Reg. ord. n. 67 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 31/03/2026
Tra: M. R.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Permessi premio - Previsione che i permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto al regime speciale di detenzione di cui all’art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato – Denunciata preclusione assoluta di una valutazione di merito della posizione del condannato la quale deriva da un provvedimento amministrativo – Irragionevolezza – Violazione del principio della riserva di giurisdizione - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 4
Co. 2
come modificato dall'
decreto-legge del 31/10/2022 Num. 162 Art. 1 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 30/12/2022 Num. 199
decreto-legge del 31/10/2022 Num. 162 Art. 1 Co. 1 convertito con modificazioni in
legge del 30/12/2022 Num. 199
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 13
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 101
Costituzione Art. 13
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 101
Testo dell'ordinanza
N. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2026
Ordinanza del 31 marzo 2026 del Tribunale di sorveglianza di Perugia
- Ufficio di sorveglianza di Spoleto nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di M. R..
Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Previsione che i
permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto al
regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-bis della legge n.
354 del 1975 solamente dopo che il provvedimento applicativo di
tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Letta l'istanza di permesso premio pervenuta il 30 luglio 2025
nell'interesse di R. M., nato a ... il ..., attualmente detenuto
presso la Casa circondariale di Terni, in esecuzione della pena
dell'ergastolo con isolamento diurno di cui al provvedimento di
cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di'
Napoli in data 21 novembre 2024; decorrenza pena: 4 aprile 2014;
Rilevato che l'istanza e' volta alla concessione di un permesso
premio in compagnia dei familiari in ...;
Osserva
R. sta attualmente eseguendo la pena dell'ergastolo con
isolamento diurno in relazione alle condanne di cui al provvedimento
di cumulo sopra citato. Dalla stessa istanza si evince che il
condannato ha per altro gia' eseguito l'isolamento diurno.
R. e' sottoposto da oltre undici anni al regime differenziato in
peius di cui all'art. 41-bis ord. penit., a far data dalla prima
sottoposizione in data 17 luglio 2014, poi in forza di proroghe, la
piu' recente disposta con decreto del Ministro della giustizia emesso
il 2 luglio 2024.
Nell'istanza pervenuta dalla difesa si argomenta la richiesta di
permesso premio per motivi familiari, essendo il condannato anche
padre di figli minori di eta', e la si circostanzia con allegazioni
rilevanti ai sensi del novellato art. 4-bis, comma 1 e 1-bis ord.
penit., circa l'impossibilita' di adempiere alle obbligazioni civili
nascenti dal reato in relazione alle condizioni economiche sue e del
nucleo familiare, all'asserita insussistenza di collegamenti attuali
con gruppi di criminalita' organizzata e di pericolo di ripristinarne
in futuro, anche dedotta dalle dichiarazioni dissociative compiute
nel corso di processi che lo hanno attinto, del percorso intramurario
portato avanti negli anni e del tenore di vita attuale dei familiari.
La difesa di R. e' tuttavia consapevole che l'art. 4-bis ord.
penit. e' stato novellato con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
162, poi convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 2022, n.
199, anche nel senso di prevedere, al comma 2, periodo finale, che
«(i) benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o
internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto
dall'art. 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di
tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato».
La formulazione letterale della disposizione normativa determina,
percio', una inammissibilita' dell'istanza, finche' il condannato
permanga sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, comma 2 ord.
penit.
Per questi motivi si chiede al Magistrato di sorveglianza di
sollevare questione di legittimita' costituzionale di questa parte
del novellato art. 4-bis ord. penit., poiche' in contrasto con gli
articoli 3, 13 e 27 della Costituzione: «il primo, perche' il mancato
accesso ai benefici deriva da un provvedimento amministrativo; il
secondo, perche' la riforma del 2022 ha aggravato la posizione del
ricorrente che aveva subito condanna per fatti anteriormente
commessi; il terzo, perche' viene violato il principio di
rieducazione della pena, impedendo una effettiva valutazione da parte
del giudice per la fruizione dei benefici penitenziari».
Nel caso che ci occupa, effettivamente R., condannato per
gravissimi delitti commessi in relazione al suo inserimento in una
compagine di criminalita' organizzata, e percio' compresi nel
disposto dell'art. 4-bis, comma 1, e' sottoposto al regime
differenziato in peius in forza di decreto ministeriale in data 2
luglio 2024. Secondo la previsione normativa, dunque, anche in
assenza di qualsiasi ulteriore approfondimento istruttorio, l'istanza
pervenuta deve considerarsi inammissibile, poiche' proposta da un
condannato che non si e' ancora visto revocato il provvedimento che
gli ha imposto il 41-bis (o il decreto non e' venuto a scadenza,
senza proroghe).
Il magistrato di sorveglianza ritiene di dover sollevare
questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli
articoli 3, 13, 27, comma 3 e 101 della Costituzione, dell'art.
