Reg. ord. n. 55 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/04/2026 n. 15

Ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia  del 12/03/2026

Tra: N. B.



Oggetto:

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Potenziale applicazione di prassi irragionevoli quali lo scioglimento dell’unione civile per l’acquisizione dello stato libero che, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, consente la possibilità di presentare la domanda di adozione internazionale e conseguente richiesta del partner di domandare l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, del minore adottato dal compagno – Conseguente regressione delle tutele, incidenti sullo status, a danno della realizzazione delle persone – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e contrasto con il divieto di discriminazione.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Lesione dei diritti inviolabili dei singoli all’interno delle formazioni sociali – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata – Disparità di trattamento rispetto a conviventi di fatto (etero od omoaffettivi) che, come singoli, avendo lo stato civile libero, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, avrebbero la possibilità di presentare la domanda di adozione internazionale.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 2 e 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Disparità di trattamento della coppia unita civilmente, rispetto alle coppie coniugate o alla persona di stato civile libero – Disparità di trattamento del minore che subirebbe un trattamento differenziato laddove l’adozione da parte di una coppia omoaffettiva potrebbe essere conseguita solo come adozione in casi particolari, attraverso l’applicazione dell’art. 44, lett. d), della legge n. 184 del 1983, e non attraverso l’adozione piena – Contrasto con il divieto di discriminazione stabilito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – Lesione del diritto del minore a una famiglia.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

 

Adozione e affidamento – Adozione di minori residenti all’estero – Persone unite civilmente residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione – Omessa previsione – Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza – Lesione del preminente interesse del minore ad essere accolto in un ambiente stabile e armonioso – Irragionevole privazione del minore alla formazione immediata dello status di figlio adottivo di entrambi i componenti dell’unione civile che sarebbero, altrimenti, costretti a ricorrere al più complesso iter dello scioglimento dell’unione civile, dell’adozione da parte di un componente, della successiva adozione in casi particolari dell’altro componente e, infine, all’eventuale ricostituzione dell’unione civile – Violazione del diritto convenzionale al rispetto della vita privata e contrasto con il divieto di discriminazione – Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 29-bis, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU); Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, artt. 1, 2 e 3.

Norme impugnate:

legge  del 04/05/1983  Num. 184  Art. 29  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 14 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 


Udienza Pubblica del 7 ottobre 2026  rel. NAVARRETTA


Testo dell'ordinanza

                        N. 55 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 marzo 2026

Ordinanza del 12 marzo 2026 del Tribunale per i minorenni di  Venezia
nel procedimento civile promosso da N. B. e S. C.. 
 
Adozione e affidamento - Adozione di minori  residenti  all'estero  -
  Persone unite civilmente residenti  in  Italia  -  Possibilita'  di
  presentare la dichiarazione di disponibilita' ad adottare un minore
  straniero residente all'estero e di chiedere  al  tribunale  per  i
  minorenni del distretto in cui risiedono che lo stesso dichiari  la
  loro idoneita' all'adozione - Omessa previsione. 
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad  una  famiglia),
  art. 29-bis, comma 1. 


(GU n. 15 del 15-04-2026)

