Reg. ord. n. 59 del 2026 pubbl. su G.U. del 22/04/2026 n. 16

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 25/02/2026

Tra: V. F.



Oggetto:

Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione – Incidenza sulle modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e sull’esercizio della giurisdizione ad opera del giudice.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 104, primo comma, 112, e 113, primo comma.

In subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – Disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche – Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

- Costituzione, artt. 3, 24.

In ulteriore subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità, con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti non titolari del debito tributario – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

- Costituzione, artt. 3, 24.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 10/03/2000  Num. 74  Art. 13  Co. 2 introdotto dal
decreto legislativo  del 24/09/2015  Num. 158  Art. 12
decreto legislativo  del 10/03/2000  Num. 74  Art. 13  Co. 2 come modificato dal
decreto legislativo  del 14/06/2024  Num. 87  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 101    Co.
Costituzione   Art. 104    Co.
Costituzione   Art. 112 
Costituzione   Art. 113    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2026

Ordinanza del 25 febbraio 2026 del Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di V. F. . 
 
Reati tributari -  Processo  penale  -  Applicazione  della  pena  su
  richiesta - Reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore
  aggiunto previsti dal d.lgs.  n.  74  del  2000  -  Previsione  che
  l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  cod.  proc.  pen.
  puo'  essere  chiesta  dalle  parti  solo   quando,   prima   della
  dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo  grado,  il
  debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e'
  estinto. 
In subordine: Reati tributari - Processo penale - Applicazione  della
  pena su richiesta - Reati in materia di imposte sui redditi  e  sul
  valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 - Previsione che
  l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  cod.  proc.  pen.
  puo'  essere  chiesta  dalle  parti  solo   quando,   prima   della
  dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo  grado,  il
  debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e'
  estinto -  Denunciata  applicabilita'  al  reato  di  emissione  di
  fatture  o  altri  documenti  per  operazioni  inesistenti  di  cui
  all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. 
In ulteriore  subordine:  Reati  tributari  -   Processo   penale   -
  Applicazione della pena su richiesta - Reati in materia di  imposte
  sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal  d.lgs.  n.  74  del
  2000 - Previsione che l'applicazione della pena ai sensi  dell'art.
  444 cod. proc. pen. puo' essere chiesta dalle  parti  solo  quando,
  prima della dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo
  grado, il debito tributario,  comprese  sanzioni  amministrative  e
  interessi, e' estinto - Denunciata applicabilita', con  riferimento
  al reato di emissione di fatture o altri documenti  per  operazioni
  inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti
  non titolari del debito tributario. 
- Decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova  disciplina  dei
  reati in materia di imposte sui redditi e sul  valore  aggiunto,  a
  norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno  1999,  n.  205),  art.
  13-bis, comma 2, introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 24
  settembre 2015, n. 158 (Revisione  del  sistema  sanzionatorio,  in
  attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014,  n.
  23) e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g),  del
  decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87  (Revisione  del  sistema
  sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della  legge  9
  agosto 2023, n. 111). 


(GU n. 16 del 22-04-2026)

 
                          TRIBUNALE DI ROMA 
 
 
           Sezione del giudice per le indagini preliminari 
                             Ufficio XII 
 
