Reg. ord. n. 68 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18

Ordinanza del Tribunale di Catania  del 25/03/2026

Tra: S. V.



Oggetto:

Esecuzione penale – Procedimento di esecuzione – Incidente di esecuzione (nel caso di specie: richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena) – Notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza – Sospensione del procedimento fino al raggiungimento dell’effettiva conoscenza del soggetto nei cui confronti pende un incidente di esecuzione – Omessa previsione – Violazione del principio di eguaglianza – Disparità di trattamento rispetto alla condizione di un soggetto sottoposto a procedimento ordinario, nonostante l’incidente di esecuzione possa comportare un rilevante pregiudizio alla libertà personale – Lesione del diritto di difesa – Violazione del principio del giusto processo, con particolare riguardo alla lesione del contraddittorio e alla violazione del principio della parità tra le parti – Contrasto con il diritto a un equo processo, sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), con particolare riguardo al diritto dell’accusato di difendersi personalmente – Inosservanza degli obblighi internazionali.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 666


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2026

Ordinanza del 25 marzo 2026 del Tribunale di Catania nel procedimento
penale a carico di S. V.. 
 
Esecuzione  penale  -  Procedimento  di  esecuzione  -  Incidente  di
  esecuzione (nel caso di specie: richiesta di revoca  del  beneficio
  della  sospensione  condizionale  della   pena)   -   Notificazione
  dell'avviso  di   fissazione   dell'udienza   -   Sospensione   del
  procedimento fino al raggiungimento dell'effettiva  conoscenza  del
  soggetto nei cui confronti  pende  un  incidente  di  esecuzione  -
  Omessa previsione. 
- Codice di procedura penale, art. 666. 


(GU n. 18 del 06-05-2026)

