  potuto  ordinare,  in  luogo  dell'effettuazione  dei
lavori  di  manutenzione   ordinaria   e   straordinaria,   il   mero
trasferimento del ricorrente  presso  una  diversa  stanza  detentiva
apparentemente in condizioni migliori  (da  escludere  nel  caso  del
carcere di Sollicciano per le ricordate condizioni di ordine generale
e di sovraffollamento che affliggono l'intera struttura), non e'  chi
non veda come, rendendo conforme al senso  di  umanita'  l'esecuzione
penale nella cella ad quam, cio' avrebbe  comportato  la  disumanita'
dell'esecuzione della pena nella cella  a  qua,  nella  quale  subito
l'amministrazione  avrebbe  allocato  altro  detenuto  al  posto  del
ricorrente vittorioso nella prima, e cosi' via. Poiche' appartiene al
fatto notorio la circostanza che la capienza (sia  regolamentare  sia
tollerabile) degli  istituti  di  pena  italiani  e'  di  gran  lunga
inferiore rispetto alla  grandezza  delle  effettive  presenze,  tale
strumento di tutela sarebbe dunque rimasto inefficace ed anzi avrebbe
perpetuato  nei  confronti  di  altri  detenuti  la   situazione   di
intollerabile  sofferenza.  Nemmeno  il  trasferimento  in  un  altro
istituto, fermo restando che  esso  dovrebbe  avvenire  nel  rigoroso
rispetto dell'art. 42, comma 2 o.p. (vicinanza al luogo di dimora dei
familiari o al «centro di riferimento sociale»),  potrebbe  di  fatto
garantire una situazione  di  ripristino  della  legalita',  per  gli
stessi motivi immediatamente qui sopra  espressi:  in  ogni  caso  si
tratta di un provvedimento che l'amministrazione non ha  in  concreto
inteso adottare nei riguardi del reclamante che ancor oggi  si  trova
ristretto nel carcere di Sollicciano. 
    Tornando ora  all'art.  147  c.p.,  va  osservato  che  la  norma
invocata prevede il rinvio «facoltativo», rimettendo la decisione  al
prudente apprezzamento del Tribunale di sorveglianza il quale puo' da
un lato negare il provvedimento «se  sussiste  il  concreto  pericolo
della commissione di delitti» e, dall'altro, puo'  concedere  in  sua
vece, anche oltre i limiti edittali dell'art. 47-ter o.p., la  misura
della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma  1-ter  o.p.  (cd.
detenzione domiciliare «in surroga»), stabilendo un termine di durata
che puo' essere prorogato anche fino al termine della pena. In  altre
parole e' rimesso all'autorita' giudiziaria, a differenza dei casi di
differimento obbligatorio (art. 146 c.p.), il  congruo  bilanciamento
degli interessi: da un lato quello del recluso ad una detenzione  non
disumana e dall'altro quello della sicurezza e difesa sociale che, in
casi di particolare pericolosita', potrebbe impedire - pur di  fronte
ad  una  rilevante  compromissione  dell'integrita'   personale   del
soggetto  detenuto  -  il  differimento  dell'esecuzione  (come  gia'
succede nei confronti della donna incinta o con  prole  inferiore  ad
anni tre o di persona gravemente inferma). 
    Nel caso di specie va osservato che al richiedente, all'esito  di
quel  giudizio  di  bilanciamento,  potrebbe  essere   accordato   il
differimento,  anche   nelle   forme   eventuali   della   detenzione
domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter o.p., poiche' il pericolo  di
commissione di  delitti,  dopo  oltre  cinque  anni  di  ininterrotta
detenzione  ed  una  buona  adesione  al  trattamento,   non   appare
«concreto»,  potendo  soprattutto  la  residua  pericolosita'  essere
contenuta dai limiti e dalle vincolanti prescrizioni, appunto, di una
misura domiciliare «in surroga», anche eventualmente  con  l'adozione
delle particolari modalita' di controllo di cui all'art. 58-quinquies
o.p. (cd «braccialetto elettronico»). Il condannato  dispone  inoltre
di un idoneo domicilio come accertato nel presente procedimento. 
