Reg. ord. n. 63 del 2026 pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17

Ordinanza del Tribunale di Bari  del 09/03/2026

Tra: Il Pastaio di Maffei Savino & c. srl  C/ Estra Energie srl



Oggetto:

Tributi – Accise – Istituzione di una addizionale regionale all’accisa sul gas naturale – Norme della Regione Puglia – Denunciato contrasto con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 per mancanza di una delle condizioni richieste per la legittimità della misura impositiva (nel caso di specie: finalità specifica) – Azione di ripetizione di indebito del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 21/12/1990  Num. 398  Art. 9 in combinato disposto con l'art.
decreto-legge  del 18/01/1993  Num. 8  Art. 10  Co. 5 convertito con modificazioni in
legge  del 19/03/1993  Num. 68
legge della Regione Puglia  del 31/12/2007  Num. 40  Art. 3  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva CE del 16/12/2008    Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 marzo 2026

Ordinanza del 9 marzo 2026 del Tribunale  di  Bari  nel  procedimento
civile promosso da Il Pastaio di Maffei Savino  &  c.  S.r.l.  contro
Estra Energie S.r.l.. 
 
Tributi  -  Accise  -  Istituzione  di  una   addizionale   regionale
  all'accisa  sul  gas  naturale  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Denunciato contrasto con l'art. 1,  paragrafo  2,  della  direttiva
  2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 per mancanza di  una
  delle  condizioni  richieste  per  la  legittimita'  della   misura
  impositiva (nel caso di specie: finalita' specifica)  -  Azione  di
  ripetizione di indebito del cliente finale relativa alla  parte  di
  prezzo  corrispondente  alle  somme  indebitamente  percepite   dal
  fornitore. 
- Decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398  (Istituzione  e
  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'imposta  erariale   di
  trascrizione  di  cui  alla  legge  23  dicembre  1977,  n.  952  e
  successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul
  gas naturale e per le  utenze  esenti,  di  un'imposta  sostitutiva
  dell'addizionale, e  previsione  della  facolta'  delle  regioni  a
  statuto ordinario di istituire un'imposta regionale  sulla  benzina
  per autotrazione), art. 9, in combinato  disposto  con  l'art.  10,
  comma 5, del decreto-legge 18  gennaio  1993,  n.  8  (Disposizioni
  urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica),
  convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68,  e
  con l'art. 3 [, comma 1,]  della  legge  della  Regione  Puglia  31
  dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
  previsione 2008 e  bilancio  pluriennale  2008-2010  della  Regione
  Puglia). 


(GU n. 17 del 29-04-2026)

 
                     TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI 
                           Seconda civile 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11068/2023 promossa da: 
        Il Pastaio di Maffei Savino  &  c.  S.r.l.,  in  persona  del
legale rappresentante  p.t.,  con  il  patrocinio  dell'avv.  Campese
Fabio; ricorrente 
        Contro  Estra  Energie  S.r.l.,   in   persona   del   legale
rappresentante p.t., con il  patrocinio  dell'avv.  Peruzza  Damiano;
terzo chiamato 
    a scioglimento della riserva assunta all'udienza del  5  novembre
2025, vista la propria sentenza parziale resa in data  odierna  nella
quale e' stato dichiarato  il  difetto  di  giurisdizione  dell'adito
Tribunale con riferimento alla domanda proposta nei  confronti  della
Regione Puglia; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza, 
    1. - Con ricorso ex art. 281-decies codice  di  procedura  civile
depositato il 5 ottobre 2023, Il Pastaio di Maffei Savino & c. S.r.l.
ha agito in giudizio, deducendo che: 
        - nel periodo gennaio 2012 - dicembre 2021  aveva  effettuato
consumi di gas naturale evincibili dalle fatture  prodotte  in  atti,
pagate con l'aggravio di una «addizionale regionale»  all'accisa  sul
gas naturale,  come  previsto  dall'art.  9  decreto  legislativo  n.
398/1990; 
        - l'importo corrisposto a  titolo  di  addizionale  regionale
sull'accisa sul gas naturale nel periodo di  fornitura  in  questione
ammonta a complessivi euro 79.464,14; 
        - l'imposta in esame - istituita dalla Regione Puglia con  la
legge  regionale  n.  40/2007  -  e'  in  contrasto  con   le   norme
comunitarie, posto che l'addizione regionale introdotta e' priva  dei
requisiti che la rendono compatibile con  la  direttiva  2008/118  CE
relativa al regime generale delle accise, abrogativa della  direttiva
92/12/CEE, difettando, in particolare,  della  «specifica  finalita'»
del  prelievo  invece  richiesta  obbligatoriamente  dalla  normativa
eurounitaria; 
        -  la  ricorrente  aveva  avanzato,  alla   Regione   Puglia,
richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate  a  titolo
di addizionale regionale sull'accisa sul gas naturale con missive del
28 gennaio 2023 e del 29 maggio 2023. 
