Reg. ord. n. 6 del 2026 pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5
Ordinanza del Giudice di Pace di Gaeta del 12/12/2025
Tra: Costanza Michela Gravina C/ Ministero della Giustizia
Oggetto:
Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017 – Denunciata misura che riducendo il compenso, non presenta i requisisti di temporaneità, generalità e proporzionalità – Riduzione di oltre un quinto del compenso lordo che si traduce in una diminuzione ingiustificata a parità di quantità e qualità del lavoro – Lesione del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente – Disparità di trattamento rispetto ad altri magistrati onorari e ordinari che svolgono funzioni comparabili – Ingiustificato svilimento di talune componenti del corpo giudiziario – Contrasto con il principio di indipendenza sostanziale della funzione giurisdizionale – Violazione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione – Lesione del principio del buon andamento giurisdizionale – Riduzione rivolta unicamente ai magistrati onorari non esclusivisti del ruolo a esaurimento, che si inserisce in una riforma ordinaria della magistratura onoraria e priva di delimitazione temporale – Contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, che ritiene compatibili le misure di riduzione remunerativa solo quando siano generali, temporanee, giustificate da circostanze economiche eccezionali e non incidenti sull’indipendenza del giudice – Scelta legislativa di comprimere in modo strutturale il trattamento economico dei magistrati onorari non esclusivisti, senza correlato mutamento delle funzioni, che confligge con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e con il divieto di discriminazione dei lavoratori part-time – Violazione degli obblighi internazionali sul diritto a un equo processo – Cancellazione dell’indennità per i magistrati onorari non esclusivisti analoga a un tributo speciale, incidente su una specifica categoria di percettori di reddito da lavoro, già assoggettati all’imposizione ordinaria sul reddito – Disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori pubblici che percepiscono indennità correlate a particolari oneri di servizio, senza essere destinatari di un analogo prelievo speciale – Lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza – Introduzione che non rispetta i principi di generalità e progressività e si applica solo a una ristretta categoria di lavoratori statali, senza un’adeguata giustificazione legata alla diversa capacità contributiva – Violazione del principio di uguaglianza tributaria.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 13/07/2017 Num. 116 Art. 31 Co. 1
legge del 15/04/2025 Num. 51 Art. 1 nella parte in cui modifica
decreto legislativo del 13/07/2017 Num. 116 Art. 29 Co. 7
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 36
Costituzione Art. 53
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 101
Costituzione Art. 106
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 47
direttiva CE del 15/12/1997
Trattato unione europea Art. 19
Testo dell'ordinanza
N. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2025
Ordinanza del 12 dicembre 2025 del Giudice di pace di Gaeta nel
procedimento civile promosso da Costanza Michela Gravina contro il
Ministero della giustizia.
Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Previsione che ai
magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi
dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che
esercitano le funzioni in via non esclusiva, e' corrisposto un
compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a
carico dello Stato, erogato in dodici mensilita' - Previsione che
sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l'indennita'
giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto
legislativo n. 116 del 2017.
- Legge 15 aprile 2025, n. 51 (Modifiche alla disciplina della
magistratura onoraria), art.1 nella parte in cui introduce l'art.
31-ter, comma 1, nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
(Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57) e «nella parte in cui sopprime, per i magistrati onorari non
esclusivisti, l'indennita' giudiziaria prevista dal previgente art.
29, comma 7, del D. Lgs. n. 116/2017».
(GU n. 5 del 04-02-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA
Il giudice di pace di Gaeta, in persona del dott.ssa Cecilia
Bonacci, nel procedimento civile iscritto al n. 1795/2025 R.G.
promosso dalla dott.ssa Costanza Michela Gravina, rappresentata e
difesa come in atti, - ricorrente - contro Ministero della giustizia,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, - convenuto -
Osserva
1. - In fatto
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 5
dicembre 2025 la dott.ssa Costanza Michela Gravina ha chiesto la
condanna del Ministero della giustizia al pagamento della somma di
euro 2.888,68, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di
giustizia nei limiti della competenza di questo ufficio, a titolo di
differenze tra il compenso annuo lordo percepito sino al 30 aprile
2025, nella veste di magistrato onorario «non esclusivista», e quello
erogato a decorrere dal 1° maggio 2025 all'indomani dell'entrata in
vigore della legge 15 aprile 2025, n. 51.
