Reg. ord. n. 58 del 2026 pubbl. su G.U. del 22/04/2026 n. 16

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 25/09/2025

Tra: Comune di Seravezza (LU)  C/ G.S.M. B.



Oggetto:

Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Terreno concesso in locazione – Realizzazione di un fabbricato, da parte del conduttore, in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso del locatore – Attivazione del locatore, in sede giudiziale, per la restituzione coattiva del terreno locato e, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo nonché per la demolizione del manufatto abusivo, dopo lo sgombero coattivo del terreno locato – Soggettività passiva, secondo il diritto vivente, del proprietario-locatore all’imposta – Omessa esclusione – Violazione del principio della capacità contributiva – Violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo della coerenza dell’imposta con il suo presupposto economico e con riguardo alla non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione – Disparità di trattamento rispetto alla riduzione della base imponibile riconosciuta al proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile – Parità di trattamento rispetto all’opposta fattispecie nella quale la costruzione del fabbricato sia stata assentita dal locatore – Lesione del diritto di proprietà, riconosciuto anche a livello convenzionale, anche conseguente all’inadeguata e tardiva tutela di tale diritto a livello giudiziario e amministrativo.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/12/1992  Num. 504  Art. 1  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 42    Co.
Costituzione   Art. 53    Co.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2025

Ordinanza del 25 settembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto dal Comune di Seravezza contro G.S.M. B. . 
 
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Terreno concesso in
  locazione  -  Realizzazione  di  un  fabbricato,   da   parte   del
  conduttore, in difetto di concessione edilizia  e  senza  l'assenso
  del locatore - Attivazione del locatore, in sede giudiziale, per la
  restituzione coattiva del terreno locato e, in sede amministrativa,
  per l'annullamento in  autotutela  della  concessione  edilizia  in
  sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo nonche'  per  la
  demolizione del manufatto abusivo, dopo lo  sgombero  coattivo  del
  terreno locato - Soggettivita' passiva, secondo il diritto vivente,
  del proprietario-locatore all'imposta - Omessa esclusione. 
- Decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  540  (recte:  n.  504)
  (Riordino  della  finanza  degli   enti   territoriali,   a   norma
  dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 1, comma
  2 (nel testo vigente ratione temporis). 


(GU n. 16 del 22-04-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                         Sezione tributaria 
 
    Riunita in Camera di consiglio nella seguente composizione: 
        dott. Angelo Matteo Socci, Presidente; 
        dott. Fabio Di Pisa, consigliere; 
        dott. Giuseppe Lo Sardo, consigliere relatore; 
        dott. Andrea Penta, consigliere; 
        dott. Alessio Liberati, consigliere; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
iscritto al n. 18109/2019 R.G., proposto da: 
    Comune di Seravezza (LU), in persona  del  sindaco  pro  tempore,
autorizzato ad  instaurare  il  presente  procedimento  in  forza  di
deliberazione adottata dalla Giunta Municipale l'8  maggio  2019,  n.
68, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Balbi,  con  studio  in
Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec  per  notifiche  e
comunicazioni:  giovanni.balbi@avvocatismcv.it),  giusta  procura  in
allegato  al  ricorso   introduttivo   del   presente   procedimento;
ricorrente; 
    Contro B. G. S. M., rappresentato e difeso dall'avv. prof.  Laura
Castaldi e dall'avv. prof. Nicola Leone de Renzis  Sonnino,  entrambi
con  studio  in  Firenze,  elettivamente  domiciliato  presso  l'avv.
Roberto Luca Lobuono Tajani, con studio in Roma  (indirizzo  pec  per
notifiche e comunicazioni: lobuonotajani@pec.it), giusta  procura  in
calce al controricorso di  costituzione  nel  presente  procedimento;
controricorrente; 
    Nonche' nei confronti di B. E.; intimato; 
    Avverso  la  sentenza  depositata  dalla  Commissione  tributaria
regionale per la Toscana il 17 gennaio 2019, n. 69/8/2019, notificata
il 1° aprile 2019; 
    Udita la relazione della causa svolta nella Camera  di  consiglio
non partecipata del 9 settembre 2025 dal dott. Giuseppe Lo Sardo; 
 
                           Fatti di causa 
 
    1. Il Comune  di  Seravezza  (LU)  ha  proposto  ricorso  per  la
Cassazione della sentenza  depositata  dalla  Commissione  tributaria
regionale per la Toscana il 17 gennaio 2019, n. 69/8/2019, notificata
il 1° aprile 2019,  la  quale,  in  controversia  avente  ad  oggetto
l'impugnazione degli avvisi di accertamento nn. ... e ... del ...  da
parte del medesimo comune nei confronti di G.  S.  M.  B.  per  l'ICI
relativa agli anni ... e ..., nella misura, rispettivamente, di  euro
7.186,62 e di  euro  7.491,41  (oltre  ad  accessori),  per  l'omessa
dichiarazione di fabbricato ubicato nel medesimo comune,  censito  in
catasto al NCEU con la particella ... del folio ... ed edificato  per
la maggior parte (per la restante parte su terreni appartenenti ad E.
B. ed altri proprietari), senza  alcuna  autorizzazione,  su  terreno
censito in catasto al NCT con le particelle ... e ... del folio ... e
concesso  in  locazione  novennale  per  l'esercizio   dell'attivita'
stagionale di campeggio (con scrittura privata del 28 settembre 1966)
da W. B. e L. B. (il primo, dante causa iure hereditario dell'attuale
proprietario, dopo l'assegnazione esclusiva del medesimo terreno,  in
sede di approvazione del progetto divisionale, con ordinanza resa dal
giudice istruttore presso il Tribunale di Massa  all'udienza  del  29
gennaio 1987, nel procedimento iscritto al n. 1824/1983  R.G.)  a  M.
B., il quale, in veste di autore materiale della  inaedificatio  (con
destinazione del manufatto a servizi  igienici  in  uso  al  medesimo
campeggio), aveva anche presentato il ... un'istanza  di  concessione
edilizia in sanatoria ex art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
rilasciata il ... ed  annullata  in  autotutela  il  ...  su  istanza
presentata dall'attuale (com)proprietario il ...,  dopo  il  recupero
della disponibilita' del predetto terreno il ...  soltanto  all'esito
di procedura di  convalida  di  sfratto  per  finita  locazione  (con
sentenza depositata dal Tribunale di Lucca il 6  settembre  1993,  n.
833, confermata da sentenza depositata  dalla  Corte  di  Appello  di
Firenze il 18 ottobre 1999, n.  1317,  e  dalla  sentenza  depositata
dalla Corte Suprema di Cassazione il 10  marzo  2004,  n.  4912),  ha
accolto l'appello proposto da G. S. M. B. nei confronti del Comune di
Seravezza (LU)  avverso  la  sentenza  depositata  dalla  Commissione
tributaria provinciale di Lucca il 25 marzo 2015, n. 152/4/2015,  con
compensazione delle spese giudiziali. 
    2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime  cure
- che aveva parzialmente accolto il ricorso originario di G. S. M. B.
(dopo la relativa riunione per connessione, insieme a quello proposto
da E. B. per l'impugnazione dell'avviso di accertamento  n.  ...  per
l'ICI relativa all'anno ... per la rispettiva quota di  comproprieta'
sul medesimo fabbricato per effetto  dell'accessione  su  terreno  di
esclusiva proprieta') nel senso di dichiarare l'illegittimita'  degli
atti impositivi «(che rimangono fermi nel resto)  limitatamente  alla
quota dell'importo accertato riferentesi ai diritti di  comproprieta'
sull'immobile  oggetto  di  imposizione  non  spettanti  ai   singoli
ricorrenti» -  sul  rilievo  che  quest'ultimo  fosse  estraneo  alla
costruzione (avvenuta a sua insaputa) del fabbricato, avesse  tentato
di recuperare il possesso materiale del terreno mediante la procedura
di sfratto per finita locazione, avesse  ottenuto  l'annullamento  in
autotutela della concessione in sanatoria ed avesse provveduto a  sue
spese alla demolizione del manufatto abusivo. Da qui  il  conseguente
annullamento (nella loro interezza) degli attivi impositivi. 
    3. G. S. M. B. ha resistito con controricorso. 
    4. Le parti hanno depositato memorie illustrative. In tale  sede,
il controricorrente ha eccepito l'inammissibilita'  del  ricorso  per
tardiva proposizione. 
