Reg. ord. n. 64 del 2026 pubbl. su G.U. del 06/05/2026 n. 18
Ordinanza del Tribunale di Modena del 19/02/2026
Tra: A. C.
Oggetto:
Reati e pene – Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni – Reclusione da due a cinque anni anziché da otto mesi a cinque anni – Violazione del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
codice penale
del
Num.
Art. 583
Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 64 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026
Ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale di Modena nel
procedimento penale a carico di A. C..
Reati e pene - Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni - Reclusione da due a cinque anni
anziche' da otto mesi a cinque anni.
- Codice penale, art. 583-quater, primo comma.
(GU n. 18 del 06-05-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
Sezione penale
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, nella persona
del Giudice dr. Roberto Perrone, provvedendo nel corso dell'udienza
del 19 febbraio 2026 sulla questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 583-quater, comma 1, del codice penale, ha pronunciato la
seguente ordinanza di rimessione alla corte costituzionale di
questione di legittimita' costituzionale (artt. 1, legge
costituzionale 1/1948, 23 legge n. 87/1953)
Nel processo penale a carico di: C.A. nato in (omissis) il
(omissis), elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio
avv. Virgili accettante - libero con obblighi non comparso.
Difeso d'ufficio dall'avv. Tullio Virgili del Foro di Modena.
Imputato
A. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 337 deol cdice penale,
poiche' al fine di sottrarsi all'intervento e al controllo degli
operanti della Questura di (omissis), dopo che era stata segnalata
l'aggressione da lui posta in essere nei confronti di un uomo, al
termine della perquisizione all'invito di accomodarsi all'interno
dell'autovettura di servizio, atteso che non avevi documenti
diventava sempre piu' aggressivo inveendo nei confronti degli
operatori urlando «Pezzi di merda lasciatemi stare io sono italiano»;
poi iniziava a sbracciare e a spintonare gli Agenti Z. e M. per
cercare di eludere il trasporto negli uffici della Questura; l'Agente
L.B.G. interveniva in ausilio ai colleghi che a fatica cercavano di
bloccare e ammanettare C.A. e in questo frangente veniva colpita da
quest'ultimo con una manata sul viso; in seguito C.A. si stendeva a
terra continuando ad urlare frasi offensive nei confronti degli
operatori che, con non poca fatica, riuscivano ad assicurare la
persona con apposite manette e fasce in velcro alle gambe in quanto
l'uomo continuava a scalciare ripetutamente nei confronti degli
operatori senza riuscire a colpirli. All'interno dell'autovettura in
attesa del trasporto in Questura iniziava a sbattere la testa contro
la barriera in plexiglass presente all'interno della cella di
sicurezza come ad auto-lesionarsi.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
In ... il...
B. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 583-quater del codice
penale, perche', al fine di commettere il delitto di cui al capo A, e
in quel contesto, colpendo l'Agente L.B.G. con una manata le
cagionava lesioni personali con prognosi di giorni uno.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguirne
un altro, o assicurarsi l'impunita', e nei confronti di ufficiali di
Polizia Giudiziaria.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
In ... il...
C. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 582 comma II, 583 comma
I n. 2) del codice penale, perche' colpendo ripetutamente C.H. con
calci e pugni gli cagionava lesioni personali gravi consistenti in
contusioni multiple non classificate, frattura delle ossa della
faccia e avulsione di elementi dentari con prognosi iniziale
di trenta giorni.
Fatto aggravato dall'avere prodotto l'indebolimento permanente di
un organo.
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
In ... il...
Identificata la persona offesa in:
C. H. nato in (omissis) il ...
D. per il delitto p. e p. dagli artt. 99, 341-bis del codice
penale, poiche' nel contesto di cui ai capi A e B al fine di
sottrarsi all'intervento e al controllo degli operanti della Questura
di (Omissis) in presenza di piu' persone, offendeva l'onore e il
prestigio degli operanti dicendo «Siete delle merde» «io sono
italiano e voi non potete farmi un cazzo» «Voi non contate un cazzo
pezzi di merda».
Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
In ... il...
Con l'intervento: del P.M., nella persona della dr.ssa Maria
Gabriella Giambarba V.P.O.
Rilevato che:
Il C. e' stato tratto in arresto alle ore ... del ... in
relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 del
codice penale e lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio
di ordine pubblico ex art. 583-quater, comma 1, del codice penale,
lesioni personali aggravate ex artt. 582 e 583, comma 1, n. 2), del
codice penale;
dell'arresto era data notizia al P.M. di turno, che disponeva
la presentazione dell'arrestato a giudizio direttissimo, contestando
anche il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al capo D);
all'udienza di convalida il C. si avvaleva della facolta' di
non rendere interrogatorio;
il P.M. chiedeva la convalida dell'arresto e l'applicazione
della misura cautelare del divieto di dimora in Modena e provincia;
la difesa dell'imputato si rimetteva a giustizia e chiedeva
applicarsi la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.;
l'imputato non prestava il consenso alla celebrazione del rito
direttissimo per il reato di cui al capo di imputazione D; il
Tribunale, all'esito dell'udienza, convalidava l'arresto per i reati
di cui ai capi A, B e C e disponeva la misura cautelare dell'obbligo
di presentazione dell'imputato presso la Questura di (omissis) tutti
i giorni della settimana, due volte al giorno; disponeva dunque
procedersi a giudizio direttissimo per i reati di cui ai capi A, B e
C, ordinando la restituzione degli atti al P.M. per il reato di cui
al capo D; il difensore chiedeva termine a difesa e il Tribunale
rinviava ad udienza successiva;
con decreto del 22 gennaio 2026, adottato fuori udienza e
notificato alle parti, il Giudice, dato atto dell'orientamento da lui
condiviso che qualifica il reato di cui all'art. 583-quater, comma 1,
del codice penale nei termini di fattispecie autonoma, rappresentava
alle parti il dubbio di costituzionalita' sulla fattispecie stessa ed
invitava le parti ad interloquire al riguardo per l'udienza
successiva;
all'udienza del 19 febbraio 2026, il Tribunale, sentite le
parti, all'esito della camera di consiglio, pronunciava la presente
ordinanza, di cui era data lettura alle parti presenti in udienza.
Osserva
1. Oggetto e parametro della questione.
La presente questione di legittimita' costituzionale sollevata in
via incidentale ha ad oggetto la norma ricavabile dall'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, della cui costituzionalita'
si dubita in relazione ai seguenti parametri:
art. 3 tanto per violazione del principio di proporzionalita'
del minimo edittale di anni due di reclusione, quanto per trattamento
diversificato di situazioni omogenee, anche tenuto conto del tertium
comparationis di cui all'art. 582 del codice penale, nella versione
base ed in quella aggravata ai sensi dell'art. 61, comma 1, n. 10),
del codice penale;
art. 27, comma 3, per violazione del principio rieducativo
della pena.
2. Sulla rilevanza della questione.
2.1. Il fatto.
L'imputato veniva tratto in arresto poiche', alle ore ...del ...,
la locale S.O. inviava gli operanti (Volante Beta T - Volante Due T -
Volante Due Bis) in (omissis), in piazza (omissis), nei pressi della
chiesa di (omissis), poiche' un residente riferiva di una violenta
aggressione posta in essere da un uomo ai danni di un altro soggetto,
il quale risultava disteso a terra e sanguinante.
Giunti celermente sul posto, gli operanti notavano la presenza di
una persona sanguinante distesa per terra e di un altro uomo che, con
fare minaccioso, cercava di avvicinarsi alla stessa, non riuscendovi
solo grazie all'intervento di due persone che, con fatica, tentavano
di frapporsi tra i due, evitando la prosecuzione dell'azione
delittuosa.