4-bis, comma 2 ult. periodo, nella parte in cui prevede che i
permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto al
regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis solamente
dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia
stato revocato o non prorogato.
La questione appare rilevante, poiche' il magistrato di
sorveglianza chiamato a pronunciarsi sull'istanza di permesso premio
pervenuta dall'interessato, che si trova proprio nella condizione
indicata, deve necessariamente arrestare alla constatazione della
sottoposizione dello stesso al regime speciale il proprio esame della
domanda, e derivarne l'inammissibilita' dell'istanza proposta.
Invece, ove la questione fosse accolta, potrebbe valutarsi nel
merito la sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento
penitenziario per l'accesso al permesso premio pervenendo
eventualmente, a fronte di atti evidenzianti in capo al soggetto una
spiccata pericolosita' sociale, ad un rigetto individualizzato e
riferito all'attualita' del percorso portato avanti dal condannato.
D'altra parte, la lettura inequivoca della disposizione
normativa, per quanto concerne l'inammissibilita' di qualsiasi
richiesta di beneficio penitenziario, e dunque anche i permessi
premio, derivante dalla sottoposizione al regime differenziato,
appare precludere differenti interpretazioni piu' favorevoli
all'interessato.
Non ignora lo scrivente magistrato di sorveglianza che la S.C. si
e' pronunciata nel senso della manifesta infondatezza di una
questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli
articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, dell'art. 4-bis, comma 2,
ult. periodo (cfr. sent. 20 febbraio 2024, n. 28618 e, conforme sul
punto, 5 febbraio 2025, n. 6766).
In quelle pronunce viene richiamato lo stabile orientamento
interpretativo per il quale non sussiste «anche secondo la
giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilita'
strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato
(dettato dalla necessita' di neutralizzare l'allarme sociale
derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con
l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma
convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza
per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalita' e
il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del
provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla
tipologia delle limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19 aprile
2016, ..., Rv. 268294 - 01).»
E si aggiunge che, in sostanza, l'innovazione normativa del 2022,
non ha mutato questo quadro: «(s)e e' vero, infatti, che, sul piano
astratto, non sussisteva, prima dell'intervento modificativo del
2022, una formale ed ineludibile incompatibilita' tra la
sottoposizione al regime differenziato e l'accesso ai permessi
premio, sicche' le relative richieste dovevano essere vagliate nel
merito e non dichiarate tout court inammissibili (in questo senso,
cfr., nella giurisprudenza di legittimita', Sez. 1, n. 42723 del 7
ottobre 2021, ..., Rv. 282155 - 01; Sez. 1, n. 21946 dell'8 giugno
2020, ..., Rv. 279373 - 01), non va trascurato, per converso, che la
stessa Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 197 del 2021, ha
posto l'accento sul legame tra il regime di cui all'art. 41-bis e
l'impossibilita' di accesso ai benefici penitenziari, laddove ha
precisato che l'applicazione del regime di cui all'art. 41-bis
presuppone l'attualita' dei collegamenti con organizzazioni criminali
e che "In costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai
benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non e'
compatibile con una valutazione di 'sicuro ravvedimento' ex art. 176
cod. pen."). In questo modo, la Corte costituzionale ha offerto una
nitida indicazione che il legislatore ha recepito, adattando la
disciplina dell'istituto alle sue connotazioni strutturali sulle
quali, va conclusivamente ribadito, la riforma del 2022 non ha inciso
in misura significativa.».
In altro passaggio, riferendosi in particolare, tra gli altri
benefici penitenziari, all'inammissibilita' di una richiesta di
permesso premio, si aggiunge che: «la preclusione all'accesso ai
permessi premio non vale ad integrare un mutamento, nel complessivo
regime sanzionatorio, di portata tale da determinarne la sostanziale
trasformazione e, di conseguenza, ad introdurre elementi di novita'
idonei a giustificare la rivisitazione delle conclusioni, sopra
evocate, raggiunte, ancora in tempi recenti, dalla Corte
costituzionale in ordine alla compatibilita' tra la disciplina
disegnata dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, e la riserva
di giurisdizione prevista dall'art. 13, secondo comma, della
Costituzione».
La conclusione cui autorevolmente giunge la S.C. (cfr. in
particolare sent. 2025 cit.) e' che: «la tutela delle ragioni del
detenuto sottoposto a regime differenziato, in caso di mutamento
della sua pericolosita', debba trovare la propria sede naturale in
occasione di revoca della sottoposizione al detto regime.».
Dubita, di contrario avviso, il magistrato di sorveglianza
scrivente della compatibilita' con i parametri costituzionali sopra
evocati della modifica intervenuta con il decreto-legge n. 162/2022,
poi convertito in legge n. 199/2022, con riferimento non certo al
meccanismo di sottoposizione al regime differenziato e ai suoi
contenuti, profili che, ad ogni modo, esulano dalla competenza
attribuitagli, ma della preclusione assoluta ad una valutazione di
merito della posizione del condannato che deriva, per come imposto
dalla previsione inserita con la novella nell'art. 4-bis, comma 2
ult. periodo, non dalla legge ma da un provvedimento amministrativo.
