Reg. ord. n. 64 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18

Ordinanza del Tribunale di Modena  del 19/02/2026

Tra: A. C.



Oggetto:

Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 583  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026

Ordinanza  del  19  febbraio  2026  del  Tribunale  di   Modena   nel
procedimento penale a carico di A. C.. 
 
Reati e pene - Lesioni personali a un ufficiale o agente  di  polizia
  giudiziaria  o  di  pubblica  sicurezza   nell'atto   o   a   causa
  dell'adempimento delle funzioni - Reclusione da due a  cinque  anni
  anziche' da otto mesi a cinque anni. 
- Codice penale, art. 583-quater, primo comma. 


(GU n. 18 del 06-05-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA 
 
 
                           Sezione penale 
 
    Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, nella persona
del Giudice dr. Roberto Perrone, provvedendo nel  corso  dell'udienza
del 19 febbraio 2026 sulla questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, ha  pronunciato  la
seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  corte  costituzionale   di
questione   di   legittimita'   costituzionale   (artt.   1,    legge
costituzionale 1/1948, 23 legge n. 87/1953) 
    Nel processo penale a carico  di:   C.A.  nato  in  (omissis)  il
(omissis), elettivamente domiciliato presso  il  difensore  d'ufficio
avv. Virgili accettante - libero con obblighi non comparso. 
    Difeso d'ufficio dall'avv. Tullio Virgili del Foro di Modena. 
 
                              Imputato 
 
    A. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 337 deol cdice  penale,
poiche' al fine di sottrarsi  all'intervento  e  al  controllo  degli
operanti della Questura di (omissis), dopo che  era  stata  segnalata
l'aggressione da lui posta in essere nei confronti  di  un  uomo,  al
termine della perquisizione  all'invito  di  accomodarsi  all'interno
dell'autovettura  di  servizio,  atteso  che  non   avevi   documenti
diventava  sempre  piu'  aggressivo  inveendo  nei  confronti   degli
operatori urlando «Pezzi di merda lasciatemi stare io sono italiano»;
poi iniziava a sbracciare e a spintonare  gli  Agenti  Z.  e  M.  per
cercare di eludere il trasporto negli uffici della Questura; l'Agente
L.B.G. interveniva in ausilio ai colleghi che a fatica  cercavano  di
bloccare e ammanettare C.A. e in questo frangente veniva  colpita  da
quest'ultimo con una manata sul viso; in seguito C.A. si  stendeva  a
terra continuando ad  urlare  frasi  offensive  nei  confronti  degli
operatori che, con non  poca  fatica,  riuscivano  ad  assicurare  la
persona con apposite manette e fasce in velcro alle gambe  in  quanto
l'uomo continuava  a  scalciare  ripetutamente  nei  confronti  degli
operatori senza riuscire a colpirli. All'interno dell'autovettura  in
attesa del trasporto in Questura iniziava a sbattere la testa  contro
la  barriera  in  plexiglass  presente  all'interno  della  cella  di
sicurezza come ad auto-lesionarsi. 
    Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 
    In ... il... 
    B. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 583-quater  del  codice
penale, perche', al fine di commettere il delitto di cui al capo A, e
in  quel  contesto,  colpendo  l'Agente  L.B.G.  con  una  manata  le
cagionava lesioni personali con prognosi di giorni uno. 
    Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine  di  eseguirne
un altro, o assicurarsi l'impunita', e nei confronti di ufficiali  di
Polizia Giudiziaria. 
    Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 
    In ... il... 
    C. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 582 comma II, 583 comma
I n. 2) del codice penale, perche'  colpendo  ripetutamente C.H.  con
calci e pugni gli cagionava lesioni personali  gravi  consistenti  in
contusioni multiple  non  classificate,  frattura  delle  ossa  della
faccia  e  avulsione  di  elementi  dentari  con  prognosi   iniziale
di trenta giorni. 
    Fatto aggravato dall'avere prodotto l'indebolimento permanente di
un organo. 
    Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 
    In ... il... 
    Identificata la persona offesa in: 
    C. H. nato in (omissis) il ... 
    D. per il delitto p. e p. dagli  artt.  99,  341-bis  del  codice
penale, poiche' nel contesto di  cui  ai  capi  A  e  B  al  fine  di
sottrarsi all'intervento e al controllo degli operanti della Questura
di (Omissis) in presenza di piu'  persone,  offendeva  l'onore  e  il
prestigio  degli  operanti  dicendo  «Siete  delle  merde»  «io  sono
italiano e voi non potete farmi un cazzo» «Voi non contate  un  cazzo
pezzi di merda». 
    Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 
    In ... il... 
    Con l'intervento: del P.M.,  nella  persona  della  dr.ssa  Maria
Gabriella Giambarba V.P.O. 
    Rilevato che: 
      Il C. e' stato  tratto  in  arresto  alle  ore ...  del  ... in
relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del
codice penale e lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio
di ordine pubblico ex art. 583-quater, comma 1,  del  codice  penale,
lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 583, comma 1, n.  2),  del
codice penale; 
      dell'arresto era data notizia al P.M. di turno,  che  disponeva
la presentazione dell'arrestato a giudizio direttissimo,  contestando
anche il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al capo D); 
      all'udienza di convalida il C. si avvaleva  della  facolta'  di
non rendere interrogatorio; 
      il P.M. chiedeva la  convalida  dell'arresto  e  l'applicazione
della misura cautelare del divieto di dimora in Modena  e  provincia;
la  difesa  dell'imputato  si  rimetteva  a  giustizia   e   chiedeva
applicarsi  la  misura  dell'obbligo  di  presentazione  alla   P.G.;
l'imputato non  prestava  il  consenso  alla  celebrazione  del  rito
direttissimo per il reato  di  cui  al  capo  di  imputazione  D;  il
Tribunale, all'esito dell'udienza, convalidava l'arresto per i  reati
di cui ai capi A, B e C e disponeva la misura cautelare  dell'obbligo
di presentazione dell'imputato presso la Questura di (omissis)  tutti
i giorni della settimana,  due  volte  al  giorno;  disponeva  dunque
procedersi a giudizio direttissimo per i reati di cui ai capi A, B  e
C, ordinando la restituzione degli atti al P.M. per il reato  di  cui
al capo D; il difensore chiedeva termine  a  difesa  e  il  Tribunale
rinviava ad udienza successiva; 
      con decreto del 22  gennaio  2026,  adottato  fuori  udienza  e
notificato alle parti, il Giudice, dato atto dell'orientamento da lui
condiviso che qualifica il reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
del codice penale nei termini di fattispecie autonoma,  rappresentava
alle parti il dubbio di costituzionalita' sulla fattispecie stessa ed
invitava  le  parti  ad  interloquire  al  riguardo   per   l'udienza
successiva; 
      all'udienza del 19 febbraio  2026,  il  Tribunale,  sentite  le
parti, all'esito della camera di consiglio, pronunciava  la  presente
ordinanza, di cui era data lettura alle parti presenti in udienza. 
 
