Reg. ord. n. 55 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15
Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia del 12/03/2026
Tra: N. B.
Oggetto:
Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Potenziale applicazione di prassi irragionevoli quali lo scioglimento dell’unione civile per l’acquisizione dello stato libero che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, consente la possibilità di presentare la domanda di adozione internazionale e conseguente richiesta del partner di domandare l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, del minore adottato dal compagno – Conseguente regressione delle tutele, incidenti sullo status, a danno della realizzazione delle persone – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e contrasto con il divieto di discriminazione.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Lesione dei diritti inviolabili dei singoli all’interno delle formazioni sociali – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata – Disparità di trattamento rispetto a conviventi di fatto (etero od omoaffettivi) che, come singoli, avendo lo stato civile libero, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, avrebbero la possibilità di presentare la domanda di adozione internazionale.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 2 e 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Disparità di trattamento della coppia unita civilmente, rispetto alle coppie coniugate o alla persona di stato civile libero – Disparità di trattamento del minore che subirebbe un trattamento differenziato laddove l’adozione da parte di una coppia omoaffettiva potrebbe essere conseguita solo come adozione in casi particolari, attraverso l’applicazione dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, e non attraverso l’adozione piena – Contrasto con il divieto di discriminazione stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Lesione del diritto del minore a una famiglia.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Lesione del preminente interesse del minore ad essere accolto in un ambiente stabile e armonioso – Irragionevole privazione del minore alla formazione immediata dello status di figlio adottivo di entrambi i componenti dell’unione civile che sarebbero, altrimenti, costretti a ricorrere al più complesso iter dello scioglimento dell’unione civile, dell’adozione da parte di un componente, della successiva adozione in casi particolari dell’altro componente e, infine, all’eventuale ricostituzione dell’unione civile – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e contrasto con il divieto di discriminazione – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, artt. 1, 2 e 3.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 14
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 1
legge del 27/05/1991
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 2
legge del 27/05/1991
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 3
legge del 27/05/1991
Udienza Pubblica del 7 ottobre 2026
rel. NAVARRETTA
Testo dell'ordinanza
N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 2026
Ordinanza del 12 marzo 2026 del Tribunale per i minorenni di Venezia
nel procedimento civile promosso da N. B. e S. C..
Adozione e affidamento - Adozione di minori residenti all'estero -
Persone unite civilmente residenti in Italia - Possibilita' di
presentare la dichiarazione di disponibilita' ad adottare un minore
straniero residente all'estero e di chiedere al tribunale per i
minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la
loro idoneita' all'adozione - Omessa previsione.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
art. 29-bis, comma 1.
(GU n. 15 del 15-04-2026)
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
Riunito in camera di consiglio e cosi' composto:
Presidente dott. Lanfranco Maria Tenaglia relatore;
Giudice dott.ssa Savina Caruso;
Giudice Onorario dott.ssa Stefania Gazzani;
Giudice Onorario dott. Silvano Zaramella,
nel procedimento, ai sensi dell'art. 29-bis, legge n. 184/1983,
per la dichiarazione di disponibilita' all'adozione internazionale e
contestuale richiesta di idoneita'. proposto in data 5 maggio 2025 da
B...N..., nato a ..., il ..., (c.f. ...), e C.... S...., nato a ...,
il ...., (c.f. ...), entrambi residenti a ...(....), in via ...
n. ... difesi e rappresentati, come da procura depositata
telematicamente, dalle avvocate Valentina Pizzol (c.f. PZZ VNT 85L43
M089K) ed Eleonora Biondo (c.f. BND LNR 84S54 L736H), entrambe del
Foro di Treviso, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Valentina Pizzol, in Treviso (TV), viale Vittorio Veneto, n. 10,
nonche' presso i domicili digitali
valentinapizzol@pec.ordineavvocatitreviso.it e
eleonorabiondo@pec.ordineavvocatitreviso.it
Ha pronunciato la seguente ordinanza:
Sommario
1. Fatti e circostanze di causa;
2. Norme di contrasto e norme costituzionali ovvero
sovranazionali violate;
3. Rilevanza della questione di costituzionalita';
4. Non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita';
5. Dispositivo.
Fatti e circostanze di causa
B. N. e C. S. convivono dal 2017.
Il B... svolge la professione di hair stylist, mentre il C... e'
un professionista delle risorse umane per la filiale italiana di una
holding olandese.
Nel ..., gli odierni ricorrenti si univano civilmente, come
attestato dal certificato di unione civile del ...
Con ricorso depositato il 28 aprile 2025 i ricorrenti hanno
proposto ricorso presso questo Tribunale per i Minorenni, sul
presupposto di essere uniti civilmente, per sentire accogliere le
seguenti conclusioni:
«in via preliminare e pregiudiziale sollevi questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n.
184/83 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in
riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, e che all'esito quindi dichiari
l'idoneita' dei sigg.ri B... N... e C... S... all'adozione di un/a
minore straniero/a residente all'estero ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 29-bis, della legge n. 184/1983».
Le deduzioni dei ricorrenti, oltre quelle suindicate, riguardano
in particolare:
la stabilita' affettiva e di rapporto della loro coppia tale da
costituire per un figlio adottivo un ambiente familiare stabile e
armonioso;
la circostanza di poter contare su una rete familiare ed
amicale solida, positiva e valida;
l'esistenza di un loro progetto genitoriale manifesto e
condiviso con la rete familiare ed amicale.