 
                TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA 
 
    Riunito in camera di consiglio e cosi' composto: 
      Presidente dott. Lanfranco Maria Tenaglia relatore; 
      Giudice dott.ssa Savina Caruso; 
      Giudice Onorario dott.ssa Stefania Gazzani; 
      Giudice Onorario dott. Silvano Zaramella, 
    nel procedimento, ai sensi dell'art. 29-bis, legge  n.  184/1983,
per la dichiarazione di disponibilita' all'adozione internazionale  e
contestuale richiesta di idoneita'. proposto in data 5 maggio 2025 da
B...N..., nato a ..., il ..., (c.f. ...), e C.... S...., nato a  ...,
il ...., (c.f. ...),  entrambi  residenti  a  ...(....),  in  via ...
n. ...  difesi  e   rappresentati,   come   da   procura   depositata
telematicamente, dalle avvocate Valentina Pizzol (c.f. PZZ VNT  85L43
M089K) ed Eleonora Biondo (c.f. BND LNR 84S54  L736H),  entrambe  del
Foro di Treviso, e con domicilio eletto presso  lo  studio  dell'avv.
Valentina Pizzol, in Treviso (TV),  viale  Vittorio  Veneto,  n.  10,
nonche'         presso          i          domicili          digitali
valentinapizzol@pec.ordineavvocatitreviso.it                        e
eleonorabiondo@pec.ordineavvocatitreviso.it 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza: 
Sommario 
    1. Fatti e circostanze di causa; 
    2.   Norme   di   contrasto   e   norme   costituzionali   ovvero
sovranazionali violate; 
    3. Rilevanza della questione di costituzionalita'; 
    4.   Non    manifesta    infondatezza    della    questione    di
costituzionalita'; 
    5. Dispositivo. 
Fatti e circostanze di causa 
    B. N. e C. S. convivono dal 2017. 
    Il B... svolge la professione di hair stylist, mentre il C...  e'
un professionista delle risorse umane per la filiale italiana di  una
holding olandese. 
    Nel ..., gli  odierni  ricorrenti  si  univano  civilmente,  come
attestato dal certificato di unione civile del ... 
    Con ricorso depositato il  28  aprile  2025  i  ricorrenti  hanno
proposto  ricorso  presso  questo  Tribunale  per  i  Minorenni,  sul
presupposto di essere uniti civilmente,  per  sentire  accogliere  le
seguenti conclusioni: 
      «in  via  preliminare  e  pregiudiziale  sollevi  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n.
184/83 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117  Cost.,  quest'ultimo  in
riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, e che all'esito  quindi  dichiari
l'idoneita' dei sigg.ri B... N... e C... S...  all'adozione  di  un/a
minore straniero/a residente all'estero ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 29-bis, della legge n. 184/1983». 
    Le deduzioni dei ricorrenti, oltre quelle suindicate,  riguardano
in particolare: 
      la stabilita' affettiva e di rapporto della loro coppia tale da
costituire per un figlio adottivo un  ambiente  familiare  stabile  e
armonioso; 
      la circostanza di  poter  contare  su  una  rete  familiare  ed
amicale solida, positiva e valida; 
      l'esistenza  di  un  loro  progetto  genitoriale  manifesto   e
condiviso con la rete familiare ed amicale. 
    Con decreto in data 7 maggio 2025, questo Tribunale, rilevato che
«ai fini della valutazione della sussistenza  della  rilevanza  della
questione di  costituzionalita'  sollevata  dai  ricorrenti,  occorre
procedere   preliminarmente   all'accertamento   dell'idoneita'   dei
ricorrenti    ad     adottare,     mediante     apposita     indagine
psico-socio-familiare, sia sotto il profilo della consapevolezza  del
progetto        adottivo        e        delle        caratteristiche
personologiche/psicologiche; e, altresi', di trasmette  il  fascicolo
alla  Procura  in  sede  per   quanto   di   competenza   in   ordine
all'intervento in giudizio  ai  sensi  dell'art.  70  del  codice  di
procedura»,  ha  disposto  di   procedersi   all'acquisizione   delle
relazioni da parte della ULSS competente e degli organi di polizia  e
mandato alla Procura in sede, per quanto  di  competenza,  in  ordine
all'intervento in giudizio  ai  sensi  dell'art.  70  del  codice  di
procedura. 
    L'istruttoria disposta ha dato i seguenti esiti: 
      la Stazione dei Carabinieri di ..., con nota in data 15  giugno
2025, nel confermare tutte le circostanze indicate dai ricorrenti  in
ordine ai titoli di studio posseduti e alle  professioni  svolte,  ai
redditi e alla residenza, ha segnalato che nulla risulta a carico dei
ricorrenti per condanne e pendenze penali. 
      La Ulss  n.  2  della  ...  -  U.O.C.-  Infanzia,  Adolescenza,
Famiglia e  Consultori  -  Consultorio  Familiare-Equipe  Adozioni  -
Distretto ..., con relazione dell'11 dicembre 2025, dato atto di aver
svolto   l'indagine   richiesta    mediante:    un    colloquio    di
accoglienza/avvio dello studio di  coppia,  condotto  dall'assistente
sociale  e  dalla  psicologa;  due  colloqui  di  raccolta  dei  dati
anamnestici, relativi ad entrambi i signori condotti  dall'assistente
sociale e dalla psicologa; due colloqui  individuali  di  valutazione
psicologica; una visita domiciliare; un colloquio psico  sociale  per
definire il progetto  adottivo;  un  colloquio  di  restituzione,  ha
riferito le seguenti circostanze e valutazioni: 
      con riferimento a N... B... che lo  stesso  «ha  affrontato  il
percorso valutativo mettendo a disposizione la sua  storia  personale
familiare con trasparenza, mostrando la capacita' di confrontarsi. Si
presenta come una persona riservata ... ma capace di esprimere  molto
di se' anche se attraverso un dialogo piu' essenziale»; e che durante
i colloqui ha mantenuto «un atteggiamento collaborante e si  dimostra
disponibile a parlare di se' e della propria storia di origine»;  con
riferimento al percorso adottivo «Si  immagina  di  poter  essere  un
padre regolativo e che sa dare  l'educazione,  ma  anche  curioso  di
conoscere la storia  passata  del  proprio  figlio  ...  Pensando  ad
un'ipotetica storia adottiva, il signor Nicola da'  spazio  alla  sua
emotivita', descrivendo l'ipotetico incontro con suo figlio come  una
gioia indescrivibile,  mista  a  felicita'  paura  e  ansia,  per  il
passaggio da essere due a tre, cambiando per sempre»; 
      con riferimento a S... C... che lo stesso «ha vissuto lo studio
di coppia mettendo  serenamente  a  disposizione  la  propria  storia
personale, familiare di coppia, mostrando interesse per il  confronto
con gli operatori e desiderio di approfondire temi utili  a  definire
la disponibilita' adottiva. Si presenta come una  persona  solare  ed