    In altre parole, ove la norma consentisse il  differimento  della
pena per ineseguibilita' di quest'ultima a causa delle  intollerabili
condizioni dell'istituto penitenziario, cosi' gravi da comportare  un
trattamento «disumano e degradante», tale differimento  nel  caso  di
specie non verrebbe impedito dal  divieto  di  cui  al  comma  quarto
dell'art. 147 c.p., non potendosi allo stato  ritenere  concreto,  in
capo al reclamante, il pericolo di commissione di ulteriori delitti. 
    L'istituto  della  sospensione  della  pena  non  puo'  viceversa
trovare applicazione nel  caso  in  esame,  frapponendosi  l'ostacolo
giuridico della mancata previsione, nella norma che  qui  si  intende
denunciare di illegittimita' costituzionale, di un'ipotesi di  rinvio
facoltativo,  rimessa  alla   prudente   valutazione   dell'autorita'
giudiziaria,  allorche'  ricorrano  gli  estremi  di  un  trattamento
disumano e degradante come definito anche dalla giurisprudenza  sopra
richiamata. 
    La questione appare rilevante posto  che  nel  caso  concreto  il
Tribunale,  per  assicurare  la  tutela  richiesta,   dovrebbe   fare
applicazione - non  potendo  ricorrere  ad  altro  istituto,  essendo
rimasto  inadempiuto  l'ordine  del  giudice  emesso  a   conclusione
dell'iter procedimentale di cui all'art. 35-bis o.p.  -  della  norma
«di   chiusura»   sul   differimento   facoltativo   dell'esecuzione,
eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare «in surroga» e
tuttavia  non  potendovi  ricorrere  poiche'  essa  esclude  la   sua
applicazione oltre i casi tassativamente previsti. 
    Si osserva che tale norma di per se' sola renderebbe  compatibile
l'esecuzione  penale  col  principio   di   non   disumanita'   senza
abdicazione dell'obbligatorieta' dell'esecuzione del giudicato (posto
che nel  caso  di  specie  potrebbe  essere  concessa  la  detenzione
domiciliare e l'esecuzione della pena continuerebbe il suo corso). 
    Il Tribunale non puo' sottrarsi in ogni caso  dal  percorrere  la
strada  dell'interpretazione  conforme  a   Costituzione   prima   di
rimettere la questione alla Corte,  poiche'  cio'  costituirebbe  una
rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica. Il giudice,
infatti, e' chiamato  a  ricorrere  all'impugnativa  solo  dopo  aver
verificato,  anche  con   l'ausilio   del   «diritto   vivente»,   la
possibilita' di giungere ad una lettura della norma che, nel rispetto
dei comuni canoni ermeneutici, consenta di intenderla in armonia  con
la Costituzione. Va subito osservato che non ci si trova di fronte ad
una disposizione legislativa «polisensa», ipotesi in cui il principio
dell'interpretazione   adeguatrice    sprigiona    tutte    le    sue
potenzialita', ma ad una norma che prevede casi tassativi di  univoca
interpretazione (si veda per tutte  Cassazione,  Sez.,  I,  8  maggio
1989, n. 1292), non estensibili in via analogica per  il  divieto  di
cui all'art. 14 prel., trattandosi di una norma che fa eccezione alla
regola generale per cui le pene detentive vanno sempre eseguite. 
    In particolare, non puo' estendersi  l'applicazione  della  norma
oltre  l'ipotesi  specificamente  prevista  della  «grave  infermita'
fisica» prevista dal n. 2 del comma 1 che viene  comunemente  intesa,
nella giurisprudenza ormai consolidata, come una situazione di  grave
compromissione dell'organismo comportante o un serio pericolo per  la
vita  del  condannato  ovvero  la  probabilita'  di  altre  rilevanti
conseguenze dannose. La serieta' del quadro  patologico  deve  essere
intesa  poi  in  senso  particolarmente  rigoroso  tenuto  conto  del
principio  di  indefettibilita'  della  pena  e  del   principio   di
uguaglianza;  ulteriore  requisito  consiste  nell'esigenza  che   la
malattia necessiti di cure che  non  si  possano  facilmente  attuare
nello stato detentivo. 
