Reg. ord. n. 66 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18

Ordinanza del Tribunale di Modena  del 19/02/2026

Tra: A. K.



Oggetto:

Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 583  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026

Ordinanza  del  19  febbraio  2026  del  Tribunale  di   Modena   nel
procedimento penale a carico di A. K.. 
 
Reati e pene - Lesioni personali a un ufficiale o agente  di  polizia
  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza   nell'atto   o   a   causa
  dell'adempimento delle funzioni - Reclusione da due a  cinque  anni
  anziche' da otto mesi a cinque anni. 
- Codice penale, art. 583-quater, primo comma. 


(GU n. 18 del 06-05-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA 
 
 
                           Sezione penale 
 
    Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, nella persona
del giudice dott. Roberto Perrone, provvedendo nel corso dell'udienza
del 19 febbraio 2026 sulla questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, ha  pronunciato  la
seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale   di
questione  di  legittimita'   costituzionale   (articoli   1,   legge
costituzionale n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953). 
    Nel processo penale a carico  di  K.  A.,  nato  a  (omissis)  il
(omissis), elettivamente domiciliato presso il difensore  di  fiducia
avv. Barbieri accettante - libero, non comparso. 
    Difeso d'ufficio dall'avv. Riccardo Barbieri del Foro di Modena 
 
                              Imputato 
 
    1) del reato di cui all'art. 337, commi 1 e 2 del  codice  penale
perche', sferrando alcuni pugni all'indirizzo  degli  operanti  della
Squadra Volante della Questura di (omissis), riuscendo a colpire alla
spalla il sovr. G.F., e ingaggiando coi predetti  una  colluttazione,
usava violenza per opporsi ai predetti pubblici ufficiali,  ufficiali
di polizia giudiziaria, mentre compivano  atti  di  ufficio,  essendo
stato trovato in possesso  di  un  ciclomotore  oggetto  di  furto  e
dovendo procedere ai relativi controlli e alla sua identificazione. 
    Con l'aggravante di  essere  la  violenza  posta  in  essere  per
opporsi a ufficiali-agenti  di  polizia  giudiziaria  e  di  pubblica
sicurezza mentre compiono un atto di ufficio. 
    A (omissis) il... 
    2) del reato di cui agli articoli 582, 583-quater, comma  1,  585
in rel. all'art. 576, comma 1 n. 1) del  codice  penale  perche',  al
fine di eseguire il reato sub 1), con le condotte ivi  descritte,  in
particolare attingendo con un pugno alla spalla destra il sovr.  G.F,
ufficiale di  polizia  giudiziaria  in  servizio  presso  la  Squadra
Volante  della  Questura  di   (omissis),   nell'atto   e   a   causa
dell'adempimento  delle  funzioni,  cagionava  al  predetto   lesioni
personali consistite in «trauma contusivo  alla  spalla  destra»  con
prognosi di giorni 7. 
    Con le aggravanti di avere commesso il  reato  per  eseguirne  un
altro (art. 61 n. 2) e di avere  cagionato  lesioni  personali  a  un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. 
    A (omissis) il... nonche' denunciato a  piede  libero  anche  per
il/i  seguente/i  reato/i,  da  contestare  da  parte  del   pubblico
ministero di udienza previo consenso dell'imputato. 
    3) art. 648 del codice penale perche', al fine di  procurarsi  un
profitto, acquistava  e  comunque  riceveva  il  ciclomotore  Piaggio
modello Liberty tg... proveniente dal delitto  di  furto  commesso  a
(omissis) in data... ai danni di FS. 
    In luogo imprecisato in epoca anteriore e prossima al... 
    Con l'intervento: 
        del  P.M.,  nella  persona  della  dott.ssa  Maria  Gabriella
Giambarba V.P.O. 
    Rilevato che: 
        il K. e' stato  tratto  in  arresto  alle  ore...  del...  in
relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del
codice penale e lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio
di ordine pubblico ex art. 583-quater, comma 1, del codice penale; 
        dell'arresto era data notizia al pubblico ministero di turno,
che   disponeva   la   presentazione   dell'arrestato   a    giudizio
direttissimo, contestando anche il reato di ricettazione  di  cui  al
capo 3); 
        all'udienza  di   convalida   il   K.   si   sottoponeva   ad
interrogatorio,  negando  ogni  addebito,  affermando  che  non   era
avvenuta alcuna colluttazione e sostenendo di avere  grande  rispetto
per le FF.OO., avendo parenti poliziotti; 
        il pubblico ministero chiedeva la  convalida  dell'arresto  e
l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Modena
e provincia; la difesa dell'imputato sulla convalida si  rimetteva  a
giustizia; chiedeva di non applicarsi  misura  e,  in  subordine,  di
applicarsi obbligo di presentazione alla P.G.; prestava  il  consenso
alla  celebrazione  del  rito  direttissimo  per  tutti  i  reati  in
contestazione;  il  tribunale,  all'esito  dell'udienza,  convalidava
l'arresto per i reati di cui ai capi 1) e 2) e  disponeva  la  misura
cautelare  dell'obbligo  di  presentazione  dell'imputato  presso  la
questura  di  (omissis)  con  cadenza  quotidiana;  disponeva  dunque
procedersi  a  giudizio   direttissimo   per   tutti   i   reati   in
contestazione, essendovi  stato  il  consenso  dell'imputato  in  tal
senso; il difensore chiedeva termine a difesa e il Tribunale rinviava
ad udienza successiva; 
        all'udienza del 4 dicembre 2025, il tribunale, dato  atto  di
un contrasto interpretativo interno alla sezione sulla fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1,  del  codice  penale,  rinviava  ad
udienza  successiva  in  attesa  dell'adozione  di  un   orientamento
condiviso; 
        con decreto del 22 gennaio 2026,  adottato  fuori  udienza  e
notificato alle parti, il giudice, dato atto dell'orientamento da lui
condiviso che qualifica il reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
del codice penale nei termini di fattispecie autonoma,  rappresentava
alle parti il dubbio di costituzionalita' sulla fattispecie stessa ed
invitava  le  parti  ad  interloquire  al  riguardo   per   l'udienza
successiva; 
        all'udienza del 19 febbraio  2026,  il  tribunale,  all'esito
della Camera di consiglio, pronunciava la presente ordinanza, di  cui
era data lettura alle parti presenti in udienza. 
 
