Reg. ord. n. 65 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ordinanza del Tribunale di Modena del 19/02/2026
Tra: M. R.
Oggetto:
Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 583
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026
Ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale di Modena nel
procedimento penale a carico di M. R..
Reati e pene - Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni - Reclusione da due a cinque anni
anziche' da otto mesi a cinque anni.
- Codice penale, art. 583-quater, primo comma.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
sezione penale
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, nella persona
del Giudice dott. Roberto Perrone, provvedendo nel corso dell'udienza
del 19 febbraio 2026 sulla questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, ha pronunciato la
seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di
questione di legittimita' costituzionale (articoli 1, legge
costituzionale 1/1948, 23, legge n. 87/1953), nel processo penale a
carico di R. M., nato (omissis) il (omissis), elettivamente
domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Cavazzuti - libero,
non comparso, difeso di fiducia dall'avv. Francesco Cavazzuti del
Foro di Modena.
Imputato.
1. Del reato di cui all'art. 337, comma 2, poiche', al fine di
opporsi ai Carabinieri di [omissis] intervenuti a seguito di lite
familiare, e di sottrarsi all'accertamento del reato di cui al capo
3, opponeva resistenza, e in particolar colpiva con un pugno al volto
il Vice Brig. E. S., al quale cagionava le lesioni del capo che
segue.
2. Del reato di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale, perche' mediante la condotta descritta al capo che precede,
sferrandogli un pugno, cagionava al Vice Brig E. S. lesioni personali
consistite in trauma emivolto dx con sublussazione dell'ATM,
guaribili in giorni otto.
3. Del reato di cui all'art. 612 del codice penale perche'
minacciava di un male ingiusto la zia R. L., dicendole: «state
attenti che vi ammazzo tutti due».
Con l'intervento del P.M., nella persona della dott.ssa Maria
Gabriella Giambarba V.P.O.
Rilevato che:
Il R. e' stato tratto in arresto alle ore ... del ... in
relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del
codice penale e lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio
di ordine pubblico ex art. 583-quater, comma 1, del codice penale;
dell'arresto era data notizia al pubblico ministero di turno,
che disponeva la presentazione dell'arrestato a giudizio
direttissimo, contestando anche il reato di minaccia di cui al capo
3);
all'udienza di convalida l'imputato rendeva spontanee
dichiarazioni, chiedeva scusa per la sua condotta e riportava di
essere in cura e che aveva agito in stato di stanchezza dopo il
lavoro;
il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e
l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione
alla P.G.; la difesa dell'imputato chiedeva non applicarsi misura;
l'imputato prestava il consenso al rito direttissimo per tutti i
reati in contestazione; il Tribunale, all'esito dell'udienza
convalidava l'arresto per i reati di cui ai capi 1) e 2) e disponeva
la misura cautelare dell'obbligo di presentazione dell'imputato
presso la Questura di (omissis) con cadenza quotidiana; disponeva
dunque procedersi a giudizio direttissimo per tutti i reati in
contestazione, essendovi stato il consenso dell'imputato in tal
senso; il difensore chiedeva termine a difesa e il Tribunale rinviava
ad udienza successiva;
all'udienza del 18 dicembre 2025, il Tribunale rinviava ad
udienza successiva;
con decreto del 22 gennaio 2026, adottato fuori udienza e
notificato alle parti, il Giudice, dato atto dell'orientamento da lui
condiviso che qualifica il reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
del codice penale nei termini di fattispecie autonoma, rappresentava
alle parti il dubbio di costituzionalita' sulla fattispecie stessa ed
invitava le parti ad interloquire al riguardo per l'udienza
successiva;
all'udienza del 19 febbraio 2026, il Tribunale, all'esito
della Camera di consiglio, pronunciava la presente ordinanza, di cui
era data lettura alle parti presenti in udienza.
Osserva.
1. Oggetto e parametro della questione.
La presente questione di legittimita' costituzionale sollevata in
via incidentale ha ad oggetto la norma ricavabile dall'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, della cui costituzionalita'
si dubita in relazione ai seguenti parametri:
art. 3 Cost., tanto per violazione del principio di
proporzionalita' del minimo edittale di anni due di reclusione,
quanto per trattamento diversificato di situazioni omogenee, anche
tenuto conto del tertium comparationis di cui all'art. 582 del codice
penale, nella versione base ed in quella aggravata ai sensi dell'art.
61, comma 1, n. 10), del codice penale;
art. 27, comma 3, Cost., per violazione del principio
rieducativo della pena.
2. Sulla rilevanza della questione.
2.1. Il fatto.
L'imputato veniva tratto in arresto poiche', alle ore ... circa
di sabato ..., durante il servizio perlustrativo, con ordine di
servizio ... e con orario ..., i militari operanti Luogotenente M.
M., Vice Brigadiere E. S. e Carabiniere M. L. venivano contattati
dalla Centrale operativa di (omissis) per una richiesta di intervento
da parte di tale R. L., in merito ad una accesa discussione tra la
stessa e suo nipote, inquilini di due appartamenti situati nel
medesimo stabile in (omissis), in via (omissis).
Giunti sul posto alle successive ore circa, gli operanti notavano
la presenza della R. L. sul balcone di casa, posto al secondo piano
della palazzina, intenta a discutere animatamente con un ragazzo, il
quale risultava affacciato sul balcone sottostante. Immediatamente i
militari intimavano ad entrambi di rientrare nelle rispettive
abitazioni, cosa che avveniva subito dopo. A quel punto, gli operanti
si recavano presso l'abitazione della R. L. al fine di comprendere
meglio quanto accaduto. La R. L., dopo essere stata identificata,
riferiva che il ragazzo era suo nipote R. M., odierno imputato, con
il quale ultimamente aveva avuto numerose discussioni, spesso
degenerate, poiche' il giovane era solito abusare di alcol. Nella
circostanza specifica, la R. L. riferiva che, nel corso della
mattinata, suo nipote inviava un messaggio WhatsApp a suo marito, il
quale citava testualmente: «E comunque magari ora ti svegli ... non
e' solo casa vostra». Il marito, inconsapevole di quanto fosse
accaduto e non comprendendo la natura del messaggio, chiamava la
moglie chiedendole se fosse al corrente di qualcosa riguardante il
nipote. La R. L., al telefono con il marito e probabilmente ad alta
voce, riferiva a quest'ultimo di essere stanca delle continue
discussioni con il ragazzo, poiche' divenuto insopportabile.
Dopo alcuni minuti dalla telefonata intercorsa tra la R. L. e suo
marito, suonava alla porta di casa dell'appartamento della R. L. suo
nipote, il quale, con tono minaccioso e intimidatorio e sogghignando,
invitava ripetutamente la donna a recarsi in garage per vedere cosa
fosse accaduto. Cio' avveniva pochi istanti dopo, quando la R. L.,
seguita dal nipote R. M., si recava in garage e, con sorpresa, notava
che lo scooter di suo marito era stato ribaltato sul pavimento e che
sul mezzo erano stati rovesciati una carriola in ferro e una
zappatrice.