estroversa,  conversa  piacevolmente  e  sa  essere   leggero»;   con
riferimento al percorso  adottivo  «ha  immaginato  di  scrivere  una
lettera ad un ipotetico figlio, in cui delinea l'attesa dello stesso,
le emozioni e le domande che si ponevano prima del suo arrivo  e  poi
l'inizio di una quotidianita' fatta di esperienze condivise, descrive
come sia un privilegio vivere la genitorialita' e  crescere  in  tale
competenza insieme al compagno e al figlio». 
    Entrambi i componenti dell'unione civile vengono  descritti  come
animati  da  un  progetto  genitoriale  maturo,   consapevoli   delle
difficolta'  e  della  possibilita'  che  potrebbe  non  realizzarsi,
sostenuti nel loro  progetto  genitoriale  dalla  rete  familiare  ed
amicale; consapevoli del carattere universale dell'amore tra  persone
e dell'importanza del reciproco rispetto  all'interno  della  coppia;
aperti all'eventuale rapporto con la famiglia  d'origine  del  figlio
adottivo. 
    Le conclusioni sono state nel senso dell'espressione di un parere
favorevole all'idoneita' dei ricorrenti  all'adozione  internazionale
per i seguenti motivi «capacita' della coppia di accogliere un minore
proveniente da adozione internazionale, di eta' compresa tra  0  e  6
anni e 11 mesi, con rischio sanitario lieve e reversibile, che non ne
comprometta   quindi   l'autonomia   di   vita.   I   signori   danno
disponibilita' al mantenimento dei contatti  con  eventuali  fratelli
che un minore a loro abbinato potrebbe avere, che  fossero  collocati
in altre famiglie adottive territorialmente vicine,  ove  l'autorita'
giudiziaria ne ravveda l'importanza  per  il  minore.  Non  esprimono
pregiudizi verso altre religioni o etnie,  ma  sono  consapevoli  che
l'omosessualita' limita la scelta dei paesi  esteri  a  cui  potranno
eventualmente  rivolgersi,  e  sono  quindi   orientati   sui   paesi
dell'Africa o dell'America Latina. Hanno contezza che da  Colombia  o
Brasile potrebbero provenire bambini che hanno subito abusi sessuali:
se un minore a loro abbinato rivelasse di aver subito tali  atti,  la
coppia  sarebbe  capace  di  chiedere  aiuto  e  farsi  sostenere   e
attiverebbero un percorso  di  psicoterapia  per  il  minore  ove  la
situazione  lo  richiedesse.  Entrambi  hanno  saputo  affrontare  le
esperienze di vita negative in modo adeguato. Hanno salute ed energia
fisica adeguati, un'autosufficienza economica  piu'  che  adeguata  a
provvedere  alle  necessita'  familiari.  L'abitazione  e  l'ambiente
circostanti sono piu' che adeguati, sicuri e con caratteristiche tali
da facilitare le relazioni sociali, con accesso  a  infrastrutture  e
servizi. Hanno uno stile di vita sano, tempo da poter  dedicare  alla
vita familiare e ad un eventuale figlio. Hanno entrambi una storia di
relazioni affettivo amicali positive e durature. Tra le  risorse  che
il servizio mette in luce, si sottolinea che i signori si  presentano
come una coppia unita, sintonica ed affiatata, condividono  valori  e
progetti, appaiono capaci di sostenersi nei momenti  di  difficolta'.
Hanno una relazione armoniosa ed equilibrata, con chiara presenza  di
amore  e  comunicazione  tra  loro.  Sono  capaci   di   far   fronte
congiuntamente  e  in  maniera  adeguata  alle  frustrazioni   e   ai
conflitti. Sono capaci di accogliere la diversita', di confrontarsi e
chiedere aiuto, motivo per cui si ritiene che in vista di una  futura
adozione  sarebbero  predisposti  al   confronto   con   i   servizi,
consapevoli del fatto  che  l'adozione  comporta  una  genitorialita'
sociale, che richiede di saper fare rete,  nonche'  disponibilita'  a
mettersi in discussione. Hanno la capacita' di sapersi avvalere delle
persone vicine a loro come punti di appoggio, cosi' come di  attivare
le risorse comunitarie e professionali che  possano  rispondere  alle
necessita' della loro famiglia.  Il  loro  orientamento  sessuale  e'
chiaramente stabilito  e  assunto.  Hanno  entrambi  coscienza  delle
difficolta' che potra'  comportare  l'adozione  omoparentale  e  sono
capaci di farvi fronte. Non da ultimo si sottolinea che il  desiderio
adottivo nasce dalla volonta' di poter allargare la  famiglia,  senza
che questo diventi per loro una necessita' di essere genitori a tutti
i costi: consapevoli che ad oggi nel panorama nazionale non  ci  sono
esperienze precedenti di adozione da  parte  di  coppie  omosessuali,
unite  civilmente,  dichiarano  apertamente  di  non   voler   essere
«pionieri» ma di voler essere valutati per  quello  che  sono  e  che
potrebbero offrire in termini di amore, accoglienza  e  possibilita',
ad un bambino  privo  di  riferimenti  affettivi  adulti,  stabili  e
adeguati». 
    All'udienza del 5 gennaio 2026 e' stata  svolta  l'audizione  dei
ricorrenti che hanno confermato le circostanze esposte in  ricorso  e
descritto il loro progetto familiare e genitoriale. 
    Quindi il Tribunale ha concesso ai ricorrenti  e  al  P.M.M.,  ai
fini della valutazione della  sussistenza  della  rilevanza  e  della
fondatezza  della  questione  di  costituzionalita'   sollevata   dai
ricorrenti, termine entro il 14 febbraio 2026 per il deposito di note
scritte. 
    Sia il P.M.M. che  la  parte  ricorrente  hanno  depositato  note
scritte, concludendo per  la  rimessione  alla  Corte  Costituzionale
della questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  29-bis,
comma 1, legge n. 183/1983, nei termini richiesti dai ricorrenti. 
    La questione preliminare di legittimita' costituzionale e'  stata
discussa e decisa nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026. 
    Questo Tribunale per i minorenni, investito  della  decisione  in
ordine  alla  domanda  principale   dei   ricorrenti   di   idoneita'
all'adozione internazionale, ritenendo tale domanda fondata alla luce
dell'istruttoria espletata, reputa che la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/1983,  facendo
rinvio all'art. 6, e 30, comma 1, della medesima legge,  nella  parte
in cui non include, anche a seguito della pronuncia  d'illegittimita'
costituzionale di cui alla sentenza  della  Corte  Costituzionale  n.
33/2025, le parti dell'unione civile residenti in Italia  fra  coloro
che possono presentare dichiarazione di disponibilita' ad adottare un
minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale  per  i
minorenni del distretto in cui  hanno  la  residenza  che  lo  stesso
dichiari  la  loro  idoneita'  all'adozione,  sia  rilevante  e   non
manifestamente infondata per i motivi che seguono. 
 