 
                       Ragioni della decisione 
 
    1. Il ricorso principale e' affidato a tre motivi. 
    1.1  Con  il  primo  motivo  si  denuncia  violazione   e   falsa
applicazione degli articoli 1, comma 2, 2, 3,  5  e  10  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 934, primo comma, 1592  e  1593
del codice civile, 53 della Costituzione, in relazione all'art.  360,
primo comma, n. 3), codice di  procedura  civile,  per  essere  stato
erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il proprietario  del
terreno  potesse  essere  esonerato  dal  tributo  per  gli  anni  di
riferimento, senza tener conto dell'acquisto per  accessione  in  suo
favore del fabbricato abusivamente edificato dal conduttore, rispetto
al quale egli conservava la sola facolta' di demolizione (sulla  base
della disciplina delle addizioni e dei miglioramenti: articoli 1592 e
1593 del codice civile) alla cessazione della locazione. 
    1.2 Con il secondo motivo, si denuncia omessa  motivazione  circa
un fatto  controverso  e  decisivo  per  il  giudizio,  in  relazione
all'art. 360, primo comma, n. 5), del codice di procedura civile, per
non essere stata tenuta in conto dal giudice di appello  la  sentenza
depositata dalla Commissione tributaria regionale per la  Toscana  il
29 settembre 2014, n. 1876/30/2014, la  quale  aveva  confermato  gli
atti impositivi per l'ICI relativa agli anni 
    1.3  Con  il  terzo  motivo,  si  denuncia  violazione  e   falsa
applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n.
472, in relazione all'art. 360, primo comma, n.  3),  del  codice  di
procedura civile, per essere stato erroneamente ritenuto dal  giudice
di appello l'assorbimento della questione relativa all'applicabilita'
delle  sanzioni  amministrative,  che  pure  era   stata   riproposta
dall'ente impositore appellato nel corso del giudizio di gravame. 
    2. Preliminarmente, si deve  esaminare  l'eccezione  opposta  dal
controricorrente in ordine alla tardiva proposizione del ricorso  per
cassazione. 
    A suo dire, essendo stata notificata la sentenza impugnata su sua
iniziativa alla  controparte  il  1°  aprile  2019,  il  ricorso  per
cassazione doveva essere proposto da quest'ultima nel  termine  breve
di sessanta giorni con decorrenza dalla predetta notifica (art.  325,
secondo comma, del codice di procedura civile), che veniva, percio' a
scadenza il 31 maggio 2019 (giorno feriale e non  festivo).  Laddove,
invece, il ricorso sarebbe stato consegnato al servizio postale il 14
giugno 2019 e sarebbe stato ricevuto dal destinatario  il  19  giugno
2019. 
    2.1 Di contro, dall'esame dell'annessa  relata  di  notifica,  si
evince: 
        che  il  ricorso  era  stato   affidato   per   la   notifica
all'ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di  Roma  il  28
maggio 2019 (secondo l'attestazione del timbro apposto  dall'UNEP  di
Roma, recante il numero cronologico, la data  e  la  specifica  delle
spese, ma non anche la firma dell'addetto); 
        che la lettera raccomandata A.R. (con l'accluso ricorso)  era
stata consegnata all'agente postale  per  la  spedizione,  una  prima
volta, il 29 maggio 2019 e, una seconda volta (a  causa  del  mancato
recapito della prima per l'erronea indicazione sul plico  del  numero
civico del domicilio eletto dal  destinatario),  il  14  giugno  2019
(secondo le risultanze della relata di notifica); 
        che la  seconda  lettera  raccomandata  A.R.  (con  l'accluso
ricorso) era stata recapitata al destinatario il 19 giugno 2019 (come
e' stato riconosciuto dallo stesso controricorrente). 
    2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla stregua della
sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 12 novembre 2002  (che
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato  disposto
dell'art. 149 del codice di procedura  civile  e  dell'art.  4  della
legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in  cui  prevede  che  la
notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il  notificante,  alla
data di ricezione dell'atto da parte del destinatario),  in  tema  di
notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante,  per
il principio della scissione degli effetti  della  notificazione,  ai
fini della tempestivita' dell'impugnazione (nella specie, ricorso per
cassazione), e' costituito dalla consegna  dell'atto  da  notificarsi
all'ufficiale giudiziario, la cui  prova  puo'  essere  ricavata  dal
timbro,  ancorche'  privo  di  sottoscrizione,  da   questi   apposto
sull'atto, recante il numero cronologico,  la  data  e  la  specifica
delle spese, salvo che sia in contestazione la conformita' al vero di
quanto da esso desumibile, atteso  che  le  risultanze  del  registro
cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, comma 1, n.
1), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.
1229, fanno fede fino a querela di falso (tra le tante:  Cass.,  Sez.
Un., 20 giugno 2007, n. 14294; Cass., Sez. Lav., 1°  settembre  2008,
n. 22003; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2015, n. 3755; Cass., Sez.  3^,
21 novembre 2017, n. 27538; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2020, n. 15289;
Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2022, n. 22602; Cass.,  Sez.  6^-Trib.,  15
febbraio 2023, n. 4798; Cass., Sez. 2^, 4 novembre  2024,  n.  28259;
Cass., Sez. trib., 7 maggio 2025, n. 12098). 
    2.3 Ne' rileva in senso ostativo l'erronea indicazione del numero
civico (n. 5 anziche' n. 15 di viale Spartaco Lavagnini  in  Firenze)
del domicilio eletto dal destinatario (presso lo studio  del  proprio
difensore   di   fiducia)   sull'esterno   del    plico    consegnato
dall'ufficiale giudiziario all'agente  postale  e  nella  correlativa
ricevuta di spedizione (ma non anche nella richiesta di notifica  nel
corpo della relata  e  nell'avviso  di  ricevimento),  essendo  stata
rinnovata  la  spedizione  della  lettera  raccomandata   A.R.   (con
l'indirizzo emendato) a breve distanza (cioe', meno di trenta giorni)
dal mancato recapito  del  plico  contenente  l'erronea  indicazione.
Trattandosi di errore non imputabile al notificante (che,  per  parte
sua,  aveva  correttamente   indicato   il   domicilio   eletto   dal
destinatario nell'intestazione  del  ricorso  e  nella  richiesta  di
notifica all'ufficiale giudiziario), non  puo'  trovare  applicazione
l'orientamento  secondo  cui  la  data  di   consegna   all'ufficiale
giudiziario non puo' assumere rilievo ove l'atto in questione sia  ab
origine viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo  del
destinatario, poiche' tale indicazione e' formalita' che  non  sfugge
alla disponibilita' del notificante (tra le tante: Cass., Sez. Un.  ,
30 marzo 2010, n. 7607; Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2016, n.  21037;
Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40724). 
    Ora,  ai  fini  della  valutazione  della   tempestivita'   della
rinnovazione della notificazione,  inizialmente  non  andata  a  buon
fine, rispetto  al  termine  per  impugnare,  occorre  distinguere  a
seconda che l'errore originario sia imputabile al notificante  oppure
no: nel primo caso,  l'impugnazione  puo'  ritenersi  tempestivamente
proposta solo se la rinnovata notifica interviene  entro  il  termine
per impugnare, non potendosi far retroagire i suoi  effetti  fino  al
momento della prima  notificazione;  nel  secondo  caso,  invece,  la
ripresa del procedimento notificatorio - che la parte deve provare di
aver avviato nell'immediatezza  dell'appresa  notizia  circa  l'esito
negativo  della  notificazione,   non   occorrendo   una   preventiva
autorizzazione al  giudice  -  ha  effetto  dalla  data  iniziale  di
attivazione  del  procedimento,  essendo  irrilevante   l'intervenuto
spirare del termine per impugnare (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 21
agosto 2020, n. 17577; Cass., Sez. 3^, 7  dicembre  2023,  n.  34272;
Cass., Sez. trib., 3 dicembre 2024, n. 30889). Cosicche' si deve dare
continuita' all'indirizzo consolidato di questa Corte,  secondo  cui,
in caso di notifica di atti processuali non andata a  buon  fine  per
ragioni non imputabili al  notificante,  questi,  appreso  dell'esito
negativo,  per  conservare  gli  effetti  collegati  alla   richiesta
originaria,   deve   riattivare   il   processo   notificatorio   con
immediatezza e svolgere con tempestivita' gli atti necessari  al  suo
completamento, ossia senza superare il  limite  di  tempo  pari  alla
meta' dei termini indicati dall'art.  325  del  codice  di  procedura
civile, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova  rigorosa
(tra le tante: Cass., Sez. Lav., 21 agosto  2020,  n.  17577;  Cass.,
Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30882; Cass., Sez. 2^, 16  maggio  2022,
n. 15564; Cass., Sez. trib., 27 dicembre 2023, n. 36035; Cass.,  Sez.
trib., 3 dicembre 2024, n. 30889;  Cass.,  Sez.  trib.,  7  settembre
2025, n. 24705). 