Con decreto in data 7 maggio 2025, questo Tribunale, rilevato che
«ai fini della valutazione della sussistenza della rilevanza della
questione di costituzionalita' sollevata dai ricorrenti, occorre
procedere preliminarmente all'accertamento dell'idoneita' dei
ricorrenti ad adottare, mediante apposita indagine
psico-socio-familiare, sia sotto il profilo della consapevolezza del
progetto adottivo e delle caratteristiche
personologiche/psicologiche; e, altresi', di trasmette il fascicolo
alla Procura in sede per quanto di competenza in ordine
all'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 70 del codice di
procedura», ha disposto di procedersi all'acquisizione delle
relazioni da parte della ULSS competente e degli organi di polizia e
mandato alla Procura in sede, per quanto di competenza, in ordine
all'intervento in giudizio ai sensi dell'art. 70 del codice di
procedura.
L'istruttoria disposta ha dato i seguenti esiti:
la Stazione dei Carabinieri di ..., con nota in data 15 giugno
2025, nel confermare tutte le circostanze indicate dai ricorrenti in
ordine ai titoli di studio posseduti e alle professioni svolte, ai
redditi e alla residenza, ha segnalato che nulla risulta a carico dei
ricorrenti per condanne e pendenze penali.
La Ulss n. 2 della ... - U.O.C.- Infanzia, Adolescenza,
Famiglia e Consultori - Consultorio Familiare-Equipe Adozioni -
Distretto ..., con relazione dell'11 dicembre 2025, dato atto di aver
svolto l'indagine richiesta mediante: un colloquio di
accoglienza/avvio dello studio di coppia, condotto dall'assistente
sociale e dalla psicologa; due colloqui di raccolta dei dati
anamnestici, relativi ad entrambi i signori condotti dall'assistente
sociale e dalla psicologa; due colloqui individuali di valutazione
psicologica; una visita domiciliare; un colloquio psico sociale per
definire il progetto adottivo; un colloquio di restituzione, ha
riferito le seguenti circostanze e valutazioni:
con riferimento a N... B... che lo stesso «ha affrontato il
percorso valutativo mettendo a disposizione la sua storia personale
familiare con trasparenza, mostrando la capacita' di confrontarsi. Si
presenta come una persona riservata ... ma capace di esprimere molto
di se' anche se attraverso un dialogo piu' essenziale»; e che durante
i colloqui ha mantenuto «un atteggiamento collaborante e si dimostra
disponibile a parlare di se' e della propria storia di origine»; con
riferimento al percorso adottivo «Si immagina di poter essere un
padre regolativo e che sa dare l'educazione, ma anche curioso di
conoscere la storia passata del proprio figlio ... Pensando ad
un'ipotetica storia adottiva, il signor Nicola da' spazio alla sua
emotivita', descrivendo l'ipotetico incontro con suo figlio come una
gioia indescrivibile, mista a felicita' paura e ansia, per il
passaggio da essere due a tre, cambiando per sempre»;
con riferimento a S... C... che lo stesso «ha vissuto lo studio
di coppia mettendo serenamente a disposizione la propria storia
personale, familiare di coppia, mostrando interesse per il confronto
con gli operatori e desiderio di approfondire temi utili a definire
la disponibilita' adottiva. Si presenta come una persona solare ed
estroversa, conversa piacevolmente e sa essere leggero»; con
riferimento al percorso adottivo «ha immaginato di scrivere una
lettera ad un ipotetico figlio, in cui delinea l'attesa dello stesso,
le emozioni e le domande che si ponevano prima del suo arrivo e poi
l'inizio di una quotidianita' fatta di esperienze condivise, descrive
come sia un privilegio vivere la genitorialita' e crescere in tale
competenza insieme al compagno e al figlio».
Entrambi i componenti dell'unione civile vengono descritti come
animati da un progetto genitoriale maturo, consapevoli delle
difficolta' e della possibilita' che potrebbe non realizzarsi,
sostenuti nel loro progetto genitoriale dalla rete familiare ed
amicale; consapevoli del carattere universale dell'amore tra persone
e dell'importanza del reciproco rispetto all'interno della coppia;
aperti all'eventuale rapporto con la famiglia d'origine del figlio
adottivo.
Le conclusioni sono state nel senso dell'espressione di un parere
favorevole all'idoneita' dei ricorrenti all'adozione internazionale
per i seguenti motivi «capacita' della coppia di accogliere un minore
proveniente da adozione internazionale, di eta' compresa tra 0 e 6
anni e 11 mesi, con rischio sanitario lieve e reversibile, che non ne
comprometta quindi l'autonomia di vita. I signori danno
disponibilita' al mantenimento dei contatti con eventuali fratelli
che un minore a loro abbinato potrebbe avere, che fossero collocati
in altre famiglie adottive territorialmente vicine, ove l'autorita'
giudiziaria ne ravveda l'importanza per il minore. Non esprimono
pregiudizi verso altre religioni o etnie, ma sono consapevoli che
l'omosessualita' limita la scelta dei paesi esteri a cui potranno
eventualmente rivolgersi, e sono quindi orientati sui paesi
dell'Africa o dell'America Latina. Hanno contezza che da Colombia o
Brasile potrebbero provenire bambini che hanno subito abusi sessuali:
se un minore a loro abbinato rivelasse di aver subito tali atti, la
coppia sarebbe capace di chiedere aiuto e farsi sostenere e
attiverebbero un percorso di psicoterapia per il minore ove la
situazione lo richiedesse. Entrambi hanno saputo affrontare le
esperienze di vita negative in modo adeguato. Hanno salute ed energia
fisica adeguati, un'autosufficienza economica piu' che adeguata a
provvedere alle necessita' familiari. L'abitazione e l'ambiente
circostanti sono piu' che adeguati, sicuri e con caratteristiche tali
da facilitare le relazioni sociali, con accesso a infrastrutture e
servizi. Hanno uno stile di vita sano, tempo da poter dedicare alla
vita familiare e ad un eventuale figlio. Hanno entrambi una storia di
relazioni affettivo amicali positive e durature. Tra le risorse che
il servizio mette in luce, si sottolinea che i signori si presentano
come una coppia unita, sintonica ed affiatata, condividono valori e
progetti, appaiono capaci di sostenersi nei momenti di difficolta'.