 
                        TRIBUNALE DI CATANIA 
                          IV sezione penale 
 
    Il tribunale in composizione monocratica, in  persona  del  dott.
Salvatore Palmeri; 
    Nel procedimento indicato in epigrafe, osserva quanto segue. 
    S. V., nato in ... l'..., e' stato condannato: 
        con la sentenza emessa il 24  marzo  2023  dal  Tribunale  di
Messina, irrevocabile il 7 giugno 2023, alla  pena  di  sei  mesi  di
reclusione, con il beneficio  della  sospensione  condizionale  della
pena; 
        con la sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Avellino  dell'8
maggio 2023, irrevocabile il 26 maggio 2023, alla pena di  nove  mesi
di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale  della
pena. 
        con la sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Avellino  il  29
dicembre 2023, definitiva il 15 gennaio 2024, alla pena di  un  anno,
quattro mesi e venti giorni di reclusione; 
        con la  sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Catania  il  1°
dicembre 2022, irrevocabile il 14 marzo 2025, alla pena di due anni e
otto mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa. 
    La  Procura  della  Repubblica  di  Catania,  ufficio  esecuzioni
penali, il 13 giugno 2025, chiedeva al giudice  del  l'esecuzione  la
revoca, ex art. 168 c.1 n. 1 c.p., del  beneficio  della  sospensione
condizionale  della  pena,  avendo  il   condannato   riportato   nel
quinquennio un'altra condanna per un delitto  anteriormente  commesso
ad una pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa  supera  i
limiti di cui all'art. 163 del codice penale. 
    Il giudice dell'esecuzione,  con  decreto  del  16  luglio  2025,
fissava l'udienza per la trattazione dell'incidente di esecuzione. 
    All'udienza del 10 dicembre 2025 il giudice prendeva  atto  della
comunicazione  della  Stazione  dei  carabinieri  di  Catania  (...),
inviata alla Questura di Potenza, ufficio immigrazione,  con  cui  si
rappresentava che «Da accertamenti in Banca Dati FF. PP. risulta  che
il S. V. dalla data del  ...  risulta  collocato  presso  il  CPR  di
Potenza  Palazzo  San  Gervasio,  pertanto  codesto  Ufficio   voglia
procedere alla notifica dell'allegato». La notifica  del  decreto  di
fissazione dell'udienza dell'incidente di esecuzione,  tuttavia,  non
veniva eseguita dalla Questura di Potenza. 
    Il giudice pertanto rinviava  la  trattazione  del  procedimento,
disponendo la rinnovazione della notifica del decreto  di  fissazione
dell'udienza, unitamente al verbale del 10 dicembre 2025,  presso  il
CPR di Potenza. 
    Il  13  gennaio  2026  il  Comune  di  Potenza  comunicava   alla
cancelleria (cfr. mail del 13 gennaio 2026 ore 15,20, in atti  avente
ad oggetto Notifica sig. S. V.) «In quanto sentito per le  vie  brevi
la Questura di Potenza (Uff. Immigrazioni), apprendevamo che il  sig.
S. V. e' stato rimpatriato in ... con volo charter il ...». 
    All'udienza del 25 marzo 2025 veniva  emesso,  ex  art.  159  del
codice di procedura penale, decreto di irreperibilita' e la  notifica
dell'avviso dell'udienza veniva eseguita nei confronti del  difensore
d'ufficio, presente in aula, che rinunciava ai termini a comparire. 
    TI  giudice  si  ritirava  in  Camera   di   consiglio   per   la
deliberazione della presente ordinanza. 
    Da quanto emerge chiaramente dall'iter seguito  per  la  notifica
del decreto di fissazione  dell'incidente  di  esecuzione  avente  ad
oggetto la revoca della sospensione condizionale della  pena,  S.  V.
non  e'  a  conoscenza  dell'atto  introduttivo   dell'incidente   di
esecuzione. 
    L'art.  666  del  codice  di  procedura  penale,  che  regola  il
procedimento di esecuzione, non e' stato modificato dalla  disciplina
sull'assenza introdotta per il giudizio di cognizione dalla legge  n.
67 del 28 aprile 2014,  ne'  dalla  successiva  riforma  del  decreto
legislativo n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia). 
    Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata,  quindi,
il giudizio nei confronti di un soggetto per cui  non  vi  sia  prova
della  effettiva  conoscenza  del  procedimento  di  esecuzione  puo'
proseguire anche in presenza della  prova  della  mancata  conoscenza
della procedura da parte dell'interessato,  previa  dichiarazione  di
irreperibilita' e notifica dell'atto  introduttivo  del  giudizio  al
difensore. 
    Cio' premesso, il dubbio sulla  legittimita'  dell'art.  666  del
codice  di  procedura  penale  impone  al   giudice   di   promuovere
l'incidente di costituzionalita'. 
l. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    Il dubbio del tribunale sulla compatibilita' costituzionale della
norma impugnata e' certamente rilevante nel giudizio a  quo,  poiche'
una risposta  positiva  del  Giudice  delle  leggi  consentirebbe  la
sospensione del procedimento,  in  attesa  della  individuazione  del
soggetto  nei  cui  confronti  e'  stato  promosso   l'incidente   di
esecuzione. 
    Il  soggetto  interessato,  una  volta   rintracciato,   potrebbe
validamente esercitare i  suoi  diritti  di  difesa  all'interno  del
procedimento esecutivo. 
2. Non manifesta infondatezza della questione. 
    Ritiene il giudice che la questione di costituzionalita' non  sia
manifestamente infondata,  poiche'  la  norma  indicata  in  premessa
confligge - nella valutazione sommaria che deve essere  compiuta  dal
giudice comune - con diverse norme costituzionali. 
    Vi e' infatti un contrasto dell'art. 666 del codice di  procedura
penale con: 
L'art. 3 della Costituzione. 
    Il principio di eguaglianza sancito  dalla  Carta  costituzionale
non puo' consentire un trattamento deteriore  rispetto  a  situazioni