Alla vista degli operanti, l'aggressore, successivamente
identificato nell'odierno imputato C.A., continuava a mantenere un
atteggiamento molesto e poco collaborativo, cercando di avvicinarsi
minacciosamente alla persona sdraiata per terra e sanguinante; con
fatica, il V. Isp. T. e l'Ag. Z. riuscivano ad allontanarlo. L'uomo
appariva visibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche,
presentando alito vinoso, precario equilibrio e linguaggio sconnesso;
inoltre, lo stesso presentava sangue sulle labbra e nella bocca,
nonche' le mani e le scarpe sporche di sostanza ematica. Dopo essere
stato allontanato dalla persona offesa, C.A. iniziava ad inveire
contro gli operanti, urlando frasi quali: «Siete delle merde», «Io
sono italiano e voi non potete farmi un cazzo», «Voi non contate un
cazzo pezzi di merda». Mentre urlava tali frasi, anche in presenza
dei richiedenti l'intervento, iniziava a muoversi pericolosamente nel
piazzale, tenendo le mani all'interno delle tasche nonostante
l'invito a rimanere fermo e, alla specifica richiesta di fornire un
documento di identificazione, riferiva di non esserne in possesso
«perche' italiano».
Pertanto, veniva invitato ad avvicinarsi all'autovettura di
servizio, al fine di essere trasportato in Questura per la completa
identificazione e la redazione degli atti a suo carico. Nei pressi
dell'autovettura di servizio, al fine di garantire la sicurezza degli
operanti e dello stesso C.A., quest'ultimo veniva sottoposto a
perquisizione personale ai sensi dell'art. 4, legge n. 152/1975, che
iniziava alle ore ...e terminava alle ore ..., con esito negativo. Al
termine della perquisizione, C.A. veniva invitato ad accomodarsi
all'interno dell'autovettura di servizio, ma in tale frangente
diventava sempre piu' aggressivo e iniziava nuovamente ad inveire nei
confronti degli operanti, urlando: «Pezzi di merda lasciatemi stare
io sono italiano». Ad un certo punto, C.A. iniziava a sbracciare e a
spintonare gli Ag. Z. e M., nel tentativo di eludere il trasporto
presso gli uffici della Questura; vista la scena, l'Ag. L.B.G.
interveniva in ausilio ai colleghi che, con fatica, tentavano di
bloccare e ammanettare l'uomo e, in tale frangente, la L.B.G. veniva
colpita da quest'ultimo con una manata al viso.
Dopo alcuni minuti, C.A. si stendeva per terra, continuando ad
urlare frasi offensive nei confronti degli operanti, i quali, con non
poca fatica, riuscivano ad assicurarlo mediante apposite manette e
fasce in velcro alle gambe, in quanto l'uomo continuava a scalciare
ripetutamente nei confronti degli agenti, senza tuttavia riuscire a
colpirli. Una volta assicurato, veniva posizionato all'interno
dell'autovettura di servizio.
Gli operanti, nel verbale di arresto, davano atto che C.A.,
mentre si trovava all'interno dell'autovettura in attesa del
trasporto in Questura, iniziava a sbattere la testa contro la
barriera in plexiglass presente all'interno della cella di sicurezza,
come ad autolesionarsi (da un successivo controllo l'autovettura di
servizio non risultava essere danneggiata). La Volante Due Bis
procedeva quindi al trasporto dell'uomo presso gli uffici, ove, a
specifica richiesta, declinava le proprie generalita', risultando
essere C.A., nato in (omissis) il (omissis).
Gli operanti davano atto che, al loro arrivo, la persona offesa
risultava distesa a terra, sanguinante e completamente sporca di
sangue e, seppur cosciente, non era in grado di comunicare con gli
operanti a causa delle ferite riportate; la stessa risultava priva di
documenti di identificazione e si risaliva alle sue generalita'
attraverso un vecchio referto del Pronto Soccorso di (omissis) che la
stessa teneva all'interno della propria tasca: C.H., nato in
(omissis) il (omissis), s.f.d., sedicente, positivo in SDI e
irregolare sul territorio. Sul posto giungeva personale del 118 che
trasportava C.H. in codice 2 presso il pronto soccorso di (omissis)
per le cure del caso ed ulteriori accertamenti. Alla vista degli
operanti, C.H. presentava il viso tumefatto, con copiosa fuoriuscita
di sostanza ematica.
Successivamente gli operanti prendevano contatti con il
richiedente, che si trovava assieme al compagno; i due venivano
rispettivamente identificati in:
G.G.M., nato il (omissis) in (omissis), residente in (omissis),
in piazza (omissis) n. ..., sedicente;
G.M., nato in (omissis) il (omissis), residente in (omissis),
in piazza (omissis) n. ..., sedicente.
G.G.M. riferiva che, mentre si trovava all'interno del proprio
appartamento insieme al compagno, udiva delle urla provenire dalla
strada e, affacciandosi alla finestra, notava un uomo sdraiato a
terra ed un altro che lo colpiva violentemente piu' volte con calci
al torace e al capo; lo stesso, unitamente al compagno G.M., urlava
all'aggressore di smetterla, senza tuttavia ottenere alcun effetto,
poiche' l'uomo persisteva nella propria condotta. Pertanto, G.G.M. e
G.M. decidevano di scendere in strada per fermare l'aggressore,
contattando contestualmente il 112 fino all'arrivo degli operanti.
Al fine di meglio ricostruire quanto accaduto, G.G.M. veniva
escusso a sommarie informazioni testimoniali.
C.H. veniva sottoposto ad accertamenti presso il Pronto Soccorso,
dai quali emergeva che lo stesso presentava contusioni multiple non
classificate, frattura delle ossa della faccia e avulsione di
elementi dentari, con prognosi attuale di trenta giorni. Inoltre,
C.H. veniva ricoverato presso il reparto di Medicina d'Urgenza per
ulteriori accertamenti. Per i motivi sopra indicati non risultava
possibile escutere la vittima, poiche' non in grado di riferire, in
ragione delle condizioni sanitarie in cui versava.
Gli operanti davano atto che, presso gli uffici della Questura,
giungeva personale sanitario che verificava i parametri
dell'arrestato e prestava le cure necessarie; l'imputato rifiutava
tuttavia il trasporto in Pronto Soccorso.
Alla luce di quanto emerso ed accertato, sussistendo lo stato di
flagranza in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni aggravate, poiche' commesse nei confronti di un pubblico
ufficiale, avendo C.A. tenuto una condotta violenta nei confronti
degli operanti, sbracciando e spintonando, nonche' arrecando lesioni
documentate nei confronti dell'Ag. L.B.G., guaribili in giorni 1, e
considerato altresi' che C.A. risultava gravato da precedenti
specifici per reati contro la persona e da numerose violazioni
amministrative in merito all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti,
nonche' gia' condannato per il reato di resistenza e lesioni a
pubblico ufficiale (elementi dai quali si evinceva una spiccata
pericolosita' sociale del soggetto, confermata anche dall'aggressione
violenta nei confronti di C.H.), gli operanti procedevano all'arresto
in flagranza di reato per i reati di cui agli artt. 337, 582,
583-quater, comma 1, del codice penale.
Inoltre, avendo l'imputato proferito frasi offensive e
oltraggiose nei confronti degli operanti in luogo pubblico ed innanzi
a piu' persone (G.G.M. e G.M.), veniva deferito in stato di liberta'
ex art. 341-bis del codice penale C.A., visto lo stato alcolemico in
cui versava in luogo pubblico, veniva inoltre sanzionato
amministrativamente ai sensi dell'art. 688 del codice penale; lo
stesso si rifiutava di firmare, ma riceveva copia.
Nei confronti di C.A., ricorrendone i presupposti, veniva
altresi' adottato e notificato il provvedimento di allontanamento e
di divieto di stazionamento ai sensi dell'ordinanza del Prefetto di
(omissis) Prot. (omissis), ex art. 2 del regio decreto n. 773/1931;
lo stesso si rifiutava di firmare, ma riceveva copia. L'Agente L.B.G.
si rivolgeva al Pronto Soccorso per le cure del caso ed era dimessa
con diagnosi di «aggressione da parte di terzi» e prognosi di giorni
1, come da relazione sanitaria in atti.
2.2. La qualificazione giuridica del fatto.
2.2.1. Non pare esservi dubbio che il fatto, qualora dimostrato,
sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma
1, primo periodo, del codice penale: al C. e' infatti contestato «il
delitto p. e p. dagli artt. 99, 583-quater del codice penale,
perche', al fine di commettere il delitto di cui al capo A, e in quel
contesto, colpendo l'Agente L.B.G. con una manata le cagionava
lesioni personali con prognosi di giorni uno».
