Reg. ord. n. 62 del 2026 pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 24/03/2026

Tra: D. D.S. e altri  C/ Ministero della giustizia



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso – Denunciata subordinazione dell’accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso – Denunciata alterazione della parità delle parti processuali anche con riguardo a giudizi pendenti di cui lo Stato è parte – Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo – Contrasto con i principi europei, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 29  Co. 5 come sostituito dall'art.
legge  del 30/12/2021  Num. 234  Art. 1  Co. 629


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 



Testo dell'ordinanza

                        N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2026

Ordinanza del 24 marzo  2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da D. D.S. e altri contro Ministero della giustizia. 
 
Ordinamento giudiziario  -  Magistratura  onoraria  -  Contingente  a
  esaurimento dei magistrati  onorari  in  servizio  -  Procedura  di
  conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge
  n. 234 del 2021 - Previsione che la domanda di partecipazione  alle
  procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa  di
  qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso. 
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica  della
  magistratura onoraria e altre disposizioni  sui  giudici  di  pace,
  nonche' disciplina transitoria relativa ai  magistrati  onorari  in
  servizio, a norma della legge 28 aprile  2016,  n.  57),  art.  29,
  comma 5, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a),  della
  legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2022-2024). 


(GU n. 17 del 29-04-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
              in sede giurisdizionale - Sezione settima 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 308 del 2024, proposto da D D S , F C , R S , T C ,
L D B , S D F e S C , rappresentati e difesi  dagli  avvocati  Egidio
Lizza, Luigi Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro il  Ministero  della  giustizia,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
Generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi,  12;  per  la  riforma  della  sentenza   del   Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata  di  Pescara
(Sezione Prima) n. 232/2023. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
Giustizia; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  novembre  2025  il
Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato Egidio Lizza e
l'avvocato dello Stato Massimo Santoro; 
    I.- L'oggetto della questione di legittimita' costituzionale e la
precedente rimessione. 
    Con la presente ordinanza si solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  29   (Contingente   ad   esaurimento   dei
magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo  13
luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura  onoraria  e
altre  disposizioni  sui  giudici   di   pace,   nonche'   disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629,
lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in  riferimento  agli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione  all'art.  47,  della  Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione  Europea  (CDFUE),  e  all'art.  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). 
    In particolare, e' censurata la previsione secondo cui La domanda
di partecipazione  alle  procedure  valutative  di  cui  al  comma  3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura
conseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  salvo   il   diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 
    Si precisa che analoga questione e' stata sollevata dalla Sezione
con l'ordinanza 24 settembre  2025,  n.  7511,  in  relazione  ad  un
contenzioso   similare   al   presente,   benche'   non   del   tutto
sovrapponibile, in  considerazione  della  diversita'  delle  domande
proposte. 
    Nel caso gia' rimesso alla Corte, infatti, la  rivendicazione  in
via principale mirava ad ottenere il riconoscimento di status,  ossia
il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro  subordinato  a
tempo  indeterminato  equiparato,  e  cioe'  alle  stesse  condizioni
economiche e giuridiche  del  magistrato  di  carriera,  assumendo  i
ricorrenti di  essere  in  possesso  della  qualifica  di  magistrato
ordinario per il fatto di appartenere all'ordine giudiziario ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e degli  artt.
102 e 106, della Costituzione. 
    Nel presente  caso,  invece,  i  ricorrenti  precisano  (sia  nel
ricorso di appello che nel ricorso di primo grado, e nello  specifico
al paragrafo 5, sia infine nella memoria integrativa del  10  ottobre
2025) che l'oggetto delle domande proposte non riguarda lo status,  e
cioe' l'inquadramento del vice procuratore  onorario  quale  pubblico
impiegato   equiparato   al   magistrato   ordinario,    e    neppure
l'applicazione allo stesso degli istituti che disciplinano la  figura
del magistrato cd.  professionale,  bensi'  il  riconoscimento  delle
tutele  proprie  del  lavoratore  a  tempo  determinato,  in  maniera
comparabile (e non equiparata) a quella del giudice professionale. In
altre  parole,  rispetto  al  riconoscimento  degli  adeguamenti  del
trattamento economico, normativo e previdenziale, la  condizione  del
magistrato  professionale  viene  evocata  solo  come   elemento   di
comparazione quale lavoratore a  tempo  pieno  e  indeterminato,  con
l'obiettivo  di  far  emergere  il  trattamento   «meno   favorevole»
riservato ai ricorrenti rispetto ai lavoratori  a  tempo  parziale  e
determinato, in violazione della normativa europea sul lavoro a tempo
parziale e determinato. 
    Malgrado le  regole  del  riparto  della  giurisdizione  sembrino
attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo  le  domande
di accertamento dei diritti concernenti  i  rapporti  di  lavoro  dei
giudici onorari alle dipendenze del Ministero  della  Giustizia,  sul
presupposto  di  avere  i  medesimi   svolto   le   stesse   funzioni
giurisdizionali  espletate  dai   magistrati   professionali   e   di
rivendicare le  stesse  tutele,  anziche',  come  nel  caso  che  qui
ricorre, le  domande  di  riconoscimento  delle  tutele  proprie  del
lavoratore  a  tempo  determinato  in  maniera  comparabile   e   non
equiparata a quella del giudice professionale (v.  SS.UU.,  ordinanza
30  luglio  2021,  n.  21986),  va  tuttavia  precisato   che   sulla
sussistenza  della  giurisdizione  del  giudice   amministrativo   e'
definitivamente calato il giudicato: l'odierno  contenzioso  origina,
infatti, dalla riassunzione del giudizio iscritto al numero di  ruolo
generale 250/2019 del Tribunale ordinario di Pescara, conclusosi  con
una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
favore  di  quella  del  giudice  amministrativo,  e  per   l'appunto
riassunto dinanzi al TAR dell'Abruzzo, sezione staccata  di  Pescara,
che con la  sentenza  ora  appellata  ha  espressamente  ritenuto  la
propria giurisdizione, con statuizione rimasta inoppugnata. 
    Non vi erano,  infine,  le  condizioni  per  la  sospensione  del
giudizio in attesa del pronunciamento  della  Corte  sulla  questione
gia' rimessa, avendo le parti in causa espressamente insistito per la
nuova rimessione al fine di esercitare con  pienezza  le  prerogative
difensive loro riconosciute. 
    II.- Il  fatto  e  la  rilevanza  ai  fini  della  decisione  del
giudizio. 
    1.-  I  ricorrenti,  nelle  loro  rispettive  qualita'  di   vice
procuratori  onorari  della  Procura  della  Repubblica   presso   il
Tribunale ordinario di Pescara, hanno proposto ricorso al fine di: 
      «a) accertare e dichiarare la violazione della Quarta  Clausola
dell'Accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo  parziale,  recepito  con
direttiva n. 1997/81/CE e della Quarta Clausola  dell'Accordo  quadro
sul lavoro a tempo determinato, recepito con direttiva n.  1999/70/CE
in relazione al trattamento «meno favorevole» riservato ai ricorrenti
dal Ministero della Giustizia - quali lavoratori a tempo  parziale  e
determinato - rispetto a lavoratori a  tempo  pieno  e  indeterminato
«comparabili»; 
      b) per l'effetto, condannare il Ministero convenuto a  disporre
i conseguenti adeguamenti  del  trattamento  economico,  normativo  e
previdenziale  dei  ricorrenti,  come  meglio  indicato  al  §  5  in
narrativa del ricorso in questa sede riproposto.». 