    Non si puo' nemmeno  tralasciare  la  circostanza  che  la  Corte
costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2019, n. 99, ha gia' esteso
l'applicazione delle ipotesi di concessione di detenzione domiciliare
«in  surroga»  ai  casi  di   infermita'   «psichica»   sopravvenuta,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art.  47-ter,  comma
1-ter o.p. proprio sul presupposto della sua tassativita', a conferma
della sua non estensibilita' in  via  analogica.  Proprio  in  quella
occasione la  Corte,  in  funzione  sostitutiva  al  legislatore,  ha
dettato le  «rime  possibili»  per  un  caso  (l'infermita'  psichica
sopravvenuta) che la norma non disciplinava. 
    Pur nell'alveo di un'interpretazione conforme a Costituzione  non
si puo'  pertanto  ne'  ampliare  in  via  analogica  le  ipotesi  di
differimento  della  pena  ne'  estendere  il  concetto   di   «grave
infermita' fisica» fino al punto di  ricomprendervi  i  casi  di  una
compromissione dell'integrita' psico-fisica  della  persona  detenuta
che sia conseguenza non di uno stato patologico ma di una  condizione
di detenzione «inumana» per le condizioni materiali in  cui  la  pena
stessa  viene  eseguita.  Certamente  le  condizioni   inumane   sono
«insalubri» (come specificamente nel  caso  che  ci  occupa)  ma  non
necessariamente determinano un'infermita' fisica o psichica. 
    Cio' detto in tema di ammissibilita' e rilevanza della questione,
deve ora essere specificato il petitum. 
    Si invoca qui espressamente una pronuncia  manipolativa  di  tipo
additivo che detti una «rima possibile» per la parte in cui la  norma
«di  chiusura»  sul  differimento  della  pena  (e   per   necessaria
consequenzialita' la norma che prevede la detenzione domiciliare  «in
surroga») non prevede anche la riferita ipotesi dedotta in fatto, non
sussistendo in via interpretativa la possibilita' per il  giudice  di
addivenire alla medesima  soluzione  considerato  il  dato  letterale
della disposizione censurata. 
    Non ignora il Collegio che  la  decisione  di  tipo  additivo  e'
consentita solo quando la  soluzione  adeguatrice  non  debba  essere
frutto  di  una  valutazione  totalmente  discrezionale  ma  consegua
necessariamente al giudizio di  legittimita',  sicche'  la  Corte  in
realta' non crea liberamente la norma ma  si  limita  ad  individuare
quella - gia' implicita nel  sistema  o  direttamente  ricavabile  da
altre   disposizioni   vigenti   -   mediante   la   quale   riempire
immediatamente la lacuna. Ne' del resto  puo'  ignorare  il  Collegio
l'evoluzione stessa della giurisprudenza costituzionale nel passaggio
dalle «rime obbligate» (di cui e' espressione proprio la citata sent.
n. 279/2013) alle «rime possibili» (di cui, tra  l'altro,  la  citata
sentenza n. 99/2019). La quaestio ora prospettata si  apre  dunque  a
una decisione di merito posto che  la  Corte  costituzionale  ritiene
oggi legittimo pronunciare interventi additivi a «rime possibili»  in
materia penale e l'addizione normativa  prospettata  rappresenta  una
soluzione  idonea  a  rendere  conforme   la   norma   ai   parametri
costituzionali  invocati,  nell'attesa  di  un  auspicato  e   sempre
possibile intervento legislativo. 
