Reg. ord. n. 62 del 2026 pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17
Ordinanza del Consiglio di Stato del 24/03/2026
Tra: D. D.S. e altri C/ Ministero della giustizia
Oggetto:
Ordinamento giudiziario – Magistratura onoraria – Contingente a esaurimento dei magistrati onorari in servizio – Procedura di conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge n. 234 del 2021 – Previsione che la domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso – Denunciata subordinazione dell’accesso alla procedura di conferma alla rinuncia preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese maturati nel corso del rapporto pregresso – Denunciata alterazione della parità delle parti processuali anche con riguardo a giudizi pendenti di cui lo Stato è parte – Violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo – Contrasto con i principi europei, contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.
Norme impugnate:
legge del 30/12/2021 Num. 234 Art. 1 Co. 629
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47
Testo dell'ordinanza
N. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2026
Ordinanza del 24 marzo 2026 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da D. D.S. e altri contro Ministero della giustizia.
Ordinamento giudiziario - Magistratura onoraria - Contingente a
esaurimento dei magistrati onorari in servizio - Procedura di
conferma dei magistrati onorari in servizio, introdotta dalla legge
n. 234 del 2021 - Previsione che la domanda di partecipazione alle
procedure valutative comporta rinuncia a ogni ulteriore pretesa di
qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), art. 29,
comma 5, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024).
(GU n. 17 del 29-04-2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale - Sezione settima
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 308 del 2024, proposto da D D S , F C , R S , T C ,
L D B , S D F e S C , rappresentati e difesi dagli avvocati Egidio
Lizza, Luigi Serino e Giovanni Romano, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
Contro il Ministero della giustizia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima) n. 232/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il
Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l'avvocato Egidio Lizza e
l'avvocato dello Stato Massimo Santoro;
I.- L'oggetto della questione di legittimita' costituzionale e la
precedente rimessione.
Con la presente ordinanza si solleva questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento dei
magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e
altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629,
lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione all'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea (CDFUE), e all'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
In particolare, e' censurata la previsione secondo cui La domanda
di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura
conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
Si precisa che analoga questione e' stata sollevata dalla Sezione
con l'ordinanza 24 settembre 2025, n. 7511, in relazione ad un
contenzioso similare al presente, benche' non del tutto
sovrapponibile, in considerazione della diversita' delle domande
proposte.
Nel caso gia' rimesso alla Corte, infatti, la rivendicazione in
via principale mirava ad ottenere il riconoscimento di status, ossia
il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato equiparato, e cioe' alle stesse condizioni
economiche e giuridiche del magistrato di carriera, assumendo i
ricorrenti di essere in possesso della qualifica di magistrato
ordinario per il fatto di appartenere all'ordine giudiziario ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, e degli artt.
102 e 106, della Costituzione.
Nel presente caso, invece, i ricorrenti precisano (sia nel
ricorso di appello che nel ricorso di primo grado, e nello specifico
al paragrafo 5, sia infine nella memoria integrativa del 10 ottobre
2025) che l'oggetto delle domande proposte non riguarda lo status, e
cioe' l'inquadramento del vice procuratore onorario quale pubblico
impiegato equiparato al magistrato ordinario, e neppure
l'applicazione allo stesso degli istituti che disciplinano la figura
del magistrato cd. professionale, bensi' il riconoscimento delle
tutele proprie del lavoratore a tempo determinato, in maniera
comparabile (e non equiparata) a quella del giudice professionale. In
altre parole, rispetto al riconoscimento degli adeguamenti del
trattamento economico, normativo e previdenziale, la condizione del
magistrato professionale viene evocata solo come elemento di
comparazione quale lavoratore a tempo pieno e indeterminato, con
l'obiettivo di far emergere il trattamento «meno favorevole»
riservato ai ricorrenti rispetto ai lavoratori a tempo parziale e
determinato, in violazione della normativa europea sul lavoro a tempo
parziale e determinato.
Malgrado le regole del riparto della giurisdizione sembrino
attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le domande
di accertamento dei diritti concernenti i rapporti di lavoro dei
giudici onorari alle dipendenze del Ministero della Giustizia, sul
presupposto di avere i medesimi svolto le stesse funzioni
giurisdizionali espletate dai magistrati professionali e di
rivendicare le stesse tutele, anziche', come nel caso che qui
ricorre, le domande di riconoscimento delle tutele proprie del
lavoratore a tempo determinato in maniera comparabile e non
equiparata a quella del giudice professionale (v. SS.UU., ordinanza
30 luglio 2021, n. 21986), va tuttavia precisato che sulla
sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e'
definitivamente calato il giudicato: l'odierno contenzioso origina,
infatti, dalla riassunzione del giudizio iscritto al numero di ruolo
generale 250/2019 del Tribunale ordinario di Pescara, conclusosi con
una declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
favore di quella del giudice amministrativo, e per l'appunto
riassunto dinanzi al TAR dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
che con la sentenza ora appellata ha espressamente ritenuto la
propria giurisdizione, con statuizione rimasta inoppugnata.
Non vi erano, infine, le condizioni per la sospensione del
giudizio in attesa del pronunciamento della Corte sulla questione
gia' rimessa, avendo le parti in causa espressamente insistito per la
nuova rimessione al fine di esercitare con pienezza le prerogative
difensive loro riconosciute.
II.- Il fatto e la rilevanza ai fini della decisione del
giudizio.
1.- I ricorrenti, nelle loro rispettive qualita' di vice
procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Pescara, hanno proposto ricorso al fine di:
«a) accertare e dichiarare la violazione della Quarta Clausola
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, recepito con
direttiva n. 1997/81/CE e della Quarta Clausola dell'Accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, recepito con direttiva n. 1999/70/CE
in relazione al trattamento «meno favorevole» riservato ai ricorrenti
dal Ministero della Giustizia - quali lavoratori a tempo parziale e
determinato - rispetto a lavoratori a tempo pieno e indeterminato
«comparabili»;
b) per l'effetto, condannare il Ministero convenuto a disporre
i conseguenti adeguamenti del trattamento economico, normativo e
previdenziale dei ricorrenti, come meglio indicato al § 5 in
narrativa del ricorso in questa sede riproposto.».