    Piu' nel dettaglio,  al  menzionato  paragrafo  5,  i  ricorrenti
illustravano i  profili  e  gli  istituti  attinenti  al  trattamento
giuridico ed economico per i quali si richiedeva il riconoscimento ai
fini della equiparazione ai magistrati togati o professionali. 
    Precisavano, in particolare, che il  prefato  riconoscimento  non
veniva invocato con riferimento agli istituti relativi al trattamento
giuridico dei  magistrati  togati  che  incidono  sull'organizzazione
della  giustizia  (ad  esempio,  il  conferimento   degli   incarichi
direttivi  e  semi-direttivi  e  la  partecipazione   alle   funzioni
giurisdizionali superiori), i  quali  dovranno  continuare  a  essere
riservati  al  personale  togato,  in  quanto   «ragioni   oggettive»
rappresentate dalle «condizioni di impiego»,  tra  cui  la  modalita'
concorsuale di accesso all'impiego stesso, giustificano il differente
trattamento giuridico organizzativo, nel senso cioe' di  escludere  i
magistrati onorari  dai  percorsi  di  carriera  e  di  passaggio  di
funzioni spettanti ai magistrati professionali. 
    Invocavano, invece, il riconoscimento dei diritti  connessi  alla
tutela del lavoratore a tempo parziale e  a  tempo  determinato,  non
sussistendo,  a  loro  dire,  «ragioni  oggettive»  derivanti   dalle
«condizioni  di  impiego»  che  giustifichino,  in  questo  caso,  il
differente trattamento economico, normativo e previdenziale. 
    Andando ancora piu' nel dettaglio: 
      I) in ordine al trattamento  economico,  affermavano  che  esso
dovra' essere allineato a quello del magistrato di tribunale di  pari
anzianita', in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolto  e
senza considerare gli incrementi retributivi legati agli  avanzamenti
di carriera spettanti ai magistrati  ordinari,  in  applicazione  del
principio  pro  rata  temporis,  sostituendo   l'attuale   meccanismo
«indennitario» con quello «retributivo»; in subordine, proponevano di
allineare il trattamento economico a quello corrisposto al  personale
con mansioni «assimilabili», quale, in particolare, il personale  con
funzioni direttive del Ministero della Giustizia. 
      II)  In  ordine  al  trattamento  normativo,  sostenevano   che
occorrera' estendere ai magistrati onorari la disciplina delle  ferie
e della malattia e gli istituti  relativi  al  congedo  ordinario,  a
quello  straordinario  e  alle  aspettative,  nella  misura  prevista
dall'ordinamento giudiziario, ovvero secondo le  previsioni  generali
valevoli per gli impiegati civili dello Stato, sempre, ove opportuno,
sulla base della applicazione del principio pro rata temporis. 
    Con specifico riferimento al diritto alle  ferie  e  ai  congedi,
deducevano che gli stessi costituiscono autonomo titolo giuridico  ai
sensi della direttiva 2003/88/CE, il cui art. 7 attribuisce  ad  ogni
«lavoratore» il diritto a godere di «ferie annuali di almeno  quattro
settimane»,  e  della  direttiva  92/85/CE,  che   assicura   congedi
retribuiti per la nascita dei figli,  e  che  pertanto  tali  diritti
vanno riconosciuti in via assoluta,  indipendentemente  da  qualunque
«comparazione» con altri lavoratori  e  senza  alcuna  necessita'  di
dimostrare una rilevante «discriminazione» (salva,  naturalmente,  la
prova della natura «lavorativa» del rapporto). 
      III)  In  ordine  al  trattamento  previdenziale,  affermavano,
infine,  che  occorrera'   superare   l'attuale   regolazione   delle
«indennita'» dei magistrati onorari, erogate senza  un  corrispettivo
versamento   contributivo   presso    una    qualsivoglia    gestione
previdenziale, sempre secondo il principio del pro rata temporis (cd.
retribuzione  giornaliera).  Sara'  dunque  per   questo   necessario
condannare il Ministero della giustizia al versamento dei  contributi
previdenziali sulle somme spettanti ai ricorrenti, come rideterminate
in base ai criteri sopra enunciati, ovvero, in via subordinata, sulle
somme effettivamente erogate ai ricorrenti durante la loro attivita',
come risultanti dalle buste paga e dai documenti fiscali allegati  al
ricorso. 
    2.- A sostegno delle loro pretese,  esponevano  di  essere  stati
reclutati dal Ministero  della  giustizia  attraverso  una  selezione
pubblica articolata in  prove  scritte  e  orali,  culminata  con  la
formazione di una graduatoria da cui il  CSM  aveva  attinto  per  il
conferimento delle nomine a vice procuratore onorario  della  Procura
della Repubblica presso il  Tribunale  ordinario  di  Pescara,  e  di
essere stati successivamente sempre riconfermati nell'incarico. 
    Annualmente, curavano  mediamente:  (i)  tra  le  quaranta  e  le
sessanta  udienze  penali  dinnanzi  al  Tribunale  in   composizione
monocratica, assicurando oltre il  novanta  percento  delle  presenze
della Procura); (ii) tra le venti e le trenta udienze penali dinnanzi
al giudice  di  pace,  assicurando  la  sostanziale  totalita'  delle
presenze della Procura; (iii)  tra  le  venti  e  le  trenta  udienze
civili, settore nel quale assicuravano la  totalita'  delle  presenze
della Procura. 
    Complessivamente, avevano prestato attivita' lavorativa: a) negli
anni  dal  2000  al  2013,  per  quattro  e  talvolta  cinque  giorni
settimanali; b) negli anni dal 2013 in poi, mediamente per tre giorni
settimanali. Alcuni di essi ancora prestano  la  suddetta  attivita',
altri, invece, sono cessati dalle funzioni, come meglio si dira'  nel
prosieguo. Per le funzioni svolte, sono stati remunerati  sulla  base
delle «indennita'» determinate per legge (art. 4, decreto legislativo
n. 273 del 1998), in relazione all'impegno settimanale e  giornaliero
prestato. Le somme percepite variavano in modo  anche  significativo,
nel corso degli anni, tra un minimo di 6-8 mila  euro  lordi  fino  a
circa 15-18 mila euro lordi, come meglio dettagliato dai prospetti  e
dalla documentazione  fiscale  individuale  dei  singoli  ricorrenti,
allegata al ricorso. Si trattava,  in  ogni  caso,  di  somme  sempre
superiori  alla  soglia  fissata  dalla  legge  per  le   prestazioni
occasionali.  Questi  compensi,   nel   corso   degli   anni,   hanno
rappresentato la gran parte, se  non  la  totalita'  dei  redditi  da
lavoro complessivamente percepiti dai ricorrenti. 