In particolare, qui, per cio' che concerne il chiesto permesso
premio.
Il novellato art. 4-bis, infatti, non prevede piu' una
preclusione assoluta all'ottenimento di benefici penitenziari, anche
nei confronti di chi sia stato condannato per reati gravissimi come
quelli di cui e' stato riconosciuto colpevole l'odierno istante,
purche' la sua domanda, pur nel silenzio di considerazioni connesse
alla collaborazione con la giustizia, sia arricchita da allegazioni
significative, per come descritte dall'art. 4-bis, comma 1 e 1-bis
ord. penit.
Irragionevolmente, dunque, la novella finisce per reintrodurre,
invece, una preclusione assoluta, che e' collegata alla
sottoposizione al regime differenziato, come noto frutto di una
decisione amministrativa, seppur nella sua espressione
politico-verticistica, poiche' il decreto promana dal Ministro della
giustizia.
Se, poi, e' vero che la sottoposizione e' sempre temporanea,
occorre ricordare che le scansioni previste dall'art. 41-bis, comma
2-bis, per altro con la scomparsa, dopo il 2009, del riferimento alla
possibilita' di richiedere una anticipata revoca del decreto di
sottoposizione al mutare delle condizioni soggettive di chi vi e'
sottoposto, sono molto dilatate nel tempo: una prima sottoposizione
dura per quattro anni, mentre le proroghe sono disposte per la durata
di due anni.
Il reclamo al Tribunale di sorveglianza di Roma, unico competente
a decidere in questa materia, sempre all'esito della riforma del
2009, e' previsto nel comma 2-quinquies e 2-sexies, ma circa i tempi
in cui lo stesso deve avvenire, una consolidata giurisprudenza della
Cassazione chiarisce che il termine di dieci giorni ha natura
meramente ordinatoria (cfr. sent. 9 dicembre 2004, n. 1928) e percio'
l'eventuale decisione puo' intervenire a distanza di tempo
particolarmente lunga, considerato come l'accentramento al Tribunale
capitolino non puo' che aver significativamente inciso sui carichi di
lavoro che derivano da questa peculiare competenza. Non e' quindi
escluso che il biennio di proroga, ad esempio, possa decorrere senza
alcuna decisione, ed intervenire soltanto dopo, o comunque anche a
ridosso del termine. Una volta che poi il decreto sia stato
eventualmente prorogato, ecco che si replica una ostativita' che
nuovamente deriva da una decisione amministrativa, fino a eventuale
nuovo reclamo.
Il congegno dal quale dunque, di fatto, dipende la ipotesi di
inammissibilita' derivata dalla novella, poggia su una scelta
amministrativa, che solo come eventualita' puo' essere fatta oggetto
di controllo giurisdizionale tramite impugnazione; un controllo che,
comunque, interverra' con tempi particolarmente dilatati, per come si
e' provato a dire.
Quanto al fatto che, poi, in quella sede possa avvenire il vaglio
relativo all'eventuale mutamento della pericolosita' soggettiva della
persona, e' necessario ricordare che cio' accade, nei tempi di cui si
e' detto, nell'ambito di un giudizio che ha un oggetto comunque
diverso da quello che effettua il magistrato di sorveglianza, poiche'
mediato dalla verifica della sussistenza dei presupposti per
l'adozione del decreto ministeriale. Tale vaglio e' svolto ad opera
di un giudice diverso dal giudice della rieducazione, indicato
naturalmente dalla legge penitenziaria, poiche' opera il Tribunale di
sorveglianza di Roma e non, come dovrebbe avvenire nel caso di
specie, il magistrato di sorveglianza di Spoleto ed eventualmente, in
sede di reclamo, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con una
doppia valutazione di merito. Il provvedimento emesso dal Tribunale
di sorveglianza di Roma e', infatti, soltanto impugnabile in
cassazione per la mera violazione di legge (cfr. ad esempio cass.
18434/2021 per il perimetro limitato di tale vaglio).
Nella diversa materia delle misure di sicurezza, d'altra parte,
la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni
propostele in relazione all'art. 41-bis, comma 2-quater ord. penit.
nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziato
anche nei confronti delle persone internate in esecuzione di una
misura di sicurezza (cfr. sent. 197/2021, che per altro interviene in
un momento precedente alla novella normativa di cui qui ci si occupa,
in cui l'accesso alle misure alternative e a benefici propri
dell'internato erano inibiti agli autori di reati di cui all'art.
4-bis ord. penit., in forza di quella previsione di legge, come
espressamente si ricorda nel p. 3 cons. in dir., e non in ragione di
un atto amministrativo come il decreto ministeriale).
