Reg. ord. n. 60 del 2026 pubbl. su G.U. del 29/04/2026 n. 17

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 28/02/2026

Tra: Roche Diagnostics spa, 3d System srl, ASSO Hospital s.r.l. ed altri 107  C/ Ministero della salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze ed altri 5



Oggetto:

Sanità – Servizio sanitario nazionale (SSN) – Dispositivi medici – Previsione che il sistema di finanziamento del governo di tali dispositivi avviene attraverso il versamento da parte delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota non superiore allo 0,75 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del fondo per il governo dei dispositivi medici alimentato ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera h), della legge n. 53 del 2021 – Previsione che tale fondo è alimentato con le medesime modalità anche dalle aziende che producono o commercializzano dispositivi medico-diagnostici in vitro ed è ripartito con le medesime modalità di cui al decreto legislativo n.137 del 2022, attuativo della legge n. 53 del 2021 – Denunciata disciplina che pone a carico degli operatori del settore, già sottoposti al pagamento delle tariffe per le attività di carattere individuale e per una quota residuale delle funzioni di governo del settore, un ulteriore prelievo di natura tributaria, in spregio ai principi di universalità e uniformità che informano l’imposizione tributaria – Disposizioni che non determinano un adeguato ed equilibrato bilanciamento tra le esigenze finanziarie dell’amministrazione e l’interesse delle imprese del settore a esercitare il loro diritto di iniziativa economica – Normativa priva di una plausibile giustificazione poiché fa gravare il prelievo tributario solo sui fornitori e non sugli operatori che svolgono esclusivamente l’attività di produzione dei dispositivi medici nonché, tra i primi, sui soli soggetti che riforniscono la pubblica amministrazione e non su quelli che svolgono attività di commercializzazione a favore di soggetti privati accreditati – Violazione del principio di ragionevolezza – Prelievo patrimoniale di indole tributaria introdotto da un disegno legislativo disorganico, unificato solo da una logica di recupero di risorse economiche a carico di una ristretta categoria di operatori economici, generando un effetto cumulativo che trascende il peso economico della singola misura – Scelta impositiva di segno particolaristico, a carico di una materia imponibile già impattata da altre forme di prelievo e accompagnate da ulteriori oneri amministrativi – Lesione dei principi della progressività e dell’equità del sistema tributario – Violazione della capacità contributiva.

Norme impugnate:

legge  del 22/04/2021  Num. 53  Art. 15  Co. 2
decreto legislativo  del 05/08/2022  Num. 137  Art. 28  Co. 1
decreto legislativo  del 05/08/2022  Num. 138  Art. 24


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 53 



Testo dell'ordinanza

                        N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 2026

Ordinanza del 28 febbraio 2026 del Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Roche Diagnostics spa  e  altri  contro  Ministero  della
salute e altri. 
 
Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale (SSN)  -  Dispositivi
  medici - Previsione che il sistema di finanziamento del governo  di
  tali dispositivi avviene attraverso il versamento  da  parte  delle
  aziende che producono o commercializzano dispositivi medici di  una
  quota non superiore allo 0,75 per cento  del  fatturato,  al  netto
  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  derivante  dalla  vendita  al
  Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle  grandi
  apparecchiature  -  Istituzione,  nello  stato  di  previsione  del
  Ministero della salute, del fondo per il  governo  dei  dispositivi
  medici alimentato ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h), della
  legge n. 53 del 2021 - Previsione che tale fondo e' alimentato  con
  le  medesime  modalita'  anche  dalle  aziende  che   producono   o
  commercializzano dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro  ed  e'
  ripartito con le medesime modalita' di cui al  decreto  legislativo
  n. 137 del 2022, attuativo della legge n. 53 del 2021. 
- Legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per  il  recepimento
  delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  dell'Unione
  europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) art. 15, comma 2,
  lettera h); decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 (Disposizioni
  per l'adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del
  regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
  del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica  la
  direttiva  2001/83/CE,  il  regolamento  (CE)  n.  178/2002  e   il
  regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive  90/385/CEE
  e  93/42/CEE  del  Consiglio,  nonche'   per   l'adeguamento   alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE)
  2017/745 relativo ai dispositivi medici,  per  quanto  riguarda  le
  date di applicazione di alcune  delle  sue  disposizioni  ai  sensi
  dell'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 28, comma
  1; decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.  138  (Disposizioni  per
  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
  regolamento    (UE)    2017/746,    relativo     ai     dispositivi
  medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la
  decisione 2010/227/UE della commissione, nonche' per  l'adeguamento
  alle disposizioni del regolamento (UE)  2022/112  che  modifica  il
  regolamento (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le  disposizioni
  transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro
  e  l'applicazione  differita   delle   condizioni   concernenti   i
  dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell'articolo 15 della
  legge 22 aprile 2021, n. 53), art. 24. 


(GU n. 17 del 29-04-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
                       In sede giurisdizionale 
                           (Sezione Terza) 
 
    Ha pronunciato  la  presente ordinanza  sul  ricorso  numero   di
registro generale 5023 del 2025, proposto da Roche Diagnostics S.p.a,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e
difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari,  con  domicilio  fisico
eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142; 
    Contro il Ministero della salute, Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Agenas
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in  persona  dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e  difesi
dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    Nei  confronti   Regione  Abruzzo,  Regione  Basilicata,  Regione
Calabria, Commissario Ad Acta per l'attuazione del piano  di  rientro
dai disavanzi del SSR Calabrese  -  Pcm,  Regione  Campania,  Regione
Emilia-Romagna,  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,   Regione
Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,  Regione  Marche,  Regione
Molise, Commissario Ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai
disavanzi del Servizio sanitario  della  Regione  Molise  -,  Regione
Piemonte, Regione Puglia, Regione autonoma  della  Sardegna,  Regione
Siciliana,  Assessorato  Regionale   della   salute   della   Regione
Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria,  Regione  autonoma  Valle
D'Aosta,  Regione  Veneto,  Provincia  autonoma  di  Trento,   Boston
Scientific S.p.a., Asl Torino 5 di Chieri, Confindustria  dispositivi
medici, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Suedtirol, non costituiti in giudizio; 
    E con l'intervento di ad  adiuvandum:  Confindustria  dispositivi
medici,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e  difesa  dagli  avvocati  Francesco  Setti,  Giovanni
Mania, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia; 
    Sul ricorso numero di registro generale 5649 del  2025,  proposto
da 3d System S.r.l.,  A.S.S.O. Hospital S.r.l.,  Aarsmed  S.r.l.,  Ab
Analitica,  Aesse  Chirurgica  S.r.l.,  Aesse  Medical  S.p.A.,  Alea
S.a.s., Almed S.r.l., Ams Group S.r.l.,  Antonio  Pellecchia  S.r.l.,
Aorta  S.r.l.,  Archigen  S.r.l.,  Ardea  S.r.l.,  Ars&Tech   S.r.l.,
Artemide  Presidi  Medico  Chirurgici   S.r.l.,   Artsanity   S.r.l.,
Attihospital S.r.l., B.C. Trade  S.r.l.,  B.M.  Sanitas,_Bimar  Ortho
S.r.l., Biomedika S.r.l., Coolmed S.r.l., Coris Medica S.r.l., Cormed
S.a.s., D.I.M.E.D.  S.r.l.,  Dialtec  S.r.l.,  D.P.  Medical  S.r.l.,
Diemme Dispositivi  Medici  S.r.l.,  Elimed  S.r.l.,  Ellegi  Medical
Optics S.r.l., Emopass S.r.l., Epion  S.r.l.,  Esamed  S.r.l.,  Eukon
S.r.l., Euromedical S.r.l., Fc Genetics Service S.r.l., Fcle  S.r.l.,
Fogal S.r.l., H.F. S.n.c., Hachiko Medical S.r.l., Halet  S.r.l.,  Hc
Italia S.r.l., Humana Medical S.r.l., Iatrotek S.r.l., Ikiru  S.r.l.,
Implantcast  Italia  S.r.l.,  Innotec  S.r.l.,  Innova  Hts   S.r.l.,
Intrauma  S.p.A.,  Joint  S.r.l.,  Kerna  Italia  S.r.l.,  Keymed  di
Alessandro Mangione,  Kos  Biomedica  S.r.l.,  Kryos  S.r.l.,  M.D.M.
S.r.l., Mast Medical S.r.l., Mchealth S.r.l.,  Med  Italia  Biomedica
S.r.l., Medcomp S.r.l., Medi  Line  S.r.l.,  Medi.Ca  S.r.l.,  Medica
S.r.l., Medical  2011  S.r.l.,  Medical  Due  S.r.l.,  Medical  Group
S.r.l., Medical S.r.l.,  Medicea  S.r.l.,  Medicom  S.r.l.,  Medicorp
S.r.l., Medimarche S.r.l., Meditrend S.r.l.,  Megapharma  Ospedaliera
S.r.l., Memis S.r.l., Mikai S.p.A., Mondomed S.r.l., New Tech S.r.l.,
Oftalmedica S.r.l., Ortho Holding  S.r.l.,  Ortholab  S.r.l.,  Pantec
S.r.l., Pegasus Medical S.r.l.,  Polimed  S.r.l.,  Presifarm  S.r.l.,
Primed S.r.l., Prodifarm  S.p.A.,  Promos  S.p.A.,  Proximed  S.r.l.,
Sacco Ottica Oftalmologia S.a.s., Samarit Meditalia  S.r.l.,  Sanitex
S.p.A., Sc Forniture Ospedaliere  S.r.l.,  Scognamiglio  S.r.l.,  Sgm
Medical S.r.l., Starmed S.r.l., Surgiline S.r.l., Tau Medica  S.r.l.,
Te.S.Med. S.n.c., Tecnogamma S.r.l., Tecnomedical S.r.l.,  Unimedical
S.r.l., Versan Holding (Gia' Ver San & Dafne  M.D.  S.r.l.),  Veramed
Medicali S.r.l., Viglia S.r.l., X-Med Innovazioni Medicali S.r.l., in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese
dagli  avvocati  Rosamaria  Berloco,   Giampaolo   Austa   e   Pietro
Falcicchio, con domicilio fisico eletto presso  lo  studio  Giampaolo
Austa in Roma, via Poggio Moiano, n. 1; 
    Contro Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e
le Province autonome di Trento e Bolzano, in persona  dei  rispettivi
legali   rappresentanti   pro   tempore,   rappresentati   e   difesi
dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12; 
    nei  confronti Associazione  Conflavoro  Piccole  medie   imprese
sanita',  in  persona  del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati  Rosamaria  Berloco,  Giampaolo
Austa e Pietro Falcicchio, con  domicilio  fisico  eletto  presso  lo
studio Giampaolo Austa in Roma, via Poggio Moiano, n. 1; 
    Sul ricorso numero di registro generale 5651 del  2025,  proposto
da Dasit S.p.a. e Carlo Erba Reagents S.r.l., in persona  dei  legali
rappresentanti pro  tempore,  rappresentate  e  difese  dall'avvocato
Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da  registri  di
giustizia; 
    Contro Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    E con l'intervento di ad adiuvandum: 
      Confindustria  dispositivi  medici,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Francesco Setti e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da  PEC
da registri di giustizia; 
      Sul ricorso numero di registro generale 5783 del 2025, proposto
da  Theras  Lifetech S.r.l.  Unipersonale,  in  persona  del   legale
rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avvocato
Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da registri  di
Giustizia; 
    Contro Ministero  della  salute,  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Agenas  -  Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari
regionali,  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Ministero dell'istruzione e del merito,  Regione  Siciliana,
Regione autonoma Valle  d'Aosta  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
    Nei  confronti  Regione  Piemonte,  Regione  Lombardia,   Regione
autonoma del Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione  Veneto,
Regione Emilia-Romagna,  Regione  Toscana,  Regione  Marche,  Regione
Lazio, Regione  Umbria,  Regione  Abruzzo,  Regione  Molise,  Regione
Campania,  Regione  Puglia,  Regione  Basilicata,  Regione  Calabria,
Regione  autonoma  della  Sardegna,  Provincia  autonoma  di  Trento,
Provincia autonoma di Bolzano, Cook Italia S.r.l., non costituite  in
giudizio; 
    E con l'intervento di ad adiuvandum: 
      Confindustria  dispositivi  medici,  in  persona   del   legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Francesco Setti e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da  PEC
da registri di Giustizia; 
      Sul ricorso numero di registro generale 5847 del 2025, proposto
da Kaster S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele  Rosario  G.  Tricamo,
Marco Orlando, Antonietta Favale  e  Matteo  Valente,  con  domicilio
digitale come da PEC da registri di Giustizia; 
      Contro Ministero della salute,  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Ministero
dell'istruzione e del merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, Agenas - Agenzia nazionale per
i servizi  sanitari  regionali,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura
generale dello  Stato,  domiciliataria  ex  lege  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; 
      Nei confronti  Regione Piemonte, Regione autonoma  della  Valle
D'Aosta, Regione Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano,  Provincia
autonoma di Trento, Regione Veneto, Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, Regione Liguria,  Regione  Emilia-Romagna,  Regione  Toscana,
Regione Umbria, Regione  Marche,  Regione  Lazio,  Regione  Campania,
Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Puglia, Regione  Basilicata,
Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione autonoma della Sardegna,
Disposable Line S.r.l. A Socio  Unico,  Fifo  Sanita'  -  Federazione
italiana fornitori in sanita', non costituite in giudizio; 
      Sul ricorso numero di registro generale 6086 del 2025, proposto
da Abbott S.r.l., in persona del legale rappresentante  pro  tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Patrick Actis
Perinetto e Elio Leonetti, con domicilio  digitale  come  da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
    Contro Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Agenas - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati  e  difesi  dall'avvocatura   generale   dello   Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Nei  confronti   Regione   Abruzzo,   Regione   Puglia,   Regione
Basilicata,   Regione    Calabria,    Regione    Campania,    Regione
Emilia-Romagna,  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,   Regione
Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia,  Regione  Marche,  Regione
Molise, Commissario Ad Acta per L'attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi del Servizio sanitario della  Regione  Molise-Pcm,  Regione
autonoma della Sardegna, Regione Piemonte, Regione Siciliana, Regione
Siciliana  -  Assessorato  Regionale  della  Salute   della   Regione
Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria,  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta,   Regione    Veneto,    Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Suedtirol, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma  di
Bolzano, confindustria dispositivi medici, Commissario  Ad  Acta  per
l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del S.S.R. Calabrese,
non costituiti in giudizio; 
    E con l'intervento di ad  adiuvandum:  Confindustria  dispositivi
medici,  in  persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Francesco  Setti  e  Giovanni
Mania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; 
    Per la riforma quanto al ricorso n. 5023 del 2025: della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  (Sezione  Terza)
n. 23298/2024, resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 5649 del 2025: per la riforma della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,  Sezione  Terza,
n. 499/2025, resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 5651 del 2025: della sentenza del  Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (Sezione  Terza)  n.  508/2025,
resa tra le parti; 
    Quanto al ricorso n. 5783 del 2025: 
      Della sentenza del Tribunale amministrativo  regionale  per  il
Lazio (Sezione Terza) n. 510/2025, resa tra le parti; 
      Quanto  al  ricorso  n.  5847  del  2025:  della  sentenza  del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  (Sezione  Terza)  n.
525/2025, resa tra le parti; 
      Quanto  al  ricorso  n.  6086  del  2025:  della  sentenza  del
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  (Sezione  Terza)  n.
501/2025, resa tra le parti. 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  del  Ministero  della
salute, della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, di  Agenas  -  Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali, del Ministero dell'istruzione e del merito, della  Regione
Siciliana, della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  dell'Associazione
Conflavoro piccole medie imprese sanita'; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio  2026,  il
Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli  avvocati  come
in atti; 
 