    3.- Considerate le suddette condizioni di lavoro, a loro  avviso,
il  Ministero  della  giustizia  e,  per  esso,  lo  Stato  italiano,
sarebbero  incorsi  nella  violazione:  (i)  della  Quarta   Clausola
dell'Accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo  parziale,  recepito  con
direttiva n. 1997/81/CE («1. Per quanto  riguarda  le  condizioni  di
impiego, i lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in
modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno comparabili per  il
solo fatto di avere  un  contratto  o  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale, a meno che non sussistano  ragioni  oggettive.  2.  Se  del
caso, si applichera' il principio del pro rata temporis.  [...].»)  e
(ii) della Quarta Clausola dell'Accordo quadro  sul  lavoro  a  tempo
determinato, recepito con direttiva n.  1999/70/CE  («1.  Per  quanto
riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a  tempo  determinato
non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori  a
tempo indeterminato  comparabili  per  il  solo  fatto  di  avere  un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a  meno  che  non
sussistano ragioni oggettive. 2.  Se  del  caso,  si  applichera'  il
principio del pro rata temporis. [...].»), non  sussistendo  «ragioni
oggettive» atte a giustificare il differente trattamento giuridico ed
economico loro riservato rispetto a lavoratori comparabili. 
    4.- Con la sentenza impugnata, l'adito TAR dell'Abruzzo,  Sezione
staccata di  Pescara,  dopo  avere  affermato  la  sussistenza  della
giurisdizione  del  giudice  amministrativo   ed   essersi   ritenuto
competente per territorio a decidere la  controversia,  ha  in  parte
dichiarato il  ricorso  improcedibile  per  sopravvenuta  carenza  di
interesse, «con riferimento ai ricorrenti D S , S , D B e  D  F  ,  a
decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629  della  legge
n. 234 del 2021, che, modificando il decreto legislativo n.  116  del
2017, ha profondamente innovato nella disciplina  e  nel  trattamento
dei magistrati onorari, in relazione alle ricorrenti C  ,  C  e  C  ,
dall'epoca ancora precedente in cui erano  cessate  dall'incarico  in
argomento, come segnalato nella loro ultima memoria difensiva», e  in
parte lo ha respinto, ritenendo che la figura del magistrato onorario
non sia sotto alcun profilo  assimilabile  a  quella  del  magistrato
togato o professionale, con conseguente incomparabilita' dello status
ai fini del  riconoscimento  di  qualsivoglia  pretesa  giuridica  ed
economica. 
    5.-  L'appello  ha  anzitutto  censurato  la   erroneita'   della
declaratoria di improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza
di  interesse,  con   riferimento   alla   sopravvenienza   normativa
rappresentata  dalla  nuova  disciplina  contenuta  nell'art.  29   -
«Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»,  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall'art.
1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
    Secondo  gli  appellanti,   in   particolare,   tale   disciplina
contrasterebbe con gli  artt.  35,  c.p.a.;  47,  Carta  dei  diritti
fondamentali  dell'Unione  Europea;  24  e  117,   Costituzione;   6,
paragrafo 1, CEDU, in quanto  renderebbe  impossibile  soddisfare  le
pretese giuridiche ed economiche  nascenti  dai  rapporti  pregressi,
oggetto di causa. 
    A loro dire, quindi,  ove  tale  normativa  nazionale  non  fosse
direttamente disapplicata, per il rilevato contrato con il diritto di
rango eurounitario, il Consiglio di Stato, quale  giudice  di  ultima
istanza, avrebbe il dovere  di  rimettere  alla  Corte  di  Giustizia
dell'Unione Europea,  ai  sensi  dell'art.  267  TFUE,  la  questione
pregiudiziale  interpretativa  riguardante   la   conformita'   della
disciplina italiana ai parametri del diritto unitario. In tal  senso,
gli  appellanti   chiedono   di   formulare   il   seguente   quesito
pregiudiziale: «Se le norme unionali  nelle  quali  e'  enucleato  il
diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ostino ad una normativa
interna,  quale  quella  di  cui  al  novellato  art.   29,   decreto
legislativo n. 116/17, co. 2, ult. inciso e co.  5,  che  prevede  la
rinuncia alle pretese avanzate in  via  giudiziale  come  conseguenza
dell'accesso ad una procedura concorsuale pubblica  per  ottenere  la
c.d.  «stabilizzazione»  dell'incarico  di  giudice  onorario  o  del
percepimento di un'indennita' sostitutiva». 
    Gli  appellanti  aggiungono  che,  in   alternativa   al   rinvio
pregiudiziale alla  Corte  dell'Unione  europea,  il  giudice  adito,
sempre quale giudice di ultima istanza, dovrebbe promuovere incidente
di costituzionalita' della citata normativa statale,  per  violazione
degli  artt.  24  e  117,  Costituzione:  in  tal  modo,  l'auspicata
declaratoria  di  incostituzionalita'  comporterebbe   l'effetto   di
rimuovere definitivamente dall'ordinamento la disciplina  legislativa
censurata,   in   coerenza   con    i    principi    della    «doppia
pregiudizialita'», affermati dalla stessa Corte costituzionale (primo
motivo). 
    5.1.- Nel merito delle questioni riproposte,  respinte  dal  TAR,
l'appello ha invece sostenuto che la  sentenza  impugnata  non  abbia
correttamente applicato il  diritto  dell'Unione,  sotto  un  duplice
profilo. 
    E' stata lamentata, in particolare, la  «Violazione  dell'art.  7
della direttiva 2003/88/CE; della clausola 4 dell'accordo quadro  sul
lavoro a tempo parziale,  allegato  alla  direttiva  97/81/CE;  della
clausola 4 e della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a  tempo
determinato,  allegata  alla  direttiva  1999/70/CE,  nonche'   della
sentenza CGUE, Prima Sezione, del 7 aprile  2022,  C-  236/20  e  dei
principi generali del diritto dell'Unione Europea» (secondo  motivo),
e la «Violazione della clausola 2 dell'accordo quadro  sul  lavoro  a
tempo determinato recepito  dalla  direttiva  1999/70/CE;  violazione
della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a  tempo
determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della  clausola  4,
commi 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale  recepito
dalla direttiva 1997/81/CE; violazione dell'art.  7  della  direttiva
2003/88/CE  sull'orario  di  lavoro,  in  combinato  disposto   della
clausola  4,  punto  1  dell'accordo  quadro  sul  lavoro   a   tempo
determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della  clausola  4,
punto 1 dell'accordo quadro sul  lavoro  a  tempo  parziale  recepito
dalla direttiva 1997/81/CE; violazione degli artt. 1, 2, c. 2,  lett.
a) e 6 della direttiva 2000/78/CE» (terzo motivo). 
    Per il caso in cui il giudice adito non si  conformi  al  diritto
dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, l'appello ha
sollecitato un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte, affinche'  essa
si pronunci sul seguente quesito  :«Se  la  clausola  4  dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6  giugno  1997,  che
figura in allegato alla direttiva  97/81/CE  del  Consiglio,  del  15
dicembre  1997,  relativa  all'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES,  come  modificata
dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio,  del  7  aprile  1998,  e  la
clausola 4  dell'accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo  determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che  figura  in  allegato  alla  direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno  1999,  relativa  all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e  l'art.  7
della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 4 novembre 2003, concernente taluni  aspetti  dell'organizzazione
dell'orario di  lavoro,  nonche'  i  principi  generali  del  diritto
dell'Unione Europea che sanciscono  la  responsabilita'  statale  per
mancata attuazione delle direttive, ostano ad una normativa  interna,
quale quella di cui al novellato  art.  29,  decreto  legislativo  n.
