Reg. ord. n. 59 del 2026 pubbl. su G.U. del 22/04/2026 n. 16
Ordinanza del Tribunale di Roma del 25/02/2026
Tra: V. F.
Oggetto:
Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione – Incidenza sulle modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e sull’esercizio della giurisdizione ad opera del giudice.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 104, primo comma, 112, e 113, primo comma.
In subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – Disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche – Lesione del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
- Costituzione, artt. 3, 24.
In ulteriore subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità, con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti non titolari del debito tributario – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
- Costituzione, artt. 3, 24.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 24/09/2015 Num. 158 Art. 12
decreto legislativo del 10/03/2000 Num. 74 Art. 13 Co. 2 come modificato dal
decreto legislativo del 14/06/2024 Num. 87 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 101 Co. 2
Costituzione Art. 104 Co. 1
Costituzione Art. 112
Costituzione Art. 113 Co. 1
Testo dell'ordinanza
N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 febbraio 2026
Ordinanza del 25 febbraio 2026 del Tribunale di Roma nel procedimento
penale a carico di V. F. .
Reati tributari - Processo penale - Applicazione della pena su
richiesta - Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 - Previsione che
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
puo' essere chiesta dalle parti solo quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il
debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e'
estinto.
In subordine: Reati tributari - Processo penale - Applicazione della
pena su richiesta - Reati in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 - Previsione che
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
puo' essere chiesta dalle parti solo quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il
debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, e'
estinto - Denunciata applicabilita' al reato di emissione di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui
all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000.
In ulteriore subordine: Reati tributari - Processo penale -
Applicazione della pena su richiesta - Reati in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del
2000 - Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell'art.
444 cod. proc. pen. puo' essere chiesta dalle parti solo quando,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e
interessi, e' estinto - Denunciata applicabilita', con riferimento
al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti
non titolari del debito tributario.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei
reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art.
13-bis, comma 2, introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in
attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n.
23) e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema
sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9
agosto 2023, n. 111).
(GU n. 16 del 22-04-2026)
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione del giudice per le indagini preliminari
Ufficio XII
Il giudice per le indagini preliminari, dott. Luca Battinieri nel
procedimento penale a carico di F. V. nata a... il... domiciliata ex
art. 161, del codice di procedura penale al proprio indirizzo di
posta elettronica certificata «...»;
Difesa di fiducia dagli avv.ti Alice Poeta e Renato Borzone del
Foro di Roma all'udienza in Camera di consiglio del 25 febbraio 2026,
sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione
alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale
in via incidentale - art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Premesso in fatto
Questo ufficio e' investito dell'istanza ex art. 444 del codice
di procedura penale con cui l'imputata V. F., nel corso delle
indagini preliminari, ha chiesto, per il tramite dei propri difensori
muniti di procura speciale, di definire il procedimento a suo carico
mediante l'applicazione della pena di due anni di reclusione
subordinata al riconoscimento della sospensione condizionale e della
non menzione.
Il pubblico ministero, in data 28 aprile 2025, ha espresso il
consenso, formulando l'imputazione nei termini che seguono:
Parte di provvedimento in formato grafico
Si contesta all'imputata di avere, in qualita' di collaboratrice
amministrativo-contabile, concorso con gli amministratori (di fatto e
di diritto) della «... s.r.l.» nell'emissione di fatture per
operazioni inesistenti.
All'udienza camerale del 3 dicembre 2025, questo ufficio ha
preliminarmente interpellato la difesa in ordine all'avvenuta
estinzione del debito tributario connesso alla condotta in
contestazione, ottenendo risposta negativa. Ha, quindi, evidenziato
alle parti la necessita' di un breve rinvio al fine di approfondire
profili di potenziale incostituzionalita' dell'art. 13-bis, comma 2,
decreto legislativo n. 74/2000, norma che, per i delitti di cui al
decreto legislativo in parola, condiziona l'accesso al patteggiamento
all'avvenuta estinzione del debito tributario (comprensivo di
interessi e sanzioni) entro la dichiarazione di apertura del
dibattimento.
In vista dell'odierna udienza, la difesa ha depositato una
memoria con cui, in via principale, ha insistito per l'accoglimento
della sua istanza, ritenendo che la condizione sopra indicata non
trovi applicazione al reato di cui all'art. 8. Solo in subordine, ha
sollecitato il giudice per le indagini preliminari a sollevare
questione di legittimita' costituzionale della norma per contrasto
con gli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice per le indagini preliminari dubita della legittimita'
costituzionale del comma 2 dell'art. 13-bis del decreto legislativo
n. 74/2000 motivo per cui, attesa la rilevanza della questione
nell'ambito del presente procedimento, deve rimettere gli atti alla
Corte costituzionale.
