Reg. ord. n. 63 del 2026 pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17
Ordinanza del Tribunale di Bari del 09/03/2026
Tra: Il Pastaio di Maffei Savino & c. srl C/ Estra Energie srl
Oggetto:
Tributi – Accise – Istituzione di una addizionale regionale all’accisa sul gas naturale – Norme della Regione Puglia – Denunciato contrasto con l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 per mancanza di una delle condizioni richieste per la legittimità della misura impositiva (nel caso di specie: finalità specifica) – Azione di ripetizione di indebito del cliente finale relativa alla parte di prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal fornitore – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 21/12/1990
Num. 398
Art. 9
in combinato disposto con l'art.
decreto-legge del 18/01/1993 Num. 8 Art. 10 Co. 5 convertito con modificazioni in
legge del 19/03/1993 Num. 68
legge della Regione Puglia del 31/12/2007 Num. 40 Art. 3 Co. 1
decreto-legge del 18/01/1993 Num. 8 Art. 10 Co. 5 convertito con modificazioni in
legge del 19/03/1993 Num. 68
legge della Regione Puglia del 31/12/2007 Num. 40 Art. 3 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 11
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva CE del 16/12/2008 Art. 1
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva CE del 16/12/2008 Art. 1
Testo dell'ordinanza
N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 marzo 2026
Ordinanza del 9 marzo 2026 del Tribunale di Bari nel procedimento
civile promosso da Il Pastaio di Maffei Savino & c. S.r.l. contro
Estra Energie S.r.l..
Tributi - Accise - Istituzione di una addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale - Norme della Regione Puglia -
Denunciato contrasto con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008 per mancanza di una
delle condizioni richieste per la legittimita' della misura
impositiva (nel caso di specie: finalita' specifica) - Azione di
ripetizione di indebito del cliente finale relativa alla parte di
prezzo corrispondente alle somme indebitamente percepite dal
fornitore.
- Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e
disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e
successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul
gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva
dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a
statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina
per autotrazione), art. 9, in combinato disposto con l'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e
con l'art. 3 [, comma 1,] della legge della Regione Puglia 31
dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia).
(GU n. 17 del 29-04-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Seconda civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11068/2023 promossa da:
Il Pastaio di Maffei Savino & c. S.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Campese
Fabio; ricorrente
Contro Estra Energie S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Peruzza Damiano;
terzo chiamato
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5 novembre
2025, vista la propria sentenza parziale resa in data odierna nella
quale e' stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito
Tribunale con riferimento alla domanda proposta nei confronti della
Regione Puglia;
Ha pronunciato la seguente ordinanza,
1. - Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile
depositato il 5 ottobre 2023, Il Pastaio di Maffei Savino & c. S.r.l.
ha agito in giudizio, deducendo che:
- nel periodo gennaio 2012 - dicembre 2021 aveva effettuato
consumi di gas naturale evincibili dalle fatture prodotte in atti,
pagate con l'aggravio di una «addizionale regionale» all'accisa sul
gas naturale, come previsto dall'art. 9 decreto legislativo n.
398/1990;
- l'importo corrisposto a titolo di addizionale regionale
sull'accisa sul gas naturale nel periodo di fornitura in questione
ammonta a complessivi euro 79.464,14;
- l'imposta in esame - istituita dalla Regione Puglia con la
legge regionale n. 40/2007 - e' in contrasto con le norme
comunitarie, posto che l'addizione regionale introdotta e' priva dei
requisiti che la rendono compatibile con la direttiva 2008/118 CE
relativa al regime generale delle accise, abrogativa della direttiva
92/12/CEE, difettando, in particolare, della «specifica finalita'»
del prelievo invece richiesta obbligatoriamente dalla normativa
eurounitaria;
- la ricorrente aveva avanzato, alla Regione Puglia,
richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo
di addizionale regionale sull'accisa sul gas naturale con missive del
28 gennaio 2023 e del 29 maggio 2023.
