Reg. ord. n. 68 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ordinanza del Tribunale di Catania del 25/03/2026
Tra: S. V.
Oggetto:
Esecuzione penale – Procedimento di esecuzione – Incidente di esecuzione (nel caso di specie: richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena) – Notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza – Sospensione del procedimento fino al raggiungimento dell’effettiva conoscenza del soggetto nei cui confronti pende un incidente di esecuzione – Omessa previsione – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto alla condizione di un soggetto sottoposto a procedimento ordinario, nonostante l’incidente di esecuzione possa comportare un rilevante pregiudizio alla libertà personale – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio del giusto processo, con particolare riguardo alla lesione del contraddittorio e alla violazione del principio della parità tra le parti – Contrasto con il diritto a un equo processo, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con particolare riguardo al diritto dell’accusato di difendersi personalmente – Inosservanza degli obblighi internazionali.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2026
Ordinanza del 25 marzo 2026 del Tribunale di Catania nel procedimento
penale a carico di S. V..
Esecuzione penale - Procedimento di esecuzione - Incidente di
esecuzione (nel caso di specie: richiesta di revoca del beneficio
della sospensione condizionale della pena) - Notificazione
dell'avviso di fissazione dell'udienza - Sospensione del
procedimento fino al raggiungimento dell'effettiva conoscenza del
soggetto nei cui confronti pende un incidente di esecuzione -
Omessa previsione.
- Codice di procedura penale, art. 666.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
TRIBUNALE DI CATANIA
IV sezione penale
Il tribunale in composizione monocratica, in persona del dott.
Salvatore Palmeri;
Nel procedimento indicato in epigrafe, osserva quanto segue.
S. V., nato in ... l'..., e' stato condannato:
con la sentenza emessa il 24 marzo 2023 dal Tribunale di
Messina, irrevocabile il 7 giugno 2023, alla pena di sei mesi di
reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della
pena;
con la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino dell'8
maggio 2023, irrevocabile il 26 maggio 2023, alla pena di nove mesi
di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della
pena.
con la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 29
dicembre 2023, definitiva il 15 gennaio 2024, alla pena di un anno,
quattro mesi e venti giorni di reclusione;
con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 1°
dicembre 2022, irrevocabile il 14 marzo 2025, alla pena di due anni e
otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa.
La Procura della Repubblica di Catania, ufficio esecuzioni
penali, il 13 giugno 2025, chiedeva al giudice del l'esecuzione la
revoca, ex art. 168 c.1 n. 1 c.p., del beneficio della sospensione
condizionale della pena, avendo il condannato riportato nel
quinquennio un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso
ad una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa supera i
limiti di cui all'art. 163 del codice penale.
Il giudice dell'esecuzione, con decreto del 16 luglio 2025,
fissava l'udienza per la trattazione dell'incidente di esecuzione.
All'udienza del 10 dicembre 2025 il giudice prendeva atto della
comunicazione della Stazione dei carabinieri di Catania (...),
inviata alla Questura di Potenza, ufficio immigrazione, con cui si
rappresentava che «Da accertamenti in Banca Dati FF. PP. risulta che
il S. V. dalla data del ... risulta collocato presso il CPR di
Potenza Palazzo San Gervasio, pertanto codesto Ufficio voglia
procedere alla notifica dell'allegato». La notifica del decreto di
fissazione dell'udienza dell'incidente di esecuzione, tuttavia, non
veniva eseguita dalla Questura di Potenza.
Il giudice pertanto rinviava la trattazione del procedimento,
disponendo la rinnovazione della notifica del decreto di fissazione
dell'udienza, unitamente al verbale del 10 dicembre 2025, presso il
CPR di Potenza.
Il 13 gennaio 2026 il Comune di Potenza comunicava alla
cancelleria (cfr. mail del 13 gennaio 2026 ore 15,20, in atti avente
ad oggetto Notifica sig. S. V.) «In quanto sentito per le vie brevi
la Questura di Potenza (Uff. Immigrazioni), apprendevamo che il sig.
S. V. e' stato rimpatriato in ... con volo charter il ...».
All'udienza del 25 marzo 2025 veniva emesso, ex art. 159 del
codice di procedura penale, decreto di irreperibilita' e la notifica
dell'avviso dell'udienza veniva eseguita nei confronti del difensore
d'ufficio, presente in aula, che rinunciava ai termini a comparire.
TI giudice si ritirava in Camera di consiglio per la
deliberazione della presente ordinanza.
Da quanto emerge chiaramente dall'iter seguito per la notifica
del decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione avente ad
oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena, S. V.
non e' a conoscenza dell'atto introduttivo dell'incidente di
esecuzione.
L'art. 666 del codice di procedura penale, che regola il
procedimento di esecuzione, non e' stato modificato dalla disciplina
sull'assenza introdotta per il giudizio di cognizione dalla legge n.
67 del 28 aprile 2014, ne' dalla successiva riforma del decreto
legislativo n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia).
Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, quindi,
il giudizio nei confronti di un soggetto per cui non vi sia prova
della effettiva conoscenza del procedimento di esecuzione puo'
proseguire anche in presenza della prova della mancata conoscenza
della procedura da parte dell'interessato, previa dichiarazione di
irreperibilita' e notifica dell'atto introduttivo del giudizio al
difensore.
Cio' premesso, il dubbio sulla legittimita' dell'art. 666 del
codice di procedura penale impone al giudice di promuovere
l'incidente di costituzionalita'.
l. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Il dubbio del tribunale sulla compatibilita' costituzionale della
norma impugnata e' certamente rilevante nel giudizio a quo, poiche'
una risposta positiva del Giudice delle leggi consentirebbe la
sospensione del procedimento, in attesa della individuazione del
soggetto nei cui confronti e' stato promosso l'incidente di
esecuzione.