    Sulla scorta di cio', la societa' ricorrente ha agito in giudizio
per ottenere la condanna della Regione  Puglia  alla  ripetizione  di
quanto indebitamente versato, oltre ai relativi interessi,  chiedendo
specificamente  all'intestato  Tribunale  di  «in  via   preliminare,
disapplicare l'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398
e per l'effetto l'art. 5 della legge reg. 36/2007, per contrasto  con
l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE  e  della  direttiva
92/12/CEE, Nel merito: - accertare  e  dichiarare  che  il  pagamento
delle addizionali alle  accise  sul  gas  naturale  effettuato  dalla
societa' Il Pastaio di Maffei Savino  &  c.  S.r.l.  in  persona  del
l.r.p.t. per il periodo di fornitura intercorrente tra gennaio 2012 e
dicembre 2021 a favore di Regione  Puglia,  non  era  dovuto;  -  per
l'effetto,  condannare  la  convenuta,  in  persona  del  suo  legale
rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la somma  di
euro  79.464,14  o  la   diversa   somma   ritenuta   di   giustizia,
indebitamente percepita per  il  medesimo  titolo,  maggiorata  degli
interessi ex art. 1284 del codice civile dalla  domanda  inoltrata  a
mezzo PEC alla convenuta, sino al saldo effettivo». 
    2.  -  Costituendosi  in   giudizio,   la   Regione   Puglia   ha
preliminarmente eccepito che la societa' ricorrente, rientrando tra i
consumatori finali del gas naturale, non  e'  soggetto  obbligato  al
pagamento del tributo e, conseguentemente, non si atteggia a titolare
del corrispondente  diritto  all'eventuale  rimborso  (spettante,  in
tesi, al fornitore  di  gas  naturale,  nella  specie  Estra  Energie
S.r.l.), rientrando il credito restitutorio azionato in  giudizio  in
un rapporto civilistico, di natura contrattuale, intercorrente tra il
consumatore e il proprio fornitore  di  gas,  a  cui  avrebbe  dovuto
essere rivolta la richiesta di ripetizione; nel merito, ha contestato
la fondatezza dell'avversa  pretesa,  evidenziando  la  insussistenza
della  denunciata  incompatibilita'   con   la   normativa   europea,
trattandosi di tributo che, risolvendosi in  una  mera  maggiorazione
dell'imposta principale, non e'  inquadrabile  come  «altra  imposta»
rispetto a quella «madre». 
    Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    3. - All'udienza di prima comparizione, la ricorrente, alla  luce
delle difese della resistente, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione
alla chiamata in causa di Estra Energie S.r.l., evocata  in  giudizio
con atto notificato in data 14 giugno  2024,  con  cui  l'attrice  ha
avanzato domanda di  ripetizione  dell'importo  di  complessivi  euro
79.464,14  oltre  interessi,  formulando  le  seguenti   conclusioni:
«Voglia l'ill.mo Tribunale di Bari, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche  incidentali  del
caso  e,  in  particolare,   che   la   norma   italiana   istitutiva
dell'addizionale  regionale  all'accisa  sul  gas  naturale  di   cui
all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398  e  per
l'effetto l'art. 5 della legge reg. 36/2007 contrasta con il disposto
della direttiva n. 2008/118/CE e della direttiva  92/12/CEE:  In  via
preliminare:  disapplicare  l'art.  9  del  decreto  legislativo   21
dicembre 1990 n. 398 e  per  l'effetto  l'art.  5  della  legge  reg.
36/2007, per contrasto con l'art.  1,  par.  2,  della  direttiva  n.
2008/118/CE e della direttiva 92/12/CEE; Nel merito:  -  accertare  e
dichiarare che il pagamento delle addizionali  alle  accise  sul  gas
naturale effettuato dalla societa' Il Pastaio di Maffei Savino  &  c.
S.r.l.  in  persona  del  l.r.p.t.  per  il  periodo   di   fornitura
intercorrente tra gennaio 2012 e dicembre  2021  a  favore  di  Estra
Energie srl e/o Regione Puglia, non  era  dovuto;  -  per  l'effetto,
condannare in solido ovvero  per  quanto  di  ragione,  la  convenuta
Regione Puglia e/o la terza chiamata Estra Energie,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, a restituire  alla  ricorrente  la
somma di euro 79.464,14 o la diversa  somma  ritenuta  di  giustizia,
indebitamente percepita per  il  medesimo  titolo,  maggiorata  degli
interessi ex art. 1284 del codice civile dalla  domanda  inoltrata  a
mezzo PEC alla convenuta, sino al saldo effettivo». 
