Reg. ord. n. 66 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ordinanza del Tribunale di Modena del 19/02/2026
Tra: A. K.
Oggetto:
Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 583
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026
Ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale di Modena nel
procedimento penale a carico di A. K..
Reati e pene - Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni - Reclusione da due a cinque anni
anziche' da otto mesi a cinque anni.
- Codice penale, art. 583-quater, primo comma.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione penale
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, nella persona
del giudice dott. Roberto Perrone, provvedendo nel corso dell'udienza
del 19 febbraio 2026 sulla questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, ha pronunciato la
seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di
questione di legittimita' costituzionale (articoli 1, legge
costituzionale n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953).
Nel processo penale a carico di K. A., nato a (omissis) il
(omissis), elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia
avv. Barbieri accettante - libero, non comparso.
Difeso d'ufficio dall'avv. Riccardo Barbieri del Foro di Modena
Imputato
1) del reato di cui all'art. 337, commi 1 e 2 del codice penale
perche', sferrando alcuni pugni all'indirizzo degli operanti della
Squadra Volante della Questura di (omissis), riuscendo a colpire alla
spalla il sovr. G.F., e ingaggiando coi predetti una colluttazione,
usava violenza per opporsi ai predetti pubblici ufficiali, ufficiali
di polizia giudiziaria, mentre compivano atti di ufficio, essendo
stato trovato in possesso di un ciclomotore oggetto di furto e
dovendo procedere ai relativi controlli e alla sua identificazione.
Con l'aggravante di essere la violenza posta in essere per
opporsi a ufficiali-agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza mentre compiono un atto di ufficio.
A (omissis) il...
2) del reato di cui agli articoli 582, 583-quater, comma 1, 585
in rel. all'art. 576, comma 1 n. 1) del codice penale perche', al
fine di eseguire il reato sub 1), con le condotte ivi descritte, in
particolare attingendo con un pugno alla spalla destra il sovr. G.F,
ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Squadra
Volante della Questura di (omissis), nell'atto e a causa
dell'adempimento delle funzioni, cagionava al predetto lesioni
personali consistite in «trauma contusivo alla spalla destra» con
prognosi di giorni 7.
Con le aggravanti di avere commesso il reato per eseguirne un
altro (art. 61 n. 2) e di avere cagionato lesioni personali a un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.
A (omissis) il... nonche' denunciato a piede libero anche per
il/i seguente/i reato/i, da contestare da parte del pubblico
ministero di udienza previo consenso dell'imputato.
3) art. 648 del codice penale perche', al fine di procurarsi un
profitto, acquistava e comunque riceveva il ciclomotore Piaggio
modello Liberty tg... proveniente dal delitto di furto commesso a
(omissis) in data... ai danni di FS.
In luogo imprecisato in epoca anteriore e prossima al...
Con l'intervento:
del P.M., nella persona della dott.ssa Maria Gabriella
Giambarba V.P.O.
Rilevato che:
il K. e' stato tratto in arresto alle ore... del... in
relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del
codice penale e lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio
di ordine pubblico ex art. 583-quater, comma 1, del codice penale;
dell'arresto era data notizia al pubblico ministero di turno,
che disponeva la presentazione dell'arrestato a giudizio
direttissimo, contestando anche il reato di ricettazione di cui al
capo 3);
all'udienza di convalida il K. si sottoponeva ad
interrogatorio, negando ogni addebito, affermando che non era
avvenuta alcuna colluttazione e sostenendo di avere grande rispetto
per le FF.OO., avendo parenti poliziotti;
il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e
l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Modena
e provincia; la difesa dell'imputato sulla convalida si rimetteva a
giustizia; chiedeva di non applicarsi misura e, in subordine, di
applicarsi obbligo di presentazione alla P.G.; prestava il consenso
alla celebrazione del rito direttissimo per tutti i reati in
contestazione; il tribunale, all'esito dell'udienza, convalidava
l'arresto per i reati di cui ai capi 1) e 2) e disponeva la misura
cautelare dell'obbligo di presentazione dell'imputato presso la
questura di (omissis) con cadenza quotidiana; disponeva dunque
procedersi a giudizio direttissimo per tutti i reati in
contestazione, essendovi stato il consenso dell'imputato in tal
senso; il difensore chiedeva termine a difesa e il Tribunale rinviava
ad udienza successiva;
all'udienza del 4 dicembre 2025, il tribunale, dato atto di
un contrasto interpretativo interno alla sezione sulla fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, rinviava ad
udienza successiva in attesa dell'adozione di un orientamento
condiviso;
con decreto del 22 gennaio 2026, adottato fuori udienza e
notificato alle parti, il giudice, dato atto dell'orientamento da lui
condiviso che qualifica il reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
del codice penale nei termini di fattispecie autonoma, rappresentava
alle parti il dubbio di costituzionalita' sulla fattispecie stessa ed
invitava le parti ad interloquire al riguardo per l'udienza
successiva;
all'udienza del 19 febbraio 2026, il tribunale, all'esito
della Camera di consiglio, pronunciava la presente ordinanza, di cui
era data lettura alle parti presenti in udienza.
Osserva
1. Oggetto e parametro della questione.
La presente, questione di legittimita' costituzionale sollevata
in via incidentale ha ad oggetto la norma ricavabile dall'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, della cui costituzionalita'
si dubita in relazione ai seguenti parametri:
art. 3 della Costituzione, tanto per violazione del principio
di proporzionalita' del minimo edittale di anni due di reclusione,
quanto per trattamento diversificato di situazioni omogenee, anche
tenuto conto del tertium comparationis di cui all'art. 582 del codice
penale, nella versione base ed in quella aggravata ai sensi dell'art.
61, comma 1, n. 10), del codice penale;
art. 27, comma 3, della Costituzione, per violazione del
principio rieducativo della pena.
2. Sulla rilevanza della questione.
2.1. Il fatto.
L'imputato e' stato tratto in arresto perche' alle ore... circa
del..., durante il normale pattugliamento delle vie cittadine, gli
operanti F.G. e A.P., rispettivamente sovrintendente ed agente della
Polizia di Stato, transitando in via (omissis) nei pressi del parco
(omissis), notavano un soggetto, poi identificato con l'odierno
imputato, che spingeva a motore spento un ciclomotore tipo scooter
marca Piaggio, modello Liberty di colore blu targato..., in direzione
dell'area verde del parco. Insospettiti dal comportamento ed essendo
a conoscenza che nei giorni precedenti era stato asportato un
ciclomotore della stessa tipologia, decidevano di procedere al
controllo del caso.
Una volta avvicinato l'uomo e il mezzo in suo possesso, fin da
subito l'imputato iniziava ad assumere un atteggiamento aggressivo e
poco rispettoso, proferendo testuali parole: «Dovete rompere i
coglioni sempre a me, io non faccio nulla, vengo al parco per
fumare». Alla richiesta di fornire le proprie generalita', documenti
personali e quelli del veicolo in suo possesso, continuava a
tergiversare tentando di esasperare il controllo e facendo finta di
non trovare i documenti richiesti. Nel contempo, tramite il numero di
targa del veicolo, gli operanti effettuavano un primo controllo
presso la banca dati del Ministero dell'interno, accertando che il
mezzo risultava oggetto di furto, come denuncia/querela presentata ai
loro uffici dalla vittima, in data 24 giugno 2025.