116/17, co. 2, ult. inciso e  co.  5,  che  prevede  la  rinuncia  ad
avanzare  pretese  in  via  giudiziaria   relative   alla   posizione
previdenziale e assistenziale nonche' al diritto  alle  ferie  ed  al
risarcimento per  abusiva  reiterazione  dei  rapporti  di  lavoro  a
termine, afferente al rapporto di  lavoro  pregresso  del  magistrato
onorario.». 
    6.- Ha resistito  il  Ministero  della  giustizia  sostenendo  la
correttezza della sentenza impugnata, sia in punto di declaratoria di
improcedibilita'  dell'azione  per   i   ricorrenti   che   si   sono
stabilizzati attraverso la prevista procedura di valutazione  per  la
conferma nell'incarico, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art.  1,  comma  629,  4
lettera a) della legge n. 234/21, sia quanto al  rigetto  nel  merito
delle rivendicazioni avanzate, stante la  non  equiparabilita'  della
figura del magistrato onorario a quella del magistrato professionale,
sulla base di  diversi  elementi,  tra  cui  l'assenza  del  concorso
pubblico ai fini  dell'accesso  al  servizio,  la  diversa  e  minore
qualita' e quantita' del lavoro svolto dal  magistrato  onorario,  la
compatibilita'  della  funzione  di  magistrato  onorario  con  altre
attivita' professionali, a differenza del funzionario pubblico. 
    7.- Con sentenza parziale e non definitiva 3  febbraio  2025,  n.
810, la Sezione ha accolto il  primo  motivo  di  appello,  ritenendo
erronea la declaratoria del TAR di improcedibilita'  del  ricorso  di
primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, anzitutto  perche'
non sono state correttamente differenziate le posizioni rivestite dai
ricorrenti. 
    Piu' nel dettaglio, la pronuncia ha rilevato che: 
      (i) D D S , R S , L D B e S D F sono stati stabilizzati con DM; 
      (ii) F  C  e'  cessata  dal  servizio  con  DM  ,  per  mancata
presentazione della domanda di stabilizzazione; 
      (iii) T C  e'  cessata  dal  servizio  con  DM  per  non  avere
sostenuto il colloquio; 
      (iv) S C e' cessata dal servizio con DM a seguito di dimissioni
volontarie. 
    7.1.- In relazione alla  ricorrente  S  C  ,  l'accoglimento  del
motivo si deve al fatto che il TAR la ha erroneamente ricompresa  fra
i soggetti destinatari della  declaratoria  di  improcedibilita'  del
giudizio per sopravvenuta carenza di  interesse,  quando  era  invece
incontrovertibile,  risultando  per  tabulas,  che  la  stessa  fosse
cessata dal servizio per avere  rassegnato  le  dimissioni  nell'anno
2014, e dunque ben prima che entrasse in vigore la  nuova  disciplina
contenuta al cit. art. 29, che fissa alla data del 15 agosto 2017  il
termine per individuare il contingente ad esaurimento dei  magistrati
onorari  in  servizio  che  possono  ottenere  a  domanda,  entro  il
compimento del 70° anno di eta', di essere stabilizzati,  ovvero,  in
alternativa, percepire l'indennita' sostitutiva. 
    Rispetto, quindi, alle rivendicazioni  giuridiche  ed  economiche
della ricorrente C , fondate sul rapporto pregresso esauritosi  prima
dell'entrata a regime della nuova disciplina,  occorreva,  e  occorre
tuttora, pronunciarsi solo nel merito, senza nemmeno porsi il  dubbio
dell'applicazione nei suoi confronti della  normativa  sospettata  di
incostituzionalita', dubbio che difatti con la presente ordinanza non
viene sollevato in relazione alla sua posizione. 
    Ritiene, tuttavia, il collegio, che non sia opportuno separare la
posizione  processuale  della  suddetta   ricorrente   dai   restanti
ricorrenti, affinche' nei suoi confronti la causa sia  immediatamente
decisa nel  merito,  non  essendo  cio'  necessario,  ne'  opportuno,
considerata  la  natura   collettiva   del   ricorso   proposto,   la
complessita' del contenzioso, anche di rilevanza eurounitaria,  e  la
ragionevole compatibilita' del giudizio con i  tempi  di  definizione
dell'incidente di  costituzionalita'  in  riferimento  alle  restanti
posizioni. 
    7.2.- Con riferimento, invece, alle ricorrenti F C e  T  C  ,  la
citata decisione parziale ha considerato che la prima e' cessata  dal
servizio con DM perche' non ha presentato domanda di stabilizzazione,
mentre la seconda e' cessata dal servizio con DM in  quanto,  sebbene
abbia presentato domanda, non ha poi  completato  la  procedura,  non
sostenendo  il  previsto  colloquio.  Ne  ha,  dunque,  concluso,  la
Sezione, come sia fuor di dubbio, in questo caso,  che  la  normativa
sopravvenuta si applichi nei loro confronti, essendo le stesse ancora
in servizio alla data del 15 agosto 2017. 
    7.3.- Anche con riferimento ai restanti ricorrenti D D S , R S  ,
L D B e S d F , la decisione ha concluso come non vi sia alcun dubbio
che la richiamata normativa trovi applicazione  nei  loro  confronti,
essendo stati tutti stabilizzati con DM . 
    7.4.- Rispetto ai suddetti ricorrenti, l'accoglimento  del  primo
motivo di appello si e' quindi incentrato  su  una  diversa  ragione,
ovverossia sulla ritenuta  insussistenza  delle  condizioni  previste
dall'art.  35,  comma  1,  lett.  c),  c.p.a.  per  far  luogo   alla
improcedibilita' del ricorso. 
    Infatti, se per la ricorrente C il  dubbio  sulla  procedibilita'
dell'azione non si sarebbe  potuto  porre  in  termini  assoluti,  in
quanto cessata dal servizio prima della entrata in vigore  del  nuovo
art. 29, per le ricorrenti F C e  T  C  (cessate  dal  servizio  dopo
l'entrata in vigore del nuovo art. 29) e per i ricorrenti D D S , R S
, L D B e S d F (tutti  stabilizzati  sotto  il  vigore  della  nuova
disciplina), il primo giudice  si  sarebbe  dovuto  domandare  se  la
normativa  sopravvenuta  rendesse   o   no   effettivamente   inutile
proseguire il giudizio. 
    Tale verifica e' del tutto mancata nella sentenza impugnata,  che
reca la laconica motivazione: «Il  gravame  va  nondimeno  dichiarato
improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento
ai ricorrenti D S , S , D B e Di F  ,  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore dell'art. 1, comma 629 della  legge  n.  234  del  2021,  che,
modificando il decreto legislativo n. 116 del 2017, ha  profondamente
innovato nella disciplina e nel trattamento dei  magistrati  onorari,
in relazione alle ricorrenti C , C e C , dall'epoca ancora precedente
in cui erano cessate dall'incarico in argomento, come segnalato nella
loro ultima memoria difensiva.». 
