Reg. ord. n. 61 del 2026 pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 28/02/2026

Tra: Siemens Healthcare Srl, A.D.A. srl, Medtronic Italia spa ed altri 2  C/ Ministero della salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri 3



Oggetto:

Sanità – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Dispositivi medici – Previsione che il sistema di finanziamento del governo di tali dispositivi avviene attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021 – Previsione che tale fondo è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al decreto legislativo n.137 del 2022, attuativo della legge n. 53 del 2021 – Denunciata disciplina che pone a carico degli operatori del settore, già sottoposti al pagamento delle tariffe per le attività di carattere individuale e per una quota residuale delle funzioni di governo del settore, un ulteriore prelievo di natura tributaria, in spregio ai principi di universalità e uniformità che informano l’imposizione tributaria – Disposizioni che non determinano un adeguato ed equilibrato bilanciamento tra le esigenze finanziarie dell’amministrazione e l’interesse delle imprese del settore a esercitare il loro diritto di iniziativa economica – Normativa priva di una plausibile giustificazione poiché fa gravare il prelievo tributario solo sui fornitori e non sugli operatori che svolgono esclusivamente l’attività di produzione dei dispositivi medici nonché, tra i primi, sui soli soggetti che riforniscono la pubblica amministrazione e non su quelli che svolgono attività di commercializzazione a favore di soggetti privati accreditati – Violazione del principio di ragionevolezza – Prelievo patrimoniale di indole tributaria introdotto da un disegno legislativo disorganico, unificato solo da una logica di recupero di risorse economiche a carico di una ristretta categoria di operatori economici, generando un effetto cumulativo che trascende il peso economico della singola misura – Scelta impositiva di segno particolaristico, a carico di una materia imponibile già impattata da altre forme di prelievo e accompagnate da ulteriori oneri amministrativi – Lesione dei principi della progressività e dell’equità del sistema tributario – Violazione della capacità contributiva. 

Norme impugnate:

legge  del 22/04/2021  Num. 53  Art. 15  Co. 2
decreto legislativo  del 05/08/2022  Num. 137  Art. 28  Co. 1
decreto legislativo  del 05/08/2022  Num. 138  Art. 24  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 53 



Testo dell'ordinanza

                        N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2026

Ordinanza del 28 febbraio 2026 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Siemens Healthcare srl e  altri  contro  Ministero  della
salute e altri. 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale (SSN)  -  Dispositivi
  medici - Previsione che il sistema di finanziamento del governo  di
  tali dispositivi avviene attraverso il versamento  da  parte  delle
  aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di  una
  quota non superiore allo 0,75 per cento  del  fatturato,  al  netto
  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  derivante  dalla  vendita  al
  Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle  grandi
  apparecchiature  -  Istituzione,  nello  stato  di  previsione  del
  Ministero della salute, del fondo per il  governo  dei  dispositivi
  medici alimentato ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h), della
  legge n. 53 del 2021 - Previsione che tale fondo e' alimentato  con
  le  medesime  modalita'  anche  dalle  aziende  che   producono   o
  commercializzano dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  ed  e'
  ripartito con le medesime modalita' di cui al  decreto  legislativo
  n. 137 del 2022, attuativo della legge n. 53 del 2021. 
- Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per  il  recepimento
  delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  dell'Unione
  europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) art. 15, comma 2,
  lettera h); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni
  per l'adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
  del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica  la
  direttiva  2001/83/CE,  il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  e   il
  regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive  90/385/CEE
  e  93/42/CEE  del  Consiglio,  nonche'   per   l'adeguamento   alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE)
  2017/745 relativo ai dispositivi medici,  per  quanto  riguarda  le
  date di applicazione di alcune  delle  sue  disposizioni  ai  sensi
  dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 28, comma
  1; decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.  138  (Disposizioni  per
  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
  regolamento    (UE)    2017/746,    relativo     ai     dispositivi
  medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la
  decisione 2010/227/UE della commissione, nonche' per  l'adeguamento
  alle disposizioni del regolamento (UE)  2022/112  che  modifica  il
  regolamento (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le  disposizioni
  transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro
  e  l'applicazione  differita   delle   condizioni   concernenti   i
  dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della
  legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 24. 


(GU n. 17 del 29-04-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
               in sede giurisdizionale - Sezione terza 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3599  del  2025,  proposto  da  Siemens  Healthcare
S.r.l.,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa  dagli  avvocati  Francesco  Cataldo  e  Diego
Vaiano, con domicilio eletto presso  lo  studio  dell'avvocato  Diego
Vaiano in Roma - Lungotevere Marzio n. 3; 
    Contro il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  Ministero
dell'istruzione e del  merito,  AGENAS  -  Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali e la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e  province
autonome,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro
tempore, rappresentati e  difesi  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui  uffici  domiciliano  in  Roma  -  via  dei
Portoghesi - n. 12; 
    La Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la  Regione  Calabria,
il Commissario ad acta per l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi del Servizio  sanitario  regionale  Calabrese,  la  Regione
Campania,   la   Regione   Emilia-Romagna,   la   Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia, la  Regione  Lazio,  la  Regione  Liguria,  la
Regione  Lombardia,  la  Regione  Marche,  la  Regione   Molise,   il
Commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi  del   settore   sanitario   della   Regione   Molise,   il
sub-Commissario ad acta per l'attuazione del  Piano  di  rientro  dai
disavanzi del settore sanitario  della  Regione  Molise,  la  Regione
Piemonte, la Regione Puglia, la Regione autonoma della  Sardegna,  la
Regione Siciliana, l'assessorato alla salute della Regione Siciliana,
la Regione Toscana, la Regione  Umbria,  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta, la Regione Veneto, la Provincia  autonoma  di  Trento  e  la
Provincia autonoma di  Bolzano,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; 
    Nei confronti della Roche  Diagnostics  S.p.a.,  in  persona  del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
    E con  l'intervento  di  Confindustria  dispositivi  medici,   in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati  Francesco  Setti  e  Giovanni  Mania,  con  domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale 5394 del  2025,  proposto
da A.D.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati  Mario  Zoppellari  e  Gabriele
Grande, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Contro il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione  e
del merito, la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, l'AGENAS -  Agenzia  nazionale  per  i
servizi sanitari regionali e la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e  province
autonome,  in  persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti   pro
tempore, rappresentati e  difesi  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui  uffici  domiciliano  in  Roma  -  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    La Regione Abruzzo, la Regione Basilicata, la  Regione  Calabria,
la Regione Campania, la Regione Emilia-Romagna, la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia, la  Regione  Lazio,  la  Regione  Liguria,  la
Regione Lombardia, la Regione Marche, la Regione Molise,  la  Regione
Piemonte, la Regione Puglia, la Regione Siciliana, l'assessorato alla
salute della  Regione  Siciliana,  la  Regione  Toscana,  la  Regione
Umbria, la Regione autonoma Valle  d'Aosta,  la  Regione  Veneto,  la
Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano  e  la
Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Suedtirol,  in  persona   dei
rispettivi legali  rappresentanti  pro  tempore,  non  costituite  in
giudizio; 
    Nei confronti di  Cook  Italia  S.r.l.,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
    E con  l'intervento  di  Confindustria  dispositivi  medici,   in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati  Francesco  Setti  e  Giovanni  Mania,  con  domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale 5398 del  2025,  proposto
da Medtronic Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante  pro
tempore, rappresentata e  difesa  dall'avvocato  Piero  Fidanza,  con
domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Contro il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, regioni e province autonome, in persona dei rispettivi  legali
rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati   e   difesi   ex   lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano
in Roma - via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti di Boston Scientific S.p.a., in persona del  legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; 
    E con  l'intervento  di  Confindustria  dispositivi  medici,   in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati  Francesco  Setti  e  Giovanni  Mania,  con  domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale 5642 del  2025,  proposto
da Mölnlycke Health Care S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pavan,  con
domicilio digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Contro il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze,  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, regioni e province autonome e l'AGENAS - Agenzia nazionale per
i servizi  sanitari  regionali,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati   e   difesi   ex   lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano
in Roma - via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,  della  Regione
Siciliana, della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol, della
Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di  Bolzano  -
Alto Adige, della Regione Basilicata, della Regione  Calabria,  della
Regione  Campania,  della  Regione  Emilia-Romagna,   della   Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione  Lazio,  della  Regione
Liguria, della Regione Lombardia, della Regione Marche, della Regione
Molise, della Regione Piemonte, della Regione Puglia,  della  Regione
autonoma  della  Sardegna,  della  Regione  Siciliana  -  assessorato
dell'economia, della Regione Siciliana -  assessorato  della  salute,
della Regione Toscana, della Regione Umbria, della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta, della Regione del Veneto e della Regione  Abruzzo,  in
persona  dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro  tempore,   non
costituite in giudizio; 
    E con  l'intervento  di  Confindustria  dispositivi  medici,   in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati  Francesco  Setti  e  Giovanni  Mania,  con  domicilio
digitale come da pec da registri di giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale 6529 del  2025,  proposto
da Medical Device S.r.l., in persona del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli e
Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da pec da registri
di giustizia; 
    Contro il Ministero della salute, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, l'AGENAS - Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari
regionali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome,  in
persona   dei   rispettivi   legali   rappresentanti   pro   tempore,
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello  Stato,
presso i cui uffici domiciliano in Roma - via dei Portoghesi - n. 12; 
    Per la riforma quanto al ricorso n. 3599 del 2025, della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza -
n. 23296/2024, resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 5394 del 2025, della sentenza del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza - n.  500/2025,
resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 5398 del 2025, della sentenza del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza - n.  532/2025,
resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 5642 del 2025, della sentenza del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza - n.  536/2025,
resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 6529 del 2025, della sentenza del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio - Sezione terza - n.  531/2025,
resa tra le parti. 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
salute, della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, dell'AGENAS  -  Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali e della Presidenza del Consiglio dei ministri -  Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome; 
    Visti gli atti  di  intervento  ad  adiuvandum  di  Confindustria
dispositivi medici; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, comma 2, legge 11
marzo 1953, n. 87; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  12  febbraio  2026  il
cons. Ezio Fedullo; 
    Uditi per le parti gli avvocati come in atti; 
    1. -  Le  societa'  Siemens  Healthcare  S.r.l.,  A.D.A.  S.r.l.,
Medtronic Italia S.p.a.,  Mölnlycke  Health  Care  S.r.l.  e  Medical
Device   S.r.l.,   operanti    nel    settore    industriale    della
commercializzazione  di  dispositivi  medici   e/o   di   dispositivi
medico-diagnostici in vitro,  hanno  agito  con  distinti  ricorsi  -
insieme ad altre aziende del medesimo settore economico - dinanzi  al
Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio   per   ottenere
l'annullamento del decreto del Ministro  della  salute,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  29
dicembre 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 9 febbraio 2024, recante «Criteri  e  modalita'  per  il
versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonche'  per  la
gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici» (di seguito
anche, piu' brevemente, il «Fondo»). 
    2.  -  Premessa  la  (parziale)  diversita'  delle   impostazioni
difensive che permeavano gli atti introduttivi dei rispettivi giudizi
e, quindi, la non completa sovrapponibilita' delle censure  con  essi
veicolate, le ricorrenti lamentavano essenzialmente che dal  suddetto
provvedimento ministeriale discendeva a carico delle stesse un  onere
eccessivo ed  ingiustificato,  foriero  di  effetti  discriminanti  e
contrastante con alcuni principi fondamentali tanto  dell'ordinamento
nazionale quanto di quello europeo: 
        cio' in quanto, in sintesi, il neo-istituito Fondo, alla  cui
alimentazione avrebbero dovuto concorrere le imprese del settore, era
del  tutto  avulso  dalle   disposizioni   sovra-nazionali   cui   il
legislatore italiano era chiamato a dare attuazione, era destinato al
finanziamento   di   funzioni   ed   attivita'    pubbliche    svolte
nell'interesse generale della  collettivita',  di  cui  peraltro  non
erano  precisati  i  contorni  identificativi,  era  privo   di   una
giustificazione  oggettiva  e  ragionevole  e  non  sortiva  da   una
equilibrata ponderazione degli interessi coinvolti. 
    3. -  Le  critiche  rivolte  dalle  ricorrenti  al  provvedimento
impugnato avevano ad oggetto sia l'an della  istituzione  del  Fondo,
sia le modalita' con le quali ne erano state delineate  le  modalita'
applicative,  con  particolare  riguardo  alla   determinazione   dei
presupposti soggettivi e oggettivi dell'obbligo di versamento facente
capo alle imprese interessate, e si appuntavano, a monte del medesimo
provvedimento (di cui comunque alcune  delle  ricorrenti  lamentavano
altresi' l'illegittimita' per vizi propri ed autonomi),  sulle  fonti
normative in ossequio alle quali era  stato  adottato  dai  Ministeri
concertanti. 
    4.  -  Il  suddetto  decreto  trova  infatti  il  suo  fondamento
legislativo diretto nell'art. 28, decreto legislativo 5 agosto  2022,
n. 137,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/745   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile  2017,  relativo  ai
dispositivi medici», a tenore del quale: 
        «1. Nello stato di previsione del Ministero della  salute  e'
istituito un fondo per il governo dei dispositivi medici  alimentato,
ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h),  della  legge  22  aprile
2021, n. 53, da una quota  annuale  pari  allo  0,75  per  cento  del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla
vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi  apparecchiature
da parte delle aziende che producono o  commercializzano  dispositivi
medici. 
        2. La quota annuale di cui al comma 1, e'  versata  da  parte
delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici  ad
apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 1. 
        3. Fermo restando il vincolo di destinazione per  il  governo
dei dispositivi medici, con decreto del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' per il versamento delle quote  annuali,  per
il monitoraggio, nonche' per la gestione del fondo di cui al comma 1. 
        4. Qualora le attivita' per le quali si impiegano le  risorse
del  fondo  di  cui  al  comma  1,  afferiscano  alla  competenza  di
istituzioni regionali, il decreto di cui  al  comma  3,  e'  adottato
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
        5. I servizi resi dal Ministero della salute per le attivita'
di cui all'art. 31, paragrafo  2,  del  regolamento,  possono  essere
finanziati a valere sul fondo alimentato dal  contributo  di  cui  al
comma 1. 
        6. Un terzo delle risorse del fondo di cui  al  comma  1,  e'
vincolato al finanziamento delle attivita' del programma nazionale di
valutazione HTA dei dispositivi medici attribuite all'AGENAS ai sensi
dell'art. 22 del presente decreto.». 
    Il  decreto  trova  inoltre  il  suo  fondamento  diretto   anche
nell'art. 24, decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro»,  doveva  essere  «alimentato  con  le
medesime   modalita'   anche   dalle   aziende   che   producono    o
commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro»,  a  tenore
del quale: 
        «1. Il fondo istituito ai sensi del  decreto  legislativo  di
attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'art. 15, comma  2,
lettera h), per i dispositivi medici e' alimentato  con  le  medesime
modalita'  anche  dalle  aziende  che  producono  o  commercializzano
dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  ed  e'  ripartito  con  le
medesime modalita' di cui al citato decreto legislativo. 