                             Motivazioni 
 
    1. - Le societa' Roche  Diagnostics  S.p.a.,  3D  System  S.r.l.,
Dasit S.p.a., Theras Lifetech S.r.l. Unipersonale,  Kaster  S.r.l.  e
Abbott   S.r.l.,   operanti    nel    settore    industriale    della
commercializzazione di dispositivi medici e/o di  dispositivi  medico
diagnostici in vitro, hanno agito con distinti ricorsi -  insieme  ad
altre aziende del medesimo settore economico - dinanzi al T.A.R.  per
il Lazio per ottenere l'annullamento del decreto del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  in  data  29  dicembre  2023  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  del  9  febbraio  2024,  recante
«Criteri e modalita' per il versamento delle quote  annuali,  per  il
monitoraggio, nonche' per la gestione del Fondo per  il  governo  dei
dispositivi medici» (di seguito anche, piu' brevemente, il «Fondo»). 
    2. - Premessa  la  (parziale)   diversita'   delle   impostazioni
difensive che permeavano gli atti introduttivi dei rispettivi giudizi
e, quindi, la non completa sovrapponibilita' delle censure  con  essi
veicolate, le ricorrenti lamentavano essenzialmente che dal  suddetto
provvedimento ministeriale discendeva a carico delle stesse un  onere
eccessivo ed  ingiustificato,  foriero  di  effetti  discriminanti  e
contrastante con alcuni principi fondamentali tanto  dell'ordinamento
nazionale quanto di quello europeo: cio' in quanto,  in  sintesi,  il
neo-istituito  Fondo,  alla  cui   alimentazione   avrebbero   dovuto
concorrere le  imprese  del  settore,  era  del  tutto  avulso  dalle
disposizioni sovra-nazionali cui il legislatore italiano era chiamato
a dare attuazione, era destinato  al  finanziamento  di  funzioni  ed
attivita'   pubbliche   svolte    nell'interesse    generale    della
collettivita',  di  cui  peraltro  non  erano  precisati  i  contorni
identificativi,  era  privo  di  una  giustificazione   oggettiva   e
ragionevole e non  sortiva  da  una  equilibrata  ponderazione  degli
interessi coinvolti. 
    3. -  Le  critiche  rivolte  dalle  ricorrenti  al  provvedimento
impugnato avevano ad oggetto sia l'an della  istituzione  del  Fondo,
sia le modalita' con le quali ne erano state delineate  le  modalita'
applicative,  con  particolare  riguardo  alla   determinazione   dei
presupposti soggettivi e oggettivi dell'obbligo di versamento facente
capo alle imprese interessate, e si appuntavano, a monte del medesimo
provvedimento (di cui comunque alcune  delle  ricorrenti  lamentavano
altresi' l'illegittimita' per vizi propri ed autonomi),  sulle  fonti
normative in ossequio alle quali era  stato  adottato  dai  Ministeri
concertanti. 
    4. -  Il  suddetto  decreto  trova  infatti  il  suo   fondamento
legislativo diretto nell'art. 28 decreto legislativo 5  agosto  2022,
n. 137,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/745   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile  2017,  relativo  ai
dispositivi medici», a tenore del quale: 
      «1. Nello stato di previsione del  Ministero  della  salute  e'
istituito un fondo per il governo dei dispositivi medici  alimentato,
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile
2021, n. 53, da una quota  annuale  pari  allo  0,75  per  cento  del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante dalla
vendita al SSN dei dispositivi medici e delle grandi  apparecchiature
da parte delle aziende che producono o  commercializzano  dispositivi
medici. 
      2. La quota annuale di cui al comma  1,  e'  versata  da  parte
delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici  ad
apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 1. 
      3. Fermo restando il vincolo di destinazione per il governo dei
dispositivi  medici,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' per il versamento delle quote  annuali,  per
il monitoraggio, nonche' per la gestione del fondo di cui al comma 1. 
      4. Qualora le attivita' per le quali si  impiegano  le  risorse
del  fondo  di  cui  al  comma  1,  afferiscano  alla  competenza  di
istituzioni regionali, il decreto di cui  al  comma  3,  e'  adottato
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
      5. I servizi resi dal Ministero della salute per  le  attivita'
di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, possono  essere
finanziati a valere sul fondo alimentato dal  contributo  di  cui  al
comma 1. 
      6. Un terzo delle risorse del fondo  di  cui  al  comma  1,  e'
vincolato al finanziamento delle attivita' del programma nazionale di
valutazione HTA dei dispositivi medici attribuite all'AGENAS ai sensi
dell'articolo 22 del presente decreto». 
    Il decreto  trova,  inoltre,  il  suo  fondamento  diretto  anche
nell'art. 24 decreto legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro», a tenore del quale: 
      «1. Il fondo istituito ai  sensi  del  decreto  legislativo  di
attuazione della legge 22 aprile 2021, n. 53, dell'articolo 15, comma
2, lettera h), per i dispositivi medici e' alimentato con le medesime
modalita'  anche  dalle  aziende  che  producono  o  commercializzano
dispositivi medico-diagnostici  in  vitro  ed  e'  ripartito  con  le
medesime modalita' di cui al citato decreto legislativo. 
      2. I servizi resi per le attivita' svolte dal  Ministero  della
salute per la registrazione dei fabbricanti, dei  mandatari  e  degli
importatori in Eudamed possono essere finanziati a valere  sul  fondo
di cui al comma 1». 
    Il decreto trova il suo fondamento indiretto nell'art.  15  legge
22 aprile 2021, n. 53, che aveva conferito al  Governo  la  delega  -
esercitata mediante i due sopra citati  provvedimenti  legislativi  -
per l'adozione di decreti  legislativi  volti  all'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni non immediatamente  applicabili
contenute  nei  regolamenti  dell'Unione   europea   n.   2017/745/UE
(«Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
dispositivi  medici,  che  modifica  la  direttiva   2001/83/CE,   il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE  e  93/42/CEE  del  Consiglio»)  e  n.
2017/746/UE  («Regolamento  del  Parlamento   europeo   relativo   ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro e  che  abroga  la  direttiva
98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione»), indicando al
comma 2, lett. h), tra i principi e  criteri  direttivi  cui  avrebbe
dovuto conformarsi il legislatore delegato, quello di  introdurre  un
«sistema  di  finanziamento  del  governo  dei   dispositivi   medici
attraverso il versamento da  parte  delle  aziende  che  producono  o
commercializzano dispositivi medici di una quota non  superiore  allo
0,75 per cento  del  fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei
dispositivi medici e delle  grandi  apparecchiature».  In  breve,  il
«Fondo per il governo dei dispositivi medici», e' alimentato  con  un
contributo annuale imposto in capo  alle  «aziende  che  producono  o
commercializzano     dispositivi     medici»      e      «dispositivi
medico-diagnostici in vitro» in una misura pari «allo 0,75 per  cento
del fatturato, al netto dell'imposta sul valore  aggiunto,  derivante
dalla  vendita  al  SSN  dei  dispositivi  medici  e   delle   grandi
apparecchiature». Il citato art. 28, comma 3, decreto legislativo  n.
137/2022, cit., ha demandato ad un decreto del Ministro della Salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito
di definire «i criteri e delle  modalita'  per  il  versamento  delle
quote annuali, per il  monitoraggio,  nonche'  per  la  gestione  del
fondo».  Il  legislatore  ha  poi  chiarito,  con  l'art.  1,   comma
417, legge 30 dicembre 2025, n. 199 che: 
      «L'espressione «vendita al Servizio  sanitario  nazionale»,  di
cui agli articoli 15, comma 2, lettera  h),  della  legge  22  aprile
2021, n. 53, e 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
137, si intende  riferita  alla  sola  vendita  diretta  al  Servizio
sanitario nazionale.». 
    5. - Il T.A.R. per il Lazio ha  definito  i  ricorsi  suindicati,
nonche' quelli proposti da altre aziende del  settore,  mediante  due
sentenze «capostipite» (in particolare, la sentenza n. 23296  del  23
dicembre 2024, relativa al ricorso  proposto  da  Siemens  Healthcare
S.r.l., e la sentenza n. 23298 del  23  dicembre  2024,  relativa  al
ricorso proposto da Roche Diagnostics S.p.a),  respingendoli  (ed  in
parte  anche  dichiarandoli  inammissibili),  e  gli  altri  mediante
altrettante sentenze  aventi  sia  esito  che  corredo  motivazionale
identici a quelli delle prime  (alle  quali  operano  del  resto  una
integrale relatio). 
    6. - Con le suddette sentenze, il T.A.R., pur  senza  operare  la
riunione dei ricorsi, di fatto li ha esaminati  e  definiti  in  modo
«cumulativo», affrontando cioe',  con  ciascuna  di  esse,  tutte  le
questioni in diritto sollevate, anche  mediante  ricorsi  diversi  da
quello oggetto della singola pronuncia (sul presupposto che, inerendo
a tematiche di carattere costituzionale ed  euro-unitario,  potessero
essere rilevate anche ex officio). 
    7. - Le medesime sentenze costituiscono  oggetto  di  altrettanti
ricorsi   di   appello   proposti   dalle   originarie    ricorrenti,
insoddisfatte - oltre  che  della  tecnica  decisoria  e  redazionale
innanzi indicata - delle soluzioni date dal T.A.R. alle questioni  da
esse proposte, che vengono quindi reiterate  dinanzi  al  giudice  di
appello, con richiesta di accoglimento dei ricorsi  introduttivi  dei
giudizi di primo grado. 
    8. - In data 12 febbraio 2026, dinanzi a questa  Sezione,  si  e'
svolta l'udienza di discussione dei ricorsi in oggetto  e,  all'esito
della  stessa,  essi  sono  stati  trattenuti  dal  Collegio  per  la
decisione. 
    9. - In via preliminare, si ritiene di  disporre,  quantomeno  ai
fini della instaurazione della presente fase incidentale, la riunione
dei ricorsi  medesimi,  sia  alla  luce  degli  evidenti  profili  di
connessione tra essi ravvisabile - basti considerare che alla formale
diversita' delle sentenze appellate fa riscontro, come si  e'  detto,
la sostanziale unicita' dei relativi  contenuti  decisori  e  che  le
parti impugnano il medesimo provvedimento  amministrativo  -  sia  al
fine  di  semplificare  lo  svolgimento  di  questo  delicato   snodo
processuale (ed i relativi adempimenti) e non appesantire  il  lavoro
della Corte. Resta salva ogni futura valutazione di questo giudice in
ordine alle  modalita'  -  unitarie  o  nuovamente  disgiunte  -  del
successivo iter processuale. 
    10. - Sempre in via  preliminare,  ritiene  il  Collegio  di  non
prendere in questa sede posizione sulle  questioni,  individuabili  a
contrario rispetto a quelle trattate nei  successivi  paragrafi,  che
completano il quadro della complessiva res iudicanda e per  le  quali
non  ritiene  sussistenti  i  presupposti  per  investirne  la  Corte
costituzionale ne', almeno in questa fase,  il  Giudice  europeo,  ai
sensi dell'art. 267 T.F.U.E. Posto che invece, come si dira',  alcune
questioni di legittimita' costituzionale appaiono non  manifestamente
infondate e pertanto sono rimesse alla Corte costituzionale, e' fatta
salva ogni valutazione di quest'ultima in ordine alla  necessita'  di
rimettere al giudice europeo le questioni interpretative  concernenti
il diritto unionale che dovessero profilarsi in occasione  dell'esame
delle questioni di costituzionalita' ad essa devolute con la presente
ordinanza. 
    11. - Le questioni che, invece, il  Collegio  ritiene  meritevoli
dell'esame della Corte costituzionale, afferiscono direttamente  alle
disposizioni (i gia' citati artt. 15 legge  n.  53/2021,  28  decreto
legislativo n. 137/2022 e 24 del decreto legislativo n. 138/2022) che
prevedono l'istituzione del Fondo, definendone i tratti essenziali, e
sulla  base  delle  quali  e'   stato   adottato   l'impugnato decreo
ministeriale 29 dicembre 2023, costituente la fonte  immediata  della
lesione lamentata dalle ricorrenti in quanto inteso  a  disciplinare,
nelle sue concrete modalita'  attuative,  il  contestato  obbligo  di
versamento. Tali questioni  sono  sicuramente  munite  del  requisito
della rilevanza ai fini della definizione del presente  giudizio,  ai
sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) legge 11 marzo 1953, n. 87,  in
quanto destinate a fornire  -  e  quindi,  in  caso  di  caducazione,
privare - il Fondo, e, quindi,  il decreto  ministeriale 29  dicembre
2023, della sua indispensabile base legittimante. 
    11.1 - Per completezza, in punto di rilevanza delle questioni  di
legittimita' costituzionale, giova  puntualizzare  che  in  occasione
della discussione in pubblica udienza le parti appellanti sono  state
espressamente chiamate a  confermare  la  sussistenza  dell'interesse
alla coltivazione dei gravami a mente della  sopravvenuta  previsione
della soglia di esenzione  dal  contributo  introdotta  dall'art.  1,
comma 418, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Al  riguardo,  tutte
le parti hanno confermato di non ricadere nella predetta soglia e  di
insistere nei proposti gravami. 
    12. - Inevitabilmente piu' articolato,  invece,  si  presenta  il
percorso  interpretativo   inteso   a   verificare   la   sussistenza
dell'ulteriore requisito previsto dal citato art. 23, comma 1,  lett.
b), legge  n.  87/1953  ai  fini  della   investitura   della   Corte
costituzionale,  connesso  alla  non  manifesta  infondatezza   delle
ipotizzate questioni di costituzionalita'. 
    13. - In primo luogo, la corretta  individuazione  del  parametro
costituzionale  da  utilizzare  quale  metro  di  misura  della   non
manifesta infondatezza di tali questioni presuppone lo svolgimento di
alcune   considerazioni   preliminari    sulla    natura    giuridica
dell'obbligazione    che    le     disposizioni     sospettate     di
incostituzionalita',   intermediate    dal decreto    ministeriale 29
dicembre  2023,  generano  in  capo  ai  produttori  e  fornitori  di
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro. 
    13.1. - Sebbene, infatti, nessuna delle appellanti  abbia  svolto
specifiche censure avverso le sentenze appellate nella parte  in  cui
affermano la sussistenza, nella  fattispecie  contemplata  da  quelle
disposizioni, degli  elementi  costitutivi  tipici  dell'obbligazione
tributaria, cosi' come enucleati dalla giurisprudenza costituzionale,
deve osservarsi che la suddetta qualificazione, pur vincolando questo
giudice - la cui cognizione della res  controversa,  anche  nei  suoi
profili  strettamente  qualificatori  ed  interpretativi,  non   puo'
esercitarsi oltre i limiti in cui opera, sulla scorta dei  motivi  di
appello, l'effetto  devolutivo  -  non  assumerebbe  analoga  portata
vincolante nei confronti del giudice costituzionale, la cui attivita'
interpretativa  in  ordine  al  significato  precettivo  delle  norme
oggetto dell'incidente di costituzionalita' non conosce i limiti ed i
condizionamenti propri del giudizio a quo. 
    13.2. - Puo' farsi  riferimento  al  suddetto  fine  ai  principi
espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 ottobre  2012,
n.   223,   laddove,   rinviando   alla   pregressa    giurisprudenza
costituzionale,  afferma  che  «gli  elementi   indefettibili   della
fattispecie tributaria sono tre: la  disciplina  legale  deve  essere
diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione
patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non  deve
integrare una  modifica  di  un  rapporto  sinallagmatico  (...);  le
risorse  connesse  ad  un  presupposto  economicamente  rilevante   e
derivanti dalla suddetta  decurtazione  sono  destinate  a  sovvenire
pubbliche spese». 