                               Osserva 
 
1. Oggetto e parametro della questione. 
    La presente questione di legittimita' costituzionale sollevata in
via  incidentale  ha  ad  oggetto  la  norma   ricavabile   dall'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, della  cui  costituzionalita'
si dubita in relazione ai seguenti parametri: 
      art. 3 tanto per violazione del principio  di  proporzionalita'
del minimo edittale di anni due di reclusione, quanto per trattamento
diversificato di situazioni omogenee, anche tenuto conto del  tertium
comparationis di cui all'art. 582 del codice penale,  nella  versione
base ed in quella aggravata ai sensi dell'art. 61, comma 1,  n.  10),
del codice penale; 
      art. 27, comma 3,  per  violazione  del  principio  rieducativo
della pena. 
2. Sulla rilevanza della questione. 
    2.1. Il fatto. 
    L'imputato veniva tratto in arresto poiche', alle ore ...del ...,
la locale S.O. inviava gli operanti (Volante Beta T - Volante Due T -
Volante Due Bis) in (omissis), in piazza (omissis), nei pressi  della
chiesa di (omissis), poiche' un residente riferiva  di  una  violenta
aggressione posta in essere da un uomo ai danni di un altro soggetto,
il quale risultava disteso a terra e sanguinante. 
    Giunti celermente sul posto, gli operanti notavano la presenza di
una persona sanguinante distesa per terra e di un altro uomo che, con
fare minaccioso, cercava di avvicinarsi alla stessa, non  riuscendovi
solo grazie all'intervento di due persone che, con fatica,  tentavano
di  frapporsi  tra  i  due,  evitando  la  prosecuzione   dell'azione
delittuosa. 
    Alla  vista   degli   operanti,   l'aggressore,   successivamente
identificato nell'odierno imputato C.A., continuava  a  mantenere  un
atteggiamento molesto e poco collaborativo, cercando  di  avvicinarsi
minacciosamente alla persona sdraiata per terra  e  sanguinante;  con
fatica, il V. Isp. T. e l'Ag. Z. riuscivano ad  allontanarlo.  L'uomo
appariva  visibilmente  sotto  l'effetto   di   sostanze   alcoliche,
presentando alito vinoso, precario equilibrio e linguaggio sconnesso;
inoltre, lo stesso presentava sangue  sulle  labbra  e  nella  bocca,
nonche' le mani e le scarpe sporche di sostanza ematica. Dopo  essere
stato allontanato dalla persona  offesa,  C.A.  iniziava  ad  inveire
contro gli operanti, urlando frasi quali: «Siete  delle  merde»,  «Io
sono italiano e voi non potete farmi un cazzo», «Voi non  contate  un
cazzo pezzi di merda». Mentre urlava tali frasi,  anche  in  presenza
dei richiedenti l'intervento, iniziava a muoversi pericolosamente nel
piazzale,  tenendo  le  mani  all'interno  delle  tasche   nonostante
l'invito a rimanere fermo e, alla specifica richiesta di  fornire  un
documento di identificazione, riferiva di  non  esserne  in  possesso
«perche' italiano». 
    Pertanto,  veniva  invitato  ad  avvicinarsi  all'autovettura  di
servizio, al fine di essere trasportato in Questura per  la  completa
identificazione e la redazione degli atti a suo  carico.  Nei  pressi
dell'autovettura di servizio, al fine di garantire la sicurezza degli
operanti e  dello  stesso  C.A.,  quest'ultimo  veniva  sottoposto  a
perquisizione personale ai sensi dell'art. 4, legge n. 152/1975,  che
iniziava alle ore ...e terminava alle ore ..., con esito negativo. Al
termine della perquisizione,  C.A.  veniva  invitato  ad  accomodarsi
all'interno  dell'autovettura  di  servizio,  ma  in  tale  frangente
diventava sempre piu' aggressivo e iniziava nuovamente ad inveire nei
confronti degli operanti, urlando: «Pezzi di merda  lasciatemi  stare
io sono italiano». Ad un certo punto, C.A. iniziava a sbracciare e  a
spintonare gli Ag. Z. e M., nel tentativo  di  eludere  il  trasporto
presso gli uffici  della  Questura;  vista  la  scena,  l'Ag.  L.B.G.
interveniva in ausilio ai colleghi  che,  con  fatica,  tentavano  di
bloccare e ammanettare l'uomo e, in tale frangente, la L.B.G.  veniva
colpita da quest'ultimo con una manata al viso. 
    Dopo alcuni minuti, C.A. si stendeva per  terra,  continuando  ad
urlare frasi offensive nei confronti degli operanti, i quali, con non
poca fatica, riuscivano ad assicurarlo mediante  apposite  manette  e
fasce in velcro alle gambe, in quanto l'uomo continuava  a  scalciare
ripetutamente nei confronti degli agenti, senza tuttavia  riuscire  a
colpirli.  Una  volta  assicurato,  veniva  posizionato   all'interno
dell'autovettura di servizio. 
    Gli operanti, nel verbale  di  arresto,  davano  atto  che  C.A.,
mentre  si  trovava  all'interno  dell'autovettura  in   attesa   del
trasporto in  Questura,  iniziava  a  sbattere  la  testa  contro  la
barriera in plexiglass presente all'interno della cella di sicurezza,
come ad autolesionarsi (da un successivo controllo  l'autovettura  di
servizio non  risultava  essere  danneggiata).  La  Volante  Due  Bis
procedeva quindi al trasporto dell'uomo presso  gli  uffici,  ove,  a
specifica richiesta, declinava  le  proprie  generalita',  risultando
essere C.A., nato in (omissis) il (omissis). 
    Gli operanti davano atto che, al loro arrivo, la  persona  offesa
risultava distesa a terra,  sanguinante  e  completamente  sporca  di
sangue e, seppur cosciente, non era in grado di  comunicare  con  gli
operanti a causa delle ferite riportate; la stessa risultava priva di
documenti di identificazione  e  si  risaliva  alle  sue  generalita'
attraverso un vecchio referto del Pronto Soccorso di (omissis) che la
stessa  teneva  all'interno  della  propria  tasca:  C.H.,  nato   in
(omissis)  il  (omissis),  s.f.d.,  sedicente,  positivo  in  SDI   e
irregolare sul territorio. Sul posto giungeva personale del  118  che
trasportava C.H. in codice 2 presso il pronto soccorso  di  (omissis)
per le cure del caso ed  ulteriori  accertamenti.  Alla  vista  degli
operanti, C.H. presentava il viso tumefatto, con copiosa  fuoriuscita
di sostanza ematica. 
    Successivamente  gli  operanti   prendevano   contatti   con   il
richiedente, che si trovava  assieme  al  compagno;  i  due  venivano
rispettivamente identificati in: 
      G.G.M., nato il (omissis) in (omissis), residente in (omissis),
in piazza (omissis) n. ..., sedicente; 
      G.M., nato in (omissis) il (omissis), residente  in  (omissis),
in piazza (omissis) n. ..., sedicente. 
    G.G.M. riferiva che, mentre si trovava  all'interno  del  proprio
appartamento insieme al compagno, udiva delle  urla  provenire  dalla
strada e, affacciandosi alla finestra,  notava  un  uomo  sdraiato  a
terra ed un altro che lo colpiva violentemente piu' volte  con  calci
al torace e al capo; lo stesso, unitamente al compagno  G.M.,  urlava
all'aggressore di smetterla, senza tuttavia ottenere  alcun  effetto,
poiche' l'uomo persisteva nella propria condotta. Pertanto, G.G.M.  e
G.M. decidevano di  scendere  in  strada  per  fermare  l'aggressore,
contattando contestualmente il 112 fino all'arrivo degli operanti. 
    Al fine di meglio  ricostruire  quanto  accaduto,  G.G.M.  veniva
escusso a sommarie informazioni testimoniali. 
    C.H. veniva sottoposto ad accertamenti presso il Pronto Soccorso,
dai quali emergeva che lo stesso presentava contusioni  multiple  non
classificate,  frattura  delle  ossa  della  faccia  e  avulsione  di
elementi dentari, con prognosi  attuale  di trenta  giorni.  Inoltre,
C.H. veniva ricoverato presso il reparto di  Medicina  d'Urgenza  per
ulteriori accertamenti. Per i motivi  sopra  indicati  non  risultava
possibile escutere la vittima, poiche' non in grado di  riferire,  in
ragione delle condizioni sanitarie in cui versava. 
    Gli operanti davano atto che, presso gli uffici  della  Questura,
giungeva   personale   sanitario   che   verificava    i    parametri
dell'arrestato e prestava le cure  necessarie;  l'imputato  rifiutava
tuttavia il trasporto in Pronto Soccorso. 
    Alla luce di quanto emerso ed accertato, sussistendo lo stato  di
flagranza in ordine al reato di resistenza  a  pubblico  ufficiale  e
lesioni aggravate, poiche' commesse  nei  confronti  di  un  pubblico
ufficiale, avendo C.A. tenuto una  condotta  violenta  nei  confronti
degli operanti, sbracciando e spintonando, nonche' arrecando  lesioni
documentate nei confronti dell'Ag. L.B.G., guaribili in giorni  1,  e
considerato  altresi'  che  C.A.  risultava  gravato  da   precedenti
specifici per reati  contro  la  persona  e  da  numerose  violazioni
amministrative in merito all'abuso di alcol e sostanze  stupefacenti,
nonche' gia' condannato per  il  reato  di  resistenza  e  lesioni  a
pubblico ufficiale (elementi  dai  quali  si  evinceva  una  spiccata
pericolosita' sociale del soggetto, confermata anche dall'aggressione
violenta nei confronti di C.H.), gli operanti procedevano all'arresto
in flagranza di reato per  i  reati  di  cui  agli  artt.  337,  582,
583-quater, comma 1, del codice penale. 
    Inoltre,  avendo   l'imputato   proferito   frasi   offensive   e
oltraggiose nei confronti degli operanti in luogo pubblico ed innanzi
a piu' persone (G.G.M. e G.M.), veniva deferito in stato di  liberta'
ex art. 341-bis del codice penale C.A., visto lo stato alcolemico  in
cui  versava   in   luogo   pubblico,   veniva   inoltre   sanzionato
amministrativamente ai sensi dell'art.  688  del  codice  penale;  lo
stesso si rifiutava di firmare, ma riceveva copia. 
    Nei  confronti  di  C.A.,  ricorrendone  i  presupposti,   veniva
altresi' adottato e notificato il provvedimento di  allontanamento  e
di divieto di stazionamento ai sensi dell'ordinanza del  Prefetto  di
(omissis) Prot. (omissis), ex art. 2 del regio  decreto  n. 773/1931;
lo stesso si rifiutava di firmare, ma riceveva copia. L'Agente L.B.G.
si rivolgeva al Pronto Soccorso per le cure del caso ed  era  dimessa
con diagnosi di «aggressione da parte di terzi» e prognosi di  giorni
1, come da relazione sanitaria in atti. 
    2.2. La qualificazione giuridica del fatto. 
    2.2.1. Non pare esservi dubbio che il fatto, qualora  dimostrato,
sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 583-quater,  comma
1, primo periodo, del codice penale: al C. e' infatti contestato  «il
delitto p. e  p.  dagli  artt.  99,  583-quater  del  codice  penale,
perche', al fine di commettere il delitto di cui al capo A, e in quel
contesto, colpendo  l'Agente  L.B.G.  con  una  manata  le  cagionava
lesioni personali con prognosi di giorni uno». 
    L'imputazione  contiene  tutti  gli  elementi   costitutivi,   di
carattere oggettivo e soggettivo, della fattispecie di lesioni  lievi
a un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  o  di  pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di  cui
all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale. 
    Occorre preliminarmente prendere posizione  sulla  qualificazione
giuridica della fattispecie nei termini  di  fattispecie  autonoma  o
fattispecie aggravata del reato di lesioni  personali,  essendo  tale
questione controversa tra gli interpreti. 
    2.2.2. Il dato normativo 