Piu' nel dettaglio, al menzionato paragrafo 5, i ricorrenti
illustravano i profili e gli istituti attinenti al trattamento
giuridico ed economico per i quali si richiedeva il riconoscimento ai
fini della equiparazione ai magistrati togati o professionali.
Precisavano, in particolare, che il prefato riconoscimento non
veniva invocato con riferimento agli istituti relativi al trattamento
giuridico dei magistrati togati che incidono sull'organizzazione
della giustizia (ad esempio, il conferimento degli incarichi
direttivi e semi-direttivi e la partecipazione alle funzioni
giurisdizionali superiori), i quali dovranno continuare a essere
riservati al personale togato, in quanto «ragioni oggettive»
rappresentate dalle «condizioni di impiego», tra cui la modalita'
concorsuale di accesso all'impiego stesso, giustificano il differente
trattamento giuridico organizzativo, nel senso cioe' di escludere i
magistrati onorari dai percorsi di carriera e di passaggio di
funzioni spettanti ai magistrati professionali.
Invocavano, invece, il riconoscimento dei diritti connessi alla
tutela del lavoratore a tempo parziale e a tempo determinato, non
sussistendo, a loro dire, «ragioni oggettive» derivanti dalle
«condizioni di impiego» che giustifichino, in questo caso, il
differente trattamento economico, normativo e previdenziale.
Andando ancora piu' nel dettaglio:
I) in ordine al trattamento economico, affermavano che esso
dovra' essere allineato a quello del magistrato di tribunale di pari
anzianita', in ragione dell'orario di lavoro effettivamente svolto e
senza considerare gli incrementi retributivi legati agli avanzamenti
di carriera spettanti ai magistrati ordinari, in applicazione del
principio pro rata temporis, sostituendo l'attuale meccanismo
«indennitario» con quello «retributivo»; in subordine, proponevano di
allineare il trattamento economico a quello corrisposto al personale
con mansioni «assimilabili», quale, in particolare, il personale con
funzioni direttive del Ministero della Giustizia.
II) In ordine al trattamento normativo, sostenevano che
occorrera' estendere ai magistrati onorari la disciplina delle ferie
e della malattia e gli istituti relativi al congedo ordinario, a
quello straordinario e alle aspettative, nella misura prevista
dall'ordinamento giudiziario, ovvero secondo le previsioni generali
valevoli per gli impiegati civili dello Stato, sempre, ove opportuno,
sulla base della applicazione del principio pro rata temporis.
Con specifico riferimento al diritto alle ferie e ai congedi,
deducevano che gli stessi costituiscono autonomo titolo giuridico ai
sensi della direttiva 2003/88/CE, il cui art. 7 attribuisce ad ogni
«lavoratore» il diritto a godere di «ferie annuali di almeno quattro
settimane», e della direttiva 92/85/CE, che assicura congedi
retribuiti per la nascita dei figli, e che pertanto tali diritti
vanno riconosciuti in via assoluta, indipendentemente da qualunque
«comparazione» con altri lavoratori e senza alcuna necessita' di
dimostrare una rilevante «discriminazione» (salva, naturalmente, la
prova della natura «lavorativa» del rapporto).
III) In ordine al trattamento previdenziale, affermavano,
infine, che occorrera' superare l'attuale regolazione delle
«indennita'» dei magistrati onorari, erogate senza un corrispettivo
versamento contributivo presso una qualsivoglia gestione
previdenziale, sempre secondo il principio del pro rata temporis (cd.
retribuzione giornaliera). Sara' dunque per questo necessario
condannare il Ministero della giustizia al versamento dei contributi
previdenziali sulle somme spettanti ai ricorrenti, come rideterminate
in base ai criteri sopra enunciati, ovvero, in via subordinata, sulle
somme effettivamente erogate ai ricorrenti durante la loro attivita',
come risultanti dalle buste paga e dai documenti fiscali allegati al
ricorso.
2.- A sostegno delle loro pretese, esponevano di essere stati
reclutati dal Ministero della giustizia attraverso una selezione
pubblica articolata in prove scritte e orali, culminata con la
formazione di una graduatoria da cui il CSM aveva attinto per il
conferimento delle nomine a vice procuratore onorario della Procura
della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara, e di
essere stati successivamente sempre riconfermati nell'incarico.
Annualmente, curavano mediamente: (i) tra le quaranta e le
sessanta udienze penali dinnanzi al Tribunale in composizione
monocratica, assicurando oltre il novanta percento delle presenze
della Procura); (ii) tra le venti e le trenta udienze penali dinnanzi
al giudice di pace, assicurando la sostanziale totalita' delle
presenze della Procura; (iii) tra le venti e le trenta udienze
civili, settore nel quale assicuravano la totalita' delle presenze
della Procura.
Complessivamente, avevano prestato attivita' lavorativa: a) negli
anni dal 2000 al 2013, per quattro e talvolta cinque giorni
settimanali; b) negli anni dal 2013 in poi, mediamente per tre giorni
settimanali. Alcuni di essi ancora prestano la suddetta attivita',
altri, invece, sono cessati dalle funzioni, come meglio si dira' nel
prosieguo. Per le funzioni svolte, sono stati remunerati sulla base
delle «indennita'» determinate per legge (art. 4, decreto legislativo
n. 273 del 1998), in relazione all'impegno settimanale e giornaliero
prestato. Le somme percepite variavano in modo anche significativo,
nel corso degli anni, tra un minimo di 6-8 mila euro lordi fino a
circa 15-18 mila euro lordi, come meglio dettagliato dai prospetti e
dalla documentazione fiscale individuale dei singoli ricorrenti,
allegata al ricorso. Si trattava, in ogni caso, di somme sempre
superiori alla soglia fissata dalla legge per le prestazioni
occasionali. Questi compensi, nel corso degli anni, hanno
rappresentato la gran parte, se non la totalita' dei redditi da
lavoro complessivamente percepiti dai ricorrenti.