Hanno una relazione armoniosa ed equilibrata, con chiara presenza di
amore e comunicazione tra loro. Sono capaci di far fronte
congiuntamente e in maniera adeguata alle frustrazioni e ai
conflitti. Sono capaci di accogliere la diversita', di confrontarsi e
chiedere aiuto, motivo per cui si ritiene che in vista di una futura
adozione sarebbero predisposti al confronto con i servizi,
consapevoli del fatto che l'adozione comporta una genitorialita'
sociale, che richiede di saper fare rete, nonche' disponibilita' a
mettersi in discussione. Hanno la capacita' di sapersi avvalere delle
persone vicine a loro come punti di appoggio, cosi' come di attivare
le risorse comunitarie e professionali che possano rispondere alle
necessita' della loro famiglia. Il loro orientamento sessuale e'
chiaramente stabilito e assunto. Hanno entrambi coscienza delle
difficolta' che potra' comportare l'adozione omoparentale e sono
capaci di farvi fronte. Non da ultimo si sottolinea che il desiderio
adottivo nasce dalla volonta' di poter allargare la famiglia, senza
che questo diventi per loro una necessita' di essere genitori a tutti
i costi: consapevoli che ad oggi nel panorama nazionale non ci sono
esperienze precedenti di adozione da parte di coppie omosessuali,
unite civilmente, dichiarano apertamente di non voler essere
«pionieri» ma di voler essere valutati per quello che sono e che
potrebbero offrire in termini di amore, accoglienza e possibilita',
ad un bambino privo di riferimenti affettivi adulti, stabili e
adeguati».
All'udienza del 5 gennaio 2026 e' stata svolta l'audizione dei
ricorrenti che hanno confermato le circostanze esposte in ricorso e
descritto il loro progetto familiare e genitoriale.
Quindi il Tribunale ha concesso ai ricorrenti e al P.M.M., ai
fini della valutazione della sussistenza della rilevanza e della
fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dai
ricorrenti, termine entro il 14 febbraio 2026 per il deposito di note
scritte.
Sia il P.M.M. che la parte ricorrente hanno depositato note
scritte, concludendo per la rimessione alla Corte Costituzionale
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis,
comma 1, legge n. 183/1983, nei termini richiesti dai ricorrenti.
La questione preliminare di legittimita' costituzionale e' stata
discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.
Questo Tribunale per i minorenni, investito della decisione in
ordine alla domanda principale dei ricorrenti di idoneita'
all'adozione internazionale, ritenendo tale domanda fondata alla luce
dell'istruttoria espletata, reputa che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/1983, facendo
rinvio all'art. 6, e 30, comma 1, della medesima legge, nella parte
in cui non include, anche a seguito della pronuncia d'illegittimita'
costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n.
33/2025, le parti dell'unione civile residenti in Italia fra coloro
che possono presentare dichiarazione di disponibilita' ad adottare un
minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso
dichiari la loro idoneita' all'adozione, sia rilevante e non
manifestamente infondata per i motivi che seguono.
Norme di contrasto e norme costituzionali ovvero sovranazionali
violate
I ricorrenti sollevano la questione di legittimita'
costituzionale con riferimento ai seguenti aspetti:
la norma di contrasto e' l'art. 29-bis della legge n. 184/1983,
nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 della medesima legge,
non include le coppie unite civilmente residenti in Italia fra coloro
che possono presentare dichiarazione di disponibilita' a adottare un
minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso
dichiari l'idoneita' della coppia unita civilmente all'adozione;
le norme violate nella prospettazione dei ricorrenti sono: gli
artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
8 e 14 CEDU.
gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 8 CEDU;
gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 14 CEDU.
Il Collegio ritiene che sussiste, inoltre, un ulteriore profilo
di violazione riferito:
agli artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14 CEDU,
nonche' in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione Onu sui diritti
del fanciullo.
Rilevanza della questione di costituzionalita'
La prospettata questione di legittimita' costituzionale ha, nel
procedimento che ne occupa, un'incidenza attuale e non meramente
eventuale, poiche' l'applicazione dell'art. 29-bis, della legge n.
184/1983, e' essenziale per la compiuta definizione del giudizio.
Ed invero, allo stato degli atti e dell'iter decisionale, la
questione di legittimita' costituzionale presenta requisiti di
attualita' e rilevanza, poiche' la coppia unita civilmente costituita
da N. B. e S. C. e' risultata, all'esito di un'articolata e lunga
istruttoria svolta da plurime figure esperte, idonea all'adozione
internazionale.