        2. I servizi resi per le attivita' svolte dal Ministero della
salute per la registrazione dei fabbricanti, dei  mandatari  e  degli
importatori in Eudamed possono essere finanziati a valere  sul  fondo
di cui al comma 1.». 
    Il decreto trova il suo fondamento indiretto nell'art. 15,  legge
22 aprile 2021, n. 53, che aveva conferito al  Governo  la  delega  -
esercitata mediante i due sopra citati  provvedimenti  legislativi  -
per l'adozione di decreti  legislativi  volti  all'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni non immediatamente  applicabili
contenute   nei   regolamenti   dell'Unione    europea    2017/745/UE
(«Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
dispositivi  medici,  che  modifica  la  direttiva   2001/83/CE,   il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga  le  direttive  90/385/CEE  e  93/42/CEE  del  Consiglio»)   e
2017/746/UE  («Regolamento  del  Parlamento   europeo   relativo   ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e  che  abroga  la  direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione»), indicando al
comma 2, lettera h), tra i principi e criteri direttivi  cui  avrebbe
dovuto conformarsi il legislatore delegato, quello di  introdurre  un
«sistema  di  finanziamento  del  governo  dei   dispositivi   medici
attraverso il versamento da  parte  delle  aziende  che  producono  o
commercializzano dispositivi medici di una quota non  superiore  allo
0,75 per cento  del  fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei
dispositivi medici e delle grandi apparecchiature». 
    In breve, il «Fondo per il governo dei  dispositivi  medici»,  e'
alimentato con un contributo annuale imposto in  capo  alle  «aziende
che producono o commercializzano dispositivi medici»  e  «dispositivi
medico-diagnostici in vitro» in una misura pari «allo 0,75 per  cento
del fatturato, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  derivante
dalla  vendita  al  SSN  dei  dispositivi  medici  e   delle   grandi
apparecchiature». 
    Il citato art. 28, comma  3,  decreto  legislativo  n.  137/2022,
cit., ha demandato ad  un  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di
definire «i criteri e delle modalita' per il versamento  delle  quote
annuali, per il monitoraggio, nonche' per la gestione del fondo». 
    Il legislatore ha poi chiarito, con l'art. 1, comma 417, legge 30
dicembre 2025, n. 199 che: 
        «L'espressione "vendita al Servizio sanitario nazionale",  di
cui agli articoli 15, comma 2, lettera  h),  della  legge  22  aprile
2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
137, si intende  riferita  alla  sola  vendita  diretta  al  Servizio
sanitario nazionale.». 
    5. - Il  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio  ha
definito i ricorsi  suindicati,  nonche'  quelli  proposti  da  altre
aziende  del  settore,  mediante  due  sentenze   «capostipite»   (in
particolare, la sentenza n. 23296 del 23 dicembre 2024,  relativa  al
ricorso proposto da Siemens Healthcare S.r.l., e la sentenza n. 23298
del 23 dicembre 2024), respingendoli (ed in parte anche dichiarandoli
inammissibili), e gli altri mediante altrettante sentenze aventi  sia
esito che corredo motivazionale identici a quelli delle  prime  (alle
quali operano del resto una integrale relatio). 
    6. -  Con  le  suddette  sentenze,  il  Tribunale  amministrativo
regionale, pur senza operare la riunione dei ricorsi, di fatto li  ha
esaminati e definiti in modo  «cumulativo»,  affrontando  cioe',  con
ciascuna di esse, tutte le  questioni  in  diritto  sollevate,  anche
mediante ricorsi diversi da quello oggetto  della  singola  pronuncia
(sul   presupposto   che,   inerendo   a   tematiche   di   carattere
costituzionale ed euro-unitario, potessero essere rilevate  anche  ex
officio). 
    7. - Le medesime sentenze costituiscono  oggetto  di  altrettanti
ricorsi   di   appello   proposti   dalle   originarie    ricorrenti,
insoddisfatte - oltre  che  della  tecnica  decisoria  e  redazionale
innanzi indicata - delle soluzioni date dal Tribunale  amministrativo
regionale  alle  questioni  da  esse  proposte,  che  vengono  quindi
reiterate  dinanzi  al  giudice  di   appello,   con   richiesta   di
accoglimento dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado. 
    8. - In data 12 febbraio 2026, dinanzi a questa  Sezione,  si  e'
svolta l'udienza di discussione dei ricorsi in oggetto  e,  all'esito
della  stessa,  essi  sono  stati  trattenuti  dal  Collegio  per  la
decisione. 
    9. - In via preliminare, si ritiene di  disporre,  quantomeno  ai
fini della instaurazione della presente fase incidentale, la riunione
dei ricorsi  medesimi,  sia  alla  luce  degli  evidenti  profili  di
connessione tra essi ravvisabile - basti considerare che alla formale
diversita' delle sentenze appellate fa riscontro, come si  e'  detto,
la sostanziale unicita' dei relativi  contenuti  decisori  e  che  le
parti impugnano il medesimo provvedimento  amministrativo  -  sia  al
fine  di  semplificare  lo  svolgimento  di  questo  delicato   snodo
processuale (ed i relativi adempimenti) e non appesantire  il  lavoro
della Corte. 
    Resta salva ogni futura valutazione di questo giudice  in  ordine
alle modalita' - unitarie o nuovamente  disgiunte  -  del  successivo
iter processuale. 
    10. - Sempre in via  preliminare,  ritiene  il  Collegio  di  non
prendere in questa sede posizione sulle  questioni,  individuabili  a
contrario rispetto a quelle trattate nei  successivi  paragrafi,  che
completano il quadro della complessiva res iudicanda e per  le  quali
non  ritiene  sussistenti  i  presupposti  per  investirne  la  Corte
costituzionale ne', almeno in questa fase,  il  giudice  europeo,  ai
sensi dell'art. 267 T.F.U.E. Posto che invece, come si dira',  alcune
questioni di legittimita' costituzionale appaiono non  manifestamente
infondate e pertanto sono rimesse alla Corte costituzionale, e' fatta
salva ogni valutazione di quest'ultima in ordine alla  necessita'  di
rimettere al giudice europeo le questioni interpretative  concernenti
il diritto UE che dovessero profilarsi in occasione dell'esame  delle
questioni di costituzionalita'  ad  essa  devolute  con  la  presente
ordinanza. 
    11. - Le questioni che, invece, il  Collegio  ritiene  meritevoli
dell'esame della Corte costituzionale, afferiscono direttamente  alle
disposizioni (i gia' citati articoli 15 legge n. 53/2021, 28  decreto
legislativo n. 137/2022 e 24 decreto  legislativo  n.  138/2022)  che
prevedono l'istituzione del Fondo, definendone i tratti essenziali, e
sulla  base  delle  quali  e'  stato  adottato  l'impugnato   decreto
ministeriale 29 dicembre 2023, costituente la fonte  immediata  della
lesione lamentata dalle ricorrenti in quanto inteso  a  disciplinare,
nelle sue concrete modalita'  attuative,  il  contestato  obbligo  di
versamento. Tali questioni  sono  sicuramente  munite  del  requisito
della rilevanza ai fini della definizione del presente  giudizio,  ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), legge 11 marzo 1953, n.  87,
in quanto destinate a fornire - e quindi,  in  caso  di  caducazione,
privare - il Fondo, e, quindi, il decreto  ministeriale  29  dicembre
2023, della sua indispensabile base legittimante. 
    11.1. - Per completezza, in punto di rilevanza delle questioni di
legittimita' costituzionale, giova  puntualizzare  che  in  occasione
della discussione in pubblica udienza le parti appellanti sono  state
espressamente chiamate a  confermare  la  sussistenza  dell'interesse
alla coltivazione dei gravami a mente della  sopravvenuta  previsione
della soglia di esenzione  dal  contributo  introdotta  dall'art.  1,
comma 418, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Al  riguardo,  tutte
le parti hanno confermato di non ricadere nella predetta soglia e  di
insistere nei proposti gravami. 
    12. - Inevitabilmente piu' articolato,  invece,  si  presenta  il
percorso  interpretativo   inteso   a   verificare   la   sussistenza
dell'ulteriore requisito  previsto  dal  citato  art.  23,  comma  1,
lettera b), legge n. 87/1953 ai fini della  investitura  della  Corte
costituzionale,  connesso  alla  non  manifesta  infondatezza   delle
ipotizzate questioni di costituzionalita'. 
    13. - In primo luogo, la corretta  individuazione  del  parametro
costituzionale  da  utilizzare  quale  metro  di  misura  della   non
manifesta infondatezza di tali questioni presuppone lo svolgimento di
alcune   considerazioni   preliminari    sulla    natura    giuridica
dell'obbligazione    che    le     disposizioni     sospettate     di
incostituzionalita',  intermediate  dal   decreto   ministeriale   29
dicembre  2023,  generano  in  capo  ai  produttori  e  fornitori  di
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. 
    13.1. - Sebbene infatti nessuna  delle  appellanti  abbia  svolto
specifiche censure avverso le sentenze appellate, nella parte in  cui
affermano la sussistenza, nella  fattispecie  contemplata  da  quelle
disposizioni, degli  elementi  costitutivi  tipici  dell'obbligazione
tributaria, cosi' come enucleati dalla giurisprudenza costituzionale,
deve osservarsi che la suddetta qualificazione, pur vincolando questo
giudice - la cui cognizione della res  controversa,  anche  nei  suoi
profili  strettamente  qualificatori  ed  interpretativi,  non   puo'
esercitarsi oltre i limiti in cui opera, sulla scorta dei  motivi  di
appello, l'effetto  devolutivo  -  non  assumerebbe  analoga  portata
vincolante nei confronti del giudice costituzionale, la cui attivita'
interpretativa  in  ordine  al  significato  precettivo  delle  norme
oggetto dell'incidente di costituzionalita' non conosce i limiti ed i
condizionamenti propri del giudizio a quo. 
    13.2. - Puo' farsi  riferimento  al  suddetto  fine  ai  principi
espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 ottobre  2012,
n.   223,   laddove,   rinviando   alla   pregressa    giurisprudenza
costituzionale,  afferma  che  «gli  elementi   indefettibili   della
fattispecie tributaria sono tre: la  disciplina  legale  deve  essere
diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione
patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non  deve
integrare una  modifica  di  un  rapporto  sinallagmatico  (...);  le
risorse  connesse  ad  un  presupposto  economicamente  rilevante   e
derivanti dalla suddetta  decurtazione  sono  destinate  a  sovvenire
pubbliche spese». 
    Ha chiarito altresi' la  Corte,  con  la  sentenza  citata,  che,
«indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal  legislatore,  al
fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva  integri
un tributo, occorre interpretare la  disciplina  sostanziale  che  la
prevede  alla  luce  dei  criteri   indicati   dalla   giurisprudenza
costituzionale come caratterizzanti la nozione unitaria  di  tributo:
cioe' la doverosita' della prestazione, in mancanza  di  un  rapporto
sinallagmatico  tra  le  parti,  nonche'  il  collegamento  di   tale
prestazione con la pubblica spesa, in  relazione  ad  un  presupposto
economicamente rilevante (ex plurimis, sentenze n. 141 del  2009,  n.
335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del  2005).  Un  tributo
consiste, quindi, in un «prelievo  coattivo  che  e'  finalizzato  al
concorso alle pubbliche spese ed e' posto a  carico  di  un  soggetto
passivo in base ad uno specifico indice  di  capacita'  contributiva»
(sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneita'  di
tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91  del  1972,
n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964)». 
    13.3. - Tanto premesso, va constatato che le disposizioni che  si
sottopongono al sindacato della  Corte  partecipano,  ad  avviso  del
Collegio, di tutti  i  sopra  indicati  elementi  caratteristici  del
prelievo tributario. 
    13.4. - In primo luogo, invero, esse sono dirette a  produrre  in
via autoritativa una decurtazione patrimoniale a carico delle imprese
percosse, rappresentata dal versamento da parte delle stesse  di  una
somma calcolata in relazione al  fatturato  derivante  dalla  vendita
diretta di dispositivi medici al SSN, senza che rilevi la volonta'  -
in ordine all'an, al quantum, al quando ed al quomodo  -  di  chi  la
subisce. 
    13.5. -  In  secondo  luogo,  le  disposizioni  in  discorso  non
producono,   nemmeno   indirettamente,   l'effetto   di    modificare
unilateralmente   la   disciplina   del    rapporto    sinallagmatico
intercorrente  -  nella  specie   -   tra   l'impresa   obbligata   e
l'amministrazione che da essa acquista i dispositivi medici,  venendo
in rilievo il fatturato complessivamente considerato su base  annuale
- e quindi il coacervo dei corrispettivi  pattuiti,  nell'ambito  dei
singoli   rapporti   contrattuali   di   fornitura,   a   titolo   di
controprestazione della cessione di dispositivi medici a favore della
pubblica  amministrazione  -  solo  quale  base  di   calcolo   (piu'
precisamente, a questo punto, quale base imponibile)  ai  fini  della
determinazione dell'ammontare del versamento annualmente dovuto. 
    Il fatto - sottolineato anche da talune delle ricorrenti  -  che,
in ultima analisi, l'applicazione del prelievo in discorso si risolva
nella  decurtazione  del  corrispettivo  ricevuto  a   fronte   della
fornitura di dispositivi medici a favore del  SSN  coglie  invero  la
mera dimensione economica  del  fenomeno,  non  subendo  il  relativo
obbligo contrattuale  in  capo  all'ente  acquirente  alcuna  diretta
modifica giuridicamente rilevante. 
    13.6. - Deve inoltre considerarsi che, come  nel  caso  esaminato
dalla Corte con la sentenza citata, in  cui  «lo  Stato  non  avrebbe
titolo per modificare con la  disposizione  in  esame  i  trattamenti
economici di rapporti lavorativi di cui non e'  parte»,  anche  nella
fattispecie in questione lo Stato non avrebbe  titolo  per  ingerirsi
nella disciplina di rapporti negoziali intercorrenti inter alia  ne',
ancora una volta come nel  caso  analizzato  dalla  Corte,  gli  enti
pubblici destinatari delle forniture ed obbligati  al  pagamento  del
relativo corrispettivo «traggono alcun beneficio  economico»  diretto
dal  versamento  cui  sono  tenuti  i  produttori  e   fornitori   di
dispositivi medici: cio' senza trascurare che, sempre nell'ordine  di
ragionamento sotteso alla sentenza costituzionale citata, al prelievo
a  carico  del  fornitore  non  consegue  alcuna  modificazione   del
contenuto del rapporto di fornitura, laddove alla eventuale riduzione
ope legis del relativo corrispettivo  dovrebbe  «conseguire,  secondo
ragionevolezza, una corrispondente modificazione» degli obblighi  del
fornitore. 