    4. - Costituendosi in giudizio, Estra Energie S.r.l. ha  chiesto,
in via preliminare, in rito, di rilevare il difetto di  giurisdizione
in relazione alla domanda di rimborso svolta dalla ricorrente  e  per
l'effetto dichiarare  l'inammissibilita'  della  chiamata  in  causa,
ovvero dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di  Bari;
in via preliminare di  merito,  dichiarare  l'inammissibilita'  della
domanda di ripetizione alla luce della mancata esibizione dei  titoli
di  pagamento,   nonche'   per   la   mancata   presentazione   della
comunicazione ex art. 29, legge n. 428/1990 da parte del  consumatore
finale  all'Agenzia  delle  entrate;  ancora  in   via   preliminare,
accertare e dichiarare la prescrizione  della  domanda  relativamente
alle somme richieste dal gennaio 2012 al maggio 2014 per un ammontare
di euro 17.806,07 per sorte capitale; in via principale, nel  merito,
previa  eventuale  sospensione  del  giudizio  ai  fini  del   rinvio
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE  in  ordine
alle  prospettate  questioni  di   compatibilita'   della   normativa
nazionale, respingere le domande avversarie in  quanto  infondate  in
fatto e in diritto, non sussistendo ne' il presupposto  per  l'azione
di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ne' la legittimazione
passiva di Estra Energie S.r.l., nonche' dichiarare in ogni caso  non
dovuti ne' gli interessi moratori ne' gli interessi legali  richiesti
dalla data del pagamento alla data della domanda giudiziale;  in  via
subordinata, ove fosse  accolta  la  domanda  avente  ad  oggetto  la
restituzione delle somme per cui e' causa da parte di  Estra  Energie
S.r.l. in favore  de  Il  Pastaio  di  Maffei  Savino  &  c.  S.r.l.,
condannare la convenuta  Regione  Puglia,  in  via  restitutoria  e/o
risarcitoria in ragione della sua esclusiva responsabilita', a tenere
indenne a manlevata Estra Energie S.r.l. da ogni avversaria  pretesa,
anche in punto di spese ed interessi. 
    5. - All'udienza del 5 novembre 2025 la causa e' stata trattenuta
in decisione. 
    6. - Con  sentenza  parziale  resa  in  data  odierna,  e'  stato
dichiarato il difetto di  giurisdizione  del  giudice  ordinario  con
riguardo alla domanda avanzata dalla ricorrente nei  confronti  della
Regione Puglia. 
    7.  -  Vertendosi  in  tema  di  litisconsorzio  facoltativo,  il
processo prosegue nei confronti della societa' Estra Energie  S.r.l.,
convenuta in via alternativa dalla ricorrente con l'atto di  chiamata
in causa alla stessa notificato all'esito  della  prima  udienza,  ai
sensi dell'art. 281-duodecies, comma 2, c.p.c. 
    Le  domande  hanno  invero  ad  oggetto  due  distinti   rapporti
giuridici e si versa in ipotesi di  c.d.  cumulo  soggettivo  passivo
alternativo. 
    Cio'  vale  ad  escludere   la   fondatezza   dell'eccezione   di
inammissibilita' della domanda, sollevata  dalla  terza  chiamata  in
causa: la giurisprudenza, facendo leva sulla genericita' del disposto
di cui all'art. 106 c.p.c.,  suole  infatti  consentire  l'intervento
anche in casi nei quali manca la connessione ne' esiste  un  rapporto
di  garanzia,  come  nel  caso  in  cui  l'attore  conviene  in   via
alternativa un altro convenuto  (cfr.  Cassazione,  n.  1226  del  19
febbraio 1980). 
    Con la domanda proposta nei confronti di  Estra  Energie  S.r.l.,
invero, la ricorrente ha fatto valere nei confronti del  fornitore  -
che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di
consumo pagata all'ente impositore - l'autonoma azione di ripetizione
della  parte  di  prezzo  corrispondente  al  suddetto  tributo,  non
esercitando un'azione tributaria di  rimborso,  ma  richiedendo,  nel
rapporto con l'altro contraente, la restituzione  di  una  parte  del
prezzo  indebitamente  corrisposta  che,  in  quanto  -  in  tesi   -
contrastante con il diritto dell'Unione europea, non  avrebbe  potuto
essere compresa nel prezzo medesimo. 
    Si tratta  di  azione  pacificamente  riconducibile  allo  schema
dell'azione ex  art.  2033  c.c.,  devoluta  alla  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
    Deve dunque essere vagliata la domanda di ripetizione di indebito
proposta  nei  confronti  della  societa'   fornitrice   nell'odierno
giudizio. 