L'attuale assetto in quella materia prevede che il Ministro della
giustizia possa applicare o prorogare, con decreto ministeriale, il
regime di 41-bis anche in costanza di esecuzione della misura di
sicurezza detentiva, mentre il magistrato di sorveglianza
territorialmente individuato resta autonomamente competente a
valutare l'attualita' della pericolosita' sociale, che giustifica la
sottoposizione alla misura di sicurezza dell'internato.
Anche sotto questo profilo, dunque, appare irragionevole che un
vaglio tanto meno esiziale, come quello legato alla concessione di un
permesso premio, non sia stato conservato al magistrato di
sorveglianza, schiacciandolo sulle valutazioni effettuate nella
diversa sede dell'impugnazione eventuale del decreto impositivo del
regime differenziato, quando una scelta simile non si e' fatta, circa
le valutazioni in tema di attualita' della pericolosita' sociale
nella materia della misura di sicurezza detentiva.
Ancora, in tema di permessi premio, non si ritrova una analoga
preclusione, con conseguente distonia, alla valutazione di merito da
parte del magistrato di sorveglianza neppure quando
dall'amministrazione sia imposto il regime di sorveglianza
particolare di cui all'art. 14-bis ord. penit. E cio', nonostante la
peculiare pericolosita' penitenziaria di cui la persona detenuta si
e' mostrata portatrice possa condurre a provvedimenti di sorveglianza
particolare di durata russai piu' limitata (sei mesi, prorogabili
anche piu' volte ma per non piu' di tre mesi ogni volta) e sia
previsto un reclamo giurisdizionale la cui competenza e' attribuita
ai Tribunali di sorveglianza nel cui ambito territoriale ricade
l'istituto penitenziario di ubicazione dell'interessato.
In questi casi, dunque, a fronte di una richiesta di permesso
premio, il magistrato di sorveglianza dovra' motivare nel merito il
proprio provvedimento che, certo, ben potra', e dovra', poggiarsi
anche sui contenuti che hanno condotto all'emissione del 14-bis, ma
tale esame non gli sara' precluso.
La previsione contenuta nell'art. 4-bis, comma 2 ult. periodo
ord. penit. suscita dubbi di compatibilita', ad avviso di chi scrive,
anche rispetto all'art. 13, comma 2 della Cost. nella misura in cui,
cosi' configurata, la sottoposizione al regime differenziato non
comporta piu', soltanto, restrizioni alla quotidianita' penitenziaria
della persona condannata, con l'evidente ed essenziale scopo di
recidere, o rendere estremamente piu' difficile, a chi ricopra
posizioni verticistiche in gruppi di criminalita' organizzata, di
continuare dalla detenzione a mantenere contatti con i gruppi
criminali sul territorio, ma finisce per attingere ad un profilo
qualitativo della pena, interdicendo nei confronti di chi vi sia
sottoposto ogni esame di merito da parte del magistrato di
sorveglianza territorialmente competente, della sua posizione
individualizzata al fine di valutare la concedibilita' di un
beneficio premiale.
Come noto, la Corte costituzionale, proprio con le pronunce che
hanno di fatto contribuito a disegnare il perimetro entro il quale la
legittimita' costituzionale del regime differenziato di cui all'art.
41-bis e' garantita, indico', tra gli altri elementi dirimenti per
escluderne l'incostituzionalita', che le limitazioni che ne
sostanziano il contenuto incidessero soltanto sulle modalita' di
esecuzione della pena, e mai invece sulla sua quantita' e qualita'
(cfr. Corte cost. sent. 28 luglio 1993, n. 349).
Vi si legge, tra l'altro, come l'amministrazione possa «adottare
provvedimenti in ordine alle modalita' di esecuzione della pena
(rectius: della detenzione), che non eccedono il sacrificio della
liberta' personale gia' potenzialmente imposto al detenuto con la
sentenza di condanna (...) (m)a e' certamente da escludere che misure
di natura sostanziale che incidono sulla qualita' e quantita' della
pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco,
totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali), e che
percio' stesso modificano il grado di privazione della liberta'
personale imposto al detenuto, possano essere adottate al di fuori
dei principi della riserva di legge e della riserva di giurisdizione
specificamente indicati dall'art. 13, secondo comma, della
Costituzione.»