    Ha chiarito, altresi', la Corte, con  la  sentenza  citata,  che,
«indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal  legislatore,  al
fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva  integri
un tributo, occorre interpretare la  disciplina  sostanziale  che  la
prevede  alla  luce  dei  criteri   indicati   dalla   giurisprudenza
costituzionale come caratterizzanti la nozione unitaria  di  tributo:
cioe' la doverosita' della prestazione, in mancanza  di  un  rapporto
sinallagmatico  tra  le  parti,  nonche'  il  collegamento  di   tale
prestazione con la pubblica spesa, in  relazione  ad  un  presupposto
economicamente rilevante (ex plurimis, sentenze n. 141 del  2009,  n.
335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del  2005).  Un  tributo
consiste, quindi, in un «prelievo  coattivo  che  e'  finalizzato  al
concorso alle pubbliche spese ed e' posto a  carico  di  un  soggetto
passivo in base ad uno specifico indice  di  capacita'  contributiva»
(sentenza n. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneita'  di
tale soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91  del  1972,
n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964)». 
    13.3. - Tanto premesso, va constatato che le disposizioni che  si
sottopongono al sindacato della  Corte  partecipano,  ad  avviso  del
Collegio, di tutti  i  sopra  indicati  elementi  caratteristici  del
prelievo tributario. 
    13.4. - In primo luogo, invero, esse sono dirette a  produrre  in
via autoritativa una decurtazione patrimoniale a carico delle imprese
percosse, rappresentata dal versamento da parte delle stesse  di  una
somma calcolata in relazione al  fatturato  derivante  dalla  vendita
diretta di dispositivi medici al SSN, senza che rilevi la volonta'  -
in ordine all'an, al quantum, al quando ed al quomodo  -  di  chi  la
subisce. 
    13.5.  - In  secondo  luogo,  le  disposizioni  in  discorso  non
producono,   nemmeno   indirettamente,   l'effetto   di    modificare
unilateralmente   la   disciplina   del    rapporto    sinallagmatico
intercorrente  -  nella  specie   -   tra   l'impresa   obbligata   e
l'Amministrazione che da essa acquista i dispositivi medici,  venendo
in rilievo il fatturato complessivamente considerato su base  annuale
- e quindi il coacervo dei corrispettivi  pattuiti,  nell'ambito  dei
singoli   rapporti   contrattuali   di   fornitura,   a   titolo   di
controprestazione della cessione di dispositivi medici a favore della
P.A. - solo quale base di calcolo (piu' precisamente, a questo punto,
quale base imponibile) ai fini  della  determinazione  dell'ammontare
del versamento annualmente dovuto. Il fatto - sottolineato  anche  da
talune delle ricorrenti - che, in ultima analisi, l'applicazione  del
prelievo in discorso si risolva nella decurtazione del  corrispettivo
ricevuto a fronte della fornitura di dispositivi medici a favore  del
SSN coglie invero la mera  dimensione  economica  del  fenomeno,  non
subendo il relativo obbligo contrattuale in capo all'Ente  acquirente
alcuna diretta modifica giuridicamente rilevante. 
    13.6. - Deve, inoltre, considerarsi che, come nel caso  esaminato
dalla Corte con la sentenza citata, in  cui  «lo  Stato  non  avrebbe
titolo per modificare con la  disposizione  in  esame  i  trattamenti
economici di rapporti lavorativi di cui non e'  parte»,  anche  nella
fattispecie in questione lo Stato non avrebbe  titolo  per  ingerirsi
nella disciplina di rapporti negoziali intercorrenti inter alia  ne',
ancora una volta come nel  caso  analizzato  dalla  Corte,  gli  enti
pubblici destinatari delle forniture ed obbligati  al  pagamento  del
relativo corrispettivo «traggono alcun beneficio  economico»  diretto
dal  versamento  cui  sono  tenuti  i  produttori  e   fornitori   di
dispositivi medici: cio' senza trascurare che, sempre nell'ordine  di
ragionamento sotteso alla sentenza costituzionale citata, al prelievo
a  carico  del  fornitore  non  consegue  alcuna  modificazione   del
contenuto del rapporto di fornitura, laddove alla eventuale riduzione
ope legis del relativo corrispettivo  dovrebbe  «conseguire,  secondo
ragionevolezza, una corrispondente modificazione» degli obblighi  del
fornitore. 
    13.7. -    Infine,    sussiste    il    requisito     costitutivo
dell'obbligazione tributaria relativo alla destinazione del  prelievo
al finanziamento di  pubbliche  spese,  nella  specie  individuabili,
secondo il dettato  legislativo,  in  quelle  connesse  all'esercizio
delle funzioni di governo dei dispositivi  medici  (indipendentemente
dalla  latitudine  del  concetto  e  dalla  sua   stessa   attitudine
precisamente identificativa delle attivita' al cui  finanziamento  il
Fondo e' diretto): spese il cui  carattere  pubblico  si  evince  sia
dalla natura di Enti  pubblici  non  economici  di  quelli  alla  cui
dotazione  finanziaria  le  risorse  raccolte  attraverso  il   Fondo
concorrono, sia dalla finalizzazione delle  attivita'  finanziate  al
perseguimento di interessi pubblici, individuabili nell'apprestamento
di un  efficiente  e  capillare  apparato  pubblico  di  controllo  e
vigilanza funzionale a  garantire  l'immissione  sul  mercato  ed  il
mantenimento in esso dei soli  dispositivi  conformi  agli  standards
europei di qualita' e sicurezza e, in ultima  analisi,  nella  tutela
del diritto alla salute degli utenti del SSN. 
    14. -  Ritenuta,  quindi,  alla  luce  delle   osservazioni   che
precedono,   la   condivisibilita'    della    sentenza    appellata,
relativamente  alla   qualificazione   tributaria   dell'obbligo   di
versamento previsto dalle disposizioni  in  esame,  va  aggiunto  che
valgono, anche in relazione ad esso  ed  ai  fini  del  suo  compiuto
inquadramento tipologico (nell'ambito della congerie  di  fattispecie
tributarie note all'ordinamento giuridico),  le  osservazioni  svolte
dalla Corte costituzionale con riferimento all'analogo (almeno in via
di prima approssimazione) prelievo destinato a finanziare le spese di
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
(d'ora innanzi: AGCM),  previsto  dall'articolo  10,  commi  7-ter  e
7-quater, legge 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la  tutela  della
concorrenza  e  del  mercato»),  aggiunti  dall'art.   5-bis,   comma
1, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 («Disposizioni urgenti per  la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la  competitivita'»),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,  nel
senso che «l'imposizione tributaria  qui  in  esame  costituisce  una
forma atipica di contribuzione. Essa, infatti, non  e'  riconducibile
alla categoria delle «tasse», in  quanto  si  tratta  di  prestazioni
patrimoniali  dovute  indipendentemente  dal  fatto  che  l'attivita'
dell'ente  abbia  riguardato  specificamente  il   singolo   soggetto
obbligato, e dalla circostanza che tale attivita' si  configuri  come
servizio    divisibile,     ma     e'     correlata     all'attivita'
dell'amministrazione in  termini  di  vantaggio  goduto  o  di  costo
causato da parte del contribuente: di tal che il tributo in esame  si
differenzia   dalle   «imposte»   in   senso    stretto»    (sentenza
costituzionale 14 dicembre 2017, n. 269). 
    Anche il tributo in questione,  invero,  si  caratterizza  -  con
riserva di analizzare nel prosieguo le relative differenze -  per  il
fatto che i  produttori  ed  i  fornitori  di  dispositivi  medici  e
dispositivi medico-diagnostici in vitro, nei quali si identificano  i
contribuenti da esso incisi, sono i  destinatari  delle  funzioni  di
governo  svolte  dalle  autorita'  di  settore,  in  quanto  la  loro
attivita' e' sottoposta, in  modo  diretto  o  indiretto,  ai  poteri
programmatori, regolatori, di  sorveglianza  e  sanzionatori  in  cui
quelle funzioni essenzialmente consistono. 
    15. -  Infine,  a  suggellare  definitivamente  la   connotazione
tributaria dell'obbligo di versamento di cui si discorre  ed  il  suo
inquadramento  nell'ambito  della  species  «contributi»  del   genus
tributi, sovviene l'art. 1, comma 413, legge 30 dicembre 2025, n. 199
(«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2026  e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»), ai sensi del quale:
«In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione   di   cui
all'articolo 2 del decreto del  Ministro  della  salute  29  dicembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio  2024,
o di presentazione di una dichiarazione incompleta o  non  veritiera,
il Ministero della salute, entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno
successivo a quello in cui la  dichiarazione  avrebbe  dovuto  essere
presentata o e' stata presentata, notifica al  contribuente  apposito
avviso  di  accertamento»  -  costituente  il  prototipo  degli  atti
impositivi - «con il quale procede alla determinazione del  fatturato
e del contributo dovuto». 
    16. - La natura tributaria, e  specificamente  contributiva,  del
prelievo in questione conduce del tutto naturalmente  ad  individuare
quale essenziale parametro di riferimento ai fini dello scrutinio  di
costituzionalita' delle disposizioni che lo prevedono e  disciplinano
quello di cui all'art. 53 Cost.,  con  i  corollari  applicativi  che
derivano dalla sua interazione con  i  criteri  di  ragionevolezza  e
parita' di trattamento  di  cui  all'art.  3  Cost.:  e'  quindi  sul
significato costituzionale di tali disposizioni  nel  loro  reciproco
interagire, cosi' come emergente dalla  giurisprudenza  della  Corte,
che occorre a questo punto soffermarsi, per poi mettere in evidenza i
profili di attrito che ad avviso del Collegio, rispetto alla  valenza
precettiva delle stesse, manifesta la disciplina in questione. 
    17. - Come noto, l'art. 53,  comma  1,  Cost.  nel  disporre  che
«tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacita'  contributiva»,  afferma  il  principio  di  capacita'
contributiva, considerato vera e propria  norma  cardine  dell'intero
sistema tributario: esso, infatti, e' presupposto e limite del potere
impositivo  dello  Stato  e,  al  tempo  stesso,   del   dovere   del
contribuente  di   concorrere   alle   spese   pubbliche,   dovendosi
interpretare detto principio come specificazione settoriale del  piu'
ampio principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (Corte  cost.,
n. 10 del 2015, n. 258 del 2002, n. 341 del 2000 e n. 155 del  1963).
In tale duplice valenza, esso sancisce la funzione solidaristica  del
concorso alle spese pubbliche, atteggiandosi a fondamento del  potere
impositivo, ed esprime al contempo una  funzione  garantista  poiche'
traccia anche il limite inferiore e superiore del prelievo, nel senso
che  solo  chi  ha  capacita'  contributiva  puo'  essere  tenuto   a
concorrere alle pubbliche spese e l'ammontare del prelievo tributario
deve essere commisurato alla capacita' contributiva del singolo  («in
ragione»). 
    18. - A livello dottrinale, occorre tenere nel  debito  conto  le
due  possibili  accezioni  della  capacita'  contributiva,  in  senso
assoluto o relativo, fermo  restando  il  nucleo  concettuale  comune
riconducibile a situazioni espressive, in modo diretto  o  indiretto,
di forza  economica:  secondo  la  teoria  del  limite  assoluto,  la
capacita' contributiva, letta in chiave  eminentemente  solidaristica
alla luce dell'art. 2 Cost., si esprime in quei fatti, direttamente o
indirettamente,  rivelatori  ex  se   di   ricchezza,   ossia   nella
titolarita'  di  situazioni   giuridiche   soggettive   a   contenuto
patrimoniale, scambiabili sul mercato, che siano idonee a  soddisfare
ed estinguere l'obbligazione tributaria; di contro,  la  teorica  del
limite relativo, ponendosi in un'ottica  redistributiva  piu'  affine
alla  logica  egualitarista  dell'art.  3   Cost.,   valorizza   quei
presupposti socio-economici rilevanti ed espressivi di una  capacita'
differenziata economicamente valutabile, in guisa da patrocinare  una
funzione di riparto  del  prelievo  tributario  informato  a  criteri
redistributivi  equi  e  ragionevoli  suscettibili  di  rinvenire  il
presupposto di imposta  anche  in  fatti  non  patrimoniali,  purche'
naturalmente misurabili in senso economico, ancorche'  privi  in  via
immediata della sostanza economica per far fronte all'obbligazione. 
    19. - La politica tributaria si e' mossa pendolarmente tra questi
due  poli,  esplorando  dapprima  i  presupposti  di   imposta   piu'
immediatamente espressivi di forza  economica  come  il  reddito,  il
consumo e i trasferimenti di  ricchezza,  istituendo  nel  corso  del
tempo i tributi  pilastro  dell'intero  ordinamento  tributario  come
l'imposta sui redditi (IRPEF  e  IRES)  e  sui  consumi  (IVA,  ormai
settore  armonizzato  a  livello  unionale).  Dipoi,  il  legislatore
tributario si e' rivolto a fenomeni e  grandezze  economiche  inedite
affiancando spesso il prelievo fiscale a rationes  extrafiscali:  nel
caso dell'IRAP, ad esempio, si e' dubitato della  sua  compatibilita'
col principio di capacita'  contributiva  perche'  l'imposta  avrebbe
assoggettato il contribuente ad un prelievo  fiscale  basato  su  una
mera  potenzialita'  di  capacita'  contributiva  -   ancorata   alla
titolarita' di un'organizzazione produttiva in se' idonea a  generare
un «valore aggiunto della produzione» - suscettibile di non  tradursi
in reddito nel caso in cui l'ammontare di  retribuzioni  e  interessi
passivi fosse uguale o superiore al valore della produzione netta. 
    La Corte  costituzionale,  con  le  sentenze  n.  156/2001  e  n.
103/2022,  ha  affermato  che  «rientra  nella  discrezionalita'  del
legislatore,  con  il  solo  limite  della  non   arbitrarieta',   la
determinazione  dei  singoli   fatti   espressivi   della   capacita'
contributiva che, quale idoneita' del  soggetto  all'obbligazione  di
imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice che  sia  rivelatore
di ricchezza e non solamente dal reddito individuale». 
    20. - Quanto alle finalita' extrafiscali,  la  poliedricita'  del
diritto tributario si e' spesso espressa  nel  campo  delle  cd.  tax
expenditures - esenzioni, deduzioni, detrazioni e altre  agevolazioni
- permeate da finalita' promozionali di altri interessi pubblici. Non
e'  mancato,  tuttavia,  l'uso  extrafiscale  del   tributo   ex   se
estrinsecantesi   nell'istituzione   di   tributi    con    finalita'
disincentivanti, nel senso di attenuare o inasprire l'imposizione  in
modo   da   condizionare   le   scelte   dei   produttori    o    dei
consumatori-contribuenti, come ad esempio i tributi ambientali, volti
ad internalizzare i costi  delle  esternalita'  negative  (cd.  tassa
pigouviana), o la cd. «fiscalita' nutrizionale» volta  a  scoraggiare
il consumo di bevande o alimenti dannosi per la salute  e  promuovere
stili di vita piu' sani (e conseguentemente meno gravosi sul  sistema
sanitario nazionale). 
    21. - A tale ultimo riguardo merita menzione la recente pronuncia
del   giudice   delle   leggi   sulla   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata dal T.A.R. per il Lazio, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost.,  dell'art.  1,  commi  da  661  a  676, legge  27
dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui ha assoggettato ad  imposta
sul consumo (c.d. sugar tax) i soli prodotti rientranti nelle voci NC
2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione  europea,  ossia
le bevande analcoliche ottenute con l'aggiunta di edulcoranti (aventi
un titolo alcoolmetrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume)
e non anche altri prodotti  alimentari,  diversi  dalle  bevande,  ma
parimenti  contraddistinti  dall'aggiunta  di  edulcoranti:  con   la