                               Osserva 
 
    1. Oggetto e parametro della questione. 
    La presente, questione di legittimita'  costituzionale  sollevata
in via incidentale  ha  ad  oggetto  la  norma  ricavabile  dall'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, della  cui  costituzionalita'
si dubita in relazione ai seguenti parametri: 
        art. 3 della Costituzione, tanto per violazione del principio
di proporzionalita' del minimo edittale di anni  due  di  reclusione,
quanto per trattamento diversificato di  situazioni  omogenee,  anche
tenuto conto del tertium comparationis di cui all'art. 582 del codice
penale, nella versione base ed in quella aggravata ai sensi dell'art.
61, comma 1, n. 10), del codice penale; 
        art. 27, comma 3,  della  Costituzione,  per  violazione  del
principio rieducativo della pena. 
    2. Sulla rilevanza della questione. 
    2.1. Il fatto. 
    L'imputato e' stato tratto in arresto perche' alle  ore...  circa
del..., durante il normale pattugliamento delle  vie  cittadine,  gli
operanti F.G. e A.P., rispettivamente sovrintendente ed agente  della
Polizia di Stato, transitando in via (omissis) nei pressi  del  parco
(omissis), notavano  un  soggetto,  poi  identificato  con  l'odierno
imputato, che spingeva a motore spento un  ciclomotore  tipo  scooter
marca Piaggio, modello Liberty di colore blu targato..., in direzione
dell'area verde del parco. Insospettiti dal comportamento ed  essendo
a conoscenza  che  nei  giorni  precedenti  era  stato  asportato  un
ciclomotore  della  stessa  tipologia,  decidevano  di  procedere  al
controllo del caso. 
    Una volta avvicinato l'uomo e il mezzo in suo  possesso,  fin  da
subito l'imputato iniziava ad assumere un atteggiamento aggressivo  e
poco  rispettoso,  proferendo  testuali  parole:  «Dovete  rompere  i
coglioni sempre a me,  io  non  faccio  nulla,  vengo  al  parco  per
fumare». Alla richiesta di fornire le proprie generalita',  documenti
personali  e  quelli  del  veicolo  in  suo  possesso,  continuava  a
tergiversare tentando di esasperare il controllo e facendo  finta  di
non trovare i documenti richiesti. Nel contempo, tramite il numero di
targa del veicolo,  gli  operanti  effettuavano  un  primo  controllo
presso la banca dati del Ministero dell'interno,  accertando  che  il
mezzo risultava oggetto di furto, come denuncia/querela presentata ai
loro uffici dalla vittima, in data 24 giugno 2025. 
    A seguito di quanto accertato, gli operanti  tentavano  un  nuovo
approccio  con  l'uomo  al  fine  di  procedere  alla  sua   compiuta
identificazione, ma lo stesso continuava a mostrarsi contrariato  nei
loro confronti. Vista la situazione incresciosa che si era  venuta  a
creare, gli operanti cercavano di gestire l'irruenza del soggetto, ma
tali tentativi risultavano vani.  Inoltre,  avendo  avuta  la  chiara
percezione  del  comportamento  aggressivo  dell'uomo,  gli  operanti
decidevano  di  chiedere  ausilio  ad  una  pattuglia   dell'Esercito
presente all'interno del parco, in servizio  di  vigilanza  cittadina
denominato  Strade  Sicure,  composta  dal  graduato  aiutante  D.G.,
dall'artigliere D.A. e dall'artigliere M.A. 
    A  questo  punto,  al  fine  di  procedere  alla   sua   compiuta
identificazione, atto obbligatorio del  loro  ufficio,  gli  operanti
tentavano di fermare l'imputato,  ma  in  risposta  egli  iniziava  a
sbracciare in maniera furiosa tentando piu' volte di colpire al volto
gli agenti, che solo fortuitamente riuscivano ad evitare i colpi piu'
pericolosi, ma un pugno sferrato con forza colpiva la  spalla  destra
del sovrintendente F., mentre l'imputato  tentava  di  guadagnare  la
fuga. 
    A seguito  della  violenza  messa  in  atto,  l'uomo  riusciva  a
guadagnarsi vantaggio e tempo utile nei confronti degli  operanti;  a
questo punto, al fine di evitare ulteriore contatto fisico che poteva
mettere  a  rischio  la  loro  incolumita'  e  quella  dei   militari
intervenuti, al solo fine di  autodifesa,  il  sovrintendente  F.  si
vedeva costretto ad attingere l'imputato mediante lo spray  urticante
(Oleoresin Capsicum) in dotazione, con due  brevi  nebulizzazioni  da
circa un secondo l'una. Subito dopo, l'uomo terminava la sua condotta
violenta. 
    Grazie  all'ausilio  dei  militari,  gli  operanti  riuscivano  a
bloccare definitivamente l'uomo ponendolo in sicurezza  e  rendendolo
inoffensivo,  e   cosi'   procedendo   nell'immediatezza   alla   sua
perquisizione personale. 
    In merito all'utilizzo  dello  spray,  come  da  protocollo,  gli
operanti   facevano   intervenire   ambulanza   del   118   per    la
decontaminazione del caso; il  personale  medico  provvedeva  a  dare
assistenza   all'arrestato   e   anche   all'artigliere   D.,   anche
quest'ultimo parzialmente attinto durante l'utilizzo  dello  spray  a
causa degli agenti atmosferici avversi che trasportavano con il vento
la nebulizzazione nella sua direzione. 
    L'attivita' di P. G. giudiziaria restituiva  esito  positivo,  in
quanto, all'interno dello zaino che l'imputato indossava  in  spalla,
gli operanti rinvenivano la carta di circolazione del veicolo oggetto
di furto, intestato alla titolare del mezzo. 
    Il veicolo e  i  documenti  del  mezzo  rinvenuti  a  seguito  di
perquisizione venivano riconsegnati all'avente  diritto  con  verbali
redatti a parte, una volta giunta  sul  posto;  la  proprietaria  del
mezzo era identificata per F.S., la quale, a seguito di  restituzione
del veicolo oggetto di furto, consegnava verbale di denuncia/querela. 
    Giunti operanti e imputato  presso  gli  uffici  della  questura,
l'uomo,  in   possesso   dei   suoi   documenti   personali,   veniva
compiutamente identificato per K.A.; veniva  altresi'  sottoposto  ai
rilievi fotodattiloscopici per il successivo riscontro AFIS presso il
casellario centrale di identita'. 
    Da  accertamenti  esperiti  alla   banca   dati   del   Ministero
dell'interno, emergeva che il cittadino ivoriano  risultava  regolare
sul territorio  nazionale  in  quanto  in  possesso  di  permesso  di
soggiorno n. (omissis), rilasciato per motivi  di  asilo;  inoltre  a
carico dell'uomo, emergevano i seguenti precedenti di polizia: 
        in data 3 maggio 2025 denuncia a piede libero per  estorsione
- Commissariato P.S. di (omissis); 
        in  data  30  gennaio  2025  denuncia  a  piede  libero   per
danneggiamento - U.P.G.S.P. Questura di (omissis). 
    Per i fatti sopra narrati, alle  ore  02.45  circa  dello  stesso
giorno, K.A. veniva tratto in arresto per il reato  di  cui  all'art.
337 del codice penale. Tale ipotesi di reato si concretizzava poiche'
il nominato in oggetto, al fine  di  opporsi  ai  pubblici  ufficiali
mentre stavano compiendo un atto del loro ufficio, segnatamente, alla
sua identificazione, usava violenza nei confronti  dei  medesimi,  in
particolare nei confronti  del  sovrintendente  F.,  colpendolo  alla
spalla destra con un pugno. Tale colpo procurava lesioni guaribili in
n. 7 giorni come da prognosi indicata sul referto  medico  a  seguito
dell'accesso presso il pronto soccorso  del  locale  Policlinico.  La
diagnosi di  detto  referto  riportava  il  seguente  testo:  «Trauma
contusivo spalla destra». Alla luce di cio', l'arrestato veniva anche
deferito all'A.G. per la violazione di cui agli articoli  582  e  585
del codice penale. 
    Infine, per il possesso del ciclomotore oggetto di furto,  l'uomo
forniva risposte evasive e contraddittorie; per tale  motivo,  veniva
deferito in stato di liberta' per la violazione di cui  all'art.  648
del codice penale. 
    All'udienza di convalida dell'arresto, l'imputato si  sottoponeva
ad interrogatorio, negando ogni  addebito,  affermando  che  non  era
avvenuta alcuna colluttazione e sostenendo di avere  grande  rispetto
per le FF.OO., avendo parenti poliziotti. 
    2.2. La qualificazione giuridica del fatto. 
    2.2.1. Non pare esservi dubbio che il fatto, qualora  dimostrato,
sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 583-quater,  comma
1, primo periodo,  del codice penale: al K. e' infatti contestato  il
reato «di cui agli articoli 582, 583 quater  comma  1,  585  in  rel.
all'art. 576, comma 1 n. 1) del codice penale», perche', al  fine  di
eseguire il reato di cui al capo 1), con le condotte  ivi  descritte,
in particolare attingendo con un pugno alla spalla  destra  il  sovr.
G.F., ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la  Squadra
Volante  della  Questura  di   (omissis),   nell'atto   e   a   causa
dell'adempimento  delle  funzioni,  avrebbe  cagionato  al   predetto
lesioni personali consistite in «trauma contusivo alla spalla destra»
con prognosi di giorni 7. 
    L'imputazione  contiene  tutti  gli  elementi   costitutivi,   di
carattere oggettivo e soggettivo, della fattispecie di lesioni  lievi
a un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di  cui
all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale. 
    In realta',  l'avere  commesso  il  fatto  nei  confronti  di  un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni e'  espressamente
contestato   come   circostanza   aggravante,   ed   occorre   dunque
preliminarmente prendere  posizione  sulla  qualificazione  giuridica
della fattispecie, che e' controversa tra gli interpreti. 
    2.2.2. Il dato normativo 
    La fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma  1,  del  codice
penale  nella  formulazione   vigente   e'   stata   introdotta   dal
decreto-legge 11 aprile 2025, n.  48,  che  ha  cambiato  la  rubrica
dell'articolo ed il testo della disposizione. 
    La rubrica previgente  recitava:  «Articolo  583-quater.  Lesioni
personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine  pubblico  in
occasione di manifestazioni sportive, nonche' a  personale  esercente
una professione sanitaria  o  socio-sanitaria  e  a  chiunque  svolga
attivita'  ausiliarie  ad  essa  funzionali»,  ed  il   testo   della
disposizione era il seguente: «1. Nell'ipotesi di  lesioni  personali
cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine  pubblico  in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni  gravi  sono  punite
con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con
la reclusione da otto a sedici anni». 