    Il giudice per le indagini preliminari, dott. Luca Battinieri nel
procedimento penale a carico di F. V. nata a... il... domiciliata  ex
art. 161, del codice di procedura  penale  al  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata «...»; 
    Difesa di fiducia dagli avv.ti Alice Poeta e Renato  Borzone  del
Foro di Roma all'udienza in Camera di consiglio del 25 febbraio 2026,
sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza di  rimessione
alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale
in via incidentale - art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    Questo ufficio e' investito dell'istanza ex art. 444  del  codice
di procedura penale  con  cui  l'imputata  V.  F.,  nel  corso  delle
indagini preliminari, ha chiesto, per il tramite dei propri difensori
muniti di procura speciale, di definire il procedimento a suo  carico
mediante  l'applicazione  della  pena  di  due  anni  di   reclusione
subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale e  della
non menzione. 
    Il pubblico ministero, in data 28 aprile  2025,  ha  espresso  il
consenso, formulando l'imputazione nei termini che seguono: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Si contesta all'imputata di avere, in qualita' di  collaboratrice
amministrativo-contabile, concorso con gli amministratori (di fatto e
di  diritto)  della  «...  s.r.l.»  nell'emissione  di  fatture   per
operazioni inesistenti. 
    All'udienza camerale del  3  dicembre  2025,  questo  ufficio  ha
preliminarmente  interpellato  la  difesa  in   ordine   all'avvenuta
estinzione  del  debito  tributario   connesso   alla   condotta   in
contestazione, ottenendo risposta negativa. Ha,  quindi,  evidenziato
alle parti la necessita' di un breve rinvio al fine  di  approfondire
profili di potenziale incostituzionalita' dell'art. 13-bis, comma  2,
decreto legislativo n. 74/2000, norma che, per i delitti  di  cui  al
decreto legislativo in parola, condiziona l'accesso al patteggiamento
all'avvenuta  estinzione  del  debito  tributario   (comprensivo   di
interessi  e  sanzioni)  entro  la  dichiarazione  di  apertura   del
dibattimento. 
    In vista  dell'odierna  udienza,  la  difesa  ha  depositato  una
memoria con cui, in via principale, ha insistito  per  l'accoglimento
della sua istanza, ritenendo che la  condizione  sopra  indicata  non
trovi applicazione al reato di cui all'art. 8. Solo in subordine,  ha
sollecitato il  giudice  per  le  indagini  preliminari  a  sollevare
questione di legittimita' costituzionale della  norma  per  contrasto
con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
    Il giudice per le indagini preliminari dubita della  legittimita'
costituzionale del comma 2 dell'art. 13-bis del  decreto  legislativo
n.  74/2000 motivo per  cui,  attesa  la  rilevanza  della  questione
nell'ambito del presente procedimento, deve rimettere gli  atti  alla
Corte costituzionale. 
  Sulla rilevanza della questione 
    La questione di legittimita' costituzionale della norma e'  senza
dubbio rilevante ai fini del decidere. 
    L'art. 13-bis, comma 2 del decreto legislativo n.  74/2000  cosi'
recita: «Per i delitti di  cui  al  presente  decreto  l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale puo'
essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione  di
apertura del dibattimento  di  primo  grado,  il  debito  tributario,
comprese sanzioni amministrative e  interessi,  e'  estinto,  nonche'
quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.» 
    La speciale condizione di accesso  al  patteggiamento  era  stata
originariamente introdotta nel comma 2-bis dell'art. 13 con l'art. 2,
comma 36 vicies semel, lettera m) del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011,
n. 148. 
    Col  decreto  legislativo  n.  158/15,  la  previsione  e'  stata
ricollocata all'interno dell'inedito art. 13 bis. 
    La  disposizione  e'  da   ultimo   trasfusa,   senza   ulteriori
correttivi, nell'art. 90, comma 3 del decreto legislativo n. 173/2024
intitolato «Testo unico delle sanzioni  tributarie  amministrative  e
penali» entrato in vigore il 29 novembre 2024 ma la cui efficacia  e'