La R. L. riferiva che, vista la scena presentatasi, cercava
invano di sollevare lo scooter, dopo aver spostato la carriola e la
zappatrice, senza pero' riuscirci poiche' il motociclo risultava
molto pesante, rendendo vano il tentativo, che avveniva sotto gli
occhi di suo nipote R. M., il quale, appoggiato allo stipite della
porta, la osservava immobile, ridacchiando e sbeffeggiandola, per poi
allontanarsi poco dopo. La R. L. chiedeva pertanto aiuto a suo
figlio, che, una volta giunto in garage, aiutava la madre a sollevare
da terra lo scooter e a sistemare le altre cose presenti. I due,
terminato il lavoro, uscivano dal garage chiudendo la porta a chiave.
Dopo alcuni minuti, R. M., fuori di se', dal cortile antistante
l'abitazione, invitava la zia a recarsi sul balcone, dove, una volta
giunta, veniva ricoperta di insulti e, dapprima, pesantemente
minacciata, allorquando R. M. proferiva nei confronti della zia la
seguente frase: «State attenti che prima o poi vi ammazzo tutti e
due», aggiungendo che la donna non poteva chiudere a chiave il garage
poiche' anche lui aveva diritto ad accedervi. A quel punto, la R. L.,
terrorizzata e in preda al panico, si chiudeva in casa, riferendo al
nipote che avrebbe chiamato i Carabinieri poiche' temeva fortemente
per la propria incolumita'. Alle successive ore 12.12, la R. L.
richiedeva l'intervento dei militari operanti mediante chiamata al
112 NUE.
Successivamente, gli operanti si recavano nell'appartamento posto
al primo piano, domicilio di R. M., al fine di comprendere meglio il
suo punto di vista in merito alla richiesta di intervento. Dopo aver
suonato il campanello numerose volte, l'uomo si decideva ad aprire la
porta di casa, permettendo ai due militari di entrare
nell'appartamento, che a prima vista dava l'idea di un ambiente
scarno, privo di ornamenti, poco pulito e decisamente in disordine.
Sin da subito R. M. appariva infastidito ed insofferente alla
presenza dei militari nel proprio appartamento, mostrando nei loro
confronti un atteggiamento decisamente ostile, probabilmente dovuto
anche al fatto che l'uomo aveva fatto un uso smodato di alcol, come
si evinceva dall'alito vinoso e dagli occhi lucidi, nonche' dal modo
di parlare, a tratti incomprensibile. In particolare, si avvicinava
al Carabiniere M. L. e, prendendolo per un braccio, lo bloccava,
riferendogli: «Ma tu dove cazzo vai? Stai fermo li' e non ti muovere,
non puoi girare a cazzo in casa mia, tu vai dove ti dico io».
Immediatamente l'uomo veniva invitato a calmarsi e ad assumere un
atteggiamento piu' collaborativo, nonche' ad utilizzare un linguaggio
piu' civile ed educato. Per tutta risposta, tuttavia, l'uomo
aggiungeva: «Io a casa mia faccio quel cazzo che mi pare e voi non mi
dovete rompere i coglioni, siete venuti qua a fare cosa? A rompere i
coglioni?».
Vista la situazione particolarmente difficile, al fine di evitare
una rapida escalation degli eventi, R. M. veniva invitato dai
militari operanti a fornire un documento di identita', che veniva
acquisito poco dopo, e inoltre ad accomodarsi per poter meglio
spiegare le proprie ragioni. Cio' avveniva inizialmente, ma durava
pochi istanti, in quanto R. M., preso da un attacco d'ira, si
avvicinava rapidamente al V. Brig. E. S., che nel frattempo, vista la
situazione, si era allontanato dirigendosi verso uno sgabello per
identificare compiutamente l'uomo e trascrivere i dati sull'allegato
A dell'ordine di servizio.
R. M., una volta raggiunto il V. Brig. E. S., lo invitava a
spostarsi dalla propria traiettoria, spingendo il proprio avambraccio
destro contro l'addome del militare e aggiungendo: «Levati che devo
spostare il televisore. Posso spostare il televisore in casa mia? Lo
posso fare? Cazzo!". Il V. Brig. E. S. si spostava, indietreggiando
di un passo, permettendo a R. M. di spostare il televisore, che
risultava sistemato sul bordo del camino in mattoni presente nella
sala.
A quel punto R. M., dopo aver allontanato il televisore dal bordo
del camino, ponendolo piu' all'interno, con le braccia lungo i
fianchi, i pugni serrati e digrignando i denti, si avvicinava
rapidamente al V. Brig. E. S., dichiarando espressamente: «Sai cosa
faccio oggi? Oggi vi picchio!», e sferrava con la mano sinistra un
violento pugno al volto del V. Brig. E. S., colpendolo in pieno
all'altezza della mandibola destra.
Il militare, dopo il colpo, indietreggiava di un passo, allorche'
il Carabiniere M. L. immobilizzava a terra R. M., subito dopo seguito
dal V. Brig. E. S. che, con non poca fatica, procedeva a mettere in
sicurezza l'uomo, ammanettandolo, sebbene quest'ultimo continuasse a
dimenarsi e a colpire con calci i due militari senza sosta, fino a
quando veniva posto in posizione di sicurezza a terra.
Immediatamente i militari richiedevano l'ausilio di un equipaggio
radiomobile, che giungeva pochi minuti dopo, composto dall'Apsqs D.
L. e dal Carabiniere A. G., con l'ausilio dei quali R. M. veniva
fatto salire sull'autovettura e successivamente accompagnato presso
il Comando Compagnia Carabinieri di (omissis), dove, alle successive
ore 15:10, previo avviso al P.M. di turno, veniva tratto in arresto.
Gli operanti, nel verbale di arresto, precisavano che, durante le
operazioni di trasferimento di R. M. all'interno della camera di
sicurezza della caserma, egli, non pago di quanto gia' avvenuto,
minacciava gravemente i militari, come peraltro si evinceva
dall'annotazione di P. G. redatta dai militari presenti, appartenenti
al Comando Stazione di (omissis).
I verbalizzanti precisavano inoltre che, alle ore 13:58, il V.
Brig. E. S. veniva dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di
(omissis) con la diagnosi: «Trauma emivolto dx, sublussazione
dell'ATM dx, cervicalgia e cefalea reattiva post trauma», con
prognosi di 8 giorni.
Alle ore 16:00, presso gli uffici di P.G., si recava R. L. per
formalizzare la denuncia-querela nei confronti del nipote R. M.
All'udienza di convalida l'imputato rendeva spontanee
dichiarazioni, chiedeva scusa per la propria condotta e riportava di
essere in cura, aggiungendo di avere agito in uno stato di stanchezza
conseguente al lavoro.
2.2. La qualificazione giuridica del fatto.
2.2.1. Non pare esservi dubbio che il fatto, qualora dimostrato,
sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma
1, primo periodo, c.p.: al R. e' infatti contestato il reato «di cui
all'art. 583 quater comma 1 cp., perche' mediante la condotta
descritta al capo che precede, sferrandogli un pugno, cagionava Vice
Brig. E. S. lesioni personali consistite in trauma emivolto dx con
sublussazione dell'ATM, guaribili in giorni 8».
L'imputazione contiene tutti gli elementi costitutivi, di
carattere oggettivo e soggettivo, della fattispecie di lesioni lievi
a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di cui
all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale.
Occorre preliminarmente prendere posizione sulla qualificazione
giuridica della fattispecie nei termini di fattispecie autonoma o
fattispecie aggravata del reato di lesioni personali, essendo tale
questione controversa tra gli interpreti.
2.2.2. Il dato normativo.
La fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale nella formulazione vigente e' stata introdotta dal
decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che ha cambiato la rubrica
dell'articolo ed il testo della disposizione.