Sulla scorta di cio', la societa' ricorrente ha agito in giudizio
per ottenere la condanna della Regione Puglia alla ripetizione di
quanto indebitamente versato, oltre ai relativi interessi, chiedendo
specificamente all'intestato Tribunale di «in via preliminare,
disapplicare l'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398
e per l'effetto l'art. 5 della legge reg. 36/2007, per contrasto con
l'art. 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE e della direttiva
92/12/CEE, Nel merito: - accertare e dichiarare che il pagamento
delle addizionali alle accise sul gas naturale effettuato dalla
societa' Il Pastaio di Maffei Savino & c. S.r.l. in persona del
l.r.p.t. per il periodo di fornitura intercorrente tra gennaio 2012 e
dicembre 2021 a favore di Regione Puglia, non era dovuto; - per
l'effetto, condannare la convenuta, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la somma di
euro 79.464,14 o la diversa somma ritenuta di giustizia,
indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli
interessi ex art. 1284 del codice civile dalla domanda inoltrata a
mezzo PEC alla convenuta, sino al saldo effettivo».
2. - Costituendosi in giudizio, la Regione Puglia ha
preliminarmente eccepito che la societa' ricorrente, rientrando tra i
consumatori finali del gas naturale, non e' soggetto obbligato al
pagamento del tributo e, conseguentemente, non si atteggia a titolare
del corrispondente diritto all'eventuale rimborso (spettante, in
tesi, al fornitore di gas naturale, nella specie Estra Energie
S.r.l.), rientrando il credito restitutorio azionato in giudizio in
un rapporto civilistico, di natura contrattuale, intercorrente tra il
consumatore e il proprio fornitore di gas, a cui avrebbe dovuto
essere rivolta la richiesta di ripetizione; nel merito, ha contestato
la fondatezza dell'avversa pretesa, evidenziando la insussistenza
della denunciata incompatibilita' con la normativa europea,
trattandosi di tributo che, risolvendosi in una mera maggiorazione
dell'imposta principale, non e' inquadrabile come «altra imposta»
rispetto a quella «madre».
Per tali ragioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. - All'udienza di prima comparizione, la ricorrente, alla luce
delle difese della resistente, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione
alla chiamata in causa di Estra Energie S.r.l., evocata in giudizio
con atto notificato in data 14 giugno 2024, con cui l'attrice ha
avanzato domanda di ripetizione dell'importo di complessivi euro
79.464,14 oltre interessi, formulando le seguenti conclusioni:
«Voglia l'ill.mo Tribunale di Bari, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del
caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva
dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e per
l'effetto l'art. 5 della legge reg. 36/2007 contrasta con il disposto
della direttiva n. 2008/118/CE e della direttiva 92/12/CEE: In via
preliminare: disapplicare l'art. 9 del decreto legislativo 21
dicembre 1990 n. 398 e per l'effetto l'art. 5 della legge reg.
36/2007, per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n.
2008/118/CE e della direttiva 92/12/CEE; Nel merito: - accertare e
dichiarare che il pagamento delle addizionali alle accise sul gas
naturale effettuato dalla societa' Il Pastaio di Maffei Savino & c.
S.r.l. in persona del l.r.p.t. per il periodo di fornitura
intercorrente tra gennaio 2012 e dicembre 2021 a favore di Estra
Energie srl e/o Regione Puglia, non era dovuto; - per l'effetto,
condannare in solido ovvero per quanto di ragione, la convenuta
Regione Puglia e/o la terza chiamata Estra Energie, in persona del
legale rappresentante pro tempore, a restituire alla ricorrente la
somma di euro 79.464,14 o la diversa somma ritenuta di giustizia,
indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli
interessi ex art. 1284 del codice civile dalla domanda inoltrata a
mezzo PEC alla convenuta, sino al saldo effettivo».