sentenza n. 49 del 2024, la Corte ha escluso l'illegittimita' di tale
prelievo differenziale sul consumo di sole bevande  con  edulcoranti,
premettendo che «il principio dell'eguaglianza tributaria, desumibile
dal combinato disposto degli artt. 3 e 53  Cost.,  impone  che  «ogni
diversificazione del regime tributario, per  aree  economiche  o  per
tipologia  di  contribuenti,  deve  essere  supportata  da   adeguate
giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione  degenera
in  arbitraria  discriminazione»  (sentenza  n.  288  del  2019).  Il
legislatore gode, infatti, di «un'ampia discrezionalita' in relazione
alle varie finalita' alle quali s'ispira l'attivita'  di  imposizione
fiscale» (sentenza n. 108 del 2023); la  sua  attivita'  e'  comunque
soggetta  al  controllo  di  questa  Corte  circa  il  rispetto   dei
menzionati principi costituzionali di cui agli artt. 3  e  53  Cost.,
che «si risolve in un giudizio sull'uso ragionevole  o  meno  che  il
legislatore stesso abbia  fatto  dei  suoi  poteri  discrezionali  in
materia tributaria, diretto a verificare [...] la  non  arbitrarieta'
dell'entita' dell'imposizione (ex plurimis, sentenze n. 10 del  2015,
n. 142 del 2014, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del  1997;
ordinanza n. 341 del 2000)» (ancora, sentenza n. 108  del  2023).  In
altri termini, «non e' di per se' lesivo del principio di uguaglianza
e di capacita' contributiva il fatto che il legislatore individui, di
volta in volta, quali indici rivelatori di capacita' contributiva, le
varie specie  di  beni  patrimoniali  sia  di  natura  mobiliare  che
immobiliare (sentenza n. 111 del 1997)». Tuttavia, «[l]a possibilita'
di imposizioni differenziate [...], anche se non vietata dagli  artt.
3  e  53  Cost.,  deve  pur   sempre   ancorarsi   a   una   adeguata
giustificazione obiettiva» (di nuovo, sentenza n. 108 del 2023; nello
stesso senso, sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del 2014 e  n.  21  del
2005)». 
    Nel caso ivi all'esame la Corte ha  scrutinato  positivamente  la
sussistenza  di  tale  adeguata   giustificazione   obiettiva   nella
attestazione scientifica, accreditata da studi scientifici  riversati
in raccomandazioni di organismi internazionali, della  nocivita'  per
la salute del consumo  di  queste  bevande:  tale  ratio  impositiva,
chiaramente  extrafiscale  e  ispirata  ai   principi   dell'economia
comportamentale,   si   pone   «all'origine   sia   del   presupposto
dell'imposta, individuato nella cessione e/o immissione in  commercio
sul territorio nazionale delle bevande  analcoliche  edulcorate;  sia
della  base  imponibile,  individuata  nel  quantitativo  di  bevanda
immessa in commercio per il consumo (e non della sostanza edulcorante
in quanto tale); sia, infine, dei  soggetti  passivi  della  medesima
imposta, individuati nei produttori (condizionatori  o  acquirenti  o
importatori) delle medesime bevande». 
    In altre parole, per anticipare sin da questo momento un concetto
enucleato in successive pronunce, «affinche' il sacrificio recato  ai
principi  di  eguaglianza  e  di  capacita'  contributiva   non   sia
sproporzionato e la  differenziazione  dell'imposta  non  degradi  in
arbitraria  discriminazione,  la  sua  struttura  deve  coerentemente
raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice»: alla  stregua  di
questa limpida regula iuris la cd. sugar tax ha superato il vaglio di
costituzionalita'. 
    22. - Particolarmente  significativa  per  il  caso  che  qui  si
affronta e' anche la pronuncia della Corte sulla cd. «Robin Hood tax»
istituita  e  regolata  dall'art.  81,  commi  16,  17  e   18,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133,  consistente
in un prelievo aggiuntivo, qualificato «addizionale» all'imposta  sul
reddito delle societa', pari al 5,5 per  cento,  da  applicarsi  alle
imprese   operanti   in   determinati    settori,    tra    cui    la
commercializzazione di benzine, petroli, gas e oli lubrificanti,  che
abbiano conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro nel  periodo
di imposta precedente, ponendo  a  carico  dei  soggetti  passivi  il
divieto di traslazione sui prezzi al consumo (Corte cost.,  sent.  n.
10 del 2015). In  tale  occasione  la  Corte  ha  rimarcato  che  «la
Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme,  con
criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie
di imposizione tributaria»; piuttosto essa  esige  «un  indefettibile
raccordo con la capacita'  contributiva,  in  un  quadro  di  sistema
informato a criteri di progressivita',  come  svolgimento  ulteriore,
nello specifico  campo  tributario,  del  principio  di  eguaglianza,
collegato al compito di rimozione  degli  ostacoli  economico-sociali
esistenti di fatto alla liberta' ed eguaglianza dei cittadini-persone
umane, in spirito  di  solidarieta'  politica,  economica  e  sociale
(artt. 2 e 3 della Costituzione) (sentenza n. 341 del  2000,  ripresa
sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012)». 
    23. - Pertanto, secondo gli  orientamenti  costantemente  seguiti
dalla  giurisprudenza  costituzionale,  «non  ogni  modulazione   del
sistema impositivo per settori produttivi costituisce violazione  del
principio di capacita' contributiva e del principio  di  eguaglianza.
Tuttavia, ogni  diversificazione  del  regime  tributario,  per  aree
economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da
adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la  differenziazione
degenera in arbitraria discriminazione. In ordine ai principi di  cui
agli artt. 3 e 53 Cost., la Corte e', dunque, chiamata  a  verificare
che le distinzioni operate  dal  legislatore  tributario,  anche  per
settori  economici,  non   siano   irragionevoli   o   arbitrarie   o
ingiustificate (sentenza n. 201 del 2014): cosicche' in questo ambito
il giudizio di legittimita'  costituzionale  deve  vertere  «sull'uso
ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto  dei  suoi
poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare  la
coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo  presupposto
economico,   come   pure   la    non    arbitrarieta'    dell'entita'
dell'imposizione» (sentenza n. 111 del 1997; ex plurimis, sentenze n.
116 del 2013 e n. 223 del 2012)». 
    24. - In estrema sintesi, il giudice delle leggi e'  tornato  sul
concetto gia' evidenziato in precedenza secondo cui «la  possibilita'
di imposizioni differenziate deve pur sempre ancorarsi a una adeguata
giustificazione  obiettiva,  la  quale  deve  essere   coerentemente,
proporzionalmente  e   ragionevolmente   tradotta   nella   struttura
dell'imposta»  (sentenze  n.  142  del  2014  e  n.  21  del   2005):
nell'ipotesi della Robin Hood tax il  giudice  delle  leggi  ha  pure
ravvisato  l'adeguatezza  della  ratio  impositiva,  ancorata   nella
complessa congiuntura economica segnata  da  spinte  contraddittorie,
costituite dall'insostenibilita' dei prezzi per gli  utenti  e  dalla
eccezionale redditivita' dell'attivita' economica per  gli  operatori
del petrolio, tale da costituire elemento idoneo  a  giustificare  un
prelievo differenziato che colpisse  gli  eventuali  «sovra-profitti»
congiunturali, anche di origine speculativa, del settore energetico e
petrolifero. Nondimeno, il  tributo  non  ha  superato  lo  scrutinio
costituzionale a causa  dell'intrinseca  irragionevolezza  della  sua
configurazione strutturale come  maggiorazione  di  aliquota  che  si
applica   all'intero   reddito   di   impresa,   anziche'   ai   soli
«sovra-profitti», dell'assenza di una delimitazione del suo ambito di
applicazione  in  prospettiva  temporale  o  di  meccanismi  atti   a
verificare  il  perdurare  della   congiuntura   economica   che   ne
giustificasse  l'applicazione  e  dell'impossibilita'  di   prevedere
meccanismi di accertamento idonei a garantire che gli oneri derivanti
dall'incremento di imposta non si traducessero in aumenti del  prezzo
al  consumo.  Invero,  la  struttura  dell'imposizione  concretamente
introdotta dal legislatore non si e' raccordata coerentemente con  la
relativa ratio giustificatrice (Corte cost., n. 10/2015). 
    25. -  Proseguendo  nella  panoramica  rivolta   agli   indirizzi
evolutivi della  giurisprudenza  costituzionale,  nella  sentenza  1°
giugno 2023, n. 108 (ma  anche,  tra  le  altre,  nella  sentenza  23
dicembre 2019, n. 288 e nella sentenza 27 giugno  2024,  n.  111)  e'
stato inoltre precisato che «in un  contesto  complesso  come  quello
contemporaneo, dove si sviluppano nuove  e  multiformi  creazioni  di
valore, il concetto di  capacita'  contributiva  non  necessariamente
deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio  e
il reddito, potendo rilevare anche altre  e  piu'  evolute  forme  di
capacita', che ben possono denotare una  forza  o  una  potenzialita'
economica». 
    26. - Proprio in virtu' dell'adesione ad un concetto elastico  ed
aggiornato del principio di capacita' contributiva, il  quale,  senza
snaturarne l'essenza e la  portata  vincolante  nei  confronti  delle
opzioni legislative in materia, al fine  di  assicurarne  coerenza  e
ragionevolezza, lo  adegui,  «nella  prospettiva  dell'uguaglianza  e
della solidarieta' insite nel dovere inderogabile di concorrere  alle
pubbliche spese, alla moderna evoluzione dei dinamismi  economici  in
un contesto in cui la ricchezza puo' sfuggire agli inquadramenti piu'
tradizionali» (cfr. la citata n. 111/2024), la Corte ha ritenuto  non
fondate le denunce di  incostituzionalita'  riferite  a  disposizioni
istitutive di tributi destinati  a  ricevere  applicazione  solo  nei
confronti  di  una  determinata  categoria,  come,  ad  esempio,  con
riferimento alle imprese operanti nel mercato finanziario. 
    Si  e'  in  particolare  ritenuto  non   «implausibile   che   il
legislatore, nell'ambito di un periodo di crisi e nella  comparazione
con  il  mercato  industriale,  abbia  desunto  dall'appartenenza  al
mercato finanziario» uno specifico e  autonomo  indice  di  capacita'
contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo  intervento  fiscale
anticongiunturale, dati i «connotati di tipo oligopolistico» di  tale
mercato, da cui consegue, secondo la Corte, «che le imprese  in  esso
operanti dispongono di un significativo potere di mercato,  derivante
anche da un certo grado (variabile  in  relazione  ai  servizi  e  ai
settori)  di  anelasticita'  della  domanda»  (cfr.  la  gia'  citata
sentenza n. 288 del 2019; ma vedi  anche,  in  relazione  al  settore
petrolifero, l'ugualmente citata sentenza n. 10 del 2015). 
    27. - Analogamente, con riferimento al criterio selettivo  inteso
a porre il tributo a carico delle imprese dotate di maggiori  risorse
economiche, e' stato affermato (cfr. la gia' menzionata  sentenza  n.
269 del 2017) che «non e' irragionevole che le spese di funzionamento
dell'autorita' preposta al corretto funzionamento del mercato gravino
sulle  imprese  caratterizzate  da  una  presenza  significativa  nei
mercati di riferimento [con fatturato superiore a 50 milioni di euro]
e dotate di considerevole capacita' di incidenza sui movimenti  delle
relative attivita' economiche»  (concetti  recentemente  ribaditi  da
Corte cost., 21 marzo  2025,  n.  34,  in  sede  di  scrutinio  della
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge
30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella  legge
29 gennaio 2014, n. 5, nella parte in cui assoggetta le  societa'  di
gestione del risparmio ad una imposta sui redditi delle societa'  con
una addizionale dell'8,5 per cento). 
    28. - Alla  luce  delle  tracciate  coordinate  ermeneutiche,  si
tratta ora di verificare se l'imposizione differenziata,  rispetto  a
quella gravante sulla collettivita' oltre che rispetto alle  restanti
categorie di operatori economici,  del  settore  industriale  e  non,
delineata  dalle  disposizioni  in  scrutinio  sia  ancorata  «a  una
adeguata   giustificazione   obiettiva,   la   quale   deve    essere
coerentemente, proporzionalmente  e  ragionevolmente  tradotta  nella
struttura dell'imposta» (cosi' le sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del
2014 e n. 21 del 2005), in quanto, «affinche' il sacrificio recato ai
principi  di  eguaglianza  e  di  capacita'  contributiva   non   sia
sproporzionato e la  differenziazione  dell'imposta  non  degradi  in
arbitraria  discriminazione,  la  sua  struttura  deve  coerentemente
raccordarsi  con  la  relativa  ratio  giustificatrice»   (cfr.,   in
particolare, la citata sentenza n. 10/2015). 
    29. - Nel solco di tale  filone  giurisprudenziale,  quindi,  non
basta, al fine di affermare la legittimita' del tributo sotto tutti i
profili  costituzionalmente  rilevanti,  che  l'indice  di  capacita'
contributiva ad esso  sotteso  non  sia  stato  selezionato  in  modo
arbitrario o ingiustificato, ma occorre anche verificare che i  mezzi
approntati ai fini della realizzazione dello scopo perseguito con  la
sua istituzione siano idonei ed a questo proporzionati, ovvero che lo
scopo medesimo si traduca coerentemente nella  struttura  complessiva
del tributo - improntando di se' tutti i suoi  elementi  costitutivi:
il suo  presupposto,  la  sua  base  imponibile  ed  il  criterio  di
definizione della platea dei contribuenti interessati - in modo  tale
da giustificare una valutazione positiva in  ordine  alla  «idoneita'
soggettiva» di questi ultimi «alla obbligazione d'imposta» (cfr.,  ex
plurimis, Corte cost., 21 maggio 2001, n. 155). 
    30. - Nel caso della fattispecie impositiva all'esame, sin  dalla
legge delega e' stato chiaro che il  prelievo  prendeva  di  mira  le
«aziende  che  producono  o  commercializzano   dispositivi   medici»
gravandole di un contributo non superiore allo 0,75 per cento  -  poi
fissato al limite massimo dai decreti delegati -  del  fatturato,  al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivante  dalla  vendita  al
Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici  e  delle  grandi
apparecchiature. 
    31. -  Non  ravvisandosi  rationes  extrafiscali   immediatamente
evidenti dalla struttura dell'obbligazione  e  dalla  disamina  delle
relazioni di accompagnamento dei testi legislativi,  l'analisi  della
fattispecie  tributaria  in  questione  induce  a  ritenere  che   il
legislatore non  abbia  assunto  quale  manifestazione  di  capacita'
contributiva,   atta   a   sorreggere   sul   piano    giustificativo
l'imposizione del prelievo di cui si tratta, una (ipotetica) speciale
redditivita' delle  imprese  del  settore,  eventualmente  diversa  e
maggiore rispetto a quella delle imprese  operanti  in  altri  ambiti
industriali o commerciali. 
    31.1. - Analogamente a quanto accaduto nel caso della  cd.  Robin
Hood tax sopra  ricordata,  dichiarata  incostituzionale,  non  viene
infatti assunto come base  imponibile  l'utile  o  l'extra  profitto,
bensi' il fatturato ottenuto dalle imprese che forniscono dispositivi
medici al S.S.N., limitatamente a quello derivante  da  contratti  di
vendita,  ovvero  una  grandezza  economica  che,  a  differenza  del
reddito, di per se' non e' considerata dalle norme  tributarie  quale
indice autonomo di  capacita'  contributiva,  in  quanto  rappresenta
l'entita' grezza dei ricavi, non depurata  dai  costi  connessi  allo
svolgimento dell'attivita' produttiva, di cui  rappresenta  una  voce
significativa la spesa che le imprese che vendono dispositivi  medici
al S.S.N. devono sostenere per produrre o comunque procacciarsi  quei
prodotti. 
    31.2. - Che l'utile,  inteso  quale  guadagno  effettivo  per  il
contribuente, rappresenti una misura oggettiva  ed  affidabile  della
sua capacita' di concorrere al finanziamento della spesa pubblica  si