2. La ricorrente espone di essere stata nominata Vice Procuratore
Onorario presso la Procura della Repubblica di Latina con delibera
del Consiglio superiore della magistratura del 6 luglio 2011 e
successivo decreto ministeriale del 21 novembre 2011, svolgendo da
allora in via continuativa attivita' requirente nelle udienze penali
dinanzi al Tribunale di Latina e al giudice di pace di Gaeta, oltre
alle ulteriori attivita' investigative sia requirenti che di
redazione degli atti civili delegatele dal Procuratore della
Repubblica.
3. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, e, in particolare, dell'art. 29 come modificato
dall'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la
ricorrente ha superato la prova valutativa ivi prevista ed e' stata
quindi stabilmente confermata in servizio fino al compimento del
settantesimo anno di eta', come risulta dalla delibera del Consiglio
superiore della magistratura del 15 gennaio 2025 e dal decreto
ministeriale del 4 febbraio 2025.
4. In base al previgente art. 29, comma 7, del decreto
legislativo n. 116/2017, la dott.ssa Gravina, in quanto magistrato
onorario confermato che non aveva optato per il regime esclusivo ed
era rimasta iscritta all'albo degli avvocati, percepiva un compenso
parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilita' spettanti al
31 dicembre 2021 al personale amministrativo giudiziario di Area III,
posizioni economiche F3, F2 e F1, con esclusione degli incrementi
contrattuali successivi al triennio 2019-2021, e percepiva altresi'
una distinta indennita' giudiziaria in misura pari all'indennita' di
amministrazione spettante al suddetto personale amministrativo di
Area III. Restavano escluse solo le voci accessorie legate al lavoro
straordinario e al fondo risorse decentrate.
5. Sulla scorta di tale disciplina, il compenso complessivo annuo
lordo della ricorrente ammontava ad euro 30.777,36, distribuiti in
dodici mensilita', come risulta dai cedolini prodotti in atti. Quanto
al profilo quantitativo dell'attivita', trovava applicazione l'art.
1, comma 3, del decreto legislativo n. 116/2017 che imponeva una
modulazione dell'impegno idonea a consentire lo svolgimento di altre
attivita' lavorative o professionali; nella concreta organizzazione
dell'ufficio, cio' si traduceva, per la dott.ssa Gravina, in un
impegno ordinario pari a due giornate settimanali, come risulta dalla
documentazione prodotta.
6. La successiva legge 15 aprile 2025, n. 51, recante «Modifiche
alla disciplina della magistratura onoraria», entrata in vigore il 1°
maggio 2025, ha abrogato, tra le altre disposizioni, il citato art.
29 del decreto legislativo n. 116/2017 ed ha introdotto il nuovo art.
31-ter del medesimo decreto. Tale disposizione, al comma 1,
stabilisce che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, non
titolari del regime esclusivo, e' corrisposto un compenso annuo lordo
fisso pari ad euro 25.000,00 per un impegno determinato in sedici ore
settimanali, ferme restando le relative contribuzioni previdenziali e
assistenziali.
7. La ricorrente deduce che, in applicazione dell'art. 31-ter,
comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017, il suo trattamento
economico, a decorrere dal 1° maggio 2025, si e' ridotto ad un
compenso annuo lordo fisso di euro 25.000,00, con contestuale
soppressione dell'autonoma voce di indennita' giudiziaria prevista
dal previgente art. 29, comma 7, e con ridefinizione meramente
formale dell'impegno in sedici ore settimanali che, nella prassi
dell'ufficio, continuano a tradursi in due giornate complete di
udienza, cui si aggiungono, in talune settimane, ulteriori giornate
per esigenze di servizio.
8. La documentazione in atti, in particolare il raffronto tra i
cedolini da febbraio a maggio 2025 e quelli da luglio a ottobre 2025
inclusi, evidenzia una riduzione annua lorda pari ad euro 5.777,36,
che per il primo semestre di applicazione della riforma (dal 1°
maggio al 1° novembre 2025) si traduce nel minor importo di euro
2.888,68 chiesto in questa sede. La ricorrente afferma che il carico
di lavoro non ha subito alcuna diminuzione, come dimostrano i ruoli
d'udienza e le certificazioni sulla durata delle udienze prodotte in
atti, e che, anzi, in alcuni periodi l'impegno effettivo si e' esteso
a tre o quattro giornate settimanali.