Sulla rilevanza della questione
La questione di legittimita' costituzionale della norma e' senza
dubbio rilevante ai fini del decidere.
L'art. 13-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 74/2000 cosi'
recita: «Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione
della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale puo'
essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario,
comprese sanzioni amministrative e interessi, e' estinto, nonche'
quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui
all'art. 13, commi 1 e 2.»
La speciale condizione di accesso al patteggiamento era stata
originariamente introdotta nel comma 2-bis dell'art. 13 con l'art. 2,
comma 36 vicies semel, lettera m) del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011,
n. 148.
Col decreto legislativo n. 158/15, la previsione e' stata
ricollocata all'interno dell'inedito art. 13 bis.
La disposizione e' da ultimo trasfusa, senza ulteriori
correttivi, nell'art. 90, comma 3 del decreto legislativo n. 173/2024
intitolato «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e
penali» entrato in vigore il 29 novembre 2024 ma la cui efficacia e'
stata posticipata al 1° gennaio 2027 in base all'art. 102 come
modificato, da ultimo, dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.
L'art. 13, ai commi 1 e 2, stabilisce a sua volta che:
1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater,
comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese
sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle
speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento
previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili
se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati
estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito
del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione
omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o la
presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o
dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o
di procedimenti penali.
La giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che, nel caso dei
reati richiamati al comma 1 dell'art. 13, l'estinzione del debito
tributario non puo' costituire condizione d'accesso al patteggiamento
e questo perche' il pagamento determina, in tal caso, la non
punibilita' del reato.
Non sarebbe, quindi, giuridicamente ammissibile patteggiare una
condotta non punibile.
La condizione, viceversa, opera per i reati di cui al comma 2
dell'art. 13 posto che, in tal caso, l'estinzione del debito
tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento non
determina la non punibilita' della condotta, effetto producibile solo
nel caso di estinzione maturata anteriormente alla conoscenza, da
parte del contribuente, dell'avvio di accertamenti in sede
amministrativa o penale.
La circostanza che nessuno dei due commi richiami (anche) il
delitto di cui all'art. 8 ha fatto sorgere dubbi sull'applicabilita'
della condizione di cui all'art. 13-bis, comma 2 al reato di
emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Secondo un primo orientamento della S.C., la norma non troverebbe
applicazione ai reati, tra cui quello di cui all'art. 8, che, non
comportando un'evasione d'imposta, non determinano in capo all'autore
un debito tributario che questi puo' assolvere (Sez. 3 n. 1582 del 14
dicembre 2021, dep. 2022, «Lucarelli»).
Tale tesi e' stata successivamente rimeditata in sede di
legittimita' sulla scorta di un argomento, ad avviso di questo
ufficio, difficilmente superabile.
Il comma 7 dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972 stabilisce che: «Se il cedente o prestatore
emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in
misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura».
La semplice emissione della fattura vale, quindi, a costituire
l'emittente debitore dell'IVA indicata nel documento, a nulla
rilevando che l'imposta, proprio in ragione della fittizieta'
dell'operazione, non sia stata riscossa nei confronti del
cessionario. Tale conseguenza e' risultata conforme alla normativa
comunitaria ed ha trovato avallo anche presso le sezioni tributarie
della Suprema Corte. Ne' l'emittente puo' sottrarsi al pagamento
dell'IVA attraverso una nota di credito perche' le variazioni in
diminuzione previste dall'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica presuppongono che l'operazione, da rettificare essendo
venuta meno per una delle condizioni tassativamente previste dalla
normativa fiscale, fosse comunque effettiva.
Questa tesi e' stata fatta propria, con ampia motivazione, dalla
sentenza della Sez. 3, n. 25656 del 27 maggio 2022 «C...» ed e' stata
ribadita negli anni a seguire tanto da poter affermare che
l'applicabilita' all'art. 8 della pregiudiziale di cui al comma 2
dell'art. 13-bis e' assurta a diritto vivente (Cassazione, Sez. 3, n.
36484 del 2024; Cassazione, Sez. 3, n. 43273 del 2023).
Chiarito, quindi, che l'estinzione del debito tributario (anche
attraverso le speciali procedure conciliative) prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento costituisce condizione di
ammissibilita' del patteggiamento in ordine al reato di cui all'art.