    2.4 Alla luce di tali principi, poiche', nella specie,  la  prima
notifica, non  si  e'  conclusa  positivamente  per  circostanze  non
imputabili al notificante, e poiche' la seconda notifica e' seguita a
comportamento  diligente  del  ricorrente   che   ha   provveduto   a
rinotificare  l'atto  in  tempi  ragionevolmente  contenuti  rispetto
all'originario termine di decadenza (la prima  notificazione,  si  e'
perfezionata il 29 maggio 2019, mentre la seconda notificazione il 14
giugno 2019), il ricorso deve considerarsi tempestivamente  proposto,
pur essendo stato recapitato  al  destinatario  successivamente  allo
spirare del termine previsto dall'art. 325, secondo comma, del codice
di procedura civile. 
    3. Tanto premesso, la controversia  involge  la  sussistenza  del
presupposto  impositivo  dell'ICI  (art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504),  in  caso  di  concessione  in
locazione di un terreno, nei riguardi del  proprietario  locatore  in
relazione  al  fabbricato  edificato  dal  conduttore  senza  il  suo
consenso (e a sua  insaputa)  in  difetto  di  concessione  edilizia,
allorquando il proprietario, dopo averne acquisito conoscenza, si sia
prontamente attivato per il recupero  coattivo  della  disponibilita'
del terreno, per l'annullamento in autotutela  della  concessione  in
sanatoria nel frattempo rilasciata a favore del conduttore e  per  la
demolizione a proprie spese del fabbricato  abusivo  subito  dopo  la
restituzione del terreno. 
    3.1 A tale riguardo, la  giurisprudenza  di  legittimita'  si  e'
espressa  nel  senso  che   l'imputabilita'   al   conduttore   della
costruzione  abusiva  del  fabbricato  sul  terreno  appartenente  al
locatore  non  esclude  l'oggettiva   sussistenza   del   presupposto
impositivo, stante l'automaticita' dell'acquisto a titolo  originario
per accessione (art. 934 del codice civile) a favore del proprietario
del suolo edificato. In tal senso, questa Corte ha affermato che,  in
tema di ICI, soggetto passivo dell'imposta gravante  su  un  immobile
che accede al suolo e' il proprietario del terreno il quale, in forza
del principio dell'accessione di cui all'art. 934 del codice  civile,
acquista a  titolo  originario  ed  ipso  iure  la  proprieta'  della
costruzione, senza che rilevi se  l'abbia  edificata  egli  stesso  o
terzi (in termini: Cass., Sez. 5^,  6  agosto  2019,  n.  20958,  con
riguardo a fattispecie in cui il fabbricato era stato  edificato  dal
conduttore del terreno in difetto di concessione edilizia). 
    3.2 In seguito,  ribadendo  il  suddetto  principio  in  giudizio
vertente tra le  medesime  parti  in  relazione  a  pregresse  annate
dell'ICI (anni 2006,  2007  e  2008),  questa  Corte  ha  considerato
irrilevante la condotta del proprietario  del  terreno  con  riguardo
alla cessazione in sede giudiziale della locazione, alla  caducazione
in sede amministrativa della concessione  edilizia  in  sanatoria  ed
alla demolizione a sue spese  del  fabbricato  abusivo  (in  termini:
Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020,  n.  6797).  Non  diversamente  si  e'
deciso  anche  in  relazione  alla  corresponsione  dell'ICI  su   un
fabbricato abusivo che era stato edificato ed utilizzato dallo stesso
proprietario del suolo (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30454),
nonche' su un'opera pubblica che  era  stata  edificata  da  un  ente
pubblico  su  terreno  occupato  in  virtu'  della  c.d.  «accessione
invertita» (o occupazione espropriativa), rispetto alla quale la CEDU
ha negato la possibilita'  di  individuare  sistemi  di  acquisizione
diversi da quello consensuale del contratto e da quello  autoritativo
del procedimento ablatorio (Cass., Sez. 5^, 4 agosto 2017, n. 19572). 
    4.  Di  contro,   richiamandosi   ad   altro   precedente   della
giurisprudenza di merito, con un ragionamento ispirato ad  un'esegesi
costituzionalmente  orientata  nella  direzione  di   una   rilettura
«sostanzialista» del principio di  capacita'  contributiva  (art.  53
della Costituzione), la sentenza  impugnata  ha  escluso  in  analoga
vicenda la soggettivita' passiva del proprietario del terreno, che si
era  prodigato  per  l'annullamento  della  concessione  edilizia  in
sanatoria e per la demolizione a sue spese del fabbricato abusivo. 
    In  tal  senso,  il  giudice  di   appello   ha   suggestivamente
argomentato che: «Nondimeno, la carenza  del  presupposto  impositivo
rileva  sotto  un  diverso  profilo,  costituito  dall'assenza  delle
condizioni minime per  l'imputazione  psicologica  all'appellante  di
detto possesso, carenza che deriva dalla dimostrata  estraneita'  del
predetto  all'edificazione  dell'immobile.  Come  riconosciuto  anche
dalla recente sentenza della CTR della Toscana n.  1657/07/3017  (sia
pure ai fini dell'IRPEF) l'odierno appellante e' rimasto  «del  tutto
estraneo al cespite, e non  avendo  potuto  disporre  delle  utilita'
economiche che dal bene stesso discendono, e  costituendo  l'immobile
un bene abusivamente realizzato dal  conduttore  antecedentemente  al
..., data in cui il conduttore aveva presentato istanza di sanatoria,
a fronte del bene ricevuto in eredita'  dal  B.,  nel  ...,  e  della
successiva richiesta di annullamento della concessione  edilizia  (di
sanatoria) erroneamente concessa  dall'Amministrazione  Comunale  con
successiva demolizione  del  fabbricato».  L'estraneita'  del  B.  al
cespite (dallo stesso stabilmente rivendicata nel corso  dei  diversi
gradi  di  giudizio)  e'  accreditata  da   plurimi   elementi:   una
controversia per sfratto per morosita' ultraventennale,  esitata  nel
rilascio dell'immobile assistito dalla forza pubblica solo  nel  ...,
segno  di  un  contenzioso  intensamente  persistito  tra  le  parti;
l'istanza  del  ...  con  cui  il  B.   ha   chiesto   e   conseguito
l'annullamento del permesso in  sanatoria  concesso  a  soggetto  non
titolato,  accettando,  dunque,  una  perdita  obiettiva  di   valore
immobiliare che non pare possa dirsi strumentale solo  ad  avvalorare
la  mancata  soggezione  all'ICI;  il  sostenimento  delle  spese  di
demolizione,  testimonianza   di   una   contrarieta'   concretamente
manifesta rispetto al possesso del bene. Senza che vi siano  evidenze
di una consapevolezza del B. circa la realizzazione dell'opera  prima
del rilascio dell'immobile. L'evenienza oggetto del presente giudizio
(proprietario del terreno all'oscuro  dell'edificazione  abusivamente
realizzata da  un  conduttore  persistito  nel  possesso  durante  la
ultraventennale procedura di sfratto, capace di procurarne, in  prima
battuta, una regolarizzazione urbanistico-edilizia, poi annullata  su
istanza del proprietario del terreno) e' assai  rara  e  rispetto  ad
essa  non  si  rinvengono  precedenti  in  termini   in   seno   alla
giurisprudenza   (di)   legittimita'.   Una   qualche   condivisibile
indicazione - per profili parzialmente assimilabili - si puo'  trarre
da una pronuncia della CTP di Caltanisetta (n. 753/1/2017) espressasi
in merito al ricorso per avviso di accertamento ICI avanzato da parte
di  un  condomino.  I  giudici  nisseni  hanno   rimarcato   che   la
comproprieta' della nuova opera sorge  a  favore  dei  condomini  non
costruttori solo se essa sia stata realizzata con il  rispetto  delle
norme sui limiti del comproprietario all'uso delle cose comuni e  che
dunque le  opere  abusivamente  create  non  possono  reputarsi  beni
condominiali per accessione  ma  vanno  considerate  appartenenti  al
comproprietario costruttore e rientranti nella  sua  esclusiva  sfera
giuridica (Cass. 7523/2007). Da tali premesse la  CTP  ha  tratto  la
convinzione dell'assenza dell'imputazione soggettiva del  presupposto
di imposta ICI (ai sensi dell'art. 1, 2° comma,  decreto  legislativo
n. 504/1992, identificabile  nel  possesso  di  fabbricati,  di  aree
fabbricabili e di terreni agricoli in quanto annesso  al  diritto  di
proprieta' degli immobili oppure alla titolarita' di  un  diritto  di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o  superficie  sugli  stessi.).
Oltre a cio', si impone una lettura costituzionalmente orientata che,
tenuto  conto  della   valenza   ermeneutica   dell'art.   53   della
Costituzione, riconosca preclusa l'imposizione rispetto a situazioni,
quali quella in esame, in cui vi sono chiare evidenze contrarie  alla
sussistenza di un possesso qualificato  ex  art.  1140  c.(c.),  gia'
sotto il profilo dell'animus rem sibi habendi». 