L'imputazione contiene tutti gli elementi costitutivi, di
carattere oggettivo e soggettivo, della fattispecie di lesioni lievi
a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni di cui
all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale.
Occorre preliminarmente prendere posizione sulla qualificazione
giuridica della fattispecie nei termini di fattispecie autonoma o
fattispecie aggravata del reato di lesioni personali, essendo tale
questione controversa tra gli interpreti.
2.2.2. Il dato normativo
La fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale nella formulazione vigente e' stata introdotta dal
decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che ha cambiato la rubrica
dell'articolo ed il testo della disposizione. La rubrica previgente
recitava: «Articolo 583-quater. Lesioni personali a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie ad essa funzionali», ed il testo della disposizione era il
seguente: «1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un
pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la
reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni».
La nuova rubrica, a far data dal 12 aprile 2025, recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'
ausiliarie a essa funzionali», ed il testo e' il seguente: «1.
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a
cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e',
rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a
sedici anni».
Si nota dunque che:
viene meno l'elemento specializzante della commissione del
reato «in occasione di manifestazioni sportive»;
si assiste ad un ampliamento della platea dei soggetti passivi:
in luogo del pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, ora
e' punita la lesione ad «un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
o di pubblica sicurezza»;
il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti passivi
«nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni».
Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, ha modificato nuovamente
la rubrica dell'articolo, benche' in una parte che non riguarda la
fattispecie di cui al comma 1. La rubrica attualmente vigente recita:
«Articolo 583-quater. Lesioni personali a un ufficiale o agente di
polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli arbitri e agli altri
soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni
sportive, a personale esercente una professione sanitaria o
socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa
funzionali».
Per il suo rilievo nell'analisi della tematica, occorre riportare
anche il testo della fattispecie di cui al comma 2 del medesimo
articolo, che, nella versione vigente a seguito del decreto-legge
n. 137/2024, recita: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio
o a causa delle funzioni o del servizio, nonche' a chiunque svolga
attivita' ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso,
funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di
sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la reclusione
da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime
si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo».
Vi sono dunque evidenti elementi comuni alla fattispecie di cui
al comma 1:
i soggetti passivi sono qualificati;
il reato e' commesso nei confronti di uno dei soggetti passivi
«nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio», ovvero, nel
caso degli ausiliari, «nell'esercizio o a causa di tali attivita'»;
la cornice di pena edittale e' la medesima.
Il decreto-legge n. 96/2025 ha infine esteso le pene di cui al
comma 1 ai fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive nei
confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la
regolarita' tecnica delle stesse.
2.2.3. La successione di interventi normativi di sistema
Sulla qualificazione della fattispecie di cui all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale, nella sua formulazione
anteriore alla novella dell'aprile 2024 (dunque quando ancora la
disposizione parlava delle lesioni cagionate in occasione di
manifestazioni sportive) si era pronunciata Cass. pen., Sez. V,
Sentenza n. 3117 del 29 novembre 2023 Ud. (dep. 24 gennaio 2024) Rv.
285846 - 01.
La Cassazione propendeva per la natura di fattispecie autonoma,
valorizzando (punto 2.1. del Considerato in diritto):
1) la rubrica dell'articolo;
2) la collocazione della condotta in un articolo diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli artt. 583-bis e
ter del codice penale, che disciplinano l'autonoma fattispecie delle
«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
3) la ratio dell'intervento legislativo, che sarebbe da
individuarsi proprio nella volonta' di sottrarre l'aumento di pena al
giudizio di bilanciamento ex art. 69 del codice penale. La relazione
illustrativa dell'intervento normativo aveva infatti evidenziato che
gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di
avvenimenti sportivi (l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania)
avevano determinato la necessita' di intervenire con un
decreto-legge, introducendo, in particolare, una serie di norme
finalizzate a «[...] contrastare, con maggiore rigore, la
degenerazione violenta del tifo sportivo [...]»;
4) l'introduzione dell'art. 583-quater, comma 2, del codice
penale, che nella sua nuova formulazione delineava una autonoma
ipotesi incriminatrice per le lesioni in danno di esercenti la
professione sanitaria sia in ipotesi di lesioni lievi che per le
ipotesi di lesioni gravi o gravissime;
5) la tipizzazione per specialita' del piu' ampio genus delle
lesioni personali volontarie, quale forma di repressione specifica
nei confronti di una peculiare espressione modale dell'illecito, che
non si limitava a ledere, gravemente, il bene giuridico
dell'integrita' fisica, ma che incideva sulla sicurezza collettiva in
relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare
un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.
Le conclusioni cui era giunta la Cassazione, tuttavia, erano in
parte smentite da un intervento normativo successivo: l'art. 1, comma
1, lett. a), decreto legislativo n. 19 marzo 2024, n. 31, modificava
il testo del comma 2 dell'art. 582 del codice penale, che, nel
delineare i casi di procedibilita' d'ufficio per il reato di lesioni,
arrivava a recitare (come tuttora recita): «Si procede tuttavia
d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste
negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel
secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'».
Il legislatore ha qualificato dunque espressamente come
circostanza aggravante la fattispecie di lesioni lievi di cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale, e cio' corrisponde
ad una precisa scelta del legislatore, volta da un lato a garantire
la procedibilita' d'ufficio per il reato in questione, dall'altro a
chiarirne definitivamente la natura (come riportato nella relazione
illustrativa al decreto legislativo n. 31 (1) Stanti i punti di
contatto tra la fattispecie di cui al comma 2 e quella del comma 1,
si potrebbe sostenere che la qualificazione in questione sia
estensibile anche alla seconda. L'evoluzione normativa successiva,
tuttavia, ha smentito tale (apparentemente agevole) conclusione.
Il legislatore e' infatti intervenuto nuovamente sul tema, a
distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo
da ultimo citato: con l'art. 2, comma 1, lett. a), decreto-legge 1°
ottobre 2024, n. 137, ha modificato l'art. 380, comma 2, del codice
penalep., in tema di reati per cui e' previsto l'arresto in
flagranza. Il nuovo testo prevede: «2. Anche fuori dei casi previsti
dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: [...] a-ter)
delitto di lesioni personali a personale esercente una professione
sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie
ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma,
del codice penale». Il legislatore qui ha menzionato in maniera
autonoma la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, del
codice penale, non utilizzando la formula, pure impiegata altrove
nello stesso articolo, che si riferisce alla fattispecie base,
«aggravata ai sensi di» (ad es.: e) delitto di furto quando ricorre
la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8
agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste
dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5),
nonche' 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi
ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo
comma, numero 4), del codice penale [...] f-bis) delitto di
ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo
comma, secondo periodo, del codice penale»).
Appare dunque che il legislatore dell'ottobre 2024, a differenza
di quello dell'aprile 2024, abbia considerato le fattispecie di cui
all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale (lesioni lievi,
gravi, gravissime ai sanitari) come fattispecie autonome e non come
aggravanti del delitto di lesioni. Si evidenzia dunque un'antinomia
espressa: l'art. 582, comma 2, del codice penale considera le
fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, del codice penale
come aggravanti, mentre l'art. 380, comma 2, del codice penale le
considera fattispecie autonome.
Infine, il legislatore, con l'art. 13, comma 1, lett. c),
decreto-legge n. 48/2025 (gia' citato), oltre a modificare la
fattispecie di cui al comma 1 nei termini oggi vigenti, e ad
intervenire sulla rubrica dell'articolo, ha modificato l'art. 10,
comma 6-quater, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito
dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in tema di arresto in flagranza
differita. Il nuovo testo dispone: «6-quater. Nel caso di reati
modifica dell'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale
introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di
salute e adempimenti fiscali», al fine di stabilire con chiarezza la
regola della procedibilita' d'ufficio del delitto di lesioni, quando
questo sia commesso in danno di personale esercente professione
sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia di lesioni gravi o
gravissime. Infatti, precedentemente alla riformulazione, l'articolo
583-quater del codice penale contemplava solo le ipotesi di lesioni
gravi o gravissime, e dunque la procedibilita' d'ufficio conseguiva
al richiamo, effettuato all'articolo 582, secondo comma, del codice
penale, all'aggravante disciplinata dall'articolo 583 del codice
penale (lesioni gravi o gravissime), quale ipotesi procedibile ex
officio, in deroga alla regola generale della procedibilita' a
querela del delitto di lesioni introdotta dal decreto legislativo n.