A seguito di quanto accertato, gli operanti tentavano un nuovo
approccio con l'uomo al fine di procedere alla sua compiuta
identificazione, ma lo stesso continuava a mostrarsi contrariato nei
loro confronti. Vista la situazione incresciosa che si era venuta a
creare, gli operanti cercavano di gestire l'irruenza del soggetto, ma
tali tentativi risultavano vani. Inoltre, avendo avuta la chiara
percezione del comportamento aggressivo dell'uomo, gli operanti
decidevano di chiedere ausilio ad una pattuglia dell'Esercito
presente all'interno del parco, in servizio di vigilanza cittadina
denominato Strade Sicure, composta dal graduato aiutante D.G.,
dall'artigliere D.A. e dall'artigliere M.A.
A questo punto, al fine di procedere alla sua compiuta
identificazione, atto obbligatorio del loro ufficio, gli operanti
tentavano di fermare l'imputato, ma in risposta egli iniziava a
sbracciare in maniera furiosa tentando piu' volte di colpire al volto
gli agenti, che solo fortuitamente riuscivano ad evitare i colpi piu'
pericolosi, ma un pugno sferrato con forza colpiva la spalla destra
del sovrintendente F., mentre l'imputato tentava di guadagnare la
fuga.
A seguito della violenza messa in atto, l'uomo riusciva a
guadagnarsi vantaggio e tempo utile nei confronti degli operanti; a
questo punto, al fine di evitare ulteriore contatto fisico che poteva
mettere a rischio la loro incolumita' e quella dei militari
intervenuti, al solo fine di autodifesa, il sovrintendente F. si
vedeva costretto ad attingere l'imputato mediante lo spray urticante
(Oleoresin Capsicum) in dotazione, con due brevi nebulizzazioni da
circa un secondo l'una. Subito dopo, l'uomo terminava la sua condotta
violenta.
Grazie all'ausilio dei militari, gli operanti riuscivano a
bloccare definitivamente l'uomo ponendolo in sicurezza e rendendolo
inoffensivo, e cosi' procedendo nell'immediatezza alla sua
perquisizione personale.
In merito all'utilizzo dello spray, come da protocollo, gli
operanti facevano intervenire ambulanza del 118 per la
decontaminazione del caso; il personale medico provvedeva a dare
assistenza all'arrestato e anche all'artigliere D., anche
quest'ultimo parzialmente attinto durante l'utilizzo dello spray a
causa degli agenti atmosferici avversi che trasportavano con il vento
la nebulizzazione nella sua direzione.
L'attivita' di P. G. giudiziaria restituiva esito positivo, in
quanto, all'interno dello zaino che l'imputato indossava in spalla,
gli operanti rinvenivano la carta di circolazione del veicolo oggetto
di furto, intestato alla titolare del mezzo.
Il veicolo e i documenti del mezzo rinvenuti a seguito di
perquisizione venivano riconsegnati all'avente diritto con verbali
redatti a parte, una volta giunta sul posto; la proprietaria del
mezzo era identificata per F.S., la quale, a seguito di restituzione
del veicolo oggetto di furto, consegnava verbale di denuncia/querela.
Giunti operanti e imputato presso gli uffici della questura,
l'uomo, in possesso dei suoi documenti personali, veniva
compiutamente identificato per K.A.; veniva altresi' sottoposto ai
rilievi fotodattiloscopici per il successivo riscontro AFIS presso il
casellario centrale di identita'.
Da accertamenti esperiti alla banca dati del Ministero
dell'interno, emergeva che il cittadino ivoriano risultava regolare
sul territorio nazionale in quanto in possesso di permesso di
soggiorno n. (omissis), rilasciato per motivi di asilo; inoltre a
carico dell'uomo, emergevano i seguenti precedenti di polizia:
in data 3 maggio 2025 denuncia a piede libero per estorsione
- Commissariato P.S. di (omissis);
in data 30 gennaio 2025 denuncia a piede libero per
danneggiamento - U.P.G.S.P. Questura di (omissis).
Per i fatti sopra narrati, alle ore 02.45 circa dello stesso
giorno, K.A. veniva tratto in arresto per il reato di cui all'art.
337 del codice penale. Tale ipotesi di reato si concretizzava poiche'
il nominato in oggetto, al fine di opporsi ai pubblici ufficiali
mentre stavano compiendo un atto del loro ufficio, segnatamente, alla
sua identificazione, usava violenza nei confronti dei medesimi, in
particolare nei confronti del sovrintendente F., colpendolo alla
spalla destra con un pugno. Tale colpo procurava lesioni guaribili in
n. 7 giorni come da prognosi indicata sul referto medico a seguito
dell'accesso presso il pronto soccorso del locale Policlinico. La
diagnosi di detto referto riportava il seguente testo: «Trauma
contusivo spalla destra». Alla luce di cio', l'arrestato veniva anche
deferito all'A.G. per la violazione di cui agli articoli 582 e 585
del codice penale.
Infine, per il possesso del ciclomotore oggetto di furto, l'uomo
forniva risposte evasive e contraddittorie; per tale motivo, veniva
deferito in stato di liberta' per la violazione di cui all'art. 648
del codice penale.
All'udienza di convalida dell'arresto, l'imputato si sottoponeva
ad interrogatorio, negando ogni addebito, affermando che non era
avvenuta alcuna colluttazione e sostenendo di avere grande rispetto
per le FF.OO., avendo parenti poliziotti.
2.2. La qualificazione giuridica del fatto.
2.2.1. Non pare esservi dubbio che il fatto, qualora dimostrato,
sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma
1, primo periodo, del codice penale: al K. e' infatti contestato il
reato «di cui agli articoli 582, 583 quater comma 1, 585 in rel.
all'art. 576, comma 1 n. 1) del codice penale», perche', al fine di
eseguire il reato di cui al capo 1), con le condotte ivi descritte,
in particolare attingendo con un pugno alla spalla destra il sovr.
G.F., ufficiale di polizia giudiziaria in servizio presso la Squadra
Volante della Questura di (omissis), nell'atto e a causa
dell'adempimento delle funzioni, avrebbe cagionato al predetto
lesioni personali consistite in «trauma contusivo alla spalla destra»
con prognosi di giorni 7.
L'imputazione contiene tutti gli elementi costitutivi, di
carattere oggettivo e soggettivo, della fattispecie di lesioni lievi
a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di cui
all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale.
In realta', l'avere commesso il fatto nei confronti di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni e' espressamente
contestato come circostanza aggravante, ed occorre dunque
preliminarmente prendere posizione sulla qualificazione giuridica
della fattispecie, che e' controversa tra gli interpreti.
2.2.2. Il dato normativo
La fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale nella formulazione vigente e' stata introdotta dal
decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che ha cambiato la rubrica
dell'articolo ed il testo della disposizione.
La rubrica previgente recitava: «Articolo 583-quater. Lesioni
personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente
una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali», ed il testo della
disposizione era il seguente: «1. Nell'ipotesi di lesioni personali
cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite
con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con
la reclusione da otto a sedici anni».