    Sulla base, infatti,  del  consolidato  indirizzo  seguito  dalla
giurisprudenza  amministrativa,  la  pronuncia   di   rito   prevista
dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [«Il giudice dichiara,  anche
d'ufficio, il  ricorso  (...)  improcedibile  quando  nel  corso  del
giudizio  sopravviene  il  difetto  di  interesse  delle  parti  alla
decisione»], presuppone che  sia  accertato  il  sopravvenire  di  un
assetto  di  interessi  ostativo  alla   realizzazione   di   quello,
sostanziale, sotteso al ricorso,  tale  per  cui  sarebbe  del  tutto
inutile   proseguire   il   giudizio,    stante    la    sopravvenuta
impossibilita', per la parte, di conseguire il bene  della  vita  cui
aspira. 
    Tale impossibilita', allo stato, e' tuttavia solo giuridica,  non
materiale,  ed  e'  suscettibile   di   essere   rimossa   attraverso
l'incidente di costituzionalita' o  la  diretta  disapplicazione  per
contrasto con il diritto dell'Unione o  previo  rinvio  pregiudiziale
alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. 
    Quantomeno, si sarebbero dovute motivare le ragioni per le  quali
si riteneva che un siffatto dubbio (di compatibilita'  comunitaria  o
di costituzionalita') non si ponesse, sia quanto alla rilevanza della
questione, sia con riferimento alla sua non  manifesta  infondatezza,
ai fini del decidere. 
    La novella introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. a), legge  30
dicembre 2021, n. 234, ha difatti previsto che i  magistrati  onorari
in servizio alla data di entrata in vigore  del  decreto  (15  luglio
2017) che non accedono  alla  conferma  (art.  29,  comma  2),  tanto
nell'ipotesi  di  mancata  presentazione  della  domanda  (in  questa
condizione si trova la ricorrente F C ), quanto in quella di  mancato
superamento della procedura valutativa (e' il caso della ricorrente T
C )  hanno  soltanto  diritto,  salva  la  facolta'  di  rifiuto,  ad
un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro  2.500  al  lordo  delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il
magistrato  sia  stato  impegnato  in  udienza  per  almeno   ottanta
giornate, e ad euro  1.500  al  lordo  delle  ritenute  fiscali,  per
ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale  il  magistrato
sia stato impegnato in  udienza  per  meno  di  ottanta  giornate,  e
comunque nel limite complessivo pro capite di euro  50.000  al  lordo
delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori  a
sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'  dovuta  ai  sensi  del
periodo precedente, e' parificato ad un anno. 
    La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore
pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto  onorario
cessato. 
    I magistrati onorari in servizio alla data di entrata  in  vigore
del prefato decreto, i  quali,  invece,  riescono  a  definitivamente
stabilizzarsi (sono in questa condizione i ricorrenti D D S , R S , L
D B e S d F ), non hanno diritto a nulla, nemmeno il pagamento  della
indennita', in quanto per essi e' previsto che la presentazione della
domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia
ad ogni ulteriore  pretesa  di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
rapporto onorario pregresso (art. 29,  comma  5).  Evidentemente,  il
legislatore  ha  ritenuto  che  la  stabilizzazione  definitiva   del
rapporto, senza piu' necessita' di rinnovi o di conferme  intermedie,
rappresenta  una  adeguata  «contropartita»,  idonea  a  tacitare  le
pregresse  rivendicazioni,  spettando  ai  magistrati  onorari  cosi'
confermati  un  trattamento  retributivo  fisso  -  parametrato  allo
stipendio  di  un  funzionario  amministrativo  alle  dipendenze  del
ministero -, un'indennita' giudiziaria e il buono pasto,  oltre  alla
possibilita' di optare per il regime di esclusivita'  delle  funzioni
onorarie, ovvero di continuare a svolgere anche la libera professione
forense. 
    Ha quindi ritenuto la Sezione che, cosi' stando le cose, il primo
giudice, anziche' limitarsi a fare mera applicazione della  normativa
statale di rango primario, avrebbe dovuto  domandarsi  se  la  stessa
confliggesse in qualche  misura  con  le  superiori  norme  di  rango
costituzionale e del diritto dell'Unione che riconoscono e promuovono
il diritto dei cittadini e, nello specifico,  dei  lavoratori,  a  un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice,  in  condizioni  di  parita',
senza quindi che una parte processuale  pubblica  (nella  specie,  il
Ministero della  giustizia),  possa  di  fatto  avvantaggiarsi  degli
effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea  a  frustrare
il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai privati. 
    Il  dubbio  della  possibile  lesione  alle  pretese  sostanziali
relative  ai   rapporti   pregressi   e   alle   prerogative,   anche
costituzionali ed eurounionali,  connesse  al  diritto  di  azione  e
difesa in giudizio, potrebbe, infatti, profilarsi, ove  si  consideri
che coloro i  quali,  come  i  ricorrenti,  hanno  intrapreso  azioni
giudiziarie per rivendicare i diritti nascenti dal pregresso rapporto
onorario, si trovano nella seguente situazione: 
      (i) per gli  stabilizzati  dopo  il  15  luglio  2017,  come  i
ricorrenti D D S , R S , L D B e S  d  F  ,  la  presentazione  della
domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia
ad ogni ulteriore  pretesa  di  qualsivoglia  natura  conseguente  al
rapporto onorario pregresso [art. 29, comma 5, decreto legislativo n.
116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), legge  n.
234/2021]; 
      (ii) per i cessati dal servizio dopo il 15 luglio 2017, come le
ricorrenti F C e T  C  ,  (l)a  percezione  dell'indennita'  comporta
rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato [art. 29, comma 2,  decreto  legislativo
n. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a),  legge
n. 234/2021]. 
    7.5.- Con la suddetta sentenza, quindi, oltre  ad  accogliere  il
primo  motivo  di  appello,  si  e'  altresi'  disposta   istruttoria
affinche'  le  ricorrenti  F  C  e  T  C   depositino   in   giudizio
dichiarazione sottoscritta  o  altra  idonea  documentazione  da  cui
risulti se, a termini del cit. art. 29, comma 2, decreto  legislativo
n. 116/2017,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  629,  legge  n.
234/2021, le stesse abbiano di fatto percepito tale indennita'. 
    7.6.- Con depositi effettuati in giudizio  in  data  17  febbraio
2025, le ricorrenti F C e T C hanno dichiarato e  autocertificato  di
non avere mai percepito la indennita' prevista dal comma 2, del  cit.
art. 29 (I magistrati onorari in servizio alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto che non  accedano  alla  conferma,  tanto
nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella
di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma  3,
hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad  un'indennita'  pari,
rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute  fiscali,  per
ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia  stato
impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500  al
lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di  servizio  prestato
nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza  per
meno di ottanta giornate,  e  comunque  nel  limite  complessivo  pro
capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute  fiscali.  Il  servizio
prestato per periodi superiori  a  sei  mesi,  ai  fini  del  calcolo
dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato
ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia  ad  ogni
ulteriore pretesa di  qualsivoglia  natura  conseguente  al  rapporto
onorario cessato). 