evince dal fatto che, ai sensi dell'art. 72  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  presupposto  dell'imposta
sul reddito delle societa' e' «il possesso dei redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6»,  mentre,
ai sensi dell'art. 75, comma 1, del medesimo decreto  del  Presidente
della Repubblica , essa «si applica sul  reddito  complessivo  netto,
determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II,  per
le societa'». 
    31.3. -  Del  resto,  le  imprese  assoggettate  al  prelievo  in
questione  conservano,  pur  a  fronte  del   relativo   obbligo   di
versamento, la soggezione al potere impositivo  generale,  anche  per
quanto concerne il reddito  ricavato  dall'attivita'  di  vendita  di
dispositivi medici al S.S.N., il cui fatturato,  come  si  e'  detto,
concorre alla determinazione della base imponibile del tributo di cui
si  tratta.  Pertanto,  per  poter  legittimamente   considerare   il
fatturato quale manifestazione autonoma e non  meramente  duplicativa
di capacita' contributiva, occorrerebbe dimostrare  che  il  relativo
segmento di mercato si caratterizzi in modo  peculiare,  si'  che  la
partecipazione ad esso, con i conseguenti vantaggi  economici,  possa
ritenersi espressivo di una «forza», e quindi  di  una  capacita'  di
ricavare profitti dalla relativa attivita', che non  appartiene  alle
imprese che agiscono in altri ambiti di mercato. 
    32. -   L'assunto   patrocinato   dalla   difesa    erariale    e
sostanzialmente fatto proprio dal giudice di prime cure si fonda  sul
fatto che le imprese incise dal contributo alimenterebbero dal  punto
di vista merceologico, sia nella fase produttiva che commerciale, uno
specifico segmento di mercato - quello della vendita  di  dispositivi
medici al S.S.N. - , i cui canali di accesso ed  il  cui  complessivo
funzionamento sono presidiati, sin dal momento della  sperimentazione
dei prodotti che vi vengono trattati e per tutta la durata  del  loro
ciclo di vita, da penetranti poteri di  regolazione,  autorizzazione,
controllo  e  verifica  tecnica   della   Pubblica   Amministrazione,
funzionali ad assicurare che le relative attivita' imprenditoriali si
svolgano non solo in modo da non recare  pregiudizio  agli  interessi
pubblici alla tutela della salute e della sicurezza, ma anche al fine
di conformarne lo svolgimento ad  elevati  standards  di  qualita'  e
innovazione: poteri i cui costi di esercizio le disposizioni in esame
si  prefiggono  di  sostenere  mediante  l'apporto  -   esclusivo   o
concorrente - delle imprese medesime. 
    32.1. - Senonche', anche a seguire tale impostazione, non risulta
-  nemmeno  alla  luce  delle  allegazioni  difensive  della   stessa
avvocatura generale dello Stato -  che  il  mercato  dei  dispositivi
medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, con particolare
riguardo a quel sotto-mercato che vede quale controparte contrattuale
dell'impresa fornitrice la P.A., si caratterizzi per l'assunzione  da
parte del fatturato generato dalle imprese del settore di  profili  -
di  tipo  quantitativo  o  qualitativo  -  atti  a  connotarlo  quale
espressione autonoma di capacita' contributiva, ne'  comunque  emerge
che la commercializzazione dei dispositivi  medici,  con  particolare
riguardo  a  quella  destinata  a  fornire  al  S.S.N.  le  dotazioni
strumentali allo svolgimento delle sue funzioni essenziali di  tutela
della salute, si caratterizzi per  condizioni  di  redditivita'  piu'
favorevoli  rispetto  a  quelle  del  mercato  generale  ovvero   per
l'assenza di adeguata  concorrenzialita',  eventualmente  conseguente
all'esistenza di barriere all'ingresso o altro  tipo  di  limitazione
competitiva. 
    32.2. -  I  rilievi  che  precedono  valgono  a  fortiori  se  si
considera che il solo  fatturato  rilevante  ai  fini  impositivi  e'
quello  connesso  alla  vendita  diretta  di  dispositivi  medici   e
dispositivi medico-diagnostici in vitro al S.S.N.. 
    32.3 -  Premesso  che  le  forniture  in  parola,  rivestendo  le
amministrazioni acquirenti (in forma individuale o centralizzata)  la
veste  di  stazioni  appaltanti,  presuppongono  lo  svolgimento   di
procedure competitive conformate dalle regole  contenute  nel  codice
dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)  ed
ispirate  a  principi   di   trasparenza,   concorrenza   e   massima
partecipazione (cfr. art. 3 del  codice,  secondo  cui  «Le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti favoriscono,  secondo  le  modalita'
indicate dal codice, l'accesso al mercato degli  operatori  economici
nel rispetto dei principi di concorrenza, di  imparzialita',  di  non
discriminazione, di pubblicita' e trasparenza, di proporzionalita'»),
deve escludersi a priori la sussistenza di  elementi  distorsivi  del
meccanismo concorrenziale o generativi di  rendite  di  posizione  in
capo ad una determinata classe di operatori:  elementi  che  peraltro
giustificherebbero, ove esistenti, l'adozione di  misure  correttive,
in funzione ripristinatoria di  condizioni  di  sana  competitivita',
piuttosto   che   la   valorizzazione,   in   chiave   indirettamente
legittimante, delle stesse. 
    33. - Se, quindi, sulla base delle osservazioni che precedono, il
riferimento al fatturato contenuto nelle  disposizioni  in  questione
non  e'  direttamente  funzionale  alla  emersione  della   capacita'
contributiva delle imprese sottoposte  al  prelievo,  sub  specie  di
surplus di redditivita' che esse ricavano dalla produzione e  vendita
di dispositivi medici, ne consegue che esso rileva ai soli fini della
determinazione quantitativa  del  tributo,  ovvero  della  fissazione
della relativa base  imponibile,  ma  che  la  giustificazione  della
opzione  impositiva,  dal   punto   di   vista   della   legittimita'
costituzionale,   dovrebbe   essere   individuata    aliunde.    Piu'
precisamente si potrebbe ipotizzare, come emerge dalle sentenze della
Corte con riferimento ad altre forme e  tipologie  di  contribuzione,
che il legislatore si sia prefisso di chiamare a  concorrere  ad  una
determinata spesa  pubblica  i  soggetti  che  -  alternativamente  o
congiuntamente - vi danno causa o ne traggono vantaggio  o  comunque,
come nella specie, operano in un settore  merceologico  che,  per  le
implicazioni che presentano i beni  prodotti  o  commercializzati  ai
fini  della  tutela  della  salute  e   dell'interesse   della   P.A.
all'assunzione di decisioni di acquisto improntate a razionalita'  ed
efficienza, richiede peculiari poteri di  controllo,  monitoraggio  e
vigilanza in capo alla stessa. 
    34. - Cosi' riperimetrato il  campo  dell'indagine,  e  prima  di
procedere nel discorso,  deve  ritenersi  che  non  sia  di  per  se'
indicativo di un trasmodamento della funzione legislativa dai  binari
della  legittimita'  costituzionale  la   traslazione   degli   oneri
finanziari connessi ad un fascio di attivita' pubbliche -  articolate
in una pluralita' di procedure unificate dall'afferenza ad un  nucleo
comune di interessi pubblici e privati, quale e' quello  che  avvince
le molteplici  funzioni  riconducibili  al  governo  dei  dispositivi
medici - dalla fiscalita' generale, alla quale in  precedenza  quegli
oneri  erano  imputabili,  a  quella  particolare,  incentrata  sulla
partecipazione contributiva di una determinata e ristretta  categoria
soggettiva di contribuenti. Cio' tanto piu' in quanto, come  avvenuto
nella  specie,  la  revisione  del  sistema   di   finanziamento   si
accompagni, traendone occasione ed impulso, alla realizzazione di  un
organico  intervento  normativo  di  adeguamento   della   disciplina
nazionale delle funzioni  di  governo  dei  dispositivi  medici  alla
regolamentazione unionale della materia. 
    35. - Tuttavia, affinche' siffatta operazione  di  rimodulazione,
in chiave specializzante, della soggettivita' tributaria possa  dirsi
rispondente a canoni di ragionevolezza e parita' di trattamento  -  i
quali  come  si  e'  visto,  secondo   l'insegnamento   della   Corte
costituzionale,  danno  sostanza  al  principio   costituzionale   di
capacita' contributiva, arricchendolo di valenze ulteriori rispetto a
quella meramente economicistica e  connotandolo  quale  strumento  di
attuazione dei valori costituzionali di solidarieta' e uguaglianza  -
occorre verificare che tale scelta rappresenti un punto di  ponderato
e consapevole equilibrio di  tutti  i  valori,  gli  interessi  e  le
esigenze  in  gioco:  come  chiarito  dalla  Corte,  infatti,  «nella
Costituzione il dovere tributario, inteso come  concorso  alle  spese
pubbliche  in  ragione  della  propria  capacita'  contributiva,   e'
qualificabile come  dovere  inderogabile  di  solidarieta'  non  solo
perche' il prelievo fiscale e' essenziale - come ritenevano risalenti
concezioni che lo esaurivano nel paradigma dei doveri di soggezione -
alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso  e'  preordinato
al finanziamento del sistema  dei  diritti  costituzionali,  i  quali
richiedono ingenti quantita' di risorse per divenire  effettivi:  sia
quelli sociali - come,  ad  esempio,  la  tutela  della  salute,  che
peraltro deve essere assicurata gratuitamente  agli  indigenti  (art.
32, primo comma, Cost.) - sia gran parte di quelli civili  (si  pensi
alla spesa necessaria per l'amministrazione della giustizia,  che  e'
funzionale a garantire  anche  tali  diritti).  E'  infatti  da  tale
legame, anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione
fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3,  secondo  comma,  Cost.,
che discende la riconducibilita'  del  dovere  tributario  al  crisma
dell'inderogabilita' di cui all'art. 2 Cost., che rende,  oltretutto,
di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio  non  a
risalenti  paradigmi  ma  in  particolare  al  suddetto  sistema  dei
diritti. Tale qualifica, tuttavia, dato il  contesto  sistematico  in
cui si colloca, si giustifica solo nella misura  in  cui  il  sistema
tributario rimanga saldamente ancorato al complesso  dei  principi  e
dei relativi bilanciamenti che la Costituzione  prevede  e  consente,
tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacita' contributiva
(art. 53 Cost.)» (cfr. la citata sentenza n. 288 del 2019). 
    36. - Ebbene, nel quadro dei richiamati insegnamenti della  Corte
costituzionale, ritiene il Collegio che in tanto possa  giustificarsi
una pretesa contributiva finalizzata  al  reperimento  delle  risorse
necessarie al  funzionamento  di  determinate  funzioni  di  pubblico
interesse, in quanto coloro cui il relativo onere venga accollato  si
trovino in una relazione particolare e differenziata,  rispetto  alla
collettivita', con tali funzioni, tale da giustificare  l'accollo  ad
essi del relativo «costo sociale»: vuoi perche' esse siano  destinate
al soddisfacimento di interessi propri ed esclusivi di quei soggetti,
secondo il principio «cuius commoda, eius  incommoda»,  vuoi  perche'
quelle funzioni siano  volte  alla  prevenzione  di  un  rischio  che
l'attivita' imprenditoriale, in mancanza di adeguati  controlli,  sia
intrinsecamente atta a  generare,  vuoi,  infine,  per  la  posizione
privilegiata e dominante che quei soggetti assumano in un determinato
ambito di attivita' economicamente rilevante, anche in ragione  della
titolarita' di diritti speciali ed esclusivi,  si'  da  identificarli
quali  principali,  se  non  esclusivi,  beneficiari  degli   effetti
virtuosi che la relativa organizzazione di mercato  e'  in  grado  di
generare e da giustificare la loro corrispondente  partecipazione  ai
costi ed agli oneri che essa comporta. 
    36.1. - Cosi', ad esempio, nel caso del prelievo  contributivo  a
carico  delle  societa'  di  gestione  aeroportuale  finalizzato   al
finanziamento  dei  servizi  antincendio  negli  aeroporti,  previsto
dall'art. 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n.  296,  la  Corte,
con la sentenza 8 luglio 2025, n.  100,  al  fine  di  respingere  le
relative censure di incostituzionalita' per contrasto con gli artt. 3
e 53 Cost.,  ha  rilevato  che  esso  «individua,  quale  presupposto
oggettivo del tributo, il traffico generato,  espressamente  definito
quale  indice  della  capacita'  contributiva.  Esso   si   riferisce
all'insieme dei movimenti che coinvolgono  passeggeri,  aeromobili  e
merci in  arrivo  e  in  partenza  da  uno  scalo  e  rappresenta  un
indicatore  chiave  per  misurare  l'attivita'  e  l'impatto  di   un
aeroporto sul territorio. E' composto dal numero totale di decolli  e
atterraggi, includendo sia voli commerciali che privati,  dal  numero
di  passeggeri  che  partono,  arrivano  o  transitano  (anche  senza
cambiare aereo) e dalla quantita' di merci e  posta  trasportate.  Il
traffico generato, pertanto, non e' solo un dato tecnico, ma opera da
motore economico finalizzato a creare ricchezza, che e' indice  della
capacita' economica dell'aeroporto. Tale presupposto del  tributo  e'
stato pertanto correttamente riferito dal legislatore  alle  societa'
di gestione aeroportuale e non ad altri soggetti che pure beneficiano
dell'infrastruttura aeroportuale». 
    Ha altresi' evidenziato la Corte, con la predetta  sentenza,  che
«la previsione del concorso alle  spese  antincendio  trova,  quindi,
fondamento  logico-sistematico  nella   responsabilita',   attribuita
dall'ordinamento  al   gestore   aeroportuale,   di   organizzare   e
amministrare l'esercizio complessivo dell'aeroporto  in  concessione.
La scelta del legislatore si radica nella circostanza che il  gestore
aeroportuale e' il soggetto che per legge utilizza le  infrastrutture
aeroportuali, usufruendo  di  una  concessione  che  ne  permette  lo
sfruttamento economico e che, peraltro, gode dei diritti aeroportuali
(art. 2 della direttiva 2009/12/CE)». 
    36.2 - Analogamente, nel  caso  del  gia'  richiamato  contributo
funzionale al finanziamento dell'AGCM, previsto  a  carico  dei  soli
imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la  Corte,
con la gia' citata sentenza n. 269 del 2017, richiamata  anche  dalle
sentenze appellate, ha chiarito che «il  tributo  in  esame...non  ha
come sua causa impositionis un  reddito,  ma  intende  ripartire  gli
oneri economici relativi alla prestazione di un servizio pubblico (la
tutela della concorrenza  e  il  funzionamento  del  mercato)  fra  i
soggetti che giustificano l'esistenza di un'autorita'  garante  della
concorrenza e che nei fatti maggiormente impegnano la sua  attivita'.
In questo senso il fatturato, quale misura del volume  d'affari,  non
esprime (e non potrebbe esprimere) la misura di  un  reddito  che  si
vuole colpire e neppure la  misura  della  redditivita'  dell'impresa
(intesa come capacita' di retribuire i fattori di produzione)». 
    37. - Le due fattispecie appena richiamate, accomunate  a  quella
in esame dal fatto che in entrambi i casi il prelievo e' destinato al
finanziamento di attivita' di interesse pubblico, ne differiscono  in
modo decisivo sotto altri profili. 
    37.1. -  Nel  primo  caso,  il  prelievo,  pur  avendo  carattere
qualitativamente selettivo al pari di quello in questione (in  quanto
si rivolge ad una determinata categoria di contribuenti, identificata
dalla appartenenza ad uno specifico  segmento  di  mercato  o  ambito
operativo), si indirizza ai soli soggetti che assumono una  posizione
dominante (dal punto di vista economico ed organizzativo,  rafforzata
sul piano giuridico dalla titolarita'  di  un  rapporto  concessorio)
nell'ambito dello  specifico  contesto  in  cui  si  svolge  la  loro
attivita'   (caratteristica   che   non   e'   predicabile   per    i
produttori/fornitori   di   dispositivi    medici    e    dispositivi