La nuova rubrica, a far data dal 12 aprile 2025, recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie a essa funzionali», ed il testo e' il seguente: «1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a
cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni».
Si nota dunque che:
viene meno l'elemento specializzante della commissione del
reato «in occasione di manifestazioni sportive»;
si assiste ad un ampliamento della platea dei soggetti
passivi: in luogo del pubblico ufficiale in servizio di ordine
pubblico, ora e' punita la lesione ad «un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza»;
il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti
passivi «nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni».
Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha modificato nuovamente
la rubrica dell'articolo, benche' in una parte che non riguarda la
fattispecie di cui al comma 1. La rubrica attualmente vigente recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri e agli altri
soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni
sportive, a personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa
funzionali».
Per il suo rilievo nell'analisi della tematica, occorre riportare
anche il testo della fattispecie di cui al comma 2 del medesimo
articolo, che, nella versione vigente a seguito del decreto-legge n.
137/2024, recita: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso,
funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di
sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione
da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime
si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo».
Vi sono dunque evidenti elementi comuni alla fattispecie di cui
al comma 1:
i soggetti passivi sono qualificati;
il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti
passivi «nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio»,
ovvero, nel caso degli ausiliari, «nell'esercizio o a causa di tali
attivita'»;
la cornice di pena edittale e' la medesima.
Il decreto-legge n. 96/2025 ha infine esteso le pene di cui al
comma 1 ai fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive nei
confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la
regolarita' tecnica delle stesse.
2.2.3. La successione di interventi normativi di sistema
Sulla qualificazione della fattispecie di cui all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella sua formulazione
anteriore alla novella dell'aprile 2024 (dunque quando ancora la
disposizione parlava delle lesioni cagionate in occasione di
manifestazioni sportive) si era pronunciata Cassazione pen., sez. V,
sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023 Ud. (dep. 24 gennaio 2024) Rv.
285846 - 01.
La Cassazione propendeva per la natura di fattispecie autonoma,
valorizzando (punto 2.1. del Considerato in diritto):
1) la rubrica dell'articolo;
2) la collocazione della condotta in un articolo diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli articoli 583-bis
e ter del codice penale, che disciplinano l'autonoma fattispecie
delle «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
3) la ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da
individuarsi proprio nella volonta' di sottrarre l'aumento di pena al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 del codice penale. La relazione
illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato che
gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di
avvenimenti sportivi (l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania)
avevano determinato la necessita' di intervenire con un
decreto-legge, introducendo, in particolare, una serie di norme
finalizzate a «[...] contrastare, con maggiore rigore, la
degenerazione violenta del tifo sportivo [ ]»;
4) l'introduzione dell'art. 583-quater, comma 2, del codice
penale, che nella sua nuova formulazione delineava una autonoma
ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la
professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le
ipotesi di lesioni gravi o gravissime;
5) la tipizzazione per specialita' del piu' ampio genus delle
lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica
nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che
non si limitava a ledere, gravemente, il bene giuridico
dell'integrita' fisica, ma che incideva sulla sicurezza collettiva in
relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare
un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.
Le conclusioni cui era giunta la Cassazione, tuttavia, erano in
parte smentite da un intervento normativo successivo: l'art. 1, comma
1, lettera a), decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, modificava
il testo del comma 2 dell'art. 582 del codice penale, che, nel
delineare i casi di procedibilita' d'ufficio per il reato di lesioni,
arrivava a recitare (come tuttora recita): «Si procede tuttavia
d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste
negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel
secondo comma dell'art. 577. Si procede altresi' d'ufficio se la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'».
Il legislatore ha qualificato dunque espressamente come
circostanza aggravante la fattispecie di lesioni lievi di cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale, e cio' corrisponde
ad una precisa scelta del legislatore, volta da un lato a garantire
la procedibilita' d'ufficio per il reato in questione, dall'altro a
chiarirne definitivamente la natura (come riportato nella relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 31) (1)
Stanti i punti di contatto tra la fattispecie di cui al comma 2 e
quella del comma 1, si potrebbe sostenere che la qualificazione in
questione sia estensibile anche alla seconda.
L'evoluzione normativa successiva, tuttavia, ha smentito tale
(apparentemente agevole) conclusione. Il legislatore e' infatti
intervenuto nuovamente sul tema, a distanza di pochi mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo da ultimo citato: con
l'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137,
ha modificato l'art. 380, comma 2, del codice di procedura penale, in
tema di reati per cui e' previsto l'arresto in flagranza.
Il nuovo testo prevede: «2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati: [.. a-ter) delitto di
lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa
funzionali previsto dall'art. 583-quater, secondo comma, del codice
penale».
Il legislatore qui ha menzionato in maniera autonoma la
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale,
non utilizzando la formula, pure impiegata altrove nello stesso
articolo, che si riferisce alla fattispecie base, «aggravata ai sensi
di» (ad es.: e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o
taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo
comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice
penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice
penale. [...] f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice
penale»).
Appare dunque che il legislatore dell'ottobre 2024, a differenza
di quello dell'aprile 2024, abbia considerato le fattispecie di cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale (lesioni lievi,
gravi, gravissime ai sanitari) come fattispecie autonome e non come
aggravanti del delitto di lesioni.
Si evidenzia dunque un'antinomia espressa: l'art. 582, comma 2,
del codice penale considera le fattispecie di cui all'art.
583-quater, comma 2, del codice penale come aggravanti, mentre l'art.
380, comma 2, del codice di procedura penale le considera fattispecie
autonome.
Infine, il legislatore, con l'art. 13, comma 1, lettera c),
decreto-legge n. 48/2025 (gia' citato), oltre a modificare la
fattispecie di cui al comma 1 nei termini oggi vigenti, e ad
intervenire sulla rubrica dell'articolo, ha modificato l'art. 10,
comma 6-quater, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di arresto in flagranza
differita. Il nuovo testo dispone: «6-quater. Nel caso di reati
commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla
presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche' nel caso del delitto di cui all'art. 583-quater del
codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita'
pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi
dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione
e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».
Di nuovo si assiste dunque alla qualifica espressa di fattispecie
autonoma all'intera fattispecie di cui all'art. 583-quater del codice
penale (incluso quindi il comma 1).
2.2.4. Argomenti a favore della natura di circostanza
Allo stato depongono pertanto a favore della natura di
circostanza aggravante della fattispecie prevista all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale i seguenti argomenti.
1) La fattispecie di cui al comma 1 attualmente vigente, e
risultante dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2025, non
contempla piu' l'elemento specializzante del contesto sportivo in cui
avviene il fatto (valorizzato dalla Cassazione nella sentenza
3117/2023): gli unici elementi distintivi rispetto alla fattispecie
di cui all'art. 582 del codice penale sono ora dati dalle qualifiche
soggettive dei soggetti passivi (ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza) e dall'occasione di commissione
del reato in relazione agli stessi (nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni).
2) Il testo dell'art. 582, comma 2, del codice penale non e'
stato modificato e tuttora contempla il riferimento all'art.