La rubrica previgente recitava: «Articolo 583-quater. Lesioni
personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente
una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali», ed il testo della
disposizione era il seguente: «1. Nell'ipotesi di lesioni personali
cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in
occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite
con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con
la reclusione da otto a sedici anni».
La nuova rubrica, a far data dal 12 aprile 2025, recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie a essa funzionali», ed il testo e' il seguente: «1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a
cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni».
Si nota dunque che:
viene meno l'elemento specializzante della commissione del
reato «in occasione di manifestazioni sportive»;
si assiste ad un ampliamento della platea dei soggetti
passivi: in luogo del pubblico ufficiale in servizio di ordine
pubblico, ora e' punita la lesione ad «un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza»;
il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti
passivi «nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni».
Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha modificato nuovamente
la rubrica dell'articolo, benche' in una parte che non riguarda la
fattispecie di cui al comma 1. La rubrica attualmente vigente recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri e agli altri
soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni
sportive, a personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa
funzionali».
Per il suo rilievo nell'analisi della tematica, occorre riportare
anche il testo della fattispecie di cui al comma 2 del medesimo
articolo, che, nella versione vigente a seguito del decreto-legge n.
137/2024, recita: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso,
funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di
sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione
da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime
si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo».
Vi sono dunque evidenti elementi comuni alla fattispecie di cui
al comma 1:
i soggetti passivi sono qualificati;
il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti
passivi «nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio»,
ovvero, nel caso degli ausiliari, «nell'esercizio o a causa di tali
attivita'»;
la cornice di pena edittale e' la medesima.
Il decreto-legge n. 96/2025 ha infine esteso le pene di cui al
comma 1 ai fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive nei
confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la
regolarita' tecnica delle stesse.
2.2.3. La successione di interventi normativi di sistema.
Sulla qualificazione della fattispecie di cui all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella sua formulazione
anteriore alla novella dell'aprile 2024 (dunque quando ancora la
disposizione parlava delle lesioni cagionate in occasione di
manifestazioni sportive) si era pronunciata Cassazione pen. Sez. V,
Sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023 Ud. (dep. 24 gennaio 2024) Rv.
285846 - 01.
La Cassazione propendeva per la natura di fattispecie autonoma,
valorizzando (punto 2.1. del Considerato in diritto):
1) la rubrica dell'articolo;
2) la collocazione della condotta in un articolo diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli articoli 583-bis
e ter del codice penale, che disciplinano l'autonoma fattispecie
delle «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
3) la ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da
individuarsi proprio nella volonta' di sottrarre l'aumento di pena al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 del codice penale. La relazione
illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato che
gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di
avvenimenti sportivi (l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania)
avevano determinato la necessita' di intervenire con un
decreto-legge, introducendo, in particolare, una serie di norme
finalizzate a «[...] contrastare, con maggiore rigore, la
degenerazione violenta del tifo sportivo [...]»;
4) l'introduzione dell'art. 583-quater, comma 2, del codice
penale, che nella sua nuova formulazione delineava una autonoma
ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la
professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le
ipotesi di lesioni gravi o gravissime;
5) la tipizzazione per specialita' del piu' ampio genus delle
lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica
nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che
non si limitava a ledere, gravemente, il bene giuridico
dell'integrita' fisica, ma che incideva sulla sicurezza collettiva in
relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare
un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.
Le conclusioni cui era giunta la Cassazione, tuttavia, erano in
parte smentite da un intervento normativo successivo: l'art. 1, comma
1, lettera a), decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, modificava
il testo del comma 2 dell'art. 582 del codice penale, che, nel
delineare i casi di procedibilita' d'ufficio per il reato di lesioni,
arrivava a recitare (come tuttora recita): «Si procede tuttavia
d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste
negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel
secondo comma dell'art. 577. Si procede altresi' d'ufficio se la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'».
Il legislatore ha qualificato dunque espressamente come
circostanza aggravante la fattispecie di lesioni lievi di cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale, e cio' corrisponde
ad una precisa scelta del legislatore, volta da un lato a garantire
la procedibilita' d'ufficio per il reato in questione, dall'altro a
chiarirne definitivamente la natura (come riportato nella relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 31. (1)
Stanti i punti di contatto tra la fattispecie di cui al comma 2
e quella del comma 1, si potrebbe sostenere che la qualificazione in
questione sia estensibile anche alla seconda.
L'evoluzione normativa successiva, tuttavia, ha smentito tale
(apparentemente agevole) conclusione. Il legislatore e' infatti
intervenuto nuovamente sul tema, a distanza di pochi mesi
dall'entrata in vigore del decreto legislativo da ultimo citato: con
l'art. 2, comma 1, lettera a), decreto-legge °1 ottobre 2024, n. 137,
ha modificato l'art. 380, comma 2, c.p.p., in tema di reati per cui
e' previsto l'arresto in flagranza.
Il nuovo testo prevede: «2. Anche fuori dei casi previsti dal
comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti
delitti non colposi, consumati o tentati: [...] a-ter) delitto di
lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie ad essa
funzionali previsto dall'art. 583-quater, secondo comma, del codice
penale».
Il legislatore qui ha menzionato in maniera autonoma la
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, c.p., non
utilizzando la formula, pure impiegata altrove nello stesso articolo,
che si riferisce alla fattispecie base, «aggravata ai sensi di» (ad
es.: e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,
salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante
di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale. [...]
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui
all'art. 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale).
Appare dunque che il legislatore dell'ottobre 2024, a differenza
di quello dell'aprile 2024, abbia considerato le fattispecie di cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale (lesioni lievi,
gravi, gravissime ai sanitari) come fattispecie autonome e non come
aggravanti del delitto di lesioni.
Si evidenzia dunque un'antinomia espressa: l'art. 582, comma 2,
codice penale considera le fattispecie di cui all'art. 583-quater,
comma 2, del codice penale come aggravanti, mentre l'art. 380, comma
2, codice di procedura penale le considera fattispecie autonome.
Infine, il legislatore, con l'art. 13, comma 1, lettera c),
decreto-legge 48/2025 (gia' citato), oltre a modificare la
fattispecie di cui al comma 1 nei termini oggi vigenti, e ad
intervenire sulla rubrica dell'articolo, ha modificato l'art. 10,
comma 6-quater, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di arresto in flagranza
differita. Il nuovo testo dispone: «6-quater. Nel caso di reati
commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla
presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura
penale, nonche' nel caso del delitto di cui all'art. 583-quater del
codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo
pubblico o aperto al pubblico, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita'
pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi
dell'art. 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione
e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».
Di nuovo si assiste dunque alla qualifica espressa di fattispecie
autonoma all'intera fattispecie di cui all'art. 583-quater codice
penale (incluso quindi il comma 1).
2.2.4. Argomenti a favore della natura di circostanza.
Allo stato depongono pertanto a favore della natura di
circostanza aggravante della fattispecie prevista all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale i seguenti argomenti:
1) la fattispecie di cui al comma 1 attualmente vigente, e
risultante dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 48/2025, non
contempla piu' l'elemento specializzante del contesto sportivo in cui
avviene il fatto (valorizzato dalla Cassazione nella sentenza
3117/2023): gli unici elementi distintivi rispetto alla fattispecie
di cui all'art. 582 del codice penale sono ora dati dalle qualifiche
soggettive dei soggetti passivi (ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza) e dall'occasione di commissione
del reato in relazione agli stessi (nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni);
2) il testo dell'art. 582, comma 2, codice penale non e'
stato modificato e tuttora contempla il riferimento all'art.