L'istruttoria effettuata, come indicato nel paragrafo relativo ai
fatti e circostanze di causa di causa e con particolare riferimento
alla relazione dell'11 dicembre 2025 dell'Ulss n. ... della ... -
U.O.C.-Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori - Consultorio
Familiare-Equipe Adozioni - Distretto ... e dell'informativa in data
15 giugno 2025 della Stazione dei Carabinieri di ..., ha consentito
di accertare che i ricorrenti, quali soggetti uniti in un'unione
civile, si sono dimostrati equilibrati, maturi, coesi e consapevoli
delle problematiche relative all'adozione e che dallo studio
effettuato dall'equipe adozione emerge che gli stessi hanno risorse
idonee a farsi carico di minori in stato di abbandono provenienti da
realta' culturali diverse.
La coppia e' unita civilmente dal ..., quindi da ben sette anni,
e la loro relazione affettiva e' iniziata ben prima di allora. I
ricorrenti, nati rispettivamente nel ... e nel ..., si aprono
all'adozione internazionale di un minore di eta' non superiore ai
sette anni, nel pieno rispetto dei requisiti che prevedono che l'eta'
del coniuge piu' giovane non superi i quarantacinque anni dall'eta'
del bambino. Gli stessi svolgono professioni diverse, che li
appassionano e che garantiscono un reddito annuale complessivo
significativo, dando quindi atto della possibilita' di garantire il
mantenimento, l'istruzione e le cure sanitarie di un minore. Vivono
in una grande casa di ... con un ampio terreno tutto intorno, a due
passi da scuole e luoghi di socializzazione. La coppia mostra un
legame molto solido e intenso, capacita' di ascolto e di riflessione,
accogliendo i suggerimenti e le idee che l'altro esprime. Tra di loro
vi e' assenza di competizione e capacita' di integrazione del punto
di vista altrui. Nello studio di coppia e nella valutazione fatta in
sede di audizione innanzi questo Tribunale la coppia appare matura,
equilibrata, unita' e ben coesa; traspare fiducia e stima nell'altro,
empatia e reciprocita'. La comunicazione nella coppia e' efficace sia
sul piano pratico, che sul piano emotivo. I ricorrenti sono dal punto
di vista caratteriale all'opposto, ma questo non li divide, piuttosto
li integra. Ognuno si percepisce indipendente e autonomo rispetto
all'altro, ma unito da una comunione di intenti e di valori di
riferimento. La rete amicale e familiare e' ampia. Le amicizie della
coppia sono vaste e radicate, comprendendo anche famiglie con figli
che spaziano per eta', per due dei quali, i ricorrenti hanno fatto da
padrini al battesimo. La solida rete amicale supporta totalmente la
scelta dei ricorrenti di adottare. Nell'ambito familiare, entrambi i
ricorrenti hanno sempre trovato il supporto dei genitori e delle
sorelle, che hanno accettato da sempre le scelte affettive dei loro
congiunti. Rispetto alla genitorialita', il desiderio iniziale era
piu' presente negli intenti del C... che del B..., che consapevole
delle difficolta' incontrate nel corso della loro vita, a fronte
delle loro scelte affettive, temeva fosse difficoltoso intraprendere
un iter adottivo. Dichiarano che, se pur l'idea iniziale era del ...
ed era legata a un grande desiderio di famiglia, di poter dare amore
ad un bambino in condizioni di precarieta' esistenziale. Inoltre,
entrambi sono concordi nel voler aprire la loro casa ad un bambino
per poter trasmettere su di lui quell'amore con il quale loro sono
stati cresciuti, di fargli respirare il rispetto per le sue
caratteristiche fisiche, psicologiche o culturali, indipendentemente
da quanto siano in linea con quelle altrui. In virtu' delle
difficolta' che, fin da bambini, hanno vissuto nel rapporto con i
pari e con gli adulti, sono ben consapevoli dei pericoli che corre un
bambino diverso dalla maggior parte degli altri in qualche cosa,
esperienza che li metterebbe nella condizione di saper attivare
risorse nel piccolo, trasformando in un punto di forza, un punto di
debolezza.
In definitiva, la questione e' rilevante essendo l'oggetto del
presente giudizio, una volta accertata l'idoneita' in concreto dei
ricorrenti all'adozione internazionale, relativo all'applicazione
dell'art. 29-bis, della legge n. 184/1983, nella parte in cui,
facendo rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le coppie
unite civilmente residenti in Italia fra coloro che possono
presentare dichiarazione di disponibilita' a adottare un minore
straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale per i
minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso
dichiari l'idoneita' della coppia unita civilmente all'adozione,
costituisce un effettivo impedimento alla valutazione di idoneita' da
parte del Tribunale qui adito.
Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'
Preliminarmente, il Collegio ritiene che una interpretazione
costituzionalmente orientata della norma in esame non potrebbe
superare il limite all'accesso all'adozione internazionale per le
coppie unite civilmente.
Viene in rilievo, innanzitutto, il dato testuale dell'art.
29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, che, richiamando l'art. 6
della medesima legge, consente l'accesso all'adozione internazionale
solo alle coppie coniugate.
Inoltre, la Corte costituzionale, nel riconoscere il diritto
della persona di stato civile libero a presentare analoga domanda di
adozione, espressamente ha chiarito che: «non rientra, invece, nel
perimetro del presente giudizio la condizione della persona che non
ha lo stato libero, in quanto e' parte di un'unione civile (art. 86
primo comma seconda parte, codice civile). Tale questione non e'
oggetto dell'odierno giudizio e dunque resta impregiudicata» (cfr.
sentenza Corte costituzionale n. 33 del 2025).