    La fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma  1,  del  codice
penale  nella  formulazione   vigente   e'   stata   introdotta   dal
decreto-legge 11 aprile 2025, n.  48,  che  ha  cambiato  la  rubrica
dell'articolo ed il testo della disposizione. La  rubrica  previgente
recitava: «Articolo  583-quater.  Lesioni  personali  a  un  pubblico
ufficiale  in  servizio  di   ordine   pubblico   in   occasione   di
manifestazioni  sportive,   nonche'   a   personale   esercente   una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad essa funzionali», ed il testo della disposizione era il
seguente: «1.  Nell'ipotesi  di  lesioni  personali  cagionate  a  un
pubblico ufficiale in servizio di ordine  pubblico  in  occasione  di
manifestazioni  sportive,  le  lesioni  gravi  sono  punite  con   la
reclusione da quattro a dieci anni; le  lesioni  gravissime,  con  la
reclusione da otto a sedici anni». 
    La nuova  rubrica,  a  far  data  dal  12  aprile  2025,  recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' a  personale  esercente  una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie a essa funzionali»,  ed  il  testo  e'  il  seguente:  «1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione  da  due  a
cinque anni. In caso di lesioni  gravi  o  gravissime,  la  pena  e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni». 
    Si nota dunque che: 
      viene meno  l'elemento  specializzante  della  commissione  del
reato «in occasione di manifestazioni sportive»; 
      si assiste ad un ampliamento della platea dei soggetti passivi:
in luogo del pubblico ufficiale in servizio di ordine  pubblico,  ora
e' punita la lesione ad «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
o di pubblica sicurezza»; 
      il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti  passivi
«nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni». 
    Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha modificato  nuovamente
la rubrica dell'articolo, benche' in una parte che  non  riguarda  la
fattispecie di cui al comma 1. La rubrica attualmente vigente recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria o di  pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri  e  agli  altri
soggetti che assicurano la regolarita' tecnica  delle  manifestazioni
sportive,  a  personale  esercente  una   professione   sanitaria   o
socio-sanitaria e a  chiunque  svolga  attivita'  ausiliarie  a  essa
funzionali». 
    Per il suo rilievo nell'analisi della tematica, occorre riportare
anche il testo della fattispecie di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo, che, nella versione vigente  a  seguito  del  decreto-legge
n. 137/2024, recita: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al  personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria  nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, nonche'  a  chiunque  svolga
attivita'  ausiliarie  di  cura,  assistenza  sanitaria  o  soccorso,
funzionali  allo  svolgimento  di  dette  professioni  e  servizi  di
sicurezza complementare in  conformita'  alla  legislazione  vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la  reclusione
da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime
si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo». 
    Vi sono dunque evidenti elementi comuni alla fattispecie  di  cui
al comma 1: 
      i soggetti passivi sono qualificati; 
      il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti  passivi
«nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio», ovvero, nel
caso degli ausiliari, «nell'esercizio o a causa di tali attivita'»; 
      la cornice di pena edittale e' la medesima. 
    Il decreto-legge n. 96/2025 ha infine esteso le pene  di  cui  al
comma 1 ai fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive nei
confronti degli arbitri o degli  altri  soggetti  che  assicurano  la
regolarita' tecnica delle stesse. 
    2.2.3. La successione di interventi normativi di sistema 
    Sulla  qualificazione   della   fattispecie   di   cui   all'art.
583-quater, comma  1,  del  codice  penale,  nella  sua  formulazione
anteriore alla novella dell'aprile  2024  (dunque  quando  ancora  la
disposizione  parlava  delle  lesioni  cagionate  in   occasione   di
manifestazioni sportive) si  era  pronunciata  Cass.  pen.,  Sez.  V,
Sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023 Ud. (dep. 24 gennaio 2024)  Rv.
285846 - 01. 
    La Cassazione propendeva per la natura di  fattispecie  autonoma,
valorizzando (punto 2.1. del Considerato in diritto): 
      1) la rubrica dell'articolo; 
      2) la  collocazione  della  condotta  in  un  articolo  diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e  gravissime (art.  583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli artt.  583-bis  e
ter del codice penale, che disciplinano l'autonoma fattispecie  delle
«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; 
      3)  la  ratio  dell'intervento  legislativo,  che  sarebbe   da
individuarsi proprio nella volonta' di sottrarre l'aumento di pena al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 del codice penale. La  relazione
illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato  che
gravissimi  episodi  di  violenza  verificatisi   in   occasione   di
avvenimenti sportivi (l'omicidio  dell'ispettore  Raciti  a  Catania)
avevano   determinato   la   necessita'   di   intervenire   con   un
decreto-legge, introducendo,  in  particolare,  una  serie  di  norme
finalizzate  a  «[...]   contrastare,   con   maggiore   rigore,   la
degenerazione violenta del tifo sportivo [...]»; 
      4) l'introduzione dell'art. 583-quater,  comma  2,  del  codice
penale, che nella  sua  nuova  formulazione  delineava  una  autonoma
ipotesi incriminatrice per  le  lesioni  in  danno  di  esercenti  la
professione sanitaria sia in ipotesi di  lesioni  lievi  che  per  le
ipotesi di lesioni gravi o gravissime; 
      5) la tipizzazione per specialita' del piu' ampio  genus  delle
lesioni personali volontarie, quale forma  di  repressione  specifica
nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito,  che
non  si  limitava   a   ledere,   gravemente,   il   bene   giuridico
dell'integrita' fisica, ma che incideva sulla sicurezza collettiva in
relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi  individuare
un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima. 
    Le conclusioni cui era giunta la Cassazione, tuttavia,  erano  in
parte smentite da un intervento normativo successivo: l'art. 1, comma
1, lett. a), decreto legislativo n. 19 marzo 2024, n. 31,  modificava
il testo del comma 2  dell'art.  582  del  codice  penale,  che,  nel
delineare i casi di procedibilita' d'ufficio per il reato di lesioni,
arrivava a recitare  (come  tuttora  recita):  «Si  procede  tuttavia
d'ufficio se ricorre taluna  delle  circostanze  aggravanti  previste
negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e  585,
ad eccezione di quelle indicate nel primo comma,  numero  1),  e  nel
secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se  la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando  il  fatto  e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'». 
    Il  legislatore  ha   qualificato   dunque   espressamente   come
circostanza  aggravante  la  fattispecie  di  lesioni  lievi  di  cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale, e  cio'  corrisponde
ad una precisa scelta del legislatore, volta da un lato  a  garantire
la procedibilita' d'ufficio per il reato in questione,  dall'altro  a
chiarirne definitivamente la natura (come riportato  nella  relazione
illustrativa al decreto legislativo n.  31  (1)  Stanti  i  punti  di
contatto tra la fattispecie di cui al comma 2 e quella del  comma  1,
si  potrebbe  sostenere  che  la  qualificazione  in  questione   sia
estensibile anche alla seconda.  L'evoluzione  normativa  successiva,
tuttavia, ha smentito tale (apparentemente agevole) conclusione. 
    Il legislatore e' infatti  intervenuto  nuovamente  sul  tema,  a
distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo
da ultimo citato: con l'art. 2, comma 1, lett. a),  decreto-legge  1°
ottobre 2024, n. 137, ha modificato l'art. 380, comma 2,  del  codice
penalep.,  in  tema  di  reati  per  cui  e'  previsto  l'arresto  in
flagranza. Il nuovo testo prevede: «2. Anche fuori dei casi  previsti
dal comma 1, gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
seguenti delitti non  colposi,  consumati  o  tentati:  [...]  a-ter)
delitto di lesioni personali a personale  esercente  una  professione
sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'  ausiliarie
ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo  comma,
del codice penale». Il  legislatore  qui  ha  menzionato  in  maniera
autonoma la fattispecie di cui  all'art.  583-quater,  comma  2,  del
codice penale, non utilizzando la  formula,  pure  impiegata  altrove
nello stesso  articolo,  che  si  riferisce  alla  fattispecie  base,
«aggravata ai sensi di» (ad es.: e) delitto di furto  quando  ricorre
la circostanza aggravante prevista  dall'articolo  4  della  legge  8
agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze  aggravanti  previste
dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi,  3)  e  5),
nonche' 7-bis), del codice  penale,  salvo  che  ricorra,  in  questi
ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62,  primo
comma,  numero  4),  del  codice  penale  [...]  f-bis)  delitto   di
ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo  648,  primo
comma, secondo periodo, del codice penale»). 
    Appare dunque che il legislatore dell'ottobre 2024, a  differenza
di quello dell'aprile 2024, abbia considerato le fattispecie  di  cui
all'art. 583-quater, comma  2,  del  codice  penale  (lesioni  lievi,
gravi, gravissime ai sanitari) come fattispecie autonome e  non  come
aggravanti del delitto di lesioni. Si evidenzia  dunque  un'antinomia
espressa: l'art.  582,  comma  2,  del  codice  penale  considera  le
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2,  del  codice  penale
come aggravanti, mentre l'art. 380, comma 2,  del  codice  penale  le
considera fattispecie autonome. 
    Infine, il  legislatore,  con  l'art.  13,  comma  1,  lett.  c),
decreto-legge  n. 48/2025  (gia'  citato),  oltre  a  modificare   la
fattispecie di cui  al  comma  1  nei  termini  oggi  vigenti,  e  ad
intervenire sulla rubrica dell'articolo,  ha  modificato  l'art.  10,
comma 6-quater, decreto-legge 20 febbraio  2017,  n.  14,  convertito
dalla legge 18 aprile 2017,  n. 48, in tema di arresto  in  flagranza
differita. Il nuovo testo  dispone:  «6-quater.  Nel  caso  di  reati
modifica dell'articolo 583-quater, secondo comma, del  codice  penale
introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023,  n.  34,
recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», al fine di stabilire con chiarezza  la