8, vien da se' la rilevanza della questione di costituzionalita'
nella presente vicenda.
Il debito tributario scaturito dalla condotta in contestazione
non risulta estinto, motivo per cui la richiesta di applicazione pena
dovrebbe essere dichiarata inammissibile per difetto della condizione
di proponibilita'. Qualora, viceversa, la norma in censura venisse
dichiarata illegittima, l'istanza andrebbe accolta attesa la corretta
qualificazione giuridica del fatto, la congruita' della pena
richiesta ed il corretto criterio di calcolo seguito. Non vi
sarebbero ostacoli neppure al riconoscimento di entrambi i benefici
ai quali la parte ha subordinato la domanda (sospensione condizionale
e non menzione) dal momento che la pena rientra nei limiti legali per
l'accesso e non vi sono elementi che autorizzano a pronosticare
ricadute delittuose da parte dell'imputata, trattandosi di persona
priva di precedenti e che ha arrecato un contributo secondario alla
consumazione del reato.
Sulla non manifesta infondatezza della questione
La formulazione della norma ingenera ragionevoli dubbi di
legittimita' per contrasto con diversi parametri costituzionali.
L'ufficio e' consapevole che la Corte costituzionale e' gia'
stata chiamata in due occasioni a pronunciarsi sulla scelta che pone
l'estinzione del debito fiscale quale precondizione di accesso al
rito negoziato. Ritiene, tuttavia, che i due precedenti non siano
d'ostacolo alla nuova investitura.
Con la sentenza n. 95/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato
non fondata la questione di legittimita' costituzionale dello -
allora - art. 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 74/2000
sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
Nella circostanza, il giudice a quo aveva ravvisato la
violazione, anzitutto, dell'art. 3, in ragione della irragionevole
disparita' di trattamento di soggetti chiamati a rispondere della
stessa condotta a seconda delle rispettive possibilita' economiche.
L'istituto era ritenuto in contrasto anche con l'art. 24 perche',
precludendo l'accesso al rito per motivi di capacita' reddituale,
determinava una indebita compressione al diritto di difesa.
La Corte ha disatteso entrambe le prospettazioni, affermando che:
«qualunque norma che imponga oneri patrimoniali per il raggiungimento
di determinati fini risulta diversamente utilizzabile a seconda delle
condizioni economiche dei soggetti interessati a conseguirli. Non per
questo solo, tuttavia, essa e' costituzionalmente illegittima. Cio'
avviene esclusivamente in due ipotesi: da un lato, quando ne risulti
compromesso l'esercizio di un diritto che la Costituzione garantisce
a tutti paritariamente (quale il diritto di azione e difesa in
giudizio, come avveniva per i vecchi istituti del solve et repete e
della cautio pro expensis: sentenze n. 21 del 1961 e n. 67 del 1960);
dall'altro, quando gli oneri imposti non risultino giustificati da
ragioni connesse a circostanze obiettive, cosi' da determinare
irragionevoli situazioni di vantaggio o svantaggio».
Si tratta di ipotesi, ad avviso della Corte, non riscontrabili
nel caso di specie. Quanto alla seconda, il generale interesse
pubblico alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato -
interesse che giustifica le disparita' di trattamento - si coniuga
all'interesse all'integrale riscossione dei tributi evasi. Quanto
alla prima, la facolta' di richiedere l'applicazione di una pena non
costituisce condicio sine qua non per una tutela efficace della
propria posizione processuale, tant'e' che l'ordinamento prevede
tutta una serie di reati rispetto ai quali l'accesso al
patteggiamento e' precluso. La Corte aggiunge anche che «con riguardo
ai reati tributari vi e', di regola - anche se non immancabilmente -
una diretta correlazione tra entita' del danno cagionato e risorse
economiche del reo (ove questi si identifichi nel contribuente
persona fisica), o da lui comunque gestite (ove si tratti
dell'amministratore o del liquidatore di societa' o enti), posto che
il profitto conseguente al reato corrisponde all'imposta sottratta al
fisco. Si tratta di una situazione analoga, mutatis mutandis, a
quella riscontrabile in rapporto al delitto di insolvenza
fraudolenta, di cui all'art. 641 del codice penale, rispetto al quale
l'adempimento dell'obbligazione ha addirittura effetti estintivi del
reato».
Come detto, la questione, a distanza di poco, e' stata rimessa
nuovamente al vaglio di legittimita'. Tuttavia, con l'ordinanza n.