Il soggetto interessato, una volta rintracciato, potrebbe
validamente esercitare i suoi diritti di difesa all'interno del
procedimento esecutivo.
2. Non manifesta infondatezza della questione.
Ritiene il giudice che la questione di costituzionalita' non sia
manifestamente infondata, poiche' la norma indicata in premessa
confligge - nella valutazione sommaria che deve essere compiuta dal
giudice comune - con diverse norme costituzionali.
Vi e' infatti un contrasto dell'art. 666 del codice di procedura
penale con:
L'art. 3 della Costituzione.
Il principio di eguaglianza sancito dalla Carta costituzionale
non puo' consentire un trattamento deteriore rispetto a situazioni
analoghe quali quelle di: 1. un soggetto che e' sottoposto ad un
processo ordinario; 2. un soggetto che e' sottoposto ad un incidente
di esecuzione.
Anche il soggetto sottoposto ad un incidente di esecuzione puo'
subire, dallo svolgimento del procedimento disciplinato dagli
articoli 666 e ss. del codice di procedura penale, un rilevante
pregiudizio per la liberta' personale. In alcuni casi le conseguenze
di un incidente di esecuzione - come quello di cui ci si occupa
avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena
- possono essere molto piu' incisive sui beni di rilevanza
costituzionale, come la liberta' personale, rispetto ad un processo
di cognizione avente ad oggetto reati puniti con la sola pena
pecuniaria.
Art. 24 della Costituzione.
Si tratta dell'articolo che, al secondo comma, sancisce che la
difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Ebbene il diritto di difesa non puo' essere limitato alla
necessita' che un soggetto sottoposto ad un procedimento di
esecuzione venga rappresentato dal difensore. La possibilita'
dell'interessato di intervenire personalmente in udienza,
partecipando attivamente, potendo offrire al giudice dell'esecuzione
elementi a sua difesa, deve essere garantita anche nel procedimento
di esecuzione. La difesa tecnica, peraltro, non puo' considerarsi
slegata dal contatto diretto con l'assistito con il quale deve essere
concordata la linea difensiva anche alla luce di elementi di fatto
che solo il soggetto interessato alla procedura puo' o potrebbe
conoscere.
L'art. 111 della Costituzione.
L 'art. 111 disciplina il giusto processo, descrivendolo, al
secondo comma, in tali termini: «Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni parita', davanti ad un
giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata».
Un procedimento di esecuzione che si svolge senza la
partecipazione effettiva dell'interessato, che ignora la stessa
pendenza del procedimento, non assicura il contraddittorio tra le
parti e la parita' sancita dall'art. 111 della Costituzione. Il
procedimento di esecuzione e' un giudizio che si svolge nel
contraddittorio delle parti, con la partecipazione necessaria del
difensore e del pubblico ministero. E' prevista anche la possibilita'
per l'interessato di essere sentito personalmente qualora ne faccia
richiesta (cfr. quarto comma art. 666 del codice di procedura
penale).
Ebbene si tratta di previsioni che presuppongono, per la loro
effettivita', una conoscenza reale della procedura esecutiva da parte
dell'interessato in linea con i parametri sanciti nel tempo anche
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
L'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU.
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 6,
sancisce il diritto dell'accusato ad essere informato del contenuto
dell'accusa elevata contro di lui nonche' deve avere il tempo e la
possibilita' di preparare la difesa. Alla lettera c) del comma 2
dell'art. 6 e' inoltre previsto il diritto di difendersi
personalmente.
E' evidente che la mancata conoscenza del procedimento di
esecuzione da parte dell'interessato lede entrambi i diritti sanciti
dall'art. 6, non conoscendo il contenuto della procedura, i possibili
effetti pregiudizievoli e non potendosi difendere personalmente.
Il soggetto nei cui confronti pende un incidente di esecuzione,
con effetti spesso pregiudizievoli per la sua liberta' personale come
nel caso della revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena o dell'indulto, che non e' a conoscenza del procedimento
esecutivo e', dunque, privato delle piu' elementari garanzie
difensive previste dalla Costituzione e dalle norme convenzionali in
materia di giusto processo. La distinzione tra giudizio di cognizione
e di esecuzione appare in contrasto con l'affermazione generale
contenuta nell'art. 24 della Costituzione, laddove afferma che «la
difesa e' un diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento».
Alla luce delle superiori considerazioni, il giudice dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede la sospensione del
procedimento fino al raggiungimento dell'effettiva conoscenza della
procedura esecutiva.
A tale obiettivo si potrebbe giungere attraverso due distinti
rimedi:
ritenendo applicabili gli articoli 420-bis, 420-quater e
420-quinquies del codice di procedura penale, previsti per la fase di
cognizione;
ritenendo applicabile l'art. 598-ter del codice di procedura
penale, previsto per la fase dell'appello.
La dichiarazione di incostituzionalita' consentira' quindi di
sospendere il procedimento esecutivo avviato nei confronti di un
soggetto - come nel caso di specie - non a conoscenza della procedura
e non in grado di esercitare i propri diritti di difesa.
P. Q. M.
Visto l'art. 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953,
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' dell'art. 666 del codice di procedura penale in
riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al pubblico ministero, alla Presidente del Consiglio dei
ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del
Parlamento.
Catania, 25 marzo 2026
Il Giudice: Palmieri