    13.7.   -   Infine,    sussiste    il    requisito    costitutivo
dell'obbligazione tributaria relativo alla destinazione del  prelievo
al finanziamento di  pubbliche  spese,  nella  specie  individuabili,
secondo il dettato  legislativo,  in  quelle  connesse  all'esercizio
delle funzioni di governo dei dispositivi  medici  (indipendentemente
dalla  latitudine  del  concetto  e  dalla  sua   stessa   attitudine
precisamente identificativa delle attivita' al cui  finanziamento  il
Fondo e' diretto): spese il cui  carattere  pubblico  si  evince  sia
dalla natura di enti  pubblici  non  economici  di  quelli  alla  cui
dotazione  finanziaria  le  risorse  raccolte  attraverso  il   Fondo
concorrono, sia dalla finalizzazione delle  attivita'  finanziate  al
perseguimento di interessi pubblici, individuabili nell'apprestamento
di un  efficiente  e  capillare  apparato  pubblico  di  controllo  e
vigilanza funzionale a  garantire  l'immissione  sul  mercato  ed  il
mantenimento in esso dei soli  dispositivi  conformi  agli  standards
europei di qualita' e sicurezza e, in ultima  analisi,  nella  tutela
del diritto alla salute degli utenti del SSN. 
    14.  -  Ritenuta  quindi,  alla  luce  delle   osservazioni   che
precedono,   la   condivisibilita'    della    sentenza    appellata,
relativamente  alla   qualificazione   tributaria   dell'obbligo   di
versamento previsto dalle disposizioni  in  esame,  va  aggiunto  che
valgono, anche in relazione ad esso  ed  ai  fini  del  suo  compiuto
inquadramento tipologico (nell'ambito della congerie  di  fattispecie
tributarie note all'ordinamento giuridico),  le  osservazioni  svolte
dalla Corte costituzionale con riferimento all'analogo (almeno in via
di prima approssimazione) prelievo destinato a finanziare le spese di
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
(d'ora innanzi: AGCM), previsto dall'art. 10, commi 7-ter e 7-quater,
legge 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della concorrenza
e del mercato»), aggiunti dall'art. 5-bis, comma 1, decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1 («Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»), convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  nel  senso  che
«l'imposizione tributaria qui in esame costituisce una forma  atipica
di contribuzione. Essa, infatti, non e' riconducibile alla  categoria
delle "tasse", in quanto si tratta di prestazioni patrimoniali dovute
indipendentemente  dal  fatto   che   l'attivita'   dell'ente   abbia
riguardato specificamente il  singolo  soggetto  obbligato,  e  dalla
circostanza che tale attivita' si configuri come servizio divisibile,
ma e' correlata  all'attivita'  dell'amministrazione  in  termini  di
vantaggio goduto o di costo causato da parte del contribuente: di tal
che il tributo in esame  si  differenzia  dalle  "imposte"  in  senso
stretto» (sentenza costituzionale 14 dicembre 2017, n. 269). 
    Anche il tributo in questione,  invero,  si  caratterizza  -  con
riserva di analizzare nel prosieguo le relative differenze -  per  il
fatto che i  produttori  ed  i  fornitori  di  dispositivi  medici  e
dispositivi medico-diagnostici in vitro, nei quali si identificano  i
contribuenti da esso incisi, sono i  destinatari  delle  funzioni  di
governo  svolte  dalle  autorita'  di  settore,  in  quanto  la  loro
attivita' e' sottoposta, in  modo  diretto  o  indiretto,  ai  poteri
programmatori, regolatori, di  sorveglianza  e  sanzionatori  in  cui
quelle funzioni essenzialmente consistono. 
    15.  -  Infine,  a  suggellare  definitivamente  la  connotazione
tributaria dell'obbligo di versamento di cui si discorre  ed  il  suo
inquadramento  nell'ambito  della  species  «contributi»  del   genus
tributi, sovviene l'art. 1, comma 413, legge 30 dicembre 2025, n. 199
(«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2026  e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»), ai sensi del quale:
«In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui  all'art.
2 del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  9  febbraio   2024,   o   di
presentazione di una dichiarazione incompleta  o  non  veritiera,  il
Ministero  della  salute,  entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno
successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe  dovuto  essere
presentata o e' stata presentata, notifica al  contribuente  apposito
avviso  di  accertamento»  -  costituente  il  prototipo  degli  atti
impositivi - «con il quale procede alla determinazione del  fatturato
e del contributo dovuto». 
    16. - La natura tributaria, e  specificamente  contributiva,  del
prelievo in questione conduce del tutto naturalmente  ad  individuare
quale essenziale parametro di riferimento ai fini dello scrutinio  di
costituzionalita' delle disposizioni che lo prevedono e  disciplinano
quello di  cui  all'art.  53  della  Costituzione,  con  i  corollari
applicativi che derivano dalla  sua  interazione  con  i  criteri  di
ragionevolezza e parita' di  trattamento  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione:  e'  quindi  sul  significato  costituzionale  di  tali
disposizioni nel loro  reciproco  interagire,  cosi'  come  emergente
dalla  giurisprudenza  della  Corte,  che  occorre  a  questo   punto
soffermarsi, per poi mettere in evidenza i profili di attrito che  ad
avviso del Collegio, rispetto alla valenza precettiva  delle  stesse,
manifesta la disciplina in questione. 
    17. - Come noto, l'art.  53,  comma  1,  della  Costituzione  nel
disporre che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche  in
ragione della loro capacita' contributiva», afferma il  principio  di
capacita' contributiva, considerato  vera  e  propria  norma  cardine
dell'intero sistema tributario: esso infatti e' presupposto e  limite
del potere impositivo dello Stato e, al tempo stesso, del dovere  del
contribuente  di   concorrere   alle   spese   pubbliche,   dovendosi
interpretare detto principio come specificazione settoriale del  piu'
ampio principio di uguaglianza di cui all'art. 3  della  Costituzione
(Corte costituzionale, n. 10 del 2015, n. 258 del 2002,  n.  341  del
2000 e n. 155 del 1963). 
    In tale duplice valenza, esso sancisce la funzione  solidaristica
del concorso alle spese pubbliche,  atteggiandosi  a  fondamento  del
potere impositivo, ed esprime al  contempo  una  funzione  garantista
poiche' traccia anche il limite inferiore e superiore  del  prelievo,
nel senso che solo chi ha capacita' contributiva puo' essere tenuto a
concorrere alle pubbliche spese e l'ammontare del prelievo tributario
deve essere commisurato alla capacita' contributiva del singolo  («in
ragione»). 
    18. - A livello dottrinale, occorre tenere nel  debito  conto  le
due  possibili  accezioni  della  capacita'  contributiva,  in  senso
assoluto o relativo, fermo  restando  il  nucleo  concettuale  comune
riconducibile a situazioni espressive, in modo diretto  o  indiretto,
di forza  economica:  secondo  la  teoria  del  limite  assoluto,  la
capacita' contributiva, letta in chiave  eminentemente  solidaristica
alla luce dell'art. 2 della Costituzione, si esprime in  quei  fatti,
direttamente o indirettamente, rivelatori ex se di  ricchezza,  ossia
nella titolarita' di situazioni  giuridiche  soggettive  a  contenuto
patrimoniale, scambiabili sul mercato, che siano idonee a  soddisfare
ed estinguere l'obbligazione tributaria; di contro,  la  teorica  del
limite relativo, ponendosi in un'ottica  redistributiva  piu'  affine
alla logica egualitarista dell'art. 3 della  Costituzione,  valorizza
quei presupposti  socio-economici  rilevanti  ed  espressivi  di  una
capacita'  differenziata  economicamente  valutabile,  in  guisa   da
patrocinare una funzione di riparto del prelievo tributario informato
a criteri redistributivi equi e ragionevoli suscettibili di rinvenire
il presupposto di imposta anche in fatti  non  patrimoniali,  purche'
naturalmente misurabili in senso economico, ancorche'  privi  in  via
immediata della sostanza economica per far fronte all'obbligazione. 
    19. - La politica tributaria si e' mossa pendolarmente tra questi
due  poli,  esplorando  dapprima  i  presupposti  di   imposta   piu'
immediatamente espressivi di forza  economica  come  il  reddito,  il
consumo e i trasferimenti di  ricchezza,  istituendo  nel  corso  del
tempo i tributi  pilastro  dell'intero  ordinamento  tributario  come
l'imposta sui redditi (IRPEF  e  IRES)  e  sui  consumi  (IVA,  ormai
settore armonizzato a livello unionale). 
    Dipoi, il legislatore tributario  si  e'  rivolto  a  fenomeni  e
grandezze economiche inedite affiancando spesso il prelievo fiscale a
rationes extrafiscali: nel caso dell'IRAP, ad esempio, si e' dubitato
della sua compatibilita'  col  principio  di  capacita'  contributiva
perche' l'imposta avrebbe assoggettato il contribuente ad un prelievo
fiscale basato su una mera potenzialita' di capacita' contributiva  -
ancorata alla titolarita'  di  un'organizzazione  produttiva  in  se'
idonea  a  generare  un  «valore   aggiunto   della   produzione»   -
suscettibile di non tradursi in reddito nel caso in  cui  l'ammontare
di retribuzioni e interessi  passivi  fosse  uguale  o  superiore  al
valore della produzione netta. 
    La Corte  costituzionale,  con  le  sentenze  n.  156/2001  e  n.
103/2022,  ha  affermato  che  «rientra  nella  discrezionalita'  del
legislatore,  con  il  solo  limite  della  non   arbitrarieta',   la
determinazione  dei  singoli   fatti   espressivi   della   capacita'
contributiva che, quale idoneita' del  soggetto  all'obbligazione  di
imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice che  sia  rivelatore
di ricchezza e non solamente dal reddito individuale». 
    20. - Quanto alle finalita' extrafiscali,  la  poliedricita'  del
diritto tributario si e' spesso espressa  nel  campo  delle  cd.  tax
expenditures - esenzioni, deduzioni, detrazioni e altre  agevolazioni
- permeate da finalita' promozionali di altri interessi pubblici. 
    Non e' mancato tuttavia l'uso  extrafiscale  del  tributo  ex  se
estrinsecantesi   nell'istituzione   di   tributi    con    finalita'
disincentivanti, nel senso di attenuare o inasprire l'imposizione  in
modo   da   condizionare   le   scelte   dei   produttori    o    dei
consumatori-contribuenti, come ad esempio i tributi ambientali, volti
ad internalizzare i costi  delle  esternalita'  negative  (cd.  tassa
pigouviana), o la cd. «fiscalita' nutrizionale» volta  a  scoraggiare
il consumo di bevande o alimenti dannosi per la salute  e  promuovere
stili di vita piu' sani (e conseguentemente meno gravosi sul  sistema
sanitario nazionale). 
    21. - A tale ultimo riguardo merita menzione la recente pronuncia
del   giudice   delle   leggi   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo  regionale  per
il Lazio, in riferimento agli articoli 3  e  53  della  Costituzione,
dell'art. 1, commi da 661 a 676, legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
nella parte in cui ha assoggettato ad imposta sul consumo (c.d. sugar
tax) i soli prodotti rientranti nelle  voci  NC  2009  e  2202  della
nomenclatura  combinata  dell'Unione  europea,   ossia   le   bevande
analcoliche ottenute con l'aggiunta di edulcoranti (aventi un  titolo
alcoolmetrico inferiore o uguale a 1,2 per cento  in  volume)  e  non
anche altri prodotti alimentari, diversi dalle bevande, ma  parimenti
contraddistinti dall'aggiunta di edulcoranti: con la sentenza  n.  49
del 2024, la Corte  ha  escluso  l'illegittimita'  di  tale  prelievo
differenziale  sul  consumo  di   sole   bevande   con   edulcoranti,
premettendo che «il principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile
dal combinato disposto degli articoli  3  e  53  della  Costituzione,
impone che «ogni diversificazione del  regime  tributario,  per  aree
economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da
adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la  differenziazione
degenera in arbitraria discriminazione» (sentenza n. 288  del  2019).
Il  legislatore  gode,  infatti,  di  «un'ampia  discrezionalita'  in
relazione alle varie finalita' alle  quali  s'ispira  l'attivita'  di
imposizione fiscale» (sentenza n. 108 del 2023); la sua attivita'  e'
comunque soggetta al controllo di questa Corte circa il rispetto  dei
menzionati principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53  della
Costituzione, che «si risolve in un giudizio sull'uso  ragionevole  o
meno  che  il  legislatore  stesso  abbia  fatto  dei   suoi   poteri
discrezionali in materia tributaria, diretto a  verificare  [...]  la
non  arbitrarieta'  dell'entita'   dell'imposizione   (ex   plurimis,
sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del 2014, n. 116 del 2013, n. 223 del
2012 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000)» (ancora, sentenza
n. 108 del 2023). In altri termini, «non e' di  per  se'  lesivo  del
principio di uguaglianza e di capacita' contributiva il fatto che  il
legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori  di
capacita' contributiva, le varie specie di beni patrimoniali  sia  di
natura  mobiliare  che  immobiliare  (sentenza  n.  111  del  1997)».
Tuttavia, «[l]a  possibilita'  di  imposizioni  differenziate  [...],
anche se non vietata dagli articoli 3 e 53 della  Costituzione,  deve
pur sempre ancorarsi a una adeguata  giustificazione  obiettiva»  (di
nuovo, sentenza n. 108 del 2023; nello stesso senso, sentenze  n.  10
del 2015, n. 142 del 2014 e n. 21 del 2005)». 
    Nel caso ivi all'esame la Corte ha  scrutinato  positivamente  la
sussistenza  di  tale  adeguata   giustificazione   obiettiva   nella
attestazione scientifica, accreditata da studi scientifici  riversati
in raccomandazioni di organismi internazionali, della  nocivita'  per
la salute del consumo  di  queste  bevande:  tale  ratio  impositiva,
chiaramente  extrafiscale  e  ispirata  ai   principi   dell'economia
comportamentale,   si   pone   «all'origine   sia   del   presupposto
dell'imposta, individuato nella cessione e/o immissione in  commercio
sul territorio nazionale delle bevande  analcoliche  edulcorate;  sia
della  base  imponibile,  individuata  nel  quantitativo  di  bevanda
immessa in commercio per il consumo (e non della sostanza edulcorante
in quanto tale); sia, infine, dei  soggetti  passivi  della  medesima
imposta, individuati nei produttori (condizionatori  o  acquirenti  o
importatori) delle medesime bevande». 
    In altre parole, per anticipare sin da questo momento un concetto
enucleato in successive pronunce, «affinche' il sacrificio recato  ai
principi  di  eguaglianza  e  di  capacita'  contributiva   non   sia
sproporzionato e la  differenziazione  dell'imposta  non  degradi  in
arbitraria  discriminazione,  la  sua  struttura  deve  coerentemente
raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice»: alla  stregua  di
questa limpida regula iuris la cd. sugar tax ha superato il vaglio di
costituzionalita'. 
    22. - Particolarmente  significativa  per  il  caso  che  qui  si
affronta e' anche la pronuncia della Corte sulla cd. «Robin Hood tax»
istituita  e  regolata  dall'art.  81,  commi  16,  17  e   18,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,  consistente
in un prelievo aggiuntivo, qualificato «addizionale» all'imposta  sul
reddito delle societa', pari al 5,5 per  cento,  da  applicarsi  alle
imprese   operanti   in   determinati    settori,    tra    cui    la
commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti,  che
abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel  periodo
di imposta precedente, ponendo  a  carico  dei  soggetti  passivi  il
divieto di traslazione sui prezzi al consumo  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 10 del 2015). 