583-quater, comma 2, codice penale nei termini di circostanza
aggravante.
Tuttavia:
1) la qualifica soggettiva, unita al riferimento alle
funzioni, e' in altri casi elemento sufficiente per determinare un
mutamento di titolo del reato (es. appropriazione indebita -
peculato);
2) si potrebbe sostenere che l'art. 582, comma 2, del codice
penale sia stato tacitamente abrogato in parte qua (limitatamente
cioe' alla qualifica della fattispecie) dal successivo intervento
normativo di cui al decreto-legge n. 137/2024 in tema di arresto in
flagranza della medesima fattispecie.
2.2.5. Argomenti a favore della natura di reato autonomo.
A favore invece della qualificazione nei termini di fattispecie
autonoma del delitto di cui all'art. 583-quater, comma 1, codice
penale si puo' rilevare quanto segue.
Per buona parte rimangono validi gli argomenti avanzati dalla
Cassazione nella sentenza 3117/2023:
1) la rubrica dell'articolo e' stata ulteriormente modificata
in modo da rimarcare le peculiarita' della fattispecie;
2) la condotta e' tuttora collocata in un articolo diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583
c.p.) e successivo anche rispetto agli articoli 583-bis e ter, codice
penale che disciplinano l'autonoma fattispecie delle «Pratiche di
mutilazione degli organi genitali femminili»;
3) l'intervento del legislatore e' chiaramente nel senso di
un inasprimento del regime sanzionatorio, che si pone in contrasto
con la configurazione di un'aggravante bilanciabile.
A questi si aggiungono argomenti molto forti, anche di carattere
processuale:
4) il dato testuale dell'art. 380, codice penale (con
riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 583-quater,
c.p.) e dell'art. 10, comma 6-quater, decreto-legge 14/2017 (con
riguardo a tutte le fattispecie di cui all'art. 583-quater, c.p.)
depone per la qualificazione in termini di autonomia;
5) qualora l'art. 583-quater, comma 1, codice penale fosse
configurato come un'aggravante, le lesioni lievi previste
dall'articolo in questione, e non ulteriormente aggravate, sarebbero:
procedibili a querela;
di competenza del Giudice di Pace.
Il reato non e' infatti contemplato dall'art. 582, comma 2, c.p.,
che menziona solo l'art. 583-quater, comma 2, c.p., e non si applica
alcuna delle altre aggravanti di cui all'art. 585 c.p., non
risultando ovviamente piu' applicabile l'art. 576, comma 1, n.
5-bis), c.p., da considerarsi tacitamente abrogato in parte qua e
vigente soltanto come circostanza aggravante del reato di cui
all'art. 575 c.p.
Tale risultato si porrebbe palesemente in contrasto con
l'intenzione del legislatore, poiche' cagionerebbe un forte
allentamento della risposta penale: oltre a mutare il regime di
procedibilita' rispetto a quello attuale (piu' severo in quanto
officioso), si avrebbe la singolare situazione per cui, anche nei
casi di concorso formale con altri reati di competenza del Tribunale,
che ne attrarrebbero a quest'ultimo la cognizione, i reati di lesioni
lievi, pur in astratto dotati di cornice edittale elevata (da due a
cinque anni di reclusione), sarebbero puniti con le pene del Giudice
di Pace, avendo la giurisprudenza ormai chiarito che il rispetto del
principio di legalita' impone di applicare sempre e comunque le pene
previste per i singoli reati, talche', per il caso di concorso
formale tra reato principale di competenza del Tribunale e reato
satellite di competenza del Giudice di Pace, si applichera' una pena
unica, ma la quota di pena irrogata a titolo di aumento per il reato
satellite dovra' poi essere convertita in una delle sanzioni di cui
all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 (v. sul punto Cassazione
pen., Sez. 5, Sentenza n. 8349 del 10 gennaio 2025 Ud. (dep. 28
febbraio 2025) Rv. 287666 - 01: «In caso di continuazione o concorso
formale tra reato piu' grave di competenza del giudice ordinario,
punito con pena detentiva, e reato satellite di competenza del
giudice di pace, punito con le sanzioni eterogenee della pena
pecuniaria, della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica
utilita', l'aumento di pena previsto per il reato satellite va
effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per
moltiplicazione, rispettando il genere della pena previsto per il
reato satellite, con la conseguenza che l'aumento della pena
detentiva dovra' essere convertito, secondo i criteri di cui all'art.
58, decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene
previste dall'art. 52 del predetto decreto legislativo prescelta per
il reato satellite mediante i criteri commisurativi di cui all'art.
133 cod. pen.»).
E' evidente che tale risultato si pone totalmente al di fuori
delle previsioni del legislatore.
2.2.6. Conclusione.
Ad avviso del Tribunale, allo stato attuale gli argomenti a
favore della natura di fattispecie autonoma sono dotati di maggior
peso (oltre ad essere in numero superiore) rispetto a quelli per la
tesi opposta. Deve ritenersi pertanto che quello previsto dall'art.
583-quater, codice penale sia un delitto distinto rispetto al delitto
di lesione personale di cui all'art. 582, codice penale e non una
mera aggravante di quest'ultimo, cio' che ovviamente ha evidenti
riflessi sulle considerazioni che seguono.
2.3. La pena irrogabile.
Qualora l'imputato fosse condannato, per il reato in questione
sarebbe assoggettabile ad una pena compresa nella cornice edittale
che va da due a cinque anni.
Anche applicando la pena nel minimo edittale - qualora fossero
valorizzati, ad esempio, i parametri della contenuta gravita' del
fatto ex art. 133, comma 1, c.p., desunta dal pregiudizio limitato
per il bene protetto dell'integrita' fisica della persona offesa, e
della ridotta capacita' a delinquere del reo ex art. 133, comma 2,
codice penale - la base di partenza sarebbe dunque rappresentata da
due anni di reclusione.
Puo' valutarsi l'applicazione di circostanze attenuanti tra
quelle previste dall'ordinamento.
Allo stato, tuttavia, l'unica possibilita' appare essere quella
della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non
risultando pertinenti o integrate le altre circostanze comuni di cui
all'art. 62, c.p.; anche la concessione delle circostanze di cui
all'art. 62-bis c.p., tuttavia, si presenta impervia; la
giurisprudenza di legittimita', infatti, ha chiarito che «Il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non rappresenta
un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la
personalita' dell'imputato, ma richiede la presenza di elementi di
segno positivo, dalla cui mancanza deriva il diniego di concessione
delle stesse. Infatti, l'obbligo di analitica motivazione che incombe
sul giudice in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica
la decisione in merito alla sussistenza delle condizioni per
concederle e non, viceversa, la decisione opposta» (Cass. pen. , sez.
