Reg. ord. n. 6 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5

Ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta  del 12/12/2025

Tra: Costanza Michela Gravina  C/ Ministero della Giustizia



Oggetto:

Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017 – Denunciata misura che riducendo il compenso, non presenta i requisisti di temporaneità, generalità e proporzionalità – Riduzione di oltre un quinto del compenso lordo che si traduce in una diminuzione ingiustificata a parità di quantità e qualità del lavoro – Lesione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente – Disparità di trattamento rispetto ad altri magistrati onorari e ordinari che svolgono funzioni comparabili – Ingiustificato svilimento di talune componenti del corpo giudiziario – Contrasto con il principio di indipendenza sostanziale della funzione giurisdizionale – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione – Lesione del principio del buon andamento giurisdizionale – Riduzione rivolta unicamente ai magistrati onorari non esclusivisti del ruolo a esaurimento, che si inserisce in una riforma ordinaria della magistratura onoraria e priva di delimitazione temporale – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, che ritiene compatibili le misure di riduzione remunerativa solo quando siano generali, temporanee, giustificate da circostanze economiche eccezionali e non incidenti sull’indipendenza del giudice – Scelta legislativa di comprimere in modo strutturale il trattamento economico dei magistrati onorari non esclusivisti, senza correlato mutamento delle funzioni, che confligge con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e con il divieto di discriminazione dei lavoratori part-time – Violazione degli obblighi internazionali sul diritto a un equo processo – Cancellazione dell’indennità per i magistrati onorari non esclusivisti analoga a un tributo speciale, incidente su una specifica categoria di percettori di reddito da lavoro, già assoggettati all’imposizione ordinaria sul reddito – Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori pubblici che percepiscono indennità correlate a particolari oneri di servizio, senza essere destinatari di un analogo prelievo speciale – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza – Introduzione che non rispetta i principi di generalità e progressività e si applica solo a una ristretta categoria di lavoratori statali, senza un’adeguata giustificazione legata alla diversa capacità contributiva – Violazione del principio di uguaglianza tributaria.

Norme impugnate:

legge  del 15/04/2025  Num. 51  Art. 1 nella parte in cui introduce
decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 31  Co. 1
legge  del 15/04/2025  Num. 51  Art. 1 nella parte in cui modifica
decreto legislativo  del 13/07/2017  Num. 116  Art. 29  Co. 7


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 36 
Costituzione   Art. 53 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 101 
Costituzione   Art. 106 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 47 
direttiva CE del 15/12/1997 
Trattato unione europea   Art. 19 



Testo dell'ordinanza

                        N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025

Ordinanza del 12 dicembre 2025 del  Giudice  di  pace  di  Gaeta  nel
procedimento civile promosso da Costanza Michela  Gravina  contro  il
Ministero della giustizia. 
 
Ordinamento giudiziario  -  Giudice  onorario  -  Previsione  che  ai
  magistrati onorari del ruolo ad esaurimento,  confermati  ai  sensi
  dell'art.  29  del  decreto  legislativo  n.  116  del  2017,   che
  esercitano le funzioni in via  non  esclusiva,  e'  corrisposto  un
  compenso annuo di euro 25.000, al  netto  degli  oneri  riflessi  a
  carico dello Stato, erogato in dodici mensilita' -  Previsione  che
  sopprime per i magistrati onorari  non  esclusivisti,  l'indennita'
  giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7,  del  decreto
  legislativo n. 116 del 2017. 
- Legge 15 aprile  2025,  n.  51  (Modifiche  alla  disciplina  della
  magistratura onoraria), art.1 nella parte in cui  introduce  l'art.
  31-ter, comma 1, nel decreto legislativo 13  luglio  2017,  n.  116
  (Riforma organica della magistratura onoraria e altre  disposizioni
  sui giudici di pace, nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
  magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
  n. 57) e «nella parte in cui sopprime, per i magistrati onorari non
  esclusivisti, l'indennita' giudiziaria prevista dal previgente art.
  29, comma 7, del D. Lgs. n. 116/2017». 


(GU n. 5 del 04-02-2026)

 
                UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA 
 
    Il giudice di pace di Gaeta,  in  persona  del  dott.ssa  Cecilia
Bonacci, nel  procedimento  civile  iscritto  al  n.  1795/2025  R.G.
promosso dalla dott.ssa Costanza  Michela  Gravina,  rappresentata  e
difesa come in atti, - ricorrente - contro Ministero della giustizia,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, - convenuto - 
 
