Reg. ord. n. 65 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18

Ordinanza del Tribunale di Modena  del 19/02/2026

Tra: M. R.



Oggetto:

Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 583  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026

Ordinanza  del  19  febbraio  2026  del  Tribunale  di   Modena   nel
procedimento penale a carico di M. R.. 
 
Reati e pene - Lesioni personali a un ufficiale o agente  di  polizia
  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza   nell'atto   o   a   causa
  dell'adempimento delle funzioni - Reclusione da due a  cinque  anni
  anziche' da otto mesi a cinque anni. 
- Codice penale, art. 583-quater, primo comma. 


(GU n. 18 del 06-05-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA 
                           sezione penale 
 
    Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, nella persona
del Giudice dott. Roberto Perrone, provvedendo nel corso dell'udienza
del 19 febbraio 2026 sulla questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, ha  pronunciato  la
seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale   di
questione  di  legittimita'   costituzionale   (articoli   1,   legge
costituzionale 1/1948, 23, legge n. 87/1953), nel processo  penale  a
carico  di  R.  M.,  nato  (omissis)  il   (omissis),   elettivamente
domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Cavazzuti  -  libero,
non comparso, difeso di fiducia  dall'avv.  Francesco  Cavazzuti  del
Foro di Modena. 
    Imputato. 
    1. Del reato di cui all'art. 337, comma 2, poiche',  al  fine  di
opporsi ai Carabinieri di [omissis] intervenuti  a  seguito  di  lite
familiare, e di sottrarsi all'accertamento del reato di cui  al  capo
3, opponeva resistenza, e in particolar colpiva con un pugno al volto
il Vice Brig. E. S., al quale  cagionava  le  lesioni  del  capo  che
segue. 
    2. Del reato di cui all'art.  583-quater,  comma  1,  del  codice
penale, perche' mediante la condotta descritta al capo  che  precede,
sferrandogli un pugno, cagionava al Vice Brig E. S. lesioni personali
consistite  in  trauma  emivolto  dx  con   sublussazione   dell'ATM,
guaribili in giorni otto. 
    3. Del reato di  cui  all'art.  612  del  codice  penale  perche'
minacciava di un male  ingiusto  la  zia  R.  L.,  dicendole:  «state
attenti che vi ammazzo tutti due». 
    Con l'intervento del P.M., nella  persona  della  dott.ssa  Maria
Gabriella Giambarba V.P.O. 
    Rilevato che: 
        Il R. e' stato tratto in arresto alle  ore  ...  del  ...  in
relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del
codice penale e lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio
di ordine pubblico ex art. 583-quater, comma 1, del codice penale; 
        dell'arresto era data notizia al pubblico ministero di turno,
che   disponeva   la   presentazione   dell'arrestato   a    giudizio
direttissimo, contestando anche il reato di minaccia di cui  al  capo
3); 
        all'udienza  di  convalida   l'imputato   rendeva   spontanee
dichiarazioni, chiedeva scusa per la  sua  condotta  e  riportava  di
essere in cura e che aveva agito  in  stato  di  stanchezza  dopo  il
lavoro; 
        il pubblico ministero chiedeva la  convalida  dell'arresto  e
l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo  di  presentazione
alla P.G.; la difesa dell'imputato chiedeva  non  applicarsi  misura;
l'imputato prestava il consenso al  rito  direttissimo  per  tutti  i
reati  in  contestazione;  il   Tribunale,   all'esito   dell'udienza
convalidava l'arresto per i reati di cui ai capi 1) e 2) e  disponeva
la  misura  cautelare  dell'obbligo  di  presentazione  dell'imputato
presso la Questura di (omissis)  con  cadenza  quotidiana;  disponeva
dunque procedersi a  giudizio  direttissimo  per  tutti  i  reati  in
contestazione, essendovi  stato  il  consenso  dell'imputato  in  tal
senso; il difensore chiedeva termine a difesa e il Tribunale rinviava
ad udienza successiva; 
        all'udienza del 18 dicembre 2025, il  Tribunale  rinviava  ad
udienza successiva; 
        con decreto del 22 gennaio 2026,  adottato  fuori  udienza  e
notificato alle parti, il Giudice, dato atto dell'orientamento da lui
condiviso che qualifica il reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
del codice penale nei termini di fattispecie autonoma,  rappresentava
alle parti il dubbio di costituzionalita' sulla fattispecie stessa ed
invitava  le  parti  ad  interloquire  al  riguardo   per   l'udienza
successiva; 
        all'udienza del 19 febbraio  2026,  il  Tribunale,  all'esito
della Camera di consiglio, pronunciava la presente ordinanza, di  cui
era data lettura alle parti presenti in udienza. 
Osserva. 
  1. Oggetto e parametro della questione. 
    La presente questione di legittimita' costituzionale sollevata in
via  incidentale  ha  ad  oggetto  la  norma   ricavabile   dall'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, della  cui  costituzionalita'
si dubita in relazione ai seguenti parametri: 
        art.  3  Cost.,  tanto  per  violazione  del   principio   di
proporzionalita' del minimo  edittale  di  anni  due  di  reclusione,
quanto per trattamento diversificato di  situazioni  omogenee,  anche
tenuto conto del tertium comparationis di cui all'art. 582 del codice
penale, nella versione base ed in quella aggravata ai sensi dell'art.
61, comma 1, n. 10), del codice penale; 
        art.  27,  comma  3,  Cost.,  per  violazione  del  principio
rieducativo della pena. 
  2. Sulla rilevanza della questione. 
    2.1. Il fatto. 
    L'imputato veniva tratto in arresto poiche', alle ore  ...  circa
di sabato ..., durante  il  servizio  perlustrativo,  con  ordine  di
servizio ... e con orario ..., i militari  operanti  Luogotenente  M.
M., Vice Brigadiere E. S. e Carabiniere  M.  L.  venivano  contattati
dalla Centrale operativa di (omissis) per una richiesta di intervento
da parte di tale R. L., in merito ad una accesa  discussione  tra  la
stessa e suo  nipote,  inquilini  di  due  appartamenti  situati  nel
medesimo stabile in (omissis), in via (omissis). 
    Giunti sul posto alle successive ore circa, gli operanti notavano
la presenza della R. L. sul balcone di casa, posto al  secondo  piano
della palazzina, intenta a discutere animatamente con un ragazzo,  il
quale risultava affacciato sul balcone sottostante. Immediatamente  i
militari  intimavano  ad  entrambi  di  rientrare  nelle   rispettive
abitazioni, cosa che avveniva subito dopo. A quel punto, gli operanti
si recavano presso l'abitazione della R. L. al  fine  di  comprendere
meglio quanto accaduto. La R. L.,  dopo  essere  stata  identificata,
riferiva che il ragazzo era suo nipote R. M., odierno  imputato,  con
il  quale  ultimamente  aveva  avuto  numerose  discussioni,   spesso
degenerate, poiche' il giovane era solito  abusare  di  alcol.  Nella
circostanza specifica,  la  R.  L.  riferiva  che,  nel  corso  della
mattinata, suo nipote inviava un messaggio WhatsApp a suo marito,  il
quale citava testualmente: «E comunque magari ora ti svegli  ...  non
e' solo casa  vostra».  Il  marito,  inconsapevole  di  quanto  fosse
accaduto e non comprendendo la  natura  del  messaggio,  chiamava  la
moglie chiedendole se fosse al corrente di  qualcosa  riguardante  il
nipote. La R. L., al telefono con il marito e probabilmente  ad  alta
voce,  riferiva  a  quest'ultimo  di  essere  stanca  delle  continue
discussioni con il ragazzo, poiche' divenuto insopportabile. 
    Dopo alcuni minuti dalla telefonata intercorsa tra la R. L. e suo
marito, suonava alla porta di casa dell'appartamento della R. L.  suo
nipote, il quale, con tono minaccioso e intimidatorio e sogghignando,
invitava ripetutamente la donna a recarsi in garage per  vedere  cosa
fosse accaduto. Cio' avveniva pochi istanti dopo, quando  la  R.  L.,
seguita dal nipote R. M., si recava in garage e, con sorpresa, notava
che lo scooter di suo marito era stato ribaltato sul pavimento e  che
sul mezzo  erano  stati  rovesciati  una  carriola  in  ferro  e  una
zappatrice. 
    La R. L. riferiva  che,  vista  la  scena  presentatasi,  cercava
invano di sollevare lo scooter, dopo aver spostato la carriola  e  la
zappatrice, senza pero'  riuscirci  poiche'  il  motociclo  risultava
molto pesante, rendendo vano il tentativo,  che  avveniva  sotto  gli
occhi di suo nipote R. M., il quale, appoggiato  allo  stipite  della
porta, la osservava immobile, ridacchiando e sbeffeggiandola, per poi
allontanarsi poco dopo. La  R.  L.  chiedeva  pertanto  aiuto  a  suo
figlio, che, una volta giunto in garage, aiutava la madre a sollevare
da terra lo scooter e a sistemare le  altre  cose  presenti.  I  due,
terminato il lavoro, uscivano dal garage chiudendo la porta a chiave. 