583-quater, comma 2, del codice penale nei termini di circostanza
aggravante.
Tuttavia:
1) la qualifica soggettiva, unita al riferimento alle
funzioni, e' in altri casi elemento sufficiente per determinare un
mutamento di titolo del reato (es. appropriazione indebita -
peculato);
2) si potrebbe sostenere che l'art. 582, comma 2, del codice
penale sia stato tacitamente abrogato in parte qua (limitatamente
cioe' alla qualifica della fattispecie) dal successivo intervento
normativo di cui al decreto-legge n. 137/2024 in tema di arresto in
flagranza della medesima fattispecie.
2.2.5. Argomenti a favore della natura di reato autonomo
A favore invece della qualificazione nei termini di fattispecie
autonoma del delitto di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale si puo' rilevare quanto segue.
Per buona parte rimangono validi gli argomenti avanzati dalla
Cassazione nella sentenza 3117/2023:
1) la rubrica dell'articolo e' stata ulteriormente modificata
in modo da rimarcare le peculiarita' della fattispecie;
2) la condotta e' tuttora collocata in un articolo diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli articoli 583-bis
e ter del codice penale che disciplinano l'autonoma fattispecie delle
«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
3) l'intervento del legislatore e' chiaramente nel senso di
un inasprimento del regime sanzionatorio, che si pone in contrasto
con la configurazione di un'aggravante bilanciabile.
A questi si aggiungono argomenti molto forti, anche di carattere
processuale:
4) il dato testuale dell'art. 380 del codice penale (con
riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 583-quater del
codice penale) e dell'art. 10, comma 6-quater, decreto-legge n.
14/2017 (con riguardo a tutte le fattispecie di cui all'art.
583quater del codice penale) depone per la qualificazione in termini
di autonomia.
5) qualora l'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
fosse configurato come un'aggravante, le lesioni lievi previste
dall'articolo in questione, e non ulteriormente aggravate, sarebbero:
procedibili a querela;
di competenza del giudice di pace.
Il reato non e' infatti contemplato dall'art. 582, comma 2, del
codice penale, che menziona solo l'art. 583-quater, comma 2, del
codice penale, e non si applica alcuna delle altre aggravanti di cui
all'art. 585 del codice penale, non risultando ovviamente piu'
applicabile l'art. 576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, da
considerarsi tacitamente abrogato in parte qua e vigente soltanto
come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 575 del codice
penale.
Tale risultato si porrebbe palesemente in contrasto con
l'intenzione del legislatore, poiche' cagionerebbe un forte
allentamento della risposta penale: oltre a mutare il regime di
procedibilita' rispetto a quello attuale (piu' severo in quanto
officioso), si avrebbe la singolare situazione per cui, anche nei
casi di concorso formale con altri reati di competenza del tribunale,
che ne attrarrebbero a quest'ultimo la cognizione, i reati di lesioni
lievi, pur in astratto dotati di cornice edittale elevata (da due a
cinque anni di reclusione), sarebbero puniti con le pene del giudice
di pace, avendo la giurisprudenza ormai chiarito che il rispetto del
principio di legalita' impone di applicare sempre e comunque le pene
previste per i singoli reati, talche', per il caso di concorso
formale tra reato principale di competenza del tribunale e reato
satellite di competenza del giudice di pace, si applichera' una pena
unica, ma la quota di pena irrogata a titolo di aumento per il reato
satellite dovra' poi essere convertita in una delle sanzioni di cui
all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 (v. sul punto Cassazione
pen., Sez. 5, Sentenza n. 8349 del 10 gennaio 2025 Ud. (dep.
28.02.2025) Rv. 287666 - 01: «In caso di continuazione o concorso
formale tra reato piu' grave di competenza del giudice ordinario,
punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del
giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena
pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilita', l'aumento di pena previsto per il reato satellite va
effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per
moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il
reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena
detentiva dovra' essere convertito, secondo i criteri di cui all'art.
58, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene
previste dall'art. 52 del predetto decreto legislativo prescelta per
il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art.
133 del codice penale»).
E' evidente che tale risultato si pone totalmente al di fuori
delle previsioni del legislatore.
2.2.6. Conclusione
Ad avviso del tribunale, allo stato attuale gli argomenti a
favore della natura di fattispecie autonoma sono dotati di maggior
peso (oltre ad essere in numero superiore) rispetto a quelli per la
tesi opposta. Deve ritenersi pertanto che quello previsto dall'art.
583-quater del codice penale sia un delitto distinto rispetto al
delitto di lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale e
non una mera aggravante di quest'ultimo, cio' che ovviamente ha
evidenti riflessi sulle considerazioni che seguono.
2.3. La pena irrogabile.
Qualora l'imputato fosse condannato, per il reato in questione
sarebbe assoggettabile ad una pena compresa nella cornice edittale
che va da due a cinque anni.
Anche applicando la pena nel minimo edittale qualora fossero
valorizzati, ad esempio, i parametri della contenuta gravita' del
fatto ex art. 133, comma 1, del codice penale, desunta dal
pregiudizio limitato per il bene protetto dell'integrita' fisica
della persona offesa, e della ridotta capacita' a delinquere del reo
ex art. 133, comma 2, del codice penale - la base di partenza sarebbe
dunque rappresentata da due anni di reclusione.
Puo' valutarsi l'applicazione di circostanze attenuanti tra
quelle previste dall'ordinamento.
Allo stato, tuttavia, l'unica possibilita' appare essere quella
della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non
risultando pertinenti o integrate le altre circostanze comuni di cui
all'art. 62 del codice penale; anche la concessione delle circostanze
di cui all'art. 62-bis del codice penale, tuttavia, si presenta
impervia; la giurisprudenza di legittimita', infatti, ha chiarito che
«Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non
rappresenta un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi
connotanti la personalita' dell'imputato, ma richiede la presenza di
elementi di segno positivo, dalla cui mancanza deriva il diniego di
concessione delle stesse. Infatti, l'obbligo di analitica motivazione
che incombe sul giudice in materia di circostanze attenuanti
generiche qualifica la decisione in merito alla sussistenza delle
condizioni per concederle e non, viceversa, la decisione opposta»
(Cassazione pen., sez. III, 9 gennaio 2024, n. 5994), e che «Il
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche puo'
essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi
o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma
dell'art. 62-bis, disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della
diminuente, non e' piu' sufficiente il solo stato di incensuratezza
dell'imputato» (Cassazione pen. , Sez. IV, Sentenza n. 32872
dell'08.06.2022, Rv. 283489 - 01). Nel caso di specie, il K. ha
negato espressamente ogni addebito, inclusa la colluttazione con le
FF.OO.: se il fatto risultasse provato, le dichiarazioni
dell'imputato sarebbero espressive di totale mancanza di resipiscenza
per il reato commesso; la condizione di incensuratezza del K., poi,
per espresso disposto normativo non puo' essere ritenuta sufficiente
ai fini della concessione delle circostanze attenuanti in parola, che
dunque non sarebbero sorrette da alcun elemento positivo.
