Reg. ord. n. 59 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 25/02/2026

Tra: V. F.



Oggetto:

Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione – Incidenza sulle modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e sull’esercizio della giurisdizione ad opera del giudice.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 104, primo comma, 112, e 113, primo comma.

In subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – Disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche – Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

- Costituzione, artt. 3, 24.

In ulteriore subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità, con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti non titolari del debito tributario – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

- Costituzione, artt. 3, 24.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/03/2000  Num. 74  Art. 13  Co. 2 introdotto dal
decreto legislativo  del 24/09/2015  Num. 158  Art. 12
decreto legislativo  del 10/03/2000  Num. 74  Art. 13  Co. 2 come modificato dal
decreto legislativo  del 14/06/2024  Num. 87  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 101    Co.
Costituzione   Art. 104    Co.
Costituzione   Art. 112 
Costituzione   Art. 113    Co.