    Nei  loro  confronti,  pertanto,  non  si  e'  verificata  alcuna
preclusione a rivendicare le  pretese  legate  al  rapporto  onorario
pregresso e a coltivare l'odierno appello, con la conseguenza che  la
questione  di  costituzionalita'  non  viene  sollevata  nemmeno   in
relazione alle loro posizioni. 
    Ritiene, tuttavia, il collegio, che anche in questo caso non  sia
opportuno separare la posizione processuale dei  suddetti  ricorrenti
dai restanti ricorrenti, affinche' nei loro confronti  la  causa  sia
immediatamente decisa nel merito, non essendo  cio'  necessario,  ne'
opportuno, considerata la natura collettiva del ricorso proposto,  la
complessita' del contenzioso, anche di rilevanza eurounitaria,  e  la
ragionevole compatibilita' del giudizio con i  tempi  di  definizione
dell'incidente di  costituzionalita'  in  riferimento  alle  restanti
posizioni. 
    7.7.- Sussistono invece le condizioni per  sollevare  l'incidente
di costituzionalita' con riferimento ai ricorrenti D D S , R S , L  D
B e S d F , perche' per essi  e'  conclamata  la  definitiva  perdita
delle reclamate  spettanze  relative  al  periodo  pregresso,  stante
l'avvenuta  stabilizzazione.  La  partecipazione  con  successo  alla
suddetta procedura ha  infatti  comportato  per  essi,  per  espressa
previsione di  legge,  la  rinuncia  ad  ogni  ulteriore  pretesa  di
qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso  [art.
29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio  2017,  n.  116,  come
sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30  dicembre
2021, n. 234]. 
    In relazione ai  suddetti  ricorrenti  si  e'  quindi  senz'altro
perfezionato il requisito della rilevanza ai fini della  proposizione
della  questione  di  legittimita'   costituzionale   della   prefata
normativa, dal momento che e' da questa normativa  che  dipende,  sul
piano sostanziale, la  rinuncia  ai  diritti  nascenti  dal  rapporto
pregresso, e, su quello processuale, la  sopravvenuta  impossibilita'
di coltivare  le  azioni  concernenti  i  suddetti  diritti,  oggetto
dell'odierno giudizio pendente. 
    La applicazione della normativa  primaria  qui  in  contestazione
comporterebbe,  infatti,  il  non  accoglimento  della  domanda  come
conseguenza della rinuncia derivante automaticamente  ex  lege  dalla
presentazione con  successo  della  domanda  di  partecipazione  alla
procedura, con definitivo conseguimento della stabilizzazione. 
    Si  puo'   infatti   affermare   che,   ove   la   questione   di
costituzionalita' non venisse accolta, questo giudice  si  troverebbe
nella condizione di dovere fare necessaria applicazione del  disposto
di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [«Il giudice  dichiara,
anche d'ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando nel corso  del
giudizio  sopravviene  il  difetto  di  interesse  delle  parti  alla
decisione»], stante la  sopravvenuta  impossibilita',  per  le  parti
private,  di  conseguire  il  bene  della  vita  al  quale  aspirano,
impossibilita' derivata, per l'appunto, dall'avere  esse  partecipato
(con esito positivo)  alla  menzionata  procedura  con  il  descritto
automatico effetto di rinuncia alle  pretese  nascenti  dal  rapporto
onorario pregresso ai sensi  del  cit.  art.  29,  comma  5,  decreto
legislativo  n.   116/20117   come   contropartita   della   avvenuta
stabilizzazione. 
    7.8.- Ancora in punto di rilevanza, mette conto evidenziare  come
permanga l'interesse ad adire la Corte, pur  dopo  che  la  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea (Quarta Sezione) si e' pronunciata, con
la sentenza 4 settembre 2025 in ordine  al  «Rinvio  pregiudiziale  -
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro  a  tempo  determinato  -
Clausola  4  -  Principio  di  non  discriminazione  -   Parita'   di
trattamento in materia di occupazione e di  condizioni  di  lavoro  -
Magistrati onorari e magistrati ordinari - Clausola 5 - Misure  volte
a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una  successione  di
contratti di lavoro a tempo  determinato  -  Direttiva  2003/88/CE  -
Articolo 7 - Diritto alle ferie  annuali  retribuite  -  Articolo  31
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea -  Procedura
di valutazione ai fini della conferma definitiva  nelle  funzioni  di
magistrato onorario - Rinuncia ex lege alle pretese  derivanti  dalle
funzioni  di  magistrato  onorario  esercitate   anteriormente   alla
procedura di valutazione - Perdita di un diritto alle  ferie  annuali
retribuite conferito dal diritto dell'Unione», nella causa C253/24  [
], avente ad oggetto la domanda di pronuncia  pregiudiziale  proposta
ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello  di  L'Aquila,
con decisione del 4 aprile 2024. 
    La Corte ha  in  particolare  motivato  che  l'esistenza  di  una
modalita' di assunzione tramite concorso riservata ai soli  posti  di
magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, la  quale
non si applica dunque all'assunzione dei magistrati onorari, consente
di escludere che questi ultimi beneficino integralmente  dei  diritti
riconosciuti  ai  magistrati  ordinari.  Tuttavia,   sebbene   talune
differenze  di  trattamento   possano   essere   giustificate   dalle
differenze di qualifiche richieste e dalla natura dei compiti di  cui
i   magistrati   ordinari   devono   assumere   la   responsabilita',
l'esclusione dei  magistrati  onorari  da  ogni  diritto  alle  ferie
retribuite non  puo'  essere  ammessa  alla  luce  della  clausola  4
dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, ,
C41/23, EU:C:2024:554, punti 53 e 54 nonche' giurisprudenza  citata).