medico-diagnostici in vitro, la cui attivita' produttiva/commerciale,
anche quando mette capo a forniture indirizzate al S.S.N., si  svolge
in un contesto di tipo esclusivamente privatistico, pur se sottoposto
al controllo della P.A., e si distingue da quella generale  solo  per
la specificita' dei prodotti che ne costituiscono oggetto).  Ne',  da
questo punto di vista,  la  contribuzione  de  qua  potrebbe  trovare
giustificazione in una eventuale posizione dominante  -  per  ragioni
giuridiche, economiche o tecnologiche - che avrebbero le imprese  del
settore, non essendo la  stessa  oggettivamente  ravvisabile,  atteso
che, ad esempio, la circostanza per la  quale  lo  svolgimento  della
relativa attivita' richiede un particolare  know  how,  maturato  nel
corso del tempo ed in forza di  costosi  investimenti  in  ricerca  e
sviluppo, non sembra oggettivamente  rappresentare  una  invalicabile
barriera all'ingresso di nuovi operatori. 
    37.2. - Nel secondo caso, la selettivita' del prelievo e' di tipo
quantitativo, in quanto,  pur  rivolgendosi  alla  generalita'  delle
imprese, a differenza del contributo  in  questione  che  si  rivolge
esclusivamente ai produttori e fornitori di dispositivi medici  e  di
dispositivi medico-diagnostici in vitro,  e'  circoscritto  a  quelle
aventi un fatturato superiore a 50 milioni di euro. 
    A tale riguardo, la soglia  di  fatturato  rilevante,  introdotta
dall'art. 1, comma  418, legge  n.  199/2025,  nella  misura  pari  o
superiore  a  50.000  euro  di  fatturato,  non   risulta   da   sola
sufficiente, per la sua entita' non particolarmente significativa, ad
accreditare  sotto  il  profilo  costituzionale  le  disposizioni  in
questione, nel solco di quanto affermato dalla  Corte  costituzionale
con la sentenza n. 269 del 2017. Invero, la sentenza n. 269 del 2017,
nel ritenere  che  la  contribuzione  a  carico  di  una  determinata
categoria di  imprese  - selezionate  sulla  base  del  fatturato  e,
quindi, della dimensione economica  delle  stesse -  potesse  trovare
giustificazione nella finalita' di  «ripartire  gli  oneri  economici
relativi alla prestazione di un servizio pubblico  (la  tutela  della
concorrenza e il  funzionamento  del  mercato)  fra  i  soggetti  che
giustificano l'esistenza di un'autorita' garante della concorrenza  e
che nei fatti maggiormente impegnano la sua attivita'», ha  osservato
- ma con riferimento, come si e' detto, ad una fattispecie in cui  la
soglia di fatturato che faceva scattare  l'obbligo  contributivo  era
(ed e') pari a 50 milioni di euro - che «il legislatore  ha  ritenuto
di dover assoggettare alla contribuzione obbligatoria i soli soggetti
economici il cui fatturato supera  una  determinata  soglia:  non  e'
irragionevole che le spese di funzionamento  dell'autorita'  preposta
al  corretto  funzionamento  del  mercato   gravino   sulle   imprese
caratterizzate  da  una  presenza  significativa   nei   mercati   di
riferimento e dotate di  considerevole  capacita'  di  incidenza  sui
movimenti delle relative attivita' economiche». Nel caso  di  specie,
invece,  sono  esentate  dal  contributo  solo  le  imprese  «il  cui
fatturato derivante  dalla  vendita  diretta  al  Servizio  sanitario
nazionale sia inferiore, per l'anno di riferimento, a euro 50.000». 
    37.3. - Inoltre, in contrapposizione alla limpida  simmetria  del
prelievo  contributivo  a   carico   delle   societa'   di   gestione
aeroportuale finalizzato al  finanziamento  dei  servizi  antincendio
negli  aeroporti,  rinvenibile  nella   responsabilita',   attribuita
dall'ordinamento  al   gestore   aeroportuale,   di   organizzare   e
amministrare l'esercizio complessivo dell'aeroporto  in  concessione,
nell'ipotesi del contributo al  Fondo  si  ravvisa  una  irriducibile
asimmetria tra la platea dei soggetti  contribuenti  e  quella  degli
operatori economici  beneficiari  dell'esercizio  delle  funzioni  di
governo dei dispositivi medici.  Le  funzioni  elencate  nel  decreto
ministeriale impugnato travalicano con tutta  evidenza  il  perimetro
delle commesse pubbliche per la fornitura di dispositivi medici  agli
enti del  S.S.N.,  per  estendersi  in  chiave  sistemica  all'intero
settore dei dispositivi medici, come nel caso della  gestione  e  del
funzionamento dell'Osservatorio nazionale dei prezzi (art.  5,  comma
2, lett. b), d.m. impugnato) o  della  gestione  banche  dati,  delle
attivita' connesse al tracciamento dei  dispositivi  medici  e  delle
indagini cliniche (art. 3, comma 3, decreto ministeriale impugnato). 
    37.4. - Mutatis mutandis, quand'anche l'imposizione si rivolgesse
alla totalita' degli operatori del  settore,  come  nell'ipotesi  del
contributo per il funzionamento dell'AGCM, non potrebbe sottacersi il
dato cruciale che i contributi per il funzionamento  delle  autorita'
regolatorie  rispondono  al  principio  di  autofinanziamento   delle
autorita' indipendenti in ragione  dell'emergere  di  nuove  funzioni
pubbliche, regolatorie e  latamente  giusdicenti,  istituzionalizzate
per il corretto funzionamento dei mercati. Di contro,  il  contributo
in  parola  si  correla  all'esercizio  di  funzioni  in   parte   di
amministrazione attiva  (es.  registrazione  dei  fabbricanti  e  dei
mandatari degli importatori), in parte di  indirizzo  e  regolazione,
peraltro non necessariamente di nuova previsione, che  pertengono  ad
organismi governativi gia' operativi, come le direzioni  ministeriali
competenti, l'Agenas e le strutture competenti di Regioni e  Province
autonome. 
    38. - Deve, inoltre, osservarsi che le attivita' di  governo  dei
dispositivi medici non sono finalizzate al  soddisfacimento  (diretto
ed  esclusivo)  di  interessi  propri  dei  produttori/fornitori,  ma
perseguono l'obiettivo di interesse generale di  garantire  che  quei
dispositivi, una volta resi disponibili sul mercato,  siano  conformi
ai requisiti di qualita' e sicurezza previsti dalla normativa europea
e sottoposti ai controlli necessari  a  garantirne  la  funzionalita'
alla rispettiva destinazione d'uso. 
    Siffatto interesse non puo' ritenersi contrapposto a  quello  dei
produttori/fornitori  di  dispositivi  medici,  ma  e'  destinato   a
coniugarsi con esso, nel quadro di un'ideale alleanza teleologica tra
amministrazione e produttori/fornitori, essendo  evidente  che  anche
questi  ultimi,  pur   nel   perseguimento   delle   loro   strategie
commerciali,  sono  interessati  a  collocare  sul  mercato  prodotti
conformi  alla  normativa  in  materia  di  qualita'   e   sicurezza,
trattandosi di condizione necessaria per accreditarli come  operatori
affidabili e per consentire ad essi di  mantenere  e  consolidare  la
loro posizione commerciale. 
    38.1. - E' vero  che,  come  si  e'  detto,  la  sperimentazione,
produzione  e  messa  in  commercio  dei  dispositivi   medici   sono
sottoposte  ad  una  stringente  regolamentazione  e  che   il   loro
svolgimento nel rispetto degli  standards  di  qualita'  e  sicurezza
previsti  dalla  normativa   europea   presuppone   l'attuazione   di
protocolli, il superamento di controlli e l'esecuzione di adempimenti
registrativi funzionali ad assicurare  la  scrupolosa  osservanza  di
quella disciplina, si' che le relative funzioni di  governo  sono  in
ultima    analisi    preordinate,    anche     nell'interesse     dei
fabbricanti/fornitori che traggono un lucro dalla loro  attivita',  a
consentire il libero commercio di quei prodotti. Tuttavia,  non  puo'
trascurarsi che l'esistenza di un  mercato  dei  dispositivi  medici,
caratterizzato dalla competizione tra gli operatori del settore anche
attraverso la ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado
di fornire risposte efficaci  alle  nuove  e  sempre  piu'  complesse
esigenze diagnostiche e terapeutiche dei  cittadini,  costituisce  la
condizione per consentire al S.S.N. di assolvere adeguatamente al suo
compito primario di tutela della salute della collettivita'. 
    38.2. -  Lo  stesso  art.  32  della  Costituzione  assegna  alle
istituzioni della Repubblica un ruolo attivo al fine di assicurare la
tutela della salute e tale ruolo presuppone  lo  svolgimento  di  una
funzione non meramente conservativa  delle  condizioni  di  benessere
esistenti in un determinato momento storico, ma promozionale in vista
del progressivo miglioramento di  quelle  condizioni,  attraverso  la
valorizzazione      e      l'incentivazione      delle      attivita'
tecnico-scientifiche che, pur se svolte in forma  imprenditoriale  (e
quindi  in  un'ottica  prevalente  di   perseguimento   del   lucro),
migliorano  la  qualita'  e  la  diversificazione   delle   procedure
terapeutiche e degli  strumenti  disponibili  per  la  loro  efficace
attuazione. 
    38.3. - Da tali rilievi, ad avviso del Collegio, consegue che non
puo' sostenersi che il sistema  di  governo  dei  dispositivi  medici
ruoti finalisticamente intorno  all'interesse  imprenditoriale  degli
operatori (produttori e fornitori) del settore, restando  questo  pur
sempre ancillare  e  strumentale  alla  realizzazione  dell'interesse
costituzionale alla tutela della salute. 
    38.4. -  L'assenza  di   una   correlazione   funzionale,   anche
indiretta, tra le funzioni finanziate, nel disegno  legislativo,  dal
Fondo e l'interesse  degli  operatori  del  settore  e'  ancora  piu'
evidente con riguardo ad una delle funzioni ricondotte  dallo  stesso
legislatore al governo dei dispositivi medici, ovvero quella relativa
al programma nazionale di valutazione dei  dispositivi  medici  «HTA»
(Health Technology Assessment)  attribuita  all'AGENAS  dall'art.  22
decreto legislativo n. 137/2022 e per il cui finanziamento l'art. 28,
comma 6, del medesimo decreto  legislativo  vincola  un  terzo  delle
risorse del Fondo. 
    Premesso  che  trattasi,  in  estrema  sintesi,  delle  attivita'
funzionali  alla  valutazione  delle  tecnologie  sanitarie  sotto  i
profili clinico, economico, organizzativo, etico e sociale, destinate
a supportare le decisioni pubbliche relative alla introduzione  delle
stesse nella pratica clinica sulla base delle  evidenze  scientifiche
all'uopo necessarie, deve osservarsi che, proprio perche' strumentali
a garantire l'efficienza e l'economicita'  dei  processi  decisionali
del  SSN  in  materia  di  utilizzo  dei  dispositivi  medici,   esse
esauriscono  la  loro  utilita',  anche  dal  punto  di  vista  della
razionalizzazione della spesa  sanitaria,  nell'ambito  organizzativo
della P.A., con la conseguenza che  e'  difficilmente  configurabile,
rispetto alle stesse, quel legame di reciproco vantaggio che lega  le
altre   attivita'   di   governo   dei    dispositivi    medici    ai
produttori/fornitori degli stessi. 
    39. - E' vero che, come si e' detto, il governo  dei  dispositivi
medici si svolge ed articola in una serie molteplice e  variegata  di
attivita' di carattere preliminare e preparatorio rispetto  a  quella
immediatamente preordinata alla organizzazione  ed  esecuzione  della
prestazione assistenziale, di cui il dispositivo  medico  costituisce
lo  strumento  esecutivo  o  comunque  il   mezzo   per   assicurarne
l'efficacia e l'appropriatezza (si pensi, esemplificativamente,  alle
indagini cliniche preordinate alla  immissione  in  commercio  di  un
dispositivo medico, previste  dall'art.  16  decreto  legislativo  n.
137/2022), e che sovente il risultato di tali attivita' non raggiunge
l'utente finale ne' soddisfa il  suo  bisogno  assistenziale,  ma  si
esaurisce nel rapporto tra azienda produttrice di dispositivi  medici
ed organi di  controllo  e  vigilanza,  impegnando  conseguentemente,
anche dal punto di vista finanziario, l'apparato pubblico preposto al
governo dei dispositivi medici senza che alcun diretto  beneficio  ne
discenda a vantaggio  della  collettivita'.  Tuttavia,  non  solo  le
suddette attivita' sono  comunque  strumentali  alla  immissione  sul
mercato di dispositivi rispondenti ad elevati requisiti  di  qualita'
ed efficienza, con i connessi (anche se indiretti)  benefici  per  la
collettivita',  ma  delle  stesse  non  beneficiano  le  imprese  che
commercializzano i medesimi dispositivi, le quali -  come  meglio  si
dira' infra - si collocano all'ultimo livello della  relativa  catena
produttivo-distributiva. 
    40. - In ogni caso, anche a  voler  valorizzare  nella  sua  piu'
ampia latitudine la componente solidaristica intrinseca ad un sistema
di relazioni economiche che, come quello  concernente  i  dispositivi
medici  ed  i  dispositivi  medico-diagnostici  in   vitro,   gravita
funzionalmente  intorno  alla  tutela  della  salute,  non  puo'  non
richiamarsi, sulla scorta della citata giurisprudenza costituzionale,
la duplice anima del principio di capacita' contributiva. 
    40.1. - Questo,  sebbene  orientato  all'attuazione  dei  diritti
economici e sociali secondo criteri di solidarieta'  ed  uguaglianza,
presuppone pur  sempre  l'accertamento  della  «idoneita'  soggettiva
all'obbligazione tributaria» in  capo  al  contribuente,  ovvero  una
peculiare condizione economica che lo distingue dalla collettivita' e
giustifica la creazione, in via eccezionale perche' derogatoria delle
generali caratteristiche di universalita' ed uniformita' del  sistema
tributario, di un micro-sistema impositivo che in  quella  condizione
possa rinvenire il suo indispensabile supporto costituzionale. 
    40.2. - Di tale condizione non risulta tuttavia  esservi  traccia
evidente con riguardo al tributo in parola, sia in  generale  sia,  a
fortiori, con riferimento ai produttori/fornitori  che  forniscono  i
dispositivi medici al S.S.N. (ovvero, in una prospettiva di carattere
oggettivo,  nell'attivita'  di  fornitura  di  tali  dispositivi   al
S.S.N.). Come si e'  detto,  infatti,  tale  tipologia  di  forniture
presuppone  lo  svolgimento  di  gare,  improntate  al  principio  di
concorrenzialita', ed il conseguimento dell'aggiudicazione, quale che
sia il  metodo  prescelto  dalla  stazione  appaltante,  richiede  un
attento  bilanciamento  da  parte  dei   concorrenti   tra   elementi
qualitativi  ed  economici  delle  offerte,  nell'ambito  del   quale
l'aspirazione  alla  massimizzazione  dell'utile  e'  inevitabilmente
controbilanciato dall'esigenza di assicurare la competitivita'  delle
stesse. 
    40.3. - A cio' deve aggiungersi che le funzioni  di  governo  che
presentano  un  piu'  immediato  nesso  strumentale  con  l'interesse
individuale dei fornitori/fabbricanti  costituiscono  oggetto  di  un
autonomo  sistema  di  finanziamento,  basato  su  criteri  di   tipo
tariffario, cui si riferiscono gli artt. 111, comma 1, e  104,  comma
1, identicamente formulati, rispettivamente del  Reg.  2017/745/UE  e
del Reg. 2017/746/UE, ai sensi dei quali «il presente regolamento non
pregiudica la possibilita' che gli Stati  membri  riscuotano  tariffe
per  le  attivita'  stabilite  nel  presente   regolamento,   purche'
l'entita' delle tariffe sia stabilita in maniera trasparente e  sulla
base dei principi del recupero dei costi». 
    40.4. -  In  aderenza  alla  suddetta  indicazione  unionale,  il
legislatore nazionale ha fissato il principio della  remunerazione  a
tariffa delle attivita' aventi ad oggetto l'erogazione di servizi  di
carattere individuale. Specificamente, l'art. 19,  comma  5,  decreto
legislativo n. 137/2022, dispone che  «i  costi  delle  attivita'  di
verifica, accertamento e controllo svolte dal Ministero della  salute
sono a carico dell'operatore economico»; l'art. 30, comma 1,  decreto
legislativo n. 137/2022, ha disposto che «con uno o piu' decreti  del
Ministro  della  salute,  adottati  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo
effettivo del servizio reso, le tariffe per le attivita' previste dal