    5.  In  controversia  parallelamente  coinvolgente  il   medesimo
contribuente per la tassazione dei  redditi  annuali  del  fabbricato
abusivo in questione, con riguardo all'IRPEF relativa all'anno  2007,
la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per  la
Toscana il 28 aprile 2017, n. 1657/07/2017, sulla quale si e' formato
medio tempore il giudicato (come si  evince  dall'attestazione  della
competente Segreteria in calce alla copia annessa alla documentazione
prodotta dall'ente impositore nel giudizio di  appello),  ha  sancito
che le  circostanze  accertate  (cioe',  l'edificazione  abusiva  del
fabbricato e «la lunga controversia giudiziaria di sfratto per finita
locazione esitata (dopo 25  anni)  nel  reintegro  del  possesso  con
l'intervento della forza pubblica nel ... ») «consentono di affermare
il mancato possesso del bene  da  parte  del  ricorrente  e,  in  una
lettura costituzionalmente orientata, la non  imputazione  soggettiva
del presupposto impositivo ai fini IRPEF, ai sensi degli artt. 25 ss.
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, essendo il  sig.
B. del tutto estraneo al cespite e non avendo potuto  disporre  delle
utilita' economiche che dal bene  stesso  discendono,  e  costituendo
l'immobile   un   bene   abusivamente   realizzato   dal   conduttore
antecedentemente al ..., data in cui il conduttore  aveva  presentato
istanza di concessione in sanatoria, a fronte del fondo  ricevuto  in
eredita' dal B. nel ..., e della successiva richiesta di annullamento
della  concessione  edilizia  (di  sanatoria)  erroneamente  concesso
dall'Amministrazione  comunale   con   successiva   demolizione   del
fabbricato». 
    6. In disparte l'audace interpretazione del  giudice  di  appello
sulla imponibilita' della  fattispecie,  il  thema  disputandum  deve
essere rivisto alla luce dello ius superveniens (con  il  conseguente
aggiornamento del  sistema  normativo),  avendosi  riguardo,  per  un
verso, alla novellazione dell'art.  1,  comma  759,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, da parte dell'art. 1, comma 81, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, con l'aggiunta - tra le ipotesi  di  esenzione
da IMU - della lettera  g-bis),  a  tenore  del  quale:  «g-bis)  gli
immobili non utilizzabili ne' disponibili,  per  i  quali  sia  stata
presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in relazione  ai  reati
di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del  codice  penale  o
per la cui  occupazione  abusiva  sia  stata  presentata  denuncia  o
iniziata azione giudiziaria penale (...)», e, per altro  verso,  alla
sentenza della Corte costituzionale n. 60  del  18  aprile  2024,  la
quale - sul presupposto della irretroattivita'  del  citato  art.  1,
comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - ha  dichiarato  (per
il passato) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  nel  testo  applicabile
ratione temporis, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e  53,
primo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede  che
non siano soggetti ad IMU, per il periodo dell'anno durante il  quale
sussistono le condizioni prescritte, gli  immobili  non  utilizzabili
ne'  disponibili,  per  i  quali  sia   stata   presentata   denuncia
all'autorita' giudiziaria in relazione ai reati di cui agli  articoli
614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui  occupazione
abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata  azione  giudiziaria
penale». 
    6.1 Ora, sia la novella legislativa che la sentenza  manipolativa
muovono dalla identica ratio che lo spossessamento  del  proprietario
da  parte  di  un  terzo  comporta  la  cessazione  del   presupposto
impositivo dell'IMU, il quale (come per l'ICI, che  ne  condivide  la
medesima natura - da ultima: Corte costituzionale, 18 luglio 2025  n.
112) si fonda sul c.d. «possesso qualificato»  (cioe',  in  linea  di
principio, sulla concorrente  titolarita'  di  proprieta'  o  diritto
reale di godimento e possesso) sull'immobile. 
    A tale riguardo, vengono in rilievo gli articoli 8, comma 2, e 9,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a  tenore  dei
quali: «Art. 8  -  (...)  2.  L'imposta  municipale  propria  ha  per
presupposto  il  possesso   di   immobili   diversi   dall'abitazione
principale» e «Art. 9 - 1. Soggetti passivi  dell'imposta  municipale
propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili,  a  qualsiasi  uso  destinati,   ivi   compresi   quelli
strumentali o alla cui produzione o scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto,  uso,
abitazione,  enfiteusi,  superficie  sugli  stessi.   Nel   caso   di
concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario.
Per gli immobili, anche da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a
decorrere dalla  data  della  stipula  e  per  tutta  la  durata  del
contratto»; nonche' l'art. 13, comma 2, del decreto legge  6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a tenore del quale:  «Art.  13  -  (...)  2.  L'imposta
municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  ivi
compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa». 
    Alla luce del quadro normativo cosi' delineato, la giurisprudenza
di questa Corte ha affermato che  il  concetto  di  «possesso»  quale
presupposto impositivo del tributo e' riferito  al  potere  di  fatto
sulla cosa, che trova corrispondenza nella titolarita' del diritto di
proprieta'  o  di  altri  diritti   reali   (eccezionalmente,   anche
personali) di godimento indicati  dalla  norma  in  coerenza  con  la
natura patrimoniale dell'imposta, prescindendo dalla redditivita' del
bene sottoposto a tassazione (Cass., Sez. 6^-5, 1° febbraio 2022,  n.
2966). Peraltro, premesso che,  in  funzione  del  richiamo  espresso
all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da parte
dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ai fini dell'IMU,  in  merito  alla  soggettivita'  passiva,  possono
essere valorizzate le indicazioni della giurisprudenza in ordine alla
normativa sull'ICI, secondo il consolidato  e  uniforme  orientamento
della  giurisprudenza  di  legittimita',  la  norma   tributaria   fa
riferimento solo alla nozione di ius possidendi,  cosicche'  l'elenco
dei soggetti passivi indicati dalla norma tributaria  costituisce  un
numerus clausus, in quanto collegato alla titolarita' del diritto  di
proprieta' o di altro diritto  reale  di  godimento  (tra  le  tante:
Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2005, n. 18476; Cass., Sez. 5^, 16 marzo
2007, n. 6192; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2017, n. 14119;  Cass.,  Sez.
5^, 14 marzo 2019, n. 7274;  Cass.,  Sez.  5^,  19  agosto  2022,  n.
24972), con le  sole  eccezioni  date  dall'espressa  previsione  del
conduttore/utilizzatore nel leasing finanziario (Cass., Sez.  5^,  27
aprile 2022, n, 13120; Cass., Sez. trib., 20 aprile 2023, nn.  10589,
10594, 10617, 10708 e 10733; Cass., Sez. trib.,  7  maggio  2024,  n.
6232; Cass., Sez. trib., 23 maggio 2024, n. 14482; Cass., Sez. trib.,
1°  marzo  2025,  n.   5447),   del   concessionario   (nonche'   del
sub-concessionario: Cass., Sez. Trib., 27 aprile 2025, n.  11006)  di
area pertinente al demanio (Cass., Sez. trib.,  19  aprile  2023,  n.
31807; Cass., Sez. trib., 4 dicembre 2023, n, 33701) o al  patrimonio
indisponibile (Cass., Sez. trib., 10 luglio  2025,  n.  18946)  dello
Stato   o   di   enti   territoriali,   del   coniuge    assegnatario
dell'abitazione familiare nei  procedimenti  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio (ex art. 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44 - Cass., Sez. trib., 3 marzo 2023, n. 6544) o del convivente  more
uxorio assegnatario dell'abitazione familiare in caso  di  cessazione
del rapporto (ex art. 4, comma  12-bis,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44 - Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2019, n. 11416), nei quali il
legislatore ha dato autonoma e specifica  rilevanza  alla  detenzione
«qualificata»  dalla   connessione   ad   un   titolo   contrattuale,
amministrativo o giudiziale. 
    6.2 In via prodromica  a  tale  sviluppo,  nel  dare  impulso  al
predetto incidente di costituzionalita', questa  Corte  (Cass.,  Sez.
trib., 13 aprile 2023, nn. 9956 e 9957)  ha  espresso  considerazioni
estensibili - al di la' dei limiti connaturati ai casi  singolarmente
esaminati - ad ogni ipotesi  in  cui  il  possesso  «qualificato»  si
interrompa con il dissolvimento del legame di coessenzialita' tra  il
diritto  (reale  o  personale)  e  il  possesso   o   la   detenzione
sull'immobile, facendo venir meno uno dei cardini imprescindibili del
presupposto impositivo. 