stata posticipata al 1°  gennaio  2027  in  base  all'art.  102  come
modificato, da ultimo, dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. 
    L'art. 13, ai commi 1 e 2, stabilisce a sua volta che: 
        1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter  e  10-quater,
comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di  apertura
del  dibattimento  di  primo  grado,  i  debiti  tributari,  comprese
sanzioni amministrative e  interessi,  sono  stati  estinti  mediante
integrale pagamento degli  importi  dovuti,  anche  a  seguito  delle
speciali  procedure  conciliative  e  di  adesione   all'accertamento
previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso. 
        2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili
se i debiti tributari, comprese  sanzioni  e  interessi,  sono  stati
estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a  seguito
del ravvedimento operoso o della  presentazione  della  dichiarazione
omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo,  sempreche'  il  ravvedimento  o  la
presentazione siano intervenuti prima che l'autore  del  reato  abbia
avuto  formale  conoscenza  di  accessi,   ispezioni,   verifiche   o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento  amministrativo  o
di procedimenti penali. 
    La giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che, nel  caso  dei
reati richiamati al comma 1 dell'art.  13,  l'estinzione  del  debito
tributario non puo' costituire condizione d'accesso al patteggiamento
e questo  perche'  il  pagamento  determina,  in  tal  caso,  la  non
punibilita' del reato. 
    Non sarebbe, quindi, giuridicamente ammissibile  patteggiare  una
condotta non punibile. 
    La condizione, viceversa, opera per i reati di  cui  al  comma  2
dell'art.  13  posto  che,  in  tal  caso,  l'estinzione  del  debito
tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento non
determina la non punibilita' della condotta, effetto producibile solo
nel caso di estinzione maturata  anteriormente  alla  conoscenza,  da
parte  del  contribuente,  dell'avvio   di   accertamenti   in   sede
amministrativa o penale. 
    La circostanza che nessuno dei  due  commi  richiami  (anche)  il
delitto di cui all'art. 8 ha fatto sorgere dubbi  sull'applicabilita'
della condizione  di  cui  all'art.  13-bis,  comma  2  al  reato  di
emissione di fatture per operazioni inesistenti. 
    Secondo un primo orientamento della S.C., la norma non troverebbe
applicazione ai reati, tra cui quello di cui  all'art.  8,  che,  non
comportando un'evasione d'imposta, non determinano in capo all'autore
un debito tributario che questi puo' assolvere (Sez. 3 n. 1582 del 14
dicembre 2021, dep. 2022, «Lucarelli»). 
    Tale  tesi  e'  stata  successivamente  rimeditata  in  sede   di
legittimita' sulla scorta  di  un  argomento,  ad  avviso  di  questo
ufficio, difficilmente superabile. 
    Il  comma  7  dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972 stabilisce che: «Se il  cedente  o  prestatore
emette fattura per operazioni inesistenti,  ovvero  se  indica  nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o  le  imposte  relative  in
misura superiore a quella reale, l'imposta  e'  dovuta  per  l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura». 
    La semplice emissione della fattura vale,  quindi,  a  costituire
l'emittente  debitore  dell'IVA  indicata  nel  documento,  a   nulla
rilevando  che  l'imposta,  proprio  in  ragione  della   fittizieta'
dell'operazione,  non  sia   stata   riscossa   nei   confronti   del
cessionario. Tale conseguenza e' risultata  conforme  alla  normativa
comunitaria ed ha trovato avallo anche presso le  sezioni  tributarie
della Suprema Corte. Ne'  l'emittente  puo'  sottrarsi  al  pagamento
dell'IVA attraverso una nota di  credito  perche'  le  variazioni  in
diminuzione previste dall'art. 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica presuppongono che  l'operazione,  da  rettificare  essendo
venuta meno per una delle condizioni  tassativamente  previste  dalla
normativa fiscale, fosse comunque effettiva. 