    In tale occasione la Corte ha rimarcato che «la Costituzione  non
impone  affatto  una  tassazione  fiscale   uniforme,   con   criteri
assolutamente identici e proporzionali  per  tutte  le  tipologie  di
imposizione  tributaria»;  piuttosto  essa  esige  «un  indefettibile
raccordo con la capacita'  contributiva,  in  un  quadro  di  sistema
informato a criteri di progressivita',  come  svolgimento  ulteriore,
nello specifico  campo  tributario,  del  principio  di  eguaglianza,
collegato al compito di rimozione  degli  ostacoli  economico-sociali
esistenti di fatto alla liberta' ed eguaglianza dei cittadini-persone
umane, in spirito  di  solidarieta'  politica,  economica  e  sociale
(articoli 2 e 3  della  Costituzione)  (sentenza  n.  341  del  2000,
ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012)». 
    23. - Pertanto, secondo gli  orientamenti  costantemente  seguiti
dalla  giurisprudenza  costituzionale,  «non  ogni  modulazione   del
sistema impositivo per settori produttivi costituisce violazione  del
principio di capacita' contributiva e del principio  di  eguaglianza.
Tuttavia, ogni  diversificazione  del  regime  tributario,  per  aree
economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da
adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la  differenziazione
degenera in arbitraria discriminazione. In ordine ai principi di  cui
agli articoli 3  e  53  della  Costituzione,  la  Corte  e',  dunque,
chiamata a verificare che  le  distinzioni  operate  dal  legislatore
tributario, anche per settori economici, non  siano  irragionevoli  o
arbitrarie o ingiustificate (sentenza n. 201 del 2014): cosicche'  in
questo ambito il giudizio di legittimita' costituzionale deve vertere
«sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia  fatto
dei suoi poteri discrezionali  in  materia  tributaria,  al  fine  di
verificare la coerenza interna della struttura  dell'imposta  con  il
suo  presupposto  economico,   come   pure   la   non   arbitrarieta'
dell'entita'  dell'imposizione»  (sentenza  n.  111  del   1997;   ex
plurimis, sentenze n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012)». 
    24. - In estrema sintesi, il giudice delle leggi e'  tornato  sul
concetto gia' evidenziato in precedenza secondo cui «la  possibilita'
di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi a una adeguata
giustificazione  obiettiva,  la  quale  deve  essere   coerentemente,
proporzionalmente  e   ragionevolmente   tradotta   nella   struttura
dell'imposta»  (sentenze  n.  142  del  2014  e  n.  21  del   2005):
nell'ipotesi della Robin Hood tax il  giudice  delle  leggi  ha  pure
ravvisato  l'adeguatezza  della  ratio  impositiva,  ancorata   nella
complessa congiuntura economica segnata  da  spinte  contraddittorie,
costituite dall'insostenibilita' dei prezzi per gli  utenti  e  dalla
eccezionale redditivita' dell'attivita' economica per  gli  operatori
del petrolio, tale da costituire elemento idoneo  a  giustificare  un
prelievo differenziato che colpisse  gli  eventuali  «sovra-profitti»
congiunturali, anche di origine speculativa, del settore energetico e
petrolifero. 
    Nondimeno, il tributo non ha superato lo scrutinio costituzionale
a causa dell'intrinseca  irragionevolezza  della  sua  configurazione
strutturale come maggiorazione di aliquota che si applica  all'intero
reddito di impresa, anziche' ai soli  «sovra-profitti»,  dell'assenza
di una delimitazione del suo ambito di  applicazione  in  prospettiva
temporale o di  meccanismi  atti  a  verificare  il  perdurare  della
congiuntura  economica  che   ne   giustificasse   l'applicazione   e
dell'impossibilita' di prevedere meccanismi di accertamento idonei  a
garantire che gli oneri derivanti dall'incremento di imposta  non  si
traducessero in aumenti del prezzo al consumo. 
    Invero, struttura dell'imposizione concretamente  introdotta  dal
legislatore non si e' raccordata coerentemente con la relativa  ratio
giustificatrice (Corte costituzionale, n. 10/2015). 
    25.  -  Proseguendo  nella  panoramica  rivolta  agli   indirizzi
evolutivi della  giurisprudenza  costituzionale,  nella  sentenza  1°
giugno 2023, n. 108 (ma  anche,  tra  le  altre,  nella  sentenza  23
dicembre 2019, n. 288 e nella sentenza 27 giugno  2024,  n.  111)  e'
stato inoltre precisato che «in un  contesto  complesso  come  quello
contemporaneo, dove si sviluppano nuove  e  multiformi  creazioni  di
valore, il concetto di  capacita'  contributiva  non  necessariamente
deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio  e
il reddito, potendo rilevare anche altre  e  piu'  evolute  forme  di
capacita', che ben possono denotare una  forza  o  una  potenzialita'
economica». 
    26. - Proprio in virtu' dell'adesione ad un concetto elastico  ed
aggiornato del principio di capacita' contributiva, il  quale,  senza
snaturarne l'essenza e la  portata  vincolante  nei  confronti  delle
opzioni legislative in materia, al fine  di  assicurarne  coerenza  e
ragionevolezza, lo  adegui,  «nella  prospettiva  dell'uguaglianza  e
della solidarieta' insite nel dovere inderogabile di concorrere  alle
pubbliche spese, alla moderna evoluzione dei dinamismi  economici  in
un contesto in cui la ricchezza puo' sfuggire agli inquadramenti piu'
tradizionali» (cfr. la citata n. 111/2024), la Corte ha ritenuto  non
fondate le denunce di  incostituzionalita'  riferite  a  disposizioni
istitutive di tributi destinati  a  ricevere  applicazione  solo  nei
confronti  di  una  determinata  categoria,  come,  ad  esempio,  con
riferimento alle imprese operanti nel mercato finanziario. 
    Si  e'  in  particolare  ritenuto  non   «implausibile   che   il
legislatore, nell'ambito di un periodo di crisi e nella  comparazione
con  il  mercato  industriale,  abbia  desunto  dall'appartenenza  al
mercato finanziario» uno specifico e  autonomo  indice  di  capacita'
contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo  intervento  fiscale
anticongiunturale, dati i «connotati di tipo oligopolistico» di  tale
mercato, da cui consegue, secondo la Corte, «che le imprese  in  esso
operanti dispongono di un significativo potere di mercato,  derivante
anche da un certo grado (variabile  in  relazione  ai  servizi  e  ai
settori)  di  anelasticita'  della  domanda»  (cfr.  la  gia'  citata
sentenza n. 288 del 2019; ma vedi  anche,  in  relazione  al  settore
petrolifero, l'ugualmente citata sentenza n. 10 del 2015). 
    27. - Analogamente, con riferimento al criterio selettivo  inteso
a porre il tributo a carico delle imprese dotate di maggiori  risorse
economiche, e' stato affermato (cfr. la gia' menzionata  sentenza  n.
269 del 2017) che «non e' irragionevole che le spese di funzionamento
dell'autorita' preposta al corretto funzionamento del mercato gravino
sulle  imprese  caratterizzate  da  una  presenza  significativa  nei
mercati di riferimento [con fatturato superiore a 50 milioni di euro]
e dotate di considerevole capacita' di incidenza sui movimenti  delle
relative attivita' economiche»  (concetti  recentemente  ribaditi  da
Corte costituzionale, 21 marzo 2025, n.  34,  in  sede  di  scrutinio
della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,   comma   2,   del
decreto-legge   30   novembre   2013,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, nella parte in  cui
assoggetta le societa' di gestione del risparmio ad una  imposta  sui
redditi delle societa' con una addizionale dell'8,5 per cento). 
    28. - Alla  luce  delle  tracciate  coordinate  ermeneutiche,  si
tratta ora di verificare se l'imposizione differenziata,  rispetto  a
quella gravante sulla collettivita' oltre che rispetto alle  restanti
categorie di operatori economici,  del  settore  industriale  e  non,
delineata  dalle  disposizioni  in  scrutinio  sia  ancorata  «a  una
adeguata   giustificazione   obiettiva,   la   quale   deve    essere
coerentemente, proporzionalmente  e  ragionevolmente  tradotta  nella
struttura dell'imposta» (cosi' le sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del
2014 e n. 21 del 2005), in quanto, «affinche' il sacrificio recato ai
principi  di  eguaglianza  e  di  capacita'  contributiva   non   sia
sproporzionato e la  differenziazione  dell'imposta  non  degradi  in
arbitraria  discriminazione,  la  sua  struttura  deve  coerentemente
raccordarsi  con  la  relativa  ratio  giustificatrice»   (cfr.,   in
particolare, la citata sentenza n. 10/2015). 
    29. - Nel solco di tale  filone  giurisprudenziale,  quindi,  non
basta, al fine di affermare la legittimita' del tributo sotto tutti i
profili  costituzionalmente  rilevanti,  che  l'indice  di  capacita'
contributiva ad esso  sotteso  non  sia  stato  selezionato  in  modo
arbitrario o ingiustificato, ma occorre anche verificare che i  mezzi
approntati ai fini della realizzazione dello scopo perseguito con  la
sua istituzione siano idonei ed a questo proporzionati, ovvero che lo
scopo medesimo si traduca coerentemente nella  struttura  complessiva
del tributo - improntando di se' tutti i suoi  elementi  costitutivi:
il suo  presupposto,  la  sua  base  imponibile  ed  il  criterio  di
definizione della platea dei contribuenti interessati - in modo  tale
da giustificare una valutazione positiva in  ordine  alla  «idoneita'
soggettiva» di questi ultimi «alla obbligazione d'imposta» (cfr.,  ex
plurimis, Corte costituzionale, 21 maggio 2001, n. 155). 
    30. - Nel caso della fattispecie impositiva all'esame, sin  dalla
legge delega e' stato chiaro che il  prelievo  prendeva  di  mira  le
«aziende  che  producono  o  commercializzano   dispositivi   medici»
gravandole di un contributo non superiore allo 0,75 per cento  -  poi
fissato al limite massimo dai decreti delegati -  del  fatturato,  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante  dalla  vendita  al
Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici  e  delle  grandi
apparecchiature. 
    31.  -  Non  ravvisandosi  rationes  extrafiscali  immediatamente
evidenti dalla struttura dell'obbligazione  e  dalla  disamina  delle
relazioni di accompagnamento dei testi legislativi,  l'analisi  della
fattispecie  tributaria  in  questione  induce  a  ritenere  che   il
legislatore non  abbia  assunto  quale  manifestazione  di  capacita'
contributiva,   atta   a   sorreggere   sul   piano    giustificativo
l'imposizione del prelievo di cui si tratta, una (ipotetica) speciale
redditivita' delle  imprese  del  settore,  eventualmente  diversa  e
maggiore rispetto a quella delle imprese  operanti  in  altri  ambiti
industriali o commerciali. 
    31.1. - Analogamente a quanto accaduto nel caso della  cd.  Robin
Hood tax sopra  ricordata,  dichiarata  incostituzionale,  non  viene
infatti assunto come base  imponibile  l'utile  o  l'extra  profitto,
bensi' il fatturato ottenuto dalle imprese che forniscono dispositivi
medici al SSN, limitatamente  a  quello  derivante  da  contratti  di
vendita,  ovvero  una  grandezza  economica  che,  a  differenza  del
reddito, di per se' non e' considerata dalle norme  tributarie  quale
indice autonomo di  capacita'  contributiva,  in  quanto  rappresenta
l'entita' grezza dei ricavi, non depurata  dai  costi  connessi  allo
svolgimento dell'attivita' produttiva, di cui  rappresenta  una  voce
significativa la spesa che le imprese che vendono dispositivi  medici
al SSN devono sostenere per produrre  o  comunque  procacciarsi  quei
prodotti. 
    31.2. - Che l'utile,  inteso  quale  guadagno  effettivo  per  il
contribuente, rappresenti una misura oggettiva  ed  affidabile  della
sua capacita' di concorrere al finanziamento della spesa pubblica  si
evince dal fatto che, ai sensi dell'art. 72  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  presupposto  dell'imposta
sul reddito delle societa' e' «il possesso dei redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6»,  mentre,  ai
sensi dell'art. 75, comma 1,  del  medesimo  decreto  del  Presidente
della Repubblica, essa «si applica  sul  reddito  complessivo  netto,
determinato secondo le disposizioni della Sezione I del Capo II,  per
le societa'». 
    31.3. -  Del  resto,  le  imprese  assoggettate  al  prelievo  in
questione  conservano,  pur  a  fronte  del   relativo   obbligo   di
versamento, la soggezione al potere impositivo  generale,  anche  per
quanto concerne il reddito  ricavato  dall'attivita'  di  vendita  di
dispositivi medici al SSN,  il  cui  fatturato,  come  si  e'  detto,
concorre alla determinazione della base imponibile del tributo di cui
si  tratta.  Pertanto,  per  poter  legittimamente   considerare   il
fatturato quale manifestazione autonoma e non  meramente  duplicativa
di capacita' contributiva, occorrerebbe dimostrare  che  il  relativo
segmento di mercato si caratterizzi in modo  peculiare,  si'  che  la
partecipazione ad esso, con i conseguenti vantaggi  economici,  possa
ritenersi espressivo di una «forza», e quindi  di  una  capacita'  di
ricavare profitti dalla relativa attivita', che non  appartiene  alle
imprese che agiscono in altri ambiti di mercato. 
    32.   -   L'assunto   patrocinato   dalla   difesa   erariale   e
sostanzialmente fatto proprio dal giudice di prime cure si fonda  sul
fatto che le imprese incise dal contributo alimenterebbero dal  punto
di vista merceologico, sia nella fase produttiva che commerciale, uno
specifico segmento di mercato - quello della vendita  di  dispositivi
medici al SSN -, i cui  canali  di  accesso  ed  il  cui  complessivo
funzionamento sono presidiati, sin dal momento della  sperimentazione
dei prodotti che vi vengono trattati e per tutta la durata  del  loro
ciclo di vita, da penetranti poteri di  regolazione,  autorizzazione,
controllo  e  verifica  tecnica   della   pubblica   amministrazione,
funzionali ad assicurare che le relative attivita' imprenditoriali si
svolgano non solo in modo da non recare  pregiudizio  agli  interessi
pubblici alla tutela della salute e della sicurezza, ma anche al fine
di conformarne lo svolgimento ad  elevati  standards  di  qualita'  e
innovazione: poteri i cui costi di esercizio le disposizioni in esame
si  prefiggono  di  sostenere  mediante  l'apporto  -   esclusivo   o
concorrente - delle imprese medesime. 
    32.1. - Senonche', anche a seguire tale impostazione, non risulta
-  nemmeno  alla  luce  delle  allegazioni  difensive  della   stessa
Avvocatura generale dello Stato -  che  il  mercato  dei  dispositivi
medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, con particolare
riguardo a quel sotto-mercato che vede quale controparte contrattuale
dell'impresa fornitrice la P.A., si caratterizzi per l'assunzione  da
parte del fatturato generato dalle imprese del settore di  profili  -
di  tipo  quantitativo  o  qualitativo  -  atti  a  connotarlo  quale
espressione autonoma di capacita' contributiva, ne'  comunque  emerge
che la commercializzazione dei dispositivi  medici,  con  particolare
riguardo a quella destinata a fornire al SSN le dotazioni strumentali
allo svolgimento  delle  sue  funzioni  essenziali  di  tutela  della
salute,  si  caratterizzi  per  condizioni   di   redditivita'   piu'
favorevoli  rispetto  a  quelle  del  mercato  generale  ovvero   per
l'assenza di adeguata  concorrenzialita',  eventualmente  conseguente
all'esistenza di barriere all'ingresso o altro  tipo  di  limitazione
competitiva. 