Norme di  contrasto  e  norme  costituzionali  ovvero  sovranazionali
                               violate 
 
    I   ricorrenti   sollevano   la   questione    di    legittimita'
costituzionale con riferimento ai seguenti aspetti: 
      la norma di contrasto e' l'art. 29-bis della legge n. 184/1983,
nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 della  medesima  legge,
non include le coppie unite civilmente residenti in Italia fra coloro
che possono presentare dichiarazione di disponibilita' a adottare  un
minore straniero residente all'estero e chiedere al Tribunale  per  i
minorenni del distretto in cui  hanno  la  residenza  che  lo  stesso
dichiari l'idoneita' della coppia unita civilmente all'adozione; 
      le norme violate nella prospettazione dei ricorrenti sono:  gli
artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione  all'art.
8 e 14 CEDU. 
      gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost.,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 8 CEDU; 
      gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost.,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 14 CEDU. 
    Il Collegio ritiene che sussiste, inoltre, un  ulteriore  profilo
di violazione riferito: 
      agli artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art.  8  e  14  CEDU,
nonche' in relazione agli artt. 1, 2 e 3 Convenzione Onu sui  diritti
del fanciullo. 
 
           Rilevanza della questione di costituzionalita' 
 
    La prospettata questione di legittimita' costituzionale  ha,  nel
procedimento che ne occupa,  un'incidenza  attuale  e  non  meramente
eventuale, poiche' l'applicazione dell'art. 29-bis,  della  legge  n.
184/1983, e' essenziale per la compiuta definizione del giudizio. 
    Ed invero, allo stato degli  atti  e  dell'iter  decisionale,  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  presenta  requisiti   di
attualita' e rilevanza, poiche' la coppia unita civilmente costituita
da N. B. e S. C. e' risultata, all'esito  di  un'articolata  e  lunga
istruttoria svolta da plurime  figure  esperte,  idonea  all'adozione
internazionale. 
    L'istruttoria effettuata, come indicato nel paragrafo relativo ai
fatti e circostanze di causa di causa e con  particolare  riferimento
alla relazione dell'11 dicembre 2025 dell'Ulss  n. ...  della  ...  -
U.O.C.-Infanzia, Adolescenza, Famiglia  e  Consultori  -  Consultorio
Familiare-Equipe Adozioni - Distretto ... e dell'informativa in  data
15 giugno 2025 della Stazione dei Carabinieri di ...,  ha  consentito
di accertare che i ricorrenti,  quali  soggetti  uniti  in  un'unione
civile, si sono dimostrati equilibrati, maturi, coesi  e  consapevoli
delle  problematiche  relative  all'adozione  e  che   dallo   studio
effettuato dall'equipe adozione emerge che gli stessi  hanno  risorse
idonee a farsi carico di minori in stato di abbandono provenienti  da
realta' culturali diverse. 
    La coppia e' unita civilmente dal ..., quindi da ben sette  anni,
e la loro relazione affettiva e' iniziata  ben  prima  di  allora.  I
ricorrenti,  nati  rispettivamente  nel ...  e  nel  ...,  si  aprono
all'adozione internazionale di un minore di  eta'  non  superiore  ai
sette anni, nel pieno rispetto dei requisiti che prevedono che l'eta'
del coniuge piu' giovane non superi i quarantacinque  anni  dall'eta'
del  bambino.  Gli  stessi  svolgono  professioni  diverse,  che   li
appassionano  e  che  garantiscono  un  reddito  annuale  complessivo
significativo, dando quindi atto della possibilita' di  garantire  il
mantenimento, l'istruzione e le cure sanitarie di un  minore.  Vivono
in una grande casa di ... con un ampio terreno tutto intorno,  a  due
passi da scuole e luoghi di  socializzazione.  La  coppia  mostra  un
legame molto solido e intenso, capacita' di ascolto e di riflessione,
accogliendo i suggerimenti e le idee che l'altro esprime. Tra di loro
vi e' assenza di competizione e capacita' di integrazione  del  punto
di vista altrui. Nello studio di coppia e nella valutazione fatta  in
sede di audizione innanzi questo Tribunale la coppia  appare  matura,
equilibrata, unita' e ben coesa; traspare fiducia e stima nell'altro,
empatia e reciprocita'. La comunicazione nella coppia e' efficace sia
sul piano pratico, che sul piano emotivo. I ricorrenti sono dal punto
di vista caratteriale all'opposto, ma questo non li divide, piuttosto
li integra. Ognuno si percepisce  indipendente  e  autonomo  rispetto
all'altro, ma unito da una  comunione  di  intenti  e  di  valori  di
riferimento. La rete amicale e familiare e' ampia. Le amicizie  della
coppia sono vaste e radicate, comprendendo anche famiglie  con  figli
che spaziano per eta', per due dei quali, i ricorrenti hanno fatto da
padrini al battesimo. La solida rete amicale supporta  totalmente  la
scelta dei ricorrenti di adottare. Nell'ambito familiare, entrambi  i
ricorrenti hanno sempre trovato il  supporto  dei  genitori  e  delle
sorelle, che hanno accettato da sempre le scelte affettive  dei  loro
congiunti. Rispetto alla genitorialita', il  desiderio  iniziale  era
piu' presente negli intenti del C... che del  B...,  che  consapevole
delle difficolta' incontrate nel corso  della  loro  vita,  a  fronte
delle loro scelte affettive, temeva fosse difficoltoso  intraprendere
un iter adottivo. Dichiarano che, se pur l'idea iniziale era del  ...
ed era legata a un grande desiderio di famiglia, di poter dare  amore
ad un bambino in condizioni  di  precarieta'  esistenziale.  Inoltre,
entrambi sono concordi nel voler aprire la loro casa  ad  un  bambino
per poter trasmettere su di lui quell'amore con il  quale  loro  sono
stati  cresciuti,  di  fargli  respirare  il  rispetto  per  le   sue
caratteristiche fisiche, psicologiche o culturali,  indipendentemente
da  quanto  siano  in  linea  con  quelle  altrui.  In  virtu'  delle
difficolta' che, fin da bambini, hanno vissuto  nel  rapporto  con  i
pari e con gli adulti, sono ben consapevoli dei pericoli che corre un
bambino diverso dalla maggior parte  degli  altri  in  qualche  cosa,
esperienza che li  metterebbe  nella  condizione  di  saper  attivare
risorse nel piccolo, trasformando in un punto di forza, un  punto  di
debolezza. 
    In definitiva, la questione e' rilevante  essendo  l'oggetto  del
presente giudizio, una volta accertata l'idoneita'  in  concreto  dei
ricorrenti  all'adozione  internazionale,  relativo  all'applicazione
dell'art. 29-bis, della  legge  n.  184/1983,  nella  parte  in  cui,
facendo rinvio all'art. 6 della medesima legge, non include le coppie
unite  civilmente  residenti  in  Italia  fra  coloro   che   possono
presentare dichiarazione  di  disponibilita'  a  adottare  un  minore
straniero  residente  all'estero  e  chiedere  al  Tribunale  per   i
minorenni del distretto in cui  hanno  la  residenza  che  lo  stesso
dichiari l'idoneita'  della  coppia  unita  civilmente  all'adozione,
costituisce un effettivo impedimento alla valutazione di idoneita' da
parte del Tribunale qui adito. 
 
   Non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' 
 