3.- Considerate le suddette condizioni di lavoro, a loro avviso,
il Ministero della giustizia e, per esso, lo Stato italiano,
sarebbero incorsi nella violazione: (i) della Quarta Clausola
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, recepito con
direttiva n. 1997/81/CE («1. Per quanto riguarda le condizioni di
impiego, i lavoratori a tempo parziale non possono essere trattati in
modo meno favorevole dei lavoratori a tempo pieno comparabili per il
solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo
parziale, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del
caso, si applichera' il principio del pro rata temporis. [...].») e
(ii) della Quarta Clausola dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito con direttiva n. 1999/70/CE («1. Per quanto
riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato
non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non
sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applichera' il
principio del pro rata temporis. [...].»), non sussistendo «ragioni
oggettive» atte a giustificare il differente trattamento giuridico ed
economico loro riservato rispetto a lavoratori comparabili.
4.- Con la sentenza impugnata, l'adito TAR dell'Abruzzo, Sezione
staccata di Pescara, dopo avere affermato la sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo ed essersi ritenuto
competente per territorio a decidere la controversia, ha in parte
dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse, «con riferimento ai ricorrenti D S , S , D B e D F , a
decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 1, comma 629 della legge
n. 234 del 2021, che, modificando il decreto legislativo n. 116 del
2017, ha profondamente innovato nella disciplina e nel trattamento
dei magistrati onorari, in relazione alle ricorrenti C , C e C ,
dall'epoca ancora precedente in cui erano cessate dall'incarico in
argomento, come segnalato nella loro ultima memoria difensiva», e in
parte lo ha respinto, ritenendo che la figura del magistrato onorario
non sia sotto alcun profilo assimilabile a quella del magistrato
togato o professionale, con conseguente incomparabilita' dello status
ai fini del riconoscimento di qualsivoglia pretesa giuridica ed
economica.
5.- L'appello ha anzitutto censurato la erroneita' della
declaratoria di improcedibilita' del ricorso per sopravvenuta carenza
di interesse, con riferimento alla sopravvenienza normativa
rappresentata dalla nuova disciplina contenuta nell'art. 29 -
«Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio», del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dall'art.
1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Secondo gli appellanti, in particolare, tale disciplina
contrasterebbe con gli artt. 35, c.p.a.; 47, Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione Europea; 24 e 117, Costituzione; 6,
paragrafo 1, CEDU, in quanto renderebbe impossibile soddisfare le
pretese giuridiche ed economiche nascenti dai rapporti pregressi,
oggetto di causa.
A loro dire, quindi, ove tale normativa nazionale non fosse
direttamente disapplicata, per il rilevato contrato con il diritto di
rango eurounitario, il Consiglio di Stato, quale giudice di ultima
istanza, avrebbe il dovere di rimettere alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la questione
pregiudiziale interpretativa riguardante la conformita' della
disciplina italiana ai parametri del diritto unitario. In tal senso,
gli appellanti chiedono di formulare il seguente quesito
pregiudiziale: «Se le norme unionali nelle quali e' enucleato il
diritto alla tutela giurisdizionale effettiva ostino ad una normativa
interna, quale quella di cui al novellato art. 29, decreto
legislativo n. 116/17, co. 2, ult. inciso e co. 5, che prevede la
rinuncia alle pretese avanzate in via giudiziale come conseguenza
dell'accesso ad una procedura concorsuale pubblica per ottenere la
c.d. «stabilizzazione» dell'incarico di giudice onorario o del
percepimento di un'indennita' sostitutiva».
Gli appellanti aggiungono che, in alternativa al rinvio
pregiudiziale alla Corte dell'Unione europea, il giudice adito,
sempre quale giudice di ultima istanza, dovrebbe promuovere incidente
di costituzionalita' della citata normativa statale, per violazione
degli artt. 24 e 117, Costituzione: in tal modo, l'auspicata
declaratoria di incostituzionalita' comporterebbe l'effetto di
rimuovere definitivamente dall'ordinamento la disciplina legislativa
censurata, in coerenza con i principi della «doppia
pregiudizialita'», affermati dalla stessa Corte costituzionale (primo
motivo).
5.1.- Nel merito delle questioni riproposte, respinte dal TAR,
l'appello ha invece sostenuto che la sentenza impugnata non abbia
correttamente applicato il diritto dell'Unione, sotto un duplice
profilo.
E' stata lamentata, in particolare, la «Violazione dell'art. 7
della direttiva 2003/88/CE; della clausola 4 dell'accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale, allegato alla direttiva 97/81/CE; della
clausola 4 e della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegata alla direttiva 1999/70/CE, nonche' della
sentenza CGUE, Prima Sezione, del 7 aprile 2022, C- 236/20 e dei
principi generali del diritto dell'Unione Europea» (secondo motivo),
e la «Violazione della clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE; violazione
della clausola 4, commi 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4,
commi 1 e 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito
dalla direttiva 1997/81/CE; violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE sull'orario di lavoro, in combinato disposto della
clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato recepito nella direttiva 1999/70/CE e della clausola 4,
punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito
dalla direttiva 1997/81/CE; violazione degli artt. 1, 2, c. 2, lett.
a) e 6 della direttiva 2000/78/CE» (terzo motivo).
Per il caso in cui il giudice adito non si conformi al diritto
dell'Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, l'appello ha
sollecitato un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte, affinche' essa
si pronunci sul seguente quesito :«Se la clausola 4 dell'accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che
figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15
dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata
dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, e la
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l'art. 7
della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, nonche' i principi generali del diritto
dell'Unione Europea che sanciscono la responsabilita' statale per
mancata attuazione delle direttive, ostano ad una normativa interna,
quale quella di cui al novellato art. 29, decreto legislativo n.