Tuttavia, anche qualora volesse ipotizzarsi l'applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, e nella misura massima consentita
(un terzo della pena), il risultato, al netto della riduzione per la
scelta del rito speciale, sarebbe pari ad un anno e quattro mesi di
reclusione: pena comunque di tenore particolarmente elevato.
Quanto alle cause di estinzione del reato e di non punibilita',
non appare che esse siano applicabili al caso di specie.
Se si ritiene, come pare necessario alla luce delle
considerazioni effettuate supra, che l'art. 583-quater, comma 1, del
codice penale sia fattispecie autonoma, non vi e' alcuna deroga al
regime generale di procedibilita' d'ufficio del reato, talche' non e'
applicabile la causa di estinzione per condotte riparatorie di cui
all'art. 162-ter del codice penale (che sarebbe in ogni caso
inoperativa, non avendo l'imputato dato prova di alcuna attivita'
riparatoria nei confronti della persona offesa).
Quanto alla causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis del
codice penale, essa non risulta parimenti applicabile al caso di
specie, non essendo integrati i presupposti di operativita' in
concreto dell'istituto: quanto alle modalita' della condotta,
infatti, essa non si rivela affatto di particolare lievita', avendo
l'imputato ingaggiato con gli operanti di P. G. una colluttazione,
nell'ambito di un'attivita' di resistenza, ed avendo sferrato
all'indirizzo degli stessi diversi pugni, uno dei quali andava a
segno, colpendo il sovrintendente G.F.; quanto all'entita' del danno,
a cagione della condotta aggressiva del K., il sovrintentende G.F. ha
riportato una malattia di durata apprezzabile, pari a sette giorni,
talche' non appare affatto che il pregiudizio per il bene giuridico
dell'integrita' psico-fisica della persona offesa sia minimale;
quanto al comportamento dell'imputato successivamente al reato, il
K., come si e' detto, non ha dato prova di alcuna resipiscenza, ne'
ha tentato o si e' dichiarato anche solo disponibile a risarcire il
danno alla persona offesa. Non si ritiene dunque che vi siano
elementi che depongano a favore della particolare tenuita' del fatto,
che non si ha ragione di sottrarre alla pretesa punitiva penale. Si
ritiene pertanto che, ai fini della decisione del giudizio a quo, la
norma ricavabile dall'art. 583-quater, comma 1, del codice penale,
sia di applicazione necessaria, e che sia parimenti necessario
valutare se il risultato pratico cui condurrebbe l'applicazione della
norma al caso concreto, alla luce del calcolo della pena irrogabile,
sia suscettibile di contrasto con il dettato costituzionale.
3. Sulla non manifesta infondatezza.
3.1. Inquadramento della fattispecie
Ritiene questo tribunale che la previsione normativa in questione
sia sospetta di costituzionalita' tanto con riguardo all'art. 3 della
Costituzione, quanto con riguardo all'art. 27, comma 3, della
Costtuzione.
3.2. I profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 3
della Costituzione
Ad avviso del tribunale, emergono profili di incostituzionalita'
della fattispecie, per violazione del principio di proporzionalita',
e per disparita' di trattamento rispetto a fattispecie omogenee.
3.2.1. Con riguardo al primo profilo, non si ignora il principio
secondo cui, nella scelta della cornice edittale di pena delle
fattispecie criminali, il legislatore gode di ampia discrezionalita'
(cfr. ad es. Corte costituzionale 161/2009, Corte costituzionale
324/2008, Corte costituzionale 22/2007, Corte costituzionale
394/2006, Corte costituzionale, 117/2021, Corte costituzionale,
207/2023); tuttavia, la giurisprudenza costituzionale, a partire
dalla sentenza 343/1993, ha progressivamente riconosciuto la
possibilita' di un sindacato sulla sproporzione della pena prevista,
rilevando che «il rispetto del principio di eguaglianza, quale e'
configurato nell'art. 3 della Costituzione, comporta che la regola
della proporzionalita' in esso implicita debba esser valutata "in
relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti
rapporti della vita"» (Corte costituzionale, sentenza 343/1993, punto
5 del Considerato in diritto); piu' di recente, e in maniera ancora
maggiormente incisiva, la Corte ha chiarito che «Discrezionalita',
tuttavia, non equivale ad arbitrio. Qualsiasi legge dalla quale
discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve
potersi razionalmente giustificare in relazione a una o piu'
finalita' legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti
dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati
rispetto a quelle pur legittime finalita'» (Corte costituzionale,
sentenza 46/2024, al punto 3.1. del Considerato in diritto).
Piu' nel dettaglio, la Corte ha riconosciuto che «...la
giurisprudenza costituzionale piu' recente ha gradatamente affrancato
il sindacato di conformita' al principio di proporzione della pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di individuare un
preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria
destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha
spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)
un modello di sindacato sulla proporzionalita' "intrinseca" della
pena, che - ferma restando l'ampia discrezionalita' di cui il
legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali (ex
multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148
del 2016) - valuta direttamente se la pena comminata debba
considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato,
ricercando poi nel sistema punti di riferimento gia' esistenti per
ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo
di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalita', nelle
more di un sempre possibile intervento legislativo volto a
rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi
costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di
sindacato, sentenza n. 112 del 2019, Considerato in diritto,
rispettivamente punti 8.1.2. e 8.1.3.)» (Corte costituzionale,
sentenza 284/2019, punto 4.1. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, come appare evidente
dalla pur sommaria esposizione effettuata in precedenza, il
trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore e' di notevole
rigore; volendosi concentrare l'attenzione, in questa sede, sulla
fattispecie base - essendo quella che deve essere applicata al
giudizio a quo, nel quale non e' contestata, nemmeno in fatto, alcuna
delle aggravanti speciali di cui all'art. 583 del codice penale -, il
minimo edittale e', infatti, di due anni di reclusione.
L'inasprimento del trattamento sanzionatorio e' particolarmente
evidente se si tiene a mente che, prima dell'intervento del
legislatore del 2025, la condotta oggi sanzionata ai sensi dell'art.
583-quater, comma l, del codice penale era si' punita dal codice
penale, e con disposizioni speciali, ma con pena nettamente
inferiore: ai sensi del combinato disposto degli articoli 582, 585 e
576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, la lesione personale a
ufficiali e agenti di P. G. e P.S. nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio era punita con la
reclusione da otto mesi a quattro anni e sei mesi. Il minimo edittale
oggi previsto e' dunque pari al triplo del minimo edittale, pure
aggravato, previgente.
L'irragionevolezza di tale previsione normativa, per sproporzione
della pena prevista, appare particolarmente evidente, agli occhi di
chi scrive, laddove si ponga mente al fatto che risulterebbero punite
con la pena di due anni di reclusione anche tutte quelle condotte che
cagionino alla persona offesa malattie di bassissima entita', ma
comunque meritevoli di sanzione penale e non escluse dalla
punibilita' per effetto dell'applicazione dell'art. 131-bis del
codice penale: si pensi a tutti i casi di piccole alterazioni
funzionali dell'organismo, conseguenti all'azione violenta del reo,
che non si limitino a semplici reazioni emorragiche (ecchimosi,
ematomi), ma comportino una vera e propria alterazione funzionale,
sia pure di breve durata e di limitata estensione (es. distorsioni,
contusioni, piccoli tagli, escoriazioni, edemi); come del resto e'
avvenuto nel caso di specie, ove la persona offesa ha riportato una
lesione contusiva con prognosi di sette giorni.