    32.2. -  I  rilievi  che  precedono  valgono  a  fortiori  se  si
considera che il solo  fatturato  rilevante  ai  fini  impositivi  e'
quello  connesso  alla  vendita  diretta  di  dispositivi  medici   e
dispositivi medico-diagnostici in vitro al SSN. 
    32.3. - Premesso  che  le  forniture  in  parola,  rivestendo  le
amministrazioni acquirenti (in forma individuale o centralizzata)  la
veste  di  stazioni  appaltanti,  presuppongono  lo  svolgimento   di
procedure competitive conformate dalle regole  contenute  nel  codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)  ed
ispirate  a  principi   di   trasparenza,   concorrenza   e   massima
partecipazione (cfr. art. 3 del  codice,  secondo  cui  «Le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti favoriscono,  secondo  le  modalita'
indicate dal codice, l'accesso al mercato degli  operatori  economici
nel rispetto dei principi di concorrenza, di  imparzialita',  di  non
discriminazione, di pubblicita' e trasparenza, di proporzionalita'»),
deve escludersi a priori la sussistenza di  elementi  distorsivi  del
meccanismo concorrenziale o generativi di  rendite  di  posizione  in
capo ad una determinata classe di operatori:  elementi  che  peraltro
giustificherebbero, ove esistenti, l'adozione di  misure  correttive,
in funzione ripristinatoria di  condizioni  di  sana  competitivita',
piuttosto   che   la   valorizzazione,   in   chiave   indirettamente
legittimante, delle stesse. 
    33. - Se, quindi, sulla base delle osservazioni che precedono, il
riferimento al fatturato contenuto nelle  disposizioni  in  questione
non  e'  direttamente  funzionale  alla  emersione  della   capacita'
contributiva delle imprese sottoposte  al  prelievo,  sub  specie  di
surplus di redditivita' che esse ricavano dalla produzione e  vendita
di dispositivi medici, ne consegue che esso rileva ai soli fini della
determinazione quantitativa  del  tributo,  ovvero  della  fissazione
della relativa base  imponibile,  ma  che  la  giustificazione  della
opzione  impositiva,  dal   punto   di   vista   della   legittimita'
costituzionale,   dovrebbe   essere   individuata    aliunde.    Piu'
precisamente si potrebbe ipotizzare, come emerge dalle sentenze della
Corte con riferimento ad altre forme e  tipologie  di  contribuzione,
che il legislatore si sia prefisso di chiamare a  concorrere  ad  una
determinata spesa  pubblica  i  soggetti  che  -  alternativamente  o
congiuntamente - vi danno causa o ne traggono vantaggio  o  comunque,
come nella specie, operano in un settore  merceologico  che,  per  le
implicazioni che presentano i beni  prodotti  o  commercializzati  ai
fini  della  tutela  della  salute  e   dell'interesse   della   P.A.
all'assunzione di decisioni di acquisto improntate a razionalita'  ed
efficienza, richiede peculiari poteri di  controllo,  monitoraggio  e
vigilanza in capo alla stessa. 
    34. - Cosi' riperimetrato il  campo  dell'indagine,  e  prima  di
procedere nel discorso,  deve  ritenersi  che  non  sia  di  per  se'
indicativo di un trasmodamento della funzione legislativa dai  binari
della  legittimita'  costituzionale  la   traslazione   degli   oneri
finanziari connessi ad un fascio di attivita' pubbliche -  articolate
in una pluralita' di procedure unificate dall'afferenza ad un  nucleo
comune di interessi pubblici e privati, quale e' quello  che  avvince
le molteplici  funzioni  riconducibili  al  governo  dei  dispositivi
medici - dalla fiscalita' generale, alla quale in  precedenza  quegli
oneri  erano  imputabili,  a  quella  particolare,  incentrata  sulla
partecipazione contributiva di una determinata e ristretta  categoria
soggettiva di contribuenti. Cio' tanto piu' in quanto, come  avvenuto
nella  specie,  la  revisione  del  sistema   di   finanziamento   si
accompagni, traendone occasione ed impulso, alla realizzazione di  un
organico  intervento  normativo  di  adeguamento   della   disciplina
nazionale delle funzioni  di  governo  dei  dispositivi  medici  alla
regolamentazione unionale della materia. 
    35. - Tuttavia, affinche' siffatta operazione  di  rimodulazione,
in chiave specializzante, della soggettivita' tributaria possa  dirsi
rispondente a canoni di ragionevolezza e parita' di trattamento  -  i
quali  come  si  e'  visto,  secondo   l'insegnamento   della   Corte
costituzionale,  danno  sostanza  al  principio   costituzionale   di
capacita' contributiva, arricchendolo di valenze ulteriori rispetto a
quella meramente economicistica e  connotandolo  quale  strumento  di
attuazione dei valori costituzionali di solidarieta' e uguaglianza  -
occorre verificare che tale scelta rappresenti un punto di  ponderato
e consapevole equilibrio di  tutti  i  valori,  gli  interessi  e  le
esigenze  in  gioco:  come  chiarito  dalla  Corte,  infatti,  «nella
Costituzione il dovere tributario, inteso come  concorso  alle  spese
pubbliche  in  ragione  della  propria  capacita'  contributiva,   e'
qualificabile come  dovere  inderogabile  di  solidarieta'  non  solo
perche' il prelievo fiscale e' essenziale - come ritenevano risalenti
concezioni che lo esaurivano nel paradigma dei doveri di soggezione -
alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso  e'  preordinato
al finanziamento del sistema  dei  diritti  costituzionali,  i  quali
richiedono ingenti quantita' di risorse per divenire  effettivi:  sia
quelli sociali - come,  ad  esempio,  la  tutela  della  salute,  che
peraltro deve essere assicurata gratuitamente  agli  indigenti  (art.
32, primo comma, della Costituzione)  -  sia  gran  parte  di  quelli
civili (si pensi alla spesa necessaria  per  l'amministrazione  della
giustizia, che e' funzionale a  garantire  anche  tali  diritti).  E'
infatti da tale legame, anche in forza della funzione  redistributiva
dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo
comma, della  Costituzione,  che  discende  la  riconducibilita'  del
dovere tributario al crisma dell'inderogabilita' di  cui  all'art.  2
della Costituzione, che rende, oltretutto, di immediata evidenza come
il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti  paradigmi  ma  in
particolare  al  suddetto  sistema  dei  diritti.   Tale   qualifica,
tuttavia,  dato  il  contesto  sistematico  in  cui  si  colloca,  si
giustifica solo nella misura in cui  il  sistema  tributario  rimanga
saldamente  ancorato  al  complesso  dei  principi  e  dei   relativi
bilanciamenti che  la  Costituzione  prevede  e  consente,  tra  cui,
appunto, il rispetto del principio di capacita' contributiva (art. 53
della Costituzione)» (cfr. la citata sentenza n. 288 del 2019). 
    36. - Ebbene, nel quadro dei richiamati insegnamenti della  Corte
costituzionale, ritiene il Collegio che in tanto possa  giustificarsi
una pretesa contributiva finalizzata  al  reperimento  delle  risorse
necessarie al  funzionamento  di  determinate  funzioni  di  pubblico
interesse, in quanto coloro cui il relativo onere venga accollato  si
trovino in una relazione particolare e differenziata,  rispetto  alla
collettivita', con tali funzioni, tale da giustificare  l'accollo  ad
essi del relativo «costo sociale»: vuoi perche' esse siano  destinate
al soddisfacimento di interessi propri ed esclusivi di quei soggetti,
secondo il principio «cuius commoda, eius  incommoda»,  vuoi  perche'
quelle funzioni siano  volte  alla  prevenzione  di  un  rischio  che
l'attivita' imprenditoriale, in mancanza di adeguati  controlli,  sia
intrinsecamente atta a  generare,  vuoi,  infine,  per  la  posizione
privilegiata e dominante che quei soggetti assumano in un determinato
ambito di attivita' economicamente rilevante, anche in ragione  della
titolarita' di diritti speciali ed esclusivi,  si'  da  identificarli
quali  principali,  se  non  esclusivi,  beneficiari  degli   effetti
virtuosi che la relativa organizzazione di mercato  e'  in  grado  di
generare e da giustificare la loro corrispondente  partecipazione  ai
costi ed agli oneri che essa comporta. 
    36.1. - Cosi', ad esempio, nel caso del prelievo  contributivo  a
carico  delle  societa'  di  gestione  aeroportuale  finalizzato   al
finanziamento  dei  servizi  antincendio  negli  aeroporti,  previsto
dall'art. 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n.  296,  la  Corte,
con la sentenza 8 luglio 2025, n.  100,  al  fine  di  respingere  le
relative  censure  di  incostituzionalita'  per  contrasto  con   gli
articoli 3 e 53 della Costituzione, ha rilevato che esso  «individua,
quale  presupposto  oggettivo  del  tributo,  il  traffico  generato,
espressamente definito quale  indice  della  capacita'  contributiva.
Esso  si  riferisce  all'insieme  dei   movimenti   che   coinvolgono
passeggeri, aeromobili e merci in arrivo e in partenza da uno scalo e
rappresenta un indicatore chiave per misurare l'attivita' e l'impatto
di un aeroporto sul territorio. E'  composto  dal  numero  totale  di
decolli e atterraggi, includendo sia voli  commerciali  che  privati,
dal numero di passeggeri che partono, arrivano  o  transitano  (anche
senza cambiare aereo) e dalla quantita' di merci e posta trasportate.
Il traffico generato, pertanto, non e' solo un dato tecnico, ma opera
da motore economico finalizzato a creare  ricchezza,  che  e'  indice
della  capacita'  economica  dell'aeroporto.  Tale  presupposto   del
tributo e' stato pertanto correttamente riferito dal legislatore alle
societa' di gestione aeroportuale e non ad altri  soggetti  che  pure
beneficiano dell'infrastruttura aeroportuale». 
    Ha altresi' evidenziato la Corte, con la predetta  sentenza,  che
«la previsione del concorso alle  spese  antincendio  trova,  quindi,
fondamento  logico-sistematico  nella   responsabilita',   attribuita
dall'ordinamento  al   gestore   aeroportuale,   di   organizzare   e
amministrare l'esercizio complessivo dell'aeroporto  in  concessione.
La scelta del legislatore si radica nella circostanza che il  gestore
aeroportuale e' il soggetto che per legge utilizza le  infrastrutture
aeroportuali, usufruendo  di  una  concessione  che  ne  permette  lo
sfruttamento economico e che, peraltro, gode dei diritti aeroportuali
(art. 2 della direttiva 2009/12/CE)». 
    36.2. - Analogamente, nel caso  del  gia'  richiamato  contributo
funzionale al finanziamento dell'AGCM, previsto  a  carico  dei  soli
imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la  Corte,
con la gia' citata sentenza n. 269 del 2017, richiamata  anche  dalle
sentenze appellate, ha chiarito che «il tributo in esame ...  non  ha
come sua causa impositionis un  reddito,  ma  intende  ripartire  gli
oneri economici relativi alla prestazione di un servizio pubblico (la
tutela della concorrenza  e  il  funzionamento  del  mercato)  fra  i
soggetti che giustificano l'esistenza di un'autorita'  garante  della
concorrenza e che nei fatti maggiormente impegnano la sua  attivita'.
In questo senso il fatturato, quale misura del volume  d'affari,  non
esprime (e non potrebbe esprimere) la misura di  un  reddito  che  si
vuole colpire e neppure la  misura  della  redditivita'  dell'impresa
(intesa come capacita' di retribuire i fattori di produzione)». 
    37. - Le due fattispecie appena richiamate, accomunate  a  quella
in esame dal fatto che in entrambi i casi il prelievo e' destinato al
finanziamento di attivita' di interesse pubblico, ne differiscono  in
modo decisivo sotto altri profili. 
    37.1. -  Nel  primo  caso,  il  prelievo,  pur  avendo  carattere
qualitativamente selettivo al pari di quello in questione (in  quanto
si rivolge ad una determinata categoria di contribuenti, identificata
dalla appartenenza ad uno specifico  segmento  di  mercato  o  ambito
operativo), si indirizza ai soli soggetti che assumono una  posizione
dominante (dal punto di vista economico ed organizzativo,  rafforzata
sul piano giuridico dalla titolarita'  di  un  rapporto  concessorio)
nell'ambito dello  specifico  contesto  in  cui  si  svolge  la  loro
attivita'   (caratteristica   che   non   e'   predicabile   per    i
produttori/fornitori   di   dispositivi    medici    e    dispositivi
medico-diagnostici in vitro, la cui attivita' produttiva/commerciale,
anche quando mette capo a forniture indirizzate al SSN, si svolge  in
un contesto di tipo esclusivamente privatistico, pur se sottoposto al
controllo della P.A., e si distingue da quella generale solo  per  la
specificita' dei prodotti che ne costituiscono oggetto). 
    Ne', da questo punto di vista, la contribuzione de  qua  potrebbe
trovare giustificazione in una eventuale posizione  dominante  -  per
ragioni giuridiche, economiche o  tecnologiche  -  che  avrebbero  le
imprese  del  settore,   non   essendo   la   stessa   oggettivamente
ravvisabile, atteso che, ad esempio, la circostanza per la  quale  lo
svolgimento della relativa attivita'  richiede  un  particolare  know
how, maturato nel corso del tempo ed in forza di costosi investimenti
in ricerca e sviluppo, non sembra  oggettivamente  rappresentare  una
invalicabile barriera all'ingresso di nuovi operatori. 
    37.2. - Nel secondo caso, la selettivita' del prelievo e' di tipo
quantitativo, in quanto,  pur  rivolgendosi  alla  generalita'  delle
imprese, a differenza del contributo  in  questione  che  si  rivolge
esclusivamente ai produttori e fornitori di dispositivi medici  e  di
dispositivi medico-diagnostici in vitro,  e'  circoscritto  a  quelle
aventi un fatturato superiore a 50 milioni di euro. 
    A tale riguardo, la soglia  di  fatturato  rilevante,  introdotta
dall'art. 1, comma 418,  legge  n.  199/2025,  nella  misura  pari  o
superiore  a  50.000  euro  di  fatturato,  non   risulta   da   sola
sufficiente, per la sua entita' non particolarmente significativa, ad
accreditare  sotto  il  profilo  costituzionale  le  disposizioni  in
questione, nel solco di quanto affermato dalla  Corte  costituzionale
con la sentenza n. 269 del 2017. 