Vi si legge ancora che le misure extramurarie «devono uniformarsi
anche ai principi di proporzionalita' e individualizzazione della
pena, cui l'esecuzione deve essere improntata; principi, questi
ultimi, che a loro volta discendono dagli articoli 27, primo e terzo
comma, e 3 della Costituzione (cfr. sentt. n. 50 del 1980 e n. 203
del 1991) - nel senso che eguaglianza di fronte alla pena significa
proporzione della medesima alle personali responsabilita' ed alle
esigenze di risposta che ne conseguono (cfr. sentt. n. 299 del 1992 e
n. 306 del 1993) - ed implicano anch'essi l'esercizio di una funzione
esclusivamente propria dell'ordine giudiziario (...) Vi e' infatti
una distinzione sostanziale tra modalita' di trattamento del detenuto
all'interno dell'istituto penitenziario - la cui applicazione e'
demandata di regola all'Amministrazione, anche se sotto la vigilanza
del magistrato di sorveglianza (v. art. 69 Ordinamento
penitenziario), o con possibilita' di reclamo al Tribunale di
sorveglianza (v. art. 14-ter Ordinamento penitenziario) - e misure
che ammettono a forme di espiazione della pena fuori dal carcere
(previste, per lo piu', al Capo VI del Titolo I dell'Ordinamento
penitenziario, «Misure alternative alla detenzione»: affidamento in
prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semiliberta',
liberazione anticipata, licenze; ma anche l'assegnazione al lavoro
esterno o i permessi premio previsti al Capo III) le quali sono
sempre di competenza dell'Autorita' giudiziaria (v. articoli 21, 30,
30-ter, 69 e 70 dell'Ordinamento penitenziario) proprio perche'
incidono sostanzialmente sull'esecuzione della pena e, quindi, sul
grado di liberta' personale del detenuto.»
Dunque il regime differenziato puo' sostanziarsi (e il potere
attribuito al Ministro essere conseguentemente limitato) della «sola
sospensione di quelle medesime regole ed istituti che gia'
nell'Ordinamento penitenziario appartengono alla competenza di
ciascuna amministrazione penitenziaria e che si riferiscono al regime
di detenzione in senso stretto», con la conseguenza che eventuali
limitazioni invece incidenti su misure extramurarie, come appunto i
permessi premio, si porrebbero in contrasto con l'art. 13 della
Costituzione, nella parte in cui non ammette forma alcuna di
detenzione, ispezione o perquisizione personale, ne' «qualsiasi altra
restrizione della liberta' personale» in assenza di un atto motivato
dell'autorita' giudiziaria.
Ed e' questo il dubbio di costituzionalita' che il magistrato di
sorveglianza qui rimettente considera non manifestamente infondato
circa la previsione limitativa oggi contenuta nell'art. 4-bis, comma
2 ult. periodo, che fa dipendere l'inammissibilita' di istanze di
permesso premio dalla sottoposizione al regime differenziato, e
dunque da un provvedimento dell'amministrazione (con i caratteri
peculiari dell'atto che proviene dal Ministro), invece che riservato
alla giurisdizione, che deve emetterne uno percio' deprivato di una
autonoma motivazione.
Non appare, per altro, che le conclusioni cui pervenne la Corte
costituzionale siano smentite dalla distinzione leggibile nella sent.
32/2020, sussistente tra disposizioni normative concernenti i
requisiti di accesso alle misure alternative alla detenzione e ai
benefici penitenziari come i permessi premio ed il lavoro
all'esterno, le prime soltanto attratte all'insieme delle norme
sostanziali per le quali non e' applicabile il principio del tempus
regit actum. La Consulta infatti spiegava in quel contesto, e con
quella distinzione, la distanza tra misure che comportano una
fuoriuscita stabile dal regime carcerario e benefici che non fanno
uscire permanentemente il condannato dalla dimensione intramuraria.
Di qui, per altro, deriva la sicura applicabilita' al condannato
della disciplina sopravvenuta alla riforma del 2022, per quanto
concerne l'accesso ai permessi premio.
Nella sent. 32/2020 e' ribadito e confermato, per quanto di
interesse in quella sede, «il significativo impatto di questi
benefici (n.d.r. si parla dei permessi premio e del lavoro
all'esterno) sul grado di concreta afflittivita' del la pena per il
singolo condannato», ma l'oggetto della pronuncia era soprattutto
focalizzato sulla lesione all'art. 25 della Costituzione.
Cio' che, per quanto si diceva, appare dirimente in questa sede,
e della cui compatibilita' costituzionale si dubita, e' che sia
rimesso ad una decisione amministrativa, invece che al vaglio
concreto della giurisdizione rieducativa, un ostacolo all'accesso ad
un primo frammento di liberta' esterno al carcere, certamente
coessenziale al perseguimento degli obbiettivi costituzionali della
pena e del cui significato in termini di progressione trattamentale
la Corte costituzionale si e' da tempo occupata.
L'intera legge penitenziaria e' infatti improntata, in adesione
alla riserva di giurisdizione contenuta nell'art. 13 della
Costituzione, ad un ricorso rigoroso al vaglio del magistrato di
sorveglianza per ogni momento in cui chi sia privato della liberta'
personale si affacci all'esterno delle mura: dalle visite indicate
nell'art. 11 ord. penit., all'ammissione al lavoro all'esterno, sino
appunto ai permessi, per gravi motivi o premiali, e poi alle misure
alternative alla detenzione. E' soprattutto su questo netto
discrimine che poggia l'insegnamento della sent. 349/1993, ed e'
rispetto a questo confine che oggi la preclusi one contenuta
nell'art. 4-bis connessa all'emissione di un mero provvedimento
amministrativo appare esorbitante.