    In particolare, si e' affermato che: 
        «se e' vero (...) che a mente di quanto statuito dall'art. 8,
decreto  legislativo  n.  23/2011  il  presupposto  dell'IMU  e'   da
individuarsi nel  «possesso»  di  immobili  (diversi  dall'abitazione
principale) come dianzi delineato, occorre  al  contempo  evidenziare
che il possesso legittimante il sorgere della  soggettivita'  passiva
ai fini IMU, per essere effettivo, presuppone  che  la  cosa  rientri
materialmente nella  disponibilita'  individuale  del  possessore  di
talche' quest'ultimo possa esercitare le prerogative discendenti  dal
diritto ricadente sul bene»; 
        «nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il  contribuente
sia sprovvisto sia della disponibilita' materiale del bene, sia della
possibilita' di esercitare qualsivoglia  diritto  sulla  cosa,  sorge
allora fondatamente il dubbio che l'originaria ricorrente non avrebbe
dovuto essere  considerata  soggetto  passivo  ai  fini  IMU,  stante
l'assenza  dei  requisiti  minimi  acche'  potesse  configurarsi  una
situazione  possessoria  e,   conseguentemente,   una   capacita'   a
contribuire individuale»; 
        «con riferimento agli immobili abusivamente occupati e di cui
sia precluso lo sgombero per cause indipendenti  dalla  volonta'  del
contribuente, si  ritiene  possa  venire  a  mancare  il  presupposto
dell'imposta, che si assume essere l'effettivo e  concreto  esercizio
dei poteri di disposizione e godimento del bene, in  quanto  ritenuti
manifestazioni di capacita' contributiva». 
    Su tale presupposto, quindi, si e' rimarcata la  «concretezza»  e
l'«effettivita'»   della   nozione   costituzionale   di    capacita'
contributiva  (art.  53  della  Costituzione),   la   quale   postula
l'utilizzabilita' materiale del bene da parte del soggetto «titolato»
a beneficiare del suo godimento. 
    In tale direzione, anche il giudice delle leggi e' pervenuto alla
conclusione che: «E' dunque irragionevole e  contrario  al  principio
della capacita' contributiva  che  il  proprietario  di  un  immobile
occupato abusivamente, il  quale  abbia  sporto  tempestiva  denuncia
all'autorita' giudiziaria  penale  sia,  cio'  nonostante,  tenuto  a
versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia  a
quello in cui l'immobile venga liberato,  perche'  la  proprieta'  di
tale immobile non costituisce, per il periodo in cui e'  abusivamente
occupato,  un  valido  indice  rivelatore   di   ricchezza   per   il
proprietario  spogliato  del  possesso»;  inoltre,   lo   stesso   ha
significativamente evidenziato che: «Del resto,  questa  impostazione
e' coerente con una ipotesi impositiva per certi versi simile in cui,
in caso di perdita della disponibilita' del bene per fatto di  terzo,
l'ordinamento giuridico stabilisce il  venir  meno  dell'obbligo  del
pagamento   dell'imposta.   E'   questo   il   caso    della    tassa
automobilistica: l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.  953
(Misure in materia tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  in
legge  28  febbraio  1983,  n.  53,  stabilisce  infatti,  ai   commi
trentasettesimo e trentottesimo, che, nonostante il soggetto  passivo
sia il proprietario del bene, «[l]a perdita del possesso del  veicolo
o dell'autoscafo per forza  maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la
indisponibilita'   conseguente   a    provvedimento    dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate  nei  registri
indicati nel trentaduesimo comma,  fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello  in
cui  e'  stata  effettuata  l'annotazione.  L'obbligo  del  pagamento
ricomincia a decorrere dal mese in  cui  avviene  il  riacquisto  del
possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo». 
    Ne discende il delinearsi  di  un  principio  generale  di  rango
costituzionale, secondo cui la perdita della disponibilita' materiale
del bene per fatto di un terzo,  ogni  qualvolta  il  possesso  o  la
detenzione integrino  (o  concorrano  ad  integrare)  il  presupposto
impositivo,  vanifica  la  capacita'  contributiva   correlata   alla
titolarita' del diritto qualificante e fa  venir  meno  l'obbligo  di
pagamento dell'imposta fino al ripristino dello status quo ante. 
    6.3 A tale principio si e' sostanzialmente ispirato il giudice di
appello, escludendo la permanenza del possesso qualificato  (per  gli
anni di riferimento)  in  capo  al  contribuente  in  relazione  alla
inconsapevolezza ed alla non imputabilita' della costruzione  abusiva
del fabbricato, del quale lo stesso non ha mai  goduto,  ha  promosso
l'annullamento in autotutela della illegittima sanatoria  urbanistica
ed ha curato a proprie spese la demolizione. 
    Cio' non di meno, e' convinzione del collegio che, per quanto  la
fattispecie in decisione presenti  palesi  analogie  e  significative
affinita'  (sul  piano  dell'incidenza   ostativa   sul   presupposto
impositivo) con quella a suo tempo rimessa al giudice delle leggi, le
rimarchevoli   dissimiglianze   (sul   piano   della    conformazione
strutturale della vicenda) non consentano un'estensione pedissequa ed
un adattamento automatico di tale principio con il corollario di  una
lettura costituzionalmente orientata degli articoli 8, comma 2, e  9,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
    Invero,  e'   palese   la   differenza   sul   piano   fenomenico
dell'occupazione abusiva (sine titulo) di un terreno appartenente  al
contribuente da parte di un terzo estraneo e  la  costruzione  di  un
fabbricato in difetto di concessione edilizia da parte del conduttore
all'insaputa e  contro  la  volonta'  del  proprietario/locatore  del
terreno. 
    Difatti, l'inaedificatio, nel primo caso, e' opera  di  un  terzo
libero da vincoli contrattuali con  il  proprietario  del  terreno  e
privo di un titolo legittimante il  suo  utilizzo  o  godimento;  nel
secondo caso, e' opera di un terzo legato da un  vincolo  contrattale
(la locazione) al proprietario del terreno  e  munito  di  un  titolo
legittimante il suo utilizzo o godimento,  ma  e'  realizzata  contra
pacta   (cioe',   in   violazione   di   un   divieto   imposto   dal
proprietario/locatore) ovvero absque pactis (cioe',  senza  l'assenso
preventivo o successivo del proprietario/locatore). A maggior ragione
ove si consideri che, dopo essere state investite delle questioni  di
massima di particolare importanza «se la "conformazione"  al  dettato
costituzionale  dell'art.  13,   comma   2,   quarto   periodo,   del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del  2011,  come  modificato  dall'art.  1,  comma  707,
lettera b, della legge n. 147 del 2013, che ha ridefinito - in  senso
favorevole al contribuente, per l'ipotesi di dimora e  residenza  dei
coniugi in immobili ubicati in diversi comuni (o anche  nel  medesimo
comune)  -  i  requisiti  dell'"abitazione  principale",  ridondi  in
un'illegittimita' costituzionale "derivata" dell'art. 8, comma 2, del
decreto legislativo n. 504 del 1992,  come  modificato  dall'art.  1,
comma 173, lettera b, della legge n. 296 del 2006, almeno nella parte
in cui e' stabilito il comune  presupposto  della  "dimora  abituale"
(stante il valore meramente presuntivo a  tal  fine  della  residenza
anagrafica)  dei  familiari  per   il   riconoscimento   dell'analoga
agevolazione ai fini dell'ICI» (Cass., Sez. trib., 27 febbraio  2023,
n.  5870),  e  «se  sia  corretta  e   costituzionalmente   orientata
l'interpretazione  dell'art.  8,  comma  2,  decreto  legislativo  n.
504/1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b, legge n.
296/2006, mediante applicazione dell'esenzione  anche  all'abitazione
"nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto o altro diritto reale", dimori abitualmente  senza  i  suoi
familiari» (Cass., Sez. tribunale, 27 febbraio  2023,  n.  5878),  le
Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto, con il richiamo  ad  un
precedente arresto di questa Sezione (Cass., Sez. 5^, 3 giugno  2015,
n, 11373 - ma vedasi anche, piu' di recente, in senso analogo: Cass.,
Sez. trib., 9 agosto 2024, n. 22593), «che non possa essere praticata
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8, comma 2,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  alla  stregua  dei  principi  espressi   dalla   Corte
costituzionale con la sentenza n. 209/2022 in tema di IMU.  (...)  Vi
osta il principio piu' volte  espresso  da  questa  Corte  e  che  va
ulteriormente in questa sede ribadito, secondo cui le  norme  fiscali
di agevolazione sono norme di "stretta  interpretazione",  nel  senso
che  non  sono  in  alcun  modo  applicabili  a  casi  e   situazioni
riconducibili  al  relativo  significato  letterale  (tra  le  molte,
proprio in tema di ICI, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833;
Cass. sez. 6-5, ordinanza 3 febbraio 2017, n. 3011)» (Cass., Sez. Un,
15 ottobre 2024, nn. 26774 e 26776). 