    Dopo alcuni minuti, R. M., fuori di se', dal  cortile  antistante
l'abitazione, invitava la zia a recarsi sul balcone, dove, una  volta
giunta,  veniva  ricoperta  di  insulti  e,  dapprima,   pesantemente
minacciata, allorquando R. M. proferiva nei confronti  della  zia  la
seguente frase: «State attenti che prima o poi  vi  ammazzo  tutti  e
due», aggiungendo che la donna non poteva chiudere a chiave il garage
poiche' anche lui aveva diritto ad accedervi. A quel punto, la R. L.,
terrorizzata e in preda al panico, si chiudeva in casa, riferendo  al
nipote che avrebbe chiamato i Carabinieri poiche'  temeva  fortemente
per la propria incolumita'. Alle  successive  ore  12.12,  la  R.  L.
richiedeva l'intervento dei militari operanti  mediante  chiamata  al
112 NUE. 
    Successivamente, gli operanti si recavano nell'appartamento posto
al primo piano, domicilio di R. M., al fine di comprendere meglio  il
suo punto di vista in merito alla richiesta di intervento. Dopo  aver
suonato il campanello numerose volte, l'uomo si decideva ad aprire la
porta   di   casa,   permettendo   ai   due   militari   di   entrare
nell'appartamento, che a prima  vista  dava  l'idea  di  un  ambiente
scarno, privo di ornamenti, poco pulito e decisamente in disordine. 
    Sin da subito R. M. appariva  infastidito  ed  insofferente  alla
presenza dei militari nel proprio appartamento,  mostrando  nei  loro
confronti un atteggiamento decisamente ostile,  probabilmente  dovuto
anche al fatto che l'uomo aveva fatto un uso smodato di  alcol,  come
si evinceva dall'alito vinoso e dagli occhi lucidi, nonche' dal  modo
di parlare, a tratti incomprensibile. In particolare,  si  avvicinava
al Carabiniere M. L. e, prendendolo  per  un  braccio,  lo  bloccava,
riferendogli: «Ma tu dove cazzo vai? Stai fermo li' e non ti muovere,
non puoi girare a cazzo in  casa  mia,  tu  vai  dove  ti  dico  io».
Immediatamente l'uomo veniva invitato a calmarsi  e  ad  assumere  un
atteggiamento piu' collaborativo, nonche' ad utilizzare un linguaggio
piu'  civile  ed  educato.  Per  tutta  risposta,  tuttavia,   l'uomo
aggiungeva: «Io a casa mia faccio quel cazzo che mi pare e voi non mi
dovete rompere i coglioni, siete venuti qua a fare cosa? A rompere  i
coglioni?». 
    Vista la situazione particolarmente difficile, al fine di evitare
una rapida  escalation  degli  eventi,  R.  M.  veniva  invitato  dai
militari operanti a fornire un documento  di  identita',  che  veniva
acquisito poco dopo,  e  inoltre  ad  accomodarsi  per  poter  meglio
spiegare le proprie ragioni. Cio' avveniva  inizialmente,  ma  durava
pochi istanti, in quanto  R.  M.,  preso  da  un  attacco  d'ira,  si
avvicinava rapidamente al V. Brig. E. S., che nel frattempo, vista la
situazione, si era allontanato dirigendosi  verso  uno  sgabello  per
identificare compiutamente l'uomo e trascrivere i dati  sull'allegato
A dell'ordine di servizio. 
    R. M., una volta raggiunto il V.  Brig.  E.  S.,  lo  invitava  a
spostarsi dalla propria traiettoria, spingendo il proprio avambraccio
destro contro l'addome del militare e aggiungendo: «Levati  che  devo
spostare il televisore. Posso spostare il televisore in casa mia?  Lo
posso fare? Cazzo!". Il V. Brig. E. S. si  spostava,  indietreggiando
di un passo, permettendo a R.  M.  di  spostare  il  televisore,  che
risultava sistemato sul bordo del camino in  mattoni  presente  nella
sala. 
    A quel punto R. M., dopo aver allontanato il televisore dal bordo
del camino, ponendolo  piu'  all'interno,  con  le  braccia  lungo  i
fianchi, i  pugni  serrati  e  digrignando  i  denti,  si  avvicinava
rapidamente al V. Brig. E. S., dichiarando espressamente:  «Sai  cosa
faccio oggi? Oggi vi picchio!», e sferrava con la  mano  sinistra  un
violento pugno al volto del V.  Brig.  E.  S.,  colpendolo  in  pieno
all'altezza della mandibola destra. 
    Il militare, dopo il colpo, indietreggiava di un passo, allorche'
il Carabiniere M. L. immobilizzava a terra R. M., subito dopo seguito
dal V. Brig. E. S. che, con non poca fatica, procedeva a  mettere  in
sicurezza l'uomo, ammanettandolo, sebbene quest'ultimo continuasse  a
dimenarsi e a colpire con calci i due militari senza  sosta,  fino  a
quando veniva posto in posizione di sicurezza a terra. 
    Immediatamente i militari richiedevano l'ausilio di un equipaggio
radiomobile, che giungeva pochi minuti dopo, composto  dall'Apsqs  D.
L. e dal Carabiniere A. G., con l'ausilio  dei  quali  R.  M.  veniva
fatto salire sull'autovettura e successivamente  accompagnato  presso
il Comando Compagnia Carabinieri di (omissis), dove, alle  successive
ore 15:10, previo avviso al P.M. di turno, veniva tratto in arresto. 
    Gli operanti, nel verbale di arresto, precisavano che, durante le
operazioni di trasferimento di R.  M.  all'interno  della  camera  di
sicurezza della caserma, egli, non  pago  di  quanto  gia'  avvenuto,
minacciava  gravemente  i  militari,  come   peraltro   si   evinceva
dall'annotazione di P. G. redatta dai militari presenti, appartenenti
al Comando Stazione di (omissis). 
    I verbalizzanti precisavano inoltre che, alle ore  13:58,  il  V.
Brig. E. S. veniva  dimesso  dal  pronto  soccorso  dell'ospedale  di
(omissis)  con  la  diagnosi:  «Trauma  emivolto  dx,   sublussazione
dell'ATM  dx,  cervicalgia  e  cefalea  reattiva  post  trauma»,  con
prognosi di 8 giorni. 
    Alle ore 16:00, presso gli uffici di P.G., si recava  R.  L.  per
formalizzare la denuncia-querela nei confronti del nipote R. M. 
    All'udienza   di   convalida   l'imputato    rendeva    spontanee
dichiarazioni, chiedeva scusa per la propria condotta e riportava  di
essere in cura, aggiungendo di avere agito in uno stato di stanchezza
conseguente al lavoro. 
    2.2. La qualificazione giuridica del fatto. 
    2.2.1. Non pare esservi dubbio che il fatto, qualora  dimostrato,
sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 583-quater,  comma
1, primo periodo, c.p.: al R. e' infatti contestato il reato «di  cui
all'art. 583  quater  comma  1  cp.,  perche'  mediante  la  condotta
descritta al capo che precede, sferrandogli un pugno, cagionava  Vice
Brig. E. S. lesioni personali consistite in trauma  emivolto  dx  con
sublussazione dell'ATM, guaribili in giorni 8». 
    L'imputazione  contiene  tutti  gli  elementi   costitutivi,   di
carattere oggettivo e soggettivo, della fattispecie di lesioni  lievi
a un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di  cui
all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale. 
    Occorre preliminarmente prendere posizione  sulla  qualificazione
giuridica della fattispecie nei termini  di  fattispecie  autonoma  o
fattispecie aggravata del reato di lesioni  personali,  essendo  tale
questione controversa tra gli interpreti. 
    2.2.2. Il dato normativo. 
    La fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma  1,  del  codice
penale  nella  formulazione   vigente   e'   stata   introdotta   dal
decreto-legge 11 aprile 2025, n.  48,  che  ha  cambiato  la  rubrica
dell'articolo ed il testo della disposizione. 
    La rubrica previgente  recitava:  «Articolo  583-quater.  Lesioni
personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine  pubblico  in
occasione di manifestazioni sportive, nonche' a  personale  esercente
una professione sanitaria  o  socio-sanitaria  e  a  chiunque  svolga
attivita'  ausiliarie  ad  essa  funzionali»,  ed  il   testo   della
disposizione era il seguente: «1. Nell'ipotesi di  lesioni  personali
cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine  pubblico  in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni  gravi  sono  punite
con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con
la reclusione da otto a sedici anni». 
    La nuova  rubrica,  a  far  data  dal  12  aprile  2025,  recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' a  personale  esercente  una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie a essa funzionali»,  ed  il  testo  e'  il  seguente:  «1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione  da  due  a
cinque anni. In caso di lesioni  gravi  o  gravissime,  la  pena  e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni». 