                               Osserva 
 
1. - In fatto 
    1. Con ricorso  per  decreto  ingiuntivo  depositato  in  data  5
dicembre 2025 la dott.ssa Costanza  Michela  Gravina  ha  chiesto  la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento  della  somma  di
euro 2.888,68,  ovvero  di  quella  maggiore  o  minore  ritenuta  di
giustizia nei limiti della competenza di questo ufficio, a titolo  di
differenze tra il compenso annuo lordo percepito sino  al  30  aprile
2025, nella veste di magistrato onorario «non esclusivista», e quello
erogato a decorrere dal 1° maggio 2025 all'indomani  dell'entrata  in
vigore della legge 15 aprile 2025, n. 51. 
    2. La ricorrente espone di essere stata nominata Vice Procuratore
Onorario presso la Procura della Repubblica di  Latina  con  delibera
del Consiglio superiore  della  magistratura  del  6  luglio  2011  e
successivo decreto ministeriale del 21 novembre  2011,  svolgendo  da
allora in via continuativa attivita' requirente nelle udienze  penali
dinanzi al Tribunale di Latina e al giudice di pace di  Gaeta,  oltre
alle  ulteriori  attivita'  investigative  sia  requirenti   che   di
redazione  degli  atti  civili  delegatele  dal   Procuratore   della
Repubblica. 
    3. A seguito dell'entrata in vigore del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116, e, in particolare, dell'art. 29 come  modificato
dall'art. 1, comma 629, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  la
ricorrente ha superato la prova valutativa ivi prevista ed  e'  stata
quindi stabilmente confermata in  servizio  fino  al  compimento  del
settantesimo anno di eta', come risulta dalla delibera del  Consiglio
superiore della magistratura  del  15  gennaio  2025  e  dal  decreto
ministeriale del 4 febbraio 2025. 
    4.  In  base  al  previgente  art.  29,  comma  7,  del   decreto
legislativo n. 116/2017, la dott.ssa Gravina,  in  quanto  magistrato
onorario confermato che non aveva optato per il regime  esclusivo  ed
era rimasta iscritta all'albo degli avvocati, percepiva  un  compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita' spettanti al
31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III,
posizioni economiche F3, F2 e F1,  con  esclusione  degli  incrementi
contrattuali successivi al triennio 2019-2021, e  percepiva  altresi'
una distinta indennita' giudiziaria in misura pari all'indennita'  di
amministrazione spettante al  suddetto  personale  amministrativo  di
Area III. Restavano escluse solo le voci accessorie legate al  lavoro
straordinario e al fondo risorse decentrate. 
    5. Sulla scorta di tale disciplina, il compenso complessivo annuo
lordo della ricorrente ammontava ad euro  30.777,36,  distribuiti  in
dodici mensilita', come risulta dai cedolini prodotti in atti. Quanto
al profilo quantitativo dell'attivita', trovava  applicazione  l'art.
1, comma 3, del decreto legislativo  n.  116/2017  che  imponeva  una
modulazione dell'impegno idonea a consentire lo svolgimento di  altre
attivita' lavorative o professionali; nella  concreta  organizzazione
dell'ufficio, cio' si traduceva,  per  la  dott.ssa  Gravina,  in  un
impegno ordinario pari a due giornate settimanali, come risulta dalla
documentazione prodotta. 
    6. La successiva legge 15 aprile 2025, n. 51, recante  «Modifiche
alla disciplina della magistratura onoraria», entrata in vigore il 1°
maggio 2025, ha abrogato, tra le altre disposizioni, il  citato  art.
29 del decreto legislativo n. 116/2017 ed ha introdotto il nuovo art.
31-ter  del  medesimo  decreto.  Tale  disposizione,  al   comma   1,
stabilisce che ai magistrati onorari del ruolo  ad  esaurimento,  non
titolari del regime esclusivo, e' corrisposto un compenso annuo lordo
fisso pari ad euro 25.000,00 per un impegno determinato in sedici ore
settimanali, ferme restando le relative contribuzioni previdenziali e
assistenziali. 
    7. La ricorrente deduce che, in  applicazione  dell'art.  31-ter,
comma 1, del decreto legislativo  n.  116/2017,  il  suo  trattamento
economico, a decorrere dal 1°  maggio  2025,  si  e'  ridotto  ad  un
compenso  annuo  lordo  fisso  di  euro  25.000,00,  con  contestuale
soppressione dell'autonoma voce di  indennita'  giudiziaria  prevista
dal previgente art.  29,  comma  7,  e  con  ridefinizione  meramente
formale dell'impegno in sedici  ore  settimanali  che,  nella  prassi
dell'ufficio, continuano a  tradursi  in  due  giornate  complete  di
udienza, cui si aggiungono, in talune settimane,  ulteriori  giornate
per esigenze di servizio. 
    8. La documentazione in atti, in particolare il raffronto  tra  i
cedolini da febbraio a maggio 2025 e quelli da luglio a ottobre  2025
inclusi, evidenzia una riduzione annua lorda pari ad  euro  5.777,36,