    Il  Tribunale  e'  parimenti   consapevole   che   la   soluzione
prospettata, proprio perche' rimessa - come in tutti gli  altri  casi
di rinvio facoltativo - alla decisione dell'autorita' giudiziaria, e'
tale da ristabilire una condizione di legalita' dell'esecuzione della
pena nel caso concreto, mentre tale effetto non potrebbe direttamente
avere,  ad  esempio,  un  qualsivoglia  provvedimento   a   carattere
indulgenziale  o  deflativo,  questo  si  interamente  riservato   al
legislatore, di portata generale e applicabile in una  pluralita'  di
casi anche ben diversi da quello qui in esame. Si permette dunque  il
Collegio di evidenziare come l'addizione normativa  richiesta  sembri
costituire una soluzione costituzionalmente dovuta che non  eccede  i
poteri di intervento della Corte e non implica scelte  affidate  alta
discrezionalita' del legislatore perche' incide su una norma  cardine
di sistema, prevista a  buon  diritto  dallo  stesso  codice  penale,
diretta a ricondurre ai principi di non disumanita' la pena detentiva
ove la legalita' stessa dell'esecuzione venga messa in discussione da
condizioni estreme di detenzione. 
    Del resto, la ben nota pronuncia della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  ...
v./Italia dell'8 gennaio 2013, imponeva allo Stato, in tutte  le  sue
articolazioni (compreso il potere giudiziario), l'adozione di  misure
necessarie ad ovviare alla violazione  derivante  da  una  detenzione
inumana, non solo assicurando un rimedio preventivo e/o  un  adeguato
ristoro ex  post  per  le  lesioni  gia'  subite,  ma  anche  ponendo
immediata fine alle violazioni, con l'invito  agli  Stati  membri  di
dotarsi di un sistema di «ricorsi interni» che, a  parere  di  questo
Tribunale, potrebbe proprio consistere  nel  procedimento  di  rinvio
facoltativo della pena ex art. 147 del codice penale da integrare con
l'addizione normativa qui richiesta nel «verso» sopra specificato. 
    E' peraltro facile immaginare che le autorita' penitenziarie  non
siano  sempre  in  grado  di  dare  esecuzione  alle  decisioni   dei
magistrati di sorveglianza rese in sede preventiva (art. 35-bis o.p.)
e  di  garantire  ai  reclusi  condizioni  detentive  conformi   alla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (ad es., come nel caso di specie,  per  difetti
costruttivi o strutturali degli edifici penitenziari) e percio'  deve
riconoscersi che il sovraffollamento carcerario e il degrado edilizio
e/o  igienico-sanitario  di  molti  istituti  penitenziari   italiani
possano nella realta' assumere dimensioni e caratteristiche  tali  da
tradursi in trattamenti contrari al senso di umanita' da  rendere  al
tempo  stesso  impraticabile,  come  e'  stato  nel  caso  in  esame,
qualunque rimedio «interno» gia' esistente. In  questi  casi  occorre
dunque un rimedio  estremo,  il  quale,  quando  non  sia  altrimenti
possibile   mediante    le    ordinarie    misure    dell'ordinamento
penitenziario, permetta una fuoriuscita  del  detenuto  dal  circuito
carcerario,  eventualmente  correlata   all'applicazione   nei   suoi
confronti di misure di controllo non carcerarie. 
    Nella simile vicenda gia' esaminata  dalla  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 279/2013 (ove peraltro si faceva questione solo del
dato spaziale del sovraffollamento)  la  Corte  ha  ritenuto  di  non
potersi sostituire al legislatore essendo possibili una pluralita' di
soluzioni al «grave»  problema  sollevato  dai  rimettenti,  «cui  lo
stesso legislatore avrebbe dovuto porre rimedio nel piu' breve  tempo
possibile» e «nel caso di inerzia legislativa la Corte si riserva, in
un  eventuale  successivo  procedimento  di  adottare  le  necessarie
decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni
contrarie  al  senso  di  umanita'»  (tali  parole  sono  tratte  dal
comunicato stampa della Corte datato 10 ottobre  2013,  a  poche  ore
dalla deliberazione della  pronuncia).  Il  Giudice  delle  leggi  in
quella occasione, come notato da  alcuni  commentatori  (e  come  del
resto emergente dallo stesso  comunicato  citato)  avrebbe  di  fatto
adottato una sorta di decisione di «incostituzionalita' accertata  ma
non dichiarata» o di «costituzionalita' provvisoria» con «appello  al
legislatore»   (come   praticato,   ad   esempio,    dal    Tribunale
costituzionale tedesco). 