    Si nota dunque che: 
        viene meno l'elemento specializzante  della  commissione  del
reato «in occasione di manifestazioni sportive»; 
        si assiste  ad  un  ampliamento  della  platea  dei  soggetti
passivi: in luogo  del  pubblico  ufficiale  in  servizio  di  ordine
pubblico, ora e' punita la lesione  ad  «un  ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza»; 
        il reato e'  commesso  nei  confronti  di  uno  dei  soggetti
passivi «nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni». 
    Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha modificato  nuovamente
la rubrica dell'articolo, benche' in una parte che  non  riguarda  la
fattispecie di cui al comma 1. La rubrica attualmente vigente recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri  e  agli  altri
soggetti che assicurano la regolarita' tecnica  delle  manifestazioni
sportive,  a  personale  esercente  una   professione   sanitaria   o
socio-sanitaria e a  chiunque  svolga  attivita'  ausiliarie  a  essa
funzionali». 
    Per il suo rilievo nell'analisi della tematica, occorre riportare
anche il testo della fattispecie di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo, che, nella versione vigente a seguito del decreto-legge  n.
137/2024, recita: «Nell'ipotesi di  lesioni  cagionate  al  personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria  nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, nonche'  a  chiunque  svolga
attivita'  ausiliarie  di  cura,  assistenza  sanitaria  o  soccorso,
funzionali  allo  svolgimento  di  dette  professioni  e  servizi  di
sicurezza complementare in  conformita'  alla  legislazione  vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la  reclusione
da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime
si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo». 
    Vi sono dunque evidenti elementi comuni alla fattispecie  di  cui
al comma 1: 
        i soggetti passivi sono qualificati; 
        il reato e'  commesso  nei  confronti  di  uno  dei  soggetti
passivi «nell'esercizio o a causa delle  funzioni  o  del  servizio»,
ovvero, nel caso degli ausiliari, «nell'esercizio o a causa  di  tali
attivita'»; 
        la cornice di pena edittale e' la medesima. 
    Il decreto-legge n. 96/2025 ha infine esteso le pene  di  cui  al
comma 1 ai fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive nei
confronti degli arbitri o degli  altri  soggetti  che  assicurano  la
regolarita' tecnica delle stesse. 
    2.2.3. La successione di interventi normativi di sistema. 
    Sulla  qualificazione   della   fattispecie   di   cui   all'art.
583-quater, comma  1,  del  codice  penale,  nella  sua  formulazione
anteriore alla novella dell'aprile  2024  (dunque  quando  ancora  la
disposizione  parlava  delle  lesioni  cagionate  in   occasione   di
manifestazioni sportive) si era pronunciata Cassazione pen.  Sez.  V,
Sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023 Ud. (dep. 24 gennaio 2024)  Rv.
285846 - 01. 
    La Cassazione propendeva per la natura di  fattispecie  autonoma,
valorizzando (punto 2.1. del Considerato in diritto): 
        1) la rubrica dell'articolo; 
        2) la collocazione della  condotta  in  un  articolo  diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime  (art.  583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli articoli  583-bis
e ter del codice  penale,  che  disciplinano  l'autonoma  fattispecie
delle «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; 
        3) la  ratio  dell'intervento  legislativo,  che  sarebbe  da
individuarsi proprio nella volonta' di sottrarre l'aumento di pena al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 del codice penale. La  relazione
illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato  che
gravissimi  episodi  di  violenza  verificatisi   in   occasione   di
avvenimenti sportivi (l'omicidio  dell'ispettore  Raciti  a  Catania)
avevano   determinato   la   necessita'   di   intervenire   con   un
decreto-legge, introducendo,  in  particolare,  una  serie  di  norme
finalizzate  a  «[...]   contrastare,   con   maggiore   rigore,   la
degenerazione violenta del tifo sportivo [...]»; 
        4) l'introduzione dell'art. 583-quater, comma 2,  del  codice
penale, che nella  sua  nuova  formulazione  delineava  una  autonoma
ipotesi incriminatrice per  le  lesioni  in  danno  di  esercenti  la
professione sanitaria sia in ipotesi di  lesioni  lievi  che  per  le
ipotesi di lesioni gravi o gravissime; 
        5) la tipizzazione per specialita' del piu' ampio genus delle
lesioni personali volontarie, quale forma  di  repressione  specifica
nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito,  che
non  si  limitava   a   ledere,   gravemente,   il   bene   giuridico
dell'integrita' fisica, ma che incideva sulla sicurezza collettiva in
relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi  individuare
un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima. 
    Le conclusioni cui era giunta la Cassazione, tuttavia,  erano  in
parte smentite da un intervento normativo successivo: l'art. 1, comma
1, lettera a), decreto legislativo 19 marzo 2024, n.  31,  modificava
il testo del comma 2  dell'art.  582  del  codice  penale,  che,  nel
delineare i casi di procedibilita' d'ufficio per il reato di lesioni,
arrivava a recitare  (come  tuttora  recita):  «Si  procede  tuttavia
d'ufficio se ricorre taluna  delle  circostanze  aggravanti  previste
negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e  585,
ad eccezione di quelle indicate nel primo comma,  numero  1),  e  nel
secondo comma dell'art. 577. Si  procede  altresi'  d'ufficio  se  la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando  il  fatto  e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'». 
    Il  legislatore  ha   qualificato   dunque   espressamente   come
circostanza  aggravante  la  fattispecie  di  lesioni  lievi  di  cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale, e  cio'  corrisponde
ad una precisa scelta del legislatore, volta da un lato  a  garantire
la procedibilita' d'ufficio per il reato in questione,  dall'altro  a
chiarirne definitivamente la natura (come riportato  nella  relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 31. (1) 
     Stanti i punti di contatto tra la fattispecie di cui al comma  2
e quella del comma 1, si potrebbe sostenere che la qualificazione  in
questione sia estensibile anche alla seconda. 
    L'evoluzione normativa successiva,  tuttavia,  ha  smentito  tale
(apparentemente  agevole)  conclusione.  Il  legislatore  e'  infatti
intervenuto  nuovamente  sul  tema,  a   distanza   di   pochi   mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo da ultimo citato:  con
l'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge °1 ottobre 2024, n. 137,
ha modificato l'art. 380, comma 2, c.p.p., in tema di reati  per  cui
e' previsto l'arresto in flagranza. 
    Il nuovo testo prevede: «2. Anche fuori  dei  casi  previsti  dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria  procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei  seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati:  [...]  a-ter)  delitto  di
lesioni personali a personale esercente una professione  sanitaria  o
socio-sanitaria e a chiunque  svolga  attivita'  ausiliarie  ad  essa
funzionali previsto dall'art. 583-quater, secondo comma,  del  codice
penale». 
    Il  legislatore  qui  ha  menzionato  in  maniera   autonoma   la
fattispecie  di  cui  all'art.  583-quater,  comma   2,   c.p.,   non
utilizzando la formula, pure impiegata altrove nello stesso articolo,
che si riferisce alla fattispecie base, «aggravata ai sensi  di»  (ad
es.: e) delitto di furto quando  ricorre  la  circostanza  aggravante
prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,  n.  533,  o  taluna
delle circostanze aggravanti previste  dall'art.  625,  primo  comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,
salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la  circostanza  attenuante
di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale.  [...]
f-bis)  delitto  di  ricettazione,  nell'ipotesi  aggravata  di   cui
all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale). 
    Appare dunque che il legislatore dell'ottobre 2024, a  differenza
di quello dell'aprile 2024, abbia considerato le fattispecie  di  cui
all'art. 583-quater, comma  2,  del  codice  penale  (lesioni  lievi,
gravi, gravissime ai sanitari) come fattispecie autonome e  non  come
aggravanti del delitto di lesioni. 
    Si evidenzia dunque un'antinomia espressa: l'art. 582,  comma  2,
codice penale considera le fattispecie di  cui  all'art.  583-quater,
comma 2, del codice penale come aggravanti, mentre l'art. 380,  comma
2, codice di procedura penale le considera fattispecie autonome. 
    Infine, il legislatore, con  l'art.  13,  comma  1,  lettera  c),
decreto-legge  48/2025  (gia'  citato),   oltre   a   modificare   la
fattispecie di cui  al  comma  1  nei  termini  oggi  vigenti,  e  ad
intervenire sulla rubrica dell'articolo,  ha  modificato  l'art.  10,
comma 6-quater, decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di  arresto  in  flagranza
differita. Il nuovo testo  dispone:  «6-quater.  Nel  caso  di  reati
commessi con  violenza  alle  persone  o  alle  cose,  compiuti  alla
presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche' nel caso del delitto di cui all'art.  583-quater  del
codice penale, commesso  in  occasione  di  manifestazioni  in  luogo
pubblico o aperto al pubblico,  quando  non  e'  possibile  procedere
immediatamente all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'
pubblica, si considera  comunque  in  stato  di  flagranza  ai  sensi
dell'art. 382 del medesimo codice  colui  il  quale,  sulla  base  di
documentazione    video    fotografica     dalla     quale     emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che  l'arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla  sua  identificazione
e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto». 