116/17, co. 2, ult. inciso e co. 5, che prevede la rinuncia ad
avanzare pretese in via giudiziaria relative alla posizione
previdenziale e assistenziale nonche' al diritto alle ferie ed al
risarcimento per abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a
termine, afferente al rapporto di lavoro pregresso del magistrato
onorario.».
6.- Ha resistito il Ministero della giustizia sostenendo la
correttezza della sentenza impugnata, sia in punto di declaratoria di
improcedibilita' dell'azione per i ricorrenti che si sono
stabilizzati attraverso la prevista procedura di valutazione per la
conferma nell'incarico, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 1, comma 629, 4
lettera a) della legge n. 234/21, sia quanto al rigetto nel merito
delle rivendicazioni avanzate, stante la non equiparabilita' della
figura del magistrato onorario a quella del magistrato professionale,
sulla base di diversi elementi, tra cui l'assenza del concorso
pubblico ai fini dell'accesso al servizio, la diversa e minore
qualita' e quantita' del lavoro svolto dal magistrato onorario, la
compatibilita' della funzione di magistrato onorario con altre
attivita' professionali, a differenza del funzionario pubblico.
7.- Con sentenza parziale e non definitiva 3 febbraio 2025, n.
810, la Sezione ha accolto il primo motivo di appello, ritenendo
erronea la declaratoria del TAR di improcedibilita' del ricorso di
primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, anzitutto perche'
non sono state correttamente differenziate le posizioni rivestite dai
ricorrenti.
Piu' nel dettaglio, la pronuncia ha rilevato che:
(i) D D S , R S , L D B e S D F sono stati stabilizzati con DM;
(ii) F C e' cessata dal servizio con DM , per mancata
presentazione della domanda di stabilizzazione;
(iii) T C e' cessata dal servizio con DM per non avere
sostenuto il colloquio;
(iv) S C e' cessata dal servizio con DM a seguito di dimissioni
volontarie.
7.1.- In relazione alla ricorrente S C , l'accoglimento del
motivo si deve al fatto che il TAR la ha erroneamente ricompresa fra
i soggetti destinatari della declaratoria di improcedibilita' del
giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, quando era invece
incontrovertibile, risultando per tabulas, che la stessa fosse
cessata dal servizio per avere rassegnato le dimissioni nell'anno
2014, e dunque ben prima che entrasse in vigore la nuova disciplina
contenuta al cit. art. 29, che fissa alla data del 15 agosto 2017 il
termine per individuare il contingente ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio che possono ottenere a domanda, entro il
compimento del 70° anno di eta', di essere stabilizzati, ovvero, in
alternativa, percepire l'indennita' sostitutiva.
Rispetto, quindi, alle rivendicazioni giuridiche ed economiche
della ricorrente C , fondate sul rapporto pregresso esauritosi prima
dell'entrata a regime della nuova disciplina, occorreva, e occorre
tuttora, pronunciarsi solo nel merito, senza nemmeno porsi il dubbio
dell'applicazione nei suoi confronti della normativa sospettata di
incostituzionalita', dubbio che difatti con la presente ordinanza non
viene sollevato in relazione alla sua posizione.
Ritiene, tuttavia, il collegio, che non sia opportuno separare la
posizione processuale della suddetta ricorrente dai restanti
ricorrenti, affinche' nei suoi confronti la causa sia immediatamente
decisa nel merito, non essendo cio' necessario, ne' opportuno,
considerata la natura collettiva del ricorso proposto, la
complessita' del contenzioso, anche di rilevanza eurounitaria, e la
ragionevole compatibilita' del giudizio con i tempi di definizione
dell'incidente di costituzionalita' in riferimento alle restanti
posizioni.
7.2.- Con riferimento, invece, alle ricorrenti F C e T C , la
citata decisione parziale ha considerato che la prima e' cessata dal
servizio con DM perche' non ha presentato domanda di stabilizzazione,
mentre la seconda e' cessata dal servizio con DM in quanto, sebbene
abbia presentato domanda, non ha poi completato la procedura, non
sostenendo il previsto colloquio. Ne ha, dunque, concluso, la
Sezione, come sia fuor di dubbio, in questo caso, che la normativa
sopravvenuta si applichi nei loro confronti, essendo le stesse ancora
in servizio alla data del 15 agosto 2017.
7.3.- Anche con riferimento ai restanti ricorrenti D D S , R S ,
L D B e S d F , la decisione ha concluso come non vi sia alcun dubbio
che la richiamata normativa trovi applicazione nei loro confronti,
essendo stati tutti stabilizzati con DM .
7.4.- Rispetto ai suddetti ricorrenti, l'accoglimento del primo
motivo di appello si e' quindi incentrato su una diversa ragione,
ovverossia sulla ritenuta insussistenza delle condizioni previste
dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per far luogo alla
improcedibilita' del ricorso.
Infatti, se per la ricorrente C il dubbio sulla procedibilita'
dell'azione non si sarebbe potuto porre in termini assoluti, in
quanto cessata dal servizio prima della entrata in vigore del nuovo
art. 29, per le ricorrenti F C e T C (cessate dal servizio dopo
l'entrata in vigore del nuovo art. 29) e per i ricorrenti D D S , R S
, L D B e S d F (tutti stabilizzati sotto il vigore della nuova
disciplina), il primo giudice si sarebbe dovuto domandare se la
normativa sopravvenuta rendesse o no effettivamente inutile
proseguire il giudizio.
Tale verifica e' del tutto mancata nella sentenza impugnata, che
reca la laconica motivazione: «Il gravame va nondimeno dichiarato
improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento
ai ricorrenti D S , S , D B e Di F , a decorrere dall'entrata in
vigore dell'art. 1, comma 629 della legge n. 234 del 2021, che,
modificando il decreto legislativo n. 116 del 2017, ha profondamente
innovato nella disciplina e nel trattamento dei magistrati onorari,
in relazione alle ricorrenti C , C e C , dall'epoca ancora precedente
in cui erano cessate dall'incarico in argomento, come segnalato nella
loro ultima memoria difensiva.».