    La nuova  rubrica,  a  far  data  dal  12  aprile  2025,  recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' a  personale  esercente  una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie a essa funzionali»,  ed  il  testo  e'  il  seguente:  «1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione  da  due  a
cinque anni. In caso di lesioni  gravi  o  gravissime,  la  pena  e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni». 
    Si nota dunque che: 
        viene meno l'elemento specializzante  della  commissione  del
reato «in occasione di manifestazioni sportive»; 
        si assiste  ad  un  ampliamento  della  platea  dei  soggetti
passivi: in luogo  del  pubblico  ufficiale  in  servizio  di  ordine
pubblico, ora e' punita la lesione  ad  «un  ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza»; 
        il reato e'  commesso  nei  confronti  di  uno  dei  soggetti
passivi «nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni». 
    Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha modificato  nuovamente
la rubrica dell'articolo, benche' in una parte che  non  riguarda  la
fattispecie di cui al comma 1. La rubrica attualmente vigente recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri  e  agli  altri
soggetti che assicurano la regolarita' tecnica  delle  manifestazioni
sportive,  a  personale  esercente  una   professione   sanitaria   o
socio-sanitaria e a  chiunque  svolga  attivita'  ausiliarie  a  essa
funzionali». 
    Per il suo rilievo nell'analisi della tematica, occorre riportare
anche il testo della fattispecie di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo, che, nella versione vigente a seguito del decreto-legge  n.
137/2024, recita: «Nell'ipotesi di  lesioni  cagionate  al  personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria  nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, nonche'  a  chiunque  svolga
attivita'  ausiliarie  di  cura,  assistenza  sanitaria  o  soccorso,
funzionali  allo  svolgimento  di  dette  professioni  e  servizi  di
sicurezza complementare in  conformita'  alla  legislazione  vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la  reclusione
da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime
si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo». 
    Vi sono dunque evidenti elementi comuni alla fattispecie  di  cui
al comma 1: 
        i soggetti passivi sono qualificati; 
        il reato e'  commesso  nei  confronti  di  uno  dei  soggetti
passivi «nell'esercizio o a causa delle  funzioni  o  del  servizio»,
ovvero, nel caso degli ausiliari, «nell'esercizio o a causa  di  tali
attivita'»; 
        la cornice di pena edittale e' la medesima. 
    Il decreto-legge n. 96/2025 ha infine esteso le pene  di  cui  al
comma 1 ai fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive nei
confronti degli arbitri o degli  altri  soggetti  che  assicurano  la
regolarita' tecnica delle stesse. 
    2.2.3. La successione di interventi normativi di sistema 
    Sulla  qualificazione   della   fattispecie   di   cui   all'art.
583-quater, comma  1,  del  codice  penale,  nella  sua  formulazione
anteriore alla novella dell'aprile  2024  (dunque  quando  ancora  la
disposizione  parlava  delle  lesioni  cagionate  in   occasione   di
manifestazioni sportive) si era pronunciata Cassazione pen., sez.  V,
sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023 Ud. (dep. 24 gennaio 2024)  Rv.
285846 - 01. 
    La Cassazione propendeva per la natura di  fattispecie  autonoma,
valorizzando (punto 2.1. del Considerato in diritto): 
        1) la rubrica dell'articolo; 
        2) la collocazione della  condotta  in  un  articolo  diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime  (art.  583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli articoli  583-bis
e ter del codice  penale,  che  disciplinano  l'autonoma  fattispecie
delle «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; 
        3) la  ratio  dell'intervento  legislativo,  che  sarebbe  da
individuarsi proprio nella volonta' di sottrarre l'aumento di pena al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 del codice penale. La  relazione
illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato  che
gravissimi  episodi  di  violenza  verificatisi   in   occasione   di
avvenimenti sportivi (l'omicidio  dell'ispettore  Raciti  a  Catania)
avevano   determinato   la   necessita'   di   intervenire   con   un
decreto-legge, introducendo,  in  particolare,  una  serie  di  norme
finalizzate  a  «[...]   contrastare,   con   maggiore   rigore,   la
degenerazione violenta del tifo sportivo [ ]»; 
        4) l'introduzione dell'art. 583-quater, comma 2,  del  codice
penale, che nella  sua  nuova  formulazione  delineava  una  autonoma
ipotesi incriminatrice per  le  lesioni  in  danno  di  esercenti  la
professione sanitaria sia in ipotesi di  lesioni  lievi  che  per  le
ipotesi di lesioni gravi o gravissime; 
        5) la tipizzazione per specialita' del piu' ampio genus delle
lesioni personali volontarie, quale forma  di  repressione  specifica
nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito,  che
non  si  limitava   a   ledere,   gravemente,   il   bene   giuridico
dell'integrita' fisica, ma che incideva sulla sicurezza collettiva in
relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi  individuare
un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima. 
    Le conclusioni cui era giunta la Cassazione, tuttavia,  erano  in
parte smentite da un intervento normativo successivo: l'art. 1, comma
1, lettera a), decreto legislativo 19 marzo 2024, n.  31,  modificava
il testo del comma 2  dell'art.  582  del  codice  penale,  che,  nel
delineare i casi di procedibilita' d'ufficio per il reato di lesioni,
arrivava a recitare  (come  tuttora  recita):  «Si  procede  tuttavia
d'ufficio se ricorre taluna  delle  circostanze  aggravanti  previste
negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e  585,
ad eccezione di quelle indicate nel primo comma,  numero  1),  e  nel
secondo comma dell'art. 577. Si  procede  altresi'  d'ufficio  se  la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando  il  fatto  e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'». 
    Il  legislatore  ha   qualificato   dunque   espressamente   come
circostanza  aggravante  la  fattispecie  di  lesioni  lievi  di  cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale, e  cio'  corrisponde
ad una precisa scelta del legislatore, volta da un lato  a  garantire
la procedibilita' d'ufficio per il reato in questione,  dall'altro  a
chiarirne definitivamente la natura (come riportato  nella  relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 31) (1) 
    Stanti i punti di contatto tra la fattispecie di cui al comma 2 e
quella del comma 1, si potrebbe sostenere che  la  qualificazione  in
questione sia estensibile anche alla seconda. 
    L'evoluzione normativa successiva,  tuttavia,  ha  smentito  tale
(apparentemente  agevole)  conclusione.  Il  legislatore  e'  infatti
intervenuto  nuovamente  sul  tema,  a   distanza   di   pochi   mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo da ultimo citato:  con
l'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137,
ha modificato l'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale, in
tema di reati per cui e' previsto l'arresto in flagranza. 
    Il nuovo testo prevede: «2. Anche fuori  dei  casi  previsti  dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria  procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei  seguenti
delitti non colposi, consumati  o  tentati:  [..  a-ter)  delitto  di
lesioni personali a personale esercente una professione  sanitaria  o
socio-sanitaria e a chiunque  svolga  attivita'  ausiliarie  ad  essa
funzionali previsto dall'art. 583-quater, secondo comma,  del  codice
penale». 
    Il  legislatore  qui  ha  menzionato  in  maniera   autonoma   la
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, del  codice  penale,
non utilizzando la  formula,  pure  impiegata  altrove  nello  stesso
articolo, che si riferisce alla fattispecie base, «aggravata ai sensi
di» (ad es.: e)  delitto  di  furto  quando  ricorre  la  circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533,  o
taluna delle circostanze aggravanti  previste  dall'art.  625,  primo
comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del  codice
penale, salvo che ricorra, in  questi  ultimi  casi,  la  circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma,  numero  4),  del  codice
penale. [...] f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi  aggravata
di cui  all'art.  648,  primo  comma,  secondo  periodo,  del  codice
penale»). 
    Appare dunque che il legislatore dell'ottobre 2024, a  differenza
di quello dell'aprile 2024, abbia considerato le fattispecie  di  cui
all'art. 583-quater, comma  2,  del  codice  penale  (lesioni  lievi,
gravi, gravissime ai sanitari) come fattispecie autonome e  non  come
aggravanti del delitto di lesioni. 
    Si evidenzia dunque un'antinomia espressa: l'art. 582,  comma  2,
del  codice  penale  considera  le  fattispecie   di   cui   all'art.
583-quater, comma 2, del codice penale come aggravanti, mentre l'art.
380, comma 2, del codice di procedura penale le considera fattispecie
autonome. 
    Infine, il legislatore, con  l'art.  13,  comma  1,  lettera  c),
decreto-legge  n.  48/2025  (gia'  citato),  oltre  a  modificare  la
fattispecie di cui  al  comma  1  nei  termini  oggi  vigenti,  e  ad
intervenire sulla rubrica dell'articolo,  ha  modificato  l'art.  10,
comma 6-quater, decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di  arresto  in  flagranza
differita. Il nuovo testo  dispone:  «6-quater.  Nel  caso  di  reati
commessi con  violenza  alle  persone  o  alle  cose,  compiuti  alla
presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche' nel caso del delitto di cui all'art.  583-quater  del
codice penale, commesso  in  occasione  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico,  quando  non  e'  possibile  procedere
immediatamente all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'
pubblica, si considera  comunque  in  stato  di  flagranza  ai  sensi
dell'art. 382 del medesimo codice  colui  il  quale,  sulla  base  di