225/15, la Corte non si e' pronunciata nel merito, restituendo gli
atti al giudice remittente per un nuovo esame dei profili di
rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce delle modifiche
normative medio tempore intervenute col decreto legislativo n.
158/2015.
L'ufficio e' dell'avviso che la norma a scrutinio contrasti con
gli articoli 3 e 24 della Costituzione e cio' sotto un versante
diverso da quello disatteso dalla sentenza n. 95/2015, perche' in
quella sede non sono state poste all'attenzione della Corte le
peculiarita' che contraddistinguono la condotta di emissione di
fatture per operazioni inesistenti rispetto alle altre fattispecie
punite dal decreto legislativo n. 74/2000.
La pronuncia citata ha affermato che subordinare ad oneri
patrimoniali l'ottenimento di particolari benefici comporta di per
se' una discriminazione in quanto la possibilita' di conseguirli
varia a seconda della capacita' economica del singolo. Questo, di per
se', non e' costituzionalmente illegittimo. Lo diventa se il
sacrificio imposto non risulta giustificato da ragioni connesse a
circostanze oggettive, come avviene, per l'appunto, in ambito fiscale
dove vi e' un interesse di carattere pubblicistico all'integrale
riscossione dei tributi evasi e dove c'e' una correlazione diretta
tra entita' del danno e risorse del reo posto che, di norma, il
profitto conseguente al reato viene a coincidere con l'imposta
sottratta al fisco.
A differenza, pero', di quanto avviene nei reati in materia di
dichiarazione (articoli 2, 3, 4, 5) e di evasione in senso stretto
(articoli 10 bis, 10 ter, 10 quater), l'autore del reato di cui
all'art. 8 non persegue un interesse proprio ma quello di terzi.
Nella prassi, l'emittente non incassa l'IVA dal cessionario perche'
l'operazione economica sottostante e' fittizia e l'emissione del
documento avviene solo per permettere al secondo di evadere le
imposte. In questo caso, quindi, il soggetto non trattiene
indebitamente un'IVA che avrebbe dovuto versare allo Stato tant'e'
che il suo debito nei confronti del fisco sorge solo per effetto del
meccanismo, di natura latamente sanzionatoria, previsto dal comma 7
dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972
il quale fa sorgere l'obbligo di versare l'IVA per il sol fatto
dell'emissione della fattura, a nulla rilevando l'inesistenza della
transazione. L'IVA e' un'imposta che colpisce i consumi quale indice
indiretto di capacita' contributiva. Se l'obbligo al versamento
sussiste anche quando il consumo, di fatto, non c'e' stato, e' chiaro
che la norma persegue una finalita' punitiva anziche' propriamente
fiscale.
In questo caso, quindi, l'esazione dell'IVA non risponde
all'interesse pubblico alla riscossione integrale delle imposte evase
perche', lo si ripete, il debito tributario non deriva
dall'incameramento di somme sottratte all'erario ma dalla sanzione
che l'ordinamento ricollega alla condotta infedele tenuta dal
contribuente-imprenditore.
Inoltre, nel reato di cui all'art. 8, non e' l'autore della
condotta a ricavare un profitto e arrecare un danno ma il
destinatario-utilizzatore della fattura. Se cosi' e', viene allora
meno quel collegamento diretto tra entita' del danno e risorse del
reo che, come evidenziato dalla Corte, giustifica una discriminazione
per motivi di carattere economico nell'accesso a determinati
benefici.
In un contesto del genere, la circostanza che solo soggetti
economicamente attrezzati possano accedere al patteggiamento in
quanto nella condizione di estinguere il debito tributario
costituisce una lesione del diritto di uguaglianza e, al tempo
stesso, del diritto di difesa considerando gli evidenti benefici che
il rito negoziato puo' comportare a norma dell'art. 445 del codice di
procedura penale, sol considerando l'inapplicabilita' delle pene
accessorie, l'esonero dal pagamento delle spese processuali ma,
soprattutto, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale decorsi
i termini di cui al comma 2.
Concludendo sul punto, il rimettente ritiene che l'art. 13-bis,
comma 2 presenti profili di illegittimita' costituzionale, per
violazione degli articoli 3 e 24, nella parte in cui si applica al
reato punito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2000.
Ad avviso dell'ufficio, la norma viola gli articoli 3 e 24 della
Costituzione anche sotto altro punto di vista, nella misura in cui
prevede l'applicazione della condizione di proponibilita' nei
confronti di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere della condotta
illecita ivi compresi, quindi, coloro che, in quanto diversi dal
debitore d'imposta, non sono nell'autonoma possibilita' di soddisfare
la condizione di accesso al rito. Il riferimento e' ai soggetti che
concorrono ai sensi dell'art. 110 del codice penale con
l'imprenditore nella condotta tipica.