regolamento e le relative modalita' di pagamento, da  aggiornare  con
cadenza almeno triennale». In attuazione della citata disposizione e'
stato emanato il d.m. 7 agosto 2025,  recante  «Determinazione  delle
tariffe per i servizi resi nell'ambito del regolamento (UE)  2017/745
relativo ai dispositivi medici». 
    41. - Residuano, quindi, quali funzioni al cui  finanziamento  e'
destinato il Fondo, quelle sole che  interessano  trasversalmente  ed
indivisibilmente tutti gli operatori del settore: cio' che  induce  a
dubitare della ragionevolezza della scelta  di  porre  a  carico  dei
medesimi soggetti, gia' sottoposti al pagamento  di  tariffe  per  le
attivita' di carattere individuale e per una  quota  residuale  delle
funzioni di governo del settore,  un  ulteriore  prelievo  di  natura
tributaria, derogando ai  richiamati  principi  di  universalita'  ed
uniformita' che informano l'imposizione tributaria. 
    41. - Peraltro, a differenza che nelle  ipotesi  esaminate  dalla
Corte costituzionale ed innanzi richiamate, in cui  le  attivita'  al
cui  finanziamento  era  destinato  il  prelievo  avevano   carattere
oggettivamente circoscritto ed era conseguentemente determinato -   o
quantomeno determinabile - il relativo fabbisogno finanziario, quelle
inerenti al governo dei dispositivi medici  sono  determinabili  -  e
sono state di fatto determinate in sede di decretazione  ministeriale
- solo a posteriori, sulla  scorta  di  una  inedita  inversione  del
percorso decisionale che presiede alla istituzione di un  tributo  di
scopo, il quale dovrebbe muovere dalla ricognizione delle esigenze di
finanziamento (al netto di quelle cui si provveda aliunde, come nella
specie con lo strumento tariffario), per poi  approdare  alla  esatta
determinazione dei mezzi con i quali soddisfarle. 
    41.1. - Nella fattispecie in  esame,  invero,  l'istituzione  del
Fondo e' coincisa con  la  ridefinizione,  sulla  spinta  dei  citati
Regolamenti UE, delle funzioni di governo in questione, in  una  fase
quindi in cui non era possibile determinare univocamente  l'ammontare
delle risorse derivante dall'integrazione tra l'ordinamento nazionale
e quello unionale  e  necessarie  a  garantire  l'effettivita'  della
stessa, nel segno della previsione europea (art. 101 del  Regolamento
2017/745/UE) secondo cui «Gli Stati membri designano l'autorita' o le
autorita' competenti per l'attuazione del presente regolamento.  Essi
attribuiscono  a  tali  autorita'  le  facolta',   le   risorse,   le
attrezzature e le conoscenze necessarie per  l'adeguato  espletamento
dei loro compiti a norma del presente regolamento». 
    41.2. -  Del  resto,   l'assenza   di   una   chiara   percezione
dell'apporto finanziario necessario all'esercizio di quelle  funzioni
- con le conseguenti ricadute sulla effettiva necessita' di istituire
un apposito Fondo per farvi fronte e  sulla  corretta  determinazione
della misura del contributo, e, quindi,  sulla  ragionevolezza  delle
relative disposizioni - emerge chiaramente dalla Relazione tecnica  a
corredo del disegno di legge delega, nella quale si  opera  la  stima
del  gettito  presumibilmente  derivante  dal  Fondo,  ma   non   del
fabbisogno finanziario delle autorita' preposte  all'esercizio  delle
funzioni di governo. 
    41.3. - Da questo punto di vista, non  puo'  nemmeno  trascurarsi
che  trattasi  di  competenze  svolte,  in   maniera   promiscua   ed
indistinta, da parte degli stessi organi amministrativi deputati allo
svolgimento di altre funzioni inerenti al settore sanitario (si pensi
tra tutti alla  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del
servizio farmaceutico del Ministero della salute, di  cui  si  occupa
l'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023). Invero,  proprio
la difficile separazione, finanziaria e  contabile,  delle  attivita'
relative al governo dei dispositivi medici rispetto alle altre svolte
dalle medesime unita' organizzative della P.A. rende  evanescente  la
finalita'  del  tributo  in   questione,   finalita'   che,   invece,
costituisce  un  elemento  essenziale  dei   tributi   di   scopo   e
presupporrebbe la chiara identificazione sia delle attivita'  al  cui
finanziamento  esso  e'  destinato  che   del   relativo   fabbisogno
finanziario. 
    42. - I precedenti  rilievi  inducono  a  porre  in  evidenza  un
ulteriore profilo di irragionevolezza delle disposizioni in esame, in
quanto non derivanti da un adeguato ed equilibrato bilanciamento  tra
le esigenze  finanziarie  dell'Amministrazione  e  l'interesse  delle
imprese del settore ad  esercitare  il  loro  diritto  di  iniziativa
economica  senza  condizionamenti  non   direttamente   imposti   dal
perseguimento di obiettivi socialmente rilevanti. 
    42.1. - Invero, a fronte di un apporto tributario non  calibrato,
sulla scorta di stime effettive e documentate, rispetto al fabbisogno
finanziario del settore pubblico che  dovrebbe  beneficiarne  (e  che
quindi, a contrario, non risulta nemmeno commisurato in termini  tali
da garantirne l'autonomia finanziaria), viene imposto agli  operatori
economici  interessati  o  di  subire  l'impatto  economico  negativo
dell'obbligo di versamento - con i conseguenti  effetti  perturbatori
sulla valutazione di convenienza sottesa alla scelta  di  partecipare
alle gare, fino ad arrivare,  laddove  ne  derivi  una  significativa
erosione dell'utile atteso, alla diminuzione del  relativo  tasso  di
concorrenzialita' - o di trasferirne i costi sugli acquirenti, con  i
conseguenti effetti negativi sui complessivi equilibri di bilancio  e
l'azzeramento dell'effetto utile che la creazione del Fondo  dovrebbe
determinare  (manlevando   la   fiscalita'   generale   della   quota
corrispondente all'apporto del Fondo). 
    43. - I dubbi di  questo  giudice  in  ordine  alla  legittimita'
costituzionale delle disposizioni in discorso non attengono, come  si
e'  visto  finora,  solo  alla  esistenza   di   una   idonea   ratio
giustificativa, ma anche al modo  con  il  quale  il  legislatore  ha
strutturato la fattispecie impositiva, nel segno della verifica della
«sussistenza  di  un  rapporto  di   connessione   razionale   e   di
proporzionalita' tra il mezzo predisposto dal legislatore e  il  fine
che lo stesso ha inteso perseguire» (cfr. la  citata  sentenza  della
Corte cost. n. 111 del 2024):  cio'  con  particolare  riguardo  alla
limitazione del fatturato rilevante a quello derivante dalla  vendita
diretta di dispositivi medici  e  dispositivi  medico-diagnostici  in
vitro al S.S.N.. 
    44. - In  via  preliminare,  occorre  chiarire  che,  laddove  il
legislatore fa riferimento al «fatturato derivante dalla  vendita  al
SSN  dei  dispositivi  medici»,   intende   circoscrivere   la   base
applicativa del tributo alle forniture di cui siano  destinatari  gli
Enti pubblici titolari di  funzioni  e  servizi  sanitari  e  non  le
istituzioni  private  operanti  in   regime   autorizzatorio   o   di
accreditamento. 
    44.1. - Concorrono in tale  direzione  interpretativa  molteplici
indici normativi, tra i quali: 
      l'art. 8-quater, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502,  il  quale,  nel  prevedere  che  «La  qualita'  di  soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende  e  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale a corrispondere la  remunerazione  delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi  contrattuali  di  cui
all'articolo 8-quinquies», chiaramente distingue  tra  gli  enti  del
S.S.N. ed i soggetti accreditati delegati all'esercizio  di  funzioni
sanitarie; 
      l'art. 1, comma 417, legge 30 dicembre 2025, n. 199, il  quale,
nello stabilire, come gia' ricordato, che «L'espressione «vendita  al
Servizio sanitario nazionale», di cui  agli  articoli  15,  comma  2,
lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, e  28,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, si intende  riferita  alla
sola  vendita  diretta  al  Servizio  sanitario   nazionale»,   vuole
evidentemente  escludere  dal  perimetro  applicativo  del  Fondo  le
vendite «indirette» al SSN,  ovvero  quelle  mediate  dagli  acquisti
effettuati direttamente dai soggetti accreditati. 
    45. - Cio' premesso, deve osservarsi che le attivita' in  cui  si
compendia il governo dei dispositivi medici  -  vuoi  che  precedano,
vuoi che accompagnino e vuoi che seguano l'immissione sul mercato dei
dispositivi medici - non sono strettamente  correlate  alla  fase  di
finalizzazione commerciale della sequenza produttiva-distributiva, la
quale semmai presuppone il possesso da parte dei dispositivi  oggetto
di fornitura di tutti i  requisiti  di  conformita'  e  di  tutte  le
certificazioni richieste dalla disciplina vigente  (che,  nell'ambito
delle  procedure  di  gara  espletate   dalla   P.A.,   rappresentano
altrettanti requisiti minimi dei beni che ne  costituiscono  oggetto,
solitamente previsti a pena di esclusione). 
    45.1. - Ebbene, proprio perche' quelle attivita'  prescindono  da
uno   specifico   collegamento   con   la   commercializzazione   dei
dispositivi, in quanto vengono  svolte  a  monte  o  a  latere  della
stessa, esse prescindono dalla natura -  pubblica  o  privata  -  del
futuro   acquirente:   pertanto,   non   presenta   una    plausibile
giustificazione far gravare i relativi oneri sulle sole  imprese  che
concludono la filiera commerciale e, peraltro, solo su quelle che,  a
tal fine, entrano in contatto con l'acquirente finale pubblico. 
    45.2. - Del resto, lo stesso legislatore,  evidentemente  conscio
che le attivita' che sono alla base delle  funzioni  di  governo  del
settore non sono (o comunque  non  sono  solo)  quelle  di  carattere
commerciale,  ha  ricompreso  nell'ambito  dei  contribuenti,  almeno
astrattamente, anche i «produttori». 
    Questi tuttavia, di per se' considerati  (e  quindi  laddove  non
assumano anche la veste di «fornitori» e non  maturino  un  fatturato
derivante dalla  vendita  di  dispositivi  medici  al  SSN),  restano
sottratti  a  qualsiasi  obbligo  contributivo:  invero,  sebbene  le
disposizioni in questione imputino quest'ultimo sia alle imprese  che
«producono» sia a quelle che «commercializzano»  dispositivi  medici,
evidentemente sul presupposto che l'attivita' di entrambe costituisca
oggetto, indirettamente o indirettamente, delle funzioni di  governo,
esso finisce di  fatto  per  gravare  esclusivamente  sulle  seconde,
essendo  la  base  imponibile  del  tributo  collegata  al  fatturato
derivante  dalla  vendita  («diretta»,  come  chiarito  in  sede   di
interpretazione autentica dal citato art.  1,  comma  417,  legge  n.
199/2025) di dispositivi medici al SSN. 
    46. - Dai rilievi che precedono discende che  non  risulta  avere
una plausibile giustificazione oggettiva far gravare il  prelievo  in
discorso sui soli  fornitori  e  non  sugli  operatori  che  svolgono
esclusivamente  l'attivita'  di  produzione  dei  dispositivi  medici
nonche', tra i primi, sui soli soggetti che riforniscono  la  P.A.  e
non  su   quelli   che,   ad   esempio,   svolgano   l'attivita'   di
commercializzazione  a  favore  di  soggetti  privati  accreditati  o
semplicemente  autorizzati,  anch'essi  trovandosi  -  in  quanto  ne
traggono indirettamente beneficio o comunque sono  destinatari  delle
relative funzioni di  governo - in una relazione speciale con  queste
ultime, ove in essa debba rinvenirsi  il  titolo  giustificativo  del
tributo. 
    46.1. - Nemmeno, da quest'ultimo punto di vista, puo' attribuirsi
rilievo decisivo, ad avviso del Collegio, al fatto che, come  dedotto
dalla  difesa  erariale   (sebbene   senza   specifiche   allegazioni
probatorie),  quelle  a  favore  del  S.S.N.  sono  quantitativamente
prevalenti  (nella  misura  di  circa  il  75%),  nell'ambito   delle
complessive  forniture  di  dispositivi  medici  e   di   dispositivi
medico-diagnostici in vitro, dal momento che, proprio perche' non  e'
instaurabile una rigida correlazione tra  categorie  di  fornitori  e
destinatari delle forniture, e quindi ciascun fornitore puo' trovarsi
a fornire strutture sanitarie pubbliche o private, non  e'  possibile
individuare  a  priori  una  tipologia  di  fornitori  che  impegnano
maggiormente le attivita' di governo e dei dispositivi medici  e  nei
cui  soli  confronti  sia   individuabile   l'indice   di   capacita'
contributiva giustificativo del prelievo. 
    46.2. - La  capacita'  contributiva,  invero,  nella  prospettiva
costituzionale, e' attributo  soggettivo,  sub  specie,  come  si  e'
detto, di «idoneita' soggettiva all'obbligazione di imposta», per cui
non si presta ad accertamenti  «a  geometria  variabile»,  a  seconda
cioe' della mutevole posizione che  la  singola  impresa  occupa  nel
settore di riferimento. 
    46.3. -  Peraltro,  come   si   e'   detto,   le   attivita'   di
sperimentazione, produzione e  messa  in  commercio  dei  dispositivi
medici  si  collocano  a  monte  di  quelle   di   vera   e   propria
commercializzazione, per cui le stesse  «impegnano»  le  funzioni  di
governo del settore  indipendentemente  da  quelli  che  saranno  gli
sbocchi commerciali - ed a favore di quali soggetti questi opereranno
- dei prodotti di quelle attivita'. 
    46.4. - Da questo punto di vista, le disposizioni in esame,  alla
luce  della  giustificazione  che  ne  offre  la   difesa   erariale,
tradiscono anche la loro contraddittorieta' - indice a sua  volta  di
irrazionalita'   e   arbitrarieta'   legislativa   -   laddove,   pur
testualmente attribuendo al  fatturato  derivante  dalla  vendita  di
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro a favore
del S.S.N.  valore  di  mero  parametro  di  commisurazione  (o  base
imponibile) del tributo, nel valorizzare - secondo la  prospettazione
difensiva  erariale  -  il  ruolo  asseritamente   preminente   delle
forniture con il S.S.N. anche ai  fini  della  giustificazione  dello
stesso (essendo, si sostiene, quelle che maggiormente «impegnano»  le
autorita' preposte  al  governo  del  settore),  trascurano  che,  in
realta', l'oggetto delle funzioni di governo dei  dispositivi  medici
non e' l'attivita' di  commercializzazione,  quale  che  sia  il  suo
destinatario (pubblico o privato), ma l'attivita' di sperimentazione,
produzione e messa a disposizione che la precede o l'accompagna. 
    46.5. - Peraltro, la  differenziazione  tra  settore  pubblico  e
privato, ai fini applicativi del tributo in discorso,  confligge  con
il principio costantemente affermato da questo  Consiglio  di  Stato,
nel senso che «gli operatori privati - in quanto  impegnati,  insieme
alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico
alla corretta ed appropriata fornitura del  primario  servizio  della
salute - non possono considerarsi estranei  ai  vincoli  oggettivi  e
agli stati di necessita' conseguenti al  Piano  di  rientro,  al  cui
rispetto la Regione e' obbligata» (ex  multis,  Consiglio  di  Stato,
Sezione III, 14 maggio 2025, n. 4124): cio' a dimostrazione del fatto
che tra settore pubblico e privato del complessivo sistema  sanitario
non  e'  tracciabile  una  linea  di  demarcazione  cosi'  rigida  ed
assoluta,  con  la  conseguente  irragionevolezza  della  scelta   di
escludere  dalla  relativa  fonte  di  finanziamento  le  transazioni
commerciali che si esauriscono, anche soggettivamente, in  un  ambito
interamente privatistico. 
    47. - Infine, un ulteriore profilo di divergenza  tra  l'intentio
legislativa  e  la  concreta  configurazione  del   tributo   attiene
all'ambito oggettivo delle operazioni  imponibili,  circoscritto  dal
legislatore a quelle di vendita,  con  esclusione  quindi  di  quelle
consistenti, ad esempio, nelle  forme  contrattuali  attributive  del