9. Sulla base di tali presupposti, la parte attrice sostiene che
la riduzione strutturale del compenso, cosi' come delineata dall'art.
31-ter, comma 1, e dalla soppressione della pregressa indennita'
giudiziaria, determini una violazione degli articoli 3, 36, 97, 101,
106 e 117, primo comma, della Costituzione, nonche', quanto al
profilo specifico della soppressione dell'indennita', degli articoli
3 e 53 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale in tema di prelievi speciali sul trattamento
economico dei magistrati.
10. Questo giudice di pace, ritenuta rilevante la questione di
legittimita' costituzionale prospettata dalla ricorrente, deve
rimetterla alla Corte costituzionale.
2. - In diritto. Rilevanza della questione
12. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata dal
giudice quando la norma denunciata debba essere applicata nel
giudizio a quo e il dubbio di costituzionalita' non appaia
manifestamente infondato. Nel caso in esame, l'oggetto della domanda
e' costituito dal pagamento delle differenze tra il trattamento
economico determinato in base al previgente art. 29, comma 7, del
decreto legislativo n. 116/2017 e quello ridisegnato dall'art.
31-ter, comma 1, del medesimo decreto, come introdotto dall'art. 1
della legge n. 51/2025, nonche' dalle somme corrispondenti alla
soppressione dell'indennita' giudiziaria.
13. E' pacifico tra le parti ed e' stabilito dalla legge che, per
il periodo successivo al 1° maggio 2025, il compenso spettante alla
ricorrente si fonda unicamente sulla disciplina dell'art. 31-ter,
comma 1, decreto legislativo n. 116/2017, mentre il precedente regime
di cui all'art. 29, comma 7, e' stato abrogato. Pertanto, ai fini
della decisione sulla fondatezza della domanda, questo giudice non
puo' prescindere dall'applicazione della disciplina introdotta dalla
legge n. 51/2025. Se la disposizione dovesse essere ritenuta conforme
a Costituzione, il ricorso sarebbe destinato al rigetto; se, al
contrario, la Corte costituzionale ne dichiarasse l'illegittimita'
nei termini prospettati, la pretesa della ricorrente troverebbe
fondamento nel ripristino del precedente trattamento economico, nei
limiti di competenza dell'ufficio.
14. La questione e' dunque rilevante, poiche' la decisione del
presente giudizio dipende dalla validita' costituzionale dell'art. 1
della legge n. 51/2025, nella parte in cui introduce l'art. 31-ter,
comma 1, con riduzione del compenso annuo lordo a euro 25.000,00 per
i magistrati onorari non esclusivisti, e nella parte in cui comporta
la soppressione della pregressa indennita' giudiziaria.
15. Risulta altresi' dai documenti prodotti nel merito che
l'attivita' lavorativa sotto il profilo quantitativo e qualitativo e'
la medesima prima e dopo l'entrata in vigore della disposizione della
cui legittimita' costituzionale si dubita. Cio' e' comprovato
dall'esame delle attestazioni della durata di ciascuna udienza, dai
quali si evince che, a fronte di una consistente riduzione del
trattamento economico, non vi e' stata alcuna corrispondente
riduzione del carico di lavoro, rimasto immutato prima e dopo la
detta legge n. 51/2025.
3. - Non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 3, 36,
97, 101 e 106 della Costituzione.
15. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che il
legislatore puo' incidere sul trattamento economico dei dipendenti
pubblici, inclusi i magistrati, ma solo nel rispetto dei principi di
ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione, nonche'
tenendo conto del collegamento tra remunerazione e garanzie di
indipendenza e buon andamento della funzione giurisdizionale. Nella
sentenza n. 223 del 2012 (ECLI:IT:COST:2012:223), la Corte ha
esaminato il contributo di solidarieta' imposto sui trattamenti
remunerativi e pensionistici piu' elevati, valorizzando il carattere
temporaneo delle misure, la riconducibilita' a condizioni eccezionali
di finanza pubblica e la proporzionalita' del sacrificio rispetto
alla maggiore capacita' contributiva.