documentazione    video    fotografica     dalla     quale     emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che  l'arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla  sua  identificazione
e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto». 
    Di nuovo si assiste dunque alla qualifica espressa di fattispecie
autonoma all'intera fattispecie di cui all'art. 583-quater del codice
penale (incluso quindi il comma 1). 
    2.2.4. Argomenti a favore della natura di circostanza 
    Allo  stato  depongono  pertanto  a  favore   della   natura   di
circostanza   aggravante   della   fattispecie   prevista    all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale i seguenti argomenti. 
    1) La fattispecie di  cui  al  comma  1  attualmente  vigente,  e
risultante dall'entrata in vigore del decreto-legge n.  48/2025,  non
contempla piu' l'elemento specializzante del contesto sportivo in cui
avviene  il  fatto  (valorizzato  dalla  Cassazione  nella   sentenza
3117/2023): gli unici elementi distintivi rispetto  alla  fattispecie
di cui all'art. 582 del codice penale sono ora dati dalle  qualifiche
soggettive dei  soggetti  passivi  (ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza) e dall'occasione di  commissione
del  reato  in  relazione  agli   stessi   (nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle funzioni). 
    2) Il testo dell'art. 582, comma 2,  del  codice  penale  non  e'
stato  modificato  e  tuttora  contempla  il   riferimento   all'art.
583-quater, comma 2, del codice penale  nei  termini  di  circostanza
aggravante. 
    Tuttavia: 
        1)  la  qualifica  soggettiva,  unita  al  riferimento   alle
funzioni, e' in altri casi elemento sufficiente  per  determinare  un
mutamento  di  titolo  del  reato  (es.  appropriazione  indebita   -
peculato); 
        2) si potrebbe sostenere che l'art. 582, comma 2, del  codice
penale sia stato tacitamente abrogato  in  parte  qua  (limitatamente
cioe' alla qualifica della  fattispecie)  dal  successivo  intervento
normativo di cui al decreto-legge n. 137/2024 in tema di  arresto  in
flagranza della medesima fattispecie. 
    2.2.5. Argomenti a favore della natura di reato autonomo 
    A favore invece della qualificazione nei termini  di  fattispecie
autonoma del delitto di cui all'art. 583-quater, comma 1, del  codice
penale si puo' rilevare quanto segue. 
    Per buona parte rimangono validi  gli  argomenti  avanzati  dalla
Cassazione nella sentenza 3117/2023: 
        1) la rubrica dell'articolo e' stata ulteriormente modificata
in modo da rimarcare le peculiarita' della fattispecie; 
        2) la condotta e' tuttora collocata in  un  articolo  diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime  (art.  583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli articoli  583-bis
e ter del codice penale che disciplinano l'autonoma fattispecie delle
«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; 
        3) l'intervento del legislatore e' chiaramente nel  senso  di
un inasprimento del regime sanzionatorio, che si  pone  in  contrasto
con la configurazione di un'aggravante bilanciabile. 
    A questi si aggiungono argomenti molto forti, anche di  carattere
processuale: 
        4) il dato testuale dell'art.  380  del  codice  penale  (con
riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 583-quater  del
codice penale) e  dell'art.  10,  comma  6-quater,  decreto-legge  n.
14/2017  (con  riguardo  a  tutte  le  fattispecie  di  cui  all'art.
583quater del codice penale) depone per la qualificazione in  termini
di autonomia. 
        5) qualora l'art. 583-quater,  comma  1,  del  codice  penale
fosse configurato  come  un'aggravante,  le  lesioni  lievi  previste
dall'articolo in questione, e non ulteriormente aggravate, sarebbero: 
          procedibili a querela; 
          di competenza del giudice di pace. 
    Il reato non e' infatti contemplato dall'art. 582, comma  2,  del
codice penale, che menziona solo  l'art.  583-quater,  comma  2,  del
codice penale, e non si applica alcuna delle altre aggravanti di  cui
all'art. 585  del  codice  penale,  non  risultando  ovviamente  piu'
applicabile l'art. 576, comma 1, n. 5-bis),  del  codice  penale,  da
considerarsi tacitamente abrogato in parte  qua  e  vigente  soltanto
come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 575 del  codice
penale. 
    Tale  risultato  si  porrebbe  palesemente   in   contrasto   con
l'intenzione  del  legislatore,   poiche'   cagionerebbe   un   forte
allentamento della risposta penale:  oltre  a  mutare  il  regime  di
procedibilita' rispetto a  quello  attuale  (piu'  severo  in  quanto
officioso), si avrebbe la singolare situazione  per  cui,  anche  nei
casi di concorso formale con altri reati di competenza del tribunale,
che ne attrarrebbero a quest'ultimo la cognizione, i reati di lesioni
lievi, pur in astratto dotati di cornice edittale elevata (da  due  a
cinque anni di reclusione), sarebbero puniti con le pene del  giudice
di pace, avendo la giurisprudenza ormai chiarito che il rispetto  del
principio di legalita' impone di applicare sempre e comunque le  pene
previste per i singoli  reati,  talche',  per  il  caso  di  concorso
formale tra reato principale di  competenza  del  tribunale  e  reato
satellite di competenza del giudice di pace, si applichera' una  pena
unica, ma la quota di pena irrogata a titolo di aumento per il  reato
satellite dovra' poi essere convertita in una delle sanzioni  di  cui
all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 (v. sul punto Cassazione
pen., Sez. 5,  Sentenza  n.  8349  del  10  gennaio  2025  Ud.  (dep.
28.02.2025) Rv. 287666 - 01: «In caso  di  continuazione  o  concorso
formale tra reato piu' grave di  competenza  del  giudice  ordinario,
punito con pena  detentiva,  e  reato  satellite  di  competenza  del
giudice di  pace,  punito  con  le  sanzioni  eterogenee  della  pena
pecuniaria, della permanenza domiciliare o  del  lavoro  di  pubblica
utilita', l'aumento di  pena  previsto  per  il  reato  satellite  va
effettuato secondo il  criterio  della  pena  unica  progressiva  per
moltiplicazione, rispettando il genere della  pena  previsto  per  il
reato  satellite,  con  la  conseguenza  che  l'aumento  della   pena
detentiva dovra' essere convertito, secondo i criteri di cui all'art.
58, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  in  una  delle  pene
previste dall'art. 52 del predetto decreto legislativo prescelta  per
il reato satellite mediante i criteri commisurativi di  cui  all'art.
133 del codice penale»). 
    E' evidente che tale risultato si pone  totalmente  al  di  fuori
delle previsioni del legislatore. 
    2.2.6. Conclusione 
    Ad avviso del tribunale,  allo  stato  attuale  gli  argomenti  a
favore della natura di fattispecie autonoma sono  dotati  di  maggior
peso (oltre ad essere in numero superiore) rispetto a quelli  per  la
tesi opposta. Deve ritenersi pertanto che quello  previsto  dall'art.
583-quater del codice penale sia  un  delitto  distinto  rispetto  al
delitto di lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale  e
non una mera aggravante  di  quest'ultimo,  cio'  che  ovviamente  ha
evidenti riflessi sulle considerazioni che seguono. 
    2.3. La pena irrogabile. 
    Qualora l'imputato fosse condannato, per il  reato  in  questione
sarebbe assoggettabile ad una pena compresa  nella  cornice  edittale
che va da due a cinque anni. 
    Anche applicando la pena  nel  minimo  edittale  qualora  fossero
valorizzati, ad esempio, i parametri  della  contenuta  gravita'  del
fatto  ex  art.  133,  comma  1,  del  codice  penale,  desunta   dal
pregiudizio limitato per  il  bene  protetto  dell'integrita'  fisica
della persona offesa, e della ridotta capacita' a delinquere del  reo
ex art. 133, comma 2, del codice penale - la base di partenza sarebbe
dunque rappresentata da due anni di reclusione. 
    Puo'  valutarsi  l'applicazione  di  circostanze  attenuanti  tra
quelle previste dall'ordinamento. 
    Allo stato, tuttavia, l'unica possibilita' appare  essere  quella
della  concessione  delle  circostanze  attenuanti   generiche,   non
risultando pertinenti o integrate le altre circostanze comuni di  cui
all'art. 62 del codice penale; anche la concessione delle circostanze
di cui all'art. 62-bis  del  codice  penale,  tuttavia,  si  presenta
impervia; la giurisprudenza di legittimita', infatti, ha chiarito che
«Il  riconoscimento  delle  circostanze  attenuanti   generiche   non
rappresenta un diritto conseguente all'assenza di  elementi  negativi
connotanti la personalita' dell'imputato, ma richiede la presenza  di
elementi di segno positivo, dalla cui mancanza deriva il  diniego  di
concessione delle stesse. Infatti, l'obbligo di analitica motivazione
che  incombe  sul  giudice  in  materia  di  circostanze   attenuanti
generiche qualifica la decisione in  merito  alla  sussistenza  delle
condizioni per concederle e non,  viceversa,  la  decisione  opposta»
(Cassazione pen., sez. III, 9 gennaio  2024,  n.  5994),  e  che  «Il
mancato riconoscimento delle circostanze  attenuanti  generiche  puo'
essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di  elementi
o circostanze di segno positivo, a maggior ragione  dopo  la  riforma
dell'art. 62-bis, disposta con il decreto-legge 23  maggio  2008,  n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio  2008,  n.
125, per  effetto  della  quale,  ai  fini  della  concessione  della
diminuente, non e' piu' sufficiente il solo stato  di  incensuratezza
dell'imputato»  (Cassazione  pen.  ,  Sez.  IV,  Sentenza  n.   32872
dell'08.06.2022, Rv. 283489 - 01). Nel  caso  di  specie,  il  K.  ha
negato espressamente ogni addebito, inclusa la colluttazione  con  le
FF.OO.:  se   il   fatto   risultasse   provato,   le   dichiarazioni
dell'imputato sarebbero espressive di totale mancanza di resipiscenza
per il reato commesso; la condizione di incensuratezza del  K.,  poi,
per espresso disposto normativo non puo' essere ritenuta  sufficiente
ai fini della concessione delle circostanze attenuanti in parola, che
dunque non sarebbero sorrette da alcun elemento positivo. 
    Tuttavia, anche qualora volesse ipotizzarsi l'applicazione  delle
circostanze attenuanti generiche, e nella misura  massima  consentita
(un terzo della pena), il risultato, al netto della riduzione per  la