La previsione contenuta nell'art. 4-bis, comma 2-bis ult.
periodo, sembra quindi anche distonica rispetto all'art. 27 della
Costituzione, nella misura in cui e' interdetto, per tutto il tempo
della sottoposizione al regime differenziato, un vaglio in concreto
da parte del magistrato di sorveglianza competente del comportamento
tenuto dal condannato e del trattamento svolto nei suoi confronti.
Giova richiamare, a questo riguardo, la giurisprudenza della S.C.
formatasi prima della novella normativa del 2022. La Cassazione,
infatti, ha ritenuto illegittima la decisione del Tribunale di
sorveglianza che dichiari il regime differenziato di per se'
incompatibile con la concessione dei permessi premio, in quanto il
giudice deve comunque valutare, in concreto, se il detenuto abbia
collaborato con la giustizia o versi in un'ipotesi di collaborazione
impossibile o inesigibile, e non sussista il pericolo di
ristabilimento dei collegamenti con la criminalita' organizzata (cfr.
sent. 22 novembre 20221, n. 42723).
Secondo il ragionamento seguito dalla S.C.: «(L)a astratta
compatibilita' tra i due istituti deriva, soprattutto dalla
particolare disciplina della revoca del regime differenziato.
Come noto, l'art. 41-bis ord. pen. prevede la possibilita', nella
pratica assai frequente, di una proroga del regime particolare, ove
il detenuto sia nelle condizioni di ristabilire i legami con ambienti
di criminalita' politica o mafiosa, nel cui contesto il reato in
espiazione era stato commesso e alla cui recisione era finalizzata la
sospensione delle regole ordinarie del trattamento.
Sull'estremo opposto, e' evidente che, ove tali condizioni
dovessero venire meno dovrebbe procedersi alla revoca della misura,
siccome non piu' giustificata.
Il regime della revoca era originariamente disciplinato dal comma
2-ter dell'art. 41-bis, il quale stabiliva che, ove prima della
scadenza, fossero venute meno le condizioni che avevano determinato
l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il
Ministro della giustizia doveva procedere, anche d'ufficio, alla
revoca con decreto motivato; e che il provvedimento di rigetto
dell'istanza di revoca fosse reclamabile ai sensi dei commi
2-quinquies e 2-sexies, dovendo qualificarsi come
silenzio-accoglimento la mancata decisione nel termine di trenta
giorni dalla presentazione della richiesta. Detta disposizione e'
stata tuttavia abrogata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; e,
nondimeno, pur di fronte a tale abrogazione, la giurisprudenza di
legittimita' ha successivamente affermato la impugnabilita', mediante
reclamo al tribunale di sorveglianza, del rigetto per silenzio
rifiuto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento
ministeriale applicativo, benche' con la novella introdotta dalla
legge n. 94 del 2009 non sia piu' prevista la possibilita' di una
revisione, neanche per sopravvenienze, di detto provvedimento. Una
soluzione che e' stata giustificata con il carattere di rimedio
generale dell'istituto del reclamo avverso i provvedimenti che
dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare, di cui
all'art. 14-ter Ord. pen. (...). E cio' sulla scorta dei rilievi
formulati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 190 del 2010,
che ha affermato la necessita' di un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'istituto, pur in assenza di una
norma specificamente dedicata alla revoca anticipata (...) Ne
consegue che pur in presenza di un provvedimento applicativo (o di
proroga) del regime differenziato, formalmente in vigore, potrebbero
darsi situazioni in cui sia, sostanzialmente, venuta meno la ragione
giustificativa dell'atto de quo, nonostante che detto regime sia,
ancora, formalmente applicato; con la necessita' pertanto, di
addivenire, comunque, a una pronuncia di merito che spieghi le
ragioni per le quali il beneficio richiesto non possa essere, in
concreto, accordato.».
A queste considerazioni, che appaiono decisamente attuali anche
con l'odierno quadro di riferimento, puo' ad avviso del magistrato di
sorveglianza che qui dubita della compatibilita' costituzionale della
preclusione assoluta introdotta nel 2022, aggiungersi un ulterior
argomento.
Dal punto di vista della funzione rieducativa della pena,
rispetto alla quale l'istituto del permesso premio dispiega un ruolo
essenziale, quale strumento pedagogico-propulsivo come tale
ampiamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, ben diverso appare il provvedimento del magistrato di
sorveglianza che si limiti ad una declaratoria di inammissibilita'
obbligata rispetto alle valutazioni compiute, seppur nel modo
massimamente informato che e' necessario attendersi, in sede
amministrativa, in rapporto a quello che pur pervenga ad un rigetto,
ma sulla scorta di una disamina concreta ed attenta dei profili di
pericolosita' sociale attuale emergenti dagli atti.