16. Successivamente, in decisioni relative al differimento del
trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (sentenze n. 159
del 2019 e n. 130 del 2023), la Corte ha ribadito che interventi
inizialmente giustificati da esigenze emergenziali possono perdere
compatibilita' con gli articoli 3 e 36 della Costituzione quando si
trasformano in assetti stabili e strutturali, non piu' sorretti da
un'effettiva ragione eccezionale e non accompagnati da adeguate
misure compensative.
17. Questi principi sono evidentemente applicabili anche ai
magistrati onorari c.d. confermati a seguito del superamento delle
procedure valutative di cui all'art. 29 del decreto legislativo n.
116/2017 come modificato dall'art. 1, comma 629, della legge n.
234/2021, come la ricorrente nel presente giudizio a quo.
18. Questa effettiva e concreta equiparabilita', ai fini della
presente questione, risulta dall'esame del merito dei fatti dedotti
con valutazione in concreto da parte del giudice procedente, secondo
quanto affermato dalla Corte di giustizia nelle numerose cause
relative ai magistrati onorari italiani, C-658/18, C-236/20, C-41/23,
C-253/24 (ECLI: ECLI:EU:C:2020:572; ECLI: ECLI:EU:C:2022:263; ECLI:
ECLI:EU:C:2024:554; ECLI: ECLI:EU:C:2025:660).
19. Nel caso in esame e' chiaro che i magistrati onorari sono
vincitori di concorso, hanno sviluppi remunerativi legati alle
valutazioni di professionalita' ed all'anzianita', ed hanno la
possibilita' di accedere ad incarichi di secondo grado,
semidirettivi, direttivi e di legittimita', caratteristiche non
presenti per i magistrati onorari.
20. Tuttavia, i principi remunerativi costituzionali ed
eurounitari per la tutela delle funzioni giurisdizionali devono
essere applicati anche ai magistrati onorari, che sono comparabili ai
magistrati onorari almeno per consentirgli di evitare riduzioni in
peius del compenso che incidono sulla loro autonomia e indipendenza.
21. I magistrati onorari confermati fino a settanta anni,
infatti, sono soggetti in base alle disposizioni della legge n.
51/2025 a valutazioni quadriennali di professionalita', sia pure
senza alcun beneficio economico, salva la possibilita' di cessare
dalle funzioni per inidoneita' su decisione del Consiglio superiore
della magistratura.
22. Secondo la stessa legge, essi hanno i medesimi doveri
deontologici dei magistrati e sono tenuti a formazione professionale
costante, nonche' soggetti alla vigilanza dei capi degli uffici
giudiziari ed a procedimento disciplinare che si conclude con
decisione di archiviazione o di condanna da parte del Consiglio
superiore della magistratura.
23. I magistrati stabilizzati non esclusivisti, come la
ricorrente, assicurano la loro disponibilita' secondo il programma
lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o
dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita'
alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della
magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario
complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza
sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le
attivita' di formazione.
24. Quanto alle attribuzioni processuali esse sono aumentate come
quantita' e qualita' dalla legge n. 51/2025, che attribuisce ai vice
procuratori onorari (come la ricorrente) non soltanto la possibilita'
di svolgere tutti gli atti delle indagini preliminari nel
procedimento davanti al giudice di pace e in quello per reati con
pena fino a quattro anni di reclusione davanti al tribunale, ma anche
quella di rappresentare il pubblico ministero nelle udienze penali
davanti al giudice di pace, in quelle davanti al tribunale in
composizione monocratica e in tutte i giudizi in materia civile, di
lavoro o fallimentare (attribuzione inserita proprio dalla detta
legge e non prevista fino al 1° maggio 2025, data della sua entrata
in vigore).
25. Quanto alle condizioni di lavoro gia' il decreto legislativo
n. 116/2017 e la legge n. 234/2021 avevano garantita la copertura
previdenziale e assistenziale, mentre la legge n. 51/2025 ha esteso
dette coperture all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, all'assicurazione contro le malattie ed
all'assicurazione di maternita', nonche' - all'atto della cessazione
dal servizio - la pensione I.V.S. e il T.F.R. secondo i requisiti
anagrafici e contributivi maturati.
26. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto
compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto
funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e
dei congedi, a dimostrazione che si tratta di personale di
magistratura stabilmente inserito nell'organizazione giudiziaria e
tenuto a giustificare dette assenze dall'ufficio.
27. Come per tutti i magistrati ordinari, anche per i magistrati
onorari professionali e' prevista la fruizione di un periodo di
ferie, coincidente di regola con la sospensione feriale
dell'attivita' giudiziaria, ed e' possibile chiedere il trasferimento
presso altro ufficio giudiziario.
28. Il complesso delle disposizioni citate e riportate nell'art.
1 della legge n. 51/2025 dimostra che oggi, in parziale attuazione
degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, i magistrati
onorari confermati possono essere considerati veri e propri collegae
minores dei magistrati ordinari, nonostante i rilevanti limiti allo
sviluppo delle funzioni e della carriera e le rilevantissime
differenze del trattamento remunerativo, che per i magistrati onorari
e' pari solo ad una frazione statica di quello dei magistrati
ordinari che progredisce con le valutazioni di professionalita' e
l'anzianita' in virtu' delle loro elevate responsabilita'.
29. Il detto art. 1 della legge n. 2025/2025, peraltro, avvicina
ulteriormente i compensi dei magistrati onorari confermati alle
retribuzioni dei magistrati ordinari, prevedendo che anche i compensi
sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98%, in
materia analoga all'adeguamento triennale delle retribuzioni dei
magistrati ordinari che, pero', non e' attribuito in misura fissa ma
in misura variabile e legata agli incrementi medi pro capite delle
retribuzioni del pubblico impiego.
30. Il quadro complessivo cosi' delineato, anche in
considerazione delle funzioni requirenti concretamente esercitate
dalla ricorrente in quantita' e qualita' quanto meno identica se non
superiore a quelle svolte prima dell'entrata in vigore della legge n.
51/2025, consente di considerare - limitatamente ai fini della
presente questione di legittimita' costituzionale - estensibili i
principi in materia di tutela dell'autonomia ed indipendenza della
magistratura con riferimento al trattamento economico, per impedire
il vulnus che la detta drastica riduzione dei compensi causerebbe ai
magistrati onorari che svolgono funzioni in via non esclusiva,
dedicando parte rilevante delle loro energie lavorative all'attivita'
giurisdizionale, che - nei limiti delle loro attribuzioni - ha la
stessa efficacia ed importanza per le parti processuali di quella che
venisse svolta nei medesimi procedimenti dai magistrati ordinari.
31. Cosi' precisata la assimilabilita' del compenso del
magistrato onorario confermato che svolge le funzioni in via non
esclusiva alla remunerazione del magistrato ordinario, si ripete non
in via generale ma ai soli fini della tutela costituzionale per la
presente questione di legittimita', nel caso della ricorrente e'
evidente che la riduzione del compenso derivante dall'art. 31-ter,
comma 1, non presenta i caratteri di temporaneita', generalita' e
proporzionalita' che la Corte ha ritenuto imprescindibili. La misura
ha natura strutturale, poiche' ridisegna in via permanente il
trattamento economico dei magistrati onorari non esclusivisti; non e'
generalizzata, perche' colpisce soltanto una categoria ristretta di
magistrati onorari, individuata anche in base all'anzianita' di
servizio e al mancato esercizio dell'opzione per il regime esclusivo;
non e' accompagnata da una riduzione del carico di lavoro o da una
revisione delle funzioni che giustifichi il minor compenso.
32. La ricorrente continua a svolgere attivita' requirente con
modalita' sostanzialmente identiche rispetto al periodo anteriore
alla riforma, come dimostrano i ruoli di udienza e le certificazioni
sulla durata delle udienze depositati in atti. Il solo dato formale
delle sedici ore settimanali indicate nel citato art. 31-ter, comma
1, non sembra rispecchiare una effettiva contrazione dell'impegno,
che nella pratica dell'ufficio continua ad attestarsi sulle due
giornate settimanali gia' previste, talora superate. In questo
quadro, la riduzione di oltre un quinto del compenso annuo lordo, da
euro 30.777,36 ad euro 25.000,00, si traduce in una diminuzione
ingiustificata a parita' di quantita' e qualita' del lavoro, con
possibile violazione dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in
cui esige che la remunerazione sia proporzionata e sufficiente, e
dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparita' di
trattamento rispetto ad altri magistrati onorari ed ordinari che
svolgono funzioni comparabili, sempre nei limiti della presente
questione di legittimita' costituzionale.