III, 9 gennaio 2024, n. 5994), e che «Il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimamente motivato
dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis,
disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della
quale, ai fini della concessione della diminuente, non e' piu'
sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Cass.
pen. , Sez. IV, Sentenza n. 32872 del 8 giugno 2022, Rv. 283489 -
01). Nel caso di specie, l'imputato ha chiesto scusa per il fatto
commesso, ma tale condotta risulta difficilmente idonea, di per se',
a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, non
essendo stata accompagnata da altri comportamenti rivelatori di
un'autentica resipiscenza, e anzi essendo emersi indici sfavorevoli
all'imputato, posto che egli risulta gravato da precedenti penali e
di polizia anche per reati violenti (e' indagato per il reato di cui
all'art. 612-bis, c.p.), ed e' pure sottoposto, per altra causa, a
misura cautelare, che evidentemente non ha sortito alcun effetto
deterrente; nemmeno i percorsi terapeutici in essere da parte
dell'imputato paiono avere avuto efficacia risocializzante e di
contenimento delle pulsioni violente del R., talche' prognosi di
concessione delle circostanze in parola, allo stato, e' nettamente
sfavorevole.
Tuttavia, anche qualora volesse ipotizzarsi l'applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, e nella misura massima consentita
(un terzo della pena), il risultato, al netto della riduzione per la
scelta del rito speciale, sarebbe pari ad un anno e quattro mesi di
reclusione: pena comunque di tenore particolarmente elevato.
Quanto alle cause di estinzione del reato e di non punibilita',
non appare che esse siano applicabili al caso di specie.
Se si ritiene, come pare necessario alla luce delle
considerazioni effettuate supra, che l'art. 583-quater, comma 1,
codice penale sia fattispecie autonoma, non vi e' alcuna deroga al
regime generale di procedibilita' d'ufficio del reato, talche' non e'
applicabile la causa di estinzione per condotte riparatorie di cui
all'art. 162-ter, codice penale (che sarebbe in ogni caso
inoperativa, non avendo l'imputato dato prova di alcuna attivita'
riparatoria nei confronti della persona offesa).
Quanto alla causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis,
c.p., essa non risulta parimenti applicabile al caso di specie, non
essendo integrati i presupposti di operativita' in concreto
dell'istituto: quanto alle modalita' della condotta, infatti, essa
non si rivela affatto di particolare lievita', avendo l'imputato il
R. ha aggredito proditoriamente il Vice Brig. E.S. con un pugno al
volto, senza essere stato in alcun modo provocato dal militare;
quanto all'entita' del danno, a cagione della condotta aggressiva del
R., il Vice Brig. E.S. ha riportato una malattia di durata
apprezzabile, pari a otto giorni, talche' non appare affatto che il
pregiudizio per il bene giuridico dell'integrita' psico-fisica della
persona offesa sia minimale; quanto al comportamento dell'imputato
successivamente al reato, il R., come si e' detto, non ha tentato ne'
si e' dichiarato anche solo disponibile a risarcire il danno alla
persona offesa. Non si ritiene dunque che vi siano elementi che
depongano a favore della particolare tenuita' del fatto, che non si
ha ragione di sottrarre alla pretesa punitiva penale.
Si ritiene pertanto che, ai fini della decisione del giudizio a
quo, la norma ricavabile dall'art. 583-quater, comma 1, c.p., sia di
applicazione necessaria, e che sia parimenti necessario valutare se
il risultato pratico cui condurrebbe l'applicazione della norma al
caso concreto, alla luce del calcolo della pena irrogabile, sia
suscettibile di contrasto con il dettato costituzionale.
3. Sulla non manifesta infondatezza.
3.1. Inquadramento della fattispecie.
Ritiene questo Tribunale che la previsione normativa in questione
sia sospetta di costituzionalita' tanto con riguardo all'art. 3
Cost., quanto con riguardo all'art. 27, comma 3, Cost.
3.2. I profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 3
Cost.
Ad avviso del Tribunale, emergono profili di incostituzionalita'
della fattispecie, per violazione del principio di proporzionalita',
e per disparita' di trattamento rispetto a fattispecie omogenee.
3.2.1. Con riguardo al primo profilo, non si ignora il principio
secondo cui, nella scelta della cornice edittale di pena delle
fattispecie criminali, il legislatore gode di ampia discrezionalita'
(cfr. ad es. Corte costituzionale 161/2009, Corte costituzionale
324/2008, Corte costituzionale 22/2007, Corte costituzionale
394/2006, Corte costituzionale, 117/2021, Corte costituzionale,
207/2023); tuttavia, la giurisprudenza costituzionale, a partire
dalla sentenza 343/1993, ha progressivamente riconosciuto la
possibilita' di un sindacato sulla sproporzione della pena prevista,
rilevando che «... il rispetto del principio di eguaglianza, quale e'
configurato nell'art. 3 della Costituzione, comporta che la regola
della proporzionalita' in esso implicita debba esser valutata 'in
relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti
rapporti della vita'» (Corte cost., sentenza 343/1993, punto 5 del
Considerato in diritto); piu' di recente, e in maniera ancora
maggiormente incisiva, la Corte ha chiarito che «Discrezionalita',
tuttavia, non equivale ad arbitrio. Qualsiasi legge dalla quale
discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve
potersi razionalmente giustificare in relazione a una o piu'
finalita' legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti
dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati
rispetto a quelle pur legittime finalita'» (Corte cost., sentenza
46/2024, al punto 3.1. del Considerato in diritto).
Piu' nel dettaglio, la Corte ha riconosciuto che «... la
giurisprudenza costituzionale piu' recente ha gradatamente affrancato
il sindacato di conformita' al principio di proporzione della pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di individuare un
preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria
destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha
spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)
un modello di sindacato sulla proporzionalita' "intrinseca" della
pena, che - ferma restando l'ampia discrezionalita' di cui il
legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali (ex
multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148
del 2016) - valuta direttamente se la pena comminata debba
considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato,
ricercando poi nel sistema punti di riferimento gia' esistenti per
ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo
di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalita', nelle
more di un sempre possibile intervento legislativo volto a
rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi
costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di
sindacato, sentenza n. 112 del 2019, Considerato in diritto,
rispettivamente punti 8.1.2. e 8.1.3.)» (Corte cost., sentenza
284/2019, punto 4.1. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, come appare evidente
dalla pur sommaria esposizione effettuata in precedenza, il
trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore e' di notevole
rigore; volendosi concentrare l'attenzione, in questa sede, sulla
fattispecie base - essendo quella che deve essere applicata al
giudizio a quo, nel quale non e' contestata, nemmeno in fatto, alcuna
delle aggravanti speciali di cui all'art. 583 codice penale -, il
minimo edittale e', infatti, di due anni di reclusione.
L'inasprimento del trattamento sanzionatorio e' particolarmente
evidente se si tiene a mente che, prima dell'intervento del
legislatore del 2025, la condotta oggi sanzionata ai sensi dell'art.
583-quater, comma 1, codice penale era si' punita dal Codice penale,
e con disposizioni speciali, ma con pena nettamente inferiore: ai
sensi del combinato disposto degli articoli 582, 585 e 576, comma 1,
n. 5-bis), c.p., la lesione personale a ufficiali e agenti di P.G. e
P.S. nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del
servizio era punita con la reclusione da otto mesi a quattro anni e
sei mesi. Il minimo edittale oggi previsto e' dunque pari al triplo
del minimo edittale, pure aggravato, previgente.