    Di nuovo si assiste dunque alla qualifica espressa di fattispecie
autonoma all'intera fattispecie di  cui  all'art.  583-quater  codice
penale (incluso quindi il comma 1). 
    2.2.4. Argomenti a favore della natura di circostanza. 
    Allo  stato  depongono  pertanto  a  favore   della   natura   di
circostanza   aggravante   della   fattispecie   prevista    all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale i seguenti argomenti: 
        1) la fattispecie di cui al comma 1  attualmente  vigente,  e
risultante dall'entrata in vigore del decreto-legge n.  48/2025,  non
contempla piu' l'elemento specializzante del contesto sportivo in cui
avviene  il  fatto  (valorizzato  dalla  Cassazione  nella   sentenza
3117/2023): gli unici elementi distintivi rispetto  alla  fattispecie
di cui all'art. 582 del codice penale sono ora dati dalle  qualifiche
soggettive dei  soggetti  passivi  (ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza) e dall'occasione di  commissione
del  reato  in  relazione  agli   stessi   (nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle funzioni); 
        2) il testo dell'art. 582, comma  2,  codice  penale  non  e'
stato  modificato  e  tuttora  contempla  il   riferimento   all'art.
583-quater,  comma  2,  codice  penale  nei  termini  di  circostanza
aggravante. 
    Tuttavia: 
        1)  la  qualifica  soggettiva,  unita  al  riferimento   alle
funzioni, e' in altri casi elemento sufficiente  per  determinare  un
mutamento  di  titolo  del  reato  (es.  appropriazione  indebita   -
peculato); 
        2) si potrebbe sostenere che l'art. 582, comma 2, del  codice
penale sia stato tacitamente abrogato  in  parte  qua  (limitatamente
cioe' alla qualifica della  fattispecie)  dal  successivo  intervento
normativo di cui al decreto-legge n. 137/2024 in tema di  arresto  in
flagranza della medesima fattispecie. 
    2.2.5. Argomenti a favore della natura di reato autonomo. 
    A favore invece della qualificazione nei termini  di  fattispecie
autonoma del delitto di cui  all'art.  583-quater,  comma  1,  codice
penale si puo' rilevare quanto segue. 
    Per buona parte rimangono validi  gli  argomenti  avanzati  dalla
Cassazione nella sentenza 3117/2023: 
        1) la rubrica dell'articolo e' stata ulteriormente modificata
in modo da rimarcare le peculiarita' della fattispecie; 
        2) la condotta e' tuttora collocata in  un  articolo  diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime  (art.  583
c.p.) e successivo anche rispetto agli articoli 583-bis e ter, codice
penale che disciplinano l'autonoma  fattispecie  delle  «Pratiche  di
mutilazione degli organi genitali femminili»; 
        3) l'intervento del legislatore e' chiaramente nel  senso  di
un inasprimento del regime sanzionatorio, che si  pone  in  contrasto
con la configurazione di un'aggravante bilanciabile. 
    A questi si aggiungono argomenti molto forti, anche di  carattere
processuale: 
        4)  il  dato  testuale  dell'art.  380,  codice  penale  (con
riguardo alle fattispecie di cui al  comma  2  dell'art.  583-quater,
c.p.) e dell'art. 10,  comma  6-quater,  decreto-legge  14/2017  (con
riguardo a tutte le fattispecie di  cui  all'art.  583-quater,  c.p.)
depone per la qualificazione in termini di autonomia; 
        5) qualora l'art. 583-quater, comma 1,  codice  penale  fosse
configurato   come   un'aggravante,   le   lesioni   lievi   previste
dall'articolo in questione, e non ulteriormente aggravate, sarebbero: 
          procedibili a querela; 
          di competenza del Giudice di Pace. 
    Il reato non e' infatti contemplato dall'art. 582, comma 2, c.p.,
che menziona solo l'art. 583-quater, comma 2, c.p., e non si  applica
alcuna  delle  altre  aggravanti  di  cui  all'art.  585  c.p.,   non
risultando ovviamente  piu'  applicabile  l'art.  576,  comma  1,  n.
5-bis), c.p., da considerarsi tacitamente abrogato  in  parte  qua  e
vigente  soltanto  come  circostanza  aggravante  del  reato  di  cui
all'art. 575 c.p. 
    Tale  risultato  si  porrebbe  palesemente   in   contrasto   con
l'intenzione  del  legislatore,   poiche'   cagionerebbe   un   forte
allentamento della risposta penale:  oltre  a  mutare  il  regime  di
procedibilita' rispetto a  quello  attuale  (piu'  severo  in  quanto
officioso), si avrebbe la singolare situazione  per  cui,  anche  nei
casi di concorso formale con altri reati di competenza del Tribunale,
che ne attrarrebbero a quest'ultimo la cognizione, i reati di lesioni
lievi, pur in astratto dotati di cornice edittale elevata (da  due  a
cinque anni di reclusione), sarebbero puniti con le pene del  Giudice
di Pace, avendo la giurisprudenza ormai chiarito che il rispetto  del
principio di legalita' impone di applicare sempre e comunque le  pene
previste per i singoli  reati,  talche',  per  il  caso  di  concorso
formale tra reato principale di  competenza  del  Tribunale  e  reato
satellite di competenza del Giudice di Pace, si applichera' una  pena
unica, ma la quota di pena irrogata a titolo di aumento per il  reato
satellite dovra' poi essere convertita in una delle sanzioni  di  cui
all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 (v. sul punto Cassazione
pen., Sez. 5, Sentenza n. 8349 del  10  gennaio  2025  Ud.  (dep.  28
febbraio 2025) Rv. 287666 - 01: «In caso di continuazione o  concorso
formale tra reato piu' grave di  competenza  del  giudice  ordinario,
punito con pena  detentiva,  e  reato  satellite  di  competenza  del
giudice di  pace,  punito  con  le  sanzioni  eterogenee  della  pena
pecuniaria, della permanenza domiciliare o  del  lavoro  di  pubblica
utilita', l'aumento di  pena  previsto  per  il  reato  satellite  va
effettuato secondo il  criterio  della  pena  unica  progressiva  per
moltiplicazione, rispettando il genere della  pena  previsto  per  il
reato  satellite,  con  la  conseguenza  che  l'aumento  della   pena
detentiva dovra' essere convertito, secondo i criteri di cui all'art.
58, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  in  una  delle  pene
previste dall'art. 52 del predetto decreto legislativo prescelta  per
il reato satellite mediante i criteri commisurativi di  cui  all'art.
133 cod. pen.»). 
    E' evidente che tale risultato si pone  totalmente  al  di  fuori
delle previsioni del legislatore. 
    2.2.6. Conclusione. 
    Ad avviso del Tribunale,  allo  stato  attuale  gli  argomenti  a
favore della natura di fattispecie autonoma sono  dotati  di  maggior
peso (oltre ad essere in numero superiore) rispetto a quelli  per  la
tesi opposta. Deve ritenersi pertanto che quello  previsto  dall'art.
583-quater, codice penale sia un delitto distinto rispetto al delitto
di lesione personale di cui all'art. 582, codice  penale  e  non  una
mera aggravante di quest'ultimo,  cio'  che  ovviamente  ha  evidenti
riflessi sulle considerazioni che seguono. 
    2.3. La pena irrogabile. 
    Qualora l'imputato fosse condannato, per il  reato  in  questione
sarebbe assoggettabile ad una pena compresa  nella  cornice  edittale
che va da due a cinque anni. 
    Anche applicando la pena nel minimo edittale  -  qualora  fossero
valorizzati, ad esempio, i parametri  della  contenuta  gravita'  del
fatto ex art. 133, comma 1, c.p., desunta  dal  pregiudizio  limitato
per il bene protetto dell'integrita' fisica della persona  offesa,  e
della ridotta capacita' a delinquere del reo ex art.  133,  comma  2,
codice penale - la base di partenza sarebbe dunque  rappresentata  da
due anni di reclusione. 
    Puo'  valutarsi  l'applicazione  di  circostanze  attenuanti  tra
quelle previste dall'ordinamento. 
    Allo stato, tuttavia, l'unica possibilita' appare  essere  quella
della  concessione  delle  circostanze  attenuanti   generiche,   non
risultando pertinenti o integrate le altre circostanze comuni di  cui
all'art. 62, c.p.; anche la  concessione  delle  circostanze  di  cui
all'art.  62-bis   c.p.,   tuttavia,   si   presenta   impervia;   la
giurisprudenza  di  legittimita',  infatti,  ha  chiarito   che   «Il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non rappresenta
un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la
personalita' dell'imputato, ma richiede la presenza  di  elementi  di
segno positivo, dalla cui mancanza deriva il diniego  di  concessione
delle stesse. Infatti, l'obbligo di analitica motivazione che incombe
sul giudice in materia di circostanze attenuanti generiche  qualifica
la  decisione  in  merito  alla  sussistenza  delle  condizioni   per
concederle e non, viceversa, la decisione opposta» (Cass. pen. , sez.
