Reg. ord. n. 55 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia  del 12/03/2026

Tra: N. B.



Oggetto:

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Potenziale applicazione di prassi irragionevoli quali lo scioglimento dell’unione civile per l’acquisizione dello stato libero che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, consente la possibilità di presentare la domanda di adozione internazionale e conseguente richiesta del partner di domandare l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, del minore adottato dal compagno – Conseguente regressione delle tutele, incidenti sullo status, a danno della realizzazione delle persone – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e contrasto con il divieto di discriminazione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Lesione dei diritti inviolabili dei singoli all’interno delle formazioni sociali – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata – Disparità di trattamento rispetto a conviventi di fatto (etero od omoaffettivi) che, come singoli, avendo lo stato civile libero, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, avrebbero la possibilità di presentare la domanda di adozione internazionale.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 2 e 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Disparità di trattamento della coppia unita civilmente, rispetto alle coppie coniugate o alla persona di stato civile libero – Disparità di trattamento del minore che subirebbe un trattamento differenziato laddove l’adozione da parte di una coppia omoaffettiva potrebbe essere conseguita solo come adozione in casi particolari, attraverso l’applicazione dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, e non attraverso l’adozione piena – Contrasto con il divieto di discriminazione stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Lesione del diritto del minore a una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Lesione del preminente interesse del minore ad essere accolto in un ambiente stabile e armonioso – Irragionevole privazione del minore alla formazione immediata dello status di figlio adottivo di entrambi i componenti dell’unione civile che sarebbero, altrimenti, costretti a ricorrere al più complesso iter dello scioglimento dell’unione civile, dell’adozione da parte di un componente, della successiva adozione in casi particolari dell’altro componente e, infine, all’eventuale ricostituzione dell’unione civile – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e contrasto con il divieto di discriminazione – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, artt. 1, 2 e 3.

Norme impugnate:

legge  del 04/05/1983  Num. 184  Art. 29  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 14 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991