La questione che si intende sottoporre al vaglio di
costituzionalita' involge il diritto di due persone unite civilmente
di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale in quanto
coppia, senza dover sciogliere l'unione civile per poter acquisire,
in quanto singoli, lo stato civile libero e quindi ricorrere
all'istituto di cui all'art. 29-bis, legge n. 184/83, come risultante
in forza della sentenza n. 33 del 2025 Corte costituzionale.
Di tal guisa vengono in rilievo i seguenti profili di contrasto
con norme costituzionali e sovranazionali:
contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/1983,
mediante il rinvio all'art. 6, comma 1, medesima legge, con gli artt.
2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 e 14
CEDU.
In origine, l'adozione internazionale era riservata
esclusivamente alle coppie unite in matrimonio - requisito
espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 184/1983
- nella considerazione, che il legislatore aveva fatto propria, che
soltanto le coppie unite in matrimonio, fossero idonee a costituire
l'ambiente idoneo ad accogliere un minore in stato di abbandono.
Ed infatti, la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e'
stata per moltissimo tempo il modello sul quale gli istituti del
diritto di famiglia hanno affondato le proprie radici.
Ed infatti la ratio del requisito previsto dall'art. 6, comma 1,
della legge n. 184/83, richiamato dall'art. 29-bis, comma 1, era -
nel riservare l'accesso all'adozione internazionale alle coppie
sposate - quella di attribuire al minore adottato lo status di figlio
legittimo che presupponeva il vincolo matrimoniale tra i genitori.
Tale finalita' e' scolorita innanzitutto a seguito della riforma
del diritto di famiglia, intervenuta con la legge n. 219/2012, ha
fatto venir meno la distinzione tra figli legittimi e figli naturali
(art. 74 c.c.), e ha esteso il medesimo stato giuridico a tutti i
figli compresi quelli adottati ex art. 44. lett. D, legge n. 184/1983
(art. 315 c.c. a seguito sentenza della Corte costituzionale n.
79/2022).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2025, ha
dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 29-bis, comma 1, della
legge n. 184/83, nella parte in cui, rinviando all'art. 6, non
include le persone di stato civile libero tra i soggetti che possono
chiedere al Tribunale per i Minorenni del luogo dove risiedono
l'idoneita' all'adozione internazionale.
Nel nostro ordinamento il riconoscimento graduale del rilievo di
composizioni sociali diverse dalla famiglia tradizionale e' stato
negli anni graduale ed esteso a vari ambiti della vita di relazione
ed anche genitoriale.
Il Tribunale per i minorenni di Roma nel 2014 ha accolto la
domanda di adozione in casi particolari, ex art. 44, lett. d) della
legge n. 184/83, da parte della partner della madre biologica del
minore adottato, provvedimento poi definitivamente confermato dalla
Cassazione civile con la sentenza n. 12962 del 2016.
Alle adozioni in casi particolari in contesti omoaffettivi si
sono aggiunte poi le trascrizioni dei provvedimenti di adozione
ottenuti all'estero (Cass. civ. n. 14007 del 2018) e le trascrizioni
degli atti di nascita stranieri di minori con due genitori dello
stesso sesso (Cass. civ. n. 19599 del 2016).
Ancora in tema di famiglia e filiazione, per il rilascio della
Carta di identita' elettronica per il figlio minore di coppia
omoaffettiva femminile, di recente la Cassazione ha stabilito
l'inserimento dell'espressione «genitore» in luogo di «madre/padre»,
con disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 (Cass. civ. n. 9216 del
2025).
La Corte Costituzionale ha, da un lato, con la sentenza n. 68 del
2025, dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della
legge n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia
da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme
ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo
stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha
espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e
alla correlata assunzione di responsabilita' genitoriale e,
dall'altro lato, con la sentenza n. 115 del 2025, dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della normativa che non riconosce il
congedo di paternita' obbligatorio a una lavoratrice, genitore
intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri
dello stato civile.
In questo contesto i Tribunali per i Minorenni hanno gia' emesso
numerosissime sentenze di adozione ex art. 44 lett. d), legge n.
184/1983, accogliendo l'istanza presentata dal partner dello stesso
sesso del genitore biologico del minore adottato, senza considerare
l'orientamento sessuale un ostacolo all'accoglimento della domanda di
parte ricorrente risultata idonea.
Ponendosi nel solco delle argomentazioni espresse dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 33 del 2025, non si puo' non
rilevare che, qualora persistesse il divieto di accesso all'adozione
internazionale per le coppie unite civilmente, si produrrebbero
effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati sotto diversi
profili:
si andrebbe a favorire la possibile prassi, che avrebbe i
caratteri dell'irragionevolezza, dello scioglimento dell'unione
civile al solo e unico scopo di acquisire lo stato civile libero,
legittimante l'adozione, in virtu' della sentenza della Corte
costituzionale sopra richiamata;
con la conseguenza che il partner non adottante dovrebbe poi
avanzare, nei confronti del minore adottato dal compagno, domanda ai
sensi dell'art. 44 lett. d), della legge n. 184/1983, e poi procedere
a contrarre l'unione civile nuovamente.