    Preliminarmente, il  Collegio  ritiene  che  una  interpretazione
costituzionalmente  orientata  della  norma  in  esame  non  potrebbe
superare il limite all'accesso  all'adozione  internazionale  per  le
coppie unite civilmente. 
    Viene  in  rilievo,  innanzitutto,  il  dato  testuale  dell'art.
29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, che, richiamando  l'art.  6
della medesima legge, consente l'accesso all'adozione  internazionale
solo alle coppie coniugate. 
    Inoltre, la Corte  costituzionale,  nel  riconoscere  il  diritto
della persona di stato civile libero a presentare analoga domanda  di
adozione, espressamente ha chiarito che: «non  rientra,  invece,  nel
perimetro del presente giudizio la condizione della persona  che  non
ha lo stato libero, in quanto e' parte di un'unione civile  (art.  86
primo comma seconda parte, codice  civile).  Tale  questione  non  e'
oggetto dell'odierno giudizio e dunque  resta  impregiudicata»  (cfr.
sentenza Corte costituzionale n. 33 del 2025). 
    La  questione  che   si   intende   sottoporre   al   vaglio   di
costituzionalita' involge il diritto di due persone unite  civilmente
di essere dichiarate idonee  all'adozione  internazionale  in  quanto
coppia, senza dover sciogliere l'unione civile per  poter  acquisire,
in  quanto  singoli,  lo  stato  civile  libero  e  quindi  ricorrere
all'istituto di cui all'art. 29-bis, legge n. 184/83, come risultante
in forza della sentenza n. 33 del 2025 Corte costituzionale. 
    Di tal guisa vengono in rilievo i seguenti profili  di  contrasto
con norme costituzionali e sovranazionali: 
      contrasto  dell'art.  29-bis,  comma  1,  legge  n.   184/1983,
mediante il rinvio all'art. 6, comma 1, medesima legge, con gli artt.
2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 e 14
CEDU. 
    In   origine,    l'adozione    internazionale    era    riservata
esclusivamente  alle  coppie  unite   in   matrimonio   -   requisito
espressamente previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n.  184/1983
- nella considerazione, che il legislatore aveva fatto  propria,  che
soltanto le coppie unite in matrimonio, fossero idonee  a  costituire
l'ambiente idoneo ad accogliere un minore in stato di abbandono. 
    Ed infatti, la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e'
stata per moltissimo tempo il modello  sul  quale  gli  istituti  del
diritto di famiglia hanno affondato le proprie radici. 
    Ed infatti la ratio del requisito previsto dall'art. 6, comma  1,
della legge n. 184/83, richiamato dall'art. 29-bis, comma  1,  era  -
nel  riservare  l'accesso  all'adozione  internazionale  alle  coppie
sposate - quella di attribuire al minore adottato lo status di figlio
legittimo che presupponeva il vincolo matrimoniale tra i genitori. 
    Tale finalita' e' scolorita innanzitutto a seguito della  riforma
del diritto di famiglia, intervenuta con la  legge  n.  219/2012,  ha
fatto venir meno la distinzione tra figli legittimi e figli  naturali
(art. 74 c.c.), e ha esteso il medesimo stato  giuridico  a  tutti  i
figli compresi quelli adottati ex art. 44. lett. D, legge n. 184/1983
(art. 315 c.c. a  seguito  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
79/2022). 
    La Corte Costituzionale, con la  sentenza  n.  33  del  2025,  ha
dichiarato l'incostituzionalita' dell'art.  29-bis,  comma  1,  della
legge n. 184/83, nella  parte  in  cui,  rinviando  all'art.  6,  non
include le persone di stato civile libero tra i soggetti che  possono
chiedere al Tribunale  per  i  Minorenni  del  luogo  dove  risiedono
l'idoneita' all'adozione internazionale. 
    Nel nostro ordinamento il riconoscimento graduale del rilievo  di
composizioni sociali diverse dalla  famiglia  tradizionale  e'  stato
negli anni graduale ed esteso a vari ambiti della vita  di  relazione
ed anche genitoriale. 
    Il Tribunale per i minorenni di  Roma  nel  2014  ha  accolto  la
domanda di adozione in casi particolari, ex art. 44, lett.  d)  della
legge n. 184/83, da parte della partner  della  madre  biologica  del
minore adottato, provvedimento poi definitivamente  confermato  dalla
Cassazione civile con la sentenza n. 12962 del 2016. 
    Alle adozioni in casi particolari  in  contesti  omoaffettivi  si
sono aggiunte poi  le  trascrizioni  dei  provvedimenti  di  adozione
ottenuti all'estero (Cass. civ. n. 14007 del 2018) e le  trascrizioni
degli atti di nascita stranieri di  minori  con  due  genitori  dello
stesso sesso (Cass. civ. n. 19599 del 2016). 
    Ancora in tema di famiglia e filiazione, per  il  rilascio  della
Carta di  identita'  elettronica  per  il  figlio  minore  di  coppia
omoaffettiva  femminile,  di  recente  la  Cassazione  ha   stabilito
l'inserimento dell'espressione «genitore» in luogo di  «madre/padre»,
con disapplicazione del d.m. 31 gennaio 2019 (Cass. civ. n. 9216  del
2025). 
    La Corte Costituzionale ha, da un lato, con la sentenza n. 68 del
2025, dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  8  della
legge n. 40/2004  (Norme  in  materia  di  procreazione  medicalmente
assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia
da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza  delle  norme
ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha  lo
stato di figlio riconosciuto anche della  donna  che,  del  pari,  ha
espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche  medesime  e
alla  correlata  assunzione   di   responsabilita'   genitoriale   e,
dall'altro  lato,  con  la  sentenza  n.  115  del  2025,  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale della normativa che non riconosce  il
congedo  di  paternita'  obbligatorio  a  una  lavoratrice,  genitore
intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri
dello stato civile. 
    In questo contesto i Tribunali per i Minorenni hanno gia'  emesso
numerosissime sentenze di adozione ex art.  44  lett.  d),  legge  n.
184/1983, accogliendo l'istanza presentata dal partner  dello  stesso
sesso del genitore biologico del minore adottato,  senza  considerare
l'orientamento sessuale un ostacolo all'accoglimento della domanda di
parte ricorrente risultata idonea. 
    Ponendosi nel solco delle  argomentazioni  espresse  dalla  Corte
costituzionale con la sentenza n.  33  del  2025,  non  si  puo'  non
rilevare che, qualora persistesse il divieto di accesso  all'adozione
internazionale per  le  coppie  unite  civilmente,  si  produrrebbero
effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati sotto diversi
profili: 
      si andrebbe a favorire  la  possibile  prassi,  che  avrebbe  i
caratteri  dell'irragionevolezza,  dello   scioglimento   dell'unione