Come si e' gia' osservato in sede di valutazione della rilevanza,
poi, anche nel caso di specie e nell'ipotesi (improbabile) in cui
siano riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis
del codice penale, la pena risultante dalla rispettiva riduzione,
operata nella massima estensione consentita di un terzo, rimarrebbe
considerevole, in quanto pari ad anni uno e mesi quattro di
reclusione.
In generale, tuttavia, deve ribadirsi che l'impiego delle
circostanze attenuanti e' legato a fattori contingenti e connessi al
singolo fatto all'esame del giudice, e non puo' essere piegato allo
scopo di «correggere» una cornice edittale che risulta sproporzionata
in se', come del resto ha rilevato la stessa Corte costituzionale:
«Al riguardo, non puo' non rilevarsi che l'applicazione di
circostanze attenuanti e' soltanto eventuale, e non e' in grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di una pena manifestamente eccessiva nel minimo (analogamente,
sentenza n. 236 del 2016). Cio' vale anche rispetto alle circostanze
attenuanti generiche, la cui funzione "naturale" e' quella di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto
all'esame del giudice rispetto alla gravita' ordinaria dei fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia' quella di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a
quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa»
(Corte costituzionale, sentenza n. 63/2022, punto 4.6 del Considerato
in diritto, richiamata anche da Corte costituzionale, sentenza n.
46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto).
Allo stesso modo, non puo' ipotizzarsi che, al fine di
neutralizzare gli effetti di una pena eccessivamente gravosa nella
sua cornice edittale, il giudice debba/possa fare ricorso ad altri
istituti, quali l'assoluzione per particolare tenuita' del fatto ex
art. 131-bis del codice penale e l'estinzione del reato per condotte
riparatorie ex art. 162-ter del codice penale; la stessa Corte ha
rilevato che «Entrambi gli istituti sono infatti condizionati al
ricorrere di stringenti requisiti normativi, che non e' detto
sussistano nel caso concreto; non riuscendo cosi' a impedire che
fatti di appropriazione indebita di tenue disvalore - ma per
qualsiasi ragione non coperti dall'art. 131-bis del codice penale -
siano assoggettati alla gravosa pena minima prevista dalla
disposizione censurata, in violazione dei principi costituzionali
all'esame» (Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024, punto 3.4. del
Considerato in diritto).
Non puo' poi darsi rilievo alle riduzioni di pena derivanti da
riti alternativi a cui abbia prestato il consenso l'imputato (come
nel caso di specie, nel quale si procede con rito abbreviato),
trattandosi di riduzioni eventuali e conseguenti a quella che e' una
libera scelta dell'imputato, sul quale non puo' tuttavia essere fatto
gravare un vero e proprio onere in tal senso finalizzato a rimediare
ad una scelta del legislatore non rispettosa del canone di
proporzionalita' (Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024, punto
3.4. del Considerato in diritto).
Non osta infine ai rilievi sulla sproporzione del minimo edittale
di due anni di reclusione la circostanza che l'applicazione di tale
pena non precluda la concessione di benefici quali la sospensione
condizionale della pena ovvero la sostituzione della pena detentiva
con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis del codice
penale; la Corte ha infatti rilevato che «la circostanza che il
minimo edittale stabilito dal legislatore sia ancora compatibile con
la sospensione condizionale della pena -nonche', oggi, con
l'applicazione di pene sostitutive delle pene detentive brevi - non
esclude di per se' che essa possa essere considerata manifestamente
sproporzionata alla gravita' del reato, quanto meno con riferimento
ai fatti rientranti nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in
concreto da minor disvalore» (Corte costituzionale, sentenza n.
46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto).
Segue a quanto fin qui osservato che, anche nei casi di minima
offensivita' per i beni giuridici protetti, il trattamento
sanzionatorio per la fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c. rimane
particolarmente elevato e, ad avviso di chi scrive, sproporzionato
rispetto all'entita' del danno criminale e, dunque, irragionevole.
3.2.2. Con riguardo al secondo profilo evidenziato, vale a dire
il principio di parita' di trattamento rispetto a fattispecie
analoghe, il carattere irragionevole della pena per la fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale e' di immediata
evidenza, qualora si ponga mente al fatto che esso rappresenta il
quadruplo del minimo edittale della fattispecie «semplice» di cui
all'art. 582 del codice penale, pari a sei mesi di reclusione. Cio'
significa che, a parita' di gravita' del fatto e di capacita' a
delinquere, vale a dire dei criteri di cui all'art. 133 del codice
penale per la determinazione della pena, la qualifica soggettiva
della persona offesa e' da sola in grado di determinare un aumento
della pena di quattro volte, rispetto alla fattispecie applicabile in
via generale.
Il minimo edittale di due anni di reclusione e' anche
considerevolmente piu' elevato rispetto alle lesioni personali
cagionate a pubblici ufficiali diversi da quelli contemplati
dall'art. 583-quater, comma 1, del codice penale (e, lo si rileva
incidentalmente, a quelli contemplati anche dai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, che - pur non potendo essere oggetto della
presente q.l.c. per ragioni di rilevanza - soffrono ad avviso di chi
scrive delle medesime criticita'). In questi casi (che comprendono ad
esempio le lesioni cagionate ad un magistrato in udienza, ad un
ufficiale giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto), la normativa
applicabile rimane il combinato disposto dell'art. 582 del codice
penale e dell'aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 10),
del codice penale, che comporta un aumento fino ad un terzo. Per tale
ragione, la pena minima edittale per una lesione a pubblico ufficiale
che non sia ufficiale o agente di P.S. o P.G., e considerando
un'applicazione dell'aggravante comune nella sua massima estensione,
risulta essere di otto mesi di reclusione. Il minimo edittale della
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
appare dunque essere il triplo rispetto a quello relativo alla
lesione cagionata ad altri pubblici ufficiali: ancora una volta, la
qualifica soggettiva appare sorreggere da sola un incremento di pena
considerevole. Appare a chi scrive che la disparita' di trattamento
rispetto a fattispecie similari si ponga al di fuori dei limiti di
ragionevolezza consentiti dall'applicazione corretta del principio di
uguaglianza nei termini di «trattamento uguale di situazioni uguali e
trattamento differenziato di situazioni diverse».
3.3. I profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 27,
comma 3, della Costituzione.
Il tribunale remittente dubita della legittimita' costituzionale
della norma oggetto del giudizio anche in relazione al verosimile
contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, sotto il
profilo della finalita' rieducativa della pena.