    Tanto  in  piena  sintonia  con  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale, secondo  cui  «l'onere  di  interpretazione  conforme
viene meno, lasciando il passo  all'incidente  di  costituzionalita',
allorche'  il  giudice  rimettente  sostenga  (...)  che  il   tenore
letterale  della  disposizione  non  consenta  tale  interpretazione»
(Corte Cost., 26 novembre 2020,  n.  253;  Corte  costituzionale,  25
gennaio 2023, n. 102; Corte costituzionale 11 gennaio 2024, n. 4). 
    Da qui l'opzione per  la  rimessione  alla  Corte  costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma  2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come  modificato
dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, per contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e 53, primo comma della
 Costituzione, «nella parte in cui, nel subordinare il  godimento  da
parte del soggetto passivo dell'agevolazione di cui alla citata norma
all'essere l'immobile adibito ad abitazione principale  "intendendosi
per tale, salvo prova contraria,  quella  di  residenza  anagrafica",
stabilisce: "[p]er abitazione  principale  si  intende  quella  nella
quale il  contribuente,  che  la  possiede  a  titolo  di  proprieta'
usufrutto o  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari,  dimorano
abitualmente", anziche' disporre:  "[p]er  abitazione  principale  si
intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a  titolo
di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente"».
Questione  da  ultimo  risolta  con  la  conforme  dichiarazione   di
illegittimita'  costituzionale  nei  termini  delineati  dal  giudice
remittente (Corte costituzionale, 18 luglio 2025, n. 112). 
    6.4 Peraltro,  una  differenza  «ontologica»  sarebbe,  comunque,
ravvisabile anche in relazione alla ulteriore fattispecie, per quanto
piu' similare a quella  in  disamina,  dell'occupazione  abusiva  del
terreno da parte di un terzo estraneo che non si limiti all'invasione
ed all'usurpazione del terreno,  ma  costruisca  al  suo  interno  un
fabbricato con o senza il rilascio di concessione  edilizia,  dacche'
l'inaedificatio rientra nelle  tipiche  modalita'  di  godimento  del
terreno e concretizza un potere di fatto corrispondente all'esercizio
di una facolta' insita nel diritto di proprieta' (ius aedificandi). 
    Difatti, e' evidente che  siffatta  ipotesi  sarebbe  pur  sempre
soggetta ratione temporis - in presenza delle condizioni delineate in
sede  di  manipolazione  additiva  -  alla  regolamentazione  dettata
dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
nel testo integrato dalla sentenza della Corte costituzionale  n.  60
del 18 aprile 2024, essendo pacificamente  riconducibile  alla  vasta
fenomenologia dell'«occupazione abusiva». 
    6.5 Considerato, quindi, che la fattispecie in disamina destinata
a restar fuori dalla disciplina favorevole al contribuente,  si  pone
l'esigenza di valutare  se,  alla  luce  del  delineato  assetto  del
sistema normativo, una applicazione ferma  e  rigorosa  del  «diritto
vivente» (nella esegesi declinata,  senza  alcun  conflitto  interno,
dalla richiamata giurisprudenza di  legittimita')  non  si  ponga  in
contrasto con i principi costituzionali. 
    Difatti,  in  presenza  di  un   orientamento   giurisprudenziale
consolidato,  il  giudice  a  quo  ha   la   facolta'   di   assumere
l'interpretazione censurata in termini  di  «diritto  vivente»  e  di
richiederne su tale presupposto il controllo di compatibilita' con  i
parametri costituzionali, cio', senza che gli si possa addebitare  di
non aver seguito altra interpretazione, piu'  aderente  ai  parametri
stessi, sussistendo tale  onere  solo  in  assenza  di  un  contrario
diritto vivente,  il  che  non  ricorre  nel  caso  in  esame  (Corte
costituzionale, 10 maggio 2012,  n.  117;  Corte  costituzionale,  22
novembre 2012, n. 258; Corte costituzionale, 12 luglio 2013, n.  191;
Corte costituzionale, 24 ottobre 2014, n. 242; Corte  costituzionale,
11 febbraio 2015, n. 11; Corte costituzionale,  21  luglio  2016,  n.
200;  Corte  costituzionale,  26   maggio   2017,   n.   122;   Corte
costituzionale, 7 dicembre 2017, n.  259;  Corte  costituzionale,  1°
marzo 2018, n. 39; Corte costituzionale, 9 aprile 2019, n. 75;  Corte
costituzionale, 7 giugno  2019,  n.  141;  Corte  costituzionale,  18
luglio 2019, n. 189; Corte costituzionale, 5 febbraio  2020,  n.  12;
Corte costituzionale, 26 febbraio 2020, n. 32; Corte  costituzionale,
20 maggio 2020, n. 95; Corte costituzionale, 11 gennaio 2021,  n.  1;
Corte costituzionale, 30 luglio 2021, n. 180). 
    Peraltro, oltre al confine invalicabile del diritto  vivente,  si
deve rilevare che, anche dopo la riforma legislativa  e  la  sentenza
della Corte costituzionale sull'occupazione abusiva, non e' possibile
per questa Corte un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel
caso in giudizio, per l'eterogeneita' dei parametri fattuali rispetto
alle fattispecie prese in  esame  dalla  novella  normativa  e  dalla
decisione  di  illegittimita'  costituzionale,  come  e'  stata   pur
lodevolmente fatta dal giudice di merito, in quanto la lettera  della
legge non consente una valida alternativa sul piano esegetico. 
    6.6 Rammentato  che  la  giurisprudenza  di  legittimita'  si  e'
uniformemente espressa nel senso che soggetto passivo dell'IMU  (come
anche dell'ICI) gravante su un  fabbricato  e'  il  proprietario  del
terreno il quale, in  forza  del  principio  dell'accessione  di  cui
all'art. 934 del codice civile, acquista a titolo originario ed  ipso
iure la proprieta' della costruzione ivi insistente, senza che faccia
differenza se l'abbia edificata egli stesso o terzi, per cui viene in
rilievo l'applicazione tassativa dell'art. 9, comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (per l'ICI, dell'art.  1,  comma  2,
del 30 dicembre  1992,  n.  504),  con  la  conseguente  debenza  del
tributo, e' convinzione  del  collegio  che  si  delinei  un  fondato
sospetto (fumus) di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  per  plausibile
contrarieta' agli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione. 
    6.7 In particolare, sul piano della non  manifesta  infondatezza,
sussistono seri e consistenti dubbi di incompatibilita' della norma -
oggetto di interpretazione che rappresenta «diritto  vivente»  -  con
quanto prescritto dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
    6.7.1 In primo luogo, il collegio ritiene che sussistano elementi
di contrasto con  il  principio  di  capacita'  contributiva  di  cui
all'art. 53 della Costituzione. 
    Nel delineare la portata  dell'art.  53  della  Costituzione,  la
Corte costituzionale ha, invero, individuato tre requisiti essenziali
della  capacita'  contributiva:   l'effettivita',   la   certezza   e
l'attualita' (tra le tante: Corte costituzionale, 12 luglio 1967,  n.
109;  Corte  costituzionale,  28   luglio   1976,   n.   200;   Corte
costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42; Corte costituzionale, 22 aprile
1980, n. 54; Corte costituzionale, n. 252/1992; Corte costituzionale,
29 gennaio 1996, n. 73; Corte  costituzionale,  26  luglio  2000,  n.
362). 
    In ordine al primo requisito, il nesso tra il fatto rivelatore di
capacita' contributiva e il  tributo  deve  essere  effettivo  e  non
apparente o fittizio. L'effettivita' esprime,  infatti,  la  concreta
idoneita' del presupposto  rispetto  all'obbligazione  d'imposta,  la
quale dovra' avere ad oggetto una manifestazione economica reale, che
consenta la misurazione di  un  reddito  esistente  e  non  meramente
presunto. 
    Alla   stregua   dell'impostazione    della    Consulta    (Corte
costituzionale, 12 luglio 1967,  n.  109;  Corte  costituzionale,  28
luglio 1976, n. 200), il concorso alle spese pubbliche deve,  quindi,
salvaguardare il  diritto  del  contribuente  ad  essere  chiamato  a
concorrere alle  spese  pubbliche  solo  in  quanto  in  possesso  di
effettiva capacita' contributiva e idoneita' effettiva  al  pagamento
delle imposte, non potendo essere qualificata capacita'  contributiva
un'idoneita' economica che non si basi su fatti reali, ma  abbia  una
base fittizia (Corte costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42). 