Cosi' facendo, si assisterebbe ictu oculi all'imposizione di
importanti sacrifici:
alla coppia si imporrebbe il sacrificio di sciogliere l'unione
civile per poter certificare lo stato libero;
al minore adottato da uno dei componenti dell'unione civile si
imporrebbe un riconoscimento familiare progressivo con attesa
dell'esito di un secondo procedimento giudiziario (l'adozione in casi
particolari) per vedersi riconoscere formalmente il legame con
l'altro genitore, attesa implicante grave vuoto di tutela. Guardando
in particolare alla costrizione dei gia' uniti civilmente alla
rinuncia del loro status, tanto comporta evidentemente una
regressione delle tutele in dispregio alle scelte di realizzazione
delle persone, che a fronte di un progetto di adozione dovrebbero
rinunciare ad uno status gia' acquisito per salvaguardare un
progetto, che risulta cosi' solo formalmente singolo, di adozione. Ed
invero l'imposto scioglimento dell'unione civile comporterebbe il
venir meno/assenza di tutele sotto diversi profili,
esemplificativamente si pensi alla tutela successoria e alla pensione
di reversibilita', cosi' costringendo chi voglia impegnarsi in un
progetto di adozione, progetto impegnativo che necessita di ogni
supporto, a vivere, paradossalmente, in uno stato di minor tutela.
l'impossibilita' per i soggetti uniti in unione civile di
ottenere l'idoneita' all'adozione internazionale viola anche l'art.
117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, sotto il profilo
della limitazione allo sviluppo pieno, non limitato e libero da
ingerenze non giustificate nella vita privata.
Intesa quale diritto di stabilire relazioni con altri essere
umani e a costruire una vita familiare comprensiva del progetto
genitoriale.
Nessuna giustificazione fondata sussiste, ai sensi del par. 2,
dell'art. 8 CEDU, non venendo in rilievo ne' un bisogno sociale
granitico (anzi lo stesso ordinamento sotto diversi profili, anche a
fini di tutela del preminente interesse del minore, ha riconosciuto
pieno rilievo a formazioni sociali diverse dalla coppia unita in
matrimonio), ne' la considerazione che il divieto in esame risponde
ad uno scopo legittimo.
Anzi, nel caso di specie la considerazione del giusto punto di
equilibrio tra i diritti e gli interessi meritevoli di tutela, quelli
del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso, e dall'altro,
quello della coppia legata da un'unione civile ad accogliere tale
minore come genitori adottivi, porta a ritenere che il divieto non
risponde piu' ad una finalita' legittima e meritevole di tutela.
Ma anzi si traduce in una sostanziale discriminazione, sia alla
luce della complessiva evoluzione del sistema normativo (che vede
accedere alle adozioni internazionali anche le persone singole;
annovera il riconoscimento del rilievo costituzionale della famiglia
monoparentale e il pieno riconoscimento anche dell'idoneita'
genitoriale della coppia omoaffettiva), sia perche' lo sbarramento
finisce per essere fondato esclusivamente su uno status irrilevante
allo scopo, quale quello di componenti di un unione civile, senza
alcuna considerazione, questa si' meritevole di rilievo e tutela,
della loro capacita' di essere genitori di un minore in stato di
abbandono.
contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/83, con l'art.
2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.
L'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo sia come singolo sia nelle sue formazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 76/2016, la coppia
unita civilmente costituisce una specifica formazione sociale proprio
ai sensi dell'art. 2 Cost.
L'art. 8 CEDU tutela il diritto alla vita privata ed all'interno
di tale nozione, va annoverato anche il diritto a relazioni familiari
piene che comprendono anche la costruzione di un progetto
genitoriale.
In punto viene in rilievo la modifica del diritto di famiglia del
2012 che ha introdotto l'unicita' dello status di figlio -
equiparando i figli nati nel e fuori dal matrimonio - e del diritto
vivente formatosi attorno al concetto stesso di famiglia, nonche'
dopo la sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale che
consente alle persone di stato civile libero di ottenere l'idoneita'
all'adozione internazionale.
Il matrimonio, quindi, non ha piu' nel nostro Ordinamento
l'attitudine esclusiva a qualificare il rapporto di filiazione e la
sussistenza del vincolo matrimoniale non e' piu' il requisito unico
per poter adottare.
In tal senso la norma censurata va ad interferire con il
godimento del suddetto diritto, impedendo alla persona non coniugata,
ma unita civilmente, di accedere all'adozione internazionale; non
pare sorretta da nessuno scopo legittimo e non trova una ragione
scriminante plausibile alla luce del principio di uguaglianza.
L'esigenza di individuare per il minore un contesto familiare che
dia idonee garanzie di stabilita' trova linfa vitale sia nel contesto
familiare «tradizionale», ossia quello composta da una coppia unita
nel vincolo del matrimonio, sia in altre formazioni sociali in grado
di vivificarla.
Il riconoscimento delle formazioni sociali «altre» rispetto alla
«famiglia tradizionale» e' innervato dal riconoscimento, accanto al
modello fondato sul matrimonio (art. 29 Cost.), delle coppie di fatto
e delle unioni civili (art. 2 Cost.).
La sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale ha esteso
ulteriormente i confini di tale riconoscimento alle persone di stato
civile libero con riferimento all'adozione internazionale.
Alla luce del portato evolutivo esposto, non appare piu'
sostenibile la permanenza del divieto imposto alle persone unite
civilmente di accedere all'adozione internazionale. Anzi, non
prevederlo, porterebbe ad un ulteriore profilo violativo del
principio di uguaglianza, poiche' mentre due conviventi di fatto -
etero o omoaffettivi che siano - e quindi di stato civile libero,
potrebbero ciascuno presentare la domanda di adozione come singoli,
senza, per questo, dover compiere alcun sacrificio nell'ambito della
propria vita privata, lo stesso non potrebbero fare i soggetti uniti
civilmente.
contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/83, con gli
artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14
CEDU.
L'art. 29-bis, legge n. 184/1983, oggetto di censura, si pone
anche in contrasto con gli artt. 3 Cost e 117 Cost., quest'ultimo in
riferimento all'art. 14 CEDU.