33. L'assetto risultante dall'art. 31-ter, comma 1, appare
inoltre problematico se rapportato agli articoli 101 e 106 della
Costituzione, i quali postulano che la funzione giurisdizionale sia
esercitata in condizioni di indipendenza anche sostanziale, e dunque
con un trattamento economico idoneo a preservare il magistrato da
indebite pressioni e condizionamenti, e che la disciplina dei diversi
segmenti della magistratura non si traduca in situazioni di
ingiustificato svilimento di talune componenti del corpo giudiziario.
In questa prospettiva si colloca anche la sentenza n. 124 del 2017,
con cui la Corte ha sottolineato che l'adeguatezza del trattamento
economico dei magistrati e' componente essenziale delle condizioni di
esercizio delle funzioni giudiziarie, non suscettibile di comprimersi
in modo selettivo e non giustificato.
34. La circostanza che la riduzione incida proprio sui magistrati
onorari non esclusivisti stabilizzati, i quali, alla luce della
disciplina del decreto legislativo n. 116/2017 e della legge n.
234/2021, presentano una posizione di sostanziale dipendenza e
inserimento stabile nell'organizzazione giudiziaria, rafforza il
dubbio di incompatibilita' della disciplina con i principi di
ragionevolezza e non discriminazione. Proprio questa categoria e'
stata peraltro al centro della procedura di infrazione n. 2016/4081
avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in
relazione al mancato rispetto delle garanzie riconosciute ai
lavoratori a tempo determinato e parziale.
35. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 51/2025, nella
parte in cui introduce l'art. 31-ter, comma 1, del decreto
legislativo n. 116/2017 con la riduzione del compenso annuo lordo a
euro 25.000,00 per i magistrati onorari non esclusivisti, non puo'
ritenersi manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3,
36, 97, 101 e 106 della Costituzione.
4. - Non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 117, primo
comma, della Costituzione.
22. L'art. 117, primo comma, della Costituzione impone al
legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, tra cui la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel caso in esame, vengono
in rilievo, in particolare, l'art. 19, paragrafo 1, del Trattato
sull'Unione europea e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, la direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo
parziale e l'art. 6 CEDU.
23. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella causa
C-64/16, Associação Sindical dos Juizes Portugueses (sentenza 27
febbraio 2018, ECLI:EU:C:2018:117), ha chiarito che la remunerazione
dei giudici costituisce una componente essenziale delle garanzie di
indipendenza richieste dall'art. 19, paragrafo 1, TUE, ritenendo
compatibili con il diritto dell'Unione le misure di riduzione
remunerativa solo quando siano generali, cioe' applicate all'intero
pubblico impiego, temporanee e giustificate da circostanze economiche
eccezionali, senza incidere sulla sostanza dell'indipendenza del
giudice.
24. Nel caso in esame, la riduzione di cui all'art. 31-ter, comma
1, non presenta tali caratteristiche, essendo rivolta unicamente ai
magistrati onorari non esclusivisti del ruolo ad esaurimento,
inserendosi in una riforma ordinaria della magistratura onoraria e
priva di una delimitazione temporale. Essa appare dunque, gia' sotto
questo profilo, difficilmente conciliabile con gli standard europei
delineati dalla Corte di giustizia.
25. Per quanto concerne il profilo del lavoro a tempo parziale,
la Corte di giustizia, nella sentenza O'Brien (C-393/10, 1° marzo
2012, ECLI:EU:C:2012:110), ha riconosciuto che i giudici che svolgono
la loro funzione in regime part-time sono «lavoratori» ai sensi
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla
direttiva 97/81/CE e ha affermato che essi non possono essere
destinatari di un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori
comparabili a tempo pieno, salvo che sussistano ragioni oggettive.