scelta del rito speciale, sarebbe pari ad un anno e quattro  mesi  di
reclusione: pena comunque di tenore particolarmente elevato. 
    Quanto alle cause di estinzione del reato e di  non  punibilita',
non appare che esse siano applicabili al caso di specie. 
    Se  si  ritiene,   come   pare   necessario   alla   luce   delle
considerazioni effettuate supra, che l'art. 583-quater, comma 1,  del
codice penale sia fattispecie autonoma, non vi e'  alcuna  deroga  al
regime generale di procedibilita' d'ufficio del reato, talche' non e'
applicabile la causa di estinzione per condotte  riparatorie  di  cui
all'art.  162-ter  del  codice  penale  (che  sarebbe  in  ogni  caso
inoperativa, non avendo l'imputato dato  prova  di  alcuna  attivita'
riparatoria nei confronti della persona offesa). 
    Quanto alla causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis  del
codice penale, essa non risulta  parimenti  applicabile  al  caso  di
specie, non  essendo  integrati  i  presupposti  di  operativita'  in
concreto  dell'istituto:  quanto  alle  modalita'   della   condotta,
infatti, essa non si rivela affatto di particolare  lievita',  avendo
l'imputato ingaggiato con gli operanti di P.  G.  una  colluttazione,
nell'ambito  di  un'attivita'  di  resistenza,  ed  avendo   sferrato
all'indirizzo degli stessi diversi pugni,  uno  dei  quali  andava  a
segno, colpendo il sovrintendente G.F.; quanto all'entita' del danno,
a cagione della condotta aggressiva del K., il sovrintentende G.F. ha
riportato una malattia di durata apprezzabile, pari a  sette  giorni,
talche' non appare affatto che il pregiudizio per il  bene  giuridico
dell'integrita'  psico-fisica  della  persona  offesa  sia  minimale;
quanto al comportamento dell'imputato successivamente  al  reato,  il
K., come si e' detto, non ha dato prova di alcuna  resipiscenza,  ne'
ha tentato o si e' dichiarato anche solo disponibile a  risarcire  il
danno alla persona  offesa.  Non  si  ritiene  dunque  che  vi  siano
elementi che depongano a favore della particolare tenuita' del fatto,
che non si ha ragione di sottrarre alla pretesa punitiva  penale.  Si
ritiene pertanto che, ai fini della decisione del giudizio a quo,  la
norma ricavabile dall'art. 583-quater, comma 1,  del  codice  penale,
sia di  applicazione  necessaria,  e  che  sia  parimenti  necessario
valutare se il risultato pratico cui condurrebbe l'applicazione della
norma al caso concreto, alla luce del calcolo della pena  irrogabile,
sia suscettibile di contrasto con il dettato costituzionale. 
    3. Sulla non manifesta infondatezza. 
    3.1. Inquadramento della fattispecie 
    Ritiene questo tribunale che la previsione normativa in questione
sia sospetta di costituzionalita' tanto con riguardo all'art. 3 della
Costituzione,  quanto  con  riguardo  all'art.  27,  comma  3,  della
Costtuzione. 
    3.2. I profili di incostituzionalita'  in  relazione  all'art.  3
della Costituzione 
    Ad avviso del tribunale, emergono profili di  incostituzionalita'
della fattispecie, per violazione del principio di  proporzionalita',
e per disparita' di trattamento rispetto a fattispecie omogenee. 
    3.2.1. Con riguardo al primo profilo, non si ignora il  principio
secondo cui, nella  scelta  della  cornice  edittale  di  pena  delle
fattispecie criminali, il legislatore gode di ampia  discrezionalita'
(cfr. ad es.  Corte  costituzionale  161/2009,  Corte  costituzionale
324/2008,  Corte   costituzionale   22/2007,   Corte   costituzionale
394/2006,  Corte  costituzionale,  117/2021,  Corte   costituzionale,
207/2023); tuttavia,  la  giurisprudenza  costituzionale,  a  partire
dalla  sentenza  343/1993,  ha   progressivamente   riconosciuto   la
possibilita' di un sindacato sulla sproporzione della pena  prevista,
rilevando che «il rispetto del principio  di  eguaglianza,  quale  e'
configurato nell'art. 3 della Costituzione, comporta  che  la  regola
della proporzionalita' in esso implicita  debba  esser  valutata  "in
relazione agli effetti pratici prodotti o  producibili  nei  concreti
rapporti della vita"» (Corte costituzionale, sentenza 343/1993, punto
5 del Considerato in diritto); piu' di recente, e in  maniera  ancora
maggiormente incisiva, la Corte ha  chiarito  che  «Discrezionalita',
tuttavia, non equivale  ad  arbitrio.  Qualsiasi  legge  dalla  quale
discendano compressioni dei diritti fondamentali della  persona  deve
potersi  razionalmente  giustificare  in  relazione  a  una  o   piu'
finalita' legittime perseguite dal legislatore; e i  mezzi  prescelti
dal legislatore non devono  risultare  manifestamente  sproporzionati
rispetto a quelle pur  legittime  finalita'»  (Corte  costituzionale,
sentenza 46/2024, al punto 3.1. del Considerato in diritto). 
    Piu'  nel  dettaglio,  la  Corte  ha  riconosciuto   che   «...la
giurisprudenza costituzionale piu' recente ha gradatamente affrancato
il sindacato di conformita' al principio di  proporzione  della  pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di  individuare  un
preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria
destinata a sostituirsi a quella dichiarata  incostituzionale;  e  ha
spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)
un modello di sindacato  sulla  proporzionalita'  "intrinseca"  della
pena, che  -  ferma  restando  l'ampia  discrezionalita'  di  cui  il
legislatore gode nella  determinazione  delle  cornici  edittali  (ex
multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del  2017,  n.  148
del  2016)  -  valuta  direttamente  se  la  pena   comminata   debba
considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al  fatto  sanzionato,
ricercando poi nel sistema punti di riferimento  gia'  esistenti  per
ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in  luogo
di quello colpito dalla declaratoria  di  incostituzionalita',  nelle
more  di  un  sempre  possibile  intervento   legislativo   volto   a
rideterminare  la  misura  della  pena,  nel  rispetto  dei  principi
costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di
sindacato,  sentenza  n.  112  del  2019,  Considerato  in   diritto,
rispettivamente  punti  8.1.2.  e  8.1.3.)»  (Corte   costituzionale,
sentenza 284/2019, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
    Nel caso di specie, deve  rilevarsi  che,  come  appare  evidente
dalla  pur  sommaria  esposizione  effettuata   in   precedenza,   il
trattamento sanzionatorio previsto dal  legislatore  e'  di  notevole
rigore; volendosi concentrare l'attenzione,  in  questa  sede,  sulla
fattispecie base -  essendo  quella  che  deve  essere  applicata  al
giudizio a quo, nel quale non e' contestata, nemmeno in fatto, alcuna
delle aggravanti speciali di cui all'art. 583 del codice penale -, il
minimo edittale e', infatti, di due anni di reclusione. 
    L'inasprimento del trattamento sanzionatorio  e'  particolarmente
evidente  se  si  tiene  a  mente  che,  prima  dell'intervento   del
legislatore del 2025, la condotta oggi sanzionata ai sensi  dell'art.
583-quater, comma l, del codice penale  era  si'  punita  dal  codice
penale,  e  con  disposizioni  speciali,  ma  con   pena   nettamente
inferiore: ai sensi del combinato disposto degli articoli 582, 585  e
576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, la  lesione  personale  a
ufficiali  e  agenti  di  P.  G.  e  P.S.   nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle funzioni o del  servizio  era  punita  con  la
reclusione da otto mesi a quattro anni e sei mesi. Il minimo edittale
oggi previsto e' dunque pari al  triplo  del  minimo  edittale,  pure
aggravato, previgente. 
    L'irragionevolezza di tale previsione normativa, per sproporzione
della pena prevista, appare particolarmente evidente, agli  occhi  di
chi scrive, laddove si ponga mente al fatto che risulterebbero punite
con la pena di due anni di reclusione anche tutte quelle condotte che
cagionino alla persona offesa  malattie  di  bassissima  entita',  ma
comunque  meritevoli  di  sanzione  penale  e   non   escluse   dalla
punibilita'  per  effetto  dell'applicazione  dell'art.  131-bis  del
codice penale: si  pensi  a  tutti  i  casi  di  piccole  alterazioni
funzionali dell'organismo, conseguenti all'azione violenta  del  reo,
che non si  limitino  a  semplici  reazioni  emorragiche  (ecchimosi,
ematomi), ma comportino una vera e  propria  alterazione  funzionale,
sia pure di breve durata e di limitata estensione  (es.  distorsioni,
contusioni, piccoli tagli, escoriazioni, edemi); come  del  resto  e'
avvenuto nel caso di specie, ove la persona offesa ha  riportato  una
lesione contusiva con prognosi di sette giorni. 
    Come si e' gia' osservato in sede di valutazione della rilevanza,
poi, anche nel caso di specie e  nell'ipotesi  (improbabile)  in  cui
siano riconosciute le circostanze attenuanti di cui  all'art.  62-bis
del codice penale, la pena  risultante  dalla  rispettiva  riduzione,
operata nella massima estensione consentita di un  terzo,  rimarrebbe
considerevole,  in  quanto  pari  ad  anni  uno  e  mesi  quattro  di
reclusione. 
    In  generale,  tuttavia,  deve  ribadirsi  che  l'impiego   delle
circostanze attenuanti e' legato a fattori contingenti e connessi  al
singolo fatto all'esame del giudice, e non puo' essere  piegato  allo
scopo di «correggere» una cornice edittale che risulta sproporzionata
in se', come del resto ha rilevato la  stessa  Corte  costituzionale:
«Al  riguardo,  non  puo'  non  rilevarsi   che   l'applicazione   di
circostanze attenuanti e' soltanto  eventuale,  e  non  e'  in  grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di  una  pena  manifestamente  eccessiva  nel  minimo  (analogamente,
sentenza n. 236 del 2016). Cio' vale anche rispetto alle  circostanze
attenuanti  generiche,  la  cui  funzione  "naturale"  e'  quella  di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettivi) di un minor  disvalore  del  fatto  concreto
all'esame del giudice rispetto  alla  gravita'  ordinaria  dei  fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non  gia'  quella  di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto  il  cui  disvalore  sia  conforme  a
quello che  ordinariamente  caratterizza  la  fattispecie  criminosa»
(Corte costituzionale, sentenza n. 63/2022, punto 4.6 del Considerato