civile al solo e unico scopo di acquisire  lo  stato  civile  libero,
legittimante  l'adozione,  in  virtu'  della  sentenza  della   Corte
costituzionale sopra richiamata; 
      con la conseguenza che il partner non  adottante  dovrebbe  poi
avanzare, nei confronti del minore adottato dal compagno, domanda  ai
sensi dell'art. 44 lett. d), della legge n. 184/1983, e poi procedere
a contrarre l'unione civile nuovamente. 
    Cosi' facendo, si  assisterebbe  ictu  oculi  all'imposizione  di
importanti sacrifici: 
      alla coppia si imporrebbe il sacrificio di sciogliere  l'unione
civile per poter certificare lo stato libero; 
      al minore adottato da uno dei componenti dell'unione civile  si
imporrebbe  un  riconoscimento  familiare  progressivo   con   attesa
dell'esito di un secondo procedimento giudiziario (l'adozione in casi
particolari)  per  vedersi  riconoscere  formalmente  il  legame  con
l'altro genitore, attesa implicante grave vuoto di tutela.  Guardando
in particolare  alla  costrizione  dei  gia'  uniti  civilmente  alla
rinuncia  del  loro  status,   tanto   comporta   evidentemente   una
regressione delle tutele in dispregio alle  scelte  di  realizzazione
delle persone, che a fronte di un  progetto  di  adozione  dovrebbero
rinunciare  ad  uno  status  gia'  acquisito  per  salvaguardare   un
progetto, che risulta cosi' solo formalmente singolo, di adozione. Ed
invero l'imposto scioglimento  dell'unione  civile  comporterebbe  il
venir    meno/assenza    di    tutele    sotto    diversi    profili,
esemplificativamente si pensi alla tutela successoria e alla pensione
di reversibilita', cosi' costringendo chi  voglia  impegnarsi  in  un
progetto di adozione, progetto  impegnativo  che  necessita  di  ogni
supporto, a vivere, paradossalmente, in uno stato di minor tutela. 
      l'impossibilita' per i  soggetti  uniti  in  unione  civile  di
ottenere l'idoneita' all'adozione internazionale viola  anche  l'art.
117 Cost., in relazione agli artt. 8 e  14  CEDU,  sotto  il  profilo
della limitazione allo sviluppo  pieno,  non  limitato  e  libero  da
ingerenze non giustificate nella vita privata. 
    Intesa quale diritto di  stabilire  relazioni  con  altri  essere
umani e a costruire  una  vita  familiare  comprensiva  del  progetto
genitoriale. 
    Nessuna giustificazione fondata sussiste, ai sensi  del  par.  2,
dell'art. 8 CEDU, non venendo  in  rilievo  ne'  un  bisogno  sociale
granitico (anzi lo stesso ordinamento sotto diversi profili, anche  a
fini di tutela del preminente interesse del minore,  ha  riconosciuto
pieno rilievo a formazioni sociali  diverse  dalla  coppia  unita  in
matrimonio), ne' la considerazione che il divieto in  esame  risponde
ad uno scopo legittimo. 
    Anzi, nel caso di specie la considerazione del  giusto  punto  di
equilibrio tra i diritti e gli interessi meritevoli di tutela, quelli
del minore a vivere in un ambiente stabile e armonioso, e dall'altro,
quello della coppia legata da un'unione  civile  ad  accogliere  tale
minore come genitori adottivi, porta a ritenere che  il  divieto  non
risponde piu' ad una finalita' legittima e meritevole di tutela. 
    Ma anzi si traduce in una sostanziale discriminazione,  sia  alla
luce della complessiva evoluzione del  sistema  normativo  (che  vede
accedere alle  adozioni  internazionali  anche  le  persone  singole;
annovera il riconoscimento del rilievo costituzionale della  famiglia
monoparentale  e  il  pieno   riconoscimento   anche   dell'idoneita'
genitoriale della coppia omoaffettiva), sia  perche'  lo  sbarramento
finisce per essere fondato esclusivamente su uno  status  irrilevante
allo scopo, quale quello di componenti di  un  unione  civile,  senza
alcuna considerazione, questa si' meritevole  di  rilievo  e  tutela,
della loro capacita' di essere genitori di  un  minore  in  stato  di
abbandono. 
    contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge n. 184/83, con  l'art.
2 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. 
    L'art. 2 Cost.  riconosce  e  garantisce  i  diritti  inviolabili
dell'uomo sia come singolo sia nelle sue formazioni sociali. 
    Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 76/2016, la  coppia
unita civilmente costituisce una specifica formazione sociale proprio
ai sensi dell'art. 2 Cost. 
    L'art. 8 CEDU tutela il diritto alla vita privata ed  all'interno
di tale nozione, va annoverato anche il diritto a relazioni familiari
piene  che  comprendono  anche  la   costruzione   di   un   progetto
genitoriale. 
    In punto viene in rilievo la modifica del diritto di famiglia del
2012  che  ha  introdotto  l'unicita'  dello  status  di   figlio   -
equiparando i figli nati nel e fuori dal matrimonio - e  del  diritto
vivente formatosi attorno al concetto  stesso  di  famiglia,  nonche'
dopo la sentenza n.  33  del  2025  della  Corte  costituzionale  che
consente alle persone di stato civile libero di ottenere  l'idoneita'
all'adozione internazionale. 
    Il  matrimonio,  quindi,  non  ha  piu'  nel  nostro  Ordinamento
l'attitudine esclusiva a qualificare il rapporto di filiazione  e  la
sussistenza del vincolo matrimoniale non e' piu' il  requisito  unico
per poter adottare. 
    In tal  senso  la  norma  censurata  va  ad  interferire  con  il
godimento del suddetto diritto, impedendo alla persona non coniugata,
ma unita civilmente, di  accedere  all'adozione  internazionale;  non
pare sorretta da nessuno scopo legittimo  e  non  trova  una  ragione
scriminante plausibile alla luce del principio di uguaglianza. 
    L'esigenza di individuare per il minore un contesto familiare che
dia idonee garanzie di stabilita' trova linfa vitale sia nel contesto
familiare «tradizionale», ossia quello composta da una  coppia  unita
nel vincolo del matrimonio, sia in altre formazioni sociali in  grado
di vivificarla. 
    Il riconoscimento delle formazioni sociali «altre» rispetto  alla
«famiglia tradizionale» e' innervato dal riconoscimento,  accanto  al
modello fondato sul matrimonio (art. 29 Cost.), delle coppie di fatto
e delle unioni civili (art. 2 Cost.). 
    La sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale  ha  esteso
ulteriormente i confini di tale riconoscimento alle persone di  stato
civile libero con riferimento all'adozione internazionale. 
    Alla  luce  del  portato  evolutivo  esposto,  non  appare   piu'
sostenibile la permanenza del  divieto  imposto  alle  persone  unite
civilmente  di  accedere  all'adozione  internazionale.   Anzi,   non
prevederlo,  porterebbe  ad  un  ulteriore  profilo   violativo   del
principio di uguaglianza, poiche' mentre due conviventi  di  fatto  -