    Questa tesi e' stata fatta propria, con ampia motivazione,  dalla
sentenza della Sez. 3, n. 25656 del 27 maggio 2022 «C...» ed e' stata
ribadita  negli  anni  a  seguire  tanto  da  poter   affermare   che
l'applicabilita' all'art. 8 della pregiudiziale di  cui  al  comma  2
dell'art. 13-bis e' assurta a diritto vivente (Cassazione, Sez. 3, n.
36484 del 2024; Cassazione, Sez. 3, n. 43273 del 2023). 
    Chiarito, quindi, che l'estinzione del debito  tributario  (anche
attraverso  le   speciali   procedure   conciliative)   prima   della
dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce condizione  di
ammissibilita' del patteggiamento in ordine al reato di cui  all'art.
8, vien da se' la  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'
nella presente vicenda. 
    Il debito tributario scaturito dalla  condotta  in  contestazione
non risulta estinto, motivo per cui la richiesta di applicazione pena
dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto della condizione
di proponibilita'. Qualora, viceversa, la norma  in  censura  venisse
dichiarata illegittima, l'istanza andrebbe accolta attesa la corretta
qualificazione  giuridica  del  fatto,  la  congruita'   della   pena
richiesta  ed  il  corretto  criterio  di  calcolo  seguito.  Non  vi
sarebbero ostacoli neppure al riconoscimento di entrambi  i  benefici
ai quali la parte ha subordinato la domanda (sospensione condizionale
e non menzione) dal momento che la pena rientra nei limiti legali per
l'accesso e non vi  sono  elementi  che  autorizzano  a  pronosticare
ricadute delittuose da parte dell'imputata,  trattandosi  di  persona
priva di precedenti e che ha arrecato un contributo  secondario  alla
consumazione del reato. 
  Sulla non manifesta infondatezza della questione 
    La  formulazione  della  norma  ingenera  ragionevoli  dubbi   di
legittimita' per contrasto con diversi parametri costituzionali. 
    L'ufficio e' consapevole che  la  Corte  costituzionale  e'  gia'
stata chiamata in due occasioni a pronunciarsi sulla scelta che  pone
l'estinzione del debito fiscale quale  precondizione  di  accesso  al
rito negoziato. Ritiene, tuttavia, che i  due  precedenti  non  siano
d'ostacolo alla nuova investitura. 
    Con la sentenza n. 95/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondata la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dello  -
allora - art. 13, comma 2-bis  del  decreto  legislativo  n.  74/2000
sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
    Nella  circostanza,  il  giudice  a  quo   aveva   ravvisato   la
violazione, anzitutto, dell'art. 3, in  ragione  della  irragionevole
disparita' di trattamento di soggetti  chiamati  a  rispondere  della
stessa condotta a seconda delle rispettive possibilita' economiche. 
    L'istituto era ritenuto in contrasto anche con l'art. 24 perche',
precludendo l'accesso al rito per  motivi  di  capacita'  reddituale,
determinava una indebita compressione al diritto di difesa. 
    La Corte ha disatteso entrambe le prospettazioni, affermando che:
«qualunque norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento
di determinati fini risulta diversamente utilizzabile a seconda delle
condizioni economiche dei soggetti interessati a conseguirli. Non per
questo solo, tuttavia, essa e' costituzionalmente  illegittima.  Cio'
avviene esclusivamente in due ipotesi: da un lato, quando ne  risulti
compromesso l'esercizio di un diritto che la Costituzione  garantisce
a tutti paritariamente (quale  il  diritto  di  azione  e  difesa  in
giudizio, come avveniva per i vecchi istituti del solve et  repete  e
della cautio pro expensis: sentenze n. 21 del 1961 e n. 67 del 1960);
dall'altro, quando gli oneri imposti non  risultino  giustificati  da
ragioni  connesse  a  circostanze  obiettive,  cosi'  da  determinare
irragionevoli situazioni di vantaggio o svantaggio». 
    Si tratta di ipotesi, ad avviso della  Corte,  non  riscontrabili
nel caso di  specie.  Quanto  alla  seconda,  il  generale  interesse
pubblico alla eliminazione delle  conseguenze  dannose  del  reato  -
interesse che giustifica le disparita' di trattamento  -  si  coniuga
all'interesse all'integrale riscossione  dei  tributi  evasi.  Quanto
