Reg. ord. n. 59 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Roma del 25/02/2026
Tra: V. F.
Oggetto:
Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa – Lesione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione – Incidenza sulle modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero e sull’esercizio della giurisdizione ad opera del giudice.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 104, primo comma, 112, e 113, primo comma.
In subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 – Disparità di trattamento tra soggetti imputati del medesimo reato, a seconda delle loro condizioni economiche – Lesione del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
- Costituzione, artt. 3, 24.
In ulteriore subordine: Reati tributari – Processo penale – Applicazione della pena su richiesta – Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 – Previsione che l'applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto – Denunciata applicabilità, con riferimento al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, a soggetti non titolari del debito tributario – Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis, comma 2, introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
- Costituzione, artt. 3, 24.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 24/09/2015 Num. 158 Art. 12
decreto legislativo del 10/03/2000 Num. 74 Art. 13 Co. 2 come modificato dal
decreto legislativo del 14/06/2024 Num. 87 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 101 Co. 2
Costituzione Art. 104 Co. 1
Costituzione Art. 112
Costituzione Art. 113 Co. 1