solo godimento dei dispositivi medici (anche a  favore  di  Enti  del
SSN). 
    47.1. - Deve invero osservarsi che, quali  che  siano  i  profili
differenziali tra le  diverse  fattispecie  contrattuali  sulla  base
delle quali la disponibilita' dei dispositivi medici viene  acquisita
dal  S.S.N.,  sui  quali  pone  l'accento  il  T.A.R.  al   fine   di
giustificare il diverso trattamento riservato  dal  legislatore  alle
due tipologie di  operazioni  commerciali,  resta  il  fatto  che  il
relativo fatturato concorre indistintamente a dare  la  misura  della
presenza dei relativi fornitori nel mercato di riferimento e, quindi,
ad integrare  il  requisito  di  capacita'  contributiva  che  si  e'
ipotizzato   -   pur   dubitandosi   della   relativa    legittimita'
costituzionale - essere sotteso al tributo in questione, correlato al
rapporto causale tra l'attivita' svolta dalle imprese del  settore  e
la necessita' di esercitare adeguate funzioni di governo sullo stesso
ovvero al vantaggio che da tali  funzioni  traggono,  indirettamente,
gli operatori che collocano sul mercato i relativi prodotti. 
    48. - Sempre sul versante dei profili discriminatori del prelievo
occorre soffermarsi anche  sui  possibili  riflessi  transfrontalieri
deteriori del contributo al Fondo la cui applicazione agli  operatori
residenti negli altri Stati  membri,  ma  privi  di  sede  o  stabile
organizzazione  in  Italia,  e'  stata  messa  in  dubbio  nel  corso
dell'udienza pubblica da parte  degli  appellanti.  Segnatamente,  in
assenza di una disciplina ad hoc  sull'efficacia  territoriale  della
misura impositiva - al pari dell'art. 23 T.U.I.R., ad  esempio  -  e'
lecito dubitare che l'impresa non stabilita nel territorio  nazionale
che effettui una o piu' forniture isolate al  S.S.N.  resti  soggetta
all'obbligo di versamento al fondo in analogia col regime di  reverse
charge delineato dall'art. 17, comma 2, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633/1972 in materia di IVA, che sostanzialmente  esenta
il cedente intracomunitario e trasla l'onere fiscale direttamente  in
capo   al    cessionario,    in    disparte    ogni    considerazione
sull'effettivita' dell'imposizione in  tali  ipotesi  di  piu'  ardua
esigibilita'.   I   prevedibili   riflessi   distorsivi   sul   piano
dell'assetto concorrenziale nel mercato delle  commesse  pubbliche  a
livello  unionale  per  dispositivi  medici  sarebbero  di  immediata
evidenza  in  guisa  da   acuire   intollerabilmente   il   carattere
ingiustificatamente discriminatorio dell'opzione impositiva de qua. 
    49. - I rilievi  che  precedono  non  possono  non  concretizzare
altrettanti profili di discrepanza tra la  ratio  giustificativa  del
tributo, come innanzi individuata, e la struttura  della  fattispecie
tributaria  destinata  a  scandirne  la  concreta  applicazione,  dal
momento che, sebbene il legislatore si dimostri consapevole del fatto
che le  funzioni  di  governo  hanno  ad  oggetto  attivita'  che  si
collocano a monte di quella di vera e propria  commercializzazione  e
che comunque prescindono  da  quest'ultima  (si  pensi  a  quella  di
implementazione e gestione della banca dati nazionale di cui all'art.
14 decreto legislativo n. 137/2022, alla cui  alimentazione  concorre
essenzialmente, ai sensi del comma 1, «il distributore  che  mette  a
disposizione dispositivi medici») e pur individuando tra  i  soggetti
passivi del tributo anche i «produttori», fa  ricadere  l'obbligo  di
versamento del tributo esclusivamente  sui  fornitori,  limitatamente
per di piu', come si e' visto, a quelli che eseguono  l'attivita'  di
vendita a favore del SSN. 
    50. - Deve solo aggiungersi che  i  dubbi  prospettati  non  sono
attenuati dal fatto che l'obbligo di versamento e' parametrato ad una
percentuale  decimale  del  fatturato  derivante  dalla  vendita   di
dispositivi medici  al  SSN,  sia  perche'  essa,  rapportata  ad  un
fatturato ingente  quale  e'  quello  pacificamente  derivante  dalla
vendita di dispositivi medici (pari, come si evince dagli atti,  a  6
miliardi di euro annui), da' luogo comunque ad esborsi  significativi
a carico dei contribuenti, sia perche' nel  sindacato  che  la  Corte
costituzionale esercita nel segno dello scrutinio  di  compatibilita'
con il principio di capacita' contributiva non  sono  necessariamente
presenti valutazioni inerenti al quantum dell'imposizione  (che  puo'
semmai rilevare  a  supporto  di  distinti  o  ulteriori  rilievi  di
incostituzionalita', quando sia  tale  da  determinare  il  carattere
abnorme del tributo). 
    51. - La disamina del contributo al Fondo dei dispositivi  medici
e dei profili di contrasto con i  pertinenti  valori  costituzionali,
fin qui condotta  in  una  prospettiva  di  carattere  endogeno  alle
disposizioni rilevanti, deve ora  soffermarsi  su  quelli  di  ordine
esogeno, ovvero relativi all'evoluzione normativa che ha  interessato
il settore in questione, in quanto atti a lumeggiarne,  in  una  alla
evidenziata carenza di una valida ratio giustificativa, il  carattere
sostanzialmente vessatorio per le imprese del settore. 
    Deve, invero, considerarsi che il contributo de  quo  rappresenta
solo l'ultimo episodio di una sequenza di misure di prelievo  forzoso
che il legislatore ha introdotto nel settore dei dispositivi medici e
che vanno ad aggiungersi ai tributi propri della fiscalita'  generale
(IRPEF, IRES, IRAP, IVA). 
    51.1. - In ordine diacronico, viene dapprima in rilievo l'obbligo
per le imprese del settore di versare ogni anno il 5,5%  delle  spese
sostenute per  le  attivita'  promozionali  dei  dispositivi  medici,
introdotto dall'art. 1, comma 409, lett.  c)  e  d)  della  legge  n.
266/2005: obbligo che, a differenza di quello di cui  si  tratta,  e'
stato posto a carico delle «aziende che producono o  commercializzano
in   Italia    dispositivi    medici,    compresi    i    dispositivi
medico-diagnostici  in  vitro  e  i  dispositivi  su  misura»,  senza
distinzione alcuna tra chi rifornisce il S.S.N. e chi si  rivolge  al
mercato della sanita' privata. In piu', la norma  primaria  ha  anche
dettagliato  la  destinazione   contabile   del   gettito   di   tale
contribuzione, diretta al «miglioramento  e  il  potenziamento  della
attivita'  del  settore  dei  dispositivi  medici,  con   particolare
riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche attraverso
l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei
dispositivi e la manutenzione del  repertorio  generale  [...],  alla
attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale
ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in  materia
di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie
che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per  la
stipula di convenzioni con universita' e istituti di  ricerca  o  con
esperti del settore e per iniziative che favoriscano il completamento
e il miglioramento della rete di assistenza e di  vendita  costituita
dalle farmacie territoriali». 
    Ebbene, non puo' sfuggire all'interprete la spiccata affinita'  o
sovrapponibilita' concettuale di tali funzioni con  quelle  enucleate
dal decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023,  odiernamente
impugnato, a riprova che non solo l'istituzione del Fondo  non  nasce
da una visione chiara delle esigenze finanziarie  del  settore,  gia'
alimentato con la suddetta contribuzione, ma anche  che  il  richiamo
alle finalita' degli obblighi contributivi in discorso appare un modo
solo nominale per giustificare via via nuove forme impositive  prive,
in realta', di  una  effettiva  correlazione  con  quelle  dichiarate
finalita'. 
    51.2. - Dipoi,  si  e'  affacciato  sul  proscenio  normativo  il
«famigerato» payback dei  dispositivi  medici,  introdotto  dall'art.
9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, come convertito, che ha posto
a carico delle  aziende  fornitrici  di  dispositivi  medici  per  il
Servizio  sanitario  nazionale  una  quota  di  quanto  necessario  a
ripianare lo sforamento del tetto di spesa imposto alle regioni per i
relativi acquisti secondo un andamento crescente nel tempo  (pari  al
40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e  al  50
per cento nell'anno 2017 e successivi). Come noto, il  meccanismo  di
ripiano e' stato attuato solo con decreto del Ministro della salute 6
luglio 2022, limitatamente alle annualita' 2015, 2016, 2017  e  2018,
mentre l'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51
- lo stesso  recante,  all'art.  15,  la  norma  di  delegazione  che
costituisce il perno del congegno impositivo in discussione  -  ,  ha
previsto la possibilita' di  modificare  la  vigente  disciplina  sul
controllo della spesa in materia di  dispositivi  medici  nelle  more
della «definizione di una nuova  disciplina  per  la  gestione  della
spesa relativa ai dispositivi medici,  che  consideri  le  evoluzioni
tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto  delle
iniziative  dirette  a  promuovere  l'attuazione  del  programma   di
valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment)
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137,
e all'articolo 18 del decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  138».
Orbene, la Corte costituzionale, con sentenza n.  140  del  2024,  ha
configurato tale meccanismo come contributo di solidarieta'  sorretto
da   finalita'   di   utilita'   sociale   volte   a   garantire   la
razionalizzazione  della  spesa  sanitaria  -  peraltro  strettamente
funzionale anche alla tutela della salute -  e  ne  ha  ravvisato  il
carattere  non  sproporzionato,  ne'  irragionevole,  anche  a  mente
dell'intervento  mitigativo  di  cui  all'art.  8,   comma   3,   del
decreto-legge n. 34 del 2023 (riduzione al 48 per cento della quota),
esteso  perequativamente  in  sede  pretoria  a  tutte   le   aziende
fornitrici di dispositivi medici in virtu' della sentenza della Corte
costituzionale n. 139 del 2024. 
    51.3. - Il payback per i dispositivi medici, nella  sua  versione
rimaneggiata  dagli  interventi  ortopedici  del  legislatore  e  del
giudice delle leggi, non e' stato formalmente abrogato (l'art. 9-ter,
comma 9, decreto-legge 78/2015 fissa la quota di  ripiano  in  misura
pari «al 50 per cento a decorrere  dall'anno  2017»),  ancorche'  non
constino ulteriori interventi implementativi all'infuori del  decreto
ministeriale del 2022. 
    51.4. - Pur configurandosi come  contributo  di  solidarieta'  in
caso di sforamento dei tetti - dunque in via del tutto eventuale -  e
non gia' come forma di prelievo tributario,  il  payback  si  rivolge
alla stessa platea incisa dal contributo  al  Fondo  dei  dispositivi
medici, ossia alle «aziende fornitrici di dispositivi medici» al  SSN
e assume come parametro di  commisurazione  della  quota  di  ripiano
proprio il «fatturato  sul  totale  della  spesa  per  l'acquisto  di
dispositivi  medici  a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale».
Inoltre, le sorti dei due istituti si intrecciano, in certo senso,  a
doppio filo in sede contabile atteso che l'art. 7  del  decreto-legge
30 giugno 2025, come convertito, ha disposto al comma 1 un  ulteriore
«sconto» sugli obblighi di payback, decurtati infine  al  25%,  e  al
comma 7 ha previsto che ai corrispondenti oneri si provveda «quanto a
10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della  quota  del
fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo  28,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.  137,  destinata
alla  Direzione  generale  dei  dispositivi  medici  e  del  servizio
farmaceutico del Ministero della salute». 
    51.5. - In altre parole, i due istituti - il Fondo ed il  payback
-  si  atteggiano  contabilmente  come  «vasi  comunicanti»,  con   i
conseguenti  risvolti  negativi  per  la  credibilita'  del   sistema
complessivo  e,  in  particolare,  delle  finalita'   dichiaratamente
sottese al prelievo in esame. 
    51.6 - La stratificazione di forme di prelievo patrimoniale, vuoi
di indole tributaria (il contributo sulle spese promozionali e quello
al Fondo de quo), vuoi di matrice  solidaristica  (il  cd.  payback),
oltre a tradire la disorganicita' di un disegno legislativo unificato
solo da una logica di recupero di risorse economiche a carico di  una
ristretta categoria di operatori economici, non puo' non generare  un
effetto cumulativo che trascende  il  peso  economico  della  singola
misura e  che  deve  essere  tenuto  in  considerazione  in  sede  di
valutazione della coerenza dell'ultimo contributo  con  la  capacita'
contributiva di imprese gia' attinte da altri tributi. 
    52. - A cio' si aggiunga che anche il legislatore,  in  occasione
dell'ultima delega fiscale, recata dalla legge 9 agosto 2023, n. 111,
ha  suggellato  tra  i  principi  generali  del  diritto   tributario
nazionale i criteri direttivi generali,  fermi  restando  i  principi
della  progressivita'  e  dell'equita'  del  sistema  tributario,  di
«stimolare  la  crescita   economica   [...]   attraverso   l'aumento
dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico
fiscale, soprattutto al fine di sostenere [...] le imprese» (art.  2,
comma, 1 lett. a)) e di «rivedere gli adempimenti dichiarativi  e  di
versamento a carico dei contribuenti prevedendo  la  riduzione  degli
oneri documentali anche mediante il rafforzamento  del  divieto,  per
l'amministrazione  finanziaria,   di   richiedere   al   contribuente
documenti gia' in suo possesso» (art. 2, comma 1,  lett.  e,  n.  1):
obiettivi che sono irrimediabilmente frustrati da scelte  impositive,
come quella sotto scrutinio, di segno particolaristico, a  carico  di
una materia imponibile gia' impattata da altre forme  di  prelievo  e
accompagnate  da  ulteriori  oneri  amministrativi,  come  la   nuova
autodichiarazione da rendersi su base annuale ex  art.  2,  comma  2,
del decreto ministeriale impugnato. 
    53. Conclusivamente, si ritiene, per le su  esposte  ragioni,  di
sollevare la questione di costituzionalita' degli articoli 15,  comma
2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n. 53, 28,  comma  1,  del
decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  e  24  del  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 138 per violazione degli artt. 3  e  53
Cost.. 
    54. - Si sospende  conseguentemente  la  decisione  nel  presente
giudizio in attesa della pronunzia della Corte costituzionale. 
    55. - Resta riservata al definitivo ogni pronuncia sul  merito  e
sulle spese. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza),
previa riunione dei  ricorsi  indicati  in  epigrafe,  ritenutane  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva,  nei  termini
dianzi  indicati,  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge 22 aprile 2021, n.
53, dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 137, e dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 agosto 2022,  n.
138 per violazione degli articoli 3 e 53 Cost.. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone  che,  a  cura   della   Segreteria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, che  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa  nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma nella camera  di  consiglio  del  giorno  12
febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: 
      Rosanna De Nictolis, Presidente; 
      Giovanni Pescatore, Consigliere; 
      Ezio Fedullo, Consigliere; 
      Giovanni Tulumello, Consigliere; 
      Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore. 
 
                     Il Presidente: De Nictolis 
 
 
                                                 L'Estensore: Cerroni