L'emissione di una fattura relativa a operazioni inesistenti fa
sorgere, in capo al soggetto passivo d'imposta (l'emittente), il
debito nei confronti dell'erario pari all'importo dell'IVA indicata
nel documento. Ne consegue che questi, essendo titolare esclusivo
della posizione debitoria, e' l'unico che puo' disporre del debito e,
quindi, procedere alla sua estinzione mediante il ravvedimento
operoso e le altre procedure conciliative previste dalla legge.
Se, quindi, l'imputato che sia anche debitore d'imposta e'
arbitro del suo destino, nel senso che il soddisfacimento della
condizione di accesso al rito e' rimessa alla sua discrezionalita',
non altrettanto si verifica per gli - eventuali - coimputati i quali,
non potendo estinguere di loro iniziativa il debito del contribuente
evasore, sono destinati a subire gli effetti delle determinazioni
altrui e, quindi, a vedersi preclusa la possibilita' di patteggiare
in mancanza di un'adesione del debitore alle pretese
dell'amministrazione finanziaria. Il che e' proprio cio' che dovrebbe
avvenire nel caso in esame, con la declaratoria d'inammissibilita'
della richiesta di patteggiamento dell'imputata (semplice
collaboratrice amministrativo-contabile dell'azienda) in virtu'
dell'omessa estinzione del debito da parte (degli amministratori)
della societa'.
In astratto, il terzo potrebbe ricorrere all'istituto
dell'accollo di debito fiscale (art. 8, comma 2, della legge n.
212/2000 statuto del contribuente) per sostituirsi nell'adempimento.
Tuttavia, l'accollo e' a norma della legge civile un contratto a
tutti gli effetti in cui debitore e terzo convengono che quest'ultimo
subentri al primo nel pagamento al creditore. Trattandosi di un
contratto, richiede il consenso del debitore principale, il quale ben
potrebbe negarlo per le piu' svariate ragioni. Di conseguenza, la
possibilita' per l'imputato non debitore d'imposta di estinguere il
debito e, quindi, di patteggiare resterebbe ugualmente subordinata al
volere altrui.
Sul punto, quindi, si ravvisano ragionevoli dubbi di legittimita'
costituzionale del comma 2, art. 13-bis, per violazione degli
articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, con
riferimento al reato di cui all'art. 8, si applica agli imputati che,
a norma della legislazione fiscale (decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972), non sono soggetti passivi dell'imposta in
concreto evasa.
Vale la pena precisare che, per titolari del debito tributario,
gli unici rispetto ai quali dovrebbe operare la previsione normativa
di cui si contesta la legittimita', sono da intendere, nel caso di
contribuente individuale, la persona fisica mentre, in caso di
contribuente «collettivo» (persone giuridiche ed enti in generale),
coloro che hanno poteri gestori e di amministrazione (amministratori
e liquidatori).
A ben vedere, pero', con riferimento a ulteriori parametri
costituzionali, la norma presenta profili di contrasto che
prescindono dal riferimento alla specifica condotta di cui all'art. 8
in tema di false fatturazioni, connotando d'incostituzionalita'
l'istituto in quanto tale.
Per come strutturata dal legislatore, infatti, la condizione di
proponibilita' del patteggiamento compulsa l'imputato ad abdicare
dalla tutela dei propri diritti nei confronti degli atti impositivi
illegittimi della P.A., dando, cosi', luogo ad un contrasto con
l'art. 113, comma 1 della Costituzione. Infatti, posto che il
pagamento liberatorio dev'essere comprensivo di interessi e sanzioni,
nel caso di errori di calcolo da parte dell'amministrazione
finanziaria nella liquidazione del dovuto, la parte viene, di fatto,
messa di fronte ad un aut aut: aderire supinamente all'atto
impositivo, anche a costo di severe ripercussioni sul piano
economico-finanziario, oppure contrastarlo nelle sedi competenti con
la consapevolezza, pero', di perdere gli importanti vantaggi
assicurati dalla definizione del giudizio nelle forme dell'art. 444
del codice di procedura penale.
Ne' tale effetto potrebbe essere neutralizzato dalla sospensione
del procedimento penale in attesa della definizione del contenzioso
tributario. Detto in altri termini, onde «congelare» il procedimento
penale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
(termine ultimo entro il quale il maturarsi dell'effetto estintivo
consente l'accesso al patteggiamento), l'imputato potrebbe chiedere
al giudice penale una sospensione-rinvio del processo in attesa di
definire la pendenza fiscale.