71 Infatti, tale diritto e' stabilito all'articolo  7,  paragrafo  1,
della direttiva  2003/88,  in  forza  del  quale  «gli  Stati  membri
prendono le misure necessarie affinche' ogni lavoratore  benefici  di
ferie  annuali  retribuite   di   almeno   4   settimane».   72   Una
giurisprudenza consolidata riconosce che tale disposizione riflette e
concretizza il diritto fondamentale a un  periodo  annuale  di  ferie
retribuite,  sancito  dall'articolo  31,  paragrafo  2,  della  Carta
(sentenza del 9 novembre 2023, Keolis Agen,  da  C271/22  a  C275/22,
EU:C:2023:834, punto 18 e  giurisprudenza  citata).  73  Inoltre,  il
diritto a un periodo di ferie  annuali  retribuite,  riconosciuto  in
capo ad ogni lavoratore dall'articolo 31, paragrafo 2,  della  Carta,
presenta, nella sua stessa esistenza, un carattere  al  tempo  stesso
imperativo e incondizionato, dato che tale disposizione non necessita
in effetti  di  essere  concretizzata  da  disposizioni  del  diritto
dell'Unione o di diritto nazionale, le quali  sono  solo  chiamate  a
precisare  la  durata  esatta  delle  ferie  annuali  retribuite   e,
eventualmente, talune condizioni di esercizio di  queste  ultime.  Ne
consegue che la suddetta disposizione e' di per se' sola  sufficiente
a conferire ai lavoratori un diritto invocabile  come  tale,  in  una
controversia  che  li  opponga  al  loro  datore  di  lavoro  in  una
situazione disciplinata dal  diritto  dell'Unione  e  rientrante,  di
conseguenza, nell'ambito di applicazione  della  Carta  (v.,  in  tal
senso, sentenza del  6  novembre  2018,  Max-Planck-Gesellschaft  zur
Förderung der Wissenschaften, C684/16, EU:C:2018:874, punto  74).  74
Pertanto, la clausola  4  dell'accordo  quadro,  l'articolo  7  della
direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano ad
una normativa nazionale la quale, a differenza di quanto essa prevede
per i magistrati ordinari, escluda, per i magistrati onorari  che  si
trovino  in  una  situazione  comparabile,   qualsiasi   diritto   al
versamento di un'indennita' durante il periodo delle ferie nel  corso
del quale le attivita' giudiziarie sono sospese (v.,  in  tal  senso,
sentenza del 27 giugno 2024, P , C41/23, EU:C:2024:554, punto 59). 75
Ne consegue che, da  un  lato,  come  discende  dalla  giurisprudenza
ricordata ai punti 53 e 57 della presente sentenza, per soddisfare le
condizioni enunciate dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo  quadro,
una normativa nazionale deve prevedere, in caso di ricorso abusivo ad
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato,  garanzie
effettive per sanzionare tale abuso e per cancellarne le conseguenze,
tenendo presente che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato  costituisce,
in linea di principio, una sanzione effettiva di un  tale  abuso.  76
Dall'altro lato, come risulta dal punto 73 della  presente  sentenza,
il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite  costituisce  un
diritto soggettivo di ciascun lavoratore, che gli e' riconosciuto  in
maniera imperativa  e  incondizionata  dal  diritto  dell'Unione.  77
Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro non puo' essere
interpretata nel senso che l'applicazione delle  misure  adottate  da
uno Stato membro per sanzionare il ricorso abusivo ad una successione
di contratti di lavoro a  tempo  determinato  e  per  cancellarne  le
conseguenze  possa  essere  subordinata  ad   un'esigenza,   per   il
lavoratore interessato, di rinunciare a  un  diritto  riconosciutogli
dal diritto dell'Unione in applicazione della  clausola  4  di  detto
accordo.  Infatti,  la  clausola  5,  punto  1,  e  la   clausola   4
dell'accordo quadro hanno ambiti di  applicazione  autonomi,  intesi,
rispettivamente, a sanzionare un abuso siffatto e  ad  assicurare  il
trattamento equivalente  dei  lavoratori  allorche'  questi  lavorano
sulla base di un rapporto di lavoro a tempo determinato. 78 Pertanto,
la normativa  nazionale  che  sanziona  il  ricorso  abusivo  ad  una
successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo  la
possibilita' per un magistrato onorario di  vedere  i  suoi  rapporti
trasformati in rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato,  non  puo'
essere subordinata ad un'esigenza, per tale magistrato, di rinunciare
ai diritti che gli sono conferiti dal diritto dell'Unione. 
    Di  conseguenza,  sulle  specifiche   questioni   sollevate,   ha
dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, letta  in
combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con  l'articolo
7 della direttiva 2003/88 e con l'articolo  31,  paragrafo  2,  della
Carta, deve essere interpretata  nel  senso  che  essa  osta  ad  una
normativa nazionale, volta a sanzionare il  ricorso  abusivo  ad  una
successione di contratti di lavoro  a  tempo  determinato,  la  quale
subordini la domanda,  per  i  magistrati  onorari  in  servizio,  di
partecipare ad  una  procedura  di  valutazione  al  fine  di  essere
confermati nell'esercizio delle loro funzioni  fino  all'eta'  di  70
anni, all'esigenza  di  rinunciare  al  diritto  alle  ferie  annuali
retribuite scaturente  dal  diritto  dell'Unione,  relativo  al  loro
rapporto di lavoro onorario antecedente. 
    7.9.- La suddetta decisione, per quanto  importante  e  rilevante
anche ai fini della odierna decisione, non e' tuttavia  in  grado  di
esaurire tutte le domande sottese al  presente  giudizio,  posto  che
solo una parte delle rivendicazioni investe  il  diritto  alle  ferie
annuali retribuite (e, di converso, alla rinuncia ad  esso),  mentre,
per la  restante  parte,  vengono  rivendicati  gli  adeguamenti  del
trattamento economico, normativo e previdenziale  in  relazione  alla
retribuzione e al trattamento previdenziale secondo il principio  pro
rata temporis, alla malattia, ai congedi ordinari  e  straordinari  e
all'aspettativa  (v.  il  secondo  e  il  terzo  motivo  di  appello,
ripropositivi dei corrispondenti motivi di  ricorso  di  primo  grado
respinti). 
    7.10.- Va, per completezza, osservato,  che,  se  il  dispositivo
della sentenza ha affermato, in conformita' al  quesito  del  giudice
del rinvio, l'incompatibilita' con  il  diritto  dell'Unione  di  una
normativa nazionale che subordini la stabilizzazione alla rinuncia al
solo diritto  alle  ferie,  i  citati  paragrafi  77  e  78  sembrano
contenere la medesima affermazione in riferimento a tutti  i  diritti
del lavoratore nascenti dal diritto dell'Unione, ma il  convincimento
che la Corte si debba pronunciare ne appare anzi  rafforzato,  e  non
dimidiato, attesi i  parametri  interni  evocati  (artt.  24  e  111,
Costituzione) e la doppia pregiudiziale, che in caso di  accoglimento
della   questione   condurrebbe    ad    espungere    definitivamente
dall'ordinamento la norma censurata. 
    7.11.- Pertanto, oltre a quello che tra poco si dira'  in  ordine
alla non manifesta infondatezza della questione,  e  in  disparte  la
fondatezza di tutte o parte delle avanzate rivendicazioni rimesse  al
giudizio di merito, in  punto  di  rilevanza  si  ritiene  sussistere
l'interesse ad adire la Corte  con  riferimento  alla  posizione  dei
ricorrenti D D S , R S , L D B e S d F . 
    III.- la non manifesta infondatezza della questione. 
    La disposizione contenuta  all'art.  29,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 116/2027, come  modificato  dall'art.  1,  comma  629,
punto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede che  «La
domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura
conseguente  al  rapporto  onorario  pregresso»,  comporta  dubbi  di
legittimita' costituzionale, per violazione degli  artt.  24,  111  e
117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 47, CDFUE e
6, paragrafo 1, CEDU. 