150 del 2022 per i delitti dai quali derivi una malattia non
superiore ai quaranta giorni. Quanto alle lesioni lievi, la
procedibilita' d'ufficio, in caso di fatto commesso in danno di
personale esercente professione sanitaria, derivava dal richiamo,
operato dal citato articolo 582, secondo comma, del codice penale,
all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-octies, del codice
penale. Tuttavia, l'intervenuta riformulazione dell'articolo
583-quater, secondo comma, del codice penale - che contempla, ora,
anche le lesioni lievi in danno di personale esercente professione
sanitaria - rende inapplicabile l'aggravante comune al reato di
lesioni, essendo tale aggravante pacificamente assorbita in quella di
cui al riformulato articolo 583-quater, secondo comma, del codice
penale In tale ottica, dunque, si interviene da un lato sopprimendo -
nell'articolo 582, secondo comma, del codice penale - il riferimento
all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-octies (che
ovviamente continuera' ad operare rispetto ad ogni altro reato,
diverso dalle lesioni, commesso con violenza e minaccia, in danno di
personale esercente professione sanitaria), e, dall'altro, inserendo
un espresso richiamo all'articolo 583-quater, secondo comma, primo
periodo (concernente l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne' gravissime);
tale richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di
circostanza - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi di cui
all'articolo 583-quater del codice penale» commessi con violenza alle
persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in
occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi
dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche' nel caso
del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale,
commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al
pubblico, quando non e' possibile procedere immediatamente
all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si
considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382
del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione
video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne
risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto
ore dal fatto».
Di nuovo si assiste dunque alla qualifica espressa di fattispecie
autonoma all'intera fattispecie di cui all'art. 583-quater del codice
penale (incluso quindi il comma 1).
2.2.4. Argomenti a favore della natura di circostanza
Allo stato depongono pertanto a favore della natura di
circostanza aggravante della fattispecie prevista all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale i seguenti argomenti.
1) La fattispecie di cui al comma 1 attualmente vigente, e
risultante dall'entrata in vigore del decreto-legge 48/2025, non
contempla piu' l'elemento specializzante del contesto sportivo in cui
avviene il fatto (valorizzato dalla Cassazione nella sent.
3117/2023): gli unici elementi distintivi rispetto alla fattispecie
di cui all'art. 582 del codice penale sono ora dati dalle qualifiche
soggettive dei soggetti passivi (ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza) e dall'occasione di commissione
del reato in relazione agli stessi (nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni).
2) Il testo dell'art. 582, comma 2, del codice penale non e'
stato modificato e tuttora contempla il riferimento all'art.
583-quater, comma 2, del codice penale nei termini di circostanza
aggravante.
Tuttavia:
1) la qualifica soggettiva, unita al riferimento alle funzioni,
e' in altri casi elemento sufficiente per determinare un mutamento
di titolo del reato (es. appropriazione indebita - peculato);
2) si potrebbe sostenere che l'art. 582, comma 2, del codice
penale sia stato tacitamente abrogato in parte qua (limitatamente
cioe' alla qualifica della fattispecie) dal successivo intervento
normativo di cui al decreto-legge n. 137/2024 in tema di arresto in
flagranza della medesima fattispecie.
2.2.5. Argomenti a favore della natura di reato autonomo
A favore invece della qualificazione nei termini di fattispecie
autonoma del delitto di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale si puo' rilevare quanto segue. Per buona parte rimangono
validi gli argomenti avanzati dalla Cassazione nella sentenza n.
3117/2023:
1) la rubrica dell'articolo e' stata ulteriormente modificata
in modo da rimarcare le peculiarita' della fattispecie;
2) la condotta e' tuttora collocata in un articolo diverso
rispetto alla disciplina delle lesioni gravi e gravissime (art. 583
del codice penale) e successivo anche rispetto agli artt. 583-bis e
ter del codice penale che disciplinano l'autonoma fattispecie delle
«Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»;
3) l'intervento del legislatore e' chiaramente nel senso di un
inasprimento del regime sanzionatorio, che si pone in contrasto con
la configurazione di un'aggravante bilanciabile.
A questi si aggiungono argomenti molto forti, anche di carattere
processuale:
4) il dato testuale dell'art. 380 del codice penale (con
riguardo alle fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 583-quater del
codice penale) e dell'art. 10, comma 6-quater, decreto-legge 14/2017
(con riguardo a tutte le fattispecie di cui all'art. 583-quater del
codice penale) depone per la qualificazione in termini di autonomia.
5) qualora l'art. 583-quater, comma 1, del codice penale fosse
configurato come un'aggravante, le lesioni lievi previste
dall'articolo in questione, e non ulteriormente aggravate, sarebbero:
procedibili a querela;
di competenza del Giudice di Pace.
Il reato non e' infatti contemplato dall'art. 582, comma 2, del
codice penale, che menziona solo l'art. 583-quater, comma 2, del
codice penale, e non si applica alcuna delle altre aggravanti di cui
all'art. 585 del codice penale, non risultando ovviamente piu'
applicabile l'art. 576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, da
considerarsi tacitamente abrogato in parte qua e vigente soltanto
come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 575 del codice
penale.
Tale risultato si porrebbe palesemente in contrasto con
l'intenzione del legislatore, poiche' cagionerebbe un forte
allentamento della risposta penale: oltre a mutare il regime di
procedibilita' rispetto a quello attuale (piu' severo in quanto
officioso), si avrebbe la singolare situazione per cui, anche nei
casi di concorso formale con altri reati di competenza del Tribunale,
che ne attrarrebbero a quest'ultimo la cognizione, i reati di lesioni
lievi, pur in astratto dotati di cornice edittale elevata (da due a
cinque anni di reclusione), sarebbero puniti con le pene del Giudice
di Pace, avendo la giurisprudenza ormai chiarito che il rispetto del
principio di legalita' impone di applicare sempre e comunque le pene
previste per i singoli reati, talche', per il caso di concorso
formale tra reato principale di competenza del Tribunale e reato
satellite di competenza del Giudice di Pace, si applichera' una pena
unica, ma la quota di pena irrogata a titolo di aumento per il reato
satellite dovra' poi essere convertita in una delle sanzioni di cui
all'art. 52 decreto legislativo n.274/2000 (v. sul punto Cass. pen.,
Sez. 5, Sentenza n. 8349 del 10 gennaio 2025 Ud. (dep. 28 febbraio
2025) Rv. 287666 - 01: «In caso di continuazione o concorso formale
tra reato piu' grave di competenza del giudice ordinario, punito con
pena detentiva, e reato satellite di competenza del giudice di pace,
punito con le sanzioni eterogenee della pena pecuniaria, della
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', l'aumento
di pena previsto per il reato satellite va effettuato secondo il
criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione,
rispettando il genere della pena previsto per il reato satellite, con
la conseguenza che l'aumento della pena detentiva dovra' essere
convertito, secondo i criteri di cui all'art. 58 decreto legislativo
n. 28 agosto 2000, n. 274, in una delle pene previste dall'art. 52
del predetto decreto legislativo n.prescelta per il reato satellite
mediante i criteri commisurativi di cui all'art. 133 del codice
penale»).
E' evidente che tale risultato si pone totalmente al di fuori
delle previsioni del legislatore.
2.2.6. Conclusione
Ad avviso del Tribunale, allo stato attuale gli argomenti a
favore della natura di fattispecie autonoma sono dotati di maggior
peso (oltre ad essere in numero superiore) rispetto a quelli per la
tesi opposta. Deve ritenersi pertanto che quello previsto dall'art.
583-quater del codice penale sia un delitto distinto rispetto al
delitto di lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale e
non una mera aggravante di quest'ultimo, cio' che ovviamente ha
evidenti riflessi sulle considerazioni che seguono.
2.3. La pena irrogabile
Qualora l'imputato fosse condannato, per il reato in questione
sarebbe assoggettabile ad una pena compresa nella cornice edittale
che va da due a cinque anni.