che per il primo semestre  di  applicazione  della  riforma  (dal  1°
maggio al 1° novembre 2025) si traduce  nel  minor  importo  di  euro
2.888,68 chiesto in questa sede. La ricorrente afferma che il  carico
di lavoro non ha subito alcuna diminuzione, come dimostrano  i  ruoli
d'udienza e le certificazioni sulla durata delle udienze prodotte  in
atti, e che, anzi, in alcuni periodi l'impegno effettivo si e' esteso
a tre o quattro giornate settimanali. 
    9. Sulla base di tali presupposti, la parte attrice sostiene  che
la riduzione strutturale del compenso, cosi' come delineata dall'art.
31-ter, comma 1, e  dalla  soppressione  della  pregressa  indennita'
giudiziaria, determini una violazione degli articoli 3, 36, 97,  101,
106 e 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  nonche',  quanto  al
profilo specifico della soppressione dell'indennita', degli  articoli
3 e 53 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale in tema di  prelievi  speciali  sul  trattamento
economico dei magistrati. 
    10. Questo giudice di pace, ritenuta rilevante  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  prospettata  dalla   ricorrente,   deve
rimetterla alla Corte costituzionale. 
2. - In diritto. Rilevanza della questione 
    12. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  la
questione di legittimita' costituzionale puo'  essere  sollevata  dal
giudice  quando  la  norma  denunciata  debba  essere  applicata  nel
giudizio  a  quo  e  il  dubbio  di  costituzionalita'   non   appaia
manifestamente infondato. Nel caso in esame, l'oggetto della  domanda
e' costituito dal  pagamento  delle  differenze  tra  il  trattamento
economico determinato in base al previgente art.  29,  comma  7,  del
decreto  legislativo  n.  116/2017  e  quello  ridisegnato  dall'art.
31-ter, comma 1, del medesimo decreto, come  introdotto  dall'art.  1
della legge n.  51/2025,  nonche'  dalle  somme  corrispondenti  alla
soppressione dell'indennita' giudiziaria. 
    13. E' pacifico tra le parti ed e' stabilito dalla legge che, per
il periodo successivo al 1° maggio 2025, il compenso  spettante  alla
ricorrente si fonda unicamente  sulla  disciplina  dell'art.  31-ter,
comma 1, decreto legislativo n. 116/2017, mentre il precedente regime
di cui all'art. 29, comma 7, e' stato  abrogato.  Pertanto,  ai  fini
della decisione sulla fondatezza della domanda,  questo  giudice  non
puo' prescindere dall'applicazione della disciplina introdotta  dalla
legge n. 51/2025. Se la disposizione dovesse essere ritenuta conforme
a Costituzione, il ricorso  sarebbe  destinato  al  rigetto;  se,  al
contrario, la Corte costituzionale  ne  dichiarasse  l'illegittimita'
nei termini  prospettati,  la  pretesa  della  ricorrente  troverebbe
fondamento nel ripristino del precedente trattamento  economico,  nei
limiti di competenza dell'ufficio. 
    14. La questione e' dunque rilevante, poiche'  la  decisione  del
presente giudizio dipende dalla validita' costituzionale dell'art.  1
della legge n. 51/2025, nella parte in cui introduce  l'art.  31-ter,
comma 1, con riduzione del compenso annuo lordo a euro 25.000,00  per
i magistrati onorari non esclusivisti, e nella parte in cui  comporta
la soppressione della pregressa indennita' giudiziaria. 
    15. Risulta  altresi'  dai  documenti  prodotti  nel  merito  che
l'attivita' lavorativa sotto il profilo quantitativo e qualitativo e'
la medesima prima e dopo l'entrata in vigore della disposizione della
cui  legittimita'  costituzionale  si  dubita.  Cio'  e'   comprovato
dall'esame delle attestazioni della durata di ciascuna  udienza,  dai
quali si evince che,  a  fronte  di  una  consistente  riduzione  del
trattamento  economico,  non  vi  e'  stata   alcuna   corrispondente
riduzione del carico di lavoro, rimasto  immutato  prima  e  dopo  la
detta legge n. 51/2025. 
3. - Non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli  3,  36,
97, 101 e 106 della Costituzione. 
    15. La Corte  costituzionale  ha  piu'  volte  affermato  che  il
legislatore puo' incidere sul trattamento  economico  dei  dipendenti
pubblici, inclusi i magistrati, ma solo nel rispetto dei principi  di
ragionevolezza,  proporzionalita'  e  non  discriminazione,   nonche'
tenendo conto  del  collegamento  tra  remunerazione  e  garanzie  di
indipendenza e buon andamento della funzione  giurisdizionale.  Nella
sentenza  n.  223  del  2012  (ECLI:IT:COST:2012:223),  la  Corte  ha
esaminato il  contributo  di  solidarieta'  imposto  sui  trattamenti
remunerativi e pensionistici piu' elevati, valorizzando il  carattere
temporaneo delle misure, la riconducibilita' a condizioni eccezionali
di finanza pubblica e la  proporzionalita'  del  sacrificio  rispetto
alla maggiore capacita' contributiva. 