Sulla base, infatti, del consolidato indirizzo seguito dalla
giurisprudenza amministrativa, la pronuncia di rito prevista
dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [«Il giudice dichiara, anche
d'ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando nel corso del
giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla
decisione»], presuppone che sia accertato il sopravvenire di un
assetto di interessi ostativo alla realizzazione di quello,
sostanziale, sotteso al ricorso, tale per cui sarebbe del tutto
inutile proseguire il giudizio, stante la sopravvenuta
impossibilita', per la parte, di conseguire il bene della vita cui
aspira.
Tale impossibilita', allo stato, e' tuttavia solo giuridica, non
materiale, ed e' suscettibile di essere rimossa attraverso
l'incidente di costituzionalita' o la diretta disapplicazione per
contrasto con il diritto dell'Unione o previo rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Quantomeno, si sarebbero dovute motivare le ragioni per le quali
si riteneva che un siffatto dubbio (di compatibilita' comunitaria o
di costituzionalita') non si ponesse, sia quanto alla rilevanza della
questione, sia con riferimento alla sua non manifesta infondatezza,
ai fini del decidere.
La novella introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. a), legge 30
dicembre 2021, n. 234, ha difatti previsto che i magistrati onorari
in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (15 luglio
2017) che non accedono alla conferma (art. 29, comma 2), tanto
nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda (in questa
condizione si trova la ricorrente F C ), quanto in quella di mancato
superamento della procedura valutativa (e' il caso della ricorrente T
C ) hanno soltanto diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad
un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il
magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta
giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per
ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato
sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e
comunque nel limite complessivo pro capite di euro 50.000 al lordo
delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a
sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai sensi del
periodo precedente, e' parificato ad un anno.
La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore
pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario
cessato.
I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore
del prefato decreto, i quali, invece, riescono a definitivamente
stabilizzarsi (sono in questa condizione i ricorrenti D D S , R S , L
D B e S d F ), non hanno diritto a nulla, nemmeno il pagamento della
indennita', in quanto per essi e' previsto che la presentazione della
domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia
ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso (art. 29, comma 5). Evidentemente, il
legislatore ha ritenuto che la stabilizzazione definitiva del
rapporto, senza piu' necessita' di rinnovi o di conferme intermedie,
rappresenta una adeguata «contropartita», idonea a tacitare le
pregresse rivendicazioni, spettando ai magistrati onorari cosi'
confermati un trattamento retributivo fisso - parametrato allo
stipendio di un funzionario amministrativo alle dipendenze del
ministero -, un'indennita' giudiziaria e il buono pasto, oltre alla
possibilita' di optare per il regime di esclusivita' delle funzioni
onorarie, ovvero di continuare a svolgere anche la libera professione
forense.
Ha quindi ritenuto la Sezione che, cosi' stando le cose, il primo
giudice, anziche' limitarsi a fare mera applicazione della normativa
statale di rango primario, avrebbe dovuto domandarsi se la stessa
confliggesse in qualche misura con le superiori norme di rango
costituzionale e del diritto dell'Unione che riconoscono e promuovono
il diritto dei cittadini e, nello specifico, dei lavoratori, a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, in condizioni di parita',
senza quindi che una parte processuale pubblica (nella specie, il
Ministero della giustizia), possa di fatto avvantaggiarsi degli
effetti di una normativa promanante dallo Stato, idonea a frustrare
il conseguimento delle situazioni giuridiche azionate dai privati.
Il dubbio della possibile lesione alle pretese sostanziali
relative ai rapporti pregressi e alle prerogative, anche
costituzionali ed eurounionali, connesse al diritto di azione e
difesa in giudizio, potrebbe, infatti, profilarsi, ove si consideri
che coloro i quali, come i ricorrenti, hanno intrapreso azioni
giudiziarie per rivendicare i diritti nascenti dal pregresso rapporto
onorario, si trovano nella seguente situazione:
(i) per gli stabilizzati dopo il 15 luglio 2017, come i
ricorrenti D D S , R S , L D B e S d F , la presentazione della
domanda di partecipazione alle procedure valutative comporta rinuncia
ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso [art. 29, comma 5, decreto legislativo n.
116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), legge n.
234/2021];
(ii) per i cessati dal servizio dopo il 15 luglio 2017, come le
ricorrenti F C e T C , (l)a percezione dell'indennita' comporta
rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato [art. 29, comma 2, decreto legislativo
n. 116/2017, come sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), legge
n. 234/2021].
7.5.- Con la suddetta sentenza, quindi, oltre ad accogliere il
primo motivo di appello, si e' altresi' disposta istruttoria
affinche' le ricorrenti F C e T C depositino in giudizio
dichiarazione sottoscritta o altra idonea documentazione da cui
risulti se, a termini del cit. art. 29, comma 2, decreto legislativo
n. 116/2017, come modificato dall'art. 1, comma 629, legge n.
234/2021, le stesse abbiano di fatto percepito tale indennita'.
7.6.- Con depositi effettuati in giudizio in data 17 febbraio
2025, le ricorrenti F C e T C hanno dichiarato e autocertificato di
non avere mai percepito la indennita' prevista dal comma 2, del cit.
art. 29 (I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto
nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella
di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3,
hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari,
rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per
ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato
impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al
lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato
nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo pro
capite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio
prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo
dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato
ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto
onorario cessato).
Nei loro confronti, pertanto, non si e' verificata alcuna
preclusione a rivendicare le pretese legate al rapporto onorario
pregresso e a coltivare l'odierno appello, con la conseguenza che la
questione di costituzionalita' non viene sollevata nemmeno in
relazione alle loro posizioni.
Ritiene, tuttavia, il collegio, che anche in questo caso non sia
opportuno separare la posizione processuale dei suddetti ricorrenti
dai restanti ricorrenti, affinche' nei loro confronti la causa sia
immediatamente decisa nel merito, non essendo cio' necessario, ne'
opportuno, considerata la natura collettiva del ricorso proposto, la
complessita' del contenzioso, anche di rilevanza eurounitaria, e la
ragionevole compatibilita' del giudizio con i tempi di definizione
dell'incidente di costituzionalita' in riferimento alle restanti
posizioni.