Anche applicando la pena nel minimo edittale - qualora fosse
valorizzato, ad esempio, il parametro della contenuta gravita' del
fatto ex art. 133, comma 1, del codice penale, desunta dal
pregiudizio limitato per il bene protetto dell'integrita' fisica
della persona offesa - la base di partenza sarebbe dunque
rappresentata da due anni di reclusione.
Puo' valutarsi l'applicazione di circostanze attenuanti tra
quelle previste dall'ordinamento. Allo stato, tuttavia, l'unica
possibilita' appare essere quella della concessione delle circostanze
attenuanti generiche, non risultando pertinenti o integrate le altre
circostanze comuni di cui all'art. 62 del codice penale; anche la
concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis del codice
penale, tuttavia, si presenta impervia; la giurisprudenza di
legittimita', infatti, ha chiarito che «Il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche non rappresenta un diritto
conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la
personalita' dell'imputato, ma richiede la presenza di elementi di
segno positivo, dalla cui mancanza deriva il diniego di concessione
delle stesse. Infatti, l'obbligo di analitica motivazione che incombe
sul giudice in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica
la decisione in merito alla sussistenza delle condizioni per
concederle e non, viceversa, la decisione opposta» (Cass. pen., sez.
III, 9 gennaio 2024, n. 5994), e che «Il mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche puo' essere legittimamente motivato
dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno
positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis,
disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della
quale, ai fini della concessione della diminuente, non e' piu'
sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Cass.
pen., Sez. IV, Sentenza n. 32872 del 8 giugno 2022, Rv. 283489 - 01).
Nel caso di specie, il C. non ha manifestato alcuna resipiscenza per
il fatto commesso; l'imputato risulta inoltre gravato da svariati
precedenti penali e di polizia, questi ultimi anche recenti e
specifici (si annoverano denunce del 2024 e del 2022 per resistenza);
non si ravvisano allo stato elementi positivamene valorizzabili ai
fini della concessione delle circostanze in parola.
Tuttavia, anche qualora volesse ipotizzarsi l'applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, e nella misura massima consentita
(un terzo della pena), il risultato, al netto della riduzione per la
scelta del rito speciale, sarebbe pari ad un anno e quattro mesi di
reclusione (non tenendo conto della recidiva contestata): pena
comunque di tenore particolarmente elevato.
Quanto alle cause di estinzione del reato e di non punibilita',
non appare che esse siano applicabili al caso di specie. Se si
ritiene, come pare necessario alla luce delle considerazioni
effettuate supra, che l'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
sia fattispecie autonoma, non vi e' alcuna deroga al regime generale
di procedibilita' d'ufficio del reato, talche' non e' applicabile la
causa di estinzione per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter
del codice penale (che sarebbe in ogni caso inoperativa, non avendo
l'imputato dato prova di alcuna attivita' riparatoria nei confronti
della persona offesa). Quanto alla causa di non punibilita' di cui
all'art. 131-bis del codice penale, essa non risulta parimenti
applicabile al caso di specie, non essendo integrati i presupposti di
operativita' in concreto dell'istituto: quanto alle modalita' della
condotta, infatti, essa non si rivela affatto di particolare
lievita', posto che il comportamento mantenuto dall'imputato nel
corso dell'azione, consistito dapprima nell'aggressione ad un
soggetto e al tentativo di infierire sullo stesso benche' gia' steso
al suolo, e poi nella violenza esercitata nei confronti degli
operanti intervenuti per porre fine ad un'aggressione ai danni di
altra persona, evidenzia il dispregio del C. per l'Autorita' e la
proclivita' all'uso della violenza contro terzi, anche per opporsi ad
attivita' di controllo e contenimento da parte della P.G.; quanto al
comportamento dell'imputato successivamente al reato, il C., come si
e' detto, non ha dato prova di alcuna resipiscenza, ne' ha tentato o
si e' dichiarato anche solo disponibile a risarcire il danno alla
persona offesa; il C. e' inoltre gravato da svariati precedenti
penali, anche recenti e specifici, ed infatti e' contestata nei suoi
confronti la recidiva reiterata e specifica e infraquinquennale. Non
si ritiene dunque che vi siano elementi che depongano a favore della
particolare tenuita' del fatto, che non si ha ragione di sottrarre
alla pretesa punitiva penale.
Si ritiene pertanto che, ai fini della decisione del giudizio a
quo, la norma ricavabile dall'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale, sia di applicazione necessaria, e che sia parimenti
necessario valutare se il risultato pratico cui condurrebbe
l'applicazione della norma al caso concreto, alla luce del calcolo
della pena irrogabile, sia suscettibile di contrasto con il dettato
costituzionale.
3. Sulla non manifesta infondatezza
3.1. Inquadramento della fattispecie
Ritiene questo Tribunale che la previsione normativa in questione
sia sospetta di costituzionalita' tanto con riguardo all'art. 3
quanto con riguardo all'art. 27, comma 3, Cost.
3.2. I profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 3
Cost.
Ad avviso del Tribunale, emergono profili di incostituzionalita'
della fattispecie, per violazione del principio di proporzionalita',
e per disparita' di trattamento rispetto a fattispecie omogenee.
3.2.1. Con riguardo al primo profilo, non si ignora il principio
secondo cui, nella scelta della cornice edittale di pena delle
fattispecie criminali, il legislatore gode di ampia discrezionalita'
(cfr. ad es. Corte costituzionale n. 161/2009, Corte costituzionale
n. 324/2008, Corte costituzionale 22/2007, Corte costituzionale n.
394/2006, Corte costituzionale n. 117/2021, Corte costituzionale
n. 207/2023); tuttavia, la giurisprudenza costituzionale, a partire
dalla sentenza n. 343/1993, ha progressivamente riconosciuto la
possibilita' di un sindacato sulla sproporzione della pena prevista,
rilevando che «...il rispetto del principio di eguaglianza, quale e'
configurato nell'art. 3 della Costituzione, comporta che la regola
della proporzionalita' in esso implicita debba esser valutata 'in
relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti
rapporti della vita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 343/1993,
punto 5 del Considerato in diritto); piu' di recente, e in maniera
ancora maggiormente incisiva, la Corte ha chiarito che
«Discrezionalita', tuttavia, non equivale ad arbitrio.
Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti
fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in
relazione a una o piu' finalita' legittime perseguite dal
legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare
manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime
finalita'» (Corte costituzionale, sentenza n. 46/2024, al punto 3.1.
del Considerato in diritto).
Piu' nel dettaglio, la Corte ha riconosciuto che «...la
giurisprudenza costituzionale piu' recente ha gradatamente affrancato
il sindacato di conformita' al principio di proporzione della pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di individuare un
preciso tertium comparationis da cui mutuare la cornice sanzionatoria
destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha
spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993)
un modello di sindacato sulla proporzionalita' «intrinseca» della
pena, che - ferma restando l'ampia discrezionalita' di cui il
legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali (ex
multis, sentenze n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del 2017, n. 148
del 2016) - valuta direttamente se la pena comminata debba
considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato,
ricercando poi nel sistema punti di riferimento gia' esistenti per
ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo
di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalita', nelle
more di un sempre possibile intervento legislativo volto a
rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi
costituzionali (per una recente giustapposizione tra i due modelli di
sindacato, sentenza n. 112 del 2019, Considerato in diritto,
rispettivamente punti 8.1.2. e 8.1.3.)» (Corte costituzionale,
sentenza n. 284/2019, punto 4.1. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, come appare evidente
dalla pur sommaria esposizione effettuata in precedenza, il
trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore e' di notevole
rigore; volendosi concentrare l'attenzione, in questa sede, sulla
fattispecie base - essendo quella che deve essere applicata al
giudizio a quo, nel quale non e' contestata, nemmeno in fatto, alcuna
delle aggravanti speciali di cui all'art. 583 del codice penale - ,
il minimo edittale e', infatti, di due anni di reclusione.
L'inasprimento del trattamento sanzionatorio e' particolarmente
evidente se si tiene a mente che, prima dell'intervento del
legislatore del 2025, la condotta oggi sanzionata ai sensi dell'art.