    La capacita' contributiva, inoltre,  deve  essere  effettiva  nel
senso  di  certa  ed  attuale,  e  non  meramente   fittizia   (Corte
costituzionale,  28  luglio  1976,  n.   200,   cit.,   1254;   Corte
costituzionale, 26 marzo 1980, n. 42.; Corte costituzionale, 3 giugno
1992, n. 252; Corte costituzionale, 29 gennaio  1996,  n.  73;  Corte
costituzionale, 26  luglio  2000,  n.  362).  Infine,  in  forza  del
parametro dell'attualita', il tributo deve essere  correlato  ad  una
capacita' contributiva presente  (in  atto),  non  ad  una  capacita'
contributiva passata o futura (Corte Cost., 22 aprile 1980,  n.  54),
ovvero la capacita' contributiva deve sussistere nel momento  in  cui
si verifica il prelievo. 
    6.7.2 In tale ottica la capacita' contributiva risulta, pertanto,
inscindibilmente  connessa  ai  principi  di  ragionevolezza   e   di
uguaglianza tributaria, atteso che, in forza del  connubio  normativo
tra gli articoli 53 e 3 della Costituzione a situazioni uguali devono
corrispondere  uguali  regimi  impositivi  e,   correlativamente,   a
situazioni  diverse  un  trattamento  tributario   disuguale   (Corte
costituzionale, 6 luglio 1972, n. 120). 
    Ne consegue la necessita' che siano disciplinati in modo uguale i
fatti  economici  che  esprimono  pari  capacita'  contributiva,   ma
regolati in  modo  diversificato  i  fatti  che  esprimono  capacita'
contributiva in modo differenziato. 
    Il principio  di  uguaglianza  tributaria  presuppone,  peraltro,
necessariamente quello di capacita'  contributiva,  che  fornisce  il
criterio di giudizio per valutare se due situazioni  siano  eguali  o
diverse al fine del pari o diverso trattamento tributario. 
    6.8 Nell'applicare detti principi generali al caso di specie,  il
collegio ritiene che, per le annualita' d'imposta in cui il  locatore
non aveva ancora recuperato la materiale disponibilita'  del  terreno
stravolto dall'edificazione abusiva del conduttore per la  perdurante
pendenza del procedimento di sfratto per finita  locazione  (fino  al
grado di legittimita') e il fabbricato abusivo non era  stato  ancora
demolito (per iniziativa e a spese del locatore) dopo  l'annullamento
in autotutela della concessione edilizia in  sanatoria  indebitamente
rilasciata dal comune a favore del mero conduttore  del  terreno  (in
assenza  di  abilitazione  allo  sfruttamento  edilizio  mediante  la
realizzazione   di   manufatti    strumentali    alla    destinazione
contrattuale), il prelievo tributario si ponga  in  contrasto  con  i
principi costituzionali innanzi citati. 
    Se e' vero, infatti, che a mente di quanto statuito dall'art.  1,
comma 2, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  il
presupposto impositivo dell'ICI e' da individuarsi nel «possesso»  di
immobili come dianzi delineato, occorre al contempo  evidenziare  che
il possesso legittimante il sorgere della  soggettivita'  passiva  ai
fini ICI, per essere effettivo,  presuppone  che  l'immobile  rientri
materialmente nella disponibilita'  individuale  del  possessore,  di
talche' quest'ultimo possa esercitare le prerogative discendenti  dal
diritto ricadente sull'immobile. 
    Nelle ipotesi, come quella in esame, in cui,  il  conduttore  del
terreno - in spregio alle pattuizioni contrattuali ed in  assenza  di
concessione edilizia  -  abbia  edificato  ex  nihilo  un  fabbricato
abusivo all'insaputa e senza l'autorizzazione del  locatore,  che  e'
stato costretto a subire lo spoglio dell'area occupata e  trasformata
mediante la realizzazione di un manufatto mai voluto e mai posseduto,
pur essendosi attivato per  tempo  per  il  recupero  coattivo  della
disponibilita' materiale del terreno,  l'annullamento  in  autotutela
della concessione edilizia  in  sanatoria  rilasciata  a  favore  del
conduttore e la demolizione a proprie spese del  fabbricato  abusivo,
sorge allora fondatamente il  dubbio  che  egli  non  avrebbe  dovuto
essere  considerato  soggetto  passivo  ai  fini   dell'ICI,   stante
l'assenza  dei  requisiti  minimi  acche'  potesse  configurarsi   la
pienezza di una situazione possessoria e,  conseguentemente,  di  una
capacita' di contribuzione individuale rispetto ad un bene venuto  ad
esistenza ed acquisito al patrimonio contro la sua volonta'. 
    6.9 Dunque, con riferimento a fabbricati la cui edificazione  sia
frutto di occupazione sine titulo dell'area di sedime  in  danno  del
locatore del piu' ampio terreno e di cui sia preclusa la  demolizione
fino allo sgombero  effettivo  da  parte  del  conduttore  per  cause
indipendenti dalla volonta' del locatore  (nonostante  il  tempestivo
esercizio dell'azione giudiziale per la risoluzione della locazione e
la restituzione del terreno locato, si ritiene possa venire a mancare
il presupposto dell'imposta,  che  si  assume  essere  l'effettivo  e
concreto esercizio dei poteri di  disposizione  e  di  godimento  del
bene, in quanto ritenuti manifestazioni di capacita' contributiva. 
    Ai fini del verificarsi o meno del presupposto dell'ICI, nei casi
come  quello  in  esame,  assume,   invero,   precipuo   rilievo   la
circostanza, giuridicamente rilevante,  che  il  proprietario  (o  il
titolare di altro diritto reale di godimento) concedente in locazione
un terreno non ha mai avuto il possesso del fabbricato edificato sine
titulo dal  conduttore  ed  e'  stato,  al  contempo,  spogliato  del
possesso dell'area occupata dalla insistente  costruzione  fino  allo
sgombero forzoso del terreno all'esito della procedura di sfratto per
finita locazione ed al ripristino dello status quo ante  mediante  la
demolizione del manufatto abusivo. 
    6.10 Per cui, il possessore «spogliato» puo' rimanere  (anche  in
caso di ius possidendi) sempre  possessore  solo  se  la  tutela  dei
propri diritti possessori e' attivabile e realizzabile, ma, senza  la
reintegrazione dei diritti possessori, il diritto  di  proprieta'  e'
svuotato  proprio  dello  ius  possidendi,  il  quale  non  e'   piu'
esercitabile per causa non imputabile al proprietario (o al  titolare
di altro diritto reale  di  godimento),  e  che,  per  contro,  viene
assunto a presupposto della tassazione. 
    6.11. Dunque, in caso di costruzione abusiva sul terreno concesso
in locazione, l'obbligo  tributario  dovrebbe  ritenersi  conseguente
alla  natura  civilistica  della  controversia  con   il   conduttore
inadempiente ed alla conseguente esperibilita' con esito  fausto  dei
rimedi civilistici previsti dall'ordinamento. 
    6.12 Dinanzi ad una condizione «patologica», come quella  sottesa
al   caso   in   esame,   laddove   il    contribuente    si    trovi
nell'impossibilita' di recuperare con immediatezza il pieno  possesso
del  terreno  e,  per  conseguenza,  di  ripristinare  la  situazione
preesistente mediante la demolizione del fabbricato abusivo, a  causa
del  tempo  necessario   ad   ottenere   in   sede   giudiziale   (il
riconoscimento  e  l'attuazione  del  proprio  diritto  mediante)  il
rilascio e lo sgombero del terreno locato da  parte  del  conduttore,
risulterebbe in contrasto con i principi  costituzionali  imporre  il
pagamento dell'imposta per le annate in cui  permane  la  costruzione
abusiva in attesa  della  liberazione  forzosa  del  terreno  locato,
difettando  la  capacita'  contributiva  del  contribuente   per   il
godimento precluso ab origine del fabbricato. 
    6.13 Nel valutare la condizione, dianzi descritta,  di  oggettiva
impossibilita' del proprietario di dare concreta  estrinsecazione  al
proprio diritto,  e  di  oggettiva  indisponibilita'  del  fabbricato
scaturente dall'edificazione abusiva, e', peraltro, degno di  rilievo
che i soggetti passivi  individuati  dalla  normativa  sull'ICI  sono
anche   quelli   che   si   avvantaggiano   dei   servizi    pubblici
(illuminazione,  pubblica  sicurezza,  ecc.)  resi  disponibili   dai
comuni, circostanza evidenziata dalla Corte costituzionale, la  quale
ha avuto modo di osservare che «l'imposizione ICI non tende a colpire
solo i proprietari ma, piu' in generale, i titolari delle  situazioni
previste dall'art. 3 [del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
504], in quanto idonee, nella loro varieta', ad individuare di  norma
coloro che, avendo il  godimento  del  bene,  si  avvantaggiano,  con
immediatezza, dei servizi e delle attivita' gestionali dei comuni,  a
beneficio dei  quali  il  gettito  viene,  a  regime,  destinato,  in
sostituzione  di  altri  tributi  contestualmente  soppressi»  (Corte
costituzionale, 22 aprile 1997, n. 111; Corte costituzionale 2 aprile
1999, n. 1999). 