4. - Costituendosi in giudizio, Estra Energie S.r.l. ha chiesto,
in via preliminare, in rito, di rilevare il difetto di giurisdizione
in relazione alla domanda di rimborso svolta dalla ricorrente e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilita' della chiamata in causa,
ovvero dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari;
in via preliminare di merito, dichiarare l'inammissibilita' della
domanda di ripetizione alla luce della mancata esibizione dei titoli
di pagamento, nonche' per la mancata presentazione della
comunicazione ex art. 29, legge n. 428/1990 da parte del consumatore
finale all'Agenzia delle entrate; ancora in via preliminare,
accertare e dichiarare la prescrizione della domanda relativamente
alle somme richieste dal gennaio 2012 al maggio 2014 per un ammontare
di euro 17.806,07 per sorte capitale; in via principale, nel merito,
previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio
pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE in ordine
alle prospettate questioni di compatibilita' della normativa
nazionale, respingere le domande avversarie in quanto infondate in
fatto e in diritto, non sussistendo ne' il presupposto per l'azione
di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., ne' la legittimazione
passiva di Estra Energie S.r.l., nonche' dichiarare in ogni caso non
dovuti ne' gli interessi moratori ne' gli interessi legali richiesti
dalla data del pagamento alla data della domanda giudiziale; in via
subordinata, ove fosse accolta la domanda avente ad oggetto la
restituzione delle somme per cui e' causa da parte di Estra Energie
S.r.l. in favore de Il Pastaio di Maffei Savino & c. S.r.l.,
condannare la convenuta Regione Puglia, in via restitutoria e/o
risarcitoria in ragione della sua esclusiva responsabilita', a tenere
indenne a manlevata Estra Energie S.r.l. da ogni avversaria pretesa,
anche in punto di spese ed interessi.
5. - All'udienza del 5 novembre 2025 la causa e' stata trattenuta
in decisione.
6. - Con sentenza parziale resa in data odierna, e' stato
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con
riguardo alla domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti della
Regione Puglia.
7. - Vertendosi in tema di litisconsorzio facoltativo, il
processo prosegue nei confronti della societa' Estra Energie S.r.l.,
convenuta in via alternativa dalla ricorrente con l'atto di chiamata
in causa alla stessa notificato all'esito della prima udienza, ai
sensi dell'art. 281-duodecies, comma 2, c.p.c.
Le domande hanno invero ad oggetto due distinti rapporti
giuridici e si versa in ipotesi di c.d. cumulo soggettivo passivo
alternativo.
Cio' vale ad escludere la fondatezza dell'eccezione di
inammissibilita' della domanda, sollevata dalla terza chiamata in
causa: la giurisprudenza, facendo leva sulla genericita' del disposto
di cui all'art. 106 c.p.c., suole infatti consentire l'intervento
anche in casi nei quali manca la connessione ne' esiste un rapporto
di garanzia, come nel caso in cui l'attore conviene in via
alternativa un altro convenuto (cfr. Cassazione, n. 1226 del 19
febbraio 1980).
Con la domanda proposta nei confronti di Estra Energie S.r.l.,
invero, la ricorrente ha fatto valere nei confronti del fornitore -
che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di
consumo pagata all'ente impositore - l'autonoma azione di ripetizione
della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, non
esercitando un'azione tributaria di rimborso, ma richiedendo, nel
rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del
prezzo indebitamente corrisposta che, in quanto - in tesi -
contrastante con il diritto dell'Unione europea, non avrebbe potuto
essere compresa nel prezzo medesimo.
Si tratta di azione pacificamente riconducibile allo schema
dell'azione ex art. 2033 c.c., devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario.
Deve dunque essere vagliata la domanda di ripetizione di indebito
proposta nei confronti della societa' fornitrice nell'odierno
giudizio.
8. - Va inoltre disattesa l'eccezione di incompetenza per
territorio sollevata da Estra Energie S.r.l., non avendo la societa'
chiamata in causa specificamente e puntualmente contestato la
sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori
concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il
diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
9. - Cio' premesso, da quanto brevemente detto in ordine
all'oggetto della controversia si ricava come questo Tribunale sia
chiamato a fare applicazione o meno della normativa nazionale
sull'addizionale in parola, rendendo cosi' rilevante la questione
della sua legittimita' costituzionale, di cui si dubita - in termini
di non manifesta infondatezza - in relazione all'art. 1, par 2
direttiva 2008118/CE: questa, priva di efficacia diretta, ha
prescritto precisi vincoli al legislatore nella regolamentazione
della materia, cosicche' la violazione di questi si pone in contrasto
con il disposto dell'art. 117, primo comma della Costituzione,
nonche' con l'art. 11 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale
n. 43/2025).