regola della procedibilita' d'ufficio del delitto di lesioni,  quando
questo sia commesso  in  danno  di  personale  esercente  professione
sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia di lesioni gravi  o
gravissime. Infatti, precedentemente alla riformulazione,  l'articolo
583-quater del codice penale contemplava solo le ipotesi  di  lesioni
gravi o gravissime, e dunque la procedibilita'  d'ufficio  conseguiva
al richiamo, effettuato all'articolo 582, secondo comma,  del  codice
penale, all'aggravante  disciplinata  dall'articolo  583  del  codice
penale (lesioni gravi o gravissime),  quale  ipotesi  procedibile  ex
officio, in  deroga  alla  regola  generale  della  procedibilita'  a
querela del delitto di lesioni introdotta dal decreto legislativo  n.
150 del 2022  per  i  delitti  dai  quali  derivi  una  malattia  non
superiore  ai  quaranta  giorni.  Quanto  alle  lesioni   lievi,   la
procedibilita' d'ufficio, in caso  di  fatto  commesso  in  danno  di
personale esercente professione  sanitaria,  derivava  dal  richiamo,
operato dal citato articolo 582, secondo comma,  del  codice  penale,
all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-octies,  del  codice
penale.   Tuttavia,   l'intervenuta   riformulazione    dell'articolo
583-quater, secondo comma, del codice penale -  che  contempla,  ora,
anche le lesioni lievi in danno di  personale  esercente  professione
sanitaria - rende  inapplicabile  l'aggravante  comune  al  reato  di
lesioni, essendo tale aggravante pacificamente assorbita in quella di
cui al riformulato articolo 583-quater,  secondo  comma,  del  codice
penale In tale ottica, dunque, si interviene da un lato sopprimendo -
nell'articolo 582, secondo comma, del codice penale - il  riferimento
all'aggravante  di  cui  all'articolo  61,  numero   11-octies   (che
ovviamente continuera' ad  operare  rispetto  ad  ogni  altro  reato,
diverso dalle lesioni, commesso con violenza e minaccia, in danno  di
personale esercente professione sanitaria), e, dall'altro,  inserendo
un espresso richiamo all'articolo 583-quater,  secondo  comma,  primo
periodo (concernente l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne'  gravissime);
tale richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di
circostanza - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi di  cui
all'articolo 583-quater del codice penale» commessi con violenza alle
persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche  in
occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto  ai  sensi
dell'articolo 380 del codice di procedura penale,  nonche'  nel  caso
del  delitto  di  cui  all'articolo  583-quater  del  codice  penale,
commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  quando   non   e'   possibile   procedere   immediatamente
all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'  pubblica,  si
considera comunque in stato di flagranza ai sensi  dell'articolo  382
del medesimo codice colui il  quale,  sulla  base  di  documentazione
video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,  ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il  tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto». 
    Di nuovo si assiste dunque alla qualifica espressa di fattispecie
autonoma all'intera fattispecie di cui all'art. 583-quater del codice
penale (incluso quindi il comma 1). 
    2.2.4. Argomenti a favore della natura di circostanza 
    Allo  stato  depongono  pertanto  a  favore   della   natura   di
circostanza   aggravante   della   fattispecie   prevista    all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale i seguenti argomenti. 
    1) La fattispecie di  cui  al  comma  1  attualmente  vigente,  e
risultante dall'entrata in  vigore  del  decreto-legge  48/2025,  non
contempla piu' l'elemento specializzante del contesto sportivo in cui
avviene  il  fatto  (valorizzato   dalla   Cassazione   nella   sent.
3117/2023): gli unici elementi distintivi rispetto  alla  fattispecie
di cui all'art. 582 del codice penale sono ora dati dalle  qualifiche
soggettive dei  soggetti  passivi  (ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza) e dall'occasione di  commissione
del  reato  in  relazione  agli   stessi   (nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle funzioni). 
    2) Il testo dell'art. 582, comma 2,  del  codice  penale  non  e'
stato  modificato  e  tuttora  contempla  il   riferimento   all'art.
583-quater, comma 2, del codice penale  nei  termini  di  circostanza
aggravante. 
    Tuttavia: 
      1) la qualifica soggettiva, unita al riferimento alle funzioni,
e' in altri casi elemento sufficiente per  determinare  un  mutamento
di titolo del reato (es. appropriazione indebita - peculato); 
      2) si potrebbe sostenere che l'art. 582, comma  2,  del  codice
penale sia stato tacitamente abrogato  in  parte  qua  (limitatamente
cioe' alla qualifica della  fattispecie)  dal  successivo  intervento
normativo di cui al decreto-legge n. 137/2024 in tema di  arresto  in
flagranza della medesima fattispecie. 
    2.2.5. Argomenti a favore della natura di reato autonomo 
    A favore invece della qualificazione nei termini  di  fattispecie
autonoma del delitto di cui all'art. 583-quater, comma 1, del  codice
penale si puo' rilevare  quanto  segue.  Per  buona  parte  rimangono
validi gli argomenti avanzati  dalla  Cassazione  nella  sentenza  n.
3117/2023: 
      1) la rubrica dell'articolo e' stata  ulteriormente  modificata
in modo da rimarcare le peculiarita' della fattispecie; 
      2) la condotta e' tuttora  collocata  in  un  articolo  diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime  (art.  583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli artt.  583-bis  e
ter del codice penale che disciplinano l'autonoma  fattispecie  delle
«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; 
      3) l'intervento del legislatore e' chiaramente nel senso di  un
inasprimento del regime sanzionatorio, che si pone in  contrasto  con
la configurazione di un'aggravante bilanciabile. 
    A questi si aggiungono argomenti molto forti, anche di  carattere
processuale: 
      4) il dato  testuale  dell'art.  380  del  codice  penale  (con
riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 583-quater  del
codice penale) e dell'art. 10, comma 6-quater, decreto-legge  14/2017
(con riguardo a tutte le fattispecie di cui all'art.  583-quater  del
codice penale) depone per la qualificazione in termini di autonomia. 
      5) qualora l'art. 583-quater, comma 1, del codice penale  fosse
configurato   come   un'aggravante,   le   lesioni   lievi   previste
dall'articolo in questione, e non ulteriormente aggravate, sarebbero: 
        procedibili a querela; 
        di competenza del Giudice di Pace. 
      Il reato non e' infatti contemplato dall'art. 582, comma 2, del
codice penale, che menziona solo  l'art.  583-quater,  comma  2,  del
codice penale, e non si applica alcuna delle altre aggravanti di  cui
all'art. 585  del  codice  penale,  non  risultando  ovviamente  piu'
applicabile l'art. 576, comma 1, n. 5-bis),  del  codice  penale,  da
considerarsi tacitamente abrogato in parte  qua  e  vigente  soltanto
come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 575 del  codice
penale. 
    Tale  risultato  si  porrebbe  palesemente   in   contrasto   con
l'intenzione  del  legislatore,   poiche'   cagionerebbe   un   forte
allentamento della risposta penale:  oltre  a  mutare  il  regime  di
procedibilita' rispetto a  quello  attuale  (piu'  severo  in  quanto
officioso), si avrebbe la singolare situazione  per  cui,  anche  nei
casi di concorso formale con altri reati di competenza del Tribunale,
che ne attrarrebbero a quest'ultimo la cognizione, i reati di lesioni
lievi, pur in astratto dotati di cornice edittale elevata (da  due  a
cinque anni di reclusione), sarebbero puniti con le pene del  Giudice
di Pace, avendo la giurisprudenza ormai chiarito che il rispetto  del
principio di legalita' impone di applicare sempre e comunque le  pene
previste per i singoli  reati,  talche',  per  il  caso  di  concorso
formale tra reato principale di  competenza  del  Tribunale  e  reato
satellite di competenza del Giudice di Pace, si applichera' una  pena
unica, ma la quota di pena irrogata a titolo di aumento per il  reato
satellite dovra' poi essere convertita in una delle sanzioni  di  cui
all'art. 52 decreto legislativo n.274/2000 (v. sul punto Cass.  pen.,
Sez. 5, Sentenza n. 8349 del 10 gennaio 2025 Ud.  (dep.  28  febbraio
2025) Rv. 287666 - 01: «In caso di continuazione o  concorso  formale
tra reato piu' grave di competenza del giudice ordinario, punito  con
pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di  pace,
punito con  le  sanzioni  eterogenee  della  pena  pecuniaria,  della
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica  utilita',  l'aumento
di pena previsto per il reato  satellite  va  effettuato  secondo  il
criterio  della   pena   unica   progressiva   per   moltiplicazione,
rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con
la conseguenza che  l'aumento  della  pena  detentiva  dovra'  essere
convertito, secondo i criteri di cui all'art. 58 decreto  legislativo
n. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene  previste  dall'art.  52
del predetto decreto legislativo n.prescelta per il  reato  satellite
mediante i criteri commisurativi  di  cui  all'art.  133  del  codice
penale»). 
    E' evidente che tale risultato si pone  totalmente  al  di  fuori
delle previsioni del legislatore. 
    2.2.6. Conclusione 
    Ad avviso del Tribunale,  allo  stato  attuale  gli  argomenti  a
favore della natura di fattispecie autonoma sono  dotati  di  maggior
peso (oltre ad essere in numero superiore) rispetto a quelli  per  la
tesi opposta. Deve ritenersi pertanto che quello  previsto  dall'art.
583-quater del codice penale sia  un  delitto  distinto  rispetto  al
delitto di lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale  e
non una mera aggravante  di  quest'ultimo,  cio'  che  ovviamente  ha
evidenti riflessi sulle considerazioni che seguono. 
    2.3. La pena irrogabile 
    Qualora l'imputato fosse condannato, per il  reato  in  questione
sarebbe assoggettabile ad una pena compresa  nella  cornice  edittale
che va da due a cinque anni. 
    Anche applicando la pena nel  minimo  edittale  -  qualora  fosse
valorizzato, ad esempio, il parametro della  contenuta  gravita'  del
fatto  ex  art.  133,  comma  1,  del  codice  penale,  desunta   dal
pregiudizio limitato per  il  bene  protetto  dell'integrita'  fisica
della  persona  offesa  -  la  base  di   partenza   sarebbe   dunque
rappresentata da due anni di reclusione. 
    Puo'  valutarsi  l'applicazione  di  circostanze  attenuanti  tra
quelle  previste  dall'ordinamento.  Allo  stato,  tuttavia,  l'unica
possibilita' appare essere quella della concessione delle circostanze
attenuanti generiche, non risultando pertinenti o integrate le  altre