    6.14 Al contempo, la norma in commento appare in conflitto,  come
si e' detto, anche con il principio di eguaglianza recato dall'art. 3
della Costituzione,  che  necessariamente  implica  un  principio  di
ragionevolezza delle leggi, in forza del quale e' necessario  che  le
distinzioni operate dal legislatore  tributario,  anche  per  settori
economici, non siano  irragionevoli  o  arbitrarie  o  ingiustificate
(Corte costituzionale, 16 luglio 2014, n. 201), al fine di verificare
la  coerenza  interna  della  struttura  dell'imposta  con   il   suo
presupposto economico, come pure la  non  arbitrarieta'  dell'entita'
dell'imposizione. 
    A parere del collegio, risulterebbe, invero, irragionevole che al
proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile (eventualmente,
a causa della sua inerzia) sia riconosciuta, ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  una
riduzione della base imponibile dell'ICI, mentre, per il proprietario
di un fabbricato edificato  senza  il  suo  consenso  in  difetto  di
concessione edilizia, nell'attesa di recuperare in sede giudiziale il
possesso del terreno e di provvedere alla conseguente demolizione del
manufatto abusivo, sia prevista una tassazione integrale. 
    Ed  altrettanto  si  potrebbe  dire  per  l'ipotesi  (opposta   e
contraria a quella in disamina) della costruzione realizzata - al  di
la' dell'eventuale difetto di concessione edilizia -  dal  conduttore
con l'assenso (preventivo o successivo) del locatore, il cui possesso
«mediato» (per il tramite della detenzione) del terreno  verrebbe  ad
estendersi anche al fabbricato acquistato per accessione, venendo  ad
essere altrimenti equiparate sul  piano  del  trattamento  tributario
fattispecie    nettamente    contrapposte    in    relazione     alla
riconducibilita'  o  meno  della  inaedificatio  alla  volonta'   del
titolare della proprieta' (o  di  altro  diritto  di  godimento)  sul
terreno.  Laddove,  l'attivita'  edificatoria,   nell'un   caso,   e'
esclusivamente  imputabile  al  conduttore,  che  ha  abusato   della
detenzione del terreno per realizzare un fabbricato mai  accettato  e
mai  posseduto  dal  locatore;  nell'altro  caso,  e'  indirettamente
imputabile  al  locatore,  che  ha  assentito  all'estensione   della
detenzione (e, di riflesso, del possesso «mediato», che  e'  connesso
alla titolarita'  della  proprieta'  o  di  altro  diritto  reale  di
godimento) dal terreno al fabbricato. 
    Ne' incide  su  tale  conclusione  il  regime  codicistico  delle
migliorie e delle addizioni apportate dal conduttore al  bene  locato
(artt. 1592 e 1593 del codice civile), il quale attiene  ai  rapporti
obbligatori tra  le  parti  e  prescinde  dall'operativita'  ex  lege
dell'accessione (art. 934 del codice civile) nella sfera patrimoniale
del locatore, fermo restando che le  addizioni  apportate  contro  la
volonta' del locatore e comportanti il deterioramento del bene locato
(art. 1588 del codice civile) giustificano la pretesa del locatore al
risarcimento del danno in forma specifica mediante l'eliminazione  da
parte del conduttore delle opere da lui abusivamente eseguite (Cass.,
Sez. 3^, 20 marzo 2006, n. 6094). 
    6.15 Infine, la tassazione del fabbricato edificato  sine  titulo
in capo ai soggetti passivi dell'ICI  pone  dubbi  di  compatibilita'
costituzionale anche con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione
e, peraltro, con l'art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione  europea
dei diritti dell'uomo, i quali garantiscono e tutelano la  proprieta'
privata. 
    Infatti, la costruzione di un fabbricato  in  assenza  di  titolo
edilizio contro la volonta' del  proprietario  del  terreno  comporta
l'inevitabile esercizio di azioni a tutela  della  proprieta'  o  del
possesso cui si accompagna l'intervento dell'autorita' giudiziaria al
fine di ottenere (oltre che la cessazione del contratto  legittimante
la detenzione del terzo)  lo  sgombero  del  terreno  occupato  e  la
rimozione   della   costruzione   illecita,   ma   se    l'intervento
dell'autorita' giudiziaria non risulta essere tempestivo ed incisivo,
con conseguente permanenza dello stato di illiceita', ed  il  diritto
di proprieta' non riceve tutela adeguata, la pubblica amministrazione
ritrarrebbe un  vantaggio,  rappresentato  dalla  riscossione  di  un
tributo, in virtu' di una situazione illecita da essa  medio  tempore
tollerata (se non  strumentalizzata)  a  detrimento  del  diritto  di
proprieta' del contribuente. 
    Ma tanto contrasta con quanto affermato piu'  volte  dalla  Corte
europea dei  diritti  dell'uomo  (CEDU),  secondo  la  quale  non  e'
consentito alla pubblica amministrazione trarre vantaggio  da  propri
comportamenti illeciti e, piu' in  generale,  da  una  situazione  di
illegalita' dalla  stessa  determinata  o  occasionata  (vedansi,  ad
esempio: CEDU, 13 ottobre 2015, La Rosa e Alba  c.  Italia;  CEDU,  6
marzo 2007, Scordino c. Italia), ed il principio ha trovato  ingresso
anche  in   pronunce   rese   dalla   Corte   costituzionale   (Corte
costituzionale, 30  aprile  2015,  n.  71;  Corte  costituzionale,  8
ottobre 2010, n. 293). 
    7.  In  conclusione,  il  collegio  ritiene  non   manifestamente
infondata, in riferimento agli articoli 3, primo comma,  42,  secondo
comma, e  53,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  540  (nel  testo  vigente  ratione
temporis), nella parte in cui non esclude la soggezione  ad  ICI  del
proprietario (o del titolare di altro diritto  reale  di  godimento),
che abbia concesso in locazione un terreno, con limitato riguardo  al
fabbricato edificato dal conduttore sul medesimo terreno  in  difetto
di concessione edilizia e senza l'assenso (preventivo  o  successivo)
del locatore, allorquando quest'ultimo, dopo averne avuto cognizione,
si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione
coattiva del terreno  locato,  nonche'  in  sede  amministrativa  per
l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in  sanatoria
eventualmente rilasciata al conduttore  privo  di  titolo,  ed  abbia
curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo
del terreno locato. 
    8. Peraltro, tale questione appare, altresi', rilevante  ai  fini
della decisione della  presente  controversia,  giacche'  l'eventuale
declaratoria di illegittimita' costituzionale in parte qua  dell'art.
1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  540
inciderebbe sul  diritto  vivente  (favorevole  all'ente  impositore)
ormai radicatosi su di  essa.  La  decisione  del  ricorso  richiede,
invero, l'applicazione della citata disposizione normativa, di qui la
rilevanza   del   dubbio   di   illegittimita'   costituzionale    in
considerazione della sussistenza di un effettivo e concreto  rapporto
di strumentalita' fra la definizione del  giudizio  principale  e  la
risoluzione della questione  di  legittimita'  costituzionale  (Corte
costituzionale, 21 dicembre 2021, n. 250). 
    9. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  alla
dichiarazione  di  rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza   della
questione di legittimita' costituzionale  segue  la  sospensione  del
presente procedimento e  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte, visti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente
infondata, in riferimento agli articoli 3, primo comma,  42,  secondo
comma,  e  53,  primo  comma,  della Costituzione,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  540  (nel  testo  vigente  ratione
temporis), nella parte in cui non esclude la soggezione  ad  ICI  del
proprietario (o del titolare di altro diritto  reale  di  godimento),
che abbia concesso in locazione un terreno, con limitato riguardo  al
fabbricato edificato dal conduttore sul medesimo terreno  in  difetto
di concessione edilizia e senza l'assenso (preventivo  o  successivo)
del locatore, allorquando quest'ultimo, dopo averne avuto cognizione,
si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione
coattiva del terreno  locato,  nonche'  in  sede  amministrativa  per
l'annullamento in autotutela della concessione edilizia in  sanatoria
rilasciata  al  conduttore  privo  di  titolo,  ed  abbia  curato  la
demolizione del manufatto  abusivo  dopo  lo  sgombero  coattivo  del
terreno locato; dispone la  sospensione  del  presente  procedimento;
dispone che, a cura della  cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questa
Corte ed al Presidente del Consiglio dei ministri; dispone, altresi',
che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia  comunicata
ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati  e  del   Senato   della
Repubblica;  dispone  che  gli  atti  processuali,  ivi  compresi   i
documenti  relativi  alle  notificazioni  e  comunicazioni  disposte,
vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso a Roma nella Camera di consiglio del 9 settembre
2025. 
 
                 Il Presidente: Angelo Matteo Socci