10. - In dettaglio, l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre
1990, n. 398 ha istituito l'addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile
per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane,
nella misura da determinarsi entro una certa forbice, da parte della
singola regione, essendo altrimenti fissata al minimo previsto.
Nella specie, la disposizione in questione cosi' prevede:
«1. E' istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile
per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed
artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n.
15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102,
nella misura che sara' determinata da ciascuna regione, con propria
legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro
cubo di gas erogato.
2. A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta
regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da
determinarsi in misura pari all'importo della stessa.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi,
l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti
tributi sono dovuti nella misura minima.
4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore
del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte
successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti
indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali
introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi
criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di
entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni
dell'imposta erariale di consumo sul gas naturale».
La previsione normativa e' stata successivamente estesa anche
alle imprese industriali e artigiane dall'art. 10, comma 5,
decreto-legge n. 8/1993 convertito in legge n. 68/1993.
La legge Regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, all'art.
3, cosi' prevede:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della
direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'), le aliquote
dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta
sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui ai
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e
disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge n. 952/1977 e successive
modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
e per le utenze esenti, di un imposta sostitutiva dell'addizionale, e
previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di
istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), sono
determinate nei valori indicati nella tabella B allegata alla
presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali,
artigianali e agricoli restano determinate nella misura del 50 per
cento del corrispondente tributo erariale».
11. - Venendo, dunque, ad esaminare le ragioni per le quali va
reputato sussistente il suindicato contrasto tra l'art. 9, decreto
legislativo n. 398/1990 e l'art. 1, par. 2, della direttiva europea
2008/118/CE, deve, innanzitutto rilevarsi che l'addizionale in esame
si configura come un gravame di carattere fiscale applicato alla
fornitura di prodotto gia' soggetta ad accisa: esso si pone come
autonomo ed ulteriore, sebbene sia a questa collegato, tanto da
essere disciplinato separatamente secondo criteri differenti, con
gettito a favore di soggetto diverso dal destinatario dell'accisa.
Ora, in base alla normativa dell'Unione, gli Stati membri possono
applicare ai prodotti sottoposti ad accisa «altre imposte indirette»,
ma solo ed esclusivamente se «aventi finalita' specifiche» (e purche'
tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie
applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in
materia di determinazione della base imponibile, calcolo,
esigibilita' e controllo dell'imposta) che non siano puramente di
bilancio.
In proposito, la Corte di Giustizia, con sentenza del 25 luglio
2018, causa C-103/17, ha precisato che, affinche' un'imposta possa
garantire la finalita' specifica di cui si tratta, occorre che il
gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato «al fine di
ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di
energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonche' di
promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste
un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la
finalita' dell'imposizione in questione».
Sempre la Corte di Giustizia ha, poi, chiarito che
«un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante
in una semplice modalita' di organizzazione interna del bilancio di
uno Stato membro, non puo', in quanto tale, costituire una condizione
sufficiente a siffatto riguardo, poiche' ogni Stato membro puo'
decidere di imporre, a prescindere dalla finalita' perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di
determinate spese» (punti 38-39).
Sempre la CGUE ha, inoltre, affermato che, poiche' qualsiasi
imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la presenza
di tale obiettivo non esclude di per se' sola, che il tributo
soddisfi al contempo, il requisito delle finalita' di cui all'art. 1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. In assenza di un meccanismo
di destinazione del gettito predeterminato, una finalita' specifica
sussiste, pero', solo qualora l'imposta sia concepita, quanto alla
sua struttura e, segnatamente, riguardo alla materia imponibile o
all'aliquota di imposta, in modo tale da realizzare tale finalita'
influenzando il comportamento dei contribuenti, ad esempio mediante
una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi volta a
scoraggiarne il consumo (cfr. CGUE 14 marzo 2024 n. C-336/22).
13. - Nella specie, l'art. 9 del decreto legislativo n. 398/1990
ha istituito l'addizionale regionale senza prevedere alcuna
destinazione socio-ambientale e, del resto, l'art. 6, 1° comma della
legge delega n. 158/1990, sulla scorta della quale e' stata
promulgata la citata legge istitutiva dell'addizionale regionale,
delegava il Governo della Repubblica ad adottare, tra l'altro, un
decreto istitutivo di una addizionale all'imposta di consumo sul gas
metano «al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una
piu' ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al
secondo comma dell'art. 119 della Costituzione».