    16. Successivamente, in decisioni relative  al  differimento  del
trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (sentenze n. 159
del 2019 e n. 130 del 2023), la  Corte  ha  ribadito  che  interventi
inizialmente giustificati da esigenze  emergenziali  possono  perdere
compatibilita' con gli articoli 3 e 36 della Costituzione  quando  si
trasformano in assetti stabili e strutturali, non  piu'  sorretti  da
un'effettiva ragione  eccezionale  e  non  accompagnati  da  adeguate
misure compensative. 
    17. Questi  principi  sono  evidentemente  applicabili  anche  ai
magistrati onorari c.d. confermati a seguito  del  superamento  delle
procedure valutative di cui all'art. 29 del  decreto  legislativo  n.
116/2017 come modificato dall'art.  1,  comma  629,  della  legge  n.
234/2021, come la ricorrente nel presente giudizio a quo. 
    18. Questa effettiva e concreta equiparabilita',  ai  fini  della
presente questione, risulta dall'esame del merito dei  fatti  dedotti
con valutazione in concreto da parte del giudice procedente,  secondo
quanto affermato  dalla  Corte  di  giustizia  nelle  numerose  cause
relative ai magistrati onorari italiani, C-658/18, C-236/20, C-41/23,
C-253/24 (ECLI: ECLI:EU:C:2020:572; ECLI:  ECLI:EU:C:2022:263;  ECLI:
ECLI:EU:C:2024:554; ECLI: ECLI:EU:C:2025:660). 
    19. Nel caso in esame e' chiaro che  i  magistrati  onorari  sono
vincitori  di  concorso,  hanno  sviluppi  remunerativi  legati  alle
valutazioni  di  professionalita'  ed  all'anzianita',  ed  hanno  la
possibilita'   di   accedere   ad   incarichi   di   secondo   grado,
semidirettivi,  direttivi  e  di  legittimita',  caratteristiche  non
presenti per i magistrati onorari. 
    20.  Tuttavia,  i   principi   remunerativi   costituzionali   ed
eurounitari per  la  tutela  delle  funzioni  giurisdizionali  devono
essere applicati anche ai magistrati onorari, che sono comparabili ai
magistrati onorari almeno per consentirgli di  evitare  riduzioni  in
peius del compenso che incidono sulla loro autonomia e indipendenza. 
    21.  I  magistrati  onorari  confermati  fino  a  settanta  anni,
infatti, sono soggetti in  base  alle  disposizioni  della  legge  n.
51/2025 a valutazioni  quadriennali  di  professionalita',  sia  pure
senza alcun beneficio economico, salva  la  possibilita'  di  cessare
dalle funzioni per inidoneita' su decisione del  Consiglio  superiore
della magistratura. 
    22. Secondo  la  stessa  legge,  essi  hanno  i  medesimi  doveri
deontologici dei magistrati e sono tenuti a formazione  professionale
costante, nonche' soggetti  alla  vigilanza  dei  capi  degli  uffici
giudiziari  ed  a  procedimento  disciplinare  che  si  conclude  con
decisione di archiviazione o  di  condanna  da  parte  del  Consiglio
superiore della magistratura. 
    23.  I  magistrati  stabilizzati  non   esclusivisti,   come   la
ricorrente, assicurano la loro disponibilita'  secondo  il  programma
lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale  o
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale  in  conformita'
alle   indicazioni   elaborate   dal   Consiglio   superiore    della
magistratura,  tenendo  conto  della   necessita'   che   nell'orario
complessivo siano comprese sia le attivita' da  svolgere  in  udienza
sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le
attivita' di formazione. 
    24. Quanto alle attribuzioni processuali esse sono aumentate come
quantita' e qualita' dalla legge n. 51/2025, che attribuisce ai  vice
procuratori onorari (come la ricorrente) non soltanto la possibilita'
di  svolgere  tutti  gli  atti   delle   indagini   preliminari   nel
procedimento davanti al giudice di pace e in  quello  per  reati  con
pena fino a quattro anni di reclusione davanti al tribunale, ma anche
quella di rappresentare il pubblico ministero  nelle  udienze  penali
davanti al giudice  di  pace,  in  quelle  davanti  al  tribunale  in
composizione monocratica e in tutte i giudizi in materia  civile,  di
lavoro o fallimentare  (attribuzione  inserita  proprio  dalla  detta
legge e non prevista fino al 1° maggio 2025, data della  sua  entrata
in vigore). 
    25. Quanto alle condizioni di lavoro gia' il decreto  legislativo
n. 116/2017 e la legge n. 234/2021  avevano  garantita  la  copertura
previdenziale e assistenziale, mentre la legge n. 51/2025  ha  esteso
dette coperture all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia  ed
i   superstiti,   all'assicurazione    contro    la    disoccupazione
involontaria,    all'assicurazione    contro    le    malattie     ed
all'assicurazione di maternita', nonche' - all'atto della  cessazione
dal servizio - la pensione I.V.S. e il  T.F.R.  secondo  i  requisiti
anagrafici e contributivi maturati. 