    Invero, la  sentenza  n.  269  del  2017,  nel  ritenere  che  la
contribuzione a carico di una  determinata  categoria  di  imprese  -
selezionate sulla base del  fatturato  e,  quindi,  della  dimensione
economica  delle  stesse  -  potesse  trovare  giustificazione  nella
finalita' di «ripartire gli oneri economici relativi alla prestazione
di  un  servizio  pubblico  (la  tutela  della   concorrenza   e   il
funzionamento  del  mercato)  fra   i   soggetti   che   giustificano
l'esistenza di un'autorita' garante della concorrenza e che nei fatti
maggiormente impegnano la sua  attivita'»,  ha  osservato  -  ma  con
riferimento, come si e' detto, ad una fattispecie in cui la soglia di
fatturato che faceva scattare l'obbligo contributivo era (ed e') pari
a 50 milioni di euro - che  «il  legislatore  ha  ritenuto  di  dover
assoggettare  alla  contribuzione  obbligatoria   i   soli   soggetti
economici il cui fatturato supera  una  determinata  soglia:  non  e'
irragionevole che le spese di funzionamento  dell'autorita'  preposta
al  corretto  funzionamento  del  mercato   gravino   sulle   imprese
caratterizzate  da  una  presenza  significativa   nei   mercati   di
riferimento e dotate di  considerevole  capacita'  di  incidenza  sui
movimenti delle relative attivita' economiche». 
    Nel caso di specie, invece, sono esentate dal contributo solo  le
imprese «il cui fatturato derivante dalla vendita diretta al Servizio
sanitario nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a  euro
50.000». 
    37.3. - Inoltre, in contrapposizione alla limpida  simmetria  del
prelievo  contributivo  a   carico   delle   societa'   di   gestione
aeroportuale finalizzato al  finanziamento  dei  servizi  antincendio
negli  aeroporti,  rinvenibile  nella   responsabilita',   attribuita
dall'ordinamento  al   gestore   aeroportuale,   di   organizzare   e
amministrare l'esercizio complessivo dell'aeroporto  in  concessione,
nell'ipotesi del contributo al  Fondo  si  ravvisa  una  irriducibile
asimmetria tra la platea dei soggetti  contribuenti  e  quella  degli
operatori economici  beneficiari  dell'esercizio  delle  funzioni  di
governo dei dispositivi medici.  Le  funzioni  elencate  nel  decreto
ministeriale impugnato travalicano con tutta  evidenza  il  perimetro
delle commesse pubbliche per la fornitura di dispositivi medici  agli
enti del SSN, per estendersi in chiave sistemica  all'intero  settore
dei  dispositivi  medici,  come  nel  caso  della  gestione   e   del
funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei prezzi (art.  5,  comma
2, lettera b),  decreto  ministeriale  impugnato)  o  della  gestione
banche dati, delle attivita' connesse al tracciamento dei dispositivi
medici  e  delle  indagini  cliniche  (art.  3,  comma   3,   decreto
ministeriale impugnato). 
    37.4. - Mutatis mutandis, quand'anche l'imposizione si rivolgesse
alla totalita' degli operatori del  settore,  come  nell'ipotesi  del
contributo per il funzionamento dell'AGCM, non potrebbe sottacersi il
dato cruciale che i contributi per il funzionamento  delle  autorita'
regolatorie  rispondono  al  principio  di  autofinanziamento   delle
autorita' indipendenti in ragione  dell'emergere  di  nuove  funzioni
pubbliche, regolatorie e  latamente  giusdicenti,  istituzionalizzate
per il corretto funzionamento dei mercati. 
    Di contro, il contributo in parola si  correla  all'esercizio  di
funzioni in parte di amministrazione attiva  (es.  registrazione  dei
fabbricanti e dei mandatari degli importatori), in parte di indirizzo
e regolazione, peraltro non necessariamente di nuova previsione,  che
pertengono ad organismi governativi gia' operativi, come le Direzioni
ministeriali  competenti,  l'AGENAS  e  le  strutture  competenti  di
regioni e province autonome. 
    38. - Deve inoltre osservarsi che le  attivita'  di  Governo  dei
dispositivi medici non sono finalizzate al  soddisfacimento  (diretto
ed  esclusivo)  di  interessi  propri  dei  produttori/fornitori,  ma
perseguono l'obiettivo di interesse generale di  garantire  che  quei
dispositivi, una volta resi disponibili sul mercato,  siano  conformi
ai requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla normativa europea
e sottoposti ai controlli necessari  a  garantirne  la  funzionalita'
alla rispettiva destinazione d'uso. 
    Siffatto interesse non puo' ritenersi contrapposto a  quello  dei
produttori/fornitori  di  dispositivi  medici,  ma  e'  destinato   a
coniugarsi con esso, nel quadro di un'ideale alleanza teleologica tra
amministrazione e produttori/fornitori, essendo  evidente  che  anche
questi  ultimi,  pur   nel   perseguimento   delle   loro   strategie
commerciali,  sono  interessati  a  collocare  sul  mercato  prodotti
conformi  alla  normativa  in  materia  di  qualita'   e   sicurezza,
trattandosi di condizione necessaria per accreditarli come  operatori
affidabili e per consentire ad essi di  mantenere  e  consolidare  la
loro posizione commerciale. 
    38.1. - E' vero  che,  come  si  e'  detto,  la  sperimentazione,
produzione  e  messa  in  commercio  dei  dispositivi   medici   sono
sottoposte  ad  una  stringente  regolamentazione  e  che   il   loro
svolgimento nel rispetto degli  standards  di  qualita'  e  sicurezza
previsti  dalla  normativa   europea   presuppone   l'attuazione   di
protocolli, il superamento di controlli e l'esecuzione di adempimenti
registrativi funzionali ad assicurare  la  scrupolosa  osservanza  di
quella disciplina, si' che le relative funzioni di  governo  sono  in
ultima    analisi    preordinate,    anche     nell'interesse     dei
fabbricanti/fornitori che traggono un lucro dalla loro  attivita',  a
consentire il libero commercio di quei prodotti. 
    Tuttavia, non puo' trascurarsi che l'esistenza di un mercato  dei
dispositivi  medici,  caratterizzato  dalla  competizione   tra   gli
operatori del  settore  anche  attraverso  la  ricerca  di  soluzioni
tecnologicamente avanzate in grado di fornire risposte efficaci  alle
nuove e sempre piu' complesse esigenze  diagnostiche  e  terapeutiche
dei cittadini, costituisce la condizione per  consentire  al  SSN  di
assolvere adeguatamente al  suo  compito  primario  di  tutela  della
salute della collettivita'. 
    38.2. -  Lo  stesso  art.  32  della  Costituzione  assegna  alle
istituzioni della Repubblica un ruolo attivo al fine di assicurare la
tutela della salute e tale ruolo presuppone  lo  svolgimento  di  una
funzione non meramente conservativa  delle  condizioni  di  benessere
esistenti in un determinato momento storico, ma promozionale in vista
del progressivo miglioramento di  quelle  condizioni,  attraverso  la
valorizzazione      e      l'incentivazione      delle      attivita'
tecnico-scientifiche che, pur se svolte in forma  imprenditoriale  (e
quindi  in  un'ottica  prevalente  di   perseguimento   del   lucro),
migliorano  la  qualita'  e  la  diversificazione   delle   procedure
terapeutiche e degli  strumenti  disponibili  per  la  loro  efficace
attuazione. 
    38.3. - Da tali rilievi, ad avviso del Collegio, consegue che non
puo' sostenersi che il sistema  di  governo  dei  dispositivi  medici
ruoti finalisticamente intorno  all'interesse  imprenditoriale  degli
operatori (produttori e fornitori) del settore, restando  questo  pur
sempre ancillare  e  strumentale  alla  realizzazione  dell'interesse
costituzionale alla tutela della salute. 
    38.4.  -  L'assenza  di  una   correlazione   funzionale,   anche
indiretta, tra le funzioni finanziate, nel disegno  legislativo,  dal
Fondo e l'interesse  degli  operatori  del  settore  e'  ancora  piu'
evidente con riguardo ad una delle funzioni ricondotte  dallo  stesso
legislatore al governo dei dispositivi medici, ovvero quella relativa
al programma nazionale di valutazione dei  dispositivi  medici  «HTA»
(Health technology assessment) attribuita  all'AGENAS  dall'art.  22,
decreto legislativo n. 137/2022 e per il cui finanziamento l'art. 28,
comma 6, del medesimo decreto  legislativo  vincola  un  terzo  delle
risorse del Fondo. 
    Premesso  che  trattasi,  in  estrema  sintesi,  delle  attivita'
funzionali  alla  valutazione  delle  tecnologie  sanitarie  sotto  i
profili clinico, economico, organizzativo, etico e sociale, destinate
a supportare le decisioni pubbliche relative alla introduzione  delle
stesse nella pratica clinica sulla base delle  evidenze  scientifiche
all'uopo necessarie, deve osservarsi che, proprio perche' strumentali
a garantire l'efficienza e l'economicita'  dei  processi  decisionali
del  SSN  in  materia  di  utilizzo  dei  dispositivi  medici,   esse
esauriscono  la  loro  utilita',  anche  dal  punto  di  vista  della
razionalizzazione della spesa  sanitaria,  nell'ambito  organizzativo
della P.A., con la conseguenza che  e'  difficilmente  configurabile,
rispetto alle stesse, quel legame di reciproco vantaggio che lega  le
altre   attivita'   di   governo   dei    dispositivi    medici    ai
produttori/fornitori degli stessi. 
    39. - E' vero che, come si e' detto, il governo  dei  dispositivi
medici si svolge ed articola in una serie molteplice e  variegata  di
attivita' di carattere preliminare e preparatorio rispetto  a  quella
immediatamente preordinata alla organizzazione  ed  esecuzione  della
prestazione assistenziale, di cui il dispositivo  medico  costituisce
lo  strumento  esecutivo  o  comunque  il   mezzo   per   assicurarne
l'efficacia e l'appropriatezza (si pensi, esemplificativamente,  alle
indagini cliniche preordinate alla  immissione  in  commercio  di  un
dispositivo medico, previste  dall'art.  16  decreto  legislativo  n.
137/2022), e che sovente il risultato di tali attivita' non raggiunge
l'utente finale ne' soddisfa il  suo  bisogno  assistenziale,  ma  si
esaurisce nel rapporto tra azienda produttrice di dispositivi  medici
ed organi di  controllo  e  vigilanza,  impegnando  conseguentemente,
anche dal punto di vista finanziario, l'apparato pubblico preposto al
governo dei dispositivi medici senza che alcun diretto  beneficio  ne
discenda a vantaggio della collettivita'. 
    Tuttavia,  non  solo  le   suddette   attivita'   sono   comunque
strumentali alla immissione sul mercato di dispositivi rispondenti ad
elevati requisiti di qualita' ed efficienza, con i connessi (anche se
indiretti)  benefici  per  la  collettivita',  ma  delle  stesse  non
beneficiano le imprese che commercializzano i  medesimi  dispositivi,
le quali - come meglio si  dira'  infra  -  si  collocano  all'ultimo
livello della relativa catena produttivo-distributiva. 
    40. - In ogni caso, anche a  voler  valorizzare  nella  sua  piu'
ampia latitudine la componente solidaristica intrinseca ad un sistema
di relazioni economiche che, come quello  concernente  i  dispositivi
medici  ed  i  dispositivi  medico-diagnostici  in   vitro,   gravita
funzionalmente  intorno  alla  tutela  della  salute,  non  puo'  non
richiamarsi, sulla scorta della citata giurisprudenza costituzionale,
la duplice anima del principio di capacita' contributiva. 
    40.1. - Questo,  sebbene  orientato  all'attuazione  dei  diritti
economici e sociali secondo criteri di solidarieta'  ed  uguaglianza,
presuppone pur  sempre  l'accertamento  della  «idoneita'  soggettiva
all'obbligazione tributaria» in  capo  al  contribuente,  ovvero  una
peculiare condizione economica che lo distingue dalla collettivita' e
giustifica la creazione, in via eccezionale perche' derogatoria delle
generali caratteristiche di universalita' ed uniformita' del  sistema
tributario, di un microsistema impositivo che  in  quella  condizione
possa rinvenire il suo indispensabile supporto costituzionale. 
    40.2. - Di tale condizione non risulta tuttavia  esservi  traccia
evidente con riguardo al tributo in parola, sia in  generale  sia,  a
fortiori, con riferimento ai produttori/fornitori  che  forniscono  i
dispositivi medici al SSN (ovvero, in una  prospettiva  di  carattere
oggettivo, nell'attivita' di fornitura di tali dispositivi al SSN). 
    Come si e' detto, infatti, tale tipologia di forniture presuppone
lo svolgimento di gare, improntate al principio di concorrenzialita',
ed il conseguimento dell'aggiudicazione,  quale  che  sia  il  metodo
prescelto   dalla   stazione   appaltante,   richiede   un    attento
bilanciamento da parte dei concorrenti tra  elementi  qualitativi  ed
economici delle offerte, nell'ambito  del  quale  l'aspirazione  alla
massimizzazione  dell'utile   e'   inevitabilmente   controbilanciato
dall'esigenza di assicurare la competitivita' delle stesse. 
    40.3. - A cio' deve aggiungersi che le funzioni  di  Governo  che
presentano  un  piu'  immediato  nesso  strumentale  con  l'interesse
individuale dei fornitori/fabbricanti  costituiscono  oggetto  di  un
autonomo  sistema  di  finanziamento,  basato  su  criteri  di   tipo
tariffario, cui si riferiscono gli articoli  111,  comma  1,  e  104,
comma 1, identicamente  formulati,  rispettivamente  del  regolamento
2017/745/UE e del regolamento 2017/746/UE, ai  sensi  dei  quali  «il
presente regolamento non pregiudica la  possibilita'  che  gli  Stati
membri riscuotano tariffe per le  attivita'  stabilite  nel  presente
regolamento, purche' l'entita' delle tariffe sia stabilita in maniera
trasparente e sulla base dei principi del recupero dei costi». 
    40.4. -  In  aderenza  alla  suddetta  indicazione  unionale,  il
legislatore nazionale ha fissato il principio della  remunerazione  a
tariffa delle attivita' aventi ad oggetto l'erogazione di servizi  di
carattere individuale. 
    Specificamente,  l'art.  19,  comma  5,  decreto  legislativo  n.
137/2022,  dispone  che  «i  costi  delle  attivita'   di   verifica,
accertamento e controllo svolte dal Ministero  della  salute  sono  a
carico  dell'operatore  economico»;  l'art.  30,  comma  1,   decreto
legislativo n. 137/2022, ha disposto che «con uno o piu' decreti  del
Ministro  della  salute,  adottati  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo
effettivo del servizio reso, le tariffe per le attivita' previste dal
regolamento e le relative modalita' di pagamento, da  aggiornare  con
cadenza almeno triennale». 
    In attuazione della  citata  disposizione  e'  stato  emanato  il
decreto ministeriale 7 agosto  2025,  recante  «Determinazione  delle
tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE)  2017/745
relativo ai dispositivi medici». 
    40.5. - Residuano quindi, quali funzioni al cui finanziamento  e'
destinato il Fondo, quelle sole che  interessano  trasversalmente  ed
indivisibilmente tutti gli operatori del settore: cio' che  induce  a
dubitare della ragionevolezza della scelta  di  porre  a  carico  dei
medesimi soggetti, gia' sottoposti al pagamento  di  tariffe  per  le
attivita' di carattere individuale e per una  quota  residuale  delle
funzioni di governo del settore,  un  ulteriore  prelievo  di  natura
tributaria, derogando ai  richiamati  principi  di  universalita'  ed
uniformita' che informano l'imposizione tributaria. 