Ritiene, dunque, il Tribunale che la norma istitutiva
dell'addizionale regionale in esame risponda ad una mera finalita' di
bilancio, ne' risulta che il legislatore regionale abbia nella
specie, in concreto, vincolato il gettito derivante dall'addizionale
a una finalita' specifica nel senso sopra indicato.
Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto che
l'addizionale regionale istituita con l'art. 9 del decreto
legislativo n. 398/1990 risulta priva di finalita' specifica, deve,
allora, affermarsi come esistente il contrasto su rilevato tra la
norma istitutiva dell'addizionale regionale de qua e il diritto
dell'Unione europea.
Una conclusione, questa, a cui e' pervenuta la giurisprudenza di
merito (v. Tribunale Milano, n. 1395 del 18 febbraio 2025; Corte App.
Milano, n. 2188 del 16 luglio 2025; Tribunale Milano, n. 10328 del 28
novembre 2024) e che e' convalidata anche dalla Corte di
legittimita', che, con segnato riguardo alla normativa istitutiva
dell'ARISGAM, introdotta e disciplinata dagli articoli 9 e ss.
decreto legislativo n. 398 del 1990, ha recentemente evidenziato che
«(Cass. n. 19398/21) ha invero gia' ritenuto non conforme alla
normativa unionale l'accisa, poiche' nessuna finalita' ambientale di
tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale, e a
maggior ragione non puo' che essere incompatibile anche l'addizionale
regionale» (Cass., Sez. 5, n. 27425 del 14 ottobre 2025). Al fine di
corroborare l'assunto e' stata richiamata proprio la giurisprudenza
della Corte di giustizia, «in base alla quale rientra tra le
finalita' specifiche, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118, qualsiasi finalita' che non sia puramente di
bilancio (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto
60; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generacion, C-833/21,
punto 38 e giurisprudenza citata). Ciononostante, siccome qualsiasi
imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola
circostanza che un'imposta miri ad una simile finalita' non puo',
salvo privare la norma richiamata di qualsivoglia effetto utile,
indurre a ritenere che l'imposta in parola non possa parimenti
perseguire una finalita' specifica ai sensi di tale disposizione
(Corte giust., 30 maggio 2024, DISA, causa C-743/22, punto 61; Corte
giust. 22 giugno 2023, Endesa Generacion, causa C-833/21, punto 39 e
giurisprudenza citata). A tal proposito, sebbene la destinazione
predeterminata del gettito di un'imposta al finanziamento
dell'esercizio, da parte delle autorita' di uno Stato membro, di
competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere
conto per verificare il sussistere di una finalita' specifica, una
siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalita' di
organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non puo', in
quanto tale, costituire un elemento sufficiente poiche' ogni Stato
membro puo' decidere di destinare il gettito di un'imposta al
finanziamento di determinate spese, a prescindere dalla finalita'
perseguita. In caso contrario, qualsiasi finalita' potrebbe essere
qualificata come finalita' specifica (Corte giust., 30 maggio 2024,
DISA, causa C-743/22, punto 62, Corte giust. 22 giugno 2023, causa
Endesa Generacion, C-833/21, punto 40 e giurisprudenza citata).
Cosi', per poter essere considerata perseguire una finalita'
specifica ai sensi un'imposta il cui gettito sia stato destinato ad
un determinato scopo deve, di per se' stessa, mirare a garantire la
realizzazione della finalita' specifica invocata, di modo che
sussista un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante
dall'imposta e la finalita' dell'imposizione in questione (Corte
giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto 63; Corte giust.