    8.  -  Va  inoltre  disattesa  l'eccezione  di  incompetenza  per
territorio sollevata da Estra Energie S.r.l., non avendo la  societa'
chiamata  in  causa  specificamente  e  puntualmente  contestato   la
sussistenza, in capo al giudice adito,  di  tutti  i  possibili  fori
concorrenti per ragione  di  territorio  derogabile  ed  indicato  il
diverso giudice competente secondo ognuno di essi. 
    9.  -  Cio'  premesso,  da  quanto  brevemente  detto  in  ordine
all'oggetto della controversia si ricava come  questo  Tribunale  sia
chiamato  a  fare  applicazione  o  meno  della  normativa  nazionale
sull'addizionale in parola, rendendo  cosi'  rilevante  la  questione
della sua legittimita' costituzionale, di cui si dubita - in  termini
di non manifesta infondatezza  -  in  relazione  all'art.  1,  par  2
direttiva  2008118/CE:  questa,  priva  di  efficacia   diretta,   ha
prescritto precisi  vincoli  al  legislatore  nella  regolamentazione
della materia, cosicche' la violazione di questi si pone in contrasto
con il  disposto  dell'art.  117,  primo  comma  della  Costituzione,
nonche' con l'art. 11 della Costituzione (cfr.  Corte  costituzionale
n. 43/2025). 
    10. - In dettaglio, l'art. 9 del decreto legislativo 31  dicembre
1990, n. 398 ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul  gas
naturale usato nelle regioni a statuto  ordinario  come  combustibile
per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane,
nella misura da determinarsi entro una certa forbice, da parte  della
singola regione, essendo altrimenti fissata al minimo previsto. 
    Nella specie, la disposizione in questione cosi' prevede: 
        «1. E' istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale usato nelle regioni a statuto  ordinario  come  combustibile
per  impieghi  diversi  da  quelli  delle  imprese   industriali   ed
artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio  1977,  n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102,
nella misura che sara' determinata da ciascuna regione,  con  propria
legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro
cubo di gas erogato. 
        2. A carico delle utenze  esenti  e'  istituita  una  imposta
regionale  sostitutiva  della  addizionale  di  cui  al  comma  1  da
determinarsi in misura pari all'importo della stessa. 
        3. Dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino a quando le regioni non avranno stabilito,  con  proprie  leggi,
l'addizionale  e  l'imposta  sostitutiva  in  misura  diversa,  detti
tributi sono dovuti nella misura minima. 
        4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata  in  vigore
del  presente  decreto  e  le  eventuali  diverse  aliquote  disposte
successivamente dalle regioni, con  proprie  leggi,  entro  i  limiti
indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto  e  delle  leggi  regionali
introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando  gli  stessi
criteri previsti per determinare i consumi successivi  alla  data  di
entrata  in  vigore   delle   leggi   statali   portanti   variazioni
dell'imposta erariale di consumo sul gas naturale». 
    La previsione normativa e'  stata  successivamente  estesa  anche
alle  imprese  industriali  e  artigiane  dall'art.  10,   comma   5,
decreto-legge n. 8/1993 convertito in legge n. 68/1993. 
    La legge Regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, all'art.
3, cosi' prevede: 
        «1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4 del
decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26  (Attuazione   della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il  quadro  comunitario  per  la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'), le  aliquote
dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta
sostitutiva di detta addizionale per le  utenze  esenti,  di  cui  ai
decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398   (Istituzione   e
disciplina  dell'addizionale  regionale   all'imposta   erariale   di
trascrizione  di  cui   alla   legge   n.   952/1977   e   successive
modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
e per le utenze esenti, di un imposta sostitutiva dell'addizionale, e
previsione della  facolta'  delle  regioni  a  statuto  ordinario  di
istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione),  sono
determinate  nei  valori  indicati  nella  tabella  B  allegata  alla
presente  legge.  Le  aliquote   relative   agli   usi   industriali,
artigianali e agricoli restano determinate nella misura  del  50  per
cento del corrispondente tributo erariale». 
    11. - Venendo, dunque, ad esaminare le ragioni per  le  quali  va
reputato sussistente il suindicato contrasto tra  l'art.  9,  decreto
legislativo n. 398/1990 e l'art. 1, par. 2, della  direttiva  europea
2008/118/CE, deve, innanzitutto rilevarsi che l'addizionale in  esame
si configura come un gravame  di  carattere  fiscale  applicato  alla
fornitura di prodotto gia' soggetta ad  accisa:  esso  si  pone  come
autonomo ed ulteriore, sebbene  sia  a  questa  collegato,  tanto  da
essere disciplinato separatamente  secondo  criteri  differenti,  con
gettito a favore di soggetto diverso dal destinatario dell'accisa. 