7.7.- Sussistono invece le condizioni per sollevare l'incidente
di costituzionalita' con riferimento ai ricorrenti D D S , R S , L D
B e S d F , perche' per essi e' conclamata la definitiva perdita
delle reclamate spettanze relative al periodo pregresso, stante
l'avvenuta stabilizzazione. La partecipazione con successo alla
suddetta procedura ha infatti comportato per essi, per espressa
previsione di legge, la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di
qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso [art.
29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come
sostituito dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234].
In relazione ai suddetti ricorrenti si e' quindi senz'altro
perfezionato il requisito della rilevanza ai fini della proposizione
della questione di legittimita' costituzionale della prefata
normativa, dal momento che e' da questa normativa che dipende, sul
piano sostanziale, la rinuncia ai diritti nascenti dal rapporto
pregresso, e, su quello processuale, la sopravvenuta impossibilita'
di coltivare le azioni concernenti i suddetti diritti, oggetto
dell'odierno giudizio pendente.
La applicazione della normativa primaria qui in contestazione
comporterebbe, infatti, il non accoglimento della domanda come
conseguenza della rinuncia derivante automaticamente ex lege dalla
presentazione con successo della domanda di partecipazione alla
procedura, con definitivo conseguimento della stabilizzazione.
Si puo' infatti affermare che, ove la questione di
costituzionalita' non venisse accolta, questo giudice si troverebbe
nella condizione di dovere fare necessaria applicazione del disposto
di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. [«Il giudice dichiara,
anche d'ufficio, il ricorso (...) improcedibile quando nel corso del
giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla
decisione»], stante la sopravvenuta impossibilita', per le parti
private, di conseguire il bene della vita al quale aspirano,
impossibilita' derivata, per l'appunto, dall'avere esse partecipato
(con esito positivo) alla menzionata procedura con il descritto
automatico effetto di rinuncia alle pretese nascenti dal rapporto
onorario pregresso ai sensi del cit. art. 29, comma 5, decreto
legislativo n. 116/20117 come contropartita della avvenuta
stabilizzazione.
7.8.- Ancora in punto di rilevanza, mette conto evidenziare come
permanga l'interesse ad adire la Corte, pur dopo che la Corte di
Giustizia dell'Unione europea (Quarta Sezione) si e' pronunciata, con
la sentenza 4 settembre 2025 in ordine al «Rinvio pregiudiziale -
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato -
Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro -
Magistrati onorari e magistrati ordinari - Clausola 5 - Misure volte
a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di
contratti di lavoro a tempo determinato - Direttiva 2003/88/CE -
Articolo 7 - Diritto alle ferie annuali retribuite - Articolo 31
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Procedura
di valutazione ai fini della conferma definitiva nelle funzioni di
magistrato onorario - Rinuncia ex lege alle pretese derivanti dalle
funzioni di magistrato onorario esercitate anteriormente alla
procedura di valutazione - Perdita di un diritto alle ferie annuali
retribuite conferito dal diritto dell'Unione», nella causa C253/24 [
], avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di L'Aquila,
con decisione del 4 aprile 2024.
La Corte ha in particolare motivato che l'esistenza di una
modalita' di assunzione tramite concorso riservata ai soli posti di
magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, la quale
non si applica dunque all'assunzione dei magistrati onorari, consente
di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti
riconosciuti ai magistrati ordinari. Tuttavia, sebbene talune
differenze di trattamento possano essere giustificate dalle
differenze di qualifiche richieste e dalla natura dei compiti di cui
i magistrati ordinari devono assumere la responsabilita',
l'esclusione dei magistrati onorari da ogni diritto alle ferie
retribuite non puo' essere ammessa alla luce della clausola 4
dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2024, ,
C41/23, EU:C:2024:554, punti 53 e 54 nonche' giurisprudenza citata).
71 Infatti, tale diritto e' stabilito all'articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2003/88, in forza del quale «gli Stati membri
prendono le misure necessarie affinche' ogni lavoratore benefici di
ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». 72 Una
giurisprudenza consolidata riconosce che tale disposizione riflette e
concretizza il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie
retribuite, sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta
(sentenza del 9 novembre 2023, Keolis Agen, da C271/22 a C275/22,
EU:C:2023:834, punto 18 e giurisprudenza citata). 73 Inoltre, il
diritto a un periodo di ferie annuali retribuite, riconosciuto in
capo ad ogni lavoratore dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta,
presenta, nella sua stessa esistenza, un carattere al tempo stesso
imperativo e incondizionato, dato che tale disposizione non necessita
in effetti di essere concretizzata da disposizioni del diritto
dell'Unione o di diritto nazionale, le quali sono solo chiamate a
precisare la durata esatta delle ferie annuali retribuite e,
eventualmente, talune condizioni di esercizio di queste ultime. Ne
consegue che la suddetta disposizione e' di per se' sola sufficiente
a conferire ai lavoratori un diritto invocabile come tale, in una
controversia che li opponga al loro datore di lavoro in una
situazione disciplinata dal diritto dell'Unione e rientrante, di
conseguenza, nell'ambito di applicazione della Carta (v., in tal
senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften, C684/16, EU:C:2018:874, punto 74). 74
Pertanto, la clausola 4 dell'accordo quadro, l'articolo 7 della
direttiva 2003/88 e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano ad
una normativa nazionale la quale, a differenza di quanto essa prevede
per i magistrati ordinari, escluda, per i magistrati onorari che si
trovino in una situazione comparabile, qualsiasi diritto al
versamento di un'indennita' durante il periodo delle ferie nel corso
del quale le attivita' giudiziarie sono sospese (v., in tal senso,
sentenza del 27 giugno 2024, P , C41/23, EU:C:2024:554, punto 59). 75
Ne consegue che, da un lato, come discende dalla giurisprudenza
ricordata ai punti 53 e 57 della presente sentenza, per soddisfare le
condizioni enunciate dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro,
una normativa nazionale deve prevedere, in caso di ricorso abusivo ad
una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, garanzie
effettive per sanzionare tale abuso e per cancellarne le conseguenze,
tenendo presente che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituisce,
in linea di principio, una sanzione effettiva di un tale abuso. 76
Dall'altro lato, come risulta dal punto 73 della presente sentenza,
il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite costituisce un
diritto soggettivo di ciascun lavoratore, che gli e' riconosciuto in
maniera imperativa e incondizionata dal diritto dell'Unione. 77
Pertanto, la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro non puo' essere
interpretata nel senso che l'applicazione delle misure adottate da
uno Stato membro per sanzionare il ricorso abusivo ad una successione
di contratti di lavoro a tempo determinato e per cancellarne le
conseguenze possa essere subordinata ad un'esigenza, per il
lavoratore interessato, di rinunciare a un diritto riconosciutogli
dal diritto dell'Unione in applicazione della clausola 4 di detto
accordo. Infatti, la clausola 5, punto 1, e la clausola 4
dell'accordo quadro hanno ambiti di applicazione autonomi, intesi,
rispettivamente, a sanzionare un abuso siffatto e ad assicurare il
trattamento equivalente dei lavoratori allorche' questi lavorano
sulla base di un rapporto di lavoro a tempo determinato. 78 Pertanto,
la normativa nazionale che sanziona il ricorso abusivo ad una
successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo la
possibilita' per un magistrato onorario di vedere i suoi rapporti
trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non puo'
essere subordinata ad un'esigenza, per tale magistrato, di rinunciare
ai diritti che gli sono conferiti dal diritto dell'Unione.