Se infatti e' del tutto probabile che, dall'esame degli atti, e
dalle stesse fonti informative sulla base delle quali il decreto
ministeriale e' stato assunto (fuori dall'ipotesi acutamente
descritta dalla S.C. e che puo' verificarsi in concreto), il
magistrato di sorveglianza trarra' argomenti dirimenti in segno
negativo rispetto alla concedibilita' del permesso premio, lo stesso
dovra' basare la propria decisione anche su un esame degli atti
trattamentali presenti, che lo stesso conosce in un modo diretto ed
informato, che deriva dalla propria competenza territoriale.
In questa chiave anche un rigetto, che illustri al condannato le
ragioni per le quali il beneficio penitenziario richiesto non gli sia
concedibile, acquista un significato rieducativo essenziale, poiche'
si confronta in concreto con le caratteristiche personologiche
dell'istante e gli mostra le vie attraverso le quali un percorso puo'
avviarsi o approfondirsi, favorendo quella dinamica di confronto tra
condannato e magistrato di sorveglianza, che puo' contribuire
all'evoluzione risocializzante della persona, sia pure la piu'
pericolosa.
La consapevolezza di dover riferire al magistrato di sorveglianza
in vista di una simile decisione, poi, costituisce stimolo per le
aree educative degli istituti penitenziari a non omettere, anche nei
confronti dei sottoposti al regime differenziato, interventi
trattamentali e di osservazione che vadano al di la' della mera
attestazione di una buona condotta, ma forniscano la base per una
eventuale piu' matura riflessione sulla scaturigine dei reati e sulle
conseguenze degli agiti nei confronti delle vittime dei reati e della
societa'.
Si tratta d'altra parte di un meccanismo consonante con quei
caratteri di progressivita' e flessibilita' della pena «che derivano
dallo stesso principio rieducativo, e che si declinano in una duplice
speculare responsabilita': quella del condannato, chiamato a
"intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e
di ricostruzione della propria personalita', in linea con le esigenze
minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la
convivenza civile"; e quella correlativa del sistema penale nello
stimolare il condannato a intraprendere e proseguire tale cammino,
avvicinandolo gradualmente ai benefici finalizzati a promuovere il
suo progressivo reinserimento nella societa'» (cfr. sent. Corte
costituzionale 201/2025 e sent. 149/2018).
Tenuto conto di questi profili, ci si deve domandare quale
significato possa attribuirsi all'espressione adoperata dalla Corte
costituzionale in un passaggio dell'ordinanza di rinvio 97/2021
(quella cui ci si riferisce, pur con indicazione «197/2021» nelle
sent. cass. cit. 28618/202410 e 6766/2025), che ha dettagliato
importanti profili in materia di compatibilita' costituzionale delle
disposizioni in materia di liberazione condizionale per condannati
all'ergastolo per reati compresi nel disposto dell'art. 4-bis ord.
penit, non collaboranti.
In quel contesto, in cui si esibiva l'incostituzionalita' di una
preclusione assoluta in materia, in attesa di un intervento
legislativo, poi concretizzatosi con il decreto-legge n. 162/2022
conv. in legge n. 199/2022, si aggiunge una proposizione subordinata
chiarificatrice e insieme rassicuratoria: «Peraltro, e' anche bene
ribadire che, per i casi di dimostrati e persistenti legami del
detenuto con il sodalizio criminale originario l'ordinamento
penitenziario appresta l'apposito regime di cui all'art. 41-bis, la
cui applicazione ai singoli detenuti presuppone, appunto,
l'attualita' dei loro collegamenti con organizzazioni criminali
(sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del 2017). In costanza di
assoggettamento a tale regime l'accesso ai benefici penitenziari non
risulta possibile e di certo non e' compatibile con una valutazione
di "sicuro ravvedimento" ex art. 176 cod. pen.»
Ad avviso della S.C. questo passaggio, che pure non e'
strettamente connesso con l'oggetto della decisione in quella sede
assunta, non riferibile a detenuto sottoposto al regime speciale di
cui ali art. 41-bis, costituirebbe «una nitida indicazione che il
legislatore ha recepito» (cfr. sent. 20 febbraio 2024, n. 28618).
La lucida indicazione della Consulta appare invece anche in
ragione della oculata scelta del la formula «non risulta possibile»
(che puo' attenere al merito, ben piu' che univocamente
all'inammissibilita') la condivisibile presa d'atto della tendenziale
«irriducibile inconciliabilita' tra un istituto, quale il permesso
premio, che e' specificamente finalizzato a promuovere i rapporti
affettivi e sociali nella forma piu' piena, attraverso
l'autorizzazione del beneficiario a rientrare temporaneamente nel
proprio contesto socio-familiare, e un regime penitenziario, quello
contemplato dall'art. 41-bis Ord. pen., che appare, invece,
finalizzato a impedire forme di indebito collegamento con l'esterno
e, con esso, il perpetuarsi dei legami e delle reciproche influenze
con il contesto criminale di provenienza.» (cfr. sent. cit. cass.