    41. - Peraltro, a differenza che nelle  ipotesi  esaminate  dalla
Corte costituzionale ed innanzi richiamate, in cui  le  attivita'  al
cui  finanziamento  era  destinato  il  prelievo  avevano   carattere
oggettivamente circoscritto ed era conseguentemente determinato  -  o
quantomeno determinabile - il relativo fabbisogno finanziario, quelle
inerenti al governo dei dispositivi medici  sono  determinabili  -  e
sono state di fatto determinate in sede di decretazione  ministeriale
- solo a posteriori, sulla  scorta  di  una  inedita  inversione  del
percorso decisionale che presiede alla istituzione di un  tributo  di
scopo, il quale dovrebbe muovere dalla ricognizione delle esigenze di
finanziamento (al netto di quelle cui si provveda aliunde, come nella
specie con lo strumento tariffario), per poi  approdare  alla  esatta
determinazione dei mezzi con i quali soddisfarle. 
    41.1. - Nella fattispecie in  esame,  invero,  l'istituzione  del
Fondo e' coincisa con  la  ridefinizione,  sulla  spinta  dei  citati
regolamenti UE, delle funzioni di Governo in questione, in  una  fase
quindi in cui non era possibile determinare univocamente  l'ammontare
delle risorse derivante dall'integrazione tra l'ordinamento nazionale
e quello unionale  e  necessarie  a  garantire  l'effettivita'  della
stessa, nel segno della previsione europea (art. 101 del  regolamento
2017/745/UE) secondo cui «Gli Stati membri designano l'autorita' o le
autorita' competenti per l'attuazione del presente regolamento.  Essi
attribuiscono  a  tali  autorita'  le  facolta',   le   risorse,   le
attrezzature e le conoscenze necessarie per  l'adeguato  espletamento
dei loro compiti a norma del presente regolamento». 
    41.2.  -  Del  resto,  l'assenza   di   una   chiara   percezione
dell'apporto finanziario necessario all'esercizio di quelle  funzioni
- con le conseguenti ricadute sulla effettiva necessita' di istituire
un apposito Fondo per farvi fronte e  sulla  corretta  determinazione
della misura del contributo, e, quindi,  sulla  ragionevolezza  delle
relative disposizioni - emerge chiaramente dalla Relazione tecnica  a
corredo del disegno di legge delega, nella quale si  opera  la  stima
del gettito presumibilmente derivante dal Fondo ma non del fabbisogno
finanziario delle autorita' preposte all'esercizio delle funzioni  di
Governo. 
    41.3. - Da questo punto di vista, non  puo'  nemmeno  trascurarsi
che  trattasi  di  competenze  svolte,  in   maniera   promiscua   ed
indistinta, da parte degli stessi organi amministrativi deputati allo
svolgimento di altre funzioni inerenti al settore sanitario (si pensi
tra tutti alla  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del
servizio farmaceutico del Ministero della salute, di  cui  si  occupa
l'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023). 
    Invero,  proprio  la   difficile   separazione,   finanziaria   e
contabile, delle attivita' relative al governo dei dispositivi medici
rispetto alle altre svolte dalle medesime unita' organizzative  della
pubblica amministrazione rende evanescente la finalita'  del  tributo
in  questione,  finalita'  che,  invece,  costituisce   un   elemento
essenziale  dei  tributi  di  scopo  e   presupporrebbe   la   chiara
identificazione sia delle attivita'  al  cui  finanziamento  esso  e'
destinato che del relativo fabbisogno finanziario. 
    42. - I precedenti  rilievi  inducono  a  porre  in  evidenza  un
ulteriore profilo di irragionevolezza delle disposizioni in esame, in
quanto non derivanti da un adeguato ed equilibrato bilanciamento  tra
le esigenze  finanziarie  dell'amministrazione  e  l'interesse  delle
imprese del settore ad  esercitare  il  loro  diritto  di  iniziativa
economica  senza  condizionamenti  non   direttamente   imposti   dal
perseguimento di obiettivi socialmente rilevanti. 
    42.1. - Invero, a fronte di un apporto tributario non  calibrato,
sulla scorta di stime effettive e documentate, rispetto al fabbisogno
finanziario del settore pubblico che  dovrebbe  beneficiarne  (e  che
quindi, a contrario, non risulta nemmeno commisurato in termini  tali
da garantirne l'autonomia finanziaria), viene imposto agli  operatori
economici  interessati  o  di  subire  l'impatto  economico  negativo
dell'obbligo di versamento - con i conseguenti  effetti  perturbatori
sulla valutazione di convenienza sottesa alla scelta  di  partecipare
alle gare, fino ad arrivare,  laddove  ne  derivi  una  significativa
erosione dell'utile atteso, alla diminuzione del  relativo  tasso  di
concorrenzialita' - o di trasferirne i costi sugli acquirenti, con  i
conseguenti effetti negativi sui complessivi equilibri di bilancio  e
l'azzeramento dell'effetto utile che la creazione del Fondo  dovrebbe
determinare  (manlevando   la   fiscalita'   generale   della   quota
corrispondente all'apporto del Fondo). 
    43. - I dubbi di  questo  giudice  in  ordine  alla  legittimita'
costituzionale delle disposizioni in discorso non attengono, come  si
e'  visto  finora,  solo  alla  esistenza   di   una   idonea   ratio
giustificativa, ma anche al modo  con  il  quale  il  legislatore  ha
strutturato la fattispecie impositiva, nel segno della verifica della
«sussistenza  di  un  rapporto  di   connessione   razionale   e   di
proporzionalita' tra il mezzo predisposto dal legislatore e  il  fine
che lo stesso ha inteso perseguire» (cfr. la  citata  sentenza  della
Corte costituzionale n. 111 del 2024): cio' con particolare  riguardo
alla limitazione del fatturato rilevante  a  quello  derivante  dalla
vendita    diretta    di    dispositivi    medici    e    dispositivi
medico-diagnostici in vitro al SSN. 
    44. - In  via  preliminare,  occorre  chiarire  che,  laddove  il
legislatore fa riferimento al «fatturato derivante dalla  vendita  al
SSN  dei  dispositivi  medici»,   intende   circoscrivere   la   base
applicativa del tributo alle forniture di cui siano  destinatari  gli
enti pubblici titolari di  funzioni  e  servizi  sanitari  e  non  le
istituzioni  private  operanti  in   regime   autorizzatorio   o   di
accreditamento. 
    44.1. - Concorrono in tale  direzione  interpretativa  molteplici
indici normativi, tra i quali: 
        l'art. 8-quater, comma 2,  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, il quale, nel prevedere che «La  qualita'  di  soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende  e  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale a corrispondere la  remunerazione  delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi  contrattuali  di  cui
all'art. 8-quinquies», chiaramente distingue tra gli enti del SSN  ed
i soggetti accreditati delegati all'esercizio di funzioni sanitarie; 
        l'art. 1, comma 417, legge  30  dicembre  2025,  n.  199,  il
quale, nello  stabilire,  come  gia'  ricordato,  che  «L'espressione
«vendita al Servizio sanitario nazionale», di cui agli  articoli  15,
comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e  28,  comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende riferita
alla sola vendita diretta al  Servizio  sanitario  nazionale»,  vuole
evidentemente  escludere  dal  perimetro  applicativo  del  Fondo  le
vendite «indirette» al SSN,  ovvero  quelle  mediate  dagli  acquisti
effettuati direttamente dai soggetti accreditati. 
    45. - Cio' premesso, deve osservarsi che le attivita' in  cui  si
compendia il governo dei dispositivi medici  -  vuoi  che  precedano,
vuoi che accompagnino e vuoi che seguano l'immissione sul mercato dei
dispositivi medici - non sono strettamente  correlate  alla  fase  di
finalizzazione commerciale della sequenza produttiva-distributiva, la
quale semmai presuppone il possesso da parte dei dispositivi  oggetto
di fornitura di tutti i  requisiti  di  conformita'  e  di  tutte  le
certificazioni richieste dalla disciplina vigente  (che,  nell'ambito
delle  procedure  di  gara  espletate   dalla   P.A.,   rappresentano
altrettanti requisiti minimi dei beni che ne  costituiscono  oggetto,
solitamente previsti a pena di esclusione). 
    45.1. - Ebbene, proprio perche' quelle attivita'  prescindono  da
uno   specifico   collegamento   con   la   commercializzazione   dei
dispositivi, in quanto vengono  svolte  a  monte  o  a  latere  della
stessa, esse prescindono dalla natura -  pubblica  o  privata  -  del
futuro   acquirente:   pertanto,   non   presenta   una    plausibile
giustificazione far gravare i relativi oneri sulle sole  imprese  che
concludono la filiera commerciale e, peraltro, solo su quelle che,  a
tal fine, entrano in contatto con l'acquirente finale pubblico. 
    45.2. - Del resto, lo stesso legislatore,  evidentemente  conscio
che le attivita' che sono alla base delle  funzioni  di  Governo  del
settore non sono (o comunque  non  sono  solo)  quelle  di  carattere
commerciale,  ha  ricompreso  nell'ambito  dei  contribuenti,  almeno
astrattamente, anche i «produttori». 
    Questi tuttavia, di per se' considerati  (e  quindi  laddove  non
assumano anche la veste di «fornitori» e non  maturino  un  fatturato
derivante dalla  vendita  di  dispositivi  medici  al  SSN),  restano
sottratti  a  qualsiasi  obbligo  contributivo:  invero,  sebbene  le
disposizioni in questione imputino quest'ultimo sia alle imprese  che
«producono» sia a quelle che «commercializzano»  dispositivi  medici,
evidentemente sul presupposto che l'attivita' di entrambe costituisca
oggetto, indirettamente o indirettamente, delle funzioni di  Governo,
esso finisce di  fatto  per  gravare  esclusivamente  sulle  seconde,
essendo  la  base  imponibile  del  tributo  collegata  al  fatturato
derivante  dalla  vendita  («diretta»,  come  chiarito  in  sede   di
interpretazione autentica dal citato art.  1,  comma  417,  legge  n.
199/2025) di dispositivi medici al SSN. 
    46. - Dai rilievi che precedono discende che  non  risulta  avere
una plausibile giustificazione oggettiva far gravare il  prelievo  in
discorso sui soli  fornitori  e  non  sugli  operatori  che  svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  produzione  dei  dispositivi  medici
nonche', tra i primi, sui soli soggetti che riforniscono la  pubblica
amministrazione e non su quelli che, ad esempio, svolgano l'attivita'
di commercializzazione a favore di  soggetti  privati  accreditati  o
semplicemente  autorizzati,  anch'essi  trovandosi  -  in  quanto  ne
traggono indirettamente beneficio o comunque sono  destinatari  delle
relative funzioni di Governo - in una relazione speciale  con  queste
ultime, ove in essa debba rinvenirsi  il  titolo  giustificativo  del
tributo. 
    46.1. - Nemmeno, da quest'ultimo punto di vista, puo' attribuirsi
rilievo decisivo, ad avviso del Collegio, al fatto che, come  dedotto
dalla  difesa  erariale   (sebbene   senza   specifiche   allegazioni
probatorie),  quelle  a  favore  del   SSN   sono   quantitativamente
prevalenti  (nella  misura  di  circa  il  75%),  nell'ambito   delle
complessive  forniture  di  dispositivi  medici  e   di   dispositivi
medico-diagnostici in vitro, dal momento che, proprio perche' non  e'
instaurabile una rigida correlazione tra  categorie  di  fornitori  e
destinatari delle forniture, e quindi ciascun fornitore puo' trovarsi
a fornire strutture sanitarie pubbliche o private, non  e'  possibile
individuare  a  priori  una  tipologia  di  fornitori  che  impegnano
maggiormente le attivita' di Governo e dei dispositivi medici  e  nei
cui  soli  confronti  sia   individuabile   l'indice   di   capacita'
contributiva giustificativo del prelievo. 
    46.2. - La  capacita'  contributiva,  invero,  nella  prospettiva
costituzionale, e' attributo  soggettivo,  sub  specie,  come  si  e'
detto, di «idoneita' soggettiva all'obbligazione di imposta», per cui
non si presta ad accertamenti  «a  geometria  variabile»,  a  seconda
cioe' della mutevole posizione che  la  singola  impresa  occupa  nel
settore di riferimento. 
    46.3.  -  Peraltro,  come  si   e'   detto,   le   attivita'   di
sperimentazione, produzione e  messa  in  commercio  dei  dispositivi
medici  si  collocano  a  monte  di  quelle   di   vera   e   propria
commercializzazione, per cui le stesse  «impegnano»  le  funzioni  di
Governo del settore  indipendentemente  da  quelli  che  saranno  gli
sbocchi commerciali - ed a favore di quali soggetti questi opereranno
- dei prodotti di quelle attivita'. 
    46.4. - Da questo punto di vista, le disposizioni in esame,  alla
luce  della  giustificazione  che  ne  offre  la   difesa   erariale,
tradiscono anche la loro contraddittorieta' - indice a sua  volta  di
irrazionalita'   e   arbitrarieta'   legislativa   -   laddove,   pur
testualmente attribuendo al  fatturato  derivante  dalla  vendita  di
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro a favore
del  SSN  valore  di  mero  parametro  di  commisurazione   (o   base
imponibile) del tributo, nel valorizzare - secondo la  prospettazione
difensiva  erariale  -  il  ruolo  asseritamente   preminente   delle
forniture con il SSN anche ai fini della giustificazione dello stesso
(essendo,  si  sostiene,  quelle  che  maggiormente  «impegnano»   le
autorita' preposte  al  governo  del  settore),  trascurano  che,  in
realta', l'oggetto delle funzioni di governo dei  dispositivi  medici
non e' l'attivita' di  commercializzazione,  quale  che  sia  il  suo
destinatario (pubblico o privato), ma l'attivita' di sperimentazione,
produzione e messa a disposizione che la precede o l'accompagna. 
    46.5. - Peraltro, la  differenziazione  tra  settore  pubblico  e
privato, ai fini applicativi del tributo in discorso,  confligge  con
il principio costantemente affermato da questo  Consiglio  di  Stato,
nel senso che «gli operatori privati - in quanto  impegnati,  insieme
alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico
alla corretta ed appropriata fornitura del  primario  servizio  della
salute - non possono considerarsi estranei  ai  vincoli  oggettivi  e
agli stati di necessita' conseguenti al  Piano  di  rientro,  al  cui
rispetto la regione e' obbligata» (ex  multis,  Consiglio  di  Stato,
Sezione III, 14 maggio 2025, n. 4124): cio' a dimostrazione del fatto
che tra settore pubblico e privato del complessivo sistema  sanitario
non  e'  tracciabile  una  linea  di  demarcazione  cosi'  rigida  ed
assoluta,  con  la  conseguente  irragionevolezza  della  scelta   di
escludere  dalla  relativa  fonte  di  finanziamento  le  transazioni
commerciali che si esauriscono, anche soggettivamente, in  un  ambito
interamente privatistico. 
    47. - Infine, un ulteriore profilo di divergenza  tra  l'intentio
legislativa  e  la  concreta  configurazione  del   tributo   attiene
all'ambito oggettivo delle operazioni  imponibili,  circoscritto  dal
legislatore a quelle di vendita,  con  esclusione  quindi  di  quelle
consistenti, ad esempio, nelle  forme  contrattuali  attributive  del
solo godimento dei dispositivi medici (anche a  favore  di  enti  del
SSN). 