Di conseguenza, sulle specifiche questioni sollevate, ha
dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, letta in
combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'articolo
7 della direttiva 2003/88 e con l'articolo 31, paragrafo 2, della
Carta, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una
normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una
successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale
subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di
partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere
confermati nell'esercizio delle loro funzioni fino all'eta' di 70
anni, all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali
retribuite scaturente dal diritto dell'Unione, relativo al loro
rapporto di lavoro onorario antecedente.
7.9.- La suddetta decisione, per quanto importante e rilevante
anche ai fini della odierna decisione, non e' tuttavia in grado di
esaurire tutte le domande sottese al presente giudizio, posto che
solo una parte delle rivendicazioni investe il diritto alle ferie
annuali retribuite (e, di converso, alla rinuncia ad esso), mentre,
per la restante parte, vengono rivendicati gli adeguamenti del
trattamento economico, normativo e previdenziale in relazione alla
retribuzione e al trattamento previdenziale secondo il principio pro
rata temporis, alla malattia, ai congedi ordinari e straordinari e
all'aspettativa (v. il secondo e il terzo motivo di appello,
ripropositivi dei corrispondenti motivi di ricorso di primo grado
respinti).
7.10.- Va, per completezza, osservato, che, se il dispositivo
della sentenza ha affermato, in conformita' al quesito del giudice
del rinvio, l'incompatibilita' con il diritto dell'Unione di una
normativa nazionale che subordini la stabilizzazione alla rinuncia al
solo diritto alle ferie, i citati paragrafi 77 e 78 sembrano
contenere la medesima affermazione in riferimento a tutti i diritti
del lavoratore nascenti dal diritto dell'Unione, ma il convincimento
che la Corte si debba pronunciare ne appare anzi rafforzato, e non
dimidiato, attesi i parametri interni evocati (artt. 24 e 111,
Costituzione) e la doppia pregiudiziale, che in caso di accoglimento
della questione condurrebbe ad espungere definitivamente
dall'ordinamento la norma censurata.
7.11.- Pertanto, oltre a quello che tra poco si dira' in ordine
alla non manifesta infondatezza della questione, e in disparte la
fondatezza di tutte o parte delle avanzate rivendicazioni rimesse al
giudizio di merito, in punto di rilevanza si ritiene sussistere
l'interesse ad adire la Corte con riferimento alla posizione dei
ricorrenti D D S , R S , L D B e S d F .
III.- la non manifesta infondatezza della questione.
La disposizione contenuta all'art. 29, comma 5, del decreto
legislativo n. 116/2027, come modificato dall'art. 1, comma 629,
punto 5, della legge n. 234/2021, nella parte in cui prevede che «La
domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura
conseguente al rapporto onorario pregresso», comporta dubbi di
legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 24, 111 e
117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 47, CDFUE e
6, paragrafo 1, CEDU.
Piu' in particolare, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, la norma sembra violare il diritto di difesa e il
principio del giusto processo, in quanto:
a) subordina l'accesso alla procedura di conferma alla rinuncia
preventiva e generalizzata a far valere in giudizio diritti e pretese
maturati nel corso del rapporto pregresso;
b) determina una compressione eccessiva e sproporzionata del
diritto di agire in giudizio attraverso una rinuncia preventiva e
generalizzata imposta ex lege;
c) fa discendere dalla partecipazione con successo ad una
procedura concorsuale pubblica la compressione del diritto
costituzionalmente garantito di accesso alla tutela giurisdizionale;
d) induce la parte privata a sacrificare ingiustamente la
tutela giudiziaria delle pretese pregresse per accedere a quelle
future, sostanzialmente imponendogli di scegliere tra la
continuazione dei contenziosi in essere e la presentazione della
domanda di conferma, che comporta rinuncia ad ogni pregressa pretesa
e la stabilizzazione pro futuro del rapporto di lavoro, presentata
quale contropartita rispetto alla definitiva perdita a tacitazione di
ogni rivendicazione passata, anche se oggetto di giudizio pendente;
e) altera la parita' delle parti processuali, attribuendo
un'ingiustificata posizione di vantaggio alla parte pubblica;
f) confligge con il diritto dei cittadini, e nella fattispecie
dei lavoratori, a un ricorso effettivo dinnanzi ad un giudice, in
condizioni di parita', senza che una parte pubblica, il Ministero
della Giustizia, possa avvantaggiarsi degli effetti di una normativa
promanante dallo Stato, idonea a frustrare il conseguimento delle
situazioni giuridiche azionate dai privati;
g) influenza indebitamente la decisione di un giudizio pendente
in cui lo Stato e' parte, per il tramite del Ministero della
giustizia, determinando l'esito favorevole per la parte pubblica
intimata in giudizio, con corrispondente esito sfavorevole per la
parte privata ricorrente, cosi' definitivamente precludendo,
attraverso la declaratoria di improcedibilita' del giudizio per
sopravvenuta carenza di interesse, la decisione sulle domande per il
periodo precedente la stabilizzazione.