    Inutile sottolineare che tale appello al  legislatore,  ad  oltre
dodici anni di distanza, e' rimasto  pressoche'  inascoltato,  tranne
per l'introduzione dei  rimedi  preventivi  e  risarcitori  (articoli
35-bis e 35-ter o.p.). Venendo ora alle  disposizioni  costituzionali
che si assumono  violate,  ritiene  il  Tribunale  che  la  norma  in
questione si ponga in contrasto  innanzitutto  con  l'art.  27  della
Costituzione sotto il duplice  profilo  del  divieto  di  trattamenti
contrari al senso di umanita' e del finalismo rieducativo. 
    Sul punto si osserva come la Corte cost. abbia da tempo messo  in
luce  il  contesto  unitario,  non  dissociabile,  nel  quale   vanno
collocati i principi delineati dal terzo comma dell'art. 27 Cost., in
quanto logicamente  in  funzione  l'uno  dell'altro,  posto  che,  in
particolare, «un trattamento penale ispirato a criteri di umanita' e'
necessario presupposto  per  un'azione  rieducativa  del  condannato»
(sentenza n. 279/2013, par. 7, Cons.  in  diritto)  e  come  pertanto
sussista un'indissolubile complementarieta' reciproca tra divieto  di
pene inumane e finalismo rieducativo. Si osserva inoltre  che  mentre
la pena non «puo'» consistere in un trattamento contrario al senso di
umanita', essa nel contempo  'deve'  tendere  alla  rieducazione  del
condannato con cio' significando  che  se  la  finalita'  rieducativa
rimane  nell'ambito  del  «dover  essere»  e  quindi  su   un   piano
esclusivamente  finalistico  -  la  pena  e'  legale  anche   se   la
rieducazione verso la quale deve obbligatoriamente tendere non  viene
in concreto raggiunta - viceversa la non disumanita' attiene  al  suo
essere medesimo  -  la  pena  e'  legale  solo  se  non  consiste  in
trattamento contrario al senso di  umanita'  -  di  talche'  la  pena
inumana e' «non pena» e dunque va necessariamente sospesa o differita
in tutti i casi in cui si svolge in condizioni talmente degradanti da
non garantire il rispetto della dignita' del condannato. 
    Deve  allora  chiedersi  quando  la  pena  si  svolga   in   tali
condizioni. 
    Non puo' che farsi riferimento, per quanto  qui  interessa,  alla
norma «interposta» dell'art. 3 della Convenzione europea sui  diritti
dell'uomo cosi' come interpretata dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo che ritiene integrato il carattere  disumano  e  degradante
del trattamento penitenziario non solo laddove alla persona  detenuta
sia riservato uno spazio nella camera di detenzione inferiore o  pari
a mq 3 ma anche ove non siano garantite le minime condizioni di  vita
sotto il profilo igienico-sanitario. Giova ricordare sul punto quella
giurisprudenza Convenzione europea per la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali  che  stabilisce  che  se  lo
spazio a disposizione per ciascun detenuto costituisce solo un indice
particolarmente pregnante del carattere degradante  e  inumano  della
detenzione, la violazione dell'art.  3  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  non
puo' tuttavia essere ridotta ad  un  mero  calcolo  numerico  e  deve
essere accertata sulla base di una  valutazione  onnicomprensiva  che
tenga  conto  delle  concrete   condizioni   detentive   sperimentate
dall'istante. O,  ancora,  l'interpretazione  che  dalla  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali viene offerta dell'art. 3 nel senso che «l'art. 3 pone a
carico   delle   autorita'   un   obbligo   positivo   che   consiste
nell'assicurare  che  ogni  detenuto  sia  ristretto  in   condizioni
compatibili con il rispetto della dignita' umana, che le modalita' di
esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad  uno  stato
di   sconforto   ne'   ad   una   prova   d'intensita'   che   ecceda
dall'inevitabile livello di sofferenza  inerente  alla  detenzione  e
che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute
e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente» (Kudla c.