Tale principio e' stato ribadito in successive pronunce (tra le quali
Wippel, C-313/02, ECLI:EU:C:2004:607) che insistono sulla necessita'
di una valutazione concreta della comparabilita' delle mansioni,
escludendo differenze fondate su meri dati formali.
26. La dott.ssa Gravina, in virtu' del quadro normativo delineato
dal decreto legislativo n. 116/2017 e dalla legge n. 234/2021,
appare, in termini sostanziali, come un lavoratore subordinato a
tempo parziale, inserito stabilmente nell'organizzazione giudiziaria,
soggetto a obblighi di servizio e responsabilita' disciplinari,
civili, penali e contabili analoghe a quelle dei magistrati ordinari
e degli altri magistrati onorari «esclusivisti». La scelta
legislativa di comprimere in modo strutturale il suo trattamento
economico, senza correlato mutamento delle funzioni, pone quindi un
problema di coerenza con la clausola 4 dell'Accordo quadro e con il
divieto di discriminazione dei lavoratori part-time.
27. Sul versante convenzionale, la Corte europea dei diritti
dell'uomo, nel caso Baka c. Ungheria (Grande Camera, 23 giugno 2016,
ric. n. 20261/12, ECLI:CE:ECHR:2016:0623JUD002026112), ha affermato
che gli Stati non possono adottare misure che alterino in modo
significativo e ingiustificato le condizioni di esercizio della
funzione giudiziaria, poiche' cio' incide sulla percezione di
indipendenza dell'organo giurisdizionale agli occhi dei cittadini.
Pur riferendosi alla rimozione anticipata di un presidente di Corte
suprema, la pronuncia evidenzia che modifiche normative aventi
l'effetto di deteriorare in modo selettivo e non giustificato la
posizione economica e professionale dei giudici si pongono in
contrasto con gli obblighi derivanti dall'art. 6 CEDU.
28. Il quadro e' ulteriormente aggravato dal fatto che l'Italia
e' stata recentemente deferita alla Corte di giustizia dalla
Commissione europea in relazione alla disciplina della magistratura
onoraria, proprio per il sospetto di violazioni dei diritti dei
magistrati onorari in termini di trattamento economico e
previdenziale, circostanza che conferisce particolare rilievo
sistemico alla scelta di ridurre strutturalmente il compenso dei
magistrati non esclusivisti mediante l'art. 31-ter, comma 1.
29. Alla luce di tali considerazioni, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 51/2025, nella
parte in cui introduce l'art. 31-ter, comma 1, del decreto
legislativo n. 116/2017, non appare manifestamente infondata neppure
in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, per
possibile contrasto con gli obblighi derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e dalla CEDU.
5. - Non manifesta infondatezza in riferimento agli articoli 3 e 53
della Costituzione (soppressione dell'indennita' giudiziaria)
30. Resta da esaminare il profilo relativo alla soppressione
dell'indennita' giudiziaria che il previgente art. 29, comma 7, del
decreto legislativo n. 116/2017 riconosceva ai magistrati onorari non
esclusivisti. La ricorrente sostiene che la cancellazione definitiva
di tale componente, non accompagnata da una riduzione degli oneri
connessi alle funzioni, integri un prelievo patrimoniale
sostanzialmente riconducibile a un tributo speciale, in violazione
degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
31. La Corte costituzionale, in piu' occasioni, ha qualificato le
indennita' giudiziarie dei magistrati non come meri emolumenti
accessori, ma come componenti del trattamento economico strettamente
collegate ai peculiari oneri connessi all'esercizio delle funzioni
giurisdizionali. Nella giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, e
in particolare nella sentenza n. 223 del 2012, la Corte ha
individuato, quali elementi indefettibili della fattispecie
tributaria, il carattere autoritativo e ablativo della prestazione
imposta, la destinazione delle risorse al finanziamento della spesa
pubblica e l'assenza di una corrispondente modificazione del
sinallagma remunerativo.
32. Nel caso dei magistrati onorari non esclusivisti,
l'indennita' giudiziaria costituiva una voce distinta rispetto al
compenso parametrato al personale amministrativo di Area III e
trovava la propria ratio proprio nel compensare gli oneri derivanti
dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali in condizioni di
particolare responsabilita' e carico di lavoro. La sua soppressione,
ad opera della legge n. 51/2025, non risulta accompagnata dalla
riduzione dei carichi di lavoro che l'indennita' era destinata a
compensare e non risulta giustificata dal venir meno delle esigenze
organizzative e funzionali che ne avevano determinato l'introduzione.