    26. Ai  magistrati  onorari  confermati  si  applica,  in  quanto
compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
funzioni centrali, per la disciplina dei permessi,  delle  assenze  e
dei  congedi,  a  dimostrazione  che  si  tratta  di   personale   di
magistratura stabilmente inserito  nell'organizazione  giudiziaria  e
tenuto a giustificare dette assenze dall'ufficio. 
    27. Come per tutti i magistrati ordinari, anche per i  magistrati
onorari professionali e' prevista  la  fruizione  di  un  periodo  di
ferie,   coincidente   di   regola   con   la   sospensione   feriale
dell'attivita' giudiziaria, ed e' possibile chiedere il trasferimento
presso altro ufficio giudiziario. 
    28. Il complesso delle disposizioni citate e riportate  nell'art.
1 della legge n. 51/2025 dimostra che oggi,  in  parziale  attuazione
degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario,  i  magistrati
onorari confermati possono essere considerati veri e propri  collegae
minores dei magistrati ordinari, nonostante i rilevanti  limiti  allo
sviluppo  delle  funzioni  e  della  carriera  e  le   rilevantissime
differenze del trattamento remunerativo, che per i magistrati onorari
e' pari solo  ad  una  frazione  statica  di  quello  dei  magistrati
ordinari che progredisce con le  valutazioni  di  professionalita'  e
l'anzianita' in virtu' delle loro elevate responsabilita'. 
    29. Il detto art. 1 della legge n. 2025/2025, peraltro,  avvicina
ulteriormente i  compensi  dei  magistrati  onorari  confermati  alle
retribuzioni dei magistrati ordinari, prevedendo che anche i compensi
sono adeguati con cadenza triennale  nella  misura  dello  0,98%,  in
materia analoga  all'adeguamento  triennale  delle  retribuzioni  dei
magistrati ordinari che, pero', non e' attribuito in misura fissa  ma
in misura variabile e legata agli incrementi medi  pro  capite  delle
retribuzioni del pubblico impiego. 
    30.   Il   quadro   complessivo   cosi'   delineato,   anche   in
considerazione delle  funzioni  requirenti  concretamente  esercitate
dalla ricorrente in quantita' e qualita' quanto meno identica se  non
superiore a quelle svolte prima dell'entrata in vigore della legge n.
51/2025, consente  di  considerare  -  limitatamente  ai  fini  della
presente questione di legittimita'  costituzionale  -  estensibili  i
principi in materia di tutela dell'autonomia  ed  indipendenza  della
magistratura con riferimento al trattamento economico,  per  impedire
il vulnus che la detta drastica riduzione dei compensi causerebbe  ai
magistrati onorari  che  svolgono  funzioni  in  via  non  esclusiva,
dedicando parte rilevante delle loro energie lavorative all'attivita'
giurisdizionale, che - nei limiti delle loro  attribuzioni  -  ha  la
stessa efficacia ed importanza per le parti processuali di quella che
venisse svolta nei medesimi procedimenti dai magistrati ordinari. 
    31.  Cosi'  precisata  la  assimilabilita'   del   compenso   del
magistrato onorario confermato che svolge  le  funzioni  in  via  non
esclusiva alla remunerazione del magistrato ordinario, si ripete  non
in via generale ma ai soli fini della tutela  costituzionale  per  la
presente questione di legittimita',  nel  caso  della  ricorrente  e'
evidente che la riduzione del compenso  derivante  dall'art.  31-ter,
comma 1, non presenta i caratteri  di  temporaneita',  generalita'  e
proporzionalita' che la Corte ha ritenuto imprescindibili. La  misura
ha  natura  strutturale,  poiche'  ridisegna  in  via  permanente  il
trattamento economico dei magistrati onorari non esclusivisti; non e'
generalizzata, perche' colpisce soltanto una categoria  ristretta  di
magistrati onorari,  individuata  anche  in  base  all'anzianita'  di
servizio e al mancato esercizio dell'opzione per il regime esclusivo;
non e' accompagnata da una riduzione del carico di lavoro  o  da  una
revisione delle funzioni che giustifichi il minor compenso. 
    32. La ricorrente continua a svolgere  attivita'  requirente  con
modalita' sostanzialmente identiche  rispetto  al  periodo  anteriore
alla riforma, come dimostrano i ruoli di udienza e le  certificazioni
sulla durata delle udienze depositati in atti. Il solo  dato  formale
delle sedici ore settimanali indicate nel citato art.  31-ter,  comma
1, non sembra rispecchiare una  effettiva  contrazione  dell'impegno,
che nella pratica  dell'ufficio  continua  ad  attestarsi  sulle  due
giornate  settimanali  gia'  previste,  talora  superate.  In  questo
quadro, la riduzione di oltre un quinto del compenso annuo lordo,  da
euro 30.777,36 ad euro  25.000,00,  si  traduce  in  una  diminuzione
ingiustificata a parita' di quantita'  e  qualita'  del  lavoro,  con
possibile violazione dell'art. 36 della Costituzione, nella parte  in