    Ora, in base alla normativa dell'Unione, gli Stati membri possono
applicare ai prodotti sottoposti ad accisa «altre imposte indirette»,
ma solo ed esclusivamente se «aventi finalita' specifiche» (e purche'
tali  imposte  siano  conformi   alle   norme   fiscali   comunitarie
applicabili per le accise o per  l'imposta  sul  valore  aggiunto  in
materia   di   determinazione   della   base   imponibile,   calcolo,
esigibilita' e controllo dell'imposta) che  non  siano  puramente  di
bilancio. 
    In proposito, la Corte di Giustizia, con sentenza del  25  luglio
2018, causa C-103/17, ha precisato che,  affinche'  un'imposta  possa
garantire la finalita' specifica di cui si  tratta,  occorre  che  il
gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine  di
ridurre i costi ambientali  specificamente  connessi  al  consumo  di
energia elettrica  su  cui  grava  l'imposta  in  parola  nonche'  di
promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo  che  sussiste
un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante  dall'imposta  e  la
finalita' dell'imposizione in questione». 
    Sempre  la   Corte   di   Giustizia   ha,   poi,   chiarito   che
«un'assegnazione predeterminata del gettito di una  tassa  rientrante
in una semplice modalita' di organizzazione interna del  bilancio  di
uno Stato membro, non puo', in quanto tale, costituire una condizione
sufficiente a siffatto  riguardo,  poiche'  ogni  Stato  membro  puo'
decidere  di  imporre,  a  prescindere  dalla  finalita'  perseguita,
l'assegnazione  del  gettito  di  un'imposta  al   finanziamento   di
determinate spese» (punti 38-39). 
    Sempre la CGUE ha,  inoltre,  affermato  che,  poiche'  qualsiasi
imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio,  la  presenza
di tale obiettivo non  esclude  di  per  se'  sola,  che  il  tributo
soddisfi al contempo, il requisito delle finalita' di cui all'art. 1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. In assenza di un meccanismo
di destinazione del gettito predeterminato, una  finalita'  specifica
sussiste, pero', solo qualora l'imposta sia  concepita,  quanto  alla
sua struttura e, segnatamente, riguardo  alla  materia  imponibile  o
all'aliquota di imposta, in modo tale da  realizzare  tale  finalita'
influenzando il comportamento dei contribuenti, ad  esempio  mediante
una  forte  tassazione  dei  prodotti  di  cui   trattasi   volta   a
scoraggiarne il consumo (cfr. CGUE 14 marzo 2024 n. C-336/22). 
    13. - Nella specie, l'art. 9 del decreto legislativo n.  398/1990
ha  istituito  l'addizionale   regionale   senza   prevedere   alcuna
destinazione socio-ambientale e, del resto, l'art. 6, 1° comma  della
legge  delega  n.  158/1990,  sulla  scorta  della  quale  e'   stata
promulgata la citata  legge  istitutiva  dell'addizionale  regionale,
delegava il Governo della Repubblica ad  adottare,  tra  l'altro,  un
decreto istitutivo di una addizionale all'imposta di consumo sul  gas
metano «al fine di attribuire alle regioni a  statuto  ordinario  una
piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al
secondo comma dell'art. 119 della Costituzione». 
    Ritiene,  dunque,  il   Tribunale   che   la   norma   istitutiva
dell'addizionale regionale in esame risponda ad una mera finalita' di
bilancio, ne'  risulta  che  il  legislatore  regionale  abbia  nella
specie, in concreto, vincolato il gettito derivante  dall'addizionale
a una finalita' specifica nel senso sopra indicato. 
    Alla  luce  di  quanto  fin  qui  esposto,   tenuto   conto   che
l'addizionale  regionale  istituita  con   l'art.   9   del   decreto
legislativo n. 398/1990 risulta priva di finalita'  specifica,  deve,
allora, affermarsi come esistente il contrasto  su  rilevato  tra  la
norma istitutiva dell'addizionale  regionale  de  qua  e  il  diritto
dell'Unione europea. 
    Una conclusione, questa, a cui e' pervenuta la giurisprudenza  di
merito (v. Tribunale Milano, n. 1395 del 18 febbraio 2025; Corte App.
Milano, n. 2188 del 16 luglio 2025; Tribunale Milano, n. 10328 del 28
novembre  2024)  e  che  e'  convalidata   anche   dalla   Corte   di
legittimita', che, con segnato  riguardo  alla  normativa  istitutiva
dell'ARISGAM, introdotta  e  disciplinata  dagli  articoli  9  e  ss.