etero o omoaffettivi che siano - e quindi  di  stato  civile  libero,
potrebbero ciascuno presentare la domanda di adozione  come  singoli,
senza, per questo, dover compiere alcun sacrificio nell'ambito  della
propria vita privata, lo stesso non potrebbero fare i soggetti  uniti
civilmente. 
    contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge  n.  184/83,  con  gli
artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.  14
CEDU. 
    L'art. 29-bis, legge n. 184/1983, oggetto  di  censura,  si  pone
anche in contrasto con gli artt. 3 Cost e 117 Cost., quest'ultimo  in
riferimento all'art. 14 CEDU. 
    L'art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza e  impone  la
rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando
di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei  cittadini,  impediscono  il
pieno sviluppo della persona umana. 
    L'art. 14 CEDU vieta ogni forma di  discriminazione  rispetto  al
godimento dei diritti e delle liberta' riconosciuti dalla Convenzione
EDU. 
    La disciplina attuale, dopo l'arresto della sentenza della  Corte
costituzionale n. 33 del 2025, consente alla persona di stato  civile
libero   e   alla   coppia   coniugata   di   accedere   all'adozione
internazionale, ma continua  a  precluderne  l'accesso  alle  persone
unite civilmente. 
    Detta preclusione  stride  profondamente  con  i  principi  sopra
indicati perche'  determina  un  trattamento  differente  fondato  su
quella discriminazione che viene definita dall'art. 14 CEDU di  «ogni
altra condizione», categoria all'interno della  quale  e'  certamente
incluso, non solo l'orientamento sessuale, ma anche  la  volonta'  di
unirsi  in  coppia  con  gli  strumenti   previsti   dall'Ordinamento
giuridico. 
    La lesione dei  parametri  costituzionali  sopra  evidenziati  e'
assai evidente laddove si consideri che attualmente le  coppie  unite
civilmente potrebbero  ottenere  lo  stesso  risultato  auspicato  in
questa sede, procedendo allo sciogliendo dell'unione civile  e  dando
corso a due autonome adozioni: prima quella internazionale del single
ad opera di un partner e, poi, quella in casi particolari (ex art. 44
della legge n. 184/83) ad opera dell'altro. 
    Il contrasto evidenziato riguarda non solo il  trattamento  della
coppia unita civilmente rispetto alla persona di stato civile  libero
ed alla coppia coniugata, ma anche - e soprattutto -  il  trattamento
del minore adottato a seconda che egli  entri  a  far  parte  di  una
famiglia composta da una coppia  coniugata  o  da  una  coppia  unita
civilmente. 
    Il primo, a seguito della pronuncia della  sentenza  di  adozione
internazionale, sara' a tutti gli effetti ab  initio  figlio  di  due
genitori; il secondo, invece, avra' due genitori solo  all'esito  del
secondo procedimento di adozione (quello ex art. 44  della  legge  n.
184/83 in casi particolari). 
    Cosi' come, in ipotesi di scioglimento dell'unione civile in  cui
uno dei partner adotti il minore straniero e successivamente  l'altro
lo adotti ai sensi  dell'art.  44,  lett.  d),  della  legge  184/83,
potrebbero integrarsi altre disparita' di trattamento del minore. 
    Tali effetti, non trovano giustificazione  ragionevole,  ma  sono
determinati esclusivamente dallo  status  derivante  dal  vincolo  in
essere per chi ha adottato il minore, risultando cosi' violato  anche
l'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 14 CEDU
che vieta ogni forma di discriminazione. 
    Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione viene  ulteriormente
in rilievo sotto il profilo che l'interesse sotteso all'art.  29-bis,
comma 1, e' il diritto del minore  ad  essere  cresciuto  ed  educato
nell'ambito di un ambiente stabile e armonioso, che ricomprende anche
la condivisione di un progetto familiare e genitoriale. 
    Sotto  questo  aspetto  una  coppia  unita  in  un'unione  civile
fornisce certamente in astratto, salvo poi la valutazione in concreto
nel  singolo  caso  rimessa  all'organo  giudicante,  una  stabilita'
affettiva e di vita, una  rete  familiare  e,  a  maggior  fondamento
all'interesse del minore, una  comunione  del  progetto  genitoriale,
circostanze tutte che, dopo la sentenza n. 33 del  2025  della  Corte
costituzionale, non giustificano una discriminazione in punto di pari
dignita' sociale e di eguaglianza dei minori. 
    contrasto dell'art. 29-bis, comma 1, legge  n.  184/83,  con  gli
artt. 3 e 117 Cost, in relazione all'art. 8 e  14  CEDU,  nonche'  in
relazione agli artt. 1,  2  e  3  Convenzione  Onu  sui  diritti  del
fanciullo. 
    Il minore ha diritto ad essere cresciuto ed  educato  nell'ambito
della famiglia d'origine,  assicurando  comunque,  per  l'ipotesi  di
sussistenza di una situazione di suo abbandono morale e materiale, un
ambiente  familiare  stabile  ed  armonioso  («un  foyer  stable   et
harmonieux»), secondo quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, CEDU. 
    Ad avviso del Collegio, la Corte Costituzionale ha nella sentenza
n. 33 del 2025 delineato il principio in forza del quale l'esclusione
per legge  di  categorie  di  soggetti  (ndr  nello  specifico  della
sentenza  citata  delle  persone  singole)  dal  ruolo  di  possibili
adottanti non puo' tramutarsi «in una barriera capace  di  ostacolare
lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente  stabile
e armonioso, a ben vedere, tale esigenza e' ravvisabile anche  al  di
fuori  delle  limitate  ipotesi  prospettate  dal   legislatore.   La
possibilita' di incidere sull'effettivita' della tutela  dei  bambini
abbandonati e', infatti, in generale, un rischio riconducibile  anche
alla restrizione della platea dei potenziali adottanti». 
    Ne consegue che il preminente interesse di un minore,  che  versi
nella situazione di abbandono, a  vivere  in  un  contesto  familiare
sereno, tutelante ed accogliente,  appare  ugualmente  meritevole  di
tutela, sia rispetto all'adozione da parte di  una  coppia  unita  in
matrimonio o di un singolo, che all'adozione da parte di  una  coppia
unita in unione civile, in quanto di tal guisa si potrebbe soddisfare
pienamente anche il diritto del minore  di  inserirsi  in  un  nucleo
familiare connotato da bigenitorialita'. 
    Non prevedere la possibilita' di adottare da parte  di  aspiranti
genitori uniti civilmente, in grado di fornire al  minore  «un  foyer
stable  et  harmonieux»,  comporterebbe  una  dimidiazione  dei  suoi
diritti,  garantendo  l'instaurazione  del  rapporto  con   un   solo
genitore, pur a fronte di un ambiente familiare che nei  fatti  viene
supportato  anche  da  un  altro  «genitore»,  che   viene   relegato