alla prima, la facolta' di richiedere l'applicazione di una pena  non
costituisce condicio sine qua  non  per  una  tutela  efficace  della
propria posizione  processuale,  tant'e'  che  l'ordinamento  prevede
tutta  una  serie  di  reati   rispetto   ai   quali   l'accesso   al
patteggiamento e' precluso. La Corte aggiunge anche che «con riguardo
ai reati tributari vi e', di regola - anche se non immancabilmente  -
una diretta correlazione tra entita' del danno  cagionato  e  risorse
economiche del  reo  (ove  questi  si  identifichi  nel  contribuente
persona  fisica),  o  da  lui  comunque  gestite   (ove   si   tratti
dell'amministratore o del liquidatore di societa' o enti), posto  che
il profitto conseguente al reato corrisponde all'imposta sottratta al
fisco. Si tratta di  una  situazione  analoga,  mutatis  mutandis,  a
quella  riscontrabile  in   rapporto   al   delitto   di   insolvenza
fraudolenta, di cui all'art. 641 del codice penale, rispetto al quale
l'adempimento dell'obbligazione ha addirittura effetti estintivi  del
reato». 
    Come detto, la questione, a distanza di poco,  e'  stata  rimessa
nuovamente al vaglio di legittimita'. Tuttavia,  con  l'ordinanza  n.
225/15, la Corte non si e' pronunciata nel  merito,  restituendo  gli
atti al  giudice  remittente  per  un  nuovo  esame  dei  profili  di
rilevanza e non manifesta  infondatezza  alla  luce  delle  modifiche
normative  medio  tempore  intervenute  col  decreto  legislativo  n.
158/2015. 
    L'ufficio e' dell'avviso che la norma a scrutinio  contrasti  con
gli articoli 3 e 24 della  Costituzione  e  cio'  sotto  un  versante
diverso da quello disatteso dalla sentenza  n.  95/2015,  perche'  in
quella sede non  sono  state  poste  all'attenzione  della  Corte  le
peculiarita' che  contraddistinguono  la  condotta  di  emissione  di
fatture per operazioni inesistenti rispetto  alle  altre  fattispecie
punite dal decreto legislativo n. 74/2000. 
    La  pronuncia  citata  ha  affermato  che  subordinare  ad  oneri
patrimoniali l'ottenimento di particolari benefici  comporta  di  per
se' una discriminazione in  quanto  la  possibilita'  di  conseguirli
varia a seconda della capacita' economica del singolo. Questo, di per
se',  non  e'  costituzionalmente  illegittimo.  Lo  diventa  se   il
sacrificio imposto non risulta giustificato  da  ragioni  connesse  a
circostanze oggettive, come avviene, per l'appunto, in ambito fiscale
dove vi e' un  interesse  di  carattere  pubblicistico  all'integrale
riscossione dei tributi evasi e dove c'e'  una  correlazione  diretta
tra entita' del danno e risorse del  reo  posto  che,  di  norma,  il
profitto conseguente  al  reato  viene  a  coincidere  con  l'imposta
sottratta al fisco. 
    A differenza, pero', di quanto avviene nei reati  in  materia  di
dichiarazione (articoli 2, 3, 4, 5) e di evasione  in  senso  stretto
(articoli 10 bis, 10 ter, 10  quater),  l'autore  del  reato  di  cui
all'art. 8 non persegue un interesse  proprio  ma  quello  di  terzi.
Nella prassi, l'emittente non incassa l'IVA dal  cessionario  perche'
l'operazione economica sottostante  e'  fittizia  e  l'emissione  del
documento avviene solo  per  permettere  al  secondo  di  evadere  le
imposte.  In  questo  caso,  quindi,  il   soggetto   non   trattiene
indebitamente un'IVA che avrebbe dovuto versare  allo  Stato  tant'e'
che il suo debito nei confronti del fisco sorge solo per effetto  del
meccanismo, di natura latamente sanzionatoria, previsto dal  comma  7
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n.  633/1972
il quale fa sorgere l'obbligo di  versare  l'IVA  per  il  sol  fatto
dell'emissione della fattura, a nulla rilevando  l'inesistenza  della
transazione. L'IVA e' un'imposta che colpisce i consumi quale  indice
indiretto di  capacita'  contributiva.  Se  l'obbligo  al  versamento
sussiste anche quando il consumo, di fatto, non c'e' stato, e' chiaro
che la norma persegue una finalita'  punitiva  anziche'  propriamente
fiscale. 
    In  questo  caso,  quindi,  l'esazione  dell'IVA   non   risponde
all'interesse pubblico alla riscossione integrale delle imposte evase