circostanze comuni di cui all'art. 62 del  codice  penale;  anche  la
concessione delle circostanze  di  cui  all'art.  62-bis  del  codice
penale,  tuttavia,  si  presenta  impervia;  la   giurisprudenza   di
legittimita', infatti,  ha  chiarito  che  «Il  riconoscimento  delle
circostanze  attenuanti  generiche   non   rappresenta   un   diritto
conseguente  all'assenza   di   elementi   negativi   connotanti   la
personalita' dell'imputato, ma richiede la presenza  di  elementi  di
segno positivo, dalla cui mancanza deriva il diniego  di  concessione
delle stesse. Infatti, l'obbligo di analitica motivazione che incombe
sul giudice in materia di circostanze attenuanti generiche  qualifica
la  decisione  in  merito  alla  sussistenza  delle  condizioni   per
concederle e non, viceversa, la decisione opposta» (Cass. pen.,  sez.
III, 9 gennaio 2024, n. 5994), e che «Il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimamente  motivato
dal  giudice  con  l'assenza  di  elementi  o  circostanze  di  segno
positivo,  a  maggior  ragione  dopo  la  riforma  dell'art.  62-bis,
disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto  della
quale, ai fini  della  concessione  della  diminuente,  non  e'  piu'
sufficiente il solo stato  di  incensuratezza  dell'imputato»  (Cass.
pen., Sez. IV, Sentenza n. 32872 del 8 giugno 2022, Rv. 283489 - 01).
Nel caso di specie, il C. non ha manifestato alcuna resipiscenza  per
il fatto commesso; l'imputato risulta  inoltre  gravato  da  svariati
precedenti penali  e  di  polizia,  questi  ultimi  anche  recenti  e
specifici (si annoverano denunce del 2024 e del 2022 per resistenza);
non si ravvisano allo stato elementi  positivamene  valorizzabili  ai
fini della concessione delle circostanze in parola. 
    Tuttavia, anche qualora volesse ipotizzarsi l'applicazione  delle
circostanze attenuanti generiche, e nella misura  massima  consentita
(un terzo della pena), il risultato, al netto della riduzione per  la
scelta del rito speciale, sarebbe pari ad un anno e quattro  mesi  di
reclusione  (non  tenendo  conto  della  recidiva  contestata):  pena
comunque di tenore particolarmente elevato. 
    Quanto alle cause di estinzione del reato e di  non  punibilita',
non appare che esse siano  applicabili  al  caso  di  specie.  Se  si
ritiene,  come  pare  necessario  alla  luce   delle   considerazioni
effettuate supra, che l'art. 583-quater, comma 1, del  codice  penale
sia fattispecie autonoma, non vi e' alcuna deroga al regime  generale
di procedibilita' d'ufficio del reato, talche' non e' applicabile  la
causa di estinzione per condotte riparatorie di cui all'art.  162-ter
del codice penale (che sarebbe in ogni caso inoperativa,  non  avendo
l'imputato dato prova di alcuna attivita' riparatoria  nei  confronti
della persona offesa). Quanto alla causa di non  punibilita'  di  cui
all'art. 131-bis  del  codice  penale,  essa  non  risulta  parimenti
applicabile al caso di specie, non essendo integrati i presupposti di
operativita' in concreto dell'istituto: quanto alle  modalita'  della
condotta,  infatti,  essa  non  si  rivela  affatto  di   particolare
lievita', posto che  il  comportamento  mantenuto  dall'imputato  nel
corso  dell'azione,  consistito  dapprima  nell'aggressione   ad   un
soggetto e al tentativo di infierire sullo stesso benche' gia'  steso
al suolo,  e  poi  nella  violenza  esercitata  nei  confronti  degli
operanti intervenuti per porre fine ad  un'aggressione  ai  danni  di
altra persona, evidenzia il dispregio del C.  per  l'Autorita'  e  la
proclivita' all'uso della violenza contro terzi, anche per opporsi ad
attivita' di controllo e contenimento da parte della P.G.; quanto  al
comportamento dell'imputato successivamente al reato, il C., come  si
e' detto, non ha dato prova di alcuna resipiscenza, ne' ha tentato  o
si e' dichiarato anche solo disponibile a  risarcire  il  danno  alla
persona offesa; il C.  e'  inoltre  gravato  da  svariati  precedenti
penali, anche recenti e specifici, ed infatti e' contestata nei  suoi
confronti la recidiva reiterata e specifica e infraquinquennale.  Non
si ritiene dunque che vi siano elementi che depongano a favore  della
particolare tenuita' del fatto, che non si ha  ragione  di  sottrarre
alla pretesa punitiva penale. 
    Si ritiene pertanto che, ai fini della decisione del  giudizio  a
quo, la norma ricavabile dall'art. 583-quater, comma  1,  del  codice
penale,  sia  di  applicazione  necessaria,  e  che   sia   parimenti
necessario  valutare  se  il  risultato   pratico   cui   condurrebbe
l'applicazione della norma al caso concreto, alla  luce  del  calcolo
della pena irrogabile, sia suscettibile di contrasto con  il  dettato
costituzionale. 
3. Sulla non manifesta infondatezza 
    3.1. Inquadramento della fattispecie 
    Ritiene questo Tribunale che la previsione normativa in questione
sia sospetta di  costituzionalita'  tanto  con  riguardo  all'art.  3
quanto con riguardo all'art. 27, comma 3, Cost. 
    3.2. I profili di incostituzionalita'  in  relazione  all'art.  3
Cost. 
    Ad avviso del Tribunale, emergono profili di  incostituzionalita'
della fattispecie, per violazione del principio di  proporzionalita',
e per disparita' di trattamento rispetto a fattispecie omogenee. 
    3.2.1. Con riguardo al primo profilo, non si ignora il  principio
secondo cui, nella  scelta  della  cornice  edittale  di  pena  delle
fattispecie criminali, il legislatore gode di ampia  discrezionalita'
(cfr. ad es. Corte costituzionale n. 161/2009,  Corte  costituzionale
n. 324/2008, Corte costituzionale 22/2007,  Corte  costituzionale  n.
394/2006,  Corte  costituzionale  n. 117/2021,  Corte  costituzionale
n. 207/2023); tuttavia, la giurisprudenza costituzionale,  a  partire
dalla sentenza  n.  343/1993,  ha  progressivamente  riconosciuto  la
possibilita' di un sindacato sulla sproporzione della pena  prevista,
rilevando che «...il rispetto del principio di eguaglianza, quale  e'
configurato nell'art. 3 della Costituzione, comporta  che  la  regola
della proporzionalita' in esso implicita  debba  esser  valutata  'in
relazione agli effetti pratici prodotti o  producibili  nei  concreti
rapporti della vita'» (Corte  costituzionale,  sentenza  n. 343/1993,
punto 5 del Considerato in diritto); piu' di recente,  e  in  maniera
ancora   maggiormente   incisiva,   la   Corte   ha   chiarito    che
«Discrezionalita', tuttavia, non equivale ad arbitrio. 
    Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni  dei  diritti
fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in
relazione  a  una  o  piu'   finalita'   legittime   perseguite   dal
legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare
manifestamente  sproporzionati  rispetto  a  quelle   pur   legittime
finalita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024, al punto  3.1.
del Considerato in diritto). 
    Piu'  nel  dettaglio,  la  Corte  ha  riconosciuto   che   «...la
giurisprudenza costituzionale piu' recente ha gradatamente affrancato
il sindacato di conformita' al principio di  proporzione  della  pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di  individuare  un
preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria
destinata a sostituirsi a quella dichiarata  incostituzionale;  e  ha
spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)
un modello di sindacato  sulla  proporzionalita'  «intrinseca»  della
pena, che  -  ferma  restando  l'ampia  discrezionalita'  di  cui  il
legislatore gode nella  determinazione  delle  cornici  edittali  (ex
multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del  2017,  n.  148
del  2016)  -  valuta  direttamente  se  la  pena   comminata   debba
considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al  fatto  sanzionato,
ricercando poi nel sistema punti di riferimento  gia'  esistenti  per
ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in  luogo
di quello colpito dalla declaratoria  di  incostituzionalita',  nelle
more  di  un  sempre  possibile  intervento   legislativo   volto   a
rideterminare  la  misura  della  pena,  nel  rispetto  dei  principi
costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di
sindacato,  sentenza  n.  112  del  2019,  Considerato  in   diritto,
rispettivamente  punti  8.1.2.  e  8.1.3.)»  (Corte   costituzionale,
sentenza n. 284/2019, punto 4.1. del Considerato in diritto). 
    Nel caso di specie, deve  rilevarsi  che,  come  appare  evidente
dalla  pur  sommaria  esposizione  effettuata   in   precedenza,   il
trattamento sanzionatorio previsto dal  legislatore  e'  di  notevole
rigore; volendosi concentrare l'attenzione,  in  questa  sede,  sulla
fattispecie base -  essendo  quella  che  deve  essere  applicata  al
giudizio a quo, nel quale non e' contestata, nemmeno in fatto, alcuna
delle aggravanti speciali di cui all'art. 583 del codice penale  -  ,
il minimo edittale e', infatti, di due anni di reclusione. 
    L'inasprimento del trattamento sanzionatorio  e'  particolarmente
evidente  se  si  tiene  a  mente  che,  prima  dell'intervento   del
legislatore del 2025, la condotta oggi sanzionata ai sensi  dell'art.
583-quater, comma 1, del codice penale  era  si'  punita  dal  Codice
penale,  e  con  disposizioni  speciali,  ma  con   pena   nettamente
inferiore: ai sensi del combinato disposto degli  artt.  582,  585  e
576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, la  lesione  personale  a
ufficiali  e  agenti  di  P.G.   e   P.S.   nell'atto   o   a   causa
dell'adempimento delle funzioni o del  servizio  era  punita  con  la
reclusione da otto mesi a quattro anni e sei mesi. Il minimo edittale
oggi previsto e' dunque pari al  triplo  del  minimo  edittale,  pure
aggravato, previgente. 
    L'irragionevolezza di tale previsione normativa, per sproporzione
della pena prevista, appare particolarmente evidente, agli  occhi  di
chi scrive, laddove si ponga mente al fatto che risulterebbero punite
con la pena di due anni di reclusione anche tutte quelle condotte che
cagionino alla persona offesa  malattie  di  bassissima  entita',  ma
comunque  meritevoli  di  sanzione  penale  e   non   escluse   dalla
punibilita'  per  effetto  dell'applicazione  dell'art.  131-bis  del
codice penale: si  pensi  a  tutti  i  casi  di  piccole  alterazioni
funzionali dell'organismo, conseguenti all'azione violenta  del  reo,
che non si  limitino  a  semplici  reazioni  emorragiche  (ecchimosi,
ematomi), ma comportino una vera e  propria  alterazione  funzionale,
sia pure di breve durata e di limitata estensione  (es.  distorsioni,
contusioni, piccoli tagli, escoriazioni, edemi); come  del  resto  e'
avvenuto nel caso di specie, ove la persona offesa ha  riportato  una
lesione contusiva con prognosi di addirittura un solo giorno. 
    Come si e' gia' osservato in sede di valutazione della rilevanza,
poi, anche nel caso di specie e  nell'ipotesi  (improbabile)  in  cui
siano riconosciute le circostanze attenuanti di cui  all'art.  62-bis