Oltre a non esserci alcuna norma che lo consenta (il comma 3
dell'art. 13 richiede che la parte abbia in corso la rateizzazione
del pagamento il che presuppone un'adesione all'atto impositivo e non
certo una impugnazione/contestazione), il legislatore, nel prevedere
la reciproca autonomia dei procedimenti, esprime una chiara volonta'
di segno contrario (articoli 2 e 3, comma 1 del codice di procedura
penale, secondo cui il giudice penale puo' sospendere il giudizio
solo se la decisione della causa dipende da una controversia
concernente stato di famiglia o cittadinanza, dovendo, in ogni altro
caso, decidere incidentalmente qualsiasi questione civile o
amministrativa; art. 20, decreto legislativo n. 74/2000).
Ne conseguirebbe l'illegittimita' costituzionale del comma 2,
art. 13-bis, anche per violazione dell'art. 113, comma 1 della
Costituzione.
Infine, attraverso la norma oggetto di censura, l'agire della
pubblica amministrazione determina un anomalo condizionamento sia
delle modalita' di esercizio dell'azione penale da parte del P.M.
(art. 112 della Costituzione) che dell'esercizio stesso della
giurisdizione ad opera del giudice (art. 101, comma 2 e 104 comma 1).
Sotto il primo aspetto, in mancanza della conclusione del
procedimento amministrativo con cui l'ente impositore accerta e
liquida l'imposta evasa corredata di interessi e sanzioni, e' chiaro
che il contribuente-imputato non puo' dare corso al ravvedimento
operoso e alle altre procedure conciliative previste dalla legge.
Questo determina che, non essendosi prodotto l'effetto estintivo, il
pubblico ministero si vede preclusa la possibilita' di assentire una
richiesta di applicazione pena proposta nel corso delle indagini
preliminari, id est esercitare l'azione penale nelle forme dell'art.
444 del codice di procedura penale Il che e' proprio l'epilogo che si
sarebbe dovuto avere nella vicenda che occupa; Il pubblico ministero,
preso atto della mancanza della condizione di proponibilita', avrebbe
dovuto negare il consenso alla richiesta dell'imputata ed esercitare
l'azione penale in altro modo.
Relativamente al secondo, l'iniziativa discrezionale della
pubblica amministrazione si riflette sulla possibilita' di accogliere
o meno l'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti; il giudice,
quindi, non sarebbe piu' soggetto solamente alla legge ma anche alle
scelte discrezionali della P.A., in violazione degli articoli 101
comma 2, 104 comma 1 e 112 della Costituzione.
Il giudice ritiene che i paventati dubbi di legittimita' non
possano essere superati attraverso una interpretazione
costituzionalmente conforme della norma.
Quanto all'applicabilita' della condizione al delitto di cui
all'art. 8 in tema di false fatturazioni, si e' gia' evidenziato in
apertura che la piu' recente giurisprudenza di legittimita' ha
consolidato un diritto vivente in tal senso.
Con riguardo alla possibilita' di escluderla nei confronti di
imputati che, a norma della legislazione fiscale, non sono soggetti
passivi dell'imposta evasa, il significato proprio delle parole
adoperato dal legislatore (art. 12 delle preleggi) rende palese
l'impossibilita' di discriminare a seconda di particolari condizioni
soggettive.
Sulla scorta di quanto precede, l'investitura della Corte
costituzionale risulta inevitabile.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
del comma 2 dell'art. 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 158 e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo n. 14 giugno 2024, n. 87 per violazione
degli articoli 3, 24, 101 comma 2, 104 comma 1, 112 e 113 comma 1
della Costituzione;
In subordine, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 dell'art.
13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, introdotto
dall'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e
modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo n. 14 giugno 2024, n. 87 per violazione degli articoli 3
e 24 della Costituzione nella parte in cui si applica al reato punito
dall'art. 8 del decreto legislativo n. 74/2000;
In ulteriore subordine, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 2
dell'art. 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
introdotto dall'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
158 e modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo n. 14 giugno 2024, n. 87 per violazione degli
articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, con
riferimento al reato di cui all'art. 8 del decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, si applica a soggetti non titolari del debito
tributario;
Sospende il procedimento e il corso della prescrizione sino alla
definizione del giudizio di costituzionalita';
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso in Roma, all'udienza del 25 febbraio 2026
IL GIP: BATTINIERI