Polonia, n. 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI; Norbert Sikorski c. Polonia
22 ottobre 2009, Requete n. 17599/05). Per quanto riguarda inoltre le
specifiche doglianze dell'odierno reclamante, si segnalano  Rewzmives
e altri c. Romania, 25 aprile 2017 (sulla presenza di topi e  insetti
nelle  camere),  Petrescu  c.  Portogallo  3  dicembre  2019   (sulla
insalubrita'  dei   locali   di   detenzione   e   sull'insufficiente
riscaldamento) e Canali c. Francia  25  aprile  2013  (sulla  estrema
vetusta'  dell'edificio),  tutte  pronunce  in  cui   la   Corte   ha
riconosciuto la violazione dell'art. 3. 
    Va  in  ogni  caso  osservato  che  nei  confronti   dell'odierno
reclamante si aggiunge, agli altri  fattori,  anche  la  ristrettezza
dello spazio disponibile (poco sopra i 3 mq) dovendo egli condividere
la camera con altri due detenuti (e in passato addirittura con  altri
tre). 
    La norma qui censurata si pone pertanto in  contrasto  anche  con
l'art. 117, comma 1 Cost. che impone al legislatore il  rispetto  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali conseguente al pieno valore giuridico della Carta  dei
diritti fondamentali dell'uomo (ex art. 6, comma 1 TUE). 
    Sussiste inoltre la violazione dell'art. 2 Cost. nella misura  in
cui la dignita' umana, la cui primazia tra  i  valori  costituzionali
pare indiscutibile (art. 3: «tutti i cittadini  hanno  pari  dignita'
sociale») - tanto da essere anteposta nella stessa norma ai  principi
di eguaglianza e di liberta' - e' da intendersi diritto  inviolabile,
presupposto dello stesso art. 27 Cost. La dignita' umana  costituisce
anche  principio  supremo  dell'ordinamento,  costitutivo  di  quella
identita' costituzionale che la Corte stessa ritiene indisponibile al
potere di revisione  e  limite  «interno»  e  «controlimite»  esterno
insuperabile (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 125/2025). 
    L'art. 27 viene violato anche  sotto  il  profilo  del  finalismo
rieducativo. 
    Ogni pena eseguita in condizioni di  «inumanita'»  non  puo'  mai
dispiegare  pienamente  la  sua  finalita'  rieducativa  poiche'   la
restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni
di degrado e di  insalubrita',  produce  invalidazione  di  tutta  la
persona e quindi deresponsabilizzazione  e  rimozione  del  senso  di
colpa, non  inducendo  nel  condannato  quel  significativo  processo
modificativo  che,  attraverso   il   trattamento   individualizzato,
consente l'instaurazione di una normale vita di relazione. 