del codice penale, la pena  risultante  dalla  rispettiva  riduzione,
operata nella massima estensione consentita di un  terzo,  rimarrebbe
considerevole,  in  quanto  pari  ad  anni  uno  e  mesi  quattro  di
reclusione. In generale, tuttavia, deve ribadirsi che l'impiego delle
circostanze attenuanti e' legato a fattori contingenti e connessi  al
singolo fatto all'esame del giudice, e non puo' essere  piegato  allo
scopo di «correggere» una cornice edittale che risulta sproporzionata
in se', come del resto ha rilevato la  stessa  Corte  costituzionale:
«Al  riguardo,  non  puo'  non  rilevarsi   che   l'applicazione   di
circostanze attenuanti e' soltanto  eventuale,  e  non  e'  in  grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di  una  pena  manifestamente  eccessiva  nel  minimo  (analogamente,
sentenza n. 236 del 2016). Cio' vale anche rispetto alle  circostanze
attenuanti  generiche,  la  cui  funzione  «naturale»  e'  quella  di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettivi) di un minor  disvalore  del  fatto  concreto
all'esame del giudice rispetto  alla  gravita'  ordinaria  dei  fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non  gia'  quella  di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto  il  cui  disvalore  sia  conforme  a
quello che  ordinariamente  caratterizza  la  fattispecie  criminosa»
(Corte cost., sentenza n.  63/2022,  punto  4.6  del  Considerato  in
diritto, richiamata anche da Corte cost., sentenza n. 46/2024,  punto
3.4.  del  Considerato  in  diritto).  Allo  stesso  modo,  non  puo'
ipotizzarsi che, al fine di neutralizzare gli  effetti  di  una  pena
eccessivamente  gravosa  nella  sua  cornice  edittale,  il   giudice
debba/possa fare ricorso ad altri istituti, quali  l'assoluzione  per
particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis del  codice  penale  e
l'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art.  162-ter  del
codice penale; la stessa Corte ha rilevato che «Entrambi gli istituti
sono  infatti  condizionati  al  ricorrere  di  stringenti  requisiti
normativi, che  non  e'  detto  sussistano  nel  caso  concreto;  non
riuscendo cosi' a impedire che fatti di  appropriazione  indebita  di
tenue disvalore - ma per  qualsiasi  ragione  non  coperti  dall'art.
131-bis del codice penale   - siano assoggettati  alla  gravosa  pena
minima prevista  dalla  disposizione  censurata,  in  violazione  dei
principi costituzionali all'esame» (Corte cost., sentenza n. 46/2024,
punto 3.4. del Considerato in diritto). Non puo'  poi  darsi  rilievo
alle riduzioni di pena derivanti da  riti  alternativi  a  cui  abbia
prestato il consenso l'imputato, trattandosi di riduzioni eventuali e
conseguenti a quella che e'  una  libera  scelta  dell'imputato,  sul
quale non puo' tuttavia essere fatto gravare un vero e proprio  onere
in tal senso finalizzato a rimediare ad una  scelta  del  legislatore
non rispettosa del canone di proporzionalita' (Corte cost.,  sentenza
n. 46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto). Non  osta  infine
ai rilievi sulla sproporzione del minimo  edittale  di  due  anni  di
reclusione  la  circostanza  che  l'applicazione  di  tale  pena  non
precluda la concessione di benefici quali la sospensione condizionale
della pena ovvero la sostituzione della pena detentiva con una  delle
pene sostitutive di cui all'art. 20-bis del codice penale;  la  Corte
ha infatti rilevato  che  «la  circostanza  che  il  minimo  edittale
stabilito dal legislatore sia ancora compatibile con  la  sospensione
condizionale della pena - nonche', oggi, con l'applicazione  di  pene
sostitutive delle pene detentive brevi - non esclude di per  se'  che
essa possa  essere  considerata  manifestamente  sproporzionata  alla
gravita' del reato, quanto meno con riferimento ai  fatti  rientranti
nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in  concreto  da  minor
disvalore»  (Corte  cost.,  sentenza  n.  46/2024,  punto  3.4.   del
Considerato in diritto). Segue a quanto fin qui osservato che,  anche
nei casi di minima offensivita' per i  beni  giuridici  protetti,  il
trattamento sanzionatorio per  la  fattispecie  oggetto  dell'odierna
q.l.c. rimane particolarmente elevato e, ad  avviso  di  chi  scrive,
sproporzionato rispetto all'entita' del danno  criminale  e,  dunque,
irragionevole. 
    3.2.2. Con riguardo al secondo profilo evidenziato, vale  a  dire
il  principio  di  parita'  di  trattamento  rispetto  a  fattispecie
analoghe, il carattere irragionevole della pena per la fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale e'  di  immediata
evidenza, qualora si ponga mente al fatto  che  esso  rappresenta  il
quadruplo del minimo edittale della  fattispecie  «semplice»  di  cui
all'art. 582 del codice penale, pari a sei mesi di  reclusione.  Cio'
significa che, a parita' di gravita'  del  fatto  e  di  capacita'  a
delinquere, vale a dire dei criteri di cui all'art.  133  del  codice
penale per la determinazione  della  pena,  la  qualifica  soggettiva
della persona offesa e' da sola in grado di  determinare  un  aumento
della pena di quattro volte, rispetto alla fattispecie applicabile in
via generale. 
    Il  minimo  edittale  di  due  anni  di   reclusione   e'   anche
considerevolmente  piu'  elevato  rispetto  alle  lesioni   personali
cagionate  a  pubblici  ufficiali  diversi  da   quelli   contemplati
dall'art. 583-quater, comma 1, del codice penale  (e,  lo  si  rileva
incidentalmente, a quelli contemplati anche  dai  commi  2  e  3  del
medesimo articolo,  che  -  pur  non  potendo  essere  oggetto  della
presente q.l.c. per ragioni di rilevanza - soffrono ad avviso di  chi
scrive delle medesime criticita'). In questi casi (che comprendono ad
esempio le lesioni cagionate ad  un  magistrato  in  udienza,  ad  un
ufficiale giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto),  la  normativa
applicabile rimane il combinato disposto  dell'art.  582  del  codice
penale e dell'aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n.  10),
del codice penale, che comporta un aumento fino ad un terzo. Per tale
ragione,  la  pena   minima  edittale  per  una  lesione  a  pubblico
ufficiale  che  non  sia  ufficiale  o  agente  di  P.S.  o  P.G.,  e
considerando un'applicazione dell'aggravante comune nella sua massima
estensione, risulta essere di otto  mesi  di  reclusione.  Il  minimo
edittale della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma  1,  del
codice penale appare  dunque  essere  il  triplo  rispetto  a  quello
relativo alla lesione cagionata ad altri pubblici  ufficiali:  ancora
una volta, la qualifica  soggettiva  appare  sorreggere  da  sola  un
incremento  di  pena  considerevole.  Appare  a  chi  scrive  che  la
disparita' di trattamento rispetto a fattispecie similari si ponga al
di fuori dei limiti di  ragionevolezza  consentiti  dall'applicazione
corretta del principio di uguaglianza  nei  termini  di  «trattamento
uguale di situazioni uguali e trattamento differenziato di situazioni
diverse». 
    3.3. I profili di incostituzionalita' in relazione  all'art.  27,
comma 3, Cost. 
    Il Tribunale remittente dubita della legittimita'  costituzionale
della norma oggetto del giudizio anche  in  relazione  al  verosimile
contrasto con l'art. 27, comma  3,  Cost.,  sotto  il  profilo  della
finalita' rieducativa della pena. 
    La  Corte  costituzionale  ha  riconosciuto  piu'  volte  che  la
sproporzione della pena e' suscettibile di compromettere la finalita'
rieducativa della stessa, costituzionalmente imposta, affermando  che
«...   allorche'   le   pene   comminate   appaiano    manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacche' una pena
non proporzionata alla gravita' del fatto si risolve in  un  ostacolo
alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236  del  2016,
n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli artt.  3  e
27 Cost. "esigono di contenere la  privazione  della  liberta'  e  la
sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria
e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,
riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del  2017),
in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona  nella
societa', che  costituisce  l'essenza  della  finalita'  rieducativa"
della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018).  Al  raggiungimento
di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali e' di
ostacolo l'espiazione di una pena  oggettivamente  non  proporzionata
alla gravita'  del  fatto,  quindi,  soggettivamente  percepita  come
ingiusta  e  inutilmente  vessatoria  e,  dunque,  destinata  a   non
realizzare lo scopo  rieducativo  verso  cui  obbligatoriamente  deve
tendere» (Corte costituzionale,  sentenza  40/2019,  punto  5.2.  del
Considerato  in  diritto).  Non  sembra  esservi  dubbio,   in   tale
prospettiva, che la previsione, da parte del legislatore, di una pena
che, pur applicata nel minimo edittale di due anni di reclusione,  si
presenti manifestamente  sproporzionata  all'oggettiva  gravita'  del
fatto, non possa che essere percepita come vessatoria  dal  reo,  con
ovvio riflesso sulla capacita' della pena stessa di porsi  alla  base
di  un  trattamento  rieducativo  al  quale  il   condannato   presti
volontariamente adesione. 
    3.4. Il verso della pronuncia richiesta 
    Ritenuto dunque che la previsione di un minimo  di  pena  di  due
anni di reclusione per la fattispecie censurata sia incostituzionale,
occorre indicare  il  verso  della  pronuncia  che  questo  Tribunale
richiede alla Corte adita. 
    Non ritiene lo scrivente  che  la  soluzione  piu'  adeguata  sia
quella dell'introduzione di una circostanza attenuante  speciale  per
la particolare tenuita' dell'offesa, come operato dalla Corte con  le
sentenze nn. 83/2025 per il delitto di cui all'art. 583-quinquies del
codice penale n. 86/2024 per il  delitto  di  cui  all'art.  628  del
codice penale n. 120/2023 per il delitto  di  cui  all'art.  629  del
codice penale n. 68/2012 per il  delitto  di  cui  all'art.  630  del
codice  penale:  in  tutti  questi  casi,  infatti,  la  disposizione
incriminatrice e'  stata  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
nella parte in cui non prevede che la  pena  possa  essere  diminuita
(fino a un terzo: si tratta di attenuante a  effetto  comune)  quando
«per la natura, la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o  circostanze
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'». 
    Il precedente piu'  recente,  e  anche  piu'  pertinente  ratione
materiae, e' appunto quello del reato di cui  all'art.  583-quinquies
del codice penale, in cui  la  Corte  ha  espressamente  ricusato  di
dichiarare incostituzionale il minimo edittale,  come  richiesto  dal
giudice a quo, ed  ha  invece  optato  per  la  pronuncia  nel  verso
indicato. Deve tuttavia ritenersi, ad avviso di chi  scrive,  che  vi