cui esige che la remunerazione sia  proporzionata  e  sufficiente,  e
dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparita'  di
trattamento rispetto ad altri  magistrati  onorari  ed  ordinari  che
svolgono funzioni  comparabili,  sempre  nei  limiti  della  presente
questione di legittimita' costituzionale. 
    33.  L'assetto  risultante  dall'art.  31-ter,  comma  1,  appare
inoltre problematico se rapportato agli  articoli  101  e  106  della
Costituzione, i quali postulano che la funzione  giurisdizionale  sia
esercitata in condizioni di indipendenza anche sostanziale, e  dunque
con un trattamento economico idoneo a  preservare  il  magistrato  da
indebite pressioni e condizionamenti, e che la disciplina dei diversi
segmenti  della  magistratura  non  si  traduca  in   situazioni   di
ingiustificato svilimento di talune componenti del corpo giudiziario.
In questa prospettiva si colloca anche la sentenza n. 124  del  2017,
con cui la Corte ha sottolineato che  l'adeguatezza  del  trattamento
economico dei magistrati e' componente essenziale delle condizioni di
esercizio delle funzioni giudiziarie, non suscettibile di comprimersi
in modo selettivo e non giustificato. 
    34. La circostanza che la riduzione incida proprio sui magistrati
onorari non esclusivisti  stabilizzati,  i  quali,  alla  luce  della
disciplina del decreto legislativo  n.  116/2017  e  della  legge  n.
234/2021,  presentano  una  posizione  di  sostanziale  dipendenza  e
inserimento  stabile  nell'organizzazione  giudiziaria,  rafforza  il
dubbio  di  incompatibilita'  della  disciplina  con  i  principi  di
ragionevolezza e non discriminazione.  Proprio  questa  categoria  e'
stata peraltro al centro della procedura di infrazione  n.  2016/4081
avviata dalla  Commissione  europea  nei  confronti  dell'Italia,  in
relazione  al  mancato  rispetto  delle  garanzie   riconosciute   ai
lavoratori a tempo determinato e parziale. 
    35. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 51/2025, nella
parte  in  cui  introduce  l'art.  31-ter,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 116/2017 con la riduzione del compenso annuo  lordo  a
euro 25.000,00 per i magistrati onorari non  esclusivisti,  non  puo'
ritenersi manifestamente infondata in riferimento  agli  articoli  3,
36, 97, 101 e 106 della Costituzione. 
4. - Non manifesta infondatezza in riferimento  all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione. 
    22.  L'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione  impone  al
legislatore  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento
dell'Unione europea e  dagli  obblighi  internazionali,  tra  cui  la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel caso in esame, vengono
in rilievo, in particolare,  l'art.  19,  paragrafo  1,  del Trattato
sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti  fondamentali
dell'Unione  europea,  la  direttiva  97/81/CE  sul  lavoro  a  tempo
parziale e l'art. 6 CEDU. 
    23. La  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,  nella  causa
C-64/16, Associação Sindical  dos  Juizes  Portugueses  (sentenza  27
febbraio 2018, ECLI:EU:C:2018:117), ha chiarito che la  remunerazione
dei giudici costituisce una componente essenziale delle  garanzie  di
indipendenza richieste dall'art.  19,  paragrafo  1,  TUE,  ritenendo
compatibili  con  il  diritto  dell'Unione  le  misure  di  riduzione
remunerativa solo quando siano generali, cioe'  applicate  all'intero
pubblico impiego, temporanee e giustificate da circostanze economiche
eccezionali, senza  incidere  sulla  sostanza  dell'indipendenza  del
giudice. 
    24. Nel caso in esame, la riduzione di cui all'art. 31-ter, comma
1, non presenta tali caratteristiche, essendo rivolta  unicamente  ai
magistrati  onorari  non  esclusivisti  del  ruolo  ad   esaurimento,
inserendosi in una riforma ordinaria della  magistratura  onoraria  e
priva di una delimitazione temporale. Essa appare dunque, gia'  sotto
questo profilo, difficilmente conciliabile con gli  standard  europei
delineati dalla Corte di giustizia. 
    25. Per quanto concerne il profilo del lavoro a  tempo  parziale,
la Corte di giustizia, nella sentenza  O'Brien  (C-393/10,  1°  marzo
2012, ECLI:EU:C:2012:110), ha riconosciuto che i giudici che svolgono
la loro funzione in  regime  part-time  sono  «lavoratori»  ai  sensi
dell'Accordo  quadro  sul  lavoro  a  tempo  parziale  allegato  alla
direttiva 97/81/CE  e  ha  affermato  che  essi  non  possono  essere
destinatari di un trattamento meno favorevole rispetto ai  lavoratori
comparabili a tempo pieno, salvo che  sussistano  ragioni  oggettive.
Tale principio e' stato ribadito in successive pronunce (tra le quali
Wippel, C-313/02, ECLI:EU:C:2004:607) che insistono sulla  necessita'