42723/2021). In altre parole vi si troverebbe descritta una chiara
difficolta' di merito mentre la novella normati a determina un
ostacolo giuridico, una preclusione processuale invincibile, privando
l'interessato di uno spazio di verifica in concreto del suo percorso.
Cio' accade mentre comunque non puo' escludersi, e non sembra
doversi trarre un diverso giudizio su questo punto dal la succinta
enunciazione della Corte costituzionale che, per le caratteristiche
strutturali del meccanismo impositivo del regime differenziato e
degli eventuali controlli giurisdizionali imposti, nonche' della
natura differente dei giudizi che l'a.g. de e compiere sulla
legittimita' dell'imposizione del regime o sulla persona, si
determinino per tempi anche prolungati situazioni in cui il permanere
del regime differenziato e' nel caso specifico non piu' necessario e
la decisione di merito sul percorso della persona potrebbe condurre
il magistrato di sorveglianza all'accoglimento dell'istanza.
Per come si e' provato a dire in precedenza, poi anche il
probabilissimo esito di rigetto di una simile istanza ha un valore
contenutistico in funzione rieducativa, del tutto diverso da una mera
inammissibilita' e muta sensibilmente il procedimento richiesto alla
magistratura di sorveglianza.
D'altra parte, la Corte si sofferma poi esplicitamente
sull'incompatibilita' della sottoposizione al regime differenziato
con la valutazione di sicuro ravvedimento, che costituisce il
requisito essenziale per la concedibilita' della liberazione
condizionale, estraneo all'istituto del permesso premio.
Sottolineare questo passaggio argomentativo dell'ordinanza
97/2021 appare ulteriormente significativo come dimostrazione della
sostanziale differenza tra l'accostamento della preclusione alla
liberazione condizionale e al permesso premio, della quale il
legislatore della novella del 2022 non sembra aver invece tenuto
conto.
In definitiva, la pronuncia del magistrato di sorveglianza
risulta profondamente mutata, ed impoverita, nei suoi contenuti,
all'esito della novella normativa, che ha reintrodotto di fatto una
preclusione assoluta, ma derivante da un provvedimento
amministrativo. E cio' anche tenendo conto che con decisa
probabilita' il magistrato di sorveglianza si esprimerebbe comunque
nel senso del rigetto dell'istanza di permesso premio, poiche' si
tratterebbe di un provvedimento giurisdizionale ed emesso nel merito,
con tutte le conseguenze che si e' provato ad illustrare.
Si appalesa, infine, un contrasto con l'art. 101 della Corte
costituzionale, nella misura in cui, per tutte le considerazioni gia'
in precedenza rimesse alle valutazioni della Corte, il meccanismo
ostativo leggibile nell'art. 4-bis, comma 2 ult. periodo ha finito
per sostituire, per i condannati sottoposti al regime differenziato
in peius, la preesistente preclusione assoluta, poi dichiarata come
tale incostituzionale (gia' a partire dalla sent. 253/2019), ma
derivante pur sempre da una scelta del legislatore, con una
preclusione, ugualmente invincibile ma che discende da un
provvedimento meramente amministrativo, rispetto al quale l'autorita'
giudiziaria non puo' che arrestare la sua decisione
all'inammissibilita'.
Per le sopra enunciate ragioni ad avviso del magistrato di
sorveglianza scrivente, sussiste dunque contrasto tra l'art. 4-bis,
comma 2 ult. periodo, nella parte in cui prevede che i permessi
premio possono essere concessi al detenuto sottoposto a regime
speciale di detenzione previsto dall'art. 41-bis solamente dopo che
il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato
revocato o non prorogato, e gli articoli 3, 13, 27, comma 3 e 101
della Costituzione, e pertanto, presuppostane la rilevanza per
l'odierno procedimento, deve sollevarsi questione di legittimita'
costituzionale che si ritiene non manifestamente infondata.
Ove la questione qui proposta dovesse trovare accoglimento, la
Corte potra' valutare il ricorso al meccanismo della illegittimita'
conseguenziale di cui all'art. 27 della legge n. 87/1953, per
estendere altri benefici preclusi dalla di sposizione normativa di
cui qui si e' trattato un giudizio di incostituzionalita', ove
eventualmente avvenuto.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11
marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2 ult. periodo
ord. penit. nella parte in cui prevede che i permessi premio possono
essere concessi al detenuto sottoposto a regime speciale di
detenzione previsto dall'art. 41-bis solamente dopo che il
provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato
o non prorogato e gli articoli 3, 13, 27, comma 3 e 101 della
Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento in corso sino all'esito del giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di
trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al
pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Spoleto, 31 marzo 2026
Il Magistrato di sorveglianza: Gianfilippi