siano significative differenze rispetto alla questione che  coinvolge
la fattispecie oggetto della presente questione. 
    La Corte, infatti, nella pronuncia n. 83/2025 ha ritenuto di  non
ravvisare  la  sproporzione  e   l'irragionevolezza   della   cornice
edittale,  nel  suo  minimo,  cosi'  motivando:  «Sul   piano   della
comparazione esterna, la particolare severita' della  pena  detentiva
di cui al primo comma dell'art. 583-quinquies cod. pen. non si espone
a un rilievo di manifesta  irragionevolezza  o  sproporzione.  Questo
vale  sia  nel  raffronto  con  le  lesioni  tuttora  oggetto   della
circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dell'art. 583 del codice penale, sia  in  rapporto  alla  mutilazione
degli organi genitali femminili punita dall'art. 583-bis  del  codice
penale,   fattispecie   tutte   che,   pur   incidendo   pesantemente
sull'integrita' e finanche  sulla  dignita'  della  persona,  non  ne
investono tuttavia quel connotato peculiare  -  il  volto  -  che  il
legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per  il
rilievo che esso assume nella percezione  della  identita'  da  parte
della persona» (punto 4.3. del Considerato in diritto). Il  raffronto
della cornice edittale e' stato effettuato dalla  Corte  non  con  la
fattispecie «semplice» (art. 582 del codice penale), ma tanto con  la
fattispecie aggravata ai  sensi  dell'art.  583  del  codice  penale,
quanto con quella di mutilazione degli organi genitali  femminili  di
cui all'art. 583-bis del codice penale, ed il percorso logico  appare
corretto, poiche' il delitto di cui all'art. 583-quinquies del codice
penale punisce una condotta di  particolare  gravita'  poiche',  come
rilevato dalla Corte,  essa  attinge  il  volto,  il  quale,  per  la
particolare attinenza all'identita' e all'immagine della persona,  e'
stato  ritenuto  meritevole  di  una  protezione  rafforzata.   Nella
fattispecie di cui all'art. 583-quinques del codice penale, tutte  le
offese, anche quelle «minime»,  in  ragione  della  parte  del  corpo
colpita e del suo valore per la persona offesa, sono comunque  dotate
di una carica di lesivita' di  base  che  giustifica  un  trattamento
sanzionatorio di  particolare  rigore.  La  scelta  del  legislatore,
pertanto, appare in se'  ragionevole,  l'incostituzionalita'  dovendo
essere ravvisata non nell'aver previsto un minimo  edittale  elevato,
ma nel non aver consentito al giudice di tener conto  di  particolari
circostanze di fatto che, nel caso concreto,  riducano  il  disvalore
della condotta al punto da giustificare una riduzione della pena. 
    Nel caso odierno, invece, la tipologia  delle  condotte  e  delle
offese in nulla si differenzia, di per se', da  quella  di  cui  alla
fattispecie «semplice» di cui all'art.  582  del  codice  penale,  il
disvalore concentrandosi,  come  si  e'  detto,  integralmente  sulla
qualifica soggettiva della persona offesa. Tanto  la  fattispecie  di
lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale quanto quella
di lesione personale a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o
di pubblica sicurezza di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale sono suscettibili di coprire i medesimi pregiudizi alla salute
ed integrita' psico-fisica delle persone offese, ivi incluse, come si
e' detto, le malattie nel  corpo  di  entita'  ridottissima  (piccoli
graffi, escoriazioni, distorsioni, contusioni, etc., con prognosi  di
pochi giorni): semplicemente, nel  primo  caso  il  parametro  e'  un
minimo edittale di mesi sei di  reclusione,  nel  secondo  un  minimo
edittale di anni due di reclusione. Si apprezza dunque, nell'opinione
di questo Tribunale, una sproporzione tra i trattamenti  sanzionatori
di condotte ed offese  identiche,  nei  termini  sopra  indicati  (il
minimo per la fattispecie  cui  all'art.  583-quater,  comma  1,  del
codice penale e' il quadruplo di quello della fattispecie  «semplice»
di cui all'art. 582 del codice penale, ed il triplo di  quello  della
fattispecie aggravata per essere  la  lesione  operata  ai  danni  di
pubblici  ufficiali  diversi  da  ufficiali  ed  agenti  di   polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza): sproporzione a cui non potrebbe
agevolmente porre rimedio la sola  introduzione  di  una  circostanza
attenuante  speciale,  e  cio'  sia  perche'   tale   soluzione   non
rimedierebbe ad  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  di
situazioni di fatto uguali (la  medesima  offesa  -  es.  un  piccolo
graffio con un giorno di prognosi - continuerebbe  ad  essere  punita
con pene eccessivamente distanti, fatto  salvo  solo  il  potere  del
giudice di ridurre tale  distanza  nel  secondo  caso),  sia  perche'
comunque la riduzione fino a un terzo non ricondurrebbe  la  sanzione
entro i parametri della ragionevolezza, posto che il  minimo  di  due
anni di reclusione potrebbe essere ridotto di un  terzo  fino  ad  un
anno e quattro mesi di reclusione:  pena  comunque  considerevolmente
piu' elevata di quella prevista dalla fattispecie  «semplice»  e  del
tutto  sproporzionata  rispetto  all'entita'  di  lesioni   realmente
minimali come quelle sopra esemplificativamente indicate. 
    Cio' premesso,  nemmeno  pare  a  chi  scrive  che  la  soluzione
costituzionalmente corretta sia un  intervento  ablativo  del  minimo
edittale tout court, con dichiarazione di  incostituzionalita'  della
disposizione «nella parte in cui prevede la pena della reclusione  da
due a cinque anni anziche' fino a cinque anni», cio'  che,  in  forza
del disposto dell'art.  23  del  codice  penale  in  tema  di  minimo
edittale "generale" per la pena della  reclusione,  comporterebbe  di
fatto una cornice edittale di risulta da  quindici  giorni  a  cinque
anni di reclusione. La soluzione in questione e' quella che la  Corte
ha adottato, ad esempio, in relazione all'art. 646 del codice  penale
nella gia' menzionata sentenza n. 46/2024. 
    Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso di chi  scrive  non  puo'
non tenersi conto della  gia'  menzionata  esistenza  di  un  tertium
comparationis particolarmente significativo, vale a dire  l'art.  582
del codice  penale,  di  cui  l'art.  583-quater  del  codice  penale
rappresenta una fattispecie specializzata. L'abbattimento del  minimo
edittale, con riespansione del minimo generale di quindici giorni  di
cui  all'art.  23  del  codice  penale  comporterebbe  il   risultato
paradossale, e  verosimilmente  irragionevole  per  motivi  di  segno
opposto a quelli che fondano l'odierna q.l.c., per cui  l'aggressione
al bene giuridico che il legislatore mostra di  ritenere  piu'  grave
risulterebbe punita con una pena minima inferiore a  quella  prevista
dalla fattispecie meno grave di cui all'art. 582 del codice penale. 
    Anche la soluzione di parametrare il minimo  edittale  in  misura
esattamente uguale a quella della fattispecie di cui all'art. 582 del
codice penale, pari a sei mesi di reclusione, non sarebbe  scevra  da
profili di criticita', posto che  frustrerebbe  totalmente  l'intento
del legislatore (in se' non in contrasto col dettato  costituzionale)
di punire piu' severamente la  lesione  dell'integrita'  psico-fisica
della persona, quando la vittima sia un ufficiale o agente di P.G.  o
di P.S., e finirebbe  per  parificare  indebitamente  il  trattamento
sanzionatorio di  due  fattispecie  che  presentano  un  elemento  di
differenziazione (la qualifica soggettiva della persona offesa),  che
l'ordinamento considera rilevante in svariate disposizioni di  legge,
benche',  come  si  e'  detto,  non  appaia  da  solo  in  grado   di
giustificare l'aumento spropositato  operato  dal  legislatore  nella
fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c. 
    Pare tuttavia di potersi individuare, nel tessuto normativo,  una
disposizione che funga da parametro  di  confronto,  e  che  consenta
cosi' di elaborare una soluzione «a rime adeguate»: si  tratta  della
circostanza aggravante prevista dal combinato  disposto  degli  artt.
585 e 576,  comma  1,  n.  5-bis),  del  codice  penale,  vigente  in
relazione al delitto di  lesione  personale  prima  dell'introduzione
della fattispecie di cui all'art. 583-quater,  comma  1,  del  codice
penale nella sua versione attuale ad opera del decreto-legge 48/2025.
L'ambito applicativo di tale  circostanza  era  il  medesimo  di  cui
all'odierno  art.  583-quater,  comma  1,  del   codice   penale,   e
determinava un aumento di pena da un terzo alla meta' nei casi in cui
il reato fosse commesso «contro un  ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale  o  agente  di  pubblica  sicurezza,
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio». 
    Posto  che  l'intento  del  legislatore,  con  il   decreto-legge
48/2025,  era  quello  di  introdurre  una  fattispecie  punita  piu'
severamente rispetto a quella in vigore fino ad allora, e' giocoforza
ritenere che il minimo edittale dell'art. 583-quater,  comma  1,  del
codice penale non possa essere inferiore a quello che era  il  minimo
edittale della fattispecie di cui all'art.  582  del  codice  penale,
nella sua versione aggravata ai sensi delle disposizioni suddette. 
    Atteso che la pena base prevista dall'art. 582 del codice  penale
nel minimo era di mesi sei di reclusione e l'aumento  minimo  per  la
circostanza aggravante speciale era pari a un terzo, se ne ricava una
pena minima edittale di otto mesi di reclusione: tale e' la soglia al
di sotto della quale la cornice edittale del reato  di  cui  all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale non puo' scendere, se  non  al
prezzo di vanificare totalmente l'intento di aggravamento  perseguito
dal legislatore del 2025. 
    Si ritiene pertanto che il verso della pronuncia  richiesta  alla
Corte debba essere nel senso di una dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 583, comma 1 del codice penale «nella  parte
in cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la  pena
da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni». 
    4.  Sull'impossibilita'  di  adottare  un'interpretazione   della
disposizione conforme a Costituzione. Non si  rivela  possibile,  per
questo Tribunale, adottare un'interpretazione della  norma  censurata
che sia conforme a Costituzione. 
    Non pare al riguardo percorribile la strada  dell'interpretazione
adeguatrice, che vada in particolare nella direzione  di  considerare
la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
nei termini di aggravante, e non di fattispecie autonoma: sono  stati
messi in evidenza, infatti, gli elementi testuali e  sistematici  che
impediscono un'opzione ermeneutica di tal fatta. 
    Si ritiene dunque che, qualora si riveli fondato il  sospetto  di
incostituzionalita' della norma  oggetto  del  presente  rinvio,  sia
necessario l'intervento di una dichiarazione  di  incostituzionalita'
da parte della Corte costituzionale, nella direzione gia'  illustrata
in precedenza. 