di una valutazione  concreta  della  comparabilita'  delle  mansioni,
escludendo differenze fondate su meri dati formali. 
    26. La dott.ssa Gravina, in virtu' del quadro normativo delineato
dal decreto legislativo  n.  116/2017  e  dalla  legge  n.  234/2021,
appare, in termini sostanziali,  come  un  lavoratore  subordinato  a
tempo parziale, inserito stabilmente nell'organizzazione giudiziaria,
soggetto a  obblighi  di  servizio  e  responsabilita'  disciplinari,
civili, penali e contabili analoghe a quelle dei magistrati  ordinari
e  degli  altri  magistrati   onorari   «esclusivisti».   La   scelta
legislativa di comprimere in  modo  strutturale  il  suo  trattamento
economico, senza correlato mutamento delle funzioni, pone  quindi  un
problema di coerenza con la clausola 4 dell'Accordo quadro e  con  il
divieto di discriminazione dei lavoratori part-time. 
    27. Sul versante convenzionale,  la  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, nel caso Baka c. Ungheria (Grande Camera, 23 giugno  2016,
ric. n. 20261/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0623JUD002026112),  ha  affermato
che gli Stati non  possono  adottare  misure  che  alterino  in  modo
significativo e  ingiustificato  le  condizioni  di  esercizio  della
funzione  giudiziaria,  poiche'  cio'  incide  sulla  percezione   di
indipendenza dell'organo giurisdizionale agli  occhi  dei  cittadini.
Pur riferendosi alla rimozione anticipata di un presidente  di  Corte
suprema,  la  pronuncia  evidenzia  che  modifiche  normative  aventi
l'effetto di deteriorare in modo  selettivo  e  non  giustificato  la
posizione  economica  e  professionale  dei  giudici  si  pongono  in
contrasto con gli obblighi derivanti dall'art. 6 CEDU. 
    28. Il quadro e' ulteriormente aggravato dal fatto  che  l'Italia
e'  stata  recentemente  deferita  alla  Corte  di  giustizia   dalla
Commissione europea in relazione alla disciplina  della  magistratura
onoraria, proprio per il  sospetto  di  violazioni  dei  diritti  dei
magistrati  onorari   in   termini   di   trattamento   economico   e
previdenziale,  circostanza  che   conferisce   particolare   rilievo
sistemico alla scelta di  ridurre  strutturalmente  il  compenso  dei
magistrati non esclusivisti mediante l'art. 31-ter, comma 1. 
    29.  Alla  luce  di  tali   considerazioni,   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 51/2025, nella
parte  in  cui  introduce  l'art.  31-ter,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 116/2017, non appare manifestamente infondata  neppure
in riferimento all'art. 117, primo  comma,  della  Costituzione,  per
possibile  contrasto  con  gli  obblighi  derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e dalla CEDU. 
5. - Non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 3  e  53
della Costituzione (soppressione dell'indennita' giudiziaria) 
    30. Resta da esaminare  il  profilo  relativo  alla  soppressione
dell'indennita' giudiziaria che il previgente art. 29, comma  7,  del
decreto legislativo n. 116/2017 riconosceva ai magistrati onorari non
esclusivisti. La ricorrente sostiene che la cancellazione  definitiva
di tale componente, non accompagnata da  una  riduzione  degli  oneri
connessi   alle   funzioni,   integri   un   prelievo    patrimoniale
sostanzialmente riconducibile a un tributo  speciale,  in  violazione
degli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
    31. La Corte costituzionale, in piu' occasioni, ha qualificato le
indennita'  giudiziarie  dei  magistrati  non  come  meri  emolumenti
accessori, ma come componenti del trattamento economico  strettamente
collegate ai peculiari oneri connessi  all'esercizio  delle  funzioni
giurisdizionali. Nella giurisprudenza richiamata dalla ricorrente,  e
in  particolare  nella  sentenza  n.  223  del  2012,  la  Corte   ha
individuato,   quali   elementi   indefettibili   della   fattispecie
tributaria, il carattere autoritativo e  ablativo  della  prestazione
imposta, la destinazione delle risorse al finanziamento  della  spesa
pubblica  e  l'assenza  di  una  corrispondente   modificazione   del
sinallagma remunerativo. 
    32.  Nel  caso   dei   magistrati   onorari   non   esclusivisti,
l'indennita' giudiziaria costituiva una  voce  distinta  rispetto  al
compenso parametrato  al  personale  amministrativo  di  Area  III  e
trovava la propria ratio proprio nel compensare gli  oneri  derivanti
dallo svolgimento delle funzioni  giurisdizionali  in  condizioni  di
particolare responsabilita' e carico di lavoro. La sua  soppressione,
ad opera della legge  n.  51/2025,  non  risulta  accompagnata  dalla
riduzione dei carichi di lavoro  che  l'indennita'  era  destinata  a
compensare e non risulta giustificata dal venir meno  delle  esigenze