analoghe quali quelle di: 1. un soggetto  che  e'  sottoposto  ad  un
processo ordinario; 2. un soggetto che e' sottoposto ad un  incidente
di esecuzione. 
    Anche il soggetto sottoposto ad un incidente di  esecuzione  puo'
subire,  dallo  svolgimento  del  procedimento   disciplinato   dagli
articoli 666 e ss. del  codice  di  procedura  penale,  un  rilevante
pregiudizio per la liberta' personale. In alcuni casi le  conseguenze
di un incidente di esecuzione - come  quello  di  cui  ci  si  occupa
avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena
-  possono  essere  molto  piu'  incisive  sui  beni   di   rilevanza
costituzionale, come la liberta' personale, rispetto ad  un  processo
di cognizione avente  ad  oggetto  reati  puniti  con  la  sola  pena
pecuniaria. 
Art. 24 della Costituzione. 
    Si tratta dell'articolo che, al secondo comma,  sancisce  che  la
difesa  e'  un  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado   del
procedimento. 
    Ebbene il  diritto  di  difesa  non  puo'  essere  limitato  alla
necessita'  che  un  soggetto  sottoposto  ad  un   procedimento   di
esecuzione  venga  rappresentato  dal  difensore.   La   possibilita'
dell'interessato   di   intervenire   personalmente    in    udienza,
partecipando attivamente, potendo offrire al giudice  dell'esecuzione
elementi a sua difesa, deve essere garantita anche  nel  procedimento
di esecuzione. La difesa tecnica,  peraltro,  non  puo'  considerarsi
slegata dal contatto diretto con l'assistito con il quale deve essere
concordata la linea difensiva anche alla luce di  elementi  di  fatto
che solo il soggetto  interessato  alla  procedura  puo'  o  potrebbe
conoscere. 
L'art. 111 della Costituzione. 
    L 'art. 111 disciplina  il  giusto  processo,  descrivendolo,  al
secondo  comma,  in  tali  termini:  «Ogni  processo  si  svolge  nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni parita',  davanti  ad  un
giudice terzo ed imparziale. La  legge  ne  assicura  la  ragionevole
durata». 
    Un  procedimento  di  esecuzione   che   si   svolge   senza   la
partecipazione  effettiva  dell'interessato,  che  ignora  la  stessa
pendenza del procedimento, non assicura  il  contraddittorio  tra  le
parti e la parita'  sancita  dall'art.  111  della  Costituzione.  Il
procedimento  di  esecuzione  e'  un  giudizio  che  si  svolge   nel
contraddittorio delle parti, con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. E' prevista anche la possibilita'
per l'interessato di essere sentito personalmente qualora  ne  faccia
richiesta (cfr.  quarto  comma  art.  666  del  codice  di  procedura
penale). 
    Ebbene si tratta di previsioni che  presuppongono,  per  la  loro
effettivita', una conoscenza reale della procedura esecutiva da parte
dell'interessato in linea con i parametri  sanciti  nel  tempo  anche
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
L'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 6 CEDU. 
    La  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,  all'art.   6,
sancisce il diritto dell'accusato ad essere informato  del  contenuto
dell'accusa elevata contro di lui nonche' deve avere il  tempo  e  la
possibilita' di preparare la difesa. Alla  lettera  c)  del  comma  2
dell'art.  6  e'  inoltre   previsto   il   diritto   di   difendersi
personalmente. 
    E'  evidente  che  la  mancata  conoscenza  del  procedimento  di
esecuzione da parte dell'interessato lede entrambi i diritti  sanciti
dall'art. 6, non conoscendo il contenuto della procedura, i possibili
effetti pregiudizievoli e non potendosi difendere personalmente. 
    Il soggetto nei cui confronti pende un incidente  di  esecuzione,
con effetti spesso pregiudizievoli per la sua liberta' personale come
nel caso della revoca del beneficio  della  sospensione  condizionale
della pena o dell'indulto, che non e' a conoscenza  del  procedimento
esecutivo  e',  dunque,  privato  delle  piu'   elementari   garanzie
difensive previste dalla Costituzione e dalle norme convenzionali  in
materia di giusto processo. La distinzione tra giudizio di cognizione
e di esecuzione  appare  in  contrasto  con  l'affermazione  generale
contenuta nell'art. 24 della Costituzione, laddove  afferma  che  «la
difesa  e'  un  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado   del
procedimento». 
    Alla luce delle superiori considerazioni, il giudice dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 666  del  codice  di  procedura
penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede   la   sospensione   del
procedimento fino al raggiungimento dell'effettiva  conoscenza  della
procedura esecutiva. 
    A tale obiettivo si potrebbe  giungere  attraverso  due  distinti
rimedi: 
        ritenendo applicabili  gli  articoli  420-bis,  420-quater  e
420-quinquies del codice di procedura penale, previsti per la fase di
cognizione; 
        ritenendo applicabile l'art. 598-ter del codice di  procedura
penale, previsto per la fase dell'appello. 
    La dichiarazione di  incostituzionalita'  consentira'  quindi  di
sospendere il procedimento esecutivo  avviato  nei  confronti  di  un
soggetto - come nel caso di specie - non a conoscenza della procedura
e non in grado di esercitare i propri diritti di difesa. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 87 dell'11 marzo 1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  dell'art.  666  del  codice  di  procedura  penale   in
riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al pubblico ministero, alla Presidente del  Consiglio  dei
ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  camere  del
Parlamento. 
        Catania, 25 marzo 2026 
 
                        Il Giudice: Palmieri