perche',  lo   si   ripete,   il   debito   tributario   non   deriva
dall'incameramento di somme sottratte all'erario  ma  dalla  sanzione
che  l'ordinamento  ricollega  alla  condotta  infedele  tenuta   dal
contribuente-imprenditore. 
    Inoltre, nel reato di cui  all'art.  8,  non  e'  l'autore  della
condotta  a  ricavare  un  profitto  e  arrecare  un  danno   ma   il
destinatario-utilizzatore della fattura. Se cosi'  e',  viene  allora
meno quel collegamento diretto tra entita' del danno  e  risorse  del
reo che, come evidenziato dalla Corte, giustifica una discriminazione
per  motivi  di  carattere  economico  nell'accesso   a   determinati
benefici. 
    In un contesto del  genere,  la  circostanza  che  solo  soggetti
economicamente  attrezzati  possano  accedere  al  patteggiamento  in
quanto  nella  condizione  di   estinguere   il   debito   tributario
costituisce una lesione  del  diritto  di  uguaglianza  e,  al  tempo
stesso, del diritto di difesa considerando gli evidenti benefici  che
il rito negoziato puo' comportare a norma dell'art. 445 del codice di
procedura penale,  sol  considerando  l'inapplicabilita'  delle  pene
accessorie, l'esonero  dal  pagamento  delle  spese  processuali  ma,
soprattutto, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale  decorsi
i termini di cui al comma 2. 
    Concludendo sul punto, il rimettente ritiene che  l'art.  13-bis,
comma  2  presenti  profili  di  illegittimita'  costituzionale,  per
violazione degli articoli 3 e 24, nella parte in cui  si  applica  al
reato punito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2000. 
    Ad avviso dell'ufficio, la norma viola gli articoli 3 e 24  della
Costituzione anche sotto altro punto di vista, nella  misura  in  cui
prevede  l'applicazione  della  condizione  di   proponibilita'   nei
confronti di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere della  condotta
illecita ivi compresi, quindi, coloro  che,  in  quanto  diversi  dal
debitore d'imposta, non sono nell'autonoma possibilita' di soddisfare
la condizione di accesso al rito. Il riferimento e' ai  soggetti  che
concorrono  ai  sensi   dell'art.   110   del   codice   penale   con
l'imprenditore nella condotta tipica. 
    L'emissione di una fattura relativa a operazioni  inesistenti  fa
sorgere, in capo al  soggetto  passivo  d'imposta  (l'emittente),  il
debito nei confronti dell'erario pari all'importo  dell'IVA  indicata
nel documento. Ne consegue che  questi,  essendo  titolare  esclusivo
della posizione debitoria, e' l'unico che puo' disporre del debito e,
quindi,  procedere  alla  sua  estinzione  mediante  il  ravvedimento
operoso e le altre procedure conciliative previste dalla legge. 
    Se, quindi,  l'imputato  che  sia  anche  debitore  d'imposta  e'
arbitro del suo destino,  nel  senso  che  il  soddisfacimento  della
condizione di accesso al rito e' rimessa alla  sua  discrezionalita',
non altrettanto si verifica per gli - eventuali - coimputati i quali,
non potendo estinguere di loro iniziativa il debito del  contribuente
evasore, sono destinati a subire  gli  effetti  delle  determinazioni
altrui e, quindi, a vedersi preclusa la possibilita'  di  patteggiare
in   mancanza   di   un'adesione   del    debitore    alle    pretese
dell'amministrazione finanziaria. Il che e' proprio cio' che dovrebbe
avvenire nel caso in esame, con  la  declaratoria  d'inammissibilita'
della   richiesta   di   patteggiamento    dell'imputata    (semplice
collaboratrice  amministrativo-contabile  dell'azienda)   in   virtu'
dell'omessa estinzione del debito  da  parte  (degli  amministratori)
della societa'. 
    In   astratto,   il   terzo   potrebbe   ricorrere   all'istituto
dell'accollo di debito fiscale (art.  8,  comma  2,  della  legge  n.
212/2000 statuto del contribuente) per sostituirsi nell'adempimento. 
    Tuttavia, l'accollo e' a norma della legge civile un contratto  a
tutti gli effetti in cui debitore e terzo convengono che quest'ultimo
subentri al primo nel  pagamento  al  creditore.  Trattandosi  di  un
contratto, richiede il consenso del debitore principale, il quale ben
potrebbe negarlo per le piu' svariate  ragioni.  Di  conseguenza,  la