L'art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza e impone la
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana.
L'art. 14 CEDU vieta ogni forma di discriminazione rispetto al
godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla Convenzione
EDU.
La disciplina attuale, dopo l'arresto della sentenza della Corte
costituzionale n. 33 del 2025, consente alla persona di stato civile
libero e alla coppia coniugata di accedere all'adozione
internazionale, ma continua a precluderne l'accesso alle persone
unite civilmente.
Detta preclusione stride profondamente con i principi sopra
indicati perche' determina un trattamento differente fondato su
quella discriminazione che viene definita dall'art. 14 CEDU di «ogni
altra condizione», categoria all'interno della quale e' certamente
incluso, non solo l'orientamento sessuale, ma anche la volonta' di
unirsi in coppia con gli strumenti previsti dall'Ordinamento
giuridico.
La lesione dei parametri costituzionali sopra evidenziati e'
assai evidente laddove si consideri che attualmente le coppie unite
civilmente potrebbero ottenere lo stesso risultato auspicato in
questa sede, procedendo allo sciogliendo dell'unione civile e dando
corso a due autonome adozioni: prima quella internazionale del single
ad opera di un partner e, poi, quella in casi particolari (ex art. 44
della legge n. 184/83) ad opera dell'altro.
Il contrasto evidenziato riguarda non solo il trattamento della
coppia unita civilmente rispetto alla persona di stato civile libero
ed alla coppia coniugata, ma anche - e soprattutto - il trattamento
del minore adottato a seconda che egli entri a far parte di una
famiglia composta da una coppia coniugata o da una coppia unita
civilmente.
Il primo, a seguito della pronuncia della sentenza di adozione
internazionale, sara' a tutti gli effetti ab initio figlio di due
genitori; il secondo, invece, avra' due genitori solo all'esito del
secondo procedimento di adozione (quello ex art. 44 della legge n.
184/83 in casi particolari).
Cosi' come, in ipotesi di scioglimento dell'unione civile in cui
uno dei partner adotti il minore straniero e successivamente l'altro
lo adotti ai sensi dell'art. 44, lett. d), della legge 184/83,
potrebbero integrarsi altre disparita' di trattamento del minore.
Tali effetti, non trovano giustificazione ragionevole, ma sono
determinati esclusivamente dallo status derivante dal vincolo in
essere per chi ha adottato il minore, risultando cosi' violato anche
l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 14 CEDU
che vieta ogni forma di discriminazione.
Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione viene ulteriormente
in rilievo sotto il profilo che l'interesse sotteso all'art. 29-bis,
comma 1, e' il diritto del minore ad essere cresciuto ed educato
nell'ambito di un ambiente stabile e armonioso, che ricomprende anche
la condivisione di un progetto familiare e genitoriale.
Sotto questo aspetto una coppia unita in un'unione civile
fornisce certamente in astratto, salvo poi la valutazione in concreto
nel singolo caso rimessa all'organo giudicante, una stabilita'
affettiva e di vita, una rete familiare e, a maggior fondamento
all'interesse del minore, una comunione del progetto genitoriale,
circostanze tutte che, dopo la sentenza n. 33 del 2025 della Corte
costituzionale, non giustificano una discriminazione in punto di pari
dignita' sociale e di eguaglianza dei minori.
contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/83, con gli
artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14 CEDU, nonche' in
relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione Onu sui diritti del
fanciullo.
Il minore ha diritto ad essere cresciuto ed educato nell'ambito
della famiglia d'origine, assicurando comunque, per l'ipotesi di
sussistenza di una situazione di suo abbandono morale e materiale, un
ambiente familiare stabile ed armonioso («un foyer stable et
harmonieux»), secondo quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, CEDU.
Ad avviso del Collegio, la Corte Costituzionale ha nella sentenza
n. 33 del 2025 delineato il principio in forza del quale l'esclusione
per legge di categorie di soggetti (ndr nello specifico della
sentenza citata delle persone singole) dal ruolo di possibili
adottanti non puo' tramutarsi «in una barriera capace di ostacolare
lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile
e armonioso, a ben vedere, tale esigenza e' ravvisabile anche al di
fuori delle limitate ipotesi prospettate dal legislatore. La
possibilita' di incidere sull'effettivita' della tutela dei bambini
abbandonati e', infatti, in generale, un rischio riconducibile anche
alla restrizione della platea dei potenziali adottanti».
Ne consegue che il preminente interesse di un minore, che versi
nella situazione di abbandono, a vivere in un contesto familiare
sereno, tutelante ed accogliente, appare ugualmente meritevole di
tutela, sia rispetto all'adozione da parte di una coppia unita in
matrimonio o di un singolo, che all'adozione da parte di una coppia
unita in unione civile, in quanto di tal guisa si potrebbe soddisfare
pienamente anche il diritto del minore di inserirsi in un nucleo
familiare connotato da bigenitorialita'.
Non prevedere la possibilita' di adottare da parte di aspiranti
genitori uniti civilmente, in grado di fornire al minore «un foyer
stable et harmonieux», comporterebbe una dimidiazione dei suoi
diritti, garantendo l'instaurazione del rapporto con un solo
genitore, pur a fronte di un ambiente familiare che nei fatti viene
supportato anche da un altro «genitore», che viene relegato
quantomeno temporaneamente a punto di riferimento meramente
intenzionale, di fatto.