583-quater, comma 1, del codice penale era si' punita dal Codice
penale, e con disposizioni speciali, ma con pena nettamente
inferiore: ai sensi del combinato disposto degli artt. 582, 585 e
576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, la lesione personale a
ufficiali e agenti di P.G. e P.S. nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio era punita con la
reclusione da otto mesi a quattro anni e sei mesi. Il minimo edittale
oggi previsto e' dunque pari al triplo del minimo edittale, pure
aggravato, previgente.
L'irragionevolezza di tale previsione normativa, per sproporzione
della pena prevista, appare particolarmente evidente, agli occhi di
chi scrive, laddove si ponga mente al fatto che risulterebbero punite
con la pena di due anni di reclusione anche tutte quelle condotte che
cagionino alla persona offesa malattie di bassissima entita', ma
comunque meritevoli di sanzione penale e non escluse dalla
punibilita' per effetto dell'applicazione dell'art. 131-bis del
codice penale: si pensi a tutti i casi di piccole alterazioni
funzionali dell'organismo, conseguenti all'azione violenta del reo,
che non si limitino a semplici reazioni emorragiche (ecchimosi,
ematomi), ma comportino una vera e propria alterazione funzionale,
sia pure di breve durata e di limitata estensione (es. distorsioni,
contusioni, piccoli tagli, escoriazioni, edemi); come del resto e'
avvenuto nel caso di specie, ove la persona offesa ha riportato una
lesione contusiva con prognosi di addirittura un solo giorno.
Come si e' gia' osservato in sede di valutazione della rilevanza,
poi, anche nel caso di specie e nell'ipotesi (improbabile) in cui
siano riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis
del codice penale, la pena risultante dalla rispettiva riduzione,
operata nella massima estensione consentita di un terzo, rimarrebbe
considerevole, in quanto pari ad anni uno e mesi quattro di
reclusione. In generale, tuttavia, deve ribadirsi che l'impiego delle
circostanze attenuanti e' legato a fattori contingenti e connessi al
singolo fatto all'esame del giudice, e non puo' essere piegato allo
scopo di «correggere» una cornice edittale che risulta sproporzionata
in se', come del resto ha rilevato la stessa Corte costituzionale:
«Al riguardo, non puo' non rilevarsi che l'applicazione di
circostanze attenuanti e' soltanto eventuale, e non e' in grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di una pena manifestamente eccessiva nel minimo (analogamente,
sentenza n. 236 del 2016). Cio' vale anche rispetto alle circostanze
attenuanti generiche, la cui funzione «naturale» e' quella di
adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori
(oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto
all'esame del giudice rispetto alla gravita' ordinaria dei fatti
riconducibili alla fattispecie base di reato; e non gia' quella di
correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal
legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a
quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa»
(Corte cost., sentenza n. 63/2022, punto 4.6 del Considerato in
diritto, richiamata anche da Corte cost., sentenza n. 46/2024, punto
3.4. del Considerato in diritto). Allo stesso modo, non puo'
ipotizzarsi che, al fine di neutralizzare gli effetti di una pena
eccessivamente gravosa nella sua cornice edittale, il giudice
debba/possa fare ricorso ad altri istituti, quali l'assoluzione per
particolare tenuita' del fatto ex art. 131-bis del codice penale e
l'estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter del
codice penale; la stessa Corte ha rilevato che «Entrambi gli istituti
sono infatti condizionati al ricorrere di stringenti requisiti
normativi, che non e' detto sussistano nel caso concreto; non
riuscendo cosi' a impedire che fatti di appropriazione indebita di
tenue disvalore - ma per qualsiasi ragione non coperti dall'art.
131-bis del codice penale - siano assoggettati alla gravosa pena
minima prevista dalla disposizione censurata, in violazione dei
principi costituzionali all'esame» (Corte cost., sentenza n. 46/2024,
punto 3.4. del Considerato in diritto). Non puo' poi darsi rilievo
alle riduzioni di pena derivanti da riti alternativi a cui abbia
prestato il consenso l'imputato, trattandosi di riduzioni eventuali e
conseguenti a quella che e' una libera scelta dell'imputato, sul
quale non puo' tuttavia essere fatto gravare un vero e proprio onere
in tal senso finalizzato a rimediare ad una scelta del legislatore
non rispettosa del canone di proporzionalita' (Corte cost., sentenza
n. 46/2024, punto 3.4. del Considerato in diritto). Non osta infine
ai rilievi sulla sproporzione del minimo edittale di due anni di
reclusione la circostanza che l'applicazione di tale pena non
precluda la concessione di benefici quali la sospensione condizionale
della pena ovvero la sostituzione della pena detentiva con una delle
pene sostitutive di cui all'art. 20-bis del codice penale; la Corte
ha infatti rilevato che «la circostanza che il minimo edittale
stabilito dal legislatore sia ancora compatibile con la sospensione
condizionale della pena - nonche', oggi, con l'applicazione di pene
sostitutive delle pene detentive brevi - non esclude di per se' che
essa possa essere considerata manifestamente sproporzionata alla
gravita' del reato, quanto meno con riferimento ai fatti rientranti
nella fattispecie astratta, ma contrassegnati in concreto da minor
disvalore» (Corte cost., sentenza n. 46/2024, punto 3.4. del
Considerato in diritto). Segue a quanto fin qui osservato che, anche
nei casi di minima offensivita' per i beni giuridici protetti, il
trattamento sanzionatorio per la fattispecie oggetto dell'odierna
q.l.c. rimane particolarmente elevato e, ad avviso di chi scrive,
sproporzionato rispetto all'entita' del danno criminale e, dunque,
irragionevole.
3.2.2. Con riguardo al secondo profilo evidenziato, vale a dire
il principio di parita' di trattamento rispetto a fattispecie
analoghe, il carattere irragionevole della pena per la fattispecie di
cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale e' di immediata
evidenza, qualora si ponga mente al fatto che esso rappresenta il
quadruplo del minimo edittale della fattispecie «semplice» di cui
all'art. 582 del codice penale, pari a sei mesi di reclusione. Cio'
significa che, a parita' di gravita' del fatto e di capacita' a
delinquere, vale a dire dei criteri di cui all'art. 133 del codice
penale per la determinazione della pena, la qualifica soggettiva
della persona offesa e' da sola in grado di determinare un aumento
della pena di quattro volte, rispetto alla fattispecie applicabile in
via generale.
Il minimo edittale di due anni di reclusione e' anche
considerevolmente piu' elevato rispetto alle lesioni personali
cagionate a pubblici ufficiali diversi da quelli contemplati
dall'art. 583-quater, comma 1, del codice penale (e, lo si rileva
incidentalmente, a quelli contemplati anche dai commi 2 e 3 del
medesimo articolo, che - pur non potendo essere oggetto della
presente q.l.c. per ragioni di rilevanza - soffrono ad avviso di chi
scrive delle medesime criticita'). In questi casi (che comprendono ad
esempio le lesioni cagionate ad un magistrato in udienza, ad un
ufficiale giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto), la normativa
applicabile rimane il combinato disposto dell'art. 582 del codice
penale e dell'aggravante comune di cui all'art. 61, comma 1, n. 10),
del codice penale, che comporta un aumento fino ad un terzo. Per tale
ragione, la pena minima edittale per una lesione a pubblico
ufficiale che non sia ufficiale o agente di P.S. o P.G., e
considerando un'applicazione dell'aggravante comune nella sua massima
estensione, risulta essere di otto mesi di reclusione. Il minimo
edittale della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del
codice penale appare dunque essere il triplo rispetto a quello
relativo alla lesione cagionata ad altri pubblici ufficiali: ancora
una volta, la qualifica soggettiva appare sorreggere da sola un
incremento di pena considerevole. Appare a chi scrive che la
disparita' di trattamento rispetto a fattispecie similari si ponga al
di fuori dei limiti di ragionevolezza consentiti dall'applicazione
corretta del principio di uguaglianza nei termini di «trattamento
uguale di situazioni uguali e trattamento differenziato di situazioni
diverse».
3.3. I profili di incostituzionalita' in relazione all'art. 27,
comma 3, Cost.