quantomeno  temporaneamente  a   punto   di   riferimento   meramente
intenzionale, di fatto. 
    Emerge evidente una discriminazione non fondata su ragione alcuna
che si pone anche in contraddizione  con  la  stabilita'  valorizzata
dall'art. 6, legge n. 184/1983, richiamato dall'art. 29-bis; 
    invero, a fronte dell'opzione di tenore abdicativo  cui  oggi  si
costringe gli aspiranti adottanti gia' uniti civilmente, il risultato
lede gravemente l'interesse superiore del minore  che,  discriminato,
si vede garantito un ambiente familiare si' stabile ed armonioso  nei
fatti, ma manchevole nelle  tutele,  vedendo  l'instaurazione  di  un
rapporto giuridicamente rilevante con un solo genitore. 
    Invero, a fronte dell'ipotesi, costretta dalla normativa attuale,
per cui le parti di un'unione civile dovrebbero  procedere  anzitutto
con scioglimento dell'unione, perdendo cosi' tutela e  riconoscimento
di uno status,  cosi'  potendo  accedere  all'adozione  a  favore  di
persona di stato civile libero, per poi ricomporre  la  famiglia  nel
tempo,  contraendo  nuovamente  l'unione  civile  e  procedendo   con
adozione del minore gia' adottato ai sensi dell'art.  44,  lett.  d),
legge n. 184/1983, il minore adottando viene costretto ad  un  doppio
iter di adozione affatto immediato. 
    Cosi' il minore adottando,  che  ha  un  grande  e  significativo
bisogno di protezione, ricostruzione, stabilita'  ancor  di  piu'  al
momento del sorgere del vincolo genitoriale, vede una  prima  tutela,
con formazione di identita' quale figlio adottivo solo nei  confronti
di un genitore, e  pero'  conosce  e  vive  una  dimensione  fattuale
bigenitoriale, che non viene permessa e riconosciuta; tanto  comporta
che il minore patisca  un  iter  di  tutela  doppio,  con  formazione
progressiva di identita', rimanendo per lungo tempo senza tutela (non
si  possono  non  considerare  le  tutele  mancate  di  mantenimento,
successioni, reversibilita' della pensione) rispetto un  investimento
intenzionale pur  esistente,  senza  che  vi  sia  alcuna  ragione  a
fondamento (se non la discriminazione), anzi essendo in  presenza  di
un minore che necessita delle massime tutele. 
    Non solo quindi di per se' l'iter  progressivo  e  senza  (parte)
delle tutele in cui versa il minore risulta nella sua «fisiologia» di
detrimento; si deve anche considerare come detta  situazione  risulti
particolarmente vulnerabile ed esposta a  fronte  per  esempio  della
morte  dell'aspirante  adottante  figura  intenzionale  (successione,
pensione di reversibilita'), lasciando  senza  supporto  sia  l'altro
genitore, gia' parte di unione civile (che mantiene  qualche  diritto
solo nel caso in cui venga previsto un  assegno  divorzile),  sia  in
particolare il figlio adottivo  (per  il  deceduto  figlio  adottando
nelle intenzioni), che si vedrebbe sottrarre un  rapporto  esistente,
ma senza riconoscimento e  soprattutto  senza  piu'  possibilita'  di
riconoscimento. 
    Peraltro,  si  osserva  che  l'iter  progressivo  di   formazione
famigliare del minore, sfornito di  tutela,  incontrerebbe  ulteriori
possibili  difficolta'  a  detrimento  del  minore  e   dell'ambiente
familiare stabile cui avrebbe diritto, anche per  il  caso  di  venir
meno  del  progetto  genitoriale  condiviso  del   genitore   singolo
adottante e del compagno genitore d'intenzione, a  fronte  del  quale
potrebbe aversi il caso in cui il genitore gia' adottante non  presti
piu' il consenso all'adozione ex art. 44, lett. d), costringendoad un
iter giudiziario piu' complesso per il superamento di detto  dissenso
se ingiustificato (cfr. Cass. civ. n 30786 del 2025),  e  quindi  per
garantire poi i diritti previsti per tutti i minori in caso di  crisi
familiare, o financo il caso in cui l'aspirante adottante gia' figura
intenzionale venga meno al di  lui  previo  impegno,  senza  garanzia
alcuna per il minore. 
    Infine, si rileva che, ai fini che ne occupa nella fattispecie in
esame, non viene in rilievo la previsione contenuta all'art. 1, comma
20,  della  legge  n.  76/2016   che   esclude   espressamente   ogni
equiparazione agli uniti civilmente delle disposizioni presenti nella
legge n. 184/1983 contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini
equivalenti, poiche' la censura di costituzionalita' non riguarda  la
richiesta di equiparazione tra i coniugi  di  cui  all'art.  6  della
legge  citata  e  gli  uniti  civilmente,  bensi'  riguarda  l'omessa
previsione - limitatamente all'art. 29 bis, comma 1, della  legge  n.
184/1983 -  dell'accesso  all'istituto  dell'adozione  internazionale
anche per  i  soggetti  contraenti  dell'unione  civile,  cosi'  come
avvenuto nel caso della persona di stato libero. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, visti gli  articoli  134
Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 e ss. legge n. 87/1953; 
       ritenuta  la  questione   rilevante   e   non   manifestamente
infondata,   solleva   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 29-bis, della legge  n.  184/1983,  in  relazione  agli
artt. 2, 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione  all'art.
8 e 14 CEDU, agli artt. 2 e 117,  comma  1,  Cost.,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 8 CEDU, nonche' agli  artt.  3  e  117,  comma  1,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dell'art.  29-bis,
comma 1, della legge n. 184/83, ed infine in relazione agli artt. 3 e
117 Cost, in relazione all'art. 8 e 14  CEDU,  nonche'  in  relazione
agli artt. 1, 2 e 3 della Convenzione Onu sui diritti del  fanciullo,
nella parte in  cui,  facendo  rinvio  all'art.  6,  comma  1,  della
medesima legge, non consente alle persone unite civilmente  residenti
in Italia di presentare domanda per  la  dichiarazione  di  idoneita'
all'adozione internazionale e al giudice di emettere  il  decreto  di
idoneita' all'adozione internazionale  nei  confronti  delle  persone
unite civilmente, di cui  sia  stata  positivamente  riscontrata  nel
corso dell'istruttoria l'idoneita' ad adottare; 
      sospende  il  giudizio  in  corso  fino  alla  definizione  del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
      dispone l'immediata trasmissione degli  atti  del  procedimento
alla Corte costituzionale; 
      manda alla cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti, al Pubblico ministero minorile e al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  per  la   comunicazione   ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. 
      Venezia, cosi' deciso nella Camera di consiglio  dell'11  marzo
2026. 
 
                  Il Presidente estensore: Tenaglia