decreto legislativo n. 398 del 1990, ha recentemente evidenziato  che
«(Cass. n. 19398/21)  ha  invero  gia'  ritenuto  non  conforme  alla
normativa unionale l'accisa, poiche' nessuna finalita' ambientale  di
tassazione era stata espressa in  relazione  al  gas  naturale,  e  a
maggior ragione non puo' che essere incompatibile anche l'addizionale
regionale» (Cass., Sez. 5, n. 27425 del 14 ottobre 2025). Al fine  di
corroborare l'assunto e' stata richiamata proprio  la  giurisprudenza
della Corte  di  giustizia,  «in  base  alla  quale  rientra  tra  le
finalita' specifiche,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  2,  della
direttiva 2008/118, qualsiasi finalita'  che  non  sia  puramente  di
bilancio (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA,  C-743/22,  punto
60; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa  Generacion,  C-833/21,
punto 38 e giurisprudenza citata). Ciononostante,  siccome  qualsiasi
imposta persegue necessariamente  uno  scopo  di  bilancio,  la  sola
circostanza che un'imposta miri ad una  simile  finalita'  non  puo',
salvo privare la norma  richiamata  di  qualsivoglia  effetto  utile,
indurre a ritenere  che  l'imposta  in  parola  non  possa  parimenti
perseguire una finalita' specifica  ai  sensi  di  tale  disposizione
(Corte giust., 30 maggio 2024, DISA, causa C-743/22, punto 61;  Corte
giust. 22 giugno 2023, Endesa Generacion, causa C-833/21, punto 39  e
giurisprudenza citata). A  tal  proposito,  sebbene  la  destinazione
predeterminata   del   gettito   di   un'imposta   al   finanziamento
dell'esercizio, da parte delle autorita'  di  uno  Stato  membro,  di
competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere
conto per verificare il sussistere di una  finalita'  specifica,  una
siffatta  destinazione,  relativa  ad  una  semplice   modalita'   di
organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non puo', in
quanto tale, costituire un elemento sufficiente  poiche'  ogni  Stato
membro puo'  decidere  di  destinare  il  gettito  di  un'imposta  al
finanziamento di determinate spese,  a  prescindere  dalla  finalita'
perseguita. In caso contrario, qualsiasi  finalita'  potrebbe  essere
qualificata come finalita' specifica (Corte giust., 30  maggio  2024,
DISA, causa C-743/22, punto 62, Corte giust. 22  giugno  2023,  causa
Endesa Generacion,  C-833/21,  punto  40  e  giurisprudenza  citata).
Cosi',  per  poter  essere  considerata  perseguire   una   finalita'
specifica ai sensi un'imposta il cui gettito sia stato  destinato  ad
un determinato scopo deve, di per se' stessa, mirare a  garantire  la
realizzazione  della  finalita'  specifica  invocata,  di  modo   che
sussista  un  nesso  diretto  tra   l'uso   del   gettito   derivante
dall'imposta e la  finalita'  dell'imposizione  in  questione  (Corte
giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto 63; Corte  giust.
22 giugno  2023,  causa  Endesa  Generacion,  C-833/21,  punto  41  e
giurisprudenza citata). In  assenza  di  un  siffatto  meccanismo  di
destinazione predeterminata del gettito,  un'imposta  che  grava  sui
prodotti soggetti ad accisa puo' essere  considerata  perseguire  una
finalita'  specifica  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo  2,   della
direttiva 2008/118 soltanto qualora tale  contributo  sia  concepito,
per quanto riguarda la  sua  struttura,  in  particolare  la  materia
imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo  tale  da  influenzare  il
comportamento  dei  contribuenti  in  un  senso   che   consenta   la
realizzazione  della  finalita'  specifica   invocata,   segnatamente
mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di
scoraggiarne il consumo (Corte giust., 30 maggio  2024,  causa  DISA,
C-743/22, punto  64;  Corte  giust.  22  giugno  2023,  causa  Endesa
Generacion, C-833/21, punto 42  e  giurisprudenza  citata).  Su  tale
linea interpretativa va richiamata  anche  la  sentenza  della  Corte
costituzionale 15 aprile  2025,  n.  43,  secondo  cui  l'addizionale
provinciale all'accisa  sull'energia  elettrica  (art.  6,  commi  1,
lettera c),  e  2,  del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,
Disposizioni urgenti  in  materia  di  finanza  regionale  e  locale,
convertito nella legge  27  gennaio  1989,  n.  20,  come  sostituito
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
Attuazione della  direttiva  2003/96/CE  che  ristruttura  il  quadro
comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti   energetici   e
dell'elettricita'), abrogata nel  2012,  non  rispetta  il  requisito
della finalita' specifica richiesto dal diritto dell'Unione  europea,
dal momento che la norma istitutiva  ne  prevede  solo  una  generica
destinazione del gettito  «in  favore  delle  province»,  richiamando
altresi'  la  giurisprudenza  di  legittimita',  secondo   cui   tale
finalita'  non  e'  «in  grado  di  essere  distinta  dalla  generica
finalita' di bilancio» (Cass., Sez. V, 11 settembre 2024,  n.  24373;
Cassazione, Sez. V, 23 ottobre 2019, n.  27101)».  Applicando  queste
coordinate interpretative, la Corte di cassazione ha dunque  concluso
affermando che «Nel caso di specie,  l'aliquota  d'imposta  regionale
non soddisfa i criteri relativi alla  finalita'  specifica.  Infatti,
l'imposta venne istituita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 "Al fine
di attribuire  alle  regioni  a  statuto  ordinario  una  piu'  ampia
autonomia impositiva in adempimento del precetto di  cui  al  secondo
comma dell'art. 119 della  Costituzione",  ne'  si  rinvengono  altre
finalita' all'interno  della  disciplina  in  questione,  applicabile
ratione temporis» (Cass., n. 27425/2025, cit.). 