L'irragionevolezza di tale previsione normativa, per sproporzione
della pena prevista, appare particolarmente evidente, agli occhi di
chi scrive, laddove si ponga mente al fatto che risulterebbero punite
con la pena di due anni di reclusione anche tutte quelle condotte che
cagionino alla persona offesa malattie di bassissima entita', ma
comunque meritevoli di sanzione penale e non escluse dalla
punibilita' per effetto dell'applicazione dell'art. 131-bis, c.p.: si
pensi a tutti i casi di piccole alterazioni funzionali
dell'organismo, conseguenti all'azione violenta del reo, che non si
limitino a semplici reazioni emorragiche (ecchimosi, ematomi), ma
comportino una vera e propria alterazione funzionale, sia pure di
breve durata e di limitata estensione (es. distorsioni, contusioni,
piccoli tagli, escoriazioni, edemi); come del resto e' avvenuto nel
caso di specie, ove la persona offesa ha riportato una lesione
contusiva al volto con prognosi di otto giorni.
Come si e' gia' osservato in sede di valutazione della rilevanza,
poi, anche nel caso di specie e nell'ipotesi (improbabile) in cui
siano riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis
c.p., la pena risultante dalla rispettiva riduzione, operata nella
massima estensione consentita di un terzo, rimarrebbe considerevole,
in quanto pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
In generale, tuttavia, deve ribadirsi che l'impiego delle
circostanze attenuanti e' legato a fattori contingenti e connessi al
singolo fatto all'esame del giudice, e non puo' essere piegato allo
scopo di «correggere» una cornice edittale che risulta sproporzionata
in se', come del resto ha rilevato la stessa Corte costituzionale:
«Al riguardo, non puo' non rilevarsi che l'applicazione di
circostanze attenuanti e' soltanto eventuale, e non e' in grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di una pena manifestamente eccessiva nel minimo (analogamente,
sentenza n. 236 del 2016). Cio' vale anche rispetto alle circostanze
attenuanti generiche, la cui funzione ‛naturale' e' quella di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto
all'esame del giudice rispetto alla gravita' ordinaria dei fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia' quella di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a
quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa»
(Corte cost., sentenza n. 63/2022, punto 4.6 del Considerato in
diritto, richiamata anche da Corte costituzionale, sentenza n.
46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto).
Allo stesso modo, non puo' ipotizzarsi che, al fine di
neutralizzare gli effetti di una pena eccessivamente gravosa nella
sua cornice edittale, il giudice debba/possa fare ricorso ad altri
istituti, quali l'assoluzione per particolare tenuita' del fatto ex
art. 131-bis, codice penale e l'estinzione del reato per condotte
riparatorie ex art. 162-ter, c.p.; la stessa Corte ha rilevato che
«Entrambi gli istituti sono infatti condizionati al ricorrere di
stringenti requisiti normativi, che non e' detto sussistano nel caso
concreto; non riuscendo cosi' a impedire che fatti di appropriazione
indebita di tenue disvalore - ma per qualsiasi ragione non coperti
dall'art. 131-bis codice penale - siano assoggettati alla gravosa
pena minima prevista dalla disposizione censurata, in violazione dei
principi costituzionali all'esame" (Corte cost., sentenza n. 46/2024,
punto 3.4. del Considerato in diritto).
Non puo' poi darsi rilievo alle riduzioni di pena derivanti da
riti alternativi a cui abbia prestato il consenso l'imputato,
trattandosi di riduzioni eventuali e conseguenti a quella che e' una
libera scelta dell'imputato, sul quale non puo' tuttavia essere fatto
gravare un vero e proprio onere in tal senso finalizzato a rimediare
ad una scelta del legislatore non rispettosa del canone di
proporzionalita' (Corte cost., sentenza n. 46/2024, punto 3.4. del
Considerato in diritto).
Non osta infine ai rilievi sulla sproporzione del minimo edittale
di due anni di reclusione la circostanza che l'applicazione di tale
pena non precluda la concessione di benefici quali la sospensione
condizionale della pena ovvero la sostituzione della pena detentiva
con una delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis, c.p.; la Corte
ha infatti rilevato che «la circostanza che il minimo edittale
stabilito dal legislatore sia ancora compatibile con la sospensione
condizionale della pena - nonche', oggi, con l'applicazione di pene
sostitutive delle pene detentive brevi - non esclude di per se' che
essa possa essere considerata manifestamente sproporzionata alla
gravita' del reato, quanto meno con riferimento ai fatti rientranti
nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in concreto da minor
disvalore» (Corte cost., sentenza n. 46/2024, punto 3.4. del
Considerato in diritto).
Segue a quanto fin qui osservato che, anche nei casi di minima
offensivita' per i beni giuridici protetti, il trattamento
sanzionatorio per la fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c. rimane
particolarmente elevato e, ad avviso di chi scrive, sproporzionato
rispetto all'entita' del danno criminale e, dunque, irragionevole.
3.2.2. Con riguardo al secondo profilo evidenziato, vale a dire
il principio di parita' di trattamento rispetto a fattispecie
analoghe, il carattere irragionevole della pena per la fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale e' di immediata
evidenza, qualora si ponga mente al fatto che esso rappresenta il
quadruplo del minimo edittale della fattispecie «semplice» di cui
all'art. 582, c.p., pari a sei mesi di reclusione. Cio' significa
che, a parita' di gravita' del fatto e di capacita' a delinquere,
vale a dire dei criteri di cui all'art. 133 codice penale per la
determinazione della pena, la qualifica soggettiva della persona
offesa e' da sola in grado di determinare un aumento della pena di
quattro volte, rispetto alla fattispecie applicabile in via generale.
Il minimo edittale di due anni di reclusione e' anche
considerevolmente piu' elevato rispetto alle lesioni personali
cagionate a pubblici ufficiali diversi da quelli contemplati
dall'art. 583-quater, comma 1, codice penale (e, lo si rileva
incidentalmente, a quelli contemplati anche dai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, che - pur non potendo essere oggetto della
presente q.l.c. per ragioni di rilevanza - soffrono ad avviso di chi
scrive delle medesime criticita'). In questi casi (che comprendono ad
esempio le lesioni cagionate ad un magistrato in udienza, ad un
ufficiale giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto), la normativa
applicabile rimane il combinato disposto dell'art. 582, codice penale
e dell'aggravante Comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 10), c.p.,
che comporta un aumento fino ad un terzo. Per tale ragione, la pena
minima edittale per una lesione a pubblico ufficiale che non sia
ufficiale o agente di P.S. o P.G., e considerando un'applicazione
dell'aggravante comune nella sua massima estensione, risulta essere
di otto mesi di reclusione. Il minimo edittale della fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale appare dunque essere
il triplo rispetto a quello relativo alla lesione cagionata ad altri
pubblici ufficiali: ancora una volta, la qualifica soggettiva appare
sorreggere da sola un incremento di pena considerevole.
Appare a chi scrive che la disparita' di trattamento rispetto a
fattispecie similari si ponga al di fuori dei limiti di
ragionevolezza consentiti dall'applicazione corretta del principio di
uguaglianza nei termini di «trattamento uguale di situazioni uguali e
trattamento differenziato di situazioni diverse».
3.3. I profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 27,
comma 3, Cost.
Il Tribunale remittente dubita della legittimita' costituzionale
della norma oggetto del giudizio anche in relazione al verosimile
contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., sotto il profilo della
finalita' rieducativa della pena.