    Piu' in particolare, in riferimento agli artt.  24  e  111  della
Costituzione, la norma sembra violare  il  diritto  di  difesa  e  il
principio del giusto processo, in quanto: 
      a) subordina l'accesso alla procedura di conferma alla rinuncia
preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese
maturati nel corso del rapporto pregresso; 
      b) determina una compressione eccessiva  e  sproporzionata  del
diritto di agire in giudizio attraverso  una  rinuncia  preventiva  e
generalizzata imposta ex lege; 
      c) fa discendere  dalla  partecipazione  con  successo  ad  una
procedura  concorsuale   pubblica   la   compressione   del   diritto
costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale; 
      d) induce la  parte  privata  a  sacrificare  ingiustamente  la
tutela giudiziaria delle pretese  pregresse  per  accedere  a  quelle
future,   sostanzialmente   imponendogli   di   scegliere   tra    la
continuazione dei contenziosi in  essere  e  la  presentazione  della
domanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa  pretesa
e la stabilizzazione pro futuro del rapporto  di  lavoro,  presentata
quale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di
ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente; 
      e) altera  la  parita'  delle  parti  processuali,  attribuendo
un'ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica; 
      f) confligge con il diritto dei cittadini, e nella  fattispecie
dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinnanzi  ad  un  giudice,  in
condizioni di parita', senza che una  parte  pubblica,  il  Ministero
della Giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di una  normativa
promanante dallo Stato, idonea a  frustrare  il  conseguimento  delle
situazioni giuridiche azionate dai privati; 
      g) influenza indebitamente la decisione di un giudizio pendente
in cui lo  Stato  e'  parte,  per  il  tramite  del  Ministero  della
giustizia, determinando l'esito  favorevole  per  la  parte  pubblica
intimata in giudizio, con corrispondente  esito  sfavorevole  per  la
parte  privata   ricorrente,   cosi'   definitivamente   precludendo,
attraverso la  declaratoria  di  improcedibilita'  del  giudizio  per
sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per  il
periodo precedente la stabilizzazione. 
    Inoltre,  la  norma  sembra  contrastare  anche,  in  riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'art.  47,  della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea  (CDFUE),  e  con
l'art. 6, della Carta  europea  dei  diritti  dell'uomo  (CEDU),  che
garantiscono anch'essi il diritto a un ricorso effettivo e a un  equo
processo, espressione di  valori  comuni  di  liberta',  sicurezza  e
giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto. 
    Imponendo, infatti, la norma,  una  rinuncia  generalizzata  alle
pretese pregresse quale condizione per la partecipazione con successo
alla procedura di conferma, si traduce in un irragionevole privilegio
in favore  dello  Stato  a  danno  dei  diritti  dei  lavoratori,  in
violazione anche dei principi europei di  effettivita'  della  tutela
giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo. 
    Il Collegio  osserva  che  gli  indicati  dubbi  di  legittimita'
costituzionale non potrebbero essere superati nemmeno valorizzando le
finalita' perseguite dal legislatore, volte  a  definire  le  vicende
contenziose riguardanti il trattamento  economico  e  lavorativo  dei
magistrati  onorari,  mediante  una  soluzione  organizzativa  basata
sull'incentivo alla cosiddetta «stabilizzazione». 
    Si potrebbe ipotizzare, al riguardo, che,  nelle  intenzioni  del
legislatore,  il  «beneficio»  della  stabilizzazione,  poiche'   non
imposto  dalla  normativa  comunitaria,  dovrebbe   attribuire   agli
interessati una utilita' patrimoniale equivalente, se  non  maggiore,
rispetto alle pretese economiche azionate in giudizio. 
    Tuttavia,   anche   muovendo   da   tali    opinabili    premesse
argomentative, dovrebbero svolgersi le seguenti obiezioni. 
    Non vi  e'  alcuna  correlazione  proporzionale  tra  le  pretese
economiche rinunciate ex lege e i vantaggi effettivamente conseguiti,
molto dipendendo dalla data di inizio  del  servizio,  che  varia  da
partecipante a partecipante,  mentre  la  norma  adotta  un  criterio
lineare valido per tutti. 
    Piu'  in  generale,  la  scelta  legislativa   di   favorire   la
stabilizzazione di parte del personale  della  magistratura  onoraria
non  risulta  incentrata  unicamente,  e   nemmeno   prevalentemente,
sull'esigenza di assicurare la soddisfazione  dei  diritti  economici
degli  interessati,  ma  risponde   all'esigenza   organizzativa   di
copertura   degli   uffici,   attribuendo   un   peso   significativo
all'esperienza  maturata  dai   magistrati,   a   prescindere   dalla
circostanza che essi abbiano attivato dei contenziosi. 
    Come ribadito dalla Corte di Giustizia nel  caso,  l'applicazione
delle misure adottate da uno Stato membro per sanzionare  il  ricorso
abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato
e per cancellarne le conseguenze,  non  puo'  essere  subordinata  ad
un'esigenza, per il lavoratore interessato, di rinunciare ai  diritti
riconosciuti  dal  diritto  dell'Unione,  direttamente  (come  e'  ad
esempio per il diritto alle ferie) o previa  comparazione  con  altre
categorie di lavoratori dipendenti (come e' per le  restanti  pretese
giuridiche  ed  economiche  avanzate),  trattandosi  di   ambiti   di
applicazione diversi e  di  finalita'  autonome.  Pertanto,  dovrebbe
ritenersi che la normativa nazionale che sanziona il ricorso  abusivo
ad una  successione  di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,
prevedendo la possibilita' per un magistrato  onorario  di  vedere  i
suoi  rapporti  trasformati   in   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, non puo' essere subordinata ad un'esigenza,  per  tale
magistrato, di rinunciare ai  diritti  che  gli  sono  conferiti  dal
diritto dell'Unione o che potrebbero essere riconosciuti, in tutto  o
in parte. 
    Come esposto nei paragrafi precedenti, il prospettato  dubbio  di
compatibilita' della normativa nazionale con il diritto  eurounitario
comporta l'obbligo di rinvio  pregiudiziale  del  giudice  di  ultima
istanza,  ma,  al  tempo  stesso,  costituisce  il  presupposto   per
sollevare la questione di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 117 della Costituzione. 
    Il Collegio reputa che, nella presente vicenda,  sia  preferibile
demandare  alla  Corte   costituzionale   l'unitaria   questione   di
legittimita'   costituzionale,   considerando   che   la    manifesta
infondatezza attiene non solo al parametro eurounitario, ma  riguarda
altresi' la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione. 
    La correttezza di tale opzione, del resto,  e'  confermata  dalla
circostanza che la Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto
la propria potesta' di effettuare essa stessa il rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia. 
    IV.- La sospensione del giudizio. 
    Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo  Giudice  ritiene
quindi rilevante e  non  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad  esaurimento
dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura  onoraria
e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,  nonche'   disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629,
lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in  riferimento  agli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione  all'art.  47,  della  Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione  Europea  (CDFUE),  e  all'art.  6,  paragrafo  1,  della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). 
    In particolare, e' censurata la previsione secondo cui La domanda
di partecipazione  alle  procedure  valutative  di  cui  al  comma  3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa  di  qualsivoglia  natura
conseguente  al  rapporto  onorario  pregresso,  salvo   il   diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 
    Vanno conseguentemente disposte,  ai  sensi  dell'art.  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  secondo   le
modalita' indicate in dispositivo. 
    Dalla  data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
pronuncia della Corte costituzionale decorrera' il termine perentorio
di sei mesi per la riassunzione del giudizio. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione  Settima),
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad
esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto
legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma   organica   della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito
dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione. 
    Sospende,  per  l'effetto,  il  presente   giudizio   fino   alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  11
novembre 2025 con l'intervento dei magistrati: 
      Marco Lipari - Presidente; 
      Massimiliano Noccelli - consigliere; 
      Daniela Di Carlo - consigliere, estensore; 
      Raffaello Sestini - consigliere; 
      Marco Morgantini - consigliere. 
 
                        Il Presidente: Lipari 
 
 
                                                L'estensore: Di Carlo