III, 9 gennaio 2024, n. 5994), e che «Il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimamente  motivato
dal  giudice  con  l'assenza  di  elementi  o  circostanze  di  segno
positivo,  a  maggior  ragione  dopo  la  riforma  dell'art.  62-bis,
disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto  della
quale, ai fini  della  concessione  della  diminuente,  non  e'  piu'
sufficiente il solo stato  di  incensuratezza  dell'imputato»  (Cass.
pen. , Sez. IV, Sentenza n. 32872 del 8 giugno  2022,  Rv.  283489  -
01). Nel caso di specie, l'imputato ha chiesto  scusa  per  il  fatto
commesso, ma tale condotta risulta difficilmente idonea, di per  se',
a giustificare una mitigazione  del  trattamento  sanzionatorio,  non
essendo stata  accompagnata  da  altri  comportamenti  rivelatori  di
un'autentica resipiscenza, e anzi essendo emersi  indici  sfavorevoli
all'imputato, posto che egli risulta gravato da precedenti  penali  e
di polizia anche per reati violenti (e' indagato per il reato di  cui
all'art. 612-bis, c.p.), ed e' pure sottoposto, per  altra  causa,  a
misura cautelare, che evidentemente  non  ha  sortito  alcun  effetto
deterrente;  nemmeno  i  percorsi  terapeutici  in  essere  da  parte
dell'imputato paiono  avere  avuto  efficacia  risocializzante  e  di
contenimento delle pulsioni violente  del  R.,  talche'  prognosi  di
concessione delle circostanze in parola, allo  stato,  e'  nettamente
sfavorevole. 
    Tuttavia, anche qualora volesse ipotizzarsi l'applicazione  delle
circostanze attenuanti generiche, e nella misura  massima  consentita
(un terzo della pena), il risultato, al netto della riduzione per  la
scelta del rito speciale, sarebbe pari ad un anno e quattro  mesi  di
reclusione: pena comunque di tenore particolarmente elevato. 
    Quanto alle cause di estinzione del reato e di  non  punibilita',
non appare che esse siano applicabili al caso di specie. 
    Se  si  ritiene,   come   pare   necessario   alla   luce   delle
considerazioni effettuate supra,  che  l'art.  583-quater,  comma  1,
codice penale sia fattispecie autonoma, non vi e'  alcuna  deroga  al
regime generale di procedibilita' d'ufficio del reato, talche' non e'
applicabile la causa di estinzione per condotte  riparatorie  di  cui
all'art.  162-ter,  codice  penale  (che   sarebbe   in   ogni   caso
inoperativa, non avendo l'imputato dato  prova  di  alcuna  attivita'
riparatoria nei confronti della persona offesa). 
    Quanto alla causa di non punibilita'  di  cui  all'art.  131-bis,
c.p., essa non risulta parimenti applicabile al caso di  specie,  non
essendo  integrati  i  presupposti  di   operativita'   in   concreto
dell'istituto: quanto alle modalita' della  condotta,  infatti,  essa
non si rivela affatto di particolare lievita', avendo  l'imputato  il
R. ha aggredito proditoriamente il Vice Brig. E.S. con  un  pugno  al
volto, senza essere stato  in  alcun  modo  provocato  dal  militare;
quanto all'entita' del danno, a cagione della condotta aggressiva del
R.,  il  Vice  Brig.  E.S.  ha  riportato  una  malattia  di   durata
apprezzabile, pari a otto giorni, talche' non appare affatto  che  il
pregiudizio per il bene giuridico dell'integrita' psico-fisica  della
persona offesa sia minimale; quanto  al  comportamento  dell'imputato
successivamente al reato, il R., come si e' detto, non ha tentato ne'
si e' dichiarato anche solo disponibile a  risarcire  il  danno  alla
persona offesa. Non si ritiene  dunque  che  vi  siano  elementi  che
depongano a favore della particolare tenuita' del fatto, che  non  si
ha ragione di sottrarre alla pretesa punitiva penale. 
    Si ritiene pertanto che, ai fini della decisione del  giudizio  a
quo, la norma ricavabile dall'art. 583-quater, comma 1, c.p., sia  di
applicazione necessaria, e che sia parimenti necessario  valutare  se
il risultato pratico cui condurrebbe l'applicazione  della  norma  al
caso concreto, alla luce  del  calcolo  della  pena  irrogabile,  sia
suscettibile di contrasto con il dettato costituzionale. 
  3. Sulla non manifesta infondatezza. 
    3.1. Inquadramento della fattispecie. 
    Ritiene questo Tribunale che la previsione normativa in questione
sia sospetta di  costituzionalita'  tanto  con  riguardo  all'art.  3
Cost., quanto con riguardo all'art. 27, comma 3, Cost. 
    3.2. I profili di incostituzionalita'  in  relazione  all'art.  3
Cost. 
    Ad avviso del Tribunale, emergono profili di  incostituzionalita'
della fattispecie, per violazione del principio di  proporzionalita',
e per disparita' di trattamento rispetto a fattispecie omogenee. 
    3.2.1. Con riguardo al primo profilo, non si ignora il  principio
secondo cui, nella  scelta  della  cornice  edittale  di  pena  delle
fattispecie criminali, il legislatore gode di ampia  discrezionalita'
(cfr. ad es.  Corte  costituzionale  161/2009,  Corte  costituzionale
324/2008,  Corte   costituzionale   22/2007,   Corte   costituzionale
394/2006,  Corte  costituzionale,  117/2021,  Corte   costituzionale,
207/2023); tuttavia,  la  giurisprudenza  costituzionale,  a  partire
dalla  sentenza  343/1993,  ha   progressivamente   riconosciuto   la
possibilita' di un sindacato sulla sproporzione della pena  prevista,
rilevando che «... il rispetto del principio di eguaglianza, quale e'
configurato nell'art. 3 della Costituzione, comporta  che  la  regola
della proporzionalita' in esso implicita  debba  esser  valutata  'in
relazione agli effetti pratici prodotti o  producibili  nei  concreti
rapporti della vita'» (Corte cost., sentenza 343/1993,  punto  5  del
Considerato in  diritto);  piu'  di  recente,  e  in  maniera  ancora
maggiormente incisiva, la Corte ha  chiarito  che  «Discrezionalita',
tuttavia, non equivale  ad  arbitrio.  Qualsiasi  legge  dalla  quale
discendano compressioni dei diritti fondamentali della  persona  deve
potersi  razionalmente  giustificare  in  relazione  a  una  o   piu'
finalita' legittime perseguite dal legislatore; e i  mezzi  prescelti
dal legislatore non devono  risultare  manifestamente  sproporzionati
rispetto a quelle pur legittime  finalita'»  (Corte  cost.,  sentenza
46/2024, al punto 3.1. del Considerato in diritto). 
    Piu'  nel  dettaglio,  la  Corte  ha  riconosciuto  che  «...  la
giurisprudenza costituzionale piu' recente ha gradatamente affrancato
il sindacato di conformita' al principio di  proporzione  della  pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di  individuare  un
preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria
destinata a sostituirsi a quella dichiarata  incostituzionale;  e  ha
spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)
un modello di sindacato  sulla  proporzionalita'  "intrinseca"  della
pena, che  -  ferma  restando  l'ampia  discrezionalita'  di  cui  il
legislatore gode nella  determinazione  delle  cornici  edittali  (ex
multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del  2017,  n.  148
del  2016)  -  valuta  direttamente  se  la  pena   comminata   debba
considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al  fatto  sanzionato,
ricercando poi nel sistema punti di riferimento  gia'  esistenti  per
ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in  luogo
di quello colpito dalla declaratoria  di  incostituzionalita',  nelle
more  di  un  sempre  possibile  intervento   legislativo   volto   a
rideterminare  la  misura  della  pena,  nel  rispetto  dei  principi
costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di
sindacato,  sentenza  n.  112  del  2019,  Considerato  in   diritto,
rispettivamente  punti  8.1.2.  e  8.1.3.)»  (Corte  cost.,  sentenza
284/2019, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
    Nel caso di specie, deve  rilevarsi  che,  come  appare  evidente
dalla  pur  sommaria  esposizione  effettuata   in   precedenza,   il
trattamento sanzionatorio previsto dal  legislatore  e'  di  notevole
rigore; volendosi concentrare l'attenzione,  in  questa  sede,  sulla
fattispecie base -  essendo  quella  che  deve  essere  applicata  al
giudizio a quo, nel quale non e' contestata, nemmeno in fatto, alcuna
delle aggravanti speciali di cui all'art. 583  codice  penale  -,  il
minimo edittale e', infatti, di due anni di reclusione. 
    L'inasprimento del trattamento sanzionatorio  e'  particolarmente
evidente  se  si  tiene  a  mente  che,  prima  dell'intervento   del
legislatore del 2025, la condotta oggi sanzionata ai sensi  dell'art.