possibilita' per l'imputato non debitore d'imposta di  estinguere  il
debito e, quindi, di patteggiare resterebbe ugualmente subordinata al
volere altrui. 
    Sul punto, quindi, si ravvisano ragionevoli dubbi di legittimita'
costituzionale  del  comma  2,  art.  13-bis,  per  violazione  degli
articoli  3  e  24  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui,  con
riferimento al reato di cui all'art. 8, si applica agli imputati che,
a norma della legislazione  fiscale  (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 633/1972), non sono soggetti  passivi  dell'imposta  in
concreto evasa. 
    Vale la pena precisare che, per titolari del  debito  tributario,
gli unici rispetto ai quali dovrebbe operare la previsione  normativa
di cui si contesta la legittimita', sono da intendere,  nel  caso  di
contribuente individuale,  la  persona  fisica  mentre,  in  caso  di
contribuente «collettivo» (persone giuridiche ed enti  in  generale),
coloro che hanno poteri gestori e di amministrazione  (amministratori
e liquidatori). 
    A ben  vedere,  pero',  con  riferimento  a  ulteriori  parametri
costituzionali,  la  norma  presenta   profili   di   contrasto   che
prescindono dal riferimento alla specifica condotta di cui all'art. 8
in  tema  di  false  fatturazioni,  connotando  d'incostituzionalita'
l'istituto in quanto tale. 
    Per come strutturata dal legislatore, infatti, la  condizione  di
proponibilita' del patteggiamento  compulsa  l'imputato  ad  abdicare
dalla tutela dei propri diritti nei confronti degli  atti  impositivi
illegittimi della P.A., dando,  cosi',  luogo  ad  un  contrasto  con
l'art. 113,  comma  1  della  Costituzione.  Infatti,  posto  che  il
pagamento liberatorio dev'essere comprensivo di interessi e sanzioni,
nel  caso  di  errori  di  calcolo  da   parte   dell'amministrazione
finanziaria nella liquidazione del dovuto, la parte viene, di  fatto,
messa  di  fronte  ad  un  aut  aut:  aderire  supinamente   all'atto
impositivo,  anche  a  costo  di  severe  ripercussioni   sul   piano
economico-finanziario, oppure contrastarlo nelle sedi competenti  con
la  consapevolezza,  pero',  di  perdere  gli   importanti   vantaggi
assicurati dalla definizione del giudizio nelle forme  dell'art.  444
del codice di procedura penale. 
    Ne' tale effetto potrebbe essere neutralizzato dalla  sospensione
del procedimento penale in attesa della definizione  del  contenzioso
tributario. Detto in altri termini, onde «congelare» il  procedimento
penale  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del   dibattimento
(termine ultimo entro il quale il  maturarsi  dell'effetto  estintivo
consente l'accesso al patteggiamento), l'imputato  potrebbe  chiedere
al giudice penale una sospensione-rinvio del processo  in  attesa  di
definire la pendenza fiscale. 
    Oltre a non esserci alcuna norma che  lo  consenta  (il  comma  3
dell'art. 13 richiede che la parte abbia in  corso  la  rateizzazione
del pagamento il che presuppone un'adesione all'atto impositivo e non
certo una impugnazione/contestazione), il legislatore, nel  prevedere
la reciproca autonomia dei procedimenti, esprime una chiara  volonta'
di segno contrario (articoli 2 e 3, comma 1 del codice  di  procedura
penale, secondo cui il giudice penale  puo'  sospendere  il  giudizio
solo  se  la  decisione  della  causa  dipende  da  una  controversia
concernente stato di famiglia o cittadinanza, dovendo, in ogni  altro
caso,  decidere  incidentalmente   qualsiasi   questione   civile   o
amministrativa; art. 20, decreto legislativo n. 74/2000). 
    Ne conseguirebbe l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  2,
art. 13-bis, anche  per  violazione  dell'art.  113,  comma  1  della
Costituzione. 
    Infine, attraverso la norma oggetto  di  censura,  l'agire  della
pubblica amministrazione determina  un  anomalo  condizionamento  sia
delle modalita' di esercizio dell'azione  penale  da  parte  del P.M.
(art.  112  della  Costituzione)  che  dell'esercizio  stesso   della
giurisdizione ad opera del giudice (art. 101, comma 2 e 104 comma 1). 
