Reg. ord. n. 6 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta  del 12/12/2025

Tra: Costanza Michela Gravina  C/ Ministero della Giustizia



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017 – Denunciata misura che riducendo il compenso, non presenta i requisisti di temporaneità, generalità e proporzionalità - Riduzione di oltre un quinto del compenso lordo che si traduce in una diminuzione ingiustificata a parità di quantità e qualità del lavoro – Lesione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente – Disparità di trattamento rispetto ad altri magistrati onorari e ordinari che svolgono funzioni comparabili – Ingiustificato svilimento di talune componenti del corpo giudiziario - Contrasto con il principio di indipendenza sostanziale della funzione giurisdizionale – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione - Lesione del principio del buon andamento giurisdizionale – Riduzione rivolta unicamente ai magistrati onorari non esclusivisti del ruolo a esaurimento, che si inserisce in una riforma ordinaria della magistratura onoraria e priva di delimitazione temporale – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, che ritiene compatibili le misure di riduzione remunerativa solo quando siano generali, temporanee, giustificate da circostanze economiche eccezionali e non incidenti sull’indipendenza del giudice – Scelta legislativa di comprimere in modo strutturale il trattamento economico dei magistrati onorari non esclusivisti, senza correlato mutamento delle funzioni, che confligge con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e con il divieto di discriminazione dei lavoratori part–time – Violazione degli obblighi internazionali sul diritto a un equo processo – Cancellazione dell’indennità per i magistrati onorari non esclusivisti analoga a un tributo speciale, incidente su una specifica categoria di percettori di reddito da lavoro, già assoggettati all’imposizione ordinaria sul reddito – Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori pubblici che percepiscono indennità correlate a particolari oneri di servizio, senza essere destinatari di un analogo prelievo speciale – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza – Introduzione che non rispetta i principi di generalità e progressività e si applica solo a una ristretta categoria di lavoratori statali, senza un’adeguata giustificazione legata alla diversa capacità contributiva – Violazione del principio di uguaglianza tributaria.

Norme impugnate:

legge  del 15/04/2025  Num. 51  Art. 1 nella parte in cui introduce
decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 31  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 36 
Costituzione   Art. 53 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 101 
Costituzione   Art. 106 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 
direttiva CE del 15/12/1997 
Trattato unione europea   Art. 19