La Corte costituzionale ha riconosciuto piu' volte che la
sproporzione della pena e' suscettibile di compromettere la finalita'
rieducativa della stessa, costituzionalmente imposta, affermando che
«... allorche' le pene comminate appaiano manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione,
giacche' una pena non proporzionata alla gravita' del fatto si
risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis,
sentenze n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I
principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione esigono di
contenere la privazione della liberta' e la sofferenza inflitta alla
persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di
favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e
reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017), in vista del
«progressivo reinserimento armonico della persona nella societa', che
costituisce l'essenza della finalita' rieducativa» della pena (da
ultimo, sentenza n. 149 del 2018). Al raggiungimento di tale
impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali e' di
ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata
alla gravita' del fatto, quindi, soggettivamente percepita come
ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non
realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve
tendere» (Corte costituzionale, sentenza 40/2019, punto 5.2. del
Considerato in diritto).
Non sembra esservi dubbio, in tale prospettiva, che la
previsione, da parte del legislatore, di una pena che, pur applicata
nel minimo edittale di due anni di reclusione, si presenti
manifestamente sproporzionata all'oggettiva gravita' del fatto, non
possa che essere percepita come vessatoria dal reo, con ovvio
riflesso sulla capacita' della pena stessa di porsi alla base di un
trattamento rieducativo al quale il condannato presti volontariamente
adesione.
3.4. Il verso della pronuncia richiesta
Ritenuto dunque che la previsione di un minimo di pena di due
anni di reclusione per la fattispecie censurata sia incostituzionale,
occorre indicare il verso della pronuncia che questo tribunale
richiede alla Corte adita.
Non ritiene lo scrivente che la soluzione piu' adeguata sia
quella dell'introduzione di una circostanza attenuante speciale per
la particolare tenuita' dell'offesa, come operato dalla Corte con le
sentenze nn. 83/2025 per il delitto di cui all'art. 583-quinquies del
codice penale, 86/2024 per il delitto di cui all'art. 628 del codice
penale, 120/2023 per il delitto di cui all'art. 629 del codice
penale, 68/2012 per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale:
in tutti questi casi, infatti, la disposizione incriminatrice e'
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui
non prevede che la pena possa essere diminuita (fino a un terzo: si
tratta di attenuante a effetto comune) quando «per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'».
Il precedente piu' recente, e anche piu' pertinente ratione
materiae, e' appunto quello del reato di cui all'art. 583-quinquies
del codice penale, in cui la Corte ha espressamente ricusato di
dichiarare incostituzionale il minimo edittale, come richiesto dal
giudice a quo, ed ha invece optato per la pronuncia nel verso
indicato. Deve tuttavia ritenersi, ad avviso di chi scrive, che vi
siano significative differenze rispetto alla questione che coinvolge
la fattispecie oggetto della presente questione.
La Corte, infatti, nella pronuncia n. 83/2025 ha ritenuto di non
ravvisare la sproporzione e l'irragionevolezza della cornice
edittale, nel suo minimo, cosi' motivando: «Sul piano della
comparazione esterna, la particolare severita' della pena detentiva
di cui al primo comma dell'art. 583-quinquies codice penale non si
espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Questo vale sia nel raffronto con le lesioni tuttora oggetto della
circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dell'art. 583 del codice penale, sia in rapporto alla mutilazione
degli organi genitali femminili punita dall'art. 583-bis del codice
penale, fattispecie tutte che, pur incidendo pesantemente
sull'integrita' e finanche sulla dignita' della persona, non ne
investono tuttavia quel connotato peculiare - il volto - che il
legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per il
rilievo che esso assume nella percezione della identita' da parte
della persona» (punto 4.3. del Considerato in diritto). Il raffronto
della cornice edittale e' stato effettuato dalla Corte non con la
fattispecie «semplice» (art. 582 del codice penale), ma tanto con la
fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 583 del codice penale,
quanto con quella di mutilazione degli organi genitali femminili di
cui all'art. 583-bis del codice penale, ed il percorso logico appare
corretto, poiche' il delitto di cui all'art. 583-quinquies del codice
penale punisce una condotta di particolare gravita' poiche', come
rilevato dalla Corte, essa attinge il volto, il quale, per la
particolare attinenza all'identita' e all'immagine della persona, e'
stato ritenuto meritevole di una protezione rafforzata. Nella
fattispecie di cui all'art. 583-quinques del codice penale, tutte le
offese, anche quelle «minime», in ragione della parte del corpo
colpita e del suo valore per la persona offesa, sono comunque dotate
di una carica di lesivita' di base che giustifica un trattamento
sanzionatorio di particolare rigore. La scelta del legislatore,
pertanto, appare in se' ragionevole, l'incostituzionalita' dovendo
essere ravvisata non nell'aver previsto un minimo edittale elevato,
ma nel non aver consentito al giudice di tener conto di particolari
circostanze di fatto che, nel caso concreto, riducano il disvalore
della condotta al punto da giustificare una riduzione della pena.
Nel caso odierno, invece, la tipologia delle condotte e delle
offese in nulla si differenzia, di per se', da quella di cui alla
fattispecie «semplice» di cui all'art. 582 del codice penale, il
disvalore concentrandosi, come si e' detto, integralmente sulla
qualifica soggettiva della persona offesa. Tanto la fattispecie di
lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale quanto quella
di lesione personale a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o
di pubblica sicurezza di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale sono suscettibili di coprire i medesimi pregiudizi alla salute
ed integrita' psico-fisica delle persone offese, ivi incluse, come si
e' detto, le malattie nel corpo di entita' ridottissima (piccoli
graffi, escoriazioni, distorsioni, contusioni, etc., con prognosi di
pochi giorni): semplicemente, nel primo caso il parametro e' un
minimo edittale di mesi sei di reclusione, nel secondo un minimo
edittale di anni due di reclusione.
Si apprezza dunque, nell'opinione di questo tribunale, una
sproporzione tra i trattamenti sanzionatori di condotte ed offese
identiche, nei termini sopra indicati (il minimo per la fattispecie
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale e' il quadruplo
di quello della fattispecie «semplice» di cui all'art. 582 del codice
penale, ed il triplo di quello della fattispecie aggravata per essere
la lesione operata ai danni di pubblici ufficiali diversi da
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza):
sproporzione a cui non potrebbe agevolmente porre rimedio la sola
introduzione di una circostanza attenuante speciale, e cio' sia
perche' tale soluzione non rimedierebbe ad una ingiustificata
disparita' di trattamento di situazioni di fatto uguali (la medesima
offesa - es. un piccolo graffio con un giorno di prognosi -
continuerebbe ad essere punita con pene eccessivamente distanti,
fatto salvo solo il potere del giudice di ridurre tale distanza nel
secondo caso), sia perche' comunque la riduzione fino a un terzo non
ricondurrebbe la sanzione entro i parametri della ragionevolezza,
posto che il minimo di due anni di reclusione potrebbe essere ridotto
di un terzo fino ad un anno e quattro mesi di reclusione: pena
comunque considerevolmente piu' elevata di quella prevista dalla
fattispecie «semplice» e del tutto sproporzionata rispetto
all'entita' di lesioni realmente minimali come quelle sopra
esemplificativamente indicate.