583-quater, comma 1, codice penale era si' punita dal Codice  penale,
e con disposizioni speciali, ma con  pena  nettamente  inferiore:  ai
sensi del combinato disposto degli articoli 582, 585 e 576, comma  1,
n. 5-bis), c.p., la lesione personale a ufficiali e agenti di P.G.  e
P.S. nell'atto o  a  causa  dell'adempimento  delle  funzioni  o  del
servizio era punita con la reclusione da otto mesi a quattro  anni  e
sei mesi. Il minimo edittale oggi previsto e' dunque pari  al  triplo
del minimo edittale, pure aggravato, previgente. 
    L'irragionevolezza di tale previsione normativa, per sproporzione
della pena prevista, appare particolarmente evidente, agli  occhi  di
chi scrive, laddove si ponga mente al fatto che risulterebbero punite
con la pena di due anni di reclusione anche tutte quelle condotte che
cagionino alla persona offesa  malattie  di  bassissima  entita',  ma
comunque  meritevoli  di  sanzione  penale  e   non   escluse   dalla
punibilita' per effetto dell'applicazione dell'art. 131-bis, c.p.: si
pensi  a   tutti   i   casi   di   piccole   alterazioni   funzionali
dell'organismo, conseguenti all'azione violenta del reo, che  non  si
limitino a semplici reazioni  emorragiche  (ecchimosi,  ematomi),  ma
comportino una vera e propria alterazione  funzionale,  sia  pure  di
breve durata e di limitata estensione (es.  distorsioni,  contusioni,
piccoli tagli, escoriazioni, edemi); come del resto e'  avvenuto  nel
caso di specie, ove  la  persona  offesa  ha  riportato  una  lesione
contusiva al volto con prognosi di otto giorni. 
    Come si e' gia' osservato in sede di valutazione della rilevanza,
poi, anche nel caso di specie e  nell'ipotesi  (improbabile)  in  cui
siano riconosciute le circostanze attenuanti di cui  all'art.  62-bis
c.p., la pena risultante dalla rispettiva  riduzione,  operata  nella
massima estensione consentita di un terzo, rimarrebbe  considerevole,
in quanto pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione. 
    In  generale,  tuttavia,  deve  ribadirsi  che  l'impiego   delle
circostanze attenuanti e' legato a fattori contingenti e connessi  al
singolo fatto all'esame del giudice, e non puo' essere  piegato  allo
scopo di «correggere» una cornice edittale che risulta sproporzionata
in se', come del resto ha rilevato la  stessa  Corte  costituzionale:
«Al  riguardo,  non  puo'  non  rilevarsi   che   l'applicazione   di
circostanze attenuanti e' soltanto  eventuale,  e  non  e'  in  grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di  una  pena  manifestamente  eccessiva  nel  minimo  (analogamente,
sentenza n. 236 del 2016). Cio' vale anche rispetto alle  circostanze
attenuanti  generiche,  la  cui  funzione  ‛naturale'  e'  quella  di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettivi) di un minor  disvalore  del  fatto  concreto
all'esame del giudice rispetto  alla  gravita'  ordinaria  dei  fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non  gia'  quella  di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto  il  cui  disvalore  sia  conforme  a
quello che  ordinariamente  caratterizza  la  fattispecie  criminosa»
(Corte cost., sentenza n.  63/2022,  punto  4.6  del  Considerato  in
diritto,  richiamata  anche  da  Corte  costituzionale,  sentenza  n.
46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto). 
    Allo  stesso  modo,  non  puo'  ipotizzarsi  che,  al   fine   di
neutralizzare gli effetti di una pena  eccessivamente  gravosa  nella
sua cornice edittale, il giudice debba/possa fare  ricorso  ad  altri
istituti, quali l'assoluzione per particolare tenuita' del  fatto  ex
art. 131-bis, codice penale e l'estinzione  del  reato  per  condotte
riparatorie ex art. 162-ter, c.p.; la stessa Corte  ha  rilevato  che
«Entrambi gli istituti sono  infatti  condizionati  al  ricorrere  di
stringenti requisiti normativi, che non e' detto sussistano nel  caso
concreto; non riuscendo cosi' a impedire che fatti di  appropriazione
indebita di tenue disvalore - ma per qualsiasi  ragione  non  coperti
dall'art. 131-bis codice penale -  siano  assoggettati  alla  gravosa
pena minima prevista dalla disposizione censurata, in violazione  dei
principi costituzionali all'esame" (Corte cost., sentenza n. 46/2024,
punto 3.4. del Considerato in diritto). 
    Non puo' poi darsi rilievo alle riduzioni di  pena  derivanti  da
riti  alternativi  a  cui  abbia  prestato  il  consenso  l'imputato,
trattandosi di riduzioni eventuali e conseguenti a quella che e'  una
libera scelta dell'imputato, sul quale non puo' tuttavia essere fatto
gravare un vero e proprio onere in tal senso finalizzato a  rimediare
ad  una  scelta  del  legislatore  non  rispettosa  del   canone   di
proporzionalita' (Corte cost., sentenza n. 46/2024,  punto  3.4.  del
Considerato in diritto). 
    Non osta infine ai rilievi sulla sproporzione del minimo edittale
di due anni di reclusione la circostanza che l'applicazione  di  tale
pena non precluda la concessione di  benefici  quali  la  sospensione
condizionale della pena ovvero la sostituzione della  pena  detentiva
con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis, c.p.; la Corte
ha infatti rilevato  che  «la  circostanza  che  il  minimo  edittale
stabilito dal legislatore sia ancora compatibile con  la  sospensione
condizionale della pena - nonche', oggi, con l'applicazione  di  pene
sostitutive delle pene detentive brevi - non esclude di per  se'  che
essa possa  essere  considerata  manifestamente  sproporzionata  alla
gravita' del reato, quanto meno con riferimento ai  fatti  rientranti
nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in  concreto  da  minor
disvalore»  (Corte  cost.,  sentenza  n.  46/2024,  punto  3.4.   del
Considerato in diritto). 
    Segue a quanto fin qui osservato che, anche nei  casi  di  minima
offensivita'  per  i  beni   giuridici   protetti,   il   trattamento
sanzionatorio per la fattispecie oggetto dell'odierna  q.l.c.  rimane
particolarmente elevato e, ad avviso di  chi  scrive,  sproporzionato
rispetto all'entita' del danno criminale e, dunque, irragionevole. 
    3.2.2. Con riguardo al secondo profilo evidenziato, vale  a  dire
il  principio  di  parita'  di  trattamento  rispetto  a  fattispecie
analoghe, il carattere irragionevole della pena per la fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma  1,  codice  penale  e'  di  immediata
evidenza, qualora si ponga mente al fatto  che  esso  rappresenta  il
quadruplo del minimo edittale della  fattispecie  «semplice»  di  cui
all'art. 582, c.p., pari a sei mesi  di  reclusione.  Cio'  significa
che, a parita' di gravita' del fatto e  di  capacita'  a  delinquere,
vale a dire dei criteri di cui all'art.  133  codice  penale  per  la
determinazione della pena,  la  qualifica  soggettiva  della  persona
offesa e' da sola in grado di determinare un aumento  della  pena  di
quattro volte, rispetto alla fattispecie applicabile in via generale. 
    Il  minimo  edittale  di  due  anni  di   reclusione   e'   anche
considerevolmente  piu'  elevato  rispetto  alle  lesioni   personali
cagionate  a  pubblici  ufficiali  diversi  da   quelli   contemplati
dall'art. 583-quater,  comma  1,  codice  penale  (e,  lo  si  rileva
incidentalmente, a quelli contemplati anche  dai  commi  2  e  3  del
medesimo articolo,  che  -  pur  non  potendo  essere  oggetto  della
presente q.l.c. per ragioni di rilevanza - soffrono ad avviso di  chi
scrive delle medesime criticita'). In questi casi (che comprendono ad
esempio le lesioni cagionate ad  un  magistrato  in  udienza,  ad  un
ufficiale giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto),  la  normativa
applicabile rimane il combinato disposto dell'art. 582, codice penale
e dell'aggravante Comune di cui all'art. 61, comma 1, n.  10),  c.p.,
che comporta un aumento fino ad un terzo. Per tale ragione,  la  pena
minima edittale per una lesione a  pubblico  ufficiale  che  non  sia
ufficiale o agente di P.S. o  P.G.,  e  considerando  un'applicazione
dell'aggravante comune nella sua massima estensione,  risulta  essere
di otto mesi di reclusione. Il minimo edittale della  fattispecie  di
cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale appare dunque  essere
il triplo rispetto a quello relativo alla lesione cagionata ad  altri
pubblici ufficiali: ancora una volta, la qualifica soggettiva  appare
sorreggere da sola un incremento di pena considerevole. 
    Appare a chi scrive che la disparita' di trattamento  rispetto  a
fattispecie  similari  si  ponga  al   di   fuori   dei   limiti   di
ragionevolezza consentiti dall'applicazione corretta del principio di
uguaglianza nei termini di «trattamento uguale di situazioni uguali e
trattamento differenziato di situazioni diverse». 
    3.3. I profili di incostituzionalita' in relazione  all'art.  27,
comma 3, Cost. 