La Corte costituzionale ha riconosciuto piu' volte che la
sproporzione della pena e' suscettibile di compromettere la finalita'
rieducativa della stessa, costituzionalmente imposta, affermando che
«... allorche' le pene comminate appaiano manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli articoli 3 e 27 Cost., giacche' una
pena non proporzionata alla gravita' del fatto si risolve in un
ostacolo alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236
del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli
articoli 3 e 27 Cost. ‛esigono di contenere la privazione della
liberta' e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura
minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di
recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale»
(sentenza n. 179 del 2017), in vista del «progressivo reinserimento
armonico della persona nella societa', che costituisce l'essenza
della finalita' 'rieducativa' della pena (da ultimo, sentenza n. 149
del 2018). Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo posto dai
principi costituzionali e' di ostacolo l'espiazione di una pena
oggettivamente non proporzionata alla gravita' del fatto, quindi,
soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e,
dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui
obbligatoriamente deve tendere» (Corte cost., sentenza 40/2019, punto
5.2. del Considerato in diritto).
Non sembra esservi dubbio, in tale prospettiva, che la
previsione, da parte del legislatore, di una pena che, pur applicata
nel minimo edittale di due anni di reclusione, si presenti
manifestamente sproporzionata all'oggettiva gravita' del fatto, non
possa che essere percepita come vessatoria dal reo, con ovvio
riflesso sulla capacita' della pena stessa di porsi alla base di un
trattamento rieducativo al quale il condannato presti volontariamente
adesione.
3.4. Il verso della pronuncia richiesta.
Ritenuto dunque che la previsione di un minimo di pena di due
anni di reclusione per la fattispecie censurata sia incostituzionale,
occorre indicare il verso della pronuncia che questo Tribunale
richiede alla Corte adita.
Non ritiene lo scrivente che la soluzione piu' adeguata sia
quella dell'introduzione di una circostanza attenuante speciale per
la particolare tenuita' dell'offesa, come operato dalla Corte con le
sentenze numeri 83/2025 per il delitto di cui all'art. 583-quinquies,
c.p., 86/2024 per il delitto di cui all'art. 628, c.p., 120/2023 per
il delitto di cui all'art. 629, c.p., 68/2012 per il delitto di cui
all'art. 630. c.p.: in tutti questi casi, infatti, la disposizione
incriminatrice e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima
nella parte in cui non prevede che la pena possa essere diminuita
(fino a un terzo: si tratta di attenuante a effetto comune) quando
«per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'».
Il precedente piu' recente, e anche piu' pertinente ratione
materiae, e' appunto quello del reato di cui all'art. 583-quinquies,
c.p., in cui la Corte ha espressamente ricusato di dichiarare
incostituzionale il minimo edittale, come richiesto dal giudice a
quo, ed ha invece optato per la pronuncia nel verso indicato. Deve
tuttavia ritenersi, ad avviso di chi scrive, che vi siano
significative differenze rispetto alla questione che coinvolge la
fattispecie oggetto della presente questione.
La Corte, infatti, nella pronuncia n. 83/2025 ha ritenuto di non
ravvisare la sproporzione e l'irragionevolezza della cornice
edittale, nel suo minimo, cosi' motivando: «Sul piano della
comparazione esterna, la particolare severita' della pena detentiva
di cui al primo comma dell'art. 583-quinquies, codice penale non si
espone a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Questo vale sia nel raffronto con le lesioni tuttora oggetto della
circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dell'art. 583, codice penale , sia in rapporto alla mutilazione degli
organi genitali femminili punita dall'art. 583-bis, codice penale ,
fattispecie tutte che, pur incidendo pesantemente sull'integrita' e
finanche sulla dignita' della persona, non ne investono tuttavia quel
connotato peculiare - il volto - che il legislatore ha inteso
proteggere con speciale vigore, proprio per il rilievo che esso
assume nella percezione della identita' da parte della persona»
(punto 4.3. del Considerato in diritto). Il raffronto della cornice
edittale e' stato effettuato dalla Corte non con la fattispecie
«semplice» (art. 582, c.p.), ma tanto con la fattispecie aggravata ai
sensi dell'art. 583, c.p., quanto con quella di mutilazione degli
organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis, c.p., ed il
percorso logico appare corretto, poiche' il delitto di cui all'art.
583-quinquies, codice penale punisce una condotta di particolare
gravita' poiche', come rilevato dalla Corte, essa attinge il volto,
il quale, per la particolare attinenza all'identita' e all'immagine
della persona, e' stato ritenuto meritevole di una protezione
rafforzata. Nella fattispecie di cui all'art. 583-quinques, c.p.,
tutte le offese, anche quelle «minime», in ragione della parte del
corpo colpita e del suo valore per la persona offesa, sono comunque
dotate di una carica di lesivita' di base che giustifica un
trattamento sanzionatorio di particolare rigore. La scelta del
legislatore, pertanto, appare in se' ragionevole,
l'incostituzionalita' dovendo essere ravvisata non nell'aver previsto
un minimo edittale elevato, ma nel non aver consentito al giudice di
tener conto di particolari circostanze di fatto che, nel caso
concreto, riducano il disvalore della condotta al punto da
giustificare una riduzione della pena.
Nel caso odierno, invece, la tipologia delle condotte e delle
offese in nulla si differenzia, di per se', da quella di cui alla
fattispecie «semplice» di cui all'art. 582, c.p., il disvalore
concentrandosi, come si e' detto, integralmente sulla qualifica
soggettiva della persona offesa. Tanto la fattispecie di lesione
personale di cui all'art. 582, codice penale quanto quella di lesione
personale a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza di cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale
sono suscettibili di coprire i medesimi pregiudizi alla salute ed
integrita' psico-fisica delle persone offese, ivi incluse, come si e'
detto, le malattie nel corpo di entita' ridottissima (piccoli graffi,
escoriazioni, distorsioni, contusioni, etc., con prognosi di pochi
giorni): semplicemente, nel primo caso il parametro e' un minimo
edittale di mesi sei di reclusione, nel secondo un minimo edittale di
anni due di reclusione.
Si apprezza dunque, nell'opinione di questo Tribunale, una
sproporzione tra i trattamenti sanzionatori di condotte ed offese
identiche, nei termini sopra indicati (il minimo per la fattispecie
cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale e' il quadruplo di
quello della fattispecie «semplice» di cui all'art. 582, c.p., ed il
triplo di quello della fattispecie aggravata per essere la lesione
operata ai danni di pubblici ufficiali diversi da ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza): sproporzione a cui
non potrebbe agevolmente porre rimedio la sola introduzione di una
circostanza attenuante speciale, e cio' sia perche' tale soluzione
non rimedierebbe ad una ingiustificata disparita' di trattamento di
situazioni di fatto uguali (la medesima offesa - es. un piccolo
graffio con un giorno di prognosi - continuerebbe ad essere punita
con pene eccessivamente distanti, fatto salvo solo il potere del
giudice di ridurre tale distanza nel secondo caso), sia perche'
comunque la riduzione fino a un terzo non ricondurrebbe la sanzione
entro i parametri della ragionevolezza, posto che il minimo di due
anni di reclusione potrebbe essere ridotto di un terzo fino ad un
anno e quattro mesi di reclusione: pena comunque considerevolmente
piu' elevata di quella prevista dalla fattispecie «semplice» e del
tutto sproporzionata rispetto all'entita' di lesioni realmente
minimali come quelle sopra esemplificativamente indicate.