Cio' premesso, nemmeno pare a chi scrive che la soluzione
costituzionalmente corretta sia un intervento ablativo del minimo
edittale tout court, con dichiarazione di incostituzionalita' della
disposizione «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da
due a cinque anni anziche' fino a cinque anni», cio' che, in forza
del disposto dell'art. 23 del codice penale in tema di minimo
edittale «generale» per la pena della reclusione, comporterebbe di
fatto una cornice edittale di risulta da quindici giorni a cinque
anni di reclusione. La soluzione in questione e' quella che la Corte
ha adottato, ad esempio, in relazione all'art. 646 del codice penale
nella gia' menzionata sentenza 46/2024.
Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso di chi scrive non puo'
non tenersi conto della gia' menzionata esistenza di un tertium
comparationis particolarmente significativo, vale a dire l'art. 582
del codice penale, di cui l'art. 583-quater del codice penale
rappresenta una fattispecie specializzata.
L'abbattimento del minimo edittale, con riespansione del minimo
generale di quindici giorni di cui all'art. 23 del codice penale
comporterebbe il risultato paradossale, e verosimilmente
irragionevole per motivi di segno opposto a quelli che fondano
l'odierna q.l.c., per cui l'aggressione al bene giuridico che il
legislatore mostra di ritenere piu' grave risulterebbe punita con una
pena minima inferiore a quella prevista dalla fattispecie meno grave
di cui all'art. 582 del codice penale.
Anche la soluzione di parametrare il minimo edittale in misura
esattamente uguale a quella della fattispecie di cui all'art. 582 del
codice penale, pari a sei mesi di reclusione, non sarebbe scevra da
profili di criticita', posto che frustrerebbe totalmente l'intento
del legislatore (in se' non in contrasto col dettato costituzionale)
di punire piu' severamente la lesione dell'integrita' psico-fisica
della persona, quando la vittima sia un ufficiale o agente di P. G. o
di P.S., e finirebbe per parificare indebitamente il trattamento
sanzionatorio di due fattispecie che presentano un elemento di
differenziazione (la qualifica soggettiva della persona offesa), che
l'ordinamento considera rilevante in svariate disposizioni di legge,
benche', come si e' detto, non appaia da solo in grado di
giustificare l'aumento spropositato operato dal legislatore nella
fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c.
Pare tuttavia di potersi individuare, nel tessuto normativo, una
disposizione che funga da parametro di confronto, e che consenta
cosi' di elaborare una soluzione «a rime adeguate»: si tratta della
circostanza aggravante prevista dal combinato disposto degli articoli
585 e 576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, vigente in
relazione al delitto di lesione personale prima dell'introduzione
della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale nella sua versione attuale ad opera del decreto-legge n.
48/2025. L'ambito applicativo di tale circostanza era il medesimo di
cui all'odierno art. 583-quater, comma 1, del codice penale, e
determinava un aumento di pena da un terzo alla meta' nei casi in cui
il reato fosse commesso «contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio».
Posto che l'intento del legislatore, con il decreto-legge n.
48/2025, era quello di introdurre una fattispecie punita piu'
severamente rispetto a quella in vigore fino ad allora, e' giocoforza
ritenere che il minimo edittale dell'art. 583-quater, comma 1, del
codice penale non possa essere inferiore a quello che era il minimo
edittale della fattispecie di cui all'art. 582 del codice penale,
nella sua versione aggravata ai sensi delle disposizioni suddette.
Atteso che la pena base prevista dall'art. 582 del codice penale nel
minimo era di mesi sei di reclusione e l'aumento minimo per la
circostanza aggravante speciale era pari a un terzo, se ne ricava una
pena minima edittale di otto mesi di reclusione: tale e' la soglia al
di sotto della quale la cornice edittale del reato di cui all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale non puo' scendere, se non al
prezzo di vanificare totalmente l'intento di aggravamento perseguito
dal legislatore del 2025.
Si ritiene pertanto che il verso della pronuncia richiesta alla
Corte debba essere nel senso di una dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 583, comma 1 del codice penale «nella parte
in cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la pena
da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni».
4. Sull'impossibilita' di adottare un'interpretazione della
disposizione conforme a Costituzione.
Non si rivela possibile, per questo tribunale, adottare
un'interpretazione della norma censurata che sia conforme a
Costituzione.
Non pare al riguardo percorribile la strada dell'interpretazione
adeguatrice, che vada in particolare nella direzione di considerare
la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
nei termini di aggravante, e non di fattispecie autonoma: sono stati
messi in evidenza, infatti, gli elementi testuali e sistematici che
impediscono un'opzione ermeneutica di tal fatta.
Si ritiene dunque che, qualora si riveli fondato il sospetto di
incostituzionalita' della norma oggetto del presente rinvio, sia
necessario l'intervento di una dichiarazione di incostituzionalita'
da parte della Corte costituzionale, nella direzione gia' illustrata
in precedenza.
(1) V. relazione illustrativa al decreto legislativo n. 31/2024, pp.
4-5: «L'intervento si rende necessario per coordinare le
modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022
al regime di procedibilita' del delitto di lesioni e alla -
sopravvenuta - modifica dell'art. 583-quater, secondo comma, del
codice penale, introdotta dall'art. 16 del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali», al fine di
stabilire con chiarezza la regola della procedibilita' d'ufficio
del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di
personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di
lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime. Infatti,
precedentemente alla riformulazione, l'art. 583-quater del codice
penale contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime,
e dunque la procedibilita' d'ufficio conseguiva al richiamo,
effettuato all'art. 582, secondo comma, c.p., all'aggravante
disciplinata dall'art. 583 del codice penale (lesioni gravi o
gravissime), quale ipotesi procedibile ex officio, in deroga alla
regola generale della procedibilita' a querela del delitto di
lesioni introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 per i
delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai quaranta
giorni. Quanto alle lesioni lievi, la procedibilita' d'ufficio,
in caso di fatto commesso in danno di personale esercente
professione sanitaria, derivava dal richiamo, operato dal citato
art. 582, secondo comma, c.p., all'aggravante di cui all'art. 61,
numero 11-octies, codice penale Tuttavia, l'intervenuta
riformulazione dell'art. 583-quater, secondo comma, codice penale
- che contempla, ora, anche le lesioni lievi in danno di
personale esercente professione sanitaria - rende inapplicabile
l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante
pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato art.
583-quater, secondo comma, c.p. In tale ottica, dunque, si
interviene da un lato sopprimendo - nell'art. 582, secondo comma,
codice penale - il riferimento all'aggravante di cui all'art. 61,
numero 11 -octies (che ovviamente continuera' ad operare rispetto
ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza
e minaccia, in danno di personale esercente professione
sanitaria), e, dall'altro, inserendo un espresso richiamo
all'art. 583-quater, secondo comma, primo periodo (concernente
l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne' gravissime); tale richiamo
vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di
circostanza - e non, dunque. di autonomo reato - dell'ipotesi di
cui all'art. 583-quater c.p.»
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23, legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita'
costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della
Costituzione, dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, nella
parte in cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la
pena da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque
anni;
Dichiara sospesi il processo a quo ed il decorso della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale dinnanzi
alla Corte costituzionale;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e
deve considerarsi dunque notificata ai soggetti presenti ai sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale;
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati.
Modena, 19 febbraio 2026
Il Giudice: Perrone