    Sotto  il  primo  aspetto,  in  mancanza  della  conclusione  del
procedimento amministrativo  con  cui  l'ente  impositore  accerta  e
liquida l'imposta evasa corredata di interessi e sanzioni, e'  chiaro
che il contribuente-imputato non  puo'  dare  corso  al  ravvedimento
operoso e alle altre procedure  conciliative  previste  dalla  legge.
Questo determina che, non essendosi prodotto l'effetto estintivo,  il
pubblico ministero si vede preclusa la possibilita' di assentire  una
richiesta di applicazione pena  proposta  nel  corso  delle  indagini
preliminari, id est esercitare l'azione penale nelle forme  dell'art.
444 del codice di procedura penale Il che e' proprio l'epilogo che si
sarebbe dovuto avere nella vicenda che occupa; Il pubblico ministero,
preso atto della mancanza della condizione di proponibilita', avrebbe
dovuto negare il consenso alla richiesta dell'imputata ed  esercitare
l'azione penale in altro modo. 
    Relativamente  al  secondo,  l'iniziativa   discrezionale   della
pubblica amministrazione si riflette sulla possibilita' di accogliere
o meno l'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti; il giudice,
quindi, non sarebbe piu' soggetto solamente alla legge ma anche  alle
scelte discrezionali della P.A., in  violazione  degli  articoli  101
comma 2, 104 comma 1 e 112 della Costituzione. 
    Il giudice ritiene che i  paventati  dubbi  di  legittimita'  non
possano    essere    superati    attraverso    una    interpretazione
costituzionalmente conforme della norma. 
    Quanto all'applicabilita' della  condizione  al  delitto  di  cui
all'art. 8 in tema di false fatturazioni, si e' gia'  evidenziato  in
apertura che  la  piu'  recente  giurisprudenza  di  legittimita'  ha
consolidato un diritto vivente in tal senso. 
    Con riguardo alla possibilita' di  escluderla  nei  confronti  di
imputati che, a norma della legislazione fiscale, non  sono  soggetti
passivi dell'imposta  evasa,  il  significato  proprio  delle  parole
adoperato dal legislatore  (art.  12  delle  preleggi)  rende  palese
l'impossibilita' di discriminare a seconda di particolari  condizioni
soggettive. 
    Sulla  scorta  di  quanto  precede,  l'investitura  della   Corte
costituzionale risulta inevitabile. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
del comma 2 dell'art. 13-bis del decreto legislativo 10  marzo  2000,
n. 74, introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo  24  settembre
2015, n. 158 e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma  1,  lettera
g), del decreto legislativo n. 14 giugno 2024, n. 87  per  violazione
degli articoli 3, 24, 101 comma 2, 104 comma 1, 112  e  113  comma  1
della Costituzione; 
    In subordine, dichiara rilevante e non  manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale  del  comma  2  dell'art.
13-bis del decreto legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,  introdotto
dall'art. 12 del decreto legislativo 24  settembre  2015,  n.  158  e
modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del  decreto
legislativo n. 14 giugno 2024, n. 87 per violazione degli articoli  3
e 24 della Costituzione nella parte in cui si applica al reato punito
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2000; 
    In ulteriore subordine, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  del  comma  2
dell'art. 13-bis del  decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n.  74,
introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
158 e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1,  lettera  g),  del
decreto legislativo n. 14 giugno 2024, n.  87  per  violazione  degli
articoli  3  e  24  della  Costituzione  nella  parte  in  cui,   con
riferimento al reato di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  10
marzo 2000, n. 74, si applica a  soggetti  non  titolari  del  debito
tributario; 
    Sospende il procedimento e il corso della prescrizione sino  alla
definizione del giudizio di costituzionalita'; 
    Dispone  che,  a  cura  della   cancelleria,   gli   atti   siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Roma, all'udienza del 25 febbraio 2026 
 
                         IL GIP: BATTINIERI