    47.1. - Deve invero osservarsi che, quali  che  siano  i  profili
differenziali tra le  diverse  fattispecie  contrattuali  sulla  base
delle quali la disponibilita' dei dispositivi medici viene  acquisita
dal  SSN,  sui  quali  pone  l'accento  il  Tribunale  amministrativo
regionale al fine di giustificare il  diverso  trattamento  riservato
dal legislatore alle due tipologie di operazioni  commerciali,  resta
il fatto che il relativo fatturato concorre indistintamente a dare la
misura  della  presenza  dei  relativi  fornitori  nel   mercato   di
riferimento  e,  quindi,  ad  integrare  il  requisito  di  capacita'
contributiva che si e' ipotizzato - pur  dubitandosi  della  relativa
legittimita' costituzionale - essere sotteso al tributo in questione,
correlato al rapporto causale tra l'attivita'  svolta  dalle  imprese
del settore e  la  necessita'  di  esercitare  adeguate  funzioni  di
Governo sullo  stesso  ovvero  al  vantaggio  che  da  tali  funzioni
traggono, indirettamente, gli operatori che collocano sul  mercato  i
relativi prodotti. 
    48. - Sempre sul versante dei profili discriminatori del prelievo
occorre soffermarsi anche  sui  possibili  riflessi  transfrontalieri
deteriori del contributo al Fondo la cui applicazione agli  operatori
residenti negli altri Stati  membri,  ma  privi  di  sede  o  stabile
organizzazione  in  Italia,  e'  stata  messa  in  dubbio  nel  corso
dell'udienza pubblica da parte degli appellanti. 
    Segnatamente, in assenza di una disciplina ad hoc  sull'efficacia
territoriale  della  misura  impositiva  -  al  pari  dell'art.   23,
T.U.I.R., ad esempio - e' lecito dubitare che l'impresa non stabilita
nel territorio nazionale che effettui una o piu' forniture isolate al
S.S.N. resti soggetta all'obbligo di versamento al fondo in  analogia
col regime di reverse charge delineato dall'art. 17, comma 2, decreto
del Presidente della Repubblica n. 633/1972 in materia  di  IVA,  che
sostanzialmente esenta il cedente intracomunitario e  trasla  l'onere
fiscale  direttamente  in  capo  al  cessionario,  in  disparte  ogni
considerazione sull'effettivita' dell'imposizione in tali ipotesi  di
piu' ardua esigibilita'. 
    I  prevedibili  riflessi  distorsivi   sul   piano   dell'assetto
concorrenziale  nel  mercato  delle  commesse  pubbliche  a   livello
unionale per dispositivi medici sarebbero di  immediata  evidenza  in
guisa da acuire intollerabilmente  il  carattere  ingiustificatamente
discriminatorio dell'opzione impositiva de qua. 
    49. - I rilievi  che  precedono  non  possono  non  concretizzare
altrettanti profili di discrepanza tra la  ratio  giustificativa  del
tributo, come innanzi individuata, e la struttura  della  fattispecie
tributaria  destinata  a  scandirne  la  concreta  applicazione,  dal
momento che, sebbene il legislatore si dimostri consapevole del fatto
che le  funzioni  di  Governo  hanno  ad  oggetto  attivita'  che  si
collocano a monte di quella di vera e propria  commercializzazione  e
che comunque prescindono  da  quest'ultima  (si  pensi  a  quella  di
implementazione e gestione della banca dati nazionale di cui all'art.
14, decreto legislativo n. 137/2022, alla cui alimentazione  concorre
essenzialmente, ai sensi del comma 1, «il distributore  che  mette  a
disposizione dispositivi medici») e pur individuando tra  i  soggetti
passivi del tributo anche i «produttori», fa  ricadere  l'obbligo  di
versamento del tributo esclusivamente  sui  fornitori,  limitatamente
per di piu', come si e' visto, a quelli che eseguono  l'attivita'  di
vendita a favore del SSN. 
    50. - Deve solo aggiungersi che  i  dubbi  prospettati  non  sono
attenuati dal fatto che l'obbligo di versamento e' parametrato ad una
percentuale  decimale  del  fatturato  derivante  dalla  vendita   di
dispositivi medici  al  SSN,  sia  perche'  essa,  rapportata  ad  un
fatturato ingente  quale  e'  quello  pacificamente  derivante  dalla
vendita di dispositivi medici (pari, come si evince dagli atti,  a  6
miliardi di euro annui), da' luogo comunque ad esborsi  significativi
a carico dei contribuenti, sia perche' nel  sindacato  che  la  Corte
costituzionale esercita nel segno dello scrutinio  di  compatibilita'
con il principio di capacita' contributiva non  sono  necessariamente
presenti valutazioni inerenti al quantum dell'imposizione  (che  puo'
semmai rilevare  a  supporto  di  distinti  o  ulteriori  rilievi  di
incostituzionalita', quando sia  tale  da  determinare  il  carattere
abnorme del tributo). 
    51. - La disamina del contributo al Fondo dei dispositivi  medici
e dei profili di contrasto con i  pertinenti  valori  costituzionali,
fin qui condotta  in  una  prospettiva  di  carattere  endogeno  alle
disposizioni rilevanti, deve ora  soffermarsi  su  quelli  di  ordine
esogeno, ovvero relativi all'evoluzione normativa che ha  interessato
il settore in questione, in quanto atti a lumeggiarne,  in  una  alla
evidenziata carenza di una valida ratio giustificativa, il  carattere
sostanzialmente vessatorio per le imprese del settore. 
    Deve invero considerarsi che il  contributo  de  quo  rappresenta
solo l'ultimo episodio di una sequenza di misure di prelievo  forzoso
che il legislatore ha introdotto nel settore dei dispositivi medici e
che vanno ad aggiungersi ai tributi propri della fiscalita'  generale
(IRPEF, IRES, IRAP, IVA). 
    51.1. - In ordine diacronico, viene dapprima in rilievo l'obbligo
per le imprese del settore di versare ogni anno il 5,5%  delle  spese
sostenute per  le  attivita'  promozionali  dei  dispositivi  medici,
introdotto dall'art. 1, comma 409, lettera c) e  d)  della  legge  n.
266/2005: obbligo che, a differenza di quello di cui  si  tratta,  e'
stato posto a carico delle «aziende che producono o  commercializzano
in   Italia    dispositivi    medici,    compresi    i    dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro  e  i  dispositivi  su  misura»,  senza
distinzione alcuna tra chi rifornisce il S.S.N. e chi si  rivolge  al
mercato della sanita' privata. 
    In piu', la norma primaria ha anche dettagliato  la  destinazione
contabile   del   gettito   di   tale   contribuzione,   diretta   al
«miglioramento e il potenziamento della  attivita'  del  settore  dei
dispositivi  medici,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
sorveglianza del  mercato,  anche  attraverso  l'aggiornamento  e  la
manutenzione della classificazione nazionale  dei  dispositivi  e  la
manutenzione  del  repertorio  generale  [...],  alla  attivita'   di
vigilanza sugli incidenti, alla formazione del  personale  ispettivo,
all'attivita'  di   informazione   nei   riguardi   degli   operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in  materia
di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie
che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per  la
stipula di convenzioni con universita' e istituti di  ricerca  o  con
esperti del settore e per iniziative che favoriscano il completamento
e il miglioramento della rete di assistenza e di  vendita  costituita
dalle farmacie territoriali». 
    Ebbene, non puo' sfuggire all'interprete la spiccata affinita'  o
sovrapponibilita' concettuale di tali funzioni con  quelle  enucleate
dal decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023,  odiernamente
impugnato, a riprova che non solo l'istituzione del Fondo  non  nasce
da una visione chiara delle esigenze finanziarie  del  settore,  gia'
alimentato con la suddetta contribuzione, ma anche  che  il  richiamo
alle finalita' degli obblighi contributivi in discorso appare un modo
solo nominale per giustificare via via nuove forme impositive  prive,
in realta', di  una  effettiva  correlazione  con  quelle  dichiarate
finalita'. 
    51.2. - Dipoi,  si  e'  affacciato  sul  proscenio  normativo  il
«famigerato» payback dei  dispositivi  medici,  introdotto  dall'art.
9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito, che ha posto
a carico delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  una  quota  di  quanto  necessario  a
ripianare lo sforamento del tetto di spesa imposto alle Regioni per i
relativi acquisti secondo un andamento crescente nel tempo  (pari  al
40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e  al  50
per cento nell'anno 2017 e successivi). 
    Come noto, il meccanismo di ripiano e'  stato  attuato  solo  con
decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022,  limitatamente  alle
annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018, mentre l'art. 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 - lo stesso recante, all'art. 15,
la norma  di  delegazione  che  costituisce  il  perno  del  congegno
impositivo  in  discussione  -,  ha  previsto  la   possibilita'   di
modificare la vigente disciplina sul controllo della spesa in materia
di dispositivi medici nelle more  della  «definizione  di  una  nuova
disciplina per  la  gestione  della  spesa  relativa  ai  dispositivi
medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel
settore, anche tenendo conto delle iniziative  dirette  a  promuovere
l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie  sanitarie
(Health  technology  assessment)  di  cui  all'art.  22  del  decreto
legislativo 5  agosto  2022,  n.  137,  e  all'art.  18  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 138». 
    Orbene, la Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha
configurato tale meccanismo come contributo di solidarieta'  sorretto
da   finalita'   di   utilita'   sociale   volte   a   garantire   la
razionalizzazione  della  spesa  sanitaria  -  peraltro  strettamente
funzionale anche alla tutela della salute -  e  ne  ha  ravvisato  il
carattere  non  sproporzionato  ne'  irragionevole,  anche  a   mente
dell'intervento  mitigativo  di  cui  all'art.  8,   comma   3,   del
decreto-legge n. 34 del 2023 (riduzione al 48 per cento della quota),
esteso  perequativamente  in  sede  pretoria  a  tutte   le   aziende
fornitrici di dispositivi medici in virtu' della sentenza della Corte
costituzionale. n. 139 del 2024. 
    51.3. - Il payback per i dispositivi medici, nella  sua  versione
rimaneggiata  dagli  interventi  ortopedici  del  legislatore  e  del
giudice delle leggi, non e' stato formalmente abrogato (l'art. 9-ter,
comma 9, decreto-legge n. 78/2015 fissa la quota di ripiano in misura
pari «al 50 per cento a decorrere  dall'anno  2017»),  ancorche'  non
constino ulteriori interventi implementativi all'infuori del  decreto
ministeriale del 2022. 
    51.4. - Pur configurandosi come  contributo  di  solidarieta'  in
caso di sforamento dei tetti - dunque in via del tutto eventuale -  e
non gia' come forma di prelievo tributario,  il  payback  si  rivolge
alla stessa platea incisa dal contributo  al  Fondo  dei  dispositivi
medici, ossia alle «aziende fornitrici di dispositivi medici» al  SSN
e assume come parametro di  commisurazione  della  quota  di  ripiano
proprio il «fatturato  sul  totale  della  spesa  per  l'acquisto  di
dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale». 
    Inoltre, le sorti dei  due  istituti  si  intrecciano,  in  certo
senso, a doppio filo in  sede  contabile  atteso  che  l'art.  7  del
decreto-legge 30 giugno 2025, come convertito, ha disposto al comma 1
un ulteriore «sconto» sugli obblighi di payback, decurtati infine  al
25%, e al comma 7 ha previsto che ai corrispondenti oneri si provveda
«quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente  utilizzo  della
quota del fondo  per  il  governo  dei  dispositivi  medici,  di  cui
all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.  137,
destinata alla  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del
servizio farmaceutico del Ministero della salute». 
    51.5. - In altre parole, i due istituti - il Fondo ed il  payback
-  si  atteggiano  contabilmente  come  «vasi  comunicanti»,  con   i
conseguenti  risvolti  negativi  per  la  credibilita'  del   sistema
complessivo  e,  in  particolare,  delle  finalita'   dichiaratamente
sottese al prelievo in esame. 
    51.6. - La stratificazione di  forme  di  prelievo  patrimoniale,
vuoi di indole tributaria (il contributo sulle spese  promozionali  e
quello al Fondo de  quo),  vuoi  di  matrice  solidaristica  (il  cd.
payback), oltre a tradire la disorganicita' di un disegno legislativo
unificato solo da una logica di  recupero  di  risorse  economiche  a
carico di una ristretta categoria di operatori  economici,  non  puo'
non generare un effetto cumulativo che trascende  il  peso  economico
della singola misura e che deve essere tenuto  in  considerazione  in
sede di valutazione della  coerenza  dell'ultimo  contributo  con  la
capacita' contributiva di imprese gia' attinte da altri tributi. 
    52. - A cio' si aggiunga che anche il legislatore,  in  occasione
dell'ultima delega fiscale, recata dalla legge 9 agosto 2023, n. 111,
ha  suggellato  tra  i  principi  generali  del  diritto   tributario
nazionale i criteri direttivi generali,  fermi  restando  i  principi
della  progressivita'  e  dell'equita'  del  sistema  tributario,  di
«stimolare  la  crescita   economica   [...]   attraverso   l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico
fiscale, soprattutto al fine di sostenere [...] le imprese» (art.  2,
comma, 1 lettera a)) e di «rivedere gli adempimenti dichiarativi e di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo  la  riduzione  degli
oneri documentali anche mediante il rafforzamento  del  divieto,  per
l'amministrazione  finanziaria,   di   richiedere   al   contribuente
documenti gia' in suo possesso» (art. 2, comma 1, lettera e), n.  1):
obiettivi che sono irrimediabilmente frustrati da scelte  impositive,
come quella sotto scrutinio, di segno particolaristico, a  carico  di
una materia imponibile gia' impattata da altre forme  di  prelievo  e
accompagnate  da  ulteriori  oneri  amministrativi,  come  la   nuova
autodichiarazione da rendersi su base annuale ex art. 2, comma 2, del
decreto ministeriale impugnato. 
    53. - Conclusivamente, si ritiene, per le su esposte ragioni,  di
sollevare la questione di costituzionalita' degli articoli 15,  comma
2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28,  comma  1,  del
decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  e  24  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 138 per violazione degli articoli  3  e
53 della Costituzione. 
    54. - Si sospende  conseguentemente  la  decisione  nel  presente
giudizio in attesa della pronunzia della Corte costituzionale. 
    55. - Resta riservata al definitivo ogni pronuncia sul  merito  e
sulle spese. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato - Sezione III - previa riunione dei ricorsi
indicati in epigrafe, ritenutane la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza, solleva, nei  termini  dianzi  indicati,  questione  di
legittimita' costituzionale degli articoli 15, comma 2,  lettera  h),
della legge  22  aprile  2021,  n.  53,  28,  comma  1,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e 24  del  decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 138 per  violazione  degli  articoli  3  e  53  della
Costituzione. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura   della   segreteria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, che  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  12
febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Rosanna De Nictolis - Presidente; 
        Giovanni Pescatore - consigliere; 
        Ezio Fedullo - consigliere, estensore; 
        Giovanni Tulumello - consigliere; 
        Antonio Massimo Marra - consigliere. 
 
                     Il Presidente: De Nictolis 
 
 
                                                 L'estensore: Fedullo