Inoltre, la norma sembra contrastare anche, in riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, con l'art. 47, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), e con
l'art. 6, della Carta europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che
garantiscono anch'essi il diritto a un ricorso effettivo e a un equo
processo, espressione di valori comuni di liberta', sicurezza e
giustizia e di principi di democrazia e dello Stato di diritto.
Imponendo, infatti, la norma, una rinuncia generalizzata alle
pretese pregresse quale condizione per la partecipazione con successo
alla procedura di conferma, si traduce in un irragionevole privilegio
in favore dello Stato a danno dei diritti dei lavoratori, in
violazione anche dei principi europei di effettivita' della tutela
giurisdizionale e del diritto del lavoratore a un ricorso effettivo.
Il Collegio osserva che gli indicati dubbi di legittimita'
costituzionale non potrebbero essere superati nemmeno valorizzando le
finalita' perseguite dal legislatore, volte a definire le vicende
contenziose riguardanti il trattamento economico e lavorativo dei
magistrati onorari, mediante una soluzione organizzativa basata
sull'incentivo alla cosiddetta «stabilizzazione».
Si potrebbe ipotizzare, al riguardo, che, nelle intenzioni del
legislatore, il «beneficio» della stabilizzazione, poiche' non
imposto dalla normativa comunitaria, dovrebbe attribuire agli
interessati una utilita' patrimoniale equivalente, se non maggiore,
rispetto alle pretese economiche azionate in giudizio.
Tuttavia, anche muovendo da tali opinabili premesse
argomentative, dovrebbero svolgersi le seguenti obiezioni.
Non vi e' alcuna correlazione proporzionale tra le pretese
economiche rinunciate ex lege e i vantaggi effettivamente conseguiti,
molto dipendendo dalla data di inizio del servizio, che varia da
partecipante a partecipante, mentre la norma adotta un criterio
lineare valido per tutti.
Piu' in generale, la scelta legislativa di favorire la
stabilizzazione di parte del personale della magistratura onoraria
non risulta incentrata unicamente, e nemmeno prevalentemente,
sull'esigenza di assicurare la soddisfazione dei diritti economici
degli interessati, ma risponde all'esigenza organizzativa di
copertura degli uffici, attribuendo un peso significativo
all'esperienza maturata dai magistrati, a prescindere dalla
circostanza che essi abbiano attivato dei contenziosi.
Come ribadito dalla Corte di Giustizia nel caso, l'applicazione
delle misure adottate da uno Stato membro per sanzionare il ricorso
abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato
e per cancellarne le conseguenze, non puo' essere subordinata ad
un'esigenza, per il lavoratore interessato, di rinunciare ai diritti
riconosciuti dal diritto dell'Unione, direttamente (come e' ad
esempio per il diritto alle ferie) o previa comparazione con altre
categorie di lavoratori dipendenti (come e' per le restanti pretese
giuridiche ed economiche avanzate), trattandosi di ambiti di
applicazione diversi e di finalita' autonome. Pertanto, dovrebbe
ritenersi che la normativa nazionale che sanziona il ricorso abusivo
ad una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato,
prevedendo la possibilita' per un magistrato onorario di vedere i
suoi rapporti trasformati in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, non puo' essere subordinata ad un'esigenza, per tale
magistrato, di rinunciare ai diritti che gli sono conferiti dal
diritto dell'Unione o che potrebbero essere riconosciuti, in tutto o
in parte.
Come esposto nei paragrafi precedenti, il prospettato dubbio di
compatibilita' della normativa nazionale con il diritto eurounitario
comporta l'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice di ultima
istanza, ma, al tempo stesso, costituisce il presupposto per
sollevare la questione di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 117 della Costituzione.
Il Collegio reputa che, nella presente vicenda, sia preferibile
demandare alla Corte costituzionale l'unitaria questione di
legittimita' costituzionale, considerando che la manifesta
infondatezza attiene non solo al parametro eurounitario, ma riguarda
altresi' la violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.
La correttezza di tale opzione, del resto, e' confermata dalla
circostanza che la Corte costituzionale ha ripetutamente riconosciuto
la propria potesta' di effettuare essa stessa il rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia.
IV.- La sospensione del giudizio.
Alla stregua dei rilievi fin qui svolti, questo Giudice ritiene
quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad esaurimento
dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina
transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629,
lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli
artt. 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in
relazione all'art. 47, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea (CDFUE), e all'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
In particolare, e' censurata la previsione secondo cui La domanda
di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3
comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura
conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma.
Vanno conseguentemente disposte, ai sensi dell'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, la sospensione del presente giudizio e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, secondo le
modalita' indicate in dispositivo.
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
pronuncia della Corte costituzionale decorrera' il termine perentorio
di sei mesi per la riassunzione del giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29 (Contingente ad
esaurimento dei magistrati onorari in servizio), comma 5, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito
dall'art. 1, comma 629, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n.
234, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione.
Sospende, per l'effetto, il presente giudizio fino alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11
novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari - Presidente;
Massimiliano Noccelli - consigliere;
Daniela Di Carlo - consigliere, estensore;
Raffaello Sestini - consigliere;
Marco Morgantini - consigliere.
Il Presidente: Lipari
L'estensore: Di Carlo