    Cio' vale a rendere non manifestamente infondato il dubbio  circa
il contrasto della  disposizione  in  tema  di  addizionale  con  gli
articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art.
1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. 
    14. - In punto di rilevanza della questione, deve rilevarsi  che,
come anticipato, la societa' ricorrente ha agito davanti  al  giudice
civile per ottenere la condanna  della  convenuta  alla  restituzione
dell'importo corrisposto, mancando un valido titolo  legale,  perche'
la disposizione censurata si porrebbe  in  contrasto  con  l'art.  1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. 
    La ricorrente ha indicato le somme corrisposte alla fornitrice  a
titolo di addizionale regionale, producendo  le  fatture  emesse  nel
corso del rapporto contrattuale dalla somministrante, nelle quali  vi
e' espressa menzione della regolarita' dei  pagamenti  delle  fatture
via via emesse (ivi compresa l'imposta applicata). 
    Tale   documentazione,    proveniente    dalla    somministrante,
costituisce idonea prova dei rapporti tra le parti e dei pagamenti di
cui si richiede il rimborso, emergendo dalle fatture stesse le  somme
versate a titolo di  addizionali  e  non  sussistendo  nessuna  altra
specifica contestazione con riguardo al quantum della pretesa. 
    La domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente  puo'  dunque
dirsi sufficientemente provata. 
    Ne'  puo'  trovare  applicazione,  nella  specie,   la   invocata
previsione di cui all'art. 29 legge n. 428/1990, attenendo la  stessa
alla diversa ipotesi in cui il fornitore e non il consumatore  finale
abbia richiesto la restituzione. 
    Ne',  infine,  il   titolo   giustificativo   dello   spostamento
patrimoniale   in   parola   puo'   ravvisarsi   nel   contratto   di
somministrazione intercorso tra la societa'  fornitrice  e  l'utente,
giacche'  la  facolta'  per  il  somministrante  di   addebitare   al
somministrato cio' che, a sua volta, gli  e'  stato  richiesto  dalla
regione a titolo di imposta, non puo' che presupporre, logicamente  e
necessariamente,   la   legittimita'   della    pretesa    impositiva
presupposta. 
    Le ulteriori questioni (quale quella relativa  alla  prescrizione
di una parte  del  credito  restitutorio  azionato  in  giudizio)  si
pongono a  valle  della  risoluzione  del  prospettato  incidente  di
costituzionalita'. 
    Invero, solo in caso di accoglimento della  questione  sollevata,
il  Tribunale  potrebbe  condannare  il  fornitore  alla  ripetizione
dell'indebito, dato l'effetto ex  tunc  della  sentenza  della  Corte
costituzionale   che    dichiari    costituzionalmente    illegittima
l'addizionale in questione. 
    Come  anche  di  recedente  ribadito  dalla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione europea, infatti, «l'art. 288,  terzo  comma,  TFUE  deve
essere interpretato  nel  senso  che  esso  osta  a  che  un  giudice
nazionale disapplichi, in una controversia  tra  privati,  una  norma
nazionale  che  istituisce  un'imposta  indiretta  contraria  ad  una
disposizione chiara, precisa e incondizionata di  una  direttiva  non
trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno
disponga diversamente o che l'ente  nei  confronti  del  quale  venga
fatta  valere  la  contrarieta'  di  detta   imposta   sia   soggetto
all'autorita' o  al  controllo  dello  Stato  o  disponga  di  poteri
esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme  applicabili  ai
rapporti tra privati» (CGUE, l9 giugno 2025, causa C-645/23). 
    Pacifica l'inesistenza di una norma  nazionale  che  consenta  la
pretesa disapplicazione e rimasta indimostrata  la  soggezione  della
societa' chiamata  in  causa  «all'autorita'  o  al  controllo  dello
Stato», i fornitori di  gas  naturale  si  pongono  nel  rapporto  di
fornitura quali ordinari contraenti privati, senza che ad essi  siano
riconosciute speciali facolta'. 
    Da qui la  rilevanza  della  questione,  atteso  che  l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma interna per
contrarieta'  al  diritto  dell'Unione  europea  comporterebbe,   nei
rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della  causa
giustificatrice della prestazione. 