in diritto, richiamata anche da  Corte  costituzionale,  sentenza  n.
46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto). 
    Allo  stesso  modo,  non  puo'  ipotizzarsi  che,  al   fine   di
neutralizzare gli effetti di una pena  eccessivamente  gravosa  nella
sua cornice edittale, il giudice debba/possa fare  ricorso  ad  altri
istituti, quali l'assoluzione per particolare tenuita' del  fatto  ex
art. 131-bis del codice penale e l'estinzione del reato per  condotte
riparatorie ex art. 162-ter del codice penale;  la  stessa  Corte  ha
rilevato che «Entrambi gli  istituti  sono  infatti  condizionati  al
ricorrere  di  stringenti  requisiti  normativi,  che  non  e'  detto
sussistano nel caso concreto; non  riuscendo  cosi'  a  impedire  che
fatti  di  appropriazione  indebita  di  tenue  disvalore  -  ma  per
qualsiasi ragione non coperti dall'art. 131-bis del codice  penale  -
siano  assoggettati  alla  gravosa   pena   minima   prevista   dalla
disposizione censurata, in  violazione  dei  principi  costituzionali
all'esame» (Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024, punto 3.4. del
Considerato in diritto). 
    Non puo' poi darsi rilievo alle riduzioni di  pena  derivanti  da
riti alternativi a cui abbia prestato il  consenso  l'imputato  (come
nel caso di specie,  nel  quale  si  procede  con  rito  abbreviato),
trattandosi di riduzioni eventuali e conseguenti a quella che e'  una
libera scelta dell'imputato, sul quale non puo' tuttavia essere fatto
gravare un vero e proprio onere in tal senso finalizzato a  rimediare
ad  una  scelta  del  legislatore  non  rispettosa  del   canone   di
proporzionalita' (Corte costituzionale, sentenza  n.  46/2024,  punto
3.4. del Considerato in diritto). 
    Non osta infine ai rilievi sulla sproporzione del minimo edittale
di due anni di reclusione la circostanza che l'applicazione  di  tale
pena non precluda la concessione di  benefici  quali  la  sospensione
condizionale della pena ovvero la sostituzione della  pena  detentiva
con una delle pene sostitutive di  cui  all'art.  20-bis  del  codice
penale; la Corte ha infatti  rilevato  che  «la  circostanza  che  il
minimo edittale stabilito dal legislatore sia ancora compatibile  con
la  sospensione  condizionale  della   pena   -nonche',   oggi,   con
l'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi  -  non
esclude di per se' che essa possa essere  considerata  manifestamente
sproporzionata alla gravita' del reato, quanto meno  con  riferimento
ai fatti rientranti nella fattispecie astratta, ma contrassegnati  in
concreto da  minor  disvalore»  (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto). 
    Segue a quanto fin qui osservato che, anche nei  casi  di  minima
offensivita'  per  i  beni   giuridici   protetti,   il   trattamento
sanzionatorio per la fattispecie oggetto dell'odierna  q.l.c.  rimane
particolarmente elevato e, ad avviso di  chi  scrive,  sproporzionato
rispetto all'entita' del danno criminale e, dunque, irragionevole. 
    3.2.2. Con riguardo al secondo profilo evidenziato, vale  a  dire
il  principio  di  parita'  di  trattamento  rispetto  a  fattispecie
analoghe, il carattere irragionevole della pena per la fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale e'  di  immediata
evidenza, qualora si ponga mente al fatto  che  esso  rappresenta  il
quadruplo del minimo edittale della  fattispecie  «semplice»  di  cui
all'art. 582 del codice penale, pari a sei mesi di  reclusione.  Cio'
significa che, a parita' di gravita'  del  fatto  e  di  capacita'  a
delinquere, vale a dire dei criteri di cui all'art.  133  del  codice
penale per la determinazione  della  pena,  la  qualifica  soggettiva
della persona offesa e' da sola in grado di  determinare  un  aumento
della pena di quattro volte, rispetto alla fattispecie applicabile in
via generale. 
    Il  minimo  edittale  di  due  anni  di   reclusione   e'   anche
considerevolmente  piu'  elevato  rispetto  alle  lesioni   personali
cagionate  a  pubblici  ufficiali  diversi  da   quelli   contemplati
dall'art. 583-quater, comma 1, del codice penale  (e,  lo  si  rileva
incidentalmente, a quelli contemplati anche  dai  commi  2  e  3  del
medesimo articolo,  che  -  pur  non  potendo  essere  oggetto  della
presente q.l.c. per ragioni di rilevanza - soffrono ad avviso di  chi
scrive delle medesime criticita'). In questi casi (che comprendono ad
esempio le lesioni cagionate ad  un  magistrato  in  udienza,  ad  un
ufficiale giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto),  la  normativa
applicabile rimane il combinato disposto  dell'art.  582  del  codice
penale e dell'aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n.  10),
del codice penale, che comporta un aumento fino ad un terzo. Per tale
ragione, la pena minima edittale per una lesione a pubblico ufficiale
che non sia ufficiale  o  agente  di  P.S.  o  P.G.,  e  considerando
un'applicazione dell'aggravante comune nella sua massima  estensione,
risulta essere di otto mesi di reclusione. Il minimo  edittale  della
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1,  del  codice  penale
appare dunque essere  il  triplo  rispetto  a  quello  relativo  alla
lesione cagionata ad altri pubblici ufficiali: ancora una  volta,  la
qualifica soggettiva appare sorreggere da sola un incremento di  pena
considerevole. Appare a chi scrive che la disparita'  di  trattamento
rispetto a fattispecie similari si ponga al di fuori  dei  limiti  di
ragionevolezza consentiti dall'applicazione corretta del principio di
uguaglianza nei termini di «trattamento uguale di situazioni uguali e
trattamento differenziato di situazioni diverse». 
    3.3. I profili di incostituzionalita' in relazione  all'art.  27,
comma 3, della Costituzione. 
    Il tribunale remittente dubita della legittimita'  costituzionale
della norma oggetto del giudizio anche  in  relazione  al  verosimile
contrasto con l'art.  27,  comma  3,  della  Costituzione,  sotto  il
profilo della finalita' rieducativa della pena. 
    La  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  piu'  volte  che  la
sproporzione della pena e' suscettibile di compromettere la finalita'
rieducativa della stessa, costituzionalmente imposta, affermando  che
«...   allorche'   le   pene   comminate   appaiano    manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli articoli 3 e 27  della  Costituzione,
giacche' una pena  non  proporzionata  alla  gravita'  del  fatto  si
risolve in un ostacolo alla  sua  funzione  rieducativa  (ex  multis,
sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del  2012  e  n.  341  del  1994).  I
principi di cui agli articoli 3 e 27 della  Costituzione  esigono  di
contenere la privazione della liberta' e la sofferenza inflitta  alla
persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo  scopo  di
favorirne il cammino  di  recupero,  riparazione,  riconciliazione  e
reinserimento sociale» (sentenza n.  179  del  2017),  in  vista  del
«progressivo reinserimento armonico della persona nella societa', che
costituisce l'essenza della finalita'  rieducativa»  della  pena  (da
ultimo,  sentenza  n.  149  del  2018).  Al  raggiungimento  di  tale
impegnativo  obiettivo  posto  dai  principi  costituzionali  e'   di
ostacolo l'espiazione di una pena  oggettivamente  non  proporzionata
alla gravita'  del  fatto,  quindi,  soggettivamente  percepita  come
ingiusta  e  inutilmente  vessatoria  e,  dunque,  destinata  a   non
realizzare lo scopo  rieducativo  verso  cui  obbligatoriamente  deve
tendere» (Corte costituzionale,  sentenza  40/2019,  punto  5.2.  del
Considerato in diritto). 
    Non  sembra  esservi  dubbio,  in  tale   prospettiva,   che   la
previsione, da parte del legislatore, di una pena che, pur  applicata
nel  minimo  edittale  di  due  anni  di  reclusione,   si   presenti
manifestamente sproporzionata all'oggettiva gravita' del  fatto,  non
possa che  essere  percepita  come  vessatoria  dal  reo,  con  ovvio
riflesso sulla capacita' della pena stessa di porsi alla base  di  un
trattamento rieducativo al quale il condannato presti volontariamente
adesione. 
    3.4. Il verso della pronuncia richiesta 
    Ritenuto dunque che la previsione di un minimo  di  pena  di  due
anni di reclusione per la fattispecie censurata sia incostituzionale,
occorre indicare  il  verso  della  pronuncia  che  questo  tribunale
richiede alla Corte adita. 
    Non ritiene lo scrivente  che  la  soluzione  piu'  adeguata  sia
quella dell'introduzione di una circostanza attenuante  speciale  per
la particolare tenuita' dell'offesa, come operato dalla Corte con  le
sentenze nn. 83/2025 per il delitto di cui all'art. 583-quinquies del
codice penale, 86/2024 per il delitto di cui all'art. 628 del  codice
penale, 120/2023 per il  delitto  di  cui  all'art.  629  del  codice
penale, 68/2012 per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale:
in tutti questi casi,  infatti,  la  disposizione  incriminatrice  e'
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella  parte  in  cui
non prevede che la pena possa essere diminuita (fino a un  terzo:  si
tratta di attenuante a effetto comune)  quando  «per  la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'». 
    Il precedente piu'  recente,  e  anche  piu'  pertinente  ratione
materiae, e' appunto quello del reato di cui  all'art.  583-quinquies
del codice penale, in cui  la  Corte  ha  espressamente  ricusato  di
dichiarare incostituzionale il minimo edittale,  come  richiesto  dal
giudice a quo, ed  ha  invece  optato  per  la  pronuncia  nel  verso
indicato. Deve tuttavia ritenersi, ad avviso di chi  scrive,  che  vi
siano significative differenze rispetto alla questione che  coinvolge
la fattispecie oggetto della presente questione. 
    La Corte, infatti, nella pronuncia n. 83/2025 ha ritenuto di  non
ravvisare  la  sproporzione  e   l'irragionevolezza   della   cornice
edittale,  nel  suo  minimo,  cosi'  motivando:  «Sul   piano   della
comparazione esterna, la particolare severita' della  pena  detentiva
di cui al primo comma dell'art. 583-quinquies codice  penale  non  si
espone a un rilievo di  manifesta  irragionevolezza  o  sproporzione.
Questo vale sia nel raffronto con le lesioni  tuttora  oggetto  della
circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dell'art. 583 del codice penale, sia  in  rapporto  alla  mutilazione