    Osserva infine il  Tribunale,  sotto  un  ulteriore  profilo  che
attiene alla razionalita' giuridica e alla  coerenza  costituzionale,
come non siano mancati precedenti anche in altri  ordinamenti  -  non
sospettabili di insensibilita' alle esigenze di sicurezza e di difesa
sociale - in cui si e' fatta applicazione proprio dello strumento del
«differimento» o della «sospensione» della pena per ricondurre ad una
situazione  di  legalita'  l'esecuzione  della  pena   detentiva   in
situazioni di palese violazione del divieto di  «pene  crudeli».  Nel
2009 una Corte federale della California, accogliendo due ricorsi  di
reclusi  contro  le  condizioni  di  detenzione,   ha   intimato   al
governatore di ridurre la popolazione carceraria di  un  terzo  entro
due anni,  in  ossequio  all'ottavo  emendamento  della  Costituzione
statunitense che vieta le pene crudeli e nel 2011  la  Corte  suprema
degli Stati Uniti ha  riconosciuto  la  correttezza  della  decisione
della Corte federale. In quello stesso anno, la Corte  costituzionale
tedesca si e' pronunciata sul ricorso di un detenuto contro la  Corte
di appello  di  Colonia,  che  aveva  negato  il  sostegno  economico
necessario ad attivare un procedimento relativo  alle  condizioni  di
carcerazione cui era costretto, richiamando una  precedente  sentenza
della Corte federale di giustizia del 2010 in base  alla  quale  ogni
reclusione  «disumana»,  allorche'  soluzioni  diverse  si   rivelino
improponibili, deve essere interrotta. 
    Va anche ricordato, da ultimo, che sempre piu' di  frequente  (v.
recentemente Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera, dec.
12  settembre   2025)   le   condizioni   igienico-sanitarie   e   di
sovraffollamento in Italia hanno raggiunto livelli tali da  inficiare
la stessa collaborazione giudiziaria con altri Paesi,  risultando  di
ostacolo a estradizioni e mandati di arresto europei. 
    Si  aggiunge  infine,  quale  ulteriore  parametro,  quello   del
principio di legalita' della pena,  di  cui  all'art.  25,  comma  2,
Cost.,  che  e'  speculare  al  divieto   di   trattamenti   inumani,
comportando l'esigenza che il detenuto non sia sottoposto a una  pena
piu' grave di quella prevista dalla legge e pronunciata dal  giudice,
esigenza viceversa contraddetta proprio da una carcerazione contraria
al senso di umanita', la quale rappresenta un «di piu'» di  punizione
privo di base legislativa. 
    Va in ogni caso ribadito che l'obiettivo della presente  quaestio
non e' quello di introdurre nel sistema uno strumento capace di porre
termine al sovraffollamento carcerario ne'  quello  di  risolvere  le
annose questioni «edilizie» delle strutture  penitenziarie  italiane,
che di per se' comunque (Corte cost. sent. n. 279/2013  cit.)  «hanno
l'attitudine   a   pregiudicare   i   connotati    costituzionalmente
inderogabili dell'esecuzione penale e ad incidere, comprimendolo, sul
"residuo" irriducibile della liberta' personale del detenuto, gli uni
e l'altro espressione del principio personalistico posto a fondamento
della Costituzione repubblicana [sentenza n. 1 del 1969]», ma  quello
di apprestare una tutela per il singolo che, di volta  in  volta,  si
trovi a subire  un  trattamento  non  conforme  ai  principi  fissati
dall'art. 27, terzo comma, Cost. 
    Sussistono in definitiva ragioni di contrasto delle  disposizioni
contenute negli articoli 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter o.p. con  gli
articoli 27 comma 3,117 comma 1, 2 e 25 comma 2 Cost. e  pertanto  la
questione di legittimita' proposta va dichiarata  non  manifestamente
infondata, oltreche' rilevante nel caso concreto. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  23  e  ss.  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' degli articoli 147 del codice penale e 47-ter comma
1-ter ord. penit. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi
espressamente   contemplati,   l'ipotesi   di   rinvio    facoltativo
dell'esecuzione  quando  la  pena  debba  svolgersi   in   condizioni
contrarie al senso di umanita', per violazione dell'art. 27, comma 3,
dell'art. 117, comma 1 (nella parte in cui recepisce l'art.  3  della
Convenzione europea  sui  diritti  dell'uomo  del  4  novembre  1950,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e nell'interpretazione  a
sua volta fornita  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  di
«trattamento inumano o degradante»),  dell'art.  2  e  dell'art.  25,
comma 2 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento in corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  di
trasmissione degli atti sia notificata  alle  parti  ed  al  pubblico
ministero  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Firenze, 17 febbraio 2026 
 
                 Il Presidente estensore: Bortolato