Il Tribunale remittente dubita della legittimita' costituzionale
della norma oggetto del giudizio anche in relazione al verosimile
contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., sotto il profilo della
finalita' rieducativa della pena.
La Corte costituzionale ha riconosciuto piu' volte che la
sproporzione della pena e' suscettibile di compromettere la finalita'
rieducativa della stessa, costituzionalmente imposta, affermando che
«... allorche' le pene comminate appaiano manifestamente
sproporzionate rispetto alla gravita' del fatto previsto quale reato,
si profila un contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., giacche' una pena
non proporzionata alla gravita' del fatto si risolve in un ostacolo
alla sua funzione rieducativa (ex multis, sentenze n. 236 del 2016,
n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994). I principi di cui agli artt. 3 e
27 Cost. "esigono di contenere la privazione della liberta' e la
sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria
e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,
riconciliazione e reinserimento sociale» (sentenza n. 179 del 2017),
in vista del «progressivo reinserimento armonico della persona nella
societa', che costituisce l'essenza della finalita' rieducativa"
della pena (da ultimo, sentenza n. 149 del 2018). Al raggiungimento
di tale impegnativo obiettivo posto dai principi costituzionali e' di
ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata
alla gravita' del fatto, quindi, soggettivamente percepita come
ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non
realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve
tendere» (Corte costituzionale, sentenza 40/2019, punto 5.2. del
Considerato in diritto). Non sembra esservi dubbio, in tale
prospettiva, che la previsione, da parte del legislatore, di una pena
che, pur applicata nel minimo edittale di due anni di reclusione, si
presenti manifestamente sproporzionata all'oggettiva gravita' del
fatto, non possa che essere percepita come vessatoria dal reo, con
ovvio riflesso sulla capacita' della pena stessa di porsi alla base
di un trattamento rieducativo al quale il condannato presti
volontariamente adesione.
3.4. Il verso della pronuncia richiesta
Ritenuto dunque che la previsione di un minimo di pena di due
anni di reclusione per la fattispecie censurata sia incostituzionale,
occorre indicare il verso della pronuncia che questo Tribunale
richiede alla Corte adita.
Non ritiene lo scrivente che la soluzione piu' adeguata sia
quella dell'introduzione di una circostanza attenuante speciale per
la particolare tenuita' dell'offesa, come operato dalla Corte con le
sentenze nn. 83/2025 per il delitto di cui all'art. 583-quinquies del
codice penale n. 86/2024 per il delitto di cui all'art. 628 del
codice penale n. 120/2023 per il delitto di cui all'art. 629 del
codice penale n. 68/2012 per il delitto di cui all'art. 630 del
codice penale: in tutti questi casi, infatti, la disposizione
incriminatrice e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima
nella parte in cui non prevede che la pena possa essere diminuita
(fino a un terzo: si tratta di attenuante a effetto comune) quando
«per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'».
Il precedente piu' recente, e anche piu' pertinente ratione
materiae, e' appunto quello del reato di cui all'art. 583-quinquies
del codice penale, in cui la Corte ha espressamente ricusato di
dichiarare incostituzionale il minimo edittale, come richiesto dal
giudice a quo, ed ha invece optato per la pronuncia nel verso
indicato. Deve tuttavia ritenersi, ad avviso di chi scrive, che vi
siano significative differenze rispetto alla questione che coinvolge
la fattispecie oggetto della presente questione.
La Corte, infatti, nella pronuncia n. 83/2025 ha ritenuto di non
ravvisare la sproporzione e l'irragionevolezza della cornice
edittale, nel suo minimo, cosi' motivando: «Sul piano della
comparazione esterna, la particolare severita' della pena detentiva
di cui al primo comma dell'art. 583-quinquies cod. pen. non si espone
a un rilievo di manifesta irragionevolezza o sproporzione. Questo
vale sia nel raffronto con le lesioni tuttora oggetto della
circostanza aggravante di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma
dell'art. 583 del codice penale, sia in rapporto alla mutilazione
degli organi genitali femminili punita dall'art. 583-bis del codice
penale, fattispecie tutte che, pur incidendo pesantemente
sull'integrita' e finanche sulla dignita' della persona, non ne
investono tuttavia quel connotato peculiare - il volto - che il
legislatore ha inteso proteggere con speciale vigore, proprio per il
rilievo che esso assume nella percezione della identita' da parte
della persona» (punto 4.3. del Considerato in diritto). Il raffronto
della cornice edittale e' stato effettuato dalla Corte non con la
fattispecie «semplice» (art. 582 del codice penale), ma tanto con la
fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 583 del codice penale,
quanto con quella di mutilazione degli organi genitali femminili di
cui all'art. 583-bis del codice penale, ed il percorso logico appare
corretto, poiche' il delitto di cui all'art. 583-quinquies del codice
penale punisce una condotta di particolare gravita' poiche', come
rilevato dalla Corte, essa attinge il volto, il quale, per la
particolare attinenza all'identita' e all'immagine della persona, e'
stato ritenuto meritevole di una protezione rafforzata. Nella
fattispecie di cui all'art. 583-quinques del codice penale, tutte le
offese, anche quelle «minime», in ragione della parte del corpo
colpita e del suo valore per la persona offesa, sono comunque dotate
di una carica di lesivita' di base che giustifica un trattamento
sanzionatorio di particolare rigore. La scelta del legislatore,
pertanto, appare in se' ragionevole, l'incostituzionalita' dovendo
essere ravvisata non nell'aver previsto un minimo edittale elevato,
ma nel non aver consentito al giudice di tener conto di particolari
circostanze di fatto che, nel caso concreto, riducano il disvalore
della condotta al punto da giustificare una riduzione della pena.
Nel caso odierno, invece, la tipologia delle condotte e delle
offese in nulla si differenzia, di per se', da quella di cui alla
fattispecie «semplice» di cui all'art. 582 del codice penale, il
disvalore concentrandosi, come si e' detto, integralmente sulla
qualifica soggettiva della persona offesa. Tanto la fattispecie di
lesione personale di cui all'art. 582 del codice penale quanto quella
di lesione personale a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o
di pubblica sicurezza di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale sono suscettibili di coprire i medesimi pregiudizi alla salute
ed integrita' psico-fisica delle persone offese, ivi incluse, come si
e' detto, le malattie nel corpo di entita' ridottissima (piccoli
graffi, escoriazioni, distorsioni, contusioni, etc., con prognosi di
pochi giorni): semplicemente, nel primo caso il parametro e' un
minimo edittale di mesi sei di reclusione, nel secondo un minimo
edittale di anni due di reclusione. Si apprezza dunque, nell'opinione
di questo Tribunale, una sproporzione tra i trattamenti sanzionatori
di condotte ed offese identiche, nei termini sopra indicati (il
minimo per la fattispecie cui all'art. 583-quater, comma 1, del
codice penale e' il quadruplo di quello della fattispecie «semplice»
di cui all'art. 582 del codice penale, ed il triplo di quello della
fattispecie aggravata per essere la lesione operata ai danni di
pubblici ufficiali diversi da ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza): sproporzione a cui non potrebbe
agevolmente porre rimedio la sola introduzione di una circostanza
attenuante speciale, e cio' sia perche' tale soluzione non
rimedierebbe ad una ingiustificata disparita' di trattamento di
situazioni di fatto uguali (la medesima offesa - es. un piccolo
graffio con un giorno di prognosi - continuerebbe ad essere punita
con pene eccessivamente distanti, fatto salvo solo il potere del
giudice di ridurre tale distanza nel secondo caso), sia perche'
comunque la riduzione fino a un terzo non ricondurrebbe la sanzione
entro i parametri della ragionevolezza, posto che il minimo di due
anni di reclusione potrebbe essere ridotto di un terzo fino ad un
anno e quattro mesi di reclusione: pena comunque considerevolmente
piu' elevata di quella prevista dalla fattispecie «semplice» e del
tutto sproporzionata rispetto all'entita' di lesioni realmente
minimali come quelle sopra esemplificativamente indicate.