degli organi genitali femminili punita dall'art. 583-bis  del  codice
penale,   fattispecie   tutte   che,   pur   incidendo   pesantemente
sull'integrita' e finanche  sulla  dignita'  della  persona,  non  ne
investono tuttavia quel connotato peculiare  -  il  volto  -  che  il
legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per  il
rilievo che esso assume nella percezione  della  identita'  da  parte
della persona» (punto 4.3. del Considerato in diritto). Il  raffronto
della cornice edittale e' stato effettuato dalla  Corte  non  con  la
fattispecie «semplice» (art. 582 del codice penale), ma tanto con  la
fattispecie aggravata ai  sensi  dell'art.  583  del  codice  penale,
quanto con quella di mutilazione degli organi genitali  femminili  di
cui all'art. 583-bis del codice penale, ed il percorso logico  appare
corretto, poiche' il delitto di cui all'art. 583-quinquies del codice
penale punisce una condotta di  particolare  gravita'  poiche',  come
rilevato dalla Corte,  essa  attinge  il  volto,  il  quale,  per  la
particolare attinenza all'identita' e all'immagine della persona,  e'
stato  ritenuto  meritevole  di  una  protezione  rafforzata.   Nella
fattispecie di cui all'art. 583-quinques del codice penale, tutte  le
offese, anche quelle «minime»,  in  ragione  della  parte  del  corpo
colpita e del suo valore per la persona offesa, sono comunque  dotate
di una carica di lesivita' di  base  che  giustifica  un  trattamento
sanzionatorio di  particolare  rigore.  La  scelta  del  legislatore,
pertanto, appare in se'  ragionevole,  l'incostituzionalita'  dovendo
essere ravvisata non nell'aver previsto un minimo  edittale  elevato,
ma nel non aver consentito al giudice di tener conto  di  particolari
circostanze di fatto che, nel caso concreto,  riducano  il  disvalore
della condotta al punto da giustificare una riduzione della pena. 
    Nel caso odierno, invece, la tipologia  delle  condotte  e  delle
offese in nulla si differenzia, di per se', da  quella  di  cui  alla
fattispecie «semplice» di cui all'art.  582  del  codice  penale,  il
disvalore concentrandosi,  come  si  e'  detto,  integralmente  sulla
qualifica soggettiva della persona offesa. Tanto  la  fattispecie  di
lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale quanto quella
di lesione personale a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o
di pubblica sicurezza di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale sono suscettibili di coprire i medesimi pregiudizi alla salute
ed integrita' psico-fisica delle persone offese, ivi incluse, come si
e' detto, le malattie nel  corpo  di  entita'  ridottissima  (piccoli
graffi, escoriazioni, distorsioni, contusioni, etc., con prognosi  di
pochi giorni): semplicemente, nel  primo  caso  il  parametro  e'  un
minimo edittale di mesi sei di  reclusione,  nel  secondo  un  minimo
edittale di anni due di reclusione. 
    Si  apprezza  dunque,  nell'opinione  di  questo  tribunale,  una
sproporzione tra i trattamenti sanzionatori  di  condotte  ed  offese
identiche, nei termini sopra indicati (il minimo per  la  fattispecie
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale e'  il  quadruplo
di quello della fattispecie «semplice» di cui all'art. 582 del codice
penale, ed il triplo di quello della fattispecie aggravata per essere
la  lesione  operata  ai  danni  di  pubblici  ufficiali  diversi  da
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica  sicurezza):
sproporzione a cui non potrebbe agevolmente  porre  rimedio  la  sola
introduzione di una  circostanza  attenuante  speciale,  e  cio'  sia
perche'  tale  soluzione  non  rimedierebbe  ad  una   ingiustificata
disparita' di trattamento di situazioni di fatto uguali (la  medesima
offesa -  es.  un  piccolo  graffio  con  un  giorno  di  prognosi  -
continuerebbe ad essere  punita  con  pene  eccessivamente  distanti,
fatto salvo solo il potere del giudice di ridurre tale  distanza  nel
secondo caso), sia perche' comunque la riduzione fino a un terzo  non
ricondurrebbe la sanzione entro  i  parametri  della  ragionevolezza,
posto che il minimo di due anni di reclusione potrebbe essere ridotto
di un terzo fino ad un  anno  e  quattro  mesi  di  reclusione:  pena
comunque considerevolmente piu'  elevata  di  quella  prevista  dalla
fattispecie  «semplice»   e   del   tutto   sproporzionata   rispetto
all'entita'  di  lesioni  realmente  minimali   come   quelle   sopra
esemplificativamente indicate. 
    Cio' premesso,  nemmeno  pare  a  chi  scrive  che  la  soluzione
costituzionalmente corretta sia un  intervento  ablativo  del  minimo
edittale tout court, con dichiarazione di  incostituzionalita'  della
disposizione «nella parte in cui prevede la pena della reclusione  da
due a cinque anni anziche' fino a cinque anni», cio'  che,  in  forza
del disposto dell'art.  23  del  codice  penale  in  tema  di  minimo
edittale «generale» per la pena della  reclusione,  comporterebbe  di
fatto una cornice edittale di risulta da  quindici  giorni  a  cinque
anni di reclusione. La soluzione in questione e' quella che la  Corte
ha adottato, ad esempio, in relazione all'art. 646 del codice  penale
nella gia' menzionata sentenza 46/2024. 
    Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso di chi  scrive  non  puo'
non tenersi conto della  gia'  menzionata  esistenza  di  un  tertium
comparationis particolarmente significativo, vale a dire  l'art.  582
del codice  penale,  di  cui  l'art.  583-quater  del  codice  penale
rappresenta una fattispecie specializzata. 
    L'abbattimento del minimo edittale, con riespansione  del  minimo
generale di quindici giorni di cui  all'art.  23  del  codice  penale
comporterebbe   il   risultato    paradossale,    e    verosimilmente
irragionevole per motivi  di  segno  opposto  a  quelli  che  fondano
l'odierna q.l.c., per cui l'aggressione  al  bene  giuridico  che  il
legislatore mostra di ritenere piu' grave risulterebbe punita con una
pena minima inferiore a quella prevista dalla fattispecie meno  grave
di cui all'art. 582 del codice penale. 
    Anche la soluzione di parametrare il minimo  edittale  in  misura
esattamente uguale a quella della fattispecie di cui all'art. 582 del
codice penale, pari a sei mesi di reclusione, non sarebbe  scevra  da
profili di criticita', posto che  frustrerebbe  totalmente  l'intento
del legislatore (in se' non in contrasto col dettato  costituzionale)
di punire piu' severamente la  lesione  dell'integrita'  psico-fisica
della persona, quando la vittima sia un ufficiale o agente di P. G. o
di P.S., e finirebbe  per  parificare  indebitamente  il  trattamento
sanzionatorio di  due  fattispecie  che  presentano  un  elemento  di
differenziazione (la qualifica soggettiva della persona offesa),  che
l'ordinamento considera rilevante in svariate disposizioni di  legge,
benche',  come  si  e'  detto,  non  appaia  da  solo  in  grado   di
giustificare l'aumento spropositato  operato  dal  legislatore  nella
fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c. 
    Pare tuttavia di potersi individuare, nel tessuto normativo,  una
disposizione che funga da parametro  di  confronto,  e  che  consenta
cosi' di elaborare una soluzione «a rime adeguate»: si  tratta  della
circostanza aggravante prevista dal combinato disposto degli articoli
585 e 576,  comma  1,  n.  5-bis),  del  codice  penale,  vigente  in
relazione al delitto di  lesione  personale  prima  dell'introduzione
della fattispecie di cui all'art. 583-quater,  comma  1,  del  codice
penale nella sua versione  attuale  ad  opera  del  decreto-legge  n.
48/2025. L'ambito applicativo di tale circostanza era il medesimo  di
cui all'odierno art.  583-quater,  comma  1,  del  codice  penale,  e
determinava un aumento di pena da un terzo alla meta' nei casi in cui
il reato fosse commesso «contro un  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale  o  agente  di  pubblica  sicurezza,
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio». 
    Posto che l'intento del  legislatore,  con  il  decreto-legge  n.
48/2025,  era  quello  di  introdurre  una  fattispecie  punita  piu'
severamente rispetto a quella in vigore fino ad allora, e' giocoforza
ritenere che il minimo edittale dell'art. 583-quater,  comma  1,  del
codice penale non possa essere inferiore a quello che era  il  minimo
edittale della fattispecie di cui all'art.  582  del  codice  penale,
nella sua versione aggravata ai sensi  delle  disposizioni  suddette.
Atteso che la pena base prevista dall'art. 582 del codice penale  nel
minimo era di mesi sei  di  reclusione  e  l'aumento  minimo  per  la
circostanza aggravante speciale era pari a un terzo, se ne ricava una
pena minima edittale di otto mesi di reclusione: tale e' la soglia al
di sotto della quale la cornice edittale del reato  di  cui  all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale non puo' scendere, se  non  al
prezzo di vanificare totalmente l'intento di aggravamento  perseguito
dal legislatore del 2025. 
    Si ritiene pertanto che il verso della pronuncia  richiesta  alla
Corte debba essere nel senso di una dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 583, comma 1 del codice penale «nella  parte
in cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la  pena
da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni». 
    4.  Sull'impossibilita'  di  adottare  un'interpretazione   della
disposizione conforme a Costituzione. 
    Non  si  rivela  possibile,  per   questo   tribunale,   adottare
un'interpretazione  della  norma  censurata  che   sia   conforme   a
Costituzione. 
    Non pare al riguardo percorribile la strada  dell'interpretazione
adeguatrice, che vada in particolare nella direzione  di  considerare
la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
nei termini di aggravante, e non di fattispecie autonoma: sono  stati
messi in evidenza, infatti, gli elementi testuali e  sistematici  che
impediscono un'opzione ermeneutica di tal fatta. 
    Si ritiene dunque che, qualora si riveli fondato il  sospetto  di
incostituzionalita' della norma  oggetto  del  presente  rinvio,  sia
necessario l'intervento di una dichiarazione  di  incostituzionalita'
da parte della Corte costituzionale, nella direzione gia'  illustrata
in precedenza.  