Emerge evidente una discriminazione non fondata su ragione alcuna
che si pone anche in contraddizione con la stabilita' valorizzata
dall'art. 6, legge n. 184/1983, richiamato dall'art. 29-bis;
invero, a fronte dell'opzione di tenore abdicativo cui oggi si
costringe gli aspiranti adottanti gia' uniti civilmente, il risultato
lede gravemente l'interesse superiore del minore che, discriminato,
si vede garantito un ambiente familiare si' stabile ed armonioso nei
fatti, ma manchevole nelle tutele, vedendo l'instaurazione di un
rapporto giuridicamente rilevante con un solo genitore.
Invero, a fronte dell'ipotesi, costretta dalla normativa attuale,
per cui le parti di un'unione civile dovrebbero procedere anzitutto
con scioglimento dell'unione, perdendo cosi' tutela e riconoscimento
di uno status, cosi' potendo accedere all'adozione a favore di
persona di stato civile libero, per poi ricomporre la famiglia nel
tempo, contraendo nuovamente l'unione civile e procedendo con
adozione del minore gia' adottato ai sensi dell'art. 44, lett. d),
legge n. 184/1983, il minore adottando viene costretto ad un doppio
iter di adozione affatto immediato.
Cosi' il minore adottando, che ha un grande e significativo
bisogno di protezione, ricostruzione, stabilita' ancor di piu' al
momento del sorgere del vincolo genitoriale, vede una prima tutela,
con formazione di identita' quale figlio adottivo solo nei confronti
di un genitore, e pero' conosce e vive una dimensione fattuale
bigenitoriale, che non viene permessa e riconosciuta; tanto comporta
che il minore patisca un iter di tutela doppio, con formazione
progressiva di identita', rimanendo per lungo tempo senza tutela (non
si possono non considerare le tutele mancate di mantenimento,
successioni, reversibilita' della pensione) rispetto un investimento
intenzionale pur esistente, senza che vi sia alcuna ragione a
fondamento (se non la discriminazione), anzi essendo in presenza di
un minore che necessita delle massime tutele.
Non solo quindi di per se' l'iter progressivo e senza (parte)
delle tutele in cui versa il minore risulta nella sua «fisiologia» di
detrimento; si deve anche considerare come detta situazione risulti
particolarmente vulnerabile ed esposta a fronte per esempio della
morte dell'aspirante adottante figura intenzionale (successione,
pensione di reversibilita'), lasciando senza supporto sia l'altro
genitore, gia' parte di unione civile (che mantiene qualche diritto
solo nel caso in cui venga previsto un assegno divorzile), sia in
particolare il figlio adottivo (per il deceduto figlio adottando
nelle intenzioni), che si vedrebbe sottrarre un rapporto esistente,
ma senza riconoscimento e soprattutto senza piu' possibilita' di
riconoscimento.
Peraltro, si osserva che l'iter progressivo di formazione
famigliare del minore, sfornito di tutela, incontrerebbe ulteriori
possibili difficolta' a detrimento del minore e dell'ambiente
familiare stabile cui avrebbe diritto, anche per il caso di venir
meno del progetto genitoriale condiviso del genitore singolo
adottante e del compagno genitore d'intenzione, a fronte del quale
potrebbe aversi il caso in cui il genitore gia' adottante non presti
piu' il consenso all'adozione ex art. 44, lett. d), costringendoad un
iter giudiziario piu' complesso per il superamento di detto dissenso
se ingiustificato (cfr. Cass. civ. n 30786 del 2025), e quindi per
garantire poi i diritti previsti per tutti i minori in caso di crisi
familiare, o financo il caso in cui l'aspirante adottante gia' figura
intenzionale venga meno al di lui previo impegno, senza garanzia
alcuna per il minore.
Infine, si rileva che, ai fini che ne occupa nella fattispecie in
esame, non viene in rilievo la previsione contenuta all'art. 1, comma
20, della legge n. 76/2016 che esclude espressamente ogni
equiparazione agli uniti civilmente delle disposizioni presenti nella
legge n. 184/1983 contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, poiche' la censura di costituzionalita' non riguarda la
richiesta di equiparazione tra i coniugi di cui all'art. 6 della
legge citata e gli uniti civilmente, bensi' riguarda l'omessa
previsione - limitatamente all'art. 29 bis, comma 1, della legge n.
184/1983 - dell'accesso all'istituto dell'adozione internazionale
anche per i soggetti contraenti dell'unione civile, cosi' come
avvenuto nel caso della persona di stato libero.
P.Q.M.
Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, visti gli articoli 134
Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953;
ritenuta la questione rilevante e non manifestamente
infondata, solleva questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 29-bis, della legge n. 184/1983, in relazione agli
artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.
8 e 14 CEDU, agli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in
relazione all'art. 8 CEDU, nonche' agli artt. 3 e 117, comma 1,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dell'art. 29-bis,
comma 1, della legge n. 184/83, ed infine in relazione agli artt. 3 e
117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14 CEDU, nonche' in relazione
agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo,
nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, comma 1, della
medesima legge, non consente alle persone unite civilmente residenti
in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneita'
all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di
idoneita' all'adozione internazionale nei confronti delle persone
unite civilmente, di cui sia stata positivamente riscontrata nel
corso dell'istruttoria l'idoneita' ad adottare;
sospende il giudizio in corso fino alla definizione del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale;
dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento
alla Corte costituzionale;
manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza alle parti, al Pubblico ministero minorile e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Venezia, cosi' deciso nella Camera di consiglio dell'11 marzo
2026.
Il Presidente estensore: Tenaglia