(1) V.  relazione  illustrativa  al  d.lgs.  n.  31/2024,  pp.   4-5:
    «L'intervento si rende necessario  per  coordinare  le  modifiche
    introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022  al  regime
    di procedibilita' del delitto di lesioni e alla - sopravvenuta  -
    modifica  dell'articolo  583-quater,  secondo  comma, del  codice
    penale introdotta dall'articolo 16  del  decreto-legge  30  marzo
    2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie  e
    delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
    nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali", al  fine  di
    stabilire con chiarezza la regola della procedibilita'  d'ufficio
    del delitto di lesioni, quando questo sia commesso  in  danno  di
    personale esercente professione sanitaria, sia che si  tratti  di
    lesioni  lievi  sia  di  lesioni  gravi  o  gravissime.  Infatti,
    precedentemente alla riformulazione,  l'articolo  583-quater  del
    codice penale contemplava solo le  ipotesi  di  lesioni  gravi  o
    gravissime, e dunque la procedibilita'  d'ufficio  conseguiva  al
    richiamo, effettuato all'articolo 582, secondo comma, del  codice
    penale, all'aggravante disciplinata dall'articolo 583 del  codice
    penale  (lesioni gravi o gravissime), quale  ipotesi  procedibile
    ex officio, in deroga alla regola generale della procedibilita' a
    querela del delitto di lesioni introdotta dal decreto legislativo
    n. 150 del 2022 per i delitti dai quali derivi una  malattia  non
    superiore ai quaranta  giorni.  Quanto  alle  lesioni  lievi,  la
    procedibilita' d'ufficio, in caso di fatto commesso in  danno  di
    personale esercente professione sanitaria, derivava dal richiamo,
    operato dal  citato  articolo  582,  secondo  comma,  del  codice
    penale, all'aggravante di cui all'articolo 61, numero  11-octies,
    del  codice  penale.   Tuttavia,   l'intervenuta   riformulazione
    dell'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale -  che
    contempla, ora, anche le lesioni  lievi  in  danno  di  personale
    esercente   professione   sanitaria   -    rende    inapplicabile
    l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale  aggravante
    pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato  articolo
    583-quater, secondo  comma,  c.p.  In  tale  ottica,  dunque,  si
    interviene da un lato sopprimendo -  nell'articolo  582,  secondo
    comma,del codice penale - il riferimento  all'aggravante  di  cui
    all'articolo 61, numero 11-octies (che ovviamente continuera'  ad
    operare rispetto ad ogni  altro  reato,  diverso  dalle  lesioni,
    commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente
    professione sanitaria),  e,  dall'altro,  inserendo  un  espresso
    richiamo all'articolo 583-quater, secondo  comma,  primo  periodo
    (concernente l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne' gravissime); tale
    richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura  di
    circostanza - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi  di
    cui all'articolo 583-quater del codice penale» 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948 e  23
legge n. 87/1953, 
      solleva   questione   di   legittimita'   costituzionale,   per
violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dell'art.  583-quater,
comma 1, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che per  il
reato ivi descritto si applichi la pena da due a cinque anni,  invece
che la pena da otto mesi a cinque anni; 
      dichiara  sospesi  il  processo  a  quo  ed  il  decorso  della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale  dinnanzi
alla Corte costituzionale; 
      dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
      da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza  e
deve considerarsi dunque notificata ai  soggetti  presenti  ai  sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale; 
      manda alla cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della  Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati. 
        Modena, 19 febbraio 2026 
 
                         Il Giudice: Perrone