33. In tale prospettiva, la cancellazione dell'indennita',
inserita in un contesto in cui il complessivo trattamento economico
dei magistrati onorari non esclusivisti risulta ridotto rispetto al
passato, puo' essere letta non come una semplice rimodulazione del
rapporto sinallagmatico, ma come una prestazione patrimoniale
imposta, destinata a liberare risorse per il bilancio generale e, in
parte, a consentire l'incremento dei compensi dei magistrati onorari
esclusivisti. Cio' avvicina la misura ai tratti propri di un tributo
speciale, incidente su una specifica categoria di percettori di
reddito da lavoro, gia' assoggettati all'imposizione ordinaria sul
reddito.
34. Se qualificata in questi termini, la soppressione
dell'indennita' giudiziaria si risolve in una disparita' di
trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori pubblici che
percepiscono indennita' correlate a particolari oneri di servizio,
senza essere destinatari di un analogo prelievo speciale, e determina
una violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
ragionevolezza e dell'eguaglianza. Essa si pone altresi' in contrasto
con l'art. 53 della Costituzione, poiche' introduce un prelievo che
non rispetta i principi di generalita' e progressivita' e si applica
solo a una ristretta categoria di lavoratori statali, senza
un'adeguata giustificazione legata alla diversa capacita'
contributiva.
35. Anche questo ulteriore profilo di censura, concernente la
parte dell'art. 1 della legge n. 51/2025 che sopprime l'indennita'
giudiziaria dei magistrati onorari non esclusivisti, risulta pertanto
non manifestamente infondato in riferimento agli articoli 3 e 53
della Costituzione ed il dato e' ancor piu' significativo se si
considera che proprio tale disposizione prevede che il compenso a
fini fiscali costituisca reddito assimilato a quello da lavoro
dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera f), decreto
legislativo n. 917/1986 (TUIR).
6. - Conclusioni sulla rimessione
36. Per tutte le ragioni esposte, le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate in relazione all'art. 1 della legge n.
51/2025, nella parte in cui introduce l'art. 31-ter, comma 1, del
decreto legislativo n. 116/2017 e nella parte in cui sopprime
l'indennita' giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7,
del medesimo decreto, risultano rilevanti ai fini della decisione del
presente giudizio e non manifestamente infondate in riferimento agli
articoli 3, 36, 53, 97, 101, 106 e 117, primo comma, della
Costituzione.
P. Q. M.
Il giudice di pace di Gaeta, definitivamente pronunciando ai soli
fini della rimessione alla Corte costituzionale:
1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3, 36, 97, 101, 106 e 117, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge 15 aprile 2025, n. 51, nella parte in cui,
introducendo l'art. 31-ter, comma 1, del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, ridetermina il compenso annuo lordo dei
magistrati onorari non esclusivisti in euro 25.000,00, con impegno di
sedici ore settimanali, in sostituzione del precedente trattamento
pari ad euro 30.777,36, a parita' della quantita' e qualita' del
lavoro giurisdizionale perche' senza corrispondente riduzione delle
attribuzioni e del carico di lavoro;
2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di
legittimita' costituzionale del medesimo art. 1 della legge n.
51/2025, nella parte in cui sopprime, per i magistrati onorari non
esclusivisti, l'indennita' giudiziaria prevista dal previgente art.
29, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017, determinando una
decurtazione permanente del trattamento economico riconducibile,
nella sostanza, a un prelievo tributario speciale incidente su una
categoria ristretta di percettori di reddito da lavoro;
3) sospende il presente giudizio sino alla decisione della
Corte costituzionale sulle questioni sollevate;
4) dispone che la presente ordinanza sia immediatamente
trasmessa alla Corte costituzionale, unitamente agli atti del
giudizio, e che sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento, ai sensi degli articoli 23 e 24 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
Cosi' deciso in Gaeta, il 12 dicembre 2025
Il giudice di pace: Bonacci