    Ne'  priva  del  requisito  della  rilevanza  l'intervento  della
recente sentenza della Corte  di  giustizia  11  aprile  2024,  causa
C-316/22, che, pur mantenendo fermo che il giudice interno  non  puo'
disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati,  la  norma
nazionale che e' in contrasto con la direttiva, ha  ora  riconosciuto
che il cliente del servizio di fornitura di  energia  elettrica  deve
potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello  Stato  anche
nel caso di impossibilita' giuridica di agire  contro  il  fornitore.
Cio' in conseguenza del fatto che il giudice  civile,  constatata  la
preclusione della strada  della  non  applicazione,  dovrebbe  sempre
rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal  cliente
nei confronti del fornitore e basata sulla contrarieta'  dell'imposta
alla direttiva. 
    Infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale con  la  citata
sentenza n. 43/2025, tale possibilita' - ora riconosciuta anche dalla
giurisprudenza di legittimita' a seguito della citata sentenza  della
Corte di giustizia  (tra  le  altre,  Corte  di  cassazione,  sezione
tributaria, sentenza 29  luglio  2024,  n.  21154)  -  di  esercitare
direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente
nei confronti dello Stato, non priva di  rilevanza  la  questione  di
legittimita' costituzionale della norma interna per  contrarieta'  al
diritto UE, il cui esito e'  comunque  destinato  a  riflettersi  nel
giudizio in corso, che attiene alla richiesta del cliente di ottenere
la restituzione di quanto corrisposto al  proprio  fornitore  tramite
l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. 
    Peraltro, come di recente evidenziato dalla Corte di  cassazione,
«nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente  che
l'azione diretta del consumatore verso l'Erario e' solo "facoltativa"
ossia  "alternativa"  rispetto  alla  domanda  di   restituzione   da
indirizzare  al  fornitore.  La  Corte  di Lussemburgo   ha   inoltre
precisato, di nuovo, che "spetta all'ordinamento giuridico interno di
ciascuno Stato membro individuare le  precise  modalita'  procedurali
secondo le quali deve essere esercitato il  diritto  di  ottenere  il
rimborso del suddetto onere economico  (v.,  anche  sentenza  del  15
marzo 2007,  Reemtsma  Cigarettenfabriken,  C-35/05,  EU:C:2007:167),
restando pero' chiaro che tali modalita' devono rispettare i principi
di equivalenza e di effettivita' (v.: sentenze del  17  giugno  2004,
Recheio - Cash & Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del 6 ottobre  2005,
MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591)».  Giungendo  ad  escludere  nella
materia in esame, «la sussistenza di un obbligo per il consumatore di
agire direttamente nei confronti dell'Erario, essendo stata sempre la
questione dell'azionabilita' diretta  del  diritto  alla  ripetizione
dell'indebito ex  art.  2033  c.c.  delle  accise  considerata  dalla
menzionata giurisprudenza (europea  e  nazionale)  come  un'ulteriore
"facolta'" accordata a colui che aveva materialmente subito l'esborso
dell'imposta non  dovuta.  In  realta',  il  complesso  dei  principi
estraibili dalle pronunce sopra citate depone chiaramente  nel  senso
di accordare al consumatore una tutela  facoltativa  e  supplementare
rispetto a quella derivante dall'azione verso il fornitore»,  con  la
conseguenza che il  cliente  somministrato  «non  e'  in  alcun  modo
obbligato alla scelta dell'azione diretta di  rimborso  (rectius,  di
ripetizione dell'indebito) nei confronti dell'Erario» (Cass. Sez.  I,
n. 31648 del 4 dicembre 2025). 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile,  visti  l'art.  23,
legge n. 87/1953 e l'art. 1, legge n. 71/1956; 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1990,  n.  398,  istitutivo  dell'addizionale
regionale all'accisa sul gas naturale insieme con l'art. 10, comma 5,
decreto-legge n. 8/1993 (convertito  in  legge  n.  68/1993,  che  ha
esteso l'imposta regionale agli usi industriali), e dell'art. 3 legge
regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n.  40,  per  contrasto  con
l'art. 11 e con l'art. 117, comma primo della Costituzione  e  l'art.
1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E.; 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Sospende  il  procedimento  fino  alla  decisione   della   Corte
costituzionale; 
    Manda  alla  cancelleria  per  le  prescritte  notificazioni  (al
Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici
e legislativi - Ufficio contenzioso, per la  consulenza  giuridica  e
per i rapporti con la Corte europea  dei  diritti  dell'uomo  Roma  -
attigiudiziaripec@pec.governo.it) e comunicazioni (alle parti nonche'
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati). 
      Bari, 3 marzo 2026 
 
                        Il Giudice: Chibelli