22 giugno 2023, causa Endesa Generacion, C-833/21, punto 41 e
giurisprudenza citata). In assenza di un siffatto meccanismo di
destinazione predeterminata del gettito, un'imposta che grava sui
prodotti soggetti ad accisa puo' essere considerata perseguire una
finalita' specifica ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della
direttiva 2008/118 soltanto qualora tale contributo sia concepito,
per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia
imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il
comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la
realizzazione della finalita' specifica invocata, segnatamente
mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di
scoraggiarne il consumo (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA,
C-743/22, punto 64; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa
Generacion, C-833/21, punto 42 e giurisprudenza citata). Su tale
linea interpretativa va richiamata anche la sentenza della Corte
costituzionale 15 aprile 2025, n. 43, secondo cui l'addizionale
provinciale all'accisa sull'energia elettrica (art. 6, commi 1,
lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale,
convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricita'), abrogata nel 2012, non rispetta il requisito
della finalita' specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea,
dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica
destinazione del gettito «in favore delle province», richiamando
altresi' la giurisprudenza di legittimita', secondo cui tale
finalita' non e' «in grado di essere distinta dalla generica
finalita' di bilancio» (Cass., Sez. V, 11 settembre 2024, n. 24373;
Cassazione, Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101)». Applicando queste
coordinate interpretative, la Corte di cassazione ha dunque concluso
affermando che «Nel caso di specie, l'aliquota d'imposta regionale
non soddisfa i criteri relativi alla finalita' specifica. Infatti,
l'imposta venne istituita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 "Al fine
di attribuire alle regioni a statuto ordinario una piu' ampia
autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo
comma dell'art. 119 della Costituzione", ne' si rinvengono altre
finalita' all'interno della disciplina in questione, applicabile
ratione temporis» (Cass., n. 27425/2025, cit.).
Cio' vale a rendere non manifestamente infondato il dubbio circa
il contrasto della disposizione in tema di addizionale con gli
articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art.
1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
14. - In punto di rilevanza della questione, deve rilevarsi che,
come anticipato, la societa' ricorrente ha agito davanti al giudice
civile per ottenere la condanna della convenuta alla restituzione
dell'importo corrisposto, mancando un valido titolo legale, perche'
la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 1,
paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
La ricorrente ha indicato le somme corrisposte alla fornitrice a
titolo di addizionale regionale, producendo le fatture emesse nel
corso del rapporto contrattuale dalla somministrante, nelle quali vi
e' espressa menzione della regolarita' dei pagamenti delle fatture
via via emesse (ivi compresa l'imposta applicata).
Tale documentazione, proveniente dalla somministrante,
costituisce idonea prova dei rapporti tra le parti e dei pagamenti di
cui si richiede il rimborso, emergendo dalle fatture stesse le somme
versate a titolo di addizionali e non sussistendo nessuna altra
specifica contestazione con riguardo al quantum della pretesa.
La domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente puo' dunque
dirsi sufficientemente provata.
Ne' puo' trovare applicazione, nella specie, la invocata
previsione di cui all'art. 29 legge n. 428/1990, attenendo la stessa
alla diversa ipotesi in cui il fornitore e non il consumatore finale
abbia richiesto la restituzione.
Ne', infine, il titolo giustificativo dello spostamento
patrimoniale in parola puo' ravvisarsi nel contratto di
somministrazione intercorso tra la societa' fornitrice e l'utente,
giacche' la facolta' per il somministrante di addebitare al
somministrato cio' che, a sua volta, gli e' stato richiesto dalla
regione a titolo di imposta, non puo' che presupporre, logicamente e
necessariamente, la legittimita' della pretesa impositiva
presupposta.
Le ulteriori questioni (quale quella relativa alla prescrizione
di una parte del credito restitutorio azionato in giudizio) si
pongono a valle della risoluzione del prospettato incidente di
costituzionalita'.
Invero, solo in caso di accoglimento della questione sollevata,
il Tribunale potrebbe condannare il fornitore alla ripetizione
dell'indebito, dato l'effetto ex tunc della sentenza della Corte
costituzionale che dichiari costituzionalmente illegittima
l'addizionale in questione.
Come anche di recedente ribadito dalla Corte di Giustizia
dell'Unione europea, infatti, «l'art. 288, terzo comma, TFUE deve
essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice
nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma
nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una
disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non
trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno
disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga
fatta valere la contrarieta' di detta imposta sia soggetto
all'autorita' o al controllo dello Stato o disponga di poteri
esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai
rapporti tra privati» (CGUE, l9 giugno 2025, causa C-645/23).
