Reg. ord. n. 58 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 25/09/2025

Tra: Comune di Seravezza (LU)  C/ G.S.M. B.



Oggetto:

Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Terreno concesso in locazione – Realizzazione di un fabbricato, da parte del conduttore, in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso del locatore – Attivazione del locatore, in sede giudiziale, per la restituzione coattiva del terreno locato e, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo nonché per la demolizione del manufatto abusivo, dopo lo sgombero coattivo del terreno locato – Soggettività passiva, secondo il diritto vivente, del proprietario-locatore all’imposta – Omessa esclusione – Violazione del principio della capacità contributiva – Violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza tributaria – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, sotto il profilo della coerenza dell’imposta con il suo presupposto economico e con riguardo alla non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione – Disparità di trattamento rispetto alla riduzione della base imponibile riconosciuta al proprietario di un fabbricato inagibile o inabitabile – Parità di trattamento rispetto all’opposta fattispecie nella quale la costruzione del fabbricato sia stata assentita dal locatore – Lesione del diritto di proprietà, riconosciuto anche a livello convenzionale, anche conseguente all’inadeguata e tardiva tutela di tale diritto a livello giudiziario e amministrativo.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/12/1992  Num. 504  Art. 1  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 42    Co.
Costituzione   Art. 53    Co.
Protocollo addizionale alla Convenzione europea diritti dell'uomo   Art.