    Il Tribunale remittente dubita della legittimita'  costituzionale
della norma oggetto del giudizio anche  in  relazione  al  verosimile
contrasto con l'art. 27, comma  3,  Cost.,  sotto  il  profilo  della
finalita' rieducativa della pena. 
    La  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  piu'  volte  che  la
sproporzione della pena e' suscettibile di compromettere la finalita'
rieducativa della stessa, costituzionalmente imposta, affermando  che
«...   allorche'   le   pene   comminate   appaiano    manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost.,  giacche'  una
pena non proporzionata alla gravita'  del  fatto  si  risolve  in  un
ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis,  sentenze  n.  236
del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di  cui  agli
articoli 3 e 27 Cost.  ‛esigono  di  contenere  la  privazione  della
liberta' e la sofferenza inflitta alla  persona  umana  nella  misura
minima necessaria e sempre allo scopo  di  favorirne  il  cammino  di
recupero,  riparazione,  riconciliazione  e  reinserimento   sociale»
(sentenza n. 179 del 2017), in vista del  «progressivo  reinserimento
armonico della persona  nella  societa',  che  costituisce  l'essenza
della finalita' 'rieducativa' della pena (da ultimo, sentenza n.  149
del 2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto  dai
principi costituzionali e'  di  ostacolo  l'espiazione  di  una  pena
oggettivamente non proporzionata alla  gravita'  del  fatto,  quindi,
soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente  vessatoria  e,
dunque, destinata a non realizzare lo  scopo  rieducativo  verso  cui
obbligatoriamente deve tendere» (Corte cost., sentenza 40/2019, punto
5.2. del Considerato in diritto). 
    Non  sembra  esservi  dubbio,  in  tale   prospettiva,   che   la
previsione, da parte del legislatore, di una pena che, pur  applicata
nel  minimo  edittale  di  due  anni  di  reclusione,   si   presenti
manifestamente sproporzionata all'oggettiva gravita' del  fatto,  non
possa che  essere  percepita  come  vessatoria  dal  reo,  con  ovvio
riflesso sulla capacita' della pena stessa di porsi alla base  di  un
trattamento rieducativo al quale il condannato presti volontariamente
adesione. 
    3.4. Il verso della pronuncia richiesta. 
    Ritenuto dunque che la previsione di un minimo  di  pena  di  due
anni di reclusione per la fattispecie censurata sia incostituzionale,
occorre indicare  il  verso  della  pronuncia  che  questo  Tribunale
richiede alla Corte adita. 
    Non ritiene lo scrivente  che  la  soluzione  piu'  adeguata  sia
quella dell'introduzione di una circostanza attenuante  speciale  per
la particolare tenuita' dell'offesa, come operato dalla Corte con  le
sentenze numeri 83/2025 per il delitto di cui all'art. 583-quinquies,
c.p., 86/2024 per il delitto di cui all'art. 628, c.p., 120/2023  per
il delitto di cui all'art. 629, c.p., 68/2012 per il delitto  di  cui
all'art. 630. c.p.: in tutti questi casi,  infatti,  la  disposizione
incriminatrice e'  stata  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
nella parte in cui non prevede che la  pena  possa  essere  diminuita
(fino a un terzo: si tratta di attenuante a  effetto  comune)  quando
«per la natura, la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o  circostanze
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'». 
    Il precedente piu'  recente,  e  anche  piu'  pertinente  ratione
materiae, e' appunto quello del reato di cui all'art.  583-quinquies,
c.p., in  cui  la  Corte  ha  espressamente  ricusato  di  dichiarare
incostituzionale il minimo edittale, come  richiesto  dal  giudice  a
quo, ed ha invece optato per la pronuncia nel  verso  indicato.  Deve
tuttavia  ritenersi,  ad  avviso  di  chi  scrive,   che   vi   siano
significative differenze rispetto alla  questione  che  coinvolge  la
fattispecie oggetto della presente questione. 
    La Corte, infatti, nella pronuncia n. 83/2025 ha ritenuto di  non
ravvisare  la  sproporzione  e   l'irragionevolezza   della   cornice
edittale,  nel  suo  minimo,  cosi'  motivando:  «Sul   piano   della
comparazione esterna, la particolare severita' della  pena  detentiva
di cui al primo comma dell'art. 583-quinquies, codice penale  non  si
espone a un rilievo di  manifesta  irragionevolezza  o  sproporzione.
Questo vale sia nel raffronto con le lesioni  tuttora  oggetto  della
circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dell'art. 583, codice penale , sia in rapporto alla mutilazione degli
organi genitali femminili punita dall'art. 583-bis, codice  penale  ,
fattispecie tutte che, pur incidendo pesantemente  sull'integrita'  e
finanche sulla dignita' della persona, non ne investono tuttavia quel
connotato peculiare -  il  volto  -  che  il  legislatore  ha  inteso
proteggere con speciale vigore,  proprio  per  il  rilievo  che  esso
assume nella percezione  della  identita'  da  parte  della  persona»
(punto 4.3. del Considerato in diritto). Il raffronto  della  cornice
edittale e' stato effettuato  dalla  Corte  non  con  la  fattispecie
«semplice» (art. 582, c.p.), ma tanto con la fattispecie aggravata ai
sensi dell'art. 583, c.p., quanto con  quella  di  mutilazione  degli
organi genitali femminili  di  cui  all'art.  583-bis,  c.p.,  ed  il
percorso logico appare corretto, poiche' il delitto di  cui  all'art.
583-quinquies, codice penale  punisce  una  condotta  di  particolare
gravita' poiche', come rilevato dalla Corte, essa attinge  il  volto,
il quale, per la particolare attinenza all'identita'  e  all'immagine
della  persona,  e'  stato  ritenuto  meritevole  di  una  protezione
rafforzata. Nella fattispecie di  cui  all'art.  583-quinques,  c.p.,
tutte le offese, anche quelle «minime», in ragione  della  parte  del
corpo colpita e del suo valore per la persona offesa,  sono  comunque
dotate  di  una  carica  di  lesivita'  di  base  che  giustifica  un
trattamento  sanzionatorio  di  particolare  rigore.  La  scelta  del
legislatore,     pertanto,     appare     in     se'     ragionevole,
l'incostituzionalita' dovendo essere ravvisata non nell'aver previsto
un minimo edittale elevato, ma nel non aver consentito al giudice  di
tener conto  di  particolari  circostanze  di  fatto  che,  nel  caso
concreto,  riducano  il  disvalore  della  condotta   al   punto   da
giustificare una riduzione della pena. 
    Nel caso odierno, invece, la tipologia  delle  condotte  e  delle
offese in nulla si differenzia, di per se', da  quella  di  cui  alla
fattispecie «semplice»  di  cui  all'art.  582,  c.p.,  il  disvalore
concentrandosi, come  si  e'  detto,  integralmente  sulla  qualifica
soggettiva della persona offesa.  Tanto  la  fattispecie  di  lesione
personale di cui all'art. 582, codice penale quanto quella di lesione
personale a un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  o  di
pubblica sicurezza di cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale
sono suscettibili di coprire i medesimi  pregiudizi  alla  salute  ed
integrita' psico-fisica delle persone offese, ivi incluse, come si e'
detto, le malattie nel corpo di entita' ridottissima (piccoli graffi,
escoriazioni, distorsioni, contusioni, etc., con  prognosi  di  pochi
giorni): semplicemente, nel primo caso  il  parametro  e'  un  minimo
edittale di mesi sei di reclusione, nel secondo un minimo edittale di
anni due di reclusione. 
    Si  apprezza  dunque,  nell'opinione  di  questo  Tribunale,  una
sproporzione tra i trattamenti sanzionatori  di  condotte  ed  offese
identiche, nei termini sopra indicati (il minimo per  la  fattispecie
cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale e'  il  quadruplo  di
quello della fattispecie «semplice» di cui all'art. 582, c.p., ed  il
triplo di quello della fattispecie aggravata per  essere  la  lesione
operata ai danni di pubblici ufficiali diversi da ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza): sproporzione  a  cui
non potrebbe agevolmente porre rimedio la sola  introduzione  di  una
circostanza attenuante speciale, e cio' sia  perche'  tale  soluzione
non rimedierebbe ad una ingiustificata disparita' di  trattamento  di
situazioni di fatto uguali (la  medesima  offesa  -  es.  un  piccolo
graffio con un giorno di prognosi - continuerebbe  ad  essere  punita
con pene eccessivamente distanti, fatto  salvo  solo  il  potere  del
giudice di ridurre tale  distanza  nel  secondo  caso),  sia  perche'
comunque la riduzione fino a un terzo non ricondurrebbe  la  sanzione
entro i parametri della ragionevolezza, posto che il  minimo  di  due
anni di reclusione potrebbe essere ridotto di un  terzo  fino  ad  un
anno e quattro mesi di reclusione:  pena  comunque  considerevolmente
piu' elevata di quella prevista dalla fattispecie  «semplice»  e  del
tutto  sproporzionata  rispetto  all'entita'  di  lesioni   realmente
minimali come quelle sopra esemplificativamente indicate. 