Cio' premesso, nemmeno pare a chi scrive che la soluzione
costituzionalmente corretta sia un intervento ablativo del minimo
edittale tout court, con dichiarazione di incostituzionalita' della
disposizione «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da
due a cinque anni anziche' fino a cinque anni», cio' che, in forza
del disposto dell'art. 23 del codice penale in tema di minimo
edittale "generale" per la pena della reclusione, comporterebbe di
fatto una cornice edittale di risulta da quindici giorni a cinque
anni di reclusione. La soluzione in questione e' quella che la Corte
ha adottato, ad esempio, in relazione all'art. 646 del codice penale
nella gia' menzionata sentenza n. 46/2024.
Nel caso di specie, tuttavia, ad avviso di chi scrive non puo'
non tenersi conto della gia' menzionata esistenza di un tertium
comparationis particolarmente significativo, vale a dire l'art. 582
del codice penale, di cui l'art. 583-quater del codice penale
rappresenta una fattispecie specializzata. L'abbattimento del minimo
edittale, con riespansione del minimo generale di quindici giorni di
cui all'art. 23 del codice penale comporterebbe il risultato
paradossale, e verosimilmente irragionevole per motivi di segno
opposto a quelli che fondano l'odierna q.l.c., per cui l'aggressione
al bene giuridico che il legislatore mostra di ritenere piu' grave
risulterebbe punita con una pena minima inferiore a quella prevista
dalla fattispecie meno grave di cui all'art. 582 del codice penale.
Anche la soluzione di parametrare il minimo edittale in misura
esattamente uguale a quella della fattispecie di cui all'art. 582 del
codice penale, pari a sei mesi di reclusione, non sarebbe scevra da
profili di criticita', posto che frustrerebbe totalmente l'intento
del legislatore (in se' non in contrasto col dettato costituzionale)
di punire piu' severamente la lesione dell'integrita' psico-fisica
della persona, quando la vittima sia un ufficiale o agente di P.G. o
di P.S., e finirebbe per parificare indebitamente il trattamento
sanzionatorio di due fattispecie che presentano un elemento di
differenziazione (la qualifica soggettiva della persona offesa), che
l'ordinamento considera rilevante in svariate disposizioni di legge,
benche', come si e' detto, non appaia da solo in grado di
giustificare l'aumento spropositato operato dal legislatore nella
fattispecie oggetto dell'odierna q.l.c.
Pare tuttavia di potersi individuare, nel tessuto normativo, una
disposizione che funga da parametro di confronto, e che consenta
cosi' di elaborare una soluzione «a rime adeguate»: si tratta della
circostanza aggravante prevista dal combinato disposto degli artt.
585 e 576, comma 1, n. 5-bis), del codice penale, vigente in
relazione al delitto di lesione personale prima dell'introduzione
della fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice
penale nella sua versione attuale ad opera del decreto-legge 48/2025.
L'ambito applicativo di tale circostanza era il medesimo di cui
all'odierno art. 583-quater, comma 1, del codice penale, e
determinava un aumento di pena da un terzo alla meta' nei casi in cui
il reato fosse commesso «contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza,
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio».
Posto che l'intento del legislatore, con il decreto-legge
48/2025, era quello di introdurre una fattispecie punita piu'
severamente rispetto a quella in vigore fino ad allora, e' giocoforza
ritenere che il minimo edittale dell'art. 583-quater, comma 1, del
codice penale non possa essere inferiore a quello che era il minimo
edittale della fattispecie di cui all'art. 582 del codice penale,
nella sua versione aggravata ai sensi delle disposizioni suddette.
Atteso che la pena base prevista dall'art. 582 del codice penale
nel minimo era di mesi sei di reclusione e l'aumento minimo per la
circostanza aggravante speciale era pari a un terzo, se ne ricava una
pena minima edittale di otto mesi di reclusione: tale e' la soglia al
di sotto della quale la cornice edittale del reato di cui all'art.
583-quater, comma 1, del codice penale non puo' scendere, se non al
prezzo di vanificare totalmente l'intento di aggravamento perseguito
dal legislatore del 2025.
Si ritiene pertanto che il verso della pronuncia richiesta alla
Corte debba essere nel senso di una dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 583, comma 1 del codice penale «nella parte
in cui stabilisce che per il reato ivi descritto si applichi la pena
da due a cinque anni, invece che la pena da otto mesi a cinque anni».
4. Sull'impossibilita' di adottare un'interpretazione della
disposizione conforme a Costituzione. Non si rivela possibile, per
questo Tribunale, adottare un'interpretazione della norma censurata
che sia conforme a Costituzione.
Non pare al riguardo percorribile la strada dell'interpretazione
adeguatrice, che vada in particolare nella direzione di considerare
la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 1, del codice penale
nei termini di aggravante, e non di fattispecie autonoma: sono stati
messi in evidenza, infatti, gli elementi testuali e sistematici che
impediscono un'opzione ermeneutica di tal fatta.
Si ritiene dunque che, qualora si riveli fondato il sospetto di
incostituzionalita' della norma oggetto del presente rinvio, sia
necessario l'intervento di una dichiarazione di incostituzionalita'
da parte della Corte costituzionale, nella direzione gia' illustrata
in precedenza.
(1) V. relazione illustrativa al d.lgs. n. 31/2024, pp. 4-5:
«L'intervento si rende necessario per coordinare le modifiche
introdotte con il decreto legislativo n. 150 del 2022 al regime
di procedibilita' del delitto di lesioni e alla - sopravvenuta -
modifica dell'articolo 583-quater, secondo comma, del codice
penale introdotta dall'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,
nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali", al fine di
stabilire con chiarezza la regola della procedibilita' d'ufficio
del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di
personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di
lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime. Infatti,
precedentemente alla riformulazione, l'articolo 583-quater del
codice penale contemplava solo le ipotesi di lesioni gravi o
gravissime, e dunque la procedibilita' d'ufficio conseguiva al
richiamo, effettuato all'articolo 582, secondo comma, del codice
penale, all'aggravante disciplinata dall'articolo 583 del codice
penale (lesioni gravi o gravissime), quale ipotesi procedibile
ex officio, in deroga alla regola generale della procedibilita' a
querela del delitto di lesioni introdotta dal decreto legislativo
n. 150 del 2022 per i delitti dai quali derivi una malattia non
superiore ai quaranta giorni. Quanto alle lesioni lievi, la
procedibilita' d'ufficio, in caso di fatto commesso in danno di
personale esercente professione sanitaria, derivava dal richiamo,
operato dal citato articolo 582, secondo comma, del codice
penale, all'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-octies,
del codice penale. Tuttavia, l'intervenuta riformulazione
dell'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale - che
contempla, ora, anche le lesioni lievi in danno di personale
esercente professione sanitaria - rende inapplicabile
l'aggravante comune al reato di lesioni, essendo tale aggravante
pacificamente assorbita in quella di cui al riformulato articolo
583-quater, secondo comma, c.p. In tale ottica, dunque, si
interviene da un lato sopprimendo - nell'articolo 582, secondo
comma,del codice penale - il riferimento all'aggravante di cui
all'articolo 61, numero 11-octies (che ovviamente continuera' ad
operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni,
commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente
professione sanitaria), e, dall'altro, inserendo un espresso
richiamo all'articolo 583-quater, secondo comma, primo periodo
(concernente l'ipotesi di lesioni ne' gravi ne' gravissime); tale
richiamo vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di
circostanza - e non, dunque, di autonomo reato - dell'ipotesi di
cui all'articolo 583-quater del codice penale»
P.Q.M.
Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23
legge n. 87/1953,
solleva questione di legittimita' costituzionale, per
violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., dell'art. 583-quater,
comma 1, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che per il
reato ivi descritto si applichi la pena da due a cinque anni, invece
che la pena da otto mesi a cinque anni;
dichiara sospesi il processo a quo ed il decorso della
prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale dinnanzi
alla Corte costituzionale;
dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
da' atto che la presente ordinanza e' stata letta in udienza e
deve considerarsi dunque notificata ai soggetti presenti ai sensi
dell'art. 148, comma 2, del codice di procedura penale;
manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la
comunicazione della stessa al Presidente del Senato della Repubblica
e al Presidente della Camera dei deputati.
Modena, 19 febbraio 2026
Il Giudice: Perrone