organizzative e funzionali che ne avevano determinato l'introduzione. 
    33.  In  tale  prospettiva,  la  cancellazione   dell'indennita',
inserita in un contesto in cui il complessivo  trattamento  economico
dei magistrati onorari non esclusivisti risulta ridotto  rispetto  al
passato, puo' essere letta non come una  semplice  rimodulazione  del
rapporto  sinallagmatico,  ma  come  una   prestazione   patrimoniale
imposta, destinata a liberare risorse per il bilancio generale e,  in
parte, a consentire l'incremento dei compensi dei magistrati  onorari
esclusivisti. Cio' avvicina la misura ai tratti propri di un  tributo
speciale, incidente su  una  specifica  categoria  di  percettori  di
reddito da lavoro, gia' assoggettati  all'imposizione  ordinaria  sul
reddito. 
    34.  Se  qualificata   in   questi   termini,   la   soppressione
dell'indennita'  giudiziaria  si  risolve  in   una   disparita'   di
trattamento rispetto ad altre categorie di  lavoratori  pubblici  che
percepiscono indennita' correlate a particolari  oneri  di  servizio,
senza essere destinatari di un analogo prelievo speciale, e determina
una violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo  della
ragionevolezza e dell'eguaglianza. Essa si pone altresi' in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione, poiche' introduce un  prelievo  che
non rispetta i principi di generalita' e progressivita' e si  applica
solo  a  una  ristretta  categoria  di  lavoratori   statali,   senza
un'adeguata   giustificazione   legata   alla    diversa    capacita'
contributiva. 
    35. Anche questo ulteriore profilo  di  censura,  concernente  la
parte dell'art. 1 della legge n. 51/2025  che  sopprime  l'indennita'
giudiziaria dei magistrati onorari non esclusivisti, risulta pertanto
non manifestamente infondato in riferimento  agli  articoli  3  e  53
della Costituzione ed il dato  e'  ancor  piu'  significativo  se  si
considera che proprio tale disposizione prevede  che  il  compenso  a
fini fiscali  costituisca  reddito  assimilato  a  quello  da  lavoro
dipendente, ai sensi dell'art.  50,  comma  1,  lettera  f),  decreto
legislativo n. 917/1986 (TUIR). 
6. - Conclusioni sulla rimessione 
    36. Per tutte le ragioni esposte, le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate in  relazione  all'art.  1  della  legge  n.
51/2025, nella parte in cui introduce l'art.  31-ter,  comma  1,  del
decreto legislativo  n.  116/2017  e  nella  parte  in  cui  sopprime
l'indennita' giudiziaria prevista dal previgente art.  29,  comma  7,
del medesimo decreto, risultano rilevanti ai fini della decisione del
presente giudizio e non manifestamente infondate in riferimento  agli
articoli  3,  36,  53,  97,  101,  106  e  117,  primo  comma,  della
Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il giudice di pace di Gaeta, definitivamente pronunciando ai soli
fini della rimessione alla Corte costituzionale: 
        1) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 3, 36, 97, 101, 106  e  117,  primo  comma,
della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge 15 aprile 2025, n. 51, nella  parte  in  cui,
introducendo l'art. 31-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
luglio  2017,  n.  116,  ridetermina  il  compenso  annuo  lordo  dei
magistrati onorari non esclusivisti in euro 25.000,00, con impegno di
sedici ore settimanali, in sostituzione  del  precedente  trattamento
pari ad euro 30.777,36, a parita'  della  quantita'  e  qualita'  del
lavoro giurisdizionale perche' senza corrispondente  riduzione  delle
attribuzioni e del carico di lavoro; 
        2) dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione  di
legittimita' costituzionale  del  medesimo  art.  1  della  legge  n.
51/2025, nella parte in cui sopprime, per i  magistrati  onorari  non
esclusivisti, l'indennita' giudiziaria prevista dal  previgente  art.
29, comma 7, del decreto legislativo n.  116/2017,  determinando  una
decurtazione  permanente  del  trattamento  economico  riconducibile,
nella sostanza, a un prelievo tributario speciale  incidente  su  una
categoria ristretta di percettori di reddito da lavoro; 
        3) sospende il presente giudizio sino  alla  decisione  della
Corte costituzionale sulle questioni sollevate; 
        4) dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  immediatamente
trasmessa  alla  Corte  costituzionale,  unitamente  agli  atti   del
giudizio, e che sia notificata alle parti in causa  e  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle
due Camere del Parlamento, ai sensi degli  articoli  23  e  24  della
legge 11 marzo 1953, n. 87. 
          Cosi' deciso in Gaeta, il 12 dicembre 2025 
 
                     Il giudice di pace: Bonacci