    Cio' premesso,  nemmeno  pare  a  chi  scrive  che  la  soluzione
costituzionalmente corretta sia un  intervento  ablativo  del  minimo
edittale tout court, con dichiarazione di  incostituzionalita'  della
disposizione «nella parte in cui prevede la pena della reclusione  da
due a cinque anni anziche' fino a cinque anni», cio'  che,  in  forza
del disposto dell'art. 23, codice penale in tema di  minimo  edittale
«generale» per la pena della reclusione, comporterebbe di  fatto  una
cornice edittale di risulta da  quindici  giorni  a  cinque  anni  di
reclusione. La soluzione in questione  e'  quella  che  la  Corte  ha
adottato, ad esempio, in relazione all'art. 646 codice  penale  nella
gia' menzionata sentenza 46/2024. 
    Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso di chi  scrive  non  puo'
non tenersi conto della  gia'  menzionata  esistenza  di  un  tertium
comparationis particolarmente significativo, vale a dire l'art.  582,
c.p.,  di  cui  l'art.  583-quater,  codice  penale  rappresenta  una
fattispecie specializzata. 
    L'abbattimento del minimo edittale, con riespansione  del  minimo
generale di  quindici  giorni  di  cui  all'art.  23,  codice  penale
comporterebbe   il   risultato    paradossale,    e    verosimilmente
irragionevole per motivi  di  segno  opposto  a  quelli  che  fondano
l'odierna q.l.c., per cui l'aggressione  al  bene  giuridico  che  il
legislatore mostra di ritenere piu' grave risulterebbe punita con una
pena minima inferiore a quella prevista dalla fattispecie meno  grave
di cui all'art. 582, c.p. 
    Anche la soluzione di parametrare il minimo  edittale  in  misura
esattamente uguale a quella della fattispecie di  cui  all'art.  582,
c.p., pari a sei mesi di reclusione, non sarebbe scevra da profili di
criticita',  posto  che   frustrerebbe   totalmente   l'intento   del
legislatore (in se' non in contrasto col dettato  costituzionale)  di
punire piu' severamente la lesione dell'integrita' psico-fisica della
persona, quando la vittima sia un ufficiale o agente  di  P.G.  o  di
P.S.,  e  finirebbe  per  parificare  indebitamente  il   trattamento
sanzionatorio di  due  fattispecie  che  presentano  un  elemento  di
differenziazione (la qualifica soggettiva della persona offesa),  che
l'ordinamento considera rilevante in svariate disposizioni di  legge,
benche',  come  si  e'  detto,  non  appaia  da  solo  in  grado   di
giustificare l'aumento spropositato  operato  dal  legislatore  nella
fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c. 
    Pare tuttavia di potersi individuare, nel tessuto normativo,  una
disposizione che funga da parametro  di  confronto,  e  che  consenta
cosi' di elaborare una soluzione «a rime adeguate»: si  tratta  della
circostanza aggravante prevista dal combinato disposto degli articoli
585 e 576, comma 1, n. 5-bis), c.p., vigente in relazione al  delitto
di lesione personale prima dell'introduzione della fattispecie di cui
all'art. 583-quater,  comma  1,  codice  penale  nella  sua  versione
attuale ad opera del decreto-legge n. 48/2025.  L'ambito  applicativo
di  tale  circostanza  era  il  medesimo  di  cui  all'odierno   art.
583-quater, comma 1, c.p., e determinava un aumento  di  pena  da  un
terzo alla meta' nei casi in cui il reato fosse commesso  «contro  un
ufficiale o agente di polizia  giudiziaria,  ovvero  un  ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza, nell'atto o  a  causa  dell'adempimento
delle funzioni o del servizio». 
    Posto che l'intento del  legislatore,  con  il  decreto-legge  n.
48/2025,  era  quello  di  introdurre  una  fattispecie  punita  piu'
severamente rispetto a quella in vigore fino ad allora, e' giocoforza
ritenere che il minimo edittale dell'art. 583-quater, comma 1, codice
penale non possa essere inferiore a quello che era il minimo edittale
della fattispecie di cui  all'art.  582,  c.p.,  nella  sua  versione
aggravata ai sensi delle disposizioni suddette. Atteso  che  la  pena
base prevista dall'art. 582, codice penale nel minimo era di mesi sei
di reclusione  e  l'aumento  minimo  per  la  circostanza  aggravante
speciale era pari a un terzo, se ne ricava una pena  minima  edittale
di otto mesi di reclusione: tale e' la soglia al di sotto della quale
la cornice edittale del reato di cui all'art.  583-quater,  comma  1,
codice penale non puo' scendere,  se  non  al  prezzo  di  vanificare
totalmente l'intento di aggravamento perseguito dal  legislatore  del
2025. 
    Si ritiene pertanto che il verso della pronuncia  richiesta  alla
Corte debba essere nel senso di una dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 583, comma 1, codice penale «nella parte  in
cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la pena  da
due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni». 
  4.  Sull'impossibilita'  di   adottare   un'interpretazione   della
disposizione conforme a Costituzione. 
    Non  si  rivela  possibile,  per   questo   Tribunale,   adottare
un'interpretazione  della  norma  censurata  che   sia   conforme   a
Costituzione. 
    Non pare al riguardo percorribile la strada  dell'interpretazione
adeguatrice, che vada in particolare nella direzione  di  considerare
la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale nei
termini di aggravante, e non  di  fattispecie  autonoma:  sono  stati
messi in evidenza, infatti, gli elementi testuali e  sistematici  che
impediscono un'opzione ermeneutica di tal fatta. 
    Si ritiene dunque che, qualora si riveli fondato il  sospetto  di
incostituzionalita' della norma  oggetto  del  presente  rinvio,  sia
necessario l'intervento di una dichiarazione  di  incostituzionalita'
da parte della Corte costituzionale, nella direzione gia'  illustrata
in precedenza. 

(1) V. relazione illustrativa al decreto legislativo n. 31/2024,  pp.
    4-5:  «L'intervento  si  rende  necessario  per   coordinare   le
    modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150  del  2022
    al regime di procedibilita' del  delitto  di  lesioni  e  alla  -
    sopravvenuta -  modifica  dell'art.  583-quater,  secondo  comma,
    codice penale introdotta dall'art. 16 del decreto-legge 30  marzo
    2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie  e
    delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
    nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali", al  fine  di
    stabilire con chiarezza la regola della procedibilita'  d'ufficio
    del delitto di lesioni, quando questo sia commesso  in  danno  di
    personale esercente professione sanitaria, sia che si  tratti  di
    lesioni  lievi  sia  di  lesioni  gravi  o  gravissime.  Infatti,
    precedentemente alla riformulazione, l'art. 583-quater del codice
    penale contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime,
    e dunque la  procedibilita'  d'ufficio  conseguiva  al  richiamo,
    effettuato all'art.  582,  secondo  comma,  c.p.,  all'aggravante
    disciplinata  dall'art.  583  codice  penale  (lesioni  gravi   o
    gravissime), quale ipotesi procedibile ex officio, in deroga alla
    regola generale della procedibilita' a  querela  del  delitto  di
    lesioni introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 per  i
    delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai 40 giorni.
    Quanto alle lesioni lievi, la procedibilita' d'ufficio,  in  caso
    di fatto commesso in danno  di  personale  esercente  professione
    sanitaria, derivava dal richiamo, operato dal  citato  art.  582,
    secondo comma, del codice penale, all'aggravante di cui  all'art.
    61, numero 11-octies, del codice penale. Tuttavia,  l'intervenuta
    riformulazione dell'art. 583-quater, secondo comma, codice penale
    - che  contempla,  ora,  anche  le  lesioni  lievi  in  danno  di
    personale esercente professione sanitaria -  rende  inapplicabile
    l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale  aggravante
    pacificamente assorbita in quella  di  cui  al  riformulato  art.
    583-quater, secondo comma, del codice  penale.  In  tale  ottica,
    dunque, si interviene da un lato  sopprimendo  -  nell'art.  582,
    secondo comma, codice penale - il riferimento  all'aggravante  di
    cui all'art. 61, numero 11-octies (che ovviamente continuera'  ad
    operare rispetto ad ogni  altro  reato,  diverso  dalle  lesioni,
    commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente
    professione sanitaria),  e,  dall'altro,  inserendo  un  espresso
    richiamo  all'art.  583-quater,  secondo  comma,  primo   periodo
    (concernente l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne' gravissime); tale
    richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura  di
    circostanza - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi  di
    cui all'art. 583-quater del codice penale». 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale, per  violazione
degli articoli  3  e  27,  comma  3,  della  Costituzione,  dell'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella parte in cui stabilisce
che per il reato ivi descritto si applichi la pena da  due  a  cinque
anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni; 
    Dichiara  sospesi  il  processo  a  quo  ed  il   decorso   della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale  dinnanzi
alla Corte costituzionale; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta  in  udienza  e
deve considerarsi dunque notificata ai  soggetti  presenti  ai  sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della  Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati. 
        Modena, 19 febbraio 2026 
 
                         Il Giudice: Perrone