Pacifica l'inesistenza di una norma nazionale che consenta la
pretesa disapplicazione e rimasta indimostrata la soggezione della
societa' chiamata in causa «all'autorita' o al controllo dello
Stato», i fornitori di gas naturale si pongono nel rapporto di
fornitura quali ordinari contraenti privati, senza che ad essi siano
riconosciute speciali facolta'.
Da qui la rilevanza della questione, atteso che l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma interna per
contrarieta' al diritto dell'Unione europea comporterebbe, nei
rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa
giustificatrice della prestazione.
Ne' priva del requisito della rilevanza l'intervento della
recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa
C-316/22, che, pur mantenendo fermo che il giudice interno non puo'
disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma
nazionale che e' in contrasto con la direttiva, ha ora riconosciuto
che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve
potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche
nel caso di impossibilita' giuridica di agire contro il fornitore.
Cio' in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la
preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre
rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente
nei confronti del fornitore e basata sulla contrarieta' dell'imposta
alla direttiva.
Infatti, come chiarito dalla Corte costituzionale con la citata
sentenza n. 43/2025, tale possibilita' - ora riconosciuta anche dalla
giurisprudenza di legittimita' a seguito della citata sentenza della
Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione
tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) - di esercitare
direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente
nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di
legittimita' costituzionale della norma interna per contrarieta' al
diritto UE, il cui esito e' comunque destinato a riflettersi nel
giudizio in corso, che attiene alla richiesta del cliente di ottenere
la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite
l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo.
Peraltro, come di recente evidenziato dalla Corte di cassazione,
«nella sostanza, la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che
l'azione diretta del consumatore verso l'Erario e' solo "facoltativa"
ossia "alternativa" rispetto alla domanda di restituzione da
indirizzare al fornitore. La Corte di Lussemburgo ha inoltre
precisato, di nuovo, che "spetta all'ordinamento giuridico interno di
ciascuno Stato membro individuare le precise modalita' procedurali
secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il
rimborso del suddetto onere economico (v., anche sentenza del 15
marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, EU:C:2007:167),
restando pero' chiaro che tali modalita' devono rispettare i principi
di equivalenza e di effettivita' (v.: sentenze del 17 giugno 2004,
Recheio - Cash & Carry, C-30/02, EU:C:2004:373 e del 6 ottobre 2005,
MyTravel, C-291/03, EU:C:2005:591)». Giungendo ad escludere nella
materia in esame, «la sussistenza di un obbligo per il consumatore di
agire direttamente nei confronti dell'Erario, essendo stata sempre la
questione dell'azionabilita' diretta del diritto alla ripetizione
dell'indebito ex art. 2033 c.c. delle accise considerata dalla
menzionata giurisprudenza (europea e nazionale) come un'ulteriore
"facolta'" accordata a colui che aveva materialmente subito l'esborso
dell'imposta non dovuta. In realta', il complesso dei principi
estraibili dalle pronunce sopra citate depone chiaramente nel senso
di accordare al consumatore una tutela facoltativa e supplementare
rispetto a quella derivante dall'azione verso il fornitore», con la
conseguenza che il cliente somministrato «non e' in alcun modo
obbligato alla scelta dell'azione diretta di rimborso (rectius, di
ripetizione dell'indebito) nei confronti dell'Erario» (Cass. Sez. I,
n. 31648 del 4 dicembre 2025).
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, visti l'art. 23,
legge n. 87/1953 e l'art. 1, legge n. 71/1956;
Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale
regionale all'accisa sul gas naturale insieme con l'art. 10, comma 5,
decreto-legge n. 8/1993 (convertito in legge n. 68/1993, che ha
esteso l'imposta regionale agli usi industriali), e dell'art. 3 legge
regionale della Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, per contrasto con
l'art. 11 e con l'art. 117, comma primo della Costituzione e l'art.
1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E.;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Sospende il procedimento fino alla decisione della Corte
costituzionale;
Manda alla cancelleria per le prescritte notificazioni (al
Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari giuridici
e legislativi - Ufficio contenzioso, per la consulenza giuridica e
per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell'uomo Roma -
attigiudiziaripec@pec.governo.it) e comunicazioni (alle parti nonche'
ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati).
Bari, 3 marzo 2026
Il Giudice: Chibelli