(1) V. relazione illustrativa al decreto legislativo n. 31/2024,  pp.
    4-5:  «L'intervento  si  rende  necessario  per   coordinare   le
    modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150  del  2022
    al regime di procedibilita' del  delitto  di  lesioni  e  alla  -
    sopravvenuta - modifica dell'art. 583-quater, secondo comma,  del
    codice penale, introdotta dall'art. 16 del decreto-legge 30 marzo
    2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie  e
    delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
    nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», al  fine  di
    stabilire con chiarezza la regola della procedibilita'  d'ufficio
    del delitto di lesioni, quando questo sia commesso  in  danno  di
    personale esercente professione sanitaria, sia che si  tratti  di
    lesioni  lievi  sia  di  lesioni  gravi  o  gravissime.  Infatti,
    precedentemente alla riformulazione, l'art. 583-quater del codice
    penale contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime,
    e dunque la  procedibilita'  d'ufficio  conseguiva  al  richiamo,
    effettuato all'art.  582,  secondo  comma,  c.p.,  all'aggravante
    disciplinata dall'art. 583 del codice  penale  (lesioni  gravi  o
    gravissime), quale ipotesi procedibile ex officio, in deroga alla
    regola generale della procedibilita' a  querela  del  delitto  di
    lesioni introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 per  i
    delitti dai quali derivi una malattia non superiore  ai  quaranta
    giorni. Quanto alle lesioni lievi, la  procedibilita'  d'ufficio,
    in caso  di  fatto  commesso  in  danno  di  personale  esercente
    professione sanitaria, derivava dal richiamo, operato dal  citato
    art. 582, secondo comma, c.p., all'aggravante di cui all'art. 61,
    numero   11-octies,   codice   penale   Tuttavia,   l'intervenuta
    riformulazione dell'art. 583-quater, secondo comma, codice penale
    - che  contempla,  ora,  anche  le  lesioni  lievi  in  danno  di
    personale esercente professione sanitaria -  rende  inapplicabile
    l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale  aggravante
    pacificamente assorbita in quella  di  cui  al  riformulato  art.
    583-quater, secondo  comma,  c.p.  In  tale  ottica,  dunque,  si
    interviene da un lato sopprimendo - nell'art. 582, secondo comma,
    codice penale - il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61,
    numero 11 -octies (che ovviamente continuera' ad operare rispetto
    ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza
    e  minaccia,  in  danno  di   personale   esercente   professione
    sanitaria),  e,  dall'altro,  inserendo  un   espresso   richiamo
    all'art. 583-quater, secondo comma,  primo  periodo  (concernente
    l'ipotesi di lesioni ne' gravi  ne'  gravissime);  tale  richiamo
    vale,  peraltro,  a  chiarire  definitivamente   la   natura   di
    circostanza - e non, dunque. di autonomo reato - dell'ipotesi  di
    cui all'art. 583-quater c.p.» 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953, solleva questione  di  legittimita'
costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3,  della
Costituzione, dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, nella
parte in cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la
pena da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi  a  cinque
anni; 
    Dichiara  sospesi  il  processo  a  quo  ed  il   decorso   della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale  dinnanzi
alla Corte costituzionale; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta  in  udienza  e
deve considerarsi dunque notificata ai  soggetti  presenti  ai  sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della  Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati. 
        Modena, 19 febbraio 2026 
 
                         Il Giudice: Perrone