Cio' premesso, nemmeno pare a chi scrive che la soluzione
costituzionalmente corretta sia un intervento ablativo del minimo
edittale tout court, con dichiarazione di incostituzionalita' della
disposizione «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da
due a cinque anni anziche' fino a cinque anni», cio' che, in forza
del disposto dell'art. 23, codice penale in tema di minimo edittale
«generale» per la pena della reclusione, comporterebbe di fatto una
cornice edittale di risulta da quindici giorni a cinque anni di
reclusione. La soluzione in questione e' quella che la Corte ha
adottato, ad esempio, in relazione all'art. 646 codice penale nella
gia' menzionata sentenza 46/2024.
Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso di chi scrive non puo'
non tenersi conto della gia' menzionata esistenza di un tertium
comparationis particolarmente significativo, vale a dire l'art. 582,
c.p., di cui l'art. 583-quater, codice penale rappresenta una
fattispecie specializzata.
L'abbattimento del minimo edittale, con riespansione del minimo
generale di quindici giorni di cui all'art. 23, codice penale
comporterebbe il risultato paradossale, e verosimilmente
irragionevole per motivi di segno opposto a quelli che fondano
l'odierna q.l.c., per cui l'aggressione al bene giuridico che il
legislatore mostra di ritenere piu' grave risulterebbe punita con una
pena minima inferiore a quella prevista dalla fattispecie meno grave
di cui all'art. 582, c.p.
Anche la soluzione di parametrare il minimo edittale in misura
esattamente uguale a quella della fattispecie di cui all'art. 582,
c.p., pari a sei mesi di reclusione, non sarebbe scevra da profili di
criticita', posto che frustrerebbe totalmente l'intento del
legislatore (in se' non in contrasto col dettato costituzionale) di
punire piu' severamente la lesione dell'integrita' psico-fisica della
persona, quando la vittima sia un ufficiale o agente di P.G. o di
P.S., e finirebbe per parificare indebitamente il trattamento
sanzionatorio di due fattispecie che presentano un elemento di
differenziazione (la qualifica soggettiva della persona offesa), che
l'ordinamento considera rilevante in svariate disposizioni di legge,
benche', come si e' detto, non appaia da solo in grado di
giustificare l'aumento spropositato operato dal legislatore nella
fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c.
Pare tuttavia di potersi individuare, nel tessuto normativo, una
disposizione che funga da parametro di confronto, e che consenta
cosi' di elaborare una soluzione «a rime adeguate»: si tratta della
circostanza aggravante prevista dal combinato disposto degli articoli
585 e 576, comma 1, n. 5-bis), c.p., vigente in relazione al delitto
di lesione personale prima dell'introduzione della fattispecie di cui
all'art. 583-quater, comma 1, codice penale nella sua versione
attuale ad opera del decreto-legge n. 48/2025. L'ambito applicativo
di tale circostanza era il medesimo di cui all'odierno art.
583-quater, comma 1, c.p., e determinava un aumento di pena da un
terzo alla meta' nei casi in cui il reato fosse commesso «contro un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o
agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento
delle funzioni o del servizio».
Posto che l'intento del legislatore, con il decreto-legge n.
48/2025, era quello di introdurre una fattispecie punita piu'
severamente rispetto a quella in vigore fino ad allora, e' giocoforza
ritenere che il minimo edittale dell'art. 583-quater, comma 1, codice
penale non possa essere inferiore a quello che era il minimo edittale
della fattispecie di cui all'art. 582, c.p., nella sua versione
aggravata ai sensi delle disposizioni suddette. Atteso che la pena
base prevista dall'art. 582, codice penale nel minimo era di mesi sei
di reclusione e l'aumento minimo per la circostanza aggravante
speciale era pari a un terzo, se ne ricava una pena minima edittale
di otto mesi di reclusione: tale e' la soglia al di sotto della quale
la cornice edittale del reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
codice penale non puo' scendere, se non al prezzo di vanificare
totalmente l'intento di aggravamento perseguito dal legislatore del
2025.
Si ritiene pertanto che il verso della pronuncia richiesta alla
Corte debba essere nel senso di una dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 583, comma 1, codice penale «nella parte in
cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la pena da
due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni».
4. Sull'impossibilita' di adottare un'interpretazione della
disposizione conforme a Costituzione.
Non si rivela possibile, per questo Tribunale, adottare
un'interpretazione della norma censurata che sia conforme a
Costituzione.
Non pare al riguardo percorribile la strada dell'interpretazione
adeguatrice, che vada in particolare nella direzione di considerare
la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, codice penale nei
termini di aggravante, e non di fattispecie autonoma: sono stati
messi in evidenza, infatti, gli elementi testuali e sistematici che
impediscono un'opzione ermeneutica di tal fatta.
Si ritiene dunque che, qualora si riveli fondato il sospetto di
incostituzionalita' della norma oggetto del presente rinvio, sia
necessario l'intervento di una dichiarazione di incostituzionalita'
da parte della Corte costituzionale, nella direzione gia' illustrata
in precedenza.
(1) V. relazione illustrativa al decreto legislativo n. 31/2024, pp.
4-5: «L'intervento si rende necessario per coordinare le
modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022
al regime di procedibilita' del delitto di lesioni e alla -
sopravvenuta - modifica dell'art. 583-quater, secondo comma,
codice penale introdotta dall'art. 16 del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali", al fine di
stabilire con chiarezza la regola della procedibilita' d'ufficio
del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di
personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di
lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime. Infatti,
precedentemente alla riformulazione, l'art. 583-quater del codice
penale contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime,
e dunque la procedibilita' d'ufficio conseguiva al richiamo,
effettuato all'art. 582, secondo comma, c.p., all'aggravante
disciplinata dall'art. 583 codice penale (lesioni gravi o
gravissime), quale ipotesi procedibile ex officio, in deroga alla
regola generale della procedibilita' a querela del delitto di
lesioni introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 per i
delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai 40 giorni.
Quanto alle lesioni lievi, la procedibilita' d'ufficio, in caso
di fatto commesso in danno di personale esercente professione
sanitaria, derivava dal richiamo, operato dal citato art. 582,
secondo comma, del codice penale, all'aggravante di cui all'art.
61, numero 11-octies, del codice penale. Tuttavia, l'intervenuta
riformulazione dell'art. 583-quater, secondo comma, codice penale
- che contempla, ora, anche le lesioni lievi in danno di
personale esercente professione sanitaria - rende inapplicabile
l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante
pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato art.
583-quater, secondo comma, del codice penale. In tale ottica,
dunque, si interviene da un lato sopprimendo - nell'art. 582,
secondo comma, codice penale - il riferimento all'aggravante di
cui all'art. 61, numero 11-octies (che ovviamente continuera' ad
operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni,
commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente
professione sanitaria), e, dall'altro, inserendo un espresso
richiamo all'art. 583-quater, secondo comma, primo periodo
(concernente l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne' gravissime); tale
richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di
circostanza - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi di
cui all'art. 583-quater del codice penale».
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;
Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione
degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, dell'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella parte in cui stabilisce
che per il reato ivi descritto si applichi la pena da due a cinque
anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni;
Dichiara sospesi il processo a quo ed il decorso della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale dinnanzi
alla Corte costituzionale;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e
deve considerarsi dunque notificata ai soggetti presenti ai sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale;
Manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati.
Modena, 19 febbraio 2026
Il Giudice: Perrone